Gazzetta n. 186 del 12 agosto 2025 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2025, n. 123 |
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale e' stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario; Visto, in particolare, l'articolo 21, comma 1, della predetta legge n. 111 del 2023, a norma del quale il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o piu' decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici attenendosi ai principi e criteri direttivi indicati nel citato articolo 21, comma 1; Vista la legge 8 agosto 2024, n. 122, recante «Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici»; Ritenuto di riordinare in un unico corpus normativo le disposizioni legislative vigenti in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 2025; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 10 luglio 2025; Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2025; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. E' approvato l'allegato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti. 2. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1° agosto 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023. «Art. 21 (Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario). - 1. Il Governo e' delegato a adottare, entro il 31 dicembre 2025, uno o piu' decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore; b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1; c) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non piu' attuali. 2. Il Governo e' delegato ad attuare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 6, il riassetto delle vigenti disposizioni di diritto tributario per la raccolta di esse in un codice articolato in una parte generale, recante la disciplina unitaria degli istituti comuni del sistema fiscale, e una parte speciale, contenente la disciplina delle singole imposte, al fine di semplificare il sistema tributario e accrescere la chiarezza e la conoscibilita' delle norme fiscali, la certezza dei rapporti giuridici e l'efficienza dell'operato dell'Amministrazione finanziaria. Per quanto riguarda la disciplina della parte generale, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) recepimento dei principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212; b) previsione di una disciplina, unitaria per tutti i tributi, del soggetto passivo, dell'obbligazione tributaria, delle sanzioni e del processo; la disciplina dell'obbligazione tributaria prevede principi e regole in materia di dichiarazione, accertamento e riscossione; c) previsione di un monitoraggio periodico della legislazione tributaria codificata.». - La legge 8 agosto 2024, n. 122, recante: «Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2024. - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». |
| Allegato
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI IMPOSTA DI REGISTRO E DI ALTRI TRIBUTI INDIRETTI
Parte I
Imposta di registro
Titolo I
PRESUPPOSTI, BASE IMPONIBILE E DISCIPLINA DEL TRIBUTO
Capo I
Oggetto dell'imposta
Art. 1. Oggetto dell'imposta (articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. L'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa, di cui all'allegato 1 al presente testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione.
Capo II
Presupposto dell'imposta
Sezione I
Atti soggetti a registrazione
Art. 2. Atti soggetti a registrazione (articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti: a) gli atti indicati nella tariffa, di cui all'allegato 1 al presente testo unico, se formati per iscritto nel territorio dello Stato; b) i contratti verbali indicati nell'articolo 3, comma 1; c) le operazioni delle societa' ed enti esteri indicate nell'articolo 4; d) gli atti formati all'estero, compresi quelli dei consoli italiani, che comportano trasferimento della proprieta' ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto di tali beni.
Art. 3. Contratti verbali (articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. Sono soggetti a registrazione i contratti verbali: a) di locazione o affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite; b) di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite. 2. Per gli altri contratti verbali si applicano le disposizioni dell'articolo 26.
Art. 4. Operazioni di societa' ed enti esteri (articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. Sono soggetti a registrazione: a) l'istituzione nel territorio dello Stato della sede dell'amministrazione di societa' di ogni tipo e oggetto costituite all'estero ovvero della sede dell'amministrazione di enti diversi dalle societa', compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalita' giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole, parimenti costituiti all'estero; b) l'istituzione nel territorio dello Stato della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) avente la sede dell'amministrazione in uno Stato non facente parte dell'Unione europea; c) il trasferimento nel territorio dello Stato, da uno Stato non facente parte dell'Unione europea, della sede dell'amministrazione o della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a), qualora la sede legale o rispettivamente quella dell'amministrazione non si trovi in uno Stato dell'Unione europea; d) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato dell'Unione europea, della sede dell'amministrazione di uno dei soggetti di cui alla lettera a), sempreche' non sia stata assolta nello Stato di provenienza l'imposta prevista dalla direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008; e) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato dell'Unione europea, della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a), avente la sede dell'amministrazione in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, sempreche' non sia stata assolta nello Stato di provenienza l'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d); f) l'istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato di sedi secondarie di uno dei soggetti di cui alla lettera a), non avente la sede dell'amministrazione ne' quella legale in uno Stato dell'Unione europea, sempreche', in caso di trasferimento, non sia stata assolta, in un altro Stato dell'Unione europea, l'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d); g) la messa a disposizione di capitali di investimento o di esercizio a favore delle sedi secondarie stabilite nel territorio dello Stato dai soggetti di cui alla lettera a) non aventi la sede dell'amministrazione ne' quella legale in uno Stato dell'Unione europea; h) l'istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato dell'oggetto principale dell'impresa da parte di uno dei soggetti di cui alla lettera a) che non abbia la sede legale o la sede dell'amministrazione in uno Stato facente parte dell'Unione europea ovvero che in tale Stato non sia soggetto all'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d).
Art. 5. Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso (articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) 1. Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte I della tariffa, di cui all'allegato 1 al presente testo unico, e in caso d'uso quelli indicati nella parte II. 2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non e' dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui all'articolo 21, comma 6, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del secondo periodo non si applica alle operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies), del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del medesimo articolo 10, secondo comma, nonche' alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni.
Art. 6. Caso d'uso (articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. Si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attivita' amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento.
Art. 7. Atti non soggetti a registrazione (articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. Per gli atti indicati nella tabella, di cui all'allegato 1 al presente testo unico, non vi e' obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso; se presentati per la registrazione, l'imposta e' dovuta in misura fissa. La disposizione si applica agli atti indicati nella medesima tabella, agli articoli 4, 5, 11 e 12, anche se autenticati o redatti in forma pubblica.
Art. 8. Registrazione volontaria (articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. Chiunque vi abbia interesse puo' richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto.
Sezione II
Modalita' e procedimento di registrazione degli atti
Art. 9. Ufficio competente (articolo 9 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. Competente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali e' l'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione a norma dell'articolo 10, comma 1, lettere b) o c). 2. La registrazione di tutti gli altri atti puo' essere eseguita da qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate.
Art. 10. Soggetti obbligati a richiedere la registrazione (articolo 10 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) 1. Sono obbligati a richiedere la registrazione: a) le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all'estero nonche' i rappresentanti delle societa' o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della societa' o ente, per le operazioni di cui all'articolo 4; b) i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati; c) i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni; d) gli impiegati dell'amministrazione finanziaria e gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza per gli atti da registrare d'ufficio a norma dell'articolo 19; e) gli agenti di affari in mediazione immobiliare, iscritti nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) di cui all'articolo 73, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attivita' per la conclusione degli affari.
Art. 11. Richiesta di registrazione degli atti scritti (articolo 11 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. La richiesta di registrazione degli atti scritti e' presentata mediante modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 2. Per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, si applicano ove previsto le disposizioni di cui all'articolo 12 e, negli altri casi, i soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera b), presentano, oltre l'atto del quale chiedono la registrazione, una copia certificata conforme. I funzionari indicati all'articolo 10, comma 1, lettera c), presentano unicamente l'originale dell'atto. 3. Nei casi diversi da quelli previsti al comma 2, l'atto da registrare e' presentato all'ufficio dell'Agenzia delle entrate secondo le modalita', anche telematiche, definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia. 4. I soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera d), devono presentare gli atti rinvenuti ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a) e quelli di cui siano venuti legittimamente in possesso ai sensi del medesimo articolo 19, comma 1, lettera b). 5. Agli atti scritti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale e asseverata conforme con giuramento. In mancanza di periti traduttori iscritti presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente la traduzione e' effettuata da persona all'uopo incaricata dal presidente del tribunale. 6. La disposizione del comma 5 non si applica agli atti che, con l'osservanza delle norme sulla competenza, vengono presentati agli uffici compresi nei territori dello Stato nei quali e' ammesso, per legge, l'uso della lingua straniera adoperata nella redazione dell'atto. 7. La richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti a esso allegati ma non importa applicazione dell'imposta se si tratta di documenti che costituiscono parte integrante dell'atto, di frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili ovvero di atti non soggetti a registrazione.
Art. 12. Procedure telematiche, modello unico informatico e autoliquidazione (articolo 3-bis decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463) 1. Alla registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, nonche' alla voltura catastale, si provvede con procedure telematiche. 2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, e' fissata la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche, e a particolari tipologie di atti, nonche' l'eventuale attribuzione di un codice unico immobiliare. 3. Le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione nonche' le domande di annotazione e di voltura catastale, relative agli atti per i quali e' attivata la procedura telematica, sono presentate su un modello unico informatico da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, puo' essere prevista la presentazione del predetto modello unico su supporto informatico, nonche' la data a decorrere dalla quale il titolo e' trasmesso per via telematica. 4. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica, le formalita' di cui al comma 3 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, fermo il predetto obbligo di pagamento, la trasmissione per via telematica e' sostituita dalla presentazione su supporto informatico. 5. Nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la presentazione del modello unico informatico rileva unicamente per gli adempimenti connessi alla registrazione e alla voltura catastale.
Art. 13. Procedure di controllo sulle autoliquidazioni (articolo 3-ter decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463)
1. Gli uffici controllano la regolarita' dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano, anche per via telematica, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata. Il pagamento e' effettuato, da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), entro quindici giorni dalla data della suindicata notifica; trascorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori computati dalla scadenza dell'ultimo giorno utile per la richiesta della registrazione e si applica la sanzione di cui all'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Nel caso di dolo o colpa grave nell'autoliquidazione delle imposte, gli uffici segnalano le irregolarita' agli organi di controllo competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari. Per i notai e' ammessa la compensazione di tutte le somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore, con conseguente esclusione della possibilita' di richiedere il rimborso all'amministrazione finanziaria.
Art. 14. Disposizioni di attuazione (articolo 3-sexies decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463; articolo 2, comma 3, decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139) 1. Con regolamento ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le modifiche, conseguenti alla introduzione delle procedure telematiche di cui all'articolo 12, ed e' previsto un unico criterio di arrotondamento degli importi dovuti, alla disciplina in materia di: a) imposta di registro; b) imposte ipotecarie e catastali; c) perfezionamento e revisione del sistema catastale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650; d) imposta di bollo. 2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, e' approvato il modello unico informatico e sono stabilite le modalita' tecniche necessarie per la trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica di cui all'articolo 12. 3. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite gradualmente, anche mediante l'utilizzo di nuove soluzioni tecnologiche, modalita' semplificate di presentazione delle richieste di registrazione degli atti e delle denunce e di esecuzione delle relative formalita' nonche' di versamento delle imposte.
Art. 15. Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese (articolo 16, commi 10-bis e 10-ter, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) 1. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono obbligati a richiedere per via telematica la registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' al contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli stessi liquidata e sono altresi' responsabili ai sensi dell'articolo 58, commi 1 e 5. In materia di imposta di bollo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 3, lettera c), della tariffa, di cui all'allegato 3, al presente testo unico. 2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalita' di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al comma 1.
Art. 16. Richiesta di registrazione dei contratti verbali e delle operazioni di societa' ed enti esteri (articolo 12 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) 1. La registrazione dei contratti verbali che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, tranne che per le cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione di cui all'articolo 21, presentando all'ufficio una denuncia in doppio originale redatta su modelli forniti dall'ufficio stesso. La denuncia deve essere sottoscritta da almeno una delle parti contraenti e deve indicare le generalita' e il domicilio di queste, il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto. 2. Per le operazioni di cui all'articolo 4, quando non risultino da atto scritto, la denuncia deve essere firmata dal rappresentante della societa' o ente estero ovvero da uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della societa' o ente. 3. Ai fini del presente testo unico la denuncia assume qualita' di atto.
Art. 17. Termini per la richiesta di registrazione (articolo 13 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto disposto dall'articolo 21, comma 4, entro trenta giorni dalla data dell'atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all'estero. 2. Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento e' stato pubblicato. 3. Per gli inventari, le ricognizioni dello stato di cose o di luoghi e in genere per tutti gli atti che non sono stati formati in un solo giorno il termine decorre dalla data di chiusura dell'atto; per le scritture private autenticate il termine decorre dalla data dell'ultima autenticazione e per i contratti verbali dall'inizio della loro esecuzione, salvo quanto disposto dall'articolo 21, comma 4. 4. Per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento e' stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dall'articolo 68, comma 5 o, in mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi. 5. Nei casi di cui all'articolo 16, comma 2, la registrazione deve essere richiesta entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese, prevista dagli articoli 2505 e seguenti del codice civile, e in ogni caso non oltre sessanta giorni dalla istituzione o dal trasferimento della sede amministrativa, legale o secondaria nel territorio dello Stato, o dalle altre operazioni di cui all'articolo 4.
Art. 18. Termine per la richiesta di registrazione degli atti soggetti ad approvazione od omologazione (articolo 14 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) 1. Per gli atti soggetti ad approvazione od omologazione da parte della pubblica amministrazione o dell'autorita' giudiziaria ordinaria e per quelli che non possono avere esecuzione senza che sia trascorso un intervallo di tempo fissato dalla legge, il termine di cui all'articolo 17 decorre rispettivamente dal giorno in cui i soggetti tenuti a richiedere la registrazione hanno avuto notizia, a norma del comma 2, del provvedimento di approvazione o di omologazione ovvero dal giorno in cui l'atto e' divenuto altrimenti eseguibile. 2. Agli effetti del presente articolo i funzionari e i cancellieri preposti all'ufficio che ha provveduto all'approvazione od omologazione dell'atto devono, entro cinque giorni dall'emanazione del provvedimento, darne notizia alle parti ovvero ai notai o funzionari che hanno rogato l'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 3. All'atto da registrare devono essere uniti in originale o copia autenticata, a cura del richiedente, il provvedimento di approvazione o di omologazione e la lettera di cui al comma 2.
Art. 19. Registrazione d'ufficio (articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. In mancanza di richiesta da parte dei soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), la registrazione e' eseguita d'ufficio, previa riscossione dell'imposta dovuta: a) per gli atti pubblici e per le scritture private conservati presso il pubblico ufficiale che li ha redatti o le ha autenticate nonche' per gli atti degli organi giurisdizionali conservati presso le cancellerie giudiziarie; qualora non si rinvengano gli atti iscritti nei relativi repertori, la registrazione e' eseguita sulla base degli elementi dagli stessi desumibili; b) per le scritture private non autenticate soggette a registrazione in termine fisso quando siano depositate presso pubblici uffici o quando l'amministrazione finanziaria ne sia venuta legittimamente in possesso in base a una legge che autorizzi il sequestro o ne abbia avuta visione nel corso di accessi, ispezioni o verifiche eseguiti ai fini di altri tributi; c) per i contratti verbali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e per le operazioni di cui all'articolo 4 quando, in difetto di prova diretta, risultino da presunzioni gravi, precise e concordanti; d) per i contratti verbali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) quando, in difetto di prova diretta, la loro esistenza risulti, continuando nello stesso locale o in parte di esso la stessa attivita' commerciale, da cambiamenti nella ditta, nell'insegna o nella titolarita' dell'esercizio ovvero da altre presunzioni gravi, precise e concordanti; e) per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso rispetto ai quali e' intervenuta la decadenza di cui all'articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'articolo 6, quando siano depositati a norma di tale ultimo articolo. 2. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere c) e d) e' ammessa la prova contraria, a esclusione di quella testimoniale.
Art. 20. Esecuzione della registrazione (articolo 16 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. Salvo quanto disposto nell'articolo 21, la registrazione e' eseguita, previo pagamento dell'imposta liquidata dai soggetti obbligati al pagamento, con la data del giorno in cui e' stata richiesta. 2. La registrazione consiste nell'annotazione in apposito registro dell'atto o della denuncia e, in mancanza, della richiesta di registrazione con l'indicazione del numero progressivo annuale, della data della registrazione, del nome del richiedente, della natura dell'atto, delle parti e delle somme riscosse. 3. L'ufficio annota sull'atto o sulla denuncia la data ed il numero della registrazione ed appone la quietanza della somma pagata ovvero dichiara che la registrazione e' stata eseguita a debito; l'annotazione dell'avvenuta registrazione deve essere fatta anche sugli atti eventualmente allegati. 4. Quando la registrazione e' stata eseguita con il pagamento dell'imposta in misura fissa a norma dell'articolo 31 deve esserne fatta espressa menzione. 5. Eseguita la registrazione, l'ufficio restituisce al richiedente l'atto pubblico, la scrittura privata o la denuncia. Se la registrazione e' avvenuta in base alla sola richiesta di registrazione, l'ufficio restituisce la fotocopia della richiesta con le annotazioni di cui al comma 3. 6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite modalita', anche telematiche, di esecuzione della registrazione. 7. Le richieste di registrazione sono conservate, previa apposizione del numero e della data di registrazione.
Art. 21. Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili (articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; articolo 3, comma 16, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) 1. L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonche' per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, e' liquidata dalle parti contraenti e assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo. Entro il termine di trenta giorni deve essere presentata all'ufficio presso cui e' stato registrato il contratto di locazione la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe anche tacite dello stesso. 2. Chi non esegue, in tutto o in parte, il versamento relativo alle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di cui al comma 1 e' sanzionato ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. 3. Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta puo' essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualita' successive a quella in corso. L'imposta relativa alle annualita' successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata nel termine di trenta giorni. 4. Per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, l'obbligo della registrazione puo' essere assolto presentando all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro il mese di febbraio, una denuncia con le modalita', anche telematiche, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate relativa ai contratti in essere nell'anno precedente. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da una delle parti contraenti e deve contenere le generalita' e il domicilio nonche' il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto. 5. Le previsioni di cui al comma 3, si applicano alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 58, comma 10.
Art. 22. Effetti della registrazione (articolo 18 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. La registrazione, eseguita ai sensi dell'articolo 20, attesta l'esistenza degli atti ed attribuisce a essi data certa di fronte ai terzi a norma dell'articolo 2704 del codice civile. 2. L'Agenzia delle entrate conserva, anche con modalita' telematiche e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, gli atti registrati ai sensi dell'articolo 20 e i modelli di cui all'articolo 21 e, trascorsi dieci anni, li trasmette all'archivio notarile, a eccezione delle denunce di contratti verbali e dei modelli che sono distrutti. 3. Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione e' stata eseguita, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate rilascia copia delle scritture private, delle denunce e degli atti formati all'estero dei quali e' ancora in possesso nonche' delle note e delle richieste di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone puo' avvenire soltanto su autorizzazione dell'autorita' giudiziaria competente. Nei casi previsti dall'articolo 21 in luogo del rilascio della copia e' attestato il contenuto del modello di versamento.
Art. 23. Denuncia di eventi successivi alla registrazione (articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) 1. L'avveramento della condizione sospensiva apposta a un atto, l'esecuzione di tale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo a ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro trenta giorni, previa autoliquidazione e pagamento del relativo importo, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse e' stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono. 2. Il termine di cui al comma 1 e' elevato a sessanta giorni se l'evento dedotto in condizione e' connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona.
Capo III
Applicazione dell'imposta
Art. 24. Interpretazione degli atti (articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. L'imposta e' applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti a esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi.
Art. 25. Atti che contengono piu' disposizioni (articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. Se un atto contiene piu' disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse e' soggetta a imposta come se fosse un atto distinto. 2. Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che da' luogo alla imposizione piu' onerosa. 3. Non sono soggetti a imposta gli accolli di debiti e oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni nonche' le quietanze rilasciate nello stesso atto che contiene le disposizioni cui si riferiscono.
Art. 26. Enunciazione di atti non registrati (articolo 22 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso e' dovuta anche la sanzione amministrativa di cui all'articolo 41 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. 2. L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non da' luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono gia' cessati o cessano in virtu' dell'atto che contiene l'enunciazione. 3. Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso e' contenuta in uno degli atti dell'autorita' giudiziaria indicati nell'articolo 41, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita.
Art. 27. Disposizioni relative a beni soggetti ad aliquote diverse, eredita' e comunioni indivise (articolo 23 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) 1. Se una disposizione ha per oggetto piu' beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l'aliquota piu' elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti. 2. La disposizione del comma 1 non si applica per i crediti, ne' per i beni mobili e le rendite facenti parte di una eredita' indivisa o di una comunione, i quali sono soggetti, in occasione delle cessioni dell'eredita' o di quote di comunione, alle aliquote stabilite per ciascuno di essi. 3. Le pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il bene al cui servizio od ornamento sono destinate. 4. Nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, si applicano le aliquote previste per i trasferimenti a titolo oneroso aventi a oggetto le diverse tipologie di beni che compongono l'azienda o il ramo di azienda, sulla base dell'imputazione a tali beni di una quota parte del corrispettivo da individuare secondo una ripartizione indicata nell'atto o nei suoi allegati. Per i crediti aziendali si applica sulla quota parte di corrispettivo a essi imputata l'aliquota prevista per le cessioni di crediti. Ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, le passivita' si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore. In assenza della suddetta ripartizione, si applica la disposizione del comma 1.
Art. 28. Presunzione di trasferimento delle accessioni e delle pertinenze (articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) 1. Nei trasferimenti immobiliari le accessioni, i frutti pendenti e le pertinenze si presumono trasferiti all'acquirente dell'immobile, a meno che siano esclusi espressamente dalla vendita o si provi, con atto che abbia acquistato data certa mediante la registrazione, che appartengono a un terzo o sono stati ceduti all'acquirente da un terzo. 2. Quando, entro tre anni, le pertinenze vengano comunque a risultare di proprieta' dell'acquirente dell'immobile al cui servizio erano destinate, si applica l'imposta con l'aliquota relativa al trasferimento dell'immobile, diminuita dell'ammontare dell'imposta eventualmente pagata per il trasferimento delle pertinenze stesse separatamente intervenuto fra le stesse parti.
Art. 29. Atti a titolo oneroso e gratuito (articolo 25 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) 1. Un atto in parte oneroso e in parte gratuito e' soggetto all'imposta di registro per la parte a titolo oneroso, salva l'applicazione dell'imposta sulle donazioni per la parte a titolo gratuito.
Art. 30. Presunzione di liberalita' (articolo 26 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. I trasferimenti immobiliari, escluse le permute aventi per oggetto immobili ma fino a concorrenza del minore dei valori permutati, e i trasferimenti di partecipazioni sociali, quando il valore della partecipazione o la differenza tra valore e prezzo siano superiori all'importo di 180.759,91 euro, posti in essere tra coniugi ovvero tra parenti in linea retta o che tali siano considerati ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni si presumono donazioni se l'ammontare complessivo dell'imposta di registro e di ogni altra imposta dovuta per il trasferimento, anche se richiesta successivamente alla registrazione, risulta inferiore a quello delle imposte applicabili in caso di trasferimento a titolo gratuito, al netto delle detrazioni spettanti. 2. Le parti contraenti devono dichiarare contestualmente se fra loro sussista o meno un rapporto di coniugio o di parentela in linea retta o che sia considerato tale ai sensi del comma 1. In mancanza di tale dichiarazione il trasferimento si considera a titolo gratuito ove al momento della registrazione non risulti comprovata l'inesistenza del rapporto; tuttavia, l'inesistenza del rapporto di coniugio o di parentela in linea retta puo' essere provata entro un anno dalla stipulazione dell'atto e in tale caso spetta il rimborso della maggiore imposta pagata. 3. La presunzione non opera per i conguagli pattuiti in sede di divisione e nelle vendite ai pubblici incanti. 4. La presunzione di liberalita', se ricorre la condizione di cui al comma 1, vale anche per i provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprieta' di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi da parte del coniuge o di un parente in linea retta dal precedente proprietario o titolare di diritto reale di godimento.
Art. 31. Atti sottoposti a condizione sospensiva, approvazione od omologazione (articolo 27 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) 1. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa. 2. Quando la condizione si verifica, o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra l'imposta, dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto, e quella pagata in sede di registrazione. 3. Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprieta' e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volonta' dell'acquirente o del creditore. 4. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva che ne fa dipendere gli effetti dalla mera volonta' del venditore o dell'obbligato sono soggetti all'imposta in misura fissa. 5. Gli atti indicati nell'articolo 18, quando intervenga l'approvazione o l'omologazione o quando l'atto divenga eseguibile per il decorso dell'intervallo di tempo fissato dalla legge, sono soggetti all'imposta nella misura indicata nella tariffa di cui all'allegato 1, al presente testo unico. Tali atti, se presentati all'ufficio prima della scadenza del termine stabilito dall'articolo 18, sono soggetti alla sola imposta in misura fissa salvo, quando intervenga l'approvazione od omologazione o l'atto divenga eseguibile per il decorso dell'intervallo di tempo fissato dalla legge, l'applicazione dell'imposta principale determinata secondo le disposizioni vigenti in tale momento e previa deduzione dell'imposta in misura fissa pagata in sede di registrazione dell'atto.
Art. 32. Risoluzione del contratto (articolo 28 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. La risoluzione del contratto e' soggetta all'imposta in misura fissa se dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso ovvero stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui e' stato concluso il contratto. Se e' previsto un corrispettivo per la risoluzione, sul relativo ammontare si applica l'imposta proporzionale prevista dall'articolo 6 o dall'articolo 10 della parte I della tariffa di cui all'allegato 1 al presente testo unico. 2. In ogni altro caso l'imposta e' dovuta per le prestazioni derivanti dalla risoluzione, considerando comunque, ai fini della determinazione dell'imposta proporzionale, l'eventuale corrispettivo della risoluzione come maggiorazione delle prestazioni stesse.
Art. 33. Transazione (articolo 29 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. Per le transazioni che non importano trasferimento di proprieta' o trasferimento o costituzione di diritti reali l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione ne' di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l'imposta e' dovuta in misura fissa.
Art. 34. Ratifica, convalida o conferma (articolo 30 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. La ratifica, la convalida e la conferma sono soggette all'imposta nella misura fissa, salvo il disposto dell'articolo 26. 2. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma e' pattuito un corrispettivo a carico dell'acquirente, l'imposta si applica con l'aliquota propria dell'atto ratificato, convalidato o confermato. Se il corrispettivo non e' pagato contestualmente e' dovuta, se maggiore, l'imposta stabilita per la relativa obbligazione. 3. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma e' pattuito un corrispettivo a carico dell'alienante e' dovuta l'imposta per l'assunzione della obbligazione o quella di quietanza a seconda che dall'atto la somma risulti promessa o pagata. 4. Il criterio per la determinazione dell'imposta stabilito nel comma 3 si applica anche quando e' pattuito, a carico di una delle parti, un corrispettivo per la ratifica, convalida o conferma di atti non traslativi della proprieta'.
Art. 35. Cessione del contratto (articolo 31 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. La cessione del contratto e' soggetta all'imposta con l'aliquota propria del contratto ceduto, con esclusione della cessione prevista dall'articolo 5 della parte I della tariffa di cui all'allegato 1 al presente testo unico. 2. Per la cessione verso corrispettivo di un contratto a titolo gratuito l'imposta si applica con l'aliquota stabilita per il corrispondente contratto a titolo oneroso.
Art. 36. Dichiarazione di nomina (articolo 32 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. La dichiarazione di nomina della persona, per la quale un atto e' stato in tutto o in parte stipulato, e' soggetta all'imposta in misura fissa a condizione che la relativa facolta' derivi dalla legge ovvero derivi da espressa riserva contenuta nell'atto cui la dichiarazione si riferisce e sia esercitata, entro tre giorni dalla data dell'atto, mediante atto pubblico ovvero mediante scrittura privata autenticata o presentata per la registrazione entro il termine stesso. Se la dichiarazione di nomina viene fatta nello stesso atto o contratto che contiene la riserva non e' dovuta alcuna imposta. In ogni altro caso, nonche' quando la dichiarazione di nomina non e' conforme alla riserva o e' fatta a favore di altro partecipante alla gara, e' dovuta l'imposta stabilita per l'atto cui si riferisce la dichiarazione.
Art. 37. Mandato irrevocabile e atto di surrogazione(articolo 33 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) 1. Il mandato irrevocabile con dispensa dall'obbligo di rendiconto e' soggetto all'imposta stabilita per l'atto per il quale e' stato conferito. 2. L'atto da cui risulta la surrogazione nei diritti del creditore, a norma degli articoli 1201 e 1203 del codice civile, e' soggetto all'imposta stabilita per la cessione del diritto spettante al creditore surrogato.
Art. 38. Divisioni (articolo 34 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. La divisione, con la quale a un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, e' considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. La massa comune e' costituita nelle comunioni ereditarie dal valore, riferito alla data della divisione, dell'asse ereditario netto determinato a norma dell'imposta di successione. Ai soli fini della determinazione della massa comune e delle quote di diritto, nelle comunioni ereditarie si tiene conto anche dei beni donati in vita dal defunto ai soggetti tenuti alla collazione ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice civile; tali beni non sono soggetti all'imposta di registro in sede di divisione. Nelle altre comunioni, la massa comune e' costituita dai beni risultanti da precedente atto che abbia scontato l'imposta propria dei trasferimenti. 2. I conguagli superiori al 5 per cento del valore della quota di diritto, ancorche' attuati mediante accollo di debiti della comunione, sono soggetti all'imposta con l'aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari per l'eccedenza. 3. Quando risulta che il valore dei beni assegnati a uno dei condividenti determinato dall'ufficio a norma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' superiore a quello dichiarato, la differenza si considera conguaglio. 4. Agli effetti del presente articolo le comunioni tra i medesimi soggetti, che trovano origine in piu' titoli, sono considerate come una sola comunione se l'ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte.
Art. 39. Contratti a prezzo indeterminato (articolo 35 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. Se il corrispettivo deve essere determinato posteriormente alla stipulazione di un contratto, l'imposta e' applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a norma dell'articolo 23. 2. Gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone a norma della legge 27 luglio 1978, n. 392, e della legge 9 dicembre 1998, n. 431, non hanno effetto ai fini della determinazione definitiva del corrispettivo dell'annualita' del contratto nel corso della quale si verificano. Qualora l'imposta sia stata corrisposta per l'intera durata del contratto di locazione gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone hanno effetto ai soli fini della determinazione della base imponibile in caso di proroga del contratto. 3. Se nel contratto e' prevista la possibilita' che il corrispettivo vari tra un minimo e un massimo, il valore da dichiarare a norma del comma 1 non puo' essere inferiore al minimo.
Art. 40. Contratti a tempo indeterminato e contratti con patto di proroga tacita o di recesso anticipato (articolo 36 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) 1. Per i contratti a tempo indeterminato l'imposta e' applicata in base alla durata dichiarata dalla parte che ne richiede la registrazione. Se alla data indicata il rapporto non sia cessato deve essere presentata all'ufficio, a norma dell'articolo 23, una nuova denuncia sulla base della quale l'imposta viene applicata in relazione alla maggiore durata del contratto. 2. Se la durata dell'atto dipende dalla vita di una persona si applicano le disposizioni dell'articolo 50. 3. Per i contratti con patto di proroga tacita l'imposta e' applicata in relazione alla durata pattuita, salvo l'obbligo delle parti di denunciare a norma dell'articolo 23 l'ulteriore periodo di durata del rapporto e di pagare la relativa imposta in base alle norme vigenti al momento in cui il contratto e' divenuto vincolante per il nuovo periodo. 4. Per i contratti, che attribuiscono a una parte il diritto di recedere prima della scadenza ma dopo un determinato periodo di tempo, l'imposta e' applicata in relazione a tale periodo, salvo integrazione per la ulteriore durata.
Art. 41. Atti dell'autorita' giudiziaria (articolo 37 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) 1. Gli atti dell'autorita' giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui e' parte l'amministrazione dello Stato. 2. Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell'articolo 70 all'ufficio che ha eseguito la registrazione.
Art. 42. Irrilevanza della nullita' e dell'annullabilita' dell'atto (articolo 38 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) 1. La nullita' o l'annullabilita' dell'atto non dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta. 2. L'imposta assolta a norma del comma 1 deve essere restituita, per la parte eccedente la misura fissa, quando l'atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti, con sentenza passata in giudicato e non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma.
Art. 43. Atti soggetti a registrazione in caso d'uso (articolo 39 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) 1. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso l'imposta e' applicata in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta di registrazione.
Art. 44. Atti relativi a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto (articolo 40 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) 1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non e' dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui all'articolo 21, comma 6, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del secondo periodo non si applica alle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del medesimo articolo 10, secondo comma, nonche' alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni. 2. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ancorche' siano imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ovvero intervengano tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA. 3. Per le operazioni indicate nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'imposta si applica sulla cessione o prestazione non soggetta all'imposta sul valore aggiunto.
Art. 45. Liquidazione dell'imposta (articolo 41 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. L'imposta, per gli atti diversi da quelli giudiziari di cui all'articolo 41 nonche' da quelli per i quali opera l'istituto della registrazione a debito di cui all'articolo 60, e' liquidata dai soggetti obbligati al pagamento mediante l'applicazione dell'aliquota indicata nella tariffa, di cui all'allegato 1 al presente testo unico, alla base imponibile, determinata secondo le disposizioni del presente titolo, capo IV, con arrotondamento all'unita' di euro per difetto se la frazione e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore. 2. L'ammontare dell'imposta principale non puo' essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nell'articolo 12 della parte I della tariffa di cui all'allegato 1 al presente testo unico, salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 7 della parte I della medesima tariffa. 3. L'ufficio, per gli atti per i quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, anche avvalendosi di procedure automatizzate, controlla, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, la regolarita' dell'autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonche' la regolarita' dei versamenti. Nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio notifica apposito avviso di liquidazione al contribuente con l'invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l'integrazione dell'imposta versata nonche' della sanzione amministrativa di cui all'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Se il pagamento e' effettuato entro il termine indicato, l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta e' ridotto a un terzo.
Art. 46. Imposta principale, suppletiva e complementare (articolo 42 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) 1. E' principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione; e' suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; e' complementare l'imposta applicata in ogni altro caso. 2. L'imposta applicabile, ai sensi degli articoli precedenti, sugli atti non presentati per la registrazione o in aggiunta a quella assolta all'atto della registrazione e' riscossa dall'ufficio nei modi e nei termini indicati nel presente titolo, capo V.
Capo IV
Determinazione della base imponibile
Art. 47. Base imponibile (articolo 43 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. La base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, e' costituita: a) per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali, dal valore del bene o del diritto alla data dell'atto ovvero, per gli atti sottoposti a condizione sospensiva, ad approvazione o a omologazione, alla data in cui si producono i relativi effetti traslativi o costitutivi; b) per le permute, salvo il disposto dell'articolo 44, comma 3, dal valore del bene che da' luogo all'applicazione della maggiore imposta; c) per i contratti che importano l'assunzione di una obbligazione di fare in corrispettivo della cessione di un bene o dell'assunzione di altra obbligazione di fare, dal valore del bene ceduto o della prestazione che da' luogo all'applicazione della maggiore imposta, salvo il disposto dell'articolo 44, comma 3; d) per le cessioni di contratto, dal corrispettivo pattuito per la cessione e dal valore delle prestazioni ancora da eseguire; e) per gli atti portanti assunzione di una obbligazione che non costituisce corrispettivo di altra prestazione o portanti estinzione di una precedente obbligazione, dall'ammontare dell'obbligazione assunta o estinta e, se questa ha per oggetto un bene diverso dal denaro, dal valore del bene alla data dell'atto; f) per gli atti con i quali viene prestata garanzia reale o personale, dalla somma garantita; se la garanzia e' prestata in denaro o in titoli, dalla somma di denaro o dal valore dei titoli, se inferiore alla somma garantita; g) per i contratti diversi da quelli indicati nelle lettere da a) a f), aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, dall'ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto; h) per i contratti relativi a operazioni soggette e a operazioni non soggette all'imposta sul valore aggiunto, dal valore delle cessioni e delle prestazioni non soggette a tale imposta. 2. I debiti o gli altri oneri accollati e le obbligazioni estinte per effetto dell'atto concorrono a formare la base imponibile. 3. I prezzi o i corrispettivi in valuta estera o in valuta oro sono ragguagliati al cambio del giorno della stipulazione dell'atto, sempreche' le parti non abbiano stabilito nei loro rapporti altra data di ragguaglio. 4. Le disposizioni del comma 1 valgono anche per gli atti dell'autorita' giudiziaria, di cui all'articolo 41, relativi agli atti indicati nel comma stesso e produttivi degli stessi effetti. 5. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le cessioni aventi a oggetto immobili a uso abitativo e relative pertinenze, la cui base imponibile e' determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 48 Espropriazione forzata e trasferimenti coattivi (articolo 44 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) 1. Per la vendita di beni mobili e immobili fatta in sede di espropriazione forzata ovvero all'asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base imponibile e' costituita dal prezzo di aggiudicazione, diminuito, nell'ipotesi prevista dall'articolo 587 del codice di procedura civile, della parte gia' assoggettata all'imposta. 2. Per l'espropriazione per pubblica utilita' e per ogni altro atto della pubblica autorita' traslativo o costitutivo della proprieta' di beni mobili o immobili o di aziende e di diritti reali sugli stessi la base imponibile e' costituita dall'ammontare definitivo dell'indennizzo. In caso di trasferimento volontario all'espropriante nell'ambito della procedura espropriativa la base imponibile e' costituita dal prezzo.
Art. 49. Concessioni e atti con amministrazioni dello Stato (articolo 45 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) 1. Per gli atti concernenti le concessioni di cui all'articolo 5 della parte I della tariffa di cui all'allegato 1 al presente testo unico, nonche' per gli atti portanti trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari da o ad amministrazioni dello Stato, compresi gli organi dotati di personalita' giuridica, con valore determinato dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate in base a disposizioni di legge, la base imponibile e' costituita rispettivamente dall'ammontare del canone ovvero da quello del corrispettivo pattuito.
Art. 50. Rendite e pensioni (articolo 46 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; articolo 9, comma 4, decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139) 1. Per la costituzione di rendite la base imponibile e' costituita dalla somma pagata o dal valore dei beni ceduti dal beneficiario ovvero, se maggiore, dal valore della rendita; per la costituzione di pensioni la base imponibile e' costituita dal valore della pensione. 2. Il valore della rendita o pensione e' costituito: a) da quaranta volte l'annualita' se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato; b) dal valore attuale dell'annualita', calcolato al saggio legale di interesse, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato; c) dall'ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualita' per il coefficiente indicato nel prospetto di cui all'allegato 4 al presente testo unico, applicabile in relazione all'eta' della persona alla cui morte deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia. 3. Il valore della rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di piu' persone, che debba cessare con la morte di una qualsiasi di esse, e' determinato a norma del comma 2, lettera c), tenendo conto dell'eta' del meno giovane dei beneficiari. Se la rendita o pensione e' costituita congiuntamente a favore di piu' persone con diritto di accrescimento tra loro, il valore e' determinato tenendo conto dell'eta' del piu' giovane dei beneficiari. 4. La rendita o pensione a tempo determinato, con clausola di cessazione per effetto della morte del beneficiario prima della scadenza, e' valutata nei modi previsti dal comma 2, lettera b), ma il suo valore non puo' superare quello determinato nei modi previsti dal comma 2, lettera c) con riferimento alla durata massima della rendita o pensione. 5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano con riferimento alla persona alla cui morte deve cessare la corresponsione della rendita o della pensione se tale persona e' diversa dal beneficiario. 6. Il prospetto dei coefficienti, di cui all'allegato 4 al presente testo unico, e il valore del multiplo dell'annualita' indicato al comma 2, lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica e' intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' pubblicato il decreto di variazione. 7. Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 2 e 6, non puo' essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento. 8. Per le rendite costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, nonche' per le successioni aperte e le donazioni fatte anteriormente a tale data, ai fini della determinazione della base imponibile delle rendite vitalizie di cui al comma 2, lettera c), e all'articolo 102, comma 1, lettera c), relativamente alle quali i relativi rapporti non sono esauriti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, laddove il tasso di interesse legale risulta uguale o inferiore allo 0,1 per cento, si assumono i coefficienti risultanti dal prospetto allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015.
Art. 51. Enfiteusi (articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. Per la costituzione di enfiteusi e per la devoluzione o la cessione del diritto dell'enfiteuta, la base imponibile e' costituita dal ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, dal valore del diritto dell'enfiteuta. 2. Per l'affrancazione la base imponibile e' costituita dalla somma dovuta dall'enfiteuta. 3. Il valore del diritto del concedente e' pari alla somma dovuta dall'enfiteuta per l'affrancazione. Il valore del diritto dell'enfiteuta e' pari alla differenza tra il valore della piena proprieta' e la somma dovuta per l'affrancazione.
Art. 52. Valore della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione (articolo 48 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) 1. Per il trasferimento della proprieta' gravata da diritto di usufrutto, uso o abitazione la base imponibile e' costituita dalla differenza tra il valore della piena proprieta' e quello dell'usufrutto, uso o abitazione. Il valore dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione e' determinato a norma dell'articolo 50, assumendo come annualita' l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprieta' per il saggio legale di interesse, secondo quanto previsto dal medesimo articolo 50.
Art. 53. Crediti (articolo 49 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. Per i crediti la base imponibile e' costituita dal loro importo, senza tener conto degli interessi non ancora maturati. Per i crediti infruttiferi che scadono almeno dopo un anno dalla data dell'atto con il quale sono stati costituiti o ceduti, la base imponibile e' costituita dal loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse.
Art. 54. Atti ed operazioni concernenti societa', enti, consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali o agricole (articolo 50 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) 1. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di societa' o di enti, diversi dalle societa', compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalita' giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole, con conferimento di immobili o diritti reali immobiliari, la base imponibile e' costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passivita' e degli oneri accollati alle societa', enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali o agricole, nonche' delle spese e degli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento calcolati forfetariamente nella misura del 2 per cento del valore dichiarato fino a euro 103.291,38 e dell'1 per cento per la parte eccedente, e in ogni caso in misura non superiore a euro 516.546,90.
Capo V
Riscossione dell'imposta
Art. 55. Riscossione dell'imposta in sede di registrazione (articolo 54 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) 1. All'atto della richiesta di registrazione il richiedente paga l'imposta autoliquidata a norma dell'articolo 20, comma 1. 2. I funzionari indicati all'articolo 10, comma 1, lettera c), sono tenuti al pagamento dell'imposta limitatamente ai decreti di trasferimento emanati nei procedimenti esecutivi e agli atti da essi ricevuti. 3. Per gli altri atti degli organi giurisdizionali il pagamento dell'imposta deve essere effettuato, entro il termine di cui al comma 5, dalle parti in causa o dai soggetti nel cui interesse e' richiesta la registrazione. 4. In mancanza del pagamento o del deposito l'ufficio procede, a norma dell'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), alla registrazione d'ufficio. 5. Quando la registrazione deve essere eseguita d'ufficio a norma dell'articolo 19, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o a uno dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, con invito a effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta e, se dallo stesso dovuta, della sanzione irrogata per omessa richiesta di registrazione. Nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare.
Art. 56. Riscossione dell'imposta successivamente alla registrazione (articolo 55 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) 1. Il pagamento dell'imposta complementare, dovuta in base all'accertamento del valore imponibile, deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui e' avvenuta la notifica della relativa liquidazione. 2. Il pagamento delle imposte suppletive deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui e' avvenuta la notifica della relativa liquidazione. 3. Il pagamento delle imposte e delle sanzioni amministrative eseguito successivamente alla registrazione deve risultare da apposita quietanza indicante gli estremi di registrazione dell'atto e le generalita' del soggetto che ha eseguito il pagamento. 4. Per gli interessi di mora si applicano le disposizioni di cui alla parte I, titolo I, capo IV del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.
Art. 57. Riscossione in pendenza di giudizio, riscossione coattiva e privilegio (articolo 56 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) 1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti: a) di imposta complementare per il maggior valore accertato. In tal caso la maggior imposta deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui all'articolo 56, comma 1, e successivamente, secondo quanto previsto dall'articolo 126, comma 1, del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175; l'ufficio dell'Agenzia delle entrate, se ricorrono gravi motivi, puo' sospendere la riscossione fino alla decisione della Corte di giustizia tributaria di primo grado. Se l'imposta riscuotibile in base alla decisione della Corte di giustizia tributaria e' inferiore a quella gia' riscossa, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza secondo le modalita' e nei termini di cui all'articolo 126, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024; b) di imposte suppletive, che sono riscosse secondo quanto previsto dall'articolo 126, comma 3, del richiamato testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024 per intero dopo la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado o dell'ultima decisione non impugnata. 2. Il pagamento delle imposte, di cui al comma 1, richieste in relazione alle decisioni delle Corti di giustizia tributaria, deve essere effettuato, con gli interessi di mora, entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione. 3. Per la riscossione coattiva delle imposte, delle sanzioni e degli interessi si applicano le disposizioni in materia di riscossione coattiva dei tributi erariali. Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione.
Art. 58. Soggetti obbligati al pagamento (articolo 57 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 16 e 23 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui all'articolo 825 del codice di procedura civile, salvo quanto previsto dal comma 2. 2. Per i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, compresi i provvedimenti di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile, la registrazione e' eseguita, in deroga alla previsione di cui all'articolo 20, comma 1, a prescindere dal pagamento dell'imposta. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate richiede il pagamento dell'imposta alla parte condannata al pagamento delle spese ovvero al debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo e' divenuto esecutivo. L'avviso di liquidazione per la richiesta dell'imposta e' notificato anche alle altre parti del giudizio o al creditore, che rispondono in solido per il pagamento dell'imposta se l'azione di riscossione nei confronti del debitore principale si rivela infruttuosa. Fino al verificarsi di tale evento, i termini per la richiesta dell'imposta principale nei confronti degli obbligati in via sussidiaria sono sospesi. 3. Gli agenti immobiliari di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attivita' per la conclusione degli affari. 4. L'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria e' solidalmente obbligato al pagamento del tributo per l'immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, acquisito dal locatore per la conclusione del contratto. 5. La responsabilita' dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive. 6. Le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva apposta a un atto sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta dovuta quando si verifica la condizione o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa. 7. L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto a una delle parti contraenti e' a carico esclusivamente di questa. 8. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso e per quelli presentati volontariamente alla registrazione, obbligato al pagamento dell'imposta e' esclusivamente chi ha richiesto la registrazione. 9. Se un atto, alla cui formazione hanno partecipato piu' parti, contiene piu' disposizioni non necessariamente connesse e non derivanti per la loro intrinseca natura le une dalle altre, l'obbligo di ciascuna delle parti al pagamento delle imposte complementari e suppletive e' limitato a quelle dovute per le convenzioni alle quali essa ha partecipato. 10. Nei contratti in cui e' parte lo Stato, obbligata al pagamento dell'imposta e' unicamente l'altra parte contraente, anche in deroga all'articolo 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sempreche' non si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione dalle amministrazioni dello Stato. 11. Negli atti di espropriazione per pubblica utilita' o di trasferimento coattivo della proprieta' o di diritti reali di godimento l'imposta e' dovuta solo dall'ente espropriante o dall'acquirente senza diritto di rivalsa, anche in deroga al richiamato articolo 8 della legge n. 392 del 1978; l'imposta non e' dovuta se espropriante o acquirente e' lo Stato.
Art. 59. Surrogazione all'amministrazione (articolo 58 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. I soggetti indicati nell'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), che hanno pagato l'imposta, si surrogano in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'Agenzia delle entrate e possono, esibendo un certificato dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate attestante la somma pagata, richiedere al giudice del luogo in cui ha sede il loro ufficio ingiunzione di pagamento nei confronti dei soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione. 2. L'ingiunzione e' provvisoriamente esecutiva a norma dell'articolo 642 del codice di procedura civile. Non e' ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore.
Art. 60. Registrazione a debito (articolo 59 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. Si registrano a debito, cioe' senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o a istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non e' ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura; b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione; c) gli atti relativi alla procedura di liquidazione giudiziale; d) le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.
Art. 61. Modalita' per la registrazione a debito (articolo 60 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. La registrazione a debito si esegue a norma dell'articolo 20 a condizione che nel contesto o a margine dell'originale di ciascun atto sia indicato che questo e' compilato o emanato a istanza o nell'interesse dell'amministrazione dello Stato o della persona o dell'ente morale ammesso al gratuito patrocinio, facendosi in quest'ultimo caso menzione della data del decreto di ammissione e dell'autorita' giudiziaria che lo ha emanato. Per i provvedimenti emessi d'ufficio si deve inoltre fare menzione di questa circostanza e indicare la parte ammessa al gratuito patrocinio. 2. Nelle sentenze e negli altri atti degli organi giurisdizionali di cui all'articolo 60, comma 1, lettera d), deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilita' dei provvedimenti giurisdizionali all'ambito applicativo dell'articolo 60, comma 1, lettera d), puo' sospenderne la liquidazione e segnalare la sussistenza di tali elementi all'ufficio giudiziario. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, motivando, con apposito atto, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito.
Art. 62. Recupero delle imposte prenotate a debito (articolo 61 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) 1. I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i cancellieri, i procuratori e le parti devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali hanno richiesto la registrazione a debito, quando non hanno osservato le disposizioni contenute nell'articolo 61 ovvero quando di tali atti hanno fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito.
Capo VI
Disposizioni varie
Art. 63. Nullita' dei patti contrari alla legge (articolo 62 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. I patti contrari alle disposizioni della presente parte I, compresi quelli che pongono l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente, sono nulli anche fra le parti.
Art. 64. Comunicazione di atti e notizie (articolo 63 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, e i dirigenti dei pubblici uffici devono, se richiesti, comunicare agli uffici dell'Agenzia delle entrate le notizie occorrenti ai fini dell'applicazione dell'imposta. I pubblici ufficiali, di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), devono inoltre trasmettere agli uffici stessi estratti dai loro registri e copie degli atti da loro conservati. 2. Le copie e gli estratti di cui al comma 1, attestati conformi all'originale, debbono essere trasmessi gratuitamente entro otto giorni dalla richiesta e, in caso di urgenza, entro un termine piu' breve. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai testamenti.
Art. 65. Attestazione degli estremi di registrazione degli atti (articolo 64 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) 1. I pubblici ufficiali devono indicare negli atti da loro formati gli estremi della registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso menzionati negli atti stessi.
Art. 66. Divieti relativi agli atti non registrati (articolo 65 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. I pubblici ufficiali non possono menzionare negli atti non soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati, ne' allegare agli stessi, ne' ricevere in deposito, ne' assumere a base dei loro provvedimenti, atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati. 2. Gli impiegati dell'amministrazione statale, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo non possono ricevere in deposito ne' assumere a base dei loro provvedimenti atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati. Il divieto non si applica nei casi di cui all'articolo 67, comma 2, lettera e). 3. Gli impiegati di cui al comma 2, possono ricevere in deposito atti soggetti a registrazione in caso d'uso, e assumere gli atti depositati a base dei loro provvedimenti, ma sono tenuti a trasmettere gli atti stessi in originale o in copia autenticata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate ai fini della registrazione d'ufficio. 4. Gli impiegati delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli impiegati addetti alla tenuta di albi previsti dalle vigenti leggi non possono procedere all'iscrizione di societa' nel registro delle imprese tenuto presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o negli albi se non venga prodotto l'atto scritto e registrato da cui risulti la costituzione della societa'. 5. Rimane fermo il disposto degli articoli 2669 e 2836 del codice civile per gli atti da trascrivere o iscrivere nei registri immobiliari. 6. I divieti di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per gli atti allegati alle citazioni, ai ricorsi e agli scritti defensionali, o comunque prodotti o esibiti davanti a giudici e arbitri, ne' per quelli indicati nei provvedimenti giurisdizionali o nei lodi arbitrali. Quando tuttavia il provvedimento o il lodo arbitrale e' emesso in base a tali atti, questi devono essere inviati in originale o in copia autenticata al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, insieme con il provvedimento, a cura del cancelliere o del segretario, e insieme con il lodo a cura della cancelleria presso la quale e' stato depositato ai fini della dichiarazione di esecutivita'; in questo caso gli atti in base ai quali e' stato emesso il lodo devono essere depositati in cancelleria dalla parte interessata, insieme con questo. 7. Gli atti in base ai quali sono stati emessi provvedimenti giurisdizionali non soggetti a registrazione, di cui alla tabella dell'allegato 1 al presente testo unico, devono essere inviati all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, a cura del cancelliere o del segretario, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione degli stessi.
Art. 67. Divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati (articolo 66 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) 1. I soggetti indicati nell'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati, indicando gli estremi della registrazione, compreso l'ammontare dell'imposta, con apposita attestazione da loro sottoscritta. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) agli originali, copie ed estratti di sentenze e altri provvedimenti giurisdizionali o di atti formati dagli ufficiali giudiziari e dagli uscieri, che siano rilasciati per la prosecuzione del giudizio; b) agli atti richiesti d'ufficio ai fini di un procedimento giurisdizionale, salvo il disposto dell'articolo 66, comma 7; c) alle copie degli atti destinate alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari; d) alle copie degli atti occorrenti per l'approvazione od omologazione; e) alle copie di atti che il pubblico ufficiale e' tenuto per legge a depositare presso pubblici uffici; f) al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata; g) al rilascio di copia dell'atto conclusivo (sentenza o verbale di conciliazione) della causa di opposizione allo stato passivo della liquidazione giudiziale, ai fini della variazione di quest'ultimo; h) al rilascio della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, i quali debbano essere utilizzati per proporre l'azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. 3. Nei casi di cui al comma 2 deve essere apposta sull'originale, sulla copia o sull'estratto rilasciati prima della registrazione l'indicazione dell'uso.
Art. 68. Repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali (articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) 1. I soggetti indicati nell'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche e ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti devono iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso. 2. Gli atti devono essere annotati sul repertorio giorno per giorno, senza spazi in bianco ne' interlinee e per ordine di numero con l'indicazione della data e del luogo dell'atto o dell'autenticazione, delle generalita' e del domicilio o residenza delle parti, della natura e del contenuto dell'atto e del corrispettivo pattuito. A margine dell'annotazione devono essere indicati gli estremi della registrazione. 3. Negli uffici amministrativi, nei quali piu' funzionari sono incaricati della stipulazione degli atti, non si puo' tenere che un solo repertorio, salva espressa autorizzazione del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. 4. I fogli dei repertori di cui ai commi 1, 2 e 3, devono essere numerati e vidimati dal tribunale competente per territorio, salvo per i notai quanto disposto dalle leggi a essi relative. 5. Ai fini dell'annotazione di cui ai commi 1 e 2, i cancellieri desumono gli elementi riguardanti il domicilio o la residenza anagrafica delle parti dagli atti del procedimento. Nel caso di elezione di domicilio l'acquisizione degli elementi anzidetti e' effettuata tramite il domiciliatario o gli organi di polizia tributaria.
Art. 69. Controllo del repertorio (articolo 68 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. Il controllo dei repertori previsti dall'articolo 68 e' effettuato su iniziativa degli uffici dell'Agenzia delle entrate competenti per territorio. I soggetti indicati nell'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche e ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti trasmettono il repertorio entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate effettuano verifiche anche presso gli uffici dei soggetti roganti. 2. L'ufficio dopo aver controllato la regolarita' della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, nonche' la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalita' di cui all'articolo 20, e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, comunica l'esito del controllo ai pubblici ufficiali. 3. L'ufficio non puo' trattenere il repertorio oltre il terzo giorno non festivo successivo a quello di presentazione.
Art. 70. Decadenza dell'azione del contribuente (articolo 77 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. Il rimborso dell'imposta, della sanzione amministrativa e degli interessi di mora deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la sanzione e' stata applicata entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui e' sorto il diritto alla restituzione. 2. Per i contratti a prezzo indeterminato, se la restituzione dipende dalla misura dell'imponibile il termine decorre dal giorno in cui ne e' stato definitivamente stabilito il minore ammontare. Nei casi di cui all'articolo 57, comma 1, lettera a), il termine decorre dalla data di notificazione della decisione. 3. La domanda di rimborso deve essere presentata all'ufficio che ha eseguito la registrazione, il quale deve rilasciarne ricevuta, ovvero essere spedita a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. 4. Per gli interessi di mora spettanti al contribuente sulle somme rimborsate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.
Parte II
Imposte ipotecaria e catastale
Titolo I
IMPOSTA IPOTECARIA
Capo I
Oggetto dell'imposta
Art. 71.
Oggetto dell'imposta (articolo 1 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)
1. Le formalita' di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette alla imposta ipotecaria secondo le disposizioni del presente titolo e della tariffa, di cui all'allegato 2 al presente testo unico. 2. Non sono soggette all'imposta le formalita' eseguite nell'interesse dello Stato ne' quelle relative ai trasferimenti di cui all'articolo 89 salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.
Capo II
Base imponibile
Art. 72. Base imponibile per le trascrizioni (articolo 2 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)
1. L'imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni e' commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni. 2. Se l'atto o la successione e' esente dall'imposta di registro o dall'imposta sulle successioni e donazioni o vi e' soggetto in misura fissa, la base imponibile e' determinata secondo le disposizioni relative a tali imposte. 3. In deroga alle disposizioni del comma 2 per la trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile l'imposta e' dovuta nella misura fissa.
Art. 73. Base imponibile per le iscrizioni (articolo 3 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)
1. L'imposta proporzionale dovuta sulle iscrizioni e rinnovazioni e sulle relative annotazioni, salvo il disposto del comma 3, e' commisurata all'ammontare del credito garantito, comprensivo di interessi e accessori. Se gli interessi sono indicati soltanto nel saggio si cumulano le annualita' alle quali per legge si estende l'iscrizione e la rinnovazione. 2. Se l'ipoteca e' iscritta a garanzia di rendita o pensione, la base imponibile si determina secondo le disposizioni relative all'imposta di registro. 3. L'imposta dovuta sull'annotazione per restrizione di ipoteca e' commisurata al minor valore tra quello del credito garantito e quello degli immobili o parti di immobili liberati determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro.
Capo III
Applicazione dell'imposta
Art. 74. Imposta relativa a piu' formalita' (articolo 4 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)
1. E' soggetta a imposta proporzionale una sola formalita', quando per lo stesso credito e in virtu' dello stesso atto debbono eseguirsi piu' iscrizioni o rinnovazioni; per ciascuna delle altre iscrizioni o rinnovazioni e' dovuta l'imposta fissa. 2. Se le formalita' devono eseguirsi in piu' uffici, devono essere presentate all'ufficio presso il quale si paga l'imposta proporzionale, oltre alle note prescritte dal codice civile, altrettante copie delle stesse quanti sono gli uffici, in cui la formalita' deve essere ripetuta; l'ufficio appone su ciascuna di esse il visto di conformita' all'originale e la certificazione di eseguita formalita' di cui all'articolo 81, comma 2, e le restituisce al richiedente. Tuttavia, il richiedente puo' presentare a ciascuno degli uffici, presso i quali la formalita' deve essere ripetuta, copia della nota recante la certificazione di eseguita formalita' autenticata da notaio. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle annotazioni soggette a imposta proporzionale.
Art. 75. Trascrizione del certificato di successione (articolo 5 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)
1. Nel caso di successione ereditaria comprendente beni immobili o diritti reali immobiliari, a chiunque devoluti e qualunque ne sia il valore, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate redige il certificato di successione, in conformita' alle risultanze della dichiarazione della successione o dell'accertamento d'ufficio, e ne richiede la trascrizione, compilando in duplice esemplare la nota a spese dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di successione. 2. La trascrizione del certificato e' richiesta ai soli effetti stabiliti dal presente titolo e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione.
Art. 76.
Termini per la trascrizione (articolo 6 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)
1. I notai e gli altri pubblici ufficiali, che hanno ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione, o presso i quali e' stato depositato l'atto ricevuto o autenticato all'estero, hanno l'obbligo di richiedere la formalita' relativa nel termine di trenta giorni dalla data dell'atto o del deposito. 2. I cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalita' entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa e' prescritta. 3. La trascrizione del certificato di successione deve essere richiesta nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta ipotecaria.
Art. 77. Termine per le annotazioni (articolo 7 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)
1. Le annotazioni previste dagli articoli 2654, 2655 e 2896 del codice civile devono essere richieste, a cura delle parti o dei loro procuratori o dei notai o altri pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l'atto, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'atto o della pubblicazione della sentenza o della pronunzia del decreto.
Capo IV
Privilegio
Art. 78.
Privilegio (articolo 8 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)
1. Il credito dello Stato per l'imposta ipotecaria dovuta sulle iscrizioni, rinnovazioni e relative annotazioni ha privilegio, oltre che sull'immobile cui la formalita' si riferisce a norma del codice civile, anche sul credito garantito con preferenza rispetto a ogni ragione su di esso spettante a terzi.
Titolo II
IMPOSTA CATASTALE
Capo I
Presupposti dell'imposta
Art. 79. Oggetto e misura dell'imposta (articolo 10 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)
1. Le volture catastali sono soggette all'imposta del 10 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell'articolo 72, anche se relative a immobili strumentali, ancorche' soggetti all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 3, della parte I, della tariffa di cui all'allegato 1 del presente testo unico. 2. L'imposta e' dovuta nella misura fissa di euro 200 per le volture eseguite in dipendenza di atti che non importano trasferimento di beni immobili ne' costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, di atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, di fusioni e di scissioni di societa' di qualunque tipo e di conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, per quelle eseguite in dipendenza di atti di regolarizzazione di societa' di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dall'apertura della successione. 3. Non sono soggette a imposta le volture eseguite nell'interesse dello Stato ne' quelle relative a trasferimenti di cui all'articolo 89, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.
Titolo III
DISPOSIZIONI COMUNI
Capo I
Assolvimento delle imposte
Art. 80. Soggetti obbligati al pagamento (articolo 11 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)
1. Sono obbligati al pagamento dell'imposta ipotecaria e dell'imposta catastale coloro che richiedono le formalita' di cui all'articolo 71 e le volture di cui all'articolo 79 e i pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni, relativamente agli atti ai quali si riferisce la formalita' o la voltura. 2. Sono inoltre solidalmente tenuti al pagamento delle imposte, di cui al comma 1, tutti coloro nel cui interesse e' stata richiesta la formalita' o la voltura e, nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche i debitori contro i quali e' stata iscritta o rinnovata l'ipoteca, nonche' l'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria.
Art. 81. Prova del pagamento delle imposte (articolo 14 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)
1. La prova dell'avvenuto pagamento delle imposte puo' essere data solo nei modi stabiliti nei commi 2, 3 e 4. 2. L'ufficio indica le somme pagate, in lettere e in cifre, sulla certificazione da apporre a prova della eseguita formalita' e sulla nota da esso trattenuta. 3. Nel caso previsto dall'articolo 74, comma 2, l'ufficio presso il quale e' eseguita la formalita' col pagamento dell'imposta fissa ritira dalla parte la copia ivi prevista; se e' stata attivata la meccanizzazione dei servizi, nella certificazione di cui al comma 2, deve essere indicato, in luogo dei numeri dei registri generale e particolare, il numero di presentazione di cui all'articolo 2678, terzo comma, del codice civile. 4. Le imposte riscosse dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate e versate direttamente dagli eredi e dai legatari sono distintamente annotate sugli atti, sulle sentenze, sulle denunzie e sulle quietanze rilasciate a prova dell'eseguito pagamento delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni, nonche' sulle copie dei titoli registrati.
Art. 82. Esecuzione di formalita' e di volture senza previo pagamento dell'imposta (articolo 15 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347) 1. Possono essere eseguite anche senza previo pagamento delle imposte: a) le iscrizioni, rinnovazioni e annotazioni che sono richieste dal pubblico ministero nell'interesse di privati, da pubblici ufficiali e da privati in virtu' di un obbligo loro imposto per legge; b) le formalita' e le volture richieste dalle amministrazioni dello Stato quando le spese relative devono far carico ad altri. 2. L'ufficio competente indica l'imposta dovuta sui documenti di cui all'articolo 81 e procede alla riscossione.
Art. 83. Formalita' e volture da eseguirsi a debito (articolo 16 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)
1. Sono eseguite con prenotazione a debito dell'imposta, salvo il recupero secondo le disposizioni delle rispettive leggi: a) le trascrizioni del sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale; b) le iscrizioni e le trascrizioni di cui all'articolo 74 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175; c) le trascrizioni degli atti indicati nell'articolo 76, comma 2; d) le formalita' e le volture richieste nei procedimenti civili nell'interesse dello Stato e di persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio; e) le formalita' e le volture relative a procedure di liquidazione giudiziale e ad altre procedure concorsuali. 2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), l'imposta prenotata e' riscossa in ragione della somma che risulta definitivamente dovuta. 3. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), l'ufficio dell'Agenzia delle entrate notifica apposito avviso di liquidazione alle parti interessate con l'invito a effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta, decorsi i quali procede alla riscossione a norma dell'articolo 82.
Capo II
Disposizioni varie
Art. 84. Misura minima dell'imposta proporzionale e arrotondamento (articolo 18 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347) 1. Le imposte ipotecaria e catastale dovute in misura proporzionale non possono essere inferiori alla misura fissa e sono arrotondate all'unita' di euro, per difetto se la frazione e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.
Art. 85. Tasse per i servizi ipotecari e catastali (articolo 19 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)
1. Per le operazioni inerenti ai servizi ipotecari e catastali indicate nella tabella di cui all'allegato 2 al presente testo unico, tranne quelle eseguite nell'interesse dello Stato, o delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono dovute le tasse ivi previste.
Art. 86. Disciplina dei libri fondiari (articolo 20 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139) 1. Restano ferme le disposizioni del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, per le formalita' relative agli immobili situati nei territori ivi indicati. 2. Nei territori soggetti al sistema tavolare di pubblicita' immobiliare di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, gli atti preordinati alla cancellazione di diritti di usufrutto, uso o abitazione, gia' iscritti a favore di persone decedute, sono esenti dall'imposta ipotecaria. L'esenzione si applica a tutte le domande di cancellazione dei diritti di usufrutto, uso e abitazione per causa di morte pervenute agli uffici competenti successivamente al 1° gennaio 2025 aventi a oggetto diritti iscritti a favore di soggetti deceduti a decorrere dalla medesima data.
Parte III
Imposta sulle successioni e donazioni
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI COMUNI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 87. Oggetto dell'imposta (articolo 1 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione. 2. Si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinunzia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni. 3. L'imposta si applica anche nei casi di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente e di dichiarazione di morte presunta, nonche' nei casi di donazione presunta di cui all'articolo 30. 4. L'imposta non si applica nei casi di donazione o liberalita' di cui agli articoli 742, 770, secondo comma, e 783 del codice civile. 5. Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalita' indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalita' collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto.
Art. 88. Territorialita' dell'imposta (articolo 2 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; articolo 1, comma 158, della legge 11 dicembre 2016, n. 232) 1. L'imposta e' dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorche' esistenti all'estero. 2. Se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta e' dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti. 3. Per i trust e gli altri vincoli di destinazione, l'imposta e' dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale. In caso di disponente non residente, l'imposta e' dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario. 4. Agli effetti dei commi 2 e 3 si considerano in ogni caso esistenti nello Stato: a) i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento a essi relativi; b) le azioni o quote di societa', nonche' le quote di partecipazione in enti diversi dalle societa', che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale; c) le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da societa' ed enti di cui alla lettera b); d) i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato; e) i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l'emittente e' residente nello Stato; f) i crediti garantiti su beni esistenti nello Stato fino a concorrenza del valore dei beni medesimi, indipendentemente dalla residenza del debitore; g) i beni viaggianti in territorio estero con destinazione nello Stato o vincolati al regime doganale della temporanea esportazione. 5. Non si considerano esistenti nel territorio dello Stato i beni viaggianti con destinazione all'estero o vincolati al regime doganale della temporanea importazione. 6. Per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d'imposta di validita' dell'opzione esercitata dal dante causa, ai sensi dell'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sulle successioni e donazioni e' dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione.
Art. 89. Trasferimenti non soggetti all'imposta (articolo 3 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, ne' quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalita' di pubblica utilita', nonche' quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461. 2. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma 1, non sono soggetti all'imposta se sono stati disposti per le finalita' di cui allo stesso comma. 3. Nei casi di cui al comma 2 il beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dall'accettazione dell'eredita' o della donazione o dall'acquisto del legato, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalita' indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso e' tenuto al pagamento dell'imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti negli Stati appartenenti all'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo nonche', a condizione di reciprocita', per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti in tutti gli altri Stati. 5. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici. 6. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali e' acquisito il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo gia' esistente. In caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attivita' d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarita' del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Gli aventi causa rendono, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell'attivita' o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarita' del diritto. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai periodi dal primo al quarto comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Il beneficio si applica anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di societa' residenti in Paesi appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti.
Art. 90. Trust e altri vincoli di destinazione (articolo 4-bis decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. I trust e gli altri vincoli di destinazione rilevano, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, ove determinino arricchimenti gratuiti dei beneficiari. L'imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari. Ai fini dell'autoliquidazione dell'imposta, il beneficiario denuncia il trasferimento ai sensi dell'articolo 23, il cui termine decorre dal predetto atto di trasferimento. Resta ferma la disciplina prevista per i trust, i vincoli di destinazione e i fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione dall'articolo 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le franchigie e le aliquote previste dagli articoli 93 e 133 si applicano in base al rapporto tra disponente e beneficiario. 3. Il disponente del trust o di altro vincolo di destinazione o, in caso di trust testamentario, il trustee puo' optare per la corresponsione dell'imposta in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell'apertura della successione. In tal caso, la base imponibile nonche' le franchigie e le aliquote applicabili sono determinate ai sensi delle disposizioni della presente parte III con riferimento al valore complessivo dei beni e dei diritti e al rapporto tra disponente e beneficiario risultanti al momento del conferimento ovvero dell'apertura della successione. Nel caso in cui al momento del conferimento ovvero dell'apertura della successione non sia possibile determinare la categoria di beneficiario, l'imposta si calcola sulla base dell'aliquota piu' elevata, senza l'applicazione delle franchigie di cui agli articoli 93 e 133. Qualora il disponente ovvero, in caso di trust testamentario, il trustee opti per la corresponsione dell'imposta ai sensi del presente comma, i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari appartenenti alla medesima categoria per cui e' stata corrisposta l'imposta in via anticipata non sono soggetti all'imposta. Non si da' luogo al rimborso dell'imposta assolta dal disponente o dal trustee. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento ai trust gia' istituiti alla data del 1° gennaio 2025. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 91. Soggetti passivi (articolo 5 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; articolo 1, comma 3, decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139) 1. L'imposta e' dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalita' tra vivi. 2. Ai fini dell'imposta sono considerati parenti in linea retta anche i genitori e i figli nati fuori del matrimonio, i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, gli adottanti e gli adottati. 3. La disposizione di cui al precedente comma 2 si applica anche agli affilianti e agli affiliati.
Art. 92. Ufficio competente (articolo 6 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. Competente per l'applicazione dell'imposta alle successioni e' l'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione era l'ultima residenza del defunto o, se il defunto era residente all'estero, l'ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza in Italia o, se l'ultima residenza non e' nota, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma. 2. La competenza per l'applicazione dell'imposta alle donazioni e' determinata secondo le disposizioni relative all'imposta di registro.
Titolo II
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA ALLE SUCCESSIONI
Capo I
Determinazione dell'imposta
Art. 93. Determinazione dell'imposta (articolo 7 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti: a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento; b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento; c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonche' degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento; d) a favore di altri soggetti: 8 per cento. 2. Se il beneficiario dei trasferimenti e' una persona con disabilita' riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro. 3. Sull'imposta determinata a norma dei commi 1 e 2 si applicano, quando ne ricorrono i presupposti, le riduzioni e le detrazioni stabilite negli articoli 110 e 111. 4. Fino a quando l'eredita' non e' stata accettata, o non e' stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta e' determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato.
Capo II
Base imponibile
Art. 94. Base imponibile (articolo 8 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. Il valore netto dell'asse ereditario e' costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell'apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 99 a 104, e l'ammontare complessivo delle passivita' deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati nell'articolo 129, comma 3. 2. Resta comunque ferma l'esclusione dell'avviamento nella determinazione della base imponibile delle aziende, delle azioni, delle quote sociali. 3. In caso di assoggettamento del debitore defunto a liquidazione giudiziale si tiene conto delle sole attivita' che pervengono agli eredi e ai legatari a seguito della chiusura della relativa procedura. 4. Il valore dell'eredita' o delle quote ereditarie e' determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano, quello dei legati al netto degli oneri da cui sono gravati.
Sezione I
Attivo ereditario
Art. 95. Attivo ereditario (articolo 9 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. L'attivo ereditario e' costituito da tutti i beni e i diritti che formano oggetto della successione, a esclusione di quelli non soggetti all'imposta a norma degli articoli 88, 89, 97 e 98. 2. Si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al 10 per cento del valore netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l'esistenza per un importo diverso. 3. Si considera mobilia l'insieme dei beni mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni, compresi i beni culturali non sottoposti alla tutela di cui all'articolo 98.
Art. 96. Presunzione di appartenenza all'attivo ereditario (articolo 11 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. Si considerano compresi nell'attivo ereditario: a) i titoli di qualsiasi specie il cui reddito e' stato indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal defunto, salvo quanto disposto nell'articolo 97, comma 1, lettera b); b) i beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome. 2. Per i beni e i titoli di cui al comma 1, lettera b), depositati a nome del defunto e di altre persone, compresi quelli contenuti in cassette di sicurezza o altri contenitori di cui all'articolo 130, commi 6 e 7, per le azioni e altri titoli cointestati e per i crediti di pertinenza del defunto e di altre persone, compresi quelli derivanti da depositi bancari e da conti correnti bancari e postali cointestati, le quote di ciascuno si considerano uguali se non risultano diversamente determinate. 3. Le partecipazioni in societa' di ogni tipo si considerano comprese nell'attivo ereditario anche se per clausola del contratto di societa' o dell'atto costitutivo o per patto parasociale ne sia previsto a favore di altri soci il diritto di accrescimento o il diritto di acquisto a un prezzo inferiore al valore di cui all'articolo 101, comma 1. In tal caso, se i beneficiari del diritto di accrescimento o di acquisto sono eredi o legatari, il valore della partecipazione si aggiunge a quello della quota o del legato; se non sono eredi o legatari la partecipazione e' considerata come oggetto di un legato a loro favore.
Art. 97. Beni non compresi nell'attivo ereditario (articolo 12 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. Non concorrono a formare l'attivo ereditario: a) i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando e' provato, mediante provvedimento giurisdizionale, atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarita'; b) le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all'apertura della successione con atto autentico o girata autenticata; c) le indennita' di cui agli articoli 1751, settimo comma, e 2122 del codice civile e le indennita' spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto; d) i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione; e) i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimento dell'amministrazione debitrice; f) i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione della successione; g) i beni culturali di cui all'articolo 98, alle condizioni ivi stabilite; h) i titoli del debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro, ivi compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo; i) gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, ivi compresi i titoli di Stato e gli altri titoli a essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, nonche' ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge; l) i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.
Art. 98. Beni culturali (articolo 13 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. I beni di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono esclusi dall'attivo ereditario se sono stati sottoposti alla tutela ivi prevista anteriormente all'apertura della successione e sono stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione. 2. L'erede o legatario deve presentare l'inventario dei beni di cui al comma 1 che ritiene non debbano essere compresi nell'attivo ereditario, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione, al competente organo periferico del Ministero della cultura, il quale dichiara per ogni singolo bene tutelato l'assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione. La dichiarazione e' presentata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate in allegato alla dichiarazione della successione o, se non vi sono altri beni ereditari, nel termine stabilito per questa. 3. Contro il rifiuto della dichiarazione e' ammesso ricorso al Ministero della cultura ai sensi dell'articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004; la decisione di accoglimento del ricorso deve essere presentata in copia, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente, che provvede al rimborso dell'eventuale maggiore imposta pagata. 4. L'alienazione in tutto o in parte dei beni di cui al comma 1 prima che sia decorso un quinquennio dall'apertura della successione, la loro tentata esportazione non autorizzata, il mutamento di destinazione degli immobili non autorizzato e il mancato assolvimento degli obblighi prescritti per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato determinano l'inclusione dei beni nell'attivo ereditario. Il Ministero della cultura ne da' immediata comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine di cui all'articolo 112, comma 4 o comma 5. 5. Per i territori della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli adempimenti di cui al presente articolo provvedono gli organi rispettivamente competenti.
Sezione II
Valore dei beni e dei diritti
Art. 99. Beni immobili e diritti reali immobiliari (articolo 14 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. La base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi nell'attivo ereditario, e' determinata assumendo: a) per la piena proprieta', il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione; b) per la proprieta' gravata da diritti reali di godimento, la differenza tra il valore della piena proprieta' e quello del diritto da cui e' gravata; c) per i diritti di usufrutto, uso e abitazione, il valore determinato a norma dell'articolo 102 sulla base di annualita' pari all'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprieta' per il saggio legale d'interesse secondo i criteri ivi previsti; d) per il diritto dell'enfiteuta, il ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, la differenza tra il valore della piena proprieta' e la somma dovuta per l'affrancazione; per il diritto del concedente la somma dovuta per l'affrancazione.
Art. 100. Aziende, navi e aeromobili (articolo 15 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. La base imponibile, relativamente alle aziende comprese nell'attivo ereditario, e' determinata assumendo il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e dei diritti che le compongono, esclusi i beni indicati nell'articolo 97, al netto delle passivita' risultanti a norma degli articoli da 106 a 108. Se il defunto era obbligato alla redazione dell'inventario di cui all'articolo 2217 del codice civile, si ha riguardo alle attivita' e alle passivita' indicate nell'ultimo inventario regolarmente redatto, tenendo conto dei mutamenti successivamente intervenuti. 2. Il valore delle navi o imbarcazioni e degli aeromobili, che non fanno parte di aziende, e' desunto dai prezzi mediamente praticati sul mercato per beni della stessa specie di nuova costruzione, tenendo conto del tempo trascorso dall'acquisto e dello stato di conservazione. 3. In caso di usufrutto o di uso dei beni indicati nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 99, comma 1, lettere b) e c).
Art. 101. Azioni e obbligazioni, altri titoli, quote sociali (articolo 16 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. La base imponibile, relativamente alle azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali compresi nell'attivo ereditario, e' determinata assumendo: a) per i titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, la media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell'ultimo trimestre anteriore all'apertura della successione, maggiorata dei dietimi o degli interessi successivamente maturati, e in mancanza il valore di cui alle lettere successive; b) per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle societa', non quotate in borsa ne' negoziati al mercato ristretto, nonche' per le quote di societa' non azionarie, comprese le societa' semplici e le societa' di fatto, il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell'ente o della societa' risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero, in mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all'ente o alla societa' al netto delle passivita' risultanti a norma degli articoli da 106 a 108, escludendo i beni indicati all'articolo 97, comma 1, lettere h) e i); c) per i titoli o quote di partecipazione a fondi comuni d'investimento, il valore risultante da pubblicazioni fatte o prospetti redatti a norma di legge o regolamento; d) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a), b) e c) il valore comparato a quello dei titoli aventi analoghe caratteristiche quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto o in mancanza desunto da altri elementi certi. 2. In caso di usufrutto si applicano le disposizioni dell'articolo 99, comma 1, lettere b) e c).
Art. 102. Rendite e pensioni (articolo 17 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; articolo 9, comma 4, decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139) 1. La base imponibile, relativamente alle rendite e pensioni comprese nell'attivo ereditario, e' determinata assumendo: a) il valore pari a quaranta volte l'annualita' se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato; b) il valore attuale dell'annualita', calcolato al saggio legale di interesse, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato; se e' prevista la cessazione per effetto della morte del beneficiario o di persona diversa, il valore non puo' superare quello determinato a norma della lettera c) con riferimento alla durata massima; c) il valore che si ottiene moltiplicando l'annualita' per il coefficiente indicato nel prospetto di cui all'allegato 4 al presente testo unico, in relazione all'eta' della persona alla cui morte essa deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia; in caso di rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di piu' persone si tiene conto dell'eta' del meno giovane dei beneficiari se e' prevista la cessazione con la morte di uno qualsiasi di essi, dell'eta' del piu' giovane se vi e' diritto di accrescimento fra loro; se e' prevista la cessazione per effetto della morte di persona diversa dai beneficiari si tiene conto dell'eta' di questa. 2. Il prospetto dei coefficienti di cui all'allegato 4 al presente testo unico e il valore del multiplo dell'annualita' indicato al comma 1, lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica e' intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo hanno efficacia per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' pubblicato il decreto di variazione. 3. Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 1 e 2 non puo' essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento. 4. Per le rendite costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, nonche' per le successioni aperte e le donazioni fatte anteriormente a tale data, ai fini della determinazione della base imponibile delle rendite vitalizie di cui al comma 1, lettera c), e all'articolo 50, comma 2, lettera c), relativamente alle quali i relativi rapporti non sono esauriti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, laddove il tasso di interesse legale risulta uguale o inferiore allo 0,1 per cento, si assumono i coefficienti risultanti dal prospetto allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015.
Art. 103.
Crediti (articolo 18 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. La base imponibile, relativamente ai crediti compresi nell'attivo ereditario, e' determinata assumendo: a) per i crediti fruttiferi, il loro importo con gli interessi maturati; b) per i crediti infruttiferi con scadenza dopo almeno un anno dalla data dell'apertura della successione, il loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse; c) per i crediti in natura, il valore dei beni che ne sono oggetto; d) per il diritto alla liquidazione delle quote di societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e di quelle a esse equiparate ai fini delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 2289 del codice civile, il valore delle quote determinato a norma dell'articolo 101.
Art. 104. Altri beni (articolo 19 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. La base imponibile, relativamente ai beni e ai diritti compresi nell'attivo ereditario diversi da quelli contemplati nell'articolo 95, comma 2, e negli articoli da 99 a 103 e' determinata assumendo il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione. 2. In caso di usufrutto o di uso si applicano le disposizioni dell'articolo 99, comma 1, lettere b) e c).
Sezione III
Passivita' deducibili
Art. 105. Passivita' deducibili (articolo 20 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. Le passivita' deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese mediche e funerarie indicate nell'articolo 109. 2. La deduzione e' ammessa alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli da 106 a 109.
Art. 106. Condizioni di deducibilita' dei debiti (articolo 21 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. I debiti del defunto devono risultare da atto scritto di data certa anteriore all'apertura della successione o da provvedimento giurisdizionale definitivo. 2. I debiti inerenti all'esercizio di imprese sono ammessi in deduzione anche se risultano dalle scritture contabili obbligatorie del defunto regolarmente tenute a norma di legge. 3. Se il defunto non era obbligato alla tenuta di scritture contabili, i debiti cambiari e i debiti verso aziende o istituti di credito, compresi i saldi passivi dei conti correnti, sono ammessi in deduzione anche se risultano dalle scritture contabili obbligatorie, regolarmente tenute a norma di legge, del trattario o del prenditore o dell'azienda o istituto di credito. 4. I debiti derivanti da rapporti di lavoro subordinato, compresi quelli relativi al trattamento di fine rapporto e ai trattamenti previdenziali integrativi, sono deducibili nell'ammontare maturato alla data di apertura della successione, anche se il rapporto continua con gli eredi o i legatari. 5. I debiti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, esistenti alla data di apertura della successione, nonche' i debiti tributari, il cui presupposto si e' verificato anteriormente alla stessa data, sono deducibili anche se accertati in data posteriore. 6. Per debito del defunto si intende anche quello di somme dovute al coniuge divorziato, a seguito di sentenza di scioglimento di matrimonio o di cessazione di effetti civili dello stesso.
Art. 107. Limiti alla deducibilita' dei debiti (articolo 22 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. Non sono deducibili i debiti contratti per l'acquisto di beni o di diritti non compresi nell'attivo ereditario; se i beni o i diritti acquistati vi sono compresi solo in parte la deduzione e' ammessa proporzionalmente al valore di tale parte. 2. I debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi sono deducibili nei limiti in cui il relativo importo e' stato impiegato nei seguenti modi: a) nell'acquisto di beni soggetti a imposta indicati nella dichiarazione della successione o di beni che, anteriormente all'apertura della successione, sono stati distrutti o perduti per causa non imputabile al defunto; b) nell'estinzione di debiti tributari e di debiti risultanti da atti aventi data certa anteriore di almeno sei mesi all'apertura della successione; c) in spese di mantenimento e spese mediche e chirurgiche, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sostenute dal defunto per se' e per i familiari a carico; le spese di mantenimento sono deducibili per un ammontare mensile di euro 516 per il defunto e di euro 258 per ogni familiare a carico, computando soltanto i mesi interi. Negli stessi limiti sono computati, per la determinazione del saldo dei conti correnti bancari, gli addebitamenti dipendenti da assegni emessi e da operazioni fatte negli ultimi sei mesi. Le disposizioni del presente comma non si applicano per i debiti contratti, le operazioni fatte e gli assegni emessi nell'esercizio di imprese o di arti e professioni. 3. Nella determinazione del saldo dei conti correnti bancari non si tiene conto degli addebitamenti dipendenti da assegni non presentati al pagamento almeno quattro giorni prima dell'apertura della successione. 4. I debiti di pertinenza del defunto e di altre persone, compresi i saldi passivi dei conti correnti bancari cointestati, sono deducibili nei limiti della quota del defunto; le quote dei condebitori si considerano uguali se non risultano diversamente determinate.
Art. 108. Dimostrazione dei debiti (articolo 23 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. La deduzione dei debiti e' subordinata alla produzione, in originale o in copia autentica, del titolo o provvedimento di cui all'articolo 106, comma 1, ovvero: a) di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del defunto, per i debiti inerenti all'esercizio di imprese; b) di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del trattario o del prenditore, per i debiti cambiari; c) di attestazione rilasciata dall'amministrazione creditrice, o di copia autentica della quietanza del pagamento avvenuto dopo l'apertura della successione, per i debiti verso pubbliche amministrazioni; d) di attestazione rilasciata dal competente ispettorato del lavoro, per i debiti verso i lavoratori dipendenti. 2. La deduzione dei debiti verso banche e altri intermediari finanziari, anche se risultanti nei modi indicati nel comma 1, e' subordinata alla produzione di un certificato, rilasciato dall'ente creditore entro trenta giorni dalla richiesta scritta di uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione della successione e controfirmato dal capo del servizio o dal contabile addetto al servizio. Il certificato deve attestare l'esistenza totale o parziale di ciascun debito con la specificazione di tutti gli altri rapporti debitori o creditori, compresi i riporti e le garanzie anche di terzi, esistenti con il defunto alla data di apertura della successione presso tutte le sedi, agenzie, filiali o ripartizioni territoriali della banca o altro intermediario finanziario; per i saldi passivi dei conti correnti dal certificato deve risultare l'integrale svolgimento del conto dal dodicesimo mese anteriore all'apertura della successione o, se precedente, dall'ultimo saldo attivo. 3. La sussistenza dei debiti alla data di apertura della successione, se non risulta da uno dei documenti di cui ai commi 1 e 2, deve risultare da attestazione conforme al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sottoscritta da uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione della successione nonche', tranne che per i debiti verso i dipendenti, dai creditori del defunto ovvero, per le passivita' indicate nell'articolo 101, comma 1, lettera b), dal legale rappresentante della societa' o dell'ente. Le firme devono essere autenticate. 4. L'esistenza di debiti deducibili, ancorche' non indicati nella dichiarazione della successione, puo' essere dimostrata, nei modi stabiliti nei commi 1, 2 e 3, entro il termine di tre anni dalla data di apertura della successione, prorogato, per i debiti risultanti da provvedimenti giurisdizionali e per i debiti verso pubbliche amministrazioni, fino a sei mesi dalla data in cui il relativo provvedimento giurisdizionale o amministrativo e' divenuto definitivo.
Art. 109. Spese mediche e spese funerarie (articolo 24 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. Le spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sono deducibili a condizione che risultino da regolari quietanze, anche se di data anteriore all'apertura della successione. 2. Le spese funerarie risultanti da regolari quietanze sono deducibili in misura non superiore a euro 1.032,91.
Capo III
Riduzioni e detrazioni
Art. 110. Riduzioni dell'imposta (articolo 25 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; articolo 14, comma 2, primo periodo, legge 18 ottobre 2001, n. 383) 1. Se la successione e' aperta entro cinque anni da altra successione o da una donazione avente per oggetto gli stessi beni e diritti, l'imposta e' ridotta di un importo inversamente proporzionale al tempo trascorso, in ragione di un decimo per ogni anno o frazione di anno; se nella successione non sono compresi tutti i beni e diritti oggetto della precedente successione o donazione o sono compresi anche altri beni o diritti, la riduzione si applica sulla quota di imposta proporzionale al valore dei beni e dei diritti compresi in entrambe. 2. Se nell'attivo ereditario sono compresi beni immobili culturali di cui all'articolo 98, per i quali, anteriormente all'apertura della successione non e' ancora intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono devoluti e' ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente al 50 per cento del loro valore. L'erede o legatario deve presentare l'inventario dei beni per i quali ritiene spettante la riduzione, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione, al competente organo periferico del Ministero della cultura, il quale attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004; la dichiarazione di interesse culturale deve essere allegata alla dichiarazione della successione. L'accertamento positivo delle caratteristiche di cui al predetto decreto legislativo comporta la sottoposizione dell'immobile alla tutela ivi prevista. Si applicano le disposizioni dell'articolo 98, commi 3, 4 e 5. 3. Se nell'attivo ereditario sono compresi fondi rustici, incluse le costruzioni rurali, anche se non insistenti sul fondo, di cui all'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devoluti al coniuge, a parenti in linea retta o a fratelli o sorelle del defunto, l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono devoluti e' ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente al 40 per cento della parte del loro valore complessivo non superiore a euro 103.291. La riduzione compete a condizione che l'erede o legatario sia coltivatore diretto, che la devoluzione avvenga nell'ambito di una famiglia diretto-coltivatrice e che l'esistenza di questi requisiti risulti da attestazione dell'ufficio regionale competente allegata alla dichiarazione della successione. E' diretto-coltivatrice la famiglia che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e governo del bestiame, sempreche' la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore al terzo di quella occorrente per le normali necessita' della coltivazione del fondo e dell'allevamento e del governo del bestiame. 4. Se nell'attivo ereditario sono compresi immobili o parti di immobili adibiti all'esercizio dell'impresa, devoluti al coniuge o a parenti in linea retta entro il terzo grado del defunto nell'ambito di una impresa artigiana familiare, come definita dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e dall'articolo 230-bis del codice civile, l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono devoluti e' ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente al 40 per cento della parte del loro valore complessivo non superiore a euro 103.291, a condizione che l'esistenza dell'impresa familiare artigiana risulti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 5. Se nell'attivo ereditario sono compresi, purche' ubicati in comuni montani con meno di cinquemila abitanti o nelle frazioni con meno di mille abitanti anche se situate in comuni montani di maggiori dimensioni, aziende, quote di societa' di persone o beni strumentali di cui all'articolo 43 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, trasferiti al coniuge o al parente entro il terzo grado del defunto, l'imposta dovuta dal beneficiario e' ridotta dell'importo proporzionale corrispondente al 40 per cento della parte del loro valore complessivo, a condizione che gli aventi causa proseguano effettivamente l'attivita' imprenditoriale per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Il beneficiario deve dimostrare detta condizione entro sessanta giorni dalla scadenza del suindicato termine mediante dichiarazione da presentare presso l'ufficio competente ove sono registrate la denuncia o l'atto; in mancanza di tale dimostrazione il beneficiario stesso e' tenuto al pagamento dell'imposta in misura ordinaria con gli interessi di mora, decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Per il pagamento dell'imposta di successione relativa all'ipotesi di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 121. 6. Le agevolazioni di cui al comma 5 si applicano anche in caso di donazioni. 7. Il totale delle imposte ipotecarie e catastali applicate sugli immobili dell'asse ereditario costituiti da terreni agricoli o montani non puo' comunque eccedere il valore dei terreni medesimi assunto a base imponibile.
Art. 111. Detrazione di altre imposte (articolo 26 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. Dall'imposta determinata a norma degli articoli precedenti si detraggono le imposte pagate a uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione e in relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della parte dell'imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi, salva l'applicazione di trattati o accordi internazionali.
Capo IV
Liquidazione dell'imposta
Art. 112. Procedimento e termini (articolo 27 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; articolo 1, comma 640, lettera d), legge 23 dicembre 2014 n. 190; articolo 1, comma 2, decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139) 1. La successione deve essere dichiarata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, a norma degli articoli da 113 a 115 nel termine stabilito dall'articolo 116. 2. L'imposta e' liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione, a norma dell'articolo 118, ed e' nuovamente autoliquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all'articolo 113, comma 6. 3. L'ufficio procede al controllo dell'autoliquidazione, ai sensi dell'articolo 118. 4. Successivamente l'ufficio, se ritiene che la dichiarazione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele ai sensi dell'articolo 117, commi 2 e 3, procede alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta a norma dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. La rettifica deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale. 5. Se la dichiarazione della successione e' stata omessa, l'imposta e' accertata e liquidata d'ufficio a norma dell'articolo 35 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990. Se e' stata omessa la dichiarazione sostitutiva o la dichiarazione integrativa di cui all'articolo 113, comma 6, si procede d'ufficio, rispettivamente, alla riliquidazione dell'imposta o alla liquidazione della maggiore imposta. L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa. 6. Se nelle liquidazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 vi sono stati errori od omissioni, l'ufficio puo' provvedere alla correzione e liquidare la maggiore imposta che ne risulta dovuta. Il relativo avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza stabilito per la liquidazione alla quale si riferisce la correzione. 7. L'imposta e' dovuta anche se la dichiarazione e' presentata oltre il termine di decadenza stabilito nel comma 5; in questo caso le disposizioni dei commi 2, 4 e 6 si applicano con riferimento a tale dichiarazione. 8. E' principale l'imposta autoliquidata dai soggetti obbligati al pagamento e quella liquidata dall'ufficio a seguito del controllo della regolarita' dell'autoliquidazione in base alle dichiarazioni presentate; e' complementare l'imposta o maggiore imposta liquidata in sede di accertamento d'ufficio o di rettifica. 9. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite gradualmente modalita' semplificate, anche mediante l'utilizzo di nuove soluzioni tecnologiche, di liquidazione e di versamento delle imposte nonche' della predisposizione e presentazione della dichiarazione di successione, per la quale l'Agenzia rende disponibili progressivamente i dati e le informazioni in suo possesso. 10. I termini di cui al presente articolo decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.
Art. 113. Dichiarazione della successione (articolo 28 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346) |
| 1. La dichiarazione della successione e' presentata con le modalita' telematiche stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Per i soggetti non residenti, la dichiarazione puo' essere spedita mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. In tal caso la dichiarazione si intende presentata alla data di spedizione. 2. Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredita' e i legatari anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali, nonche' i trustee, in caso di trust testamentario; gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente; gli amministratori dell'eredita' e i curatori delle eredita' giacenti; gli esecutori testamentari. 3. La dichiarazione della successione, a pena di nullita', e' redatta sul modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ed e' sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale. 4. Se piu' soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa non si considera omessa se presentata da uno solo. 5. I chiamati all'eredita' e i legatari sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell'articolo 116, hanno rinunziato all'eredita' o al legato o, non essendo nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell'eredita' a norma dell'articolo 528, primo comma, del codice civile, e ne hanno informato l'ufficio, con le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, allegando copia autentica della dichiarazione di rinunzia all'eredita' o copia dell'istanza di nomina autenticata dal cancelliere del tribunale. 6. Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento, diverso da quelli indicati all'articolo 98, comma 4, e dall'erogazione di rimborsi fiscali che da' luogo a mutamento della devoluzione dell'eredita' o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa. Si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 9. 7. I rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle entrate, spettanti al defunto, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all'eredita' come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l'eredita' e' devoluta per legge, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all'eredita' che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l'importo erogato all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' di trasmissione della comunicazione di cui al primo periodo. 8. Non vi e' obbligo di dichiarazione se l'eredita' e' devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a euro 100.000 e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare. 9. La dichiarazione nulla si considera omessa.
Art. 114. Contenuto della dichiarazione (articolo 29 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. Dalla dichiarazione della successione devono risultare: a) le generalita', l'ultima residenza e il codice fiscale del defunto; b) le generalita', la residenza e il codice fiscale dei chiamati all'eredita' e dei legatari, il loro grado di parentela o affinita' col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie; c) la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario con l'indicazione dei rispettivi valori; d) i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto a seguito di assunzioni di debiti negli ultimi sei mesi, con l'indicazione dei documenti di prova; e) gli estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi o legatari, comprese quelle presunte di cui all'articolo 87, comma 3, con l'indicazione dei relativi valori alla data di apertura della successione; f) i crediti contestati giudizialmente, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione a ruolo della causa e delle generalita' e residenza dei debitori; g) i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici di cui all'articolo 97, comma 1, lettera e); h) le passivita' e gli oneri deducibili, con l'indicazione dei documenti di prova; i) il domicilio eletto nello Stato italiano dagli eredi o legatari residenti all'estero; l) il valore netto dell'asse ereditario; m) le riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 110 e 111, con l'indicazione dei documenti di prova; n) il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse ipotecarie. 2. Se il dichiarante e' un legatario, dalla dichiarazione devono risultare solo gli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonche' quelli di cui alle lettere c), h), m) e n), limitatamente all'oggetto del legato, alla lettera e) limitatamente alle donazioni a suo favore e alla lettera i) limitatamente al suo domicilio. 3. Il contenuto e gli allegati della dichiarazione possono essere modificati con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate per eliminare progressivamente le informazioni e la documentazione che non risultano piu' rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta o che l'Agenzia puo' acquisire direttamente. 4. Le somme e i valori sono indicati con arrotondamento all'unita' di euro per difetto se la frazione e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.
Art. 115. Allegati alla dichiarazione (articolo 30 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. Alla dichiarazione devono essere allegati: a) il certificato di morte o la copia autentica della sentenza dichiarativa dell'assenza o della morte presunta; b) il certificato di stato di famiglia del defunto e quelli degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinita' con lui, nonche' i documenti di prova della parentela naturale; c) la copia autentica degli atti di ultima volonta' dai quali e' regolata la successione; d) la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi; e) la copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario di cui agli articoli 100, comma 1, e 101, comma 1, lettera b), nonche' delle pubblicazioni e prospetti di cui allo stesso articolo 101, comma 1, lettera c); f) la copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge; g) i documenti di prova delle passivita' e degli oneri deducibili nonche' delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 110 e 111; h) il prospetto di liquidazione dell'imposta sulle successioni, delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari. Le quietanze di versamento delle predette imposte o tasse sono conservate dagli eredi e dai legatari sino alla scadenza del termine per la rettifica, previsto dall'articolo 112, comma 4. 2. Se il dichiarante e' un legatario, alla dichiarazione devono essere allegati soltanto i documenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonche' quelli di cui alle lettere successive limitatamente all'oggetto del legato. 3. I certificati di morte e di stato di famiglia possono essere sostituiti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4. I documenti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) possono essere sostituiti anche da copie non autentiche con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui all'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che le stesse costituiscono copie degli originali. Resta salva la facolta' dell'Agenzia delle entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica. 5. Per gli allegati redatti in lingua straniera si applica l'articolo 11, commi 5 e 6. 6. L'ufficio competente, se la dimostrazione delle passivita' e degli oneri o delle riduzioni e detrazioni richieste risulta insufficiente, ne da' avviso al dichiarante, invitandolo a integrarla e, nel caso previsto dall'articolo 108, comma 2, secondo periodo, a esibire in copia autentica gli assegni indicati nel certificato. I nuovi documenti devono essere prodotti entro sei mesi dalla notificazione dell'avviso. 7. Per i documenti provenienti da pubbliche amministrazioni che non siano stati rilasciati entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, compresi la dichiarazione di cui all'articolo 98, comma 2, e le attestazioni o altri documenti relativi alle riduzioni e alle detrazioni di cui agli articoli 110 e 111, si applica, purche' alla dichiarazione sia allegata copia della domanda di rilascio, la disposizione dell'articolo 108, comma 4.
Art. 116. Termine per la presentazione della dichiarazione (articolo 31 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione. 2. Il termine decorre: a) per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredita' giacenti e per gli esecutori testamentari e i trustee dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina; b) nel caso di liquidazione giudiziale a carico del debitore defunto in corso alla data dell'apertura della successione o dichiarata entro sei mesi dalla data stessa, dalla data di chiusura della relativa procedura; c) nel caso di dichiarazione di assenza o di morte presunta, dalla data di immissione nel possesso dei beni ovvero, se non vi e' stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui e' divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta; d) dalla scadenza del termine per la formazione dell'inventario, se l'eredita' e' accettata con beneficio d'inventario entro il termine di cui al comma 1; e) dalla data della rinunzia o dell'evento di cui all'articolo 113, commi 5 e 6, o dalla diversa data in cui l'obbligato dimostri di averne avuto notizia; f) dalla data delle sopravvenienze di cui all'articolo 113, comma 8. 3. Fino alla scadenza del termine la dichiarazione della successione puo' essere modificata con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 113, 114 e 115. 4. La presentazione a un ufficio dell'Agenzia delle entrate diverso da quello competente si considera avvenuta nel giorno in cui la dichiarazione e' pervenuta all'ufficio competente.
Art. 117. Irregolarita', incompletezza e infedelta' della dichiarazione (articolo 32 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346) 1. La dichiarazione e' irregolare se manca delle indicazioni di cui all'articolo 114, comma 1, lettere a), b), c) e n) o non e' corredata dai documenti indicati nell'articolo 115, comma 1, lettere a) e b), e da quelli indicati nelle successive lettere c) d), f) e h) ove ne ricorrano i presupposti. In tal caso l'ufficio notifica al dichiarante, mediante avviso, l'invito a provvedere alla regolarizzazione entro sessanta giorni; la dichiarazione non regolarizzata nel termine si considera omessa. 2. La dichiarazione e' incompleta se non vi sono indicati tutti i beni e i diritti compresi nell'attivo ereditario. 3. La dichiarazione e' infedele: se i beni e diritti compresi nell'attivo ereditario vi sono indicati per valori inferiori a quelli determinati secondo le disposizioni degli articoli da 99 a 104; se vi sono indicati, sulla base di attestazioni o altri documenti di cui agli articoli 108 e 109, non conformi a verita', oneri e passivita' del tutto o in parte inesistenti.
Art. 118. Liquidazione dell'imposta in base alla dichiarazione (articolo 33 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. I soggetti obbligati al pagamento autoliquidano l'imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio, tenendo conto delle eventuali dichiarazioni integrative o modificative gia' presentate a norma dell'articolo 113, comma 6, e dell'articolo 116, comma 3, nonche' dei rimborsi fiscali di cui allo stesso articolo 113, comma 6, erogati fino alla presentazione della dichiarazione della successione. Se nella dichiarazione della successione e nella dichiarazione sostitutiva o integrativa sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, i soggetti obbligati al pagamento devono provvedere, nei termini indicati dall'articolo 116, alla liquidazione e al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari. 2. L'ufficio, anche avvalendosi di procedure automatizzate, controlla la regolarita' dell'autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonche' dei versamenti e la loro rispondenza con i dati indicati nella dichiarazione, procedendo alla liquidazione dell'imposta e del rimborso eventualmente spettante in base alle dichiarazioni presentate. In sede di liquidazione, l'ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e dell'imposta e a escludere: a) le passivita' esposte nella dichiarazione per le quali non ricorrono le condizioni di deducibilita' di cui agli articoli 106 e 109 o eccedenti i limiti di deducibilita' di cui agli articoli 107 e 109, nonche' gli oneri non deducibili a norma dell'articolo 94, comma 1; b) le passivita' e gli oneri esposti nella dichiarazione che non risultano dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione; c) le riduzioni e le detrazioni indicate nella dichiarazione non previste negli articoli 110 e 111 o non risultanti dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione. 3. Nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, dal quale risultano le correzioni e le esclusioni effettuate, con l'invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l'integrazione dell'imposta versata, nonche' della sanzione amministrativa di cui all'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e degli interessi decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Se il pagamento e' effettuato entro il termine indicato, l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta e' ridotto a un terzo. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la riliquidazione dell'imposta in base a dichiarazione sostitutiva e per la liquidazione della maggiore imposta in base a dichiarazione integrativa.
Capo V
Versamento e riscossione
Art. 119. Soggetti obbligati al versamento dell'imposta (articolo 36 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari. 2. Il coerede che ha accettato l'eredita' col beneficio d'inventario e' obbligato solidalmente al pagamento, a norma del comma 1, nel limite del valore della propria quota ereditaria. 3. Fino a quando l'eredita' non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all'eredita', o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti. Si applica l'articolo 59. 4. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate puo' chiedere la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredita' a norma dell'articolo 481 del codice civile o la nomina di un curatore dell'eredita' giacente a norma dell'articolo 528 dello stesso codice. 5. I legatari sono obbligati al pagamento dell'imposta relativa ai rispettivi legati. 6. Il regime di responsabilita' solidale di cui al presente articolo non si applica ai beneficiari di trasferimenti non soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 89 e dell'articolo 82, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Art. 120. Versamento dell'imposta (articolo 37 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. Il contribuente esegue il pagamento dell'imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi dell'articolo 118, comma 1, entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 116. Il pagamento dell'imposta principale liquidata dall'ufficio in sede di controllo dell'autoliquidazione con gli interessi e quello dell'imposta complementare con gli interessi di cui agli articoli 34 e 35 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 e' eseguito entro sessanta giorni da quello in cui e' stato notificato l'avviso di liquidazione. 2. Dalla data di scadenza dei termini di cui al comma 1 decorrono gli interessi di mora. 3. Non devono essere pagate le somme di importo, comprensivo di interessi e sanzioni amministrative, non superiore a euro 10. 4. Il pagamento delle somme dovute in autoliquidazione e' effettuato secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Art. 121. Dilazione del versamento (articolo 38 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. Il contribuente puo' eseguire il pagamento dell'imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi dell'articolo 118, nella misura non inferiore al 20 per cento entro il termine di cui all'articolo 120 e, per il rimanente importo, in un numero di otto rate trimestrali ovvero, per importi superiori a 20.000 euro, in un numero massimo di dodici rate trimestrali, fornendo apposita comunicazione in sede di dichiarazione della successione. La dilazione non e' ammessa per importi inferiori a 1.000 euro. 2. Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento del 20 per cento dell'imposta autoliquidata ai sensi dell'articolo 118. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento e' dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre. 3. Il mancato pagamento della somma pari al 20 per cento dell'imposta autoliquidata, entro il termine di cui al comma 1, ovvero di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto, dedotto quanto versato, e' iscritto a ruolo con relative sanzioni e interessi. 4. E' esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a: a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a euro 10.000; b) tardivo versamento della somma pari al 20 per cento, non superiore a sette giorni. 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche con riguardo al versamento in unica soluzione. 6. Si applica l'articolo 96, commi 5 e 6, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.
Art. 122. Versamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali (articolo 39 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346) 1. Gli eredi e i legatari in sede di presentazione della dichiarazione della successione possono proporre la cessione allo Stato, in pagamento totale o parziale dell'imposta sulla successione, delle relative imposte ipotecaria e catastale, degli interessi e delle sanzioni amministrative, di beni culturali sottoposti o meno a tutela, di cui all'articolo 98, e di opere di autori viventi o eseguite da non piu' di cinquanta anni. 2. La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti con l'indicazione dei relativi valori e corredata da idonea documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullita' da tutti gli eredi o dal legatario e presentata al Ministero della cultura e all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente, nel termine previsto dall'articolo 120 per il pagamento dell'imposta. La presentazione della proposta interrompe il termine. 3. Il Ministero della cultura attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalle norme indicate nell'articolo 98, comma 1, e dichiara, per i beni e le opere di cui al comma 1, l'interesse dello Stato ad acquisirli. 4. Le condizioni e il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro della cultura, presieduta da lui o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero della cultura e da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze. Il proponente puo' chiedere di essere sentito dalla commissione personalmente o a mezzo di un suo delegato. 5. Il decreto di cui al comma 4 e' emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed e' notificato al richiedente. Entro due mesi dalla data di notificazione del decreto il proponente notifica al Ministero della cultura, a pena di decadenza, la propria accettazione con firma autenticata. Il decreto di cui al comma 4 e la dichiarazione di accettazione costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. I beni mobili devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notificazione dell'accettazione. 6. Gli eredi o i legatari, ai fini dell'estinzione del debito tributario, devono produrre all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di accettazione, le copie autentiche della stessa e del decreto recante l'indicazione del valore dei beni ceduti. 7. Il cedente, se il valore dei beni ceduti e' inferiore all'importo dell'imposta e degli accessori e' obbligato a pagare la differenza; se il valore e' superiore, non ha diritto al rimborso. L'eventuale differenza deve essere corrisposta entro sessanta giorni dalla produzione all'ufficio dei documenti di cui al comma 6. 8. Il Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, se l'amministrazione dello Stato non intende acquisire il bene offerto in cessione, dichiara con decreto di cui al comma 4 di non accettare la proposta. Della mancata cessione il Ministero della cultura da' immediata comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate e al proponente; dalla data di ricevimento della comunicazione decorre il termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme di cui al comma 1 con applicazione degli interessi nella misura legale decorrenti dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 120, comma 1, primo periodo.
Art. 123. Riscossione in pendenza di giudizio (articolo 40 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione dell'imposta principale. La somma che risulta pagata in piu' in base alla decisione della controversia deve essere rimborsata d'ufficio al contribuente entro novanta giorni da quello in cui la decisione e' divenuta definitiva. 2. L'imposta complementare, se il contribuente propone ricorso, deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui all'articolo 120, per due terzi dopo la decisione della corte di giustizia tributaria di primo grado e per il resto dopo la decisione della corte di giustizia tributaria di secondo grado, in ogni caso al netto delle somme gia' pagate; l'ufficio dell'Agenzia delle entrate, se ricorrono gravi motivi, puo' sospendere la riscossione fino alla decisione della corte di giustizia tributaria di primo grado. 3. Le somme dovute per effetto delle decisioni di cui al comma 2 devono essere pagate, in base ad apposito avviso, a norma dell'articolo 120; se l'imposta liquidata per effetto della decisione della corte di giustizia tributaria e' inferiore a quella gia' pagata, la differenza deve essere rimborsata d'ufficio al contribuente entro novanta giorni dalla notificazione della decisione.
Art. 124. Riscossione coattiva e prescrizione (articolo 41 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. Per la riscossione coattiva dell'imposta e delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni in materia di riscossione coattiva dei tributi erariali. Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di apertura della successione o, in caso di dilazione del pagamento, dal giorno di scadenza dell'ultima rata ovvero dal giorno in cui si e' verificata la decadenza prevista dall'articolo 112. 2. Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.
Art. 125. Rimborso dell'imposta (articolo 42 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. Deve essere rimborsata, unitamente agli interessi e alle sanzioni eventualmente pagati, l'imposta: a) pagata indebitamente o risultante pagata in piu' a norma dell'articolo 123; b) relativa a beni e diritti riconosciuti appartenenti a terzi, con sentenza passata in giudicato, per causa anteriore all'apertura della successione a seguito di evizione o rivendicazione ovvero di nullita', annullamento, risoluzione, rescissione o revocazione dell'atto di acquisto; c) pagata in conseguenza di dichiarazione giudiziale di assenza o di morte presunta, quando lo scomparso fa ritorno o ne e' accertata l'esistenza; d) risultante pagata o pagata in piu' a seguito di sopravvenuto mutamento della devoluzione ereditaria; e) risultante pagata in piu' a seguito di accertamento, successivamente alla liquidazione, dell'esistenza di passivita' o della spettanza di riduzioni e detrazioni; f) risultante pagata in piu' a seguito della chiusura della liquidazione giudiziale a carico del debitore defunto dichiarata dopo la presentazione della dichiarazione della successione. 2. Il rimborso, salvo il disposto dell'articolo 123, commi 1 e 3, deve essere richiesto a pena di decadenza entro tre anni dal giorno del pagamento o, se posteriore, da quello in cui e' sorto il diritto alla restituzione. La domanda deve essere presentata all'ufficio competente, che deve rilasciarne ricevuta, ovvero essere spedita mediante plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. 3. Dalla data di presentazione della domanda di rimborso decorrono gli interessi di mora di cui all'articolo 120, comma 2. 4. Non si fa luogo al rimborso per gli importi, comprensivi di interessi e sanzioni amministrative, non superiori a euro 10; gli importi superiori sono rimborsati per l'intero ammontare.
Capo VI
Norme particolari per le successioni testamentarie
Art. 126. Disposizioni testamentarie impugnate o modificate (articolo 43 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. Nelle successioni testamentarie l'imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonche' agli eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari, risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, salvo il disposto, in caso di accoglimento dell'impugnazione o di accordi sopravvenuti, dell'articolo 113, comma 6, o dell'articolo 125, comma 1, lettera d).
Art. 127. Disposizioni testamentarie condizionali (articolo 44 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. L'imposta, se l'istituzione di erede e' sottoposta a condizione risolutiva, si applica con l'aliquota e la franchigia proprie dell'erede istituito e, nel caso di avveramento della condizione, con le aliquote proprie dell'erede subentrante. 2. L'imposta, se l'istituzione di erede e' sottoposta a condizione sospensiva, si applica con l'aliquota e la franchigia proprie di quello degli eventuali successibili, compreso l'erede istituito ed esclusi lo Stato e gli enti di cui all'articolo 89, che e' soggetto all'imposta minore, salva l'applicazione della maggiore imposta se l'eredita' viene devoluta a persona diversa per effetto dell'avveramento o del mancato avveramento della condizione. 3. L'imposta, nei casi di legato sottoposto a condizione sospensiva, si applica come se il legato non fosse stato disposto e, nel caso di avveramento della condizione, si applica nei confronti del legatario; se il legato e' sottoposto a condizione risolutiva, l'imposta si applica nei confronti del legatario e, nel caso di avveramento della condizione, si applica nei confronti dell'erede. 4. Le disposizioni testamentarie a favore di nascituri si considerano sottoposte a condizione sospensiva.
Art. 128. Sostituzione fedecommissaria (articolo 45 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. L'imposta, nel caso previsto dall'articolo 692 del codice civile, si applica nei confronti dell'istituito su un valore pari a quello dell'usufrutto sui beni che formano oggetto della sostituzione fedecommissaria. 2. L'imposta, alla morte dell'istituito, si applica nei confronti del sostituito in base al valore dei beni alla data dell'apertura della successione, ferma restando l'imposta gia' applicata a norma del comma 1. 3. L'imposta, quando la sostituzione non ha luogo, si applica nei confronti dell'istituito in base al valore della piena proprieta' dei beni alla data di apertura della successione, detraendo l'imposta precedentemente pagata.
Art. 129. Presunzione di legato (articolo 46 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. Il riconoscimento, contenuto nel testamento, che determinati beni intestati al defunto o da lui posseduti o che si presumono compresi nell'attivo ereditario appartengono a un terzo e' considerato legato a favore di questo, se non e' dimostrato che alla data dell'apertura della successione i beni gia' gli appartenevano. 2. Il riconoscimento di debito contenuto nel testamento e' considerato legato, se l'esistenza del debito non e' dimostrata nei modi indicati nell'articolo 108. 3. L'onere a carico dell'erede o del legatario, che ha per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, e' considerato legato a favore del beneficiario.
Capo VII
Disposizioni varie
Art. 130. Divieti e obblighi a carico di terzi (articolo 48 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. Gli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali e i pubblici ufficiali, con esclusione dei giudici e degli arbitri, non possono compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte, se non e' stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'articolo 112, comma 5, della dichiarazione della successione o dell'intervenuto accertamento d'ufficio, e non e' stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I giudici e gli arbitri devono comunicare all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente, entro quindici giorni, le notizie relative a trasferimenti per causa di morte apprese in base agli atti del processo. 2. I debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non e' stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'articolo 112, comma 5, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei crediti e dei beni suddetti, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non e' stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I debitori del defunto devono comunicare per lettera raccomandata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente, entro dieci giorni, l'avvenuto pagamento dei crediti di cui all'articolo 97, comma 1, lettere d) ed e). 3. Le banche e gli altri intermediari finanziari, le societa' e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati e altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture ne' ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non e' stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'articolo 112, comma 5, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non e' stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. 4. In deroga a quanto previsto dal comma 3, i soggetti ivi indicati, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, consentono, in presenza di beni immobili nell'asse ereditario e nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo, lo svincolo delle attivita' cadute in successione quando a richiederlo sia l'unico erede di eta' anagrafica non superiore a ventisei anni. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente comma. 5. Le dichiarazioni di inesistenza dell'obbligo di presentare la dichiarazione della successione ricevute dai soggetti, di cui ai commi 1, 2 e 3, devono essere trasmesse entro quindici giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente. 6. Le cassette di sicurezza non possono essere aperte dai concessionari, prima che gli stessi abbiano apposto la loro firma, con l'indicazione della data e dell'ora dell'apertura, su apposito registro tenuto dai concedenti in forma cronologica e senza fogli o spazi bianchi e abbiano dichiarato per iscritto sul registro stesso che le eventuali altre persone aventi facolta' di aprirle sono tuttora in vita. Le cassette di sicurezza, dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari, possono essere aperte solo alla presenza di un funzionario dell'amministrazione finanziaria o di un notaio, che redige l'inventario del contenuto, previa comunicazione da parte del concedente all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, nella cui circoscrizione deve essere redatto l'inventario, del giorno e dell'ora dell'apertura. 7. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche nel caso di armadi, casseforti, borse, valige, plichi e pacchi chiusi depositati presso banche o altri soggetti che esercitano tale servizio.
Art. 131. Notificazioni (articolo 49 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. Gli avvisi previsti nella presente parte III sono notificati, nei modi stabiliti in materia di imposte sui redditi, dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati a norma di legge dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o da messi comunali o di conciliazione.
Titolo III
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA ALLE DONAZIONI
Capo I
Applicazione dell'imposta
Art. 132. Registrazione degli atti di donazione (articolo 55 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. Gli atti di donazione sono soggetti a registrazione secondo le disposizioni del presente testo unico, concernenti gli atti da registrare in termine fisso. 2. Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi a oggetto donazioni, dirette o indirette, nonche' gli atti di istituzione e di dotazione dei trust formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato. 3. Gli atti che hanno per oggetto trasferimenti di cui all'articolo 89 sono registrati gratuitamente, salvo il disposto del comma 3 dello stesso articolo.
Art. 133. Determinazione dell'imposta (articolo 56 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. I trasferimenti di beni e diritti per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione, sono soggetti all'imposta con le seguenti aliquote applicate al valore complessivo dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui e' gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 135, comma 1, ovvero, se la donazione e' fatta congiuntamente a favore di piu' soggetti o se in uno stesso atto sono compresi piu' atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti: a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento; b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento; c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonche' degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento; d) a favore di altri soggetti: 8 per cento. 2. Se il beneficiario dei trasferimenti e' una persona con disabilita' riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro. 3. Il valore dei beni e dei diritti donati e' determinato a norma degli articoli da 99 a 104 e dell'articolo 34 commi 3, 4 e 5 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. 4. Si applicano le riduzioni previste nell'articolo 110, salvo quanto stabilito nell'articolo 98, commi 3, 4 e 5 del presente testo unico e nell'articolo 48, comma 2 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. E', inoltre, detratta, se alla richiesta di registrazione dell'atto di donazione e' allegata la fattura, l'imposta sul valore aggiunto afferente alla cessione. 5. Dall'imposta sulle donazioni determinata a norma del presente titolo si detraggono le imposte pagate all'estero in dipendenza della stessa donazione o liberalita' e in relazione ai beni ivi esistenti, fino a concorrenza della parte dell'imposta sulle donazioni proporzionale al valore dei beni stessi, salva l'applicazione di trattati o accordi internazionali.
Art. 134. Donazioni anteriori (articolo 57 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. Il valore delle quote spettanti o dei beni e diritti attribuiti a ciascun donatario e' maggiorato, ai soli fini delle franchigie di cui all'articolo 133, di un importo pari al valore delle donazioni a lui anteriormente fatte dal donante, comprese quelle presunte di cui all'articolo 87, comma 3, ed escluse quelle indicate nell'articolo 87, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma degli articoli 132 e 136. Per valore delle donazioni anteriori si intende il valore attuale dei beni e dei diritti donati; si considerano anteriori alla donazione, se dai relativi atti non risulta diversamente, anche le altre donazioni di pari data. 2. Negli atti di donazione e negli atti di cui all'articolo 30, devono essere indicati gli estremi delle donazioni anteriormente fatte dal donante al donatario o ad alcuno dei donatari e i relativi valori alla data degli atti stessi. Per l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza di tale indicazione si applica, a carico solidalmente dei donanti e dei donatari, la sanzione amministrativa da una a due volte la maggiore imposta dovuta.
Capo II
Disposizioni varie
Art. 135. Disposizioni varie (articolo 58 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. Gli oneri da cui e' gravata la donazione, che hanno per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, si considerano donazioni a favore dei beneficiari. 2. Per le donazioni sottoposte a condizione si applicano le disposizioni relative all'imposta di registro. Le donazioni a favore di nascituri si considerano sottoposte a condizione sospensiva. 3. Se nell'atto di donazione e' prevista la sostituzione di cui all'articolo 692 del codice civile si applicano le disposizioni dell'articolo 128. 4. Il rimborso dell'imposta pagata spetta anche nei casi di cui all'articolo 125, comma 1, lettera b). 5. Le disposizioni di questo titolo si applicano, in quanto compatibili, anche per gli atti di liberalita' tra vivi diversi dalla donazione.
Art. 136. Applicazione dell'imposta in misura fissa (articolo 59 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. L'imposta si applica nella misura fissa prevista per l'imposta di registro: a) per le donazioni di beni culturali sottoposti a tutela di cui all'articolo 97, comma 1, lettera g), a condizione che sia presentata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate la dichiarazione prevista dall'articolo 98, comma 2, salvo quanto stabilito nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo; b) per le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta a norma di legge, a eccezione dei titoli di cui all'articolo 97, comma 1, lettere h) e i). 2. Se i beni di cui al presente articolo sono compresi insieme con altri beni o diritti in uno stesso atto di donazione, del loro valore non si tiene conto nella determinazione dell'imposta a norma dell'articolo 134.
Art. 137 . Esenzione per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico (articolo 59-bis decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346) 1. Non sono soggette a imposta, anche nella ipotesi di cui all'articolo 136, comma 2, le donazioni di veicoli di cui all'articolo 97, comma 1, lettera l).
Art. 138. Agevolazioni (articolo 62 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. Restano ferme le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge.
Parte IV Imposta di bollo e imposta sul valore delle attivita' finanziarie estere
Titolo I
PRESUPPOSTI, BASE IMPONIBILE E DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI BOLLO
Capo I
Oggetto dell'imposta e modi di pagamento
Art. 139. Oggetto dell'imposta (articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)
1. Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nella tariffa, di cui all'allegato 3 al presente testo unico. 2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi.
Art. 140 . Atti soggetti a bollo sin dall'origine o in caso d'uso (articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642) 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 141, comma 2, l'imposta di bollo e' dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte I della tariffa, di cui all'allegato 3 al presente testo unico, se formati nello Stato, e in caso d'uso per quelli indicati nella parte II. 2. Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio dell'Agenzia delle entrate per la registrazione. 3. Delle cambiali emesse all'estero si fa uso, oltre che nel caso di cui al comma 2, quando sono presentate, consegnate, trasmesse, quietanzate, accettate, girate, sottoscritte per avallo o altrimenti negoziate nello Stato.
Art. 141. Modi di pagamento (articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)
1. L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa, di cui all'allegato 3 al presente testo unico: a) mediante pagamento dell'imposta a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalita' telematiche, apposito contrassegno; b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale. 2. Per gli atti da registrare in termine fisso, ai sensi del presente testo unico, l'imposta di bollo e' assolta nel termine previsto per la registrazione dell'atto, con le modalita' di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. Per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, l'imposta di bollo puo' essere assolta anche mediante contrassegno telematico, ai sensi del comma 1, lettera a). 3. Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate a euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a euro 0,05 o superiori a euro 0,05. 4. In ogni caso l'imposta e' dovuta nella misura minima di euro 1, a eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente, all'articolo 5, commi 1, lettere a) e b), e 2, della tariffa, di cui all'allegato 3 al presente testo unico, per i quali l'imposta minima e' stabilita in euro 0,50.
Art. 142. Caratteristiche e modalita' d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari (articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642) 1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalita' d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonche' le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia.
Art. 143. Definizione di foglio, di pagina e di copia (articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642) 1. Agli effetti del presente titolo e della tariffa, di cui all'allegato 3 al presente testo unico, nonche' della tabella di cui al medesimo allegato 3: a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata; b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata. 2. Per i tabulati meccanografici l'imposta e' dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate. 3. Per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio si intende composto da quattro facciate sempreche' queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell'ultima facciata la dichiarazione di conformita' all'originale.
Art. 144. Misura del tributo in caso d'uso (articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)
1. Per gli atti, documenti e registri soggetti a bollo solo in caso d'uso l'imposta e' dovuta nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso.
Art. 145. Onere del tributo nei rapporti con lo Stato (articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)
1. Nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, e' a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario.
Capo II
Applicazione dell'imposta
Art. 146. Contrassegno (articolo 9 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)
1. E' vietato scrivere o apporre timbri o altre stampigliature sul contrassegno telematico.
Art. 147. Bollo virtuale sostitutivo o alternativo di quello ordinario (articolo 10 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642) 1. Nei casi in cui il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale sia sostitutivo o alternativo di quello ordinario si osservano i limiti di cento linee per ciascun foglio. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai tabulati, repertori e ai registri nonche' alle copie degli stati di servizio rilasciate dalle pubbliche amministrazioni.
Art. 148. Atti soggetti a bollo fin dall'origine - Contrassegno (articolo 11 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)
1. Per gli atti soggetti a bollo fin dall'origine l'applicazione del contrassegno telematico deve precedere l'eventuale sottoscrizione e, per i registri e repertori, qualsiasi scritturazione.
Art. 149. Facolta' di scrivere piu' atti sul medesimo foglio (articolo 13 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642) 1. Un atto puo' essere scritto su un foglio che sia gia' servito per la redazione di altro atto soggetto a imposta a condizione che sia corrisposta la relativa imposta. 2. Ogni rinnovazione o proroga anche se apposta su atti o documenti formati precedentemente e' soggetta a imposta di bollo nella misura vigente per gli stessi al momento della rinnovazione o della proroga. 3. In ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio: a) gli inventari, processi verbali e gli altri atti che sono compiuti in piu' sedute; b) la ratifica apposta sull'atto cui si riferisce; c) l'accettazione del mandatario apposta sull'atto contenente il mandato; d) la dichiarazione di conferma e di asseverazione del contenuto di un atto e la dichiarazione di concordanza con l'originale; e) l'accettazione della cessione del credito fatta dal debitore ceduto sull'atto relativo; f) la dichiarazione di vedovanza scritta sul certificato di esistenza in vita; g) il certificato di avvenuta iscrizione, trascrizione e annotamento sui pubblici registri apposto sulla nota relativa; il duplicato della nota per l'iscrizione ipotecaria e la sua rinnovazione scritta sul titolo in base al quale avviene la formalita'; h) la copia della iscrizione, rinnovazione e trascrizione sui pubblici registri costituenti un solo stato o certificato e le relative aggiunte e variazioni riportate in un solo stato o certificato anche se lo stato o certificato concerne piu' di una persona; i) il certificato scritto sull'estratto catastale e attestante l'imposta dovuta per i beni ivi descritti e la dichiarazione di eseguita voltura catastale apposta sul documento in base al quale la voltura fu eseguita; l) gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri dei rispettivi uffici, purche' riguardino una sola persona o piu' persone coobbligate o cointeressate nell'affare cui si riferisce il contenuto degli estratti che si rilasciano; m) i pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in sede giurisdizionale o amministrativa; n) gli atti d'istruzione delle cause, i certificati e le attestazioni apposte sui medesimi, le relazioni di notificazioni scritte sull'originale e sulla copia dell'atto notificato, nonche' i precetti apposti in calce alle sentenze e agli atti rilasciati in forma esecutiva; o) l'autenticazione o la legalizzazione delle firme apposte sullo stesso foglio che contiene le firme da autenticare o da legalizzare; p) le certificazioni dei pubblici uffici apposte sul duplicato e sul secondo originale delle domande; q) gli atti contenenti piu' convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto.
Art. 150. Pagamento in modo virtuale (articoli 15 e 25, comma 3-bis, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)
1. Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito il contribuente ha il domicilio fiscale puo', su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta anziche' in modo ordinario avvenga in modo virtuale. 2. Gli atti e documenti, per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 1, devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione. 3. Ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno. 4. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre, ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare. 5. Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare all'ufficio dell'Agenzia delle entrate una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta, nonche' degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo. La dichiarazione e' redatta, a pena di nullita', su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 6. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente imputando la differenza a debito o a credito della rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, in quella successiva. 7. Tale liquidazione, ragguagliata e corretta dall'ufficio in relazione a eventuali modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso. Se le modifiche intervengono nel corso dell'anno, a liquidazione provvisoria gia' eseguita, l'ufficio effettua la riliquidazione provvisoria delle rimanenti rate con avviso da notificare al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento che dispone le modifiche. La maggiore imposta relativa alla prima rata oggetto della riliquidazione e' pagata unitamente all'imposta relativa alla rata successiva. Non si tiene conto, ai fini della riliquidazione in corso d'anno, delle modifiche intervenute nel corso dell'ultimo bimestre. Se le modifiche comportano l'applicazione di una imposta di ammontare inferiore rispetto a quella provvisoriamente liquidata, la riliquidazione e' effettuata dall'ufficio, su istanza del contribuente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. 8. L'autorizzazione di cui ai commi da 1 a 7 si intende concessa a tempo indeterminato e puo' essere revocata con atto da notificarsi all'interessato. 9. L'interessato che intenda rinunziare all'autorizzazione deve darne comunicazione scritta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente presentando contemporaneamente la dichiarazione di cui al comma 5 per il periodo compreso dal 1° gennaio al giorno da cui ha effetto la rinunzia. 10. Il pagamento dell'imposta risultante dalla liquidazione definitiva dovra' essere effettuato nei venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione. 11. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 14 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, la dichiarazione dell'imposta di bollo puo' essere integrata per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, nei modi e nei termini stabiliti dal presente articolo e comunque non oltre i termini di decadenza dal potere di accertamento di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
Art. 151. Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti (articolo 15-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642) 1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al 100 per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 150. Per esigenze di liquidita' l'acconto puo' essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto. 2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui al citato articolo 150, comma 5, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale e' posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al richiamato articolo 150, comma 6, e' eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai seguenti soggetti: a) la societa' Poste italiane S.p.a.; b) le banche; c) le societa' di gestione del risparmio; d) le societa' capogruppo dei gruppi bancari di cui all'articolo 61 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; e) le societa' di intermediazione mobiliare; f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del citato testo unico, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nonche' le societa' esercenti altre attivita' finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico; g) le imprese di assicurazioni.
Art. 152. Imposta di bollo sulle fatture elettroniche (articolo 12-novies decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; articolo 17, comma 1-bis, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157) 1. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui al dodicesimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al primo periodo, restano applicabili le disposizioni di cui al presente titolo. In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalita' telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, ridotta a un terzo, nonche' degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2021 attraverso il sistema di interscambio di cui al citato articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al terzo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' relative all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo puo' essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni: a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 5.000 euro; b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 5.000 euro.
Art. 153. Riscossione coattiva (articolo 16 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)
1. Per la riscossione coattiva delle imposte e delle sanzioni si applica la disciplina della riscossione mediante ruolo ai sensi delle disposizioni della parte I, titolo V, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. 2. Per l'imposta dovuta sulle sentenze e i decreti penali si applica l'articolo 16 della parte I della tariffa, di cui all'allegato 3 al presente testo unico.
Capo III
Atti e scritti per i quali l'imposta e' prenotata a debito
Art. 154. Atti dei procedimenti giurisdizionali (articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)
1. Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali l'imposta dovuta dalle amministrazioni dello Stato ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e' prenotata a debito.
Art. 155. Atti di persone o enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato (articolo 18 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)
1. Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone o enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato non puo' farsi uso della carta libera, se in ciascun atto e in ciascuna copia non siano citati gli estremi del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in essi indicato lo scopo della produzione.
Capo IV
Effetti del mancato o insufficiente pagamento dell'imposta Obblighi, divieti, solidarieta'
Art. 156. Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali (articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642) 1. Salvo quanto disposto dai successivi articoli 157 e 158, i giudici, i funzionari e i dipendenti dell'amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonche' gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente titolo. Tuttavia, gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell'ufficio che li ha ricevuti e, per l'autorita' giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell'articolo 162, al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo.
Art. 157. Cambiale, vaglia cambiario e assegno bancario irregolari di bollo (articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642) 1. La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno bancario non hanno la qualita' di titoli esecutivi se non sono stati regolarmente bollati sin dall'origine e, qualora si tratti di titoli provenienti dall'estero, prima che se ne faccia uso. 2. Il portatore o possessore non puo' esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto l'imposta di bollo dovuta e pagato le relative sanzioni amministrative. 3. La inefficacia come titolo esecutivo deve essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'ufficio.
Art. 158. Obblighi dei pubblici ufficiali per gli atti di protesto cambiario (articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642) 1. I notai, gli ufficiali giudiziari e i segretari comunali, devono, negli atti di protesto delle cambiali, fare menzione dell'ammontare dell'imposta di bollo pagata per detti titoli.
Art. 159. Solidarieta' (articolo 22 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; articolo 1, comma 1108, legge 30 dicembre 2020, n. 178) 1. Sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative: a) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente titolo ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti; b) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'articolo 140 di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto. 2. La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del presente titolo, alla formazione del quale non abbia partecipato, e' esente da qualsiasi responsabilita' derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all'ufficio dell'Agenzia delle entrate e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso, la violazione e' accertata soltanto nei confronti del trasgressore. 3. Per le fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, ai sensi del presente articolo, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.
Art. 160. Patti sull'onere del tributo e delle sanzioni (articolo 23 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642) 1. I patti contrari alle disposizioni del presente titolo, compreso quello che pone l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente o di quella che abbia determinato la necessita' di far uso degli atti o dei documenti irregolari, sono nulli anche tra le parti.
Capo V
Disposizioni varie
Art. 161. Responsabilita' dei funzionari dell'amministrazione finanziaria (articolo 30 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642) 1. Per gli atti di ogni specie, formati dai funzionari dell'amministrazione finanziaria nell'esercizio delle loro funzioni, le sanzioni previste dal testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, si applicano soltanto a carico di colui che ha formato l'atto.
Art. 162. Regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del presente testo unico (articolo 31 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642) 1. Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l'imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell'imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione. 2. La regolarizzazione e' eseguita esclusivamente dagli uffici dell'Agenzia delle entrate mediante annotazione sull'atto o documento della sanzione amministrativa versata. 3. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 156 la regolarizzazione avviene sull'originale o sulla copia inviata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate.
Art. 163. Irreperibilita' dei contrassegni (articolo 32 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)
1. E' ammesso corrispondere l'imposta mediante versamento su conto corrente postale intestato all'Agenzia delle entrate quando vi e' impossibilita' oggettiva di procurarsi i contrassegni rilasciati dagli intermediari convenzionati con l'Agenzia delle entrate e tale circostanza sia fatta risultare nel contesto dell'atto. La ricevuta comprovante il pagamento deve contenere la causale del pagamento stesso ed essere allegata all'atto o documento cui si riferisce. 2. Per le cambiali e per gli altri titoli di credito, per i quali e' prevista la corresponsione delle imposte stabilite per le cambiali, l'imposta deve essere assolta esclusivamente mediante apposizione dei contrassegni rilasciati dagli intermediari convenzionati con l'Agenzia delle entrate. 3. E' altresi' consentita la redazione degli atti e documenti senza o con parziale pagamento dell'imposta purche' gli stessi siano presentati all'ufficio dell'Agenzia delle entrate per la regolarizzazione entro cinque giorni dalla cessata impossibilita' di cui al comma 1 e della quale dovra' essere fatta menzione nel contesto dell'atto. 4. Il pagamento dell'imposta a norma dei commi da 1 a 3 non comporta applicazione di sanzione amministrativa.
Art. 164. Ripartizione delle sanzioni amministrative (articolo 38 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)
1. Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dal presente titolo sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168.
Art. 165. Distribuzione, vendita al pubblico e aggio (articolo 39 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)
1. Il pagamento con modalita' telematiche puo' essere eseguito presso i rivenditori di generi di monopolio, nonche' presso gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori gia' autorizzati, al 30 giugno 2004, alla vendita di valori bollati, previa stipula da parte degli stessi di convenzione disciplinante le modalita' di riscossione e di riversamento delle somme introitate nonche' le penalita' per l'inosservanza degli obblighi convenzionali. 2. Ai soggetti di cui al comma 1 compete l'aggio calcolato: a) sull'ammontare complessivo delle somme riscosse, dal 1º gennaio 2017, con modalita' telematiche, di cui all'articolo 141, comma 1, lettera a), nella seguente misura: 1) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento; 2) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento; 3) distributori diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2): del 2 per cento; b) sulle somme riscosse all'atto del rilascio del contrassegno di cui all'articolo 141, comma 1, lettera a), nella misura stabilita dalla convenzione prevista dal comma 1 del presente articolo. 3. I soggetti convenzionati con l'Agenzia delle entrate di cui al comma 1 sono sempre responsabili per il fatto dei loro coadiutori e assistenti e devono esporre all'esterno del proprio locale un avviso recante l'indicazione «emissione e vendita di contrassegni per l'imposta di bollo» avente le caratteristiche stabilite dall'Agenzia delle entrate.
Capo VI
Disposizioni transitorie e finali
Art. 166. Disposizioni transitorie (articolo 40 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)
1. Salvo quanto disposto nella tariffa e nella tabella di cui all'allegato 3 al presente testo unico, le esenzioni e le agevolazioni nonche' i regimi sostitutivi in materia di bollo, previsti dalle leggi in vigore alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sara' stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi dell'articolo 9, primo comma, numero 6, o dell'articolo 15, sesto comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825.
Capo VII
Imposta di bollo per attivita' finanziarie oggetto di emersione
Art. 167. Attivita' finanziarie oggetto di emersione (articolo 19, commi da 6 a 12, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) 1. Le attivita' finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, sono soggette a un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille. 2. L'imposta di cui al comma 1 e' determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo pagata ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, della parte I della tariffa, di cui all'allegato 3 al presente testo unico. 3. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 350 del 2001, provvedono a trattenere l'imposta di cui al comma 1 dal conto del soggetto che ha effettuato l'emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente, ed effettuano il relativo versamento entro il 16 luglio di ciascun anno con riferimento al valore delle attivita' ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente. Nel caso in cui, nel corso del periodo d'imposta, venga meno in tutto o in parte la segretazione, l'imposta e' dovuta sul valore delle attivita' finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o rapporto ha fruito della segretazione. Il versamento e' effettuato secondo le disposizioni contenute nella parte I, titolo I, capo II, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. 4. Gli intermediari di cui al comma 3 segnalano all'Agenzia delle entrate i contribuenti nei confronti dei quali non e' stata applicata e versata l'imposta con le modalita' di cui al medesimo comma 3. Nei confronti dei predetti contribuenti l'imposta e' riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 93 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025. 5. Per l'omesso versamento dell'imposta di cui al comma 1 si applica una sanzione pari all'importo non versato. 6. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di cui al comma 1 nonche' per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sui redditi.
Titolo II
IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE ESTERE
Capo I
Prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio
Art. 168. Prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio (articolo 19, commi da 18 a 23, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) 1. A decorrere dal 2012 e' istituita un'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato. A decorrere dal 2023, in luogo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 9, della parte I della tariffa, di cui all'allegato 3 al presente testo unico, si applica un'imposta sul valore delle cripto-attivita' detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. 2. Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 1 sono i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. 3. L'imposta di cui al comma 1 e' dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione. 4. L'imposta di cui al comma 1 e' stabilita, a decorrere dal 2014, nella misura del 2 per mille del valore dei prodotti finanziari. Per i conti correnti e i libretti di risparmio l'imposta e' stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall'articolo 9, comma 3, lettere a) e b), della parte I della tariffa, di cui all'allegato 3 al presente testo unico. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta e' dovuta nella misura massima di euro 14.000. Il valore e' costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti i prodotti finanziari, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attivita' e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. 5. L'imposta di cui al comma 1 e' stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dall'anno 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999. 6. Dall'imposta di cui al comma 1 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio. 7. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonche' per il contenzioso, relativamente all'imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi, ivi comprese quelle relative alle modalita' di versamento dell'imposta in acconto e a saldo. 8. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni di attuazione dell'articolo 167 e del presente articolo.
Parte V
Regimi sostitutivi e agevolazioni
Titolo I
REGIMI SOSTITUTIVI
Capo I
Disposizioni varie
Art. 169. Fondi istituiti con apporto di beni immobili (articolo 14-bis, comma 11, legge 25 gennaio 1994, n. 86)
1. Per l'insieme degli apporti di beni immobili di cui all'articolo 14-bis, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e delle eventuali successive retrocessioni di cui al richiamato articolo 14-bis, comma 9, della legge n. 86 del 1994 e' dovuto in luogo delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale, un'imposta sostitutiva di euro 516,46 che e' liquidata dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate a seguito di denuncia del primo apporto in natura e che deve essere presentata dalla societa' di gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso e' stato effettuato.
Art. 170. Trasformazione in societa' e in cooperative delle compagnie e dei gruppi portuali (articolo 22 legge 28 gennaio 1994, n. 84) 1. Per la trasformazione in societa' e in cooperative delle compagnie e dei gruppi portuali, nonche' delle organizzazioni portuali, si applica il disposto dell'articolo 170 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Le operazioni di cui al comma 1 sono soggette a imposta sostitutiva di quelle di registro, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative nella misura fissa di 51,65 euro. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai gruppi ormeggiatori e barcaioli che intendano trasformarsi in societa' e in cooperative secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile.
Titolo II
AGEVOLAZIONI
Capo I
Agricoltura
Art. 171. Imprenditoria giovanile (articolo 14, commi 1 e 2, legge 15 dicembre 1998, n. 441)
1. Al fine di favorire la continuita' dell'impresa agricola, anche se condotta in forma di societa' di persone, gli atti relativi ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e quant'altro strumentale all'attivita' aziendale oggetto di successione o di donazione tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali, di bollo e soggetti alle sole imposte ipotecarie in misura fissa qualora i soggetti interessati siano: a) coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a titolo principale, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, iscritti alle relative gestioni previdenziali, o a condizione che si iscrivano entro tre anni dal trasferimento; b) giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni a condizione che acquisiscano la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale entro ventiquattro mesi dal trasferimento, iscrivendosi alle relative gestioni previdenziali entro i successivi due anni. 2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che i soggetti di cui al medesimo comma 1 si obblighino a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici per almeno sei anni.
Art. 172. Ampliamento delle superfici coltivate (articolo 7 legge 15 marzo 2024, n. 36)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per i giovani imprenditori agricoli di cui all'articolo 2 della legge 15 marzo 2024, n. 36, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale, che acquistino o permutino terreni agricoli e loro pertinenze, l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale sono versate nella misura del 60 per cento di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente. 2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni del comma 1, valutate in 7,07 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 173. Piccola proprieta' contadina (articolo 2, commi 4-bis e 4-ter, decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; articolo 1, comma 907, legge 28 dicembre 2015, n. 208) 1. Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprieta' contadina gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, nonche' le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Le agevolazioni previste dal periodo precedente si applicano altresi' agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, da loro abitualmente coltivati. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla meta'. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonche' all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilita' del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. 2. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di eta' inferiore a quaranta anni che dichiarino nell'atto di trasferimento di volere conseguire, entro il termine di ventiquattro mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili anche a favore del coniuge o dei parenti in linea retta, purche' gia' proprietari di terreni agricoli e conviventi, di soggetti aventi i requisiti di cui al medesimo comma 1.
Art. 174. Controversie in materia di masi chiusi (articolo 35, comma 3, legge 24 novembre 2000, n. 340)
1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di masi chiusi, nonche' quelli relativi all'assunzione del maso chiuso, in seguito all'apertura della successione, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra imposta e tassa e dal contributo unificato.
Capo II
Disposizioni varie
Art. 175. Disposizioni per il personale imbarcato (articolo 2-undecies, comma 2, decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656) 1. I contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima, che risultano assegnate alle categorie di cui all'articolo 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro.
Art. 176. Atti e provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario (articolo 1, comma 57, legge 28 dicembre 2015, n. 208) 1. Tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunita' montane sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.
Art. 177. Societa' cooperative edilizie di abitazione (articolo 66, comma 6-bis e 6-ter, decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427) 1. Alle societa' cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi disciplinati dai principi della mutualita', in conformita' all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e iscritti nell'albo delle societa' cooperative, si applica la seguente disciplina in materia di imposte di bollo e di registro: a) gli atti costitutivi e modificativi, gli atti di ammissione e recesso dei soci e gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, con la sola esclusione degli assegni bancari e delle cambiali, sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto; b) gli atti costitutivi e modificativi sono soggetti a registrazione gratuita; c) gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato, compresi i relativi allegati. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal 1° gennaio 1993.
Art. 178. Esenzioni per le controversie in materia di locazioni (articolo 57, primo comma, legge 27 luglio 1978, n. 392)
1. Gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi alle controversie in materia di locazione il cui valore non eccede euro 309,87 sono esenti dall'imposta di bollo e di registro; negli stessi casi gli onorari di avvocato e procuratore sono ridotti alla meta'.
Art. 179. Accordi di riduzione dei canoni di locazione (articolo 19, comma 1, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) 1. La registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere e' esente dalle imposte di registro e di bollo.
Art. 180. Cessioni di immobili strumentali di cui siano parte fondi immobiliari chiusi (articolo 35, commi 10-ter e 10-ter.1, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) 1. Per le volture catastali e le trascrizioni relative alle cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, di cui all'articolo 2, della tariffa dell'allegato 2 al presente testo unico, sono ridotte della meta'. 2. Alle cessioni, effettuate dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel caso di esercizio, da parte dell'utilizzatore, dell'opzione di acquisto dell'immobile concesso in locazione finanziaria, ovvero nel caso di immobile riveniente da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.
Art. 181. Estensione del regime dei titoli di Stato alle obbligazioni e altri titoli di debito emessi ai sensi dell'articolo 195 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (articolo 1, commi 1, 3 e 5, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) 1. Gli interessi delle obbligazioni di progetto emesse dalle societa' di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono soggette allo stesso regime fiscale previsto per i titoli del debito pubblico. 2. Le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito da parte delle societa' di cui al richiamato articolo 194 del decreto legislativo n. 36 del 2023, nonche' le relative eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali emissioni, nonche' i trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni e titoli di debito, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa di cui al presente testo unico. 3. E' ammessa l'emissione di obbligazioni ai sensi dell'articolo 195 del citato decreto legislativo n. 36 del 2023, anche ai fini del rifinanziamento del debito precedentemente contratto per la realizzazione dell'infrastruttura o delle opere connesse al servizio di pubblica utilita' di cui sia titolare.
Art. 182. Facilitazioni dell'ingresso e del soggiorno in Italia per start-up innovative, ricerca e studio (articolo 5, comma 4, decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9) 1. Le Camere di commercio competenti rilasciano su richiesta delle imprese i certificati camerali anche in lingua inglese che, esclusivamente ai fini dell'utilizzo in uno Stato estero, sono esenti dall'imposta di bollo.
Art. 183. Start-up turismo (articolo 11-bis, comma 3, decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106) 1. Le societa' di cui all'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, qualora siano costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di eta' all'atto della costituzione della medesima societa', sono esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.
Art. 184. Trasferimenti di beni immobili strumentali in caso di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attivita' (articolo 1, comma 237, legge 30 decembre 2021, n. 234) 1. In caso di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attivita' e mantenimento degli assetti occupazionali, al trasferimento di beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. In caso di cessazione dell'attivita' o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente comma prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria.
Art. 185. Atti aventi a oggetto gli immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari (articolo 25, comma 10, decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175) 1. Gli atti aventi a oggetto gli immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari stipulati in relazione alle proposte ammesse al finanziamento di cui all'articolo 25 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro. Ferma restando la decadenza dal beneficio prevista dall'articolo 25, comma 6, del decreto-legge n. 144 del 2022, qualora a seguito della stipula degli atti di cui al primo periodo non venga dato seguito, entro i termini previsti, agli interventi finalizzati alla realizzazione e messa a disposizione degli alloggi o delle residenze universitarie, si determina la decadenza dal beneficio fiscale di cui al presente articolo.
Art. 186.
Gratuita' del giudizio (articolo 1 legge 2 aprile 1958, n. 319)
1. Gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi ai centri per l'impiego o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonche' alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 2. Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze e ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonche' quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di liquidazione giudiziale, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di cui agli articoli 618-bis, 825 e 826 del codice di procedura civile.
Art. 187. Operazioni tra fondi pensioni (articolo 17, comma 9-bis, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)
1. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse.
Art. 188. Disciplina delle cambiali finanziarie (articolo 1-bis, comma 5, legge 13 gennaio 1994, n. 43)
1. Le cambiali emesse ai sensi dell'articolo 1-bis della legge 13 gennaio 1994, n. 43, sono esenti dall'imposta di bollo, ferma restando comunque l'esecutivita' del titolo.
Art. 189. Valorizzazione del patrimonio immobiliare e operazioni di cartolarizzazione (articolo 1, comma 275, legge 30 dicembre 2004, n. 311) 1. Ai fini della valorizzazione del patrimonio immobiliare le operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti e i trasferimenti di immobili di proprieta' dei comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, in favore di fondazioni o societa' di cartolarizzazione, associazioni riconosciute sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto.
Art. 190. Dismissione di immobili (articolo 11-quinquies, comma 3, decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248) 1. Agli atti di alienazione e di permuta di cui all'articolo 11-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, o comunque connessi alla dismissione del patrimonio immobiliare di proprieta' dello Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189.
Art. 191. Misure per incentivare il procedimento di mediazione (articolo 17, commi 1 e 2, decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28) 1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. 2. Il verbale e l'accordo di conciliazione sono esenti dall'imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro, altrimenti l'imposta e' dovuta per la parte eccedente.
Art. 192. Atti di riorganizzazione tra enti appartenenti alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale (articolo 1, comma 737, legge 27 dicembre 2013, n. 147) 1. Agli atti aventi a oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. La disposizione del primo periodo si applica agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a decorrere dal 1º gennaio 2014, nonche' alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data.
Art. 193. Trasferimenti di beni per successione o donazione alle cooperative sociali (articolo 7, commi 1 e 2, legge 8 novembre 1991, n. 381) 1. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'articolo 89. 2. Le cooperative sociali godono della riduzione a un quarto delle imposte catastali e ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi a immobili destinati all'esercizio dell'attivita' sociale.
Art. 194. Esenzione imposta di registro (articolo 2, comma 26, legge 23 dicembre 2009, n. 191)
1. Le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano stati parti in causa in un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo o da stragi di tale matrice, sono esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro previsto, quali parti in causa, dall'articolo 58 e di ogni altra imposta.
Art. 195. Atti relativi allo scioglimento del matrimonio (articolo 19 legge 6 marzo 1987, n. 74)
1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e al procedimento di separazione personale dei coniugi, nonche' ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
Art. 196. Donazioni di beni immobili in favore di aziende ospedaliere (articolo 5, comma 4, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) 1. Gli atti di donazione a favore delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere che abbiano a oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalita' rientranti nell'ambito del servizio sanitario nazionale, sono esenti dal pagamento delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali.
Art. 197. Rinvio alle agevolazioni per il settore del cinema e dell'audiovisivo (articolo 22, comma 1, legge 14 novembre 2016, n. 220) 1. Restano ferme le agevolazioni previste dall'articolo 22, comma 1, della legge 14 novembre 2016, n. 220, per gli atti ivi contemplati.
Capo III
Eventi calamitosi
Art. 198. Esenzione da imposte e tasse per interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (articolo 73 legge 14 maggio 1981, n. 219) 1. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque relativi all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, dalle tasse di concessione governativa, nonche' dalle tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui alla tabella dell'allegato 2 al presente testo unico e dai tributi speciali di cui alla tabella A dell'allegato 5 al testo unico tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174. 2. E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.
Art. 199. Interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982 (articolo 70 decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76) 1. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque relativi alla attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dagli eventi sismici indicati nell'articolo 1 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982 di cui al decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, dalle tasse di concessione governativa, nonche' dalle tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui alla tabella dell'allegato 2 al presente testo unico e dai tributi speciali di cui alla tabella A, dell'allegato 5 al testo unico tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174. 2. E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito. 3. La disposizione di cui al comma 1 deve intendersi riferita anche: a) a tutti gli atti di cessione, permuta o assegnazione in proprieta', effettuati in applicazione degli strumenti urbanistici previsti nell'articolo 34, comma 3, del richiamato testo unico, di cui al decreto legislativo n. 76 del 1990, e a tutti gli atti di acquisto di cui agli articoli 10, comma 8, e 13, comma 3, dello stesso testo unico; b) agli atti di scioglimento delle comunioni, agli atti di trasferimento dei suoli, compresi nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 39 del citato testo unico, di cui al decreto legislativo n. 76 del 1990, e a tutti gli atti comunque relativi all'attuazione dello stesso testo unico, anche se in esso non espressamente previsti. 4. Le successioni dei soggetti deceduti per effetto degli eventi sismici indicati nell'articolo 1 del richiamato testo unico, di cui al decreto legislativo n. 76 del 1990, sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastali, nonche' da ogni altra tassa o diritto. Sono altresi' esenti dalla imposta provinciale di trascrizione, dall'imposta di bollo nonche' da ogni compenso, emolumento o diritto, le formalita' da eseguirsi da parte del pubblico registro automobilistico relativamente all'acquisto per causa di morte di veicoli a motore e loro rimorchi se il dante causa e' deceduto per effetto degli stessi eventi sismici. 5. In deroga al disposto dell'articolo 88, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i contributi in conto capitale erogati in base a legge dello Stato o delle regioni alle imprese danneggiate nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 del citato testo unico, di cui al decreto legislativo n. 76 del 1990, non concorrono alla formazione del reddito di impresa del soggetto percipiente.
Art. 200. Emergenza nel comune di Senise del luglio 1986 (articolo 4, commi 1 e 2, decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120) 1. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi alla ricostruzione degli immobili e al ripristino delle attivita' economiche distrutti dal movimento franoso del 26 luglio 1986 nel comune di Senise sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, dalle tasse di concessione governativa, nonche' dalle tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui alla tabella dell'allegato 2 al presente testo unico, e dai tributi speciali di cui alla tabella A dell'allegato 5 al testo unico tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174. E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito. 2. Per conseguire le agevolazioni di cui al comma 1 deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'amministrazione comunale, che ne attesti il titolo.
Art. 201. Esenzioni applicabili con riferimento agli eventi sismici del 2016 (articolo 48, commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229) 1. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti all'imposta di successione ne' alle imposte e tasse ipotecarie e catastali ne' all'imposta di registro o di bollo gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016. 2. Le esenzioni previste dal comma 1 sono riconosciute esclusivamente con riguardo alle successioni di persone fisiche che alla data degli eventi sismici si trovavano in una delle seguenti condizioni: a) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi a immobili ubicati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; b) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi a immobili ubicati nei territori dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e dichiarati inagibili ai sensi dell'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016; c) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi a immobili distrutti o dichiarati inagibili ubicati in comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, qualora sia dimostrato il nesso di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata. 3. Le esenzioni previste dal comma 1 non si applicano qualora al momento dell'apertura della successione l'immobile sia stato gia' riparato o ricostruito, in tutto o in parte. 4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalita' di rimborso delle somme gia' versate a titolo di imposta di successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o di bollo, relativamente alle successioni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 1 e 2 e aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 189 del 2016. Con riguardo alle somme rimborsate ai sensi del primo periodo non sono dovuti interessi.
Art. 202. Esenzioni applicabili agli eventi sismici del 2009 che hanno colpito i territori dell'Abruzzo e all'emergenza verificatasi nell'agosto 2018 nella citta' di Genova 1. Resta ferma l'applicazione delle agevolazioni previste: a) dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; b) dall'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
Parte VI
Disposizioni varie, transitorie e finali
Titolo I
DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 203. Norme di interpretazione autentica (articolo 9, comma 1, decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410) 1. Ai fini del presente testo unico l'articolo 7 della tabella, di cui all'allegato 1, deve intendersi applicabile anche ai fondi d'investimento immobiliare disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86.
Art. 204.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di cui all'articolo 205 sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articolo 1 della legge 2 aprile 1958, n. 319; b) decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637; c) articoli da 1 a 6, da 8 a 23, da 30 a 33, da 38 a 42, la tariffa di cui all'allegato A e la tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; d) articolo 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392; e) articolo 73 della legge 14 maggio 1981, n. 219; f) articoli da 1 a 50, da 54 a 68, 77, e da 79 a 81, la tariffa, la tabella e il prospetto dei coefficienti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; g) articolo 4 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120; h) articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74; i) articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76; l) articoli da 1 a 3, da 4-bis a 9 e da 11 a 33, da 36 a 46, 48, 49, 55, 56, da 57 a 59-bis, 62 e il prospetto dei coefficienti di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; m) articoli da 1 a 8, 10, 11, da 14 a 16, da 18 a 21, la tariffa e la tabella di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; n) articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; o) articolo 7, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 1991, n. 381; p) articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; q) articolo 66, commi 5, terzo periodo, 6-bis e 6-ter, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; r) articolo 1-bis, comma 5, della legge 13 gennaio 1994, n. 43; s) articolo 14-bis, comma 11, della legge 25 gennaio 1994, n. 86; t) articolo 22 della legge 28 gennaio 1994, n. 84; u) articolo 2-undecies, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656; v) articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463; z) articolo 14, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1998, n. 441; aa) articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; bb) articolo 9, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; cc) articolo 66, comma 1, e articolo 69, commi 3 e 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342; dd) articolo 35, commi 3 e 3-bis, della legge 24 novembre 2000, n. 340; ee) articolo 9, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410; ff) articolo 14, comma 2, primo periodo, della legge 18 ottobre 2001, n. 383; gg) articolo 73, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; hh) articolo 13, comma 51, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; ii) articolo 1, commi 275 e 280, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; ll) articolo 11-quinquies, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; mm) articolo 17, comma 9-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; nn) articolo 35, commi 10-ter e 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; oo) articolo 16, commi 10-bis e 10-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; pp) articolo 2, comma 26, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; qq) articolo 2, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; rr) articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; ss) articolo 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; tt) articolo 19, commi da 6 a 12, e da 18 a 23, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; uu) articolo 1, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; vv) articolo 3, comma 16, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; zz) articolo 5, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9; aaa) articolo 1, comma 737, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; bbb) articolo 11-bis, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106; ccc) articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; ddd) articolo 1, comma 640, lettera d), della legge 23 dicembre 2014, n. 190; eee) articolo 1, commi 57 e 907, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; fff) articolo 48, commi 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; ggg) articolo 1, comma 158, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; hhh) articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; iii) articolo 17, comma 1-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; lll) articolo 1, comma 813, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; mmm) articolo 1, comma 1108, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; nnn) articolo 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; ooo) articolo 25, comma 10, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175; ppp) articolo 2, comma 1, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103; qqq) articolo 7 della legge 15 marzo 2024, n. 36; rrr) articolo 1, commi 2 e 3, articolo 2, commi 2 e 3, articolo 8, comma 2-bis, e articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139. 2. Salvo che sia diversamente previsto dal presente testo unico e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilita', quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.
Art. 205.
Decorrenza
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026. |
| Parte di provvedimento in formato grafico |
| Parte di provvedimento in formato grafico |
| Parte di provvedimento in formato grafico Allegato 3 - Imposta di bollo TABELLA Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto
Articolo 1
1. Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali e alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale.
Articolo 2
1. Elenchi e ruoli concernenti l'ufficio del giudice popolare, la leva militare e altre prestazioni personali verso lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nonche' tutte le documentazioni e domande che attengono a tali prestazioni e le relative opposizioni.
Articolo 3
1. Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare, esclusi gli atti di cui all'articolo 16 della tariffa, allegato 3 e comprese le istanze e denunce di parte dirette a promuovere l'esercizio dell'azione penale e le relative certificazioni. Documenti prodotti nei medesimi procedimenti dal pubblico ministero e dall'imputato o incolpato.
Articolo 4
1. Estratti e copie di qualsiasi atto e documento richiesti nell'interesse dello Stato dai pubblici uffici, quando non ricorre l'ipotesi prevista dall'articolo 154 del presente testo unico.
Articolo 5
1. Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente. 2. Verbali, decisioni e relative copie delle Corti di giustizia tributaria nonche' copie dei ricorsi, delle memorie, delle istanze e degli altri atti del procedimento depositati presso di esse. 3. Repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie a esclusione dei repertori tenuti dai notai. 4. Atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera dell'agente della riscossione. 5. Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonche' documenti allegati alle istanze medesime. 6. Delegazioni di pagamento e atti di delega di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.
Articolo 6
1. Fatture e altri documenti di cui agli articoli 9 e 10 della tariffa, allegato 3 riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto. 2. Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l'imposta sul valore aggiunto, l'esenzione e' applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.
Articolo 7
1. Fatture, note, conti, ricevute, quietanze e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA. La disposizione si applica per le operazioni per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante a un gruppo IVA, si applicherebbero le esenzioni di cui agli articoli 6 e 19 della presente tabella.
Articolo 8
1. Titoli di debito pubblico, buoni del tesoro, certificati speciali di credito ed altri titoli obbligazionari emessi o garantiti dallo Stato, nonche' le relative quietanze; libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze; ricevute, quietanze e altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonche' dagli uffici della societa' Poste Italiane SPA non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva della tariffa, allegato 3, parte I, articolo 9, comma 3; estratti di conti correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato; buoni fruttiferi ed infruttiferi da chiunque emessi; domande per operazioni comunque relative al debito pubblico e documenti esibiti a corredo delle domande stesse; procure speciali per ritiro di somme iscritte nei libretti postali nominativi di risparmio; polizze e ricevute di pegno rilasciate dai monti di credito su pegno, dai monti o societa' di soccorso e dalle casse di risparmio; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente. 2. Azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri titoli negoziabili emessi in serie, nonche' certificati di tali titoli, qualunque sia il loro emittente compresi gli atti necessari per la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione, la negoziazione o la compravendita di detti titoli. 3. Quietanze per il rimborso dei titoli, buoni, azioni e quote di cui ai precedenti commi nonche' per il versamento di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive.
Articolo 9
1. Copie, estratti, certificati, dichiarazioni e attestazioni di qualsiasi genere rilasciati da autorita', pubblici uffici e ministri di culto nell'interesse di persone non abbienti e domande dirette a ottenere il rilascio dei medesimi. 2. Domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti. 3. Quietanze relative a oblazioni a scopo di beneficenza a condizione che sull'atto risulti tale scopo.
Articolo 10
1. Certificati anagrafici richiesti dalle societa' sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti e associazioni di promozione sportiva di appartenenza.
Articolo 11
1. Domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuata dalla competente autorita', per i quali vi sia un nesso di causalita' con l'evento.
Articolo 12
1. Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, ricevute dei contributi nonche' atti e documenti relativi alla liquidazione e al pagamento di indennita' e rendite concernenti le assicurazioni stesse anche se dovute in base a leggi straniere. 2. Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per la liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di reversibilita', degli assegni e delle indennita' di liquidazione e di buonuscita o comunque di cessazione del rapporto di lavoro anche se a carico di stranieri. 3. Domande e relativa documentazione per l'iscrizione nelle liste di collocamento presso i centri per l'impiego.
Articolo 13
1. Certificati concernenti gli accertamenti che le leggi sanitarie demandano agli uffici sanitari, ai medici, ai veterinari e alle levatrici, quando tali certificati sono richiesti nell'esclusivo interesse della pubblica igiene e profilassi.
Articolo 14
1. Atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo e in quella dell'infanzia nonche' negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime. 2. Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative quietanze nonche' per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche. 3. Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso.
Articolo 15
1. Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla Corte costituzionale. 2. Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali e amministrativi relativi a controversie: a) in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari; b) individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego; c) in materia di pensioni dirette o di riversibilita'; 3. Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti ai centri per l'impiego o previsti da contratti o da accordi collettivi di lavoro. 4. Atti e documenti relativi all'esecuzione immobiliare nei procedimenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e dei provvedimenti di cui al comma 3. 5. Atti e provvedimenti dei procedimenti innanzi al conciliatore, compreso il mandato speciale a farsi rappresentare ed escluse le sentenze.
Articolo 16
1. Atti della procedura della tutela dei minori e degli interdetti, compresi l'inventario, i conti annuali e quello finale, le istanze di autorizzazione e i relativi provvedimenti, con esclusione degli atti e dei contratti compiuti dal tutore in rappresentanza del minore o dell'interdetto; atti, scritti e documenti relativi al procedimento di adozione speciale e di affidamento, all'assistenza e all'affiliazione dei minori di cui agli articoli 400 e seguenti del codice civile; atti di riconoscimento di figli naturali.
Articolo 17
1. Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell'articolo 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui invalidita' comporta ridotte o impedite capacita' motorie permanenti.
Articolo 18
1. Domande per ottenere certificati e altri atti e documenti esenti da imposta di bollo; domande per il rilascio di copie ed estratti dei registri di anagrafe e di stato civile; domande e certificati di nascita per il rilascio del certificato del casellario giudiziario. 2. Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell'atto di notorieta' rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Articolo 19
1. Bollette e altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine. 2. Atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualsiasi titolo, e alla compravendita di valute e di valori in moneta o verghe. 3. Fatture emesse in relazione a esportazioni di merci, fatture proforma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all'esportazione e all'importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi restituibili all'esportazione. 4. Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonche' agli spedizionieri, per spese da sostenere nell'interesse dell'ente o dell'impresa. 5. Domande di autorizzazione d'importazione ai sensi dell'articolo 135 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 6. La disciplina prevista agli effetti dell'imposta di bollo per le fatture e gli altri documenti relativi alle operazioni di importazione ed esportazione si applica anche alle fatture e agli altri documenti relativi alle operazioni intraunionali.
Articolo 20
1. Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonche' comunita' montane sempreche' vengano tra loro scambiati.
Articolo 21
1. Atti che autorita', pubblici funzionari e ministri di culto sono tenuti a trasmettere all'ufficio dello stato civile; dichiarazioni e processi verbali trasmessi all'ufficio dello stato civile per comunicare la nascita o la morte di persone o il rinvenimento di bambini abbandonati.
Articolo 22
1. Passaporti e documenti equipollenti; carte di identita' e documenti equipollenti. 2. Atti e documenti necessari per il rilascio e il rinnovo dei passaporti: a) per gli emigranti, considerati tali ai sensi delle norme sulle emigrazioni, che si recano all'estero a scopo di lavoro e per le loro famiglie; b) per gli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare; c) per i ministri del culto e religiosi che siano missionari; d) per gli indigenti.
Articolo 23
1. Atti costitutivi e modificativi delle societa' di mutuo soccorso, cooperative e loro consorzi, delle associazioni agrarie di mutua assicurazione e loro federazioni, ed atti di recesso e di ammissione dei soci di tali enti.
Articolo 24
1. Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprieta' di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini suindicati e relative copie. 2. Domande, certificazioni, attestazioni, documenti, note di trascrizione ipotecaria, e relative copie.
Articolo 25
1. Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonche' di prestiti agrari di esercizio previsti dalle disposizioni legislative vigenti in materia.
Articolo 26
1. Atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilita' promossa dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell'indennita' di espropriazione.
Articolo 27
1. Testamenti in qualunque forma redatti e schede dei testamenti segreti.
Articolo 28
1. Biglietti e abbonamenti per trasporto di persone nonche' domande e documenti comunque occorrenti per il rilascio di detti abbonamenti.
Articolo 29
1. Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi, contratti di locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di societa' di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti; libretti colonici di cui all'articolo 2161 del codice civile e documenti con simili concernenti rapporti di lavoro agricolo anche se contenenti l'accettazione dei relativi conti fra le parti.
Articolo 30
1. Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennita' e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato.
Articolo 31
1. Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari trattati nell'interesse delle dette amministrazioni; conti degli esattori e agenti della riscossione di tributi in genere.
Articolo 32
1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonche' copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) nonche' dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e societa' sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI.
Articolo 33
1. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.
Articolo 34
1. Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilita' e di brevetti per modelli e disegni ornamentali.
Articolo 35
1. Conti di base riservati alle fasce di clientela socialmente svantaggiate individuate ai sensi del comma 1 dell'articolo 126-viciesquater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. |
| Allegato 4 - Imposta di registro e imposta sulle successioni e donazioni
Prospetto dei coefficienti ===================================================== | Eta' del beneficiario | Coefficienti | +=========================+=========================+ | da 0 a 20 | 38 | +-------------------------+-------------------------+ | da 21 a 30 | 36 | +-------------------------+-------------------------+ | da 31 a 40 | 34 | +-------------------------+-------------------------+ | da 41 a 45 | 32 | +-------------------------+-------------------------+ | da 46 a 50 | 30 | +-------------------------+-------------------------+ | da 51 a 53 | 28 | +-------------------------+-------------------------+ | da 54 a 56 | 26 | +-------------------------+-------------------------+ | da 57 a 60 | 24 | +-------------------------+-------------------------+ | da 61 a 63 | 22 | +-------------------------+-------------------------+ | da 64 a 66 | 20 | +-------------------------+-------------------------+ | da 67 a 69 | 18 | +-------------------------+-------------------------+ | da 70 a 72 | 16 | +-------------------------+-------------------------+ | da 73 a 75 | 14 | +-------------------------+-------------------------+ | da 76 a 78 | 12 | +-------------------------+-------------------------+ | da 79 a 82 | 10 | +-------------------------+-------------------------+ | da 83 a 86 | 8 | +-------------------------+-------------------------+ | da 87 a 92 | 6 | +-------------------------+-------------------------+ | da 93 a 99 | 4 | +-------------------------+-------------------------+
Il prospetto era gia' in vigore per l'imposta di registro, dal 1° gennaio 2024, per effetto dell'articolo 1, comma 3, del D.M. 21 dicembre 2023. Tale prospetto e' stato esteso anche all'imposta sulle successioni e donazioni dall'articolo 1, comma 1, lett. fff), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139. |
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