Gazzetta n. 192 del 20 agosto 2025 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 2025, n. 124 |
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, triennio 2022-2024. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»; Visti gli articoli 226, 227 e 229 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica relativo al personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Viste, in particolare, le disposizioni del richiamato articolo 227 relative alle modalita' di costituzione della delegazione di parte pubblica e della delegazione sindacale, tra le quali intercorre il procedimento negoziale; Visto il decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione in data 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, relativo all'individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2022-2024, riguardante il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021»; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al triennio 2022-2024, sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 217 del 2005, in data 20 febbraio 2025, dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale: FNS CISL; UIL PA VV.F.; FEDERDISTAT VV. F. e F.C.; CONFSAL VV.F.; CO.NA.PO; AP VV.F.; SI.N.DIR. VV.F. L'Organizzazione sindacale FP CGIL VV.F., rappresentativa del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non ha sottoscritto la suddetta ipotesi e non ha presentato osservazioni ai sensi dell'articolo 229, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; Visti l'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'articolo 3, decreto-legge n. 145 del 18 ottobre 2023, l'articolo 1, commi 27, 28 e 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e l'articolo 1, comma 121, della legge 207 del 30 dicembre 2024 che dispongono in ordine al finanziamento del predetto accordo collettivo Sezione I; Visti l'articolo 17-bis, comma 5, del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, l'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 228 del 1° dicembre 2023 in relazione al finanziamento del predetto accordo collettivo Sezione II; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2025, con la quale e' stata approvata, ai sensi dell'articolo 229, comma 5, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 l'ipotesi di accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio 2022-2024 nonche' il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto disciplina gli aspetti giuridici del rapporto di impiego, gli incrementi retributivi del trattamento economico fisso e continuativo e gli istituti retributivi del trattamento economico accessorio del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio 2022-2024. 2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla scadenza del periodo contrattuale di cui al comma 1, al personale di cui al medesimo comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, una anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dall'accordo relativo al triennio 2025-2027, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato, al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del suddetto accordo. La predetta anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate e alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo degli articoli 226, 227 e 229 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante: «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2005. «Art. 226 (Ambito di applicazione). - 1. Nelle materie di negoziazione di cui all'articolo 228, i relativi aspetti del rapporto di impiego del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale sono oggetto della procedura di negoziazione di cui all'articolo 229, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato "Vigili del fuoco e soccorso pubblico". 2. La disciplina derivante dal procedimento negoziale di cui al comma 1 ha durata triennale, sia per la parte economica sia per la parte normativa. 3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 228 e non disciplinate per il personale direttivo e dirigenziale del Corpo nazionale da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze. Art. 227 (Delegazioni negoziali). - 1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale stabiliti per il pubblico impiego. Art. 229 (Procedura di negoziazione). - 1. La procedura negoziale e' avviata dal Ministro per la pubblica amministrazione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine triennale di cui all'articolo 226, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 227 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo. Il procedimento negoziale si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica. 2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base della rappresentativita' accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 227, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino piu' del 50 per cento del dato associativo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate. 3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. 4. L'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel Documento di economia e finanza (DEF) approvato dal Parlamento nella legge di bilancio. 5. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti. 6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimita' sul decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse entro quindici giorni.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022 n. 120, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 191 del 17 agosto 2022. - Si riporta il testo del comma 609, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021: «609. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 310 milioni di euro per l'anno 2022 e in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. A valere sui predetti importi si da' luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.» . - Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2023, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191: «Art. 3 (Anticipo rinnovo contratti pubblici). - 1. Nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023 e' incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli. Il predetto incremento non rileva ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23. 3. Le amministrazioni di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento di cui al comma 1 con le modalita' e nella misura di cui al medesimo comma 1 con oneri a carico dei propri bilanci. 3-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi". 3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.». - Si riporta il testo dei commi 27, 28 e 347, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023: «27. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto gia' previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Gli importi di cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». «28. A valere sulle risorse di cui al comma 27, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale. Tale importo incrementale, per l'anno 2024, e' scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha gia' percepito nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.». «347. In relazione alla specificita' della funzione e del ruolo del personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e' istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 32 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2022-2024, alla disciplina degli istituti normativi nonche' ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. In caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 10 gennaio 2025, l'importo annuale di cui al primo periodo e' destinato, con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.». - Si riporta il testo del comma 121, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024: «121. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalita' nell'anno 2024, con modalita' e criteri da stabilire nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024, di una misura percentuale del monte salari relativo all'anno 2021 da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 112,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.». - Si riporta il testo dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 recante: «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017: «Art.17-bis (Disposizioni economico-finanziarie). - 1. Dalla data del 1° gennaio 2018, le misure dello stipendio tabellare e delle indennita' di rischio e mensile del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissate nella tabella C, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della predetta tabella C costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 2. A decorrere dall'anno 2018, il fondo di produttivita' di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, e' incrementato: a) dalle risorse del fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, destinate al personale inquadrato alla data di cui al comma 1 nei ruoli dei direttivi logistico-gestionali, dei direttivi informatici, dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative, nonche' nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettere a), b) e c); b) dalle risorse gia' destinate a remunerare il lavoro straordinario del personale interessato dal conferimento delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; c) dall'importo di euro 1.050.000 che, a decorrere dall'anno 2019, viene destinato al finanziamento della spesa connessa all'istituzione delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; per gli anni 2022 e 2023 detto incremento e' ridotto rispettivamente di euro 110.000 e di euro 290.000. A tali importi si aggiungono le risorse di cui alla lettera b). 3. A seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali straordinarie previste dall'articolo 260 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la disponibilita' del fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, e' incrementata attingendo alle risorse del fondo di produttivita' di cui al comma 2, che viene ridotto di un importo corrispondente. 4. Le risorse di cui ai commi 2, lettere a) e b), e 3 sono determinate con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 5. A decorrere dall'anno 2018, le risorse destinate a finanziare le indennita' attribuite al personale inquadrato nei ruoli delle specialita' aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori ovvero, nel limite di 25 unita', al personale che, nell'ambito dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, espleta le predette funzioni specialistiche sono incrementate dell'importo di euro 1.200.000. Per il solo anno 2018, gli accordi integrativi nazionali di cui agli articoli 140, comma 1, e 230, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definiscono gli incrementi dei vigenti istituti retributivi accessori correlati alle suddette specialita'. A decorrere dall'anno 2019, il procedimento negoziale di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definisce: a) la nuova configurazione degli istituti retributivi volta a valorizzare l'impiego operativo, la qualificazione e l'esperienza specifica acquisita, nonche' lo svolgimento di incarichi di particolare responsabilita'; b) la previsione di benefici economici finalizzati al mantenimento delle indennita' specialistiche in godimento nei casi di indisponibilita' dal servizio per infermita', temporanea o permanente, dipendente da causa di servizio e nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attivita' di soccorso tecnico specialistico. 6. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati, a decorrere dall'anno 2018, dalle risorse, indicate nell'allegato 1 al presente decreto, che residuano a seguito dall'attuazione degli interventi di revisione ordinamentale di cui al presente decreto.». - Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120: «Art. 20 (Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' sostituita dalla tabella C di cui all'allegato A al presente decreto, la quale reca gli allegati n. 1, n. 2 e n. 3, rispettivamente disciplinanti, a far data dal 1° gennaio 2020, dal 1° gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022 le misure dello stipendio tabellare, delle indennita' di rischio e mensile, dell'assegno di specificita' e della retribuzione di rischio e di posizione quota fissa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della tabella C di cui al comma 1, costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 2-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la parola: "cinque" e' sostituita dalla seguente: "due". 3. Per fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio, connesse all'attivita' di soccorso tecnico urgente e alle ulteriori attivita' istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonche' al correlato addestramento operativo, l'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11 della legge 10 agosto 2000, n. 246 e dall'articolo 8-ter del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, e' incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022. 4. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonche' di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato di euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1° gennaio 2021, di euro 13.972.000 a decorrere dal 1° gennaio 2022. 5. Allo scopo di armonizzare il sistema delle indennita' spettanti al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia, le risorse di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 sono incrementate: a) per il settore aeronavigante, di euro 1.161.399 per l'anno 2021 e di euro 3.871.331 a decorrere dall'anno 2022; b) per il settore dei sommozzatori, di euro 400.153 per l'anno 2021 e di euro 1.333.843 a decorrere dall'anno 2022; c) per il settore nautico, ivi compreso il personale che svolge servizio antincendi lagunare, di euro 552.576 per l'anno 2021 e di euro 1.841.920 a decorrere dall'anno 2022. 6. Per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali e crescenti esigenze del soccorso pubblico, al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nonche' al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento e dei ruoli delle funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che matura nell'anno 2021 un'anzianita' di effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, e' corrisposto un assegno una tantum di euro 300. Al medesimo personale che matura nell'anno 2022 un'anzianita' di effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, e' corrisposto un assegno una tantum di euro 400. 7. In relazione alla specificita' delle funzioni e delle responsabilita' dirigenziali connesse alle esigenze in materia di soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati servizi, il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello non generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato: a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 52.553 dal 1° gennaio 2021 e di euro 363.938 a decorrere dal 1° gennaio 2022; b) per la retribuzione di risultato di euro 23.346 dal 1° gennaio 2021 e di euro 161.675 a decorrere dal 1° gennaio 2022. 8. Per le medesime finalita' di cui al comma 7 il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato: a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 14.494 dal 1° gennaio 2021 e di euro 100.371 a decorrere dal 1° gennaio 2022; b) per la retribuzione di risultato di euro 4.659 dal 1° gennaio 2021 e di euro 32.267 a decorrere dal 1° gennaio 2022. 9. Per il potenziamento dell'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il fondo di produttivita' del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato di euro 715.341 dal 1° gennaio 2021 e di euro 3.390.243 a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche per il finanziamento della spesa connessa all'istituzione delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 10. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quelli del personale appartenente alle Forze di polizia, a decorrere dal 1° gennaio 2021 la maggiorazione dell'indennita' di rischio, istituita ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, e' riassorbita nelle nuove misure previste per l'indennita' di rischio e indicate nella relativa tabella C di cui al comma 1. 11. Per le medesime finalita' di cui ai commi 4, 7, 8 e 9, i fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati, a decorrere dall'anno 2020, dalle risorse, indicate nell'allegato B al presente decreto. Gli incrementi di cui ai suddetti commi nonche' quelli riportati nell'allegato B sono al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. 12. L'articolo 14-sexies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si interpreta nel senso che al personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio alla data del 31 dicembre 2017, in occasione degli inquadramenti di cui agli articoli 124 e 129 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applica l'articolo 261 del medesimo decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 13. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito dell'applicazione del presente articolo consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto della suddetta applicazione, l'eccedenza e' attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici. 14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 65 milioni per l'anno 2020, a euro 120 milioni per l'anno 2021 e a euro 164,5 milioni a decorrere dall'anno 2022, comprensivi degli oneri indiretti, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pari a 3,161 milioni di euro per l'anno 2020, a 5,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7,6 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Con successivi provvedimenti normativi, nel limite di spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede alla valorizzazione del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche attraverso nuove modalita' assunzionali di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 15. Gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2020 ed ai fini previdenziali tali incrementi hanno effetto esclusivamente con riferimento ai periodi contributivi maturati a decorrere dalla medesima data. 16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante: «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2016: «Art. 15 (Personale che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - Omissis. 5. Per assicurare i livelli di funzionalita' della lotta attiva contro gli incendi boschivi e dello spegnimento con mezzi aerei degli stessi, limitatamente al solo personale aeronavigante, le risorse finanziarie trasferite con riferimento alla spesa di personale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge, non utilizzate ai fini del trattamento economico complessivo previsto dalla medesima, confluiscono nei fondi incentivanti del comparto di negoziazione "Vigili del fuoco e soccorso pubblico".». - Il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 2023, n. 228, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale relativo all'armonizzazione del sistema delle indennita' spettanti al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco con quello del personale delle forze di polizia» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 306 del 6 febbraio 2024.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 228 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 228 (Materie di negoziazione). - 1. Formano oggetto del procedimento negoziale: a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario e quello correlato all'attribuzione di posizioni organizzative del personale appartenente ai ruoli direttivi, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziate dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati; b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto; c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari; d) il tempo di lavoro e l'orario di lavoro; e) il congedo ordinario e straordinario; f) la reperibilita'; g) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; h) i permessi brevi per esigenze personali; i) il patrocinio legale e la tutela assicurativa; l) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attivita' socio-assistenziali del personale; m) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale; n) le procedure di raffreddamento dei conflitti; o) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; p) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli. 2. I distacchi e i permessi sindacali spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 226 possono essere utilizzati dalle medesime organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 136, nei limiti spettanti ad invarianza di costi per l'amministrazione.». |
| Art. 2
Nuovi stipendi
1. Gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:
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2. Gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:
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3. Gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:
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4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 5. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 1 e 2 sono pari all'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, e dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 6. I valori stipendiali di cui al comma 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120 e dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 come incrementata a decorrere dal 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 22-bis, comma 1, decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante: «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 09 agosto 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142: «Art. 22-bis (Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' sostituita dalla tabella C di cui all'allegato A al presente decreto, la quale reca, a far data dal 1° gennaio 2022, le nuove misure dello stipendio tabellare, delle indennita' di rischio e mensile e dell'assegno di specificita', come incrementate per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, di "Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021" e del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, di "Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021", nonche', per le indennita' di rischio e mensile del personale non direttivo e non dirigente, come incrementate ai sensi dell'allegato B al presente decreto. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 recante: «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1995: «Art. 2 (Armonizzazione). - Omissis. 10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2022: «Art. 1 (Ambito di applicazione e durata). - 1. Ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto disciplina gli aspetti giuridici del rapporto di impiego, gli incrementi retributivi del trattamento economico fisso e continuativo e gli istituti retributivi del trattamento economico accessorio del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio 2019-2021. 2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla scadenza del periodo contrattuale di cui al comma 1, al personale di cui al medesimo comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, una anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dall'accordo relativo al triennio 2022-2024, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato, al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del suddetto accordo. La predetta anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali. - Per i riferimenti al comma 609, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al comma 28, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6 del presente decreto, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti del trattamento di fine servizio, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. 3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 25 gennaio 1957: «Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misure non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.». - Si riporta il testo dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 recante: «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 12 luglio 1980: «Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.». |
| Art. 4
Indennita' di rischio
1. Le misure dell'indennita' di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, come stabilite dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminate negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle:
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2. Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici mensilita'.
Note all'art. 4: - Per i riferimenti all'articolo 22-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, si vedano le note all'articolo 2. |
| Art. 5
Indennita' mensile
1. Le misure dell'indennita' mensile del personale direttivo dei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabilite dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminate negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle:
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2. Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici mensilita'.
Note all'art. 5: - Per i riferimenti all'articolo 22-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, si vedano le note all'articolo 2. |
| Art. 6
Effetti sugli assegni personali riassorbibili
1. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 4 e 5 del presente decreto costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'articolo 261 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 261 (Clausola di salvaguardia retributiva). - 1. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale, a seguito delle promozioni alle qualifiche iniziali dei ruoli superiori ovvero delle operazioni di primo inquadramento previste dal presente decreto, consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto delle promozioni o degli inquadramenti medesimi, l'eccedenza e' attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.». - Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 5 del citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177: «Art. 12 (Contingenti del personale del Corpo forestale dello Stato). - Omissis. 5. Al personale assegnato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali compete, a decorrere dall'effettivo transito, l'assegno ad personam di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della legge. Omissis.». |
| Art. 7
Lavoro straordinario
1. Le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, sono rideterminate a decorrere dal 1° gennaio 2024 negli importi di cui alla presente tabella:
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Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120: «Art. 3 (Effetti dei nuovi stipendi). - Omissis. 3. Gli incrementi del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 del presente decreto hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario spettante al personale direttivo con le rispettive decorrenze ivi previste. Omissis.». |
| Art. 8
Alimentazione del Fondo di produttivita'
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, il fondo previsto e disciplinato dal medesimo articolo e' incrementato di euro 437.248,68 per l'anno 2024, di euro 583.892,00 per l'anno 2025 e di euro 605.533,30 a decorrere dall'anno 2026.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'articolo 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120: «Art. 8 (Alimentazione del Fondo di produttivita'). - 1. Per ciascun esercizio finanziario, il fondo di produttivita' di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, e' alimentato stabilmente: a) dalle risorse con carattere di certezza e stabilita' derivanti da specifiche disposizioni normative o amministrative ovvero da disposizioni particolari attuative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi comprese quelle previste dall'articolo 17-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, che incrementano il fondo, con o senza effetti di trascinamento negli anni successivi; b) dall'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianita' del personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilita', che confluisce stabilmente nel Fondo dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno; c) dell'importo corrispondente alle indennita' di rischio e mensile, di cui gli articoli 4 e 5, non piu' corrisposte al personale cessato dal servizio compresa la quota di tredicesima mensilita' e non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno. 2. Il fondo di cui al comma 1 e' altresi' annualmente incrementato da: a) i maggiori introiti dei proventi derivanti da servizi di prevenzione e vigilanza di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 4 agosto 1990, n. 335; b) gli introiti derivanti dall'effettuazione dei servizi di formazione e delle attivita' di controllo di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; c) gli introiti derivanti dai servizi svolti a seguito di convenzioni con amministrazioni o enti pubblici o privati; d) gli introiti derivanti dalle attivita' di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; e) le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 365, lettera c), ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; f) le somme derivanti dall'attuazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; g) gli importi corrispondenti ai ratei delle retribuzioni individuali di anzianita' e alle mensilita' residue delle indennita' di rischio e mensile, di cui gli articoli 4 e 5, nonche' agli importi corrispondenti alle mensilita' residue di eventuali assegni personali attribuiti a seguito di mobilita', transito o analoga forma di assegnazione da altre pubbliche amministrazioni ovvero a seguito di progressioni di carriera, del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilita' residue dopo la cessazione, e non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilita', le frazioni di mese superiori a quindici giorni; h) gli introiti previsti da altre disposizioni normative o amministrative ovvero attuative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che incrementano il fondo; i) gli ulteriori risparmi di gestione e spesa che, ai sensi di altre disposizioni normative o amministrative ovvero attuative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incrementano il fondo. 3. Gli introiti di cui al comma 2 e quelli derivanti dallo svolgimento di specifici incarichi da parte del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche per servizi istituzionali resi in conto terzi, affluiscono al fondo di cui al comma 1. 4. La costituzione del fondo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 avviene nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 5. Il fondo di cui al comma 1 e' incrementato rispettivamente di euro 91.982 di euro 26.169 e di euro 262.139 per gli anni 2019, 2020 e 2021 e di euro 631.190 dall'anno 2022.». |
| Art. 9
Utilizzo del Fondo di produttivita'
1. Si confermano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120. 2. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8, comma 1 del presente decreto, con accordi integrativi nazionali ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 come sostituito dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022 n. 120, possono essere incrementate le misure delle maggiorazioni orarie per servizio notturno, nei giorni di Capodanno, Pasqua, Festa del Lavoro, Ferragosto, Natale, Santa Barbara e notturno nei giorni festivi. 3. La sessione negoziale di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, sara' attivata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo degli articoli 9 e 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120: «Art. 9 (Utilizzo del Fondo di produttivita'). - 1. A valere sulle risorse del fondo di produttivita' di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 continuano ad essere corrisposti gli emolumenti accessori previsti dalle vigenti disposizioni, ivi comprese le vigenti maggiorazioni orarie previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, da erogarsi nella misura corrente. 2. Nell'ambito delle risorse che compongono il fondo di cui al comma 1, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e all'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, sono destinate al finanziamento dei compensi di cui all'articolo 7 del presente decreto. Tali compensi sono altresi' finanziati dalla quota delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni per lavoro straordinario delle unita' di personale direttivo titolare di posizioni organizzative, a decorrere dal conferimento delle medesime. 3. Fino alla decorrenza di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto, le suddette disponibilita' sono destinate, nell'ambito delle procedure negoziali relative alla contrattazione integrativa, esclusivamente al personale di cui agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per le finalita' di cui al successivo comma 6. 4. Nell'ambito delle risorse che compongono il fondo di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, puo' essere destinata, mediante appositi accordi integrativi nazionali, all'incremento dei compensi di cui all'articolo 7, comma 1, nonche' al finanziamento di specifici emolumenti accessori correlati al miglioramento dell'efficienza e della funzionalita' dei servizi svolti dal personale dei ruoli direttivi non destinatario delle posizioni organizzative di cui all'articolo 7. 5. Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e le responsabilita' del personale direttivo titolare di posizione organizzativa, al dipendente che ha svolto specifici incarichi o altre attivita' istituzionali specificamente remunerati e' corrisposta una quota del compenso maturato in base alla vigente disciplina, da definirsi con accordo integrativo nazionale in una misura ricompresa tra il 50 per cento e il 66 per cento dell'importo al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione. La rimanente quota dei compensi incrementa il fondo di produttivita' di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007. 6. Le risorse di cui al comma 1, non destinate alle finalita' di spesa di cui ai commi precedenti, sono utilizzate per promuovere il miglioramento dell'efficienza dei servizi istituzionali, con la realizzazione di piani e progetti strumentali e di risultato da definire mediante accordi integrativi nazionali per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Nell'ambito delle suddette finalita', le suddette risorse sono utilizzate per: a) remunerare il maggiore impegno operativo nelle attivita' di soccorso tecnico urgente, compresi gli interventi connessi alle emergenze locali; b) sviluppare le attivita' progettuali di studio, ricerca, sperimentazione e formazione; c) remunerare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilita' ovvero assegnati per fronteggiare particolari situazioni di lavoro anche per la valorizzazione delle funzioni svolte dal personale dei ruoli tecnico-professionali; d) incentivare il personale impiegato in attivita' di specializzazione e in attivita' specialistiche di cui agli articoli 45 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64 per il quale non sia previsto dalle norme legislative e contrattuali il riconoscimento di particolari emolumenti per l'esercizio delle funzioni di soccorso tecnico professionalizzato; e) compensare lo svolgimento di servizi di reperibilita' ai sensi delle disposizioni attuative dell'articolo 65, comma 2, lettera d), e comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, ivi compresi quelli svolti dal personale titolare di posizioni organizzative di cui all'articolo 7. f) ulteriori incrementi della misura dei compensi di cui all'articolo 7 del presente decreto; g) ulteriori compensi finalizzati al conseguimento di obiettivi di efficienza e di efficacia dei settori tecnico-operativo e tecnico-professionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previsti da specifiche disposizioni normative o amministrative; h) ulteriori compensi previsti da specifiche disposizioni normative. 7. Le pertinenti previsioni del presente articolo si applicano al personale dei ruoli a esaurimento dei direttivi speciali di cui all'articolo 13-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, dalla suddetta decorrenza e fino al perfezionamento dell'efficacia degli accordi integrativi nazionali di cui ai commi 4 e 6, continuano ad applicarsi a tale personale, relativamente agli emolumenti accessori non aventi carattere di generalita' e natura fissa e continuativa, le previsioni concernenti il fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.». «Art. 41 (Contrattazione integrativa). - 1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 e' sostituito dal seguente: "Art. 15 (Contrattazione integrativa). - 1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 228 e 230 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la contrattazione integrativa si effettua tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto. 2. La contrattazione integrativa si svolge sulle seguenti materie: a) attuazione della disciplina concernente il trattamento economico accessorio, ivi compreso quello collegato al risultato connesso al raggiungimento degli obiettivi assegnati e al conferimento delle posizioni organizzative al personale direttivo; b) utilizzo delle risorse economiche destinate al personale direttivo e dirigente; c) criteri generali per la mobilita' a domanda del personale direttivo; d) criteri generali per la pianificazione dei programmi di formazione, mantenimento e aggiornamento professionale; e) criteri generali sulle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro; f) criteri generali per lo svolgimento del servizio di reperibilita' e per la programmazione dei relativi turni; g) criteri generali sulle attivita' socio-assistenziali del personale e welfare contrattuale; h) utilizzo delle risorse dei fondi di produttivita' e di retribuzione di rischio, posizione e risultato per i dirigenti nell'ambito dei criteri e delle modalita' previste nell'accordo negoziale; i) disciplina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 3. Nelle materie di contrattazione integrativa, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto un accordo, le parti riassumono la liberta' di iniziativa; d'intesa tra le parti, il termine e' prorogabile di altri trenta giorni. 4. La contrattazione integrativa non puo' essere in contrasto con i vincoli risultanti dal presente decreto o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. 5. Le ipotesi di accordi integrativi nazionali, corredati da un'apposita relazione tecnico - finanziaria e una relazione illustrativa certificate dal competente organo di controllo, sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato che le esaminano entro trenta giorni e ne accertano congiuntamente la compatibilita' di cui al comma 4. 6. Per le materie oggetto della contrattazione integrativa nazionale e della contrattazione decentrata a livello centrale e territoriale si applica la normativa derivante dai relativi precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi."». |
| Art. 10
Trattamento di trasferta
1. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025, l'indennita' di missione prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, per il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 1 del presente decreto, e' rideterminata in euro 24,00; 2. Con la medesima decorrenza del comma 1, le lettere a) e b) dell'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, sono sostituite dalle seguenti: «a) al personale inviato in missione di durata superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese documentate nel limite di euro 30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti, fermo restando che per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto; b) i medesimi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa. E' consentito il rimborso del documento fiscale con dicitura "pasto completo."». 3. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, dopo il comma 12, e' inserito il seguente: «13. Il personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, utilizzi il mezzo aereo o il mezzo proprio senza la prevista autorizzazione e' rimborsato di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario a tariffa base.».
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, come modificato dal presente decreto: «Art. 10 (Trattamento di trasferta). - 1. Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco inviato in missione, oltre alla normale retribuzione, compete: a) una indennita' di trasferta pari a: euro 20,66 per ogni periodo di ventiquattro ore di trasferta, ivi comprese le ore di viaggio; un importo determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta, ivi comprese le ore di viaggio, in caso di trasferte di durata inferiore alle ventiquattro ore o per le ore eccedenti le ventiquattro ore, in caso di trasferte di durata superiore alle ventiquattro ore; b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; c) un'indennita' supplementare pari al cinque per cento del costo del biglietto aereo e del dieci per cento del costo per treno e nave; d) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi ovvero delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico affidato, nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dall'amministrazione; e) il compenso per lavoro straordinario, laddove previsto e in presenza delle relative autorizzazioni, nel caso che l'attivita' lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata; si considera, a tal fine, esclusivamente il tempo effettivamente lavorato, ivi compreso quello di conduzione dei mezzi di servizio, preventivamente autorizzata, con obbligo di sorveglianza e custodia del veicolo e di eventuali altri beni dell'amministrazione trasportati con esso. 2. Resta fermo che il personale, in occasione dello svolgimento di missioni all'interno del territorio nazionale, e' tenuto a fruire, per il vitto e per l'alloggio, delle apposite idonee strutture dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Laddove dette strutture non siano esistenti e disponibili, previa attestazione dei dirigenti preposti alle sedi centrali e territoriali in cui e' svolta la missione e previa autorizzazione del dirigente che dispone l'invio in missione, e' riconosciuto al personale, sulla base di idonea documentazione: a) al personale inviato in missione di durata superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese documentate nel limite di euro 30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti, fermo restando che per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto; b) i medesimi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa. E' consentito il rimborso del documento fiscale con dicitura «pasto completo.»; c) nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di durata non inferiore a trenta giorni, e' consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, purche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima localita'. 3. Al personale inviato in trasferta a supporto di delegazioni ufficiali dell'amministrazione, indipendentemente dalla qualifica di appartenenza, spettano i rimborsi e le agevolazioni previsti per i componenti della predetta delegazione. 4. Le attivita' svolte in particolari situazioni operative che non consentono di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, sono cosi' individuate, a titolo esemplificativo: a) attivita' di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza e di soccorso tecnico urgente; b) attivita' di riparazione e controllo urgente di impianti e apparecchiature; c) attivita' di esercitazione o che comportino imbarchi immediati su mezzi aeronautici e marittimi. 5. Al personale che svolge le attivita' di cui al comma 4 spetta la somma forfettaria onnicomprensiva e giornaliera di euro 20,66 lordi in luogo del rimborso del costo per il pasto e di euro 20,66 lordi per il pernottamento. 6. Al personale che fruisce del rimborso di cui al comma 2 spetta l'indennita' di cui al comma 1, lettera a), primo alinea, ridotta del settanta per cento; non e' ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennita' di trasferta in misura intera. 7. Al personale inviato in trasferta spetta un'anticipazione non inferiore al settantacinque per cento del trattamento complessivo presumibilmente maturato ai sensi del presente articolo. 8. L'indennita' di cui al comma 1, lettera a), non spetta in caso di trasferte di durata inferiore alle quattro ore. Resta fermo il riconoscimento dei rimborsi previsti dall'articolo 12, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836. 9. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, l'indennita' di cui al comma 1, lettera a), non spetta laddove la sede di destinazione coincida con la localita' di residenza ovvero di dimora abituale, comunicata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64. 10. Il trattamento di trasferta cessa di essere corrisposto dopo i primi duecentoquaranta giorni di trasferta continuativa nella medesima localita'. 11. Per quanto non previsto dai precedenti commi, il trattamento di trasferta, ivi compreso quello relativo alle missioni all'estero, rimane disciplinato dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e successive modifiche e integrazioni. 12. E' disapplicato, limitatamente al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 31 dicembre 2021, l'articolo 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 aprile 2002 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle aziende e amministrazioni autonome dello Stato sottoscritto in data 24 maggio 2000. "13. Il personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, utilizzi il mezzo aereo o il mezzo proprio senza la prevista autorizzazione e' rimborsato di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario a tariffa base."». |
| Art. 11
Mensa
1. All'articolo 36, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025 il personale il cui orario di lavoro per esigenze di soccorso si sia protratto di oltre due ore rispetto alla normale turnazione di dodici ore, e di oltre sei ore rispetto alla normale turnazione notturna di dodici ore ha diritto a fruire gratuitamente della consumazione di un secondo pasto o, in alternativa, al buono pasto.».
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'articolo 36 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, come modificato dal presente decreto: «Art. 36 (Mensa). - 1. Per il personale direttivo impiegato in turnazioni di almeno dodici ore continuative l'orario di lavoro e' comprensivo del tempo per la consumazione del pasto. A decorrere dalla scadenza dei contratti dei servizi di ristorazione in essere, i pasti diurno e serale sono, di norma, fruiti gratuitamente presso la mensa di servizio; previa concertazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto e con le relative delegazioni regionali possono essere assicurati servizi sostitutivi della mensa. Nel caso i predetti servizi sostitutivi consistano nel buono pasto, dovranno essere assicurate opportune modalita' di distribuzione al fine di contenere i tempi di erogazione degli stessi. 2. Il personale direttivo che effettua orario di lavoro giornaliero, dopo sei ore continuative di lavoro, e' tenuto ad osservare una pausa di durata non inferiore a trenta minuti. Il medesimo personale, qualora effettui un orario di lavoro ordinario o straordinario, autorizzato, di durata non inferiore a sette ore al netto della pausa, ha diritto al servizio di mensa versando un contributo pari al venti per cento del costo del pasto o ai servizi sostitutivi della mensa corrisposti con una riduzione del venti per cento. Il personale direttivo e dirigente che effettua almeno nove ore di lavoro ha diritto al servizio di mensa gratuito ovvero ai servizi sostitutivi della mensa. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025 il personale il cui orario di lavoro per esigenze di soccorso si sia protratto di oltre due ore rispetto alla normale turnazione di dodici ore, e di oltre sei ore rispetto alla normale turnazione notturna di dodici ore ha diritto a fruire gratuitamente della consumazione di un secondo pasto o, in alternativa, al buono pasto. 3. Il personale impegnato in corsi di formazione e aggiornamento professionale di durata giornaliera, non inferiore alle otto ore, ha diritto di usufruire del servizio di mensa gratuito, ove disponibile, ovvero di servizi sostitutivi della mensa. 4. Nel rispetto delle turnazioni di servizio, al personale impiegato in eventi calamitosi e' garantito il servizio di mensa gratuito, ove disponibile, ovvero i servizi sostitutivi della mensa, senza decurtazione dei trenta minuti di pausa, qualora ricorra la necessita' di continuita' del servizio.». |
| Art. 12
Permessi
1. All'articolo 6, comma 1, ultimo capoverso del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come modificato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, dopo le parole: «entro sette giorni lavorativi dal decesso» sono inserite le seguenti: «o dalla data del funerale.».
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'articolo 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, come modificato dal presente decreto: «Art. 22 (Permessi retribuiti). - 1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole da "decesso" a "n. 53." sono sostituite dalle seguenti: "decesso o documentata grave infermita' del coniuge, di un parente entro il secondo grado o di un affine di primo grado, in ragione di tre giorni all'anno per evento, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53. Il permesso per lutto puo' essere fruito entro sette giorni lavorativi dal decesso o dalla data del funerale."; b) al comma 3 la parola "trenta" e' sostituita dalla parola "quarantacinque".». |
| Art. 13
Tutela della genitorialita'
1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3, l'ultimo capoverso «sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio» e' sostituito con «sino al compimento del quattordicesimo anno di eta' del figlio»; b) e' aggiunto il comma 3-bis: «3-bis. A domanda, e' previsto l'esonero dal turno notturno per il dipendente che assiste un figlio affetto da patologie gravi che richiedono terapie salvavita opportunamente documentate dall'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.».
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta n.168 del 19 luglio 2008, come modificato dal presente decreto: «Art. 12 (Tutela delle lavoratrici madri). - 1. Le lavoratrici madri adibite al servizio di soccorso dovranno essere impiegate a servizi giornalieri connessi con l'attivita' operativa che non comportino pericoli per la gestazione, a partire dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto. 2. Sono escluse dalla effettuazione di turni notturni le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino. 3. A domanda, la madre o il padre in situazione monoparentale puo' chiedere l'esonero dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del quattordicesimo anno di eta' del figlio. 3-bis. A domanda, e' previsto l'esonero dal turno notturno per il dipendente che assiste un figlio affetto da patologie gravi che richiedono terapie salvavita opportunamente documentate dall'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata. 4. I genitori che espletano funzioni tecnico-operative possono richiedere l'esonero dalla sovrapposizione completa dei turni fino a sei anni di eta' dei figli. 5. La lavoratrice madre con figli di eta' inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerata dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni, non puo' essere inviata in missione fuori sede per piu' di una giornata, senza il consenso.». |
| Art. 14
Cessione solidale del congedo ordinario
1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, e' apportata la seguente modifica: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Su base volontaria e a titolo gratuito, il personale direttivo e dirigente puo' cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia esigenza di prestare assistenza a figli che necessitino di cure costanti, e/o al coniuge convivente, ovvero al convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero ai genitori conviventi, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti, nonche' ai genitori non conviventi, affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata: a) le giornate di congedo ordinario, nella propria disponibilita', eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; b) le quattro giornate di riposo per le festivita' soppresse.»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'Amministrazione rende tempestivamente nota la richiesta a tutto il personale in servizio, anche in sedi diverse da quella di appartenenza del dipendente richiedente, garantendo l'anonimato del richiedente.».
Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, come modificato dal presente decreto: «Art. 21 (Cessione solidale del congedo ordinario). - 1. Su base volontaria e a titolo gratuito, il personale direttivo e dirigente puo' cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia esigenza di prestare assistenza a figli che necessitino di cure costanti, e/o al coniuge convivente, ovvero al convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero ai genitori conviventi, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti, nonche' ai genitori non conviventi, affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata: a) le giornate di congedo ordinario, nella propria disponibilita', eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; b) le quattro giornate di riposo per le festivita' soppresse. 2. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessita' considerate nel comma 1 possono presentare specifica richiesta all'Amministrazione, reiterabile, di utilizzo di congedo ordinario e giornate di riposo per una misura massima di trenta giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessita' delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata. 3. L'Amministrazione rende tempestivamente nota la richiesta a tutto il personale in servizio, anche in sedi diverse da quella di appartenenza del dipendente richiedente, garantendo l'anonimato del richiedente. 4. Il personale direttivo e dirigente che intende aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizza la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intende cedere. 5. Nel caso in cui il numero di giorni di congedo ordinario o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni e' effettuata in misura proporzionale da tutti gli offerenti. 6. Nel caso in cui il numero di giorni di congedo ordinario o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti. 7. Il dipendente richiedente puo' fruire delle giornate cedute solo dopo la completa fruizione delle giornate di congedo ordinario o di festivita' soppresse, nonche' dei permessi e dei riposi compensativi allo stesso spettanti. 8. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, le giornate di congedo ordinario e di riposo acquisite rimangono nella disponibilita' del richiedente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato la cessione. 9. Ove cessino le condizioni di necessita' legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, del congedo ordinario e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilita' degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalita'. 10. La presente disciplina potra' essere oggetto di revisione ai fini di una possibile estensione ad altri soggetti e per altre esigenze di natura solidale.». |
| Art. 15
Lavoro agile
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120 e' aggiunto il seguente: «2. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025, ai fini dell'erogazione del buono pasto, le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalita' agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza.».
Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, come modificato dal presente decreto: «Art. 32 (Lavoro agile). - 1. Il personale direttivo appartenente ai ruoli tecnico-professionali che non ricopre posizioni organizzative e non inserito, anche con funzioni di supporto, nel dispositivo di soccorso, puo' svolgere la propria prestazione di lavoro con la modalita' del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, e del lavoro da remoto, mediante accordo individuale e secondo la disciplina adottata con decreto del Ministro dell'interno, previa concertazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto. 2. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025, ai fini dell'erogazione del buono pasto, le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalita' agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza.». |
| Art. 16
Banca delle ore
1. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, e' sostituito dal seguente: «Art. 23 (Banca delle ore). - 1. Al dipendente che espleta prestazioni lavorative debitamente autorizzate, aggiuntive all'orario d'obbligo, e' riconosciuto il diritto al pagamento delle prestazioni straordinarie entro i limiti fissati dall'Amministrazione sulla base delle disponibilita' di bilancio. 2. Al fine di consentire una maggiore flessibilita' nella fruizione delle ore di lavoro straordinario e' istituita una banca delle ore, con un conto individuale per ciascun dipendente, nel quale, a richiesta dello stesso, confluiscono le ore prestate di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, entro un limite complessivo annuo individuale stabilito in sede di contrattazione integrativa nei limiti delle risorse stanziate sui relativi capitoli del bilancio dell'amministrazione e non retribuite nonche' le ore, autorizzate dall'Amministrazione, prestate in eccedenza ai limiti di straordinario definiti annualmente, e non retribuite. Delle ore accantonate puo' essere richiesto da ciascun dipendente il pagamento entro i limiti della disponibilita' di bilancio con esclusione delle maggiorazioni per straordinario di cui al comma successivo ovvero il riposo compensativo, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei dipendenti contemporaneamente ammessi alla fruizione. 3. Le sole maggiorazioni percentuali relative alle ore di straordinario, di cui all'articolo 26, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del comparto aziende e delle amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto in data 24 maggio 2000, o supplementari, accantonate in banca delle ore sono comunque retribuite e devono essere corrisposte al dipendente nel mese successivo a quello nel quale sia stata resa la relativa prestazione lavorativa nei limiti delle disponibilita' di bilancio. 4. I riposi compensativi di cui al comma 2 devono essere fruiti entro i due anni successivi a quello di maturazione. 5. Le modalita' organizzative e applicative della banca delle ore sono individuate dal capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con carattere di uniformita' sul territorio e mediante l'utilizzo di sistemi informatici che prevedano la conservazione nel tempo dei provvedimenti di autorizzazione alle prestazioni di lavoro straordinario.». |
| Art. 17
Nuovi stipendi
1. Gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:
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2. Gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:
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3. Gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:
Parte di provvedimento in formato grafico
4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 5. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 1 e 2 sono pari all'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, e dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 6. I valori stipendiali di cui al comma 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120 e dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 come incrementata a decorrere dal 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Note all'art. 17: - Per i riferimenti l'articolo 22-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, si vedano le note all'articolo 2. - Per i riferimenti all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 si vedano le note all'articolo 2. - Per i riferimenti all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120 si vedano le note all'articolo 2. - Per il comma 609, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si vedano le note alle premesse. - Per il comma 28, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 18
Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 4, 5 e 6 del presente decreto le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 17 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti del trattamento di fine servizio si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. 3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.
Note all'art. 18: - Per i riferimenti all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, si vedano le note all'articolo 3. - Per i riferimenti all'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 si vedano le note all'articolo 3. |
| Art. 19
Quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione
1. La quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabilita dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e' incrementata delle misure mensili lorde, a decorrere dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, e rideterminata nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:
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2. La quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabilita dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e' incrementata delle misure mensili lorde, a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, e rideterminata nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:
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3. La retribuzione di rischio e di posizione di parte fissa di cui ai commi 1 e 2, nella relativa misura mensile, e' corrisposta per tredici mensilita'.
Note all'art. 19: - Per i riferimenti all'articolo 22-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, si vedano le note all'articolo 2. |
| Art. 20
Quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione
1. La quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' determinata con accordo integrativo nazionale recepito con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile in relazione alla graduazione degli incarichi di funzione disposta con decreto del Ministro dell'Interno ai sensi degli articoli 200 e 209 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Note all'art. 20: - Si riporta il testo degli articoli 200 e 209 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 200 (Individuazione degli incarichi di livello dirigenziale). - 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei Ministeri, gli incarichi da conferire ai primi dirigenti del Corpo nazionale, nell'ambito delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso provvedimento sono individuati gli incarichi da conferire ai dirigenti superiori, ivi compresi quelli di particolare rilevanza. Per gli incarichi individuati ai sensi del presente comma, le funzioni vicarie, la provvisoria sostituzione del titolare, in caso di assenza o di impedimento, e la reggenza, in attesa della nomina del titolare, sono riservate, in relazione alle specifiche funzioni di ciascun ruolo di appartenenza, ad un altro dirigente del Corpo nazionale o ad un funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi del Corpo. 2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalita' di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione degli incarichi di cui al medesimo comma.». «Art. 209 (Retribuzione di rischio e di posizione). - 1. La componente del trattamento economico, correlata ai rischi assunti, agli incarichi di funzione ricoperti e alle responsabilita' esercitate, e' attribuita a tutti i dirigenti del Corpo nazionale. 2. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla graduazione degli incarichi di funzione ricoperti, sulla base della loro rilevanza, dei livelli di responsabilita' connessi e delle condizioni di disagio delle sedi, in relazione alle condizioni ambientali e organizzative nelle quali il servizio e' svolto. 3. La misura della retribuzione di rischio e di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il decreto di cui al comma 2, e' determinata attraverso il procedimento negoziale.». |
| Art. 21
Effetti sugli assegni personali riassorbibili
1. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione dell'articolo 17 del presente decreto costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
Note all'art. 21: - Per i riferimenti all'articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, si vedano le note all'articolo 6. |
| Art. 22 Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello non generale
1. Il fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, e' aumentato dalle seguenti risorse annue, ulteriori rispetto a quelle utilizzate per gli incrementi di cui all'articolo 19 del presente decreto: a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione: per l'anno 2024: euro 74.308,20 per l'anno 2025: euro 61.609,30 a decorrere dall'anno 2026: euro 70.953,06 b) per la retribuzione di risultato: per l'anno 2024: euro 105.483,60 per l'anno 2025: euro 126.332,96 a decorrere dall'anno 2026: euro 139.596,80 2. Restano ferme le altre disposizioni relative alla composizione del predetto fondo e all'utilizzo dello stesso.
Note all'art. 22: - Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120: «Art. 16 (Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello non generale). - 1. Il fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, e' aumentato dalle seguenti risorse annue, ulteriori rispetto a quelle utilizzate per gli incrementi di cui all'articolo 13 del presente decreto: a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione: per l'anno 2021: euro 20.564,50; a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere per l'anno 2022: euro 51.654,96; b) per la retribuzione di risultato: per l'anno 2019: euro 721,42; per l'anno 2020: euro 1.170,08; per l'anno 2021: euro 63.383,32; a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere per l'anno 2022: euro 111.889,52. 2. Gli importi afferenti agli anni 2019, 2020 e 2021 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. 3. In relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti di livello non generale in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dall'amministrazione o su designazione della stessa, i cui compensi affluiscono al fondo di cui al comma 1, al titolare dell'incarico e' corrisposta, a integrazione della retribuzione individuale di risultato, una quota del compenso spettante in base alla vigente disciplina, da definirsi con accordo integrativo nazionale, in una misura ricompresa tra il cinquanta per cento e il sessantasei per cento dell'importo al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione. La quota residua dei compensi affluiti al predetto fondo e' destinata all'incremento della retribuzione di risultato. 4. In relazione all'espletamento di incarichi di reggenza conferiti con provvedimento formale dall'amministrazione, al dirigente di livello non generale che sostituisce il titolare e' attribuito, a integrazione della retribuzione individuale di risultato, in caso di pieno raggiungimento degli obiettivi, per il periodo di sostituzione, un importo di una misura ricompresa dal quindici per cento al venticinque per cento del valore economico della retribuzione di rischio e di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito, da definirsi col medesimo accordo integrativo nazionale di cui al comma 3, tenendo conto, in particolare, dell'ambito territoriale degli incarichi ricoperti. 5. Fino alla stipula del suddetto accordo integrativo continuano ad applicarsi le previsioni di cui agli articoli 2 e 3 dell'accordo decentrato a livello nazionale della dirigenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del 18 luglio 2007.». |
| Art. 23 Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello generale
1. Il fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, e' aumentato dalle seguenti risorse annue, ulteriori rispetto a quelle utilizzate per gli incrementi di cui all'articolo 19 del presente decreto: a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione: per l'anno 2024: euro 24.627,60 per l'anno 2025: euro 20.418,94 a decorrere dall'anno 2026: euro 23.515,70 b) per la retribuzione di risultato: per l'anno 2024: euro 18.612,40 per l'anno 2025: euro 24.842,84 a decorrere dall'anno 2026: euro 27.183,20 2. Restano ferme le altre disposizioni relative alla composizione del predetto fondo e all'utilizzo dello stesso.
Note all'art. 23: - Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120: «Art. 17 (Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello generale). - 1. Il fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, e' aumentato dalle seguenti risorse annue, ulteriori rispetto a quelle utilizzate per gli incrementi di cui all'articolo 13 del presente decreto: a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione: per l'anno 2021: euro 9.663,74; a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere per l'anno 2022: euro 24.273,88; b) per la retribuzione di risultato: per l'anno 2019: euro 198,99; per l'anno 2020: euro 322,75; per l'anno 2021: euro 13.492,06; a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere per l'anno 2022: euro 20.837,53. 2. Gli importi afferenti agli anni 2019, 2020 e 2021 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. 3. In relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dall'amministrazione o su designazione della stessa, i compensi affluiscono interamente al fondo di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sono destinati all'incremento della retribuzione di risultato. 4. In relazione all'espletamento di incarichi di reggenza conferiti con provvedimento formale dall'amministrazione, al dirigente di livello generale che sostituisce il titolare e' attribuito, a integrazione della retribuzione individuale di risultato, in caso di pieno raggiungimento degli obiettivi, per il periodo di sostituzione, un importo di una misura ricompresa dal quindici per cento al venticinque per cento del valore economico della retribuzione di rischio e di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito, da definirsi col medesimo accordo integrativo nazionale di cui all'articolo 16, comma 3, tenendo conto anche dell'ambito territoriale degli incarichi ricoperti. 5. Anche con riferimento al personale di cui all'articolo 16 del presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo integrativo nazionale di cui al comma 3 del medesimo articolo, sono disapplicati gli articoli 60 e 61 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area I - dirigenza del 21 aprile 2006 ed e' soppresso l'accordo decentrato di livello nazionale del 18 luglio 2007 per la disciplina delle modalita' di utilizzo dei compensi ai dirigenti dei Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per incarichi aggiuntivi, sostituzione del dirigente titolare e clausola di salvaguardia. 6. Restano ferme le altre disposizioni relative alla composizione del predetto fondo ed all'utilizzo dello stesso.». |
| Art. 24
Contrattazione integrativa
1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come sostituito dall'articolo 41, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. Decorso tale termine, che puo' essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula dell'accordo integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative. Sono fatti salvi gli effetti dell'accordo sottoscritto in via definitiva trascorso il termine di trenta giorni, laddove i controlli di cui al comma 5 abbiano esito negativo. Per gli effetti finanziari, l'ammontare complessivo delle somme eventualmente erogate in difformita' al parere degli organi di controllo, formulato oltre il termine di cui al comma 5, e' portato in riduzione del fondo di produttivita', per il personale direttivo, e del fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato, per il personale dirigente, per l'anno successivo, in sede di accertamento della consistenza dei fondi medesimi.».
Note all'art. 24: - Si riporta il testo dell'articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, come modificato dal presente decreto: «Art. 41 (Contrattazione integrativa). - 1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 e' sostituito dal seguente: "Art. 15 (Contrattazione integrativa). - 1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 228 e 230 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la contrattazione integrativa si effettua tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto. 2. La contrattazione integrativa si svolge sulle seguenti materie: a) attuazione della disciplina concernente il trattamento economico accessorio, ivi compreso quello collegato al risultato connesso al raggiungimento degli obiettivi assegnati e al conferimento delle posizioni organizzative al personale direttivo; b) utilizzo delle risorse economiche destinate al personale direttivo e dirigente; c) criteri generali per la mobilita' a domanda del personale direttivo; d) criteri generali per la pianificazione dei programmi di formazione, mantenimento e aggiornamento professionale; e) criteri generali sulle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro; f) criteri generali per lo svolgimento del servizio di reperibilita' e per la programmazione dei relativi turni; g) criteri generali sulle attivita' socio-assistenziali del personale e welfare contrattuale; h) utilizzo delle risorse dei fondi di produttivita' e di retribuzione di rischio, posizione e risultato per i dirigenti nell'ambito dei criteri e delle modalita' previste nell'accordo negoziale; i) disciplina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 3. Nelle materie di contrattazione integrativa, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto un accordo, le parti riassumono la liberta' di iniziativa; d'intesa tra le parti, il termine e' prorogabile di altri trenta giorni. 4. La contrattazione integrativa non puo' essere in contrasto con i vincoli risultanti dal presente decreto o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. 5. Le ipotesi di accordi integrativi nazionali, corredati da un'apposita relazione tecnico - finanziaria e una relazione illustrativa certificate dal competente organo di controllo, sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato che le esaminano entro trenta giorni e ne accertano congiuntamente la compatibilita' di cui al comma 4. 5-bis. Decorso tale termine, che puo' essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula dell'accordo integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative. Sono fatti salvi gli effetti dell'accordo sottoscritto in via definitiva trascorso il termine di trenta giorni, laddove i controlli di cui al comma 5 abbiano esito negativo. Per gli effetti finanziari, l'ammontare complessivo delle somme eventualmente erogate in difformita' al parere degli organi di controllo, formulato oltre il termine di cui al comma 5, e' portato in riduzione del fondo di produttivita', per il personale direttivo, e del fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato, per il personale dirigente, per l'anno successivo, in sede di accertamento della consistenza dei fondi medesimi. 6. Per le materie oggetto della contrattazione integrativa nazionale e della contrattazione decentrata a livello centrale e territoriale si applica la normativa derivante dai relativi precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi.». |
| Art. 25
Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto disciplina il sistema delle indennita' spettanti al personale dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali di cui agli articoli 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies e 13-septies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e al personale dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, questi ultimi nel limite di un contingente complessivo non superiore a 25 unita', volto a valorizzare l'impiego operativo, la continuita' del servizio, la qualificazione e l'esperienza specifica acquisita, nonche' la previsione di benefici economici finalizzati al mantenimento delle indennita' specialistiche in godimento nei casi di indisponibilita' dal servizio per infermita', temporanea o permanente, dipendente da causa di servizio e nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attivita' di soccorso tecnico specialistico, ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, come modificato dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito in legge 12 luglio 2024, n. 101 e dell'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120. 2. Le disposizioni normative ed economiche relative alla disciplina del sistema delle indennita', di cui agli articoli 27 e 28, spettanti al personale di cui al comma 1 che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco entrano in vigore il 1° gennaio 2025 e l'attribuzione delle relative nuove misure decorre dalla medesima data. Restano ferme le diverse decorrenze previste dal presente decreto.
Note all'art. 25: - Per i riferimenti all'articolo 228 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note all'articolo 1. - Si riporta il testo degli articoli 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies e 13-septies del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97: «Art. 13-quater (Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante). - 1. In un'apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti i seguenti ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante: a) Ruolo dei direttivi speciali dei piloti di aeromobile, articolato in tre qualifiche: 1) pilota di aeromobile vice direttore speciale; 2) pilota di aeromobile direttore speciale; 3) pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale; b) Ruolo dei direttivi speciali degli specialisti di aeromobile, articolato in tre qualifiche: 1) specialista di aeromobile vice direttore speciale; 2) specialista di aeromobile direttore speciale; 3) specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale. 2. Il personale specialista aeronavigante che presta servizio presso i reparti volo ovvero presso gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e' inquadrato nelle qualifiche dei ruoli di cui al comma 1 secondo quanto indicato ai commi seguenti. 3. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che sia stato inquadrato nella predetta qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2006 ovvero che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile, e' inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche ad esaurimento di pilota di aeromobile vice direttore speciale e di specialista di aeromobile vice direttore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 4. 4. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile, e' inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche ad esaurimento di pilota di aeromobile vice direttore speciale e di specialista di aeromobile vice direttore speciale. 5. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile, e' inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche ad esaurimento di pilota di aeromobile direttore speciale e di specialista di aeromobile direttore speciale. 6. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile di aeromobile, e' inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche ad esaurimento di pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale e di specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui ai commi 8 e 7. 7. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo, in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile, e' inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche ad esaurimento di pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale e di specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 8. 8. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto", in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile, e' inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche ad esaurimento di pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale e di specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale. 9. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 4 e 5 conserva, ai fini della progressione alle qualifiche superiori, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. 10. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile direttore speciale e di specialista di aeromobile direttore speciale e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, rispettivamente, ai piloti di aeromobile vice direttori speciali e agli specialisti di aeromobile vice direttori speciali che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. 11. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale e di specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, rispettivamente, ai piloti di aeromobile direttori speciali e agli specialisti di aeromobile direttori speciali che abbiano maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. 12. Al personale di cui al presente articolo che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche dei ruoli ad esaurimento e' attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale e' attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio. Gli scatti convenzionali non sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, abbia riportato una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri di cui al comma 19, o una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria o sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene anche con effetto retroattivo. 13. E' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione meno grave della sanzione pecuniaria, l'inquadramento nel ruolo sara' effettuato con effetto retroattivo. 14. E' altresi' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale che, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria ovvero che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 15. Il personale escluso dall'inquadramento di cui al presente articolo ai sensi dei commi 13 e 14 e' inquadrato secondo quanto indicato al comma seguente. 16. Il personale che riveste la qualifica di: a) ispettore antincendi esperto, che sia stato inquadrato nella predetta qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2006 ovvero che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile, e' inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche di pilota di aeromobile ispettore coordinatore o di specialista di aeromobile ispettore coordinatore, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui alla lettera b); b) sostituto direttore antincendi, in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile, e' inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche di pilota di aeromobile ispettore coordinatore o di specialista di aeromobile ispettore coordinatore; c) sostituto direttore antincendi capo e di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto", in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile, e' inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche di pilota di aeromobile ispettore coordinatore o di specialista di aeromobile ispettore coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 17. Il personale specialista aeronavigante ad esaurimento presta servizio presso i reparti volo e puo' essere impiegato presso gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; svolge le funzioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nell'ambito delle materie attinenti alla specialita' posseduta. 18. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nei ruoli di cui al comma 1, e' reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale dei ruoli delle specialita' aeronaviganti. 19. Il personale di cui al presente articolo e' valutato annualmente dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Art. 13-quinquies (Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore). - 1. In un'apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' istituito il ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore, articolato in tre qualifiche: 1) elisoccorritore vice direttore speciale; 2) elisoccorritore direttore speciale; 3) elisoccorritore direttore coordinatore speciale. 2. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che sia stato inquadrato nella predetta qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2006 ovvero che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B, e' inquadrato, a domanda, nella qualifica ad esaurimento di elisoccorritore vice direttore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 3. 3. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B, e' inquadrato, a domanda, nella qualifica ad esaurimento di elisoccorritore vice direttore speciale. 4. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B, e' inquadrato, a domanda, nella qualifica ad esaurimento di elisoccorritore direttore speciale. 5. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B, e' inquadrato, a domanda, nella qualifica ad esaurimento di elisoccorritore direttore coordinatore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui ai commi 7 e 6. 6. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo, in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B, e' inquadrato, a domanda, nella qualifica ad esaurimento di elisoccorritore direttore coordinatore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 7. 7. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto", in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B, e' inquadrato, a domanda, nella qualifica ad esaurimento di elisoccorritore direttore coordinatore speciale. 8. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 3 e 4 conserva, ai fini della promozione alle qualifiche superiori, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. 9. La promozione alla qualifica di elisoccorritore direttore speciale e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli elisoccorritori vice direttori speciali che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. 10. La promozione alla qualifica di elisoccorritore direttore coordinatore speciale e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli elisoccorritori direttori speciali che abbiano maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. 11. Al personale di cui al presente articolo che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche del ruolo ad esaurimento e' attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale e' attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio. Gli scatti convenzionali non sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, abbia riportato una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri di cui al comma 17, o una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria o sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene anche con effetto retroattivo. 12. E' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione meno grave della sanzione pecuniaria, l'inquadramento nel ruolo sara' effettuato con effetto retroattivo. 13. E' altresi' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale che, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria ovvero che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 14. Il personale escluso dall'inquadramento di cui al presente articolo ai sensi dei commi 12 e 13 e' inquadrato nel ruolo degli ispettori antincendi, ai sensi dell'articolo 247 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 15. Il personale specialista elisoccorritore ad esaurimento presta servizio presso i reparti volo e puo' essere impiegato presso gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; svolge le funzioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nell'ambito delle materie attinenti alla specialita' posseduta. 16. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nel ruolo di cui al comma 1, e' reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale del ruolo degli specialisti elisoccorritori. 17. Il personale di cui al presente articolo e' valutato annualmente dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Art. 13-sexies (Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico). - 1. In un'apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti i seguenti ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico: a) Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di coperta, articolato in tre qualifiche: 1) nautico di coperta vice direttore speciale; 2) nautico di coperta direttore speciale; 3) nautico di coperta direttore coordinatore speciale; b) Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di macchina, articolato in tre qualifiche: 1) nautico di macchina vice direttore speciale; 2) nautico di macchina direttore speciale; 3) nautico di macchina direttore coordinatore speciale. 2. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che sia stato inquadrato nella predetta qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2006 ovvero che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso di brevetto e di abilitazione di nautico di coperta o di nautico di macchina, e' inquadrato, a domanda, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di nautico di coperta vice direttore speciale e di nautico di macchina vice direttore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 3. 3. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso di brevetto e di abilitazione di nautico di coperta o di nautico di macchina, e' inquadrato, a domanda, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di nautico di coperta vice direttore speciale e di nautico di macchina vice direttore speciale. 4. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso di brevetto e di abilitazione di nautico di coperta o di nautico di macchina, e' inquadrato, a domanda, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di nautico di coperta direttore speciale e di nautico di macchina direttore speciale. 5. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso di brevetto e di abilitazione di nautico di coperta o di nautico di macchina, e' inquadrato, a domanda, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di nautico di coperta direttore coordinatore speciale e di nautico di macchina direttore coordinatore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui ai commi 7 e 6. 6. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo, in possesso di brevetto e di abilitazione di nautico di coperta o di nautico di macchina, e' inquadrato, a domanda, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di nautico di coperta direttore coordinatore speciale e di nautico di macchina direttore coordinatore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 7. 7. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto", in possesso di brevetto e di abilitazione di nautico di coperta o di nautico di macchina, e' inquadrato, a domanda, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di nautico di coperta direttore coordinatore speciale e di nautico di macchina direttore coordinatore speciale. 8. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 3 e 4 conserva, ai fini della promozione alle qualifiche superiori, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. 9. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta direttore speciale e di nautico di macchina direttore speciale e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, rispettivamente, ai nautici di coperta vice direttori speciali e ai nautici di macchina vice direttori speciali che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. 10. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta direttore coordinatore speciale e di nautico di macchina direttore coordinatore speciale e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, rispettivamente, ai nautici di coperta direttori speciali e ai nautici di macchina direttori speciali che abbiano maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. 11. Al personale di cui al presente articolo che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche dei ruoli ad esaurimento e' attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale e' attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio. Gli scatti convenzionali non sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, abbia riportato una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri di cui al comma 17, o una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria o sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene anche con effetto retroattivo. 12. E' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione meno grave della sanzione pecuniaria, l'inquadramento nel ruolo sara' effettuato con effetto retroattivo. 13. E' altresi' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale che, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria ovvero che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 14. Il personale escluso dall'inquadramento di cui al presente articolo ai sensi dei commi 12 e 13 e' inquadrato nel ruolo degli ispettori antincendi, ai sensi dell'articolo 247 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 15. Il personale specialista nautico ad esaurimento presta servizio presso i distaccamenti portuali e puo' essere impiegato presso gli uffici del servizio nautico della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; svolge le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nell'ambito delle materie attinenti alla specialita' posseduta. 16. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nei ruoli di cui al comma 1, e' reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale dei ruoli delle specialita' nautiche. 17. Il personale di cui al presente articolo e' valutato annualmente dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Art. 13-septies (Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore). - 1. In un'apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' istituito il ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore, articolato in tre qualifiche: 1) sommozzatore vice direttore speciale; 2) sommozzatore direttore speciale; 3) sommozzatore direttore coordinatore speciale. 2. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che sia stato inquadrato nella predetta qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2006 ovvero che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso del brevetto di sommozzatore e' inquadrato, a domanda, nella istituita qualifica di sommozzatore vice direttore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 3. 3. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia meno di due anni di servizio nella qualifica e che sia in possesso del brevetto di sommozzatore e' inquadrato, a domanda, nella istituita qualifica di sommozzatore vice direttore speciale. 4. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso del brevetto di sommozzatore e' inquadrato, a domanda, nella istituita qualifica di sommozzatore direttore speciale. 5. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso del brevetto di sommozzatore e' inquadrato, a domanda, nella istituita qualifica di sommozzatore direttore coordinatore speciale. 6. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo, in possesso del brevetto di sommozzatore, e' inquadrato, a domanda, nella istituita qualifica di sommozzatore direttore coordinatore speciale. 7. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto", in possesso del brevetto di sommozzatore e' inquadrato, a domanda, nella istituita qualifica di sommozzatore direttore coordinatore speciale. 8. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 3 e 4 conserva, ai fini della promozione alle qualifiche superiori, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. 9. Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni degli altri ruoli dei direttivi speciali del personale specialista in materia di progressione in carriera e attribuzione degli scatti convenzionali. 10. E' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione meno grave della sanzione pecuniaria, l'inquadramento nel ruolo sara' effettuato con effetto retroattivo. 11. E' altresi' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale che, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria ovvero che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 12. Il personale escluso dall'inquadramento di cui al presente articolo e' inquadrato nel ruolo degli ispettori antincendi, ai sensi dell'articolo 247 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 13. Il personale specialista sommozzatore ad esaurimento presta servizio presso i nuclei sommozzatori e puo' essere impiegato presso gli uffici del servizio sommozzatori della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; svolge le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nell'ambito delle materie attinenti alla specialita' posseduta. 14. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nel ruolo di cui al comma 1, e' reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale del ruolo degli specialisti sommozzatori. 15. Il personale di cui al presente articolo e' valutato annualmente dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.». - Per i riferimenti all'articolo 17-bis, comma 5 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti all'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 26
Indennita' specialistiche
1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, al personale dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali di cui agli articoli 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies e 13-septies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e al personale dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite di un contingente complessivo non superiore a 25 unita', che espleta funzioni specialistiche aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori, titolare di specifico brevetto e/o abilitazione in corso di validita' e assegnato presso strutture o sedi centrali e territoriali con competenze specialistiche, sono riconosciute indennita' mensili per lo svolgimento delle particolari suddette funzioni di volo, navigazione e immersione necessarie ad assicurare la presenza in servizio, la gestione e l'operativita' del settore di appartenenza, secondo le esigenze dell'Amministrazione. 2. Le indennita' di cui agli articoli 27 e 28 del presente decreto sono corrisposte per dodici mensilita' quali emolumenti accessori secondo le vigenti procedure di erogazione. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2025 sono disapplicate, limitatamente al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le previsioni contrattuali e negoziali che istituiscono e regolano analoghi compensi per il suddetto personale e, in particolare, l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, l'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, l'articolo 59, commi 1, 2 e 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende del 5 aprile 1996, l'articolo 45, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, l'articolo 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo del 26 maggio 2004. 4. Resta confermato quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Note all'art. 26: - Si riporta il testo dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, recante: «Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»: «Art. 45 (Attivita' specialistiche). - 1. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 1 dell'articolo 159 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, costituiscono specialita' del Corpo nazionale, in relazione al particolare impiego del personale specificamente preparato, le attivita' di soccorso tecnico specialistico espletate da: a) elicotteristi e piloti d'aereo; b) sommozzatori; c) nautici; d) radioriparatori. 2. Al personale di cui al comma 1, in possesso di brevetto o certificazione rilasciata dal Dipartimento a seguito del superamento di corso di formazione specialistica, e' rilasciato il libretto individuale di specialita'. 3. L'esercizio delle funzioni specialistiche determina il riconoscimento di specifiche indennita' sulla base di quanto previsto dalle norme legislative e contrattuali. 4. Il personale specialista e' assegnato dal Dipartimento, per il tramite del competente comando provinciale, ai nuclei specialistici relativi alla specialita' posseduta.». - Per i riferimenti agli articoli 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies e 13-septies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si vedano le note all'articolo 25. - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, recante: «Regolamento di attuazione dell'art. 4 della L. 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennita' di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato»: «Art. 3 (Operatori subacquei). - Agli operatori subacquei, che rientrano tra il personale di cui al comma primo dell'art. 1 del presente regolamento, spetta una indennita' di rischio nelle misure e con le modalita' di cui all'unita tabellaC. Per operatori subacquei si intendono i dipendenti dello Stato di cui al primo comma che, avendo frequentato corsi subacquei presso le apposite scuole e conseguito i relativi brevetti, siano stati abilitati dall'amministrazione di appartenenza all'impiego delle apparecchiature di immersione. Le apparecchiature di immersione il cui impiego da' titolo alla corresponsione delle indennita' di cui al primo comma sono le seguenti: a) ad aria compressa (colonna n. 2 della tabella C): scafandro normale; autorespiratore ad aria; camera di decompressione a bardo, a terra e subacquea, campane di salvataggio; b) a miscele sintetiche (colonna n. 3 della tabella C): autorespirature o respiratore a miscela; impianti iperbarici a terra; impianti per immersioni profonde di bordo, sia di superficie che subacquei; scafandri rigidi articolati; torrette batiscopiche; c) ad ossigeno (colonna n. 4 della tabella C): autorespiratori ad ossigeno a circuito chiuso. Gli assistenti sanitari che operano all'interno di camere di decompressione o di impianti iperbarici a terra hanno titolo allo stesso trattamento previsto per gli operatori subacquei in identiche condizioni di impiego. L'indennita' di cui al presente articolo non e' cumulabile con le altre analoghe indennita' previste dal presente regolamento. Nei casi di infortunio o di infermita' dipendenti da causa di servizio inerente all'attivita' di immersione, l'indennita' e' dovuta, nei giorni di assenza dal servizio, in misura corrispondente alla media, ragguagliata a mese, delle indennita' orarie percepite nel semestre precedente.». - Si riporta il testo dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, recante: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-87, riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo»: «Art. 104 (Altre indennita'). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 1987 al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso del brevetto di pilota di elicottero, in servizio presso i nuclei elicotteristi e' corrisposta, in sostituzione dell'indennita' prevista dal D.P.R. 6 marzo 1981, n. 141, una indennita' mensile di volo di L. 2.200.000 annue. A decorrere dalla stessa data, al personale del predetto Corpo, in possesso del brevetto di motorista o specialista d'elicotteri, con obbligo di volo, e' corrisposta, in sostituzione dell'indennita' prevista dal D.P.R. 6 marzo 1981, n. 141, una indennita' mensile di volo di L. 1.900.000 annue. 2. Agli operatori subacquei del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio presso i rispettivi nuclei e' corrisposta, in sostituzione della indennita' prevista dal D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146, una indennita' mensile di lire 1.700.000 annue. 3. Dette indennita' sono cumulabili con l'indennita' mensile pensionabile di cui al precedente art. 100 del presente capo.». - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»: «Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - Omissis. 5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. Omissis.». |
| Art. 27 Indennita' delle specialita' aeronaviganti (aeronavigazione, volo, elisoccorso, operativa di soccorso pubblico aereo, istruzione)
1. Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei direttivi speciali ad esaurimento di pilota di aeromobile e al personale pilota dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al contingente indicato all'articolo 26 comma 1, che in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2024, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennita' per l'espletamento delle attivita' di soccorso tecnico specialistico, e' attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennita' nella misura mensile di 90,00 euro. 2. Al personale di cui al comma 1 e' corrisposta per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, con conguaglio degli importi gia' percepiti, l'indennita' medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei direttivi speciali ad esaurimento di specialista di aeromobile e al personale specialista di aeromobile dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al contingente indicato all'articolo 26, comma 1, che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2024, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennita' per l'espletamento delle attivita' di soccorso tecnico specialistico, e' attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennita' nella misura mensile di 75,00 euro. 4. Al personale di cui al comma 3 e' corrisposta per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, con conguaglio degli importi gia' percepiti, l'indennita' medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella:
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5. Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali di elisoccorritore e al personale elisoccorritore dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al contingente indicato all'articolo 26, comma 1, che, secondo le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2024 per l'attribuzione delle indennita' specialistiche al personale aeronavigante, abbia maturato il diritto alla specifica indennita' per l'espletamento delle attivita' di soccorso tecnico specialistico, e' attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un compenso a titolo di indennita' di volo per elisoccorso nella misura mensile di euro 190,00. 6. Al personale di cui al comma 5 e' corrisposta per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 il compenso medesimo nei valori mensili di cui alla seguente tabella:
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7. Al personale dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni specialistiche, appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile e al personale direttivo pilota di aeromobile nel limite di un contingente non superiore a 3 unita', che abbia svolto l'attivita' minima di volo per il mantenimento dell'abilitazione nel semestre prevista nei manuali di specialita', e' attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2025 una indennita' di aeronavigazione nei valori mensili di cui alla seguente tabella:
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8. Al personale dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni specialistiche, appartenente al ruolo degli specialisti di aeromobile e al personale direttivo specialista di aeromobile nel limite di un contingente non superiore a 9 unita', che abbia svolto l'attivita' minima di volo per il mantenimento dell'abilitazione nel semestre prevista nei manuali di specialita', e' attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2025 una indennita' di volo nei valori mensili di cui alla seguente tabella:
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9. Al personale dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni specialistiche, appartenente al ruolo degli elisoccorritori e al personale direttivo elisoccorritore nel limite di un contingente non superiore a 1 unita', che abbia svolto l'attivita' minima di volo per il mantenimento dell'abilitazione nel semestre prevista nei manuali di specialita', e' attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2025 una indennita' di volo per elisoccorso nei valori mensili di cui alla seguente tabella:
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10. Qualora, a conclusione del semestre, risulti lo svolgimento dell'attivita' di volo in misura inferiore a quella prevista ai commi 7, 8 e 9 e la stessa non sia completata nel semestre successivo, le indennita' ivi previste sono recuperate anche mediante compensazione con il medesimo o con altro emolumento accessorio di natura eventuale. 11. In favore del personale di cui ai commi 7, 8 e 9, che abbia assicurato la presenza in servizio di almeno 3 turni di 12 ore nel mese (o equivalente presenza in servizio), salvo quanto previsto al comma 13, e che abbia svolto nell'anno l'attivita' minima di volo prevista nei manuali di specialita' ai fini del mantenimento dell'idoneita' all'impiego operativo, e' attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2025 una indennita' mensile operativa di soccorso pubblico aereo nei valori di cui alle seguenti tabelle:
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12. In favore del personale di cui al comma 7, in possesso dell'abilitazione di Istruttore di volo, che abbia assicurato la presenza in servizio di almeno 3 turni di 12 ore nel mese (o equivalente presenza in servizio), salvo quanto previsto al comma 11 e che abbia svolto l'attivita' istruzionale minima di dodici ore di volo per semestre solare, e' attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ferma restando la non cumulabilita' con altri compensi previsti per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alle specialita', una indennita' istruzionale nei valori mensili di cui alla seguente tabella:
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13. La disponibilita' all'impiego operativo professionalizzato, necessario ad assicurare la gestione e l'operativita' del settore di appartenenza, e' considerata equivalente all'effettivo svolgimento delle funzioni specialistiche. Qualora non sia raggiunta l'attivita' minima di volo di cui ai commi 7, 8, 9, 11 e 12 per motivi non imputabili al dipendente, le indennita' ivi previste sono attribuite previa dichiarazione del dirigente responsabile della sede di servizio, sentito il responsabile del reparto volo. 14. L'indennita' di cui ai commi 11 e 12 non sono attribuite laddove, per frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni (o equivalente numero di turni), ricorrano le seguenti fattispecie: a) fruizione di congedi straordinari e aspettative ai sensi della normativa vigente; b) assenza dal servizio per infermita' e inidoneita' all'esercizio delle funzioni specialistiche, salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del presente decreto; c) sospensione del brevetto e/o dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attivita' specialistica; d) fruizione di permessi e distacchi sindacali. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano: a) in caso di assenze per congedo ordinario e per riposo compensativo; b) nei casi di attivita' di volo per soccorso pubblico aereo in almeno uno dei giorni di effettiva presenza. 15. I successivi accordi integrativi nazionali per il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 29 certificate dai competenti organi di controllo, possono definire, in funzione del grado di responsabilita' e dell'esperienza professionale maturata, l'attribuzione di incentivi al predetto personale anche tenendo conto dell'attivita' specialistica, con particolare riferimento alle funzioni di gestione operativa e tecnica del settore di appartenenza, ai collaudi, all'attivita' istruzionale, compresi i casi in cui il capo equipaggio possieda qualifica inferiore al copilota e quest'ultimo non sia in possesso di analoga abilitazione aeronautica. 16. Le indennita' di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo sostituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2025, tutte le specifiche indennita' di cui all'articolo 26, comma 3. |
| Art. 28 Indennita' delle specialita' nautiche e subacquee (navigazione, immersione, operativa di soccorso pubblico nautico e subacqueo)
1. Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei direttivi speciali ad esaurimento dei nautici di coperta e di macchina e al personale nautico di coperta e di macchina dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al contingente indicato all'articolo 26, comma 1, che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2024, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennita' per l'espletamento delle attivita' di soccorso tecnico specialistico, e' attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennita' nella misura mensile di euro 45,37. 2. Al personale di cui al comma 1 e' corrisposta per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, con conguaglio degli importi gia' percepiti, l'indennita' medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella:
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3. Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei direttivi speciali ad esaurimento dei sommozzatori e al personale sommozzatore dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al contingente indicato all'articolo 26, comma 1, che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2024, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennita' per l'espletamento delle attivita' di soccorso tecnico specialistico, e' attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennita' nella misura mensile di euro 62,68. 4. Al personale di cui al comma 3 e' corrisposta per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, con conguaglio degli importi gia' percepiti, l'indennita' medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella:
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5. Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei direttivi speciali ad esaurimento dei nautici di coperta e di macchina e al personale nautico di coperta e di macchina dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel limite di un contingente non superiore a 6 unita', che abbia svolto l'attivita' minima di navigazione per il mantenimento dell'abilitazione prevista dal decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, e' attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2025 una indennita' di navigazione nei valori mensili di cui alla seguente tabella:
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6. Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei direttivi speciali ad esaurimento dei sommozzatori e al personale sommozzatore dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel limite di un contingente non superiore a 6 unita', che abbia svolto l'attivita' minima di immersione per il mantenimento dell'abilitazione prevista nei manuali di specialita', e' attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2025 una indennita' di immersione nei valori mensili di cui alla seguente tabella:
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7. Qualora, a conclusione del semestre, risulti lo svolgimento di un numero effettivo di ore di navigazione o immersione inferiore all'attivita' minima di cui ai commi 5 e 6 e lo stesso non sia completato nel semestre successivo, le indennita' ivi previste sono recuperate anche mediante compensazione con il medesimo o con altro emolumento accessorio di natura eventuale. 8. In favore del personale di cui ai commi 5 e 6 che abbia assicurato la presenza in servizio di almeno 3 turni di 12 ore nel mese (o equivalente presenza in servizio), salvo quanto previsto al comma 10 e che abbia svolto nel semestre l'ulteriore attivita' di navigazione o di immersione qualora prevista, rispettivamente, nella normativa di settore o nei manuali di specialita' ai fini del mantenimento dell'idoneita' all'impiego operativo, e' attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2025 una indennita' mensile operativa di soccorso pubblico nautico e subacqueo nei valori di cui alle seguenti tabelle:
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9. La disponibilita' all'impiego operativo professionalizzato, necessario ad assicurare la gestione e l'operativita' del settore di appartenenza, e' considerata equivalente all'effettivo svolgimento delle funzioni specialistiche. Qualora non sia raggiunta l'attivita' minima di navigazione o di immersione di cui ai commi 5, 6 e 8 per motivi non imputabili al dipendente, le indennita' ivi previste sono attribuite previa dichiarazione del dirigente responsabile della sede di servizio, sentiti i rispettivi responsabili. 10. Le indennita' di cui al comma 8 non sono attribuite laddove, per frazioni di mese pari o superiori a quindici di giorni (o equivalente numero di turni), ricorrano le seguenti fattispecie: a) fruizione di congedi straordinari e aspettative ai sensi della normativa vigente; b) assenza dal servizio per infermita' e inidoneita' all'esercizio delle funzioni specialistiche, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del presente decreto; c) sospensione del brevetto e/o dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attivita' specialistica; d) fruizione di permessi e distacchi sindacali. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano: a) in caso di assenze per congedo ordinario o di riposo compensativo; b) nei casi di attivita' di navigazione o di immersione per soccorso pubblico in almeno uno dei giorni di effettiva presenza. 11. I successivi accordi integrativi nazionali per il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 29 certificate dai competenti organi di controllo, possono definire in funzione del grado di responsabilita' e dell'esperienza professionale maturata, l'attribuzione di incentivi al predetto personale anche tenendo conto dell'attivita' specialistica, con particolare riferimento alle funzioni di gestione operativa e tecnica del settore di appartenenza, ai collaudi, all'attivita' istruzionale, al servizio antincendi lagunare, compresa la valorizzazione della funzione di comandante dell'unita' navale, di direttore di macchina e di direttore di immersione. 12. Le indennita' di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, sostituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le specifiche indennita' di cui all'articolo 26, comma 3.
Note all'art. 28: - Si riporta il testo dell'articolo 46, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64: «Art. 46 (Organizzazione delle specialita'). - 1. L'istituzione di nuclei specialistici, nell'ambito dei comandi provinciali, la relativa dotazione organica e la distribuzione territoriale del relativo personale, ferme restando le funzioni di coordinamento affidate ai direttori regionali ed interregionali, sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 2. I requisiti di accesso alle specialita' sono disciplinati con decreto del Ministro dell'interno; le modalita' e le procedure di impiego, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale, la durata ed il mantenimento dei brevetti, sono disciplinati con decreto del Capo del Dipartimento.». |
| Art. 29
Destinazione delle economie e dei risparmi di gestione
1. Le economie e i risparmi di gestione che annualmente si determinano a seguito dell'ordinaria corresponsione al personale specialista delle indennita' di cui all'articolo 26, sono destinati, con ricorso ad accordi integrativi nazionali, all'incentivazione del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermo restando lo scopo previsto dall'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020 n.120 e dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
Note all'art. 29: - Per i riferimenti all'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti all'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 30
Salvaguardia delle indennita' specialistiche
1. Ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, per i casi di indisponibilita' dal servizio per infermita' temporanea, verificatasi a decorrere dal 1° gennaio 2025 e riconosciuta dipendente da causa di servizio ovvero per inidoneita' psicofisica allo svolgimento delle attivita' di soccorso tecnico specialistico, al personale di cui all'articolo 26 del presente decreto, e' attribuita un'indennita' il cui valore economico e' pari a un ventesimo della misura delle indennita' specialistiche precedentemente godute, moltiplicato per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennita' e fino a un massimo di venti anni. 2. Il beneficio di cui al comma 1 e' corrisposto mensilmente quale emolumento accessorio secondo le vigenti procedure di erogazione. 3. Ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, nei casi di indisponibilita' dal servizio per infermita' permanente, verificatasi a decorrere dal 1° gennaio 2025 e riconosciuta dipendente da causa di servizio, nonche' nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attivita' di soccorso tecnico specialistico, verificatasi dalla suddetta data, da cui consegua la restituzione ai ruoli ordinari del personale tecnico-operativo ovvero il transito nei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale di cui all'articolo 26 del presente decreto e' attribuita un'indennita' il cui valore economico e' pari a un ventesimo della misura delle indennita' specialistiche precedentemente godute, moltiplicato per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennita' e fino a un massimo di venti anni. 4. Il beneficio di cui al comma 3 e' corrisposto quale emolumento fondamentale, rapportato a tredici mensilita', a titolo di assegno personale non riassorbibile con i successivi miglioramenti economici. 5. Nel corso del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermita', i benefici di cui al comma 1 possono essere anticipati al personale laddove risulti presumibile, sulla base del parere formulato dal dirigente responsabile della competente sede di servizio, che l'indisponibilita' sia conseguenza di fatti e atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, salva rivalsa in caso di accertamento negativo. Il beneficio e' sempre anticipato nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461. 6. Ai fini della quantificazione dei benefici di cui ai commi 1 e 3, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si considerano mesi interi, da calcolarsi in dodicesimi di anno. 7. Nei casi di cui al comma 1, laddove l'indisponibilita' temporanea dal servizio derivi da infermita' precedentemente riconosciuta dipendente da causa di servizio, le indennita' di cui all'articolo 26 sono mantenute per i primi dodici mesi, ferma restando l'eventuale successiva attribuzione del beneficio di cui al medesimo comma 1. 8. Al personale di cui all'articolo 26 del presente decreto che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 e fino al 31 dicembre 2024, si sia trovato nei casi di cui ai commi 1 e 3, per i quali siano attivabili i procedimenti di cui all'articolo 2 ovvero all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, compete a decorrere dal 1° gennaio 2019 il beneficio di cui al comma 7, ferma restando la successiva attribuzione del beneficio di cui al comma 3 ricorrendo gli altri requisiti ivi rispettivamente indicati e tenendo conto degli esiti dei citati procedimenti, a condizione che in base alla disciplina vigente nel suddetto periodo risulti aver seguitato a percepire l'indennita' specialistica di settore per aver comunque svolto compiti necessari ad assicurarne gestione e operativita' secondo le esigenze dell'Amministrazione. 9. Il beneficio di cui al comma 3, in ogni caso, non compete a seguito di nomina a primo dirigente, ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Note all'art. 30: - Per i riferimenti all'articolo 17-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, recante: «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie»: «Art. 2 (Iniziativa a domanda). - 1. Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermita' o subito aggravamenti di infermita' o lesioni preesistenti, ovvero l'avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta all'ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando specificamente la natura dell'infermita' o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrita' fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneita' al servizio, allegando ogni documento utile. Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si e' verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermita' o della lesione o dell'aggravamento. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la menomazione dell'integrita' fisica si manifesta dopo la cessazione del rapporto d'impiego. 3. La presentazione della richiesta di equo indennizzo puo' essere successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento di causa di servizio ovvero puo' essere prodotta nel corso del procedimento di riconoscimento di causa di servizio, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui agli articoli 7, comma 2, e 8, comma 2; in quest'ultimo caso il procedimento si estende anche alla definizione della richiesta di equo indennizzo. 4. La richiesta di equo indennizzo deve riguardare la morte o una menomazione dell'integrita' fisica o psichica o sensoriale, di seguito denominata menomazione, ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni; la menomazione conseguente ad infermita' o lesione non prevista in dette tabelle e' indennizzabile solo nel caso in cui essa sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse, anche quando la menomazione dell'integrita' fisica si manifesta entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego, elevati a dieci anni per invalidita' derivanti da infermita' ad eziopatogenesi non definita o idiopatica. 5. La richiesta di equo indennizzo puo' essere proposta dagli eredi del dipendente deceduto, anche se pensionato, entro sei mesi dal decesso. 6. La richiesta di equo indennizzo, fatto salvo quanto disposto dai commi precedenti e dall'articolo 14, comma 4, deve essere presentata non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermita' o lesione, da cui sia derivata una menomazione ascrivibile alle tabelle di cui al comma 7, ovvero da quando si e' verificata la menomazione in conseguenza dell'infermita' o lesione gia' riconosciuta dipendente da causa di servizio. 7. Resta ferma la criteriologia medico-legale in tema di riconoscimento della causa di servizio seguita sulla base della vigente normativa in materia di trattamento pensionistico di privilegio, nonche' per l'applicazione della tabella A o della tabella B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, o della tabella F1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Art. 3 (Avvio d'ufficio). - 1. L'Amministrazione inizia d'ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio quando risulta che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermita' nell'esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene e dette infermita' siano tali da poter divenire causa d'invalidita' o di altra menomazione della integrita' fisica, psichica o sensoriale. 2. L'Amministrazione procede d'ufficio anche in caso di morte del dipendente quando il decesso e' avvenuto in attivita' di servizio e per fatto traumatico ivi riportato.». - Si riporta il testo dell'articolo 148 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: Art. 148 (Accesso al ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative). - 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3, fermo restando che il personale direttivo deve aver svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi. 2. L'accesso alla qualifica del primo dirigente che espleta le funzioni di cui all'articolo 142, comma 4, avviene mediante apposito scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti di cui al presente capo, nonche' quelli appartenenti ai ruoli tecnico-professionali di cui al capo II, che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3. In ogni caso e' ammesso allo scrutinio il personale direttivo che abbia svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nei ruoli dei direttivi. 3. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso. 4. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali. 5. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonche' le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio indicato al comma 3.». |
| Art. 31
Disposizioni finali
1. Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai precedenti contratti collettivi nazionali e accordi recepiti con decreti del Presidente della Repubblica. |
| Art. 32
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della sezione I del presente decreto, pari a euro 5.717.055 per l'anno 2024, euro 6.009.419 per l'anno 2025 e ad euro 6.120.072 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede: a) quanto a euro 410.000 per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; b) quanto a euro 5.137.055 per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; c) quanto a euro 170.000 per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; d) quanto a euro 410.000 annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; e) quanto a euro 5.139.419 per l'anno 2025 e ad euro 5.190.072 annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213; f) quanto a euro 170.000 per l'anno 2025 e ad euro 230.000 annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213; g) quanto a euro 290.000 annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. 2. All'onere derivante dall'attuazione della sezione II del presente decreto, pari a euro 6.337.154 per l'anno 2025, a euro 1.305.626 per l'anno 2026, a euro 1.308.231 per l'anno 2027, a euro 1.310.836 per l'anno 2028, a euro 1.313.441 per l'anno 2029, a euro 1.316.045 per l'anno 2030, a euro 1.318.650 per l'anno 2031, a euro 1.321.255 per l'anno 2032, a euro 1.323.860 per l'anno 2033 e a euro 1.326.465 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede: a) quanto a euro 6.334.549 per l'anno 2025 e a euro 1.300.416 annui a decorrere dall'anno 2026 a valere sulle risorse del Fondo di produttivita' di cui all'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007; b) quanto a euro 2.605 per l'anno 2025, a euro 5.210 per l'anno 2026, a euro 7.815 per l'anno 2027, a euro 10.420 per l'anno 2028, a euro 13.025 per l'anno 2029, a euro 15.629 per l'anno 2030, a euro 18.234 per l'anno 2031, a euro 20.839 per l'anno 2032, a euro 23.444 per l'anno 2033 e a euro 26.049 annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di produttivita' di cui all'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007. 3. Il Ministro dell'Economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 giugno 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione
Piantedosi, Ministro dell'interno
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2166 |
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