Gazzetta n. 192 del 20 agosto 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 2025, n. 125
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, triennio 2022-2024.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;
Visti gli articoli 136, 137 e 139 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica relativo al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Viste, in particolare, le disposizioni del richiamato articolo 137 relativo alle modalita' di costituzione della delegazione di parte pubblica e della delegazione sindacale, tra le quali intercorre il procedimento negoziale;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 16 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024, relativo all'«individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2022 - 2024, riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022 n.121, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al triennio 2022-2024, sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 217 del 2005, in data 20 febbraio 2025, dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale:
- CO.NA.PO.;
- FNS CISL;
- UIL PA VV.F.;
- CONFSAL VV.F.
L'Organizzazione sindacale FP CGIL VV.F., rappresentativa del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, non ha sottoscritto la suddetta ipotesi e non ha presentato osservazioni ai sensi dell'articolo 139, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
Visti l'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'articolo 3, decreto-legge n. 145 del 18 ottobre 2023, l'articolo 1, commi 27, 28 e 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e l'articolo 1, comma 121, della legge 207 del 30 dicembre 2024 che dispongono in ordine al finanziamento del predetto accordo collettivo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2025, con la quale e' stata approvata, ai sensi dell'articolo 139, comma 5, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio 2022 - 2024 e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente accordo disciplina gli aspetti giuridici del rapporto di impiego, gli incrementi retributivi del trattamento economico fisso e continuativo e gli istituti retributivi del trattamento economico accessorio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio 2022-2024.
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla scadenza del periodo contrattuale di cui al comma 1, al personale di cui al medesimo comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, una anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dall'accordo relativo al triennio 2025-2027, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato, al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del suddetto accordo. La predetta anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse.
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 136, 137 e 139 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante:
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre
2004, n. 252», pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249:
«Art. 136. (Ambito di applicazione). - 1. Nelle
materie di negoziazione di cui all'articolo 138, i relativi
aspetti del rapporto di impiego del personale non direttivo
e non dirigente del Corpo nazionale sono oggetto della
procedura di negoziazione di cui all'articolo 139,
nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione
denominato «Vigili del fuoco e soccorso pubblico».
2. La disciplina derivante dal procedimento negoziale
di cui al comma 1 ha durata triennale, sia per la parte
economica sia per la parte normativa.
3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul
pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e
si verte in materie diverse da quelle indicate
nell'articolo 138 e non disciplinate per il personale non
direttivo e non dirigenziale del Corpo nazionale da
particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale
si provvede, sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative, con decreto del Presidente della
Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e
delle finanze.»
«Art. 137. (Delegazioni negoziali). - 1. Il
procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di
parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica
amministrazione, che la presiede, dai Ministri dell'interno
e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale del personale non direttivo e non dirigente del
Corpo nazionale individuate con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione, in conformita' alle disposizioni
vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento
della rappresentativita' sindacale, misurata tenendo conto
del dato associativo; le modalita' di espressione di
quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro
attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di
parte pubblica e sindacale, con apposito accordo recepito
con il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'articolo 139, comma 1, in attesa della cui entrata in
vigore il decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione tiene conto del solo dato associativo.»
«Art. 139. (Procedura di negoziazione). - 1. La
procedura negoziale e' avviata dal Ministro per la pubblica
amministrazione almeno quattro mesi prima della scadenza
del termine triennale di cui all'articolo 136, comma 2. Le
trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo
137 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di
accordo. Il procedimento negoziale si conclude con
l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica.
2. La delegazione di parte pubblica, prima di
procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo,
verifica, sulla base della rappresentativita' accertata per
l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 137,
che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi
rappresentino piu' del 50 per cento del dato associativo.
3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono
trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri e ai
Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
4. L'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti
contenenti l'individuazione del personale interessato, i
costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento
economico, nonche' la quantificazione complessiva della
spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel Documento di economia e finanza
(DEF) approvato dal Parlamento nella legge di bilancio.
5. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le
compatibilita' finanziarie ed esaminate le eventuali
osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di
accordo e il relativo schema di decreto del Presidente
della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di
Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro
novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo
riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi
regolamenti.
6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di
esercizio del controllo preventivo di legittimita' sul
decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi
integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere
trasmesse entro quindici giorni.»
- Il decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione 16 maggio 2024, recante «Individuazione
della delegazione sindacale che partecipa al procedimento
negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio
2022-2024, riguardante il personale non direttivo e non
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2024, n. 123.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno
2022 n. 121, recante «Recepimento dell'accordo sindacale
per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021»
e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 17 agosto 2022, n. 191.
- Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97
«Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144.
- Si riporta il comma 609 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»:
«609. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a
carico del bilancio statale per la contrattazione
collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
per i miglioramenti economici del personale statale in
regime di diritto pubblico sono determinati in 310 milioni
di euro per l'anno 2022 e in 500 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023. A valere sui predetti importi si
da' luogo, nelle more della definizione dei citati
contratti collettivi nazionali di lavoro e dei
provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di
diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle
disposizioni vigenti in materia, all'erogazione
dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi
trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella
misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello
0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello
0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi,
comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di
cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge
31 dicembre 2009, n. 196.245 245 Per l'incremento degli
oneri di cui al presente comma vedi l'art. 1, comma 330, L.
29 dicembre 2022, n. 197, l'art. 3, comma 1, D.L. 18
ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
L. 15 dicembre 2023, n. 191, e, successivamente, l'art. 1,
commi 27 e 28, L. 30 dicembre 2023, n. 213.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del
decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145, recante «Misure
urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli
enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze
indifferibili» convertito, con modificazioni, dalla legge
15 dicembre 2023, n. 191:
«Art. 3. (Anticipo rinnovo contratti pubblici). - 1.
Nelle more della definizione del quadro finanziario
complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il
triennio 2022-2024, per il personale con contratto di
lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle
amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento
di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023
e' incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a
6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato,
salvi eventuali successivi conguagli. Il predetto
incremento non rileva ai fini dell'attribuzione del
beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 39 del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in
2.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi
dell'articolo 23.
3. Le amministrazioni di cui all'articolo 48, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono
erogare al proprio personale dipendente a tempo
indeterminato l'incremento di cui al comma 1 con le
modalita' e nella misura di cui al medesimo comma 1 con
oneri a carico dei propri bilanci.
3-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
il primo periodo e' sostituito dal seguente: «in caso di
concessione di prestiti si assume il 50 per cento della
differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso
ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di
ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di
concessione del prestito e l'importo degli interessi
calcolato al tasso applicato sugli stessi».
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.»
- Si riportano i commi 27, 28 e 347 dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.»:
«27. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli
oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in
aggiunta a quanto gia' previsto dall'articolo 3 del
decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, di
3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2025. Gli importi di cui
al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai
fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo
massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»
«28. A valere sulle risorse di cui al comma 27, a
decorrere dal 1° gennaio 2024, l'emolumento di cui
all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di un importo pari a
6,7 volte il suo valore annuale. Tale importo incrementale,
per l'anno 2024, e' scomputato per il personale a tempo
indeterminato che lo ha gia' percepito nell'anno 2023, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2023, n. 191.»
«347. In relazione alla specificita' della funzione e
del ruolo del personale di cui all'articolo 19 della legge
4 novembre 2010, n. 183, e' istituito un fondo nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
con una dotazione di 32 milioni di euro per gli anni 2024 e
2025 e di 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2026 da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti
negoziali relativi al triennio 2022-2024, alla disciplina
degli istituti normativi nonche' ai trattamenti economici
accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di
natura operativa di ciascuna amministrazione. In caso di
mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti
negoziali alla data del 10 gennaio 2025, l'importo annuale
di cui al primo periodo e' destinato, con decreto dei
Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e
delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della
difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei
fondi per i servizi istituzionali del personale del
comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento
accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 121, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»:
«Art. 1. (Risultati differenziali. Norme in materia
di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi
speciali). - (Omissis).
121. Al fine di dare attuazione a quanto previsto
dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori
del personale dipendente dalle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a
quelle destinate a tali finalita' nell'anno 2024, con
modalita' e criteri da stabilire nell'ambito della
contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio
2022-2024, di una misura percentuale del monte salari
relativo all'anno 2021 da determinare, per le
amministrazioni statali, nei limiti di una spesa
complessiva di 112,1 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2025, al lordo degli oneri contributivi ai fini
previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, mediante l'istituzione, nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito
fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti
amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la
medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il
personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli
indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai
sensi dell'articolo 47, comma 2, del predetto decreto
legislativo n. 165 del 2001.»

Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 138 del citato decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
«Art. 138. (Materie di negoziazione). - 1. Formano
oggetto del procedimento negoziale:
a) il trattamento economico fondamentale e
accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario,
secondo parametri appositamente definiti in tale sede che
ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziate dalle
leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti
retributivi al personale statale di diritto pubblico,
sviluppi omogenei e proporzionati;
b) il trattamento economico di missione e di
trasferimento e i buoni pasto;
c) il trattamento di fine rapporto e le forme
pensionistiche complementari;
d) la durata massima dell'orario di lavoro
settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di
lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e
notturni e delle turnazioni particolari;
e) i criteri per la mobilita' a domanda;
f) le linee di indirizzo di impiego del personale
in attivita' atipiche;
g) la reperibilita';
h) il congedo ordinario e straordinario;
i) l'aspettativa per motivi di salute e di
famiglia;
l) i permessi brevi per esigenze personali;
m) il patrocinio legale e la tutela assicurativa;
n) le linee di indirizzo per la formazione e
l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il
miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione
delle attivita' socio-assistenziali del personale;
o) gli istituti e le materie di partecipazione
sindacale;
p) le procedure di raffreddamento dei conflitti;
q) le aspettative, i distacchi e i permessi
sindacali;
r) la struttura degli accordi negoziali e i
rapporti tra i diversi livelli.
2. I distacchi e i permessi sindacali spettanti alle
organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di
cui all'articolo 136 possono essere utilizzati, ad
eccezione dei dirigenti, dalle medesime organizzazioni
sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo
226, nei limiti spettanti ad invarianza di costi per
l'amministrazione.»
 
Art. 2

Nuovi stipendi

1. Gli stipendi annui lordi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. Gli stipendi annui lordi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:

Parte di provvedimento in formato grafico

3. Gli stipendi annui lordi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:

Parte di provvedimento in formato grafico

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
5. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 1 e 2 sono pari all'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, e dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
6. I valori stipendiali di cui al comma 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 e dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementata a decorrere dal 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 22-bis, comma 1, decreto-legge
9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure urgenti in
materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e
industriali»:
«Art. 22-bis (Disposizioni concernenti il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco). - 1. La tabella C allegata
al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e'
sostituita dalla tabella C di cui all'allegato A al
presente decreto, la quale reca, a far data dal 1° gennaio
2022, le nuove misure dello stipendio tabellare, delle
indennita' di rischio e mensile e dell'assegno di
specificita', come incrementate per effetto del decreto del
Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, di
«Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, per il triennio 2019-2021» e del decreto del
Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, di
«Recepimento dell'accordo sindacale per il personale
direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, per il triennio 2019-2021», nonche', per le
indennita' di rischio e mensile del personale non direttivo
e non dirigente, come incrementate ai sensi dell'allegato B
al presente decreto.»
- Si riporta il comma 10 dell'articolo 2 della legge 8
agosto 1995, n. 335 recante «Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare»:
«10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2
dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in
materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate
del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della
base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera
per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile
1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile,
militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo
15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.»
- Si riporta il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, recante
«Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, per il triennio 2019-2021»:
«2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a
tre mesi dalla scadenza del periodo contrattuale di cui al
comma 1, al personale di cui al medesimo comma 1 e'
riconosciuta, a partire dal mese successivo, una
anticipazione dei benefici complessivi che saranno
attribuiti dall'accordo relativo al triennio 2022-2024,
pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo
armonizzato, al netto della dinamica dei prezzi dei beni
energetici importati, applicato ai parametri stipendiali
vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale,
detto importo e' pari al cinquanta per cento del predetto
indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli
effetti economici previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica di recepimento del suddetto accordo. La predetta
anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti
previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione
delle risorse contrattuali.»
- Per il comma 609 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2021, n. 234, si veda nelle note alle premesse.
- Per il comma 28 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2023, n. 213, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6, del presente decreto, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti del trattamento di fine servizio, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 82 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, recante «Testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato»:
«Art. 82. (Assegno alimentare). - All'impiegato
sospeso e' concesso un assegno alimentare in misure non
superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per
carichi di famiglia.»
- Si riporta l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980,
n. 312 recante «Nuovo assetto retributivo-funzionale del
personale civile e militare dello Stato»:
«Art. 172. (Disposizioni per la sollecita
liquidazione del nuovo trattamento economico). - Gli uffici
che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al
pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via
provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti
formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla
base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli
uffici presso cui presta servizio il personale interessato
relative agli elementi necessari per la determinazione del
trattamento stesso.»
 
Art. 4

Indennita' di rischio

1. Le misure dell'indennita' di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, come stabilite dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminate negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici mensilita'.

Note all'art. 4:
- Per l'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9
agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni, dalla
legge 21 settembre 2022, n. 142, si veda nelle note
all'articolo 2.
 
Art. 5

Indennita' mensile

1. Le misure dell'indennita' mensile per il personale non direttivo e non dirigente dei ruoli tecnico-professionali e dei ruoli di rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabilite dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminate negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici mensilita'.

Note all'art. 5:
- Per l'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9
agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni, dalla
legge 21 settembre 2022, n. 142, si veda nelle note
all'articolo 2.
 
Art. 6

Effetti sugli assegni personali riassorbibili

1. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 4 e 5 del presente decreto costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 14-sexies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.

Note all'art. 6:
- Si riporta l'articolo 261 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma
dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252»:
«Art. 261. (Clausola di salvaguardia retributiva). -
1. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale, a
seguito delle promozioni alle qualifiche iniziali dei ruoli
superiori ovvero delle operazioni di primo inquadramento
previste dal presente decreto, consegua, a titolo di
assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti
convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello
in godimento allo stesso titolo all'atto delle promozioni o
degli inquadramenti medesimi, l'eccedenza e' attribuita
sotto forma di assegno ad personam pensionabile da
riassorbire con i successivi miglioramenti economici.»
- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 5 del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante
«Disposizioni in materia di razionalizzazione delle
funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale
dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»:
«Art. 12. (Contingenti del personale del Corpo
forestale dello Stato). - 1.-4. (omissis)
5. Al personale assegnato al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali compete, a decorrere dall'effettivo
transito, l'assegno ad personam di cui all'articolo 8,
comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della
legge.
6.-11 (omissis)»
- Si riporta l'articolo 14-sexies del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante: «Disposizioni
recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi
dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»
«Art. 14-sexies (Clausola di salvaguardia e ulteriori
disposizioni per il personale appartenente al gruppo
sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e alla banda
musicale del Corpo nazionale). - 1. Al personale
appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme
Rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale si
applicano e continuano ad applicarsi, laddove piu'
favorevoli, le disposizioni in materia di trattamenti
retributivi e previdenziali previsti per il personale del
Corpo nazionale che espleta funzioni operative, nonche' gli
incrementi retributivi previsti dall'articolo 15.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto
dall'articolo 126, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, i vigenti limiti di
eta' per l'accesso ai ruoli della banda musicale del Corpo
nazionale non si applicano alle procedure assunzionali non
ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto
dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per particolari
discipline sportive il bando di concorso puo' individuare
l'eta' per l'accesso al ruolo degli atleti del gruppo
sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse entro un limite
minimo di diciassette anni e un limite massimo di
trentacinque anni.»
 
Art. 7

Lavoro straordinario

1. Le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, sono rideterminate a decorrere dal 1° gennaio 2024 negli importi di cui alla presente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico


Note all'art. 7:
- Si riporta l'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, recante
«Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, per il triennio 2019-2021»:
«Art. 3. (Effetti dei nuovi stipendi). - 1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 5 e 6, del
presente decreto, le nuove misure degli stipendi risultanti
dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla
tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di
buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente
sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed
assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta
in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre
analoghe, e i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione
dell'articolo 2 del presente decreto sono corrisposti
integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al
personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli
effetti del trattamento di fine servizio, si considerano
solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione
dal servizio.
3. Gli incrementi del trattamento stipendiale di cui
all'articolo 2 del presente decreto hanno effetto sulla
determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro
straordinario spettante al personale non direttivo e non
dirigente con le rispettive decorrenze ivi previste.»
 
Art. 8
Incremento indennita' orarie per turni notturni e turni svolti nei
giorni di Capodanno, Pasqua, Festa del Lavoro, Ferragosto, Natale e
Santa Barbara.

1. All'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, le lettere a) e b), sono sostituite dalle seguenti:
a) in euro 1,21 per ciascuna ora diurna nei giorni festivi e in euro 1,31 per ciascuna ora tra le 22 e le 6 dei turni svolti nell'anno 2024 e in euro 1,41 a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025;
b) in euro 3,42 per ciascuna ora nei giorni di Capodanno, Pasqua, Festa del Lavoro, Ferragosto, Natale e Santa Barbara a decorrere dall'anno 2024 e in euro 2,42 per ciascuna ora tra le 22 e le 6 nei giorni festivi.».
2. All'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, le lettere a) e b), sono sostituite dalle seguenti:
a) in euro 1,21 per ciascuna ora diurna nei giorni festivi e in euro 1,31 per ciascuna ora tra le 22 e le 6 dei turni svolti nell'anno 2024 e in euro 1,41 a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025;
b) in euro 3,42 per ciascuna ora nei giorni di Capodanno, Pasqua, Festa del Lavoro, Ferragosto, Natale e Santa Barbara a decorrere dall'anno 2024 e in euro 2,42 per ciascuna ora tra le 22 e le 6 nei giorni festivi.».
3. All'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, le lettere a) e b), sono sostituite dalle seguenti:
a) in euro 1,21 per ciascuna ora diurna nei giorni festivi e in euro 1,31 per ciascuna ora tra le 22 e le 6 dei turni svolti nell'anno 2024 e in euro 1,41 a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025;
b) in euro 3,42 per ciascuna ora nei giorni di Capodanno, Pasqua, Festa del Lavoro, Ferragosto, Natale e Santa Barbara a decorrere dall'anno 2024 e in euro 2,42 per ciascuna ora tra le 22 e le 6 nei giorni festivi.».

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo degli artt. 7, 8 e 9 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n.
121, come modificato dal presente decreto:
«Art. 7. (Indennita' di impiego operativo). - 1. Al
fine di strutturare con criteri maggiormente funzionali
all'attivita' di servizio l'attribuzione degli emolumenti
accessori, erogati ai sensi delle vigenti disposizioni di
comparto, al personale non direttivo e non dirigente del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente ai ruoli
operativi e ai ruoli speciali antincendio (AIB) a
esaurimento, impiegato nel dispositivo di soccorso ai sensi
dell'articolo 62 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, a decorrere dal 31
dicembre 2021 e a valere dal 2022, e' riconosciuta
l'indennita' di impiego operativo.
2. L'indennita' di impiego operativo compete al
personale di cui al comma 1, inserito nei turni
continuativi 12/24-12/48, nei turni 12/36, nei turni
12/12-12/60 o in altre tipologie di turnazione individuate
o da individuarsi con accordi integrativi nazionali, nei
limiti dei turni di cui all'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come modificato
dall'articolo 17 del presente decreto.
3. L'indennita' di impiego operativo sostituisce i
seguenti istituti retributivi accessori che vengono
contestualmente disapplicati per il personale di cui al
comma 1:
a) indennita' di turno di cui all'articolo 22 del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle
aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 26
maggio 2004 e per le turnazioni di cui all'articolo 3 del
relativo accordo stralcio sottoscritto in data 28 luglio
2004;
b) indennita' operativa per il soccorso esterno di
cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 novembre 2010, n. 251.
4. Le misure dell'indennita' di cui al comma 1 e
delle relative maggiorazioni orarie sono stabilite
rispettivamente in euro 11,50 per ciascun turno di dodici
ore e:
a) in euro 1,21 per ciascuna ora diurna nei giorni
festivi e in euro 1,31 per ciascuna ora tra le 22 e le 6
dei turni svolti nell'anno 2024 e in euro 1,41 a decorrere
dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025;
b) in euro 3,42 per ciascuna ora nei giorni di
Capodanno, Pasqua, Festa del Lavoro, Ferragosto, Natale e
Santa Barbara a decorrere dall'anno 2024 e in euro 2,42 per
ciascuna ora tra le 22 e le 6 nei giorni festivi.
5. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere
dall'anno 2022, per le attivita' svolte dal personale di
cui al comma 1, e' riconosciuta, in ragione della qualifica
di appartenenza, del connesso grado di responsabilita' e
dell'esperienza professionale maturata, una maggiorazione
dell'indennita' di cui al presente articolo nelle misure di
seguito indicate e nel limite complessivo di euro 6.448.677
annui:
euro 2,00 a turno in favore del personale con
qualifica di vigile del fuoco esperto con scatto
convenzionale e di vigile del fuoco coordinatore;
euro 2,30 a turno in favore del personale con
qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto
convenzionale e di capo squadra;
euro 2,60 a turno in favore del personale con
qualifica di capo squadra esperto, di capo reparto, di capo
reparto esperto con scatto convenzionale e di ispettore
antincendi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
euro 2,70 a turno in favore del personale con
qualifica di ispettore antincendi esperto e di ispettore
antincendi esperto con scatto convenzionale;
euro 2,80 a turno in favore del personale con
qualifica di ispettore antincendi coordinatore e di
ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale.
6. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 133,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse di cui
all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, nell'ambito degli accordi
integrativi nazionali del personale non direttivo e non
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono
essere destinate, in particolare, ad incrementare le misure
di cui alle lettere a) e b) del comma 4, a decorrere
dall'anno 2022.
7. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile
con l'indennita' di cui agli articoli 8 e 9 e con gli
emolumenti spettanti al personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche di cui
all'articolo 29 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217.
8. L'indennita' di cui al comma 1 non compete al
personale dichiarato parzialmente inidoneo al servizio di
istituto che permane nel settore operativo.
9. In occasione della partecipazione a eventi
calamitosi del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, per i quali il Consiglio dei ministri ha deliberato
lo stato di emergenza, continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti che prevedono maggiorazioni al
trattamento economico accessorio spettante al medesimo
personale.
10. Resta ferma la destinazione al fondo di
amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007 delle
risorse di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251.
Limitatamente al personale non direttivo e non dirigente
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono disapplicati
l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5
maggio 1975, n. 146, e l'articolo 101 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269.
11. Gli oneri di cui al comma 4 rimangono a valere
sul fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre
2007.»
«Art. 8. (Indennita' di servizio operativo). - 1. Al
fine di strutturare con criteri maggiormente funzionali
all'attivita' di servizio l'attribuzione degli emolumenti
accessori, erogati ai sensi delle vigenti disposizioni di
comparto, al personale non direttivo e non dirigente del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente ai ruoli
operativi, specialistici e ai ruoli speciali antincendio
(AIB) a esaurimento, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a
valere dal 2022 e' riconosciuta l'indennita' di servizio
operativo.
2. L'indennita' di servizio operativo e' attribuita
al personale di cui al comma 1 che effettua turnazioni o
orario giornaliero, assegnato a funzioni correlate
all'attivita' operativa di soccorso nonche' ad altri
servizi operativi di istituto.
3. L'indennita' di servizio operativo sostituisce i
seguenti istituti retributivi accessori che vengono
contestualmente disapplicati per il personale di cui al
comma 1:
a) compenso di produttivita' giornaliera di cui
all'articolo 3 dell'accordo stralcio del 8 maggio 2008 per
il personale non direttivo e non dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
b) indennita' operativa per il soccorso esterno di
cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 novembre 2010, n. 251.
4. La misura dell'indennita' di cui al comma 1 e'
stabilita con le seguenti modalita':
a) personale che effettua turnazioni di dodici ore
assegnato a funzioni correlate all'attivita' operativa di
soccorso, ivi compreso il personale specialista: euro 8,50
a turno;
b) personale che effettua turnazioni di dodici ore
assegnato ad altri servizi operativi di istituto: euro 2,00
a turno;
c) personale che effettua orario giornaliero nella
misura che segue:
euro 1,00 a giornata, in caso di settimana
lavorativa di sei giorni;
euro 1,20 a giornata, in caso di settimana
lavorativa di cinque giorni.
5. Le misure delle maggiorazioni orarie della
indennita' di cui al comma 1 sono stabilite:
a) in euro 1,21 per ciascuna ora diurna nei giorni
festivi e in euro 1,31 per ciascuna ora tra le 22 e le 6
dei turni svolti nell'anno 2024 e in euro 1,41 a decorrere
dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025;
b) in euro 3,42 per ciascuna ora nei giorni di
Capodanno, Pasqua, Festa del Lavoro, Ferragosto, Natale e
Santa Barbara a decorrere dall'anno 2024 e in euro 2,42 per
ciascuna ora tra le 22 e le 6 nei giorni festivi.
6. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal
2022, per le attivita' svolte dal personale di cui al comma
2, e' riconosciuta, in ragione della qualifica di
appartenenza e del connesso grado di responsabilita', una
maggiorazione dell'indennita' di cui al presente articolo
nelle misure di seguito indicate e nel limite complessivo
di euro 881.098 annui:
euro 1,00 al giorno, in favore del personale con
qualifica di vigile del fuoco esperto con scatto
convenzionale e di vigile del fuoco coordinatore che
effettua la settimana lavorativa di sei giorni;
euro 1,20 al giorno, in favore del personale con
qualifica di vigile del fuoco esperto con scatto
convenzionale e di vigile del fuoco coordinatore che
effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;
euro 2,00 a turno di servizio, in favore del
personale con qualifica di vigile del fuoco esperto con
scatto convenzionale e di vigile del fuoco coordinatore che
effettua turnazioni di dodici ore;
euro 1,15 al giorno, in favore del personale con
qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto
convenzionale e di capo squadra che effettua la settimana
lavorativa di sei giorni;
euro 1,40 al giorno, in favore del personale con
qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto
convenzionale e di capo squadra che effettua la settimana
lavorativa di cinque giorni;
euro 2,30 a turno di servizio, in favore del
personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore
con scatto convenzionale e di capo squadra che effettua
turnazioni di dodici ore;
euro 1,30 al giorno, in favore del personale con
qualifica di capo squadra esperto di capo reparto, di capo
reparto esperto con scatto convenzionale e di ispettore
antincendi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che effettua
la settimana lavorativa di sei giorni;
euro 1,55 al giorno, in favore del personale con
qualifica di capo squadra esperto di capo reparto, di capo
reparto esperto con scatto convenzionale e di ispettore
antincendi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che effettua
la settimana lavorativa di cinque giorni;
euro 2,60 a turno di servizio, in favore del
personale con qualifica di capo squadra esperto di capo
reparto, di capo reparto esperto con scatto convenzionale e
di ispettore antincendi di cui all'articolo 19, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, che effettua turnazioni di dodici ore;
euro 1,35 al giorno, in favore del personale con
qualifica di ispettore antincendi esperto e di ispettore
antincendi esperto con scatto convenzionale che effettua la
settimana lavorativa di sei giorni;
euro 1,60 al giorno, in favore del personale con
qualifica di ispettore antincendi esperto e di ispettore
antincendi esperto con scatto convenzionale che effettua la
settimana lavorativa di cinque giorni;
euro 2,70 a turno di servizio, in favore del
personale con qualifica di ispettore antincendi esperto e
di ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale
che effettua turnazioni di dodici ore;
euro 1,40 al giorno, in favore del personale con
qualifica di ispettore antincendi coordinatore e di
ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale
che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;
euro 1,70 al giorno, in favore del personale con
qualifica di ispettore antincendi coordinatore e di
ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale
che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;
euro 2,80 a turno di servizio, in favore del
personale con qualifica di ispettore antincendi
coordinatore e di ispettore antincendi coordinatore con
scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore.
7. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 133,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse di cui
all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, possono essere destinate
nell'ambito degli accordi integrativi nazionali del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco ad incrementare le misure di cui alle
lettere a) e b) del comma 5, a decorrere dall'anno 2022.
8. L'indennita' di servizio operativo non e'
cumulabile con le indennita' di cui agli articoli 7 e 9 ed
e' cumulabile con gli emolumenti spettanti al personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni
specialistiche di cui all'articolo 29 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
9. L'indennita' di cui al comma 1 compete al
personale dichiarato parzialmente inidoneo al servizio di
istituto che permane nel settore operativo, laddove
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 97, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio
2012, n. 64.
10. Resta ferma la destinazione al fondo di
amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007 delle
risorse di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251.
Limitatamente al personale non direttivo e non dirigente
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono disapplicati
l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5
maggio 1975, n. 146, e l'articolo 101 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269.
11. Gli oneri di cui ai commi 4 e 5 rimangono a
valere sul fondo di amministrazione di cui all'articolo 6
del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre
2007.»
«Art. 9. (Indennita' di funzione tecnica e
professionale). - 1. Al fine di strutturare con criteri
maggiormente funzionali all'attivita' di servizio
l'attribuzione degli emolumenti accessori, erogati ai sensi
delle vigenti disposizioni di comparto, a decorrere dal 31
dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco dei ruoli tecnico-professionali e dei ruoli di
rappresentanza, e' riconosciuta l'indennita' di funzione
tecnica e professionale.
2. L'indennita' di funzione tecnica e professionale
e' attribuita al personale di cui al comma 1 che effettua
orario giornaliero o turnazioni in considerazione delle
funzioni proprie della qualifica di appartenenza, anche a
integrazione delle attivita' svolte dalle strutture
operative sia ordinariamente sia nei casi di calamita'
pubbliche o in altre situazioni di emergenza.
3. L'indennita' di funzione tecnica e professionale
sostituisce il compenso di produttivita' giornaliera di cui
all'articolo 3 dell'accordo stralcio del 8 maggio 2008 per
il personale non direttivo e non dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
4. La misura dell'indennita' di cui al comma 1 e'
stabilita con le seguenti modalita':
a) personale che effettua orario giornaliero:
euro 1,00 a giornata, in caso di settimana
lavorativa di sei giorni;
euro 1,20 a giornata, in caso di settimana
lavorativa di cinque giorni;
b) personale che effettua turnazioni di dodici ore:
euro 2,00 a turno.
5. Le misure delle maggiorazioni orarie della
indennita' di cui al comma 1 sono stabilite:
a) in euro 1,21 per ciascuna ora diurna nei giorni
festivi e in euro 1,31 per ciascuna ora tra le 22 e le 6
dei turni svolti nell'anno 2024 e in euro 1,41 a decorrere
dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025;
b) in euro 3,42 per ciascuna ora nei giorni di
Capodanno, Pasqua, Festa del Lavoro, Ferragosto, Natale e
Santa Barbara a decorrere dall'anno 2024 e in euro 2,42 per
ciascuna ora tra le 22 e le 6 nei giorni festivi.
6. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal
2022, per le attivita' svolte dal personale di cui al comma
1, e' riconosciuta, in ragione della qualifica di
appartenenza e del connesso grado di responsabilita', una
maggiorazione dell'in-dennita' di cui al presente articolo
nelle misure di seguito indicate e nel limite complessivo
di euro 365.732 annui:
euro 0,52 al giorno, in favore del personale con
qualifica di operatore esperto, di operatore esperto con
scatto convenzionale, di orchestrale esperto, di
orchestrale esperto con scatto convenzionale e di atleta
del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con primo
e secondo scatto convenzionale che effettua la settimana
lavorativa di sei giorni;
euro 0,62 al giorno, in favore del personale con
qualifica di operatore esperto, di operatore esperto con
scatto convenzionale, di orchestrale esperto, di
orchestrale esperto con scatto convenzionale e di atleta
del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con primo
e secondo scatto convenzionale che effettua la settimana
lavorativa di cinque giorni;
euro 1,04 a turno di servizio, in favore del
personale con qualifica di operatore esperto, di operatore
esperto con scatto convenzionale, di orchestrale esperto,
di orchestrale esperto con scatto convenzionale e di atleta
del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con primo
e secondo scatto convenzionale che effettua turnazioni di
dodici ore;
euro 0,60 al giorno, in favore del personale con
qualifica di assistente, di orchestrale superiore e di
atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse
con terzo scatto convenzionale che effettua la settimana
lavorativa di sei giorni;
euro 0,72 al giorno, in favore del personale con
qualifica di assistente, di orchestrale superiore e di
atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse
con terzo scatto convenzionale che effettua la settimana
lavorativa di cinque giorni;
euro 1,20 a turno di servizio, in favore del
personale con qualifica di assistente, di orchestrale
superiore e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco
Fiamme Rosse con terzo scatto convenzionale che effettua
turnazioni di dodici ore;
euro 0,68 al giorno, in favore del personale con
qualifica di assistente con scatto convenzionale, di
orchestrale superiore con scatto convenzionale, di maestro
direttore con primo e secondo scatto convenzionale, di
atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse
con quarto scatto convenzionale e di ispettore dei ruoli
tecnico-professionali di cui al comma 1, lettera b), degli
articoli 78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217 che effettua la settimana lavorativa
di sei giorni;
euro 0,81 al giorno, in favore del personale con
qualifica di assistente con scatto convenzionale, di
orchestrale superiore con scatto convenzionale, di maestro
direttore con primo e secondo scatto convenzionale, di
atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse
con quarto scatto convenzionale e di ispettore dei ruoli
tecnico-professionali di cui al comma 1, lettera b), degli
articoli 78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217 che effettua la settimana lavorativa
di cinque giorni;
euro 1,35 a turno di servizio, in favore del
personale con qualifica di assistente con scatto
convenzionale, di orchestrale superiore con scatto
convenzionale, di maestro direttore con primo e secondo
scatto convenzionale, di atleta del gruppo sportivo vigili
del fuoco Fiamme Rosse con quarto scatto convenzionale e di
ispettore dei ruoli tecnico-professionali di cui al comma
1, lettera b), degli articoli 78, 90, 102 e 114 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che effettua
turnazioni di dodici ore;
euro 0,70 al giorno, in favore del personale con
qualifica di maestro direttore con terzo scatto
convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali
esperto e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali
esperto con scatto convenzionale che effettua la settimana
lavorativa di sei giorni;
euro 0,84 al giorno, in favore del personale con
qualifica di maestro direttore con terzo scatto
convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali
esperto e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali
esperto con scatto convenzionale che effettua la settimana
lavorativa di cinque giorni;
euro 1,40 a turno di servizio, in favore del
personale con qualifica di maestro direttore con terzo
scatto convenzionale, di ispettore dei ruoli
tecnico-professionali esperto e di ispettore dei ruoli
tecnico-professionali esperto con scatto convenzionale che
effettua turnazioni di dodici ore;
euro 0,73 al giorno, in favore del personale con
qualifica di maestro direttore con quarto scatto
convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali
coordinatore e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali
coordinatore con scatto convenzionale che effettua la
settimana lavorativa di sei giorni;
euro 0,88 al giorno, in favore del personale con
qualifica di maestro direttore con quarto scatto
convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali
coordinatore e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali
coordinatore con scatto convenzionale che effettua la
settimana lavorativa di cinque giorni;
euro 1,45 a turno di servizio, in favore del
personale con qualifica di maestro direttore con quarto
scatto convenzionale, di ispettore dei ruoli
tecnico-professionali coordinatore e di ispettore dei ruoli
tecnico-professionali coordinatore con scatto convenzionale
che effettua turnazioni di dodici ore.
7. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 133,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse di cui
all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, possono essere destinate
nell'ambito degli accordi integrativi nazionali del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco ad incrementare le misure di cui alle
lettere a) e b) del comma 5, a decorrere dall'anno 2022.
8. L'indennita' di funzione tecnica e professionale
non e' cumulabile con le indennita' di cui agli articoli 7
e 8.
9. Limitatamente al personale non direttivo e non
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono
disapplicati l'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e l'articolo 101 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n.
269.
10. Gli oneri di cui ai commi 4 e 5 rimangono a
valere sul fondo di amministrazione di cui all'articolo 6
del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre
2007.
11. Con accordi integrativi nazionali del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco sono altresi' definiti, nell'ambito delle
attivita' svolte dal personale appartenente ai ruoli
tecnico-professionali e di rappresentanza del medesimo
Corpo nazionale e per un importo pari a euro 300.000 annui,
specifici interventi volti a incentivare la produttivita'
del personale medesimo.»
 
Art. 9

Pronta disponibilita'

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Ferma restando l'osservanza di un periodo di recupero psico-fisico tra turni di servizio e di pronta disponibilita' di almeno 12 ore, con appositi accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono definite:
a) le modalita' di contatto e di svolgimento dei servizi di pronta disponibilita' diurna e notturna del personale che espleta attivita' specialistiche e specializzate, del personale che espleta funzioni operative del ruolo dei vigili del fuoco e del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, e del personale dei ruoli tecnico-professionali nonche' gli eventuali limiti massimi di turni mensili individuali;
b) le misure del compenso per l'effettuazione del servizio di pronta disponibilita', nel limite di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del presente decreto e dell'eventuale relativa maggiorazione, a decorrere dall'anno 2026, per i casi di impiego effettivo nei servizi istituzionali inferiori a due ore;
c) l'implementazione delle misure di cui alla lettera b), nel limite delle risorse stanziate, a decorrere dall'anno 2022, nel fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007, per effetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.».
2. Il limite di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, e' incrementato dell'importo complessivo di euro 979.653,35 a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n.
121, come modificato dal presente decreto:
«Art. 10. (Pronta disponibilita'). - 1. Al fine di
integrare il dispositivo di soccorso in caso di calamita' e
assicurare il pronto impiego in caso di necessita', e'
istituito il servizio di pronta disponibilita' del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco assegnato alle strutture centrali e
territoriali con particolare riferimento al personale che
espleta attivita' specialistiche e specializzate.
2. Il personale, individuato prioritariamente su base
volontaria e con criteri di equita' e di rotazione,
incaricato dal dirigente per il servizio di pronta
disponibilita', e' tenuto a garantire la costante
contattabilita', l'arrivo alla sede di servizio con la
massima tempestivita' e comunque entro un'ora dalla
convocazione. Il personale e' considerato in orario
straordinario dall'ingresso in sede fino alla conclusione
delle attivita' che hanno determinato il richiamo.
3. Ferma restando l'osservanza di un periodo di
recupero psico-fisico tra turni di servizio e di pronta
disponibilita' di almeno 12 ore, con appositi accordi
integrativi nazionali del personale non direttivo e non
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono
definite:
a) le modalita' di contatto e di svolgimento dei
servizi di pronta disponibilita' diurna e notturna del
personale che espleta attivita' specialistiche e
specializzate, del personale che espleta funzioni operative
del ruolo dei vigili del fuoco e del ruolo dei capi squadra
e dei capi reparto, e del personale dei ruoli
tecnico-professionali nonche' gli eventuali limiti massimi
di turni mensili individuali;
b) le misure del compenso per l'effettuazione del
servizio di pronta disponibilita', nel limite di cui
all'articolo 12, comma 1, lettera b), del presente decreto
e dell'eventuale relativa maggiorazione, a decorrere
dall'anno 2026, per i casi di impiego effettivo nei servizi
istituzionali inferiori a due ore;
c) l'implementazione delle misure di cui alla lettera
b), nel limite delle risorse stanziate, a decorrere
dall'anno 2022, nel fondo di amministrazione di cui
all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
del 29 novembre 2007, per effetto dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120.».
4. Al personale del ruolo degli ispettori antincendi,
continuano ad applicarsi le disposizioni attuative
dell'articolo 65, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, ferma restando
l'eventuale revisione dei vigenti accordi integrativi
nazionali anche in relazione alle disposizioni di cui al
presente articolo.
5. La corresponsione dei compensi di cui al presente
articolo decorre dal perfezionamento degli accordi di cui
al comma 3.»
- Si riporta l'articolo 12, comma 1, lettera b), del
citato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno
2022, n. 121:
«Art. 12. (Utilizzo del Fondo di amministrazione). - 1.
A valere sulle risorse del fondo di amministrazione di cui
all'articolo 11 del presente decreto, per il personale non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, si provvede alla corresponsione dei seguenti
emolumenti accessori al personale:
a) (omissis)
b) i compensi per la partecipazione a turni di pronta
disponibilita' di cui all'articolo 10 del presente decreto,
nel limite di euro 3.000.000 annui;
Omissis»
 
Art. 10

Alimentazione del Fondo di amministrazione

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, il fondo previsto e disciplinato dal medesimo articolo e' incrementato di euro 40.689,20 per l'anno 2024, di euro 47.257,62 per l'anno 2025 e di euro 609.369,90 a decorrere dall'anno 2026.

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 11, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022,
n.121:
«Art. 11. (Alimentazione del Fondo di
amministrazione). - 1. Per ciascun esercizio finanziario,
il fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre
2007, e' alimentato stabilmente:
a) dalle risorse con carattere di certezza e
stabilita' derivanti da specifiche disposizioni normative o
amministrative ovvero da disposizioni particolari attuative
dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
che incrementano il fondo, con o senza effetti di
trascinamento negli anni successivi;
b) dall'importo corrispondente alle retribuzioni
individuali di anzianita' del personale cessato dal
servizio, compresa la quota di tredicesima mensilita', che
confluisce stabilmente nel Fondo dall'anno successivo alla
cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;
c) dell'importo corrispondente alle indennita' di
rischio e mensile, di cui gli articoli 4 e 5, non piu'
corrisposte al personale cessato dal servizio compresa la
quota di tredicesima mensilita' e non riutilizzate in
conseguenza di nuove assunzioni; l'importo confluisce
stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione
dal servizio in misura intera in ragione d'anno.
2. Il fondo di cui al comma 1 e' altresi' annualmente
incrementato da:
a) i maggiori introiti dei proventi derivanti da
servizi di prevenzione e vigilanza di cui all'articolo 65,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 4
agosto 1990, n. 335;
b) gli introiti derivanti dall'effettuazione dei
servizi di formazione e delle attivita' di controllo di cui
all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81;
c) gli introiti derivanti dai servizi svolti a
seguito di convenzioni con amministrazioni o enti pubblici
o privati, ai sensi dell'articolo 17, della legge 10 agosto
2000, n. 246, e dell'articolo 3 del decreto-legge 10 luglio
1995, n. 275, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 339;
d) le risorse di cui all'articolo 4, comma 3-bis,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei
limiti di cui all'articolo 1, comma 365, lettera c), ultimo
periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
e) le somme derivanti dall'attuazione dell'articolo
43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
f) gli importi corrispondenti ai ratei delle
retribuzioni individuali di anzianita' e alle mensilita'
residue delle indennita' di rischio e mensile, di cui gli
articoli 4 e 5, nonche' agli importi corrispondenti alle
mensilita' residue di eventuali assegni personali
attribuiti a seguito di mobilita', transito o analoga forma
di assegnazione da altre pubbliche amministrazioni ovvero a
seguito di progressioni di carriera, del personale cessato
dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in
misura pari alle mensilita' residue dopo la cessazione, e
non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni,
computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima
mensilita', le frazioni di mese superiori a quindici
giorni;
g) gli ulteriori risparmi di gestione e di spesa e
da introiti previsti da altre disposizioni normative o
amministrative ovvero attuative dell'ordinamento del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco che incrementano il fondo.
3. La costituzione del fondo di cui all'articolo 6
del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre
2007 avviene nel rispetto dei vincoli finanziari previsti
dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
4. Il fondo di cui al comma 1 e' incrementato
rispettivamente di euro 26.196, di euro 32.964 e di euro
24.449 per gli anni 2019, 2020 e 2021.»
 
Art. 11

Utilizzo del Fondo di amministrazione

1. Fermi restando gli utilizzi disposti dai commi 2 e 3 e dagli articoli 8 e 9 del presente decreto, si confermano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121.
2. Al fine di incentivare la produttivita' del personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali e di rappresentanza, l'importo di cui all'articolo 9, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 e' incrementato di euro 64.000,00 a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025.
3. Al fine di compensare il personale per il servizio di pronta disponibilita' nei casi di impiego effettivo nei servizi istituzionali inferiori a due ore, e' destinato un importo nel limite di euro 600.000,00 annui, a decorrere dall'anno 2026, di cui all'articolo 10 del presente decreto.
4. Il fondo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, potra' essere altresi' utilizzato al fine di incrementare l'indennita' di missione del personale inviato in servizio fuori sede. Tale emolumento non e' cumulabile con lo straordinario.

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 12, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022,
n.121:
«Art. 12. (Utilizzo del Fondo di amministrazione). -
1. A valere sulle risorse del fondo di amministrazione di
cui all'articolo 11 del presente decreto, per il personale
non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, si provvede alla corresponsione dei
seguenti emolumenti accessori al personale:
a) le indennita' di impiego operativo, di servizio
operativo e di funzione tecnica e professionale, con le
relative maggiorazioni previste dagli articoli 7, 8 e 9,
commi 4, 5 e 6, del presente decreto, nel limite di euro
78.035.409 annui;
b) i compensi per la partecipazione a turni di
pronta disponibilita' di cui all'articolo 10 del presente
decreto, nel limite di euro 3.000.000 annui;
c) le indennita' previste dalla normativa di
settore in favore del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, di
cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217;
d) i compensi dovuti per le attivita' di
prevenzione e vigilanza antincendi ai sensi dell'articolo
65, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
del 4 agosto 1990, n. 335;
e) compensi per attivita' di formazione svolta dal
personale ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81;
f) i compensi spettanti al personale del ruolo
degli ispettori antincendi di cui all'articolo 65, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990,
n. 335;
g) gli incentivi ai corsi di formazione per
istruttori, docenti, discenti di cui agli accordi
integrativi nazionali sottoscritti ai sensi dell'articolo
48, comma 2, lettera j), del CCNL 1998-2001;
h) i compensi per attivita' di studio, ricerca e
sperimentazione di cui agli accordi integrativi nazionali
sottoscritti ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera
c), del CCNL 1998-2001;
i) gli altri compensi e altre indennita' previsti
da specifiche disposizioni normative o amministrative
ovvero da disposizioni particolari attuative
dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. I limiti spesa di cui al comma 1, lettere a) e b)
non operano con riferimento alle risorse previste da
specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri
medesimi.
3. Le risorse di cui all'articolo 11, comma 1, del
presente decreto anche nelle more dell'accertamento per
ciascun anno di competenza della consistenza delle risorse
di cui ai successivi commi 2 e 3, del suddetto articolo,
fermo restando quanto previsto dal comma 1 per la
corresponsione degli emolumenti accessori in base alle
vigenti disposizioni, sono utilizzate per promuovere il
miglioramento dell'efficienza dei servizi istituzionali,
con la realizzazione di piani e progetti strumentali e di
risultato da definire mediante accordi integrativi
nazionali ovvero accordi decentrati di livello centrale e
periferico.
4. Con accordo integrativo nazionale le risorse di
cui al comma 3 sono destinate a incentivare le attivita' e
i compiti cui si riconnettono peculiari responsabilita',
fondamentali per l'operativita' e l'efficienza del soccorso
tecnico urgente nonche' per i correlati servizi
tecnico-professionali. In particolare, al personale con
funzioni di capo partenza, di autista di automezzi per il
soccorso terrestre con patente di terzo e quarto grado, di
mezzi navali con patente nautica ma che non espleta le
funzioni specialistiche di cui all'articolo 29 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, al personale con
funzioni di consegnatario e di responsabile del personale.
Le medesime risorse possono essere utilizzate altresi' per:
a) sviluppare le attivita' progettuali di studio,
ricerca, sperimentazione e formazione;
b) remunerare l'esercizio di compiti che comportano
specifiche responsabilita' nella gestione del soccorso e
delle funzioni tecnico - professionali, anche con
riferimento all'attivita' di tutoraggio, ovvero assegnati
per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, anche
con riguardo al personale operativo che svolge turni di
servizio presso i reparti volo ad integrazione del settore
aeronavigante;
c) incentivare il personale impiegato in attivita'
di specializzazione e in attivita' specialistiche di cui
agli articoli 45 e 51 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, per il quale non sia
previsto dalle norme legislative e contrattuali il
riconoscimento di specifici emolumenti per l'esercizio
delle funzioni di soccorso tecnico professionalizzato;
d) individuare ulteriori compensi finalizzati al
conseguimento di obiettivi di efficienza e di efficacia dei
settori operativo e tecnico-professionale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco previsti da specifiche
disposizioni normative o amministrative.
5. Le risorse di cui all'articolo 11, comma 2, del
presente decreto, all'esito dell'accertamento della
relativa consistenza, possono essere utilizzate, con
ricorso ad accordi integrativi nazionali, per
l'implementazione degli emolumenti accessori di cui al
comma 1, potendo superare il limite di spesa ivi indicato,
nonche' di quelli definiti ai sensi del comma 4.»
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 11, del
decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022,
n.121, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il
personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021»:
«Art. 9. (Indennita' di funzione tecnica e
professionale). - Omissis
11. Con accordi integrativi nazionali del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco sono altresi' definiti, nell'ambito delle
attivita' svolte dal personale appartenente ai ruoli
tecnico-professionali e di rappresentanza del medesimo
Corpo nazionale e per un importo pari a euro 300.000 annui,
specifici interventi volti a incentivare la produttivita'
del personale medesimo.»
 
Art. 12

Trattamento di trasferta

1. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025, l'indennita' di missione prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto e' rideterminata in euro 24,00.
2. Con la medesima decorrenza del comma 1, le lettere a) e b) dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, sono sostituite dalle seguenti:
a) al personale inviato in missione di durata superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese documentate nel limite di euro 30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti, fermo restando che per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto;
b) i medesimi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa. E' consentito il rimborso del documento fiscale con dicitura «pasto completo».
3. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, dopo il comma 12, e' inserito il seguente:
«13. Il personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, utilizzi il mezzo aereo o il mezzo proprio senza la prevista autorizzazione e' rimborsato di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario a tariffa base.».

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n.
121, come modificato dal presente decreto:
«Art. 14. (Trattamento di trasferta). - 1. Al
personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco inviato in missione, oltre alla
normale retribuzione, compete:
a) una indennita' di trasferta pari a:
euro 20,66 per ogni periodo di ventiquattro ore
di trasferta, ivi comprese le ore di viaggio;
un importo determinato proporzionalmente per ogni
ora di trasferta, ivi comprese le ore di viaggio, in caso
di trasferte di durata inferiore alle ventiquattro ore o
per le ore eccedenti le ventiquattro ore, in caso di
trasferte di durata superiore alle ventiquattro ore;
b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute
per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di
trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto;
per i viaggi in aereo si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 18 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148;
c) un'indennita' supplementare pari al cinque per
cento del costo del biglietto aereo e del dieci per cento
del costo per treno e nave;
d) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto
urbano o dei taxi ovvero delle spese relative al trasporto
del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per
l'espletamento dell'incarico affidato, nei casi
preventivamente individuati ed autorizzati
dall'amministrazione;
e) il compenso per lavoro straordinario, in
presenza delle relative autorizzazioni, nel caso che
l'attivita' lavorativa nella sede della trasferta si
protragga per un tempo superiore al normale orario di
lavoro previsto per la giornata; si considera, a tal fine,
esclusivamente il tempo effettivamente lavorato, ivi
compreso quello di conduzione dei mezzi di servizio,
preventivamente autorizzata, con obbligo di sorveglianza e
custodia del veicolo e di eventuali altri beni
dell'amministrazione trasportati con esso.
2. Resta fermo che il personale, in occasione dello
svolgimento di missioni all'interno del territorio
nazionale, e' tenuto a fruire, per il vitto e per
l'alloggio, delle apposite idonee strutture
dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 98,
della legge 12 novembre 2011, n. 183. Laddove dette
strutture non siano esistenti e disponibili, previa
attestazione dei dirigenti preposti alle sedi centrali e
territoriali in cui e' svolta la missione e previa
autorizzazione del dirigente che dispone l'invio in
missione al personale compete, sulla base di idonea
documentazione:
a) al personale inviato in missione di durata
superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese
documentate nel limite di euro 30,55 per un pasto e di
complessivi euro 61,10 per due pasti, fermo restando che
per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il
rimborso di un solo pasto;
b) i medesimi limiti di rimborso si applicano al
personale in trasferta che dichiari di non aver potuto
consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di
strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il
diritto ai sensi della vigente normativa. E' consentito il
rimborso del documento fiscale con dicitura "pasto
completo".
c) nei casi di missione continuativa nella medesima
localita' di durata non inferiore a trenta giorni, il
rimborso della spesa per il pernottamento in residenza
turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella
ammessa per l'albergo, purche' risulti economicamente piu'
conveniente rispetto al costo medio della categoria
consentita nella medesima localita'.
3. Al personale inviato in trasferta a supporto di
delegazioni ufficiali dell'amministrazione,
indipendentemente dalla qualifica di appartenenza, spettano
i rimborsi e le agevolazioni previsti per i componenti
della predetta delegazione.
4. Le attivita' svolte in particolari situazioni
operative che non consentono di fruire, durante le
trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di
strutture e servizi di ristorazione, sono cosi'
individuate, a titolo esemplificativo:
a) attivita' di protezione civile nelle situazioni
di prima urgenza e di soccorso tecnico urgente;
b) attivita' di riparazione e controllo urgente di
impianti e apparecchiature;
c) attivita' di esercitazione o che comportino
imbarchi immediati su mezzi aeronautici e marittimi.
5. Al personale che svolge le attivita' di cui al
comma 4 spetta la somma forfettaria onnicomprensiva e
giornaliera di euro 20,66 lordi in luogo del rimborso del
costo per il pasto e di euro 20,66 lordi per il
pernottamento.
6. Al personale che fruisce del rimborso di cui al
comma 2 spetta l'indennita' di cui al comma 1, lettera a),
primo alinea, ridotta del settanta per cento; non e'
ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennita' di
trasferta in misura intera.
7. Al personale inviato in trasferta spetta
un'anticipazione non inferiore al settantacinque per cento
del trattamento complessivo presumibilmente maturato ai
sensi del presente articolo.
8. L'indennita' di cui al comma 1, lettera a), non
spetta in caso di trasferte di durata inferiore alle
quattro ore. Nel caso di sostituzioni necessarie per
assicurare la composizione delle squadre di soccorso
nell'ambito del territorio provinciale in cui insiste la
sede di servizio, il dipendente si avvale della mensa
obbligatoria di servizio, qualora disponibile ovvero ha
diritto ai servizi sostitutivi della mensa. Resta fermo il
riconoscimento dei rimborsi previsti dall'articolo 12,
ultimo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
9. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 dicembre
1973, n. 836, l'indennita' di cui al comma 1, lettera a),
non spetta laddove la sede di destinazione coincida con la
localita' di residenza ovvero di dimora abituale,
comunicata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera o),
del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio
2012, n. 64.
10. Il trattamento di trasferta cessa di essere
corrisposto dopo i primi duecentoquaranta giorni di
trasferta continuativa nella medesima localita'.
11. Per quanto non previsto dai precedenti commi, il
trattamento di trasferta, ivi compreso quello relativo alle
missioni all'estero, rimane disciplinato dal regio decreto
3 giugno 1926, n. 941, dalla legge 18 dicembre 1973, n.
836, dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e
successive modifiche e integrazioni.
12. E' disapplicato, limitatamente al personale non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, a decorrere dal 31 dicembre 2021, l'articolo 28
del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 aprile
2002 integrativo del contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto delle aziende e amministrazioni
autonome dello Stato sottoscritto in data 24 maggio 2000.
«13. Il personale che, comandato in missione fuori
dalla sede di servizio, utilizzi il mezzo aereo o il mezzo
proprio senza la prevista autorizzazione e' rimborsato di
una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario a
tariffa base.».
 
Art. 13

Particolari articolazioni dell'orario di lavoro

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come modificato dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, e' apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma:
«2-bis. Le attivita' di allenamento e di preparazione atletica individuale del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, nonche' lo studio e la preparazione individuale della Banda musicale possono essere effettuate anche in ambito territoriale diverso da quello di servizio, ferma restando, per gli orchestrali, la prevalenza della preparazione collegiale da svolgere presso la sede abituale di servizio. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente comma, non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2022, n. 121, come modificato e integrato dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2022-2024. Trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2022-2024.

Note all'art. 13:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio
2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale
integrativo per il personale non direttivo e non dirigente
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.» e' pubblicato
nel supplemento ordinario alla 'Gazzetta Ufficiale n. 168
del 19 luglio 2008 - Serie generale.
 
Art. 14

Emergenze locali

1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per emergenze di durata continuativa presumibilmente superiore a 48 ore e per le quali non e' stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il personale inviato in missione svolge, nei limiti della durata dell'emergenza e nell'ambito dello specifico monte ore di lavoro straordinario autorizzato annualmente con il decreto ministeriale previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il seguente orario di lavoro:
a) operazioni di ricerca e soccorso di persone disperse o in imminente pericolo di vita: 24 ore su 24;
b) operazioni di soccorso e primarie attivita' di messa in sicurezza e mitigazione del rischio residuo: 16 ore su 24, salvo che non debbano essere effettuate ulteriori attivita' nel periodo di riposo obbligatorio;
c) operazioni di messa in sicurezza e assistenza alla popolazione fino al cessare delle esigenze: 13 ore su 24, salvo che non debbano essere effettuate ulteriori attivita' nel periodo di riposo obbligatorio.».
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nei casi di cui al comma 1 l'avvicendamento del personale appartenente ad altre regioni avviene di norma entro settantadue ore, sulla base di quanto pianificato e disposto dal direttore regionale o interregionale competente per territorio che assicura il coordinamento dell'impiego delle risorse pervenute, anche ai fini della gestione logistica e amministrativa. La movimentazione del personale proveniente da altre regioni e' disposta dalla Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo per il tramite del Centro Operativo Nazionale (CON). La gestione delle attivita' tecniche e operative e' assicurata in modo da garantire la piena continuita', sotto la direzione tecnica del Comandante dei vigili del fuoco competente per territorio che attesta lo svolgimento dei servizi.».

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n.
121, come modificato dal presente decreto:
«Art. 21. (Emergenze locali). - 1. Per emergenze di
durata continuativa presumibilmente superiore a 48 ore e
per le quali non e' stato deliberato lo stato di emergenza
di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n.1, il personale inviato in missione svolge, nei
limiti della durata dell'emergenza e nell'ambito dello
specifico monte ore di lavoro straordinario autorizzato
annualmente con il decreto ministeriale previsto
dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 97, il seguente orario di lavoro:
a) operazioni di ricerca e soccorso di persone
disperse o in imminente pericolo di vita: 24 ore su 24;
b) operazioni di soccorso e primarie attivita' di
messa in sicurezza e mitigazione del rischio residuo: 16
ore su 24, salvo che non debbano essere effettuate
ulteriori attivita' nel periodo di riposo obbligatorio;
c) operazioni di messa in sicurezza e assistenza
alla popolazione fino al cessare delle esigenze: 13 ore su
24, salvo che non debbano essere effettuate ulteriori
attivita' nel periodo di riposo obbligatorio.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'avvicendamento del
personale appartenente ad altre regioni avviene di norma
entro settantadue ore, sulla base di quanto pianificato e
disposto dal direttore regionale o interregionale
competente per territorio che assicura il coordinamento
dell'impiego delle risorse pervenute, anche ai fini della
gestione logistica e amministrativa. La movimentazione del
personale proveniente da altre regioni e' disposta dalla
Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e
l'Antincendio Boschivo per il tramite del Centro Operativo
Nazionale (CON). La gestione delle attivita' tecniche e
operative e' assicurata in modo da garantire la piena
continuita', sotto la direzione tecnica del Comandante dei
vigili del fuoco competente per territorio che attesta lo
svolgimento dei servizi.
3. Al rientro in sede il personale impiegato nelle
emergenze di cui al comma 1 deve osservare un periodo di
riposo per il recupero psico-fisico di almeno ventiquattro
ore, sulla base delle attivita' espletate. I turni di
servizio, ove ricompresi nel periodo di riposo, devono
essere recuperati.»
 
Art. 15

Mensa

1. All'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025 il personale il cui orario di lavoro per esigenze di soccorso si sia protratto di oltre due ore rispetto alla normale turnazione diurna di 12 ore, e di oltre sei ore rispetto alla normale turnazione notturna di 12 ore ha diritto a fruire gratuitamente della consumazione di un secondo pasto o, in alternativa, al buono pasto.».

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 22 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 22. (Mensa). - 1. Per il personale impiegato in
turnazioni di almeno dodici ore continuative l'orario di
lavoro e' comprensivo del tempo per la consumazione del
pasto. A decorrere dalla scadenza dei contratti dei servizi
di ristorazione in essere, i pasti diurno e serale sono, di
norma, fruiti gratuitamente presso la mensa di servizio;
previa concertazione con le organizzazioni sindacali
firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente
decreto e con le relative delegazioni regionali possono
essere assicurati servizi sostitutivi della mensa. Nel caso
i predetti servizi sostitutivi consistano nel buono pasto,
dovranno essere assicurate opportune modalita' di
distribuzione al fine di contenere i tempi di erogazione
degli stessi.
2. Il personale che effettua orario di lavoro
giornaliero, dopo sei ore continuative di lavoro, e' tenuto
ad osservare una pausa di durata non inferiore a trenta
minuti. Il medesimo personale, qualora effettui un orario
di lavoro ordinario o straordinario, autorizzato, di durata
non inferiore a sette ore al netto della pausa, ha diritto
al servizio di mensa versando un contributo pari al venti
per cento del costo del pasto; laddove non e' presente la
mensa di servizio, il predetto personale ha diritto ai
servizi sostitutivi della mensa corrisposti con una
riduzione del venti per cento. Il personale che effettua
almeno nove ore di lavoro ha diritto al servizio di mensa
gratuito ovvero, laddove non sia presente il servizio di
mensa, ai servizi sostitutivi della mensa. A decorrere dal
31 dicembre 2024 e a valere dal 2025 il personale il cui
orario di lavoro per esigenze di soccorso si sia protratto
di oltre due ore rispetto alla normale turnazione diurna di
12 ore, e di oltre sei ore rispetto alla normale turnazione
notturna di 12 ore ha diritto a fruire gratuitamente della
consumazione di un secondo pasto o, in alternativa, al
buono pasto.

3. Il personale impegnato in corsi di formazione e
aggiornamento professionale di durata giornaliera non
inferiore alle otto ore ha diritto ad usufruire del
servizio di mensa gratuito, ove disponibile, ovvero dei
servizi sostitutivi della mensa.
4. Nel rispetto delle turnazioni di servizio, al
personale impiegato in eventi calamitosi e' garantito il
servizio di mensa gratuito, ove disponibile, ovvero i
servizi sostitutivi della mensa, senza decurtazione dei
trenta minuti di pausa, qualora ricorra la necessita' di
continuita' del servizio.»
 
Art. 16

Permessi

1. All'articolo 17, comma 1, ultimo capoverso del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come modificato dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, dopo le parole: «entro sette giorni lavorativi dal decesso» sono inserite le seguenti: «o dalla data del funerale.».

Note all'art. 16:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 7 maggio 2008, si veda nelle note all'art. 13.
 
Art. 17

Tutela della genitorialita'

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, l'ultimo capoverso «sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio» e' sostituito con «sino al compimento del quattordicesimo anno di eta' del figlio».
b) E' aggiunto il comma 4-bis:
«4-bis. A domanda, e' previsto l'esonero dal turno notturno per il dipendente che assiste un figlio affetto da patologie gravi che richiedono terapie salvavita opportunamente documentate dall'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.».

Note all'art. 17:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 7 maggio 2008, si veda nelle note all'art. 13.
 
Art. 18

Cessione solidale del congedo ordinario

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, e' apportata la seguente modifica:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Su base volontaria e a titolo gratuito, il dipendente puo' cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia esigenza di prestare assistenza a figli che necessitino di cure costanti, e/o al coniuge convivente, ovvero al convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero ai genitori conviventi, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti, nonche' ai genitori non conviventi, affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata:
a) le giornate di congedo ordinario, nella propria disponibilita', eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
b) le quattro giornate di riposo per le festivita' soppresse.».
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'Amministrazione rende tempestivamente nota la richiesta a tutto il personale in servizio, anche in sedi diverse da quella di appartenenza del dipendente richiedente, garantendo l'anonimato del richiedente.».

Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'articolo 26 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022,
n.121, come modificato dal presente decreto:
«Art. 26. (Cessione solidale del congedo ordinario).
- 1. Su base volontaria e a titolo gratuito, il dipendente
puo' cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia esigenza di
prestare assistenza a figli che necessitino di cure
costanti, e/o al coniuge convivente, ovvero al convivente
di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero
ai genitori conviventi, che, per le particolari condizioni
di salute in cui versano, necessitano di cure costanti,
nonche' ai genitori non conviventi, affetti da patologie
gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla
azienda sanitaria competente per territorio o da struttura
convenzionata:
a) le giornate di congedo ordinario, nella propria
disponibilita', eccedenti le quattro settimane annuali di
cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi
dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
66;
b) le quattro giornate di riposo per le festivita'
soppresse.
2. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di
necessita' considerate nel comma 1 possono presentare
specifica richiesta all'Amministrazione, reiterabile, di
utilizzo di congedo ordinario e giornate di riposo per una
misura massima di trenta giorni per ciascuna domanda,
previa presentazione di adeguata certificazione,
comprovante lo stato di necessita' delle cure in questione,
rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria
pubblica o convenzionata.
3. L'Amministrazione rende tempestivamente nota la
richiesta a tutto il personale in servizio, anche in sedi
diverse da quella di appartenenza del dipendente
richiedente, garantendo l'anonimato del richiedente.
4. I dipendenti che intendono aderire alla richiesta,
su base volontaria, formalizzano la propria decisione,
indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che
intendono cedere.
5. Nel caso in cui il numero di giorni di congedo
ordinario o di riposo offerti superi quello dei giorni
richiesti, la cessione dei giorni e' effettuata in misura
proporzionale da tutti gli offerenti.
6. Nel caso in cui il numero di giorni di congedo
ordinario o di riposo offerti sia inferiore a quello dei
giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate
cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i
richiedenti.
7. Il dipendente richiedente puo' fruire delle
giornate cedute solo dopo la completa fruizione delle
giornate di congedo ordinario o di festivita' soppresse,
nonche' dei permessi e dei riposi compensativi allo stesso
spettanti.
8. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, le
giornate di congedo ordinario e di riposo acquisite
rimangono nella disponibilita' del richiedente fino al
perdurare delle necessita' che hanno giustificato la
cessione.
9. Ove cessino le condizioni di necessita'
legittimanti prima della fruizione, totale o parziale, del
congedo ordinario e delle giornate di riposo da parte del
richiedente, i giorni tornano nella disponibilita' degli
offerenti secondo un criterio di proporzionalita'.
10. La presente disciplina potra' essere oggetto di
revisione ai fini di una possibile estensione ad altri
soggetti e per altre esigenze di natura solidale.»
 
Art. 19

Malattie professionali

1. L'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, e' sostituito dal seguente:
«Art. 36 (Malattie Professionali). - Ferme restando le competenze della Direzione Centrale per la Salute in materia di ricognizione delle malattie e degli infortuni riconosciuti in rapporto causale o concausale con l'attivita' svolta dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, l'Osservatorio per le politiche sulla sicurezza sul lavoro e sanitarie, nell'ambito delle funzioni assegnate, svolge attivita' consultiva per lo sviluppo periodico delle piu' adeguate misure di tutela della salute e sicurezza del medesimo personale.».
 
Art. 20

Lavoro agile

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, e' aggiunto il seguente:
«2. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025, ai fini dell'erogazione del buono pasto, le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalita' agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza.».

Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'articolo 33 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022,
n.121, come modificato dal presente decreto:
«Art. 33. (Lavoro agile). - 1. Il personale
appartenente ai ruoli tecnico-professionali, come indicato
dall'articolo 244, comma 2, del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, non inserito, anche con funzioni di
supporto, nel dispositivo di soccorso, puo' svolgere la
propria prestazione di lavoro con la modalita' del lavoro
agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, e del lavoro
da remoto, mediante accordo individuale e secondo la
disciplina adottata con decreto del Ministro dell'Interno,
previa concertazione con le organizzazioni sindacali
firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente
decreto.
2. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal
2025, ai fini dell'erogazione del buono pasto, le ore di
lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in
modalita' agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che
il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se
avesse reso la prestazione in presenza.»
 
Art. 21

Tavolo tecnico per la programmazione didattica

1. All'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, e' apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«4. Salvo che non sia stata raggiunta un'intesa fra le parti, l'Amministrazione puo' assumere le proprie autonome determinazioni se siano trascorsi trenta giorni e si siano svolti almeno tre incontri fra le parti medesime. Dell'esito e' redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti.».

Note all'art. 21:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 7 maggio 2008, si veda nelle note all'art. 13.
 
Art. 22

Banca delle ore

1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, e' sostituito dal seguente:
«Art. 19 (Banca delle ore). - 1. Al dipendente che espleta prestazioni lavorative debitamente autorizzate, aggiuntive all'orario d'obbligo, e' riconosciuto il diritto al pagamento delle prestazioni straordinarie entro i limiti fissati dall'Amministrazione sulla base delle disponibilita' di bilancio.
2. Al fine di consentire una maggiore flessibilita' nella fruizione delle ore di lavoro straordinario e' istituita una banca delle ore, con un conto individuale per ciascun dipendente, nel quale, a richiesta dello stesso, confluiscono le ore prestate di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, entro un limite complessivo annuo individuale stabilito in sede di contrattazione integrativa nei limiti delle risorse stanziate sui relativi capitoli del bilancio dell'amministrazione e non retribuite nonche' le ore, autorizzate dall'Amministrazione, prestate in eccedenza ai limiti di straordinario definiti annualmente, e non retribuite. Delle ore accantonate puo' essere richiesto da ciascun dipendente il pagamento entro i limiti della disponibilita' di bilancio con esclusione delle maggiorazioni per straordinario di cui al comma successivo ovvero il riposo compensativo, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei dipendenti contemporaneamente ammessi alla fruizione.
3. Le sole maggiorazioni percentuali relative alle ore di straordinario, di cui all'articolo 26, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del comparto aziende e delle amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto in data 24 maggio 2000, o supplementari, accantonate in banca delle ore sono comunque retribuite e devono essere corrisposte al dipendente nel mese successivo a quello nel quale sia stata resa la relativa prestazione lavorativa nei limiti delle disponibilita' di bilancio.
4. I riposi compensativi di cui al comma 2 devono essere fruiti entro i due anni successivi a quello di maturazione.
5. Le modalita' organizzative e applicative della banca delle ore sono individuate dal capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con carattere di uniformita' sul territorio e mediante l'utilizzo di sistemi informatici che prevedano la conservazione nel tempo dei provvedimenti di autorizzazione alle prestazioni di lavoro straordinario.».
 
Art. 23

Contrattazione integrativa

1. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come sostituito dall'articolo 41, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Decorso tale termine, che puo' essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula dell'accordo integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative. Sono fatti salvi gli effetti dell'accordo sottoscritto in via definitiva trascorso il termine di trenta giorni, laddove i controlli di cui al comma 4 abbiano esito negativo. Per gli effetti finanziari, l'ammontare complessivo delle somme eventualmente erogate in difformita' al parere degli organi di controllo, formulato oltre il termine di cui al comma 4, e' portato in riduzione del fondo di amministrazione per l'anno successivo, in sede di accertamento della consistenza del fondo medesimo.».

Note all'art. 23:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 7 maggio 2008, si veda nelle note all'art. 13.
 
Art. 24

Individuazione dei distaccamenti disagiati

1. All'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n.121 le parole «previa informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole: «previa contrattazione integrativa».
2. La contrattazione integrativa di cui al comma 1, che verra' attivata entro trenta giorni dell'entrata in vigore del presente decreto, puo' aggiornare i criteri ed i parametri di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n.121.
3. All'articolo 41, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n.121 dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
«i) definizione dei criteri e dei parametri applicativi per l'individuazione dei distaccamenti disagiati.».

Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, recante
«Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, per il triennio 2019-2021», come modificato dal
presente decreto:
«Art. 20. (Individuazione dei distaccamenti
disagiati). - 1. I distaccamenti da considerarsi sedi
disagiate sono individuati con decreto del Capo
Dipartimento, su proposta del Capo del Corpo, sulla base
dei seguenti criteri:
comuni con meno di 15.000 abitanti, classificati
dall'Agenzia per la coesione territoriale come zone di
cintura distanti oltre 100 km dal capoluogo di provincia
ovvero come aree interne;
distanza del distaccamento dalla sede centrale del
Comando;
tempo di percorrenza dalla sede del distaccamento
alla sede centrale del Comando in relazione alla situazione
plano-altimetrica delle vie di comunicazione stradali;
assenza di una stazione ferroviaria nel comune sede
del distaccamento che garantisca adeguati collegamenti in
corrispondenza delle fasce orarie di cambio turno;
altimetria massima del percorso stradale di
collegamento dal distaccamento alla sede centrale del
Comando anche in relazione alle caratteristiche della zona
climatica.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, il Dipartimento dei vigili del fuoco del
soccorso pubblico e della difesa civile definisce i
parametri applicativi dei criteri di cui al comma 1, previa
contrattazione integrativa
3. Il personale operativo non residente nei comuni
sede dei distaccamenti di cui al comma 1 e in quelli con
essi confinanti effettua un orario di lavoro articolato in
turni di 24 ore di lavoro e 72 ore di riposo. Il personale
operativo residente nei comuni sede dei distaccamenti di
cui al comma 1 e in quelli con essi confinanti effettua un
orario di lavoro articolato secondo l'ordinaria turnazione
12/24 - 12/48, ovvero, in alternativa, 24/72, previa
concertazione a livello locale, da attivarsi entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. A seguito di richiesta motivata del Comandante,
previa informazione delle delegazioni locali delle
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale
recepito dal presente decreto, una sede territoriale puo'
essere, con decreto del Capo Dipartimento su proposta del
Capo del Corpo, considerata disagiata per un periodo di
tempo determinato, non superiore a ventiquattro mesi ovvero
fino alla scadenza della dichiarazione dello stato di
emergenza, se ubicata in territorio per cui sussiste la
deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale
ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, ovvero in presenza di situazioni temporanee del
tutto eccezionali che compromettono le infrastrutture
viarie.»
- Si riporta il testo dell'articolo 41 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022,
n.121, come modificato dal presente decreto:
«Art. 41. (Contrattazione integrativa). - 1.
L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 7
maggio 2008 e' sostituito dal seguente:
"Art. 32 (Contrattazione integrativa). - 1. Fermo
restando quanto disposto dagli articoli 138 e 140 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la
contrattazione integrativa si effettua tra
l'Amministrazione e le Organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, sulle
seguenti materie:
in sede di Amministrazione centrale:
a) criteri generali per la mobilita' a domanda;
b) criteri generali per l'impiego del personale
in attivita' atipiche;
c) criteri generali per la pianificazione dei
programmi di formazione, mantenimento e aggiornamento
professionale;
d) criteri generali sulle misure concernenti la
salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) criteri generali sulle attivita' socio -
assistenziali del personale e welfare contrattuale;
f) criteri per lo svolgimento del servizio di
reperibilita' e per la programmazione dei relativi turni;
g) utilizzo delle risorse economiche destinate al
personale e del fondo di Amministrazione nell'ambito dei
criteri e delle modalita' previste nell'accordo negoziale;
h) disciplina dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza;
i) definizione dei criteri e dei parametri
applicativi per l'individuazione dei distaccamenti
disagiati;
in sede di Amministrazione locale:
a) criteri generali per la mobilita' del
personale nell'ambito delle articolazioni centrali e
territoriali;
b) criteri generali per la realizzazione dei
programmi di formazione, mantenimento e aggiornamento
professionale nell'ambito delle articolazioni centrali e
regionali.
2. Nelle materie di contrattazione integrativa,
decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza
che sia stato raggiunto un accordo, le parti riassumono la
liberta' di iniziativa; d'intesa tra le parti, il termine
e' prorogabile di altri trenta giorni.
3. La contrattazione integrativa nazionale non puo'
essere in contrasto con i vincoli risultanti dal presente
decreto, o comportare oneri non previsti negli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale del bilancio del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile. Le clausole difformi sono nulle e non
possono essere applicate.
4. Le ipotesi di accordi integrativi nazionali,
corredate da un'apposita relazione tecnico - finanziaria e
una relazione illustrativa certificate dal competente
organo di controllo, sono trasmesse alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Ragioneria Generale dello Stato che le esaminano entro
trenta giorni e ne accertano congiuntamente la
compatibilita' di cui al comma 3.
5. Per le materie oggetto della contrattazione
integrativa nazionale e della contrattazione decentrata a
livello centrale e territoriale si applica la normativa
derivante dai relativi precedenti accordi fino a quando non
intervengano i successivi.".»
 
Art. 25

Disposizioni finali

1. Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai precedenti contratti collettivi nazionali e accordi recepiti con decreti del Presidente della Repubblica.
 
Art. 26

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 71.383.272 per l'anno 2024, euro 75.777.502 per l'anno 2025 e ad euro 77.070.475 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:
a) quanto a euro 5.900.000 per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
b) quanto a euro 63.203.272 per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
c) quanto a euro 2.280.000 per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
d) quanto a euro 5.900.000 annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
e) quanto a euro 63.527.502 per l'anno 2025 e ad euro 64.120.475 annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
f) quanto a euro 2.280.000 per l'anno 2025 e ad euro 2.980.000 annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
g) quanto a euro 4.070.000 annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 23 giugno 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione

Piantedosi, Ministro dell'interno

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2167