Gazzetta n. 165 del 18 luglio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
ORDINANZA 27 maggio 2025
Modalita' applicative per l'esecuzione delle analisi su campioni vegetali prelevati nell'ambito dei controlli ufficiali. (Ordinanza n. 10).


IL DIRETTORE
del servizio fitosanitario centrale

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, relativa alle nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ed in particolare i Capi I, II e IV inerenti, rispettivamente, autorita' competenti, controlli ufficiali e campionamento, analisi, prove e diagnosi;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo n. 19/2021 che, tra le altre cose, individua il Servizio fitosanitario nazionale come organizzazione nazionale per la protezione delle piante, ai sensi della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP), incaricata di esercitare la funzione di protezione delle piante quale materia di profilassi internazionale di cui all'art. 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 19/2021 che identifica le attivita' di protezione delle piante;
Visto in particolare l'art. 4 del decreto legislativo n. 19/2021 che individua il Servizio fitosanitario nazionale (SFN), quale l'autorita' competente per la protezione delle piante ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625;
Vista in particolare l'organizzazione del Servizio fitosanitario nazionale cosi' come definita dal Capo II del decreto legislativo n. 19/2021 ed in particolare dagli articoli 5, 6, 7 e 8;
Visto in particolare l'art. 14, del decreto legislativo n. 19/2021, che dispone, conformemente all'art. 37 del regolamento (UE) 2017/625, che per conseguire gli obiettivi di protezione delle piante i servizi fitosanitari regionali si dotano di laboratori ufficiali e li designano per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire da campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali svolte nei territori di propria competenza o, in assenza di tali strutture, designano e si avvalgono, previo accordo tra le parti, del laboratorio ufficiale gia' designato da altro servizio fitosanitario regionale, anche relativamente a singole metodiche di analisi;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo n. 19/2021, che istituisce la Rete nazionale dei laboratori per la protezione delle piante di cui fanno parte l'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante (INRPP), i laboratori nazionali di riferimento e i laboratori ufficiali dei servizi fitosanitari regionali, nonche' le strutture laboratoristiche pubbliche operanti nel settore della ricerca e della sperimentazione agraria, che si impegnano a collaborare con il Servizio fitosanitario nazionale nelle attivita' di protezione delle piante;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 12 aprile 2022, prot. Masaf n. 169819 del 13 aprile 2022, che definisce le caratteristiche, gli ambiti di competenza, le strutture e le modalita' di riconoscimento dei laboratori che operano nell'ambito della protezione delle piante;
Visto il documento tecnico ufficiale n. 8 del Servizio fitosanitario nazionale, adottato in data 20 settembre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono fornite indicazioni applicative per il funzionamento dei laboratori ufficiali;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2023;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;
Visto il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile 2024, con il quale e' stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l'incarico di direttore dell'ufficio dirigenziale non generale DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 al n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2025;
Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 100435 del 4 marzo 2025, registrata all'UCB in data 11 marzo 2025, al n. 219, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 110850 dell'11 marzo 2025, registrata all'UCB in data 12 marzo 2025 n. 221, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025;
Considerato che la salute delle piante e' sempre piu' minacciata da organismi dannosi per le piante e per i prodotti vegetali il cui rischio di introduzione nel territorio e' aumentato a causa della globalizzazione, degli scambi commerciali e dei cambiamenti climatici;
Considerato che il regime fitosanitario vigente persegue l'obiettivo di proteggere, a livello europeo e nazionale, le colture, gli spazi verdi pubblici e privati, nonche' le foreste, salvaguardando al contempo la biodiversita' e l'ambiente, la qualita' delle piante e dei prodotti vegetali e la sicurezza degli alimenti e dei mangimi prodotti a partire dalle piante;
Ritenuto necessario evidenziare, pertanto, che le attivita' di protezione delle piante e le misure messe in atto per ridurre i rischi fitosanitari rappresentano obiettivo nazionale comune, nonche' attivita' di interesse pubblico;
Considerato che il Servizio fitosanitario nazionale, articolato nel Servizio fitosanitario centrale (SFC), nei servizi fitosanitari regionali (SFR) e nell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante (INRPP), e' l'autorita' unica competente per la protezione delle piante ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625;
Considerato che nell'ambito delle attivita' di protezione delle piante e in applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, i controlli ufficiali, sono condotti esclusivamente dai servizi fitosanitari regionali, quali autorita' competenti per territorio, al fine di tutelare l'intero territorio e le produzioni nazionali dai rischi fitosanitari;
Considerato che per garantire l'efficacia dei controlli ufficiali, in applicazione dell'art. 37 del regolamento (UE) 2017/625, i servizi fitosanitari regionali sono tenuti a dotarsi di laboratori ufficiali e li designano, previa verifica dei requisiti stabiliti, per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali svolti nei territori di propria competenza;
Considerato che i laboratori ufficiali designati dai servizi fitosanitari regionali, a norma dell'art. 37 del regolamento (UE) 2017/625, devono essere accreditati secondo la norma EN ISO/IEC 17025 «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura», al fine di garantire elevati standard di conformita';
Considerato che il percorso di accreditamento alla norma EN ISO/IEC 17025, cosi' come evidenziato dalla Commissione europea, rappresenta un processo complesso, lungo e costoso in termini economici e di risorse umane;
Considerato che in mancanza di proprie strutture accreditate i servizi fitosanitari regionali possono designare ed avvalersi, previo accordo tra le parti, del laboratorio ufficiale gia' designato da altro servizio fitosanitario regionale, ai fini dello svolgimento di analisi, prove o diagnosi nel contesto dei controlli ufficiali, nonche' delle altre attivita' ufficiali;
Tenuto conto che, nelle more del raggiungimento di una adeguata dotazione di laboratori ufficiali accreditati EN ISO/IEC 17025 presso ciascuna regione, e' necessario garantire l'effettuazione dei controlli ufficiali in applicazione del regolamento (UE) 2017/625, sull'intero territorio nazionale;
Preso atto che il Comitato fitosanitario nazionale ha definito le modalita' applicative uniformi atte a garantire l'esecuzione delle analisi su campioni vegetali prelevati nell'ambito dei controlli ufficiali svolti dai servizi fitosanitari regionali sul territorio nazionale, nella seduta del 21 e 22 maggio 2025;
Ritenuto necessario dare attuazione alla decisione del Comitato fitosanitario nazionale, circa le modalita' applicative uniformi atte a garantire l'esecuzione delle analisi su campioni vegetali prelevati nell'ambito dei controlli ufficiali, mediante ordinanza del direttore del servizio fitosanitario centrale, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art 7, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19;

Dispone:

Art. 1

1. La presente ordinanza stabilisce modalita' applicative uniformi atte a garantire l'esecuzione delle analisi su campioni di vegetali prelevati nell'ambito dei controlli ufficiali svolti dal Servizio fitosanitario nazionale in applicazione del regolamento (UE) 2017/625 e del decreto legislativo n. 19/2021.
 
Art. 2

1. Ai fini della presente ordinanza valgono le definizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, nonche' la seguente:
a) controlli ufficiali: i controlli ufficiali cosi' come definiti dall'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 e dal documento tecnico ufficiale n. 8, del 7 gennaio 2025, del Servizio fitosanitario nazionale.
 
Art. 3

1. I controlli ufficiali e le altre attivita' di protezione delle piante, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 19/2021, tese a tutelare le produzioni agricole, il patrimonio forestale, il territorio e l'ambiente dal pericolo di danni derivanti dagli organismi nocivi delle piante, costituiscono obiettivo nazionale comune e attivita' di interesse pubblico, nonche' materia della profilassi internazionale di cui all'art. 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione e, in quanto tali, la loro esecuzione sul territorio nazionale e' di esclusiva competenza del Servizio fitosanitario nazionale.
 
Art. 4

1. I servizi fitosanitari regionali, in applicazione dell'art. 37 del regolamento (UE) 2017/625, garantiscono che l'esecuzione delle analisi su campioni di vegetali prelevati nell'ambito dei controlli ufficiali, sia effettuata esclusivamente da laboratori ufficiali accreditati secondo la norma EN ISO/IEC 17025 dall'organismo nazionale di accreditamento (ACCREDIA).
2. I servizi fitosanitari regionali si dotano dei laboratori ufficiali accreditati di cui al comma 1 e li designano in applicazione dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 19/2021.
 
Art. 5

1. I servizi fitosanitari regionali qualora non dispongano sul proprio territorio di laboratori accreditati secondo la norma EN ISO/IEC 17025, di cui all'art. 4, designano e si avvalgono di laboratori ufficiali accreditati e gia' designati da altro servizio fitosanitario regionale.
 
Art. 6

1. Nei casi di cui all'art. 5, le amministrazioni pubbliche interessate, presso cui operano i servizi fitosanitari regionali, in applicazione di quanto previsto all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono stipulare specifici accordi per l'utilizzo dei laboratori accreditati, al fine di garantire l'effettuazione dei controlli ufficiali sull'intero territorio nazionale in conformita' al regime fitosanitario vigente, nonche' delle altre attivita' ufficiali.
2. Il laboratorio ufficiale designato presso altro servizio fitosanitario regionale in applicazione dell'art. 5, opera nel rispetto di tutti i requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 12 aprile 2022, protocollo n. 169819 del 13 aprile 2022, nonche' di quanto previsto dal documento tecnico ufficiale del Servizio fitosanitario nazionale n. 8.
La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione, e' trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 maggio 2025

Il direttore: Faraglia

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 854