Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 22 maggio 2025
Modifica degli articoli 10.4 e 12.3 del bando di selezione delle proposte progettuali - Reg (UE) 1305/2013. Programma nazionale di sviluppo rurale 2014/2020. Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali; Sottomisura 4.3 - Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche; Tipologia di operazione 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue.


L'AUTORITA' DI GESTIONE
del Programma nazionale
di sviluppo rurale 2014/2022 - Sottomisura 4.3

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (All. 1) recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (All. 2) sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'art. 46 «Investimenti nell'irrigazione»;
Visto l'art. 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 il quale stabilisce che le spese sono ammissibili se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione e il 31 dicembre 2023;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (All. 3) su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Visto l'art. 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 che stabilisce le modalita' del versamento del saldo relativamente al termine ultimo di ammissibilita' delle spese di cui all'art. 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 riguardando le spese effettuate dall'organismo pagatore riconosciuto fino al termine ultimo di ammissibilita' delle spese;
Vista la decisione della Commissione europea n. C(2015) 8312 del 20 novembre 2015 con la quale e' stato approvato il Programma nazionale di sviluppo rurale (PNSR) per il periodo di programmazione 2014/2020, parzialmente modificato dalla decisione C(2019)8503 della Commissione del 20 novembre 2019 con la quale e' stato autorizzato lo spostamento di risorse pubbliche pari complessivamente a euro 97.000.000,00 in favore della sottomisura 4.3;
Visto il regolamento (UE) 2020/2220 del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del FEASR negli anni 2021 e 2022 modificando i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 e n. 1308/2013, in particolare, l'art. 2, comma 2 che proroga di due anni le scadenze definite nell'art. 65, par. 2, regolamento (UE) n. 1303/2013 (All. 4);
Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 (All. 5) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 435 del 6 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013 e la rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea Serie L n. 29 del 10 febbraio 2022, (All. 5.1):
Rilevato che:
il regolamento (UE) 1306/2013 abrogato, continua ad applicarsi unicamente alle condizioni previste dall'art. 104 del regolamento (UE) 2021/2116;
il comma 2 dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 2116/2021 prevede che «Qualora una calamita' naturale grave o un evento meteorologico grave di cui al paragrafo 1, lettera a), colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato puo' considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamita' o evento.»;
con comunicazione al Consiglio del 30 maggio 2024 COM(2024)225 final (All. 5.2) sulla forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui al regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune la Commissione esplicita il concetto di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui al regolamento (UE) 2021/2116;
Visto il Programma nazionale di sviluppo rurale (All. 6) con particolare riferimento agli investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, sottomisura: 4.3 - Investimenti irrigui - Tipologia di operazione 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue;
Tenuto conto che il regime di aiuto previsto nell'ambito della sottomisura 4.3, operazione 4.3.1 del PSRN 2014/2020 e' stato attivato con bando pubblico con il quale sono definite le condizioni per la presentazione ed il trattamento delle domande di sostegno e di quelle di pagamento, nonche' le modalita' di accesso ai benefici previsti dalla misura con indicazione, tra l'altro, dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' per la concessione dei finanziamenti e l'individuazione degli obblighi e degli impegni che il beneficiario e' tenuto ad adempiere ed al cui rispetto e' correlata l'erogazione degli aiuti concessi;
Visto il decreto del 30 dicembre 2016, n. 31990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2017, con cui e' stato approvato il bando di selezione delle proposte progettuali sottomisura 4.3 - «investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, tipologia di operazione 4.3.1 - investimenti in infrastrutture irrigue» ed i relativi allegati (All. 7, 7.1 e 7.2 e 8);
Visto il decreto del 26 marzo 2019, n. 14873 con il quale e' stata approvata la graduatoria definitiva del bando di selezione delle proposte progettuali nell'ambito del PSRN 2014-2020 - operazione 4.3.1. Investimenti in infrastrutture irrigue (All. 9 e 9.1);
Visto il decreto del 28 marzo 2019, n. 15180, che ha modificato l'art. 10.2 del bando di selezione delle proposte progettuali - sottomisura 4.3 stabilendo che «I beneficiari del finanziamento possono chiedere l'erogazione di un'unica anticipazione di importo non superiore al 25% del contributo pubblico spettante ai sensi del regolamento UE n. 1305/2013 (art. 45 e 63) successivamente al decreto di concessione del finanziamento» (All. 10; 10.1 e 10.2);
Visto il decreto del 9 dicembre 2019, n. 39484, che ha modificato l'art. 10.3 del bando di selezione delle proposte progettuali - sottomisura 4.3 stabilendo che «Le domande di pagamento intermedie possono essere presentate secondo le modalita' previste dall'art. 10.1, nel numero massimo di sei all'anno» (All. 11; 11.1 e 11.2);
Visto il decreto del 10 febbraio 2020, n. 4491 con il quale e' stato approvato lo scorrimento della graduatoria definitiva delle domande di sostegno presentate a valere sul bando di selezione delle proposte progettuali nell'ambito del PNSR 2014-2020 - operazione 4.3.1 Investimenti in infrastrutture irrigue (All. 12 e 12.1);
Visto il decreto del 24 giugno 2020, n. 22770 (All. 13; 13.1 2 13.2), che ha modificato l'art. 10.3 e gli Allegati n. 3 e n. 12 del bando di selezione delle proposte progettuali - sottomisura 4.3, relativamente alle domande di pagamento intermedie (art. 10.3), al quadro economico, cronoprogramma di spesa e tempistica di realizzazione (bando allegato n. 3) ed alla Tabella delle riduzioni e sanzioni (bando allegato n. 12);
Visto il decreto del 22 marzo 2022 n. 0132109 (All. 14; 14.1 e 14.2), che ha modificato gli articoli 9.3, 10.4 e 12.3 del bando di selezione delle proposte progettuali, recependo il regolamento (UE) 2020/2220 del 23 dicembre 2020;
Visto il decreto del 3 maggio 2023, n. 230349, registrato alla Corte dei conti in data 12 giugno 2023 al n. 941 (All. 15; 15.1 e 15.2), con il quale sono apportate ulteriori modifiche all'art. 10.4 e all'Allegato 12 (tabella riduzioni e sanzioni) del bando;
Visto il decreto del 20 maggio 2024, n. 0222618, registrato alla Corte dei conti in data 6 giugno 2024 al n. 1022 (All. 16; 16.1 e 16.2), con il quale sono apportate ulteriori modifiche all'art. 12.3 del bando;
Visto il decreto del 27 novembre 2024, n. 0625733, registrato alla Corte dei conti in data 23 dicembre 2024 al n. 1692 (All. 17; 17.1 e 17.2), con il quale sono apportate ulteriori modifiche agli articoli 9.3 e 12.3 del bando;
Visto il decreto-legge del 1° giugno 2023, n. 61 recante: «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonche' disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi» (All. 18 e 18.1);
Vista la nota n. 40361 del 19 maggio 2025 (prot. DISR I 223234/2025) con la quale l'O.P. AGEA condivide lo spostamento della data al 31 luglio 2025 per la presentazione delle domande di saldo (All. 19 e 19.1);
Considerato che il bando di selezione, cosi' come modificato dal decreto del 3 maggio 2023, n. 230349, dispone all'art. 10.4 che «La presentazione della domanda di pagamento del saldo deve avvenire entro 365 giorni dalla ultimazione dei lavori e comunque entro il 30 giugno 2025. [Omissis]»;
Considerato che il bando di selezione, cosi' come modificato dal decreto del 27 novembre 2024, n. 0625733, dispone all'art. 12.3 che «[Omissis]. Non saranno ammesse varianti presentate all'Autorita' di gestione oltre le seguenti date: per le varianti tecniche, il 31 marzo 2025; per le varianti di assestamento del quadro economico varianti di dettaglio e/o revisione/adeguamento prezzi, il 16 maggio 2025»;
Considerato anche sulla base del monitoraggio dello stato attuativo degli interventi finanziati, che:
lo scenario economico determinato dalla situazione emergenziale causata dalla pandemia da COVID-19 e, successivamente, dal conflitto russo-ucraino ha causato un incremento dei prezzi di mercato e dei costi delle forniture provocando ritardi nell'esecuzione delle opere e, in alcuni casi, sospensione dei lavori anche per difficolta' di reperimento dei materiali e incertezze delle imprese appaltatrici per gli extra costi, ovvero risoluzioni dei contratti da parte di alcune imprese aggiudicatarie;
a seguito delle emergenze alluvionali che hanno afflitto la Regione Emilia-Romagna negli anni 2023 e 2024 sono stati accertati danni e rallentamenti nella realizzazione delle opere registrando ritardi nell'esecuzione dei lavori;
le calamita' naturali gravi o gli eventi meteorologici gravi rientrano nei «casi di forza maggiore e circostanze eccezionali» cosi' come indicato all'art. 3 comma 1 lettera a) del regolamento (UE) n. 2116/2021, permettendo una deroga all'inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto e dell'inapplicabilita' del sistema sanzionatorio all'uopo previste;
Ritenuto pertanto opportuno modificare gli articoli 10.4 e 12.3 del bando di selezione delle proposte progettuali, nell'ambito del PNSR 2014-2022 - operazione 4.3.1 Investimenti in infrastrutture irrigue al fine di evitare il rischio di disimpegno;
A termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Al bando di selezione delle proposte progettuali sottomisura 4.3 - «investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, tipologia di operazione 4.3.1 investimenti in infrastrutture irrigue», approvato con decreto del 30 dicembre 2016, n. 31990, come da ultimo aggiornato con il decreto del 27 novembre 2024, n. 0625733, sono apportate le seguenti modifiche:
l'art. 10.4, comma 1 laddove riporta:
«La presentazione della domanda di pagamento del saldo deve avvenire entro 365 giorni dalla ultimazione dei lavori e comunque entro il 30 giugno 2025. [Omissis]»
e' cosi' modificato:
«La presentazione della domanda di pagamento del saldo deve avvenire entro 365 giorni dalla ultimazione dei lavori e comunque entro il 31 luglio 2025. [Omissis]»;
l'art. 12.3 laddove riporta:
«[Omissis]. Non saranno ammesse varianti presentate all'Autorita' di gestione oltre le seguenti date:
[Omissis].;
per le varianti di assestamento del quadro economico varianti di dettaglio e/o revisione/adeguamento prezzi, il 16 maggio 2025».
e' cosi' modificato:
«[Omissis]. Non saranno ammesse varianti presentate all'Autorita' di gestione oltre le seguenti date:
[Omissis].;
per le varianti di assestamento del quadro economico varianti di dettaglio e/o revisione/adeguamento prezzi, il 15 luglio 2025».
 
Art. 2

Al ricorrere di ipotesi di forza maggiore e circostanze eccezionali come individuate dall'art. 3, comma 1 del regolamento (UE) 2021/2116 nonche' al verificarsi di circostanze anormali, estranee al controllo dell'Ente concessionario, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso, i termini indicati all'art. 1, previa autorizzazione dell'Autorita' di gestione, si intendono prorogati rispettivamente:
per la presentazione della domanda di pagamento del saldo al 30 settembre 2025;
per le varianti di assestamento del quadro economico varianti di dettaglio e/o revisione/adeguamento prezzi, al 15 settembre 2025.
 
Art. 3

Il presente provvedimento e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web istituzionale del Masaf (www.politicheagricole.it) e della Rete rurale nazionale.
Roma, 22 maggio 2025

L'Autorita' di gestione: Angelini

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 812