Gazzetta n. 163 del 16 luglio 2025 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE |
DELIBERA 27 marzo 2025 |
Contratti istituzionali di sviluppo (CIS). Interventi finanziati a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 e 2021-2027 (delibere CIPESS n. 85 del 2021, n. 2 del 2022, n. 29 del 2022, n. 30 del 2022, n. 31 del 2022, n. 32 del 2022, n. 33 del 2022). Proroga della scadenza per l'assunzione delle Obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV). (Delibera n. 15/2025). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE Nella seduta del 27 marzo 2025
Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione; Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e successive e modificazioni, e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone, al comma 1, che il Fondo per le aree sottoutilizzate, ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, sia finalizzato a dare unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, e al comma 3, che l'intervento del fondo sia finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale; nonche' l'art. 6, ove si prevede che, allo scopo di accelerare la realizzazione dei connessi interventi speciali, il Ministro delegato, «d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, stipula con le regioni e le amministrazioni competenti un Contratto istituzionale di sviluppo» (di seguito CIS) che destina le risorse del FSC assegnate dal CIPE, individua le responsabilita', i tempi e le modalita' di attuazione dei medesimi interventi anche mediante ricorso all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e definisce, altresi', il cronoprogramma, le responsabilita' dei contraenti, i criteri di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per eventuali inadempienze; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, in particolare, gli articoli 9 e 9-bis, che prevedono specifiche disposizioni per accelerare l'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per l'attuazione degli interventi strategici per la crescita del Paese, disponendo, in particolare, che per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del FSC di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, le amministrazioni competenti possono stipulare un contratto istituzionale di sviluppo; Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno» convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e, in particolare, l'art. 7, comma 1, che indica nel Presidente del Consiglio dei ministri o nel Ministro delegato per il sud e la coesione territoriale, l'autorita' politica che individua gli interventi per i quali si procede alla sottoscrizione di appositi CIS, su richiesta delle amministrazioni interessate; Visto l'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare: il comma 1, il quale prevede che «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualita' degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonche' di accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale, regione o citta' metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralita' degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un unico piano operativo per ogni amministrazione denominato "Piano sviluppo e coesione", con modalita' unitarie di gestione e monitoraggio»; il comma 12, il quale prevede che «in relazione alle nuove risorse del Fondo sviluppo e coesione attribuite con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e non ancora programmate alla data di entrata in vigore del presente decreto, le proposte di assegnazione di risorse da sottoporre al CIPE per il finanziamento di interventi infrastrutturali devono essere corredate della positiva valutazione tecnica da parte del Dipartimento per le politiche di coesione. Salvo diversa e motivata previsione nella delibera di assegnazione del CIPE, tali assegnazioni decadono ove non diano luogo a obbligazioni giuridicamente vincolanti entro tre anni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della medesima delibera. Le relative risorse non possono essere riassegnate alla medesima amministrazione»; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, il comma 177 dell'art. 1, che ha disposto una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027 nella misura di 50.000 milioni di euro; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare, l'art. 14, il quale stabilisce che le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi, previste dal medesimo decreto-legge, si applicano anche ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011; Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'art. 50 recante «Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR», che ha disposto la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale e il trasferimento delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche' in materia di immigrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, che al Capo I reca disposizioni per l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di coesione, e in particolare l'art. 1, il quale, al fine di assicurare un piu' efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione, le risorse del PNRR e le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, ha novellato la disciplina per la programmazione e l'utilizzazione delle risorse del FSC, di cui all'art. 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, il quale nel testo vigente prevede, in particolare, che: le risorse FSC sono destinate a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del centro-nord (art. 1, comma 178, primo periodo, della legge n. 178 del 2020); il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR puo' individuare i casi nei quali per gli interventi, finanziati con le risorse del Fondo, di valore complessivo non inferiore a quello previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ovvero, a prescindere dal loro valore complessivo, per quelli di notevole complessita' o per quelli di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011 e all'art. 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (art. 1, comma 178, primo periodo, della legge n. 178 del 2020); Visto, infine, l'art. 4 del decreto-legge n. 124 del 2023, recante disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse per la coesione mediante il Sistema nazionale di monitoraggio e l'art. 6 recante disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo; Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione», convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, e, in particolare, l'art. 12 recante disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo, che, al comma 1, prevede che entro il 31 luglio 2024 il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua la ricognizione sullo stato di attuazione, con particolare riferimento all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, dei singoli interventi attuati nell'ambito dei contratti istituzionali di sviluppo (CIS), gia' stipulati ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, alla data di entrata in vigore del decreto; Visto, inoltre, il comma 2, dell'art. 12 del decreto-legge n. 60 del 2024 che, in relazione ai contratti istituzionali di sviluppo di cui al comma 1, nelle more della ricognizione prevista e della formalizzazione delle conseguenti determinazioni da parte dei tavoli istituzionali previsti dai medesimi contratti istituzionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, le funzioni di responsabile unico del contratto (RUC) sono trasferite al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud; inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che con decreto del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1, si provvede alla revisione della governance istituzionale e delle modalita' attuative dei contratti istituzionali di sviluppo; Vista la delibera CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 85 recante «Fondo sviluppo e coesione. Rimodulazione delle risorse FSC 2014-2020 assegnate al contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto» che dispone, tra l'altro, l'assegnazione di dell'importo complessivo di 40,58 milioni di euro, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, per il finanziamento degli interventi del CIS per l'area di Taranto; Viste la delibera CIPESS del 15 febbraio 2022, n. 2 recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 assegnazione risorse al Contratto istituzionale di sviluppo "dalla terra dei fuochi al giardino d'Europa"», che dispone l'assegnazione di 199.473.707,29 euro, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, per il finanziamento degli interventi di priorita' alta del CIS "Dalla Terra dei Fuochi al Giardino d'Europa" e la delibera CIPESS del 2 agosto 2022, n. 32, recante "FSC 2014-2020 CIS "Dalla terra dei Fuochi al Giardino d'Europa" - Integrazione risorse» che, ad integrazione della delibera CIPESS n. 2 del 2022, dispone l'assegnazione di un ulteriore importo pari a 1.160.127,05 euro per il finanziamento dell'intervento «Progetto di videosorveglianza» del Comune di Caivano nell'ambito del predetto CIS; Vista la delibera CIPESS del 2 agosto 2022, n. 29 recante «FSC 2014-2020. Assegnazione di risorse al CIS "Vesuvio-Pompei-Napoli"» che dispone l'assegnazione di 214.437.442,92 euro, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, per il finanziamento degli interventi di priorita' alta del CIS «Vesuvio-Pompei-Napoli»; Vista la delibera CIPESS del 2 agosto 2022, n. 30 recante «FSC 2014-2020 Assegnazione di risorse al CIS "Calabria - Svelare Bellezza"» che dispone l'assegnazione di 226.970.123,12 euro, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, per il finanziamento degli interventi di priorita' alta del CIS «Calabria - Svelare Bellezza». Vista la delibera CIPESS del 2 agosto 2022, n. 31 recante «FSC 2014-2020 Assegnazione di risorse al CIS "Brindisi-Lecce-Costa Adriatica"» che dispone l'assegnazione di 183.810.020,56 euro, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, per il finanziamento degli interventi di priorita' alta del CIS «Brindisi-Lecce-Costa Adriatica»; Vista la delibera CIPESS del 2 agosto 2022, n. 33 recante «FSC 2021-2027 Assegnazione di risorse al CIS "Roma"» che dispone l'assegnazione di 200.000.000 euro, a valere sulle risorse FSC 2021-2027, per il finanziamento degli interventi di «prima fase» del CIS «Roma»; Considerato che le delibere CIPESS n. 85 del 2021 e numeri 2, 29, 30, 31 e 32 del 2022, recanti assegnazioni di risorse FSC 2014-2020, prevedono, in attuazione dell'art. 44, comma 12, del decreto-legge n. 34 del 2019, che gli interventi da esse finanziati debbano assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) entro tre anni dalla data di pubblicazione delle medesime delibere nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pena la decadenza delle assegnazioni; Considerato, altresi', che, in analogia con le suddette delibere, la delibera CIPESS n. 33 del 2022, recante assegnazione di risorse FSC 2021-2027, prevede per l'assunzione delle OGV il medesimo termine di tre anni dalla data di pubblicazione della delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pena la decadenza dell'assegnazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2024, con il quale l'onorevole Tommaso Foti e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2024, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Tommaso Foti, e' stato conferito l'incarico per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, onorevole Tommaso Foti, e, in particolare, l'art. 3 recante «Delega di funzioni in materia di PNRR e di politiche di coesione territoriale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e' stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonche' quelli in regime di partenariato pubblico-privato; Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, acquisita al prot. DIPE n. 0003226-A del 19 marzo 2025, come integrata con nota acquisita con prot. DIPE n. 0006729-A del 25 marzo 2025, con cui e' proposta la proroga al 31 dicembre 2026, del termine per l'assunzione delle OGV per gli interventi dei CIS finanziati con le delibere CIPESS n. 85 del 2021, n. 2 del 2022, n. 29 del 2022, n. 30 del 2022, n. 31 del 2022, n. 32 del 2022, n. 33 del 2022 a valere sulle risorse FSC 2014-2020 e 2021-2027; Tenuto conto che termine per il conseguimento delle OGV, previsto dalle delibere sopra richiamate, e' diversificato per ciascuno dei CIS interessati, in relazione alla data di pubblicazione delle rispettive delibere, come esposto nella tabella che segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
Considerato che, in allegato alla proposta, sono riportati gli esiti della ricognizione sullo stato di attuazione degli interventi programmati nei CIS, svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge n. 60 del 2024, sulla base dei dati inseriti nella Banca dati unitaria (BDU) aggiornati al 31 dicembre 2024, da cui si rileva che dei complessivi 275 interventi ricompresi nei CIS, 217 interventi risultano privi di OGV in quanto non valorizzata la data effettiva di stipula del contratto o di esecuzione dei lavori; Considerato che, come evidenziato in proposta, la recente evoluzione normativa in materia di contratti pubblici ha generato, in taluni casi, la necessita' di rivedere i contenuti della progettazione comportando ritardi nelle procedure di affidamento dei lavori degli interventi; Tenuto conto della rilevanza strategica degli interventi ricompresi nei CIS, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud ha valutato l'opportunita' di concedere, ai sensi dell'art. 44, comma 12, del decreto-legge n. 34 del 2019, una proroga dei termini per il conseguimento delle OGV per i CIS finanziati con risorse FSC 2014-2020, con allineamento ad un'unica data - il 31 dicembre 2026 - cosi' da razionalizzare le relative azioni di gestione e monitoraggio; Tenuto conto, altresi', che per uniformita' di trattamento, la suddetta proroga al 31 dicembre 2026 del termine per il conseguimento delle OGV e' proposta anche per il CIS «Roma» finanziato con risorse FSC 2021-2027; Considerato che il nuovo termine per l'assunzione delle OGV, previsto per il 31 dicembre 2026, deve intendersi riferito alla data di stipula del contratto; Tenuto conto che la proposta fa seguito all'accoglimento, in data 18 febbraio 2025, dell'ordine del giorno Montemagni, Zinzi n. 9/2184-A/81, che impegna il Governo ad adottare una nuova delibera del CIPESS per prorogare le obbligazioni giuridicamente vincolanti afferenti i CIS, in scadenza nel corso del 2025; Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82 recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; Viste la nota DIPE prot. n. 3666 del 27 marzo 2025 predisposta dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, posta a base della seduta del Comitato nelle more della ricezione delle eventuali osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' la nota DIPE prot. n. 3697 del 27 marzo 2025 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze; Considerato che ai sensi dell'art. 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualita' di vice presidente del Comitato stesso»; Tenuto conto che il testo della presente delibera, approvata nell'odierna seduta, sara' trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato; Su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;
Delibera:
1. Proroga del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) dei Contratto istituzionali di sviluppo (CIS) di cui alle delibere CIPE n. 85 del 2021, n. 2 del 2022, n. 29 del 2022, n. 30 del 2022, n. 31 del 2022, n. 32 del 2022 e n. 33 del 2022. 1.1 Per gli interventi ricompresi nei CIS finanziati con le delibere CIPESS n. 85 del 2021, n. 2 del 2022, n. 29 del 2022, n. 30 del 2022, n. 31 del 2022, n. 32 del 2022, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020, e con la delibera n. 33 del 2022, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027, e' disposta la proroga al 31 dicembre 2026 del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV). Detto termine e' riferito alla data di stipula del contratto. 1.2 Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, previa istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, rende apposita informativa al CIPESS in merito all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi ricompresi nei CIS di cui alla presente delibera.
Il Vice Presidente: Giorgetti Il Segretario: Morelli
Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1126 |
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