Gazzetta n. 187 del 13 agosto 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 31 luglio 2025 |
Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Gabiano». |
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IL DIRIGENTE DELLA PQA I della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2024/1143; Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialita' tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualita' e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014; Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialita' tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 200 del 28 agosto 2012, recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 83 dell'8 aprile 2022, avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 192 del 18 agosto 2022, concernente disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneita' tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri ed, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178; Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2025; Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica prot. n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025», rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo; Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, e dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024; Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno 2024, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 13 febbraio 1984, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Gabiano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale e' stato consolidato il disciplinare della denominazione di origine controllata dei vini «Gabiano»; Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, con il quale e' stato, da ultimo, aggiornato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Gabiano»; Esaminata la documentata domanda, presentata del Consorzio Colline del Monferrato Casalese, con sede in Via Mameli, 10 - 15033 Casale Monferrato (AL), intesa ad ottenere l'approvazione di una modifica di categoria ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Gabiano», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonche' dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012; Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui e' richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, e' considerata una modifica ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e comporta una modifica del documento unico; Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di approvazione di una modifica ordinaria e' stata esaminata nell'ambito della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare: e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte; e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 17 aprile 2025, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Gabiano»; la suddetta proposta di modifica del disciplinare e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 102 del 5 maggio 2025, a fini di opposizione a livello nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati; entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni. Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtu' dello stesso; Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Gabiano», che comporta una modifica del documento unico, richiesta con la sopra citata domanda, conformemente all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e all'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati; Ritenuto altresi', di dover procedere, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico consolidato modificato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, nonche' di dover procedere, entro un mese dalla data di pubblicazione del predetto decreto di approvazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformita' a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
Decreta:
Art. 1
Approvazione modifica ordinaria
1. La modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (menzione tradizionale specifica: denominazione di origine controllata) «Gabiano», di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 102 del 5 maggio 2025, e' approvata. 2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (menzione tradizionale specifica: denominazione di origine controllata) «Gabiano», consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, ed il relativo documento unico consolidato modificato sono riportati rispettivamente nei documenti contraddistinti dalle lettere A) e B), che costituiscono parte integrante del presente decreto. |
| Allegato A Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (menzione tradizionale italiana denominazione di origine controllata - D.O.C.) Gabiano.
Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine controllata «Gabiano» e' riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Gabiano; Gabiano Riserva. |
| Allegato B
Documento unico
1. Denominazione/denominazioni Gabiano 2. Tipo di indicazione geografica
Parte di provvedimento in formato grafico
3. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata Italia 4. Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009. 5. Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 1. Vino. 6. Descrizione del vino o dei vini Prodotto vitivinicolo Gabiano Caratteristiche organolettiche Aspetto colore: dal rosso rubino intenso al rosso granato con l'invecchiamento; Aroma odore: vinoso, caratteristico, fruttato con sentori di prugna matura; Sapore: asciutto, armonico; Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche I vini a denominazione di origine controllata «Gabiano», eventualmente sottoposti al passaggio o conservazione in recipienti di legno, possono rivelare lievi sentori di legno. Caratteristiche analitiche +-----------------------------------+-------------------------------+ |Acidita' totale minima: |5,0 | +-----------------------------------+-------------------------------+ | |in grammi per litro espresso in| |Unita' di acidita' totale minima: |acido tartarico | +-----------------------------------+-------------------------------+
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche 1. titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.; 2. estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l. Prodotto vitivinicolo Gabiano» riserva Caratteristiche organolettiche Aspetto colore: rosso rubino intenso con riflessi granata Aroma odore: intenso, caratteristico, con sentori speziati Sapore: asciutto, di corpo, armonico, vellutato Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche I vini a denominazione di origine controllata «Gabiano», eventualmente sottoposti al passaggio o conservazione in recipienti di legno, possono rivelare lievi sentori di legno. Caratteristiche analitiche +-----------------------------------+-------------------------------+ |Acidita' totale minima: |5,0 | +-----------------------------------+-------------------------------+ | |in grammi per litro espresso in| |Unita' di acidita' totale minima: |acido tartarico | +-----------------------------------+-------------------------------+
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.; estratto non riduttore minimo: 23,00g/l. 7. Pratiche di vinificazione 7.1. Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione - Non applicabile 7.2. Rese massime Tutti i vini / categoria / varieta' / tipo Gabiano e Gabiano riserva con o senza menzione Vigna. Resa massima: +-----------------------------+-------------------------------------+ |Resa massima: |8000 | +-----------------------------+-------------------------------------+ |Unita' di resa massima: |chilogrammi di uve per ettaro | +-----------------------------+-------------------------------------+
8. Indicazione della o delle varieta' di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti Italia - Grignolino N. Italia - Freisa N. Italia - Barbera N. 9. Definizione concisa della zona geografica delimitata La zona di produzione del vino a DOP «Gabiano» comprende i territori collinari idonei alla coltura della vite nei Comuni di Gabiano e Moncestino in Provincia di Alessandria. 10. Legame con la zona geografica Categoria di prodotto vitivinicolo 1. Vino Sintesi del legame Questo vino si produce sull'ultima serie di colline del Monferrato che scendono verso il Po, in Provincia di Alessandria. Si tratta di un territorio con clima temperato-caldo, con piovosita' media scarsa. Le caratteristiche dei terreni, di tipo calcareo, poco profondi, fanno si' che si ottenga un vino che ruba alla Barbera lo zucchero che lo contraddistingue, ma con la vivacita' del Grignolino e del Freisa 11. Ulteriori requisiti applicabili - Non applicabile. |
| Art. 2
Entrata in vigore ed applicazione nel territorio nazionale
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. In conformita' all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio nazionale a decorrere dalla campagna vitivinicola 2025/2026. |
| Art. 2.
Base ampelografia
La DOC «Gabiano» e' riservata al vino rosso ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Barbera dal 90 al 95%; Freisa N. e/o Grignolino N. e/o Nebbiolo N. e/o Dolcetto N. da soli o congiuntamente dal 5% fino ad un massimo del 10%. |
| Art. 3 Comunicazione alla Commissione europea ed applicazione nel territorio dell'Unione
1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1 del presente decreto e' comunicata alla Commissione europea tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143. 2. In conformita' all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere dalla data in cui la comunicazione di approvazione della modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo ed il documento unico consolidato modificato sono pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie C, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27. |
| Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione del vino a DOC «Gabiano» comprende i territori collinari idonei alla coltura della vite nei Comuni di Gabiano e Moncestino in Provincia di Alessandria. |
| Art. 4
Aggiornamento codici SIAN
1. L'elenco dei codici previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 25 febbraio 2022, richiamato nelle premesse, e' aggiornato in relazione alla modifica del disciplinare di cui al comma 1 del presente articolo. |
| Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOC «Gabiano» di cui all'art. 2, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atti a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei al fine dell'iscrizione allo schedario viticolo della denominazione di origine unicamente i vigneti di giacitura collinare ed esposizione adatta, i cui terreni siano di natura argillosa-calcarea o calcarea argillosa. Sono esclusi i terreni di fondovalle, pianeggianti, umidi e non sufficientemente soleggiati: densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I nuovi impianti ed i reimpianti dal momento dell'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 4.000; forme di allevamento: controspalliera con vegetazione assurgente; sistemi di potatura:: il Guyot tradizionale, il Cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualita' delle uve. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:
=========================================================== | | | Titolo alcolometrico | | |Resa uva |volumico naturale minimo % | | Tipologie | t/ha | vol. | +===================+=========+===========================+ |Gabiano | 8 | 12% | +-------------------+---------+---------------------------+ |Gabiano Riserva | 8 | 12,5% | +-------------------+---------+---------------------------+
A tale limite di resa uva/ha, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo. |
| Art. 5
Pubblicazione
1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (menzione tradizionale specifica: denominazione di origine controllata) «Gabiano», consolidato con la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto e' pubblicato nella sezione «Qualita'» - «Vini DOP e IGP» - «Domande protezione e modifica disciplinari - Procedura nazionale» del sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (https://www.masaf.gov.it). Il presente decreto e' pubblicato, altresi', nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 luglio 2025
Il dirigente: Gasparri |
| Art. 5.
Norme di vinificazione
Le operazioni di vinificazione e l'invecchiamento obbligatorio devono essere effettuati nell'ambito dei territori amministrativi dei Comuni di Gabiano e Moncestino, in Provincia di Alessandria. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per qualsiasi tipologia della DOC «Gabiano». Qualora tale resa superi detto limite percentuale, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata «Gabiano»; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita. I vini di cui all'art. 1 non potranno essere immessi al consumo prima delle seguenti date: Gabiano, dopo il 31 marzo dell'anno successivo alla vendemmia. I vini con la menzione Riserva devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di mesi ventiquattro, di cui almeno diciotto in contenitori di legno, a partire dal 1° gennaio successivo all'anno di raccolta delle uve. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti tradizionali della zona, atte a conferire al vino le proprie peculiari caratteristiche. Il vino destinato alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 puo' essere esclusivamente riclassificato con la denominazione di origine controllata «Monferrato» rosso, «Piemonte» rosso, purche' corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore della partita agli organi competenti. |
| Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: «Gabiano»: colore: dal rosso rubino intenso al rosso granato con l'invecchiamento; odore: vinoso, caratteristico, fruttato con sentori di prugna matura; sapore: asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.; acidita' totale minima: 5,00 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l. «Gabiano» riserva: colore: rosso rubino intenso con riflessi granata; odore: intenso, caratteristico, con sentori speziati; sapore: asciutto, di corpo, armonico, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.; acidita' totale minima: 5,00 g/l; estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l. I vini a denominazione di origine controllata «Gabiano», eventualmente sottoposti al passaggio o conservazione in recipienti di legno, possono rivelare lievi sentori di legno. |
| Art. 7.
Designazione e presentazione
Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Alle tipologie di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 la denominazione di origine puo' essere accompagnata dalla menzione «Vigna». L'uso della menzione «Vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita alle condizioni previste dalla normativa vigente. |
| Art. 8.
Confezionamento
Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata «Gabiano» e «Gabiano» riserva per la commercializzazione, devono essere in vetro, di forma e colore tradizionale, di capacita' consentita dalla legge vigente e con esclusione della bottiglia da due litri. Le chiusure sono quelle consentite dalla normativa vigente, con esclusione del tappo a corona |
| Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico A) Informazioni sulla zona geografica Questo vino si produce sull'ultima serie di colline del Monferrato che scendono verso il Po in Provincia di Alessandria. Ottenuto dalla vinificazione tradizionale di uve selezionate Barbera fino al 95% e Freisa N. e/o Grignolino N. e/o Nebbiolo N. e/o Dolcetto N. per la rimanente parte. Di colore rosso rubino di media intensita', al profumo si presenta elegante, vinoso e leggermente speziato. I vigneti situati su terreni mediamente pendenti hanno forme di allevamento a Guyot. Viene prodotto in limitate quantita' in quanto l'area di produzione e' assai contenuta B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico Il colore e' rosso rubino intenso e gli deriva proprio dalla miscela dell'uva Barbera con colore carico e del Grignolino che invece ha una colorazione granato chiaro. Le caratteristiche dei terreni fanno si' che si ottenga un vino che ruba alla Barbera lo zucchero che la contraddistingue mantenendola pero' leggera al palato ma con la vivacita' del Grignolino e i profumi del Freisa e degli altri vitigni complementari quali il Nebbiolo N. e/o Dolcetto N. Al colore rosso rubino intenso che tende al granato con l'invecchiamento, corrispondono il profumo vinoso caratteristico ed il sapore secco, di giusto corpo, compagno ideale della cucina rustica e saporita. C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B). Gabiano e Moncestino sono posti in una zona con origini celtico-liguri mentre le altre contrade sono prevalentemente di origini barbare. Si dice che proprio i barbari avrebbero iniziato a coltivare la Barbera, dandogli il nome, uva facile e dagli abbondanti frutti, mentre i piu' raffinati celto-liguri-romani piu' avanzati anche nell'arte agricola sfidavano i vitigni piu' difficili, ostici, bizzarri come il grignolino e la Freisa e degli altri vitigni indicati quali il Nebbiolo N. e/o Dolcetto N. Dalla mescolanza di culture diverse, di storie diverse, di razze diverse e' nato un vino che ha voluto per cosi' dire, sintetizzare le due diversita' ma tenendole sempre distinte. |
| Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo
L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai sensi della normativa vigente, e' indicato nell'apposito elenco pubblicato sul sito internet del Ministero (www.masaf.gov.it) - sezione Controlli. |
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