Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2025 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 19 giugno 2025, n. 102
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021» e, in particolare, gli articoli 1 e 21;
Vista la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE);
Visto il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2024/365 della Commissione, del 23 gennaio 2024, recante modalita' di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie per testare e accettare le sostanze di partenza, le composizioni e i costituenti da includere negli elenchi positivi europei;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2024/367 della Commissione del 23 gennaio 2024, che reca modalita' di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo gli elenchi positivi europei delle sostanze di partenza, delle composizioni e dei costituenti di cui e' autorizzato l'uso nella fabbricazione dei materiali o prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2024/368 della Commissione, del 23 gennaio 2024, recante modalita' di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure e i metodi per testare e accettare i materiali finali utilizzati nei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano;
Visto il regolamento delegato (UE) 2024/369 della Commissione, del 23 gennaio 2024 che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo la procedura relativa all'inclusione o alla rimozione dagli elenchi positivi europei di sostanze di partenza, composizioni e costituenti;
Visto il regolamento delegato (UE) 2024/370 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le procedure di valutazione della conformita' per i prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano e le norme per la designazione degli organismi di valutazione della conformita' coinvolti nelle procedure;
Visto il regolamento delegato (UE) 2024/371 della Commissione, del 23 gennaio 2024 che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo specifiche armonizzate per la marcatura dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano;
Vista la decisione delegata (UE) 2024/1441 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo una metodologia per misurare le microplastiche nelle acque destinate al consumo umano;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 luglio 2009, recante «Individuazione delle informazioni territoriali e modalita' per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 settembre 2009, n. 203;
Visto il decreto del Ministro della salute 7 febbraio 2012, n. 25, recante «Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2025;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 29 maggio 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2025;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica e per gli affari regionali e le autonomie;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche all'articolo 2
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole: «distribuzione del gestore» sono inserite le seguenti: «del servizio» e dopo le parole: «rete del gestore» sono inserite le seguenti: «del servizio»;
b) alla lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Le aree di ricarica o alimentazione tengono conto delle designazioni delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove non altrimenti specificato»;
c) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) "casa o chiosco dell'acqua": un'unita' distributiva aperta al pubblico, alimentata da acqua destinata al consumo umano conforme ai requisiti del presente decreto nei punti di conformita' di cui all'articolo 5, che eroga l'acqua al consumatore direttamente in loco previo affinamento finalizzato a modificarne le caratteristiche organolettiche in conformita' ai requisiti previsti dal decreto del Ministro della salute 7 febbraio 2012, n. 25;»;
d) alla lettera l), le parole: «"Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale" (EGATO)» sono sostituite dalle seguenti: «"Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO)"»;
e) alla lettera n):
1) al primo periodo, le parole: «una rete di distribuzione idrica» sono sostituite dalle seguenti: «uno o piu' sistemi di fornitura idro-potabile»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. E' altresi' considerato gestore idro-potabile l'operatore del settore alimentare che si approvvigiona da fonti di acqua proprie e opera quale fornitore di acqua.»;
f) alla lettera p), le parole: «delle risorse idriche» sono sostituite dalle seguenti: «idrico primario» e le parole: «sono altresi' considerati gestori idro-potabili gli operatori del settore alimentare che si approvvigionano da fonti di acqua proprie e operano quali fornitori di acqua;» sono soppresse;
g) alla lettera u), dopo le parole: «della qualita'» sono inserite le seguenti: «e della quantita'», le parole: «per monitoraggio operativo si intende» sono sostituite dalle seguenti: «per "monitoraggio operativo" si intende» e dopo le parole: «poste in essere» sono inserite le seguenti: «dal gestore idro-potabile»;
h) la lettera z) e' sostituita dalla seguente:
«z) "operatore economico": qualsiasi persona fisica o giuridica che immette reagenti chimici e materiali filtranti attivi e passivi che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano, di seguito denominati "ReMaF", sul mercato nazionale in conformita' alle disposizioni del presente decreto; tale soggetto puo' essere il produttore o il suo rappresentante autorizzato, l'importatore o il distributore;»;
i) alla lettera bb), numero 2), dopo le parole: «che include il prelievo,» sono inserite le seguenti: «l'adduzione,»;
l) alla lettera cc), dopo le parole: «La responsabilita' del gestore» sono inserite le seguenti: «del servizio»;
m) alla lettera ii), dopo le parole: «un'area» sono inserite le seguenti: «definita dal gestore idro-potabile»;
n) dopo la lettera ii), sono aggiunte, le seguenti:
«ii-bis) "lotto": intera quantita' di una partita di merce che e' stata fabbricata o confezionata in condizioni identiche, in un'unica linea produttiva e con gli stessi ingredienti, in un periodo definito; al lotto viene assegnato un "numero di lotto" che identifica in maniera univoca tutte le materie prime usate, le fasi produttive e i controlli svolti;
ii-ter) "apparecchiatura di trattamento dell'acqua": dispositivo utilizzato sia in ambito domestico che in pubblici esercizi, alimentato da acqua destinata al consumo umano conforme ai requisiti del presente decreto nei punti di conformita' di cui all'articolo 5, che eroga l'acqua previo affinamento finalizzato a modificarne le caratteristiche organolettiche in conformita' ai requisiti previsti dal decreto del Ministro della salute 7 febbraio 2012, n. 25;
ii-quater) "prodotto": un oggetto che viene a contatto con le acque destinate al consumo umano composto con materiali finali e destinato a essere immesso sul mercato;
ii-quinquies) "approvvigionamento idrico primario": insieme delle infrastrutture idriche a monte dei settori di impiego dell'acqua.».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988
n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riportano gli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio
2013:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Si riportano gli articoli 1 e 21 della legge 4 agosto
2022, n. 127 recante: «Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2021», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26
agosto 2022, n. 199:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione e il
recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le
procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli
articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i
decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli
atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 2 a 21
della presente legge e all'annesso allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1.
Alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle
minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione
delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i
fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si
provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento
della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della
citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del
predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti
legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti
risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
«Art. 21 (Principi e criteri direttivi per il
recepimento della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la
qualita' delle acque destinate al consumo umano). - 1.
Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2020, il Governo osserva, oltre
ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche
i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adeguare e coordinare i sistemi informatici
nazionali ai sistemi informatici istituiti a livello di
Unione europea, al fine di garantire lo scambio di
informazioni e di comunicazioni tra le autorita' competenti
nazionali e degli Stati membri, in coerenza con il generale
assetto ed il riparto delle competenze previste a livello
nazionale, mediante l'istituzione di un sistema informativo
centralizzato, denominato Anagrafe territoriale dinamica
delle acque potabili (AnTeA), contenente dati sanitari e
ambientali al fine di acquisire informazioni relative al
controllo dell'attuazione delle nuove prescrizioni e di
garantire un idoneo accesso al pubblico nonche' la
comunicazione e la condivisione dei dati tra le autorita'
pubbliche e tra queste e gli operatori del settore
idropotabile;
b) introdurre una normativa in materia di
procedimenti volti al rilascio delle approvazioni per
l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi
di trattamento (ReMM) a contatto con acqua potabile, di
organismi di certificazione e di indicazioni in
etichettatura;
c) introdurre una normativa volta alla revisione
del sistema di vigilanza, sorveglianza della sicurezza
dell'acqua potabile e controllo, anche attraverso
l'introduzione di obblighi di controllo su sistemi idrici e
sulle acque destinate ad edifici prioritari, tra cui
ospedali, strutture sanitarie, case di riposo, strutture
per l'infanzia, scuole, istituti di istruzione, edifici
dotati di strutture ricettive, ristoranti, bar, centri
sportivi e commerciali, strutture per il tempo libero,
ricreative ed espositive, istituti penitenziari e campeggi;
d) attribuire all'Istituto superiore di sanita' le
funzioni di Centro nazionale per la sicurezza delle acque
(CeNSiA), ai fini dell'approvazione dei Piani di sicurezza
delle acque (PSA), nell'ambito della valutazione della
qualita' tecnica dell'acqua e del servizio idrico di
competenza dell'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente (ARERA), del rilascio delle approvazioni per
l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi
di trattamento (ReMM) a contatto con acqua potabile,
nonche' della gestione del sistema informativo
centralizzato AnTeA;
e) prevedere una disciplina volta a consentire e
favorire l'accesso all'acqua, che comprenda obblighi di
punti di acceso alle acque per edifici prioritari,
aeroporti, stazioni, stabilimenti balneari;
f) ridefinire il sistema sanzionatorio per la
violazione delle disposizioni della direttiva (UE)
2020/2184 attraverso la previsione di sanzioni efficaci,
dissuasive e proporzionate alla gravita' delle relative
violazioni.».
- La direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualita'
delle acque destinate al consumo umano e' pubblicata nella
GUUE del 23 dicembre 2020, n. L 435.
- Il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020,
concernente la qualita' delle acque destinate al consumo
umano» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6
marzo 2023.
- Il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia
europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di
osservazione in materia ambientale e' pubblicato nella GUUE
del 21 maggio 2009, n. L 126.
- La decisione di esecuzione (UE) 2024/365 della
Commissione, del 23 gennaio 2024, recante modalita' di
applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie
per testare e accettare le sostanze di partenza, le
composizioni e i costituenti da includere negli elenchi
positivi europei e' stata pubblicata nella GUUE del 23
aprile 2024, Serie L.
- La decisione di esecuzione (UE) 2024/367 della
Commissione del 23 gennaio 2024, che reca modalita' di
applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento
europeo e del Consiglio istituendo gli elenchi positivi
europei delle sostanze di partenza, delle composizioni e
dei costituenti di cui e' autorizzato l'uso nella
fabbricazione dei materiali o prodotti che vengono a
contatto con le acque destinate al consumo umano e'
pubblicata nella GUUE del 23 aprile 2024, Serie L.
- La decisione di esecuzione (UE) 2024/368 della
Commissione, del 23 gennaio 2024, recante modalita' di
applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure e
i metodi per testare e accettare i materiali finali
utilizzati nei prodotti che vengono a contatto con le acque
destinate al consumo umano e' pubblicata nella GUUE del 23
aprile 2024, Serie L.
- Il regolamento delegato (UE) 2024/369 della
Commissione, del 23 gennaio 2024 che integra la direttiva
(UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio
stabilendo la procedura relativa all'inclusione o alla
rimozione dagli elenchi positivi europei di sostanze di
partenza, composizioni e costituenti e' pubblicato nella
GUUE del 23 aprile 2024, Serie L.
- Il regolamento delegato (UE) 2024/370 della
Commissione, del 23 gennaio 2024, che integra la direttiva
(UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio
stabilendo le procedure di valutazione della conformita'
per i prodotti che vengono a contatto con le acque
destinate al consumo umano e le norme per la designazione
degli organismi di valutazione della conformita' coinvolti
nelle procedure e' pubblicato nella GUUE del 23 aprile
2024, Serie L.
- Il regolamento delegato (UE) 2024/371 della
Commissione, del 23 gennaio 2024 che integra la direttiva
(UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio
stabilendo specifiche armonizzate per la marcatura dei
prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al
consumo umano e' pubblicato nella GUUE del 23 aprile 2024,
Serie L.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante: «Norme in materia ambientale» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 4 aprile 2006.
- Il decreto del Ministro della salute 7 febbraio 2012,
n. 25 recante: «Disposizioni tecniche concernenti
apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua
destinata al consumo umano» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 69 del 22 marzo 2012.

Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 2 del decreto legislativo 23
febbraio 2023, n. 18, recante: «Attuazione della direttiva
(UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2020, concernente la qualita' delle acque
destinate al consumo umano», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.55 del 6 marzo 2023, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si applicano le definizioni seguenti:
a) "acque destinate al consumo umano", in prosieguo
anche denominate "acque potabili":
1) tutte le acque trattate o non trattate,
destinate a uso potabile, per la preparazione di cibi,
bevande o per altri usi domestici, in locali sia pubblici
che privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse
fornite tramite una rete di distribuzione, mediante
cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di
sorgente di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n.
176;
2) tutte le acque utilizzate in un'impresa
alimentare e incorporate negli alimenti o prodotti
destinati al consumo umano nel corso della loro produzione,
preparazione, trattamento, conservazione o immissione sul
mercato;
b) "allacciamento idrico": la condotta idrica
derivata dalla condotta principale e relativi dispositivi
ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione
del servizio a uno o piu' utenti; esso di norma inizia dal
punto di innesto sulla condotta principale della rete di
distribuzione del gestore del servizio idrico integrato e
termina al punto di consegna dell'acquedotto;
l'allacciamento idrico costituisce parte della rete del
gestore del servizio idrico integrato, che ne risulta
pertanto responsabile, salvo comprovate cause di forza
maggiore o comunque non imputabili al gestore stesso, ivi
inclusa la documentata impossibilita' del gestore
idro-potabile di accedere o intervenire su tratti di rete
idrica ricadenti in proprieta' privata;
c) "area di ricarica o alimentazione": la porzione
di bacino idrografico, o di bacino idrogeologico nel caso
di acque sotterranee, sotteso alla sezione o punto di
prelievo idropotabile. Sono da considerare nell'area di
alimentazione anche le eventuali porzioni di bacino
idrografico o idrogeologico connesse artificialmente
mediante opere di trasferimento idrico. Le aree di ricarica
o alimentazione tengono conto delle designazioni delle aree
di salvaguardia di cui all'articolo 94 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove non altrimenti
specificato.
d) "Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque
potabili (AnTeA)": il sistema informativo centralizzato,
istituito presso l'Istituto Superiore di Sanita' ai sensi
dell'articolo 19;
e) "autorita' sanitaria locale territorialmente
competente": l'Azienda sanitaria locale (ASL), l'Azienda
Unita' Sanitaria Locale (AUSL) o altro ente pubblico
deputato a svolgere controlli sulla salubrita' delle acque
e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute
pubblica, come individuato da norme nazionali e regionali;
f) "casa o chiosco dell'acqua": un'unita'
distributiva aperta al pubblico, alimentata da acqua
destinata al consumo umano conforme ai requisiti del
presente decreto nei punti di conformita' di cui
all'articolo 5, che eroga l'acqua al consumatore
direttamente in loco previo affinamento finalizzato a
modificarne le caratteristiche organolettiche in
conformita' ai requisiti previsti dal decreto del Ministro
della salute 7 febbraio 2012, n. 25;
g) "Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque
(CeNSiA)": la struttura funzionale all'attuazione del
presente decreto, attribuita all'Istituto Superiore di
Sanita' ai sensi dell'articolo 19;
h) "controllo della qualita' delle acque destinate
al consumo umano": l'insieme di attivita' effettuate
regolarmente in conformita' all'articolo 12, per garantire
che le acque erogate soddisfino nel tempo gli obblighi
generali di cui all'articolo 4, nei punti di rispetto delle
conformita' indicati all'articolo 5;
i) "edifici prioritari" o "locali prioritari": gli
immobili di grandi dimensioni, ad uso diverso dal
domestico, o parti di detti edifici, in particolare per uso
pubblico, con numerosi utenti potenzialmente esposti ai
rischi connessi all'acqua, come individuati in allegato
VIII;
l) "Ente di governo dell'ambito territoriale
ottimale (EGATO)": l'organismo individuato dalle regioni e
province autonome per ciascun Ambito Territoriale Ottimale
(ATO), al quale partecipano obbligatoriamente tutti i
Comuni ricadenti nell'ATO e al quale e' trasferito
l'esercizio delle competenze dei Comuni stessi in materia
di gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi
dell'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152;
m) "evento pericoloso": un qualsiasi evento che
introduce pericoli nel sistema di fornitura di acque
destinate al consumo umano o che non riesce a eliminarli da
tale sistema;
n) "gestore idro-potabile": il gestore del servizio
idrico integrato cosi' come riportato all'articolo 74,
comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, ovvero chiunque fornisce a terzi acqua destinata al
consumo umano mediante uno o piu' sistemi di fornitura
idro-potabile, oppure attraverso cisterne, fisse o mobili,
o impianti idrici autonomi, o anche chiunque confeziona per
la distribuzione a terzi, acqua destinata al consumo umano
in bottiglie o altri contenitori. E' altresi' considerato
gestore idro-potabile l'operatore del settore alimentare
che si approvvigiona da fonti di acqua proprie e opera
quale fornitore di acqua;
o) "filiera idro-potabile": l'insieme dei processi
che presiedono alla fornitura e distribuzione di acqua
destinata al consumo umano, comprendendo gli ambienti e i
sistemi ove detti processi hanno luogo, che possono avere
effetti sulla qualita' dell'acqua; sono parte della
filiera, tra l'altro, gli ambienti di ricarica o in
connessione con gli acquiferi sotterranei o superficiali da
cui sono prelevate acque da destinare al consumo umano, le
fasi di prelievo delle risorse idriche da destinare al
consumo umano, o, piu' in generale, gli approvvigionamenti
di risorse idriche anche di origine diversa da destinare al
consumo umano, il trattamento, lo stoccaggio, il trasporto
e la distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano,
fino ai punti d'uso;
p) "sistema di fornitura idro-potabile": l'insieme
di risorse, sistemi e attivita' operate dal gestore
idro-potabile a partire dall'approvvigionamento idrico
primario, comprendendo i trattamenti e la distribuzione
delle acque fino al punto di consegna;
q) "gestore della distribuzione idrica interna": il
proprietario, il titolare, l'amministratore, il direttore o
qualsiasi soggetto, anche se delegato o appaltato, che sia
responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione
interno ai locali pubblici e privati, collocato fra il
punto di consegna e il punto d'uso dell'acqua;
r) "impresa alimentare": un'impresa alimentare
quale definita all'articolo 3, punto 2, del regolamento
(CE) n. 178/2002;
s) "indicatori di perdite idriche di rete", da
utilizzare ai fini della valutazione dei miglioramenti
conseguiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE: gli
indicatori specificamente definiti nell'allegato A (RQTI)
alla deliberazione dell'Autorita' di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 917/2017/R/IDR;
t) "misura di controllo": ogni azione o attivita'
posta in essere nella filiera idro-potabile per prevenire,
eliminare o ridurre a livello accettabile un rischio
correlato al consumo dell'acqua o, comunque, un'alterazione
indesiderata della qualita' dell'acqua;
u) "monitoraggio": l'esecuzione di una sequenza
pianificata di osservazioni o misurazioni su elementi
significativi della filiera idro-potabile, ai fini del
rilevamento puntuale di alterazioni della qualita' e della
quantita' dell'acqua; per "monitoraggio operativo" si
intende la sequenza programmata di osservazioni o misure
per valutare il regolare funzionamento delle "misure di
controllo" poste in essere nell'ambito della filiera
idro-potabile dal gestore idro-potabile;
v) "operatore del settore alimentare": un operatore
del settore alimentare quale definito all'articolo 3, punto
3, del regolamento (CE) n. 178/2002;
z) "operatore economico": qualsiasi persona fisica
o giuridica che immette reagenti chimici e materiali
filtranti attivi e passivi che vengono a contatto con le
acque destinate al consumo umano, di seguito denominati
"ReMaF", sul mercato nazionale in conformita' alle
disposizioni del presente decreto; tale soggetto puo'
essere il produttore o il suo rappresentante autorizzato,
l'importatore o il distributore;
aa) "pericolo": un agente biologico, chimico,
fisico o radiologico contenuto nell'acqua, o relativo alla
condizione dell'acqua, in grado di provocare danni alla
salute umana;
bb) "piano di sicurezza dell'acqua": il piano
attraverso il quale e' definita ed implementata l'analisi
di rischio della filiera idro-potabile, effettuata in
conformita' all'articolo 6, articolata in valutazione,
gestione del rischio, comunicazione ed azioni a queste
correlate. Esso comprende, per i differenti aspetti di
competenza:
1) una valutazione e gestione del rischio delle
aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da
destinare al consumo umano, effettuata in conformita'
all'articolo 7, con particolare riguardo ai piani di tutela
delle acque;
2) una valutazione e gestione del rischio del
sistema di fornitura idro-potabile (piano di sicurezza
dell'acqua del sistema di fornitura idro-potabile) che
include il prelievo, l'adduzione, il trattamento, lo
stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al
consumo umano fino al punto di consegna, effettuata in
conformita' all'articolo 8;
3) una valutazione e gestione del rischio dei
sistemi di distribuzione idrica interni all'edificio,
effettuata in conformita' all'articolo 9;
cc) "punto di consegna": il punto in cui la
condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o
agli impianti dell'utente finale (sistema di distribuzione
interna) ed e' posto in corrispondenza del misuratore dei
volumi (contatore). La responsabilita' del gestore del
servizio idrico integrato si estende fino a tale punto di
consegna, salvo comprovate cause di forza maggiore o del
servizio comunque non imputabili al gestore stesso, ivi
inclusa la documentata impossibilita' del gestore di
accedere o intervenire su tratti di rete idrica ricadenti
in proprieta' privata;
dd) "punto di utenza" o "punto d'uso": il punto di
uscita dell'acqua destinata al consumo umano, da cui si
puo' attingere o utilizzare direttamente l'acqua,
generalmente identificato nel rubinetto;
ee) "rete di distribuzione del gestore
idro-potabile": l'insieme delle condotte, apparecchiature e
manufatti messi in opera e controllati dal gestore
idro-potabile per alimentare le utenze private e i servizi
pubblici;
ff) "rischio": una combinazione della probabilita'
di un evento pericoloso e della gravita' delle conseguenze
se il pericolo e l'evento pericoloso si verificano nella
filiera idro-potabile;
gg) "Sistema Informativo Nazionale per la Tutela
delle Acque Italiane (SINTAI)": lo strumento per la
raccolta e diffusione delle informazioni relative allo
stato di qualita' delle acque interne e marine sviluppato e
gestito dall'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi e per le finalita' di
cui alla parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e in coerenza con la legge 28 giugno 2016, n. 132.
Il SINTAI, gestito da ISPRA, e' il nodo nazionale "Water
Information System for Europe" (WISE), come definito dal
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 17 luglio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 settembre 2009, n. 203 "Individuazione
delle informazioni territoriali e modalita' per la
raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari
alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato
di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in
materia di acque" e lo strumento per la trasmissione dei
dati all'Agenzia Europea dell'Ambiente di cui al
Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento Europeo;
hh) "sistema o impianto di distribuzione interno",
anche detto "rete di distribuzione interna" o "sistema di
distribuzione domestico": le condutture, i raccordi e le
apparecchiature installati fra i rubinetti normalmente
utilizzati per le acque destinate al consumo umano in
locali sia pubblici che privati, e la "rete di
distribuzione del gestore idro-potabile", connesso a
quest'ultima direttamente o attraverso l'allacciamento
idrico;
ii) "zona di fornitura idro-potabile", di seguito
anche "zona di fornitura" o "water supply zone": un'area
definita dal gestore idro-potabile all'interno della quale
le acque destinate al consumo umano provengono da una o
varie fonti e la loro qualita' puo' essere considerata
ragionevolmente omogenea, sulla base di evidenze oggettive;
ii-bis) "lotto": intera quantita' di una partita di
merce che e' stata fabbricata o confezionata in condizioni
identiche, in un'unica linea produttiva e con gli stessi
ingredienti, in un periodo definito; al lotto viene
assegnato un "numero di lotto" che identifica in maniera
univoca tutte le materie prime usate, le fasi produttive e
i controlli svolti;
ii-ter) "apparecchiatura di trattamento
dell'acqua": dispositivo utilizzato sia in ambito domestico
che in pubblici esercizi, alimentato da acqua destinata al
consumo umano conforme ai requisiti del presente decreto
nei punti di conformita' di cui all'articolo 5, che eroga
l'acqua previo affinamento finalizzato a modificarne le
caratteristiche organolettiche in conformita' ai requisiti
previsti dal decreto del Ministro della salute 7 febbraio
2012, n. 25;
ii-quater) "prodotto": un oggetto che viene a
contatto con le acque destinate al consumo umano composto
con materiali finali e destinato ad essere immesso sul
mercato;
ii-quinquies) "approvvigionamento idrico primario":
insieme delle infrastrutture idriche a monte dei settori di
impiego dell'acqua.».
 
ALLEGATO I (articolo 4)

REQUISITI MINIMI RELATIVI AI VALORI DI PARAMETRO UTILIZZATI PER
VALUTARE LA QUALITA' DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
ALLEGATO II (articolo 12)

CONTROLLO E MONITORAGGIO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
ALLEGATO III (articolo 12)

SPECIFICHE PER L'ANALISI DEI PARAMETRI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
ALLEGATO IV (articolo 18)

INFORMAZIONI AL PUBBLICO
Parte di provvedimento in formato grafico

 
ALLEGATO V (articolo 3)

IDENTIFICAZIONE DELLE ACQUE LA CUI QUALITA' NON E' OGGETTO DI
REGOLAMENTAZIONE AI SENSI DEL PRESENTE DECRETO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
ALLEGATO VI (articolo 6)
CRITERI DI APPROVAZIONE DI UN PIANO DI SICUREZZA DELL'ACQUA (PSA) PER LE FORNITURE IDRO-POTABILI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 6 E 8 DEL PRESENTE
DECRETO.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
ALLEGATO VII (articolo 7)
INFORMAZIONI AMBIENTALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NELLE AREE DI ALIMENTAZIONE DEI PUNTI DI PRELIEVO DI ACQUE DA
DESTINARE AL CONSUMO UMANO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
ALLEGATO VIII (articolo 9)

CLASSI DI STRUTTURE PRIORITARIE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
ALLEGATO IX (articolo 11)

REMAF: DEFINIZIONE, REQUISITI TECNICI E VIGILANZA
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Modifiche all'articolo 3
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera c), le parole: «comma 1), lettera a, punto 2)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettera a), punto 2)»;
2) alla lettera d), le parole: «ivi incluse quelle utilizzate nelle imprese alimentari,» sono soppresse;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita ovvero utilizzate nella produzione, preparazione o trattamento di alimenti, devono essere conformi alle disposizioni del presente decreto fino ai punti di rispetto della conformita' dell'acqua di cui, rispettivamente all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), e qualora siano destinate a essere ingerite o si preveda ragionevolmente che possano essere ingerite da esseri umani, dal predetto punto in poi sono considerate alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le acque potabili erogate dalle case dell'acqua e dalle apparecchiature di trattamento dell'acqua, quali definite, rispettivamente, all'articolo 2, comma 1, lettere f) e ii-ter), devono essere conformi alle disposizioni del presente decreto fino al punto di rispetto della conformita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), con responsabilita' del gestore idro-potabile e del gestore idrico della distribuzione interna (GIDI) per gli ambiti di rispettiva competenza. Dal punto di rispetto della conformita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), in poi, le acque di cui al primo periodo, rientrando nella somministrazione diretta di bevande, sono considerate alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002.»;
d) al comma 5, le parole: «, sono soggette esclusivamente alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 e agli articoli 8, 9, 12 e 15, e ai pertinenti allegati» sono sostituite dalle seguenti: «non sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 16, nonche' ai pertinenti allegati, tenuto anche conto delle esenzioni di cui all'articolo 8, comma 5»;
e) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. I sistemi di fornitura idro-potabile che erogano, in media, meno di 10 m³ di acqua al giorno o che servono meno di 50 persone nell'ambito di un'attivita' commerciale o pubblica non sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli da 6 a 9, nonche' ai pertinenti allegati.».

Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 3 del citato decreto
legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 3 (Campo di applicazione ed esenzioni). - 1. Il
presente decreto non si applica:
a) alle acque minerali naturali riconosciute come
tali ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n.
176;
b) alle acque considerate medicinali a norma della
pertinente legislazione;
c) alle acque di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), punto 2), se:
1) provenienti da fonti di approvvigionamento
proprie dell'operatore alimentare, in quanto soggette agli
obblighi e ai provvedimenti correttivi della pertinente
legislazione alimentare e in particolare comprese nei
"principi dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di
controllo (sistema HACCP)", fatto salvo il rispetto per le
stesse dei valori di parametro di cui all'allegato I, Parti
A e B;
2) la loro qualita' non puo' avere conseguenze
dirette o indirette sulla salubrita' del prodotto
alimentare finale, secondo quanto valutato dall'autorita'
sanitaria territorialmente competente;
d) alle acque destinate esclusivamente a quegli usi
specifici diversi da quello potabile, la cui qualita' non
abbia ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei
consumatori interessati ovvero perche' regolate da diversa
specifica normativa, come individuate nell'allegato V.
2. Le acque destinate al consumo umano confezionate
in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita ovvero
utilizzate nella produzione, preparazione o trattamento di
alimenti, devono essere conformi alle disposizioni del
presente decreto fino ai punti di rispetto della
conformita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e
d), e qualora siano destinate a essere ingerite o si
preveda ragionevolmente che possano essere ingerite da
esseri umani, dal predetto punto in poi sono considerate
alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.
3. Le acque potabili erogate dalle case dell'acqua e
dalle apparecchiature di trattamento dell'acqua, quali
definite all'articolo 2, comma 1, lettere f) e ii-ter),
devono essere conformi alle disposizioni del presente
decreto fino al punto di rispetto della conformita' di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera e), con responsabilita'
del gestore idro-potabile e del gestore idrico della
distribuzione interna (GIDI) per gli ambiti di rispettiva
competenza. Dal punto di rispetto della conformita' di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera e), in poi, le acque di
cui al primo periodo, rientrando nella somministrazione
diretta di bevande, sono considerate alimenti ai sensi del
regolamento (CE) n. 178/20024. Le acque destinate al
consumo umano richiamate al precedente comma 2, sono
soggette alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 e
all'allegato I, Parti A e B.
5. Le navi che eseguono la desalinizzazione
dell'acqua, il trasporto passeggeri e operano in veste di
gestori idropotabili non sono soggette alle disposizioni di
cui agli articoli 7 e 16, e ai pertinenti allegati, tenuto
anche conto delle esenzioni di cui all'articolo 8, comma 5.
6. I requisiti minimi di cui all'allegato I, Parte A,
non si applicano all'acqua di sorgente di cui al decreto
legislativo 8 ottobre 2011, n. 176.
7. I sistemi di fornitura idro-potabile che erogano,
in media, meno di 10 m3 di acqua al giorno o che servono
meno di 50 persone nell'ambito di un'attivita' commerciale
o pubblica non sono soggette alle disposizioni di cui agli
articoli da 6 a 9, e ai pertinenti allegati.».
 
Art. 3
Modifiche all'articolo 4
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera d), dopo le parole: «articoli da 5 a 15» sono aggiunte le seguenti: «, tenuto conto delle specifiche esenzioni previste agli articoli 3, commi 5 e 7, e 8, comma 5»;
b) al comma 4, le parole: «I gestori idro-potabili» sono sostituite dalle seguenti: «I gestori del servizio idro-potabile che gestiscono sistemi di fornitura idro-potabile».

Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 4 del citato decreto
legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 4 (Obblighi generali). - 1. Le acque destinate
al consumo umano devono essere salubri e pulite.
2. Ai fini dell'osservanza dei requisiti minimi
previsti dal presente decreto, le acque destinate al
consumo umano sono salubri e pulite se soddisfano tutte le
seguenti condizioni:
a) non devono contenere microrganismi, virus e
parassiti, ne' altre sostanze, in quantita' o
concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo
per la salute umana;
b) devono soddisfare i requisiti minimi stabiliti
nell'allegato I, Parti A, B e D;
c) devono essere conformi ai valori per parametri
supplementari non riportati nell'allegato I e fissati ai
sensi dell'articolo 12, comma 13;
d) devono essere adottate le misure necessarie
previste dagli articoli da 5 a 15, tenuto conto delle
specifiche esenzioni previste agli articoli 3, commi 5 e 7,
e 8, comma 5.
3. L'applicazione delle disposizioni del presente
decreto non puo' avere l'effetto di consentire un
deterioramento del livello esistente della qualita' delle
acque destinate al consumo umano tale da avere
ripercussione sulla tutela della salute umana, ne'
l'aumento dell'inquinamento delle acque destinate alla loro
produzione.
4. I gestori del servizio idro-potabile che
gestiscono sistemi di fornitura idro-potabile che
forniscono almeno 10.000 m3 di acqua al giorno o che
servono almeno 50.000 persone, effettuano una valutazione
dei livelli delle perdite e dei potenziali miglioramenti in
termini di riduzione delle perdite di rete idrica,
utilizzando gli indicatori di perdite idriche di rete quali
definiti all'articolo 2, comma 1, lettera s).
5. ARERA provvede all'acquisizione dei risultati
della valutazione e alla elaborazione del tasso medio di
perdita idrica nazionale, trasmettendoli alla Commissione
europea entro il 12 gennaio 2026.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, da adottarsi entro due anni dalla
data di pubblicazione del tasso medio di perdita idrica
stabilito dalla Commissione europea con atto delegato
previsto entro il 12 gennaio 2028, e' stabilito un piano
d'azione contenente una serie di misure da adottare per
ridurre il tasso di perdita idrica nazionale, nel caso in
cui quest'ultimo superi la soglia media stabilita dalla
commissione.».
 
Art. 4
Modifiche all'articolo 5
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) per le acque prodotte dalle case dell'acqua e dalle apparecchiature di trattamento dell'acqua destinata al consumo umano, nel punto di consegna dell'acqua alla casa e all'apparecchiatura di trattamento e nel punto di utenza, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 3.»;
b) al comma 2, le parole: «comma 1, lettera cc» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettera cc)»;
c) al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «e quelli di cui all'allegato I, Parte D,»;
d) al comma 4, lettera a), numero 2), dopo le parole: «fattibilita' tecnica ed economica di tali misure» sono aggiunte le seguenti: «, nel caso cio' sia ritenuto utile a sostenere i provvedimenti di cui al punto 1);».

Note all'art. 4:
- Si riporta l'articolo 5 del citato decreto
legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 5 (Punti in cui i valori dei parametri devono
essere rispettati). - 1. I valori per i parametri elencati
nell'allegato I, Parti A e B, devono essere rispettati:
a) per le acque fornite attraverso una rete di
distribuzione, nel punto di consegna, ovvero, ove
sconsigliabile per difficolta' tecniche o pericolo di
inquinamento del campione, in un punto rappresentativo
della rete di distribuzione del gestore idro-potabile
prossimo al punto di consegna, e nel punto di utenza in cui
queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo
umano all'interno dei locali pubblici e privati;
b) per le acque destinate al consumo umano fornite
da una cisterna, nel punto in cui le acque fuoriescono
dalla cisterna;
c) per le acque confezionate in bottiglie o
contenitori e destinate al consumo umano, nel punto in cui
sono confezionate in bottiglie o contenitori;
d) per le acque destinate al consumo umano
utilizzate in una impresa alimentare, nel punto in cui sono
utilizzate in tale impresa;
e) per le acque prodotte dalle case dell'acqua e
dalle apparecchiature di trattamento dell'acqua destinata
al consumo umano, nel punto di consegna dell'acqua alla
casa e all'apparecchiatura di trattamento e nel punto di
utenza, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 3,
comma 3.
2. Per le acque fornite attraverso la rete di
distribuzione del gestore idro-potabile, si considera che
quest'ultimo abbia adempiuto agli obblighi di cui al
presente decreto quando i valori di parametro sono
rispettati nel punto di consegna quale definito
all'articolo 2, comma 1, lettera cc).
3. Per le acque fornite attraverso il sistema di
distribuzione interno, il relativo gestore assicura che i
valori di parametro di cui al comma 1 e quelli di cui
all'allegato I, Parte D, rispettati nel punto di consegna,
siano mantenuti nel punto di utenza all'interno dei locali
pubblici e privati. A tal fine, nel caso di edifici e
locali prioritari il gestore del sistema di distribuzione
interno assicura l'adempimento degli obblighi previsti
all'articolo 9.
4. Fermo restando quanto stabilito ai commi 2 e 3,
qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1,
lettera a), pur essendo nel punto di consegna rispondenti
ai valori di parametro nell'allegato I, Parti A e B, non
siano conformi a tali valori al rubinetto, e si abbia
evidenza certa che l'inosservanza sia dovuta al sistema di
distribuzione interno o alla sua manutenzione:
a) l'autorita' sanitaria locale territorialmente
competente dispone che siano adottate misure appropriate
per eliminare o ridurre il rischio che le acque non
rispettino i valori di parametro dopo la fornitura, quali,
ad esempio:
1) provvedimenti correttivi da adottare da parte
del gestore del sistema di distribuzione interno, in
proporzione al rischio;
2) ferma restando la responsabilita' primaria di
intervento del gestore del sistema di distribuzione
interno, raccomandando al gestore idro-potabile di adottare
altre misure per modificare la natura e le caratteristiche
delle acque prima della fornitura, quale ad esempio la
possibilita' di impiego di adeguate tecniche di
trattamento, tenendo conto della fattibilita' tecnica e
economica di tali misure, nel caso cio' sia ritenuto utile
a sostenere i provvedimenti di cui al punto 1);
b) l'autorita' sanitaria locale territorialmente
competente ed il gestore idro-potabile, ciascuno per quanto
di competenza, provvedono affinche' i consumatori
interessati siano debitamente informati e consigliati sugli
eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare.
 
Art. 5
Modifiche all'articolo 6
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: «acque da destinare» sono inserite le seguenti: «e destinate», le parole: «l'interoperabilita' dei sistemi informativi SINTAI» sono sostituite dalle seguenti: «l'interoperabilita' dei sistemi informativi SINA-SINTAI» e le parole: «delle Autorita' ambientali regionali,» sono soppresse;
b) al comma 6, le parole: «alla filiera» sono sostituite dalle seguenti: «al sistema di fornitura» e la parola: «sei» e' sostituita dalla seguente: «tre»;
c) al comma 7, lettera a), le parole: «della filiera» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema di fornitura»;
d) al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo la periodicita' specificata nell'allegato VI al presente decreto».

Note all'art. 5:
- Si riporta l'articolo 6 del citato decreto
legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 6 (Obblighi generali per l'approccio alla
sicurezza dell'acqua basato sul rischio). - 1. L'approccio
basato sul rischio e' finalizzato a garantire la sicurezza
delle acque destinate al consumo umano e l'accesso
universale ed equo all'acqua in conformita' al presente
decreto, implementando un controllo olistico di eventi
pericolosi e pericoli di diversa origine e natura - inclusi
i rischi correlati ai cambiamenti climatici, alla
protezione dei sistemi idrici e alla continuita' della
fornitura - conferendo priorita' di tempo e risorse ai
rischi significativi e alle misure piu' efficaci sotto il
profilo dei costi e limitando analisi e oneri su questioni
non rilevanti, coprendo l'intera filiera idropotabile, dal
prelievo alla distribuzione, fino ai punti di rispetto
della conformita' dell'acqua specificati all'articolo 5 e
garantendo lo scambio continuo di informazioni tra i
gestori dei sistemi di distribuzione idro-potabili e le
autorita' competenti in materia sanitaria e ambientale.
2. L'approccio di cui al comma 1 comporta i seguenti
elementi:
a) una valutazione e gestione del rischio delle
aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da
destinare al consumo umano, in conformita' all'articolo 7;
b) una valutazione e gestione del rischio di
ciascun sistema di fornitura idro-potabile che includa il
prelievo, il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione
delle acque destinate al consumo umano fino al punto di
consegna, effettuata dai gestori idro-potabili in
conformita' all'articolo 8;
c) una valutazione e gestione del rischio dei
sistemi di distribuzione interni per gli edifici e locali
prioritari, in conformita' all'articolo 9.
3. La valutazione e gestione del rischio richiamata
ai commi 1 e 2, si basa sui principi generali della
valutazione e gestione del rischio stabiliti dalla
Organizzazione Mondiale della Sanita', trasposti nelle
Linee guida nazionali per l'implementazione dei Piani di
Sicurezza dell'Acqua, elaborate dall'Istituto superiore di
sanita' (ISS), contenute in Rapporti ISTISAN 22/33 e
successive modifiche e integrazioni.
4. Le regioni e province autonome effettuano e
approvano una valutazione e gestione del rischio delle aree
di alimentazione per i punti di prelievo di acque da
destinare e destinate al consumo umano di cui al comma 2,
lettera a), coordinata ed aggiornata con quanto previsto ai
sensi dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 152 del
2006, e attraverso l'interoperabilita' dei sistemi
informativi SINA-SINTAI e AnTeA ai sensi dell'articolo 7,
comma 16, la mettono a disposizione delle Autorita'
sanitarie regionali e locali, delle Autorita' di bacino
distrettuali, del Ministero della salute, del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica nonche' dei
gestori idro-potabili operanti nei territori di propria
competenza.
5. La valutazione e gestione del rischio di cui al
comma 4, e' effettuata per la prima volta entro il 12
luglio 2027, riesaminata a intervalli periodici non
superiori a sei anni, e, se necessario, aggiornata.
6. La valutazione e gestione del rischio relativa al
sistema di fornitura idro-potabile di cui al comma 2,
lettera b), e' effettuata dai gestori idro-potabili per la
prima volta entro il 12 gennaio 2029, riesaminata a
intervalli periodici non superiori a tre anni e, se
necessario, aggiornata.
7. Per le finalita' di cui al comma 6, i gestori
idro-potabili:
a) dimostrano l'adeguatezza della valutazione e
gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile
ai criteri di cui all'articolo 8, mediante elaborazione di
Piani di Sicurezza dell'Acqua (PSA) per ogni sistema di
fornitura idropotabile, che sottopongono all'approvazione
da parte del Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque
(CeNSiA) di cui all'articolo 19;
b) assicurano che i documenti e le registrazioni
relative al PSA per il sistema di fornitura idro-potabile
siano costantemente conservati, aggiornati e resi
disponibili alle autorita' sanitarie territorialmente
competenti, mediante condivisione degli stessi con il
sistema "Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque
potabili (AnTeA)", secondo quanto indicato in allegato VI;
la tracciabilita' di tali dati dovra' essere garantita
almeno per gli ultimi sei anni a partire dalla prima
valutazione indicata al comma 6.
8. La valutazione e gestione del rischio dei sistemi
di distribuzione interni per gli edifici e locali
prioritari di cui al comma 2, lettera c), e' effettuata dai
gestori idrici della distribuzione interna per la prima
volta entro il 12 gennaio 2029, inserita dai medesimi
gestori nel sistema AnTeA, riesaminata ogni sei anni e, se
necessario, aggiornata.
9. Per le finalita' di cui al comma 8, i gestori
della distribuzione idrica interna:
a) dimostrano su richiesta dell'autorita' sanitaria
locale territorialmente competente, il rispetto dei
requisiti di cui all'articolo 9, tenendo conto del tipo e
della dimensione dell'edificio;
b) assicurano che le procedure, le registrazioni e
ogni altro documento rilevante siano costantemente
conservati, aggiornati e resi disponibili alle autorita'
sanitarie territorialmente competenti; la tracciabilita' di
tali dati dovra' essere garantita almeno per gli ultimi sei
anni a partire dalla prima valutazione indicata al comma 8.
10. Le attivita' di approvazione delle valutazioni e
gestioni del rischio di cui al comma 6, sono eseguite dal
CeNSiA nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite ai
sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera a), sulla base
degli indirizzi della Commissione nazionale di sorveglianza
sui piani di sicurezza dell'acqua di cui all'articolo 20,
secondo la periodicita' specificata nell'allegato VI al
presente decreto.».
 
Art. 6
Modifiche all'articolo 7
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole: «acque da destinare» sono inserite le seguenti: «e destinate»;
b) le parole: «Autorita' ambientali delle» ovunque ricorrono sono soppresse;
c) al comma 1, dopo le parole: «rese disponibili da ISPRA attraverso il SINTAI» sono sostituite dalle seguenti: «rese disponibili da ISPRA attraverso il SINA-SINTAI di cui all'articolo 11 della legge 28 giugno 2016, n. 132,» e le parole: «dai PSA di cui al decreto del Ministero della salute del 14 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2017, n. 192,» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dai PSA di cui all'articolo 6, comma 7,»;
d) al comma 9, le parole: «sono messe a disposizione del SINTAI» sono sostituite dalle seguenti: «sono messe a disposizione del SINA- SINTAI»;
e) al comma 12, le parole: «Autorita' ambientali o sanitarie delle regioni e province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «regioni e province autonome e autorita' sanitarie»;
f) al comma 14, le parole: «trasmettono a ISPRA attraverso il SINTAI, ed aggiornano» sono sostituite dalle seguenti: «trasmettono a ISPRA attraverso il SINA- SINTAI e aggiornano»;
g) al comma 16, le parole: «per l'interoperabilita' dei dati di SINTAI» sono sostituite dalle seguenti: «per l'interoperabilita' dei dati di SINA- SINTAI»;

Note all'art. 6:
- Si riporta l'articolo 7 del decreto legislativo 23
febbraio 2023, n. 18, come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 7 (Valutazione e gestione del rischio delle
aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da
destinare e destinate al consumo umano). - 1. Le regioni e
province autonome sulla base delle informazioni rese
disponibili da ISPRA attraverso il SINA-SINTAI di cui
all'articolo 11 della legge 28 giugno 2016, n. 132,
elencate all'allegato VII, di quelle rese disponibili
dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale
(EGATO) e dal gestore idro-potabile, nonche' delle altre
informazioni necessarie alla valutazione e gestione del
rischio, previste ai sensi della parte III del decreto
legislativo n. 152 del 2006, comprese quelle relative
all'applicazione dell'articolo 94 dello stesso decreto e
derivanti dai PSA di cui all'articolo 6, comma 7,
provvedono ad effettuare una valutazione e gestione del
rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo
di acque da destinare al consumo umano.
2. Al fine di rendere piu' efficace l'azione
tecnico-amministrativa, nel caso della presenza di piu'
punti di prelievo in una stessa area di alimentazione, le
regioni e province autonome possono attuare la valutazione
e gestione del rischio in forma aggregata, avendo cura di
rappresentare le eventuali differenze locali.
3. La valutazione del rischio include almeno i
seguenti elementi:
a) una caratterizzazione delle aree di
alimentazione per i punti di prelievo:
1) una specificazione e mappatura delle aree di
alimentazione per i punti di prelievo;
2) una mappatura delle aree protette di cui
all'art. 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ivi
incluse quelle definite dall'art. 94 del medesimo decreto;
3) le coordinate geo-referenziate di tutti i
punti di prelievo delle aree di alimentazione; poiche' tali
dati sono potenzialmente sensibili, in particolare in
termini di salute pubblica e sicurezza pubblica, le regioni
e province autonome provvedono affinche' tali dati siano
protetti e comunicati esclusivamente alle autorita'
competenti e ai gestori idro-potabili;
4) una descrizione dell'uso del suolo, del
dilavamento e dei processi di ravvenamento delle aree di
alimentazione per i punti di prelievo;
b) l'individuazione dei pericoli e degli eventi
pericolosi nelle aree di alimentazione per i punti di
prelievo e la valutazione del rischio che essi potrebbero
rappresentare per la qualita' delle acque da destinare al
consumo umano; tale valutazione prende in esame i possibili
rischi che potrebbero causare il deterioramento della
qualita' dell'acqua, nella misura in cui cio' possa
rappresentare un rischio per la salute umana;
c) un adeguato monitoraggio nelle acque
superficiali o nelle acque sotterranee o in entrambe per i
punti di prelievo e nelle acque da destinare a consumo
umano, di pertinenti parametri, sostanze o inquinanti
selezionati tra i seguenti:
1) parametri di cui all'allegato I, parti A, B, o
fissati conformemente all'articolo 12, comma 12;
2) inquinanti delle acque sotterranee di cui alle
tabelle 2 e 3 della lettera B, Parte A, dell'allegato I
alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006;
3) sostanze prioritarie e alcuni altri
inquinanti, selezionati sulla base dei criteri di cui al
punto A.3.2.5, di cui alla Tabella 1/A dell'allegato I alla
parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006;
4) inquinanti specifici dei bacini idrografici
riportati nei Piani di gestione delle acque, selezionati
sulla base dei criteri di cui al punto A.3.2.5 e di cui
alla Tabella 1/B dell'allegato I alla parte terza del
decreto legislativo n. 152 del 2006;
5) altri inquinanti pertinenti per le acque
destinate al consumo umano, stabiliti dalle regioni e
province autonome sulla base dell'esame delle informazioni
raccolte a norma della lettera b) del presente comma;
6) sostanze presenti naturalmente che potrebbero
rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana
attraverso l'uso di acque destinate al consumo umano;
7) sostanze e composti inseriti nell'"elenco di
controllo" stabilito a norma dell'articolo 12, comma 10.
4. Ai fini della attuazione del comma 3, lettera a),
possono essere utilizzate le informazioni raccolte
conformemente agli articoli 82, 117, 118 e 120 e allegato I
punto A.3.8, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
5. Ai fini della attuazione del comma 3, lettera b),
puo' essere utilizzato l'esame dell'impatto delle attivita'
umane svolto a norma dell'articolo 118 del decreto n. 152
del 2006, nonche' le informazioni relative alle pressioni
significative raccolte a norma dell'allegato III, sezione C
alla parte terza del medesimo decreto.
6. Le regioni e province autonome scelgono i
parametri, le sostanze o gli inquinanti da monitorare tra
quelli indicati del comma 3, lettera c), perche'
considerati pertinenti alla luce dell'individuazione dei
pericoli e degli eventi pericolosi e delle valutazioni di
cui al comma 3, lettera b), o alla luce delle informazioni
comunicate dai gestori idro-potabili conformemente al comma
8.
7. Ai fini di un adeguato monitoraggio di cui al
comma 3, lettera c), ai sensi del quale si individuano
nuove sostanze pericolose per la salute umana attraverso
l'uso di acque destinate al consumo umano le regioni e
province autonome possono utilizzare il monitoraggio
effettuato conformemente agli articoli 82, 118 e 120 del
decreto legislativo n. 152 del 2006, o ad altra
legislazione pertinente per le aree di alimentazione per i
punti di prelievo.
8. Le regioni e province autonome, che a vario
titolo, o avvalendosi di altri enti operativi o dei gestori
idropotabili, effettuano il monitoraggio nelle aree di
alimentazione per i punti di prelievo e nelle acque da
destinare a consumo umano, anche ai sensi del decreto
legislativo n. 152 del 2006, sono tenute ad informare
tempestivamente le competenti autorita' sanitarie delle
regioni e province autonome delle tendenze, delle quantita'
e delle concentrazioni anomale, di parametri, sostanze o
inquinanti monitorati.
9. Le regioni e province autonome provvedono altresi'
a definire le procedure operative interne e ad approvare la
valutazione e gestione del rischio delle aree di
alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare
al consumo umano: le valutazioni approvate sono messe a
disposizione del SINA-SINTAI e trasmesse alle
corrispondenti Direzioni regionali e alle competenti
Autorita' sanitarie delle regioni e province autonome.
10. Sulla base dei risultati della valutazione del
rischio di cui al comma 3, le regioni e province autonome
provvedono affinche' siano adottate le opportune misure di
gestione del rischio intese a prevenire o controllare i
rischi individuati, partendo dalle seguenti misure di
prevenzione:
a) definizione e attuazione di misure di
prevenzione e di attenuazione nelle aree di alimentazione
dei punti di prelievo oltre alle misure previste o adottate
ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 152
del 2006, ove necessario per garantire la qualita' delle
acque destinate al consumo umano; se del caso, tali misure
di prevenzione e di attenuazione sono incluse nei programmi
di misure di cui al medesimo articolo; ove opportuno, le
regioni e province autonome provvedono, in collaborazione
con i gestori e altri pertinenti portatori di interessi,
affinche' chi inquina adotti tali misure di prevenzione;
b) garanzia di un adeguato monitoraggio dei
parametri, delle sostanze o degli inquinanti nelle acque
superficiali o sotterranee, o in entrambe, nelle aree di
alimentazione per i punti di prelievo o nelle acque da
destinare a consumo umano, che potrebbero costituire un
rischio per la salute umana attraverso il consumo di acqua
o comportare un deterioramento inaccettabile della qualita'
delle acque destinate al consumo umano e che non sono stati
presi in considerazione nel quadro del monitoraggio
effettuato, almeno, conformemente agli articoli 82, 118 e
120 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Se del caso,
tale monitoraggio e' incluso nei programmi di controllo di
cui all'articolo 12, comma 4, lettera e);
c) valutazione della necessita' di definire o
adattare zone di salvaguardia per le acque sotterranee e
superficiali, di cui alle aree protette ai sensi
dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006,
ivi incluse quelle definite dall'articolo 94 del medesimo
decreto.
11. Le regioni e province autonome provvedono
affinche' l'efficacia delle misure di cui al precedente
comma sia riesaminata ogni sei anni.
12. Le regioni e province autonome garantiscono che i
gestori idro-potabili abbiano accesso alle informazioni
sulla valutazione del rischio di cui al comma 3. Sulla base
delle informazioni di cui ai commi da 3 a 8, le competenti
regioni e province autonome e autorita' sanitarie possono:
a) imporre ai gestori idro-potabili di effettuare
ulteriori monitoraggi o trattamenti per alcuni parametri,
tenendo conto della disponibilita' di adeguati approcci
metodologici e metodiche analitiche;
b) consentire ai gestori idro-potabili di ridurre
la frequenza del monitoraggio di un parametro, o di
rimuovere un parametro dall'elenco dei parametri che il
gestore di acqua deve monitorare conformemente alle
disposizioni dell'articolo 12, comma 4, lettera a), senza
dover effettuare una valutazione del rischio del sistema di
fornitura, a condizione che:
1) non si tratti di un parametro fondamentale ai
sensi dell'allegato II, Parte B, punto 1;
2) nessun elemento, secondo quanto prevedibile
sulla base delle evidenze disponibili, possa provocare un
deterioramento della qualita' delle acque destinate all'uso
umano.
13. Laddove un gestore idro-potabile sia autorizzato
a ridurre la frequenza del monitoraggio di un parametro o a
rimuovere un parametro dall'elenco dei parametri da
monitorare secondo quanto previsto al comma 12, lettera b),
le regioni e province autonome garantiscono che sia
effettuato un adeguato monitoraggio di tali parametri al
momento del riesame della valutazione e gestione del
rischio nelle aree di alimentazione per i punti di
prelievo, in conformita' dell'articolo 12, comma 3.
14. Le regioni e province autonome e le Agenzie del
Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA), trasmettono
ad ISPRA attraverso il SINA-SINTAI, ed aggiornano, le
informazioni di cui all'allegato VII, riguardanti:
a) la mappatura delle aree di salvaguardia e le
stazioni di monitoraggio delle acque destinate al consumo
umano;
b) l'individuazione delle pressioni significative e
dei parametri monitorati sui corpi idrici dove sono ubicate
le stazioni di monitoraggio per le acque da destinare a
consumo umano;
c) i dati SOE-WISE di cui al regolamento (CE)
401/2009.
15. Le informazioni di cui al comma 14, sono
condivise con AnTeA e sono rese disponibili ai gestori
idropotabili per le finalita' di implementazione del piano
di sicurezza dell'acqua del sistema di fornitura
idro-potabile di cui all'articolo 8.
16. Per le finalita' di cui ai commi 14 e 15 e
dell'articolo 6, comma 4, ISPRA e CeNSiA, di concerto con i
rispettivi Ministeri vigilanti, stabiliscono accordi e
protocolli specifici per l'interoperabilita' dei dati di
SINA-SINTAI e AnTeA.».
 
Art. 7
Modifiche all'articolo 8
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e nel rispetto dei requisiti minimi per l'approvazione indicati nell'allegato VI»;
b) al comma 2:
1) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, individuate dal gestore idro-potabile»;
2) alla lettera i), le parole: «della conformita' di materiali» sono sostituite dalle seguenti: «della conformita' di prodotti, reagenti chimici e materiali filtranti attivi e passivi che vengono»;
c) al comma 3, lettera a), il numero 2) e' sostituito dal seguente:
«2) quando un parametro puo' derivare esclusivamente dall'impiego di una specifica tecnica di trattamento, di un metodo di disinfezione o di un materiale a contatto con l'acqua destinata al consumo umano, e tale tecnica o metodo o materiale non sono utilizzati dal gestore idro-potabile;»;
d) al comma 5:
1) al primo periodo, le parole: «Le forniture idro-potabili» sono sostituite dalle seguenti: «I sistemi di fornitura idro-potabile»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini del presente comma, il gestore della fornitura idro-potabile richiede espressamente l'esenzione dall'obbligo di applicazione del presente articolo all'autorita' sanitaria territorialmente competente. L'esenzione si ritiene acquisita in caso di mancato riscontro da parte dell'autorita' sanitaria locale territorialmente competente, decorsi sei mesi dalla richiesta, fatte salve diverse indicazioni da parte della stessa autorita'.».

Note all'art. 7:
- Si riporta l'articolo 8 del citato decreto
legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 8 (Valutazione e gestione del rischio del
sistema di fornitura idro-potabile). - 1. I gestori
idro-potabili effettuano una valutazione e gestione del
rischio dei propri sistemi di fornitura, attraverso
l'elaborazione del PSA del sistema di fornitura
idro-potabile e la successiva richiesta di approvazione
dello stesso da parte del CeNSiA, secondo quanto previsto
all'articolo 6, commi 6 e 7, e nel rispetto dei requisiti
minimi per l'approvazione indicati nell'allegato VI.
2. Il PSA di cui al comma 1 e' conforme ai seguenti
criteri:
a) tiene conto dei risultati della valutazione e
gestione del rischio effettuata conformemente all'articolo
7;
b) include un'analisi dei rischi per
approvvigionamenti idrici consistenti in acque da destinare
a consumo umano di diversa origine, per le quali non siano
disponibili valutazioni specifiche ai sensi del precedente
comma, come, tra l'altro, nel caso di prelievo di acque di
origine marina;
c) include una descrizione del sistema di fornitura
dal punto di prelievo al trattamento, allo stoccaggio e
alla distribuzione dell'acqua, con particolare riguardo
alle zone di fornitura idro-potabile, individuate dal
gestore idro-potabile;
d) individua i pericoli e gli eventi pericolosi
nell'ambito del sistema di fornitura idro-potabile,
includendo una valutazione dei rischi che essi potrebbero
rappresentare per la salute umana attraverso l'uso delle
acque, tenendo conto anche dei rischi derivanti dai
cambiamenti climatici, da perdite idriche, dalla
vulnerabilita' dei sistemi, da fattori che incidono sulla
continuita' della fornitura, per garantire l'accesso
universale ed equo ad acqua sicura;
e) definisce e pone in essere misure di controllo
adeguate alla prevenzione e all'attenuazione dei rischi
individuati nel sistema di fornitura idro-potabile, che
potrebbero compromettere la qualita' delle acque destinate
al consumo umano;
f) definisce e pone in essere misure di controllo
adeguate nel sistema di fornitura idro-potabile, oltre alle
misure previste o adottate conformemente all'articolo 7,
comma 10, del presente decreto e all'articolo 116 del
decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'attenuazione dei
rischi provenienti dalle aree di alimentazione dei punti di
prelievo che potrebbero compromettere la qualita' delle
acque destinate al consumo umano;
g) definisce e pone in essere un adeguato programma
di monitoraggio operativo specifico per il sistema di
fornitura e un programma di controllo, conformemente
all'articolo 12;
h) nei casi in cui la disinfezione rientri nel
processo di preparazione o di distribuzione delle acque
destinate al consumo umano, garantisce che sia verificata
l'efficacia della disinfezione applicata, che la
contaminazione da sottoprodotti di disinfezione sia
mantenuta al livello piu' basso possibile senza
compromettere la disinfezione, che la contaminazione da
reagenti chimici per il trattamento sia mantenuta al
livello piu' basso possibile e che qualsiasi sostanza
residua nell'acqua non comprometta l'espletamento degli
obblighi generali di cui all'articolo 4;
i) include una verifica della conformita' di
prodotti, reagenti chimici e materiali filtranti attivi e
passivi che vengono a contatto con le acque destinate al
consumo umano e di reagenti chimici e materiali filtranti
impiegati per il loro trattamento, riguardo ai criteri
stabiliti agli articoli 10 e 11.
3. Sulla base dei risultati della valutazione del
rischio per il sistema di fornitura idro-potabile
effettuata conformemente ai commi 1 e 2, il gestore
idro-potabile definisce la frequenza dei controlli interni
di verifica della conformita' sulle acque destinate al
consumo umano, secondo le prescrizioni generali di cui
all'articolo 14 e tenendo conto delle seguenti condizioni:
a) possibilita' di ridurre la frequenza dei
controlli di un parametro o di rimuovere un parametro
dall'elenco dei parametri da sottoporre a controllo
interno, ad eccezione dei parametri fondamentali di cui
all'allegato II, Parte B, punto 1, gruppo A, in uno dei
seguenti casi:
1) sulla base del valore assunto da un parametro
in acqua non trattata, che ne comprovi la non rilevanza,
conformemente alla valutazione del rischio delle aree di
alimentazione di cui all'articolo 7, comma 3;
2) quando un parametro puo' derivare
esclusivamente dall'impiego di una specifica tecnica di
trattamento, di un metodo di disinfezione o di un materiale
a contatto con l'acqua destinata al consumo umano, e tale
tecnica o metodo o materiale non sono utilizzati dal
gestore idro-potabile;
3) sulla base delle specifiche di cui
all'allegato II, Parte C;
4) sulla base delle valutazioni dell'autorita'
competente in fase di approvazione del PSA del sistema di
fornitura idro-potabile da parte del CeNSiA, richiamate
all'articolo 6, comma 10, per cui sia accertato che cio'
non compromette la qualita' delle acque destinate al
consumo umano;
b) obbligo di ampliamento dell'elenco dei parametri
da sottoporre a controllo interno ai sensi dell'articolo 14
o di aumento della frequenza del controllo interno in uno
dei seguenti casi:
1) sulla base del riscontro di un parametro in
acqua non trattata, conformemente alla valutazione del
rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo
di cui all'articolo 7, comma 3;
2) sulla base delle specifiche di cui
all'allegato II, Parte C.
4. La valutazione del rischio del sistema di
fornitura idro-potabile riguarda i parametri di cui
all'allegato I, parti A, B e C, i parametri supplementari
fissati ai sensi dell'articolo 12, comma 13, nonche' le
sostanze o i composti inseriti nell'elenco di controllo
stabilito ai sensi dell'articolo 12, comma 10, e i
controlli supplementari di cui all'articolo 12, comma 12.
5. I sistemi di fornitura idro-potabile che erogano,
in media, tra 10 e 100 m3 di acqua al giorno o servono tra
50 e 500 persone, non sono soggetti all'obbligo di
applicazione del presente articolo, a condizione che
l'autorita' sanitaria locale territorialmente competente
abbia accertato che tale esenzione non comprometta la
qualita' delle acque destinate al consumo umano. Ai fini
del presente comma, il gestore della fornitura
idro-potabile richiede espressamente l'esenzione
dall'obbligo di applicazione del presente articolo
all'autorita' sanitaria territorialmente competente.
L'esenzione si ritiene acquisita in caso di mancato
riscontro da parte dell'autorita' sanitaria locale
territorialmente competente, decorsi sei mesi dalla
richiesta, fatte salve diverse indicazioni da parte della
stessa autorita'.
6. Nel caso in cui i sistemi di fornitura di acqua di
cui al comma 5 siano esentati, sussiste per essi l'obbligo
di controlli interni periodici in conformita' all'articolo
14.».
 
Art. 8
Modifica all'articolo 9
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e successive revisioni».

Note all'art. 8:
- Si riporta l'articolo 9 del citato decreto
legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 9 (Valutazione e gestione del rischio dei
sistemi di distribuzione idrica interni). - 1. I gestori
della distribuzione idrica interna effettuano una
valutazione e gestione del rischio dei sistemi di
distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie
individuate all'allegato VIII, con particolare riferimento
ai parametri elencati nell'allegato I, parte D, adottando
le necessarie misure preventive e correttive, proporzionate
al rischio, per ripristinare la qualita' delle acque nei
casi in cui si evidenzi un rischio per la salute umana
derivante da questi sistemi.
2. La valutazione e gestione del rischio effettuata
ai sensi del comma 1, si basa sui principi generali della
valutazione e gestione del rischio stabiliti secondo le
Linee Guida per la valutazione e gestione del rischio per
la sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione
interni degli edifici prioritari e non prioritari e di
talune navi ai sensi della direttiva (UE) 2020/2184,
Rapporto ISTISAN 22/32, e successive revisioni.
3. Nei casi di non conformita' ai punti d'uso nei
locali degli edifici prioritari di cui al comma 1,
ricondotte al sistema di distribuzione idrico interno o
alla sua manutenzione, tenuto conto delle disposizioni
applicabili ai sensi dell'articolo 5, commi 2, 3 e 4, si
applicano le misure correttive di cui all'articolo 15.
4. Le regioni e province autonome promuovono la
formazione specifica sulle disposizioni del presente
articolo, in coordinamento con il Ministero della salute e
il CeNSiA, per i gestori dei sistemi idrici interni, gli
idraulici e per gli altri professionisti che operano nei
settori dei sistemi di distribuzione idrici interni e
dell'installazione di prodotti da costruzione e materiali
che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo
umano, anche nell'ambito delle attivita' di formazione
professionale e qualifica di cui al decreto 22 gennaio
2008, n. 37, e di altre norme regionali o provinciali di
settore.».
 
Art. 9
Modifica all'articolo 10
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. L'articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Valutazione della conformita' dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano). - 1. Per l'espletamento degli obblighi generali di cui all'articolo 4, i materiali di cui sono costituiti i prodotti destinati a essere utilizzati in impianti nuovi, o in caso di riparazione o di totale o parziale sostituzione in impianti esistenti, per il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio, l'adduzione o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano e che possono, in ogni modo, entrare a contatto con tali acque, non devono nel tempo:
a) compromettere direttamente o indirettamente la tutela della salute umana, come previsto dal presente decreto;
b) alterare il colore, l'odore o il sapore dell'acqua;
c) favorire la crescita microbica;
d) causare il rilascio in acqua di contaminanti a livelli superiori a quelli accettabili per il raggiungimento delle finalita' previste per il loro utilizzo.
2. I materiali o prodotti di cui al comma 1 non devono, nel tempo, modificare le caratteristiche degli scarichi derivanti dall'acqua con cui essi vengono posti a contatto, al fine di garantire il rispetto dei valori limite di emissione degli scarichi idrici previsti nell'allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in ogni caso, non devono pregiudicare gli obiettivi di qualita' dei corpi idrici previsti all'articolo 101, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. Nella fabbricazione dei materiali o prodotti di cui al comma 1, sono utilizzate sostanze di partenza, composizioni e costituenti presenti negli "elenchi positivi europei" di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2024/367 della Commissione, del 23 gennaio 2024.
4. Per testare e approvare le sostanze di partenza, le composizioni e i costituenti da includere negli "elenchi positivi europei" di cui al comma 3, si utilizzano le metodologie di prova e di accettazione di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2024/365 della Commissione, del 23 gennaio 2024. Ai fini della modifica o dell'aggiornamento degli "elenchi positivi europei", di cui al comma 3, i richiedenti, ivi compreso il Ministero della salute, presentano domanda all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) secondo la procedura prevista dal regolamento delegato (UE) 2024/369 della Commissione, del 23 gennaio 2024. I richiedenti notificano all'ECHA l'intenzione di presentare la domanda di modifica o aggiornamento degli elenchi positivi europei almeno dodici mesi prima della presentazione della domanda stessa. Il Ministero della salute e' esonerato dalla predetta notifica in casi di urgenza.
5. Per testare e approvare i materiali finali di cui sono composti i prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano, si utilizzano le procedure e i metodi di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2024/368 della Commissione, del 23 gennaio 2024. La valutazione della conformita' dei prodotti di cui al comma 1 nonche' la designazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita' coinvolti sono effettuate secondo le procedure e le prescrizioni stabilite nel regolamento delegato (UE) 2024/370 della Commissione, del 23 gennaio 2024.
6. In applicazione del regolamento delegato (UE) 2024/370, e' istituito il "Sistema nazionale di valutazione della conformita' dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano" costituito da:
a) il Ministero della salute, attraverso l'ufficio tecnico competente per la qualita' delle acque destinate al consumo umano e avvalendosi del CeNSiA per le attivita' di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), con funzioni di indirizzo sanitario e coordinamento e compiti di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformita' accreditati, ai fini della notifica ai sensi del comma 5;
b) il Ministero delle imprese e del made in Italy, con funzioni di autorita' di notifica nazionale;
c) l'ente unico nazionale di accreditamento ACCREDIA, con funzioni di valutazione e accreditamento degli organismi di valutazione della conformita' dei prodotti di cui al comma 1, nonche' di vigilanza sugli organismi notificati;
d) gli organismi notificati, con funzioni di valutazione della conformita' dei prodotti di cui al comma 1.
7. Per i prodotti di cui al comma 1, valutati conformi ai sensi del comma 5, il fabbricante, o il proprio rappresentante autorizzato, redige la dichiarazione UE di conformita' prevista dal regolamento delegato (UE) 2024/370.
8. I prodotti valutati conformi ai sensi del comma 5 recano una marcatura ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile, secondo le specifiche armonizzate di cui al regolamento delegato (UE) 2024/371 della Commissione, del 23 gennaio 2024.
9. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 7 e 8 si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2026. Prima di tale data, ai materiali e ai prodotti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni nazionali stabilite nel decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174.
10. In applicazione delle misure transitorie previste dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/367, nel periodo compreso tra il 13 luglio 2021 e il 31 dicembre 2026, le sostanze di partenza, le composizioni e i costituenti conformi a livello nazionale sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute n. 174 del 2004, possono essere utilizzati a livello nazionale per la fabbricazione di prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano fino al 31 dicembre 2032, purche' sia garantito il rispetto del valore di parametro di 5 μg/l di piombo nelle acque destinate al consumo umano in corrispondenza dei punti di conformita' di cui all'articolo 5. I prodotti che non rispettano il parametro di cui al primo periodo possono essere immessi nel mercato nazionale e utilizzati negli impianti per il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio, l'adduzione o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al 31 dicembre 2030.
11. In applicazione delle misure transitorie previste dal regolamento delegato (UE) 2024/370, i prodotti risultati conformi a livello nazionale sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute n. 174 del 2004, nel periodo antecedente al 31 dicembre 2026, possono essere immessi nel mercato nazionale e utilizzati negli impianti per il prelievo, l'adduzione, il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al 31 dicembre 2032, purche' sia garantito il rispetto del valore di parametro di 5 μg/l di piombo nelle acque destinate al consumo umano in corrispondenza dei punti di conformita' di cui all'articolo 5. I prodotti che non rispettano il parametro di cui al primo periodo possono essere immessi nel mercato nazionale e utilizzati negli impianti per il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio, l'adduzione o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al 31 dicembre 2030.
12. La vigilanza sul territorio nazionale e sull'importazione dei prodotti di cui al comma 1, immessi sul mercato nazionale e utilizzati a decorrere dal 31 dicembre 2026 e tenuto conto delle misure transitorie previste ai commi 10 e 11, e' esercitata rispettivamente dalle autorita' sanitarie locali e dagli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera (USMAF) territorialmente competenti. Per le finalita' di cui al primo periodo, le autorita' sanitarie locali e gli USMAF eseguono, per quanto di competenza, con o senza preavviso, controlli di tipo documentale che mirano a verificare la conformita' dei prodotti alle disposizioni del presente articolo, quali la dichiarazione UE di conformita', gli obblighi di marcatura, la durata del certificato di conformita', riservandosi la possibilita' di campionamento e analisi dei campioni per ulteriori accertamenti, come quelli riguardanti la composizione quali-quantitativa del prodotto, qualora vi sia motivo di sospettare un potenziale pericolo per la salute umana associato al prodotto stesso.».
 
Art. 10
Modifica all'articolo 11
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano). - 1. Le disposizioni del presente articolo definiscono i requisiti tecnici di idoneita' dei ReMaF, definiti nell'allegato IX, sezione A, e utilizzati negli impianti per il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio, l'adduzione e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano, immessi sul mercato nazionale a decorrere dal 13 gennaio 2036.
2. I ReMaF devono essere compatibili con le caratteristiche dell'acqua con cui vengono posti a contatto e, per le finalita' degli obblighi generali di cui all'articolo 4, in condizioni normali o prevedibili di utilizzo e di messa in opera, non devono nel tempo:
a) compromettere, direttamente o indirettamente, l'idoneita' al consumo umano dell'acqua;
b) alterare il colore, l'odore o il sapore dell'acqua;
c) favorire indirettamente la crescita microbica;
d) rilasciare in acqua contaminanti a livelli superiori a quelli accettabili per il raggiungimento delle finalita' previste con il trattamento.
3. I ReMaF non devono, nel tempo, modificare le caratteristiche degli scarichi derivanti dall'acqua con cui essi vengono posti a contatto, al fine di garantire il rispetto dei valori limite di emissione degli scarichi idrici previsti nell'allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in ogni caso, non devono pregiudicare gli obiettivi di qualita' dei corpi idrici previsti all'articolo 101, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. A decorrere dal 13 gennaio 2036, possono essere immessi sul mercato nazionale e utilizzati per il trattamento delle acque destinate al consumo umano e nei processi tecnologici connessi con la produzione e la distribuzione di tali acque esclusivamente i ReMaF autorizzati dal CeNSiA nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 19, comma 2, previa verifica finalizzata ad accertarne la conformita' ai requisiti tecnici di cui all'allegato IX, sezioni B, C e D.
5. L'obbligo di autorizzazione previsto al comma 4 non si applica ai biocidi e ai presidi medico-chirurgici richiamati nell'allegato IX, sezione A1, anche quando generati nel luogo di utilizzo, che soddisfino le seguenti condizioni:
a) sono stati preventivamente autorizzati per le finalita' di cui al presente decreto, rispettivamente ai sensi del regolamento (UE) 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, e del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998 n. 392;
b) sono conformi ai requisiti tecnici di cui all'allegato IX, sezione B, punti 3 e 4, tenuto conto per i biocidi di quanto disposto all'articolo 2, comma 7, del regolamento (UE) 528/2012.
6. Per l'espletamento degli obblighi di cui al comma 4, a decorrere dal 12 gennaio 2028, gli operatori economici avviano la procedura per il rilascio dell'autorizzazione del ReMaF secondo quanto previsto nell'allegato IX, sezione E.
7. Un ReMaF in possesso di un'autorizzazione per gli usi previsti dal comma 1, concessa da un altro Stato membro dell'Unione europea o da un Paese facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) o dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), puo' essere immesso sul mercato nazionale a condizione che lo stesso sia stato sottoposto a una valutazione igienico-sanitaria da parte di un organismo tecnico-scientifico riconosciuto nel medesimo Stato membro o Paese, sulla base di criteri che garantiscano un livello di sicurezza per la salute umana equivalente a quello del presente decreto. Il riconoscimento dell'autorizzazione di cui al primo periodo e' operato dal CeNSiA. Il presente comma non si applica ai biocidi richiamati nell'allegato IX, sezione A1, tenuto conto di quanto previsto dal comma 5.
8. Ai fini dell'immissione sul mercato nazionale, l'operatore economico registra i ReMaF autorizzati in conformita' ai commi 4 e 7 nella "Banca dati ReMaF" all'interno della piattaforma AnTeA, secondo le modalita' riportate nell'allegato IX, sezione F.
9. L'operatore economico registra i biocidi e i presidi medico-chirurgici di cui al comma 5 nella "Banca dati ReMaF" all'interno della piattaforma AnTeA, secondo le modalita' indicate nell'allegato IX, sezione F.
10. Fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell'Unione europea o nazionali, il ReMaF immesso sul mercato nazionale riporta una etichettatura con le informazioni e il logo indicati nell'allegato IX, sezione G.
11. E' consentita l'importazione per l'immissione sul mercato nazionale dei ReMaF provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea o al SEE o all'EFTA, solo se conformi ai requisiti tecnici di idoneita' e alle disposizioni su autorizzazione, registrazione, etichettatura e logo di cui al presente articolo e all'allegato IX.
12. Gli operatori economici che fabbricano o commercializzano i ReMaF in conformita' al presente decreto:
a) sono responsabili di garantire che i ReMaF, attraverso l'adozione di un sistema di assicurazione della qualita', siano costantemente fabbricati e controllati in modo da soddisfare gli standard di qualita' necessari per l'uso cui sono destinati e le condizioni dell'autorizzazione alla commercializzazione;
b) assicurano che ciascun lotto di ReMaF, immesso sul mercato nazionale italiano, sia accompagnato da una dichiarazione di conformita' ai requisiti fissati dal presente articolo, predisposta da personale qualificato, in accordo ai requisiti minimi riportati nell'allegato IX, sezione H;
c) mettono a disposizione delle competenti autorita' sanitarie che ne fanno richiesta la documentazione e le informazioni necessarie a consentire la verifica della conformita' dei ReMaF ai requisiti fissati nel presente articolo, oltre che della qualifica del personale deputato a dichiararne la conformita' ai sensi della lettera b);
d) informano tempestivamente il CeNSiA su qualsiasi modifica intervenuta in termini di composizione, condizioni di utilizzo, processo produttivo, e su effetti inattesi o nocivi di cui si e' venuti a conoscenza, relativi al ReMaF registrato nella "Banca dati ReMaF" all'interno della piattaforma AnTeA, ovvero in fase di autorizzazione da parte del CeNSiA;
e) adottano, per tutto il periodo in cui i ReMaF sono sotto la propria gestione, le misure idonee a prevenire fenomeni di contaminazione dei ReMaF durante le fasi di trasporto, stoccaggio e distribuzione, assicurando le condizioni stabilite per l'autorizzazione all'immissione sul mercato, al fine di evitare il deterioramento della qualita' dell'acqua con cui essi sono posti in contatto, secondo le specifiche indicate nell'allegato IX, sezione I;
f) se affidano le fasi di trasporto, stoccaggio o distribuzione dei ReMaF a soggetti terzi, assicurano e forniscono evidenza, per quanto di competenza e ove richiesto, dell'adozione da parte di tali soggetti di tutte le misure necessarie a garantire il rispetto delle condizioni idonee a prevenire il deterioramento della qualita' dell'acqua con cui i ReMaF sono posti in contatto.
13. Chiunque sia responsabile di interventi di prelievo, trattamento, stoccaggio, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano, e' tenuto a:
a) utilizzare esclusivamente ReMaF autorizzati, registrati ed etichettati in conformita' al presente articolo e all'allegato IX, immessi sul mercato nazionale a decorrere dal 13 gennaio 2036;
b) adottare, per tutto il periodo in cui i ReMaF sono sotto la propria gestione, le misure idonee a prevenire fenomeni di contaminazione dei ReMaF durante le fasi di trasporto, stoccaggio e manipolazione secondo le specifiche indicate nell'allegato IX, sezione I, assicurando altresi' il rispetto del campo di applicazione e utilizzo dei ReMaF secondo quanto stabilito in sede di autorizzazione all'immissione sul mercato;
c) impiegare esclusivamente i ReMaF entro il termine massimo di conservazione degli stessi, indicato nella documentazione tecnica di accompagnamento e in etichetta.
14. Nel caso di ReMaF generati in situ da precursori, l'obbligo di garantirne la purezza e la qualita' per le finalita' di cui al comma 2, ricade sui produttori dei ReMaF utilizzati come precursori, sui produttori e distributori dei dispositivi generatori e sui gestori idro-potabili che utilizzano tali dispositivi, nell'ambito delle proprie responsabilita' e dei propri compiti.
15. Chiunque si approvvigioni di ReMaF immessi sul mercato nazionale a decorrere dal 13 gennaio 2026, conserva per almeno cinque anni dal loro utilizzo, in formato digitale, la relativa documentazione di acquisto e la dichiarazione di conformita' attestanti la rispondenza al presente decreto, rendendole disponibili su richiesta alle autorita' sanitarie.
16. La vigilanza sul territorio nazionale e sull'importazione dei ReMaF prodotti, immessi sul mercato nazionale e utilizzati a decorrere dal 13 gennaio 2036, e' esercitata rispettivamente dalle autorita' sanitarie locali e dagli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera (USMAF), territorialmente competenti, in conformita' con quanto previsto nell'allegato IX, sezione L.
17. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai biocidi e ai presidi medico-chirurgici richiamati nell'allegato IX, sezione A1, fatte salve le esclusioni previste dai commi 5 e 7.
18. I ReMaF immessi sul mercato nazionale entro il 12 gennaio 2036 e conformi alle disposizioni previgenti possono essere utilizzati per un ulteriore periodo non superiore a dodici mesi dalla suddetta data.».
 
Art. 11
Modifiche all'articolo 12
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera b), numero 1), dopo le parole: «conferendo priorita'» sono inserite le seguenti: «, in modo non esclusivo» e dopo le parole: «al punto di utenza» sono inserite le seguenti: «di aree e strutture pubbliche»;
b) al comma 7, le parole: «relative all'analisi dei parametri indicati» sono sostituite dalla seguente: «indicate»;
c) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. La metodologia per misurare le microplastiche nelle acque destinate al consumo umano, di cui alla decisione delegata (UE) 2024/1441 della Commissione dell'11 marzo 2024, assume rilevanza ai fini di cui al comma 10.»;
d) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Per la verifica dei parametri "somma di PFAS" e "somma di 4 PFAS" di cui all'articolo 24, comma 1, assumono rilevanza le Linee guida tecniche sui metodi analitici per il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nelle acque destinate e da destinare al consumo umano, adottate con la comunicazione della Commissione europea C/2024/4910 del 7 agosto 2024.».

Note all'art. 11:
- Si riporta l'articolo 12 del citato decreto
legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 12 (Controlli). - 1. I controlli volti a
verificare la qualita' delle acque destinate al consumo
umano consistono nell'insieme di attivita' effettuate
regolarmente e in conformita' al presente articolo e
all'allegato II, Parte A e B, al fine di garantire che le
acque fornite soddisfino nel tempo gli obblighi generali di
cui all'articolo 4.
2. Per l'adempimento dei controlli di cui al comma 1,
le autorita' sanitarie delle regioni e province autonome
adottano opportuni programmi di controllo relativi alle
filiere idro-potabili che insistono sul territorio di
propria competenza, nel rispetto degli obiettivi generali e
dei requisiti stabiliti all'allegato II, Parte A,
avvalendosi delle autorita' sanitarie locali
territorialmente competenti e delle Agenzie del SNPA,
coordinandosi con i gestori idro-potabili, e tenendo conto
dei risultati della valutazione del rischio nelle forniture
idro-potabili, laddove prevista, e delle aree di
alimentazione dei punti di prelievo.
3. Per la verifica della qualita' delle acque
destinate al consumo umano, i programmi di controllo:
a) si basano sulla "zona di fornitura
idro-potabile" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ii);
b) si articolano in controlli esterni e controlli
interni, specificati negli articoli 13 e 14, pianificati in
modo coordinato nel rispetto dei principi seguenti:
1) il numero di campioni previsto dalla Tabella 1
dell'allegato II, va suddiviso in parti uguali tra i
controlli esterni e i controlli interni, conferendo
priorita', in modo non esclusivo, per i controlli interni
alle fonti di approvvigionamento e per i controlli esterni
al punto di utenza di aree e strutture pubbliche; nel caso
il numero risultante dalla divisione non fosse intero, esso
va arrotondato all'intero superiore;
2) i controlli esterni e i controlli interni sono
distribuiti uniformemente nel corso dell'anno in modo da
garantire che i valori ottenuti siano rappresentativi della
qualita' dell'acqua fornita o utilizzata nel corso
dell'anno;
3) nell'assicurare il numero minimo di campioni
annui previsto dalla Tabella 1 dell'allegato II, il
programma di controllo garantisce comunque un'adeguata
flessibilita' in relazione a possibili evidenti circostanze
contingenti o emergenziali che richiedano modifiche
puntuali rispetto alla pianificazione generale;
c) contengono le specifiche descrizioni dei punti
di prelievo dei campioni definiti dalle competenti
autorita' sanitarie, dei parametri, delle frequenze e dei
metodi di campionamento, conformemente all'allegato II,
definiscono i tempi e i modi per la sua attuazione e
includono le azioni previste per sopperire ad eventuali
casi di inerzia delle strutture coinvolte.
4. I programmi di controllo consistono degli elementi
seguenti:
a) il controllo dei parametri elencati
nell'allegato I, parti A, B e C, e dei parametri
supplementari fissati ai sensi del comma 13; e' fatta salva
la possibilita' di rimuovere uno o piu' di tali parametri
ad eccezione dei parametri fondamentali di cui all'allegato
II, parte B, punto 1, gruppo A, o di aggiungere ulteriori
parametri individuati sulla base della valutazione del
rischio, dall'elenco dei controlli interni in capo al
gestore idro-potabile, qualora per quel sistema di
fornitura idro-potabile sia stato realizzato ed approvato
un PSA;
b) il controllo dei parametri elencati
nell'allegato I, parte D, ai fini della valutazione e
gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica
interni alle strutture prioritarie individuate all'allegato
VIII;
c) il controllo ai fini dell'individuazione dei
pericoli e degli eventi pericolosi, conformemente
all'articolo 8, comma 2, lettera d);
d) il monitoraggio operativo svolto conformemente
all'allegato II, parte A, punto 5;
e) il controllo delle sostanze o composti che
figurano nell'"elenco di controllo" stabilito a norma del
successivo comma 10; a tal fine, si tiene conto delle
informazioni sulla valutazione e gestione del rischio delle
aree di alimentazione dei punti di prelievo raccolte a
norma dell'articolo 7, dei dati di monitoraggio raccolti a
norma del decreto legislativo n. 152 del 2006 e norme a
questo collegate, al fine di evitare la sovrapposizione
degli obblighi di controllo;
f) le verifiche e le ispezioni sanitarie nell'area
di prelievo, di trattamento, di stoccaggio e delle
infrastrutture di distribuzione delle acque, incluse le
verifiche agli impianti di confezionamento di acqua in
bottiglia o in contenitori, fermi restando i controlli
prescritti ai fini delle valutazioni e gestioni del rischio
delle forniture idro-potabili e delle aree di alimentazione
dei punti di prelievo;
g) la distribuzione dei campioni in modo da
garantire la rappresentativita' della qualita' delle acque
distribuite durante l'anno, nel rispetto di quanto
stabilito dall'allegato II.
5. Entro dodici mesi dalla data di messa in
operativita' del sistema informativo AnTeA a norma
dell'articolo 19, comma 1, lettera b), le regioni e
province autonome provvedono all'inserimento nel sistema
delle informazioni sui programmi di controllo di cui al
comma 4, lettere da a) a g), nonche' di ogni eventuale
integrazione o emendamento ai programmi, entro 30 giorni
dai cambiamenti intervenuti.
6. Fino alla messa in atto del programma di controllo
di cui al comma 4, da avviare entro i ventiquattro mesi
successivi alla data di entrata in vigore del presente
decreto, le autorita' sanitarie delle regioni e province
autonome provvedono affinche' il numero minimo di campioni
annui previsto dalla Tabella 1 dell'allegato II, sia
assicurato mediante controlli esterni, e a che i controlli
interni, sia rispetto ai punti di prelievo che alla
frequenza, possano essere concordati con l'azienda unita'
sanitaria locale territorialmente competente.
7. Il controllo dei parametri elencati nell'allegato
I, parti A, B, C e D, e' definito e effettuato in
conformita' alle specifiche indicate nell'allegato III, nel
rispetto dei principi seguenti:
a) possono essere usati metodi di analisi diversi
da quelli indicati nell'allegato III, Parte A, per i quali
sia stata valutata l'equivalenza secondo quanto previsto
nello stesso allegato, purche' si possa dimostrare che i
risultati ottenuti sono affidabili almeno quanto quelli
ottenuti con i metodi specificati nello stesso allegato,
formulando richiesta in tal senso al CeNSiA che, previa
valutazione del caso, comunichera' alla Commissione europea
le informazioni pertinenti su tali metodi e sulla loro
equivalenza;
b) per i parametri elencati nell'allegato III,
Parte B, si puo' utilizzare qualsiasi metodo, a condizione
che rispetti i requisiti di cui allo stesso allegato.
8. La metodologia per misurare le microplastiche
nelle acque destinate al consumo umano, di cui alla
decisione delegata (UE) 2024/1441 della Commissione dell'11
marzo 2024, assume rilevanza ai fini di cui al comma 10.
9. Per la verifica dei parametri "somma di PFAS" e
"somma di 4 PFAS" di cui all'articolo 24, comma 1, assumono
rilevanza le Linee guida tecniche sui metodi analitici per
il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche
(PFAS) nelle acque destinate e da destinare al consumo
umano adottate con la comunicazione della Commissione
europea C/2024/4910 del 7 agosto 2024.
10. Con decreto del Ministro della salute, se del
caso di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, vengono recepiti, ove necessario, gli
atti di esecuzione che la Commissione europea adotta per
stabilire e aggiornare un "elenco di controllo" riguardante
sostanze o composti che destano preoccupazioni per la
salute presso l'opinione pubblica o la comunita'
scientifica, quali ad esempio i prodotti farmaceutici, i
composti interferenti endocrini e le microplastiche.
11. L'"elenco di controllo":
a) include sostanze e composti di cui e' probabile
la presenza nelle acque destinate al consumo umano e che
potrebbero presentare un potenziale rischio per la salute
umana;
b) riporta un valore indicativo per ciascuna
sostanza o composto e, se necessario, un possibile metodo
di analisi che non comporti costi eccessivi;
c) comprende il primo elenco di controllo stabilito
con decisione di esecuzione (UE) 2022/679 della Commissione
del 19 gennaio 2022, e che include il 17-betae-stradiolo e
il nonilfenolo.
12. L'autorita' sanitaria territorialmente competente
assicura controlli supplementari delle singole sostanze e
dei singoli microrganismi non compresi nell'allegato I e
per cui sono fissati valori di parametro supplementari,
qualora vi sia motivo di sospettarne una presenza in
quantita' o concentrazioni tali da rappresentare un
potenziale pericolo per la salute umana; tali controlli
sono effettuati mediante controlli esterni o, in
alternativa o ad integrazione di questi, tramite controlli
interni, nell'ambito o al di fuori del PSA del sistema di
fornitura idro-potabile.
13. Con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, su proposta dell'ISS e previo parere del
Consiglio superiore di sanita' (CSS), sono fissati valori
per parametri supplementari non riportati nell'allegato I
qualora cio' sia necessario per tutelare la salute umana in
una parte o in tutto il territorio nazionale; i valori
fissati devono, al minimo, soddisfare i requisiti di cui
all'articolo 4, comma 2), lettera a).
14. Ai fini dei controlli di cui al presente
articolo, i laboratori o i terzi che ottengono appalti dai
laboratori, che eseguono le analisi, sono conformi alle
specifiche indicate nell'allegato III.».
 
Art. 12
Modifiche all'articolo 13
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «dei controlli esterni» sono inserite le seguenti: «nel sistema AnTeA da parte delle regioni e province autonome» e dopo le parole: «non conformi» sono inserite le seguenti: «ai punti di cui all'articolo 5»;
b) al comma 7, la parola: «gestione» e' sostituita dalla seguente: «gestioni».

Note all'art. 12:
- Si riporta l'articolo 13 del citato decreto
legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 13 (Controlli esterni). - 1. I controlli
esterni sono i controlli svolti dall'Azienda sanitaria
locale territorialmente competente per l'adempimento degli
obblighi di cui all'articolo 12, sotto il coordinamento
delle regioni e province autonome di appartenenza.
2. Le regioni e province autonome provvedono
all'inserimento dei risultati dei controlli esterni nel
sistema operativo centralizzato AnTeA entro i dodici mesi
successivi alla istituzione del suddetto sistema a norma
dell'articolo 19, comma 1, lettera b).
3. Nel caso di conformita' dell'acqua ai parametri
stabiliti all'allegato I, Parte A, B, C e D, la
trasmissione dei risultati dei controlli esterni nel
sistema AnTeA da parte delle regioni e province autonome e'
effettuata entro novanta giorni dall'acquisizione
dell'esito dei controlli e comunque non oltre centottanta
giorni dal campionamento ovvero, nel caso di risultati non
conformi ai punti di cui all'articolo 5, non oltre 48 ore
dall'esito dei controlli, fatti salvi gli altri obblighi
sulle misure correttive di cui all'articolo 15.
4. I risultati dei controlli esterni:
a) sono integrati da ogni altra informazione
rilevante sulla qualita' delle acque, in particolare sui
risultati dei controlli funzionali al "giudizio di
idoneita'" di cui al comma 7, e su eventuali provvedimenti
e limitazioni d'uso;
b) sono registrati in AnTeA, e resi accessibili dal
CeNSiA agli EGATO di competenza e ad ARERA per le
specifiche finalita' di pertinenza.
5. Ove gli impianti del sistema di fornitura
dell'acqua ricadano nell'area di competenza territoriale di
piu' Aziende sanitarie locali, la regione o provincia
autonoma puo' individuare l'Azienda alla quale attribuire
la competenza in materia di controlli esterni; per gli
impianti del sistema di fornitura dell'acqua
interregionali, l'organo sanitario di controllo e'
individuato d'intesa fra le regioni e province autonome
interessate.
6. Per le attivita' di analisi dei controlli esterni
l'Azienda sanitaria locale puo' avvalersi di propri
laboratori, dei laboratori del Sistema regionale
prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici di cui
all'articolo 2 del decreto ministeriale 9 giugno 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2022, n.
155, o delle Agenzie Regionali per la protezione
dell'ambiente di cui all'articolo 7 della legge 28 giugno
2016, n. 132.
7. Il giudizio di idoneita' d'uso sull'acqua
destinata al consumo umano spetta all'Azienda sanitaria
locale territorialmente competente, e si fonda sulle
caratteristiche qualitative delle acque da destinare al
consumo umano, sull'adeguatezza degli eventuali trattamenti
di potabilizzazione adottati, sulle risultanze delle
valutazioni e gestioni del rischio descritte negli articoli
da 6 a 9, nonche' sulla conformita' dei risultati dei
controlli stabiliti per le seguenti fattispecie:
a) nel caso di acque da destinare al consumo umano
provenienti da nuovi approvvigionamenti, o per le quali non
siano disponibili pregressi giudizi di idoneita', la
destinazione al consumo umano e' subordinata di norma alle
risultanze dell'esame ispettivo e dei controlli analitici
riferiti ai parametri delle Parti A e B in allegato I,
eseguiti su base stagionale, con una frequenza minima di
quattro campionamenti uniformemente distribuiti nel tempo,
fatte salve le circostanze eccezionali di cui al comma 8;
b) nel caso di acque gia' distribuite per uso
umano, i controlli esterni riferiti ai parametri delle
Parti A e B in allegato I possono essere programmati con
una frequenza ridotta rispetto alle acque di nuova
utilizzazione di cui alla precedente lettera a), e il
giudizio di idoneita' d'uso si intende acquisito sempreche'
risultino conformi alla normativa almeno 4 recenti
controlli analitici effettuati su tali acque e almeno un
recente controllo ispettivo sul sistema di fornitura
idro-potabile ne accerti l'adeguatezza ai fini del presente
decreto.
8. In circostanze di accertata emergenza
idro-potabile, e limitatamente al periodo dell'emergenza,
ove l'accesso all'acqua non possa essere garantito con
altri mezzi congrui, il giudizio di idoneita' per acque da
destinare per la prima volta al consumo umano puo' essere
espresso anche in deroga ai controlli stagionali sopra
indicati sulla base di valutazioni dell'Azienda sanitaria
locale territorialmente competente, tenendo in particolare
conto delle risultanze dell'analisi di rischio rese
disponibili dal gestore idro-potabile ai sensi
dell'articolo 8, di ogni esame ispettivo e indagine
ritenuta appropriata agli scopi, e ponendo in essere, ove
necessario, adeguate misure di controllo volte ad
assicurare e fornire evidenza dell'assenza di rischi per la
salute umana.».
 
Art. 13
Modifiche all'articolo 14
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «comunicandoli contestualmente alle Aziende sanitarie locali e alle regioni e province competenti per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «informando contestualmente le aziende sanitarie locali e le regioni e province competenti per territorio dell'inserimento compiuto riguardante i risultati non conformi»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. I gestori idro-potabili comunicano tempestivamente, e comunque non oltre le quarantotto ore, alle competenti aziende sanitarie locali l'inosservanza dei valori di parametro stabiliti nell'allegato I, ai fini della valutazione dei potenziali pericoli e dell'adozione dei necessari provvedimenti correttivi ai sensi dell'articolo 15. Nel caso di conformita' dell'acqua ai parametri stabiliti all'allegato I, Parte A, B, C e D, la trasmissione dei risultati dei controlli interni nel sistema AnTeA da parte dei gestori idro-potabili e' effettuata entro novanta giorni dall'acquisizione dell'esito dei controlli e comunque non oltre centottanta giorni dal campionamento ovvero, nel caso di risultati non conformi ai punti di cui all'articolo 5, tempestivamente e comunque non oltre quarantotto ore dall'esito dei controlli, fatti salvi gli altri obblighi sulle misure correttive di cui all'articolo 15.»;
c) al comma 5, lettera a), dopo le parole: «da parte del CeNSiA» sono inserite le seguenti: «alle autorita' sanitarie locali, regionali e provinciali competenti per territorio,».

Note all'art. 13:
- Si riporta l'articolo 14 del citato decreto
legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 14 (Controlli interni). - 1. I controlli
interni sono i controlli svolti dal gestore idro-potabile
per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 12.
2. Per l'esecuzione dei controlli interni il gestore
idropotabile si avvale in primo luogo di propri laboratori
di analisi o, in alternativa, di laboratori di altri
gestori del servizio idrico integrato o anche di laboratori
terzi, in tutti i casi conformi alle specifiche indicate
nell'allegato III; i controlli interni non possono essere
effettuati dai laboratori di analisi che operano i
controlli esterni di cui all'articolo 13.
3. I gestori idro-potabili provvedono all'inserimento
dei risultati dei controlli interni nel sistema operativo
centralizzato AnTeA entro i dodici mesi successivi alla
istituzione del suddetto sistema a norma dell'articolo 19,
comma 1, lettera, b), informando contestualmente le aziende
sanitarie locali e le regioni e province competenti per
territorio dell'inserimento compiuto riguardante i
risultati non conformi; i risultati dei controlli interni,
conseguiti a seguito dei programmi di controllo di cui
all'articolo 12, comma 2, contengono eventuali controlli
integrativi straordinari attuati per le finalita' del
presente decreto.
4. I gestori idro-potabili comunicano
tempestivamente, e comunque non oltre le quarantotto ore,
alle competenti aziende sanitarie locali l'inosservanza dei
valori di parametro stabiliti nell'allegato I, ai fini
della valutazione dei potenziali pericoli e dell'adozione
dei necessari provvedimenti correttivi ai sensi
dell'articolo 15. Nel caso di conformita' dell'acqua ai
parametri stabiliti all'allegato I, Parte A, B, C e D, la
trasmissione dei risultati dei controlli interni nel
sistema AnTeA da parte dei gestori idro-potabili e'
effettuata entro novanta giorni dall'acquisizione
dell'esito dei controlli e comunque non oltre centottanta
giorni dal campionamento ovvero, nel caso di risultati non
conformi ai punti di cui all'articolo 5, tempestivamente e
comunque non oltre 48 ore dall'esito dei controlli, fatti
salvi gli altri obblighi sulle misure correttive di cui
all'articolo 15.
5. I risultati dei controlli interni registrati in
AnTeA:
a) sono resi accessibili da parte del CeNSiA alle
autorita' sanitarie locali, regionali e provinciali
competenti per territorio, all'EGATO di competenza e ad
ARERA per le specifiche finalita' di pertinenza;
b) sono resi disponibili da parte del CeNSiA
all'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per le
specifiche finalita' di competenza, anche per adempiere
agli obblighi di informazione di cui all'articolo 18 e
assicurare la disponibilita' delle informazioni a livello
di Commissione europea e Agenzia europea per l'ambiente.».
 
Art. 14
Modifiche all'articolo 15
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sia definita la popolazione potenzialmente esposta»;
b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «al rischio» sono inserite le seguenti: «per la popolazione esposta».

Note all'art. 14:
- Si riporta l'articolo 15 del citato decreto
legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 15 (Provvedimenti correttivi e limitazioni
d'uso). - 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 16,
in caso di inosservanza dei requisiti minimi per i valori
di parametro stabiliti nell'allegato I, l'Azienda sanitaria
locale territorialmente competente:
a) provvede affinche' siano ricercate
immediatamente le cause della non conformita' e sia
definita la popolazione potenzialmente esposta;
b) nel caso di mancata conformita' ai requisiti
minimi per i valori di parametro stabiliti nell'allegato I,
parti A e B, considera il potenziale pericolo per la salute
umana, tranne nel caso in cui l'inosservanza del valore di
parametro venga ritenuta trascurabile;
c) provvede affinche' siano adottati quanto prima i
provvedimenti correttivi necessari per ripristinare la
qualita' delle acque, tenuto conto, tra l'altro,
dell'entita' del superamento del valore di parametro
pertinente e del relativo potenziale pericolo per la salute
umana, secondo quanto descritto nel comma 2;
d) nel caso di superamento dei valori di parametro
stabiliti nell'allegato I, Parte C, esamina se tale
inosservanza costituisca un rischio per la salute umana e -
limitatamente ai casi in cui sia necessario per tutelare la
salute umana - adotta provvedimenti congrui a ripristinare
la qualita' delle acque;
e) nel caso di mancata conformita' ai requisiti
minimi per i valori di parametro stabiliti nell'allegato I,
Parte D, provvede affinche' siano applicate le misure
correttive previste all'articolo 5, comma 4, e all'articolo
9, relativamente ai rischi associati ai sistemi di
distribuzione idrica interni.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e d),
qualora l'Azienda sanitaria locale territorialmente
competente consideri che l'inosservanza dei valori di
parametro configuri un pericolo per la salute umana, sono
tempestivamente adottate le seguenti azioni:
a) l'Azienda sanitaria locale territorialmente
competente comunica al gestore e all'EGATO l'avvenuto
superamento dei valori di parametro e, effettuate le
valutazioni del caso, propone al Sindaco l'adozione di
provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica
proporzionati al rischio per la popolazione esposta,
compresi divieti e limitazioni d'uso, tenendo presente i
pericoli per la salute umana che potrebbero derivare da
un'interruzione della fornitura o da una limitazione di uso
delle acque erogate;
b) il gestore idro-potabile, sentite l'Azienda
sanitaria locale e l'EGATO, individuate tempestivamente le
cause della non conformita', attua i correttivi gestionali
di competenza necessari all'immediato ripristino della
qualita' delle acque erogate;
c) l'Azienda sanitaria locale territorialmente
competente, una volta stabilito che non sussiste piu' alcun
pericolo potenziale per la salute umana, propone
tempestivamente al Sindaco la revoca dei provvedimenti
cautelativi adottati ai sensi della lettera a), informando
contestualmente l'EGATO ed il gestore idro-potabile.
3. Il sindaco, l'Azienda sanitaria locale, l'EGATO ed
il gestore idro-potabile, ciascuno per quanto di propria
competenza, informano i consumatori in ordine ai
provvedimenti adottati e ai comportamenti da adottare ai
sensi del comma 2, secondo i seguenti principi:
1) sono fornite informazioni a tutti i consumatori
interessati in merito alla valutazione sul potenziale
pericolo per la salute umana e sulle relative cause, al
superamento del valore di parametro e ai provvedimenti
correttivi intrapresi, alle condizioni di uso e consumo
dell'acqua, compresi divieti, limitazioni dell'uso o altri
provvedimenti;
2) le informazioni ai consumatori sono fornite e
aggiornate periodicamente e tengono conto, in particolare,
dei gruppi di popolazione maggiormente esposti a rischi per
la salute connessi all'acqua; una volta stabilito che non
sussiste piu' alcun pericolo potenziale per la salute
umana, l'informazione sul ripristino del normale servizio
e' comunicata tempestivamente ai consumatori.
4. In caso di rilevamento di sostanze o composti
inclusi nell'elenco di controllo di cui all'articolo 12,
comma 10, in concentrazioni superiori ai valori indicativi
in esso stabiliti, l'Autorita' Sanitaria territorialmente
competente:
a) in ottemperanza all'articolo 7, richiede alla
regione o provincia autonoma un adeguato monitoraggio delle
aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da
destinare al consumo umano;
b) in ottemperanza all'articolo 8, richiede ai
gestori idro-potabili la verifica che il trattamento delle
acque sia adeguato a raggiungere il valore indicativo o, se
necessario, l'ottimizzazione del trattamento stesso;
c) adotta eventuali provvedimenti ritenuti
necessari per proteggere la salute umana conformemente ai
commi 2 e 3;
5. Ferma restando la non mancata conformita' rispetto
ai valori di parametro stabiliti nell'allegato I,
l'Autorita' sanitaria locale provvede affinche' la
fornitura di acque destinate al consumo umano che
rappresentano un potenziale pericolo per i consumatori, sia
vietata o ne sia limitato l'uso e che sia preso ogni altro
provvedimento correttivo necessario per tutelare la salute
umana.».
 
Art. 15
Modifiche all'articolo 16
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), le parole: «al consumo umano, per parametri» sono sostituite dalle seguenti: «al consumo umano, o per parametri»;
b) al comma 6, la parola: «riportate» e' sostituita dalla seguente: «riportare».

Note all'art. 15:
- Si riporta l'articolo 16 del citato decreto
legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 16 (Deroghe). - 1. La regione o provincia
autonoma puo' stabilire deroghe ai valori di parametro
fissati nell'allegato I, Parte B, fino a un valore massimo
ammissibile stabilito ai sensi del comma 3, purche' nessuna
deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e
sempreche' l'approvvigionamento di acque destinate al
consumo umano conformi ai valori di parametro non possa
essere assicurato con nessun altro mezzo congruo.
2. Le deroghe stabilite in base al comma 1, sono
limitate alle seguenti situazioni:
a) punti di prelievo di acque da destinare al
consumo umano afferenti ad una nuova area di alimentazione;
b) una nuova fonte di inquinamento rilevata nelle
aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da
destinare al consumo umano, o per parametri recentemente
ricercati o individuati;
c) una circostanza imprevista ed eccezionale in
un'area di alimentazione utilizzata per i punti di prelievo
di acque da destinare al consumo umano, che potrebbe
comportare un superamento limitato temporaneo dei valori di
parametro.
3. Il valore massimo ammissibile di cui al comma 1 e'
stabilito con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, su motivata richiesta della regione o provincia
autonoma trasmessa al Ministero della salute.
4. Le deroghe concesse dalla regione o provincia
autonoma ai sensi del comma 1, non possono essere superiori
ad un periodo di tre anni. Sei mesi prima della scadenza di
tale periodo, la regione o provincia autonoma trasmette al
Ministero della salute una circostanziata relazione sui
risultati conseguiti nel periodo di deroga in ordine alla
qualita' delle acque, comunicando e documentando ai sensi
di quanto disposto al comma 3, l'eventuale necessita' di un
ulteriore periodo di deroga.
5. In casi eccezionali, e comunque limitatamente alle
situazioni di cui al precedente comma 2, lettera a) e b),
su motivata richiesta della regione o provincia autonoma
fondata sulla relazione sui risultati conseguiti prodotta
ai sensi del comma 4, con decreto del Ministro della
salute, da emanare di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, valutata la
documentazione pervenuta, puo' essere consentita la
concessione di una seconda deroga per un periodo inferiore
ai tre anni.
6. Le richieste motivate per le deroghe di cui ai
commi 1 e 5, dovranno riportare le seguenti informazioni:
a) motivi della richiesta di deroga, con
indicazione della causa di non conformita' della risorsa
idrica;
b) parametri interessati, risultati dei controlli
effettuati negli ultimi tre anni, valore massimo
ammissibile in deroga proposto per ogni parametro;
c) area geografica, quantita' di acqua fornita ogni
giorno, popolazione coinvolta e eventuali effetti sugli
operatori del settore alimentare interessati;
d) opportuno programma di controllo che preveda, se
necessario, una maggiore frequenza dei controlli rispetto a
quelli minimi previsti;
e) piano d'azione relativo alle necessarie misure
correttive, compreso un calendario dei lavori, una stima
dei costi, la relativa copertura finanziaria e le
disposizioni per il riesame;
f) durata necessaria della deroga richiesta.
7. Il Ministero della salute comunica alla
Commissione europea le motivazioni della sua decisione in
merito alla seconda deroga, unitamente ai risultati del
riesame, entro 3 mesi dalla concessione della deroga stessa
da parte della regione o provincia autonoma.
8. I provvedimenti di deroga emanati dalle regioni e
province autonome ai sensi del presente articolo, sono
trasmessi al Ministero della salute e al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica entro e non
oltre quindici giorni dalla loro adozione.
9. In deroga a quanto disposto dai commi da 1 a 8, se
la regione o la provincia autonoma ritiene che
l'inosservanza del valore di parametro sia trascurabile e
se le azioni correttive intraprese a norma dell'articolo 15
sono sufficienti a risolvere il problema entro un periodo
massimo di trenta giorni, fissa il valore massimo
ammissibile per il parametro interessato e attua le
necessarie misure per risolvere il problema non oltre il
suddetto periodo, trasmettendo al Ministero della salute le
informazioni sul ripristino della qualita' dell'acqua.
10. Il ricorso alla procedura di cui al comma 9 non
e' consentito se l'inosservanza di uno stesso valore di
parametro per un determinato approvvigionamento d'acqua si
e' verificata per oltre 30 giorni complessivi nel corso dei
dodici mesi precedenti.
11. La regione o provincia autonoma che si avvale
delle deroghe di cui al presente articolo provvede
affinche' la popolazione interessata sia tempestivamente e
adeguatamente informata delle deroghe applicate e delle
condizioni che le disciplinano. Ove occorra, la regione o
provincia autonoma provvede inoltre a fornire
raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i
quali la deroga possa costituire un rischio particolare. Le
informazioni e raccomandazioni fornite alla popolazione
fanno parte integrante del provvedimento di deroga. Gli
obblighi di cui al presente comma sono osservati anche nei
casi di cui al precedente comma 9, qualora la regione o la
provincia autonoma lo ritenga opportuno.
12. La regione o provincia autonoma tiene conto delle
deroghe adottate a norma del presente articolo ai fini
della redazione dei piani di tutela delle acque e per ogni
considerazione, valutazione e provvedimento correttivo
previsto ai sensi degli articoli 7 e 8 e per la definizione
dei programmi di controllo di cui all'articolo 12.
13. Il presente articolo non si applica alle acque
fornite mediante cisterna ed a quelle confezionate in
bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo
umano.».
 
Art. 16
Modifiche all'articolo 18
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera d), dopo la parola: «media» e' inserita la seguente: «annua»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rese disponibili da parte dei gestori idro-potabili trasmettendole con periodicita' almeno semestrale al CeNSiA attraverso il sistema AnTeA. Le informazioni sono fornite il prima possibile, e comunque, per la prima volta, non oltre il 12 gennaio 2029».

Note all'art. 16:
- Si riporta l'articolo 18 del citato decreto
legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 18 (Informazioni al pubblico). - 1. Fatte salve
le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 195 e al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
32, i gestori idro-potabili assicurano agli utenti
informazioni adeguate e aggiornate sulla produzione,
gestione e qualita' dell'acqua potabile fornita,
conformemente all'allegato IV, punto A, e nel rispetto
delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite a
tutti gli utenti periodicamente, almeno una volta all'anno,
nella forma piu' appropriata e facilmente accessibile,
anche nella bolletta o con mezzi digitali quali
applicazioni intelligenti, e comprendono almeno:
a) le informazioni concernenti la qualita' delle
acque destinate al consumo umano, inclusi i parametri
indicatori;
b) il prezzo dell'acqua destinata al consumo umano
fornita per litro e metro cubo;
c) il volume consumato dal nucleo familiare, almeno
per anno o per periodo di fatturazione, nonche' le tendenze
del consumo familiare annuo, se tecnicamente fattibile e se
tali informazioni sono a disposizione del gestore
idro-potabile;
d) il confronto del consumo idrico annuo del nucleo
familiare con la media annua nazionale, se applicabile,
conformemente alla lettera c);
e) un collegamento al sito istituzionale contenente
le informazioni di cui all'allegato IV.
3. Al fine di assicurare gli obiettivi del presente
articolo, l'ARERA adotta le misure necessarie per quanto di
competenza, nell'ambito delle disposizioni di disciplina e
controllo del servizio idrico integrato.
4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rese
disponibili da parte dei gestori idro-potabili
trasmettendole con periodicita' almeno semestrale al CeNSiA
attraverso il sistema AnTeA. Le informazioni sono fornite
il prima possibile, e comunque non oltre il 12 gennaio 2029
per la prima volta.».
 
Art. 17
Modifiche all'articolo 19
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: «direttiva 2020/2184/UE» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva (UE) 2020/2184»;
b) al comma 1, dopo le parole: «dirigenti di ricerca» sono inserite le seguenti: «e dirigenti tecnologi»;
c) al comma 2:
1) alla lettera a):
1.1) al numero 5), dopo le parole: «alla ASL di competenza,» sono inserite le seguenti: «al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,»;
1.2) il numero 6) e' sostituito dal seguente:
«6) elaborazione delle rendicontazioni e programmazioni annuali sullo stato delle valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di fornitura idro-potabile, il loro successivo inoltro alla Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua per la loro approvazione ai sensi dell'articolo 20, comma 3, lettera d), e la loro pubblicazione sul sistema AnTeA entro il mese di marzo di ogni anno a partire dal 2030, per le finalita' di cui al comma 3, lettera d);»;
2) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) attivita' di supporto tecnico-scientifico nell'ambito delle funzioni svolte dal "Sistema nazionale di valutazione della conformita' dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano" di cui all'articolo 10, comma 6, comprendente i rapporti con gli organismi tecnico-scientifici nazionali e internazionali, la Commissione europea, gli Stati membri e l'ECHA, nonche' riguardanti la definizione dei programmi di controllo dei suddetti prodotti di concerto con le regioni e le province autonome, i contenziosi nazionali e internazionali, la formazione, la comunicazione e l'inserimento in AnTeA dei prodotti risultati conformi ai sensi dell'articolo 10;
d-ter) supporto tecnico-scientifico al Ministero della salute per quanto attiene la fissazione di eventuali criteri aggiuntivi di idoneita' da adottare nella valutazione della conformita' dei ReMaF, secondo quanto stabilito nell'allegato IX, nonche' per la definizione dei programmi di controllo.»;
d) al comma 3, lettera b), le parole: «Autorita' ambientali e» sono sostituite dalle seguenti: «regioni e province autonome e le autorita'»;
e) al comma 4:
1) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) una sezione dedicata alle informazioni disponibili sui prodotti conformi ai sensi dell'articolo 10 immessi sul mercato nazionale;».

Note all'art. 17:
- Si riporta l'articolo 19 del citato decreto
legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 19 (Istituzione del CeNSiA e di AnTeA e
informazioni relative al controllo dell'attuazione della
direttiva direttiva (UE) 2020/2184). - 1. Ai fini di
assicurare un approccio sistemico nell'implementazione del
presente decreto e la gestione e comunicazione efficiente
dei dati funzionali al controllo dell'attuazione del
decreto stesso, garantendo l'accesso al pubblico alle
informazioni, e lo scambio di dati e di comunicazioni tra
le Autorita' competenti nazionali e dell'Unione europea, e
tra queste e gli operatori del settore idropotabile, sono
istituiti presso l'ISS:
a) entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Centro nazionale per la
sicurezza delle acque (CeNSiA), articolato in quattro aree
funzionali: rischio microbiologico e virologico; rischio
chimico; coordinamento, gestione e accesso ai dati;
valutazione e approvazione di piani di sicurezza delle
acque; il direttore del CeNSiA e' scelto tra i dirigenti di
ricerca e dirigenti tecnologi dell'ISS ovvero tra
professionalita' di comprovata esperienza in Piani di
sicurezza delle acque e protocollo su acqua e salute; per
lo svolgimento delle proprie funzioni il CeNSiA si avvale
di personale dell'ISS;
b) entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il sistema informativo
centralizzato denominato "Anagrafe Territoriale dinamica
delle Acque potabili (AnTeA)".
2. Le funzioni del CeNSiA di cui al punto a) del
comma 1, sono le seguenti:
a) approvazione dei Piani di sicurezza delle acque
(PSA), anche nell'ambito della valutazione della qualita'
tecnica dell'acqua e del servizio idrico integrato di
competenza di ARERA; in particolare:
1) elaborazione, entro novanta giorni dalla data
in entrata in operativita' del Centro, delle "Linee guida
per l'approvazione dei Piani di sicurezza dell'acqua per le
forniture idro-potabili", ai sensi degli articoli 6 e 8,
sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato VI, e
successivo inoltro alla Commissione nazionale di
sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'acqua di cui
all'articolo 20, per sottoporle a giudizio di valutazione e
validazione da parte della Commissione stessa;
2) coordinamento del Gruppo nazionale di esperti
per la verifica, valutazione e approvazione del PSA, come
descritto nella Parte II, lettera C, dell'allegato VI,
istituito con decreto del Ministero della salute, su
proposta del CeNSiA, da adottarsi entro centottanta giorni
dalla istituzione del CeNSiA, stabilita al comma 1, lettera
a);
3) formazione continua e qualifica degli esperti
del Gruppo nazionale di cui al punto 2);
4) verifica della conformita' e funzionalita' dei
PSA anche attraverso verifiche ispettive sulla filiera
idro-potabile e secondo quanto previsto dalle Linee guida
richiamate al punto 1);
5) formulazione dei giudizi di approvazione dei
PSA richiesti dai gestori idro-potabili ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, e successiva notifica del
giudizio al gestore idro-potabile, alla regione e provincia
autonoma, alla ASL di competenza, al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, e ad ARERA, e
pubblicazione sul sistema AnTeA;
6) elaborazione delle rendicontazioni e
programmazioni annuali sullo stato delle valutazioni e
gestioni del rischio dei sistemi di fornitura
idro-potabile, il loro successivo inoltro alla Commissione
nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua
per la loro approvazione ai sensi dell'articolo 20, comma
3, lettera d), e la loro pubblicazione sul sistema AnTeA
entro il mese di marzo di ogni anno a partire dal 2030, per
le finalita' di cui al comma 3, lettera d); b) rilascio
delle autorizzazioni per l'immissione sul mercato nazionale
dei ReMaF in conformita' al presente decreto;
b) rilascio delle autorizzazioni per l'immissione
sul mercato nazionale dei ReMaF in conformita' al presente
decreto;
c) gestione del sistema informativo centralizzato
AnTeA, sulla base degli indirizzi del Ministero della
salute e delle indicazioni fornite dal Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica con il supporto
di ISPRA, in accordo ai successivi commi 4 e 5;
d) produzione e comunicazione di evidenze
funzionali a garantire le azioni previste all'articolo 17,
anche per quanto riguarda l'accesso universale ed equo a
quantita' adeguate di acqua potabile e a servizi igienici
sicuri, aumentando la resilienza del ciclo idrico integrato
rispetto a diversi scenari di pressioni climatiche e
ambientali.
d-bis) attivita' di supporto tecnico-scientifico
nell'ambito delle funzioni svolte dal "Sistema nazionale di
valutazione della conformita' dei prodotti che vengono a
contatto con le acque destinate al consumo umano" di cui
all'articolo 10, comma 6, comprendente i rapporti con gli
organismi tecnico-scientifici nazionali e internazionali,
la Commissione europea, gli Stati membri e l'ECHA, nonche'
riguardanti la definizione dei programmi di controllo dei
suddetti prodotti di concerto con le regioni e le province
autonome, i contenziosi nazionali e internazionali, la
formazione, la comunicazione e l'inserimento in AnTeA dei
prodotti risultati conformi ai sensi dell'articolo 10;
d-ter) supporto tecnico-scientifico al Ministero
della salute per quanto attiene la fissazione di eventuali
criteri aggiuntivi di idoneita' da adottare nella
valutazione della conformita' dei ReMaF, secondo quanto
stabilito nell'allegato IX, nonche' per la definizione dei
programmi di controllo.
3. Il sistema AnTeA di cui al comma 1, lettera b), e'
allineato con i sistemi informativi istituiti a livello di
Unione europea e con il riparto delle competenze delle
Autorita' nazionali sanitarie e ambientali preposte alla
protezione e alla vigilanza sui corpi idrici da destinare
al consumo umano e sulle acque destinate al consumo umano,
e ha le seguenti finalita':
a) assicurare l'acquisizione, l'elaborazione,
l'analisi e la condivisione di dati di monitoraggio e
controllo relativi alla qualita' delle acque da destinare e
destinate a consumo umano, funzionali all'attuazione del
presente decreto, con particolare riguardo agli obiettivi
generali di cui all'articolo 4;
b) assicurare la comunicazione, l'integrazione e la
condivisione dei dati tra le regioni e province autonome e
le autorita' sanitarie competenti a livello nazionale,
regionale e locale, e tra queste e gli operatori del
settore idropotabile;
c) garantire un idoneo accesso al pubblico delle
informazioni di cui all'articolo 18 e all'allegato IV;
d) assicurare la disponibilita', l'aggiornamento e
l'accessibilita' delle informazioni e dei dati di cui al
comma 6, alla Commissione europea, all'Agenzia Europea per
l'Ambiente e al Centro europeo per la prevenzione e il
controllo delle malattie, al minimo della serie di
informazioni contenenti i dati relativi al superamento dei
valori di parametro e agli incidenti di una certa
rilevanza;
e) assicurare lo scambio di informazioni per le
rispettive finalita' di competenza con ARERA, ISTAT e altre
istituzioni nazionali, nonche' con l'Organizzazione
mondiale della sanita' (OMS) e altre organizzazioni
internazionali.
4. Il sistema AnTeA contiene:
a) una serie di dati sulle informazioni al pubblico
sulle misure adottate per migliorare l'accesso all'acqua di
cui all'articolo 17, comma 3;
b) una serie di dati sulle valutazioni e gestioni
del rischio delle aree di alimentazione per i punti di
prelievo di acque da destinare al consumo umano, effettuate
ai sensi dell'articolo 7, da rendere disponibile a
decorrere dal 12 luglio 2027 e regolarmente aggiornata
almeno ogni sei anni, compresi i seguenti elementi:
1) caratterizzazione delle aree di alimentazione
per i punti di prelievo, come definito all'articolo 7,
comma 3, lettera a);
2) risultati del monitoraggio nelle acque
superficiali e nelle acque sotterranee di cui all'articolo
7, comma 3, lettera c);
3) in forma concisa, le informazioni sulle misure
adottate ai sensi dell'articolo 7, comma 10;
c) per le finalita' di cui al comma 3, lettera d),
una serie di dati sulle valutazioni e gestioni del rischio
dei sistemi di distribuzione idrica interni, effettuate ai
sensi dell'articolo 6, comma 8, e in conformita'
all'articolo 9, da rendere disponibile a decorrere dal 12
gennaio 2029 e regolarmente aggiornata almeno ogni sei
anni, compresi i seguenti elementi:
1) i risultati dei controlli dei parametri
elencati in allegato I, Parte D;
2) in forma concisa, le informazioni sulle misure
adottate, e sui progressi compiuti, anche per quanto
concerne le misure tese a sostituire le componenti di
piombo laddove e' stato economicamente e tecnicamente
fattibile;
c-bis) una sezione dedicata alle informazioni
disponibili sui prodotti conformi ai sensi dell'articolo 10
immessi sul mercato nazionale;
d) una sezione dedicata alle informazioni relative
alle richieste di autorizzazione e alle registrazioni dei
ReMaF;
e) per le finalita' di cui al comma 3, lettera d),
una serie di dati sui risultati dei controlli di cui agli
articoli 12, 13 e 14 nonche' sui casi di superamento dei
valori di parametro stabiliti nell'allegato I, parti A e B,
da rendere disponibile a decorrere dal 12 gennaio 2029 e
annualmente aggiornata, comprese le informazioni sui
provvedimenti correttivi adottati in conformita'
all'articolo 15;
f) per le finalita' di cui al comma 3, lettera d),
una serie di dati e informazioni, da rendere disponibile a
decorrere dal 12 gennaio 2029 e annualmente aggiornata,
sugli incidenti attinenti all'acqua destinata al consumo
umano che hanno generato un potenziale rischio per la
salute umana, a prescindere da qualsiasi mancata
conformita' ai valori di parametro che si sia verificata,
protrattisi per piu' di dieci giorni consecutivi e che
abbiano interessato almeno mille persone, comprese le cause
e i provvedimenti correttivi adottati in conformita'
dell'articolo 15;
g) per le finalita' di cui al comma 3, lettera d),
una serie di dati e informazioni, da rendere disponibile a
decorrere dal 12 gennaio 2029 e opportunamente aggiornata,
su tutte le deroghe concesse a norma dell'articolo 16,
commi 4 e 5, comprese le informazioni previste all'articolo
16, comma 6.
5. Ove possibile, i servizi relativi ai dati
territoriali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 32, di attuazione della direttiva 2007/2/CE, che
istituisce un'infrastruttura per l'informazione
territoriale nella Comunita' europea (INSPIRE), sono
utilizzati al fine di presentare la serie di dati di cui al
comma 4.
6. Il CeNSiA recepisce, ove necessario, gli atti di
esecuzione che la Commissione europea adotta per
specificare il formato e le modalita' della presentazione
delle informazioni relative al controllo dell'attuazione da
fornire a norma del presente articolo, rendendoli
disponibili sul sistema informativo AnTeA.».
 
Art. 18
Modifiche all'articolo 20
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, la parola: «acqua» e' sostituita dalla seguente: «Acqua»;
b) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, scelti tra i dirigenti sanitari dell'ufficio tecnico competente in materia di qualita' delle acque destinate al consumo umano»;
c) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) ai sensi degli articoli 6 e 8, valuta, per l'approvazione, le Linee guida di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), punto 1), e le successive revisioni;».

Note all'art. 18:
- Si riporta l'articolo 20 del citato decreto
legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 20 (Istituzione della Commissione nazionale di
sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua). - 1. Per
le attivita' di approvazione delle valutazioni e gestioni
del rischio di cui all'articolo 6, comma 6, con decreto del
Ministero della salute, da adottare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' istituita la Commissione nazionale di
sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua.
2. La Commissione nazionale di cui al comma 1, e'
composta da:
a) due rappresentanti del Ministero della salute,
di cui uno con funzione di Presidente della Commissione,
scelti tra i dirigenti sanitari dell'ufficio tecnico
competente in materia di qualita' delle acque destinate al
consumo umano;
b) un rappresentante dell'ISS, referente del
CeNSiA;
c) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica;
d) un rappresentante del Ministero delle imprese e
del made in Italy;
e) un rappresentante del Coordinamento
Interregionale della Prevenzione, Commissione Salute,
Conferenza delle regioni e delle province autonome;
f) un rappresentante di SNPA;
g) un rappresentante di ARERA;
h) un rappresentante degli EGATO.
3. Alla Commissione nazionale di cui al comma 1, sono
attribuite le seguenti funzioni:
a) svolge compiti di indirizzo e sorveglianza in
materia di valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi
di fornitura idro-potabile, secondo un piano triennale di
azioni;
b) ai sensi degli articoli 6 e 8, valuta, per
l'approvazione, le Linee guida di cui all'articolo 19,
comma 2), lettera a), punto 1), e le successive revisioni;
c) su proposta del CeNSiA, definisce i criteri di
qualifica degli esperti del "Gruppo nazionale di esperti
per la verifica, valutazione e approvazione del PSA" di cui
all'articolo 19, comma 2, lettera a), punto 2), e approva
annualmente la composizione del Gruppo stesso;
d) valuta, per l'approvazione, su proposta del
CeNSiA, le rendicontazioni e le programmazioni annuali
sulle approvazioni delle valutazioni e gestioni del rischio
dei sistemi di fornitura idro-potabile.
4. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1
non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza,
rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.».
 
Art. 19
Modifiche all'articolo 21
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, all'alinea le parole: «, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,» sono soppresse;
b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro della salute, possono essere modificati, laddove ritenuto necessario per tutelare la salute umana o a seguito dell'adozione di norme tecniche dell'Unione europea, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica gli allegati I, II, IV, V, VII e IX, e di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy gli allegati IV e IX.».

Note all'art. 19:
- Si riporta l'articolo 21 del citato decreto
legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 21 (Revisione e modifica degli allegati). - 1.
Con decreto del Ministro della salute sono recepite:
a) le modifiche dell'allegato III sulle specifiche
per l'analisi dei parametri, ove necessario, che la
Commissione puo' apportare attraverso l'adozione di atti
delegati, al fine di adeguarle alle nuove conoscenze
scientifiche e tecnologiche;
b) le modifiche del valore di parametro del
bisfenolo-A nell'allegato I, Parte B, che la Commissione
puo' apportare attraverso l'adozione di atti delegati, al
fine di adeguarlo alle nuove conoscenze scientifiche e
tecnologiche.
1-bis. Con decreto del Ministro della salute, possono
essere modificati, laddove ritenuto necessario per tutelare
la salute umana o a seguito dell'adozione di norme tecniche
dell'Unione europea, di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica gli allegati I,
II, IV, V, VII e IX, e di concerto con il Ministero delle
imprese e del made in Italy gli allegati IV e IX.».
 
Art. 20
Modifiche all'articolo 23
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 165, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che la condotta abbia cagionato, nel periodo intercorrente tra l'accertamento della violazione e l'adozione delle misure correttive, un danno o un pericolo di danno per la salute umana, accertato dall'autorita' sanitaria territorialmente competente»;
2) alla lettera d), le parole: «case dell'acqua, in violazione» sono sostituite dalle seguenti: «case dell'acqua e apparecchiature di trattamento dell'acqua in violazione»;
3) la lettera n) e' sostituita dalla seguente:
«n) la violazione della conformita' alle disposizioni dell'articolo 10 dei prodotti che entrano a contatto con acqua destinata al consumo umano o della conformita' dei ReMaF alle disposizioni dell'articolo 11 e dell'allegato IX, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000.»;
b) al comma 2:
1) all'alinea, le parole: «, relativamente ai ReMaf prodotti ovvero immessi sul mercato nazionale successivamente alla data indicata all'articolo 11, comma 4» sono soppresse;
2) alla lettera a), le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;
3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) l'operatore economico che non ottempera agli obblighi di informazione al CeNSiA sui ReMaF di cui all'articolo 11, comma 12, lettera d), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000;»;
4) alla lettera d), le parole: «comma 14» sono sostituite dalle seguenti: «comma 15»;
c) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso.

Note all'art. 20:
- Si riporta l'articolo 23 del citato decreto
legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 23 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato:
a) il gestore idro-potabile che fornisce acqua
destinata al consumo umano in violazione delle disposizioni
di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a), b) e c), e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 16.000
a 92.000 euro, fermo restando quanto previsto dall'articolo
165, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, salvo che la condotta abbia cagionato, nel periodo
intercorrente tra l'accertamento della violazione e
l'adozione delle misure correttive, un danno o un pericolo
di danno per la salute umana, accertato dall'autorita'
sanitaria territorialmente competente;
b) il gestore della distribuzione idrica interna
che viola le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3,
per le acque fornite attraverso sistemi di distribuzione
interni, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;
c) chiunque utilizza in un'impresa alimentare,
mediante incorporazione o contatto, acqua non conforme alle
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a), b) e
c), seppur lo sia nel punto di consegna, per la
fabbricazione, il trattamento, la conservazione,
l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate
al consumo umano, che ha conseguenze sulla salubrita' del
prodotto alimentare finale e ripercussioni, dirette o
indirette, sulla salute dei consumatori interessati, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
30.000 euro;
d) chiunque distribuisce acqua destinata al consumo
umano attraverso case dell'acqua e apparecchiature di
trattamento dell'acqua in violazione delle disposizioni di
cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c), e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000
euro;
e) l'inosservanza dell'obbligo di implementazione
di valutazione e gestione del rischio del sistema di
fornitura idro-potabile ai sensi dell'articolo 8, e'
soggetto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro;
f) l'inosservanza dell'obbligo di implementazione
delle misure dirette a escludere rischi di contaminazione
di acque destinate a consumo umano con acque di qualita'
non adeguata menzionate all'articolo 3, comma 1, lettera
d), e' punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 500
a 12.000 euro;
g) l'inosservanza dell'obbligo di implementazione
di valutazione e gestione del rischio del sistema di
distribuzione idrica interno degli edifici prioritari e di
talune navi ai sensi dell'articolo 9, e' soggetto al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
5.000 euro;
h) l'inosservanza dell'obbligo di implementazione
dei controlli interni ai sensi dell'articolo 14, e'
soggetto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro;
i) l'inosservanza dei provvedimenti imposti dalle
competenti Autorita' per ripristinare la qualita' delle
acque destinate al consumo umano a tutela della salute
umana, e' punita:
1) con la sanzione amministrativa pecuniaria da
250 a 2.000 euro se i provvedimenti riguardano edifici o
strutture in cui l'acqua non e' fornita al pubblico;
2) con la sanzione amministrativa pecuniaria da
4.000 a 24.000 euro se i provvedimenti riguardano edifici o
strutture in cui l'acqua e' fornita al pubblico;
3) con la sanzione amministrativa pecuniaria da
8.000 a 48.000 euro se i provvedimenti riguardano i sistemi
di fornitura idro-potabile;
l) la violazione degli adempimenti di trasmissione
dei risultati dei controlli interni secondo le modalita' di
cui all'articolo 14, comma 3 e 4, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro;
m) il gestore idro-potabile che non ottempera agli
obblighi di informazione al pubblico di cui all'articolo
18, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro;
n) la violazione della conformita' alle
disposizioni dell'articolo 10 dei prodotti che entrano a
contatto con acqua destinata al consumo umano o della
conformita' dei ReMaF alle disposizioni dell'articolo 11 e
dell'allegato IX, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato:
a) chiunque immette sul mercato nazionale, o
importa per l'immissione sul mercato nazionale, ReMaF in
assenza o in difformita' dell'autorizzazione rilasciata ai
sensi dell'articolo 11, comma 4, e' soggetto al pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a 48.000
euro;
b) chiunque utilizza ReMaF non conformi ai
requisiti tecnici di idoneita' per l'uso convenuto,
riportati in allegato IX, sezioni B, C e D, e' soggetto al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000
a 30.000 euro;
c) l'operatore economico che non ottempera agli
obblighi di informazione al CeNSiA sui ReMaF di cui
all'articolo 11, comma 12, lettera d), e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro
20.000;
d) chiunque non ottempera agli oneri di
conservazione della documentazione sui ReMaF di cui
all'articolo 11, comma 15, e' soggetto al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro.
3. All'accertamento e alla contestazione delle
violazioni e all'applicazione delle sanzioni amministrative
di cui al presente articolo, provvedono le autorita'
sanitarie locali territorialmente competenti.
4. I proventi derivanti dall'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie accertate per le
violazioni di cui al presente decreto dagli organi dello
Stato nelle materie di competenza statale, sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato.
5. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente decreto e' aggiornata ogni due anni,
sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei
prezzi al consumo per l'intera collettivita', rilevato
dall'ISTAT, mediante decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.
6. Per quanto non previsto dal presente decreto, si
applicano le disposizioni del capo I della legge 24
novembre 1981, n. 689.
7. Per la graduazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie, l'autorita' competente, oltre ai criteri di cui
all'articolo 11 della legge n. 689 del 1981, puo' tener
conto dei danni cagionati a cose o persone per effetto
della violazione di disposizioni del presente decreto.».
 
Art. 21
Modifiche all'articolo 24
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Le Autorita' ambientali e» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni e le province autonome, le autorita'», le parole: «PFAS-totale,» sono soppresse e dopo le parole: «somma di PFAS» sono inserite le seguenti: «, somma di 4 PFAS,»;
b) al comma 2, le parole: «a decorrere dal 12 gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 13 gennaio 2026»;
c) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Le regioni e le province autonome, le autorita' sanitarie e i gestori idro-potabili adottano con ogni tempestivita', e comunque non oltre il 12 gennaio 2027, le misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino il valore di parametro di cui all'allegato I, Parte B, per quanto riguarda l'acido trifluoroacetico (TFA).
2-ter. Il controllo del parametro di cui al comma 2-bis assume carattere di obbligo a decorrere dal 13 gennaio 2027.».

Note all'art. 21:
- Si riporta l'articolo 24 del citato decreto
legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 24 (Norme transitorie). - 1. Le regioni e le
province autonome, le autorita' sanitarie e i gestori
idro-potabili adottano con ogni tempestivita', e comunque
non oltre il 12 gennaio 2026, le misure necessarie a
garantire che le acque destinate al consumo umano
soddisfino i valori di parametro di cui all'allegato I,
Parte B, per quanto riguarda: bisfenolo-A, clorato, acidi
aloacetici, microcistina-LR, somma di PFAS, somma di 4 PFAS
e uranio.
2. Il controllo dei parametri di cui al comma 1
assume carattere di obbligo a decorrere dal 13 gennaio
2026.
2-bis. Le regioni e le province autonome, le
autorita' sanitarie e i gestori idro-potabili adottano con
ogni tempestivita', e comunque non oltre il 12 gennaio
2027, le misure necessarie a garantire che le acque
destinate al consumo umano soddisfino il valore di
parametro di cui all'allegato I, Parte B, per quanto
riguarda l'acido trifluoroacetico (TFA).
2-ter. Il controllo del parametro di cui al comma
2-bis assume carattere di obbligo a decorrere dal 13
gennaio 2027.»,
 
Art. 22
Modifiche all'articolo 25
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. A decorrere dal 31 dicembre 2026, e' abrogato il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174, e i rinvii operati dalla normativa vigente a tale decreto si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, cessa di avere efficacia il decreto del Ministro della sanita' 26 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1991.».

Note all'art. 22:
- Si riporta l'articolo 25 del citato decreto
legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal
presente decreto:
Art. 25 (Abrogazioni). - 1. Alla data di entrata in
vigore del presente decreto, il decreto legislativo 2
febbraio 2001, n. 31, e' abrogato e i rinvii operati dalla
normativa vigente a tale decreto legislativo si intendono
riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente
decreto.
1-bis. A decorrere dal 31 dicembre 2026, e' abrogato
il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174,
e i rinvii operati dalla normativa vigente a tale decreto
si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del
presente decreto.
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, cessa di avere efficacia il
decreto del Ministro della sanita' 26 marzo 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile
1991.».
 
Art. 23
Modifica all'articolo 26
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Per le attivita' di cui all'articolo 19, comma 2, nonche' per gli oneri di funzionamento del sistema informativo centralizzato AnTeA di cui al medesimo articolo 19, comma 1, lettera b), e' autorizzata la spesa complessiva di 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui al "Conto per la promozione della qualita' dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione" presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».

Note all'art. 23:
- Si riporta l'articolo 26 del citato decreto
legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 26 (Disposizioni finanziarie). - 1.
Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione dei
commi 2 e 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni
interessate svolgono le attivita' previste dal presente
decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
2. Agli oneri derivanti dalla istituzione e
pubblicazione di AnTeA di cui all'articolo 19, comma 1,
lettera b), pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si
provvede a valere sulle risorse del Piano Nazionale per gli
Investimenti complementari di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera e), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio
2021, n. 101.
3. Per le attivita' di cui all'articolo 19, comma 2,
nonche' per gli oneri di funzionamento del sistema
informativo centralizzato AnTeA di cui al medesimo articolo
19, comma 1, lettera b), e' autorizzata la spesa
complessiva di 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2
milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a
1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro
per l'anno 2024 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente
versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato delle risorse di cui al "Conto per la
promozione della qualita' dei servizi di acquedotto,
fognatura e depurazione" presso la Cassa per i servizi
energetici e ambientali (CSEA).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.».
 
Art. 24
Modifiche agli allegati
al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono sostituiti dagli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX al presente decreto.
 
Art. 25
Clausola di invarianza finanziaria

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 giugno 2025

MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione

Schillaci, Ministro della salute

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Nordio, Ministro della giustizia

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Lollobrigida, Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste

Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica

Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Nordio