Gazzetta n. 192 del 20 agosto 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 1 agosto 2025
Riparto tra le regioni, per il triennio 2025-2027, del Fondo per le dipendenze patologiche.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 47-bis, il quale prevede che, nell'ambito e con finalita' di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi socio sanitari e della tutela alla dignita' della persona umana e alla salute, sono attribuite al Ministero della salute, tra l'altro, le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana e di coordinamento del Sistema sanitario nazionale;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2023, recante «Istituzione del nuovo Sistema informativo sanitario per le dipendenze», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2024;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, che all'art. 1, comma 367, istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute il Fondo per le dipendenze patologiche, con una dotazione di spesa pari a 94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da dipendenze patologiche, come definite dall'Organizzazione mondiale della sanita';
Visto il comma 368 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207, che, in deroga all'art. 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l'attuazione dei piani regionali di prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche a carico del Fondo per le dipendenze patologiche, autorizza l'impiego di una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo medesimo su base annua per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai servizi pubblici per le dipendenze;
Considerato che il comma 370 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207, destina una quota pari al 34,25 per cento annuo delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche alla realizzazione di piani regionali sul gioco d'azzardo patologico e una quota pari al 34,25 per cento annuo delle risorse del suddetto Fondo alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche;
Considerato che il suddetto comma 367 prevede, al netto delle risorse di cui al comma 369, il riparto tra le regioni del Fondo per le dipendenze patologiche sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
Considerato che le risorse di cui all'art. 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, risultano iscritte sul capitolo 4379, piano gestionale 1, denominato «Fondo per le dipendenze patologiche (FDP)», nell'ambito della missione «Tutela della salute» programma «Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali», azione «Sorveglianza prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute, anche nelle attivita' sportive» dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2025;
Considerato che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 aprile 2025 si e' provveduto alla ricostituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze, dell'Osservatorio nazionale permanente sulle droghe, sulle tossicodipendenze e sulle altre dipendenze patologiche, al quale saranno trasferiti dal Ministero della salute gli esiti prodotti dai progetti che le regioni avranno rendicontato al termine del triennio di riferimento, al fine di consentire l'elaborazione di criteri finalizzati ad una migliore allocazione delle risorse in relazione ai fabbisogni emersi nel triennio;
Considerato che l'art. 1, comma 369, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, stabilisce che a decorrere dall'anno 2025, con decreto del Ministro della salute una quota pari all'1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche e' trasferita annualmente al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di attivita' di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze;
Visto il decreto del Ministro della salute 31 gennaio 2025, con il quale e' autorizzato il trasferimento, al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, della quota dell'1,5% per cento del Fondo per le dipendenze patologiche, pari a 1.410.000,00 euro;
Considerato pertanto che il Fondo da destinare alle regioni, al netto della quota spettante al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, e' pari a euro 92.590.000,00;
Visto il decreto del Ministro della salute n. 152 del 10 luglio 2025, con il quale e' definito il criterio di riparto per il primo triennio tra le regioni del Fondo per le dipendenze patologiche, sentita la Conferenza Stato-regioni in data 10 luglio 2025;
Considerato che il suddetto decreto n. 152 del 2025 rimanda al decreto di riparto su base triennale la definizione degli ambiti di intervento e le modalita' di rendicontazione;
Ritenuto di attribuire a ciascuna regione per il triennio 2025-2027, sulla base di detto criterio, gli importi riportati nella tabella 1 allegata e parte integrante del presente decreto;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 30 luglio 2025 (rep. atti 136/CSR), alla presenza anche della Sottosegretaria di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze, sig.ra Sandra Savino, e del Sottosegretario di Stato alla Salute, on. Marcello Gemmato;

Decreta:

Art. 1

Riparto tra le regioni delle risorse del Fondo per le
dipendenze patologiche per il triennio 2025-2027

1. Ai sensi della normativa indicata in premessa, per il triennio 2025-2027, il Fondo per le dipendenze patologiche, a valere sulle risorse iscritte sul capitolo n. 4379, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, e' ripartito tra ciascuna regione secondo gli importi indicati nella tabella n. 1 allegata, parte integrante del presente decreto, per una somma complessiva di euro 277.770.000,00.
 
Allegati
TABELLA 1 - RIPARTO TRA LE REGIONI FONDO PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE 2025-2027

Parte di provvedimento in formato grafico
Scheda n. 2 -Modello di programmazione triennale-

Parte di provvedimento in formato grafico
INDICE DEL DOCUMENTO

Parte di provvedimento in formato grafico

Scheda n. 3 -Azioni

Parte di provvedimento in formato grafico

Scheda n. 4 - Obiettivi nazionali dipendenze
e disturbo da gioco d'azzardo patologico

Parte di provvedimento in formato grafico

Scheda n. 5 - Modello di rendicontazione economico finanziario
annuale e finale del triennio

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Modalita' di redazione dei piani regionali triennali per il gioco
d'azzardo patologico e per le dipendenze patologiche

1. I piani regionali triennali per il contrasto al gioco d'azzardo patologico e alle dipendenze patologiche sono redatti dalle regioni in conformita' alla scheda n. 2 allegata e parte integrante del presente decreto, denominata «Modello di programmazione triennale», unitamente alla scheda n. 3 allegata e parte integrante del presente decreto, denominata «azioni», sulla base degli obiettivi generali di livello nazionale, ritenuti prioritari in considerazione delle indagini epidemiologiche e condivisi dal gruppo tecnico interregionale dipendenze, di cui alla scheda n. 4 allegata e parte integrante del presente decreto, denominata «Obiettivi nazionali dipendenze e disturbo da gioco d'azzardo».
 
Art. 3
Attivita' di monitoraggio e modalita' di rendicontazione delle spese

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il monitoraggio delle attivita' previste nei piani regionali e le verifiche circa l'effettiva destinazione dei finanziamenti erogati sono affidate ad un Comitato tecnico da costituire con provvedimento del Ministero della salute. Ai membri del Comitato tecnico non e' riconosciuto alcun compenso, gettone di presenza, emolumento comunque denominato ne' alcun rimborso spese.
2. Al fine di rendere uniformi le rendicontazioni economico-finanziarie, le regioni trasmettono i dati di spesa, secondo le tempistiche stabilite nel decreto del Ministro della salute n. 152 del 10 luglio 2025 di definizione del criterio di riparto, tramite la scheda n. 5 allegata e parte integrante del presente decreto, denominata «Modello di rendicontazione economico-finanziario annuale e finale del triennio».
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per i provvedimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2025

Il Ministro: Schillaci

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1046