Gazzetta n. 192 del 20 agosto 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 agosto 2025
Integrazione e modifica delle disposizioni di attuazione per le operazioni finanziarie a valere sul conto disponibilita' del Tesoro per il servizio di Tesoreria di cui al decreto 10 gennaio 2022.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico») e, in particolare, gli articoli 3 e 5, come modificati da ultimo dall'art. 1, comma 387, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)»;
Visto il predetto art. 3, comma 1, lettera b), del testo unico, che consente al Dipartimento del Tesoro di disporre l'emissione temporanea di tranche di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine, nonche' la lettera b-bis) del medesimo comma, che prevede la possibilita' di disporre l'emissione di tranche di prestiti vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti contro termine;
Visto l'art. 5, comma 5, del testo unico, che prevede, tra l'altro, che «con decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitivita', sono stabilite le modalita' di movimentazione della liquidita' attraverso operazioni in uso nei mercati e di selezione delle controparti»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 51961 del 26 giugno 2015, relativo alla «Individuazione dei depositi governativi costituiti presso la Banca d'Italia, in attuazione dell'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003», che, ai sensi del menzionato art. 5, comma 5, del testo unico, ha individuato i conti istituiti presso la Banca d'Italia (di seguito «Banca»), che costituiscono depositi governativi;
Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 143 del 17 aprile 2000, recante «Regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato»;
Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento del Tesoro del 23 agosto 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (ora denominata «Euronext Securities Milan») il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 103382 del 20 dicembre 2017, recante «Attuazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del testo unico del debito pubblico, per l'introduzione delle garanzie bilaterali su operazioni in strumenti derivati» (di seguito «decreto collateral»);
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 1416 del 10 gennaio 2022, recante «Disposizioni per la movimentazione della liquidita' depositata sul conto disponibilita' del Tesoro per il servizio di Tesoreria» (di seguito «decreto gestione della liquidita'») come modificato dal decreto n. 70066 del 17 luglio 2024;
Considerato che per effettuare operazioni di gestione della liquidita' che prevedano la facolta' di utilizzare attivita' finanziarie anche diverse da titoli di Stato italiani, come oggetto o come garanzia delle stesse, e' possibile avvalersi dei servizi di istituzioni finanziarie che svolgono l'attivita' di regolamento e liquidazione di titoli internazionali in qualita' di depositari centrali internazionali di titoli, nonche' dei servizi forniti dalla Banca in qualita' di intermediario finanziario tra il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito «Ministero») ed i soggetti che svolgono il ruolo di depositari centrali;
Ravvisata l'esigenza di modificare il suddetto decreto per rendere esecutiva l'operativita' con controparti qualificate, quali la Commissione europea e gli Stati membri dell'Unione europea;

Decreta:

Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.
1416 del 10 gennaio 2022, come successivamente modificato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 70066 del 17
luglio 2024.

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 1416 del 10 gennaio 2022, come successivamente modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 70066 del 17 luglio 2024, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 3, comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente periodo: «I titoli di Stato movimentati per le operazioni di cui al presente comma possono essere depositati in un conto specifico presso la societa' cui e' stato affidato il servizio di gestione accentrata, ai sensi del decreto del direttore generale del Dipartimento del Tesoro del 23 agosto 2000, oppure in conti specifici intestati al Ministero presso le istituzioni finanziarie che svolgono il servizio di depositari centrali internazionali di titoli, ovvero in conti segregati intestati al Ministero presso la Banca.»;
b) all'art. 4, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:
«5-bis. Con le controparti di cui al comma 1, lettera b) il Ministero puo' stipulare appositi accordi generali volti a stabilire le caratteristiche e l'entita' delle operazioni di gestione della liquidita'.»;
«5-ter. Gli accordi quadro e/o convenzioni di cui al comma 5 e gli accordi generali di cui al comma 5-bis sono sottoscritti dal direttore generale della Direzione del debito pubblico e approvati con decreto del direttore generale del Dipartimento del Tesoro.»;
c) all'art. 5, al comma 2, viene aggiunto il seguente periodo: «Tali accordi quadro e/o convenzioni sono sottoscritti dal direttore generale della Direzione del debito pubblico e approvati con decreto del direttore generale del Dipartimento del Tesoro.»;
d) l'art. 7 e' modificato come segue:
al comma 2 le parole «addebitate all'intermediario» sono sostituite con le seguenti «corrisposte dall'intermediario»;
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
«3-bis. Per le operazioni con le controparti di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), i rimedi in caso di inadempimento potranno essere stabiliti nell'ambito degli accordi generali di cui all'art. 4, comma 5-bis, sulla base di principi ispirati ai criteri di cui al comma 1.»;
«3-ter. Con apposito decreto del direttore generale della Direzione del debito pubblico sono disciplinati gli aspetti inerenti all'imputazione al bilancio dello Stato delle somme derivanti da eventuale inadempimento nelle operazioni di cui ai commi precedenti.»;
e) l'art. 8 e' abrogato.
 
Art. 2

Disposizioni finali

1. Il presente decreto e' efficace a decorrere dalla data di pubblicazione nel Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. L'efficacia dell'art. 1, comma 1, lettera e) e' subordinata all'adozione del decreto del dirigente generale della Direzione del debito pubblico di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) del presente decreto.
3. Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo secondo la normativa vigente ed e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.

Roma, 7 agosto 2025

Il Ministro: Giorgetti