Gazzetta n. 163 del 16 luglio 2025 (vai al sommario)
SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DELIBERA 3 giugno 2025
Modifica dell'articolo 17 del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa. (Delibera n. 43/2025).


IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
nella seduta del 28 maggio 2025

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante «Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali»;
Visto il regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, adottato con provvedimento del 6 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 17 del citato regolamento interno, rubricato «Pubblicita' delle sedute»;
Vista la proposta di modifica del suindicato art. 17, approvata in via preliminare dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa nella seduta del 29 gennaio 2025;
Visto il parere del 17 marzo 2025 (prot. n. 10724) reso dal Responsabile della protezione dei dati della giustizia amministrativa sulla proposta di modifica dell'art. 17 del citato regolamento;
Visto il parere n. 241 del 29 aprile 2025 reso dal Garante per la protezione dei dati personali sulla proposta di modifica dell'art. 17 del citato regolamento;
Considerato che in conformita' al citato parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali e' stata modificata la proposta approvata in via preliminare dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa nella seduta del 29 gennaio 2025 con specifico riferimento al comma 1 del suddetto art. 17;
Vista la proposta della Commissione speciale in materia di trattamento dei dati personali del 20 maggio 2025;

Delibera:

All'art. 17 del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa sono apportate le seguenti modifiche:
il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto delle norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, General Data Protection Regulation - GDPR) e, in particolare, degli articoli 5 e 6 del GDPR, nonche' delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (recante il codice in materia di protezione dei dati personali), previa pubblicazione sul sito web della giustizia amministrativa di specifica informativa agli interessati ai sensi dell'art. 13 GDPR. Al principio di pubblicita' delle sedute e' fatta eccezione per la discussione o la deliberazione degli affari indicati dall'art. 16, comma 4, lettera a), b) e c) e, comunque, degli affari che comportino il trattamento dei dati di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR.»;
il comma 4 e' sostituito dal seguente: «Delle singole sedute pubbliche e' consentita la ripresa audio, video e fotografica da parte di organi di stampa e comunicazione, nelle loro qualita' e per le loro finalita' di autonomi titolari del trattamento, previo accreditamento da richiedere all'Ufficio stampa, di cui al regolamento di organizzazione degli uffici della giustizia amministrativa, che rilascia il relativo atto. L'accreditamento e' comunicato senza indugio al Segretario del Consiglio di Presidenza affinche' ne dia notizia a tutti i componenti entro le ore 12,00 del giorno precedente la seduta.
Le riprese possono essere escluse dal Consiglio di Presidenza nei casi, con le modalita' e per le ragioni di cui al comma 6.»;
il comma 5 e' sostituito dal seguente: «Per finalita' di trasparenza le sedute pubbliche del plenum sono riprese con mezzi audio o audiovisivi, registrate e trasmesse sul canale riservato alla giustizia amministrativa a cura del Segretario generale, nonche' possono essere riprese, registrate e trasmesse su canali gestiti da terzi, sulla base di quanto previsto in apposite delibere del Consiglio di Presidenza recanti, tra l'altro, l'individuazione del designato e del responsabile, i requisiti di accessibilita', le modalita' e i tempi di registrazione, le misure di sicurezza e i criteri di minimizzazione.»;
il comma 6 e' sostituito dal seguente: «Le riprese di cui al comma 5 possono essere escluse per ragioni di ordine pubblico, di tutela della riservatezza degli interessati o per altri gravi motivi, con deliberazione del Consiglio di Presidenza su proposta di almeno quattro componenti da comunicare, ove possibile, prima della dichiarazione di inizio della seduta.
La proposta e' discussa e votata in seduta riservata, immediatamente prima dell'esame della questione cui si riferisce.».
Roma, 3 giugno 2025

Il Presidente
Maruotti Il Segretario
Casalanguida