Gazzetta n. 192 del 20 agosto 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE
ORDINANZA 22 luglio 2025
Integrazione delle deroghe normative per l'esecuzione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica da realizzarsi ai sensi dell'art. 20-novies, comma 2-ter, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come, da ultimo, modificato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101. (Ordinanza 49/2025).

Il Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle
Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come, a sua volta, modificato e integrato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonche' disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile»;
Viste le seguenti proprie ordinanze, pubblicate sul sito internet istituzionale della struttura commissariale:
n. 8/2023 in data 28 settembre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 10 ottobre 2023, foglio n. 2679, con la quale e' stato approvato il finanziamento del piano degli interventi di difesa idraulica da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;
n. 12/2023 in data 26 ottobre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 6 novembre 2023, foglio n. 2862, con la quale e' stato approvato il finanziamento del piano degli interventi di difesa idraulica da attuare nei territori delle Regioni Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 6 novembre 2023, foglio n. 2861, con la quale e' stato approvato il finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali, da attuare nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;
n. 15/2023 in data 16 novembre 2023, con la quale e' stato approvato il finanziamento degli interventi di difesa idraulica segnalati dalla Regione Emilia-Romagna, che costituiscono integrazione del piano di cui alla citata ordinanza n. 8/2023 in data 28 settembre 2023, da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;
n. 33/2024 in data 9 settembre 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 27 settembre 2024, foglio n. 2554, con la quale e' stato approvato il finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita' dei territori colpiti, aventi nesso di causalita' con gli eventi alluvionali verificatisi nel maggio 2023, compresi anche gli interventi gia' realizzati e da realizzare da ANAS e RFI sulle infrastrutture in concessione, danneggiate dai richiamati eventi alluvionali;
n. 35/2024 in data 25 settembre 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 30 settembre 2024, foglio n. 2560, con la quale sono state definite le modalita' di rendicontazione, nell'ambito del PNRR, degli interventi per le piu' urgenti necessita delle regioni colpite;
n. 40/2025, n. 41/2025 e n. 42/2025 in data 14 febbraio 2025, ammesse alla registrazione alla Corte dei conti in data 26 febbraio 2025, rispettivamente fogli numeri 525, 526 e 527, con le quali il Commissario straordinario, prevede che il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, in qualita' di sub-commissari per la ricostruzione ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20-ter, comma 9, del citato decreto-legge n. 61 del 2023, operino in stretta sinergia con il Commissario straordinario, con specifico riferimento alle attivita' che riguardano il territorio delle rispettive regioni, assicurando la prosecuzione delle attivita' poste in essere ai sensi delle ordinanze commissariali numeri 1, 2 e 3 del 31 luglio 2023;
n. 43/2025 in data 18 febbraio 2025, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 6 marzo 2025, foglio n. 599, con la quale sono state approvate le rimodulazioni ed il finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione per urgenti necessita' delle Regioni Toscana e Marche;
n. 45 in data 24 maggio 2025, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 16 giugno 2025, foglio n. 1623, con la quale sono stati approvati o rimodulati interventi urgenti di ricostruzione pubblica nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
n. 47 in data 20 giugno 2025, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 30 giugno 2025, foglio n. 1762, con la quale sono state approvate alcune rimodulazioni degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione per le piu' urgenti necessita' dei territori colpiti, aventi nesso di causalita' con gli eventi alluvionali verificatisi nel maggio 2023;
n. 48 in data 20 giugno 2025, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 26 giugno 2025, foglio n. 1757, con la quale sono state approvate le variazioni e le rimodulazioni segnalate dai soggetti attuatori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, in relazione a quanto richiesto dalla struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente alle esigenze urgenti di gestione del rischio alluvioni e di riduzione del rischio idrogeologico, alla luce degli eventi climatici estremi verificatisi a partire dal mese di maggio 2023;
Visto l'art. 20-ter, comma 7, lettera c), punto 1), del citato decreto-legge n. 61 del 2023, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 65 del 2025, nel cui ambito e' stabilito che il Commissario straordinario, «nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilita' speciale di cui alla lettera e), ovvero nelle contabilita' speciali di cui all'art. 20-quinquies, comma 4-bis, anche avvalendosi dei presidenti delle regioni interessate, nella qualita' di sub-commissari, in relazione ai territori di rispettiva competenza, ai fini di quanto previsto dall'art. 20-octies, comma 1, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita', d'intesa con le regioni interessate»;
Visto l'art. 20-octies, del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 65 del 2025 e, in particolare:
il comma 2, in forza del quale «nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 20-ter, comma 8, il Commissario straordinario approva gli interventi urgenti di cui al comma 1, sulla base delle valutazioni di priorita' che i sub-commissari territorialmente interessati formulano in relazione ai fabbisogni rappresentati dai soggetti titolari delle tipologie di interventi di cui al medesimo comma, tenendo conto della pianificazione di bacino e dei relativi aggiornamenti. L'insieme degli interventi, unitamente alla disciplina derogatoria utilizzabile e alle procedure per la richiesta, concessione ed erogazione delle risorse finanziarie, e' denominato "piano speciale di ricostruzione" e puo' essere rimodulato, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo»;
il comma 6, in cui, tra l'altro, e' stabilito che il Commissario straordinario, con una o piu' ordinanze ai sensi dell'art. 20-ter, comma 8, disciplina le modalita' per concedere i contributi di cui al comma 1 ed erogare le risorse ai soggetti attuatori degli interventi di cui all'art. 20-novies, comma 2-bis, mediante un acconto, stati di avanzamento e un saldo finale, sulla base di quanto previsto nei provvedimenti di approvazione degli interventi di cui trattasi, anche prevedendo forme di autocertificazione e che gli interventi di cui trattasi possono avere ad oggetto anche le sole attivita' di progettazione e, in tali casi, sono approvati, ai sensi dei commi 2 e 4, nei limiti delle risorse specificamente finalizzate allo scopo e le modalita' di concessione dei contributi ed erogazione delle risorse finanziarie ai soggetti attuatori per l'attivita' di progettazione sono definite dal Commissario straordinario mediante i citati provvedimenti commissariali;
Visto l'art. 20-novies, del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 65 del 2025, e, in particolare:
il comma 2-bis, che, per assicurare la celere realizzazione, attuazione e rendicontazione degli interventi urgenti di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'art. 20-octies, stabilisce che il Commissario straordinario alla ricostruzione, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 20-ter, comma 8, puo' individuare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, quali soggetti attuatori, purche' siano gia' in possesso delle professionalita' necessarie per far fronte alle relative attivita', tra l'altro, le amministrazioni centrali dello Stato e gli organismi in house delle medesime amministrazioni (lettera b) e le societa' partecipate a controllo pubblico e i soggetti dalle stesse controllati (lettera d);
il comma 2-ter, che stabilisce che le attivita' svolte dagli organismi in house di cui al comma 2-bis, lettera b) e dalle societa' e dai soggetti di cui al comma 2-bis, lettera d), sono definite in specifiche convenzioni, ovvero in atti aggiuntivi alle convenzioni eventualmente gia' sottoscritte ai sensi dell'art. 20-ter, comma 8, ove risulti necessario aggiornare le convenzioni in essere all'evoluzione del processo di ricostruzione e allinearle alle effettive esigenze, entro il limite delle risorse all'uopo disponibili a legislazione vigente, stabilendo, altresi', che gli oneri derivanti dalle convenzioni di cui al primo periodo, posti a carico del quadro economico dell'intervento, non possono superare il limite massimo del 2 per cento del medesimo quadro economico;
Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensita', che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;
Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonche' gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, a edifici e luoghi di culto, alle opere di difesa idraulica e alla rete dei servizi essenziali;
Dato atto delle modalita' speciali per la realizzazione degli interventi urgenti di cui trattasi, come definite e regolate nelle richiamate ordinanze commissariali comprensive delle rispettive semplificazioni e facolta' derogatorie rispetto alle ordinarie normative di settore interessate;
Ravvisata la necessita' di integrare l'elenco delle disposizioni alle quali e' autorizzata la deroga per l'attuazione degli interventi di ricostruzione pubblica allo scopo di semplificare e velocizzare ulteriormente le procedure preordinate agli espropri, ove previsti, nel rispetto dei principi esistenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, ammesso a registrazione presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2025, al n. 0002433, mediante il quale l'ing. Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, e' stato nominato, a decorrere dal 13 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 65 del 2025;
Visto l'art. 20-ter, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge n. 65 del 2025 che proroga il mandato del Commissario straordinario fino al 31 maggio 2026;
Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;
Acquisita l'intesa della Regione Toscana;
Acquisita l'intesa della Regione Marche;

Dispone:

Art. 1

Integrazione deroghe di cui
alla precedenza ordinanza n. 13/2023

1. Nella considerazione dell'urgente necessita' di procedere con la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che afferiscono alla pubblica e privata incolumita', qualora i soggetti attuatori degli interventi siano individuati ai sensi dell'art. 20-novies, comma 2-bis, lettere b) e d), e 2-ter, in aggiunta alle deroghe gia' previste dalla ordinanza n. 13/2023 e dalle altre ordinanze richiamate in premessa, si prevede, in espressa deroga di quanto previsto all'art. 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, che l'ente territoriale titolare della potesta' espropriativa, al fine di snellire e semplificare le procedure di occupazione d'urgenza e di espropriazione di terreni privati, possa delegare agli indicati soggetti attuatori, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando l'ambito della delega nell'atto di affidamento e specificandone, conseguentemente, gli estremi in ogni atto del procedimento espropriativo.
 
Art. 2

Efficacia

1. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La presente ordinanza e' pubblicata nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023) ed e' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Autorita' nazionale delegata per la ricostruzione e alle Presidenze delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Roma, 22 luglio 2025

Il Commissario straordinario: Curcio

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2255

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Avvertenza:
La versione integrale della predetta ordinanza sara' consultabile al seguente link:
https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordin anze/elenco-ordinanze-2025/