Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2025 (vai al sommario)
LEGGE 4 luglio 2025, n. 101
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonche' disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

1. Il decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonche' disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 4 luglio 2025

MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Musumeci, Ministro per la
protezione civile e le politiche
del mare

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica

Lollobrigida, Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste

Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Avvertenza:
Il decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
104 del 7 maggio 2025.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 43.
 
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 7 MAGGIO 2025, N. 65

All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso 1-bis, le parole: «di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018» sono sostituite dalle seguenti: «della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1»;
alla lettera b), numero 1), le parole: «, sono aggiunte, infine» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunte, in fine»;
al comma 2, dopo le parole: «20-septies del» e' inserita la seguente: «citato»;
al comma 3, dopo le parole: «20-decies del» e' inserita la seguente: «citato».
All'articolo 2:
al comma 1:
alla lettera b), capoverso 2-ter, dopo le parole: «Il Commissario» e' inserita la seguente: «straordinario»;
alla lettera c), numero 2), dopo le parole: «del Commissario» e' inserita la seguente: «straordinario»;
alla lettera d):
al capoverso 4-bis:
alla lettera a), al primo periodo, le parole: «n. 165 del 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001, n. 165» e, al sesto periodo, le parole: «30 marzo 2001, n. 165, tra i» sono sostituite dalle seguenti: «n. 165 del 2001, a»;
alla lettera b), dopo le parole: «del Commissario» e' inserita la seguente: «straordinario» e le parole: «da definirsi» sono sostituite dalle seguenti: «, da definire»;
dopo il capoverso 4-ter sono aggiunti i seguenti:
«4-quater. Allo scopo di favorire l'immediata operativita' della struttura di supporto riorganizzata di cui al comma 4-bis, valorizzando l'esperienza e le competenze maturate dal personale durante i rispettivi periodi di servizio, fermo restando il limite numerico di cinquanta unita' di cui al comma 4 e i limiti finanziari stabiliti al comma 6 del presente articolo e all'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, resta ferma la facolta' di provvedere, in alternativa alle modalita' di individuazione delle unita' ivi specificate, al conferimento di incarichi retribuiti nonche' degli incarichi di livello dirigenziale di cui alla lettera a) del suddetto comma 4-bis, avvalendosi delle facolta' previste dall'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ovvero a concordare, nell'ambito delle intese con le amministrazioni interessate, il trattenimento in servizio, entro il termine temporale stabilito, di unita' di personale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
4-quinquies. Nel caso in cui gli incarichi dirigenziali di cui al comma 4-bis, lettera a), siano conferiti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a personale proveniente da amministrazioni regionali o enti locali, i soggetti incaricati, collocati in aspettativa, in comando o fuori ruolo o analogo istituto, ai fini del trattamento pensionistico restano iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. A tal fine il Commissario straordinario provvede a trasferire le risorse finanziarie corrispondenti ai contributi previdenziali, nella misura stabilita nei provvedimenti di incarico, all'ente regionale o locale di appartenenza, che procede ai relativi versamenti»;
alla lettera e), numero 1), alla parola: «nonche'» e' premesso il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera f), capoverso 5-bis, dopo le parole: «delle spese documentate sostenute» sono inserite le seguenti: «per il trasferimento»;
alla lettera g), numero 1), capoverso a), le parole: «della ricostruzione» sono sostituite dalle seguenti: «per la ricostruzione»;
alla lettera h), numero 2), la parola: «infine» e' sostituita dalle seguenti: «in fine», le parole: «sul sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet», la parola: «quelli» e' sostituita dalla seguente: «quelle» e la parola: «sottoposti» e' sostituita dalla seguente: «sottoposte»;
alla lettera l), le parole: «della ricostruzione» sono sostituite dalle seguenti: «per la ricostruzione»;
alla lettera m), dopo le parole: «al comma 11,» sono inserite le seguenti: «le parole: "e' disciplinato" sono sostituite dalle seguenti: "sono disciplinati",» e prima delle parole: «fino alla» il segno di interpunzione «,» e' soppresso;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, il comma 2 e' abrogato»;
al comma 2, le parole: «derivanti dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1».
All'articolo 3:
al comma 1:
alla lettera a):
all'alinea, le parole: «e' inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;
al capoverso 1-bis, le parole: «di cui al comma 1», ovunque ricorrono, sono soppresse;
dopo il capoverso 1-bis e' aggiunto il seguente:
«1-ter. Il Commissario straordinario, nella qualita' di presidente della Cabina di coordinamento, sentiti i componenti della Cabina medesima, puo' invitare, in ragione delle tematiche iscritte all'ordine del giorno, rappresentanti delle Autorita' di bacino distrettuali territorialmente competenti ovvero rappresentanti di enti del Terzo settore. All'attuazione di quanto previsto dal primo periodo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
alla lettera c), capoverso 3-bis, secondo periodo, dopo le parole: «anche con il concorso» sono inserite le seguenti: «degli ordini professionali tecnici, delle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative,».
All'articolo 4:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. I fabbricati a uso abitativo ubicati nei territori delle regioni Emilia-Romagna e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonche' dal 17 settembre e dal 17 ottobre 2024, di cui alle delibere del Consiglio dei ministri rispettivamente del 4 maggio 2023, 23 maggio 2023, 25 maggio 2023, 21 settembre 2024 e 29 ottobre 2024, di cui all'articolo 20-bis, comma 2, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del presente decreto, se distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2025, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al precedente periodo, nel limite massimo di 255.000 euro per l'anno 2025 e di 510.000 euro per l'anno 2026.
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 255.000 euro per l'anno 2025 e a 510.000 euro per l'anno 2026, che costituiscono limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e disposizioni in materia di IMU».
All'articolo 5:
al comma 1:
alla lettera a), numero 3), e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
«f-quater) nei casi in cui un immobile sia risultato ripetutamente danneggiato dagli eventi di cui all'articolo 20-bis, commi 1 e 1-bis, e il contributo spettante per gli eventi di cui al suddetto comma 1 sia stato concesso, ma gli interventi non risultassero ultimati al verificarsi dei nuovi danni, disciplinare le modalita' e le procedure per la concessione dell'ulteriore contributo relativo agli eventi di cui al suddetto comma 1-bis, prevedendo che il precedente procedimento sia concluso riducendo il contributo gia' concesso a copertura dei soli interventi eseguiti al verificarsi del nuovo danno, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e su attestazione documentata del professionista abilitato. A tal fine, nella nuova istanza di contributo il professionista abilitato deve attestare che le eventuali lavorazioni da ripetere, anche parzialmente, rispetto all'istanza precedente siano dovute a causa dell'ulteriore danneggiamento delle opere gia' eseguite o siano relative a interventi gia' autorizzati, ma non realizzati al verificarsi del nuovo danno»;
alla lettera d), capoverso 3-sexies, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «primo e secondo comma»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. In attuazione dei principi della sostenibilita' ambientale e dell'economia circolare e al fine di promuovere la gestione efficiente delle risorse naturali nell'ambito dei processi di ricostruzione, il Commissario straordinario puo' favorire, nei provvedimenti attuativi e nei bandi relativi alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 20-sexies del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, come modificato dal comma 1 del presente articolo, l'applicazione di misure connesse con i predetti principi, in coerenza con protocolli energetico-ambientali riconosciuti a livello nazionale e internazionale, fermo restando il limite delle risorse complessivamente disponibili per gli interventi di ricostruzione privata».
All'articolo 6:
al comma 1:
alla lettera a), dopo le parole: «comma 8» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) al comma 3, dopo le parole: "Il comune," sono inserite le seguenti: "ovvero, limitatamente alle imprese, il soggetto istruttore appositamente individuato nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di attivita' produttive e agricole con le ordinanze di cui all'articolo 20-ter, comma 8," e dopo le parole: "trasmette al" sono inserite le seguenti: "soggetto individuato con ordinanza del"»;
alla lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: «Il Commissario» e' inserita la seguente: «straordinario»;
alla lettera e), numero 2), le parole: «in caso venga» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso in cui sia»;
alla lettera f), capoverso 4-bis, al primo periodo, dopo le parole: «commi 3 e 4» sono inserite le seguenti: «del presente articolo», al secondo periodo, dopo le parole: «presente comma» il segno di interpunzione «,» e' soppresso e, al terzo periodo, dopo le parole: «di sub-commissari» il segno di interpunzione «,» e' soppresso;
alla lettera g), numero 2), dopo le parole: «e' aggiunto» il segno di interpunzione «,» e' soppresso;
alla lettera h), numero 2), dopo le parole: «vigenti del proprio ente» sono inserite le seguenti: «, ai sensi del comma 5-sexies dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» e dopo le parole: «e in alternativa alla facolta' di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni,» sono inserite le seguenti: «ai sensi del comma 5-sexies dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
alla lettera i), capoverso 8-sexies, le parole: «in tutto in parte» sono sostituite dalle seguenti: «in tutto o in parte» e le parole: «previo nulla-osta» sono sostituite dalle seguenti: «previo nulla osta»;
al comma 2, le parole: «derivanti dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1»;
alla rubrica, le parole: «e all'articolo 1, comma 435, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,» sono soppresse.
All'articolo 7:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «per i quali» sono sostituite dalle seguenti: «per le quali»;
dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) al comma 1:
1) alla lettera a), dopo le parole: "degli immobili di edilizia residenziale pubblica" sono inserite le seguenti: ", delle infrastrutture stradali" e dopo le parole: "delle infrastrutture sportive" sono inserite le seguenti: ", delle strutture ricreative, ricettive e di soggiorno temporaneo di proprieta' pubblica";
2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi compresi, limitatamente agli eventi di cui al comma 1-bis dell'articolo 20-bis, i canali sia di proprieta' pubblica, ancorche' non iscritti fra i beni demaniali, che di proprieta' collettiva, ai sensi di quanto previsto dalla legge 20 novembre 2017, n. 168, connessi direttamente, o attraverso appositi manufatti, con i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico regionale o con le strutture del servizio idrico integrato, cui si provvede nell'ambito della programmazione delle risorse finanziarie allo scopo disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65";
3) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
"d-bis) delle infrastrutture ferroviarie nei limiti delle risorse finanziarie indicate all'articolo 20-novies, comma 3-bis"»;
alla lettera c):
al numero 1), le parole: «i piani» sono sostituite dalle seguenti: «I piani» e le parole: «presente decreto,", le parole» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto," e le parole»;
al numero 2), dopo la parola: «prioritari» il segno di interpunzione «.» e' soppresso;
alla lettera l), numero 1), dopo le parole: «degli interventi» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,».
All'articolo 8:
al comma 1:
la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: "o agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali" sono inserite le seguenti: "nonche', relativamente ai canali di cui all'articolo 20-octies, comma 1, lettera b), in qualita' di soggetti attuatori, ai rispettivi enti gestori" e dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: "Qualora, per delega regionale recepita con ordinanza commissariale, in conformita' a quanto previsto dal primo periodo, il soggetto attuatore di un intervento urgente sia individuato in un consorzio di bonifica, quest'ultimo provvede all'esecuzione dell'intervento ai sensi della normativa vigente nel rispettivo ambito territoriale regionale, salva espressa e motivata deroga da disporre con la medesima ordinanza commissariale. A tal fine il Commissario straordinario e la regione territorialmente competente definiscono, d'intesa, le relative modalita' di rendicontazione. Con i provvedimenti di cui al comma 2-bis, qualora il soggetto attuatore sia individuato in un ente locale o una struttura regionale, una quota fino allo 0,5 per cento dell'ammontare del contributo concesso ai sensi dell'articolo 20-octies puo' essere destinata al rafforzamento della capacita' operativa dell'ente locale o della struttura regionale medesimi, finalizzata a velocizzare l'attuazione dell'intervento mediante il finanziamento di funzioni tecniche di supporto"»;
alla lettera f), capoverso 3.1, le parole: «di quelli» sono sostituite dalle seguenti: «di quelle» e le parole: «codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023» sono sostituite dalle seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,»;
alla lettera g), numero 2), le parole: «e Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «e il Ministero»;
alla lettera h), dopo le parole: «comma 8» il segno di interpunzione «,» e' soppresso.
All'articolo 9:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «Al decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «Nel capo I-quater del decreto-legge» e le parole: «dopo l'articolo 20-novies sono inseriti» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 20-decies sono premessi»;
al capoverso Art. 20-novies.1:
al comma 1, al primo periodo, le parole: «di cui al comma 4 da assegnare» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4 del presente articolo da ripartire» e, al secondo periodo, dopo le parole: «il Commissario» e' inserita la seguente: «straordinario»;
al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 10 del» e' inserita la seguente: «citato»;
al comma 3, le parole: «sulla proposta congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta» e dopo le parole: «comma 4» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 4, dopo le parole: «medesima legge» sono inserite le seguenti: «n. 207 del 2024»;
al comma 5, dopo le parole: «all'articolo 10 del» e' inserita la seguente: «citato» e la parola: «governo» e' sostituita dalla seguente: «Governo»;
al comma 6, dopo le parole: «all'articolo 10 del» e' inserita la seguente: «citato» e dopo le parole: «comma 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al capoverso Art. 20-novies.2:
al comma 1, alinea, le parole: «degli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «di interventi»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le articolazioni organizzative di cui al comma 1 possono altresi' avvalersi, previo protocollo d'intesa, a titolo gratuito, del supporto tecnico-scientifico delle universita' e dei centri di ricerca del territorio»;
al comma 2:
alla lettera a), la parola: «pro-capite» e' sostituita dalle seguenti: «pro capite»;
alla lettera b), le parole: «2001, alla» sono sostituite dalle seguenti: «2001 e alla»;
al comma 3, la parola: «provvedimenti» e' sostituita dalla seguente: «decreti»;
alla rubrica, le parole: «degli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «di interventi»;
al comma 2, capoverso 1-bis, le parole: «Raccomandazione 2003/ 361/CE» sono sostituite dalle seguenti: «raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003», le parole: «l'INPS» sono sostituite dalle seguenti: «l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),» e dopo le parole: «sopra individuati» il segno di interpunzione «,» e' soppresso;
al comma 3, lettera b), le parole: «2025, sullo stato» sono sostituite dalle seguenti: «2025 nello stato»;
alla rubrica, le parole: «degli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «di interventi» e le parole: «e per il sostegno» sono sostituite dalle seguenti: «e disposizioni per il sostegno».
All'articolo 10:
al comma 1:
alla lettera a), la parola: «infine» e' sostituita dalle seguenti: «in fine» e dopo la parola: «interessate» il segno di interpunzione «,» e' soppresso;
alla lettera c), capoverso 12-bis, le parole: «adottati ai sensi del medesimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «adottati per gli eventi di cui al medesimo comma», dopo le parole: «n. 1 del 2018» il segno di interpunzione «,» e' soppresso e le parole: «allo scopo intercorsi» sono sostituite dalle seguenti: «allo scopo riconosciuti».
Nel capo I, dopo l'articolo 10 e' aggiunto il seguente:
«Art. 10-bis (Disposizioni urgenti in materia di procedimenti amministrativi). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 settembre 2025, i soggetti che al momento degli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attivita' lavorativa, produttiva o di funzione nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dai predetti eventi sono riammessi nei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, avviati d'ufficio o su istanza di parte, comunque denominati, pendenti al sopraggiungere dei medesimi eventi. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nei procedimenti, comunque denominati, finalizzati all'erogazione di risorse pubbliche nonche' in tutte le ipotesi in cui dalla riapertura dei termini possa derivare un pregiudizio a soggetti pubblici o privati.
2. Nei casi di cui al comma 1 sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volonta' conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento. Dalla disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
All'articolo 11:
al comma 1, alinea, dopo le parole: «13 marzo 2025» il segno di interpunzione «,» e' soppresso;
al comma 8, primo periodo, le parole: «commi 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4» e dopo le parole: «dall'articolo 29 del» e' inserita la seguente: «citato».
All'articolo 12:
al comma 1, le parole: «sullo stato di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «nello stato di previsione» e dopo le parole: «2026 e 2027» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 3, dopo le parole: «comma 8, del» e' inserita la seguente: «citato»;
al comma 4, le parole: «sono definite» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti» e dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 6, dopo le parole: «del comma 5» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo».
All'articolo 13:
al comma 1, lettera c), le parole: «"di euro» sono sostituite dalle seguenti: «", di euro».
Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:
«Art. 13-bis (Proroga dei contratti del personale assunto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 140 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 183 del 2023). - 1. E' autorizzata la spesa di euro 529.598 per l'anno 2026 per la proroga, fino al 31 dicembre 2026, della durata dei contratti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, la cui scadenza e' compresa tra il 31 dicembre 2025 e il 17 dicembre 2026. Ai relativi oneri, pari a euro 529.598 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 13-ter (Ulteriori misure per gli edifici pubblici e le infrastrutture nell'area dei Campi Flegrei). - 1. All'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nelle more dell'approvazione dei nuovi programmi di cui al primo periodo, il Commissario straordinario e' autorizzato a dare avvio all'attuazione degli interventi previsti dai predetti programmi e dichiarati, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del medesimo Commissario d'intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, come interventi indifferibili ai fini dell'attuazione della pianificazione di protezione civile nell'area dei Campi Flegrei. Gli interventi dichiarati indifferibili ai sensi del precedente periodo sono dotati di CUP e di un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato"».
All'articolo 14:
al comma 1, le parole: «numero 1» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1)», dopo le parole: «n. 178 del 2020» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo le parole: «aprile 2025» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 3, dopo le parole: «del comma 2» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo».
Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:
«Art. 15-bis (Ulteriori misure per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2009). - 1. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, le parole: "dei borghi abruzzesi e del comune dell'Aquila" sono sostituite dalle seguenti: "dei comuni abruzzesi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77".
2. All'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "la ricostruzione e la riparazione degli immobili pubblici e" sono inserite le seguenti: "delle chiese e degli edifici di culto di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o qualora tale interesse sia presunto ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del suddetto codice, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi del medesimo articolo 12, purche' utilizzati per le esigenze di culto,".
Art. 15-ter (Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne). - 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo le parole: "Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati" sono inserite le seguenti: ", il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016".
2. Per la partecipazione alla Cabina di regia di cui all'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 124 del 2023, come modificato dal comma 1 del presente articolo, al Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati».
Alla rubrica del capo II sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' per la protezione civile e per la ricostruzione».