Gazzetta n. 190 del 18 agosto 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY |
DECRETO 1 agosto 2025 |
Liquidazione coatta amministrativa della «Fabio D.V. societa' cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. |
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IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile; Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»; Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale e' stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»; Visto il decreto direttoriale del 6 luglio 2022, con il quale la societa' cooperativa «Fabio D.V. societa' cooperativa» e' stata posta in scioglimento per atto dell'autorita' con la contestuale nomina a commissario liquidatore della dott.ssa Sara Agostini; Considerato quanto emerge dalla relazione informativa del commissario liquidatore, pervenuta in data 19 dicembre 2022, nella quale e' stato rilevato lo stato di insolvenza della societa' cooperativa in quanto, dalla situazione patrimoniale cosi' come ricostruita, vi sono debiti per un importo di circa euro 673.506,37 a fronte dell'impossibilita' di recupero di qualsiasi credito; Considerato che in data 28 settembre 2023 e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni; Preso atto che nelle more di adozione del provvedimento, in data 17 gennaio 2025, e' pervenuta la sentenza 16 gennaio 2025 n. 46/2025, con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della societa' cooperativa «Fabio D.V. societa' cooperativa»; Considerato che, ex art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa e' stata comunicata all'autorita' competente perche' disponga la liquidazione, nonche' notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto; Visto il reclamo avverso la sentenza di insolvenza, avanzato dal legale rappresentante della cooperativa in bonis; Vista la sentenza della Corte d'appello del 5 maggio 2025 n. 2740/2025, con la quale e' stato accolto il succitato reclamo e, per l'effetto, dichiarata la nullita' della reclamata sentenza per difetto del contraddittorio, con rinvio al giudice di primo grado; Preso atto che il Tribunale di Roma ha, conseguentemente, emesso decreto con il quale ha nominato un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., e fissato la prosecuzione del procedimento al 22 settembre 2025, al fine di accertare l'esistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale e richiedendo, contestualmente, l'acquisizione del parere dell'autorita' che ha la vigilanza sull'impresa, ai sensi dell'art. 297 CCII; Ritenuto di dover comunque procedere con la disposizione della liquidazione coatta amministrativa della suddetta societa' cooperativa, ritenendo pienamente provata la sussistenza dello stato di insolvenza, con contestuale nomina del commissario liquidatore; Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore e' designato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle societa' tenuto conto delle tre professionalita' indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nell'art. 1, lettera f) della predetta direttiva e nell'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025; Ritenuto che, nel caso di specie, la dott.ssa Sara Agostini e' idonea ai criteri fissati dalla predetta direttiva, ha ben operato nel corso della procedura di scioglimento ed e' pienamente a conoscenza delle problematiche della societa' cooperativa in argomento; Ritenuto, altresi', utile preservare il patrimonio informativo maturato dal commissario liquidatore, dott.ssa Sara Agostini, nel corso della procedura di scioglimento, ai fini del miglior perseguimento dell'interesse pubblico; Tenuto conto che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ritiene opportuno, quindi, confermare la dott.ssa Sara Agostini nella carica di commissario liquidatore della instauranda procedura;
Decreta:
Art. 1
1. La societa' cooperativa «Fabio D.V. societa' cooperativa», con sede in Roma (RM) (codice fiscale 13511231006), e' posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile. 2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, si conferma quale commissario liquidatore la dott.ssa Sara Agostini, nata a Genova (GE) il 6 settembre 1972 (codice fiscale GSTSRA72P46D969J), domiciliata in Roma (RM), via Angelo Fava n. 46/D, gia' commissario liquidatore nella procedura di scioglimento per atto dell'autorita' indicata in premessa. |
| Art. 2
1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 1° agosto 2025
Il Ministro: Urso |
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