Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2025 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 19 giugno 2025, n. 102 |
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32; Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021» e, in particolare, gli articoli 1 e 21; Vista la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE); Visto il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale; Vista la decisione di esecuzione (UE) 2024/365 della Commissione, del 23 gennaio 2024, recante modalita' di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie per testare e accettare le sostanze di partenza, le composizioni e i costituenti da includere negli elenchi positivi europei; Vista la decisione di esecuzione (UE) 2024/367 della Commissione del 23 gennaio 2024, che reca modalita' di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo gli elenchi positivi europei delle sostanze di partenza, delle composizioni e dei costituenti di cui e' autorizzato l'uso nella fabbricazione dei materiali o prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano; Vista la decisione di esecuzione (UE) 2024/368 della Commissione, del 23 gennaio 2024, recante modalita' di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure e i metodi per testare e accettare i materiali finali utilizzati nei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano; Visto il regolamento delegato (UE) 2024/369 della Commissione, del 23 gennaio 2024 che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo la procedura relativa all'inclusione o alla rimozione dagli elenchi positivi europei di sostanze di partenza, composizioni e costituenti; Visto il regolamento delegato (UE) 2024/370 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le procedure di valutazione della conformita' per i prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano e le norme per la designazione degli organismi di valutazione della conformita' coinvolti nelle procedure; Visto il regolamento delegato (UE) 2024/371 della Commissione, del 23 gennaio 2024 che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo specifiche armonizzate per la marcatura dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano; Vista la decisione delegata (UE) 2024/1441 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo una metodologia per misurare le microplastiche nelle acque destinate al consumo umano; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»; Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano»; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 luglio 2009, recante «Individuazione delle informazioni territoriali e modalita' per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 settembre 2009, n. 203; Visto il decreto del Ministro della salute 7 febbraio 2012, n. 25, recante «Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano»; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2025; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 29 maggio 2025; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2025; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica e per gli affari regionali e le autonomie;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b), dopo le parole: «distribuzione del gestore» sono inserite le seguenti: «del servizio» e dopo le parole: «rete del gestore» sono inserite le seguenti: «del servizio»; b) alla lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Le aree di ricarica o alimentazione tengono conto delle designazioni delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove non altrimenti specificato»; c) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) "casa o chiosco dell'acqua": un'unita' distributiva aperta al pubblico, alimentata da acqua destinata al consumo umano conforme ai requisiti del presente decreto nei punti di conformita' di cui all'articolo 5, che eroga l'acqua al consumatore direttamente in loco previo affinamento finalizzato a modificarne le caratteristiche organolettiche in conformita' ai requisiti previsti dal decreto del Ministro della salute 7 febbraio 2012, n. 25;»; d) alla lettera l), le parole: «"Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale" (EGATO)» sono sostituite dalle seguenti: «"Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO)"»; e) alla lettera n): 1) al primo periodo, le parole: «una rete di distribuzione idrica» sono sostituite dalle seguenti: «uno o piu' sistemi di fornitura idro-potabile»; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. E' altresi' considerato gestore idro-potabile l'operatore del settore alimentare che si approvvigiona da fonti di acqua proprie e opera quale fornitore di acqua.»; f) alla lettera p), le parole: «delle risorse idriche» sono sostituite dalle seguenti: «idrico primario» e le parole: «sono altresi' considerati gestori idro-potabili gli operatori del settore alimentare che si approvvigionano da fonti di acqua proprie e operano quali fornitori di acqua;» sono soppresse; g) alla lettera u), dopo le parole: «della qualita'» sono inserite le seguenti: «e della quantita'», le parole: «per monitoraggio operativo si intende» sono sostituite dalle seguenti: «per "monitoraggio operativo" si intende» e dopo le parole: «poste in essere» sono inserite le seguenti: «dal gestore idro-potabile»; h) la lettera z) e' sostituita dalla seguente: «z) "operatore economico": qualsiasi persona fisica o giuridica che immette reagenti chimici e materiali filtranti attivi e passivi che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano, di seguito denominati "ReMaF", sul mercato nazionale in conformita' alle disposizioni del presente decreto; tale soggetto puo' essere il produttore o il suo rappresentante autorizzato, l'importatore o il distributore;»; i) alla lettera bb), numero 2), dopo le parole: «che include il prelievo,» sono inserite le seguenti: «l'adduzione,»; l) alla lettera cc), dopo le parole: «La responsabilita' del gestore» sono inserite le seguenti: «del servizio»; m) alla lettera ii), dopo le parole: «un'area» sono inserite le seguenti: «definita dal gestore idro-potabile»; n) dopo la lettera ii), sono aggiunte, le seguenti: «ii-bis) "lotto": intera quantita' di una partita di merce che e' stata fabbricata o confezionata in condizioni identiche, in un'unica linea produttiva e con gli stessi ingredienti, in un periodo definito; al lotto viene assegnato un "numero di lotto" che identifica in maniera univoca tutte le materie prime usate, le fasi produttive e i controlli svolti; ii-ter) "apparecchiatura di trattamento dell'acqua": dispositivo utilizzato sia in ambito domestico che in pubblici esercizi, alimentato da acqua destinata al consumo umano conforme ai requisiti del presente decreto nei punti di conformita' di cui all'articolo 5, che eroga l'acqua previo affinamento finalizzato a modificarne le caratteristiche organolettiche in conformita' ai requisiti previsti dal decreto del Ministro della salute 7 febbraio 2012, n. 25; ii-quater) "prodotto": un oggetto che viene a contatto con le acque destinate al consumo umano composto con materiali finali e destinato a essere immesso sul mercato; ii-quinquies) "approvvigionamento idrico primario": insieme delle infrastrutture idriche a monte dei settori di impiego dell'acqua.».
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988 n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - Si riportano gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013: «Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia. 3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici. 7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.». «Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi; b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione; c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246; d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi, della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni; e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato; f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili; h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi; i) e' assicurata la parita' di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.». - Si riportano gli articoli 1 e 21 della legge 4 agosto 2022, n. 127 recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2022, n. 199: «Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 2 a 21 della presente legge e all'annesso allegato A. 2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». «Art. 21 (Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano). - 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) adeguare e coordinare i sistemi informatici nazionali ai sistemi informatici istituiti a livello di Unione europea, al fine di garantire lo scambio di informazioni e di comunicazioni tra le autorita' competenti nazionali e degli Stati membri, in coerenza con il generale assetto ed il riparto delle competenze previste a livello nazionale, mediante l'istituzione di un sistema informativo centralizzato, denominato Anagrafe territoriale dinamica delle acque potabili (AnTeA), contenente dati sanitari e ambientali al fine di acquisire informazioni relative al controllo dell'attuazione delle nuove prescrizioni e di garantire un idoneo accesso al pubblico nonche' la comunicazione e la condivisione dei dati tra le autorita' pubbliche e tra queste e gli operatori del settore idropotabile; b) introdurre una normativa in materia di procedimenti volti al rilascio delle approvazioni per l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi di trattamento (ReMM) a contatto con acqua potabile, di organismi di certificazione e di indicazioni in etichettatura; c) introdurre una normativa volta alla revisione del sistema di vigilanza, sorveglianza della sicurezza dell'acqua potabile e controllo, anche attraverso l'introduzione di obblighi di controllo su sistemi idrici e sulle acque destinate ad edifici prioritari, tra cui ospedali, strutture sanitarie, case di riposo, strutture per l'infanzia, scuole, istituti di istruzione, edifici dotati di strutture ricettive, ristoranti, bar, centri sportivi e commerciali, strutture per il tempo libero, ricreative ed espositive, istituti penitenziari e campeggi; d) attribuire all'Istituto superiore di sanita' le funzioni di Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA), ai fini dell'approvazione dei Piani di sicurezza delle acque (PSA), nell'ambito della valutazione della qualita' tecnica dell'acqua e del servizio idrico di competenza dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), del rilascio delle approvazioni per l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi di trattamento (ReMM) a contatto con acqua potabile, nonche' della gestione del sistema informativo centralizzato AnTeA; e) prevedere una disciplina volta a consentire e favorire l'accesso all'acqua, che comprenda obblighi di punti di acceso alle acque per edifici prioritari, aeroporti, stazioni, stabilimenti balneari; f) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2020/2184 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle relative violazioni.». - La direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano e' pubblicata nella GUUE del 23 dicembre 2020, n. L 435. - Il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023. - Il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale e' pubblicato nella GUUE del 21 maggio 2009, n. L 126. - La decisione di esecuzione (UE) 2024/365 della Commissione, del 23 gennaio 2024, recante modalita' di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie per testare e accettare le sostanze di partenza, le composizioni e i costituenti da includere negli elenchi positivi europei e' stata pubblicata nella GUUE del 23 aprile 2024, Serie L. - La decisione di esecuzione (UE) 2024/367 della Commissione del 23 gennaio 2024, che reca modalita' di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo gli elenchi positivi europei delle sostanze di partenza, delle composizioni e dei costituenti di cui e' autorizzato l'uso nella fabbricazione dei materiali o prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano e' pubblicata nella GUUE del 23 aprile 2024, Serie L. - La decisione di esecuzione (UE) 2024/368 della Commissione, del 23 gennaio 2024, recante modalita' di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure e i metodi per testare e accettare i materiali finali utilizzati nei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano e' pubblicata nella GUUE del 23 aprile 2024, Serie L. - Il regolamento delegato (UE) 2024/369 della Commissione, del 23 gennaio 2024 che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo la procedura relativa all'inclusione o alla rimozione dagli elenchi positivi europei di sostanze di partenza, composizioni e costituenti e' pubblicato nella GUUE del 23 aprile 2024, Serie L. - Il regolamento delegato (UE) 2024/370 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le procedure di valutazione della conformita' per i prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano e le norme per la designazione degli organismi di valutazione della conformita' coinvolti nelle procedure e' pubblicato nella GUUE del 23 aprile 2024, Serie L. - Il regolamento delegato (UE) 2024/371 della Commissione, del 23 gennaio 2024 che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo specifiche armonizzate per la marcatura dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano e' pubblicato nella GUUE del 23 aprile 2024, Serie L. - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 4 aprile 2006. - Il decreto del Ministro della salute 7 febbraio 2012, n. 25 recante: «Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 22 marzo 2012.
Note all'art. 1: - Si riporta l'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 6 marzo 2023, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti: a) "acque destinate al consumo umano", in prosieguo anche denominate "acque potabili": 1) tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, per la preparazione di cibi, bevande o per altri usi domestici, in locali sia pubblici che privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di sorgente di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176; 2) tutte le acque utilizzate in un'impresa alimentare e incorporate negli alimenti o prodotti destinati al consumo umano nel corso della loro produzione, preparazione, trattamento, conservazione o immissione sul mercato; b) "allacciamento idrico": la condotta idrica derivata dalla condotta principale e relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio a uno o piu' utenti; esso di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta principale della rete di distribuzione del gestore del servizio idrico integrato e termina al punto di consegna dell'acquedotto; l'allacciamento idrico costituisce parte della rete del gestore del servizio idrico integrato, che ne risulta pertanto responsabile, salvo comprovate cause di forza maggiore o comunque non imputabili al gestore stesso, ivi inclusa la documentata impossibilita' del gestore idro-potabile di accedere o intervenire su tratti di rete idrica ricadenti in proprieta' privata; c) "area di ricarica o alimentazione": la porzione di bacino idrografico, o di bacino idrogeologico nel caso di acque sotterranee, sotteso alla sezione o punto di prelievo idropotabile. Sono da considerare nell'area di alimentazione anche le eventuali porzioni di bacino idrografico o idrogeologico connesse artificialmente mediante opere di trasferimento idrico. Le aree di ricarica o alimentazione tengono conto delle designazioni delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove non altrimenti specificato. d) "Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)": il sistema informativo centralizzato, istituito presso l'Istituto Superiore di Sanita' ai sensi dell'articolo 19; e) "autorita' sanitaria locale territorialmente competente": l'Azienda sanitaria locale (ASL), l'Azienda Unita' Sanitaria Locale (AUSL) o altro ente pubblico deputato a svolgere controlli sulla salubrita' delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica, come individuato da norme nazionali e regionali; f) "casa o chiosco dell'acqua": un'unita' distributiva aperta al pubblico, alimentata da acqua destinata al consumo umano conforme ai requisiti del presente decreto nei punti di conformita' di cui all'articolo 5, che eroga l'acqua al consumatore direttamente in loco previo affinamento finalizzato a modificarne le caratteristiche organolettiche in conformita' ai requisiti previsti dal decreto del Ministro della salute 7 febbraio 2012, n. 25; g) "Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque (CeNSiA)": la struttura funzionale all'attuazione del presente decreto, attribuita all'Istituto Superiore di Sanita' ai sensi dell'articolo 19; h) "controllo della qualita' delle acque destinate al consumo umano": l'insieme di attivita' effettuate regolarmente in conformita' all'articolo 12, per garantire che le acque erogate soddisfino nel tempo gli obblighi generali di cui all'articolo 4, nei punti di rispetto delle conformita' indicati all'articolo 5; i) "edifici prioritari" o "locali prioritari": gli immobili di grandi dimensioni, ad uso diverso dal domestico, o parti di detti edifici, in particolare per uso pubblico, con numerosi utenti potenzialmente esposti ai rischi connessi all'acqua, come individuati in allegato VIII; l) "Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO)": l'organismo individuato dalle regioni e province autonome per ciascun Ambito Territoriale Ottimale (ATO), al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricadenti nell'ATO e al quale e' trasferito l'esercizio delle competenze dei Comuni stessi in materia di gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; m) "evento pericoloso": un qualsiasi evento che introduce pericoli nel sistema di fornitura di acque destinate al consumo umano o che non riesce a eliminarli da tale sistema; n) "gestore idro-potabile": il gestore del servizio idrico integrato cosi' come riportato all'articolo 74, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero chiunque fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano mediante uno o piu' sistemi di fornitura idro-potabile, oppure attraverso cisterne, fisse o mobili, o impianti idrici autonomi, o anche chiunque confeziona per la distribuzione a terzi, acqua destinata al consumo umano in bottiglie o altri contenitori. E' altresi' considerato gestore idro-potabile l'operatore del settore alimentare che si approvvigiona da fonti di acqua proprie e opera quale fornitore di acqua; o) "filiera idro-potabile": l'insieme dei processi che presiedono alla fornitura e distribuzione di acqua destinata al consumo umano, comprendendo gli ambienti e i sistemi ove detti processi hanno luogo, che possono avere effetti sulla qualita' dell'acqua; sono parte della filiera, tra l'altro, gli ambienti di ricarica o in connessione con gli acquiferi sotterranei o superficiali da cui sono prelevate acque da destinare al consumo umano, le fasi di prelievo delle risorse idriche da destinare al consumo umano, o, piu' in generale, gli approvvigionamenti di risorse idriche anche di origine diversa da destinare al consumo umano, il trattamento, lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano, fino ai punti d'uso; p) "sistema di fornitura idro-potabile": l'insieme di risorse, sistemi e attivita' operate dal gestore idro-potabile a partire dall'approvvigionamento idrico primario, comprendendo i trattamenti e la distribuzione delle acque fino al punto di consegna; q) "gestore della distribuzione idrica interna": il proprietario, il titolare, l'amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto, anche se delegato o appaltato, che sia responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione interno ai locali pubblici e privati, collocato fra il punto di consegna e il punto d'uso dell'acqua; r) "impresa alimentare": un'impresa alimentare quale definita all'articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 178/2002; s) "indicatori di perdite idriche di rete", da utilizzare ai fini della valutazione dei miglioramenti conseguiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE: gli indicatori specificamente definiti nell'allegato A (RQTI) alla deliberazione dell'Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 917/2017/R/IDR; t) "misura di controllo": ogni azione o attivita' posta in essere nella filiera idro-potabile per prevenire, eliminare o ridurre a livello accettabile un rischio correlato al consumo dell'acqua o, comunque, un'alterazione indesiderata della qualita' dell'acqua; u) "monitoraggio": l'esecuzione di una sequenza pianificata di osservazioni o misurazioni su elementi significativi della filiera idro-potabile, ai fini del rilevamento puntuale di alterazioni della qualita' e della quantita' dell'acqua; per "monitoraggio operativo" si intende la sequenza programmata di osservazioni o misure per valutare il regolare funzionamento delle "misure di controllo" poste in essere nell'ambito della filiera idro-potabile dal gestore idro-potabile; v) "operatore del settore alimentare": un operatore del settore alimentare quale definito all'articolo 3, punto 3, del regolamento (CE) n. 178/2002; z) "operatore economico": qualsiasi persona fisica o giuridica che immette reagenti chimici e materiali filtranti attivi e passivi che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano, di seguito denominati "ReMaF", sul mercato nazionale in conformita' alle disposizioni del presente decreto; tale soggetto puo' essere il produttore o il suo rappresentante autorizzato, l'importatore o il distributore; aa) "pericolo": un agente biologico, chimico, fisico o radiologico contenuto nell'acqua, o relativo alla condizione dell'acqua, in grado di provocare danni alla salute umana; bb) "piano di sicurezza dell'acqua": il piano attraverso il quale e' definita ed implementata l'analisi di rischio della filiera idro-potabile, effettuata in conformita' all'articolo 6, articolata in valutazione, gestione del rischio, comunicazione ed azioni a queste correlate. Esso comprende, per i differenti aspetti di competenza: 1) una valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano, effettuata in conformita' all'articolo 7, con particolare riguardo ai piani di tutela delle acque; 2) una valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile (piano di sicurezza dell'acqua del sistema di fornitura idro-potabile) che include il prelievo, l'adduzione, il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al punto di consegna, effettuata in conformita' all'articolo 8; 3) una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni all'edificio, effettuata in conformita' all'articolo 9; cc) "punto di consegna": il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'utente finale (sistema di distribuzione interna) ed e' posto in corrispondenza del misuratore dei volumi (contatore). La responsabilita' del gestore del servizio idrico integrato si estende fino a tale punto di consegna, salvo comprovate cause di forza maggiore o del servizio comunque non imputabili al gestore stesso, ivi inclusa la documentata impossibilita' del gestore di accedere o intervenire su tratti di rete idrica ricadenti in proprieta' privata; dd) "punto di utenza" o "punto d'uso": il punto di uscita dell'acqua destinata al consumo umano, da cui si puo' attingere o utilizzare direttamente l'acqua, generalmente identificato nel rubinetto; ee) "rete di distribuzione del gestore idro-potabile": l'insieme delle condotte, apparecchiature e manufatti messi in opera e controllati dal gestore idro-potabile per alimentare le utenze private e i servizi pubblici; ff) "rischio": una combinazione della probabilita' di un evento pericoloso e della gravita' delle conseguenze se il pericolo e l'evento pericoloso si verificano nella filiera idro-potabile; gg) "Sistema Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane (SINTAI)": lo strumento per la raccolta e diffusione delle informazioni relative allo stato di qualita' delle acque interne e marine sviluppato e gestito dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi e per le finalita' di cui alla parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in coerenza con la legge 28 giugno 2016, n. 132. Il SINTAI, gestito da ISPRA, e' il nodo nazionale "Water Information System for Europe" (WISE), come definito dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 settembre 2009, n. 203 "Individuazione delle informazioni territoriali e modalita' per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque" e lo strumento per la trasmissione dei dati all'Agenzia Europea dell'Ambiente di cui al Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento Europeo; hh) "sistema o impianto di distribuzione interno", anche detto "rete di distribuzione interna" o "sistema di distribuzione domestico": le condutture, i raccordi e le apparecchiature installati fra i rubinetti normalmente utilizzati per le acque destinate al consumo umano in locali sia pubblici che privati, e la "rete di distribuzione del gestore idro-potabile", connesso a quest'ultima direttamente o attraverso l'allacciamento idrico; ii) "zona di fornitura idro-potabile", di seguito anche "zona di fornitura" o "water supply zone": un'area definita dal gestore idro-potabile all'interno della quale le acque destinate al consumo umano provengono da una o varie fonti e la loro qualita' puo' essere considerata ragionevolmente omogenea, sulla base di evidenze oggettive; ii-bis) "lotto": intera quantita' di una partita di merce che e' stata fabbricata o confezionata in condizioni identiche, in un'unica linea produttiva e con gli stessi ingredienti, in un periodo definito; al lotto viene assegnato un "numero di lotto" che identifica in maniera univoca tutte le materie prime usate, le fasi produttive e i controlli svolti; ii-ter) "apparecchiatura di trattamento dell'acqua": dispositivo utilizzato sia in ambito domestico che in pubblici esercizi, alimentato da acqua destinata al consumo umano conforme ai requisiti del presente decreto nei punti di conformita' di cui all'articolo 5, che eroga l'acqua previo affinamento finalizzato a modificarne le caratteristiche organolettiche in conformita' ai requisiti previsti dal decreto del Ministro della salute 7 febbraio 2012, n. 25; ii-quater) "prodotto": un oggetto che viene a contatto con le acque destinate al consumo umano composto con materiali finali e destinato ad essere immesso sul mercato; ii-quinquies) "approvvigionamento idrico primario": insieme delle infrastrutture idriche a monte dei settori di impiego dell'acqua.». |
| ALLEGATO I (articolo 4)
REQUISITI MINIMI RELATIVI AI VALORI DI PARAMETRO UTILIZZATI PER VALUTARE LA QUALITA' DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
Parte di provvedimento in formato grafico |
| ALLEGATO II (articolo 12)
CONTROLLO E MONITORAGGIO
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| ALLEGATO III (articolo 12)
SPECIFICHE PER L'ANALISI DEI PARAMETRI
Parte di provvedimento in formato grafico |
| ALLEGATO IV (articolo 18)
INFORMAZIONI AL PUBBLICO Parte di provvedimento in formato grafico |
| ALLEGATO V (articolo 3)
IDENTIFICAZIONE DELLE ACQUE LA CUI QUALITA' NON E' OGGETTO DI REGOLAMENTAZIONE AI SENSI DEL PRESENTE DECRETO
Parte di provvedimento in formato grafico |
| ALLEGATO VI (articolo 6) CRITERI DI APPROVAZIONE DI UN PIANO DI SICUREZZA DELL'ACQUA (PSA) PER LE FORNITURE IDRO-POTABILI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 6 E 8 DEL PRESENTE DECRETO.
Parte di provvedimento in formato grafico |
| ALLEGATO VII (articolo 7) INFORMAZIONI AMBIENTALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NELLE AREE DI ALIMENTAZIONE DEI PUNTI DI PRELIEVO DI ACQUE DA DESTINARE AL CONSUMO UMANO
Parte di provvedimento in formato grafico |
| ALLEGATO VIII (articolo 9)
CLASSI DI STRUTTURE PRIORITARIE
Parte di provvedimento in formato grafico |
| ALLEGATO IX (articolo 11)
REMAF: DEFINIZIONE, REQUISITI TECNICI E VIGILANZA Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) alla lettera c), le parole: «comma 1), lettera a, punto 2)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettera a), punto 2)»; 2) alla lettera d), le parole: «ivi incluse quelle utilizzate nelle imprese alimentari,» sono soppresse; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita ovvero utilizzate nella produzione, preparazione o trattamento di alimenti, devono essere conformi alle disposizioni del presente decreto fino ai punti di rispetto della conformita' dell'acqua di cui, rispettivamente all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), e qualora siano destinate a essere ingerite o si preveda ragionevolmente che possano essere ingerite da esseri umani, dal predetto punto in poi sono considerate alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le acque potabili erogate dalle case dell'acqua e dalle apparecchiature di trattamento dell'acqua, quali definite, rispettivamente, all'articolo 2, comma 1, lettere f) e ii-ter), devono essere conformi alle disposizioni del presente decreto fino al punto di rispetto della conformita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), con responsabilita' del gestore idro-potabile e del gestore idrico della distribuzione interna (GIDI) per gli ambiti di rispettiva competenza. Dal punto di rispetto della conformita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), in poi, le acque di cui al primo periodo, rientrando nella somministrazione diretta di bevande, sono considerate alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002.»; d) al comma 5, le parole: «, sono soggette esclusivamente alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 e agli articoli 8, 9, 12 e 15, e ai pertinenti allegati» sono sostituite dalle seguenti: «non sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 16, nonche' ai pertinenti allegati, tenuto anche conto delle esenzioni di cui all'articolo 8, comma 5»; e) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. I sistemi di fornitura idro-potabile che erogano, in media, meno di 10 m³ di acqua al giorno o che servono meno di 50 persone nell'ambito di un'attivita' commerciale o pubblica non sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli da 6 a 9, nonche' ai pertinenti allegati.».
Note all'art. 2: - Si riporta l'articolo 3 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal presente decreto: «Art. 3 (Campo di applicazione ed esenzioni). - 1. Il presente decreto non si applica: a) alle acque minerali naturali riconosciute come tali ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176; b) alle acque considerate medicinali a norma della pertinente legislazione; c) alle acque di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 2), se: 1) provenienti da fonti di approvvigionamento proprie dell'operatore alimentare, in quanto soggette agli obblighi e ai provvedimenti correttivi della pertinente legislazione alimentare e in particolare comprese nei "principi dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (sistema HACCP)", fatto salvo il rispetto per le stesse dei valori di parametro di cui all'allegato I, Parti A e B; 2) la loro qualita' non puo' avere conseguenze dirette o indirette sulla salubrita' del prodotto alimentare finale, secondo quanto valutato dall'autorita' sanitaria territorialmente competente; d) alle acque destinate esclusivamente a quegli usi specifici diversi da quello potabile, la cui qualita' non abbia ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori interessati ovvero perche' regolate da diversa specifica normativa, come individuate nell'allegato V. 2. Le acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita ovvero utilizzate nella produzione, preparazione o trattamento di alimenti, devono essere conformi alle disposizioni del presente decreto fino ai punti di rispetto della conformita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), e qualora siano destinate a essere ingerite o si preveda ragionevolmente che possano essere ingerite da esseri umani, dal predetto punto in poi sono considerate alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002. 3. Le acque potabili erogate dalle case dell'acqua e dalle apparecchiature di trattamento dell'acqua, quali definite all'articolo 2, comma 1, lettere f) e ii-ter), devono essere conformi alle disposizioni del presente decreto fino al punto di rispetto della conformita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), con responsabilita' del gestore idro-potabile e del gestore idrico della distribuzione interna (GIDI) per gli ambiti di rispettiva competenza. Dal punto di rispetto della conformita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), in poi, le acque di cui al primo periodo, rientrando nella somministrazione diretta di bevande, sono considerate alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 178/20024. Le acque destinate al consumo umano richiamate al precedente comma 2, sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 e all'allegato I, Parti A e B. 5. Le navi che eseguono la desalinizzazione dell'acqua, il trasporto passeggeri e operano in veste di gestori idropotabili non sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 16, e ai pertinenti allegati, tenuto anche conto delle esenzioni di cui all'articolo 8, comma 5. 6. I requisiti minimi di cui all'allegato I, Parte A, non si applicano all'acqua di sorgente di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176. 7. I sistemi di fornitura idro-potabile che erogano, in media, meno di 10 m3 di acqua al giorno o che servono meno di 50 persone nell'ambito di un'attivita' commerciale o pubblica non sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli da 6 a 9, e ai pertinenti allegati.». |
| Art. 3 Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera d), dopo le parole: «articoli da 5 a 15» sono aggiunte le seguenti: «, tenuto conto delle specifiche esenzioni previste agli articoli 3, commi 5 e 7, e 8, comma 5»; b) al comma 4, le parole: «I gestori idro-potabili» sono sostituite dalle seguenti: «I gestori del servizio idro-potabile che gestiscono sistemi di fornitura idro-potabile».
Note all'art. 3: - Si riporta l'articolo 4 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Obblighi generali). - 1. Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite. 2. Ai fini dell'osservanza dei requisiti minimi previsti dal presente decreto, le acque destinate al consumo umano sono salubri e pulite se soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) non devono contenere microrganismi, virus e parassiti, ne' altre sostanze, in quantita' o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana; b) devono soddisfare i requisiti minimi stabiliti nell'allegato I, Parti A, B e D; c) devono essere conformi ai valori per parametri supplementari non riportati nell'allegato I e fissati ai sensi dell'articolo 12, comma 13; d) devono essere adottate le misure necessarie previste dagli articoli da 5 a 15, tenuto conto delle specifiche esenzioni previste agli articoli 3, commi 5 e 7, e 8, comma 5. 3. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto non puo' avere l'effetto di consentire un deterioramento del livello esistente della qualita' delle acque destinate al consumo umano tale da avere ripercussione sulla tutela della salute umana, ne' l'aumento dell'inquinamento delle acque destinate alla loro produzione. 4. I gestori del servizio idro-potabile che gestiscono sistemi di fornitura idro-potabile che forniscono almeno 10.000 m3 di acqua al giorno o che servono almeno 50.000 persone, effettuano una valutazione dei livelli delle perdite e dei potenziali miglioramenti in termini di riduzione delle perdite di rete idrica, utilizzando gli indicatori di perdite idriche di rete quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera s). 5. ARERA provvede all'acquisizione dei risultati della valutazione e alla elaborazione del tasso medio di perdita idrica nazionale, trasmettendoli alla Commissione europea entro il 12 gennaio 2026. 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro due anni dalla data di pubblicazione del tasso medio di perdita idrica stabilito dalla Commissione europea con atto delegato previsto entro il 12 gennaio 2028, e' stabilito un piano d'azione contenente una serie di misure da adottare per ridurre il tasso di perdita idrica nazionale, nel caso in cui quest'ultimo superi la soglia media stabilita dalla commissione.». |
| Art. 4 Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) per le acque prodotte dalle case dell'acqua e dalle apparecchiature di trattamento dell'acqua destinata al consumo umano, nel punto di consegna dell'acqua alla casa e all'apparecchiatura di trattamento e nel punto di utenza, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 3.»; b) al comma 2, le parole: «comma 1, lettera cc» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettera cc)»; c) al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «e quelli di cui all'allegato I, Parte D,»; d) al comma 4, lettera a), numero 2), dopo le parole: «fattibilita' tecnica ed economica di tali misure» sono aggiunte le seguenti: «, nel caso cio' sia ritenuto utile a sostenere i provvedimenti di cui al punto 1);».
Note all'art. 4: - Si riporta l'articolo 5 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Punti in cui i valori dei parametri devono essere rispettati). - 1. I valori per i parametri elencati nell'allegato I, Parti A e B, devono essere rispettati: a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto di consegna, ovvero, ove sconsigliabile per difficolta' tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto rappresentativo della rete di distribuzione del gestore idro-potabile prossimo al punto di consegna, e nel punto di utenza in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano all'interno dei locali pubblici e privati; b) per le acque destinate al consumo umano fornite da una cisterna, nel punto in cui le acque fuoriescono dalla cisterna; c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori e destinate al consumo umano, nel punto in cui sono confezionate in bottiglie o contenitori; d) per le acque destinate al consumo umano utilizzate in una impresa alimentare, nel punto in cui sono utilizzate in tale impresa; e) per le acque prodotte dalle case dell'acqua e dalle apparecchiature di trattamento dell'acqua destinata al consumo umano, nel punto di consegna dell'acqua alla casa e all'apparecchiatura di trattamento e nel punto di utenza, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 3. 2. Per le acque fornite attraverso la rete di distribuzione del gestore idro-potabile, si considera che quest'ultimo abbia adempiuto agli obblighi di cui al presente decreto quando i valori di parametro sono rispettati nel punto di consegna quale definito all'articolo 2, comma 1, lettera cc). 3. Per le acque fornite attraverso il sistema di distribuzione interno, il relativo gestore assicura che i valori di parametro di cui al comma 1 e quelli di cui all'allegato I, Parte D, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto di utenza all'interno dei locali pubblici e privati. A tal fine, nel caso di edifici e locali prioritari il gestore del sistema di distribuzione interno assicura l'adempimento degli obblighi previsti all'articolo 9. 4. Fermo restando quanto stabilito ai commi 2 e 3, qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro nell'allegato I, Parti A e B, non siano conformi a tali valori al rubinetto, e si abbia evidenza certa che l'inosservanza sia dovuta al sistema di distribuzione interno o alla sua manutenzione: a) l'autorita' sanitaria locale territorialmente competente dispone che siano adottate misure appropriate per eliminare o ridurre il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura, quali, ad esempio: 1) provvedimenti correttivi da adottare da parte del gestore del sistema di distribuzione interno, in proporzione al rischio; 2) ferma restando la responsabilita' primaria di intervento del gestore del sistema di distribuzione interno, raccomandando al gestore idro-potabile di adottare altre misure per modificare la natura e le caratteristiche delle acque prima della fornitura, quale ad esempio la possibilita' di impiego di adeguate tecniche di trattamento, tenendo conto della fattibilita' tecnica e economica di tali misure, nel caso cio' sia ritenuto utile a sostenere i provvedimenti di cui al punto 1); b) l'autorita' sanitaria locale territorialmente competente ed il gestore idro-potabile, ciascuno per quanto di competenza, provvedono affinche' i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare. |
| Art. 5 Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, dopo le parole: «acque da destinare» sono inserite le seguenti: «e destinate», le parole: «l'interoperabilita' dei sistemi informativi SINTAI» sono sostituite dalle seguenti: «l'interoperabilita' dei sistemi informativi SINA-SINTAI» e le parole: «delle Autorita' ambientali regionali,» sono soppresse; b) al comma 6, le parole: «alla filiera» sono sostituite dalle seguenti: «al sistema di fornitura» e la parola: «sei» e' sostituita dalla seguente: «tre»; c) al comma 7, lettera a), le parole: «della filiera» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema di fornitura»; d) al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo la periodicita' specificata nell'allegato VI al presente decreto».
Note all'art. 5: - Si riporta l'articolo 6 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal presente decreto: «Art. 6 (Obblighi generali per l'approccio alla sicurezza dell'acqua basato sul rischio). - 1. L'approccio basato sul rischio e' finalizzato a garantire la sicurezza delle acque destinate al consumo umano e l'accesso universale ed equo all'acqua in conformita' al presente decreto, implementando un controllo olistico di eventi pericolosi e pericoli di diversa origine e natura - inclusi i rischi correlati ai cambiamenti climatici, alla protezione dei sistemi idrici e alla continuita' della fornitura - conferendo priorita' di tempo e risorse ai rischi significativi e alle misure piu' efficaci sotto il profilo dei costi e limitando analisi e oneri su questioni non rilevanti, coprendo l'intera filiera idropotabile, dal prelievo alla distribuzione, fino ai punti di rispetto della conformita' dell'acqua specificati all'articolo 5 e garantendo lo scambio continuo di informazioni tra i gestori dei sistemi di distribuzione idro-potabili e le autorita' competenti in materia sanitaria e ambientale. 2. L'approccio di cui al comma 1 comporta i seguenti elementi: a) una valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano, in conformita' all'articolo 7; b) una valutazione e gestione del rischio di ciascun sistema di fornitura idro-potabile che includa il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al punto di consegna, effettuata dai gestori idro-potabili in conformita' all'articolo 8; c) una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni per gli edifici e locali prioritari, in conformita' all'articolo 9. 3. La valutazione e gestione del rischio richiamata ai commi 1 e 2, si basa sui principi generali della valutazione e gestione del rischio stabiliti dalla Organizzazione Mondiale della Sanita', trasposti nelle Linee guida nazionali per l'implementazione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua, elaborate dall'Istituto superiore di sanita' (ISS), contenute in Rapporti ISTISAN 22/33 e successive modifiche e integrazioni. 4. Le regioni e province autonome effettuano e approvano una valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare e destinate al consumo umano di cui al comma 2, lettera a), coordinata ed aggiornata con quanto previsto ai sensi dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e attraverso l'interoperabilita' dei sistemi informativi SINA-SINTAI e AnTeA ai sensi dell'articolo 7, comma 16, la mettono a disposizione delle Autorita' sanitarie regionali e locali, delle Autorita' di bacino distrettuali, del Ministero della salute, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nonche' dei gestori idro-potabili operanti nei territori di propria competenza. 5. La valutazione e gestione del rischio di cui al comma 4, e' effettuata per la prima volta entro il 12 luglio 2027, riesaminata a intervalli periodici non superiori a sei anni, e, se necessario, aggiornata. 6. La valutazione e gestione del rischio relativa al sistema di fornitura idro-potabile di cui al comma 2, lettera b), e' effettuata dai gestori idro-potabili per la prima volta entro il 12 gennaio 2029, riesaminata a intervalli periodici non superiori a tre anni e, se necessario, aggiornata. 7. Per le finalita' di cui al comma 6, i gestori idro-potabili: a) dimostrano l'adeguatezza della valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile ai criteri di cui all'articolo 8, mediante elaborazione di Piani di Sicurezza dell'Acqua (PSA) per ogni sistema di fornitura idropotabile, che sottopongono all'approvazione da parte del Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque (CeNSiA) di cui all'articolo 19; b) assicurano che i documenti e le registrazioni relative al PSA per il sistema di fornitura idro-potabile siano costantemente conservati, aggiornati e resi disponibili alle autorita' sanitarie territorialmente competenti, mediante condivisione degli stessi con il sistema "Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)", secondo quanto indicato in allegato VI; la tracciabilita' di tali dati dovra' essere garantita almeno per gli ultimi sei anni a partire dalla prima valutazione indicata al comma 6. 8. La valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni per gli edifici e locali prioritari di cui al comma 2, lettera c), e' effettuata dai gestori idrici della distribuzione interna per la prima volta entro il 12 gennaio 2029, inserita dai medesimi gestori nel sistema AnTeA, riesaminata ogni sei anni e, se necessario, aggiornata. 9. Per le finalita' di cui al comma 8, i gestori della distribuzione idrica interna: a) dimostrano su richiesta dell'autorita' sanitaria locale territorialmente competente, il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 9, tenendo conto del tipo e della dimensione dell'edificio; b) assicurano che le procedure, le registrazioni e ogni altro documento rilevante siano costantemente conservati, aggiornati e resi disponibili alle autorita' sanitarie territorialmente competenti; la tracciabilita' di tali dati dovra' essere garantita almeno per gli ultimi sei anni a partire dalla prima valutazione indicata al comma 8. 10. Le attivita' di approvazione delle valutazioni e gestioni del rischio di cui al comma 6, sono eseguite dal CeNSiA nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera a), sulla base degli indirizzi della Commissione nazionale di sorveglianza sui piani di sicurezza dell'acqua di cui all'articolo 20, secondo la periodicita' specificata nell'allegato VI al presente decreto.». |
| Art. 6 Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, dopo le parole: «acque da destinare» sono inserite le seguenti: «e destinate»; b) le parole: «Autorita' ambientali delle» ovunque ricorrono sono soppresse; c) al comma 1, dopo le parole: «rese disponibili da ISPRA attraverso il SINTAI» sono sostituite dalle seguenti: «rese disponibili da ISPRA attraverso il SINA-SINTAI di cui all'articolo 11 della legge 28 giugno 2016, n. 132,» e le parole: «dai PSA di cui al decreto del Ministero della salute del 14 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2017, n. 192,» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dai PSA di cui all'articolo 6, comma 7,»; d) al comma 9, le parole: «sono messe a disposizione del SINTAI» sono sostituite dalle seguenti: «sono messe a disposizione del SINA- SINTAI»; e) al comma 12, le parole: «Autorita' ambientali o sanitarie delle regioni e province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «regioni e province autonome e autorita' sanitarie»; f) al comma 14, le parole: «trasmettono a ISPRA attraverso il SINTAI, ed aggiornano» sono sostituite dalle seguenti: «trasmettono a ISPRA attraverso il SINA- SINTAI e aggiornano»; g) al comma 16, le parole: «per l'interoperabilita' dei dati di SINTAI» sono sostituite dalle seguenti: «per l'interoperabilita' dei dati di SINA- SINTAI»;
Note all'art. 6: - Si riporta l'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 7 (Valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare e destinate al consumo umano). - 1. Le regioni e province autonome sulla base delle informazioni rese disponibili da ISPRA attraverso il SINA-SINTAI di cui all'articolo 11 della legge 28 giugno 2016, n. 132, elencate all'allegato VII, di quelle rese disponibili dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO) e dal gestore idro-potabile, nonche' delle altre informazioni necessarie alla valutazione e gestione del rischio, previste ai sensi della parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006, comprese quelle relative all'applicazione dell'articolo 94 dello stesso decreto e derivanti dai PSA di cui all'articolo 6, comma 7, provvedono ad effettuare una valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano. 2. Al fine di rendere piu' efficace l'azione tecnico-amministrativa, nel caso della presenza di piu' punti di prelievo in una stessa area di alimentazione, le regioni e province autonome possono attuare la valutazione e gestione del rischio in forma aggregata, avendo cura di rappresentare le eventuali differenze locali. 3. La valutazione del rischio include almeno i seguenti elementi: a) una caratterizzazione delle aree di alimentazione per i punti di prelievo: 1) una specificazione e mappatura delle aree di alimentazione per i punti di prelievo; 2) una mappatura delle aree protette di cui all'art. 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ivi incluse quelle definite dall'art. 94 del medesimo decreto; 3) le coordinate geo-referenziate di tutti i punti di prelievo delle aree di alimentazione; poiche' tali dati sono potenzialmente sensibili, in particolare in termini di salute pubblica e sicurezza pubblica, le regioni e province autonome provvedono affinche' tali dati siano protetti e comunicati esclusivamente alle autorita' competenti e ai gestori idro-potabili; 4) una descrizione dell'uso del suolo, del dilavamento e dei processi di ravvenamento delle aree di alimentazione per i punti di prelievo; b) l'individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi nelle aree di alimentazione per i punti di prelievo e la valutazione del rischio che essi potrebbero rappresentare per la qualita' delle acque da destinare al consumo umano; tale valutazione prende in esame i possibili rischi che potrebbero causare il deterioramento della qualita' dell'acqua, nella misura in cui cio' possa rappresentare un rischio per la salute umana; c) un adeguato monitoraggio nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee o in entrambe per i punti di prelievo e nelle acque da destinare a consumo umano, di pertinenti parametri, sostanze o inquinanti selezionati tra i seguenti: 1) parametri di cui all'allegato I, parti A, B, o fissati conformemente all'articolo 12, comma 12; 2) inquinanti delle acque sotterranee di cui alle tabelle 2 e 3 della lettera B, Parte A, dell'allegato I alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006; 3) sostanze prioritarie e alcuni altri inquinanti, selezionati sulla base dei criteri di cui al punto A.3.2.5, di cui alla Tabella 1/A dell'allegato I alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006; 4) inquinanti specifici dei bacini idrografici riportati nei Piani di gestione delle acque, selezionati sulla base dei criteri di cui al punto A.3.2.5 e di cui alla Tabella 1/B dell'allegato I alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006; 5) altri inquinanti pertinenti per le acque destinate al consumo umano, stabiliti dalle regioni e province autonome sulla base dell'esame delle informazioni raccolte a norma della lettera b) del presente comma; 6) sostanze presenti naturalmente che potrebbero rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana attraverso l'uso di acque destinate al consumo umano; 7) sostanze e composti inseriti nell'"elenco di controllo" stabilito a norma dell'articolo 12, comma 10. 4. Ai fini della attuazione del comma 3, lettera a), possono essere utilizzate le informazioni raccolte conformemente agli articoli 82, 117, 118 e 120 e allegato I punto A.3.8, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 5. Ai fini della attuazione del comma 3, lettera b), puo' essere utilizzato l'esame dell'impatto delle attivita' umane svolto a norma dell'articolo 118 del decreto n. 152 del 2006, nonche' le informazioni relative alle pressioni significative raccolte a norma dell'allegato III, sezione C alla parte terza del medesimo decreto. 6. Le regioni e province autonome scelgono i parametri, le sostanze o gli inquinanti da monitorare tra quelli indicati del comma 3, lettera c), perche' considerati pertinenti alla luce dell'individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi e delle valutazioni di cui al comma 3, lettera b), o alla luce delle informazioni comunicate dai gestori idro-potabili conformemente al comma 8. 7. Ai fini di un adeguato monitoraggio di cui al comma 3, lettera c), ai sensi del quale si individuano nuove sostanze pericolose per la salute umana attraverso l'uso di acque destinate al consumo umano le regioni e province autonome possono utilizzare il monitoraggio effettuato conformemente agli articoli 82, 118 e 120 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o ad altra legislazione pertinente per le aree di alimentazione per i punti di prelievo. 8. Le regioni e province autonome, che a vario titolo, o avvalendosi di altri enti operativi o dei gestori idropotabili, effettuano il monitoraggio nelle aree di alimentazione per i punti di prelievo e nelle acque da destinare a consumo umano, anche ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono tenute ad informare tempestivamente le competenti autorita' sanitarie delle regioni e province autonome delle tendenze, delle quantita' e delle concentrazioni anomale, di parametri, sostanze o inquinanti monitorati. 9. Le regioni e province autonome provvedono altresi' a definire le procedure operative interne e ad approvare la valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano: le valutazioni approvate sono messe a disposizione del SINA-SINTAI e trasmesse alle corrispondenti Direzioni regionali e alle competenti Autorita' sanitarie delle regioni e province autonome. 10. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio di cui al comma 3, le regioni e province autonome provvedono affinche' siano adottate le opportune misure di gestione del rischio intese a prevenire o controllare i rischi individuati, partendo dalle seguenti misure di prevenzione: a) definizione e attuazione di misure di prevenzione e di attenuazione nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo oltre alle misure previste o adottate ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove necessario per garantire la qualita' delle acque destinate al consumo umano; se del caso, tali misure di prevenzione e di attenuazione sono incluse nei programmi di misure di cui al medesimo articolo; ove opportuno, le regioni e province autonome provvedono, in collaborazione con i gestori e altri pertinenti portatori di interessi, affinche' chi inquina adotti tali misure di prevenzione; b) garanzia di un adeguato monitoraggio dei parametri, delle sostanze o degli inquinanti nelle acque superficiali o sotterranee, o in entrambe, nelle aree di alimentazione per i punti di prelievo o nelle acque da destinare a consumo umano, che potrebbero costituire un rischio per la salute umana attraverso il consumo di acqua o comportare un deterioramento inaccettabile della qualita' delle acque destinate al consumo umano e che non sono stati presi in considerazione nel quadro del monitoraggio effettuato, almeno, conformemente agli articoli 82, 118 e 120 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Se del caso, tale monitoraggio e' incluso nei programmi di controllo di cui all'articolo 12, comma 4, lettera e); c) valutazione della necessita' di definire o adattare zone di salvaguardia per le acque sotterranee e superficiali, di cui alle aree protette ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ivi incluse quelle definite dall'articolo 94 del medesimo decreto. 11. Le regioni e province autonome provvedono affinche' l'efficacia delle misure di cui al precedente comma sia riesaminata ogni sei anni. 12. Le regioni e province autonome garantiscono che i gestori idro-potabili abbiano accesso alle informazioni sulla valutazione del rischio di cui al comma 3. Sulla base delle informazioni di cui ai commi da 3 a 8, le competenti regioni e province autonome e autorita' sanitarie possono: a) imporre ai gestori idro-potabili di effettuare ulteriori monitoraggi o trattamenti per alcuni parametri, tenendo conto della disponibilita' di adeguati approcci metodologici e metodiche analitiche; b) consentire ai gestori idro-potabili di ridurre la frequenza del monitoraggio di un parametro, o di rimuovere un parametro dall'elenco dei parametri che il gestore di acqua deve monitorare conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, comma 4, lettera a), senza dover effettuare una valutazione del rischio del sistema di fornitura, a condizione che: 1) non si tratti di un parametro fondamentale ai sensi dell'allegato II, Parte B, punto 1; 2) nessun elemento, secondo quanto prevedibile sulla base delle evidenze disponibili, possa provocare un deterioramento della qualita' delle acque destinate all'uso umano. 13. Laddove un gestore idro-potabile sia autorizzato a ridurre la frequenza del monitoraggio di un parametro o a rimuovere un parametro dall'elenco dei parametri da monitorare secondo quanto previsto al comma 12, lettera b), le regioni e province autonome garantiscono che sia effettuato un adeguato monitoraggio di tali parametri al momento del riesame della valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione per i punti di prelievo, in conformita' dell'articolo 12, comma 3. 14. Le regioni e province autonome e le Agenzie del Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA), trasmettono ad ISPRA attraverso il SINA-SINTAI, ed aggiornano, le informazioni di cui all'allegato VII, riguardanti: a) la mappatura delle aree di salvaguardia e le stazioni di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano; b) l'individuazione delle pressioni significative e dei parametri monitorati sui corpi idrici dove sono ubicate le stazioni di monitoraggio per le acque da destinare a consumo umano; c) i dati SOE-WISE di cui al regolamento (CE) 401/2009. 15. Le informazioni di cui al comma 14, sono condivise con AnTeA e sono rese disponibili ai gestori idropotabili per le finalita' di implementazione del piano di sicurezza dell'acqua del sistema di fornitura idro-potabile di cui all'articolo 8. 16. Per le finalita' di cui ai commi 14 e 15 e dell'articolo 6, comma 4, ISPRA e CeNSiA, di concerto con i rispettivi Ministeri vigilanti, stabiliscono accordi e protocolli specifici per l'interoperabilita' dei dati di SINA-SINTAI e AnTeA.». |
| Art. 7 Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e nel rispetto dei requisiti minimi per l'approvazione indicati nell'allegato VI»; b) al comma 2: 1) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, individuate dal gestore idro-potabile»; 2) alla lettera i), le parole: «della conformita' di materiali» sono sostituite dalle seguenti: «della conformita' di prodotti, reagenti chimici e materiali filtranti attivi e passivi che vengono»; c) al comma 3, lettera a), il numero 2) e' sostituito dal seguente: «2) quando un parametro puo' derivare esclusivamente dall'impiego di una specifica tecnica di trattamento, di un metodo di disinfezione o di un materiale a contatto con l'acqua destinata al consumo umano, e tale tecnica o metodo o materiale non sono utilizzati dal gestore idro-potabile;»; d) al comma 5: 1) al primo periodo, le parole: «Le forniture idro-potabili» sono sostituite dalle seguenti: «I sistemi di fornitura idro-potabile»; 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini del presente comma, il gestore della fornitura idro-potabile richiede espressamente l'esenzione dall'obbligo di applicazione del presente articolo all'autorita' sanitaria territorialmente competente. L'esenzione si ritiene acquisita in caso di mancato riscontro da parte dell'autorita' sanitaria locale territorialmente competente, decorsi sei mesi dalla richiesta, fatte salve diverse indicazioni da parte della stessa autorita'.».
Note all'art. 7: - Si riporta l'articolo 8 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal presente decreto: «Art. 8 (Valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile). - 1. I gestori idro-potabili effettuano una valutazione e gestione del rischio dei propri sistemi di fornitura, attraverso l'elaborazione del PSA del sistema di fornitura idro-potabile e la successiva richiesta di approvazione dello stesso da parte del CeNSiA, secondo quanto previsto all'articolo 6, commi 6 e 7, e nel rispetto dei requisiti minimi per l'approvazione indicati nell'allegato VI. 2. Il PSA di cui al comma 1 e' conforme ai seguenti criteri: a) tiene conto dei risultati della valutazione e gestione del rischio effettuata conformemente all'articolo 7; b) include un'analisi dei rischi per approvvigionamenti idrici consistenti in acque da destinare a consumo umano di diversa origine, per le quali non siano disponibili valutazioni specifiche ai sensi del precedente comma, come, tra l'altro, nel caso di prelievo di acque di origine marina; c) include una descrizione del sistema di fornitura dal punto di prelievo al trattamento, allo stoccaggio e alla distribuzione dell'acqua, con particolare riguardo alle zone di fornitura idro-potabile, individuate dal gestore idro-potabile; d) individua i pericoli e gli eventi pericolosi nell'ambito del sistema di fornitura idro-potabile, includendo una valutazione dei rischi che essi potrebbero rappresentare per la salute umana attraverso l'uso delle acque, tenendo conto anche dei rischi derivanti dai cambiamenti climatici, da perdite idriche, dalla vulnerabilita' dei sistemi, da fattori che incidono sulla continuita' della fornitura, per garantire l'accesso universale ed equo ad acqua sicura; e) definisce e pone in essere misure di controllo adeguate alla prevenzione e all'attenuazione dei rischi individuati nel sistema di fornitura idro-potabile, che potrebbero compromettere la qualita' delle acque destinate al consumo umano; f) definisce e pone in essere misure di controllo adeguate nel sistema di fornitura idro-potabile, oltre alle misure previste o adottate conformemente all'articolo 7, comma 10, del presente decreto e all'articolo 116 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'attenuazione dei rischi provenienti dalle aree di alimentazione dei punti di prelievo che potrebbero compromettere la qualita' delle acque destinate al consumo umano; g) definisce e pone in essere un adeguato programma di monitoraggio operativo specifico per il sistema di fornitura e un programma di controllo, conformemente all'articolo 12; h) nei casi in cui la disinfezione rientri nel processo di preparazione o di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, garantisce che sia verificata l'efficacia della disinfezione applicata, che la contaminazione da sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al livello piu' basso possibile senza compromettere la disinfezione, che la contaminazione da reagenti chimici per il trattamento sia mantenuta al livello piu' basso possibile e che qualsiasi sostanza residua nell'acqua non comprometta l'espletamento degli obblighi generali di cui all'articolo 4; i) include una verifica della conformita' di prodotti, reagenti chimici e materiali filtranti attivi e passivi che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano e di reagenti chimici e materiali filtranti impiegati per il loro trattamento, riguardo ai criteri stabiliti agli articoli 10 e 11. 3. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio per il sistema di fornitura idro-potabile effettuata conformemente ai commi 1 e 2, il gestore idro-potabile definisce la frequenza dei controlli interni di verifica della conformita' sulle acque destinate al consumo umano, secondo le prescrizioni generali di cui all'articolo 14 e tenendo conto delle seguenti condizioni: a) possibilita' di ridurre la frequenza dei controlli di un parametro o di rimuovere un parametro dall'elenco dei parametri da sottoporre a controllo interno, ad eccezione dei parametri fondamentali di cui all'allegato II, Parte B, punto 1, gruppo A, in uno dei seguenti casi: 1) sulla base del valore assunto da un parametro in acqua non trattata, che ne comprovi la non rilevanza, conformemente alla valutazione del rischio delle aree di alimentazione di cui all'articolo 7, comma 3; 2) quando un parametro puo' derivare esclusivamente dall'impiego di una specifica tecnica di trattamento, di un metodo di disinfezione o di un materiale a contatto con l'acqua destinata al consumo umano, e tale tecnica o metodo o materiale non sono utilizzati dal gestore idro-potabile; 3) sulla base delle specifiche di cui all'allegato II, Parte C; 4) sulla base delle valutazioni dell'autorita' competente in fase di approvazione del PSA del sistema di fornitura idro-potabile da parte del CeNSiA, richiamate all'articolo 6, comma 10, per cui sia accertato che cio' non compromette la qualita' delle acque destinate al consumo umano; b) obbligo di ampliamento dell'elenco dei parametri da sottoporre a controllo interno ai sensi dell'articolo 14 o di aumento della frequenza del controllo interno in uno dei seguenti casi: 1) sulla base del riscontro di un parametro in acqua non trattata, conformemente alla valutazione del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di cui all'articolo 7, comma 3; 2) sulla base delle specifiche di cui all'allegato II, Parte C. 4. La valutazione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile riguarda i parametri di cui all'allegato I, parti A, B e C, i parametri supplementari fissati ai sensi dell'articolo 12, comma 13, nonche' le sostanze o i composti inseriti nell'elenco di controllo stabilito ai sensi dell'articolo 12, comma 10, e i controlli supplementari di cui all'articolo 12, comma 12. 5. I sistemi di fornitura idro-potabile che erogano, in media, tra 10 e 100 m3 di acqua al giorno o servono tra 50 e 500 persone, non sono soggetti all'obbligo di applicazione del presente articolo, a condizione che l'autorita' sanitaria locale territorialmente competente abbia accertato che tale esenzione non comprometta la qualita' delle acque destinate al consumo umano. Ai fini del presente comma, il gestore della fornitura idro-potabile richiede espressamente l'esenzione dall'obbligo di applicazione del presente articolo all'autorita' sanitaria territorialmente competente. L'esenzione si ritiene acquisita in caso di mancato riscontro da parte dell'autorita' sanitaria locale territorialmente competente, decorsi sei mesi dalla richiesta, fatte salve diverse indicazioni da parte della stessa autorita'. 6. Nel caso in cui i sistemi di fornitura di acqua di cui al comma 5 siano esentati, sussiste per essi l'obbligo di controlli interni periodici in conformita' all'articolo 14.». |
| Art. 8 Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e successive revisioni».
Note all'art. 8: - Si riporta l'articolo 9 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal presente decreto: «Art. 9 (Valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni). - 1. I gestori della distribuzione idrica interna effettuano una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie individuate all'allegato VIII, con particolare riferimento ai parametri elencati nell'allegato I, parte D, adottando le necessarie misure preventive e correttive, proporzionate al rischio, per ripristinare la qualita' delle acque nei casi in cui si evidenzi un rischio per la salute umana derivante da questi sistemi. 2. La valutazione e gestione del rischio effettuata ai sensi del comma 1, si basa sui principi generali della valutazione e gestione del rischio stabiliti secondo le Linee Guida per la valutazione e gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e di talune navi ai sensi della direttiva (UE) 2020/2184, Rapporto ISTISAN 22/32, e successive revisioni. 3. Nei casi di non conformita' ai punti d'uso nei locali degli edifici prioritari di cui al comma 1, ricondotte al sistema di distribuzione idrico interno o alla sua manutenzione, tenuto conto delle disposizioni applicabili ai sensi dell'articolo 5, commi 2, 3 e 4, si applicano le misure correttive di cui all'articolo 15. 4. Le regioni e province autonome promuovono la formazione specifica sulle disposizioni del presente articolo, in coordinamento con il Ministero della salute e il CeNSiA, per i gestori dei sistemi idrici interni, gli idraulici e per gli altri professionisti che operano nei settori dei sistemi di distribuzione idrici interni e dell'installazione di prodotti da costruzione e materiali che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano, anche nell'ambito delle attivita' di formazione professionale e qualifica di cui al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, e di altre norme regionali o provinciali di settore.». |
| Art. 9 Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. L'articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, e' sostituito dal seguente: «Art. 10 (Valutazione della conformita' dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano). - 1. Per l'espletamento degli obblighi generali di cui all'articolo 4, i materiali di cui sono costituiti i prodotti destinati a essere utilizzati in impianti nuovi, o in caso di riparazione o di totale o parziale sostituzione in impianti esistenti, per il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio, l'adduzione o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano e che possono, in ogni modo, entrare a contatto con tali acque, non devono nel tempo: a) compromettere direttamente o indirettamente la tutela della salute umana, come previsto dal presente decreto; b) alterare il colore, l'odore o il sapore dell'acqua; c) favorire la crescita microbica; d) causare il rilascio in acqua di contaminanti a livelli superiori a quelli accettabili per il raggiungimento delle finalita' previste per il loro utilizzo. 2. I materiali o prodotti di cui al comma 1 non devono, nel tempo, modificare le caratteristiche degli scarichi derivanti dall'acqua con cui essi vengono posti a contatto, al fine di garantire il rispetto dei valori limite di emissione degli scarichi idrici previsti nell'allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in ogni caso, non devono pregiudicare gli obiettivi di qualita' dei corpi idrici previsti all'articolo 101, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. 3. Nella fabbricazione dei materiali o prodotti di cui al comma 1, sono utilizzate sostanze di partenza, composizioni e costituenti presenti negli "elenchi positivi europei" di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2024/367 della Commissione, del 23 gennaio 2024. 4. Per testare e approvare le sostanze di partenza, le composizioni e i costituenti da includere negli "elenchi positivi europei" di cui al comma 3, si utilizzano le metodologie di prova e di accettazione di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2024/365 della Commissione, del 23 gennaio 2024. Ai fini della modifica o dell'aggiornamento degli "elenchi positivi europei", di cui al comma 3, i richiedenti, ivi compreso il Ministero della salute, presentano domanda all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) secondo la procedura prevista dal regolamento delegato (UE) 2024/369 della Commissione, del 23 gennaio 2024. I richiedenti notificano all'ECHA l'intenzione di presentare la domanda di modifica o aggiornamento degli elenchi positivi europei almeno dodici mesi prima della presentazione della domanda stessa. Il Ministero della salute e' esonerato dalla predetta notifica in casi di urgenza. 5. Per testare e approvare i materiali finali di cui sono composti i prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano, si utilizzano le procedure e i metodi di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2024/368 della Commissione, del 23 gennaio 2024. La valutazione della conformita' dei prodotti di cui al comma 1 nonche' la designazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita' coinvolti sono effettuate secondo le procedure e le prescrizioni stabilite nel regolamento delegato (UE) 2024/370 della Commissione, del 23 gennaio 2024. 6. In applicazione del regolamento delegato (UE) 2024/370, e' istituito il "Sistema nazionale di valutazione della conformita' dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano" costituito da: a) il Ministero della salute, attraverso l'ufficio tecnico competente per la qualita' delle acque destinate al consumo umano e avvalendosi del CeNSiA per le attivita' di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), con funzioni di indirizzo sanitario e coordinamento e compiti di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformita' accreditati, ai fini della notifica ai sensi del comma 5; b) il Ministero delle imprese e del made in Italy, con funzioni di autorita' di notifica nazionale; c) l'ente unico nazionale di accreditamento ACCREDIA, con funzioni di valutazione e accreditamento degli organismi di valutazione della conformita' dei prodotti di cui al comma 1, nonche' di vigilanza sugli organismi notificati; d) gli organismi notificati, con funzioni di valutazione della conformita' dei prodotti di cui al comma 1. 7. Per i prodotti di cui al comma 1, valutati conformi ai sensi del comma 5, il fabbricante, o il proprio rappresentante autorizzato, redige la dichiarazione UE di conformita' prevista dal regolamento delegato (UE) 2024/370. 8. I prodotti valutati conformi ai sensi del comma 5 recano una marcatura ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile, secondo le specifiche armonizzate di cui al regolamento delegato (UE) 2024/371 della Commissione, del 23 gennaio 2024. 9. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 7 e 8 si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2026. Prima di tale data, ai materiali e ai prodotti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni nazionali stabilite nel decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174. 10. In applicazione delle misure transitorie previste dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/367, nel periodo compreso tra il 13 luglio 2021 e il 31 dicembre 2026, le sostanze di partenza, le composizioni e i costituenti conformi a livello nazionale sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute n. 174 del 2004, possono essere utilizzati a livello nazionale per la fabbricazione di prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano fino al 31 dicembre 2032, purche' sia garantito il rispetto del valore di parametro di 5 μg/l di piombo nelle acque destinate al consumo umano in corrispondenza dei punti di conformita' di cui all'articolo 5. I prodotti che non rispettano il parametro di cui al primo periodo possono essere immessi nel mercato nazionale e utilizzati negli impianti per il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio, l'adduzione o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al 31 dicembre 2030. 11. In applicazione delle misure transitorie previste dal regolamento delegato (UE) 2024/370, i prodotti risultati conformi a livello nazionale sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute n. 174 del 2004, nel periodo antecedente al 31 dicembre 2026, possono essere immessi nel mercato nazionale e utilizzati negli impianti per il prelievo, l'adduzione, il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al 31 dicembre 2032, purche' sia garantito il rispetto del valore di parametro di 5 μg/l di piombo nelle acque destinate al consumo umano in corrispondenza dei punti di conformita' di cui all'articolo 5. I prodotti che non rispettano il parametro di cui al primo periodo possono essere immessi nel mercato nazionale e utilizzati negli impianti per il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio, l'adduzione o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al 31 dicembre 2030. 12. La vigilanza sul territorio nazionale e sull'importazione dei prodotti di cui al comma 1, immessi sul mercato nazionale e utilizzati a decorrere dal 31 dicembre 2026 e tenuto conto delle misure transitorie previste ai commi 10 e 11, e' esercitata rispettivamente dalle autorita' sanitarie locali e dagli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera (USMAF) territorialmente competenti. Per le finalita' di cui al primo periodo, le autorita' sanitarie locali e gli USMAF eseguono, per quanto di competenza, con o senza preavviso, controlli di tipo documentale che mirano a verificare la conformita' dei prodotti alle disposizioni del presente articolo, quali la dichiarazione UE di conformita', gli obblighi di marcatura, la durata del certificato di conformita', riservandosi la possibilita' di campionamento e analisi dei campioni per ulteriori accertamenti, come quelli riguardanti la composizione quali-quantitativa del prodotto, qualora vi sia motivo di sospettare un potenziale pericolo per la salute umana associato al prodotto stesso.». |
| Art. 10 Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. L'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano). - 1. Le disposizioni del presente articolo definiscono i requisiti tecnici di idoneita' dei ReMaF, definiti nell'allegato IX, sezione A, e utilizzati negli impianti per il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio, l'adduzione e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano, immessi sul mercato nazionale a decorrere dal 13 gennaio 2036. 2. I ReMaF devono essere compatibili con le caratteristiche dell'acqua con cui vengono posti a contatto e, per le finalita' degli obblighi generali di cui all'articolo 4, in condizioni normali o prevedibili di utilizzo e di messa in opera, non devono nel tempo: a) compromettere, direttamente o indirettamente, l'idoneita' al consumo umano dell'acqua; b) alterare il colore, l'odore o il sapore dell'acqua; c) favorire indirettamente la crescita microbica; d) rilasciare in acqua contaminanti a livelli superiori a quelli accettabili per il raggiungimento delle finalita' previste con il trattamento. 3. I ReMaF non devono, nel tempo, modificare le caratteristiche degli scarichi derivanti dall'acqua con cui essi vengono posti a contatto, al fine di garantire il rispetto dei valori limite di emissione degli scarichi idrici previsti nell'allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in ogni caso, non devono pregiudicare gli obiettivi di qualita' dei corpi idrici previsti all'articolo 101, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. 4. A decorrere dal 13 gennaio 2036, possono essere immessi sul mercato nazionale e utilizzati per il trattamento delle acque destinate al consumo umano e nei processi tecnologici connessi con la produzione e la distribuzione di tali acque esclusivamente i ReMaF autorizzati dal CeNSiA nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 19, comma 2, previa verifica finalizzata ad accertarne la conformita' ai requisiti tecnici di cui all'allegato IX, sezioni B, C e D. 5. L'obbligo di autorizzazione previsto al comma 4 non si applica ai biocidi e ai presidi medico-chirurgici richiamati nell'allegato IX, sezione A1, anche quando generati nel luogo di utilizzo, che soddisfino le seguenti condizioni: a) sono stati preventivamente autorizzati per le finalita' di cui al presente decreto, rispettivamente ai sensi del regolamento (UE) 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, e del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998 n. 392; b) sono conformi ai requisiti tecnici di cui all'allegato IX, sezione B, punti 3 e 4, tenuto conto per i biocidi di quanto disposto all'articolo 2, comma 7, del regolamento (UE) 528/2012. 6. Per l'espletamento degli obblighi di cui al comma 4, a decorrere dal 12 gennaio 2028, gli operatori economici avviano la procedura per il rilascio dell'autorizzazione del ReMaF secondo quanto previsto nell'allegato IX, sezione E. 7. Un ReMaF in possesso di un'autorizzazione per gli usi previsti dal comma 1, concessa da un altro Stato membro dell'Unione europea o da un Paese facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) o dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), puo' essere immesso sul mercato nazionale a condizione che lo stesso sia stato sottoposto a una valutazione igienico-sanitaria da parte di un organismo tecnico-scientifico riconosciuto nel medesimo Stato membro o Paese, sulla base di criteri che garantiscano un livello di sicurezza per la salute umana equivalente a quello del presente decreto. Il riconoscimento dell'autorizzazione di cui al primo periodo e' operato dal CeNSiA. Il presente comma non si applica ai biocidi richiamati nell'allegato IX, sezione A1, tenuto conto di quanto previsto dal comma 5. 8. Ai fini dell'immissione sul mercato nazionale, l'operatore economico registra i ReMaF autorizzati in conformita' ai commi 4 e 7 nella "Banca dati ReMaF" all'interno della piattaforma AnTeA, secondo le modalita' riportate nell'allegato IX, sezione F. 9. L'operatore economico registra i biocidi e i presidi medico-chirurgici di cui al comma 5 nella "Banca dati ReMaF" all'interno della piattaforma AnTeA, secondo le modalita' indicate nell'allegato IX, sezione F. 10. Fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell'Unione europea o nazionali, il ReMaF immesso sul mercato nazionale riporta una etichettatura con le informazioni e il logo indicati nell'allegato IX, sezione G. 11. E' consentita l'importazione per l'immissione sul mercato nazionale dei ReMaF provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea o al SEE o all'EFTA, solo se conformi ai requisiti tecnici di idoneita' e alle disposizioni su autorizzazione, registrazione, etichettatura e logo di cui al presente articolo e all'allegato IX. 12. Gli operatori economici che fabbricano o commercializzano i ReMaF in conformita' al presente decreto: a) sono responsabili di garantire che i ReMaF, attraverso l'adozione di un sistema di assicurazione della qualita', siano costantemente fabbricati e controllati in modo da soddisfare gli standard di qualita' necessari per l'uso cui sono destinati e le condizioni dell'autorizzazione alla commercializzazione; b) assicurano che ciascun lotto di ReMaF, immesso sul mercato nazionale italiano, sia accompagnato da una dichiarazione di conformita' ai requisiti fissati dal presente articolo, predisposta da personale qualificato, in accordo ai requisiti minimi riportati nell'allegato IX, sezione H; c) mettono a disposizione delle competenti autorita' sanitarie che ne fanno richiesta la documentazione e le informazioni necessarie a consentire la verifica della conformita' dei ReMaF ai requisiti fissati nel presente articolo, oltre che della qualifica del personale deputato a dichiararne la conformita' ai sensi della lettera b); d) informano tempestivamente il CeNSiA su qualsiasi modifica intervenuta in termini di composizione, condizioni di utilizzo, processo produttivo, e su effetti inattesi o nocivi di cui si e' venuti a conoscenza, relativi al ReMaF registrato nella "Banca dati ReMaF" all'interno della piattaforma AnTeA, ovvero in fase di autorizzazione da parte del CeNSiA; e) adottano, per tutto il periodo in cui i ReMaF sono sotto la propria gestione, le misure idonee a prevenire fenomeni di contaminazione dei ReMaF durante le fasi di trasporto, stoccaggio e distribuzione, assicurando le condizioni stabilite per l'autorizzazione all'immissione sul mercato, al fine di evitare il deterioramento della qualita' dell'acqua con cui essi sono posti in contatto, secondo le specifiche indicate nell'allegato IX, sezione I; f) se affidano le fasi di trasporto, stoccaggio o distribuzione dei ReMaF a soggetti terzi, assicurano e forniscono evidenza, per quanto di competenza e ove richiesto, dell'adozione da parte di tali soggetti di tutte le misure necessarie a garantire il rispetto delle condizioni idonee a prevenire il deterioramento della qualita' dell'acqua con cui i ReMaF sono posti in contatto. 13. Chiunque sia responsabile di interventi di prelievo, trattamento, stoccaggio, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano, e' tenuto a: a) utilizzare esclusivamente ReMaF autorizzati, registrati ed etichettati in conformita' al presente articolo e all'allegato IX, immessi sul mercato nazionale a decorrere dal 13 gennaio 2036; b) adottare, per tutto il periodo in cui i ReMaF sono sotto la propria gestione, le misure idonee a prevenire fenomeni di contaminazione dei ReMaF durante le fasi di trasporto, stoccaggio e manipolazione secondo le specifiche indicate nell'allegato IX, sezione I, assicurando altresi' il rispetto del campo di applicazione e utilizzo dei ReMaF secondo quanto stabilito in sede di autorizzazione all'immissione sul mercato; c) impiegare esclusivamente i ReMaF entro il termine massimo di conservazione degli stessi, indicato nella documentazione tecnica di accompagnamento e in etichetta. 14. Nel caso di ReMaF generati in situ da precursori, l'obbligo di garantirne la purezza e la qualita' per le finalita' di cui al comma 2, ricade sui produttori dei ReMaF utilizzati come precursori, sui produttori e distributori dei dispositivi generatori e sui gestori idro-potabili che utilizzano tali dispositivi, nell'ambito delle proprie responsabilita' e dei propri compiti. 15. Chiunque si approvvigioni di ReMaF immessi sul mercato nazionale a decorrere dal 13 gennaio 2026, conserva per almeno cinque anni dal loro utilizzo, in formato digitale, la relativa documentazione di acquisto e la dichiarazione di conformita' attestanti la rispondenza al presente decreto, rendendole disponibili su richiesta alle autorita' sanitarie. 16. La vigilanza sul territorio nazionale e sull'importazione dei ReMaF prodotti, immessi sul mercato nazionale e utilizzati a decorrere dal 13 gennaio 2036, e' esercitata rispettivamente dalle autorita' sanitarie locali e dagli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera (USMAF), territorialmente competenti, in conformita' con quanto previsto nell'allegato IX, sezione L. 17. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai biocidi e ai presidi medico-chirurgici richiamati nell'allegato IX, sezione A1, fatte salve le esclusioni previste dai commi 5 e 7. 18. I ReMaF immessi sul mercato nazionale entro il 12 gennaio 2036 e conformi alle disposizioni previgenti possono essere utilizzati per un ulteriore periodo non superiore a dodici mesi dalla suddetta data.». |
| Art. 11 Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, lettera b), numero 1), dopo le parole: «conferendo priorita'» sono inserite le seguenti: «, in modo non esclusivo» e dopo le parole: «al punto di utenza» sono inserite le seguenti: «di aree e strutture pubbliche»; b) al comma 7, le parole: «relative all'analisi dei parametri indicati» sono sostituite dalla seguente: «indicate»; c) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. La metodologia per misurare le microplastiche nelle acque destinate al consumo umano, di cui alla decisione delegata (UE) 2024/1441 della Commissione dell'11 marzo 2024, assume rilevanza ai fini di cui al comma 10.»; d) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Per la verifica dei parametri "somma di PFAS" e "somma di 4 PFAS" di cui all'articolo 24, comma 1, assumono rilevanza le Linee guida tecniche sui metodi analitici per il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nelle acque destinate e da destinare al consumo umano, adottate con la comunicazione della Commissione europea C/2024/4910 del 7 agosto 2024.».
Note all'art. 11: - Si riporta l'articolo 12 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal presente decreto: «Art. 12 (Controlli). - 1. I controlli volti a verificare la qualita' delle acque destinate al consumo umano consistono nell'insieme di attivita' effettuate regolarmente e in conformita' al presente articolo e all'allegato II, Parte A e B, al fine di garantire che le acque fornite soddisfino nel tempo gli obblighi generali di cui all'articolo 4. 2. Per l'adempimento dei controlli di cui al comma 1, le autorita' sanitarie delle regioni e province autonome adottano opportuni programmi di controllo relativi alle filiere idro-potabili che insistono sul territorio di propria competenza, nel rispetto degli obiettivi generali e dei requisiti stabiliti all'allegato II, Parte A, avvalendosi delle autorita' sanitarie locali territorialmente competenti e delle Agenzie del SNPA, coordinandosi con i gestori idro-potabili, e tenendo conto dei risultati della valutazione del rischio nelle forniture idro-potabili, laddove prevista, e delle aree di alimentazione dei punti di prelievo. 3. Per la verifica della qualita' delle acque destinate al consumo umano, i programmi di controllo: a) si basano sulla "zona di fornitura idro-potabile" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ii); b) si articolano in controlli esterni e controlli interni, specificati negli articoli 13 e 14, pianificati in modo coordinato nel rispetto dei principi seguenti: 1) il numero di campioni previsto dalla Tabella 1 dell'allegato II, va suddiviso in parti uguali tra i controlli esterni e i controlli interni, conferendo priorita', in modo non esclusivo, per i controlli interni alle fonti di approvvigionamento e per i controlli esterni al punto di utenza di aree e strutture pubbliche; nel caso il numero risultante dalla divisione non fosse intero, esso va arrotondato all'intero superiore; 2) i controlli esterni e i controlli interni sono distribuiti uniformemente nel corso dell'anno in modo da garantire che i valori ottenuti siano rappresentativi della qualita' dell'acqua fornita o utilizzata nel corso dell'anno; 3) nell'assicurare il numero minimo di campioni annui previsto dalla Tabella 1 dell'allegato II, il programma di controllo garantisce comunque un'adeguata flessibilita' in relazione a possibili evidenti circostanze contingenti o emergenziali che richiedano modifiche puntuali rispetto alla pianificazione generale; c) contengono le specifiche descrizioni dei punti di prelievo dei campioni definiti dalle competenti autorita' sanitarie, dei parametri, delle frequenze e dei metodi di campionamento, conformemente all'allegato II, definiscono i tempi e i modi per la sua attuazione e includono le azioni previste per sopperire ad eventuali casi di inerzia delle strutture coinvolte. 4. I programmi di controllo consistono degli elementi seguenti: a) il controllo dei parametri elencati nell'allegato I, parti A, B e C, e dei parametri supplementari fissati ai sensi del comma 13; e' fatta salva la possibilita' di rimuovere uno o piu' di tali parametri ad eccezione dei parametri fondamentali di cui all'allegato II, parte B, punto 1, gruppo A, o di aggiungere ulteriori parametri individuati sulla base della valutazione del rischio, dall'elenco dei controlli interni in capo al gestore idro-potabile, qualora per quel sistema di fornitura idro-potabile sia stato realizzato ed approvato un PSA; b) il controllo dei parametri elencati nell'allegato I, parte D, ai fini della valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie individuate all'allegato VIII; c) il controllo ai fini dell'individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi, conformemente all'articolo 8, comma 2, lettera d); d) il monitoraggio operativo svolto conformemente all'allegato II, parte A, punto 5; e) il controllo delle sostanze o composti che figurano nell'"elenco di controllo" stabilito a norma del successivo comma 10; a tal fine, si tiene conto delle informazioni sulla valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo raccolte a norma dell'articolo 7, dei dati di monitoraggio raccolti a norma del decreto legislativo n. 152 del 2006 e norme a questo collegate, al fine di evitare la sovrapposizione degli obblighi di controllo; f) le verifiche e le ispezioni sanitarie nell'area di prelievo, di trattamento, di stoccaggio e delle infrastrutture di distribuzione delle acque, incluse le verifiche agli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in contenitori, fermi restando i controlli prescritti ai fini delle valutazioni e gestioni del rischio delle forniture idro-potabili e delle aree di alimentazione dei punti di prelievo; g) la distribuzione dei campioni in modo da garantire la rappresentativita' della qualita' delle acque distribuite durante l'anno, nel rispetto di quanto stabilito dall'allegato II. 5. Entro dodici mesi dalla data di messa in operativita' del sistema informativo AnTeA a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera b), le regioni e province autonome provvedono all'inserimento nel sistema delle informazioni sui programmi di controllo di cui al comma 4, lettere da a) a g), nonche' di ogni eventuale integrazione o emendamento ai programmi, entro 30 giorni dai cambiamenti intervenuti. 6. Fino alla messa in atto del programma di controllo di cui al comma 4, da avviare entro i ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorita' sanitarie delle regioni e province autonome provvedono affinche' il numero minimo di campioni annui previsto dalla Tabella 1 dell'allegato II, sia assicurato mediante controlli esterni, e a che i controlli interni, sia rispetto ai punti di prelievo che alla frequenza, possano essere concordati con l'azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente. 7. Il controllo dei parametri elencati nell'allegato I, parti A, B, C e D, e' definito e effettuato in conformita' alle specifiche indicate nell'allegato III, nel rispetto dei principi seguenti: a) possono essere usati metodi di analisi diversi da quelli indicati nell'allegato III, Parte A, per i quali sia stata valutata l'equivalenza secondo quanto previsto nello stesso allegato, purche' si possa dimostrare che i risultati ottenuti sono affidabili almeno quanto quelli ottenuti con i metodi specificati nello stesso allegato, formulando richiesta in tal senso al CeNSiA che, previa valutazione del caso, comunichera' alla Commissione europea le informazioni pertinenti su tali metodi e sulla loro equivalenza; b) per i parametri elencati nell'allegato III, Parte B, si puo' utilizzare qualsiasi metodo, a condizione che rispetti i requisiti di cui allo stesso allegato. 8. La metodologia per misurare le microplastiche nelle acque destinate al consumo umano, di cui alla decisione delegata (UE) 2024/1441 della Commissione dell'11 marzo 2024, assume rilevanza ai fini di cui al comma 10. 9. Per la verifica dei parametri "somma di PFAS" e "somma di 4 PFAS" di cui all'articolo 24, comma 1, assumono rilevanza le Linee guida tecniche sui metodi analitici per il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nelle acque destinate e da destinare al consumo umano adottate con la comunicazione della Commissione europea C/2024/4910 del 7 agosto 2024. 10. Con decreto del Ministro della salute, se del caso di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, vengono recepiti, ove necessario, gli atti di esecuzione che la Commissione europea adotta per stabilire e aggiornare un "elenco di controllo" riguardante sostanze o composti che destano preoccupazioni per la salute presso l'opinione pubblica o la comunita' scientifica, quali ad esempio i prodotti farmaceutici, i composti interferenti endocrini e le microplastiche. 11. L'"elenco di controllo": a) include sostanze e composti di cui e' probabile la presenza nelle acque destinate al consumo umano e che potrebbero presentare un potenziale rischio per la salute umana; b) riporta un valore indicativo per ciascuna sostanza o composto e, se necessario, un possibile metodo di analisi che non comporti costi eccessivi; c) comprende il primo elenco di controllo stabilito con decisione di esecuzione (UE) 2022/679 della Commissione del 19 gennaio 2022, e che include il 17-betae-stradiolo e il nonilfenolo. 12. L'autorita' sanitaria territorialmente competente assicura controlli supplementari delle singole sostanze e dei singoli microrganismi non compresi nell'allegato I e per cui sono fissati valori di parametro supplementari, qualora vi sia motivo di sospettarne una presenza in quantita' o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana; tali controlli sono effettuati mediante controlli esterni o, in alternativa o ad integrazione di questi, tramite controlli interni, nell'ambito o al di fuori del PSA del sistema di fornitura idro-potabile. 13. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'ISS e previo parere del Consiglio superiore di sanita' (CSS), sono fissati valori per parametri supplementari non riportati nell'allegato I qualora cio' sia necessario per tutelare la salute umana in una parte o in tutto il territorio nazionale; i valori fissati devono, al minimo, soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2), lettera a). 14. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, i laboratori o i terzi che ottengono appalti dai laboratori, che eseguono le analisi, sono conformi alle specifiche indicate nell'allegato III.». |
| Art. 12 Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dopo le parole: «dei controlli esterni» sono inserite le seguenti: «nel sistema AnTeA da parte delle regioni e province autonome» e dopo le parole: «non conformi» sono inserite le seguenti: «ai punti di cui all'articolo 5»; b) al comma 7, la parola: «gestione» e' sostituita dalla seguente: «gestioni».
Note all'art. 12: - Si riporta l'articolo 13 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal presente decreto: «Art. 13 (Controlli esterni). - 1. I controlli esterni sono i controlli svolti dall'Azienda sanitaria locale territorialmente competente per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 12, sotto il coordinamento delle regioni e province autonome di appartenenza. 2. Le regioni e province autonome provvedono all'inserimento dei risultati dei controlli esterni nel sistema operativo centralizzato AnTeA entro i dodici mesi successivi alla istituzione del suddetto sistema a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera b). 3. Nel caso di conformita' dell'acqua ai parametri stabiliti all'allegato I, Parte A, B, C e D, la trasmissione dei risultati dei controlli esterni nel sistema AnTeA da parte delle regioni e province autonome e' effettuata entro novanta giorni dall'acquisizione dell'esito dei controlli e comunque non oltre centottanta giorni dal campionamento ovvero, nel caso di risultati non conformi ai punti di cui all'articolo 5, non oltre 48 ore dall'esito dei controlli, fatti salvi gli altri obblighi sulle misure correttive di cui all'articolo 15. 4. I risultati dei controlli esterni: a) sono integrati da ogni altra informazione rilevante sulla qualita' delle acque, in particolare sui risultati dei controlli funzionali al "giudizio di idoneita'" di cui al comma 7, e su eventuali provvedimenti e limitazioni d'uso; b) sono registrati in AnTeA, e resi accessibili dal CeNSiA agli EGATO di competenza e ad ARERA per le specifiche finalita' di pertinenza. 5. Ove gli impianti del sistema di fornitura dell'acqua ricadano nell'area di competenza territoriale di piu' Aziende sanitarie locali, la regione o provincia autonoma puo' individuare l'Azienda alla quale attribuire la competenza in materia di controlli esterni; per gli impianti del sistema di fornitura dell'acqua interregionali, l'organo sanitario di controllo e' individuato d'intesa fra le regioni e province autonome interessate. 6. Per le attivita' di analisi dei controlli esterni l'Azienda sanitaria locale puo' avvalersi di propri laboratori, dei laboratori del Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 9 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2022, n. 155, o delle Agenzie Regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 7 della legge 28 giugno 2016, n. 132. 7. Il giudizio di idoneita' d'uso sull'acqua destinata al consumo umano spetta all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, e si fonda sulle caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano, sull'adeguatezza degli eventuali trattamenti di potabilizzazione adottati, sulle risultanze delle valutazioni e gestioni del rischio descritte negli articoli da 6 a 9, nonche' sulla conformita' dei risultati dei controlli stabiliti per le seguenti fattispecie: a) nel caso di acque da destinare al consumo umano provenienti da nuovi approvvigionamenti, o per le quali non siano disponibili pregressi giudizi di idoneita', la destinazione al consumo umano e' subordinata di norma alle risultanze dell'esame ispettivo e dei controlli analitici riferiti ai parametri delle Parti A e B in allegato I, eseguiti su base stagionale, con una frequenza minima di quattro campionamenti uniformemente distribuiti nel tempo, fatte salve le circostanze eccezionali di cui al comma 8; b) nel caso di acque gia' distribuite per uso umano, i controlli esterni riferiti ai parametri delle Parti A e B in allegato I possono essere programmati con una frequenza ridotta rispetto alle acque di nuova utilizzazione di cui alla precedente lettera a), e il giudizio di idoneita' d'uso si intende acquisito sempreche' risultino conformi alla normativa almeno 4 recenti controlli analitici effettuati su tali acque e almeno un recente controllo ispettivo sul sistema di fornitura idro-potabile ne accerti l'adeguatezza ai fini del presente decreto. 8. In circostanze di accertata emergenza idro-potabile, e limitatamente al periodo dell'emergenza, ove l'accesso all'acqua non possa essere garantito con altri mezzi congrui, il giudizio di idoneita' per acque da destinare per la prima volta al consumo umano puo' essere espresso anche in deroga ai controlli stagionali sopra indicati sulla base di valutazioni dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, tenendo in particolare conto delle risultanze dell'analisi di rischio rese disponibili dal gestore idro-potabile ai sensi dell'articolo 8, di ogni esame ispettivo e indagine ritenuta appropriata agli scopi, e ponendo in essere, ove necessario, adeguate misure di controllo volte ad assicurare e fornire evidenza dell'assenza di rischi per la salute umana.». |
| Art. 13 Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole: «comunicandoli contestualmente alle Aziende sanitarie locali e alle regioni e province competenti per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «informando contestualmente le aziende sanitarie locali e le regioni e province competenti per territorio dell'inserimento compiuto riguardante i risultati non conformi»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I gestori idro-potabili comunicano tempestivamente, e comunque non oltre le quarantotto ore, alle competenti aziende sanitarie locali l'inosservanza dei valori di parametro stabiliti nell'allegato I, ai fini della valutazione dei potenziali pericoli e dell'adozione dei necessari provvedimenti correttivi ai sensi dell'articolo 15. Nel caso di conformita' dell'acqua ai parametri stabiliti all'allegato I, Parte A, B, C e D, la trasmissione dei risultati dei controlli interni nel sistema AnTeA da parte dei gestori idro-potabili e' effettuata entro novanta giorni dall'acquisizione dell'esito dei controlli e comunque non oltre centottanta giorni dal campionamento ovvero, nel caso di risultati non conformi ai punti di cui all'articolo 5, tempestivamente e comunque non oltre quarantotto ore dall'esito dei controlli, fatti salvi gli altri obblighi sulle misure correttive di cui all'articolo 15.»; c) al comma 5, lettera a), dopo le parole: «da parte del CeNSiA» sono inserite le seguenti: «alle autorita' sanitarie locali, regionali e provinciali competenti per territorio,».
Note all'art. 13: - Si riporta l'articolo 14 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal presente decreto: «Art. 14 (Controlli interni). - 1. I controlli interni sono i controlli svolti dal gestore idro-potabile per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 12. 2. Per l'esecuzione dei controlli interni il gestore idropotabile si avvale in primo luogo di propri laboratori di analisi o, in alternativa, di laboratori di altri gestori del servizio idrico integrato o anche di laboratori terzi, in tutti i casi conformi alle specifiche indicate nell'allegato III; i controlli interni non possono essere effettuati dai laboratori di analisi che operano i controlli esterni di cui all'articolo 13. 3. I gestori idro-potabili provvedono all'inserimento dei risultati dei controlli interni nel sistema operativo centralizzato AnTeA entro i dodici mesi successivi alla istituzione del suddetto sistema a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera, b), informando contestualmente le aziende sanitarie locali e le regioni e province competenti per territorio dell'inserimento compiuto riguardante i risultati non conformi; i risultati dei controlli interni, conseguiti a seguito dei programmi di controllo di cui all'articolo 12, comma 2, contengono eventuali controlli integrativi straordinari attuati per le finalita' del presente decreto. 4. I gestori idro-potabili comunicano tempestivamente, e comunque non oltre le quarantotto ore, alle competenti aziende sanitarie locali l'inosservanza dei valori di parametro stabiliti nell'allegato I, ai fini della valutazione dei potenziali pericoli e dell'adozione dei necessari provvedimenti correttivi ai sensi dell'articolo 15. Nel caso di conformita' dell'acqua ai parametri stabiliti all'allegato I, Parte A, B, C e D, la trasmissione dei risultati dei controlli interni nel sistema AnTeA da parte dei gestori idro-potabili e' effettuata entro novanta giorni dall'acquisizione dell'esito dei controlli e comunque non oltre centottanta giorni dal campionamento ovvero, nel caso di risultati non conformi ai punti di cui all'articolo 5, tempestivamente e comunque non oltre 48 ore dall'esito dei controlli, fatti salvi gli altri obblighi sulle misure correttive di cui all'articolo 15. 5. I risultati dei controlli interni registrati in AnTeA: a) sono resi accessibili da parte del CeNSiA alle autorita' sanitarie locali, regionali e provinciali competenti per territorio, all'EGATO di competenza e ad ARERA per le specifiche finalita' di pertinenza; b) sono resi disponibili da parte del CeNSiA all'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per le specifiche finalita' di competenza, anche per adempiere agli obblighi di informazione di cui all'articolo 18 e assicurare la disponibilita' delle informazioni a livello di Commissione europea e Agenzia europea per l'ambiente.». |
| Art. 14 Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sia definita la popolazione potenzialmente esposta»; b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «al rischio» sono inserite le seguenti: «per la popolazione esposta».
Note all'art. 14: - Si riporta l'articolo 15 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal presente decreto: «Art. 15 (Provvedimenti correttivi e limitazioni d'uso). - 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 16, in caso di inosservanza dei requisiti minimi per i valori di parametro stabiliti nell'allegato I, l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente: a) provvede affinche' siano ricercate immediatamente le cause della non conformita' e sia definita la popolazione potenzialmente esposta; b) nel caso di mancata conformita' ai requisiti minimi per i valori di parametro stabiliti nell'allegato I, parti A e B, considera il potenziale pericolo per la salute umana, tranne nel caso in cui l'inosservanza del valore di parametro venga ritenuta trascurabile; c) provvede affinche' siano adottati quanto prima i provvedimenti correttivi necessari per ripristinare la qualita' delle acque, tenuto conto, tra l'altro, dell'entita' del superamento del valore di parametro pertinente e del relativo potenziale pericolo per la salute umana, secondo quanto descritto nel comma 2; d) nel caso di superamento dei valori di parametro stabiliti nell'allegato I, Parte C, esamina se tale inosservanza costituisca un rischio per la salute umana e - limitatamente ai casi in cui sia necessario per tutelare la salute umana - adotta provvedimenti congrui a ripristinare la qualita' delle acque; e) nel caso di mancata conformita' ai requisiti minimi per i valori di parametro stabiliti nell'allegato I, Parte D, provvede affinche' siano applicate le misure correttive previste all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 9, relativamente ai rischi associati ai sistemi di distribuzione idrica interni. 2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e d), qualora l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente consideri che l'inosservanza dei valori di parametro configuri un pericolo per la salute umana, sono tempestivamente adottate le seguenti azioni: a) l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente comunica al gestore e all'EGATO l'avvenuto superamento dei valori di parametro e, effettuate le valutazioni del caso, propone al Sindaco l'adozione di provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica proporzionati al rischio per la popolazione esposta, compresi divieti e limitazioni d'uso, tenendo presente i pericoli per la salute umana che potrebbero derivare da un'interruzione della fornitura o da una limitazione di uso delle acque erogate; b) il gestore idro-potabile, sentite l'Azienda sanitaria locale e l'EGATO, individuate tempestivamente le cause della non conformita', attua i correttivi gestionali di competenza necessari all'immediato ripristino della qualita' delle acque erogate; c) l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, una volta stabilito che non sussiste piu' alcun pericolo potenziale per la salute umana, propone tempestivamente al Sindaco la revoca dei provvedimenti cautelativi adottati ai sensi della lettera a), informando contestualmente l'EGATO ed il gestore idro-potabile. 3. Il sindaco, l'Azienda sanitaria locale, l'EGATO ed il gestore idro-potabile, ciascuno per quanto di propria competenza, informano i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati e ai comportamenti da adottare ai sensi del comma 2, secondo i seguenti principi: 1) sono fornite informazioni a tutti i consumatori interessati in merito alla valutazione sul potenziale pericolo per la salute umana e sulle relative cause, al superamento del valore di parametro e ai provvedimenti correttivi intrapresi, alle condizioni di uso e consumo dell'acqua, compresi divieti, limitazioni dell'uso o altri provvedimenti; 2) le informazioni ai consumatori sono fornite e aggiornate periodicamente e tengono conto, in particolare, dei gruppi di popolazione maggiormente esposti a rischi per la salute connessi all'acqua; una volta stabilito che non sussiste piu' alcun pericolo potenziale per la salute umana, l'informazione sul ripristino del normale servizio e' comunicata tempestivamente ai consumatori. 4. In caso di rilevamento di sostanze o composti inclusi nell'elenco di controllo di cui all'articolo 12, comma 10, in concentrazioni superiori ai valori indicativi in esso stabiliti, l'Autorita' Sanitaria territorialmente competente: a) in ottemperanza all'articolo 7, richiede alla regione o provincia autonoma un adeguato monitoraggio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano; b) in ottemperanza all'articolo 8, richiede ai gestori idro-potabili la verifica che il trattamento delle acque sia adeguato a raggiungere il valore indicativo o, se necessario, l'ottimizzazione del trattamento stesso; c) adotta eventuali provvedimenti ritenuti necessari per proteggere la salute umana conformemente ai commi 2 e 3; 5. Ferma restando la non mancata conformita' rispetto ai valori di parametro stabiliti nell'allegato I, l'Autorita' sanitaria locale provvede affinche' la fornitura di acque destinate al consumo umano che rappresentano un potenziale pericolo per i consumatori, sia vietata o ne sia limitato l'uso e che sia preso ogni altro provvedimento correttivo necessario per tutelare la salute umana.». |
| Art. 15 Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera b), le parole: «al consumo umano, per parametri» sono sostituite dalle seguenti: «al consumo umano, o per parametri»; b) al comma 6, la parola: «riportate» e' sostituita dalla seguente: «riportare».
Note all'art. 15: - Si riporta l'articolo 16 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal presente decreto: «Art. 16 (Deroghe). - 1. La regione o provincia autonoma puo' stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, Parte B, fino a un valore massimo ammissibile stabilito ai sensi del comma 3, purche' nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e sempreche' l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo. 2. Le deroghe stabilite in base al comma 1, sono limitate alle seguenti situazioni: a) punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano afferenti ad una nuova area di alimentazione; b) una nuova fonte di inquinamento rilevata nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano, o per parametri recentemente ricercati o individuati; c) una circostanza imprevista ed eccezionale in un'area di alimentazione utilizzata per i punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano, che potrebbe comportare un superamento limitato temporaneo dei valori di parametro. 3. Il valore massimo ammissibile di cui al comma 1 e' stabilito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su motivata richiesta della regione o provincia autonoma trasmessa al Ministero della salute. 4. Le deroghe concesse dalla regione o provincia autonoma ai sensi del comma 1, non possono essere superiori ad un periodo di tre anni. Sei mesi prima della scadenza di tale periodo, la regione o provincia autonoma trasmette al Ministero della salute una circostanziata relazione sui risultati conseguiti nel periodo di deroga in ordine alla qualita' delle acque, comunicando e documentando ai sensi di quanto disposto al comma 3, l'eventuale necessita' di un ulteriore periodo di deroga. 5. In casi eccezionali, e comunque limitatamente alle situazioni di cui al precedente comma 2, lettera a) e b), su motivata richiesta della regione o provincia autonoma fondata sulla relazione sui risultati conseguiti prodotta ai sensi del comma 4, con decreto del Ministro della salute, da emanare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, valutata la documentazione pervenuta, puo' essere consentita la concessione di una seconda deroga per un periodo inferiore ai tre anni. 6. Le richieste motivate per le deroghe di cui ai commi 1 e 5, dovranno riportare le seguenti informazioni: a) motivi della richiesta di deroga, con indicazione della causa di non conformita' della risorsa idrica; b) parametri interessati, risultati dei controlli effettuati negli ultimi tre anni, valore massimo ammissibile in deroga proposto per ogni parametro; c) area geografica, quantita' di acqua fornita ogni giorno, popolazione coinvolta e eventuali effetti sugli operatori del settore alimentare interessati; d) opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli rispetto a quelli minimi previsti; e) piano d'azione relativo alle necessarie misure correttive, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame; f) durata necessaria della deroga richiesta. 7. Il Ministero della salute comunica alla Commissione europea le motivazioni della sua decisione in merito alla seconda deroga, unitamente ai risultati del riesame, entro 3 mesi dalla concessione della deroga stessa da parte della regione o provincia autonoma. 8. I provvedimenti di deroga emanati dalle regioni e province autonome ai sensi del presente articolo, sono trasmessi al Ministero della salute e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro e non oltre quindici giorni dalla loro adozione. 9. In deroga a quanto disposto dai commi da 1 a 8, se la regione o la provincia autonoma ritiene che l'inosservanza del valore di parametro sia trascurabile e se le azioni correttive intraprese a norma dell'articolo 15 sono sufficienti a risolvere il problema entro un periodo massimo di trenta giorni, fissa il valore massimo ammissibile per il parametro interessato e attua le necessarie misure per risolvere il problema non oltre il suddetto periodo, trasmettendo al Ministero della salute le informazioni sul ripristino della qualita' dell'acqua. 10. Il ricorso alla procedura di cui al comma 9 non e' consentito se l'inosservanza di uno stesso valore di parametro per un determinato approvvigionamento d'acqua si e' verificata per oltre 30 giorni complessivi nel corso dei dodici mesi precedenti. 11. La regione o provincia autonoma che si avvale delle deroghe di cui al presente articolo provvede affinche' la popolazione interessata sia tempestivamente e adeguatamente informata delle deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano. Ove occorra, la regione o provincia autonoma provvede inoltre a fornire raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare. Le informazioni e raccomandazioni fornite alla popolazione fanno parte integrante del provvedimento di deroga. Gli obblighi di cui al presente comma sono osservati anche nei casi di cui al precedente comma 9, qualora la regione o la provincia autonoma lo ritenga opportuno. 12. La regione o provincia autonoma tiene conto delle deroghe adottate a norma del presente articolo ai fini della redazione dei piani di tutela delle acque e per ogni considerazione, valutazione e provvedimento correttivo previsto ai sensi degli articoli 7 e 8 e per la definizione dei programmi di controllo di cui all'articolo 12. 13. Il presente articolo non si applica alle acque fornite mediante cisterna ed a quelle confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano.». |
| Art. 16 Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera d), dopo la parola: «media» e' inserita la seguente: «annua»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rese disponibili da parte dei gestori idro-potabili trasmettendole con periodicita' almeno semestrale al CeNSiA attraverso il sistema AnTeA. Le informazioni sono fornite il prima possibile, e comunque, per la prima volta, non oltre il 12 gennaio 2029».
Note all'art. 16: - Si riporta l'articolo 18 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal presente decreto: «Art. 18 (Informazioni al pubblico). - 1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 e al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, i gestori idro-potabili assicurano agli utenti informazioni adeguate e aggiornate sulla produzione, gestione e qualita' dell'acqua potabile fornita, conformemente all'allegato IV, punto A, e nel rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati. 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite a tutti gli utenti periodicamente, almeno una volta all'anno, nella forma piu' appropriata e facilmente accessibile, anche nella bolletta o con mezzi digitali quali applicazioni intelligenti, e comprendono almeno: a) le informazioni concernenti la qualita' delle acque destinate al consumo umano, inclusi i parametri indicatori; b) il prezzo dell'acqua destinata al consumo umano fornita per litro e metro cubo; c) il volume consumato dal nucleo familiare, almeno per anno o per periodo di fatturazione, nonche' le tendenze del consumo familiare annuo, se tecnicamente fattibile e se tali informazioni sono a disposizione del gestore idro-potabile; d) il confronto del consumo idrico annuo del nucleo familiare con la media annua nazionale, se applicabile, conformemente alla lettera c); e) un collegamento al sito istituzionale contenente le informazioni di cui all'allegato IV. 3. Al fine di assicurare gli obiettivi del presente articolo, l'ARERA adotta le misure necessarie per quanto di competenza, nell'ambito delle disposizioni di disciplina e controllo del servizio idrico integrato. 4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rese disponibili da parte dei gestori idro-potabili trasmettendole con periodicita' almeno semestrale al CeNSiA attraverso il sistema AnTeA. Le informazioni sono fornite il prima possibile, e comunque non oltre il 12 gennaio 2029 per la prima volta.». |
| Art. 17 Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, le parole: «direttiva 2020/2184/UE» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva (UE) 2020/2184»; b) al comma 1, dopo le parole: «dirigenti di ricerca» sono inserite le seguenti: «e dirigenti tecnologi»; c) al comma 2: 1) alla lettera a): 1.1) al numero 5), dopo le parole: «alla ASL di competenza,» sono inserite le seguenti: «al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,»; 1.2) il numero 6) e' sostituito dal seguente: «6) elaborazione delle rendicontazioni e programmazioni annuali sullo stato delle valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di fornitura idro-potabile, il loro successivo inoltro alla Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua per la loro approvazione ai sensi dell'articolo 20, comma 3, lettera d), e la loro pubblicazione sul sistema AnTeA entro il mese di marzo di ogni anno a partire dal 2030, per le finalita' di cui al comma 3, lettera d);»; 2) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: «d-bis) attivita' di supporto tecnico-scientifico nell'ambito delle funzioni svolte dal "Sistema nazionale di valutazione della conformita' dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano" di cui all'articolo 10, comma 6, comprendente i rapporti con gli organismi tecnico-scientifici nazionali e internazionali, la Commissione europea, gli Stati membri e l'ECHA, nonche' riguardanti la definizione dei programmi di controllo dei suddetti prodotti di concerto con le regioni e le province autonome, i contenziosi nazionali e internazionali, la formazione, la comunicazione e l'inserimento in AnTeA dei prodotti risultati conformi ai sensi dell'articolo 10; d-ter) supporto tecnico-scientifico al Ministero della salute per quanto attiene la fissazione di eventuali criteri aggiuntivi di idoneita' da adottare nella valutazione della conformita' dei ReMaF, secondo quanto stabilito nell'allegato IX, nonche' per la definizione dei programmi di controllo.»; d) al comma 3, lettera b), le parole: «Autorita' ambientali e» sono sostituite dalle seguenti: «regioni e province autonome e le autorita'»; e) al comma 4: 1) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) una sezione dedicata alle informazioni disponibili sui prodotti conformi ai sensi dell'articolo 10 immessi sul mercato nazionale;».
Note all'art. 17: - Si riporta l'articolo 19 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal presente decreto: «Art. 19 (Istituzione del CeNSiA e di AnTeA e informazioni relative al controllo dell'attuazione della direttiva direttiva (UE) 2020/2184). - 1. Ai fini di assicurare un approccio sistemico nell'implementazione del presente decreto e la gestione e comunicazione efficiente dei dati funzionali al controllo dell'attuazione del decreto stesso, garantendo l'accesso al pubblico alle informazioni, e lo scambio di dati e di comunicazioni tra le Autorita' competenti nazionali e dell'Unione europea, e tra queste e gli operatori del settore idropotabile, sono istituiti presso l'ISS: a) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA), articolato in quattro aree funzionali: rischio microbiologico e virologico; rischio chimico; coordinamento, gestione e accesso ai dati; valutazione e approvazione di piani di sicurezza delle acque; il direttore del CeNSiA e' scelto tra i dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi dell'ISS ovvero tra professionalita' di comprovata esperienza in Piani di sicurezza delle acque e protocollo su acqua e salute; per lo svolgimento delle proprie funzioni il CeNSiA si avvale di personale dell'ISS; b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il sistema informativo centralizzato denominato "Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)". 2. Le funzioni del CeNSiA di cui al punto a) del comma 1, sono le seguenti: a) approvazione dei Piani di sicurezza delle acque (PSA), anche nell'ambito della valutazione della qualita' tecnica dell'acqua e del servizio idrico integrato di competenza di ARERA; in particolare: 1) elaborazione, entro novanta giorni dalla data in entrata in operativita' del Centro, delle "Linee guida per l'approvazione dei Piani di sicurezza dell'acqua per le forniture idro-potabili", ai sensi degli articoli 6 e 8, sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato VI, e successivo inoltro alla Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'acqua di cui all'articolo 20, per sottoporle a giudizio di valutazione e validazione da parte della Commissione stessa; 2) coordinamento del Gruppo nazionale di esperti per la verifica, valutazione e approvazione del PSA, come descritto nella Parte II, lettera C, dell'allegato VI, istituito con decreto del Ministero della salute, su proposta del CeNSiA, da adottarsi entro centottanta giorni dalla istituzione del CeNSiA, stabilita al comma 1, lettera a); 3) formazione continua e qualifica degli esperti del Gruppo nazionale di cui al punto 2); 4) verifica della conformita' e funzionalita' dei PSA anche attraverso verifiche ispettive sulla filiera idro-potabile e secondo quanto previsto dalle Linee guida richiamate al punto 1); 5) formulazione dei giudizi di approvazione dei PSA richiesti dai gestori idro-potabili ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e successiva notifica del giudizio al gestore idro-potabile, alla regione e provincia autonoma, alla ASL di competenza, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e ad ARERA, e pubblicazione sul sistema AnTeA; 6) elaborazione delle rendicontazioni e programmazioni annuali sullo stato delle valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di fornitura idro-potabile, il loro successivo inoltro alla Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua per la loro approvazione ai sensi dell'articolo 20, comma 3, lettera d), e la loro pubblicazione sul sistema AnTeA entro il mese di marzo di ogni anno a partire dal 2030, per le finalita' di cui al comma 3, lettera d); b) rilascio delle autorizzazioni per l'immissione sul mercato nazionale dei ReMaF in conformita' al presente decreto; b) rilascio delle autorizzazioni per l'immissione sul mercato nazionale dei ReMaF in conformita' al presente decreto; c) gestione del sistema informativo centralizzato AnTeA, sulla base degli indirizzi del Ministero della salute e delle indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con il supporto di ISPRA, in accordo ai successivi commi 4 e 5; d) produzione e comunicazione di evidenze funzionali a garantire le azioni previste all'articolo 17, anche per quanto riguarda l'accesso universale ed equo a quantita' adeguate di acqua potabile e a servizi igienici sicuri, aumentando la resilienza del ciclo idrico integrato rispetto a diversi scenari di pressioni climatiche e ambientali. d-bis) attivita' di supporto tecnico-scientifico nell'ambito delle funzioni svolte dal "Sistema nazionale di valutazione della conformita' dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano" di cui all'articolo 10, comma 6, comprendente i rapporti con gli organismi tecnico-scientifici nazionali e internazionali, la Commissione europea, gli Stati membri e l'ECHA, nonche' riguardanti la definizione dei programmi di controllo dei suddetti prodotti di concerto con le regioni e le province autonome, i contenziosi nazionali e internazionali, la formazione, la comunicazione e l'inserimento in AnTeA dei prodotti risultati conformi ai sensi dell'articolo 10; d-ter) supporto tecnico-scientifico al Ministero della salute per quanto attiene la fissazione di eventuali criteri aggiuntivi di idoneita' da adottare nella valutazione della conformita' dei ReMaF, secondo quanto stabilito nell'allegato IX, nonche' per la definizione dei programmi di controllo. 3. Il sistema AnTeA di cui al comma 1, lettera b), e' allineato con i sistemi informativi istituiti a livello di Unione europea e con il riparto delle competenze delle Autorita' nazionali sanitarie e ambientali preposte alla protezione e alla vigilanza sui corpi idrici da destinare al consumo umano e sulle acque destinate al consumo umano, e ha le seguenti finalita': a) assicurare l'acquisizione, l'elaborazione, l'analisi e la condivisione di dati di monitoraggio e controllo relativi alla qualita' delle acque da destinare e destinate a consumo umano, funzionali all'attuazione del presente decreto, con particolare riguardo agli obiettivi generali di cui all'articolo 4; b) assicurare la comunicazione, l'integrazione e la condivisione dei dati tra le regioni e province autonome e le autorita' sanitarie competenti a livello nazionale, regionale e locale, e tra queste e gli operatori del settore idropotabile; c) garantire un idoneo accesso al pubblico delle informazioni di cui all'articolo 18 e all'allegato IV; d) assicurare la disponibilita', l'aggiornamento e l'accessibilita' delle informazioni e dei dati di cui al comma 6, alla Commissione europea, all'Agenzia Europea per l'Ambiente e al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, al minimo della serie di informazioni contenenti i dati relativi al superamento dei valori di parametro e agli incidenti di una certa rilevanza; e) assicurare lo scambio di informazioni per le rispettive finalita' di competenza con ARERA, ISTAT e altre istituzioni nazionali, nonche' con l'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) e altre organizzazioni internazionali. 4. Il sistema AnTeA contiene: a) una serie di dati sulle informazioni al pubblico sulle misure adottate per migliorare l'accesso all'acqua di cui all'articolo 17, comma 3; b) una serie di dati sulle valutazioni e gestioni del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano, effettuate ai sensi dell'articolo 7, da rendere disponibile a decorrere dal 12 luglio 2027 e regolarmente aggiornata almeno ogni sei anni, compresi i seguenti elementi: 1) caratterizzazione delle aree di alimentazione per i punti di prelievo, come definito all'articolo 7, comma 3, lettera a); 2) risultati del monitoraggio nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c); 3) in forma concisa, le informazioni sulle misure adottate ai sensi dell'articolo 7, comma 10; c) per le finalita' di cui al comma 3, lettera d), una serie di dati sulle valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni, effettuate ai sensi dell'articolo 6, comma 8, e in conformita' all'articolo 9, da rendere disponibile a decorrere dal 12 gennaio 2029 e regolarmente aggiornata almeno ogni sei anni, compresi i seguenti elementi: 1) i risultati dei controlli dei parametri elencati in allegato I, Parte D; 2) in forma concisa, le informazioni sulle misure adottate, e sui progressi compiuti, anche per quanto concerne le misure tese a sostituire le componenti di piombo laddove e' stato economicamente e tecnicamente fattibile; c-bis) una sezione dedicata alle informazioni disponibili sui prodotti conformi ai sensi dell'articolo 10 immessi sul mercato nazionale; d) una sezione dedicata alle informazioni relative alle richieste di autorizzazione e alle registrazioni dei ReMaF; e) per le finalita' di cui al comma 3, lettera d), una serie di dati sui risultati dei controlli di cui agli articoli 12, 13 e 14 nonche' sui casi di superamento dei valori di parametro stabiliti nell'allegato I, parti A e B, da rendere disponibile a decorrere dal 12 gennaio 2029 e annualmente aggiornata, comprese le informazioni sui provvedimenti correttivi adottati in conformita' all'articolo 15; f) per le finalita' di cui al comma 3, lettera d), una serie di dati e informazioni, da rendere disponibile a decorrere dal 12 gennaio 2029 e annualmente aggiornata, sugli incidenti attinenti all'acqua destinata al consumo umano che hanno generato un potenziale rischio per la salute umana, a prescindere da qualsiasi mancata conformita' ai valori di parametro che si sia verificata, protrattisi per piu' di dieci giorni consecutivi e che abbiano interessato almeno mille persone, comprese le cause e i provvedimenti correttivi adottati in conformita' dell'articolo 15; g) per le finalita' di cui al comma 3, lettera d), una serie di dati e informazioni, da rendere disponibile a decorrere dal 12 gennaio 2029 e opportunamente aggiornata, su tutte le deroghe concesse a norma dell'articolo 16, commi 4 e 5, comprese le informazioni previste all'articolo 16, comma 6. 5. Ove possibile, i servizi relativi ai dati territoriali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, di attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea (INSPIRE), sono utilizzati al fine di presentare la serie di dati di cui al comma 4. 6. Il CeNSiA recepisce, ove necessario, gli atti di esecuzione che la Commissione europea adotta per specificare il formato e le modalita' della presentazione delle informazioni relative al controllo dell'attuazione da fornire a norma del presente articolo, rendendoli disponibili sul sistema informativo AnTeA.». |
| Art. 18 Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, la parola: «acqua» e' sostituita dalla seguente: «Acqua»; b) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, scelti tra i dirigenti sanitari dell'ufficio tecnico competente in materia di qualita' delle acque destinate al consumo umano»; c) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) ai sensi degli articoli 6 e 8, valuta, per l'approvazione, le Linee guida di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), punto 1), e le successive revisioni;».
Note all'art. 18: - Si riporta l'articolo 20 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal presente decreto: «Art. 20 (Istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua). - 1. Per le attivita' di approvazione delle valutazioni e gestioni del rischio di cui all'articolo 6, comma 6, con decreto del Ministero della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituita la Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua. 2. La Commissione nazionale di cui al comma 1, e' composta da: a) due rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno con funzione di Presidente della Commissione, scelti tra i dirigenti sanitari dell'ufficio tecnico competente in materia di qualita' delle acque destinate al consumo umano; b) un rappresentante dell'ISS, referente del CeNSiA; c) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; d) un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy; e) un rappresentante del Coordinamento Interregionale della Prevenzione, Commissione Salute, Conferenza delle regioni e delle province autonome; f) un rappresentante di SNPA; g) un rappresentante di ARERA; h) un rappresentante degli EGATO. 3. Alla Commissione nazionale di cui al comma 1, sono attribuite le seguenti funzioni: a) svolge compiti di indirizzo e sorveglianza in materia di valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di fornitura idro-potabile, secondo un piano triennale di azioni; b) ai sensi degli articoli 6 e 8, valuta, per l'approvazione, le Linee guida di cui all'articolo 19, comma 2), lettera a), punto 1), e le successive revisioni; c) su proposta del CeNSiA, definisce i criteri di qualifica degli esperti del "Gruppo nazionale di esperti per la verifica, valutazione e approvazione del PSA" di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), punto 2), e approva annualmente la composizione del Gruppo stesso; d) valuta, per l'approvazione, su proposta del CeNSiA, le rendicontazioni e le programmazioni annuali sulle approvazioni delle valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di fornitura idro-potabile. 4. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.». |
| Art. 19 Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 21 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, all'alinea le parole: «, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,» sono soppresse; b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro della salute, possono essere modificati, laddove ritenuto necessario per tutelare la salute umana o a seguito dell'adozione di norme tecniche dell'Unione europea, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica gli allegati I, II, IV, V, VII e IX, e di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy gli allegati IV e IX.».
Note all'art. 19: - Si riporta l'articolo 21 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal presente decreto: «Art. 21 (Revisione e modifica degli allegati). - 1. Con decreto del Ministro della salute sono recepite: a) le modifiche dell'allegato III sulle specifiche per l'analisi dei parametri, ove necessario, che la Commissione puo' apportare attraverso l'adozione di atti delegati, al fine di adeguarle alle nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche; b) le modifiche del valore di parametro del bisfenolo-A nell'allegato I, Parte B, che la Commissione puo' apportare attraverso l'adozione di atti delegati, al fine di adeguarlo alle nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche. 1-bis. Con decreto del Ministro della salute, possono essere modificati, laddove ritenuto necessario per tutelare la salute umana o a seguito dell'adozione di norme tecniche dell'Unione europea, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica gli allegati I, II, IV, V, VII e IX, e di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy gli allegati IV e IX.». |
| Art. 20 Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 165, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che la condotta abbia cagionato, nel periodo intercorrente tra l'accertamento della violazione e l'adozione delle misure correttive, un danno o un pericolo di danno per la salute umana, accertato dall'autorita' sanitaria territorialmente competente»; 2) alla lettera d), le parole: «case dell'acqua, in violazione» sono sostituite dalle seguenti: «case dell'acqua e apparecchiature di trattamento dell'acqua in violazione»; 3) la lettera n) e' sostituita dalla seguente: «n) la violazione della conformita' alle disposizioni dell'articolo 10 dei prodotti che entrano a contatto con acqua destinata al consumo umano o della conformita' dei ReMaF alle disposizioni dell'articolo 11 e dell'allegato IX, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000.»; b) al comma 2: 1) all'alinea, le parole: «, relativamente ai ReMaf prodotti ovvero immessi sul mercato nazionale successivamente alla data indicata all'articolo 11, comma 4» sono soppresse; 2) alla lettera a), le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»; 3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) l'operatore economico che non ottempera agli obblighi di informazione al CeNSiA sui ReMaF di cui all'articolo 11, comma 12, lettera d), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000;»; 4) alla lettera d), le parole: «comma 14» sono sostituite dalle seguenti: «comma 15»; c) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso.
Note all'art. 20: - Si riporta l'articolo 23 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal presente decreto: «Art. 23 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato: a) il gestore idro-potabile che fornisce acqua destinata al consumo umano in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a), b) e c), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 16.000 a 92.000 euro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 165, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che la condotta abbia cagionato, nel periodo intercorrente tra l'accertamento della violazione e l'adozione delle misure correttive, un danno o un pericolo di danno per la salute umana, accertato dall'autorita' sanitaria territorialmente competente; b) il gestore della distribuzione idrica interna che viola le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, per le acque fornite attraverso sistemi di distribuzione interni, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro; c) chiunque utilizza in un'impresa alimentare, mediante incorporazione o contatto, acqua non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a), b) e c), seppur lo sia nel punto di consegna, per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, che ha conseguenze sulla salubrita' del prodotto alimentare finale e ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori interessati, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro; d) chiunque distribuisce acqua destinata al consumo umano attraverso case dell'acqua e apparecchiature di trattamento dell'acqua in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro; e) l'inosservanza dell'obbligo di implementazione di valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile ai sensi dell'articolo 8, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro; f) l'inosservanza dell'obbligo di implementazione delle misure dirette a escludere rischi di contaminazione di acque destinate a consumo umano con acque di qualita' non adeguata menzionate all'articolo 3, comma 1, lettera d), e' punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 12.000 euro; g) l'inosservanza dell'obbligo di implementazione di valutazione e gestione del rischio del sistema di distribuzione idrica interno degli edifici prioritari e di talune navi ai sensi dell'articolo 9, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro; h) l'inosservanza dell'obbligo di implementazione dei controlli interni ai sensi dell'articolo 14, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro; i) l'inosservanza dei provvedimenti imposti dalle competenti Autorita' per ripristinare la qualita' delle acque destinate al consumo umano a tutela della salute umana, e' punita: 1) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 2.000 euro se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua non e' fornita al pubblico; 2) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua e' fornita al pubblico; 3) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a 48.000 euro se i provvedimenti riguardano i sistemi di fornitura idro-potabile; l) la violazione degli adempimenti di trasmissione dei risultati dei controlli interni secondo le modalita' di cui all'articolo 14, comma 3 e 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro; m) il gestore idro-potabile che non ottempera agli obblighi di informazione al pubblico di cui all'articolo 18, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro; n) la violazione della conformita' alle disposizioni dell'articolo 10 dei prodotti che entrano a contatto con acqua destinata al consumo umano o della conformita' dei ReMaF alle disposizioni dell'articolo 11 e dell'allegato IX, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000. 2. Salvo che il fatto costituisca reato: a) chiunque immette sul mercato nazionale, o importa per l'immissione sul mercato nazionale, ReMaF in assenza o in difformita' dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 11, comma 4, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a 48.000 euro; b) chiunque utilizza ReMaF non conformi ai requisiti tecnici di idoneita' per l'uso convenuto, riportati in allegato IX, sezioni B, C e D, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 30.000 euro; c) l'operatore economico che non ottempera agli obblighi di informazione al CeNSiA sui ReMaF di cui all'articolo 11, comma 12, lettera d), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000; d) chiunque non ottempera agli oneri di conservazione della documentazione sui ReMaF di cui all'articolo 11, comma 15, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro. 3. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni e all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, provvedono le autorita' sanitarie locali territorialmente competenti. 4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate per le violazioni di cui al presente decreto dagli organi dello Stato nelle materie di competenza statale, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. 5. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e' aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita', rilevato dall'ISTAT, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute. 6. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. 7. Per la graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, l'autorita' competente, oltre ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689 del 1981, puo' tener conto dei danni cagionati a cose o persone per effetto della violazione di disposizioni del presente decreto.». |
| Art. 21 Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «Le Autorita' ambientali e» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni e le province autonome, le autorita'», le parole: «PFAS-totale,» sono soppresse e dopo le parole: «somma di PFAS» sono inserite le seguenti: «, somma di 4 PFAS,»; b) al comma 2, le parole: «a decorrere dal 12 gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 13 gennaio 2026»; c) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Le regioni e le province autonome, le autorita' sanitarie e i gestori idro-potabili adottano con ogni tempestivita', e comunque non oltre il 12 gennaio 2027, le misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino il valore di parametro di cui all'allegato I, Parte B, per quanto riguarda l'acido trifluoroacetico (TFA). 2-ter. Il controllo del parametro di cui al comma 2-bis assume carattere di obbligo a decorrere dal 13 gennaio 2027.».
Note all'art. 21: - Si riporta l'articolo 24 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal presente decreto: «Art. 24 (Norme transitorie). - 1. Le regioni e le province autonome, le autorita' sanitarie e i gestori idro-potabili adottano con ogni tempestivita', e comunque non oltre il 12 gennaio 2026, le misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all'allegato I, Parte B, per quanto riguarda: bisfenolo-A, clorato, acidi aloacetici, microcistina-LR, somma di PFAS, somma di 4 PFAS e uranio. 2. Il controllo dei parametri di cui al comma 1 assume carattere di obbligo a decorrere dal 13 gennaio 2026. 2-bis. Le regioni e le province autonome, le autorita' sanitarie e i gestori idro-potabili adottano con ogni tempestivita', e comunque non oltre il 12 gennaio 2027, le misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino il valore di parametro di cui all'allegato I, Parte B, per quanto riguarda l'acido trifluoroacetico (TFA). 2-ter. Il controllo del parametro di cui al comma 2-bis assume carattere di obbligo a decorrere dal 13 gennaio 2027.», |
| Art. 22 Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 25 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. A decorrere dal 31 dicembre 2026, e' abrogato il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174, e i rinvii operati dalla normativa vigente a tale decreto si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.». 1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, cessa di avere efficacia il decreto del Ministro della sanita' 26 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1991.».
Note all'art. 22: - Si riporta l'articolo 25 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal presente decreto: Art. 25 (Abrogazioni). - 1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e' abrogato e i rinvii operati dalla normativa vigente a tale decreto legislativo si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto. 1-bis. A decorrere dal 31 dicembre 2026, e' abrogato il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174, e i rinvii operati dalla normativa vigente a tale decreto si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto. 1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, cessa di avere efficacia il decreto del Ministro della sanita' 26 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1991.». |
| Art. 23 Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 26 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Per le attivita' di cui all'articolo 19, comma 2, nonche' per gli oneri di funzionamento del sistema informativo centralizzato AnTeA di cui al medesimo articolo 19, comma 1, lettera b), e' autorizzata la spesa complessiva di 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui al "Conto per la promozione della qualita' dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione" presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».
Note all'art. 23: - Si riporta l'articolo 26 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal presente decreto: «Art. 26 (Disposizioni finanziarie). - 1. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione dei commi 2 e 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 2. Agli oneri derivanti dalla istituzione e pubblicazione di AnTeA di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Piano Nazionale per gli Investimenti complementari di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. 3. Per le attivita' di cui all'articolo 19, comma 2, nonche' per gli oneri di funzionamento del sistema informativo centralizzato AnTeA di cui al medesimo articolo 19, comma 1, lettera b), e' autorizzata la spesa complessiva di 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui al "Conto per la promozione della qualita' dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione" presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.». |
| Art. 24 Modifiche agli allegati al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono sostituiti dagli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX al presente decreto. |
| Art. 25 Clausola di invarianza finanziaria
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 giugno 2025
MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione
Schillaci, Ministro della salute
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Nordio, Ministro della giustizia
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste
Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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