Gazzetta n. 193 del 21 agosto 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 1 agosto 2025
Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa della «Fixia Fiduciaria S.r.l. societa' fiduciaria e di revisione contabile di aziende», in Milano e nomina del commissario liquidatore.


IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, inerente la «Disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione»;
Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente «Norme per l'attuazione della legge 23 novembre 1939, n. 1966 circa la disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361, circa il «Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' fiduciaria e di revisione»;
Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, recante «Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle societa' fiduciarie e delle societa' fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria e convertito in legge, con modificazioni, con legge 1° agosto 1986, n. 430»;
Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, concernente la «Disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attivita' commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o societa' pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici»;
Visto in particolare, l'art. 301, comma 1, del predetto decreto legislativo, il quale prevede che «Con il provvedimento che dispone la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore»;
Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle societa' cooperative nonche' di societa' fiduciarie e societa' fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;
Visto il successivo decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, tra l'altro, sono state disciplinate le modalita' di tenuta e aggiornamento della predetta Banca dati, finalizzata alla selezione e all'abbinamento dei professionisti cui affidare gli incarichi di commissario liquidatore, commissario governativo e liquidatore di enti cooperativi, nelle procedure sottoposte alla vigilanza della Direzione generale servizi di vigilanza;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro nelle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2019, n. 178, relativi alla riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 104, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 2 commi 1 e 4, con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy e le denominazioni «Ministro delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono, ad ogni effetto ed ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico»;
Visto il provvedimento del 1° ottobre 2001, modificato in data 5 novembre 2002, 26 febbraio 2003, e 11 dicembre 2007, con il quale la societa' «Fixia Fiduciaria S.r.l.» con sede legale in Milano, c.f. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 03084040231 e' stata autorizzata all'esercizio dell'attivita' fiduciaria e di revisione contabile di aziende;
Visto il decreto del 17 giugno 2025 con il quale e' stata revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' fiduciaria;
Ritenuta l'opportunita' di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicita' e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che, ai sensi dell'art. 1 decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito nella legge 1° agosto 1986, n. 430, l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa e' atto dovuto e consequenziale al provvedimento di revoca e che il debitore e' stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa nell'ambito del procedimento di revoca;
Considerato che il citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, dispone che le societa' fiduciarie nei confronti delle quali sia stata pronunciata la revoca della autorizzazione o venga dichiarato lo stato di insolvenza con sentenza dell'autorita' giudiziaria competente sono poste in liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il cui rinvio e' oggi inteso al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 ai sensi di quanto previsto all'art. 294 dello stesso decreto legislativo;
Ritenuto pertanto, a seguito del richiamato provvedimento di revoca, ai sensi dell'art. 1 decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito nella legge 1° agosto 1986, n. 430, di dovere assoggettare la societa' «Fixia Fiduciaria S.r.l.» alla liquidazione coatta amministrativa, di cui agli articoli 293 e segg. del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
Considerati in coerenza con gli obiettivi sottesi alla presente procedura, gli specifici requisiti professionali ed il profilo caratterizzato da elevata qualificazione ed esperienza della dott.ssa Daniela Colicchia.
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1
Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa

La societa' «Fixia Fiduciaria S.r.l.» con sede legale in Milano (MI), c.f. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 03084040231, e' assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa, ai sensi degli articoli 293 e ss decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e dell'art. 1 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito nella legge 1° agosto 1986, n. 430.
 
Art. 2
Nomina del commissario liquidatore

Alla relativa procedura, e' preposta in qualita' di commissario liquidatore la dott.ssa Daniela Colicchia, nata a Rho (MI) il 10 marzo 1983, c.f. CLCDNL83C50H264L, domicilio professionale a Milano (MI) in viale Pisa n. 33, in considerazione degli specifici requisiti professionali, dell'elevata qualificazione ed esperienza, come risultato dal curriculum vitae.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 maggio 1997, n. 112.
 
Art. 3
Disposizioni esecutive

Il presente decreto sara' inviato per l'iscrizione nel registro delle imprese di Milano, nonche' alla cancelleria del Tribunale Milano - Sezione fallimentare.
Il presente decreto sara' pubblicato, ai sensi dell'art. 300 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e verra' trasmesso alla competente struttura ministeriale per la pubblicazione nel sito internet dell'Amministrazione in applicazione del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.
Avverso il presente provvedimento potra' essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni, ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso.
Roma, 1° agosto 2025

Il Ministro: Urso