Gazzetta n. 187 del 13 agosto 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 23 giugno 2025 |
Individuazione delle strutture pubbliche di base deputate agli accertamenti medico-legali e tossicologico forensi. |
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IL CAPO DIPARTIMENTO della salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (One Health) e dei rapporti internazionali
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» ai sensi dell'art. 6-bis del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 29 febbraio 2024 al n. 432, con cui e' stato conferito al dott. Giovanni Leonardi l'incarico di Capo del Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (One Health) e dei rapporti internazionali; Visto il regio decreto 7 giugno 1886, n. 3929, che istituisce un laboratorio chimico in Roma, diviso in due sezioni, alla dipendenza del direttore generale delle gabelle, nonche' il regio decreto 25 novembre 1886, n. 4164, col quale e' approvato l'annesso regolamento per l'amministrazione dei Laboratori chimici delle gabelle, nonche' le successive modificazioni; Visto l'art. 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ove si dispone che «l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia del territorio sono incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere dal 1º dicembre 2012»; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»; Visto l'art. 10, della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'organizzazione territoriale del Servizio sanitario nazionale, che prevede che «alla gestione unitaria della tutela della salute si provvede in modo uniforme sull'intero territorio nazionale mediante una rete completa di unita' sanitarie locali»; Visti i successivi articoli 14, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che prevede, tra l'altro, che «Nell'ambito delle proprie competenze, l'unita' sanitaria locale provvede in particolare: agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione medico-legale spettanti al Servizio sanitario nazionale, con esclusione di quelle relative ai servizi di cui alla lettera z) dell'articolo 6» e l'art. 19, nel quale si stabilisce che «Le unita' sanitarie locali provvedono ad erogare le prestazioni di prevenzione, di cura, di riabilitazione e di medicina legale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», che dispone all'art. 75, comma 10, «Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della salute»; Visto l'art. 14-bis, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il quale dispone che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i compiti e l'organizzazione del sistema di cui al comma 1» del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; Visto l'art. 75, commi 10-bis e 10-ter, del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, che dispongono rispettivamente: «e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi, con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato alla copertura degli oneri per l'effettuazione degli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi di cui al comma 10» e che «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di utilizzo del Fondo di cui al comma 10-bis»; Visto il successivo art. 78 del menzionato decreto nel quale e' previsto che «con decreto del Ministero della salute, emanato previo parere dell'Istituto superiore di sanita' e del comitato scientifico di cui all'art. 1-ter, e periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel settore, sono determinate le procedure diagnostiche, medico-legali e tossicologico-forensi per accertare il tipo, il grado e l'intensita' dell'abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 75 e 75-bis»; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e successive modificazioni; Visto l'art. 7-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che dispone che «Nella regolamentazione del Dipartimento di prevenzione, le regioni possono prevedere, secondo le articolazioni organizzative adottate, la disciplina delle funzioni di medicina legale e necroscopica ovvero di altre funzioni di prevenzione comprese nei livelli essenziali di assistenza»; Visto, in particolare, l'art. 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 16 giugno 1999, n. 229, recante «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», che individua i livelli essenziali di assistenza e, in particolare, l'art. 2, nel quale sono indicate le «aree di attivita' della prevenzione collettiva e sanita' pubblica», precisando che il Servizio sanitario nazionale garantisce, attraverso i propri servizi, le attivita' medico-legali per finalita' pubbliche; Visto il decreto del Ministro della salute 11 aprile 2006, recante «Indicazione dei limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope, riferibili ad un uso esclusivamente personale delle sostanze elencate nella tabella I del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis»; Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 17, relativo al Dipartimento per le politiche antidroga; Visto il Piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio di fentanyl e di altri oppioidi sintetici, approvato in data 12 marzo 2024; Considerato che, nel 2009, in ottemperanza alla decisione del Consiglio europeo 2005/387/JHA e successive modificazioni, in Italia, e' stato sviluppato il Sistema nazionale di allerta rapida (NEWS - National early warning system, oggi NEWS-D) all'interno del DPA, quale punto focale nazionale della rete Reitox per lo scambio di informazioni sulla droga in Europa, successivamente disciplinato dall'art. 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come integrato dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207; Considerato che al Dipartimento per le politiche antidroga e' assegnato il compito di provvedere «mediante sistemi di allerta precoce, come previsto dagli indirizzi europei in materia, all'evidenziazione dei rischi e alla attivazione delle attivita' di prevenzione e delle possibili conseguenze rilevanti per la salute e della mortalita' della popolazione derivanti dalla circolazione delle sostanze stupefacenti, provvedendo alla sorveglianza e al controllo dell'andamento del fenomeno e assicurando il regolare flusso dei dati richiesto dalle strutture e dalle amministrazioni centrali nonche' dagli altri organismi internazionali»; Visto l'art. 75, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», prevede che «accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai sensi del comma 13»; Visto l'art. 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132, che istituisce il «Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente» anche al fine di assicurare supporto alle politiche di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica «del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente»; Considerata la ricognizione condotta dal Ministero della salute, ex Direzione generale della prevenzione sanitaria con nota protocollo n. 29681 DGPRE-MDS-P del 4 ottobre 2024 volta ad individuare, i laboratori delle strutture pubbliche di base che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I, per sostanze stupefacenti e psicotrope in reperti non biologici; Considerata l'ulteriore ricognizione condotta dal Ministero della salute, ex Direzione generale della prevenzione sanitaria con nota protocollo 3106 DGPRE-MDS-P del 3 febbraio 2025 volta ad individuare, i laboratori afferenti all'Agenzia dogane e monopoli (ADM) che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I, per sostanze stupefacenti e psicotrope in reperti non biologici; Viste le note di riscontro trasmesse dagli assessorati alla salute, dall'Istituto superiore di sanita', dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli agli atti dell'Ufficio 4 dell'ex Direzione generale della prevenzione sanitaria, con le quali sono stati designati i laboratori di cui trattasi; Viste le linee guida per la determinazione di sostanze stupefacenti e psicotrope su materiale non biologico con finalita' tossicologico-forensi, redatte dall'associazione scientifica Gruppo tossicologi forensi italiani; Visto il Best practice manual (BPM) for controlled drug analysis (Manuale delle buone prassi per le analisi delle droghe sotto controllo) dell'European network of forensic science institutes (ENFSI), approvate il 20 febbraio 2020; Ritenuto, pertanto, di individuare le strutture pubbliche di base deputate agli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto individua le strutture pubbliche di base deputate agli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi, ai sensi dell'art. 75, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Il decreto direttoriale adottato ai sensi dell'art. 78, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, disciplina la procedura per gli accertamenti di cui al precedente comma 1. |
| Art. 2
Strutture pubbliche di base
1. I laboratori presso le strutture pubbliche di base, di cui all'art. 75, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, che effettuano gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi delle sostanze stupefacenti e psicotrope in reperti non biologici, sono in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. I laboratori individuati sono elencati nell'allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto. L'allegato II e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute. 3. I laboratori presso le strutture pubbliche di base di cui al menzionato allegato II, non possono avvalersi di laboratori privati nello svolgimento degli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi. 4. Su richiesta dell'interessato, le analisi di revisione sono condotte presso un laboratorio diverso dal laboratorio che ha effettuato la prima analisi. |
| Art. 3
Segnalazioni al Sistema nazionale di allerta rapida
1. I laboratori individuati nell'allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto, segnalano gli esiti degli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi al Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe NEWS-D, in qualita' di centri collaborativi di secondo livello, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 14-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. |
| Art. 4
Risorse
1. All'attuazione del presente decreto, si provvede con le risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art. 75, comma 10-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con le modalita' individuate dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del successivo comma 10-ter. |
| Art. 5
Aggiornamento dell'elenco delle strutture pubbliche di base
1. L'allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto, e' integrato ogniqualvolta un laboratorio in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, ne faccia richiesta all'indirizzo di posta elettronica certificata presente nell'apposita pagina del sito istituzionale. 2. L'allegato II aggiornato e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 giugno 2025
Il Capo Dipartimento: Leonardi
Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 883
__________ Avvertenza: Il decreto in versione integrale, comprensivo degli allegati, e' disponibile al seguente link: https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2025 &codLeg=107148&parte=1%20&serie=null |
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