Gazzetta n. 186 del 12 agosto 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 30 luglio 2025
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Rubino di Cantavenna».


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2024/1143;
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialita' tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualita' e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialita' tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 83 dell'8 aprile 2022, avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e, in particolare, l'art. 3, il quale prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2025;
Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica prot. n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025», rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, e dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno 2024, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 71 del 20 marzo 1970, concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Rubino di Cantavenna» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione Qualita' - Vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale e' stato consolidato il disciplinare della denominazione di origine controllata dei vini «Rubino di Cantavenna»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero - sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, con il quale e' stato, da ultimo, aggiornato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Rubino di Cantavenna»;
Esaminata la documentata domanda, presentata dal Consorzio Colline del Monferrato Casalese, con sede in via Mameli n. 10 - 15033 Casale Monferrato (AL), intesa ad ottenere l'approvazione di modifiche ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Rubino di Cantavenna»;
Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui e' richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, e' considerata una modifica ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e comporta altresi' una modifica del documento unico;
Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di approvazione di una modifica ordinaria e' stata esaminata nell'ambito della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 10 ottobre 2024, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Rubino di Cantavenna»;
la suddetta proposta di modifica del disciplinare e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 255 del 30 ottobre 2024 a fini di opposizione a livello nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni.
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtu' dello stesso;
Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Rubino di Cantavenna» che comporta una modifica del documento unico, conformemente all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e all'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
Ritenuto altresi', di dover procedere, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico consolidato modificato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, nonche' di dover procedere, entro un mese dalla data di pubblicazione del predetto decreto di approvazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143;

Decreta:

Art. 1

1. La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (menzione specifica tradizionale italiana: denominazione di origine controllata - D.O.C. ) dei vini «Rubino di Cantavenna», di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 255 del 30 ottobre 2024, e' approvata.
2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Rubino di Cantavenna» consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1 del presente articolo, ed il relativo documento unico consolidato modificato figurano, rispettivamente, negli allegati A e B al presente decreto.
 
Allegato A

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI
«RUBINO DI CANTAVENNA»

Articolo 1

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Rubino di Cantavenna» e' riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie o menzioni:
Rubino di Cantavenna;
Rubino di Cantavenna Riserva;
Rubino di Cantavenna Superiore.

 
Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. In conformita' all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio nazionale a decorrere dalla campagna vitivinicola 2025/2026.
 
Articolo 2

Base ampelografica

Il vino a DOC «Rubino di Cantavenna» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Barbera N. minimo: 75 %.
Possono concorrere alla produzione di detto vino i vitigni delle varieta' Grignolino N. e Freisa N., da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 25%.

 
Allegato B

DOCUMENTO UNICO
Denominazione/Denominazioni
Rubino di Cantavenna Tipo di indicazione geografica:
DOP - Denominazione di origine protetta Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino Codice della nomenclatura combinata
22 - Bevande, liquidi alcolici ed aceti
2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009 Descrizione dei vini: Rubino di Cantavenna
Breve descrizione testuale
Il vino Rubino di Cantavenna e' un vino rosso ottenuto dalla vinificazione del vitigno Barbera N. minimo: 75 %, possono concorrere alla produzione di detto vino i vitigni delle varieta' Grignolino N. e Freisa N., da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 25%.
Vino di colore rosso rubino chiaro, profumo vinoso con leggero profumo gradevole caratteristico e di sapore asciutto, armonico e pieno.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 % vol.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo per la menzione vigna 12,5 % vol.
Estratto non riduttore minimo 23,0 g/l.
Acidita' totale minima: 5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione. Rubino di Cantavenna Riserva
Breve descrizione testuale
Il vino Rubino di Cantavenna e' un vino rosso ottenuto dalla vinificazione del vitigno Barbera N. minimo: 75% possono concorrere alla produzione di detto vino i vitigni delle varieta' Grignolino N. e Freisa N., da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 25%.
Vino di rosso rubino intenso con eventuali riflessi granati, profumo fruttato, caratteristico e di sapore secco, armonico e strutturato.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5 % vol.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo per la menzione vigna 13,0 % vol.
Estratto non riduttore minimo 24,0 g/l.
Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro).
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione. Rubino di Cantavenna Superiore
Breve descrizione testuale
Il vino Rubino di Cantavenna e' un vino rosso ottenuto dalla vinificazione del vitigno Barbera N. minimo: 75 % possono concorrere alla produzione di detto vino i vitigni delle varieta' Grignolino N. e Freisa N., da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 25%.
Vino di rosso rubino intenso, profumo fruttato, caratteristico e di sapore secco, armonico e strutturato.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13.00 % vol.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo per la menzione vigna 13,50 % vol.
Estratto non riduttore minimo 25,0 g/l.
Acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione. Pratiche di vinificazione
Pratiche enologiche specifiche
Rese massime
Rubino di Cantavenna e Rubino di Cantavenna Riserva
9500 chilogrammi di uve per ettaro
Rubino di Cantavenna Superiore
4500 chilogrammi di uve per ettaro Zona geografica delimitata
La zona di produzione delle uve atte ad ottenere il vino a denominazione di origine controllata «Rubino di Cantavenna» e' costituita dall'intero territorio dei Comuni di Gabiano, che comprende la frazione di Cantavenna, di Moncestino e di Villamiroglio, nonche' dai territori dell'ex Comune di Castel S. Pietro Monferrato, ora incorporato nel territorio del Comune di Camino.
Varieta' di uve da vino:
Barbera N.
Freisa N.
Grignolino N. Descrizione del legame/dei legami DOC Rubino di Cantavenna
Questo vino si produce sull'ultima serie di colline del Monferrato che scendono verso il Po, in Provincia di Alessandria, su terreni argillosi, limosi, sabbiosi e calcarei, nelle loro combinazioni. Tali caratteristiche fanno si' che si ottenga un vino che trae dalla Barbera lo zucchero che la contraddistingue, mantenendola pero' leggera al palato, con la vivacita' di Grignolino e Freisa, ove presenti.
 
Art. 3

1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1 del presente decreto e' comunicata alla Commissione europea tramite il sistema digitale di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.
2. In conformita' all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere dalla data in cui la comunicazione di approvazione della modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo ed il documento unico consolidato modificato sono pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie C.
 
Articolo 3

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte ad ottenere il vino a denominazione di origine controllata «Rubino di Cantavenna» e' costituita dall'intero territorio dei Comuni di Gabiano, che comprende la frazione di Cantavenna, di Moncestino e di Villamiroglio, nonche' dai territori dell'ex Comune di Castel S. Pietro Monferrato, ora incorporato nel territorio del Comune di Camino.

 
Art. 4

1. L'elenco dei codici previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 25 febbraio 2022, richiamato nelle premesse, e' aggiornato in relazione alla modifica del disciplinare di cui al comma 1 del presente articolo.
 
Articolo 4

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Rubino di Cantavenna» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino le specifiche caratteristiche di qualita'.
In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti:
giacitura: esclusivamente collinare. Sono esclusi i terreni di fondovalle, quelli umidi e quelli non sufficientemente soleggiati;
densita' d'impianto: per i nuovi impianti e reimpianti minimo 3.500 ceppi ad ettaro;
forme di allevamento: quelli tradizionali ovvero la controspalliera con vegetazione assurgente;
sistemi di potatura: il Guyot e il cordone speronato basso.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono rispettivamente le seguenti:
Rubino di Cantavenna:
resa uva t/ha: 9,5;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12%.
Rubino di Cantavenna Riserva:
resa uva t/ha: 9,5;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,5%.
Rubino di Cantavenna Superiore:
resa uva t/ha: 4,5;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 13%.
Rubino di Cantavenna «vigna»:
resa uva t/ha: 9,5;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,5%.
Rubino di Cantavenna «vigna» Riserva:
resa uva t/ha: 9,5;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 13%.
Rubino di Cantavenna «vigna» Superiore:
resa uva t/ha: 4,5;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 13,5%.
La tipologia accompagnata dalla menzione Superiore e' ottenuta da vigneti che hanno un'eta' superiore ad anni quindici.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata, purche' la produzione non superi del 20% i limiti medesimi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

 
Art. 5

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Rubino di Cantavenna» consolidato con la modifica ordinaria di all'art. 1 e' pubblicato nella sezione «Qualita'» - «Vini DOP e IGP» - «Domande protezione e modifica disciplinari - Procedura nazionale» del sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (https://www.masaf.gov.it).
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.

Roma, 30 luglio 2025

Il dirigente: Gasparri
 
Articolo 5

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nella zona di produzione di cui all'art. 3.
La resa massima dell'uva in vino finito per tutte le tipologie di cui all'art. 1 non dovra' essere superiore al 70%.
Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata, per tutta la partita.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Immissione al consumo:
Rubino di Cantavenna e Rubino di Cantavenna vigna:
dopo il 1° febbraio dell'anno successivo alla vendemmia;
Rubino di Cantavenna Riserva e Rubino di Cantavenna Riserva vigna:
dopo ventiquattro mesi a partire dal 1° febbraio dell'anno successivo alla vendemmia;
Rubino di Cantavenna Superiore e Rubino di Cantavenna Superiore vigna:
dopo ventiquattro mesi, di cui almeno 12 in botti di legno, a partire dal 1° febbraio successivo alla vendemmia.

 
Articolo 6

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Rubino di Cantavenna»:
colore: rosso rubino chiaro;
odore: vinoso con leggero profumo gradevole e caratteristico;
sapore: asciutto, armonico e pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol; per la tipologia con menzione Vigna 12,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
«Rubino di Cantavenna» Riserva e Riserva Vigna:
colore: rosso rubino intenso con eventuali riflessi granati;
odore: fruttato, caratteristico;
sapore: secco, armonico e strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.; per la tipologia con menzione Vigna 13,00% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
«Rubino di Cantavenna» Superiore e Superiore vigna:
colore: rosso rubino intenso;
odore: fruttato e caratteristico;
sapore: secco, armonico e di struttura;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol; per la tipologia con menzione Vigna 13,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

 
Articolo 7

Designazione e presentazione

Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata «Rubino di Cantavenna» devono essere in vetro, di capacita' consentita dalla legge vigente, non e' consentito l'utilizzo della bottiglia da 2 litri.
Le chiusure sono quelle consentite dalla normativa vigente con esclusione del tappo a corona.

 
Articolo 8

Legame con l'ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica 1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
Questo vino si produce sull'ultima serie di colline del Monferrato che scendono verso il Po e che si affacciano sulla Pianura padana e si trovano di fronte all'arco alpino, in Provincia di Alessandria.
L'ambiente e' caratterizzato da un sistema collinare con altitudine fra i 150 e i 250 m s.l.m., articolato in versanti convessi con pendenze fra il 5 ed il 10% e valli a V aperte; a colpo d'occhio si evidenziano morfologie ondulate nelle quali ai vigneti si alternano campi di cereali, medica e noccioleti e sporadiche zone boscate. I terreni sono moderatamente profondi, calcarei, caratterizzati da antichi depositi siltosi - marnosi di origine marina. La zona e' caratterizzata dalla strada che porta il nome di «Panoramica del Monferrato» che la attraversa, permettendo al turista di ammirare uno degli scorci piu' suggestivi di tutto il Piemonte: distese di verdi colli sulla sinistra, le pendici ondulate del Monferrato casalese, dominate dal Sacro Monte di Crea.
Il clima dell'area e' caratterizzato da una piovosita' mediamente bassa (media 870 mm), concentrata nei periodi primaverile e autunnale; si rileva una scarsa presenza di venti e brezze; le temperature sono elevate nel periodo estivo e a ridosso della fase di maturazione si evidenziano escursioni termiche significative tra il giorno e la notte. 2. Fattori umani rilevanti per il legame.
Cantavenna, frazione del Comune di Gabiano, indica il baricentro della zona di produzione, posta a meta' fra due castelli, quello di Gabiano e quello di Camino. Cantavenna e' di origine celtico-liguri mentre le altre contrade sono prevalentemente di origini barbare. Si dice che proprio i barbari avrebbero iniziato a coltivare la Barbera, dandole il nome. La Barbera e' uva facile e dagli abbondanti frutti, mentre i piu' raffinati celto-liguri-romani, piu' avanzati anche nell'arte agricola sfidavano i vitigni piu' difficili, ostici, bizzarri come il Grignolino ed il Freisa. Nel corso dei secoli i produttori hanno selezionato la migliore composizione dei tre uvaggi fino ad ottenere un prodotto rappresentativo della zona. Negli ultimi anni, anche, con esempi di Barbera in purezza. B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.
La DOC «Rubino di Cantavenna» e' riferita al vino rosso ottenuto dalla uve Barbera: minimo 75 che puo' arrivare al 100%; possono inoltre concorrere anche le varieta' Grignolino e Freisa, da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 25%. Il colore e' rosso rubino piu' o meno intenso che con l'invecchiamento puo' avvicinarsi verso il rosso granato. Vino di buona acidita' dovuta al vitigno principale, ha profumi speziati e di frutti rossi che tendono con l'invecchiamento a virare all'etereo, grazie alla composizione dei terreni della zona di produzione unitamente alle escursioni termiche. Il vino presenta buona acidita' e un'elevata quantita' di tannini che garantiscono la longevita' al prodotto. C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
Dalle popolazioni barbare e celto romane liguri che iniziarono a coltivare il mix di vitigni che fanno parte della base ampelografica di questa denominazione si e' arrivati lungo un percorso di evoluzione dell'arte agricola a produrre il Rubino di Cantavenna negli ultimi anni, anche con esempi di Barbera in purezza. Il terreno calcareo, la scarsa piovosita' estiva e il gradiente termico favoriscono un ottimo accumulo zuccherino delle uve, una buona struttura e persistenza, e un'elevata quantita' di tannini che garantisce la longevita' del vino.
La denominazione nasce dalla volonta' dei produttori locali che dopo lunghi studi condotti sui territori di produzione e sulla base ampelografica hanno richiesto l'ufficiale riconoscimento.

 
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Riferimenti alla struttura di controllo

L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai sensi della normativa vigente, e' indicato nell'apposito elenco pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione Controlli.