Gazzetta n. 188 del 14 agosto 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025
ORDINANZA 11 luglio 2025
Ordinanza n. 26 del 27 maggio 2025, recante: «Societa' "AMA S.p.a." - Stabilimento sito nel Comune di Roma, Municipio VI, in via di Rocca Cencia, 301 - Modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. dell'autorizzazione integrata ambientale di cui alla determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G10701 del 5 agosto 2022, come, da ultimo, modificata a seguito delle ordinanze n. 19 e n. 47 del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, rispettivamente del 29 settembre 2023 e del 28 novembre 2024». Rettifica refusi. (Ordinanza n. 38).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025

Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 400 del 23 agosto 1988, di un Commissario straordinario del Governo in carica fino al 31 dicembre 2026 «al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025».
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il sindaco pro tempore di Roma Capitale e' stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario straordinario) al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022.
Visto
il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario di Governo, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto riguarda:
la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
la regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;
l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152/2006;
l'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, che prevede che il Commissario straordinario di Governo, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
l'art. 13, comma 2 ultimo periodo, del decreto-legge n. 50/2022 che dispone che la Regione Lazio si esprime sulle suddette ordinanze entro il termine di quindici giorni dalla richiesta di parere e che decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia.
Visti
l'art. 1, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, cosi' come modificato dall'art. 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, il «[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale ...»;
la convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario straordinario di Governo, Roma Capitale e la Citta' metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano dei rifiuti di Roma Capitale, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/45;
la disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 del Commissario straordinario che ha disposto la costituzione della struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025», nonche' le successive modifiche ed integrazioni alla stessa.
Vista la disposizione commissariale n. 46 del 25 novembre 2024 avente ad oggetto «Definizione delle attribuzioni funzionali del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 esercitate dall'Area VIA e autorizzazioni rifiuti, in coerenza con le competenze assegnate ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022. Modifiche organizzativo-funzionali alla struttura commissariale in avvalimento denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025» con cui sono state ulteriormente specificate «le attribuzioni funzionali del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 esercitate dall'Area VIA e autorizzazioni rifiuti, in coerenza con le competenze assegnate ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022», nonche' con le recenti pronunce giurisprudenziali.
Visto il Piano regionale dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 4 del 5 agosto 2020.
Visto il Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC) approvato dal Commissario straordinario con ordinanza n. 7 del 1° dicembre 2022, ai sensi del richiamato art. 13, comma 1 del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022, in coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale per la gestione rifiuti, approvato con decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257.
Visti
la direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, modificata dalla direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/850/UE del «Pacchetto per l'economia circolare» che pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero;
la direttiva quadro 2008/98/CE successive modificazioni ed integrazioni che, nel disciplinare la gerarchia fra le attivita' di gestione dei rifiuti, prevede che gli Stati membri realizzino, secondo i principi di autosufficienza e prossimita', una rete integrata di impianti che permettano il completamento delle diverse fasi della gerarchia rifiuti, adottando le migliori tecniche disponibili (BAT- Best Available Techniques);
la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
il regolamento UE n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
la decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
la comunicazione 2018/C 124/01 del 9 aprile 2018 della UE «Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti»;
la direttiva UE 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero, recepita con decreto legislativo n. 121 del 3 settembre 2020;
la direttiva UE 2018/851 del 30 maggio 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
la direttiva UE 2018/852 del 30 maggio 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
il regolamento 2019/1021 del 20 giugno 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
il decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Norme in materia ambientale»;
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
le circolari prot. n. 22295 del 27 ottobre 2014, prot. n. 12422 del 17 giugno 2015 e prot. n. 27569 del 14 novembre 2016, emesse dal Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, recanti le linee di indirizzo sulle modalita' applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;
il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, ed in particolare l'art. 14-bis «Cessazione dalla qualifica di rifiuto»;
la delibera SNPA 67/2020, recante «Linee guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184-ter del decreto legislativo n. 152/2006»;
il decreto legislativo 3 settembre 2020, n 116, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio»;
il decreto direttoriale del MITE n. 47 del 9 agosto 2021 di approvazione delle «Linee guida sulla classificazione dei rifiuti» di cui alla delibera del Consiglio del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente del 18 maggio 2021, n. 105, cosi' come integrate dal sotto-paragrafo denominato «3.5.9 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati»;
il decreto ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023 «Regolamento recante: "Disciplina del sistema di tracciabilita' dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti ai sensi dell'art. 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"»;
la l.r. Lazio n. 27 del 9 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disciplina regionale della gestione dei rifiuti»;
la deliberazione della giunta della Regione Lazio 16 maggio 2006, n. 288, recante «decreto legislativo n. 59/2005. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)»;
la deliberazione della giunta della Regione Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle amministrazioni provinciali e ai comuni, sulle modalita' di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e della l.r. n. 27/1998»;
la deliberazione della giunta della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 755, recante «Approvazione del documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006, dell'art. 14 del decreto legislativo n. 36/2003 e del decreto legislativo n. 59/2005 - Revoca della d.g.r. 4100/99»;
la deliberazione della giunta della Regione Lazio 17 aprile 2009, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 755/2008, concernente l'approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005»;
la deliberazione della giunta della Regione Lazio 19 gennaio 2021, n. 13, recante «Revoca della d.g.r. n. 865 del 9 dicembre 2014 - Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalita' di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attivita' sottoposte a procedure di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006».
Vista la disposizione n. 49 del 4 dicembre 2024 del Commissario straordinario avente ad oggetto «Definizione della disciplina tariffaria, relativa ai pagamenti dei servizi pubblici a domanda individuale, inerenti le spese di istruttoria relative al procedimento di verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale (art. 19 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), di valutazione preliminare (art. 6, commi 9 e 9-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), di rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R. - art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni) e dell'Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A. - art. 29-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni); approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze e contestuale approvazione delle modifiche alla modulistica relativa ai procedimenti ex art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni definita con disposizione n. 23/2023».
Premesso che
con ordinanza n. 26 del 27 maggio 2025, prot. n. RM/4486, il Commissario straordinario ha rilasciato alla societa' «AMA S.p.a.» la «Modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni dell'Autorizzazione integrata ambientale di cui alla determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G10701 del 5 agosto 2022, come, da ultimo, modificata a seguito delle ordinanze n. 19 e n. 47 del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, rispettivamente del 29 settembre 2023 e del 28 novembre 2024», per lo stabilimento sito nel Comune di Roma, in via di Rocca Cencia n. 301 - Municipio VI;
con nota prot. PG. - 0096996.U del 16 giugno 2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/4966, la societa' «AMA S.p.a.», in merito a tale ordinanza ed al relativo allegato tecnico ha indicato che «sono stati individuati alcuni refusi di stampa di cui si richiede la correzione e, segnatamente:
a pag. 17 del testo dell'ordinanza, punto G., secondo punto, dove si fa riferimento al "l'art. 42-ter del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni" in luogo del "l'art. 242-ter del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni";
a pag. 14 di 59 dell'allegato tecnico dell'ordinanza, tabella denominata "Limiti di emissione del biofiltro", dove si fa riferimento alla "superficie del biofiltro a 6 vasche" in luogo della "superficie del biofiltro a 4 vasche" corrispondente a quanto realmente esistente e richiamata nel testo e negli atti presentati in fase di istanza;
a pag. 24 di 59 dell'allegato tecnico dell'ordinanza, paragrafo 5.2.9 Produzione di rifiuti, secondo punto, dove si fa riferimento a "imballaggi metallici, rappresentano i rifiuti metallici non ferrosi", in luogo di "imballaggi metallici, rappresentano i rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi";
a pag. 50 di 59 dell'allegato tecnico dell'ordinanza, prescrizione 19., dove e' prescritto che "il gestore dell'impianto deve evitare la promiscuita' tra le aree destinate al deposito del rifiuto conferito, del materiale in fase di lavorazione e del compost ottenuto, nonche' le aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto" in luogo di "il gestore dell'impianto deve evitare la promiscuita' tra le aree destinate al deposito del rifiuto conferito, del materiale in fase di lavorazione, nonche' le aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto"».
Considerato che
in merito ai n. 4 refusi individuati dalla societa' «AMA S.p.a.»:
benche', «a pag. 17 del testo dell'ordinanza, punto G., secondo punto», venga indicato «AMA S.p.a., prima dell'inizio dei lavori, dovra' tenere conto di quanto previsto dall'art. 42-ter del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni» tuttavia, non solo non esiste un art. 42-ter del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni ma nell'allegato tecnico all'ordinanza del Commissario straordinario n. 26 del 27 maggio 2025, prot. n. RM/4486, parte integrante e sostanziale della stessa, viene, corrispettivamente, espressamente prescritto «11. il gestore dell'impianto, prima dell'avvio dei lavori, deve tenere conto di quanto previsto dall'art. 242-ter del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni»;
sebbene, «a pag. 14 di 59 dell'allegato tecnico dell'ordinanza, tabella denominata "Limiti di emissione del biofiltro", [...] si fa riferimento alla "superficie del biofiltro a 6 vasche"», tuttavia nel medesimo allegato tecnico viene, altresi', espressamente riportato «biofiltro (suddiviso in 4 moduli)» (pag. 5), «biofiltro anch'esso suddiviso in quattro moduli» e «le quattro tubazioni in uscita dai quattro scrubber e da li' si suddivide nuovamente nei quattro condotti in ingresso a ciascun modulo del biofiltro» (medesima pag. 14), «un biofiltro, costituito da n. 4 moduli» e «il biofiltro n. 1 installato all'interno dell'impianto e' caratterizzato da una superficie filtrante complessiva pari a circa 1.608 m², suddivisa in n. 4 moduli da circa 402 m² ciascuno (23,65 x 17 m)» (pag. 15);
benche' «a pag. 24 di 59 dell'allegato tecnico dell'ordinanza, paragrafo 5.2.9 Produzione di rifiuti, secondo punto, [...] si fa riferimento a "imballaggi metallici, rappresentano i rifiuti metallici non ferrosi"», tuttavia, i rifiuti da imballaggio metallici ferrosi, nell'Allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono classificati con il medesimo «codice EER 15 01 04 - imballaggi metallici» indicato, nell'autorizzazione rilasciata con l'ordinanza in oggetto, tra i rifiuti prodotti;
sebbene «a pag. 50 di 59 dell'allegato tecnico dell'ordinanza, prescrizione 19., dove e' prescritto che "il gestore dell'impianto deve evitare la promiscuita' tra le aree destinate al deposito del rifiuto conferito, del materiale in fase di lavorazione e del compost ottenuto"» l'impianto, trattando rifiuti indifferenziati/carta e platica, non potrebbe generare dal trattamento autorizzato «compost»;
emerge, dunque, chiaramente come si tratti di meri refusi non atti ad ingenerare erronee interpretazioni, altresi', per quanto chiaramente specificato nelle restanti parti dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 26 del 27 maggio 2025, prot. n. RM/4486, e dell'annesso allegato tecnico.
Ritenuto dunque, di non dover emettere nuovamente l'ordinanza del Commissario straordinario n. 26 del 27 maggio 2025, prot. n. RM/4486 (n. 1 refuso individuato), ed il relativo allegato tecnico (n. 3 refusi individuati), provvedendo, con il presente provvedimento, a rettificare i refusi come dalla societa' «AMA S.p.a.» individuati con nota prot. PG. - 0096996.U del 16 giugno 2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/4966.
Visto il sentito della Regione Lazio richiesto con nota del Commissario straordinario in data 4 luglio 2025 prot. n. RM/5497 ed espresso con nota Regione Lazio prot. n. U.0711049 dell'8 luglio 2025, acquisita al protocollo del Commissario straordinario al n. RM/5611 del 9 luglio 2025.
Per quanto espresso in premessa e nei considerata;

Dispone:

A. di rettificare il n. 1 refuso presente nel testo dell'ordinanza n. 26 del 27 maggio 2025, prot. n. RM/4486, come di seguito riportato:
al punto «G» dell'ordinanza, in luogo di «l'art. 42-ter del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni» leggasi «l'art. 242-ter del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni»;
B. di rettificare i n. 3 refusi presenti sul testo dell'allegato tecnico di cui all'ordinanza straordinaria n. 26 del 27 maggio 2025, prot. n. RM/4486, come di seguito riportato:
nella prima colonna terza riga della tabella denominata «Limiti di emissione del biofiltro», in luogo di «superficie del biofiltro a 6 vasche» leggasi «superficie del biofiltro a 4 vasche»;
nel paragrafo «5.2.9 Produzione di rifiuti» dell'allegato tecnico, in luogo di «codice EER 15 01 04 - imballaggi metallici, rappresentano i rifiuti metallici non ferrosi, cosi' come selezionati, stoccati in balle (in alternativa in cumuli e/o entro contenitori)» leggasi «codice EER 15 01 04 - imballaggi metallici, rappresentano i rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi, cosi' come selezionati, stoccati in balle (in alternativa in cumuli e/o entro contenitori)»;
per la prescrizione n. 19 dell'allegato tecnico, in luogo di «il gestore dell'impianto deve evitare la promiscuita' tra le aree destinate al deposito del rifiuto conferito, del materiale in fase di lavorazione e del compost ottenuto, nonche' le aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto» leggasi «il gestore dell'impianto deve evitare la promiscuita' tra le aree destinate al deposito del rifiuto conferito, del materiale in fase di lavorazione, nonche' le aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto»;
C. per quanto non rettificato con la presente ordinanza rimane fermo quanto disposto dall'ordinanza n. 26 del 27 maggio 2025, prot. n. RM/4486 e dal relativo allegato tecnico;
D. il presente provvedimento dovra' essere conservato unitamente all'ordinanza n. 26 del 27 maggio 2025, prot. n. RM/4486, ed al suo relativo allegato tecnico, nonche' all'autorizzazione integrata ambientale di cui alla determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G10701 del 5 agosto 2022, come, da ultimo, modificata a seguito delle ordinanze n. 19 del 29 settembre 2023, prot. n. RM/2724, e n. 47 del 28 novembre 2024, prot. n. RM/7059 (entrambe rilasciate alla societa' «AMA S.p.a.» dal medesimo Commissario straordinario) ed esibito agli enti preposti al controllo che ne facciano richiesta;
E. di notificare la presente ordinanza ad «AMA S.p.a.» con contestuale trasmissione della stessa a tutti gli enti/uffici invitati ad esprimersi nel procedimento.
La presente ordinanza sara' pubblicata sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 al seguente link: https://commissari.gov.it/giubileo2025
Avverso la presente ordinanza e' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo».
Roma, 11 luglio 2025

Il Commissario straordinario di Governo
Gualtieri