Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2025 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 maggio 2025, n. 73
Testo del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 116 del 21 maggio 2025), coordinato con la legge di conversione 18 luglio 2025 n. 105 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per garantire la continuita' nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonche' l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Disposizioni urgenti per l'avvio delle cantierizzazioni relative al
collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria

1. Al decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 8, lettera c), numero 5), le parole: «nel limite del quale» sono sostituite dalle seguenti: «rideterminati ai sensi del comma 8-bis, sulla base del costo dell'opera indicato nell'Allegato II della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012, nel limite del quale»;
2) al comma 8-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'aggiornamento dei prezzi dei contratti caducati con gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera diversi dal contraente generale, si procede, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della citata direttiva 2014/24/UE, all'adeguamento del corrispettivo alle prestazioni richieste in ragione del valore aggiornato del contratto con il contraente generale, come rideterminato ai sensi del presente comma.»;
a-bis) all'articolo 3-bis:
1) al comma 3-bis:
1.1) al primo periodo, dopo le parole: «ovvero il contraente generale» sono inserite le seguenti: «, in qualita' di autorita' espropriante,» e le parole: «entro trenta giorni dalla» sono sostituite dalle seguenti: «una volta divenuta efficace la»;
1.2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «A tale fine, la societa' Stretto di Messina S.p.a. o per essa il contraente generale comunica ai soggetti interessati dalle procedure espropriative che entro il termine di sessanta giorni dalla medesima comunicazione possono accedere all'atto di cessione volontaria del bene o del diritto reale di cui al primo periodo»;
1.3) al secondo periodo, le parole: «di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo e al secondo periodo»;
1.4) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001»;
1.5) al quarto periodo, le parole: «trenta giorni, di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni, di cui al secondo periodo»;
2) al comma 3-ter, al primo periodo, dopo le parole: «che abbiano stipulato gli atti di cessione» e' inserita la seguente: «volontaria» e, al quarto periodo, le parole: «e' ridotta a 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «e' ridotta a un valore massimo di 10.000 euro da quantificare in base ai criteri sopra indicati»;
3) al comma 3-quinquies, quarto periodo, dopo le parole: «perizia giurata» sono inserite le seguenti: «, sottoscritta congiuntamente dal tecnico incaricato dal proprietario o usufruttuario e dal tecnico nominato dall'autorita' espropriante,»;
b) all'articolo 4, comma 3, lettera b-ter), dopo le parole: «in corso di esecuzione,» sono inserite le seguenti: «nonche' delle regole sull'obbligatorieta' della costituzione di un collegio consultivo tecnico per prevenire le controversie e le dispute tecniche di ogni natura o per consentirne la rapida risoluzione nella fase di esecuzione dell'opera con una decurtazione percentuale del 50 per cento dei compensi, determinati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dell'Allegato V.2 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,».
b-bis) all'articolo 4 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-sexies. Ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attivita' di cui al presente decreto nonche' di quelli di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, la societa' Stretto di Messina S.p.a. e' iscritta di diritto, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nell'elenco di cui al medesimo articolo 63, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 2, commi 8 e 8 bis del
decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra
la Sicilia e la Calabria», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio
2023, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Rapporto di concessione). - (Omissis)
8. Per le finalita' di cui al comma 7, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a
sottoscrivere con la societa' concessionaria uno o piu'
atti aggiuntivi alla convenzione stipulata ai sensi
dell'articolo 7 della citata legge n. 1158 del 1971. I
predetti atti aggiuntivi, assentiti con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la
Regione siciliana e la regione Calabria, disciplinano, tra
l'altro:
a) la durata residua della concessione, secondo
quanto stabilito nella convenzione di concessione e nei
relativi atti aggiuntivi, fermo restando che la concessione
per la gestione ha una durata di trent'anni decorrenti
dall'entrata in esercizio dell'opera e che eventuali
proroghe dei termini per la realizzazione dell'opera
comportano corrispondenti proroghe della durata della
concessione;
b) il cronoprogramma relativo alla realizzazione
dell'opera, con la previsione che il progetto esecutivo e'
approvato anche per fasi costruttive;
c) il nuovo piano economico-finanziario della
concessione, nel quale sono, in particolare, individuati:
1) la copertura finanziaria dell'investimento,
anche attraverso finanziamenti all'uopo contratti sul
mercato nazionale e internazionale, nonche' gli introiti e
contributi a favore della concessionaria;
2) i ricavi complessivi previsti e le tariffe di
pedaggio per l'attraversamento del collegamento stabile,
stradale e ferroviario, determinate sulla base di uno
studio di traffico aggiornato, secondo criteri idonei a
promuovere la continuita' territoriale tra la Sicilia e la
Calabria, e in misura tale da perseguire la sostenibilita'
economica e finanziaria dell'opera;
3) il canone di utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria riferito alla linea e agli impianti realizzati
dalla societa' concessionaria, riscosso dalla societa'
R.F.I. S.p.a., determinato in misura tale da perseguire la
sostenibilita' economica e finanziaria dell'opera e
trasferito alla societa' concessionaria al netto della
quota del medesimo canone destinata alla copertura dei
costi operativi sostenuti dalla societa' R.F.I. S.p.a.;
4) i costi sostenuti dalla societa' sino alla
data di entrata in vigore del presente decreto per le
prestazioni rese in funzione della realizzazione
dell'opera, limitatamente a quelle funzionali al riavvio
della medesima ai sensi dell'articolo 4, comma 6;
5) il costo complessivo dell'opera e le singole
voci di spesa che lo compongono, comprensivi degli
eventuali oneri finanziari che si prevede di sostenere per
la realizzazione e gestione dell'opera, rideterminati ai
sensi del comma 8-bis, sulla base del costo dell'opera
indicato nell'Allegato II della Nota di aggiornamento al
Documento di economia e finanza 2012, nel limite del quale
devono essere ricompresi i costi di adeguamento progettuale
di cui all'articolo 3, comma 2;
8-bis. Il costo complessivo dell'opera di cui al
comma 8, lettera c), numero 5), nel limite massimo delle
risorse disponibili a legislazione vigente per la
realizzazione della stessa, ivi incluse quelle acquisite
dalla societa' a titolo di aumento di capitale sociale nel
corso del 2023, e' rideterminato, escludendo gli oneri
finanziari funzionali alla remunerazione dei capitali
apportati dall'investitore privato, in quanto non previsti
nell'impianto finanziario di cui al presente decreto, e gli
oneri funzionali all'adeguamento del progetto esecutivo
alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, che sono
previsti nell'aggiornamento complessivo del costo del
progetto, e comprendendo l'aggiornamento dei prezzi dei
contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-decies, comma
3, secondo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, ai sensi del presente comma nonche' dei commi
8-ter, 8-quater e 8-quinquies. A tal fine, fino al 31
dicembre 2021 sono applicati ai prezzi del contratto con il
contraente generale, in conformita' all'articolo 72,
paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/24/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
gli indici di rivalutazione monetaria previsti dagli stessi
contratti caducati. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e nei
limiti di cui ai commi 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del
presente articolo, e' riconosciuto l'adeguamento dei prezzi
ai corrispettivi del contraente generale per le attivita'
diverse dall'acquisizione a qualsiasi titolo degli immobili
necessari all'esecuzione dell'opera, la cui spettanza e'
subordinata alla stipulazione degli atti aggiuntivi di cui
all'articolo 4, comma 3, per far fronte all'eccezionale
aumento dei prezzi dell'energia e dei materiali da
costruzione registrato a partire dall'anno 2022, in
conformita' all'articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della
citata direttiva 2014/24/UE. Ai fini dell'aggiornamento dei
prezzi dei contratti caducati con gli altri soggetti
affidatari dei servizi connessi alla realizzazione
dell'opera diversi dal contraente generale, si procede, nei
limiti di quanto previsto dall'articolo 72, paragrafo 1,
lettera c), della citata direttiva 2014/24/UE,
all'adeguamento del corrispettivo alle prestazioni
richieste in ragione del valore aggiornato del contratto
con il contraente generale, come rideterminato ai sensi del
presente comma.
(Omissis).».
- Si riportano gli articoli 3-bis, commi 3-bis e
seguenti, e 4, commi 3 e seguenti, del citato decreto-legge
31 marzo 2023, n. 35, come modificati dalla presente legge:
«Art. 3-bis (Procedure espropriative relative
all'opera). - (Omissis)
3-bis. All'avvenuta sottoscrizione degli atti
aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, la societa'
Stretto di Messina S.p.a. ovvero il contraente generale, in
qualita' di autorita' espropriante, sono autorizzati a
stipulare, una volta divenuta efficace la dichiarazione di
pubblica utilita' dell'opera, con i proprietari e con gli
usufruttuari delle unita' immobiliari individuate dal piano
particellare di esproprio relativo alla stessa opera,
l'atto di cessione del bene o del diritto reale con gli
effetti di cui all'articolo 45, comma 3, del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. A
tale fine, la societa' Stretto di Messina S.p.a. o per essa
il contraente generale comunica ai soggetti interessati
dalle procedure espropriative che entro il termine di
sessanta giorni dalla medesima comunicazione possono
accedere all'atto di cessione volontaria del bene o del
diritto reale di cui al primo periodo. Agli atti di
cessione di cui al primo e al secondo periodo non si
applicano gli obblighi di menzione e allegazione previsti
per gli atti notarili dalla vigente normativa in materia
edilizia, urbanistica ed energetica nonche' in materia di
conformita' catastale oggettiva. La societa' Stretto di
Messina S.p.a. non subentra nei rapporti passivi gravanti
sui proprietari a favore di istituti finanziari ne'
acquisisce alcun gravame sull'unita' immobiliare ceduta,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 2,
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 327 del 2001. Decorso il termine di
sessanta giorni, di cui al secondo periodo, l'autorita'
espropriante provvede alle conseguenti espropriazioni. A
tale fine emana il decreto di esproprio sulla base delle
risultanze della documentazione catastale e procede
all'immediata redazione del verbale di immissione in
possesso, ai sensi dell'articolo 24 del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327
del 2001.
3-ter. Ai pieni proprietari da almeno dodici mesi
alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
che abbiano stipulato gli atti di cessione volontaria di
cui al comma 3-bis, e' corrisposta, nel termine di trenta
giorni dalla trascrizione degli stessi, un'indennita'
determinata tenendo conto del valore venale dell'immobile
maggiorato del 15 per cento. Per il caso di cessione di
immobile adibito ad abitazione principale del proprietario
e' inoltre riconosciuta un'indennita' aggiuntiva di
ricollocazione abitativa, fino a un importo massimo di
40.000 euro, da quantificare sulla base delle circostanze
del caso concreto, al fine di tenere conto delle spese per
l'acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria
per la ricollocazione abitativa. All'indennita' aggiuntiva
di ricollocazione abitativa hanno diritto anche i locatari
che comprovino il relativo titolo con un contratto di
locazione regolarmente registrato da almeno dodici mesi
alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Nel caso in cui il proprietario o il locatario non provi la
residenza nell'immobile da almeno dodici mesi alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, l'indennita'
aggiuntiva di ricollocazione abitativa e' ridotta a un
valore massimo di 10.000 euro da quantificare in base ai
criteri sopra indicati.
3-quater. Agli usufruttuari delle unita' immobiliari
di cui al comma 3-bis e' corrisposta, nel termine di trenta
giorni dalla trascrizione degli atti di cessione, una quota
dell'indennita' di cui al comma 3-ter, primo periodo,
calcolata utilizzando i coefficienti di cui al decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2023,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre
2023, con corrispondente diminuzione della quota liquidata
al nudo proprietario. Resta fermo quanto previsto al comma
3-ter per l'indennita' di ricollocazione abitativa.
3-quinquies. Le disposizioni dei commi 3-bis, 3-ter e
3-quater si applicano anche per gli immobili indicati dal
piano particellare di esproprio che ospitano la sede
operativa di imprese. In tale caso l'indennita' di cui al
comma 3-ter, primo periodo, e' determinata tenendo conto
del valore venale dell'immobile maggiorato del 9 per cento
per le aree coperte e del 3 per cento per le aree scoperte.
Al fine di assicurare la ripresa delle attivita'
economiche, alle imprese di cui al primo periodo e' inoltre
corrisposta un'indennita' per ristorare la perdita delle
attrezzature, dei macchinari e dei materiali aziendali
ovvero la spesa per il loro recupero e trasferimento.
L'autorita' espropriante provvede al pagamento
dell'indennita' di cui al terzo periodo entro trenta giorni
dal deposito di una perizia giurata, sottoscritta
congiuntamente dal tecnico incaricato dal proprietario o
usufruttuario e dal tecnico nominato dall'autorita'
espropriante, che attesti l'entita' e la congruita' della
spesa, anche tenuto conto dei valori residui di
ammortamento.
3-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi
3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, nel limite massimo di
40 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con risorse
proprie del bilancio della societa' Stretto di Messina
S.p.a., non destinate alla copertura finanziaria del costo
complessivo dell'opera, che sono a tali scopi vincolate e
utilizzate entro il 31 dicembre 2024.».
«Art. 4 (Disposizioni finali). - (Omissis)
3. La societa' concessionaria e il contraente
generale nonche' gli altri soggetti affidatari dei servizi
connessi alla realizzazione dell'opera possono, mediante la
stipula di atti aggiuntivi ai contratti caducati ai sensi
dell'articolo 34-decies, comma 3, secondo periodo, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
manifestare la volonta' che ciascun contratto riprenda a
produrre i propri effetti subordinatamente alla delibera di
approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'articolo
3, commi 7 e 8, e previa definizione, per il relativo
contratto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, delle seguenti rinunzie e condizioni:
a) la rinuncia, da parte del contraente generale e
degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla
realizzazione dell'opera e di tutte le parti in causa nei
giudizi pendenti, alle azioni, alle domande e ai giudizi, a
qualunque titolo dedotti o deducibili, nei confronti della
Societa' concessionaria nonche' della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infrastrutture
e dei trasporti e di ogni altra pubblica amministrazione
coinvolta nella realizzazione dell'opera, a definitiva e
completa tacitazione di ogni diritto e pretesa maturati;
b) la rinuncia, da parte dei soggetti di cui alla
lettera a), a tutte le ulteriori pretese in futuro
azionabili a qualsiasi titolo in relazione ai rapporti
contrattuali di cui al presente comma, per il periodo
antecedente alla stipula degli atti aggiuntivi di cui al
presente comma, e ad ogni attivita' o atto negoziale
prodromico alla sottoscrizione dei predetti atti
aggiuntivi;
b-bis) l'accettazione espressa e incondizionata, da
parte del contraente generale, dei criteri di aggiornamento
dei prezzi di cui all'articolo 2, commi 8-bis, 8-ter,
8-quater e 8-quinquies;
b-ter) l'accettazione espressa e incondizionata, da
parte del contraente generale e degli altri soggetti
affidatari dei servizi connessi alla realizzazione
dell'opera, delle anticipazioni e delle clausole di
revisione dei prezzi, da inserire negli atti aggiuntivi
come unica modalita' di aggiornamento e adeguamento dei
corrispettivi in corso di esecuzione, nonche' delle regole
sull'obbligatorieta' della costituzione di un collegio
consultivo tecnico per prevenire le controversie e le
dispute tecniche di ogni natura o per consentirne la rapida
risoluzione nella fase di esecuzione dell'opera con una
decurtazione percentuale del 50 per cento dei compensi,
determinati ai sensi dell'articolo 1, comma 4,
dell'Allegato V.2 al codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in conformita'
alle vigenti disposizioni di legge;
b-quater) la restituzione, da parte dei soggetti
affidatari dei servizi connessi alla realizzazione
dell'opera, dell'indennizzo percepito in applicazione
dell'articolo 34-decies, comma 10, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la societa' concessionaria e' autorizzata a
sottoscrivere con il contraente generale atti negoziali non
onerosi, prodromici alla determinazione del contenuto degli
atti aggiuntivi di cui al comma 3, aventi ad oggetto:
a) la predisposizione della relazione di
adeguamento del progetto definitivo alle prescrizioni di
cui all'articolo 3, comma 2, corredata degli eventuali
elaborati grafici di cui all'articolo 3, comma 3;
b) l'aggiornamento del piano delle espropriazioni;
c) l'aggiornamento degli studi di impatto
ambientale;
d) la predisposizione del programma anticipato di
opere e servizi di cui all'articolo 3, comma 10.
5. Agli atti di cui ai commi 3 e 4 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 72 della Direttiva
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e le
relative norme interne di attuazione e i medesimi sono
adottati in coerenza con le disposizioni normative
dell'Unione europea in materia di contratti pubblici.
6. I costi sostenuti dalla societa' sino alla data di
entrata in vigore del presente decreto per le prestazioni
rese in funzione della realizzazione dell'opera, qualora
funzionali al riavvio della medesima, sono considerati
nell'aggiornamento del piano economico-finanziario della
concessione.
7. In sede di aggiornamento annuale del contratto di
programma con la societa' R.F.I. S.p.a. e in sede di
sottoscrizione del nuovo contratto di programma con la
societa' ANAS S.p.a. sono individuate le opere
complementari e di adduzione funzionali alla completa
operativita' dell'opera, che costituiscono interventi di
carattere prioritario.
7-bis. Coerentemente con quanto previsto dal comma 7,
al fine di consentire il celere completamento del piano di
adeguamento e riqualificazione dell'autostrada A19
Palermo-Catania quale intervento funzionale alla completa
operativita' dell'opera, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e' nominato un
Commissario straordinario per il coordinamento degli
interventi indicati nel piano di adeguamento e
riqualificazione dell'autostrada A19 Palermo-Catania, con i
poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3,
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Per il
coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle
opere di cui al primo periodo, il Commissario straordinario
puo' nominare fino a due subcommissari, responsabili di uno
o piu' interventi. Al Commissario straordinario e agli
eventuali subcommissari nominati non spettano compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati,
il Commissario straordinario e gli eventuali subcommissari
nominati possono avvalersi delle strutture della societa'
ANAS S.p.a. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
7-ter. Entro sessanta giorni dall'approvazione del
progetto definitivo di cui all'articolo 3, comma 7, la
Regione siciliana e la regione Calabria adottano, sentiti
gli enti locali interessati, un Piano integrato condiviso
finalizzato ad adeguare il sistema del trasporto pubblico
locale e regionale nell'area dello Stretto di Messina alle
esigenze di mobilita' derivanti dalla realizzazione del
collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria e delle
relative opere a terra e ad assicurare adeguati livelli di
servizio del trasporto pubblico locale e regionale in
considerazione delle esigenze logistiche e trasportistiche
dei cantieri previsti per la realizzazione dell'opera. Le
amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
7-quater. L'Autorita' di sistema portuale dello
Stretto individua i progetti prioritari necessari
all'adeguamento delle infrastrutture e avvia un percorso di
rifunzionalizzazione delle stesse, anche al fine di rendere
coerenti i progetti con la nuova configurazione determinata
dalla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia
e la Calabria. A tal fine la medesima Autorita' di sistema
portuale individua, nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente, ad eccezione di quelle finanziate
nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
del Piano nazionale complementare, le infrastrutture che
possono essere oggetto della rifunzionalizzazione di cui al
primo periodo.
8. La societa' concessionaria puo' avvalersi del
personale delle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato
italiane in regime di distacco ai sensi dell'articolo 30
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per
l'espletamento delle attivita' tecniche e scientifiche di
cui al presente decreto e per l'attivita' di direzione dei
lavori dell'opera fino a un contingente massimo di
centocinquanta unita' di personale. Nelle more della nomina
degli organi sociali della societa' concessionaria ai sensi
dell'articolo 1, comma 492, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1,
comma 491, della medesima legge e' autorizzato a
sottoscrivere con i soggetti di cui al primo periodo del
presente comma protocolli di intesa per l'individuazione
delle unita' di personale e la definizione delle modalita'
del distacco. Il trattamento economico fondamentale e
accessorio del personale di cui al presente comma e' a
carico della societa' concessionaria. La societa'
concessionaria, con oneri a proprio carico, puo' altresi'
stipulare accordi con le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai fini di cui all'articolo 23-bis del
medesimo decreto legislativo.
8-bis. Il monitoraggio della realizzazione dell'opera
per la prevenzione e la repressione di tentativi di
infiltrazione mafiosa e' attuato con le modalita' e le
procedure di cui all'articolo 39, comma 9, del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36.
9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni
dell'articolo 2, comma 3, nel limite massimo di 320 milioni
di euro complessivi per l'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello
Stato e riassegnazione al pertinente capitolo dello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze delle risorse, in conto residui, di cui
all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77.
9-bis. La societa' concessionaria sottoscrive
apposita convenzione con i comuni di Messina e di Villa San
Giovanni per l'adozione di un "Piano di comunicazione per
la realizzazione del Ponte sullo Stretto" volto ad
assicurare l'attuazione di iniziative permanenti di
informazione e di sensibilizzazione rivolte alla
cittadinanza sullo stato di avanzamento dell'opera, da
svolgere in collaborazione con i competenti enti
territoriali. La convenzione di cui al primo periodo
individua le modalita' attuative per lo svolgimento delle
citate iniziative e ne garantisce l'attuazione a partire
dall'anno 2024 durante tutta la fase di realizzazione
dell'opera fino al collaudo della stessa, comunque non
oltre l'anno 2030. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1
milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.
9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
9-bis, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal
2024 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
9-quater. Per le attivita' di cui all'articolo 3-bis
e' autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024,
alla cui copertura si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
9-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
9-sexies. Ai fini dello svolgimento dei compiti e delle
attivita' di cui al presente decreto nonche' di quelli di
cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158,
la societa' Stretto di Messina S.p.a. e' iscritta di
diritto, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, nell'elenco di cui al medesimo articolo 63,
comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n.
36 del 2023.».
 
Allegato A
(articolo 3, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
(articolo 14, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C
(articolo 15, comma 1, lettera b)

«Allegato 1-ter
(articolo 3, comma 5-ter.2)

Elenco degli interventi strettamente funzionali allo svolgimento dei XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano Cortina 2026», per cui e' disposta la nomina dell'amministratore delegato della Societa' «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» quale commissario straordinario
===================================================================== | Regione |  Intervento | +=========+=========================================================+ | |Posa condotte e nuova opera di presa idrica dal fiume | |Veneto |Boite | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Realizzazione del nuovo impianto a fune a Cortina | |Veneto |d'Ampezzo (BL) | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Realizzazione del parcheggio interrato Mottolino | |Lombardia|localita' Bondi | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Nodo di Castione Andevenno, noto come "svincolo di | |Lombardia|Sassella" | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Collegamento dei versanti con realizzazione di parcheggio| |Lombardia|presso stazione intermedia | +---------+---------------------------------------------------------+

».
 
Art. 1 bis
Interventi per l'incremento della capacita' di stoccaggio di gas
naturale liquido e di rigassificazione nel territorio nazionale

1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi per l'incremento della capacita' di stoccaggio di gas naturale liquido e di rigassificazione nel territorio nazionale, in particolare nel settore marittimo, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2027, 15 milioni di euro per l'anno 2028 e 5 milioni di euro per l'anno 2029.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente alla realizzazione dei progetti relativi a opere strategiche e di pubblica utilita' gia' oggetto di valutazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili n. 388 del 12 ottobre 2021 che abbiano i seguenti requisiti:
a) abbiano ottenuto il permesso per la costruzione e l'esercizio;
b) non abbiano ricevuto un finanziamento a carico delle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera c), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
c) prevedano l'avvio dell'intervento, a pena di revoca del finanziamento, entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di assegnazione del contributo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) contribuiscano al superamento dei divari infrastrutturali, di servizio e occupazionali a livello nazionale, regionale o locale.
3. I soggetti proponenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'istanza di riammissione al finanziamento, allegando il progetto corredato di dettagliati cronoprogrammi procedurali e finanziari e della documentazione di cui al comma 2, lettera a). Il Ministero valuta le istanze e, in caso di esito positivo, entro trenta giorni dalla ricezione delle medesime assegna il contributo secondo le modalita' di cui all'articolo 8 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili n. 388 del 12 ottobre 2021, nel limite delle risorse autorizzate ai sensi del comma 1. Il medesimo Ministero provvede alla revoca delle assegnazioni nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera c), o in caso di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale. Le risorse rivenienti dalle revoche sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
4. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo e' effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e a 5 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Riferimenti normativi

- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili n. 388 del 12 ottobre 2021 e'
consultabile al seguente indirizzo web:
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2021
-11/Decreto%20Interministeriale%20388.12-10-2021.pdf
- Si riporta l'articolo 1, comma 2-ter, lettera c) del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative
al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2021, n. 108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2021,
n. 160:
«Art. 1 (Piano nazionale per gli investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza).
- (Omissis)
2-ter. Le risorse di cui al comma 2, lettera c),
punto 2, sono destinate:
(Omissis)
c) nella misura di 7 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per l'anno
2023, di 64,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 58
milioni di euro per l'anno 2025 e di 41,3 milioni di euro
per l'anno 2026, al finanziamento, in misura non superiore
al 50 per cento del relativo costo, di interventi destinati
alla realizzazione di impianti di liquefazione di gas
naturale sul territorio nazionale necessari alla
de-carbonizzazione dei trasporti e in particolare nel
settore marittimo, nonche' di punti di rifornimento di gas
naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL in ambito portuale con
le relative capacita' di stoccaggio, e per l'acquisto delle
unita' navali necessarie a sostenere le attivita' di
bunkeraggio a partire dai terminali di rigassificazione
nazionali.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
recante «Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e),
f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia
di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione
delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2012.
- Si riporta l'articolo 1, comma 392, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, S.O. n. 49:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis)
392. Al fine di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla
Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalita' di
ridurre, entro l'anno 2030, le emissioni nette di almeno il
55 per cento rispetto ai livelli registrati nell'anno 1990,
sino al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di
emissioni zero entro l'anno 2050, nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e' istituito un apposito fondo denominato «
Fondo per la strategia di mobilita' sostenibile», con una
dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni
2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300
milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2031 al 2034. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo
e l'entita' delle risorse destinate tra l'altro al rinnovo
del parco autobus del trasporto pubblico locale,
all'acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie
non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane e
turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale
su ferro, all'adozione di carburanti alternativi per
l'alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi
adibiti all'autotrasporto. Con uno o piu' decreti del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a
tali fini destinate con il decreto di cui al secondo
periodo, gli interventi ammissibili a finanziamento e il
relativo soggetto attuatore, con indicazione dei codici
unici di progetto, le modalita' di monitoraggio, il
cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi,
determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al
presente comma, nonche' le modalita' di revoca in caso di
mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di
mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma
procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione
degli interventi di cui al presente comma sono rilevate
attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi
collegati. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio. Al predetto finanziamento accedono anche le
province autonome di Trento e di Bolzano.
(Omissis).».
 
Art. 1 ter

Disposizioni per il finanziamento
di opere indifferibili e urgenti

1. Al fine di addivenire alla celere realizzazione di interventi infrastrutturali indifferibili, la societa' ANAS S.p.A. e' autorizzata a sviluppare o completare in via prioritaria, nell'ambito dello sviluppo di studi e progettazioni relativi al contratto di programma 2021-2025, la progettazione dei seguenti interventi:
a) strada statale 700 della Reggia di Caserta;
b) raddoppio della Galleria della Guinza;
c) variante di Pieve di Teco-Ormea con traforo di valico Armo-Cantarana;
d) interventi di adeguamento e miglioramento tecnico funzionale della strada statale 78 Picena, tratto Amandola-Mozzano;
e) strada statale 7-ter Salentina, tratto Manduria-Grottaglie.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a valere sulle risorse gia' destinate allo sviluppo di studi e progettazioni nell'ambito del contratto di programma 2021- 2025.
3. All'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Un'ulteriore quota delle risorse di cui al quinto periodo e' versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario, nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 30 milioni di euro per l'anno 2026. A tal fine, e' corrispondentemente autorizzata la spesa per il completamento dei lavori inerenti all'impianto idrico-fognario del collettore primario del Lago di Garda, a servizio del sistema idrico integrato, in modo da garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente della sponda orientale del Lago di Garda».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 58, comma 1, della legge 28
dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia
ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio
2016, come modificato dalla presente legge:
«Art. 58 (Fondo di garanzia delle opere idriche). -
1. A decorrere dall'anno 2016 e' istituito presso la Cassa
conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli
interventi finalizzati al potenziamento delle
infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e
depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a
garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e
dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e
contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo e'
alimentato tramite una specifica componente della tariffa
del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in
bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione
del Fondo medesimo, determinata dall'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel
rispetto della normativa vigente. Gli interventi del Fondo
di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato,
quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri,
condizioni e modalita' stabiliti con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. La
garanzia dello Stato e' inserita nell'elenco allegato allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre
2009, n. 196. Fermo restando quanto previsto dal comma 2,
una quota del Fondo, fino a un massimo di 144 milioni di
euro per l'anno 2025, puo' essere destinata a un piano
stralcio, relativo al potenziamento delle infrastrutture
idriche, approvato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sentita l'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Una ulteriore quota delle risorse di cui al
quinto periodo, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2025 e
a 11 milioni di euro per l'anno 2026, e' destinata, quanto
a 23 milioni di euro per l'anno 2025, al rifinanziamento
degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29
novembre 1984, n. 798, in favore del comune di Venezia, al
fine di concorrere al potenziamento delle infrastrutture
idriche comunali e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno
2025 e a 11 milioni di euro per l'anno 2026, alla
realizzazione degli impianti di dissalazione, anche mobili,
nei comuni di Porto Empedocle, Trapani, Gela, assegnati con
le modalita' di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31
dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2025, n. 20. Una quota delle risorse di
cui al quinto periodo e' versata all'entrata del bilancio
dello Stato e resta acquisita all'erario, nella misura di
35 milioni di euro per l'anno 2025 e di 15 milioni di euro
per l'anno 2026. A tal fine e' corrispondentemente
autorizzata la spesa per la realizzazione del progetto di
messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico
del Peschiera. Un'ulteriore quota delle risorse di cui al
quinto periodo e' versata all'entrata del bilancio dello
Stato e resta acquisita all'erario, nella misura di 20
milioni di euro per l'anno 2025 e di 30 milioni di euro per
l'anno 2026. A tal fine, e' corrispondentemente autorizzata
la spesa per il completamento dei lavori inerenti
all'impianto idrico-fognario del collettore primario del
Lago di Garda, a servizio del sistema idrico integrato, in
modo da garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e
dell'ambiente della sponda orientale del Lago di Garda.
(Omissis).».
 
Art. 1 quater

Cruscotto informativo per la gestione
dei contratti di appalto nel settore della logistica

1. E' istituto il Cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto tra privati nel settore della logistica (CIGAL) al fine di fornire ai soggetti interessati informazioni funzionali alla verifica di conformita' alla normativa in materia fiscale, contributiva e di lavoro, compresi i tributi erariali e l'imposta sul valore aggiunto, relativamente ai soggetti appaltatori, per promuovere la crescita del settore logistico allo scopo di creare uno sviluppo compatibile con l'ambiente, sostenibile e finalizzato a prevenire l'insorgere di situazioni che possano arrecare danno alle imprese, ai lavoratori e all'erario nonche' per programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati delle amministrazioni statali, regionali e locali, le attivita' di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche di dati unificate. Gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un'apposita sezione del Cruscotto informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell'ambito della vigilanza sull'applicazione della legislazione fiscale, contributiva e in materia di lavoro, con particolare riferimento alla genuinita' degli appalti.
2. Il CIGAL e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'interno, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Agenzia delle entrate, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e la societa' Sviluppo Lavoro Italia Spa alimentano il CIGAL mettendo a disposizione i dati necessari al suo funzionamento, gia' presenti nelle loro banche di dati, sulla base di quanto disciplinato dal comma 4.
3. L'Unioncamere garantisce lo svolgimento delle funzioni occorrenti allo sviluppo e alla gestione tecnica e informatica del CIGAL, nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al comma 4 nonche' delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. A tale fine, essa e' titolare del trattamento dei dati ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, da adottare, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del CIGAL e le regole per il trattamento dei dati. Con il medesimo decreto e' altresi' istituito un tavolo tecnico per lo sviluppo, il coordinamento e l'aggiornamento del CIGAL. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano indennita', compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
5. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative al livello nazionale con riferimento al settore della logistica possono partecipare al monitoraggio del funzionamento del CIGAL attraverso la periodica consultazione, nell'ambito del tavolo tecnico di cui al comma 4, in ordine ai flussi informativi riguardanti:
a) il quadro produttivo e occupazionale nel settore della logistica;
b) il quadro dei rischi inerenti al ricorso a prassi non genuine negli appalti;
c) il quadro degli interventi normativi e amministrativi in materia di appalti;
d) il quadro degli interventi di vigilanza in materia di appalti da parte degli organi preposti;
e) il monitoraggio.
6. Le organizzazioni indicate al comma 5 possono chiedere la partecipazione di ulteriori soggetti interessati nell'ambito del tavolo tecnico di cui al comma 4.
7. La diffusione delle informazioni specifiche elaborate a seguito della raccolta e della comparazione dei dati raccolti e' finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per le attivita' dei soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. Tali informazioni sono rese disponibili ai diversi destinatari e pubblicate, a fini statistici, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza alcuna condivisione dei dati raccolti e comparati dal CIGAL, sulla base dei quali sono elaborate le informazioni.
8. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati), e' pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea, serie L 119 del 4 maggio
2016.
- Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,
recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4
settembre 2018.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174
del 29 luglio 2003, S.O. n. 123/L.
 
Art. 1 quinquies
Disposizioni urgenti per il completamento delle attivita' di
progettazione del nuovo Ponte dell'Olla, della variante alla strada
statale 16 nel tratto compreso tra Bari-Mungivacca e Mola di Bari e
degli interventi di adeguamento funzionale e messa in sicurezza
della strada statale 100

1. Nell'ambito del piano di razionalizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, sono individuati uno o piu' commissari straordinari con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per le attivita' connesse al completamento delle attivita' di progettazione del nuovo Ponte dell'Olla, quale opera di rilevanza strategica per lo sviluppo delle infrastrutture viarie a servizio della provincia di Cuneo e della Valle Stura e per il traffico commerciale transfrontaliero, nonche' della variante alla strada statale 16 nel tratto compreso tra Bari-Mungivacca e Mola di Bari e degli interventi di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della strada statale 100. Ai commissari straordinari di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, indennita', rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per lo svolgimento dei compiti assegnati, i commissari straordinari di cui al primo periodo possono avvalersi delle strutture della societa' ANAS S.p.A. senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. All'articolo 3 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2025»;
b) al comma 3, le parole: «di novanta giorni» sono soppresse.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 4, commi 2 e 3, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,
per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18
aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55:
«Art. 4 (Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali). - (Omissis)
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo
di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari,
individuabili anche nell'ambito delle societa' a controllo
pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione
ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei
lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale
rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora
appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, anche mediante
specifici protocolli operativi per l'applicazione delle
migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni
effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e
nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela
ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici, per i quali il termine di
adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data
di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove
l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti
si intendono rilasciati. L'autorita' competente puo'
altresi' chiedere chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente
periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima
documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni,
decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi
si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove
sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva
comunicazione al Commissario straordinario e il termine di
sessanta giorni di cui al presente comma e' sospeso, fino
all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e,
comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi
i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. I
termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi'
per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti
solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale
della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i
principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni
contenute nella parte seconda del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006. Per gli interventi ricompresi
negli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Commissario
straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni
territorialmente competenti, puo' richiedere al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica di individuare
la regione quale autorita' competente allo svolgimento
della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA)
o alla verifica di assoggettabilita' a VIA. Entro e non
oltre i successivi quindici giorni, il competente ufficio
del Ministero comunica al Commissario straordinario e alla
regione la determinazione in merito all'autorita'
competente.
(Omissis)
3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari
straordinari possono essere abilitati ad assumere
direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano
in deroga alle disposizioni di legge in materia di
contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di
cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di
subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo
periodo, il Commissario straordinario provvede anche a
mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto,
provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del
verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la
sola presenza di due rappresentanti della regione o degli
enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 3, commi da 1 a 3, del
decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante «Disposizioni
urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di
interesse strategico, per il processo penale e in materia
di sport», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del
29 giugno 2024, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Disposizioni urgenti in materia di
commissari straordinari). - 1. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 ottobre
2025, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, e' adottato un piano di razionalizzazione dei
compiti e delle funzioni attribuite ai commissari
straordinari nominati per la realizzazione degli interventi
infrastrutturali prioritari ai sensi dell'articolo 4, comma
1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nonche'
ai commissari straordinari, individuati nell'Allegato I al
presente decreto, nominati in virtu' di specifiche
disposizioni di legge.
2. Nel rispetto degli specifici vincoli derivanti da
disposizioni di legge, il piano di razionalizzazione di cui
al comma 1 e' predisposto nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) riduzione del numero dei commissari nominati ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, tenuto conto dell'omogeneita' del settore di
intervento, dell'ambito territoriale di riferimento, della
rilevanza economica degli interventi e delle esigenze di
razionalizzazione delle strutture di supporto;
b) individuazione, in relazione agli interventi di
cui al comma 1, di eventuali lotti funzionali aggiuntivi
dotati di idonea copertura finanziaria da affidare alla
competenza del commissario straordinario, tenuto conto
dello stato di avanzamento dell'opera e delle specifiche
caratteristiche di complessita' progettuale, difficolta'
esecutiva o attuativa, complessita' delle procedure
tecnico-amministrative o impatto sul tessuto
socio-economico a livello nazionale, regionale o locale,
dei predetti lotti;
c) revoca dei commissari nominati, nell'ambito
degli interventi di cui al comma 1, sulla base di decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto dei
risultati e degli obiettivi raggiunti nonche' del carico
amministrativo loro attribuito, e nomina di nuovi
commissari, sulla base di esigenze di razionalizzazione
dell'azione amministrativa dei commissari straordinari.
3. Qualora si rendano necessarie modifiche al decreto
di cui al comma 1, si procede, nel rispetto dei criteri
individuati dal comma 2 e con le medesime modalita' di cui
al presente articolo, anche oltre il termine individuato
dal comma 1.
(Omissis).».
 
Art. 1 sexies
Misure straordinarie per l'accelerazione degli interventi relativi al
polo logistico di Alessandria Smistamento e il potenziamento della
direttrice ferroviaria Milano-Mortara

1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione del polo logistico di Alessandria Smistamento, comprensivo dello scalo merci e delle relative infrastrutture nodali, quale opera strategica connessa al potenziamento del traffico di merci nei porti di Savona e Genova e all'intermodalita' nei relativi retroporti, di garantire il potenziamento della direttrice ferroviaria Milano-Mortara, nella tratta Albairate-Mortara, e di far fronte alle criticita' connesse alla prevista chiusura al traffico ferroviario e stradale del ponte San Michele, situato tra Paderno d'Adda e Calusco d'Adda, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' nominato un Commissario straordinario con i poteri di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Si applicano le disposizioni dell'articolo 13, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 104 del 2023. Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, e' collocato fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, secondo l'ordinamento di appartenenza, per tutta la durata dell'incarico. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al Commissario straordinario e' attribuito un compenso, da determinare con il decreto di nomina, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario di cui al comma 1 rimane in carica fino al 31 dicembre 2027 e si avvale di una struttura di supporto tecnico-amministrativo posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 1 e composta da un contingente massimo di personale pari a 7 unita' di livello non dirigenziale appartenente all'Area dei funzionari. Il personale di cui al primo periodo e' individuato tra i dipendenti di amministrazioni pubbliche centrali e territoriali o di societa' controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato o da altri enti pubblici, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Tale personale e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto e' riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennita' di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con uno o piu' provvedimenti del Commissario straordinario puo' essere prevista la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia' previste dai rispettivi ordinamenti, comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Possono essere altresi' nominati esperti o consulenti, anche estranei alla pubblica amministrazione, fino al numero massimo di cinque, il cui compenso e' definito con provvedimento del Commissario straordinario, a valere sulle risorse di cui al comma 4, nel limite massimo annuo di euro 50.000, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. La struttura cessa al termine dell'incarico del Commissario straordinario.
3. Il Commissario straordinario di cui al comma 1, con proprio provvedimento, dandone tempestiva comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, puo' nominare fino a due sub-commissari, i quali lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni. I sub-commissari, se dipendenti pubblici, sono collocati fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, secondo l'ordinamento di appartenenza, in ogni caso per tutta la durata dell'incarico. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il compenso dei sub-commissari e' determinato, con il provvedimento di nomina di cui al primo periodo, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'incarico di sub-commissario cessa al termine dell'incarico del Commissario straordinario.
4. Per i fini di cui al presente articolo e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 1, nella quale confluiscono le risorse di cui al presente comma e le ulteriori risorse destinate agli interventi di cui al medesimo comma 1. Per i medesimi fini e' autorizzata la spesa di 464.596 euro per l'anno 2025 e di 1.074.209 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 13, commi 4, 5 e 6 del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante «Disposizioni
urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita'
economiche e finanziarie e investimenti strategici»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto
2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre
2023, n. 136:
«Art. 13 (Realizzazione di programmi di investimento
di interesse strategico nazionale). - (Omissis)
4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il
commissario straordinario, ove necessario, puo' provvedere,
a mezzo di ordinanza, sentite le amministrazioni
competenti, in deroga a ogni disposizione di legge diversa
da quella penale, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
2012, n. 56, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. Le amministrazioni di
cui al primo periodo si esprimono entro il termine di
quindici giorni dalla richiesta, decorso il quale si
procede anche in mancanza dei pareri. Le ordinanze adottate
dal commissario straordinario sono immediatamente efficaci
e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Nel caso in cui la deroga riguardi la
legislazione regionale, l'ordinanza e' adottata previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
5. Fermo restando l'esercizio dei poteri di cui al
comma 4, gli atti amministrativi necessari alla
realizzazione del programma d'investimento dichiarato di
preminente interesse strategico ai sensi del comma 1 sono
rilasciati nell'ambito di un procedimento unico di
autorizzazione. L'autorizzazione unica, nella quale
confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione,
assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati,
previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere
da eseguire per la realizzazione del programma e alle
attivita' da intraprendere, e' rilasciata dal commissario
straordinario di cui al comma 3, in esito ad apposita
conferenza di servizi, convocata dal medesimo commissario,
in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi
sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi
comprese quelle per la tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della
salute e della pubblica incolumita' dei cittadini.
6. Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al
comma 5 sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e
ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione,
approvazione, assenso, intesa, nulla osta e parere comunque
denominati e consente la realizzazione di tutte le opere,
prestazioni e attivita' previste nel programma.
L'autorizzazione unica ha effetto di variante degli
strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei
nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione,
comunque denominata, anche ambientale, igienico-sanitaria o
antincendio, necessari ai fini della realizzazione degli
interventi previsti nel programma d'investimento di cui al
comma 1 e della loro conformita' urbanistica, paesaggistica
e ambientale. Il rilascio dell'autorizzazione unica
equivale a dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' e urgenza delle opere necessarie alla
realizzazione del programma, anche ai fini
dell'applicazione delle procedure del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, e costituisce titolo per la localizzazione delle
opere, che avviene sentito il Presidente della Giunta
regionale interessata, e per la costituzione volontaria o
coattiva di servitu' connesse alla realizzazione delle
attivita' e delle opere, fatto salvo il pagamento della
relativa indennita', e per l'apposizione di vincolo
espropriativo.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 15, comma 3, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
«Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari
straordinari). - (Omissis)
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 70, comma 12, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001:
«Art. 70. Norme finali. (Art. 73, commi 1, 3, 4, 5 e
6-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificati dall'art.
21 del D.Lgs n. 470 del 1993, successivamente sostituiti
dall'art. 37 del D.Lgs n. 546 del 1993 e modificati
dall'art. 9, comma 2 del D.Lgs n. 396 del 1997, dall'art.
45, comma 4 del D.Lgs n. 80 del 1998 e dall'art. 20 del
D.Lgs n. 387 del 1998; art. 45, commi 1, 2, 7, 10, 11, 21,
22 e 23 del D.Lgs n. 80 del 1998, come modificati dall'art.
22, comma 6 del D.Lgs n. 387 del 1998, dall'art. 89 della
legge n. 342 del 2000 e dall'art. 51, comma 13, della legge
n. 388 del 2000).
(Omissis)
12. In tutti i casi, anche se previsti da normative
speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti
pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche,
dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare
la utilizzazione da parte di altre pubbliche
amministrazioni di proprio personale, in posizione di
comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione,
l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa
all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al
trattamento fondamentale. La disposizione di cui al
presente comma si applica al personale comandato, fuori
ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere
dalla completa attuazione del sistema di finanziamento
previsto dall'art. 46, commi 8 e 9, del presente decreto,
accertata dall'organismo di coordinamento di cui all'art.
41, comma 6 del medesimo decreto. Il trattamento economico
complessivo del personale inserito nel ruolo provvisorio ad
esaurimento del Ministero delle finanze istituito
dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
1998, n. 283, in posizione di comando, di fuori ruolo o in
altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali,
enti pubblici non economici o altre amministrazioni
pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico
dell'amministrazione di appartenenza.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante
«Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE
concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86
del 14 aprile 2003, S.O. n. 61.
 
Art. 2

Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici
e di contratti di protezione civile

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 45, comma 4, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'incentivo di cui al comma 3 e' corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensivita' di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilita' dei costi di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il numero dei beneficiari»;
a-bis) all'articolo 57, comma 2, quarto periodo, le parole: «sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di quanto stabilito nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi»;
a-ter) all'articolo 125, comma 1, sesto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 1-bis, del medesimo allegato II.14 per i servizi di ingegneria e architettura»;
b) all'articolo 136, le parole: «4-bis. In deroga all'articolo 45, comma 4, per le amministrazioni della difesa e della sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «4- ter. Per le amministrazioni della difesa e della sicurezza»;
c) all'articolo 140:
01) al comma 1:
01.1) al primo periodo, dopo le parole: «di 500.000 euro o» sono inserite le seguenti: «, se superiore, nel limite» e dopo le parole: «pubblica e privata incolumita'» sono aggiunte le seguenti: «, comunque nel limite della soglia europea»;
01.2) al secondo periodo, dopo le parole: «di servizi o forniture» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi servizi tecnici necessari per la realizzazione di lavori di somma urgenza qualora l'amministrazione competente non disponga di adeguate professionalita',»;
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario.
1-ter. La circostanza di somma urgenza, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, e' ritenuta persistente finche' non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumita' derivanti dall'evento, comunque per un periodo di tempo non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, fatto salvo il maggiore termine stabilito dall'eventuale deliberazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal presente articolo»;
2) il comma 6 e' abrogato;
3) al comma 7, le parole: «nonche', limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 76, comma 2, lettera c),» sono soppresse;
4) il comma 8 e' abrogato;
5) i commi 11 e 12 sono abrogati;
6) alla rubrica, le parole: «e di protezione civile» sono soppresse;
d) dopo l'articolo 140, e' inserito il seguente:
«Art. 140-bis (Procedure di protezione civile). - 1. Ai contratti affidati nell'ambito delle emergenze di protezione civile, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 140 del presente codice nonche' le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 46-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, tenuto conto anche delle differenti tipologie di eventi emergenziali previsti al medesimo articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
2. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto puo' essere autorizzato anche al di sopra del limite di 500.000 euro di cui all'articolo 140, comma 1, primo periodo, e della soglia europea di cui al medesimo articolo 140, comma 1, secondo periodo, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni, e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui agli articoli 24, commi 1 e 2, e 25, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n. 1 del 2018. L'affidamento diretto di cui al primo periodo non e' comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea.
3. In occasione degli eventi per i quali e' dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando la facolta' di prevedere ulteriori misure derogatorie consentite nell'ambito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 25 del medesimo codice, gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi possono essere affidati in deroga alle seguenti disposizioni del presente codice:
a) articolo 14, comma 12, lettera a), per consentire l'autonoma determinazione del valore stimato degli appalti per l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarita', da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
b) articolo 15, comma 2, primo periodo, relativamente alla necessaria individuazione del RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente, per consentire alle stazioni appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei, anche estranei alle stazioni appaltanti medesime, purche' dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici;
c) articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;
d) articolo 49, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento dei tempi del suo svolgimento alle esigenze del contesto emergenziale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del diritto dell'Unione europea;
e) articolo 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e accelerare le relative procedure;
f) articoli 90, fermo restando il rispetto del termine massimo di cui all'articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2014/ 24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 111, comma 3, limitatamente ai tempi e alle modalita' delle comunicazioni ivi previste, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento dei suoi tempi di svolgimento alle esigenze del contesto emergenziale;
g) articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, per consentire l'utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo.
4. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale ai sensi dell'articolo 24 del predetto codice, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, anche in mancanza del provvedimento di cui all'articolo 23 del predetto codice:
a) gli importi di cui all'articolo 50, comma 1, del presente codice sono raddoppiati, nei limiti delle soglie di cui all'articolo 14, per i contratti di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e d), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;
b) il termine temporale di cui all'articolo 140, comma 4, e' stabilito in trenta giorni;
c) l'amministrazione competente all'affidamento e all'esecuzione del contratto e' identificata nel soggetto attuatore, ove individuato, di cui all'articolo 25, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 140, comma 7, si applicano, altresi', qualora si adottino, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 76, comma 2, lettera c).»;
e) all'articolo 222, comma 3, lettera g), le parole: «di cui all'articolo 140» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 140 e 140-bis»;
f) all'articolo 225-bis, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 119, comma 20, e di cui all'articolo 23 dell'allegato II.12, nel testo vigente alla data di cui all'articolo 229, comma 2, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla medesima data, siano gia' stati inviati gli avvisi a presentare offerte.»;
f-bis) all'allegato II.14, all'articolo 33, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai servizi di ingegneria e architettura, per i quali nei documenti di gara puo' essere prevista un'anticipazione del prezzo fino al 10 per cento, nei limiti delle disponibilita' del quadro economico»;
g) all'allegato V.2, all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «della pesa» sono inserite le seguenti: «ovvero svolge il ruolo di concedente».
g-bis) all'allegato V.2:
1) all'articolo 2:
1.1) al comma 1:
1.1.1) all'alinea, secondo periodo, dopo le parole: «di uno» sono inserite le seguenti: «o piu'»;
1.1.2) alla lettera b), le parole: «ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» sono sostituite dalle seguenti: «di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
1.1.3) dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
«e-bis) dottorato di ricerca nelle materie di cui al primo periodo dell'alinea del presente comma»;
1.2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del computo del periodo minimo si considera il tempo necessario per l'acquisizione dei requisiti di esperienza o qualificazione di cui al comma 1, anche cumulativamente considerati»;
2) all'articolo 6, il comma 4 e' abrogato.
1-bis. Le disposizioni dell'articolo 45 e dell'allegato I.10 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificati dagli articoli 16 e 81 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, e dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai sensi del predetto codice dei contratti pubblici, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell'entrata in vigore della disposizione.
1-ter. Le modalita' per la ripartizione delle risorse e i criteri per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche al personale dirigenziale per le attivita' svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024 sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, in base ai rispettivi ordinamenti.
1-quater. Gli oneri per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui al comma 1-bis sono posti a valere sulle risorse gia' accantonate nei quadri economici relativi alle singole procedure di affidamento.
2. Al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo l'articolo 46 e' inserito il seguente:
«Art. 46-bis (Procedure di protezione civile). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 140-bis del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ai contratti affidati nell'ambito delle emergenze di protezione civile, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), del presente decreto, si applicano, altresi', le disposizioni del presente articolo.
2. Le verifiche antimafia aventi ad oggetto l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi disciplinati con i provvedimenti di cui all'articolo 25 sono svolte mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e alle risultanze delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni. Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo codice recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite, fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
3. In caso di eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del presente codice, al fine di garantire la tempestiva realizzazione di strutture temporanee di emergenza per far fronte a esigenze abitative, didattiche, civili, commerciali, produttive, socio-culturali o di culto, in assenza di idonei strumenti contrattuali vigenti, i soggetti attuatori a tal fine individuati nei provvedimenti di cui all'articolo 25 del presente codice sono autorizzati ad avvalersi della societa' Consip S.p.a. ovvero di altre centrali di committenza, per procedere all'affidamento dell'appalto integrato dei lavori e della relativa progettazione, ai sensi dell'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, a operatori economici in possesso delle necessarie qualificazioni, individuati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'articolo 76 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 45 del decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici
in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022,
n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31
marzo 2023, S.O. n. 12, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 45 (Incentivi alle funzioni tecniche). - 1. Gli
oneri relativi alle attivita' tecniche indicate
nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti
previsti per le singole procedure di affidamento di lavori,
servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o
nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti
concedenti.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche
svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10
e per le finalita' indicate al comma 5, a valere sugli
stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al
2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle
forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il
presente comma si applica anche agli appalti relativi a
servizi o forniture nel caso in cui e' nominato il
direttore dell'esecuzione. E' fatta salva, ai fini
dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse
di cui al presente comma, la facolta' delle stazioni
appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una
modalita' diversa di retribuzione delle funzioni tecniche
svolte dal proprio personale.
3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, e'
ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura,
tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
indicate al comma 2, nonche' tra i loro collaboratori. Gli
importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del
relativo riparto, nonche' quelli di corrispondente
riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola
opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi
ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro
economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle
stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i
rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del codice.
4. L'incentivo di cui al comma 3 e' corrisposto dal
responsabile di servizio preposto alla struttura competente
o da altro dirigente incaricato dalla singola
amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le
specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario
dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo di cui al
comma 3 e' corrisposto al personale con qualifica
dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensivita' di
cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste
dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di
diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli
incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede
di verifica della compatibilita' dei costi di cui
all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001
n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo
di cui al medesimo articolo le informazioni relative
all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al
predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo
24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e il numero dei beneficiari. L'incentivo complessivamente
maturato da ciascuna unita' di personale nel corso
dell'anno di competenza, anche per attivita' svolte per
conto di altre amministrazioni, non puo' superare il
trattamento economico complessivo annuo lordo percepito
dalla medesima unita' di personale. L'incentivo eccedente,
non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5.
Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli
strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al
secondo periodo e' aumentato del 15 per cento. Incrementa
altresi' le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo
che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio
personale, perche' affidate a personale esterno
all'amministrazione medesima oppure perche' prive
dell'attestazione del dirigente o del responsabile di
servizio.
5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui
al comma 2, escluse le risorse che derivano da
finanziamenti europei o da altri finanziamenti a
destinazione vincolata, incrementato delle quote parti
dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o
prive dell'attestazione del dirigente, oppure non
corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo
periodo, e' destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.
6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista
beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione,
anche per incentivare:
a) la modellazione elettronica informativa per
l'edilizia e le infrastrutture;
b) l'implementazione delle banche dati per il
controllo e il miglioramento della capacita' di spesa;
c) l'efficientamento informatico, con particolare
riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche
per i controlli.
7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 e' in
ogni caso utilizzata:
a) per attivita' di formazione per l'incremento
delle competenze digitali del personale nella realizzazione
degli interventi;
b) per la specializzazione del personale che svolge
funzioni tecniche;
c) per la copertura degli oneri di assicurazione
obbligatoria del personale.
8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o
si avvalgono di una centrale di committenza possono
destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse
finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse al personale
di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche
svolte. Le somme cosi' destinate non possono comunque
eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma
2.».
- Si riporta l'articolo 57, comma 2, del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 57 (Clausole sociali dei bandi di gara, degli
avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilita'
energetica e ambientale). - (Omissis)
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali
previsti dal Piano d'azione per la sostenibilita'
ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione attraverso l'inserimento, nella
documentazione progettuale e di gara, almeno delle
specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute
nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche
categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove
tecnicamente opportuno, anche in base al valore
dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente,
in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei
settori della ristorazione collettiva e fornitura di
derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto
dall'articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli
premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini
della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai
sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni
appaltanti valorizzano economicamente le procedure di
affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri
ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle
categorie di appalto riferite agli interventi di
ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e
ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in
considerazione, per quanto possibile, in funzione della
tipologia di intervento e della localizzazione delle opere
da realizzare, sulla base di quanto stabilito nei
pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli
interventi edilizi.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 125, comma 1, del citato
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato
dalla presente legge:
«Articolo 125 (Anticipazione, modalita' e termini di
pagamento del corrispettivo). - 1. Sul valore del contratto
di appalto e' calcolato l'importo dell'anticipazione del
prezzo pari al 20 per cento. Nei documenti di gara puo'
essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo
fino al 30 per cento. Nel caso di appalti di lavori,
l'anticipazione, calcolata sull'importo dell'intero
contratto, e' corrisposta all'appaltatore entro quindici
giorni dall'effettivo inizio della prestazione,
corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di
avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi
dell'articolo 17, commi 8 e 9. Per i contratti di importo
superiore a 500 milioni di euro, l'anticipazione di cui al
primo periodo e' corrisposta all'appaltatore, in deroga a
quanto previsto dal terzo periodo, nel rispetto delle
scadenze definite nel contratto, tenuto conto del
cronoprogramma delle attivita'. In caso di ricorso
all'appalto integrato ai sensi dell'articolo 44,
l'anticipazione del prezzo e' calcolata e corrisposta
distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei
lavori. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di
forniture e servizi indicati nell'allegato II.14. Per i
contratti pluriennali di servizi e forniture l'importo
dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle
prestazioni di ciascuna annualita' contabile, stabilita nel
cronoprogramma dei pagamenti, ed e' corrisposto entro
quindici giorni dall'effettivo inizio della prima
prestazione utile relativa a ciascuna annualita', secondo
il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione
dell'anticipazione e' subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo
pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della
prestazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33,
comma 1-bis, del medesimo allegato II.14 per i servizi di
ingegneria e architettura. La garanzia e' rilasciata dai
soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalita'
previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo
della garanzia e' gradualmente e automaticamente ridotto
nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo
recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni
appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con
obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione
non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi
contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione
della anticipazione.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 136, commi 4 bis e 4-ter, del
citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come
modificato dalla presente legge:
«Articolo 136 (Difesa e sicurezza). - (Omissis)
4-bis. All'esecuzione dei contratti nei settori della
difesa e della sicurezza non si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 119, comma 2, quinto periodo.
4-ter. Per le amministrazioni della difesa e della
sicurezza, in considerazione della struttura gerarchica dei
loro organi tecnici e della specificita' delle retribuzioni
rispetto alle altre amministrazioni, l'incentivo alle
funzioni tecniche e' corrisposto anche agli ufficiali
superiori e agli ufficiali generali e gradi corrispondenti
che svolgono le funzioni specificate nell'allegato I.10
ovvero dal corrispondente regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in
qualita' di allegato al codice.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 140 del citato
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 140 (Procedure in caso di somma urgenza). - 1.
In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun
indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo
imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto
pregiudizio alla pubblica e privata incolumita', ovvero
nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi
degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico
dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo
puo' disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il
limite di 500.000 euro, se superiore, nel limite o di
quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio
alla pubblica e privata incolumita', comunque nel limite
della soglia europea . Ricorrendo i medesimi presupposti,
il soggetto di cui al precedente periodo puo' disporre
l'immediata acquisizione di servizi o forniture, ivi
compresi servizi tecnici necessari per la realizzazione di
lavori di somma urgenza qualora l'amministrazione
competente non disponga di adeguate professionalita', entro
il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato
di pregiudizio alla pubblica e privata incolumita' e,
comunque, nei limiti della soglia europea. Il soggetto che
dispone, ai sensi del presente comma, l'immediata
esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di servizi
o forniture redige, contemporaneamente, un verbale in cui
sono indicati la descrizione della circostanza di somma
urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i
servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla.
1-bis. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai
fini del presente articolo, anche il verificarsi degli
eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione
civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,
ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi
degli stessi, che richiede l'adozione di misure
indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario.
1-ter. La circostanza di somma urgenza, ai sensi dei
commi 1 e 1-bis, e' ritenuta persistente finche' non
risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per
la pubblica o privata incolumita' derivanti dall'evento,
comunque per un periodo di tempo non superiore a quindici
giorni dall'insorgere dell'evento, fatto salvo il maggiore
termine stabilito dall'eventuale deliberazione dello stato
di emergenza di cui all'articolo 24 del codice della
protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n.
1 del 2018; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti
temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti
pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure
previste dal presente articolo.
2. L'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei
servizi e delle forniture di somma urgenza puo' essere
affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui
agli articoli 37 e 41 del codice a uno o piu' operatori
economici individuati dal RUP o da altro tecnico
dell'amministrazione competente.
3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate e'
definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di
preventivo accordo il RUP puo' ingiungere all'affidatario
l'esecuzione di forniture, servizi o lavorazioni o la
somministrazione dei materiali sulla base di prezzi
definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di
riferimento, ridotti del 20 per cento. I prezzi di cui al
primo periodo, se relativi all'esecuzione di lavori, sono
comunque ammessi nella contabilita' e, se relativi
all'acquisizione di forniture e servizi, sono allegati al
verbale e sottoscritti dall'operatore economico; ove
l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i
prezzi si intendono definitivamente accettati.
4. Il RUP o altro tecnico dell'amministrazione
competente compila una perizia giustificativa delle
prestazioni richieste entro dieci giorni dall'ordine di
esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma
urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla
copertura della spesa e alla approvazione della prestazione
affidata. Qualora l'amministrazione competente sia un ente
locale, la copertura della spesa e' assicurata con le
modalita' previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma
1, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
5. Qualora un servizio, una fornitura, un'opera o un
lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non ottenga
l'approvazione del competente organo dell'amministrazione,
la relativa esecuzione e' sospesa immediatamente e si
procede, previa messa in sicurezza del cantiere in caso di
lavori, alla sospensione della prestazione e alla
liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte
realizzata.
6. (abrogato)
7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in
condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo,
e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva
esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano,
mediante autocertificazione, resa ai sensi del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il
possesso dei requisiti di partecipazione previsti per
l'affidamento di contratti di uguale importo mediante
procedura ordinaria. La stazione appaltante controlla il
possesso dei requisiti in un termine congruo, compatibile
con la gestione della situazione di emergenza in atto e
comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento.
La stazione appaltante da' conto, con adeguata motivazione,
nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della
sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non e'
possibile procedere al pagamento, anche parziale, in
assenza delle relative verifiche con esito positivo.
Qualora, a seguito del controllo, sia accertato
l'affidamento a un operatore privo dei predetti requisiti,
la stazione appaltante recede dal contratto, fatto salvo il
pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il
rimborso delle spese eventualmente sostenute per
l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle
utilita' conseguite, e procede alle segnalazioni alle
competenti autorita'.
8. (abrogato)
9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e
servizi di cui ai commi 3 e 6, di importo pari o superiore
a 140.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi
di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari
ufficiali di riferimento, quando i tempi resi necessari
dalla circostanza di somma urgenza non consentano il
ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si
impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad
un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le
parti e ad accettare la determinazione definitiva del
prezzo a seguito di apposita valutazione di congruita'.
10. Sul sito istituzionale dell'ente sono pubblicati
gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente
articolo, con specifica indicazione dell'affidatario, delle
modalita' della scelta e delle motivazioni che non hanno
consentito il ricorso alle procedure ordinarie.
Contestualmente, e comunque in un termine congruo
compatibile con la gestione della situazione di emergenza,
sono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza,
fermi restando i controlli di legittimita' sugli atti
previsti dalle vigenti normative.
11. (abrogato)
12. (abrogato).».
- Per completezza di informazione si riporta l'articolo
222, comma 3, del citato decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36, come modificato dalla presente legge:
«Art. 222 (Autorita' nazionale anticorruzione
(ANAC)). - (Omissis)
3. Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l'ANAC:
a) vigila sui contratti pubblici, anche di
interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei
settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti
secretati o che esigono particolari misure di sicurezza,
nonche' sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione
del codice; nell'ambito dell'attivita' di vigilanza nei
settori di cui alle lettere b), f), l), m) e in tutti gli
altri casi previsti dal codice puo' irrogare per le
violazioni accertate, nel rispetto dei principi di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689 e secondo il proprio
regolamento, sanzioni amministrative pecuniarie entro il
limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro
5.000. La sottoposizione a sanzioni pecuniarie e
l'eventuale recidiva sono valutate ai fini della
qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi
dell'articolo 63;
b) vigila sulla corretta esecuzione dei contratti
pubblici;
c) segnala al Governo e al Parlamento, con apposito
atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di
applicazione distorta della normativa di settore;
d) formula al Governo proposte in ordine a
modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di
settore;
e) predispone e invia al Governo e al Parlamento la
relazione annuale sull'attivita' svolta, prevista
dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n.
190, evidenziando le disfunzioni riscontrate nell'esercizio
delle proprie funzioni;
f) vigila sul sistema di qualificazione degli
esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i
correlati poteri sanzionatori;
g) vigila sul divieto di affidamento dei contratti
attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie e
opera un controllo sulla corretta applicazione della
specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di
somma urgenza e di protezione civile di cui agli articoli
140 e 140-bis;
(Omissis).».
- Per completezza di informazione si riporta il testo
dell'articolo 225-bis del citato decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36, come modificato dalla presente legge:
«Art. 225-bis (Ulteriori disposizioni transitorie). -
1. Il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, sulla
certificazione delle piattaforme di approvvigionamento
digitale e' adottato dall'AGID, di intesa con l'ANAC, la
Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la
trasformazione digitale e l'Agenzia per la cyber sicurezza
nazionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 43
sull'adozione dei metodi e strumenti di gestione
informativa digitale delle costruzioni non si applicano ai
procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui
all'articolo 14 gia' avviati alla data di entrata in vigore
della presente disposizione per i quali e' stato redatto il
documento di fattibilita' delle alternative progettuali ai
sensi dell'articolo 2, comma 5, dell'allegato I.7.
3. Le disposizioni dell'articolo 67, nel testo
vigente alla data di cui all'articolo 229, comma 2,
continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal
fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e
i contratti per i quali bandi o avvisi con cui si indice la
procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati
prima della data di entrata in vigore della presente
disposizione ovvero, in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti
in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, siano gia' stati inviati gli avvisi
a presentare offerte.
3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 119, comma
20, e di cui all'articolo 23 dell'allegato II.12, nel testo
vigente alla data di cui all'articolo 229, comma 2,
continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal
fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e
i contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si
indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data di entrata in vigore del
decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, ovvero, in
caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le
procedure e i contratti in relazione ai quali, alla
medesima data, siano gia' stati inviati gli avvisi a
presentare offerte.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 193, la cui
entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore
della presente disposizione, non si applicano ai
procedimenti di finanza di progetto in corso alla medesima
data. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le
procedure per le quali e' stata presentata da un soggetto
promotore una proposta di fattibilita' per la realizzazione
di interventi mediante finanza di progetto ovvero l'ente
concedente ha pubblicato avvisi di sollecitazione ai
privati a farsi promotori di iniziative volte alla
realizzazione di progetti inclusi negli strumenti di
programmazione del partenariato pubblico-privato.
5. Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219
e all'allegato V.2, la cui entrata in vigore coincide con
la data di entrata in vigore della presente disposizione si
applicano, in assenza di una espressa volonta' contraria
delle parti, anche ai collegi gia' costituiti ed operanti
alla medesima data, ad eccezione di quelli relativi ai
contratti di servizi e forniture gia' costituiti alla data
di entrata in vigore della presente disposizione.».
- Per completezza di informazione si riporta l'articolo
33 dell'Allegato II.14, recante «Direzione dei lavori e
direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalita' di
svolgimento delle attivita' della fase esecutiva. Collaudo
e verifica di conformita'», del citato decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36, come modificato dalla presente legge:
«Art. 33 (Esclusione dall'anticipazione del prezzo).
- 1. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 125, comma 1, del codice i contratti per
prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione
immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro
natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo
e' calcolato sulla base del reale consumo, nonche' i
servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni
intellettuali o che non necessitano della predisposizione
di attrezzature o di materiali.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano ai servizi di ingegneria e architettura, per i
quali nei documenti di gara puo' essere prevista
un'anticipazione del prezzo fino al 10 per cento, nei
limiti delle disponibilita' del quadro economico.».
- Per opportuna conoscenza si riportano gli articoli 1
e 2 dell'Allegato V.2, recante «Modalita' di costituzione
del collegio consultivo tecnico», del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificati dalla
presente legge:
«Art. 1 (Formazione del collegio e compensi). - 1. Il
collegio consultivo tecnico, di seguito denominato anche
"Collegio" o "CCT", e' formato, a scelta della stazione
appaltante o del concessionario, da tre componenti, o
cinque in caso di complessita' dell'opera e di
eterogeneita' delle professionalita' richieste, per i
lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza
europea, dotati di comprovata esperienza nel settore degli
appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici,
anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.
2. I componenti del Collegio possono essere scelti
dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono
concordare che ciascuna di esse nomini uno o due
componenti, individuati anche tra il proprio personale
dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di
lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in
possesso dei requisiti previsti dal comma 1, e che il terzo
o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia
scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui
le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente
entro il termine indicato al comma 1 dell'articolo 3,
questo e' designato entro i successivi cinque giorni dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere
di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province
autonome di Trento e di Bolzano o dalle citta'
metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Nei
casi in cui il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti partecipa al finanziamento della spesa ovvero
svolge il ruolo di concedente nomina un componente del
Collegio con le modalita' di cui al presente comma.
(Omissis).».
«Art. 2 (Requisiti e incompatibilita'). - 1. Possono
essere nominati membri del Collegio ingegneri, architetti,
giuristi ed economisti in possesso di comprovata esperienza
nel settore degli appalti, delle concessioni e degli
investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico
oggetto del contratto. Esperienza e qualificazione sono
comprovate dal possesso di uno o piu' dei seguenti
requisiti:
a) assunzione di significativi incarichi,
nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati
all'incarico da assumere, di responsabile unico del
procedimento, di direttore dei lavori, coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e di
presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di
ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in
contenziosi dei lavori pubblici di commissario di gara o
progettista, o coordinatore in fase di progettazione,
nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici
di importo superiore alle soglie europee; patrocinio o
assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi
amministrativi o civili nel settore dei lavori pubblici;
b) dirigente o funzionario di amministrazioni
pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di stazioni
appaltanti con personalita' giuridica di diritto privato
soggette all'applicazione del codice con competenza nelle
materie di cui di cui al primo periodo del presente comma;
c) componente del Consiglio superiore dei lavori
pubblici;
d) insegnamento come professore universitario di
ruolo nelle materie di cui al primo periodo del presente
comma;
e) magistrato ordinario, amministrativo o
contabile, avvocato dello Stato, prefetto e dirigente della
carriera prefettizia non in sede da almeno due anni, anche
se gia' collocati a riposo;
e-bis) dottorato di ricerca nelle materie di cui al
primo periodo dell'alinea del presente comma.
f) professionisti iscritti ai rispettivi albi
professionali con significativa esperienza documentabile
attraverso lo svolgimento di incarichi indicati alla
lettera a).
2. Il possesso del requisito di esperienza e
qualificazione professionale deve essere comprovato con
riferimento ad un periodo minimo di cinque anni per la
nomina come membro del Collegio e ad un periodo minimo di
dieci anni per la nomina come presidente. Ai fini del
computo del periodo minimo si considera il tempo necessario
per l'acquisizione dei requisiti di esperienza o
qualificazione di cui al comma 1, anche cumulativamente
considerati.
3. Non possono essere nominati membri del Collegio
esclusivamente coloro che:
a) si trovino in situazione di conflitto
d'interesse ai sensi dell'articolo 16 del codice;
b) versino in una situazione d'incompatibilita' ai
sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, o abbiano svolto, per la parte pubblica o per
l'operatore economico, attivita' di controllo, verifica,
progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o
direzione dell'esecuzione o dei lavori in relazione al
contratto di appalto o alle sue fasi pregresse, salvo che
l'attivita' sia stata svolta nell'ambito di organi
collegiali consiliari;
c) con riferimento al presidente del Collegio,
abbiano svolto con riguardo ai lavori o servizi oggetto
dell'affidamento, attivita' di collaborazione nel campo
giuridico, amministrativo o economico per una delle parti;
d) abbiano svolto l'incarico di consulente tecnico
d'ufficio.
4. La sussistenza di cause d'incompatibilita' dei
membri o del presidente puo' essere fatta valere dalle
parti mediante istanza di ricusazione da proporre al
presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 810 del
codice di procedura civile.».
«Art. 6 (Osservatorio). - 1. I Presidenti dei collegi
consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio
permanente per assicurare il monitoraggio dell'attivita'
dei collegi consultivi tecnici, di seguito Osservatorio,
istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici
gli atti di costituzione e di scioglimento del Collegio e
le principali pronunce assunte dal Collegio.
2. L'Osservatorio si avvale della banca dati
nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 del
codice.
3. L'accesso agli atti detenuti dall'Osservatorio e
dai collegi consultivi tecnici e' consentito, nei limiti di
legge e salve le disposizioni del codice di procedura
civile in relazione alle determinazioni dei collegi aventi
natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter
del medesimo codice di procedura civile, mediante istanza
formulata alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti
in base agli articoli 35 e 36 del codice.
4. (abrogato)».
 
Art. 2 bis
Misure urgenti per l'incremento dell'efficienza del sistema di
monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture
strategiche e insediamenti prioritari


1. All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Per le medesime finalita' e' altresi' autorizzata la spesa di 1.170.000 euro per l'anno 2025, comprensiva delle spese per la conduzione e per i necessari interventi di manutenzione evolutiva, e di 480.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.170.000 euro per l'anno 2025 e 480.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 36, comma 5, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 36 (Monitoraggio finanziario dei lavori
relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti
produttivi). - (Omissis)
5. Le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo
176, comma 3, lettera e), ultimo periodo, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a decorrere dall'anno
2014 sono versate dai soggetti aggiudicatari, annualmente e
fino alla messa in esercizio degli interventi, nella quota
dello 0,0006 per cento dell'importo degli interventi
stessi, all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, nel limite massimo di 617.000 euro annui
complessivi, allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per sostenere gli oneri di
gestione del sistema di monitoraggio di cui al presente
articolo. Tali risorse sono trasferite ad apposito capitolo
di spesa da istituire nel bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per le medesime
finalita' e' altresi' autorizzata la spesa di 1.170.000
euro per l'anno 2025, comprensiva delle spese per la
conduzione e per i necessari interventi di manutenzione
evolutiva, e di 480.000 euro annui a decorrere dall'anno
2026. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
 
Art. 3

Disposizioni in materia di classi d'uso
degli uffici pubblici ai fini della verifica sismica

1. Nelle more dell'aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, in via transitoria, fino al 30 giugno 2026, per lo svolgimento della verifica di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, ai fini della individuazione delle classi d'uso necessarie per distinguere le conseguenze di una interruzione di operativita' o di un eventuale collasso degli uffici pubblici secondo le vigenti norme tecniche per le costruzioni, qualora sia rilevante l'indice di affollamento ai sensi del paragrafo 2.4.2 delle « Norme tecniche per le costruzioni » di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, per « normale affollamento » si intende quello il cui indice di affollamento e' inferiore o pari a 3,5 e per « affollamento significativo » quello il cui indice di affollamento e' superiore a 3,5. In via di prima applicazione, l'indice di affollamento (IA), stabilito tenendo conto del numero medio di persone presenti contemporaneamente nell'edificio in un prefissato periodo di tempo, in relazione alle caratteristiche geometriche dell'immobile stesso, e' determinato secondo i criteri e la metodologia di calcolo definiti nell'Allegato A al presente decreto.

Riferimenti normativi

- La legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante «Norme per
la disciplina delle opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso ed a struttura metallica»,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 321 del 21
dicembre 1971.
- La legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante
«Provvedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per le zone sismiche», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 21 marzo 1974.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20
ottobre 200, S.O. n. 239.
- Il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante
«Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di
taluni settori della pubblica amministrazione», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2004, e'
stato convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio
2004, n. 186.
- L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
20 marzo 2003, n. 3274, recante «Primi elementi in materia
di criteri generali per la classificazione sismica del
territorio nazionale e di normative tecniche per le
costruzioni in zona sismica» e' pubblicata nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8
maggio 2003.
 
Art. 3 bis

Disposizioni urgenti per il completamento
degli interventi infrastrutturali

1. All'articolo 19 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «e 12 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 12 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026»;
b) al comma 5, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni» e le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni»;
c) al comma 7, le parole: «2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025 e 2026» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo provvedimento di cui al primo periodo si provvede alla ricognizione dello stato di attuazione degli interventi, anche ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di revoca dei finanziamenti ai sensi del comma 5».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 19 del citato decreto-legge 10
agosto 2023, n. 104, come modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Interventi per la messa in sicurezza di
tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti
locali). - 1. Nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo,
denominato «Fondo investimenti stradali nei piccoli
comuni», con una dotazione di 18 milioni di euro per l'anno
2023, 21,5 milioni di euro per l'anno 2024, 12 milioni di
euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026.
Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate
ai comuni individuati ai sensi del comma 2, lettera a), per
il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e
manutenzione di strade comunali, di importo non superiore
alla soglia determinata ai sensi del comma 2, lettera b).
Sono considerate ammissibili anche le spese di
progettazione, ove previste. Nell'anno 2023 le risorse di
cui al presente comma sono assegnate prioritariamente ai
comuni per i quali nel medesimo anno sia stato dichiarato
lo stato di emergenza ai sensi del codice della protezione
civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
(Omissis)
5. Entro centoventi giorni dalla data di adozione del
decreto di concessione del finanziamento, il comune
beneficiario e' tenuto a stipulare il contratto relativo ai
lavori per la realizzazione dell'investimento, pena la
revoca del finanziamento; i medesimi lavori devono in ogni
caso concludersi entro i successivi centocinquanta giorni.
(Omissis)
7. Per le annualita' 2024, 2025 e 2026, i termini di
cui ai commi 3, 4 e 5 sono definiti con provvedimento del
Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche
abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse
umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, da adottare entro il 15 gennaio di ciascun
anno, ferma restando la necessita' che sia assicurata la
conclusione dei lavori entro il 31 dicembre di ciascuna
annualita'. Con il medesimo provvedimento di cui al primo
periodo si provvede alla ricognizione dello stato di
attuazione degli interventi, anche ai fini dell'adozione di
eventuali provvedimenti di revoca dei finanziamenti ai
sensi del comma 5.
(Omissis).».
 
Art. 3 ter
Disposizioni urgenti per il completamento degli interventi
infrastrutturali relativi all'autostrada Salerno-Reggio Calabria

1. Al fine di procedere celermente al completamento dei lotti gia' finanziati compresi nel tratto tra Cosenza e Altilia dell'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, l'amministratore delegato pro tempore della societa' ANAS S.p.A. e' nominato Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Il Commissario straordinario di cui al primo periodo puo' nominare un sub-commissario, scelto tra il personale della societa' ANAS S.p.A., dandone tempestiva comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al Commissario straordinario di cui al primo periodo e all'eventuale sub-commissario nominato non spettano compensi, gettoni di presenza, indennita', rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al Commissario straordinario di cui al primo periodo si applica l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato pro tempore della societa' ANAS S.p.A. puo' avvalersi delle strutture della medesima societa' e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 4, commi 2 e 3, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,
per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18
aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55:
«Art. 4 (Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali). - (Omissis)
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo
di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari,
individuabili anche nell'ambito delle societa' a controllo
pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione
ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei
lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale
rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora
appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, anche mediante
specifici protocolli operativi per l'applicazione delle
migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni
effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e
nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela
ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici, per i quali il termine di
adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data
di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove
l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti
si intendono rilasciati. L'autorita' competente puo'
altresi' chiedere chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente
periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima
documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni,
decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi
si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove
sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva
comunicazione al Commissario straordinario e il termine di
sessanta giorni di cui al presente comma e' sospeso, fino
all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e,
comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi
i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. I
termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi'
per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti
solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale
della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i
principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni
contenute nella parte seconda del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006. Per gli interventi ricompresi
negli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Commissario
straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni
territorialmente competenti, puo' richiedere al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica di individuare
la regione quale autorita' competente allo svolgimento
della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA)
o alla verifica di assoggettabilita' a VIA. Entro e non
oltre i successivi quindici giorni, il competente ufficio
del Ministero comunica al Commissario straordinario e alla
regione la determinazione in merito all'autorita'
competente.
(Omissis)
3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari
straordinari possono essere abilitati ad assumere
direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano
in deroga alle disposizioni di legge in materia di
contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di
cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di
subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo
periodo, il Commissario straordinario provvede anche a
mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto,
provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del
verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la
sola presenza di due rappresentanti della regione o degli
enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120:
«Art. 9 (Misure di accelerazione degli interventi
infrastrutturali). - (Omissis)
3. Al fine di garantire l'uniformita' nelle gestioni
commissariali finalizzate alla realizzazione di opere
pubbliche o interventi infrastrutturali assicurando, al
contempo, la riduzione dei relativi tempi di esecuzione, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, tutti i commissari
nominati per la predetta finalita' sulla base di specifiche
norme di legge operano, fino all'ultimazione degli
interventi, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e
3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano
esclusi dall'ambito di applicazione del citato articolo 4 i
commissari nominati ai sensi dell'articolo 25 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ai sensi dell'articolo 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai sensi dell'articolo
1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,
nonche' i commissari straordinari nominati per l'attuazione
di interventi di ricostruzione a seguito di eventi
calamitosi. Resta comunque fermo quanto previsto
dall'articolo 11 del presente decreto. Sono aggiudicati
esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto qualita'/prezzo, i contratti relativi ai
servizi sociali e di ristorazione ospedaliera,
assistenziale e scolastica, nonche' ai servizi ad alta
intensita' di manodopera, come definiti all'articolo 50,
comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36,
comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo.».
 
Art. 3 quater

Disposizioni urgenti in materia di messa in sicurezza
e di adeguamento del traforo del Gran Sasso




1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i compiti e le funzioni relativi agli interventi di adeguamento del traforo del Gran Sasso connessi all'attuazione degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, attribuiti al Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono trasferiti al Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. A tale fine, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le risorse disponibili finalizzate, a legislazione vigente, agli interventi di cui al primo periodo del presente comma nell'ambito del programma di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 5, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, da trasferire al Commissario di cui all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 32 del 2019. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 cessa dalle proprie funzioni in relazione alle attivita' aventi ad oggetto gli interventi di cui al primo periodo del presente comma. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in relazione agli interventi di cui al primo periodo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 trasmette al Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 32 del 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo, gli impegni finanziari assunti nell'esecuzione dell'incarico nonche' la ricognizione delle relative risorse disponibili. Ai fini dell'applicazione della procedura di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, entro il 15 settembre 2025, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze i cronoprogrammi procedurali di tutti gli investimenti rientranti nel programma di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera c), numero 5, del decreto-legge n. 59 del 2021.
2. Ferme restando le risorse trasferite ai sensi del comma 1, il Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, provvede allo svolgimento delle attivita' e alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1 nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264,
recante «Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia
di sicurezza per le gallerie della rete stradale
transeuropea», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
235 del 9 ottobre 2006, S.O. n. 195.
- Si riporta l'articolo 206, comma 1, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia
di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77:
«Art. 206 (Interventi urgenti per il ripristino, la
messa in sicurezza e l'ammodernamento delle tratte
autostradali A24 e A25 e della strada statale n. 4 a
seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nonche'
per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali).
- 1. Al fine di accelerare le attivita' di messa in
sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalita'
delle Autostrade A24 e A25, e il necessario coordinamento
dei lavori per l'adeguamento alla normativa tecnica
nazionale ed europea, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' nominato apposito Commissario straordinario per
l'espletamento delle attivita' di programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari
interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli
di priorita' per la sicurezza antisismica, nel limite delle
risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente
per la parte effettuata con contributo pubblico. Il
Commissario dura in carica fino al 31 dicembre 2025. Al
Commissario straordinario e' attribuito un compenso,
determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, in misura non superiore a quella prevista
dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico del quadro
economico dell'opera.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 4-ter del citato decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55:
«Art. 4-ter (Commissario straordinario per la
sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso). - 1. Entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sentito il Presidente della
regione Abruzzo, con proprio decreto, nomina, fino al 31
dicembre 2025, un Commissario straordinario del Governo,
scelto tra persone, anche estranee alla pubblica
amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e
amministrativa, che non siano in una situazione di
conflitto di interessi, con il compito di sovraintendere
alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli
interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la
situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire
adeguati standard di qualita' delle acque e di sicurezza
idraulica del sistema idrico del Gran Sasso.
2. Al Commissario straordinario e' attribuito un
compenso, determinato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a
quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle
risorse di cui al comma 12.
3. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il
Commissario straordinario si avvale di una struttura di
supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e
composta da un contingente massimo di undici unita' di
personale, di cui una unita' di livello dirigenziale non
generale e dieci unita' di personale non dirigenziale,
scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente,
educativo ed amministrativo-tecnico-ausiliario delle
istituzioni scolastiche. Al personale della struttura e'
riconosciuto il trattamento economico accessorio
corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale
della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui
il trattamento economico accessorio di provenienza risulti
complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale
spetta comunque l'indennita' di amministrazione della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Nell'ambito del
menzionato contingente di personale non dirigenziale
possono essere nominati fino a cinque esperti o consulenti,
scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica
amministrazione, in possesso di comprovata esperienza,
anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso
e' definito con provvedimento del Commissario e comunque
non e' superiore ad euro 48.000 annui.
4. Il personale pubblico della struttura
commissariale e' collocato, ai sensi dell'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione
di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto
dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori
ruolo e' reso indisponibile, per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella
dotazione organica dell'amministrazione di provenienza
equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento
economico fondamentale ed accessorio del predetto personale
e' anticipato dalle amministrazioni di provenienza e
corrisposto secondo le seguenti modalita':
a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi
comprese le agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad
ordinamento autonomo e le universita', provvedono, con
oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del
trattamento economico fondamentale, nonche' dell'indennita'
di amministrazione. Qualora l'indennita' di amministrazione
risulti inferiore a quella prevista per il personale della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario
straordinario provvede al rimborso delle sole somme
eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo,
dall'amministrazione di provenienza;
b) per le amministrazioni pubbliche diverse da
quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico
fondamentale e l'indennita' di amministrazione sono a
carico esclusivo del Commissario straordinario;
c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto
con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario
il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita
convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza
o con altra amministrazione dello Stato o ente locale.
5. Il Commissario straordinario puo' nominare, con
proprio provvedimento, fino a due sub-commissari, il cui
compenso e' determinato in misura non superiore a quella
indicata all'articolo 15, comma 3, del citato decreto-legge
n. 98 del 2011. L'incarico di sub-commissario ha durata
massima non superiore a quella del Commissario e nei limiti
delle risorse individuate al comma 12.
6. La struttura commissariale cessa alla scadenza
dell'incarico del Commissario.
7. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il
Commissario straordinario puo' avvalersi, sulla base di
appositi protocolli d'intesa, di personale dell'ANAS Spa
nei limiti delle risorse individuate al comma 12.
8. E' costituita una Cabina di coordinamento,
presieduta dal Presidente della regione Abruzzo, con
compiti di comunicazione ed informazione nei confronti
delle popolazioni interessate, nonche' di coordinamento tra
i diversi livelli di governo coinvolti e di verifica circa
lo stato di avanzamento degli interventi di messa in
sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso. La Cabina di
coordinamento e' composta dai presidenti delle
amministrazioni provinciali di L'Aquila e Teramo, dai
sindaci dei comuni di L'Aquila e Teramo, da due
rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI), uno per la provincia di L'Aquila e uno per
la provincia di Teramo, dal presidente del Parco nazionale
del Gran Sasso e dei Monti della Laga, da un rappresentante
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e uno del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, nonche' da un rappresentante,
rispettivamente, per l'Azienda sanitaria locale di Teramo e
per quella di L'Aquila. Il presidente della Cabina di
coordinamento relaziona periodicamente al Presidente del
Consiglio dei ministri. Per la partecipazione alla Cabina
di coordinamento non spettano gettoni di presenza,
indennita' o emolumenti comunque denominati. Gli eventuali
rimborsi di spese sono posti a carico delle amministrazioni
di appartenenza.
9. Per la realizzazione dei lavori di completa messa
in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, il Commissario
straordinario puo' assumere direttamente le funzioni di
stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di
legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il
rispetto dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea e con i poteri di cui
all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5, del presente
decreto. Al Commissario si applicano, altresi', le
disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono individuate
speciali misure amministrative di semplificazione per il
rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga
alle relative norme.
10. Per la specificita' del sistema di captazione
delle acque drenate a tergo delle gallerie autostradali del
Traforo autostradale del Gran Sasso e all'interno dei
laboratori dell'Istituto nazionale di fisica nucleare
(INFN), al fine di garantire la tutela dell'acquifero del
Gran Sasso e l'uso potabile della risorsa idrica captata
dallo stesso, contemperando la coesistenza e la regolare
conduzione delle gallerie autostradali e dei laboratori
stessi, non si applica, relativamente alle captazioni
idropotabili delle gallerie stesse, lato Teramo e L'Aquila,
l'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, relativamente alla previsione secondo cui la
zona di tutela assoluta deve essere adibita esclusivamente
a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di
servizio. La protezione dei punti di captazione deve essere
garantita dall'esecuzione degli interventi di messa in
sicurezza determinati dall'attivita' del Commissario
straordinario cui compete altresi' la messa in sicurezza
delle infrastrutture quali le gallerie autostradali e i
laboratori. Nelle zone di rispetto delle captazioni
idropotabili delle gallerie autostradali, individuate ai
sensi dell'articolo 94, comma 4, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono consentiti gli interventi di
raccolta, trasporto e recupero di rifiuti prodotti a
seguito degli interventi di messa in sicurezza come
determinati dall'attivita' del Commissario straordinario.
La messa in sicurezza delle attivita' preesistenti, quali
le gallerie autostradali e i laboratori, e' garantita dagli
interventi determinati dal Commissario straordinario.
11. Per la realizzazione degli interventi urgenti di
cui al presente articolo e' autorizzata l'apertura di
apposita contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario, sulla quale confluiscono le risorse
pubbliche all'uopo destinate o risorse di altra natura.
12. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento della struttura di supporto di cui ai commi
2, 3, 4, 5 e 7 provvede il Commissario straordinario nel
limite delle risorse disponibili nella contabilita'
speciale. A tal fine e' autorizzata la spesa di complessivi
euro 700.000 per l'anno 2019 e di euro 1.400.000 per
ciascuno degli anni 2020 e 2021.
13. Per la definizione dei progetti e per la
realizzazione degli interventi strutturali di completa
messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso e del
sistema di captazione delle acque potabili, i cui oneri
sono stati stimati dai rispettivi quadri economici, e'
autorizzata la spesa di euro 20 milioni per l'anno 2019, 50
milioni per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021.
14. Agli atti del Commissario straordinario si
applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229.
15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a
20,7 milioni di euro per l'anno 2019, a 51,4 milioni di
euro per l'anno 2020 e a 51,4 milioni di euro per l'anno
2021 si provvede:
a) quanto a 0,7 milioni di euro per l'anno 2019 e a
1,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo del fondo di cui al comma 5
dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 1,4 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, 50
milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per
l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma
95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare sulla
quota parte del fondo attribuita al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per euro 18 milioni per
l'anno 2019, 45 milioni per l'anno 2020 e 43 milioni per
l'anno 2021 e sulla quota parte del fondo attribuita al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
per euro 2 milioni per l'anno 2019, 5 milioni per l'anno
2020 e 7 milioni per l'anno 2021.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, lettera
c), numero 5, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59
(Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano
nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti
per gli investimenti), convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101:
«Art. 1 (Piano nazionale per gli investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza).
- (Omissis)
2. Le risorse nazionali degli interventi del Piano
nazionale per gli investimenti complementari di cui al
comma 1 sono ripartite come segue:
(Omissis)
c) quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili riferiti ai seguenti programmi e
interventi:
(Omissis)
5. Strade sicure - Messa in sicurezza e
implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per
il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel
(A24-A25): 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021
e 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 337 milioni di
euro per l'anno 2024, 223 milioni di euro per l'anno 2025 e
50 milioni di euro per l'anno 2026;
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 11, del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (Ulteriori disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)), convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 aprile 2024, n. 56:
«Art. 1 (Disposizioni per la realizzazione degli
investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
di quelli non piu' finanziati con le risorse del PNRR,
nonche' in materia di revisione del Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR). - (Omissis)
11. Al fine di adeguare i programmi e gli interventi
del PNC alle riduzioni e ai rifinanziamenti di cui ai commi
6 e 8, lettere a) e c) , con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, si provvede
all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali contenenti
gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e
degli interventi del medesimo Piano, fermo restando il
rispetto del cronoprogramma finanziario. Ai fini della
validita' delle assegnazioni disposte a valere sul Fondo
per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26,
comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91, il termine finale e' quello previsto dai
cronoprogrammi aggiornati con il decreto di cui al presente
comma. Le disponibilita' derivanti dalle economie a
qualsiasi titolo conseguite nella realizzazione di opere
pubbliche inserite nei programmi del PNC rimangono
vincolate al finanziamento dell'intervento al quale sono
assegnate fino al suo collaudo.
(Omissis).».
 
Art. 3 quinquies

Tavolo tecnico per le opere pubbliche incompiute

1. Al fine di rafforzare l'attivita' di monitoraggio delle opere incompiute di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze nonche' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il tavolo tecnico ha il compito di fissare i criteri per l'individuazione delle opere incompiute da avviare prioritariamente a realizzazione nonche' di definire percorsi per il miglioramento dei processi di monitoraggio delle opere incompiute e di identificare le principali criticita' che ne impediscono il completamento. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 44-bis del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214:
«Art. 44-bis (Elenco-anagrafe nazionale delle opere
pubbliche incompiute). - 1. Ai sensi del presente articolo,
per "opera pubblica incompiuta" si intende l'opera che non
e' stata completata:
a) per mancanza di fondi;
b) per cause tecniche;
c) per sopravvenute nuove norme tecniche o
disposizioni di legge;
d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice;
e) per il mancato interesse al completamento da
parte del gestore.
2. Si considera in ogni caso opera pubblica
incompiuta un'opera non rispondente a tutti i requisiti
previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo e
che non risulta fruibile dalla collettivita'.
3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' istituito l'elenco-anagrafe nazionale delle
opere pubbliche incompiute.
4. L'elenco-anagrafe di cui al comma 3 e' articolato
a livello regionale mediante l'istituzione di
elenchi-anagrafe presso gli assessorati regionali
competenti per le opere pubbliche.
5. La redazione dell'elenco-anagrafe di cui al comma
3 e' eseguita contestualmente alla redazione degli
elenchi-anagrafe su base regionale, all'interno dei quali
le opere pubbliche incompiute sono inserite sulla base di
determinati criteri di adattabilita' delle opere stesse ai
fini del loro riutilizzo, nonche' di criteri che indicano
le ulteriori destinazioni a cui puo' essere adibita ogni
singola opera.
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce,
con proprio regolamento, le modalita' di redazione
dell'elenco-anagrafe, nonche' le modalita' di formazione
della graduatoria e dei criteri in base ai quali le opere
pubbliche incompiute sono iscritte nell'elenco-anagrafe,
tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori ed
evidenziando le opere prossime al completamento.
7. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al
comma 5, si tiene conto delle diverse competenze in materia
attribuite allo Stato e alle regioni.».
 
Art. 3 sexies

Risorse straordinarie per l'adeguamento infrastrutturale
delle capitanerie di porto - Guardia costiera

1. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, e' incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2025, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e, quanto a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
16 giugno 2022, n. 68, recante «Disposizioni urgenti per la
sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti
e della mobilita' sostenibile, nonche' in materia di grandi
eventi e per la funzionalita' del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili», convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108:
«Art. 3 (Adeguamento infrastrutturale delle
Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza). - 1. Per
assicurare la funzionalita' delle Capitanerie di Porto -
Guardia costiera anche attraverso la realizzazione di
interventi da eseguire in un arco temporale ultradecennale
per la costruzione di nuove sedi e infrastrutture, la
ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento,
l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento
energetico, l'acquisto dei relativi arredi e il
miglioramento antisismico di quelle gia' esistenti, oltre
che delle annesse pertinenze, comprese quelle confiscate
alla criminalita' organizzata, nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e' istituito un fondo con una dotazione di 1,3
milioni di euro per l'anno 2022, di 500.000 euro per l'anno
2023, di 6,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2024 al 2026 e di 4,4 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2027 al 2036. Sono esclusi dagli interventi di cui
al presente comma gli immobili in locazione passiva alle
Capitanerie di porto - Guardia costiera. Per l'utilizzo
delle risorse del fondo si applicano:
a) per le opere di edilizia previste dall'elenco di
interventi di cui al comma 2, considerate opere destinate
alla difesa militare, le disposizioni di cui all'articolo
33, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166;
b) per le procedure di affidamento, le disposizioni
di cui alla parte II, titoli III e IV, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108;
c) le disposizioni di cui all'articolo 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione alla funzione di
stazione appaltante, svolta dai competenti Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, dall'Agenzia del
demanio o dagli enti locali, sulla base di accordi
stipulati tra le amministrazioni interessate.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 9, comma 1, della legge 26
febbraio 1992, n. 211, recante «Interventi nel settore dei
sistemi di trasporto rapido di massa»
«Art. 9. - 1. Per la realizzazione degli interventi
previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge,
possono essere corrisposti contributi, in misura non
superiore al 10 per cento dell'investimento, per la durata
massima di trenta anni, in relazione ad operazioni di mutuo
contratte dagli enti locali e dai soggetti attuatori, a
decorrere dal secondo semestre dell'anno 1992, con la Cassa
depositi e prestiti, con istituti di credito abilitati ai
sensi della normativa vigente ovvero con istituti di
credito esteri. A tal fine sono autorizzati limiti di
impegno trentennali di lire 175 miliardi per l'anno 1993 e
di ulteriori 50 miliardi per l'anno 1994.».
 
Art. 3 septies
Disposizioni urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale
relativa a progetti o parti di progetti aventi quale unico
obiettivo la difesa nazionale

1. All'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale, il decreto di cui al primo periodo e' adottato entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di competenza del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 233 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, anche in deroga alle disposizioni degli articoli 23 e 25 del presente decreto.».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 6, comma 10, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in
materia ambientale», come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Oggetto della disciplina). - (Omissis)
10. Per i progetti o parti di progetti aventi quale
unico obiettivo la difesa nazionale e per i progetti aventi
quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che
riguardano la protezione civile, il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, dopo una valutazione caso per caso, puo' disporre,
con decreto, l'esclusione di tali progetti dal campo di
applicazione delle norme di cui al titolo III della parte
seconda del presente decreto, qualora ritenga che tale
applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi. Per i
progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo
la difesa nazionale, il decreto di cui al primo periodo e'
adottato entro trenta giorni dall'adozione del
provvedimento di competenza del Ministro della difesa, ai
sensi dell'articolo 233 del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, e dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, anche
in deroga alle disposizioni degli articoli 23 e 25 del
presente decreto.
(Omissis).».
 
Art. 4

Norme per garantire la continuita'
del servizio di autotrasporto

1. L'articolo 6-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e' sostituito dal seguente:
«Art. 6-bis (Disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico. Franchigia). - 1. Il periodo di franchigia, connesso all'attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolare dal momento dell'arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, e' pari a novanta minuti per ciascuna operazione. Nei tempi di attesa dei veicoli di cui al primo periodo sono compresi anche i periodi di attesa del vettore dovuti all'inattivita' del committente, del caricatore o del destinatario della merce. Il committente, il destinatario della merce o altro soggetto della filiera del trasporto di cui all'articolo 2 e' tenuto a fornire al vettore indicazioni circa il luogo e l'orario di svolgimento di tali operazioni, nonche' circa le modalita' di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico. In caso di mancato rispetto di tale onere, il vettore puo' dimostrare l'orario di arrivo nel luogo delle operazioni di carico o scarico mediante le risultanze del proprio sistema satellitare di geolocalizzazione del veicolo oppure con quelle del tachigrafo intelligente di seconda generazione.
2. Il committente e il caricatore sono tenuti in solido a corrispondere al vettore un indennizzo, per il superamento del periodo di franchigia di cui al comma 1, pari a 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo. E' fatto salvo il diritto di rivalsa tra i coobbligati nei confronti dell'effettivo responsabile. L'indennizzo non e' dovuto qualora il superamento del periodo di franchigia sia imputabile al vettore. L'importo dell'indennizzo di cui al presente comma e' soggetto a rivalutazione automatica, con cadenza annuale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo della variazione si utilizza l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (Indice FOI), rilevato dall'Istituto nazionale di statistica. La richiesta d'indennizzo puo' essere effettuata dal vettore al committente o al caricatore, nel termine di prescrizione previsto dall'articolo 2951 del codice civile, ferma restando la possibilita' di proporre domanda di ingiunzione di pagamento ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 3 e 4, l'indennizzo di cui al comma 2 del presente articolo e' dovuto anche qualora siano superati i tempi di esecuzione materiale delle operazioni di carico e scarico indicati nel contratto di trasporto e cio' risulti dalla documentazione di accompagnamento della merce o da ogni altro documento sottoscritto dal caricatore, dal committente o dal vettore.
4. Fermo restando che le operazioni di scarico possono essere svolte anche in assenza del conducente, e' sempre assicurata al medesimo conducente la possibilita' di essere presente e di visionare la regolarita' delle operazioni di carico, con particolare riguardo alla sistemazione del medesimo sui veicoli, tenuto conto delle sanzioni di cui agli articoli 164 e 167 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».
2. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 15 e' inserito il seguente:
«15-bis. Qualora le eventuali violazioni delle disposizioni di cui ai commi 12, 13 e 13-bis integrino anche i presupposti disciplinati dall'articolo 9, comma 3-bis, secondo periodo, della legge 18 giugno 1998, n. 192, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, d'ufficio o su segnalazione del creditore ovvero del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'auto- trasporto di cose per conto di terzi, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, puo' adottare le diffide e applicare le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.».
2-bis. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, le parole: «, il vettore» sono sostituite dalle seguenti: «per mezzo di servizi ancillari resi da soggetti che, nell'esecuzione del trasporto, abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni in favore del vettore, il vettore medesimo».
3. Per le finalita' di ammodernamento della flotta del parco veicolare del settore dell'autotrasporto di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le relative risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3-bis. Dopo il comma 9 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' inserito il seguente:
«9-bis. Al fine di supportare l'individuazione, l'inserimento e la validazione dei corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalita' di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, l'AINOP e' integrato con funzioni specifiche di pianificazione e monitoraggio dei transiti, operando quale infrastruttura di riferimento nazionale per la condivisione e l'aggiornamento dei dati territoriali e infrastrutturali rilevanti, anche tramite l'interoperabilita' con sistemi informativi geografici (GIS) gia' in uso da parte di societa' concessionarie operanti nel settore stradale e autostradale, di enti proprietari della rete stradale nazionale di regioni e di enti regionali di gestione della rete stradale locale, nonche' con i sistemi telematici dell'albo nazionale degli autotrasportatori e con la piattaforma di archiviazione del documento unico di circolazione e di proprieta' di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98. L'AINOP interopera con i sistemi telematici di tracciamento dei mezzi e di gestione della rete infrastrutturale e dei flussi di traffico utilizzati dai soggetti di cui al primo periodo, al fine di fornire una rappresentazione centralizzata dei transiti dei trasporti in condizioni di eccezionalita' tracciati e di garantire l'ottimizzazione dei percorsi e la sicurezza della circolazione. Le modalita' operative e tecniche per l'attuazione dell'interoperabilita' dei sistemi di cui al presente comma, ivi comprese le modalita' per l'avvio della fase sperimentale, sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono definite le modalita' di classificazione in termini di percorribilita' dei corridoi coordinata con i sistemi di segnalazione e autorizzazione che rimangono attribuiti agli enti proprietari o gestori dei tratti stradali o autostradali interessati e sono altresi' definite le modalita' di rappresentazione dei tracciamenti, acquisiti dalle piattaforme dei soggetti sopra indicati, in un unico sistema centralizzato per l'utilizzazione, ai fini delle verifiche da parte delle autorita' competenti per il controllo del traffico e dell'effettivo e corretto utilizzo dei percorsi autorizzati.».
3-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis sono autorizzate la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025, di 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1,2 milioni di euro per l'anno 2027 nonche' la spesa di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 per l'attivita' di avvio, gestione, manutenzione e conduzione del sistema di cui al medesimo comma 3-bis nonche' per l'attivita' di supporto operativo agli utenti operatori di trasporto eccezionale e agli enti proprietari o gestori di infrastrutture stradali. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede:
a) quanto a 500.000 euro per l'anno 2025, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,
recante «Disposizioni per il riassetto normativo in materia
di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita'
di autotrasportatore», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 gennaio 2006, n. 9.
- Si riporta l'articolo 83-bis del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, recante: «Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, come modificato dalla presente legge:
«Art. 83-bis (Tutela della sicurezza stradale e della
regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per
conto di terzi). - (Omissis)
15-bis. Qualora le eventuali violazioni delle
disposizioni di cui ai commi 12, 13 e 13-bis integrino
anche i presupposti disciplinati dall'articolo 9, comma
3-bis, secondo periodo, della legge 18 giugno 1998, n. 192,
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
d'ufficio o su segnalazione del creditore ovvero del
Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose
per conto di terzi, istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, puo' adottare le diffide e
applicare le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge
10 ottobre 1990, n. 287.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 11-bis, comma 1, del citato
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 11-bis (Imballaggi e unita' di movimentazione).
- 1. Nell'ipotesi in cui la merce da trasportare sia
imballata, oppure stivata su apposite unita' per la sua
movimentazione per mezzo di servizi ancillari resi da
soggetti che, nell'esecuzione del trasporto, abbiano agito
nell'esercizio delle loro funzioni in favore del vettore,
il vettore medesimo, al termine dell'operazione di
trasporto, non ha alcun obbligo di gestione e non e' tenuto
alla restituzione degli imballaggi o delle unita' di
movimentazione utilizzate.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 150 dell'articolo 1,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)»:
«Omissis.
150. E' autorizzata la spesa di 250 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2015 per interventi in favore
del settore dell'autotrasporto. Le relative risorse sono
ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
Omissis.».
- Si riporta l'articolo 13 del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, recante «Disposizioni urgenti per
la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale
delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici
del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n. 130, come modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Istituzione dell'archivio informatico
nazionale delle opere pubbliche - AINOP). - (Omissis)
9-bis. Al fine di supportare l'individuazione,
l'inserimento e la validazione dei corridoi dedicati ai
trasporti in condizioni di eccezionalita' di cui
all'articolo 7-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 21
ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2021, n. 215, l'AINOP e' integrato con
funzioni specifiche di pianificazione e monitoraggio dei
transiti, operando quale infrastruttura di riferimento
nazionale per la condivisione e l'aggiornamento dei dati
territoriali e infrastrutturali rilevanti, anche tramite
l'interoperabilita' con sistemi informativi geografici
(GIS) gia' in uso da parte di societa' concessionarie
operanti nel settore stradale e autostradale, enti
proprietari della rete stradale nazionale, regioni ed enti
regionali di gestione della rete stradale locale, nonche'
con i sistemi telematici dell'albo nazionale degli
autotrasportatori e con la piattaforma di archiviazione del
documento unico di circolazione e di proprieta' di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
98. L'AINOP interopera con i sistemi telematici di
tracciamento dei mezzi e di gestione della rete
infrastrutturale e dei flussi di traffico utilizzati dai
soggetti di cui al primo periodo, al fine di fornire una
rappresentazione centralizzata dei transiti dei trasporti
in condizioni di eccezionalita' tracciati e di garantire
l'ottimizzazione dei percorsi e la sicurezza della
circolazione. Le modalita' operative e tecniche per
l'attuazione dell'interoperabilita' dei sistemi di cui al
presente comma, ivi incluse le modalita' per l'avvio della
fase sperimentale, sono definite con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Dipartimento per la trasformazione digitale della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo
decreto sono definite le modalita' di classificazione in
termini di percorribilita' dei corridoi coordinata con i
sistemi di segnalazione e autorizzazione che rimangono in
capo agli enti proprietari o gestori dei tratti stradali o
autostradali interessati e sono, altresi', definite le
modalita' di rappresentazione dei tracciamenti, acquisiti
dalle piattaforme dei soggetti sopra indicati, in un unico
sistema centralizzato per l'utilizzazione, ai fini delle
verifiche da parte delle autorita' competenti per il
controllo del traffico e dell'effettivo e corretto utilizzo
dei percorsi autorizzati.
(Omissis).».
 
Art. 5

Disposizioni urgenti in materia
di motorizzazione civile e di circolazione dei veicoli

1. A conclusione del contratto di servizio per la gestione del processo produttivo delle patenti di guida e del loro recapito ai cittadini e agli uffici della motorizzazione civile, le somme nella disponibilita' della societa' PatentiViaPoste S.c.p.A. sono versate dalla medesima societa' all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione nel medesimo anno allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di potenziare la sicurezza informatica e gestionale, nonche' di aumentare la resilienza delle infrastrutture digitali di rete degli uffici centrali e territoriali della motorizzazione civile.
2. All'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) l'alinea e' sostituito dal seguente:
«Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3 allegata alla presente legge possono essere effettuate, a richiesta degli interessati, presso le sedi da essi predisposte, con spese interamente a loro carico. Gli importi corrisposti ai sensi del primo periodo, comunque dovuti dai soggetti richiedenti per le operazioni ivi previste, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al pertinente capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinati allo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo. Tali importi, da considerarsi omnicomprensivi, sono cosi' determinati:»;
2) la lettera c) e' abrogata;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: « 1.1. Oltre agli importi dovuti ai sensi del comma 1, lettere a) e b), i soggetti di cui al medesimo comma 1 sono tenuti a corrispondere:
a) in caso di distanza uguale o inferiore agli 80 chilometri dall'ordinaria sede di servizio, un importo pari ad euro 100 dovuto a titolo di rimborso forfetario per le spese di trasferta, comprensivo del rimborso delle spese per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto cui il personale sia autorizzato;
b) in caso di distanza superiore agli 80 chilometri dall'ordinaria sede di servizio, un importo dovuto a titolo di rimborso analitico delle spese sostenute per le trasferte nonche' del rimborso delle spese per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto cui il personale sia autorizzato;
c) in caso di trasferte all'estero, gli importi di cui alla lettera b) oltre alle eventuali diarie di missione previste dalla normativa vigente.»;
c) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Gli importi di cui ai commi 1 e 1.1 sono dovuti per l'attivita' svolta dai dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella qualita' di titolare e responsabile dell'attivita'. In caso di operazioni svolte anche dal personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con funzioni ausiliarie e di supporto al titolare dell'attivita' sono dovuti gli importi di cui al comma 1 maggiorati del 40 per cento nonche' gli importi di cui al comma 1.1 per ciascuna unita' di personale impegnata nell'operazione-»;
d) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
«1-ter. Qualora le operazioni siano eseguite al di fuori dell'orario di servizio ordinario, al personale incaricato dell'attivita', quale titolare, sono corrisposti, da parte dell'amministrazione, gli importi di cui al comma 1.1 e gli importi di cui al comma 1, lettere a) o b), mentre al personale con funzione di supporto sono corrisposti, da parte dell'amministrazione, gli importi di cui al comma 1.1 oltre al 40 per cento dell'importo riconosciuto al titolare dell'attivita'. Nel caso in cui le operazioni siano eseguite in orario pomeridiano con parziale impegno dell'orario di servizio, al personale incaricato dell'attivita' quale titolare sono corrisposti, da parte dell'amministrazione, gli importi di cui al comma 1.1, oltre al 50 per cento dell'importo di cui al comma 1, lettera b), mentre al personale con funzione di supporto sono corrisposti, da parte dell'amministrazione, gli importi di cui al comma 1.1 oltre al 40 per cento dell'importo riconosciuto al titolare dell'attivita'. Qualora le operazioni siano eseguite in orario di servizio antimeridiano, al personale incaricato dell'attivita', quale titolare o con funzione di supporto, sono corrisposti, da parte dell'amministrazione, i soli importi di cui al comma 1.1.»;
e) il comma 1-quater e' abrogato;
f) al comma 1-quinquies, le parole:
«Le disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e gli oneri derivanti dalla remunerazione delle stesse sono posti a carico di tutti i soggetti destinatari delle attivita' ispettive e di vigilanza»;
g) il comma 1-sexies e' abrogato.
3. Il decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e' aggiornato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione al numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare in ragione del numero di addetti, al fine di bilanciare le esigenze di operativita' del settore con la tutela della sicurezza dei veicoli e la promozione di misure di sicurezza negli ambienti di lavoro. Nelle more della revisione del decreto di cui al primo periodo, il numero massimo delle autorizzazioni alla circolazione di prova che possono essere rilasciate a ciascun titolare per i veicoli sottoposti a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni, navettamenti, movimentazioni e trasferimenti, anche per finalita' commerciali o per la realizzazione degli allestimenti tecnici, e' fissato in quantita' non superiore al numero dei dipendenti del titolare dell'autorizzazione e degli addetti che partecipano stabilmente all'attivita' di impresa in ragione di rapporti di collaborazione funzionale, attestato da idonea documentazione e da apposita delega. Alle imprese autorizzate a svolgere le attivita' di imbarco e sbarco da e su nave e quelle di movimentazione di veicoli non ancora immatricolati nei porti e tra le aree portuali e le zone retroportuali esterne alle aree operative portuali, in attesa del successivo trasporto alla destinazione finale, puo' comunque essere rilasciato un numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova pari al numero dei dipendenti addetti alle attivita' operative e dei dipendenti e soci del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di cui ordinariamente l'impresa autorizzata si avvale, come attestato dalla competente Autorita' di sistema portuale. Le autorizzazioni alla circolazione in prova di cui al presente comma consentono il trasporto, oltre al conducente, di un solo passeggero, individuato nella persona del titolare dell'autorizzazione ovvero selezionato tra i dipendenti del titolare dell'autorizzazione o tra gli addetti titolari di rapporti di collaborazione funzionale con il medesimo. Chiunque circola in violazione delle disposizioni del quarto periodo e' soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 98, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3-bis. Le amministrazioni e gli enti da cui dipendono gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la pubblicazione nell'apposita sezione del portale telematico istituzionale del medesimo Ministero, i dati relativi alle apparecchiature per l'accertamento della violazione dei limiti di velocita' utilizzate ai fini di cui all'articolo 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, indicando per ciascun dispositivo la conformita' ad un tipo, marca e modello approvato od omologato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definito il modello informatico da utilizzare per la trasmissione dei dati di cui al primo periodo e sono indicate le relative modalita' di comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Fermi restando i requisiti di collocazione e uso, nonche' di approvazione e omologazione delle apparecchiature di cui al primo periodo previsti a legislazione vigente, la comunicazione di cui al primo periodo e' condizione necessaria ai fini del legittimo utilizzo delle apparecchiature cui si riferisce la comunicazione medesima. La disposizione del terzo periodo acquista efficacia decorsi sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al secondo periodo.
3-ter. All'articolo 1, comma 2, del decreto- legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, la parola: «30.000» e' sostituita dalla seguente: «100.000»;
b) al quarto periodo, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dal quinto periodo,» e le parole: «dal 1° ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° ottobre 2026»;
c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Decorso il termine di cui al quarto periodo, le regioni possono prescindere dall'inserimento della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5" nei piani di qualita' dell'aria di cui al comma 1 mediante l'adozione, nei predetti piani, di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Resta ferma la facolta' per le regioni di introdurre la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5" prima del termine di cui al quarto periodo, mediante l'aggiornamento, ai sensi del comma 1, dei rispettivi piani di qualita' dell'aria e la modifica dei relativi provvedimenti attuativi».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 1°
dicembre 1986, n. 870, recante: «Misure urgenti
straordinarie per i servizi della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del
Ministero dei trasporti», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 19. - 1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3),
4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3
allegata alla presente legge possono essere effettuate, a
richiesta degli interessati, presso le sedi da essi
predisposte, con spese interamente a loro carico. Gli
importi corrisposti ai sensi del primo periodo, comunque
dovuti dai soggetti richiedenti per le operazioni ivi
previste, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al pertinente capitolo di spesa
iscritto nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e destinati allo svolgimento
delle attivita' di cui al presente articolo. Tali importi,
da considerarsi omnicomprensivi, sono cosi' determinati:
a) euro 350 lordi per ogni giornata completa di
operazioni, comprensiva delle sedute antimeridiana e
pomeridiana;
b) euro 175 lordi per ogni giornata di operazioni,
svolta in singola seduta antimeridiana o pomeridiana;
c) Abrogata;
1.1. Oltre agli importi dovuti ai sensi del comma 1,
lettere a) e b), i soggetti di cui al medesimo comma 1 sono
tenuti a corrispondere:
a) in caso di distanza uguale o inferiore agli 80
chilometri dall'ordinaria sede di servizio, un importo pari
ad euro 100 dovuto a titolo di rimborso forfetario per le
spese di trasferta, comprensivo del rimborso delle spese
per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto cui il
personale sia autorizzato;
b) in caso di distanza superiore agli 80 chilometri
dall'ordinaria sede di servizio, un importo dovuto a titolo
di rimborso analitico delle spese sostenute per le
trasferte nonche' del rimborso delle spese per l'utilizzo
del proprio mezzo di trasporto cui il personale sia
autorizzato;
c) in caso di trasferte all'estero, gli importi di
cui alla lettera b) oltre alle eventuali diarie di missione
previste dalla normativa vigente.
1-bis. Gli importi di cui ai commi 1 e 1.1 sono
dovuti per l'attivita' svolta dai dipendenti del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, nella qualita' di
titolare e responsabile dell'attivita'. In caso di
operazioni svolte anche dal personale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con funzioni ausiliarie e di
supporto al titolare dell'attivita' sono dovuti gli importi
di cui al comma 1 maggiorati del 40 per cento nonche' gli
importi di cui al comma 1.1 per ciascuna unita' di
personale impegnata nell'operazione.
1-ter. Qualora le operazioni siano eseguite al di
fuori dell'orario di servizio ordinario, al personale
incaricato dell'attivita', quale titolare, sono
corrisposti, da parte dell'amministrazione, gli importi di
cui al comma 1.1 e gli importi di cui al comma 1, lettere
a) o b), mentre al personale con funzione di supporto sono
corrisposti, da parte dell'amministrazione, gli importi di
cui al comma 1.1 oltre al 40 per cento dell'importo
riconosciuto al titolare dell'attivita'. Nel caso in cui le
operazioni siano eseguite in orario pomeridiano con
parziale impegno dell'orario di servizio, al personale
incaricato dell'attivita' quale titolare sono corrisposti,
da parte dell'amministrazione, gli importi di cui al comma
1.1, oltre al 50 per cento dell'importo di cui al comma 1,
lettera b), mentre al personale con funzione di supporto
sono corrisposti, da parte dell'amministrazione, gli
importi di cui al comma 1.1 oltre al 40 per cento
dell'importo riconosciuto al titolare dell'attivita'.
Qualora le operazioni siano eseguite in orario di servizio
antimeridiano, al personale incaricato dell'attivita',
quale titolare o con funzione di supporto, sono
corrisposti, da parte dell'amministrazione, i soli importi
di cui al comma 1.1.
1-quater. Abrogato
1-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si
applicano anche all'esercizio delle attivita' ispettive e
di vigilanza disposte dai competenti uffici della
motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e gli oneri derivanti dalla remunerazione delle
stesse sono posti a carico di tutti i soggetti destinatari
delle attivita' ispettive e di vigilanza.
1-sexies. Abrogato
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge
10 settembre 2021, n. 121, recante: «Disposizioni urgenti
in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione
stradale, per la funzionalita' del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per
la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali
e autostradali», convertito, con modificazioni, dalla legge
9 novembre 2021, n. 156:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti per la sicurezza della
circolazione dei veicoli e di specifiche categorie di
utenti). - (Omissis)
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, si
provvede all'aggiornamento del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, anche al fine di
stabilire le condizioni e il numero massimo di
autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad
ogni titolare in ragione del tipo di attivita' esercitata e
del numero di addetti.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, recante: «Riordino della legislazione in materia
portuale»:
«Art. 17 (Disciplina della fornitura del lavoro
portuale temporaneo). - 1. Il presente articolo disciplina
la fornitura di lavoro temporaneo alle imprese di cui agli
articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali
e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'articolo
16, comma 3 (La presente disciplina della fornitura del
lavoro portuale temporaneo e' disciplina speciale).
2. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime, autorizzano l'erogazione
delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una
impresa, la cui attivita' deve essere esclusivamente
rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per
l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da
individuare secondo una procedura accessibile ad imprese
italiane e comunitarie.
Detta impresa, che deve essere dotata di adeguato
personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione
di professionalita' nell'esecuzione delle operazioni
portuali, non deve esercitare direttamente o indirettamente
le attivita' di cui agli articoli 16 e 18 e le attivita'
svolte dalle societa' di cui all'articolo 21, comma 1,
lettera a), ne' deve essere detenuta direttamente o
indirettamente da una o piu' imprese di cui agli articoli
16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e neppure deve detenere
partecipazioni anche di minoranza in una o piu' imprese di
cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a),
impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette
attivita' e partecipazioni prima del rilascio
dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene
rilasciata dall' Autorita' di sistema portuale o, laddove
non istituita, dall'autorita' marittima entro centoventi
giorni dall'individuazione dell'impresa stessa e, comunque,
subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale
attivita' e partecipazione di cui al medesimo comma.
L'impresa subentrante e' tenuta a corrispondere il valore
di mercato di dette attivita' e partecipazioni all'impresa
che le dismette.
4. L' Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima individua le procedure per
garantire la continuita' del rapporto di lavoro a favore
dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui all'articolo
21, comma 1, lettera b), nei confronti dell'impresa
autorizzata.
5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi
2 e 3, le prestazioni di cui al comma 1, vengono erogate da
agenzie promosse dalle Autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituite, dalle autorita' marittime e soggette
al controllo delle stesse e la cui gestione e' affidata ad
un organo direttivo composto da rappresentanti delle
imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera
a). Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia
assume i lavoratori impiegati presso le imprese di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera b), che cessano la
propria attivita'. Con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sono adottate le norme per
l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia.
6. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al
comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per far
fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista al
comma 1, possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici,
ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di
lavoro temporaneo previsti all'articolo 2 della legge 24
giugno 1997, n. 196.
7. Nell'ambito delle trattative per la stipula del
contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali
previste al comma 13 le parti sociali individuano:
a) i casi in cui il contratto di fornitura di
lavoro temporaneo puo' essere concluso ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 196
del 1997;
b) le qualifiche professionali alle quali si
applica il divieto previsto dall'articolo 1, comma 4,
lettera a), della legge n. 196 del 1997;
c) la percentuale massima dei prestatori di lavoro
temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa
utilizzatrice, secondo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 8, della legge n. 196 del 1997;
d) i casi per i quali puo' essere prevista una
proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 196 del
1997;
e) le modalita' di retribuzione dei trattamenti
aziendali previsti all'articolo 4, comma 2, della legge n.
196 del 1997.
8. Al fine di favorire la formazione professionale,
l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5
realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento delle
esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo.
Dette iniziative possono essere finanziate anche con i
contributi previsti dall'articolo 5 della legge n. 196 del
1997.
9.
10. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime adottano specifici
regolamenti volti a controllare le attivita' effettuate dai
soggetti di cui ai commi 2 e 5 anche al fine di verificare
l'osservanza dell'obbligo di parita' di trattamento nei
confronti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21,
comma 1, lettera a), e della capacita' di prestare le
attivita' secondo livelli quantitativi e qualitativi
adeguati. Detti regolamenti dovranno prevedere tra l'altro:
a) criteri per la determinazione e applicazione
delle tariffe da approvare dall' Autorita' di sistema
portuale o, laddove non istituita, dall'autorita'
marittima;
b) disposizioni per la determinazione qualitativa e
quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2
e dell'agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive
esigenze delle attivita' svolte;
c) predisposizione di piani e programmi di
formazione professionale sia ai fini dell'accesso alle
attivita' portuali, sia ai fini dell'aggiornamento e della
riqualificazione dei lavoratori;
d) procedure di verifica e di controllo da parte
delle Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, delle autorita' marittime circa l'osservanza
delle regolamentazioni adottate;
e) criteri per la salvaguardia della sicurezza sul
lavoro.
11. Ferme restando le competenze dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, le Autorita' di
sistema portuale o, laddove non istituite, le autorita'
marittime, che hanno rilasciato le autorizzazioni di cui al
comma 2, possono sospenderne l'efficacia o, nei casi piu'
gravi, revocarle allorquando accertino la violazione degli
obblighi nascenti dall'esercizio dell'attivita'
autorizzata. Nel caso in cui la violazione sia commessa da
agenzie di cui al comma 5, le Autorita' di sistema portuale
o, laddove non istituite, le autorita' marittime possono
disporre la sostituzione dell'organo di gestione
dell'agenzia stessa.
12. La violazione delle disposizioni tariffarie,
previste dai regolamenti di cui al comma 10, e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 5164,57 euro a
30987,41 euro.
13. Le Autorita' di sistema portuale, o, laddove non
istituite, le autorita' marittime, inseriscono negli atti
di autorizzazione di cui al presente articolo, nonche' in
quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di
concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a
garantire un trattamento normativo ed economico minimo
inderogabile ai lavoratori e ai soci lavoratori di
cooperative dei soggetti di cui al presente articolo e agli
articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera b). Detto
trattamento minimo non puo' essere inferiore a quello
risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei
lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori,
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale,
dalle associazioni nazionali di categoria piu'
rappresentative delle imprese portuali di cui ai
sopracitati articoli e dall'Associazione porti italiani
(Assoporti).
14. Le Autorita' di sistema portuale esercitano le
competenze di cui al presente articolo previa deliberazione
del comitato portuale, sentita la commissione consultiva.
Le autorita' marittime esercitano le competenze di cui al
presente articolo sentita la commissione consultiva.
15. Per l'anno 2008 ai lavoratori addetti alle
prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di
lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui
ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle societa' derivate
dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, lettera b), e' riconosciuta
un'indennita' pari a un ventiseiesimo del trattamento
massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria
previsto dalle vigenti disposizioni, nonche' la relativa
contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo
familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al
lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al
lavoro che coincidano, in base al programma, con le
giornate definite festive, durante le quali il lavoratore
sia risultato disponibile. Detta indennita' e' riconosciuta
per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro
pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate
mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle
giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e
indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al
presente comma da parte dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale e' subordinata all'acquisizione degli
elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o
agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro
predisposti dal Ministero dei trasporti in base agli
accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti
Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituite,
dalle autorita' marittime.
15-bis. Al fine di sostenere l'occupazione, il
rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici
dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera,
l'Autorita' di sistema portuale puo' destinare una quota,
comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate
proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate
ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del
ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del
personale inidoneo totalmente o parzialmente allo
svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre
mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento
dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia di cui al
presente articolo. Al fine di evitare grave pregiudizio
all'operativita' del porto, le Autorita' di sistema
portuale possono finanziare interventi finalizzati a
ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o
dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani
di risanamento approvati dall'Autorita' stessa."
- Si riportano gli articoli 12, comma 1, 98, comma 3 e
142, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
«Art. 12 (Espletamento dei servizi di polizia
stradale). - 1. L'espletamento dei servizi di polizia
stradale previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialita' Polizia
Stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia
provinciale, nell'ambito del territorio di competenza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale,
nell'ambito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti
al servizio di polizia stradale.
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo
forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto
(Omissis).».
«Art. 98 (Circolazione di prova). - (Omissis)
3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di
prova ad uso diverso e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.
La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza
che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione
o un suo dipendente munito di apposita delega.
(Omissis).».
«Art. 142 (Limiti di velocita'). - 1. Ai fini della
sicurezza della circolazione e della tutela della vita
umana la velocita' massima non puo' superare i 130 km/h per
le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane
principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie
e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le
strade nei centri abitati, con la possibilita' di elevare
tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade
urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo
consentano, previa installazione degli appositi segnali.
Sulle autostrade a tre corsie piu' corsia di emergenza per
ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente
omologate per il calcolo della velocita' media di
percorrenza su tratti determinati, gli enti proprietari o
concessionari possono elevare il limite massimo di
velocita' fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche
progettuali ed effettive del tracciato, previa
installazione degli appositi segnali, sempreche' lo
consentano l'intensita' del traffico, le condizioni
atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalita'
dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni
atmosferiche di qualsiasi natura, la velocita' massima non
puo' superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per
le strade extraurbane principali.
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti
proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche
alla relativa segnalazione, limiti di velocita' minimi e
limiti di velocita' massimi, diversi da quelli fissati al
comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando
l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel
comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti
diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti
proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare
tempestivamente i limiti di velocita' al venir meno delle
cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo'
modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari
della strada, quando siano contrari alle proprie direttive
e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo
stesso Ministro puo' anche disporre l'imposizione di
limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in
caso di mancato adempimento, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti puo' procedere direttamente
alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di
rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono
superare le velocita' sottoindicate:
a) ciclomotori: 45 km/h;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il
trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1
figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168,
comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri
abitati; 30 km/h nei centri abitati;
c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h
se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti;
15 km/h in tutti gli altri casi;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un
rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'articolo 54,
comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle
autostrade;
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno
carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati;
100 km/h sulle autostrade;
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad
altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a
3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100
km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad
altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a
12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle
autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico
superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai
sensi dell'articolo 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri
abitati; 80 km/h sulle autostrade;
l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico:
40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri
abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma
3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b),
devono essere indicate le velocita' massime consentite.
Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione
del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui
semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli
autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed
i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze
armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo
138, comma 11.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di
velocita' restano fermi gli obblighi stabiliti
dall'articolo 141.
6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti
di velocita' sono considerate fonti di prova le risultanze
di apparecchiature debitamente omologate, anche per il
calcolo della velocita' media di percorrenza su tratti
determinati, nonche' le registrazioni del cronotachigrafo e
i documenti relativi ai percorsi autostradali, come
precisato dal regolamento.
6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale
per il rilevamento della velocita' devono essere
preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo
all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione
luminosi, conformemente alle norme stabilite nel
regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalita'
di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.
6-ter. Nei casi di accertamento, con le modalita' di
cui ai commi 6 e 6-bis, di piu' violazioni dei commi 7, 8,
9 o 9-bis del presente articolo, commesse dallo stesso
veicolo in tratti stradali ricadenti nella competenza del
medesimo ente e in un periodo di tempo non superiore a
un'ora, si applicano, se piu' favorevoli, le sanzioni
amministrative previste per la violazione piu' grave
aumentate di un terzo. Il periodo di tempo di cui al primo
periodo decorre dal momento in cui e' stata commessa la
violazione accertata per prima. Si osservano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 198-bis.
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocita',
ovvero supera i limiti massimi di velocita' di non oltre 10
km/h, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 42 a € 173.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40
km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173
a € 694. Se la violazione e' commessa all'interno del
centro abitato e per almeno due volte nell'arco di un anno,
si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 220 a euro 880 e la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da quindici a trenta giorni.
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre
60 km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 543
a € 2.170. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da uno a tre mesi.
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti
massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 845 a €
3.382. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da sei
a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 26 a € 102.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis
sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al
comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni
amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste
sono raddoppiate. L'eccesso di velocita' oltre il limite al
quale e' tarato il limitatore di velocita' di cui
all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare
tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del
medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non
funzionante o alterato. E' sempre disposto
l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata,
per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.
12. Quando il titolare di una patente di guida sia
incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore
violazione del comma 9, la sanzione amministrativa
accessoria e' della sospensione della patente da otto a
diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una
patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in
una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione
amministrativa accessoria e' la revoca della patente, ai
sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.
12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti
dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di
velocita' stabiliti dal presente articolo, attraverso
l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della
velocita' ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi
o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002,
n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono
attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno,
all'ente proprietario della strada su cui e' stato
effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le
relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e
all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle
condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater.
Le disposizioni di cui al periodo precedente non si
applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al
presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei
proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono
stati effettuati gli accertamenti.
12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le
somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo
comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e
messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi
comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi
impianti, nonche' al potenziamento delle attivita' di
controllo e di accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al
personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al
contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e
al patto di stabilita' interno.
12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via
informatica al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio
di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con
riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo
dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1
dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo,
come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno,
e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con
la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun
intervento. Ciascun ente locale pubblica la relazione di
cui al primo periodo in apposita sezione del proprio sito
internet istituzionale entro trenta giorni dalla
trasmissione al Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e al Ministero dell'interno. A
decorrere dal 1° luglio 2022, il Ministero dell'interno,
entro sessanta giorni dalla ricezione, pubblica in apposita
sezione del proprio sito internet istituzionale le
relazioni pervenute ai sensi del primo periodo. La
percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma
12-bis e' ridotta del 90 per cento annuo nei confronti
dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al primo
periodo, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo
periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4
dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo,
per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle
predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo
precedente rilevano ai fini della responsabilita'
disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate
tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei
conti.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
12 settembre 2023, n. 121, recante: «Misure urgenti in
materia di pianificazione della qualita' dell'aria e
limitazioni della circolazione stradale», convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Misure in materia di pianificazione della
qualita' dell'aria e limitazioni della circolazione
stradale). - (Omissis)
2. Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 1,
le regioni possono disporre la limitazione strutturale
della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1°
ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell'anno successivo,
delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria
N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5",
esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024. Con il
provvedimento con cui si dispone la limitazione della
circolazione stradale, si indicano e si motivano le
relative deroghe, fermo restando che le regioni escludono
dalle limitazioni previste dal presente comma i veicoli
ricadenti nelle categorie esplicitamente esentate dai
divieti di circolazione di cui ai decreti adottati ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La
limitazione di cui al primo periodo si applica in via
prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane
dei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti
presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto
pubblico locale, ricadenti in zone nelle quali risulta
superato uno o piu' dei valori limite del materiale
particolato PM10 o del biossido di azoto NO2. Fatto salvo
quanto previsto dal quinto periodo, a decorrere dal 1°
ottobre 2026, la limitazione strutturale alla circolazione
delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria
N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5"
e' inserita nei piani di qualita' dell'aria delle Regioni
di cui al comma 1, che adottano i relativi provvedimenti
attuativi nel rispetto di quanto previsto dal secondo e dal
terzo periodo del presente comma. Decorso il termine di cui
al quarto periodo, le regioni possono prescindere
dall'inserimento della limitazione strutturale alla
circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di
categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria
"Euro 5" nei piani di qualita' dell'aria di cui al comma 1
mediante l'adozione, nei predetti piani, di misure
compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione
delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea. Resta ferma la
facolta' per le regioni di introdurre la limitazione
strutturale alla circolazione delle autovetture e dei
veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad
alimentazione diesel di categoria "Euro 5" prima del
termine di cui al quarto periodo, mediante l'aggiornamento,
ai sensi del comma 1, dei rispettivi piani di qualita'
dell'aria e la modifica dei relativi provvedimenti
attuativi.
(Omissis).».
 
Art. 6

Disposizioni urgenti in materia
di ordinamento portuale e demanio marittimo

1. Il comma 1, dell'articolo 04, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si interpreta nel senso che, ai fini della determinazione degli aggiornamenti annuali dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, l'indice dei valori per il mercato all'ingrosso, in assenza della produzione e diffusione dell'indice da parte dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), si intende sostituito dall'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali.
1-bis. All'articolo 5, comma 1-ter, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Allo scopo di garantire omogeneita' operativa e uniformita' gestionale alle previsioni di cui ai PRP, nelle more della revisione organica della disciplina di settore, la funzione caratterizzante delle aree di cui al primo periodo, comunque denominate all'interno dei singoli PRP, si intende riferita alle aree o agli ambiti complessivamente considerati, come disegnati e specificati nel PRP, e non alle singole porzioni dei medesimi, ne' ai singoli compendi affidati in concessione. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
2. Al fine di individuare misure di sicurezza della balneazione omogenee su tutto il territorio nazionale e di ordinato governo del territorio, la stagione balneare e' fissata dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno. Le regioni o gli enti locali possono anticipare o posticipare l'inizio e la fine della stagione balneare di una settimana. Al di fuori della stagione balneare e' sempre consentita l'apertura delle strutture balneari che intendono attivare il servizio di assistenza ai bagnanti o, in assenza di quest'ultimo, per i soli fini elioterapici. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, per le finalita' ivi previste.
2-bis. All'articolo 4, comma 8, del decreto- legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: «Alla scadenza dei trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1» e dopo le parole: «il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo'» sono inserite le seguenti: «in ogni caso».
2-ter. Il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 16 del codice della navigazione e' soppresso.
2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-ter, pari a 27.000 euro per l'anno 2025 e a 58.500 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 04, comma 1, del decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 400, recante: «Disposizioni per la
determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali
marittime», convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494.
«Art. 04. - 1. I canoni annui relativi alle
concessioni demaniali marittime sono aggiornati
annualmente, con decreto del Ministro della marina
mercantile, sulla base della media degli indici determinati
dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il
mercato all'ingrosso.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 5, comma 1-ter, della citata
legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5 (Documento di programmazione strategica di
sistema. Piano regolatore portuale). - (Omissis)
1-ter. Nei singoli porti amministrati dalle Autorita'
di sistema portuale l'ambito e l'assetto delle aree
portuali e retro-portuali, individuati e delimitati nel
DPSS, sono disegnati e specificati nel piano regolatore
portuale (PRP), che individua analiticamente anche le
caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree
interessate nonche' i beni sottoposti al vincolo
preordinato all'esproprio nel rispetto del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Allo
scopo di garantire omogeneita' operativa e uniformita'
gestionale alle previsioni di cui ai piani regolatori
portuali (PRP), nelle more della revisione organica della
disciplina di settore, la funzione caratterizzante delle
aree di cui al primo periodo, comunque denominate
all'interno dei singoli PRP, si intende riferita alle aree
o agli ambiti complessivamente considerati, come disegnati
e specificati nel PRP, e non alle singole porzioni dei
medesimi, ne' ai singoli compendi affidati in concessione.
Le disposizioni di cui al precedente periodo non si
applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione. Se la realizzazione di
un'opera pubblica o di pubblica utilita' non e' prevista
dal PRP, il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi
dell'articolo 10, comma 1, del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001,
puo' essere disposto dall'Autorita' di sistema portuale,
mediante una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo
14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applica quanto
previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116,
recante «Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla
gestione della qualita' delle acque di balneazione e
abrogazione della direttiva 76/160/CEE», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 2008.
- Si riporta l'articolo 4, comma 8, del decreto-legge
29 dicembre 2016, n. 243, recante: «Interventi urgenti per
la coesione sociale e territoriale, con particolare
riferimento a situazioni critiche in alcune aree del
Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Agenzia per la somministrazione del lavoro
in porto e per la riqualificazione professionale
(transhipment)). - (Omissis)
8. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1,
ove restassero in forza all'Agenzia di cui al comma 1,
lavoratori non reimpiegati, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti puo' in ogni caso
autorizzare la trasformazione di tale Agenzia, su istanza
dell'Autorita' di Sistema portuale competente e laddove
sussistano i presupposti, in un'Agenzia ai sensi
dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 16 del Codice della
navigazione, come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Circoscrizioni del litorale del Regno). - l
litorale del Regno e' diviso in zone marittime; le zone
sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.
Alla zona e preposto un direttore marittimo, al
compartimento un capo del compartimento, al circondario un
capo del circondario. Nell'ambito del circondario in cui ha
sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento
e' anche capo del circondario.
Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno
sede ne' l'ufficio del compartimento ne' l'ufficio del
circondario sono istituiti uffici locali di porto o
delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio
circondariale.
Il capo del compartimento, il capo del circondario e
i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono
comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede.».
 
Art. 7

Disposizioni urgenti per la funzionalita' dell'Autorita' per
la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque

1. All'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 27-quinquies, le parole: «il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige Friuli Venezia Giulia» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorita' per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque»;
b) al comma 27-sexies, le parole: «dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorita' per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 95 del citato decreto-legge 10
agosto 2023, n. 104, come modificato dalla presente legge:
«Art.95 (Misure per la salvaguardia di Venezia e
della sua laguna e istituzione dell'Autorita' per la Laguna
di Venezia). - (Omissis)
27-quinquies. Sulle domande di autorizzazione di cui
al comma 27-bis e' acquisito il parere di una Commissione
tecnico-consultiva istituita presso l'Autorita' per la
Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque. La
Commissione si esprime entro il termine di trenta giorni
27-sexies. La Commissione di cui al comma
27-quinquies e' composta da cinque membri nominati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di cui uno designato dall'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale, con funzioni di
presidente, uno dal provveditore interregionale per le
opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli
Venezia Giulia, uno dall'Istituto superiore di sanita', uno
dall'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione
ambientale del Veneto e uno dal Consiglio nazionale delle
ricerche. I componenti della Commissione sono scelti tra il
personale di livello dirigenziale appartenente ai ruoli
delle amministrazioni designanti. L'incarico di componente
della Commissione ha una durata di quattro anni,
rinnovabile una sola volta. Le funzioni di segreteria della
Commissione sono svolte, nei limiti delle risorse umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente,
dall'Autorita' per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato
alle Acque. Ai componenti della Commissione non spetta
alcun emolumento, compenso, ne' rimborso di spese a
qualsiasi titolo dovuto.
(Omissis).».
 
Art. 8

Disposizioni in materia di rafforzamento
della capacita' amministrativa della societa' RAM S.p.A.

1. In considerazione del valore strategico dei settori della portualita', del trasporto marittimo, della logistica e della logistica digitale, e' autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2025, di euro 2.000.000 per l'anno 2026 e di euro 2.000.000 per l'anno 2027, per gli atti convenzionali da stipulare tra la societa' RAM - Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dello svolgimento delle attivita' di supporto e di assistenza tecnica e operativa per l'attuazione delle linee di intervento in materia di economia del mare, logistica, trasporto marittimo e fluviomarittimo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e nei limiti delle risorse ivi previste, per il biennio 2026-2027, la societa' RAM - Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A. e' autorizzata ad assumere unita' di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e all'articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 200.000 per l'anno 2025, a euro 2.000.000 per l'anno 2026 e a euro 2.000.000 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 23 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, recante: «Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183»:
«Art. 23 (Numero complessivo di contratti a tempo
determinato). - 1. Salvo diversa disposizione dei contratti
collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo
determinato in misura superiore al 20 per cento del numero
dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio
dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale
all'unita' superiore qualora esso sia eguale o superiore a
0,5. Nel caso di inizio dell'attivita' nel corso dell'anno,
il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori
a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.
Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque
dipendenti e' sempre possibile stipulare un contratto di
lavoro a tempo determinato.
2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonche'
da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti
collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attivita', per i
periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura
non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti
merceologici;
b) da imprese start-up innovative di cui
all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del
2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione
della societa' ovvero per il piu' limitato periodo previsto
dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le societa' gia'
costituite;
c) per lo svolgimento delle attivita' stagionali di
cui all'articolo 21, comma 2;
d) per specifici spettacoli ovvero specifici
programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di
specifiche opere audiovisive;
e) per sostituzione di lavoratori assenti;
f) con lavoratori di eta' superiore a 50 anni.
3. Il limite percentuale di cui al comma 1 non si
applica, inoltre, ai contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati per la realizzazione e il
monitoraggio di iniziative di cooperazione allo sviluppo di
cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, ovvero tra
universita' private, incluse le filiazioni di universita'
straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati
di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attivita' di
insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di
assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e
direzione della stessa, tra istituti della cultura di
appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati
derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici,
vigilati dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione
musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze
temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e
manifestazioni di interesse culturale. I contratti di
lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via
esclusiva lo svolgimento di attivita' di ricerca
scientifica o di cooperazione allo sviluppo di cui alla
legge 11 agosto 2014, n. 125, possono avere durata pari a
quella del progetto al quale si riferiscono.
4. In caso di violazione del limite percentuale di
cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei
contratti interessati in contratti a tempo indeterminato,
per ciascun lavoratore si applica una sanzione
amministrativa di importo pari:
a) al 20 per cento della retribuzione, per ciascun
mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di
durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori
assunti in violazione del limite percentuale non e'
superiore a uno;
b) al 50 per cento della retribuzione, per ciascun
mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di
durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori
assunti in violazione del limite percentuale e' superiore a
uno.
5. I contratti collettivi definiscono modalita' e
contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze
sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale
unitaria dei lavoratori in merito all'utilizzo del lavoro a
tempo determinato.».
- Si riporta l'articolo 9, comma 29, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica):
«Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico). - (Omissis)
29. Le societa' non quotate, inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, controllate
direttamente o indirettamente dalle amministrazioni
pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle
disposizioni previste nel presente articolo.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1, comma 505, della legge 29
dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il
triennio 2023-2025):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis).
505. Al fine di sostenere le attivita'
imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il
corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, per
la circolazione stradale di convogli formati da macchine
agricole con massa complessiva del medesimo convoglio
superiore a 44 tonnellate l'indennizzo per la maggiore
usura della strada ai sensi dell'articolo 18, comma 5,
lettera b), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e'
dovuto nella misura ridotta del 70 per cento, tenuto conto
del limitato transito su strada degli stessi. Per
compensare gli enti proprietari delle strade dei minori
introiti derivanti dall'applicazione del presente comma e'
autorizzata la spesa 2,4 milioni di euro annui a decorrere
dal 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e' disposto il riparto delle risorse di cui
al presente comma tra gli enti proprietari delle strade.
(Omissis).».
 
Art. 8 bis

Personale dell'ENAC Servizi S.r.l.

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 11, comma 8, primo periodo, del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'incarico di amministratore unico della societa' ENAC Servizi S.r.l., societa' in house dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), puo' essere conferito anche a dipendenti dell'ENAC. In tal caso il dipendente e' collocato in aspettativa non retribuita dall'amministrazione di appartenenza, con sospensione delle corrispondenti facolta' assunzionali per la durata dell'incarico. Il compenso dell'amministratore unico e' determinato ai sensi delle disposizioni vigenti. Gli oneri retributivi e previdenziali sono posti interamente a carico dell'ENAC Servizi S.r.l..

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 11, comma 8, del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo unico in
materia di societa' a partecipazione pubblica».
«Art. 11 (Organi amministrativi e di controllo delle
societa' a controllo pubblico). - (Omissis)
8. Gli amministratori delle societa' a controllo
pubblico non possono essere dipendenti delle
amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora
siano dipendenti della societa' controllante, in virtu' del
principio di onnicomprensivita' della retribuzione, fatto
salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso
delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa
di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i
relativi compensi alla societa' di appartenenza.
Dall'applicazione del presente comma non possono derivare
aumenti della spesa complessiva per i compensi degli
amministratori.
(Omissis).».
 
Art. 9

Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi

1. Ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti iniziali di gara, redatti ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che non rientrino in alcuna delle fattispecie previste dall'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applicano, ai fini della revisione dei prezzi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 4 del 2022, nonche' a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti iniziali di gara, le disposizioni di cui all'articolo 60 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a condizione che, ferma la necessita' di garantire la copertura delle voci di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), dell'allegato I.7 al medesimo codice, siano rispettati contemporaneamente i seguenti criteri:
a) le voci del quadro economico di ciascun intervento relative ad imprevisti risultino coerenti con la soglia di cui all'articolo 5, comma 2, dell'Allegato I.7 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023;
b) risulti disponibile il 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento, e tali risorse siano iscritte tra le somme a disposizione della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 6), dell'Allegato I.7 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.
1-bis. All'articolo 26, comma 6-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «applicando, in aumento o in diminuzione» sono sostituite dalle seguenti: «applicando, in aumento o, per le sole lavorazioni eseguite o contabilizzate nell'anno 2025, in diminuzione».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 29, comma 1,
lettere a) e b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e
servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico», convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25:
«Art. 29 (Disposizioni urgenti in materia di
contratti pubblici). - 1. Fino al 31 dicembre 2023, al fine
di incentivare gli investimenti pubblici, nonche' al fine
di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito
delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria
globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, in
relazione alle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la
procedura di scelta del contraente siano pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione
di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a
presentare le offerte sia effettuato successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, si
applicano le seguenti disposizioni:
a) e' obbligatorio l'inserimento, nei documenti di
gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi
previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo
periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando
quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della
medesima lettera a);
b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga
all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo
dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in
diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante
soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque
per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di
presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto
previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili di cui al comma 2, secondo
periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento
o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque
per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di
detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma
7.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, recante: «Misure urgenti in materia di
politiche energetiche nazionali, produttivita' delle
imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia
di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91:
«Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti
pubblici di lavori). - 1. Per fronteggiare gli aumenti
eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione,
nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, in
relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi
quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla
base di offerte, con termine finale di presentazione entro
il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori
afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la
responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal
1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, e' adottato,
anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali,
applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2
ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli
previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti
dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al
netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono
riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90
per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e
quinto periodo, nonche' di quelle trasferite alla stazione
appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma
4. Il relativo certificato di pagamento e' emesso
contestualmente e comunque entro cinque giorni
dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento e'
effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente gia'
riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma
1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini
di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse
appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
agli impegni contrattuali gia' assunti, e le eventuali
ulteriori somme a disposizione della medesima stazione
appaltante e stanziate annualmente relativamente allo
stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono,
altresi', essere utilizzate le somme derivanti da ribassi
d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa
destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le
somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di
competenza della medesima stazione appaltante e per i quali
siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i
certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle
procedure contabili della spesa e nei limiti della residua
spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei
lavori abbia gia' adottato lo stato di avanzamento dei
lavori e il responsabile unico del procedimento abbia
emesso il certificato di pagamento, relativamente anche
alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la
data di entrata in vigore del presente decreto, e' emesso,
entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di
pagamento straordinario recante la determinazione, secondo
le modalita' di cui al primo periodo, dell'acconto del
corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni
effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.
In tali casi, il pagamento e' effettuato entro i termini e
a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle
previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo,
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022,
le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un
aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle
linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di
inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono
aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle
competenti articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentite le
regioni interessate. Fermo quanto previsto dal citato
articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione
alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della
determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e
delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari
aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more
dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari
aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere
validita' entro il 31 dicembre 2022 e possono essere
transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i
progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
entro tale data.
3. Nelle more della determinazione dei prezzari
regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni
di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4
del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi
a lavori, ai fini della determinazione del costo dei
prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi
dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50
del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze
dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo
articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per
le finalita' di cui al comma 1, qualora, all'esito
dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 2,
risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari
rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021
inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo
periodo del presente comma, le stazioni appaltanti
procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi
del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli
stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel
libretto delle misure successivamente all'adozione del
prezzario aggiornato.
4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142,
comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui
all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i
lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di
insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla
copertura degli oneri, si provvede:
a) in relazione agli interventi finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento
(UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al
Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito
denominato «PNRR», di cui all'articolo 1 del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione ai quali
siano nominati Commissari straordinari ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo
7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate
dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51, nonche' dalla lettera a) del
comma 5 del presente articolo. Le istanze di accesso al
Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e
fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del
Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente
al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e secondo le modalita' definite dal medesimo
Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i dati del contratto
d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori
corredata di attestazione da parte del direttore dei
lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento,
dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo di
cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie
disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del
pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in
relazione al quale e' formulata l'istanza di accesso al
Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto
a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite
di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle
risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e'
effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo
delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a
valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di
cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione
appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette
risorse;
b) in relazione agli interventi diversi da quelli di
cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di
cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma
5, lettera b), del presente articolo, nonche' dall'articolo
25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,
n. 34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del
decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, secondo le
modalita' previste dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di cui
all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del
citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di accesso
al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e
fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del
Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono, secondo le
modalita' previste dal decreto di cui all'articolo
1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato
decreto-legge n. 73 del 2021, i dati del contratto
d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori
corredata di attestazione da parte del direttore dei
lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento,
dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo di
cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie
disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del
pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in
relazione al quale e' formulata l'istanza di accesso al
Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto
a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite
di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle
risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e'
effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo
delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a
valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di
cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione
appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette
risorse. Sulle istanze presentate ai sensi della presente
lettera il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
svolge controlli, anche a campione.
5. Per le finalita' di cui al comma 4:
a) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, e' incrementata
di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di
euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate dalla presente
lettera per l'anno 2022, nonche' dall'articolo 23, comma 2,
lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,
n. 51, sono destinate al riconoscimento di contributi
relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi del
comma 4, lettera a), del presente articolo, entro il 31
agosto 2022 e le risorse stanziate per l'anno 2023 sono
destinate al riconoscimento di contributi relativi alle
istanze di accesso presentate, ai sensi della medesima
lettera a) del comma 4, entro il 31 gennaio 2023. Le
eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente
assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle
istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere
utilizzate per il riconoscimento dei contributi
relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio
2023;
b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo
1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, e' incrementata di ulteriori 500 milioni di
euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per l'anno
2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo
complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in
relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022
possono essere utilizzate per il riconoscimento dei
contributi relativamente alle istanze presentate entro il
31 gennaio 2023.
5-bis. In relazione all'organizzazione dei Giochi
olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022
per i lavori relativi al tratto viario dal km 49+000 al km
49+800 della strada statale n. 36. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5-ter. In relazione agli interventi di cui al comma
4, lettera b), del presente articolo, ai fini dell'accesso
alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma
8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti trasmettono,
entro il 31 gennaio 2023, con le modalita' stabilite dal
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di cui al citato articolo 1-septies, comma 8, secondo
periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, in luogo
della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il
prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di
avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 del
presente articolo rispetto all'importo dello stato di
avanzamento dei lavori determinato alle condizioni
contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato
dal responsabile unico del procedimento.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e
9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per
fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento,
ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, dei
prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle
opere pubbliche avviate successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto e sino al 31
dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere
alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate
nel quadro economico degli interventi. Per le medesime
finalita', le stazioni appaltanti possono, altresi',
utilizzare le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni
appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi
collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel
rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti
della residua spesa autorizzata disponibile alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
6-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei
prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti
e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti
pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a
contraente generale, nonche' agli accordi quadro di cui
all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati
sulla base di offerte, con termine finale di presentazione
entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei
lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate
dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la
responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal
1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 e' adottato, anche in
deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto
previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice
di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando,
in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base
di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta,
i prezzari di cui al comma 2 del presente articolo
aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16,
terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. I maggiori
importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al
primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di
offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella
misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al
quinto periodo, nonche' di quelle trasferite alla stazione
appaltante ai sensi del sesto periodo. Il relativo
certificato di pagamento e' emesso contestualmente e
comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di
avanzamento. Gli eventuali minori importi derivanti
dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo
rimangono nella disponibilita' della stazione appaltante
fino a quando non siano stati eseguiti i relativi collaudi
o emessi i certificati di regolare esecuzione, per essere
utilizzati nell'ambito del medesimo intervento. Ai fini di
cui al presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano:
nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente
accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni
intervento, fatte salve le somme relative agli impegni
contrattuali gia' assunti; le eventuali ulteriori somme a
disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate
annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme
derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista
una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le
somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di
competenza della medesima stazione appaltante e per i quali
siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i
certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle
procedure contabili della spesa e nei limiti della residua
spesa autorizzata; le somme derivanti da eventuali
rimodulazioni del quadro economico degli interventi nonche'
della programmazione triennale ovvero dell'elenco annuale.
In caso di insufficienza delle risorse di cui al quarto
periodo, per gli anni 2023, 2024 e 2025 le stazioni
appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al
comma 4, lettere a) e b), del presente articolo per l'anno
2022, accedono al riparto del Fondo di cui al comma
6-quater del presente articolo nei limiti delle risorse al
medesimo assegnate. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione per l'anno 2003, entro il 31 gennaio 2024 per
l'anno 2024 ed entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025,
sono stabilite le modalita' di accesso al Fondo e i criteri
di assegnazione delle risorse agli aventi diritto.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis del
presente articolo, in deroga all'articolo 106, comma 1,
lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori,
relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base
di offerte con termine finale di presentazione compreso tra
il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, nonche' alle
concessioni di lavori in cui e' parte una pubblica
amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulate in un termine
compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023, e che
non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7,
relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate
dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la
responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure,
dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025. Per i citati
appalti, concessioni e accordi quadro, la soglia di cui al
comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo e'
rideterminata nella misura dell'80 per cento. Per le
concessioni di lavori di cui al primo periodo, l'accesso al
Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui al
comma 6-quater e' ammesso fino al 10 per cento della sua
capienza complessiva e, nelle ipotesi di cui agli articoli
180 e 183 del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, resta ferma l'applicazione delle regole
di Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti della
concessione sui saldi di finanza pubblica.
6-quater. Per le finalita' di cui ai commi 6-bis e
6-ter del presente articolo sono utilizzate, anche in
termini di residui, le risorse del Fondo per la
prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, che e' ulteriormente incrementato con una
dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 700
milioni di euro per l'anno 2024, di 300 milioni di euro per
l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per l'anno 2026, che
costituisce limite massimo di spesa. Le richieste di
accesso al Fondo sono valutate e le risorse sono assegnate
e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle richieste, fino a
concorrenza del citato limite di spesa e su tali richieste
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge
controlli, anche a campione.
6-quinquies. Nelle more dell'aggiornamento dei
prezzari di cui al comma 6-bis, le stazioni appaltanti
utilizzano l'ultimo prezzario adottato, ivi compreso quello
infrannuale di cui al comma 2. All'eventuale conguaglio, in
aumento o in diminuzione, si provvede in occasione del
pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti
alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore
dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure a seguito
dell'aggiornamento del prezzario.
6-sexies. Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis
e 6-ter del presente articolo non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1, lettera b),
2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2022, n. 25.
7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al
comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti
dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari
utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere
pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che
siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte,
con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
regolamento (UE) 2021/241, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il
«Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una
dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700
milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei
limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita
contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli
interventi prioritari individuati al primo periodo, al
Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le
modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente
alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi
integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in
considerazione delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31
dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1
del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in
relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019.
Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di cui al
terzo periodo:
a) il Commissario straordinario di cui all'articolo
1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la
realizzazione degli interventi inseriti nel programma di
cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234
del 2021;
b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina
2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11
marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle
opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del
decreto-legge n. 16 del 2020;
c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli
interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
7-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, sono determinate le modalita' di accesso al
Fondo di cui al comma 7, di assegnazione e gestione
finanziaria delle relative risorse secondo i seguenti
criteri:
a) fissazione di un termine per la presentazione
delle istanze di assegnazione delle risorse da parte delle
Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o
titolari dei relativi programmi di investimento secondo
modalita' telematiche e relativo corredo informativo;
b) ai fini dell'assegnazione delle risorse, i dati
necessari, compresi quelli di cui al comma 6, sono
verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso
sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato;
c) l'assegnazione delle risorse avviene sulla base
del cronoprogramma procedurale e finanziario degli
interventi, verificato ai sensi della lettera b) e
costituisce titolo per l'avvio delle procedure di
affidamento delle opere pubbliche;
d) effettuazione dei trasferimenti secondo le
procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle
richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti
delle disponibilita' di cassa; per le risorse destinate
agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati
in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia
gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla
successiva erogazione in favore delle Amministrazioni
aventi diritto, con le procedure del PNRR;
e) determinazione delle modalita' di restituzione
delle economie derivanti dai ribassi d'asta non utilizzate
al completamento degli interventi ovvero dall'applicazione
delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo
29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
Le eventuali risorse del Fondo gia' trasferite alle
stazioni appaltanti devono essere versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo;
f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle
richieste di accesso al Fondo di cui al comma 7, previsione
della possibilita' di far fronte alle maggiori esigenze dei
Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13.
7-ter. Per gli interventi degli enti locali
finanziati con risorse previste dal regolamento (UE)
2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, con i decreti di
cui al comma 7-bis puo' essere assegnato direttamente, su
proposta delle Amministrazioni statali finanziatrici, un
contributo per fronteggiare i maggiori costi di cui al
comma 7, tenendo conto dei cronoprogrammi procedurali e
finanziari degli interventi medesimi, e sono altresi'
stabilite le modalita' di verifica dell'importo
effettivamente spettante, anche tenendo conto di quanto
previsto dal comma 6.
7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 e' incrementato
di complessivi 900 milioni di euro, di cui 180 milioni di
euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023,
125 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per
l'anno 2025, 65 milioni di euro per l'anno 2026 e 235
milioni di euro per l'anno 2027, destinato agli interventi
del Piano nazionale per gli investimenti complementari al
Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, secondo le modalita' definite ai sensi del comma
7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di
lavori delle opere avviate successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata
entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse eccedenti
l'importo finalizzato agli interventi di cui al primo
periodo rimangono nella disponibilita' del Fondo per essere
utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.
8. Fino al 31 dicembre 2025, in relazione agli
accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice
dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50
del 2016, con termine finale di presentazione dell'offerta
entro il 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti, ai fini
della esecuzione di detti accordi secondo le modalita'
previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 54
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016 e nei limiti delle risorse
complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori
previsti dall'accordo quadro, utilizzano i prezzari
aggiornati secondo le modalita' di cui al comma 2 ovvero di
cui al comma 3 del presente articolo, fermo restando il
ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa
aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo. In relazione
all'esecuzione degli accordi quadro di cui al primo
periodo, si applicano, altresi', le previsioni di cui
all'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano
anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la
responsabilita' del direttore dei lavori, nel libretto
delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre
2025, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi
quadro gia' in esecuzione alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
9. All'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022,
il comma 11- bis e' abrogato.
10. All'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022,
n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
2022, n. 34, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.
11. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1,
del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si
applicano anche alle istanze di riconoscimento di
contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma
4, lettera a) del presente articolo.
12. Le disposizioni del presente articolo, ad
esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e 3, si
applicano anche agli appalti pubblici di lavori, nonche'
agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 delle societa' del
gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.A. e degli altri
soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del
medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente
alle attivita' previste nel citato capo I e qualora non
applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari
dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di
cui al primo periodo del citato comma 2 del presente
articolo. In relazione ai contratti affidati a contraente
generale dalle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato e
dall'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore
del presente decreto le cui opere siano in corso di
esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli
importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31
dicembre 2025. La disposizione di cui al secondo periodo
non si applica agli interventi di cui all'articolo 18,
comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023,
n. 136.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, per quanto compatibili, anche ai contratti
pubblici stipulati ai sensi del decreto legislativo 15
novembre 2011, n. 208.
13. In considerazione delle istanze presentate e
dell'utilizzo effettivo delle risorse, al fine di
assicurare la tempestiva assegnazione delle necessarie
disponibilita' per le finalita' di cui al presente
articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei
fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare tra gli stati di
previsione interessati, anche mediante apposito versamento
all'entrata del bilancio dello Stato e successiva
riassegnazione alla spesa, per ciascun anno del triennio
2022-2024 e limitatamente alle sole risorse iscritte
nell'anno interessato, le occorrenti variazioni
compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste
a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica.
14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7,
quantificati in 3.000 milioni di euro per l'anno 2022,
2.750 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1.500 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di
euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo
58.».
- Si riporta il testo dell'articolo 60 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti
pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di
contratti pubblici):
«Art. 60 (Revisione prezzi). - 1. Nei documenti di
gara iniziali delle procedure di affidamento e'
obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione
prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto.
2. Queste clausole non apportano modifiche che
alterino la natura generale del contratto o dell'accordo
quadro; si attivano al verificarsi di particolari
condizioni di natura oggettiva, che determinano:
a) una variazione del costo dell'opera, in aumento
o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo
complessivo e operano nella misura del 90 per cento del
valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata
alle prestazioni da eseguire;
b) una variazione del costo della fornitura o del
servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per
cento dell'importo complessivo e operano nella misura
dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5
per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
2-bis. Per gli appalti di servizi e forniture, resta
ferma la facolta' di inserire nel contratto, oltre alle
clausole di cui al comma 1, meccanismi ordinari di
adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo
convenzionalmente individuato tra le parti. In tale
ipotesi, l'incremento di prezzo riconosciuto in virtu' dei
meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto
non e' considerato nel calcolo della variazione del costo
del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi del
comma 2, lettera b), ai fini dell'attivazione delle
clausole di revisione prezzi.
3. Ai fini della determinazione della variazione dei
costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i
seguenti indici sintetici:
a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici
sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater;
b) con riguardo ai contratti di servizi e
forniture, gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al
consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei
servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali
orarie.
4. Con provvedimento adottato dal Ministero
dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono
adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla
base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A
dell'allegato II.2-bis, per la determinazione degli indici
sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater.
4-bis. Gli indici di prezzo di cui al comma 3,
lettera b), sono pubblicati, unitamente alla relativa
metodologia di calcolo, sul portale istituzionale
dell'ISTAT in conformita' alle pertinenti disposizioni
normative europee e nazionali in materia di comunicazione e
diffusione dell'informazione statistica ufficiale.
4-ter. In relazione agli appalti di servizi e
forniture che, in ragione dei settori di riferimento,
dispongono di specifici indici di determinazione della
variazione del prezzo, resta ferma la possibilita' di fare
riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di
quelli previsti dal comma 3, lettera b). Le disposizioni di
cui al comma 1 non si applicano agli appalti di servizi e
forniture il cui prezzo e' determinato sulla base di una
indicizzazione.
4-quater. L'allegato II.2-bis disciplina le modalita'
di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi,
tenuto conto della natura e del settore merceologico
dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le
modalita' di corresponsione, anche in considerazione
dell'eventuale ricorso al subappalto.
5. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla
revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni
appaltanti utilizzano:
a) nel limite del 50 per cento, le risorse
appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
agli impegni contrattuali gia' assunti, e le eventuali
ulteriori somme a disposizione della medesima stazione
appaltante e stanziate annualmente relativamente allo
stesso intervento;
b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne
e' prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
c) le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza della medesima stazione
appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi
collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel
rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti
della residua spesa autorizzata disponibile.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 dell'allegato I.7
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei
contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici.):
«Art. 5 (Quadro economico dell'opera o del lavoro). -
1. Il quadro economico dell'opera o del lavoro e'
predisposto con progressivo approfondimento in rapporto al
livello di progettazione di cui fa parte e presenta le
necessarie specificazioni e variazioni in relazione alla
specifica tipologia e categoria dell'opera o
dell'intervento stesso, nonche' alle specifiche modalita'
di affidamento dei lavori ai sensi del codice. Il quadro
economico, con riferimento al costo complessivo dell'opera
o dell'intervento, e' cosi' articolato:
a) lavori a misura ovvero a corpo nei soli casi in
cui, in relazione alle caratteristiche specifiche
dell'opera o del lavoro, la stazione appaltante,
motivandolo espressamente, ne ritiene necessario il
ricorso;
b) costi della sicurezza non soggetti a ribasso
d'asta;
c) importo relativo all'aliquota per l'attuazione
di misure volte alla prevenzione e repressione della
criminalita' e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui
all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non
soggetto a ribasso;
d) opere di mitigazione e di compensazione
dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo
del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per
il monitoraggio ambientale;
e) somme a disposizione della stazione appaltante
per:
1) lavori in amministrazione diretta previsti in
progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi
previa fattura;
2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire
ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione
appaltante;
3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire
ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;
4) allacciamenti ai pubblici servizi e
superamento eventuali interferenze;
5) imprevisti, secondo quanto precisato al comma
2;
6) accantonamenti in relazione alle modifiche di
cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del
codice;
7) acquisizione aree o immobili, indennizzi;
8) spese tecniche relative alla progettazione,
alle attivita' preliminari, ivi compreso l'eventuale
monitoraggio di parametri necessari ai fini della
progettazione ove pertinente, al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei
servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera
e contabilita', all'incentivo di cui all'articolo 45 del
codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che
dovranno essere svolte dal personale dipendente;
9) spese per attivita' tecnico-amministrative e
strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP
qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione
dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai
sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonche' per la
verifica preventiva della progettazione ai sensi
dell'articolo 42 del codice;
10) spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7,
del codice;
11) eventuali spese per commissioni giudicatrici;
12) spese per pubblicita';
13) spese per prove di laboratorio, accertamenti
e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste
dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116
comma 11, del codice, nonche' per l'eventuale monitoraggio
successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;
14) spese per collaudo tecnico-amministrativo,
collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;
15) spese per la verifica preventiva
dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma
4, del codice;
16) spese per i rimedi alternativi alla tutela
giurisdizionale;
17) nei casi in cui sono previste, spese per le
opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;
18) IVA ed eventuali altre imposte.
2. Le voci del quadro economico relative a
imprevisti, di cui al comma 1, lettera e), numero 5), e a
eventuali lavori in amministrazione diretta, di cui al
comma 1 lettera e), numero 1), sono definite entro una
soglia compresa tra il 5 e il 10 per cento dell'importo dei
lavori a base di gara, comprensivo dei costi della
sicurezza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 6-bis,
del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2022, n. 91, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti
pubblici di lavori). - (Omissis)
6-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei
prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti
e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti
pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a
contraente generale, nonche' agli accordi quadro di cui
all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati
sulla base di offerte, con termine finale di presentazione
entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei
lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate
dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la
responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal
1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 e' adottato, anche in
deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto
previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice
di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando,
in aumento o, per le sole lavorazioni eseguite o
contabilizzate nell'anno 2025, in diminuzione rispetto ai
prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati
in sede di offerta, i prezzari di cui al comma 2 del
presente articolo aggiornati annualmente ai sensi
dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016. I maggiori importi derivanti
dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al
netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono
riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90
per cento nei limiti delle risorse di cui al quinto
periodo, nonche' di quelle trasferite alla stazione
appaltante ai sensi del sesto periodo. Il relativo
certificato di pagamento e' emesso contestualmente e
comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di
avanzamento. Gli eventuali minori importi derivanti
dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo
rimangono nella disponibilita' della stazione appaltante
fino a quando non siano stati eseguiti i relativi collaudi
o emessi i certificati di regolare esecuzione, per essere
utilizzati nell'ambito del medesimo intervento. Ai fini di
cui al presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano:
nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente
accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni
intervento, fatte salve le somme relative agli impegni
contrattuali gia' assunti; le eventuali ulteriori somme a
disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate
annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme
derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista
una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le
somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di
competenza della medesima stazione appaltante e per i quali
siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i
certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle
procedure contabili della spesa e nei limiti della residua
spesa autorizzata; le somme derivanti da eventuali
rimodulazioni del quadro economico degli interventi nonche'
della programmazione triennale ovvero dell'elenco annuale.
In caso di insufficienza delle risorse di cui al quarto
periodo, per gli anni 2023, 2024 e 2025 le stazioni
appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al
comma 4, lettere a) e b), del presente articolo per l'anno
2022, accedono al riparto del Fondo di cui al comma
6-quater del presente articolo nei limiti delle risorse al
medesimo assegnate. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione per l'anno 2003, entro il 31 gennaio 2024 per
l'anno 2024 ed entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025,
sono stabilite le modalita' di accesso al Fondo e i criteri
di assegnazione delle risorse agli aventi diritto.
(Omissis).».
 
Art. 10
Disposizioni urgenti per garantire lo svolgimento delle attivita'
propedeutiche all'affidamento del contratto intercity e per la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' propedeutiche all'affidamento del contratto relativo ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico per la media e lunga percorrenza per il periodo 2027-2041 in conformita' alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e' autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2025, di euro 2.700.000 per l'anno 2026 e di euro 1.791.928 per l'anno 2027. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
1-bis. All'articolo 20, comma 2-ter, primo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo la parola: «interregionali» sono inserite le seguenti: «o regionali».

Riferimenti normativi

- Il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai
servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per
ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.
1191/69 e (CEE) n. 1107/70 e' pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea 3 dicembre 2007, n. L 315.
- Si riporta l'articolo 1, comma 671, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis)
671. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro
annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese
detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci,
nonche' gli spedizionieri e gli operatori del trasporto
multimodale limitatamente all'attivita' relativa ai
trasporti ferroviari, per gli effetti economici subiti
direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da
COVID-19 registrati dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre
2020 in relazione alle attivita' effettuate nel territorio
nazionale. A tale fine, le imprese di cui al primo periodo
provvedono a rendicontare, entro il 15 marzo 2021, gli
effetti economici subiti dal 23 febbraio 2020 al 31
dicembre 2020, secondo le modalita' definite con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro il 28 febbraio 2021. Le risorse di cui al
primo periodo sono assegnate alle imprese beneficiarie con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
da adottare entro il 30 aprile 2021.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 20, comma 2-ter, del
decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante: «Disposizioni
urgenti in materia di reclutamento e funzionalita' delle
pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 20 (Disposizioni urgenti per la funzionalita'
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del
Consiglio superiore dei lavori pubblici). - (Omissis)
2-ter. Al fine di rafforzare l'organizzazione e
l'operativita' del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, e' autorizzato l'incremento della dotazione
organica del medesimo Ministero, prevista dal regolamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
30 ottobre 2023, n. 186, con l'aggiunta di due posizioni di
dirigente generale da destinare al Dipartimento per le
opere pubbliche e le politiche abitative per l'istituzione
di due ulteriori uffici dei provveditorati interregionali o
regionali per le opere pubbliche. Ai fini dell'attuazione
del presente comma sono autorizzate la spesa di euro
307.431 per l'anno 2025 e di euro 614.861 annui a decorrere
dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali e la spesa di
euro 34.160 per l'anno 2025 e di euro 342 annui a decorrere
dall'anno 2026 per il funzionamento, nonche' la spesa di
euro 1.483 per l'anno 2025 e di euro 2.966 annui a
decorrere dall'anno 2026 per l'erogazione dei buoni pasto.
(Omissis).».
 
Art. 10 bis

Disposizioni urgenti in materia
di infrastrutture ferroviarie e strategiche

1. L'apposizione delle protezioni di cui all'articolo 184, comma 1, primo e secondo periodo, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, puo' essere effettuata, oltre che dall'addetto alla custodia del passaggio a livello, anche dal personale del gestore dell'infrastruttura di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, addetto alla gestione della circolazione ferroviaria o alla manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, dal personale che compone l'equipaggio del treno dell'impresa ferroviaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 112 del 2015 nonche' da soggetti terzi, in possesso di adeguata formazione, incaricati dal gestore dell'infrastruttura. In caso di interruzione della circolazione ferroviaria, l'apposizione delle protezioni di cui al medesimo articolo 184, comma 1, primo e secondo periodo, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, puo' essere effettuata anche dal personale delle imprese affidatarie delle attivita' di manutenzione o di costruzione dell'infrastruttura ferroviaria ovvero da soggetti incaricati da queste ultime. Il personale preposto alle attivita' di cui al secondo periodo deve essere in possesso di adeguata formazione. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. All'articolo 1, comma 15, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «Per gli anni dal 2019 al 2024, per gli interventi di cui all'articolo 216, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2019 al 2025, per gli interventi di cui all'articolo 225, comma 10, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 184, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo Codice della Strada», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992, S.O. n. 134:
«Art. 184 (Disposizioni generali sulle segnalazioni
dei passaggi a livello). - 1. In caso di avaria dei
meccanismi di chiusura dei passaggi a livello con barriere
o semibarriere, le stesse sono sostituite con almeno un
cavalletto per parte che deve essere esternamente a strisce
rifrangenti bianche e rosse. Le barriere e le semibarriere
sono, altresi', sostituibili con una bandiera rossa
rifrangente e con una lanterna a luce rossa di notte e
negli altri casi di scarsa visibilita', manovrate
dall'addetto alla custodia dei passaggi a livello. Nel
periodo di tempo intercorrente tra l'insorgere dell'avaria
dei meccanismi di chiusura dei passaggi a livello e
l'apposizione delle protezioni suindicate, l'esercente la
ferrovia provvede a disciplinare la circolazione dei treni,
in relazione alla sicurezza dei passaggi a livello.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 3, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 «Attuazione
della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio
ferroviario europeo unico (Rifusione)», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2015, n. 170:
«Art. 3. - 1. Ai fini del presente decreto si intende
per:
(Omissis)
b) gestore dell'infrastruttura: qualsiasi organismo
o impresa responsabili dell'esercizio, della manutenzione e
del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria di una rete
nonche' della partecipazione al suo sviluppo come stabilito
dallo Stato nell'ambito della sua politica generale sullo
sviluppo e sul finanziamento dell'infrastruttura;
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 1, comma 15, del citato
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Modifiche al codice dei contratti pubblici e
sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in
materia di appalti pubblici e in materia di economia
circolare). - (Omissis)
15. Per gli anni dal 2019 al 2025, per gli interventi
di cui all'articolo 225, comma 10, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36, le varianti da apportare al progetto definitivo
approvato dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile
(CIPESS), sia in sede di redazione del progetto esecutivo
sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate
esclusivamente dal soggetto aggiudicatore, anche ai fini
della localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione
da parte di quest'ultimo della Conferenza di servizi,
qualora non superino del 50 per cento il valore del
progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal
CIPESS. In caso di approvazione da parte del soggetto
aggiudicatore, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti rende una informativa al CIPESS.
(Omissis).».
 
Art. 10 ter

Adeguamento di sanzioni per violazioni in materia
di sicurezza e regolarita' della circolazione ferroviaria

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19:
1) al secondo comma, le parole: «da L. 20.000 a L. 60.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 2.000»;
2) al terzo comma, le parole: «da L. 100.000 a L. 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 3.000 a euro 15.000»;
b) all'articolo 20, terzo comma, le parole: «da L. 7.000 a L. 21.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 200 a euro 600»;
c) all'articolo 21, sesto comma, le parole: «da L. 10.000 a L. 30.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 300 a euro 900»;
d) all'articolo 26, secondo comma, le parole: «da lire 50.000 a L. 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.500 a euro 15.000»;
e) all'articolo 38:
1) al primo comma, le parole: «da L. 20.000 a L. 60.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 2.000»;
2) al secondo comma, le parole: «da L. 50.000 a L. 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.500 a euro 10.000»;
f) all'articolo 41:
1) al secondo comma, le parole: «da L. 20.000 a L. 60.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 2.000»;
2) al terzo comma, le parole: «da L. 150.000 a L. 450.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 4.500 a euro 10.000»;
g) all'articolo 48, terzo comma, le parole: «da L. 30.000 a L. 90.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 900 a euro 3.000».

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 19, secondo e terzo comma,
20, terzo comma, 21, sesto comma, 26, secondo comma, 38,
primo e secondo comma, 41, secondo e terzo comma e 48,
terzo comma, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, come modificati dalla
presente legge:
«Art. 19. - (Omissis).
I trasgressori sono soggetti alla sanzione
amministrativa da euro 500 a euro 2.000.
L'accesso o la sosta non autorizzati in determinate
aree, recinti ed impianti, segnalati con appositi cartelli
di divieto e stabiliti dalle F.S., per le ferrovie dello
Stato, e dai competenti uffici, della M.C.T.C. o dagli
organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni, su
indicazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in
concessione, sono puniti con l'ammenda da euro 3.000 a euro
15.000 o con l'arresto fino a due mesi.
(Omissis).».
«Art. 20. - (Omissis).
I trasgressori alle disposizioni di cui al primo
comma incorrono nella sanzione amministrativa da euro 200 a
euro 600."
«Art. 21. - (Omissis).
I trasgressori alle suddette norme sono soggetti alla
sanzione amministrativa da euro 300 a euro 900.
(Omissis).».
«Art. 26. - (Omissis).
I trasgressori sono puniti con l'ammenda da euro
1.500 a euro 15.000 o con l'arresto fino a due mesi.».
«Art. 38. - Chiunque arrechi danni e guasti agli
impianti ed ai mezzi di esercizio delle ferrovie senza
pregiudizio per la sicurezza dell'esercizio e' soggetto
alla sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000.
Quando i fatti di cui al primo comma siano tali da
pregiudicare la sicurezza dell'esercizio, quando vengano
poste cose sulle rotaie, piste, corsie, vie di corsa o
vicino ad esse, o quando vengano lanciati oggetti contro
treni e veicoli o imitati i segnali, si applica a carico
dei trasgressori l'ammenda da euro 1.500 a euro 10.000 o
l'arresto fino a due mesi.».
«Art. 41. - (Omissis).
I trasgressori, salvo che non sia applicabile il
successivo art. 42, sono soggetti alla sanzione
amministrativa da euro 500 a euro 2.000.
Nel caso di effettiva introduzione del bestiame nella
sede ferroviaria i trasgressori sono puniti con la sanzione
amministrativa da euro 4.500 a euro 10.000.
(Omissis).».
«Art. 48. - (Omissis).
I trasgressori sono soggetti alla sanzione
amministrativa da euro 900 a euro 3.000.».
 
Art. 11

Modifiche alla disciplina
delle concessioni autostradali

1. Alla legge 16 dicembre 2024, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, lettera v), dopo le parole: «nuovo concessionario subentrante» sono inserite le seguenti: «, nelle ipotesi di cui all'articolo 191, comma 3, del codice dei contratti pubblici,»;
b) all'articolo 5, comma 4, primo periodo, le parole: «alle eventuali prescrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle prescrizioni vincolanti, ove formulate,» e le parole: «sono tempestivamente trasmessi» sono sostituite dalle seguenti: «sono trasmessi senza indugio»;
c) all'articolo 9, comma 2, secondo periodo, le parole: «alle eventuali prescrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle prescrizioni vincolanti, ove formulate,» e le parole: «sono tempestivamente trasmessi» sono sostituite dalle seguenti: «sono trasmessi senza indugio»;
d) all'articolo 12, comma 1, le parole: «con delibera dell'ART, adottata» sono sostituite dalle seguenti: «si applica il sistema tariffario per l'individuazione di tariffe adottato dall'ART» e le parole: «, e' definito, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 del presente articolo, il sistema tariffario per l'individuazione di tariffe,» sono sostituite dalle seguenti: «. Il predetto sistema tariffario e' definito, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 del presente articolo,»;
e) all'articolo 16:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire il tempestivo avvio delle procedure di affidamento delle concessioni autostradali scadute o in scadenza in coerenza con le disposizioni del presente capo, fino al 31 dicembre 2026 e' consentito l'inserimento di lavori e opere di manutenzione straordinaria nelle procedure di affidamento avviate ai sensi dell'articolo 3 prima del completamento della procedura di adozione del Piano di cui all'articolo 13, comma 1. I lavori e le opere previsti nelle procedure di affidamento di cui al primo periodo sono inseriti in sede di aggiornamento del Piano ai sensi dell'articolo 13, comma 1, secondo periodo.»;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, le parole:
«, 12 e 14, commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 12, commi 2, secondo periodo, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9 e 10»;
2.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo l'obbligo dell'ente concedente di indicare nello schema di convenzione posto a base dell'affidamento le tariffe da applicare alla tratta autostradale determinate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, primo periodo, sulla base del sistema tariffario definito dall'ART ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 12.».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 1, comma 3, lettera v), della
legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante: «Legge annuale per
il mercato e la concorrenza 2023», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Ambito di applicazione, finalita' e
definizioni). - (Omissis)
v) «valore di subentro»: l'indennizzo a carico del
nuovo concessionario subentrante, nelle ipotesi di cui
all'articolo 191, comma 3, del codice dei contratti
pubblici, per gli investimenti relativi alle opere
assentite che il concessionario uscente ha gia' eseguito e
non ancora ammortizzato alla scadenza della concessione,
pari al costo effettivamente sostenuto, al netto degli
ammortamenti, dei beni reversibili non ancora ammortizzati,
come risultante dal bilancio di esercizio dell'anno in
corso alla data in cui termina la concessione, e delle
variazioni eseguite ai fini regolatori.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 4, della
legge 16 dicembre 2024, n. 193 (Legge annuale per il
mercato e la concorrenza 2023), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5 (Affidamento in house delle concessioni
autostradali). - (Omissis)
4. La proposta di convenzione e il relativo PEF,
adeguati alle prescrizioni vincolanti, ove formulate,
contenute nei pareri espressi ai sensi del comma 3, sono
trasmessi senza indugio dall'ente concedente al Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile (CIPESS) con richiesta di iscrizione
all'ordine del giorno della prima seduta disponibile. Il
CIPESS si esprime entro il termine di trenta giorni dalla
richiesta di iscrizione all'ordine del giorno, prorogabile
di ulteriori quindici giorni per motivate esigenze
istruttorie e integrazioni documentali. Resta ferma per il
CIPESS la facolta' di acquisire il parere del Nucleo di
consulenza per l'attuazione delle linee guida per la
regolazione dei servizi di pubblica utilita' nei termini
indicati al secondo periodo.
(Omissis).».
- Si riportano gli articoli 9, comma 2, 12, comma 1, e
16, commi 1-bis e 2, della citata legge 16 dicembre 2024,
n. 193, come modificati dalla presente legge:
«Art. 9 (Approvazione e aggiornamento delle
convenzioni di concessione e dei relativi piani
economico-finanziari). - (Omissis)
2. All'esito dell'affidamento della concessione,
l'ente concedente predispone, sulla base dello schema di
convenzione posto a base dell'affidamento ai sensi
dell'articolo 8, una proposta di convenzione, con il
relativo PEF e, previa trasmissione all'ART, che esprime il
parere di competenza entro i successivi trenta giorni, lo
sottopone all'affidatario per la relativa sottoscrizione
entro i successivi trenta giorni. La proposta di
convenzione e il relativo PEF, adeguato alle prescrizioni
vincolanti, ove formulate, contenute nel parere di cui al
primo periodo, sottoscritti da entrambe le parti, sono
trasmessi senza indugio dall'ente concedente al CIPESS con
richiesta di iscrizione all'ordine del giorno della prima
seduta disponibile. Il CIPESS si esprime entro il termine
di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine
del giorno, prorogabile di ulteriori quindici giorni per
motivate esigenze istruttorie e integrazioni documentali.
Resta ferma per il CIPESS la facolta' di acquisire il
parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle
linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica
utilita' nei termini indicati al terzo periodo. L'ente
concedente, tenuto conto delle eventuali osservazioni
contenute nel parere del CIPESS, trasmette all'affidatario,
entro i successivi trenta giorni, la proposta definitiva di
convenzione, con il relativo PEF, ai fini della sua
sottoscrizione entro trenta giorni dalla ricezione della
stessa.
(Omissis).».
«Art. 12 (Fissazione e aggiornamento delle tariffe
autostradali). - 1. Per le concessioni autostradali
affidate ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, si applica
il sistema tariffario per l'individuazione di tariffe
adottato dall'ART ai sensi dell'articolo 37, comma 2,
lettera g-bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, introdotta dall'articolo 16, comma 3, lettera
b), della presente legge. Il predetto sistema tariffario e'
definito, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 del
presente articolo, in base alla distanza percorsa
sull'infrastruttura autostradale, ai flussi di traffico e
all'indice inflativo stimato alla data di sottoscrizione o
aggiornamento del PEF, in coerenza con quanto previsto
dalla direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 febbraio 2022. Il pagamento della tariffa
conferisce al veicolo il diritto di percorrenza su una
determinata tratta autostradale.
(Omissis).».
«Art. 16 (Disposizioni di coordinamento normativo). -
(Omissis)
1-bis. Al fine di consentire il tempestivo avvio
delle procedure di affidamento delle concessioni
autostradali scadute o in scadenza in coerenza con le
disposizioni del presente capo, fino al 31 dicembre 2026 e'
consentito l'inserimento di lavori e opere di manutenzione
straordinaria nelle procedure di affidamento avviate ai
sensi dell'articolo 3 prima del completamento della
procedura di adozione del Piano di cui all'articolo 13,
comma 1. I lavori e le opere previsti nelle procedure di
affidamento di cui al primo periodo sono inseriti in sede
di aggiornamento del Piano ai sensi dell'articolo 13, comma
1, secondo periodo.
2. Le disposizioni del presente capo, ad eccezione
degli articoli 3, comma 2, lettera a), 8, comma 2, lettera
c) e 12, commi 2, secondo periodo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e
10, si applicano, in quanto compatibili, anche alle tratte
autostradali in relazione alle quali i poteri e le funzioni
di ente concedente sono attribuiti a soggetti diversi dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Resta fermo
l'obbligo dell'ente concedente di indicare nello schema di
convenzione posto a base dell'affidamento le tariffe da
applicare alla tratta autostradale determinate ai sensi
dell'articolo 12, comma 2, primo periodo, sulla base del
sistema tariffario definito dall'ART ai sensi del comma 1
del medesimo articolo 12.
(Omissis).».
 
Art. 11 bis
Disposizioni relative alla convenzione unica tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e la societa' ANAS S.p.A.


1. All'articolo 2, comma 2-decies.1, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, l'ultimo periodo e' soppresso.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma
2-decies.1, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,
recante: «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e
sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della
circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e
autostradali», convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2021, n. 156, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2 (Disposizioni urgenti in materia di
investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture
autostradali e idriche). - (Omissis)
2-decies.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' autorizzato a sottoscrivere con la societa'
ANAS Spa una nuova convenzione unica, da approvare con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
In occasione della sottoscrizione della convenzione di cui
al primo periodo, la durata della relativa concessione e'
adeguata al termine massimo stabilito dall'articolo 7,
comma 3, lettera d), del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178."
(Omissis).».
 
Art. 11 ter

Disposizioni urgenti per l'avvio delle attivita'
della societa' Autostrade dello Stato Spa

1. Al fine di consentire l'avvio delle attivita' della societa' Autostrade dello Stato Spa, di cui all'articolo 2, commi da 2-sexies a 2-decies, del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e' autorizzato il trasferimento alla medesima societa' di un contributo in conto esercizio di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 4,5 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Al fine di rafforzare i livelli di sicurezza e innovazione delle autostrade statali di cui all'articolo 2, comma 2-decies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e' autorizzato il trasferimento alla societa' Autostrade dello Stato Spa di un contributo in conto capitale di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 9,5 milioni di euro per l'anno 2027, da destinare alla realizzazione di progetti innovativi di monitoraggio e sorveglianza delle infrastrutture. I progetti da finanziare con le risorse di cui al primo periodo sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di idoneo programma di interventi predisposto dalla societa' Autostrade dello Stato Spa. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, commi da
2-sexies a 2-decies, del decreto-legge 10 settembre 2021,
n. 121 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e
sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della
circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali), convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156:
«Art. 2 (Disposizioni urgenti in materia di
investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture
autostradali e idriche). - (Omissis)
2-sexies. Per l'esercizio dell'attivita' di gestione
delle autostrade statali in regime di concessione mediante
affidamenti in house ai sensi dell'articolo 5 del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, e' autorizzata la costituzione di una
nuova societa', interamente controllata dal Ministero
dell'economia e delle finanze e soggetta al controllo
analogo del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili.
2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, con riferimento alla societa' di cui
al comma 2-sexies, sono definiti l'atto costitutivo e lo
statuto sociale, sono nominati gli organi sociali per il
primo periodo di durata in carica, anche in deroga alle
disposizioni del testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175, sono stabilite le remunerazioni degli
stessi organi ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del
codice civile e sono definiti i criteri, in riferimento al
mercato, per la remunerazione degli amministratori
investiti di particolari cariche da parte del consiglio di
amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma,
del codice civile, in deroga all'articolo 23-bis del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le
successive modifiche allo statuto e le successive nomine
dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma
del codice civile.
2-octies. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definiti i contenuti e le modalita' di esercizio del
controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili sulla societa' di cui al comma
2-sexies.
2-novies. La societa' di cui al comma 2-sexies puo',
nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in
deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a
eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle
disposizioni delle direttive 2014/24/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2014/25/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con
societa' direttamente o indirettamente controllate dallo
Stato ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e
gestionale nonche' costituire societa' di gestione di
autostrade statali ovvero acquisire partecipazioni nelle
medesime societa', secondo le modalita' e le procedure
definite dallo statuto di cui al comma 2-septies e dal
decreto di cui al comma 2-octies.
2-decies. A decorrere dalla data di acquisto
dell'efficacia del decreto di cui al comma 2-septies, con
esclusivo riguardo alle autostrade statali a pedaggio, le
funzioni e le attivita' attribuite dalle vigenti
disposizioni alla societa' ANAS S.p.a. sono trasferite alla
societa' di cui al comma 2-sexies. Al fine di rafforzare la
dotazione patrimoniale della societa' di cui al comma
2-sexies e per le finalita' di cui al terzo periodo, e'
assegnata alla medesima societa' la somma di 343 milioni di
euro. Il rafforzamento patrimoniale di cui al secondo
periodo e' realizzato mediante versamento in conto
capitale, per l'acquisizione, anche in deroga a clausole di
prelazione o di non trasferibilita' previste negli statuti,
nelle convenzioni o nelle norme istitutive, da parte della
suddetta societa' di tutti i diritti e gli obblighi
derivanti dalla titolarita' delle partecipazioni azionarie
detenute dall'ANAS S.p.A. nelle societa' Concessioni
Autostradali Venete - CAV S.p.A., Autostrada Asti-Cuneo
S.p.A., Societa' Italiana per Azioni per il Traforo del
Monte Bianco e Societa' Italiana Traforo Autostradale del
Frejus S.p.A. - SITAF. Il corrispettivo per l'acquisizione
di cui al terzo periodo e' determinato in misura
corrispondente al valore netto contabile d'iscrizione di
tali diritti e obblighi, come risultante dalla situazione
patrimoniale approvata dal consiglio di amministrazione
dell'ANAS S.p.A. riferita ad una data non anteriore a
quattro mesi dall'operazione e, in ogni caso, nel limite
delle risorse di cui al secondo periodo. Per l'attuazione
delle disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo non
si applicano gli articoli 2343, 2343-ter, 2343-quater e
2441 del codice civile, l'articolo 8 del testo unico in
materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ne' l'articolo
49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Tutti gli
atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono
esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da
tasse.
(Omissis).».
 
Art. 12

Disposizioni urgenti in materia di oneri
di servizio pubblico nel settore del trasporto aereo

1. L'articolo 2 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Oneri di servizio pubblico e tariffe praticabili). - 1. Nel caso in cui siano imposti oneri di servizio pubblico conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, l'amministrazione competente, nel valutare le misure esigibili, puo' fissare i livelli massimi tariffari praticabili dalle compagnie aeree per determinate categorie di passeggeri ove emerga il rischio che le dinamiche tariffarie possano condurre ad un sensibile rialzo legato alla stagionalita' o ad eventi straordinari, nazionali o locali.
2. Il livello massimo tariffario e' indicato nel testo dell'imposizione dell'onere di servizio pubblico prevista all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 e contiene la valutazione completa della necessita' e della proporzionalita' delle misure. Se l'amministrazione si avvale della facolta' di cui all'articolo 16, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1008/2008, il livello massimo tariffario e' altresi' indicato nel bando di gara quale requisito oggettivo dell'offerta.».

Riferimenti normativi

- Per i riferimenti al decreto-legge 10 agosto 2023, n.
104, si veda nei riferimenti normativi all'articolo
1-sexies.
 
Art. 13

Disposizioni in materia di accelerazione
degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi riguardanti l'energia da fonti rinnovabili delineati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) per l'anno 2030, nonche' l'attuazione della Riforma 1 della Missione 7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5:
1) al primo periodo, le parole: «dell'articolo 20, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 20, comma 8» e dopo le parole: «zone di accelerazione terrestri» sono inserite le seguenti: «, comprensive delle aree individuate ai sensi del comma 7-bis e che costituiscono il contenuto minimo inderogabile del Piano medesimo,»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In relazione alle zone di accelerazione individuate ai sensi del comma 7-bis del presente articolo, resta ferma la possibilita' per le regioni e le province autonome di indicare, nelle definizione dei Piani, ulteriori impianti a fonti rinnovabili nonche' gli impianti di stoccaggio e le altre opere previste dal primo periodo del presente comma.»;
b) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. Al fine di assicurare il rispetto del termine di cui al comma 5, primo periodo, le regioni e le province autonome sottopongono le proposte di Piano elaborate ai sensi del medesimo comma 5 alla valutazione ambientale strategica di cui al comma 8 entro il 31 agosto 2025. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo ovvero in caso di mancata adozione del Piano di cui al comma 5 entro il termine ivi previsto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»;
c) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
«7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, terzo periodo, e ai fini di cui al comma 10, sono considerate zone di accelerazione, in relazione alle fattispecie progettuali di cui agli allegati A e B al presente decreto e in coerenza con il potenziale nazionale individuato dal GSE mediante la mappatura dallo stesso effettuata nei termini e secondo le modalita' di cui al comma 1, le aree industriali, come definite dagli strumenti urbanistici regionali, sovracomunali o comunali comunque denominati, situate nelle aree individuate dal GSE con la citata mappatura. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e comunque non oltre il termine del 21 maggio 2025 di cui al comma 1, il GSE pubblica su apposito sito internet la rappresentazione cartografica delle zone di accelerazione, come definite ai sensi del primo periodo. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al secondo periodo, le regioni e le province autonome comunicano al GSE eventuali disallineamenti cartografici delle aree industriali esistenti nei rispettivi territori rispetto a quanto riportato nella mappatura pubblicata dal medesimo GSE, esclusivamente ai fini dell'aggiornamento cartografico delle zone di accelerazione definite ai sensi del primo periodo.»;
d) al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La procedura di valutazione ambientale strategica di cui al primo periodo si svolge secondo le modalita' previste dal medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 per i piani sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede statale, con applicazione dei termini procedimentali ridotti della meta'.».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 12 del decreto legislativo 25
novembre 2024, n. 190, recante: «Disciplina dei regimi
amministrativi per la produzione di energia da fonti
rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5,
lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Zone di accelerazione e disciplina dei
relativi regimi amministrativi). - (omissis)
5. Entro il 21 febbraio 2026, sulla base della
mappatura di cui al comma 1 e nell'ambito delle aree idonee
individuate ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del decreto
legislativo n. 199 del 2021, ciascuna regione e provincia
autonoma adotta un Piano di individuazione delle zone di
accelerazione terrestri, comprensive delle aree individuate
ai sensi del comma 7-bis e che costituiscono il contenuto
minimo inderogabile del Piano medesimo, per gli impianti a
fonti rinnovabili e gli impianti di stoccaggio dell'energia
elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati, le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all'esercizio degli stessi, ai sensi
dell'articolo 15-quater della direttiva (UE) 2018/2001.
Nella definizione dei Piani di cui al primo periodo, le
regioni e le province autonome includono prioritariamente
le superfici artificiali ed edificate, le infrastrutture di
trasporto e le zone immediatamente circostanti, i
parcheggi, le aziende agricole, i siti di smaltimento dei
rifiuti, i siti industriali e le aree industriali
attrezzate, le miniere, i corpi idrici interni artificiali,
i laghi o i bacini artificiali e, se del caso, i siti di
trattamento delle acque reflue urbane, ivi inclusi i
terreni degradati non utilizzabili per attivita' agricole.
Sono altresi' incluse prioritariamente le aree ove sono
gia' presenti impianti a fonti rinnovabili e di stoccaggio
dell'energia elettrica. In relazione alle zone di
accelerazione individuate ai sensi del comma 7-bis del
presente articolo, resta ferma la possibilita' per le
regioni e le province autonome di indicare, nella
definizione dei Piani, ulteriori impianti a fonti
rinnovabili, nonche' gli impianti di stoccaggio e le altre
opere previste dal primo periodo del presente comma.
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto del termine
di cui al comma 5, primo periodo, le regioni e le province
autonome sottopongono le proposte di Piano elaborate ai
sensi del medesimo comma 5 alla valutazione ambientale
strategica di cui al comma 8 entro il 31 agosto 2025. In
caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo
ovvero in caso di mancata adozione del Piano di cui al
comma 5 entro il termine ivi previsto, il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica propone al
Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei
poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108.
(omissis).
7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 7,
terzo periodo, e ai fini di cui al comma 10, sono
considerate zone di accelerazione, in relazione alle
fattispecie progettuali di cui agli allegati A e B al
presente decreto e in coerenza con il potenziale nazionale
individuato dal GSE mediante la mappatura dallo stesso
effettuata nei termini e secondo le modalita' di cui al
comma 1, le aree industriali, come definite dagli strumenti
urbanistici regionali, sovracomunali o comunali comunque
denominati, situate nelle aree individuate dal GSE con la
citata mappatura. Entro dieci giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, e comunque non oltre
il termine del 21 maggio 2025 di cui al comma 1, il GSE
pubblica su apposito sito internet la rappresentazione
cartografica delle zone di accelerazione, come definite ai
sensi del primo periodo. Entro trenta giorni dalla
pubblicazione di cui al secondo periodo, le regioni e le
province autonome comunicano al GSE eventuali
disallineamenti cartografici delle aree industriali
esistenti nei rispettivi territori rispetto a quanto
riportato nella mappatura pubblicata dal medesimo GSE,
esclusivamente ai fini dell'aggiornamento cartografico
delle zone di accelerazione definite ai sensi del primo
periodo.
8. I Piani di cui ai commi 5 e 6 sono sottoposti a
valutazione ambientale strategica di cui al titolo II della
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. Ove necessario al fine di evitare l'impatto ambientale
negativo che potrebbe verificarsi o quantomeno al fine di
ridurlo, i Piani contemplano adeguate misure di mitigazione
ai sensi dell'articolo 15-quater, paragrafo 1, lettera b),
della direttiva (UE) 2018/2001. La procedura di valutazione
ambientale strategica di cui al primo periodo si svolge
secondo le modalita' previste dal medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006 per i piani sottoposti a
valutazione ambientale strategica in sede statale, con
applicazione dei termini procedimentali ridotti della
meta'.
(omissis).».
 
Art. 13 bis
Disposizioni urgenti per la valorizzazione dei luoghi della memoria e
del Parco nazionale della Pace nella regione Toscana

1. Al fine di valorizzare i luoghi della memoria di Mulina di Stazzema e di Pontestazzemese nonche' il Parco nazionale della Pace, per la realizzazione del collegamento stradale diretto tra le frazioni di Sant'Anna e Farnocchia nel territorio del comune di Stazzema e' assegnato al medesimo comune di Stazzema un contributo straordinario di 200.000 euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si provvede alla revoca dell'assegnazione delle risorse di cui al primo periodo in caso di mancata realizzazione dell'intervento entro il 31 dicembre 2026, utilizzando, ai fini delle verifiche sul relativo stato di avanzamento, anche i dati disponibili nei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato. Le risorse oggetto di revoca sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano definitivamente acquisite all'erario. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 200.000 euro per l'anno 2025 e a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 
Art. 14
Interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza delle
infrastrutture stradali di interesse nazionale nei territori
colpiti dagli eventi alluvionali nonche' attivita' di verifica e
monitoraggio svolte dalle Unita' di missione per il Piano nazionale
di ripresa e resilienza

1. Al fine di assicurare il conseguimento dei traguardi M2C4-11, M2C4-11bis e M2C4- 11ter della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.1a «Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - Interventi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Commissario straordinario di cui all'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dispone, con proprio provvedimento e ai soli fini della loro rendicontazione per il raggiungimento dei predetti traguardi, l'inserimento nel programma degli interventi urgenti, adottato dal medesimo Commissario in attuazione della citata Missione 2, Componente 4, Investimento 2.1a del PNRR, degli ulteriori interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza della societa' ANAS S.p.A. finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, indicati nell'Allegato B al presente decreto, conseguenti agli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023 e da realizzare nei territori della Regione Emilia-Romagna, della Regione Marche e della Regione Toscana individuati con le delibere del Consiglio dei ministri del 4maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2023, n. 125 del 30 maggio 2023 e n. 128 del 3 giugno 2023. Le attivita' di soggetto attuatore degli interventi indicati nel citato Allegato B sono di competenza della societa' ANAS S.p.A.
1-bis. All'articolo 18, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo le parole: «a valere sul medesimo Piano» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' per ulteriori attivita' funzionali allo svolgimento dei compiti di verifica e monitoraggio, ivi compreso il supporto tecnico ai soggetti attuatori».
1-ter. I contratti sottoscritti con gli esperti incaricati dalle Unita' di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e presso le altre amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2026. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 20-ter, comma 1, del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi
urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023,
nonche' disposizioni urgenti per la ricostruzione nei
territori colpiti dai medesimi eventi», convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100:
«Art. 20-ter (Commissario straordinario alla
ricostruzione). - 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentite le regioni interessate, e' nominato il Commissario
straordinario alla ricostruzione, individuato tra soggetti
dotati di professionalita' specifica e competenza
gestionale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della
complessita' e della rilevanza del processo di
ricostruzione. Il Commissario straordinario resta in carica
sino al 31 dicembre 202462. Con la medesima procedura di
cui al primo periodo si puo' provvedere alla revoca
dell'incarico di Commissario straordinario, anche in
conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento
delle funzioni commissariali. Al compenso del Commissario
straordinario si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma
3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Fermo
restando il limite massimo retributivo di legge, ove
nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in
aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il
trattamento economico fisso e continuativo nonche'
accessorio dell'amministrazione di appartenenza.
(omissis).».
- Si riporta il testo del comma 868 dell'articolo 1
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)»:
«Omissis. - 868. Al fine di migliorare la capacita'
di programmazione e di spesa per investimenti dell'ANAS Spa
e per garantire un flusso di risorse in linea con le
esigenze finanziarie, a decorrere dal 1º gennaio 2016 le
risorse iscritte nel bilancio dello Stato, a qualunque
titolo destinate all'ANAS Spa, confluiscono in un apposito
fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. Per l'attuazione di
quanto previsto al primo periodo, il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, su proposta del Ministro competente, le opportune
variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e
cassa.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20-bis, del citato
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100:
«Art. 20-bis (Ambito di applicazione). - 1. Le
disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da
20-ter a 20-duodecies disciplinano il coordinamento delle
procedure e delle attivita' di ricostruzione nei territori
delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati
dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1°
maggio 2023, compresi nell'allegato 1 annesso al presente
decreto.
1-bis. A decorrere dal 15 maggio 2025, le
disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da
20-ter a 20-duodecies si applicano anche alle attivita' di
ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna
interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi
di settembre e ottobre 2024, ad eccezione delle attivita' e
degli interventi di protezione civile di cui all'articolo
25, comma 2, lettere a), b) e c), del codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, che sono disciplinati e realizzati, fino al
relativo completamento, con i provvedimenti di cui agli
articoli 24 e 25 del medesimo codice.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo e agli
articoli da 20-ter a 20-duodecies possono altresi'
applicarsi ad altri territori delle medesime regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Marche non compresi nell'allegato
1 annesso al presente decreto, per i quali e' stato
dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del
Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio
2023 e del 25 maggio 2023, nonche' del 21 settembre 2024 e
del 29 ottobre 2024. In caso di interventi in favore del
patrimonio privato danneggiato, ai sensi dell'articolo
20-sexies, le relative misure sono applicate su richiesta
degli interessati previa dimostrazione, con perizia
asseverata, del nesso di causalita' diretto tra i danni
subiti ivi verificatisi e gli eventi alluvionali di cui ai
commi 1 e 1-bis.
2-bis. Il comma 2 si interpreta nel senso che le
disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da
20-ter a 20-duodecies trovano applicazione, con le medesime
modalita' di cui al comma 2, anche ai soggetti privati che,
alla data degli eventi di cui alle delibere del Consiglio
dei ministri citati al medesimo comma 2 a causa dei quali
hanno subito danneggiamenti, avevano la residenza, il
domicilio ovvero la sede legale, la sede operativa o unita'
locali o esercitavano la propria attivita' lavorativa,
produttiva o di funzione nei territori delle regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Marche di cui al comma 2.
3. Restano ferme le competenze e le attivita' proprie
del Servizio nazionale della protezione civile.».
- Si riporta l'articolo 18, comma 3, del citato
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 18 (Misure urgenti per la realizzazione degli
interventi del PNRR di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti). - (Omissis)
3. E' autorizzata la spesa di euro 45.000 per l'anno
2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al
2026 per lo svolgimento dei controlli sostanziali da parte
dell'Unita' di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti sull'avanzamento fisico e procedurale degli
interventi finanziati a valere sul medesimo Piano, nonche'
per ulteriori attivita' funzionali allo svolgimento dei
compiti di verifica e monitoraggio, ivi compreso il
supporto tecnico ai soggetti attuatori. Agli oneri
derivanti dal primo periodo, pari a euro 45.000 per l'anno
2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al
2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 7 del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante:
«Misure urgenti per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia»:
«4. Per le attivita' di monitoraggio e
rendicontazione del PNRR di cui all'articolo 6 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato puo' avvalersi di un
contingente di esperti di comprovata qualificazione
professionale fino a un importo massimo di euro 50.000
lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa
complessivo di euro 167.000 per l'anno 2021 e di euro
500.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e
2026. Al fine di assicurare la piu' efficace e tempestiva
attuazione degli interventi del PNRR, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un fondo da ripartire con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, con una dotazione di euro
2.668.000 per l'anno 2021 e di euro 8.000.000 per ciascuno
degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, tra le restanti
amministrazioni di cui al comma 1, che possono avvalersi di
un contingente di esperti di comprovata qualificazione
professionale nelle materie oggetto degli interventi per un
importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo
incarico. Gli incarichi di cui al presente comma sono
conferiti con le modalita' di cui all'articolo 1 del
presente decreto, per la durata massima di trentasei mesi.
Con le medesime modalita' di cui all'articolo 1 del
presente decreto sono conferiti gli incarichi di cui
all'articolo 2, comma 13-bis, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77.».
 
Art. 15
Interventi urgenti per la realizzazione delle opere funzionali allo
svolgimento dei XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano
Cortina 2026» e per lo svolgimento di altri eventi sportivi

1. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) al comma 5, lettera a), numero 2), le parole: «e al comma 5-ter.1.» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5-ter.1 e al comma 5-ter.2»;
2) dopo il comma 5-ter.1, e' inserito il seguente:
5-ter.2. All'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), sono altresi' attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1-ter, che costituisce parte integrante del presente decreto, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), puo' avvalersi delle strutture della societa' di cui al comma 1, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, nonche' di societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o dalle province autonome e di altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;
b) dopo l'Allegato 1-bis, e' aggiunto, in fine, l'Allegato 1-ter di cui all'Allegato C al presente decreto.
2. In considerazione dello specifico rilievo che il Gran Premio di Formula 1 del made in Italy e dell'Emilia-Romagna e il Gran Premio d'Italia di Formula 1 rivestono per il settore sportivo, turistico ed economico, nonche' per l'immagine del Paese in ambito internazionale, e' riconosciuto un contributo di 5,25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032 in favore della Federazione sportiva nazionale-Automobile Club d'Italia. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a 5,25 milioni di euro per l'anno 2025 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2-bis. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
11 marzo 2020, n. 16, recante «Disposizioni urgenti per
l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e
paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali
ATP Torino 2021 - 2025, nonche' in materia di divieto di
attivita' parassitarie», convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026
S.p.A.). - (Omissis)
5. L'organo di amministrazione della Societa' e'
composto da cinque membri, dei quali:
a) tre designati dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con l'Autorita' di Governo competente in
materia di sport, di cui:
1) uno con funzioni di presidente;
2) uno con funzioni di amministratore delegato,
al quale sono altresi' attribuite le funzioni di cui al
comma 5-ter, primo periodo, al comma 5-ter.1 e al comma
5-ter.2;
3) un consigliere con delega sulle attribuzioni
di cui al comma 5-ter, secondo periodo;
b) uno designato dalla regione Lombardia;
c) uno designato congiuntamente dalla regione
Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
(Omissis)
5-ter.2. All'amministratore delegato di cui al comma
5, lettera a), numero 2), sono altresi' attribuite le
funzioni di commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi di cui all'Allegato 1-ter, che costituisce
parte integrante del presente decreto, con i poteri di cui
all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente
alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni
di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati. Per lo svolgimento delle funzioni
commissariali, l'amministratore delegato di cui al comma 5,
lettera a), numero 2), puo' avvalersi delle strutture della
societa' di cui al comma 1, delle amministrazioni centrali
e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali,
nonche' di societa' controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato, dalle regioni o dalle province
autonome e di altri soggetti di cui all'articolo 1, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti
previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 2 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della
L. 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 2 (Finalita' e funzioni). - 1. Il presente
decreto legislativo disciplina l'ordinamento,
l'organizzazione e le funzioni della Presidenza, della cui
attivita' il Presidente si avvale per l'esercizio delle
autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento
attribuitegli dalla Costituzione e dalle leggi della
Repubblica. L'organizzazione della Presidenza tiene conto,
in particolare, della esigenza di assicurare, anche
attraverso il collegamento funzionale con le altre
amministrazioni interessate, l'unita' di indirizzo politico
ed amministrativo del Governo, ai sensi dell'articolo 95
della Costituzione.
2. Il Presidente si avvale della Presidenza, in
particolare, per l'esercizio, in forma organica e
integrata, delle seguenti funzioni:
a) la direzione ed i rapporti con l'organo
collegiale di governo;
b) i rapporti del Governo con il Parlamento e con
altri organi costituzionali;
c) i rapporti del Governo con le istituzioni
europee;
d) i rapporti del Governo con il sistema delle
autonomie;
e) i rapporti del Governo con le confessioni
religiose, ai sensi degli articoli 7 e 8, ultimo comma,
della Costituzione;
f) la progettazione delle politiche generali e le
decisioni di indirizzo politico generale;
g) il coordinamento dell'attivita' normativa del
Governo;
h) il coordinamento dell'attivita' amministrativa
del Governo e della funzionalita' dei sistemi di controllo
interno;
i) la promozione e il coordinamento delle politiche
di pari opportunita' e delle azioni di Governo volte a
prevenire e rimuovere le discriminazioni;
l) il coordinamento delle attivita' di
comunicazione istituzionale, di informazione, nonche'
relative all'editoria ed ai prodotti editoriali;
m) la promozione e verifica dell'innovazione nel
settore pubblico ed il coordinamento in materia di lavoro
pubblico;
n) il coordinamento di particolari politiche di
settore considerate strategiche dal programma di Governo;
o) il monitoraggio dello stato di attuazione del
programma di Governo e delle politiche settoriali.».
 
Art. 16
Disposizioni urgenti per garantire la continuita' e la regolarita'
dei servizi svolti dalla Gestione governativa della Ferrovia
Circumetnea e per il potenziamento della linea FL3 Roma Tiburtina-
Viterbo Porta Fiorentina

1. E' autorizzata la spesa di euro 2.884.300 per l'anno 2025 e di euro 6.684.300 annui a decorrere dall'anno 2026 in favore della Gestione governativa della Ferrovia Circumetnea. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 2.884.300 per l'anno 2025 e a euro 6.684.300 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1-bis. Nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, l'incremento dell'autorizzazione di spesa in favore della societa' Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.A., di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' destinato anche al finanziamento di binari di precedenza in stazione sulla linea FL3 Roma Tiburtina-Viterbo Porta Fiorentina al fine di incrementare la capacita' e la frequenza del servizio per un importo pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 534 dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»:
«Omissis. - 534. L'autorizzazione di spesa in favore
della societa' Rete ferroviaria italiana Spa di cui
all'articolo 1, comma 395, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, e' incrementata di complessivi 1.158 milioni di euro,
di cui 89,09 milioni di euro per l'anno 2027, 117,55
milioni di euro per l'anno 2028, 6,6 milioni di euro per
l'anno 2029, 8,29 milioni di euro per l'anno 2030, 83,57
milioni di euro per l'anno 2031, 108,15 milioni di euro per
l'anno 2032, 174,75 milioni di euro per l'anno 2033 e 190
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036.
Le risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente
destinate, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di
programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e la societa' Rete ferroviaria italiana Spa, alla
copertura dei maggiori fabbisogni degli interventi in corso
di realizzazione e alla prosecuzione delle opere in corso.
Omissis.».
 
Art. 16 bis
Disposizioni urgenti in materia di riqualificazione e mitigazione
urbanistica connesse al progetto della linea ferroviaria ad alta
velocita' Salerno-Reggio Calabria

1. Al fine di procedere all'attuazione coordinata dei programmi e dei progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi alla realizzazione del lotto 1a Battipaglia-Romagnano della linea ferroviaria ad alta velocita' Salerno-Reggio Calabria, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la societa' Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.A., la regione Campania e i comuni interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stipulano un protocollo d'intesa recante l'individuazione degli interventi finanziabili con le risorse di cui al comma 2 e i relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari.
2. Ai fini di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. In aggiunta alle risorse individuate dal primo periodo, la regione Campania puo' concorrere al finanziamento dei programmi e dei progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica di cui al comma 1 mediante risorse proprie, ai fini della sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui al medesimo comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, primo periodo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 
Art. 17

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.