Gazzetta n. 187 del 13 agosto 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 31 luglio 2025
Disposizioni integrative al corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e al corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici.


IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto

Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313 e successivi emendamenti;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers (Convenzione STCW' 78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione;
Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78 come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW'95, di seguito nominato Codice STCW) adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, come emendato;
Viste le risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle parti alla Convenzione STCW' 78 dal 21 al 25 giugno 2010;
Vista la regola V/1-1, paragrafo 3, dell'annesso alla convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-V/1-1, paragrafo 2, del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di addestramento avanzato per il personale marittimo destinato a prestare servizio su navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi;
Vista la regola V/1-1, paragrafo 3, dell'annesso alla convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-V/1-1, paragrafo 2, del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di addestramento avanzato per il personale marittimo destinato a prestare servizio su navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici;
Vista la regola I/8 dell'annesso alla convenzione sopra richiamata e la corrispondente Sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualita' dell'addestramento fornito;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, recante regolamento relativo alla riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare», con specifico riguardo all'art. 3 che affida al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto la competenza in materia di regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo;
Visto il decreto direttoriale 18 giugno 2024, n. 850, relativo alla «Procedura per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo»;
Visto il modello di corso 1.02 «Advanced training for oil tanker cargo operations» dell'Organizzazione marittima internazionale;
Visto il modello di corso 1.03 «Advanced Training for Chemical Tanker Cargo Operations» dell'Organizzazione marittima internazionale;
Visto il decreto direttoriale 1° aprile 2016 «Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi»;
Visto il decreto direttoriale 1° aprile 2016 «Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici»;
Considerata la necessita' di integrare i citati decreti direttoriali prevedendo una formazione integrativa per il conseguimento dell'addestramento avanzato per i marittimi imbarcati su navi petrolchimiche che non possano dimostrare il trasporto di prodotti petroliferi o chimici in tre mesi di navigazione richiesti dalla normativa attuale;
Visto il manuale del Sistema di gestione per la qualita' rilasciato a questo Comando generale apposito certificato di conformita' ISO 9001-2015;
Visti gli esiti del Gruppo di lavoro riunitosi, da ultimo, in data 7 maggio 2025;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto apporta variazioni al decreto direttoriale 1° aprile 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2016) «Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi» e al decreto direttoriale 1° aprile 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 85 del 12 aprile 2016) «Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici», al fine di integrare la formazione dei marittimi che non possono dimostrare il trasporto di prodotti petroliferi o chimici in tre mesi di navigazione, richiesti dalla attuale normativa per il conseguimento dell'addestramento avanzato.
 
Allegato 1

Allegato L

Programma per il conseguimento dell'addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b), punto iii., del decreto 1° aprile 2016 "Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi"

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato M
Modello di attestato del superamento dell'addestramento equivalente alle operazioni di caricazione e discarica effettuate a bordo di navi
adibite al trasporto di prodotti petroliferi

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato 2

Allegato L

Programma per il conseguimento dell'addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b), punto iii., del decreto 1° aprile 2016 "Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici"

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato M
Modello di attestato del superamento dell'addestramento equivalente alle operazioni di caricazione e discarica effettuate a bordo di navi
adibite al trasporto di prodotti chimici

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Modifiche all'addestramento avanzato per le operazioni del carico
delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi

1. All'art. 2, comma 1, lettera b., del decreto direttoriale 1° aprile 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2016), il punto iii. e' sostituito con il seguente:
«nel caso in cui il marittimo, pur avendo effettuato i tre mesi di navigazione di cui alla lettera b), punto i), a bordo di navi petrolchimiche, non possa dimostrare che durante tale navigazione siano stati trasportati prodotti petroliferi, e' tenuto a svolgere un'attivita' di addestramento equivalente ai punti i. o ii. come da programma in allegato L, certificata attraverso l'attestazione in allegato M».
2. Dopo l'art. 5-bis del decreto direttoriale 1° aprile 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2016) e' inserito l'art. 5-ter:
«(Organizzazione del modulo di addestramento equivalente). - 1. Il modulo di addestramento equivalente ha una durata non inferiore alle ventiquattro ore, di cui diciotto e mezza impiegate in esercitazioni in aula, anche attraverso gli equipaggiamenti di cui all'allegato C.
2. Il corso si svolge secondo l'organizzazione stabilita all'art. 3, commi 2, 3, 4 e 5, fatta eccezione per i requisiti di ammissione richiamati al comma 2 ed il programma richiamato ai commi 3 e 5.
3. Il programma del corso e' contenuto nell'allegato L del presente decreto.
4. L'accertamento delle competenze e' eseguito secondo le procedure indicate all'art. 4, comma 2, per l'esecuzione della prova pratica. Al candidato che supera con esito favorevole l'esame, e' rilasciato dal direttore del corso un attestato, secondo il modello indicato nell'allegato M del presente decreto.»
3. Dopo l'allegato I del decreto direttoriale 1° aprile 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2016) sono inseriti gli allegati L e M, presenti nell'allegato 1 al presente decreto.
 
Art. 3
Modifiche all'addestramento avanzato per le operazioni del carico
delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici

4. All'art. 2, comma 1, lettera b., del decreto direttoriale 1° aprile 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 85 del 12 aprile 2016), il punto iii. e' sostituito con il seguente:
«nel caso in cui il marittimo, pur avendo effettuato i tre mesi di navigazione di cui alla lettera b), punto i), a bordo di navi petrolchimiche, non possa dimostrare che durante tale navigazione siano stati trasportati prodotti chimici, e' tenuto a svolgere un'attivita' di addestramento equivalente ai punti i. o ii. come da programma in allegato L e certificato attraverso l'attestazione in allegato M».
5. Dopo l'art. 5-bis del decreto direttoriale 1° aprile 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 85 del 12 aprile 2016) e' inserito l'art. 5-ter:
«(Organizzazione del modulo di addestramento equivalente). - 1. Il modulo di addestramento equivalente ha una durata non inferiore alle ventiquattro ore, di cui diciotto e mezza impiegate in esercitazioni in aula, anche attraverso gli equipaggiamenti di cui all'allegato C.
2. Il corso si svolge secondo l'organizzazione stabilita all'art. 3, commi 2, 3, 4 e 5, fatta eccezione per i requisiti di ammissione richiamati al comma 2 ed il programma richiamato ai commi 3 e 5.
3. Il programma del corso e' contenuto nell'allegato L del presente decreto.
4. L'accertamento delle competenze e' eseguito secondo le procedure indicate all'art. 4, comma 2, per l'esecuzione della prova pratica. Al candidato che supera con esito favorevole l'esame, e' rilasciato dal direttore del corso un attestato, secondo il modello indicato nell'allegato M del presente decreto.»
6. Decreto direttoriale 1° aprile 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 85 del 12 aprile 2016), dopo l'allegato I sono inseriti gli allegati L e M, di cui all'allegato 2 al presente decreto.
 
Art. 4

Modifiche ai decreti correlati

1. Il presente decreto inserisce nell'allegato 12 del decreto direttoriale 3 dicembre 2024, n. 1986, i seguenti nuovi acronimi dei corsi:
CHEMADVEQ - Addestramento equivalente per avanzato prodotti chimici;
PETRADVEQ - Addestramento equivalente per avanzato prodotti petroliferi.
 
Art. 5

Entrata in vigore, modifiche ed abrogazioni

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione.
Roma, 31 luglio 2025

Il Comandante generale: Carlone