Gazzetta n. 164 del 17 luglio 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 9 luglio 2025 |
Modalita' applicative delle disposizioni di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante la disciplina del regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale. |
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IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante «Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23»; Visto l'art. 3 del citato decreto legislativo n. 128 del 2015, che istituisce «il regime dell'adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalita' dell'ordinamento tributario»; Visti gli articoli da 4 a 7 del medesimo decreto legislativo n. 128 del 2015, che disciplinano requisiti, doveri, effetti, competenze e procedure; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, recante «Disposizioni in materia di adempimento collaborativo», e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera e), che ha introdotto nel citato decreto legislativo n. 128 del 2015 l'art. 7-bis, che disciplina il regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale; Visto il decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante «Disposizioni integrative in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera d), il quale apporta modifiche all'art. 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 128 del 2015, sostituendo il testo delle lettere a) e b); Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, e, in particolare, visto l'art. 11, recante la disciplina delle istanze di interpello; Visto il protocollo d'intesa in materia di adempimento collaborativo tra l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza del 20 gennaio 2025; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto individua le modalita' applicative delle disposizioni di cui all'art. 7-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante la disciplina del regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale. |
| Art. 2
Regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale
1. I contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, possono optare per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale ai sensi dell'art. 7-bis del medesimo decreto legislativo. 2. L'esercizio dell'opzione per l'adozione del sistema di controllo del rischio fiscale di cui al comma 1 e' comunicato all'Agenzia delle entrate con le modalita' previste dall'art. 4. 3. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 e' subordinato al possesso della seguente documentazione: a) documento descrittivo dell'attivita' svolta dall'impresa; b) strategia fiscale regolarmente approvata dagli organi di gestione in data anteriore all'esercizio dell'opzione; c) documento descrittivo del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale adottato e delle sue modalita' di funzionamento; d) mappa dei processi aziendali; e) mappa dei rischi fiscali, anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili, individuati dal sistema di controllo del rischio fiscale dal momento della sua implementazione e dei controlli previsti; f) certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, redatta conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 4, comma 1-ter, del medesimo decreto legislativo. |
| Art. 3
Requisiti del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale
1. L'esercizio dell'opzione di cui all'art. 2, comma 1, comporta l'impegno a istituire e mantenere un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. 2. Ai fini di cui al comma 1, il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale adottato ai sensi dell'art. 2, comma 1, deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformita' ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti, conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e deve essere redatto in coerenza con le linee guida di cui al comma 1-quater del medesimo art. 4. 3. Ove nel periodo di vigenza dell'opzione di cui all'art. 2, comma 1, si verifichino modifiche organizzative tali da richiedere il complessivo aggiornamento del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, deve essere prodotta una nuova certificazione. 4. La certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve essere aggiornata in conformita' alle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. 5. Il sistema di controllo del rischio fiscale e' predisposto e certificato ai sensi del comma 2, con data certa, anteriormente alla comunicazione di cui all'art. 2, comma 2. |
| Art. 4
Modalita' di comunicazione dell'esercizio dell'opzione
1. L'esercizio dell'opzione di cui all'art. 2, comma 1, e' comunicato all'Agenzia delle entrate, in via telematica, con apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che ne individua, altresi', le modalita' di compilazione e trasmissione. Il modello di comunicazione dell'esercizio dell'opzione e' reso disponibile gratuitamente, in formato elettronico, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it 2. L'opzione si considera validamente effettuata se al modello di comunicazione di cui al comma 1 e' allegata tutta la documentazione di cui all'art. 2, comma 3. |
| Art. 5
Effetti dell'esercizio dell'opzione per l'adozione del sistema di controllo del rischio fiscale
1. L'esercizio dell'opzione di cui all'art. 2, comma 1, in conformita' alle disposizioni dell'art. 7-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e del presente decreto, produce gli effetti di cui all'art. 7-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo, dall'inizio del periodo di imposta in cui e' effettuata la relativa comunicazione all'Agenzia delle entrate. 2. Per gli effetti di cui al comma 1, le istanze di interpello di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono presentate agli uffici competenti, individuati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 27 del 4 gennaio 2016, come modificato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 47688 del 1° marzo 2018. 3. Il riconoscimento dei benefici sanzionatori di cui all'art. 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e' subordinato alla sussistenza dei requisiti di ammissibilita' dell'interpello presentato dal contribuente ai sensi e secondo le modalita' previste dall'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 4. L'Agenzia delle entrate, in sede di controllo della posizione fiscale del contribuente, verifica il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 2, comma 3, e all'art. 3. 5. Il riscontro in sede di controllo della mancanza o del venir meno dei requisiti di esercizio dell'opzione ovvero dell'inosservanza dei doveri di cui all'art. 3, comma 1, comporta la decadenza dai benefici sanzionatori previsti dall'art. 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, sin dall'inizio del periodo di imposta in cui sono venuti meno i menzionati requisiti. |
| Art. 6
Durata del regime opzionale e revoca dell'opzione
1. L'esercizio dell'opzione di cui all'art. 2, comma 1, e' irrevocabile e il regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale ha una durata di due periodi d'imposta. 2. Al termine del periodo di cui al comma 1, il regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale e' tacitamente prorogato per altri due periodi di imposta. 3. I soggetti che hanno esercitato l'opzione possono impedire il tacito rinnovo del regime di cui al comma 2 attraverso revoca espressa, da comunicare prima della scadenza del termine di cui al comma 1, all'Agenzia delle entrate con il modello previsto dall'art. 4, comma 1. |
| Art. 7
Clausola di invarianza finanziaria
1. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.
Roma, 9 luglio 2025
Il Vice Ministro: Leo |
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