Gazzetta n. 192 del 20 agosto 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 6 agosto 2025 |
Aggiornamenti degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. |
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IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell'economia e delle finanze
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; Visto il comma 2, dell'art. 3-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al Titolo I del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonche' del miglioramento della raccordabilita' dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali»; Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che i principi contabili applicati «sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis»; Vista la richiesta di aggiornamento del piano dei conti integrato, presentata alla Commissione Arconet dall'ISTAT, al fine di favorire la puntuale elaborazione dei conti ambientali conformi al regolamento UE n. 691/2011, come modificato dal regolamento delegato UE 2022/125, data la crescente importanza nell'ambito degli obblighi di rendicontazione ad Eurostat del settore energetico e della produzione di energia da fonti rinnovabili; Ravvisata la necessita' di aggiornare l'allegato n. 6 al citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le esigenze di monitoraggio dei conti pubblici, in considerazione delle indicazioni del Sistema europeo dei conti (SEC2010) e della necessita' di migliorare la rilevazione delle operazioni riguardanti i beni demaniali e i beni in leasing; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016 il quale, modificando l'art. 2, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ha trasformato la denominazione del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport in «Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie»; Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nella riunione del 16 luglio 2025;
Decreta:
Art. 1 Allegato 4/3 - Principio contabile applicato concernente la contabilita' economico patrimoniale degli enti in contabilita' finanziaria.
1. Al paragrafo 6.1.2 del principio contabile applicato concernente la contabilita' economico patrimoniale degli enti in contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole «OIC n. 16 "Le immobilizzazioni materiali".» sono inserite le seguenti «A decorrere dall'esercizio 2026, il modulo patrimoniale del piano dei conti integrato e' stato modificato per consentire una rilevazione piu' analitica delle immobilizzazioni materiali, con particolare riguardo ai beni demaniali e ai beni acquisiti attraverso operazioni di leasing finanziario. Pertanto, in occasione dell'apertura delle scritture della contabilita' economico patrimoniale dell'esercizio 2026 e' necessario provvedere: 1) alla chiusura contabile dei conti riguardanti i beni demaniali, i relativi fondi ammortamento e gli eventuali crediti da alienazione dei beni demaniali, eliminati dal piano dei conti dall'esercizio 2027, stornando e ripartendo i saldi ai nuovi conti riguardanti i beni demaniali, i relativi fondi ammortamento e gli eventuali crediti da cessione di beni demaniali; 2) allo storno dai fondi ammortamenti dei valori relativi ai beni in leasing finanziario accantonati negli esercizi precedenti, per attribuirli ai nuovi conti riguardanti i fondi ammortamento dei beni in leasing.»; b) dopo le parole «Le manutenzioni sono capitalizzabili solo» sono inserite le seguenti «se hanno natura straordinaria,»; c) dopo le parole «deteriorate dall'uso, ecc.).» sono inserite le seguenti «Un particolare intervento di manutenzione straordinaria e' costituito dalle opere per la sistemazione del suolo, finalizzate a garantire la sicurezza del territorio e a prevenire o mitigare fenomeni di dissesto idrogeologico, come frane, erosioni, alluvioni. A decorrere dall'esercizio 2026, i costi capitalizzati riguardanti le "Opere per la sistemazione del suolo" sono rilevati nella voce del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato riguardante il bene per il quale sono stati sostenuti, mentre nel modulo finanziario del piano dei conti integrato, le spese riguardanti le opere per la sistemazione del suolo continuano ad essere registrate nell'apposita voce (U.2.02.01.09.014). In occasione dell'apertura delle scritture dell'esercizio 2026, si procede alla chiusura contabile delle voci del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato riguardanti le opere per la sistemazione del suolo che, dall'esercizio 2027, sono eliminate dal modulo del piano dei conti integrato (1.2.2.02.09.14.001 Opere per la sistemazione del suolo, 1.2.2.05.09.12.001 Opere per la sistemazione del suolo acquisite mediante operazioni di leasing finanziario, 2.2.3.01.09.01.013 Fondi ammortamento di Opere per la sistemazione del suolo e 1.3.2.02.06.08.014 Crediti da Alienazione di opere per la sistemazione del suolo), incrementando: 1) i conti riguardanti le immobilizzazioni che sono state oggetto degli interventi di sistemazione del suolo; 2) i conti riguardanti la manutenzione straordinaria su beni di terzi con riferimento alle opere di sistemazione del suolo effettuate sui beni di terzi di cui l'ente si avvale; 3) gli oneri per insussistenze dell'attivo con riferimento alle opere di sistemazione del suolo effettuate sui beni di terzi di cui l'ente non si avvale. A decorrere dall'esercizio 2026, nelle scritture della contabilita' economico patrimoniale, i costi sostenuti per realizzare opere per la sistemazione del suolo effettuate sui beni di terzi di cui l'ente non si avvale sono rilevati tra i costi dell'esercizio (acquisto di beni, acquisito di servizi, ecc.).». |
| Art. 2
Allegato 6 - Piano dei conti integrato
1. Al modulo finanziario del piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Al modulo economico del piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. Al modulo patrimoniale del piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:
Parte di provvedimento in formato grafico
4. Gli aggiornamenti di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026, salvo quelli relativi alle lettere b), dei commi 1 e 3, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2025
Il Ragioniere generale dello Stato Perrotta
Il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali Palomba
Il Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie D'Avena |
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