Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2025 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 maggio 2025, n. 65
Testo del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 104 del 7 maggio 2025), coordinato con la legge di conversione 4 luglio 2025, n. 101 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonche' disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile.»

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Modifiche all'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n.
61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.
100. Estensione dell'ambito di applicazione agli eventi
verificatisi nel territorio della regione Emilia-Romagna nei mesi
di settembre e ottobre 2024

1. All'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dal 15 maggio 2025, le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies si applicano anche alle attivita' di ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, ad eccezione delle attivita' e degli interventi di protezione civile di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono disciplinati e realizzati, fino al relativo completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo codice.»;
b) al comma 2:
1) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024»;
2) al secondo periodo, le parole: «eventi alluvionali di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «eventi alluvionali di cui ai commi 1 e 1-bis»;
3) il terzo periodo e' soppresso;
c) al comma 2-bis, le parole: «del 1° maggio 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «degli eventi di cui alle delibere del Consiglio dei ministri citati al medesimo comma 2 a causa dei quali hanno subito danneggiamenti,» e le parole: «, primo periodo, e in quelli individuati in esito all'esperimento della procedura di cui al terzo periodo del medesimo comma 2» sono soppresse.
2. All'attuazione delle misure per la ricostruzione privata di cui agli articoli 20-sexies e 20-septies del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, nei territori di cui all'articolo 20-bis, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente.
3. Una quota, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2027, del fondo di cui all'articolo 1, comma 644 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' destinata, con le modalita' di cui all'articolo 1, commi 645 e 646, della medesima legge, all'attuazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui agli articoli 20-octies, 20-novies e 20-decies del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, nei territori di cui all'articolo 20-bis, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 20-bis del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi
urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023
nonche' disposizioni urgenti per la ricostruzione nei
territori colpiti dai medesimi eventi», convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2023, n. 177,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 20-bis (Ambito di applicazione). - 1. Le
disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da
20-ter a 20-duodecies disciplinano il coordinamento delle
procedure e delle attivita' di ricostruzione nei territori
delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati
dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1°
maggio 2023, compresi nell'allegato 1 annesso al presente
decreto.
1-bis. A decorrere dal 15 maggio 2025, le
disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da
20-ter a 20-duodecies si applicano anche alle attivita' di
ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna
interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi
di settembre e ottobre 2024, ad eccezione delle attivita' e
degli interventi di protezione civile di cui all'articolo
25, comma 2, lettere a), b) e c), del codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, che sono disciplinati e realizzati, fino al
relativo completamento, con i provvedimenti di cui agli
articoli 24 e 25 del medesimo codice.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo e agli
articoli da 20-ter a 20-duodecies possono altresi'
applicarsi ad altri territori delle medesime regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Marche non compresi nell'allegato
1 annesso al presente decreto, per i quali e' stato
dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del
Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio
2023 e del 25 maggio 2023, nonche' del 21 settembre 2024 e
del 29 ottobre 2024. In caso di interventi in favore del
patrimonio privato danneggiato, ai sensi dell'articolo
20-sexies, le relative misure sono applicate su richiesta
degli interessati previa dimostrazione, con perizia
asseverata, del nesso di causalita' diretto tra i danni
subiti ivi verificatisi e gli eventi alluvionali di cui ai
commi 1 e 1-bis. ((...))
2-bis. Il comma 2 si interpreta nel senso che le
disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da
20-ter a 20-duodecies trovano applicazione, con le medesime
modalita' di cui al comma 2, anche ai soggetti privati che,
alla data degli eventi di cui alle delibere del Consiglio
dei ministri citati al medesimo comma 2 a causa dei quali
hanno subito danneggiamenti, avevano la residenza, il
domicilio ovvero la sede legale, la sede operativa o unita'
locali o esercitavano la propria attivita' lavorativa,
produttiva o di funzione nei territori delle regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Marche di cui al comma 2.
3. Restano ferme le competenze e le attivita' proprie
del Servizio nazionale della protezione civile.»
- Si riportano gli articoli 24 e 25 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della
protezione civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22
gennaio 2018, n. 17:
«Art. 24 (Deliberazione dello stato di emergenza di
rilievo nazionale (Articolo 5 legge 225/1992; Articoli 107
e 108 decreto legislativo 112/1998; articolo 5-bis, comma
5, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo
14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 1,
comma 422, legge 147/2013)). - 1. Al verificarsi degli
eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta
dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei
dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le
Regioni e Province autonome interessate, presentano i
requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c),
ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o
Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane
l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo
nazionale, fissandone la durata e determinandone
l'estensione territoriale con riferimento alla natura e
alla qualita' degli eventi e autorizza l'emanazione delle
ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25. La
delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella
direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie
da destinare all'avvio delle attivita' di soccorso e
assistenza alla popolazione e degli interventi piu' urgenti
di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), nelle
more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni
e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze
nazionali di cui all'articolo 44.
2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto
dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal
Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e
Province autonome interessate, sulla base di una relazione
del Capo del Dipartimento della protezione civile, il
Consiglio dei ministri individua, con una o piu'
deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie
per il completamento delle attivita' di cui all'articolo
25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli
interventi piu' urgenti di cui alla lettera d) del medesimo
comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44. Ove, in
seguito, si verifichi, sulla base di apposita
rendicontazione, che le risorse destinate alle attivita' di
cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di
risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla
base di una relazione del Capo del Dipartimento della
protezione civile, individua, con proprie ulteriori
deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e
autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze
nazionali di cui all'articolo 44.
3. La durata dello stato di emergenza di rilievo
nazionale non puo' superare i 12 mesi, ed e' prorogabile
per non piu' di ulteriori 12 mesi.
4. L'eventuale revoca anticipata dello stato
d'emergenza di rilievo nazionale e' deliberata nel rispetto
della procedura dettata per la delibera dello stato
d'emergenza medesimo.
5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di
rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo
di legittimita' di cui all'articolo 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le
amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti,
individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano in
tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti
giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110
del codice di procedura civile, nonche' in tutti quelli
derivanti dalle dichiarazioni gia' emanate nella vigenza
dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre
2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2001, n. 401, gia' facenti capo ai soggetti
nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7. Le
disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione
nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi
dell'articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle
amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti
ovvero soggetti dagli stessi designati.
7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo
15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche
all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza
di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza
dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo
del Dipartimento della protezione civile.
8. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino,
la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza
nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 11 della legge
31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento
nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di
altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Dipartimento della
protezione civile.
9. Le Regioni, nei limiti della propria potesta'
legislativa, definiscono provvedimenti con finalita'
analoghe a quanto previsto dal presente articolo in
relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera b).»
«Art. 25 (Ordinanze di protezione civile (Articoli 5
e 20 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo
112/1998; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge
123/2008; Articolo 40, comma 2, lettera p), legge
196/2009)). - 1. Per il coordinamento dell'attuazione degli
interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di
rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di
protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni
disposizione vigente, nei limiti e con le modalita'
indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate
acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome
territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle
leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle
principali norme a cui si intende derogare e devono essere
specificamente motivate.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le
ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla popolazione
interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle
attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del
materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da
scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
la continuita' amministrativa nei comuni e territori
interessati, anche mediante interventi di natura
temporanea;
c) all'attivazione di prime misure economiche di
immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei
confronti della popolazione e delle attivita' economiche e
produttive direttamente interessate dall'evento, per
fronteggiare le piu' urgenti necessita';
d) alla realizzazione di interventi, anche
strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle
aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso
all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della
pubblica e privata incolumita', in coerenza con gli
strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
e) alla ricognizione dei fabbisogni per il
ripristino delle strutture e delle infrastrutture,
pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni subiti
dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali
e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in
essere sulla base di procedure definite con la medesima o
altra ordinanza;
f) all'attuazione delle misure per far fronte alle
esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso
misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea,
in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
delle risorse finanziarie individuate con delibera del
Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e
secondo i criteri individuati con la delibera di cui
all'articolo 28.
3. Le ordinanze di protezione civile non sono
soggette al controllo preventivo di legittimita' di cui
all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni.
4. Le ordinanze di protezione civile, la cui
efficacia decorre dalla data di adozione e che sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, e successive modificazioni e sono trasmesse, per
informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri,
alle Regioni o Province autonome interessate e fino al
trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di
emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia
e delle finanze.
5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione
dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze
sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.
6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile,
per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze
di cui al presente articolo si avvale delle componenti e
strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti
attuatori degli interventi previsti sono, di norma,
identificati nei soggetti pubblici ordinariamente
competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via
prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti
adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa
vigente.
7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di
protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono
essere nominati commissari delegati che operano in regime
straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza
di rilievo nazionale ((...)). Qualora il Capo del
Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo
provvedimento di nomina deve specificare il contenuto
dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio. I
commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni,
tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso
per lo svolgimento dell'incarico.
8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le
ordinanze di protezione civile non e' prevista la
corresponsione di alcun compenso per il Capo del
Dipartimento della protezione civile e per i commissari
delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri
soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo
23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e il compenso e' commisurato
proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del
parametro massimo costituito dal 70 per cento del
trattamento economico previsto per il primo presidente
della Corte di cassazione.
9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e
i consequenziali provvedimenti commissariali nonche'
avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti
ai sensi del presente articolo e' disciplinata dal codice
del processo amministrativo.
10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo
15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di
monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto
l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle
ordinanze di protezione civile nonche' dei provvedimenti
adottati in attuazione delle medesime ((...)). Il sistema
di cui al presente comma e' tenuto ad assicurare la
continuita' dell'azione di monitoraggio ((...)), anche in
relazione alle ordinanze di protezione civile eventualmente
non emanate dal Capo del Dipartimento della protezione
civile.
11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,
definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quanto
previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in
deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei
limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui
all'articolo 24, comma 7.».
- Si riporta l'articolo 1, commi 644, 645 e 646, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
«Omissis.
644. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo
destinato al finanziamento degli interventi di
ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, con
una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di
1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
645. Le risorse di cui al comma 644 sono ripartite
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare su proposta del capo del Dipartimento
Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
tenuto conto dei fabbisogni e dei relativi cronoprogrammi
di spesa.
646. La ripartizione di cui al comma 645 e'
predisposta tenendo conto dei dati di monitoraggio
sull'avanzamento dei processi di ricostruzione, a tal fine
utilizzando, ove disponibili, anche le risultanze dei
sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle
finanze.
Omissis.»
 
Art. 2
Modifiche all'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n.
61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.
100, per l'aggiornamento e l'efficientamento delle funzioni
commissariali

1. All'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il termine di cui al comma 1, gia' prorogato al 31 dicembre 2025 dall'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' ulteriormente prorogato fino al 31 maggio 2026, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2 e per le attivita' di cui al comma 8.»;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Entro il 20 maggio 2025, con una o piu' ordinanze da adottare ai sensi del comma 2, il Commissario straordinario e' autorizzato a riorganizzare la struttura di supporto di cui al medesimo comma 2. Al fine di assicurare continuita' nell'esercizio dell'attivita' della struttura di supporto, gli incarichi dei responsabili e degli addetti delle unita' e degli uffici in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione cessano alla data stabilita dal Commissario straordinario con l'ordinanza di cui al primo periodo. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per il funzionamento della struttura di supporto all'uopo disponibili nella contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4.
2-ter. Il Commissario straordinario puo' nominare un vicecommissario che lo coadiuva nel coordinamento delle attivita' e il cui compenso e' determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»;
c) al comma 4:
1) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Il limite massimo del personale assegnato alla struttura di supporto riorganizzata ai sensi del comma 2-bis e' ridotto a cinquanta unita'.»;
2) al sesto periodo, le parole: «con il provvedimento di cui al precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento del Commissario straordinario» e le parole: «in impiego congiunto con le amministrazioni di appartenenza, previa convenzione con le amministrazioni stesse» sono soppresse;
d) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. La struttura di supporto riorganizzata ai sensi del comma 2-bis, entro i limiti finanziari ivi previsti ed entro i limiti numerici ridotti di cui al comma 4, secondo periodo, e' costituita da:
a) ventidue unita' di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui due dirigenti di livello generale e cinque dirigenti di livello non generale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, collocati, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto e' riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennita' di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con le ordinanze di cui al comma 2-bis, puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di ottanta ore mensili effettivamente svolte, nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto e' corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Al personale dirigenziale assegnato alla struttura di supporto ai sensi della presente lettera e' riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura massima pari a quella riconosciuta ai dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli incarichi dirigenziali di cui alla presente lettera possono essere conferiti anche in deroga ai limiti di cui articolo 19, commi 2 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a soggetti in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo;
b) ventotto unita' di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui tre dirigenti di livello non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, mediante il conferimento, da parte del Commissario straordinario, di incarichi autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza, ai sensi dell'articolo 53 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, da definire mediante apposite convenzioni. Del contingente di cui alla presente lettera puo' far parte personale militare secondo le modalita' di cui al comma 4. Con il provvedimento di cui al comma 2-bis e' individuato il compenso spettante al personale assegnato alla struttura di supporto. Con riferimento al personale non dirigenziale il compenso e' riconosciuto nel limite massimo di ottanta ore mensili di prestazioni di lavoro straordinario effettivamente svolte nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Relativamente al personale di livello dirigenziale di cui alla presente lettera, alla determinazione del compenso spettante per i predetti incarichi si provvede, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2-bis, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4-ter. In relazione alle funzioni loro attribuite, i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualita' di sub-commissari ai sensi di quanto previsto dal comma 9, definiscono le modalita' con le quali le rispettive strutture regionali forniscono il necessario supporto. Ai relativi oneri si provvede entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e con i provvedimenti di cui al comma 8.»;
4-quater. Allo scopo di favorire l'immediata operativita' della struttura di supporto riorganizzata di cui al comma 4-bis, valorizzando l'esperienza e le competenze maturate dal personale durante i rispettivi periodi di servizio, fermo restando il limite numerico di cinquanta unita' di cui al comma 4 e i limiti finanziari stabiliti al comma 6 del presente articolo e all'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, resta ferma la facolta' di provvedere, in alternativa alle modalita' di individuazione delle unita' ivi specificate, al conferimento di incarichi retribuiti nonche' degli incarichi di livello dirigenziale di cui alla lettera a) del suddetto comma 4-bis, avvalendosi delle facolta' previste dall'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ovvero a concordare, nell'ambito delle intese con le amministrazioni interessate, il trattenimento in servizio, entro il termine temporale stabilito, di unita' di personale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
4-quinquies. Nel caso in cui gli incarichi dirigenziali di cui al comma 4-bis, lettera a), siano conferiti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a personale proveniente da amministrazioni regionali o enti locali, i soggetti incaricati, collocati in aspettativa, in comando o fuori ruolo o analogo istituto, ai fini del trattamento pensionistico restano iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. A tal fine il Commissario straordinario provvede a trasferire le risorse finanziarie corrispondenti ai contributi previdenziali, nella misura stabilita nei provvedimenti di incarico, all'ente regionale o locale di appartenenza, che procede ai relativi versamenti;
e) al comma 5:
1) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche', mediante apposita convenzione non onerosa, dell'Unita' Tecnica-Amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2011»;
2) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «A decorrere dal 15 maggio 2025, il numero massimo di esperti di cui puo' avvalersi la struttura di supporto e' incrementato di ulteriori cinque unita', a valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 2-bis e nei limiti ivi previsti anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli esperti di cui al terzo periodo, spetta un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico, nel limite di un importo complessivo di euro 200.000 annui.»;
f) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Al fine di integrare le competenze tecnico-scientifiche a supporto dell'azione commissariale, in relazione a specifiche problematiche o criticita' territorialmente localizzate, il Commissario straordinario puo', inoltre, richiedere il supporto di ulteriori e qualificati esperti, ai quali puo' chiedere di effettuare approfondimenti tecnici e sopralluoghi. Agli esperti di cui al presente comma non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per il trasferimento dalla sede di residenza al luogo di missione e ritorno, secondo la disciplina del trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia. Il Commissario straordinario provvede agli oneri di cui al presente comma entro il limite complessivo di euro 200.000 a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2.»;
g) al comma 7:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) opera in stretto raccordo con i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, in qualita' di sub-commissari, con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Capo del Dipartimento « Casa Italia » della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito della Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-quater, al fine di assicurare il necessario coordinamento dell'attuazione delle attivita' disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies; »;
2) alla lettera b), dopo la parola: «definisce» sono inserite le seguenti: «, con una o piu' ordinanze,», dopo le parole: «la realizzazione degli interventi» sono inserite le seguenti: «piu' urgenti» e dopo le parole: «di cui alla lettera e)» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero nelle contabilita' speciali di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4-bis»;
3) alla lettera c):
3.1) all'alinea, dopo le parole: «lettera e)» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero nelle contabilita' speciali di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4-bis, anche avvalendosi dei presidenti delle regioni interessate, nella qualita' di sub-commissari, in relazione ai territori di rispettiva competenza»;
3.2) al numero 1), le parole: «nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 20-sexies, comma 1, e» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini di quanto previsto dall'articolo»;
3.3) al numero 3), dopo le parole: «la realizzazione degli interventi» sono inserite le seguenti «piu' urgenti»;
4) la lettera d) e' abrogata;
5) alla lettera f), la parola: «anche» e' soppressa;
h) al comma 8:
1) al primo periodo, le parole: «delle amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'amministrazione della difesa, degli organismi in house delle medesime amministrazioni, della societa' Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle societa' da questa controllate, nonche' dell'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012 costituita ai sensi della legge della regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, degli organismi in house delle amministrazioni centrali dello Stato e delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, della societa' Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle societa' da questa controllate»;
2) dopo il sesto periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «Le ordinanze di cui al presente comma, adottate dal Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, sono immediatamente efficaci a seguito della loro pubblicazione nel sito internet istituzionale della struttura commissariale, ad eccezione di quelle aventi i contenuti previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che sono sottoposte al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti.»;
i) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
«8-bis. A fini dell'allineamento delle attivita' oggetto delle convenzioni di cui al comma 8 con l'estensione dell'ambito di applicazione delle misure di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, disposto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-bis, comma 1-bis, nonche' per assicurare la coerenza tra gli impegni originariamente previsti e le effettive esigenze operative, sulla base dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni disponibili, possono essere adottati appositi atti aggiuntivi.
8-ter. Allo scopo di avvalersi di soggetti dotati di competenze e professionalita' specifiche nelle materie di propria competenza, il Commissario straordinario puo' definire accordi con le altre strutture commissariali finalizzate alla gestione di processi di ricostruzione post-emergenza in essere. Alle attivita' di cui al primo periodo si provvede mediante convenzioni sottoscritte ai sensi del comma 8 e nei limiti delle risorse finanziarie a tale scopo disponibili.»;
l) al comma 9, al secondo periodo le parole: «e lo coadiuvano in particolare nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «, assicurano la partecipazione alle attivita' della Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-quater e provvedono, nei territori di rispettiva competenza, al coordinamento e all'attuazione delle misure per la ricostruzione privata di cui agli articoli 20-sexies e 20-septies, nonche' al coordinamento, al monitoraggio e alla gestione dell'attuazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui agli articoli 20-octies e 20-novies, anche al fine di garantire la completa integrazione con la programmazione ordinaria e straordinaria di risorse, nel quadro di quanto previsto dalle apposite ordinanze commissariali, coadiuvandolo nella disciplina e nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7»;
m) al comma 11, le parole: « e' disciplinato » sono sostituite dalle seguenti: « sono disciplinati », le parole: «dell'autorita' competente » sono sostituite dalle seguenti: « delle autorita' territoriali competenti», le parole: «nella titolarita' della contabilita' speciale» sono sostituite dalle seguenti: «il corrispondente riparto e trasferimento delle eventuali risorse residue disponibili nella contabilita' speciale» e le parole: «fino alla » sono sostituite dalle seguenti: «nelle contabilita' speciali istituite ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-quinquies, comma 4-bis, ovvero nei bilanci ordinari delle amministrazioni centrali, delle regioni o degli enti locali, per quanto di competenza, al fine di assicurare la».
1-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, il comma 2 e' abrogato.
2. Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 7.525.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 20-ter del decreto-legge 1°
giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per
fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali
verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonche'
disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori
colpiti dai medesimi eventi», convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2023, n. 177,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 20-ter (Commissario straordinario alla
ricostruzione). - 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentite le regioni interessate, e' nominato il Commissario
straordinario alla ricostruzione, individuato tra soggetti
dotati di professionalita' specifica e competenza
gestionale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della
complessita' e della rilevanza del processo di
ricostruzione. Il Commissario straordinario resta in carica
sino al 31 dicembre 2024. Con la medesima procedura di cui
al primo periodo si puo' provvedere alla revoca
dell'incarico di Commissario straordinario, anche in
conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento
delle funzioni commissariali. Al compenso del Commissario
straordinario si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma
3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Fermo
restando il limite massimo retributivo di legge, ove
nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in
aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il
trattamento economico fisso e continuativo nonche'
accessorio dell'amministrazione di appartenenza.
1-bis. Il termine di cui al comma 1, gia' prorogato al
31 dicembre 2025 dall'articolo 1, comma 693, della legge 30
dicembre 2024, n. 207, e' ulteriormente prorogato fino al
31 maggio 2026, a valere sulle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente per il funzionamento
della struttura di supporto di cui al comma 2 e per le
attivita' di cui al comma 8.
2. Con una o piu' ordinanze del Commissario
straordinario, adottate di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede alla
costituzione e alla disciplina del funzionamento della
struttura di supporto che assiste il Commissario
straordinario nell'esercizio delle funzioni disciplinate
dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies. La predetta
struttura opera sino alla data di cessazione dell'incarico
del Commissario straordinario.
2-bis. Entro il 20 maggio 2025, con una o piu'
ordinanze da adottare ai sensi del comma 2, il Commissario
straordinario e' autorizzato a riorganizzare la struttura
di supporto di cui al medesimo comma 2. Al fine di
assicurare continuita' nell'esercizio dell'attivita' della
struttura di supporto, gli incarichi dei responsabili e
degli addetti delle unita' e degli uffici in essere alla
data di entrata in vigore della presente disposizione
cessano alla data stabilita dal Commissario straordinario
con l'ordinanza di cui al primo periodo. All'attuazione di
quanto previsto dal presente comma si provvede nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili per il funzionamento
della struttura di supporto all'uopo disponibili nella
contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies,
comma 4.
2-ter. Il Commissario straordinario puo' nominare un
vicecommissario che lo coadiuva nel coordinamento delle
attivita' e il cui compenso e' determinato ai sensi
dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111.
3. Entro il 5 agosto 2023, con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
protezione civile e le politiche del mare, a seguito di una
relazione redatta dal Capo del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri recante la ricognizione delle residue attivita'
proprie della fase di gestione dell'emergenza ai sensi del
codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e delle risorse
finanziarie allo scopo finalizzate, si provvede alla
disciplina del passaggio delle attivita' e delle funzioni
di assistenza alla popolazione e delle altre attivita'
previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n.
1 del 2018 che si intende trasferire alla gestione
commissariale straordinaria di cui al presente articolo
nonche' delle relative risorse finanziarie.
Conseguentemente, a decorrere dalla data in cui acquistano
efficacia i decreti adottati ai sensi del primo periodo,
cessano le corrispondenti funzioni dei commissari delegati
nominati per l'emergenza ai sensi dell'articolo 25 del
medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 1 del
2018.
4. Alla struttura di supporto di cui al comma 2 e'
assegnato personale, di livello dirigenziale e non
dirigenziale, nel limite di sessanta unita', dipendente
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
previa intesa con le amministrazioni e con gli enti
predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalita' richiesti in materia di ricostruzione, con
esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Il limite massimo del personale assegnato alla
struttura di supporto riorganizzata ai sensi del comma
2-bis e' ridotto a cinquanta unita'. Il personale di cui al
primo periodo, e' collocato fuori ruolo o in posizione di
comando, distacco o altro analogo istituto o posizione
previsti dai rispettivi ordinamenti. All'atto del
collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, nella
dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per
tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di
posti equivalente dal punto di vista finanziario. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 9, commi 4 e 5-ter,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il
personale militare assegnato alla struttura di supporto di
cui al comma 2 e' consentito l'impiego congiunto con
l'amministrazione di appartenenza con conservazione del
trattamento economico riferito all'incarico principale, con
oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza. Con
il provvedimento istitutivo della struttura di supporto
sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma
6, le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di
personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento
della medesima struttura. Fermi restando i limiti di spesa
di cui al comma 6, con provvedimento del Commissario
straordinario e' determinato, altresi', il trattamento
accessorio aggiuntivo spettante al personale militare
assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 2.
4-bis. La struttura di supporto riorganizzata ai
sensi del comma 2-bis, entro i limiti finanziari ivi
previsti ed entro i limiti numerici ridotti di cui al comma
4, secondo periodo, e' costituita da:
a) ventidue unita' di personale con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, di cui due dirigenti di
livello generale e cinque dirigenti di livello non
generale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, collocati, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o
altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi
ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso
indisponibile, nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata
del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale
non dirigenziale della struttura di supporto e'
riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi
compresa l'indennita' di amministrazione, del personale non
dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e,
con le ordinanze di cui al comma 2-bis, puo' essere
riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni
di lavoro straordinario nel limite massimo di ottanta ore
mensili effettivamente svolte, nel rispetto della
disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento
economico del personale collocato in posizione di comando o
fuori ruolo o altro analogo istituto e' corrisposto secondo
le modalita' previste dall'articolo 70, comma 12, del
decreto legislativo n. 165 del 2001. Al personale
dirigenziale assegnato alla struttura di supporto ai sensi
della presente lettera e' riconosciuta la retribuzione di
parte variabile e di risultato in misura massima pari a
quella riconosciuta ai dirigenti della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Gli incarichi dirigenziali di cui
alla presente lettera possono essere conferiti anche in
deroga ai limiti di cui articolo 19, commi 2 e 6, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, a soggetti in possesso
delle competenze e dei requisiti di professionalita'
richiesti per il perseguimento delle finalita' e
l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo;
b) ventotto unita' di personale con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, di cui tre dirigenti di
livello non generale appartenenti ai ruoli delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, mediante il
conferimento, da parte del Commissario straordinario, di
incarichi autorizzati dalle amministrazioni di
appartenenza, ai sensi dell'articolo 53 del predetto
decreto legislativo n. 165 del 2001, da definire mediante
apposite convenzioni. Del contingente di cui alla presente
lettera puo' far parte personale militare secondo le
modalita' di cui al comma 4. Con il provvedimento di cui al
comma 2-bis e' individuato il compenso spettante al
personale assegnato alla struttura di supporto. Con
riferimento al personale non dirigenziale il compenso e'
riconosciuto nel limite massimo di ottanta ore mensili di
prestazioni di lavoro straordinario effettivamente svolte
nel rispetto della disciplina in materia di orario di
lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
Relativamente al personale di livello dirigenziale di cui
alla presente lettera, alla determinazione del compenso
spettante per i predetti incarichi si provvede, con il
medesimo provvedimento di cui al comma 2-bis, nei limiti di
quanto previsto dall'articolo 23-ter, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4-ter. In relazione alle funzioni loro attribuite, i
presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana,
nella qualita' di sub-commissari ai sensi di quanto
previsto dal comma 9, definiscono le modalita' con le quali
le rispettive strutture regionali forniscono il necessario
supporto. Ai relativi oneri si provvede entro i limiti
delle risorse finanziarie disponibili e con i provvedimenti
di cui al comma 8.
4-quater. Allo scopo di favorire l'immediata
operativita' della struttura di supporto riorganizzata di
cui al comma 4-bis, valorizzando l'esperienza e le
competenze maturate dal personale durante i rispettivi
periodi di servizio, fermo restando il limite numerico di
cinquanta unita' di cui al comma 4 e i limiti finanziari
stabiliti al comma 6 del presente articolo e all'articolo
1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, resta
ferma la facolta' di provvedere, in alternativa alle
modalita' di individuazione delle unita' ivi specificate,
al conferimento di incarichi retribuiti nonche' degli
incarichi di livello dirigenziale di cui alla lettera a)
del suddetto comma 4-bis, avvalendosi delle facolta'
previste dall'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022,
n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno
2022, n. 79, ovvero a concordare, nell'ambito delle intese
con le amministrazioni interessate, il trattenimento in
servizio, entro il termine temporale stabilito, di unita'
di personale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1,
comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
4-quinquies. Nel caso in cui gli incarichi
dirigenziali di cui al comma 4-bis, lettera a), siano
conferiti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a
personale proveniente da amministrazioni regionali o enti
locali, i soggetti incaricati, collocati in aspettativa, in
comando o fuori ruolo o analogo istituto, ai fini del
trattamento pensionistico restano iscritti alla Cassa per
le pensioni ai dipendenti degli enti locali. A tal fine il
Commissario straordinario provvede a trasferire le risorse
finanziarie corrispondenti ai contributi previdenziali,
nella misura stabilita nei provvedimenti di incarico,
all'ente regionale o locale di appartenenza, che procede ai
relativi versamenti.
5. La struttura di supporto di cui al comma 2 puo'
avvalersi altresi' di esperti o consulenti fino a un
massimo di cinque, scelti anche tra soggetti estranei alla
pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto
previsto dall'articolo 7, comma 6-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso e'
definito con il provvedimento di nomina, nonche', mediante
apposita convenzione non onerosa, dell'Unita'
Tecnica-Amministrativa istituita dall'articolo 15
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3920 del 28 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2011. Agli esperti o
consulenti nominati ai sensi del primo periodo, fermo
restando quanto previsto dal comma 6 del presente articolo
in materia di limiti di spesa, spettano compensi
onnicomprensivi di importo annuo lordo pro capite non
superiore a euro 50.000, nell'ambito di un importo
complessivo lordo non superiore a euro 150.000 annui. A
decorrere dal 15 maggio 2025, il numero massimo di esperti
di cui puo' avvalersi la struttura di supporto e'
incrementato di ulteriori cinque unita', a valere sulle
risorse finanziarie di cui al comma 2-bis e nei limiti ivi
previsti anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7,
comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Agli esperti di cui al terzo periodo, spetta un compenso
massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi
previdenziali e degli oneri fiscali a carico
dell'amministrazione per singolo incarico, nel limite di un
importo complessivo di euro 200.000 annui.
5-bis. Al fine di integrare le competenze
tecnico-scientifiche a supporto dell'azione commissariale,
in relazione a specifiche problematiche o criticita'
territorialmente localizzate, il Commissario straordinario
puo', inoltre, richiedere il supporto di ulteriori e
qualificati esperti, ai quali puo' chiedere di effettuare
approfondimenti tecnici e sopralluoghi. Agli esperti di cui
al presente comma non spetta alcun compenso, fatto salvo il
rimborso delle spese documentate sostenute per il
trasferimento dalla sede di residenza al luogo di missione
e ritorno, secondo la disciplina del trattamento di
missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia.
Il Commissario straordinario provvede agli oneri di cui al
presente comma entro il limite complessivo di euro 200.000
a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili per il
funzionamento della struttura di supporto di cui al comma
2.
6. Per il compenso del Commissario straordinario e
per il funzionamento della struttura di supporto di cui al
comma 2 e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro
5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
7. Il Commissario straordinario:
a) opera in stretto raccordo con i presidenti delle
regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, in qualita' di
sub-commissari, con il Capo del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri e con il Capo del Dipartimento « Casa Italia »
della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito
della Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui
all'articolo 20-quater, al fine di assicurare il necessario
coordinamento dell'attuazione delle attivita' disciplinate
dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies;
b) definisce, con una o piu' ordinanze, la
programmazione delle risorse finanziarie per la
realizzazione degli interventi piu' urgenti di
ricostruzione, di ripristino e di riparazione, privata e
pubblica, di cui agli articoli 20-sexies e 20-octies, nei
limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili
nella contabilita' speciale di cui alla lettera e), ovvero
nelle contabilita' speciali di cui all'articolo
20-quinquies, comma 4-bis;
c) nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e
disponibili nella contabilita' speciale di cui alla lettera
e), ovvero nelle contabilita' speciali di cui all'articolo
20-quinquies, comma 4-bis, anche avvalendosi dei presidenti
delle regioni interessate, nella qualita' di
sub-commissari, in relazione ai territori di rispettiva
competenza:
1) ai fini di quanto previsto dall'articolo
20-octies, comma 1, provvede alla ricognizione e
all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di
ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita',
d'intesa con le regioni interessate;
2) coordina gli interventi di ricostruzione, di
ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche
ad uso economico-produttivo, ubicati nei territori di cui
all'articolo 20-bis, danneggiati in conseguenza degli
eventi di cui al medesimo articolo, ivi compresi gli
immobili destinati a finalita' turistico-ricettiva e le
infrastrutture sportive, concedendo i relativi contributi e
vigilando sulla fase attuativa degli interventi;
3) coordina la realizzazione degli interventi
piu' urgenti di ricostruzione, di ripristino e di
riparazione degli edifici pubblici, dei beni monumentali,
delle infrastrutture e delle opere pubbliche, anche di
interesse turistico, ubicati nei territori di cui
all'articolo 20-bis, danneggiati in conseguenza degli
eventi di cui al medesimo articolo;
d) ;
e) gestisce la contabilita' speciale appositamente
aperta, recante le risorse finanziarie rese disponibili per
le finalita' di ricostruzione e di funzionamento della
struttura di supporto di cui al comma 2, come
rispettivamente finanziate;
f) assicura l'indirizzo e il monitoraggio su ogni
altra attivita' prevista dagli articoli da 20-bis a
20-duodecies nei territori colpiti, nell'ambito della
Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui
all'articolo 20-quater.
8. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 7,
il Commissario straordinario puo' avvalersi, altresi',
delle strutture delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, degli organismi in house delle
amministrazioni centrali dello Stato e delle regioni
Emilia-Romagna, Marche e Toscana, della societa' Cassa
depositi e prestiti S.p.A. e delle societa' da questa
controllate, sulla base di apposite convenzioni. Per la
copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione
delle convenzioni di cui al primo periodo e' autorizzata la
spesa nel limite massimo di 11 milioni di euro per l'anno
2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024. Per
l'esercizio delle funzioni di cui al medesimo comma 7, il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, previa intesa con le regioni interessate. Le
ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni
di legge, a condizione che sia fornita apposita motivazione
e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali,
dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze sono
comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove
nominata, all'Autorita' politica delegata per la
ricostruzione. Le ordinanze commissariali recanti misure
nelle materie di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
adottate sentiti i Ministri interessati, che si pronunciano
entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Le
ordinanze di cui al presente comma, adottate dal
Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni
attribuitegli, sono immediatamente efficaci a seguito della
loro pubblicazione nel sito internet istituzionale della
struttura commissariale, ad eccezione di quelle aventi i
contenuti previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, che sono sottoposte al controllo
preventivo di legittimita' della Corte dei conti.
8-bis. A fini dell'allineamento delle attivita'
oggetto delle convenzioni di cui al comma 8 con
l'estensione dell'ambito di applicazione delle misure di
cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, disposto ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 20-bis, comma 1-bis,
nonche' per assicurare la coerenza tra gli impegni
originariamente previsti e le effettive esigenze operative,
sulla base dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni
disponibili, possono essere adottati appositi atti
aggiuntivi.
8-ter. Allo scopo di avvalersi di soggetti dotati di
competenze e professionalita' specifiche nelle materie di
propria competenza, il Commissario straordinario puo'
definire accordi con le altre strutture commissariali
finalizzate alla gestione di processi di ricostruzione
post-emergenza in essere. Alle attivita' di cui al primo
periodo si provvede mediante convenzioni sottoscritte ai
sensi del comma 8 e nei limiti delle risorse finanziarie a
tale scopo disponibili.
9. Il Commissario straordinario, al fine di garantire
il necessario coordinamento istituzionale e territoriale
degli interventi per la ricostruzione, si avvale dei
presidenti delle regioni interessate in qualita' di
sub-commissari. I presidenti delle regioni interessate, in
qualita' di sub-commissari, operano in stretto raccordo con
il Commissario straordinario, assicurano la partecipazione
alle attivita' della Cabina di coordinamento per la
ricostruzione di cui all'articolo 20-quater e provvedono,
nei territori di rispettiva competenza, al coordinamento e
all'attuazione delle misure per la ricostruzione privata di
cui agli articoli 20-sexies e 20-septies, nonche' al
coordinamento, al monitoraggio e alla gestione
dell'attuazione degli interventi urgenti di ricostruzione
pubblica di cui agli articoli 20-octies e 20-novies, anche
al fine di garantire la completa integrazione con la
programmazione ordinaria e straordinaria di risorse, nel
quadro di quanto previsto dalle apposite ordinanze
commissariali, coadiuvandolo nella disciplina e nello
svolgimento delle funzioni di cui al comma 7. Ai
sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
10. Le risorse di cui ai commi 6 e 8 sono trasferite
alla contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario ai sensi dell'articolo 20-quinquies, comma 4.
Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6 e
8, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2023 e a 15 milioni
di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2023,
mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui
all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello stato
di previsione del Ministero dell'interno. Con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri predisposto
nell'anno 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del
decreto-legge n. 143 del 2008, la riduzione dell'importo di
cui al primo periodo e' ripartita in parti uguali tra il
Ministero della giustizia e il Ministero dell'interno;
b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
b-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024
a valere sulle risorse finanziarie assegnate e disponibili
nella contabilita' speciale di cui all'articolo
20-quinquies.
11. Al termine della gestione straordinaria di cui al
presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorita'
politica delegata per la ricostruzione, sono disciplinati
il subentro delle autorita' territoriali competenti in via
ordinaria nel coordinamento degli interventi di cui agli
articoli da 20-bis a 20-duodecies pianificati e non ancora
ultimati e il corrispondente riparto e trasferimento delle
eventuali risorse residue disponibili nella contabilita'
speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4 nelle
contabilita' speciali istituite ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 20-quinquies, comma 4-bis, ovvero nei bilanci
ordinari delle amministrazioni centrali, delle regioni o
degli enti locali, per quanto di competenza, al fine di
assicurare la conclusione degli interventi medesimi.»
- Si riporta l'articolo 1, comma 693, della legge 30
dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
Omissis.
693. Allo scopo di assicurare il proseguimento e
l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito
degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°
maggio 2023, il termine di cui all'articolo 20-ter, comma
1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e'
prorogato al 31 dicembre 2025. Per il compenso del
Commissario straordinario e per il funzionamento della
struttura di supporto di cui all'articolo 20-ter, commi 1 e
2, del citato decreto-legge n. 61 del 2023 e' autorizzata
la spesa nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno
2025. Per le attivita' di cui all'articolo 20-ter, comma 8,
del decreto-legge n. 61 del 2023 e' autorizzata la spesa di
12,5 milioni di euro per l'anno 2025.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 15, comma 3, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria», convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio
2011:
«Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari
straordinari). - (omissis).
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
(omissis).»
- Si riporta l'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001 (supplemento ordinario
n. 112):
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1
del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
d.lgs. n. 80 del 1998)). - (omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
(omissis).»
- Si riporta l'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997 (supplemento
ordinario n. 98):
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- (omissis).
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
(omissis).»
Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante
«Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE
concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87
del 14 aprile 2003 (supplemento ordinario n. 61).
- Si riporta l'articolo 70, comma 12, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 70 (Norme finali (Art. 73, commi 1, 3, 4, 5 e
6-bis del d.lgs n. 29 del 1993, come modificati dall'art.
21 del d.lgs n. 470 del 1993, successivamente sostituiti
dall'art. 37 del d.lgs n. 546 del 1993 e modificati
dall'art. 9, comma 2 del d.lgs n. 396 del 1997, dall'art.
45, comma 4 del d.lgs n. 80 del 1998 e dall'art. 20 del
d.lgs n. 387 del 1998; art. 45, commi 1, 2, 7, 10, 11, 21,
22 e 23 del d.lgs n. 80 del 1998, come modificati dall'art.
22, comma 6 del d.lgs n. 387 del 1998, dall'art. 89 della
legge n. 342 del 2000 e dall'art. 51, comma 13, della legge
n. 388 del 2000)). - (omissis).
12. In tutti i casi, anche se previsti da normative
speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti
pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche,
dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare
la utilizzazione da parte di altre pubbliche
amministrazioni di proprio personale, in posizione di
comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione,
l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa
all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al
trattamento fondamentale. La disposizione di cui al
presente comma si' applica al personale comandato, fuori
ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere
dalla completa attuazione del sistema di finanziamento
previsto dall'articolo 46, commi 8 e 9, del presente
decreto, accertata dall'organismo di coordinamento di cui
all'articolo 41, comma 6 del medesimo decreto. Il
trattamento economico complessivo del personale inserito
nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle
finanze istituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di comando,
di' fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti
pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre
amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria,
rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza.
(omissis).»
- Si riporta l'articolo 19, commi 2 e 6, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali) (Art.
19 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall'art. 11 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13
del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 5 del d.lgs. n. 387 del 1998)). - (omissis).
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
(omissis).
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
(omissis).»
- Si riporta l'articolo 53 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 53 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi). (Art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993, come
modificato prima dall'art. 2 del decreto legge n. 358 del
1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art.
1 del decreto legge n. 361 del 1995, convertito con
modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine,
dall'art. 26 del d.lgs n. 80 del 1998 nonche' dall'art. 16
del d.lgs n. 387 del 1998)). - 1. Resta ferma per tutti i
dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilita'
dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo
23-bis del presente decreto, nonche', per i rapporti di
lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo
1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresi' le
disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274,
508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre
1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva
modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di
direzione di strutture deputate alla gestione del personale
a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi
due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri
di ufficio, che non siano espressamente previsti o
disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non
siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche'
agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le
diverse magistrature, i rispettivi istituti.
3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti emanati su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto
con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono individuati, secondo criteri
differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli
professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3
non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e'
consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge
o da altre fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione
all'esercizio di incarichi che provengano da
amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano
attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e
predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalita', tali da escludere casi di
incompatibilita', sia di diritto che di fatto,
nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione o situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio
imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si
applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui
all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non
superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno,
dei docenti universitari a tempo definito e delle altre
categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da
disposizioni speciali lo svolgimento di attivita'
libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e
provvedimenti comunque denominati, regolamentari e
amministrativi, adottati dalle amministrazioni di
appartenenza in contrasto con il presente comma.
Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti,
sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi
nei compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto,
sotto qualsiasi forma, un compenso.
Sono esclusi i compensi e le prestazioni derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte
dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di
invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita.
f-bis) da attivita' di formazione diretta ai
dipendenti della pubblica amministrazione nonche' di
docenza e di ricerca scientifica.
f-ter) dalle prestazioni di lavoro sportivo, fino
all'importo complessivo di 5.000 euro annui, per le quali
e' sufficiente la comunicazione preventiva.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere
incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o
previamente autorizzati dall'amministrazione di
appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione,
l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di interessi. Con
riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli
statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri
e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi
previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del
divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la
responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le
prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a
cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti.
7-bis. L'omissione del versamento del compenso da
parte del dipendente pubblico indebito percettore
costituisce ipotesi di responsabilita' erariale soggetta
alla giurisdizione della Corte dei conti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario
responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in
disponibilita' dell'amministrazione conferente, e'
trasferito all'amministrazione di appartenenza del
dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di
fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati
non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti
pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica
la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed
integrazioni. All'accertamento delle violazioni e
all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle
finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse
sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti,
deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza
del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che
intendono conferire l'incarico; puo', altresi', essere
richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di
appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di
autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta stessa. Per il personale che presta comunque
servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle
di appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa
tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per
provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45
giorni e si' prescinde dall'intesa se l'amministrazione
presso la quale il dipendente presta servizio non si
pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta
di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione,
se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si
intende definitivamente negata.
11. Entro quindici giorni dall'erogazione del
compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti
pubblici o privati comunicano all'amministrazione di
appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti
pubblici. Per le prestazioni di lavoro sportivo, le
comunicazioni di cui al primo periodo sono effettuate entro
i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di
riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione
del relativo rapporto di lavoro se intervenuta
precedentemente.
12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o
autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri
dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di
quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica
gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
lordo, ove previsto.
13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a
comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione
pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri
dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui
erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui
al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle
norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e
integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via
telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti
dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui
agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n.
33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o
autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono
noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati
accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei
propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il
compenso dell'incarico nonche' l'attestazione dell'avvenuta
verifica dell'insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni
relative a consulenze e incarichi comunicate dalle
amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica,
nonche' le informazioni pubblicate dalle stesse nelle
proprie banche dati accessibili al pubblico per via
telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e
pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente
scaricabili in un formato digitale standard aperto che
consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini
statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di
ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica
trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle
amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e
pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al
terzo periodo del presente comma in formato digitale
standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte
dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso
di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti
di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi
incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11
incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il
31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui
dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e
trasparenza e formula proposte per il contenimento della
spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei
criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre
verifiche del rispetto delle disposizioni del presente
articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite
dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine
quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di
finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato.
16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i
soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione
di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e'
fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o
conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni
per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti.»
- Si riporta l'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici», convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
pubblicata nella gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre
2011:
«Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti
economici). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il
personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo
3 del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, stabilendo come parametro massimo di
riferimento il trattamento economico del primo presidente
della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma devono essere computate
in modo cumulativo le somme comunque erogate
all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi,
anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno
stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,
conservando il trattamento economico riconosciuto
dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o
anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito.
(omissis).»
- Si riporta l'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile
2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29
giugno 2022, n. 79, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
150 del 29 giugno 2022:
«Art. 10 (Disposizioni in materia di conferimento di
incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza).
- 1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari
di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, in
deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a
lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo
5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, possono conferire ai soggetti collocati in
quiescenza incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle
risorse finanziarie gia' destinate per tale finalita' nei
propri bilanci, sulla base della legislazione vigente,
fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 15
del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. La
facolta' di cui al primo periodo e' consentita anche per
gli interventi previsti nel Piano nazionale per gli
investimenti complementari, nei programmi di utilizzo dei
Fondi per lo sviluppo e la coesione e negli altri piani di
investimento finanziati con fondi nazionali o regionali.
Della facolta' di cui al primo periodo possono avvalersi
anche le amministrazioni impegnate per gli interventi di
ricostruzione, pubblica e privata, conseguenti ai sismi del
2009 e del 2016. Gli incarichi attribuiti ai sensi del
terzo periodo, al fine di assicurare la continuita'
dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione
degli investimenti finanziati con le risorse del Piano
nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)
nelle aree colpite dai sismi del 2009 e del 2016, possono
essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza, anche
se provenienti dalla stessa amministrazione conferente, che
abbiano maturato significative esperienze e
professionalita' tecnico-amministrative nel campo della
programmazione, della gestione, del monitoraggio e del
controllo dei fondi pubblici nonche' dello svolgimento
delle attivita' di responsabile unico del procedimento,
anche prescindendo dalla formazione di livello
universitario, fermo restando quanto previsto dall'articolo
1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli
articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26.
1-bis. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "Per il personale in quiescenza delle
fondazioni liriche di cui al decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310,
il divieto di conferimento di incarichi si applica al
raggiungimento del limite ordinamentale di eta' piu'
elevato previsto per i dipendenti pubblici di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165".
2. Al personale di cui al comma 1 possono essere
conferiti gli incarichi di cui all'articolo 31, comma 8,
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche', in presenza di
particolari esigenze alle quali non e' possibile far fronte
con personale in servizio e per il tempo strettamente
necessario all'espletamento delle procedure di reclutamento
del personale dipendente, l'incarico di responsabile unico
del procedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo
31.
3. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le
parole «le amministrazioni di cui al comma 1» sono inserite
le seguenti: «e i soggetti attuatori di interventi previsti
dal medesimo Piano».
4. Al fine di rafforzare la propria capacita'
amministrativa, anche nell'ambito degli interventi
attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per
il conferimento di incarichi professionali le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento a
procedure da avviare e gia' avviate, possono ricorrere alle
modalita' di selezione di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
4-bis. Al comma 7-ter dell'articolo 1 del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le amministrazioni
di cui al comma 1, qualora ravvisino potenziali conflitti
di interessi nell'esercizio dell'attivita' del
professionista, inseriscono nel contratto di assunzione la
sospensione dall'albo di appartenenza e dall'esercizio
dell'attivita' professionale per tutta la durata del
rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. Nel
contratto di assunzione e' espressamente dichiarata
l'insussistenza del conflitto di interessi fra le mansioni
attribuite dalla pubblica amministrazione e l'esercizio
dell'attivita' professionale".
4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis non si
applica in caso di contratti di prestazione professionale
in corso, sottoscritti in data certa anteriore a quella di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.»
- Si riporta l'articolo 1, comma 165, della legge 30
dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
Omissis.
165. Le pubbliche amministrazioni di cui di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, anche per lo svolgimento di attivita' di
tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze
funzionali non diversamente assolvibili, possono trattenere
in servizio, previa disponibilita' dell'interessato, nel
limite del 10 per cento delle facolta' assunzionali
autorizzate a legislazione vigente, il personale dipendente
di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi, ivi
compreso quello di cui all'articolo 3 del predetto decreto
legislativo n. 165 del 2001, con esclusione del personale
delle magistrature, degli avvocati e procuratori dello
Stato e del personale delle Forze armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini
della salvaguardia della specificita' della funzione ai
sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
Il personale, individuato dalle amministrazioni interessate
esclusivamente sulla base delle esigenze organizzative di
cui al primo periodo e del merito, non puo' permanere in
servizio oltre il compimento del settantesimo anno di eta'.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 7, comma 6-bis, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane. (Art. 7 del
d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del
d.lgs n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del
d.lgs n. 387 del 1998)). - (omissis).
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
(omissis).»
La legge della regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004,
n. 6, recante «riforma del sistema amministrativo regionale
e locale. unione europea e relazioni internazionali.
innovazione e semplificazione. rapporti con l'universita'»,
e successive modifiche e integrazioni, e' pubblicata nel
Bollettino Ufficiale n. 248 del 30 luglio 2019.
- Si riporta l'articolo 3, comma 1, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio
1994:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte
dei Conti). - (omissis).
1. Il controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti
atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis) (lettera abrogata dal d.l. 14 agosto 2013,
n. 93, convertito con modificazioni dalla l. 15 ottobre
2013, n. 119);
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) (il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha confermato
l'abrogazione della presente lettera);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo , ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo commi
dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato,
di accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito
l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei
Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
(omissis).»
- Si riporta l'articolo 10, comma 2, del decreto-legge
14 marzo 2025, n. 25, recante «Disposizioni urgenti in
materia di reclutamento e funzionalita' delle pubbliche
amministrazioni.», convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 maggio 2025, n. 69, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 109 del 13 maggio 2025:
«Art. 10 (Disposizioni urgenti finalizzate
all'attuazione delle misure in materia di personale a
supporto delle attivita' di ricostruzione nei territori
delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti
dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di
maggio 2023, nonche' per la situazione emergenziale nella
Terra dei fuochi). - (omissis).
2. Allo scopo di favorire l'immediata operativita'
della sua struttura di supporto, valorizzando l'esperienza
e le competenze maturate dal personale durante i rispettivi
periodi di servizio, per il Commissario straordinario alla
ricostruzione, nominato ai sensi dell'articolo 20-ter,
comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023,
n. 100, fermi restando i limiti numerici e finanziari
stabiliti, rispettivamente, ai commi 4 e 6 del medesimo
articolo 20-ter e all'articolo 1, comma 693, della legge 30
dicembre 2024, n. 207, resta ferma la facolta' di
provvedere, in alternativa alle modalita' di individuazione
delle unita' ivi specificate, al conferimento di incarichi
retribuiti avvalendosi delle facolta' previste
dall'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022,
n. 79, ovvero a concordare, nell'ambito delle intese con le
amministrazioni interessate, il trattenimento in servizio,
entro il termine temporale stabilito, di unita' di
personale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1,
comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
(omissis).»
- Si riporta il comma 511 dell'articolo 1, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006:
(omissis).
511. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro
per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente,
anche conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma
512 del presente articolo. All'utilizzo del Fondo per le
finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere
al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, e alla
Corte dei conti.
(omissis).»
 
Art. 3
Modifiche all'articolo 20-quater del decreto-legge 1° giugno 2023, n.
61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.
100, per favorire la partecipazione dei cittadini al processo di
ricostruzione

1. All'articolo 20-quater del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Allo scopo di accelerare il processo di ricostruzione nei territori interessati e di aggiornare la relativa governance alle nuove esigenze maturate nel corso dello svolgimento delle relative attivita' e a seguito dell'estensione dell'ambito territoriale di riferimento disposta dall'articolo 20-bis, comma 1-bis, la Cabina di coordinamento e' integrata dai presidenti di tutte le province interessate e dai rappresentanti dei comuni interessati designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, sentite le rispettive associazioni regionali, in numero di uno per ciascun ambito provinciale interessato. Per gli ambiti provinciali i cui presidenti non coincidono con i sindaci dei comuni capoluogo, la composizione della Cabina di coordinamento e', inoltre, integrata da questi ultimi. L'attivita' della Cabina di coordinamento puo' essere articolata anche in relazione a tre distinti ambiti territoriali regionali, qualora le tematiche all'ordine del giorno non abbiano portata generale.
1-ter. Il Commissario straordinario, nella qualita' di presidente della Cabina di coordinamento, sentiti i componenti della Cabina medesima, puo' invitare, in ragione delle tematiche iscritte all'ordine del giorno, rappresentanti delle Autorita' di bacino distrettuali territorialmente competenti ovvero rappresentanti di enti del Terzo settore. All'attuazione di quanto previsto dal primo periodo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
b) al comma 3, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) nell'azione volta a garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione;»;
c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1-bis, il Commissario straordinario, d'intesa con i sub-commissari, approva, entro il 31 luglio 2025, un piano di comunicazione alla popolazione concernente la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza del rischio idraulico e idrogeologico in relazione all'evoluzione delle condizioni del territorio a seguito dell'attuazione degli interventi. All'attuazione del piano provvedono le regioni e i comuni interessati, anche con il concorso degli ordini professionali tecnici, delle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative, dei comitati spontanei dei cittadini e degli enti del terzo settore, prevedendo, altresi', iniziative specifiche dedicate alla popolazione, agli istituti scolastici e ai giornalisti operanti nell'area, anche prevedendo specifiche forme di comunicazione per le persone con disabilita'. Per l'attuazione delle attivita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 20- quinquies, comma 4, per le esigenze di cui all'articolo 20-ter, comma 8, per l'esercizio 2025.»;
d) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e misure per favorire la partecipazione dei cittadini al processo di ricostruzione».

Riferimenti normativi

- Si riporta il l'articolo 20-quater del decreto-legge
1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per
fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali
verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonche'
disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori
colpiti dai medesimi eventi», convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2023, n. 177,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 20-quater (Istituzione, composizione, compiti e
funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione
e misure per favorire la partecipazione dei cittadini al
processo di ricostruzione). - 1. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorita'
politica delegata per la ricostruzione e' istituita la
Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori
di cui all'articolo 20-bis. Essa opera senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica ed e' composta dal
Commissario straordinario, che la presiede, dal Capo del
Dipartimento «Casa Italia» della Presidenza del Consiglio
dei ministri, dal Capo del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dai
presidenti delle regioni interessate e dai sindaci
metropolitani interessati, da un rappresentante delle
province interessate designato dall'Unione delle province
d'Italia e da un rappresentante dei comuni interessati
designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani.
Ai componenti della Cabina di coordinamento istituita ai
sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati.
1-bis. Allo scopo di accelerare il processo di
ricostruzione nei territori interessati e di aggiornare la
relativa governance alle nuove esigenze maturate nel corso
dello svolgimento delle relative attivita' e a seguito
dell'estensione dell'ambito territoriale di riferimento
disposta dall'articolo 20-bis, comma 1-bis, la Cabina di
coordinamento e' integrata dai presidenti di tutte le
province interessate e dai rappresentanti dei comuni
interessati designati dall'Associazione nazionale dei
comuni italiani, sentite le rispettive associazioni
regionali, in numero di uno per ciascun ambito provinciale
interessato. Per gli ambiti provinciali i cui presidenti
non coincidono con i sindaci dei comuni capoluogo, la
composizione della Cabina di coordinamento e', inoltre,
integrata da questi ultimi. L'attivita' della Cabina di
coordinamento puo' essere articolata anche in relazione a
tre distinti ambiti territoriali regionali, qualora le
tematiche all'ordine del giorno non abbiano portata
generale.
1-ter. Il Commissario straordinario, nella qualita'
di presidente della Cabina di coordinamento, sentiti i
componenti della Cabina medesima, puo' invitare, in ragione
delle tematiche iscritte all'ordine del giorno,
rappresentanti delle Autorita' di bacino distrettuali
territorialmente competenti ovvero rappresentanti di enti
del Terzo settore. All'attuazione di quanto previsto dal
primo periodo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
2. Possono essere invitati alle riunioni della Cabina
di coordinamento i rappresentanti dei Ministeri competenti
per materia e ogni altro soggetto, pubblico o privato,
ritenuto utile alla rappresentazione degli interessi
coinvolti e delle questioni trattate.
3. La Cabina di coordinamento coadiuva il Commissario
straordinario:
a) nella progressiva integrazione tra le misure di
ricostruzione e le attivita' regolate con i decreti di cui
all'articolo 20-ter, comma 3;
a-bis) nell'azione volta a garantire il necessario
coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi
per la ricostruzione;
b) nel monitoraggio dello stato di avanzamento dei
processi di ricostruzione, anche sulla base dei dati
disponibili nei sistemi informativi del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato;
c) nella definizione dei criteri per l'adozione
delle misure necessarie per favorire e regolare il
proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali
in via ordinaria.
3-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1-bis,
il Commissario straordinario, d'intesa con i
sub-commissari, approva, entro il 31 luglio 2025, un piano
di comunicazione alla popolazione concernente la
realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione
della conoscenza del rischio idraulico e idrogeologico in
relazione all'evoluzione delle condizioni del territorio a
seguito dell'attuazione degli interventi. All'attuazione
del piano provvedono le regioni e i comuni interessati,
anche con il concorso degli ordini professionali tecnici,
delle organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative, dei comitati spontanei dei cittadini e
degli enti del terzo settore, prevedendo, altresi',
iniziative specifiche dedicate alla popolazione, agli
istituti scolastici e ai giornalisti operanti nell'area,
anche prevedendo specifiche forme di comunicazione per le
persone con disabilita'. Per l'attuazione delle attivita'
di cui al presente comma e' autorizzata la spesa massima di
1 milione di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse
disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
20- quinquies, comma 4, per le esigenze di cui all'articolo
20-ter, comma 8, per l'esercizio 2025.»
 
Art. 4
Modifiche all'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023,
n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023,
n. 100, e disposizioni in materia di IMU

1. All'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualita' di sub-commissari, sono intestate apposite contabilita' speciali sulle quali il Commissario straordinario e' autorizzato a trasferire le risorse necessarie per la prosecuzione degli interventi e delle attivita' di ricostruzione pubblica e privata relativi al territorio di rispettiva competenza, in deroga al divieto di girofondi tra contabilita' speciali di cui all'articolo 27, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. Per la gestione delle contabilita' speciali di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4-ter e 5.
4-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, fino alla chiusura delle contabilita' speciali di cui ai commi 4 e 4-bis e, in ogni caso, non oltre il termine di cessazione delle attivita' commissariali indicato all'articolo 20-ter, comma 1-bis, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli da 543 a 551-bis del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli da 91 a 111 del codice del processo amministrativo, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.»;
b) al comma 5, le parole: «della contabilita' speciale di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «delle contabilita' speciali di cui ai commi 4 e 4-bis».
1-bis. I fabbricati a uso abitativo ubicati nei territori delle regioni Emilia-Romagna e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonche' dal 17 settembre e dal 17 ottobre 2024, di cui alle delibere del Consiglio dei ministri rispettivamente del 4 maggio 2023, 23 maggio 2023, 25 maggio 2023, 21 settembre 2024 e 29 ottobre 2024, di cui all'articolo 20-bis, comma 2, del citato decreto-legge 1° giungo 2023, n. 61, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del presente decreto, se distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2025, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al precedente periodo, nel limite massimo di 255.000 euro per l'anno 2025 e di 510.000 euro per l'anno 2026.
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 255.000 euro per l'anno 2025 e a 510.000 euro per l'anno 2026, che costituiscono limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 20-quinquies del citato
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 20-quinquies (Fondo per la ricostruzione nei
territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche e
disposizioni in materia di IMU). - 1. Nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito il Fondo per la ricostruzione dei territori delle
regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli
eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio
2023, con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di
euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in
300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di
euro per l'anno 2025.
2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono ulteriori
complessivi 1.500 milioni di euro, rivenienti dalla
riassegnazione delle risorse affluite all'entrata del
bilancio dello Stato secondo le modalita' e il profilo
temporale di cui al comma 3 per l'importo di 1.391.503.011
euro e dalle risorse rivenienti dalle riduzioni di cui al
comma 7 per l'importo di 108.496.989 euro.
3. Le somme disponibili conservate in conto residui
nell'anno 2023, indicate nell'allegato 1-bis annesso al
presente decreto, gia' attribuite alle amministrazioni
interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 140,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono revocate
rispetto alle finalita' indicate, rispettivamente, dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno
2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148
del 27 giugno 2017, e dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, e,
mediante apposita variazione di bilancio in conto residui,
sono iscritte nei fondi da ripartire per il finanziamento
degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese
di cui alle predette leggi, per essere versate all'entrata
del bilancio dello Stato secondo un profilo temporale
coerente con quello previsto a legislazione vigente per le
risorse oggetto di revoca, in misura pari a 300 milioni di
euro per l'anno 2023, a 450 milioni di euro per l' anno
2024 e a 641.503.011 euro per l' anno 2025. I residui di
cui al presente comma sono conservati nel bilancio dello
Stato in relazione al predetto profilo temporale. Le somme
iscritte nell'anno 2023 nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla
missione 29, programma 3, e alla missione 7, programma 5,
soggette al piano approvato dal Ministro dell'economia e
delle finanze per i contributi pluriennali, possono essere
finalizzate, anche in deroga al predetto piano e al
correlato decreto di cui all'articolo 12 del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, per il completamento degli
interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e
prevenzione del rischio sismico, nonche' di quelli
destinati al potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi
e della digitalizzazione.
4. Al Commissario straordinario e' intestata apposita
contabilita' speciale aperta presso la tesoreria dello
Stato su cui sono assegnate le risorse provenienti dal
Fondo di cui al comma 1 e su cui confluiscono anche le
risorse derivanti dalle erogazioni liberali e le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi
alluvionali di cui all'articolo 20-bis. Il Commissario e'
altresi' autorizzato all'apertura di apposito conto
corrente bancario o postale limitatamente all'esigenza di
procedere a pagamenti massivi gia' deliberati, con
particolare riferimento alle attivita' residuali trasferite
alla gestione commissariale straordinaria, di cui
all'articolo 20-ter, comma 3, agli interventi di somma
urgenza posti in essere nelle prime fasi emergenziali,
nonche' agli interventi di ricostruzione, di ripristino e
di riparazione per le piu' urgenti necessita', di cui
all'articolo 20-ter, comma 7, lettera c), numero 1). Al
predetto conto e alle risorse ivi esistenti si applica
l'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1.
4-bis. Ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna,
Marche e Toscana, nella qualita' di sub-commissari, sono
intestate apposite contabilita' speciali sulle quali il
Commissario straordinario e' autorizzato a trasferire le
risorse necessarie per la prosecuzione degli interventi e
delle attivita' di ricostruzione pubblica e privata
relativi al territorio di rispettiva competenza, in deroga
al divieto di girofondi tra contabilita' speciali di cui
all'articolo 27, comma 4, del codice di cui al decreto
legislativo n. 1 del 2018. Per la gestione delle
contabilita' speciali di cui al presente comma, si
applicano le disposizioni di cui ai commi 4-ter e 5.
4-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1
del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, fino
alla chiusura delle contabilita' speciali di cui ai commi 4
e 4-bis e, in ogni caso, non oltre il termine di cessazione
delle attivita' commissariali indicato all'articolo 20-ter,
comma 1-bis, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi
comprese quelle di cui agli articoli da 543 a 551-bis del
codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli da
91 a 111 del codice del processo amministrativo, di cui
all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque
notificati.
5. Le risorse derivanti dalla chiusura delle
contabilita' speciali di cui ai commi 4 e 4-bis, ancora
disponibili al termine della gestione di cui all' articolo
20-ter, comma 11, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di
diversa provenienza, che sono versate al bilancio delle
amministrazioni di provenienza.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500
milioni di euro per l'anno 2023, a 300 milioni di euro per
l'anno 2024 e a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma
7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
7. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a
108.496.989 euro per l' anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell' autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo
7759 dello stato di previsione del Ministero dell' economia
e delle finanze, in attuazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017.»
- Si riporta l'articolo 27, comma 4, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, recante «Codice della
protezione civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22
gennaio 2018, n. 17:
«Art. 27 (Contabilita' speciali per la gestione delle
emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in
materia amministrativa e procedimentale (Articoli 5 legge
225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998;
Articolo 6, comma 1, decreto-legge 263/2006, conv. legge
290/2006)). - (omissis)
4. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 60 e 61
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
e successive modificazioni, ai fini del rispetto dei
vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari
di contabilita' speciali, rendicontano, entro il
quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e
dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le
entrate e tutte le spese riguardanti gli interventi di cui
coordinano l'attuazione, indicando la provenienza dei
fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa,
secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento
della protezione civile, che contenga, altresi',
l'indicazione dei crediti e dei debiti e delle relative
scadenze, gli interventi eventualmente affidati a soggetti
attuatori all'uopo individuati, gli obblighi in materia di
trasmissione e comunicazione dei rendiconti, anche ai fini
di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni. Per
l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica
l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al
fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e
della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati
girofondi tra le contabilita' speciali. Qualora i
Commissari delegati non producano la rendicontazione
prevista dal presente comma, a tale attivita' provvedono le
autorita' individuate per favorire e regolare il
proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali
in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 26, comma 2.
(omissis).»
- Si riporta l'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio
1994, n. 313, recante «Disciplina dei pignoramenti sulle
contabilita' speciali delle prefetture, delle direzioni di
amministrazione delle Forze armate e della Guardia di
finanza», convertito, con modificazioni, dalla legge 22
luglio 1994, n. 460, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23
luglio 1994, 171:
«Art. 1(Pignoramenti sulle contabilita' speciali
delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle
Forze armate e della Guardia di finanza). - 1. I fondi di
contabilita' speciale a disposizione delle prefetture,
delle direzioni di amministrazione delle al personale
amministrato, non sono soggetti ad esecuzione forzata,
salvo che per i casi previsti dal capo V del titolo VI del
libro I del codice civile (a) , nonche' dal testo unico
delle leggi concernenti il Forze armate e della Guardia di
finanza, nonche' le aperture di credito a favore dei
funzionari delegati degli enti militari, degli uffici o
reparti della Polizia di Stato,della Polizia penitenziaria
e del Corpo forestale dello Stato, del Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
repressione frodi dei prodotti agroalimentari e dei comandi
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o del Cassiere
del Ministero dell'interno, comunque destinati a servizi e
finalita' di protezione civile, di difesa nazionale e di
sicurezza pubblica nonche' di vigilanza, prevenzione e
repressione delle frodi nel settore agricolo, alimentare e
forestale, al rimborso delle spese anticipate dai comuni
per l'organizzazione delle consultazioni elettorali,
nonche' al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi
titolo dovuti sequestro, il pignoramento e la cessione
degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
2. I pignoramenti ed i sequestri aventi per oggetto
le somme affluite nelle contabilita' speciali delle
prefetture e delle direzioni di amministrazione ed a favore
dei funzionari delegati di cui al comma 1, si eseguono
esclusivamente, a pena di nullita' rilevabile d'ufficio,
secondo le disposizioni del libro III - titolo II - capo II
del codice di procedura civile con atto notificato al
direttore di ragioneria responsabile presso le prefetture o
al direttore di amministrazione od al funzionario delegato
nella cui circoscrizione risiedono soggetti privati
interessati, con l'effetto di sospendere ogni emissione di
ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate.
Il funzionario di prefettura, o il direttore di
amministrazione o funzionario delegato cui sia stato
notificato atto di pignoramento o di sequestro, e' tenuto a
vincolare l'ammontare, sempreche' esistano sulla
contabilita' speciale fondi la cui destinazione sia diversa
da quelle indicate al comma 1, per cui si procede con
annotazione nel libro giornale; la notifica rimane priva di
effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino
gia' emessi.
3. Non sono ammessi atti di sequestro o di
pignoramento ai sensi del presente articolo presso le
sezioni di tesoreria dello Stato a pena di nullita'
rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di
pignoramento eventualmente notificati non determinano
obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime
ne' sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilita'
speciali intestate alle prefetture ed alle direzioni di
amministrazione ed in quelle a favore dei funzionari
delegati di cui al comma 1.
4. Viene effettuata secondo le stesse modalita'
stabilite nel comma 2 la notifica di ogni altro atto
consequenziale nei procedimenti relativi agli atti di
pignoramento o di sequestro.»
- Si riportano gli articoli da 543 a 551-bis del regio
decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante il Codice di
procedura civile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
ottobre 1940, n. 253:
«Art. 543 (Forma del pignoramento)). - Il
pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose
del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue
mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma
degli articoli 137 e seguenti.
L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al
debitore di cui all'articolo 492:
1) l'indicazione del credito per il quale si
procede, del titolo esecutivo e del precetto;
2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o
delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne
senza ordine di giudice;
3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di
domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente
nonche' l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica
certificata del creditore procedente;
4) la citazione del debitore a comparire davanti al
giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la
dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore
procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a
mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento
al terzo che in caso di mancata comunicazione della
dichiarazione, la stessa dovra' essere resa dal terzo
comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non
compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il
credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del
debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal
creditore, si considereranno non contestati ai fini del
procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul
provvedimento di assegnazione.
Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve
rispettare il termine previsto nell'articolo 501.
Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale
giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale
dell'atto di citazione. Il creditore iscrive a ruolo il
processo presso il tribunale competente per l'esecuzione
depositando copie conformi dell'atto di citazione, del
titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dalla
consegna, a pena di inefficacia del pignoramento. La
conformita' di tali copie e' attestata dall'avvocato del
creditore ai soli fini del presente articolo. Il
cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo
dell'esecuzione.
Il creditore, entro la data dell'udienza di
comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica
al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con
indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita
l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La
mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel
fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del
pignoramento. Qualora il pignoramento sia eseguito nei
confronti di piu' terzi, l'inefficacia si produce solo nei
confronti dei terzi rispetto ai quali non e' notificato o
depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica
dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata,
gli obblighi del terzo cessano alla data dell'udienza
indicata nell'atto di pignoramento.
Se il creditore riceve il pagamento prima della
scadenza del termine per il deposito della nota di
iscrizione a ruolo, lo comunica immediatamente al debitore
e al terzo. In tal caso, l'obbligo del terzo cessa alla
data di ricezione della comunicazione.
Quando procede a norma dell'articolo 492-bis,
l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore
il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si
applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso
il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante
e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo
esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita
delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti.
Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa
l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e
provvede a norma degli articoli 552 o 553.
Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al
periodo precedente e' notificato a cura del creditore
procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al
terzo di cui al numero 4) del secondo comma.»
«Art. 544 (Pegno o ipoteca a garanzia del credito
pignorato). - Se il credito pignorato e' garantito da
pegno, s'intima a chi detiene la cosa data in pegno di non
eseguirne la riconsegna senza ordine di giudice.
Se il credito pignorato e' garantito da ipoteca,
l'atto di pignoramento deve essere annotato nei libri
fondiari.»
«Art. 545 (Crediti impignorabili). - Non possono
essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause
di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente
del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la
parte dal medesimo determinata mediante decreto.
Non possono essere pignorati crediti aventi per
oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone
comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per
maternita', malattie o funerali da casse di assicurazione,
da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di
salario o di altre indennita' relative al rapporto di
lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di
licenziamento, possono essere pignorate per crediti
alimentari nella misura autorizzata dal presidente del
tribunale o da un giudice da lui delegato.
Tali somme possono essere pignorate nella misura di
un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e
ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
Il pignoramento per il simultaneo concorso delle
cause indicate precedentemente non puo' estendersi oltre
alla meta' dell'ammontare delle somme predette.
Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni
contenute in speciali disposizioni di legge.
Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di
indennita' che tengono luogo di pensione o di altri assegni
di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare
corrispondente al doppio della misura massima mensile
dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte
eccedente tale ammontare e' pignorabile nei limiti previsti
dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonche' dalle
speciali disposizioni di legge.
Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre
indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego,
comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonche' a
titolo di pensione, di indennita' che tengono luogo di
pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito
su conto bancario o postale intestato al debitore, possono
essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo
dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data
anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla
data del pignoramento o successivamente, le predette somme
possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo,
quarto, quinto e settimo comma, nonche' dalle speciali
disposizioni di legge.
Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al
presente articolo in violazione dei divieti e oltre i
limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni
di legge e' parzialmente inefficace.
L'inefficacia e' rilevata dal giudice anche
d'ufficio.»
«Art. 546 (Obblighi del terzo). - Dal giorno in cui
gli e' notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il
terzo e' soggetto agli obblighi che la legge impone al
custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute,
nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di
1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di
1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a
3.200,00 euro e della meta' per i crediti superiori a
3.200,00 euro. Nel caso di accredito su conto bancario o
postale intestato al debitore di somme a titolo di
stipendio, salario, altre indennita' relative al rapporto
di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di
licenziamento, nonche' a titolo di pensione, di indennita'
che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza,
gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando
l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per
un importo pari al triplo dell'assegno sociale; quando
l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o
successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano
nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali
disposizioni di legge.
Nel caso di pignoramento eseguito presso piu' terzi,
il debitore puo' chiedere la riduzione proporzionale dei
singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la
dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice
dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza
non oltre venti giorni dall'istanza.»
«Art. 547 (Dichiarazione del terzo). - Con
dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore
procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica
certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale o del difensore munito di procura
speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme
e' debitore o si trova in possesso e quando ne deve
eseguire il pagamento o la consegna.
Deve altresi' specificare i sequestri precedentemente
eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state
notificate o che ha accettato.
Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il
sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.»
«Art. 548(Mancata dichiarazione del terzo). - Quando
all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la
dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza
successiva. L'ordinanza e' notificata al terzo almeno dieci
giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare
alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la
dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene
di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal
creditore, si considera non contestato ai fini del
procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul
provvedimento di assegnazione se l'allegazione del
creditore consente l'identificazione del credito o dei beni
di appartenenza del debitore in possesso del terzo e il
giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.
Il terzo puo' impugnare nelle forme e nei termini di
cui all'articolo 617 l'ordinanza di assegnazione di crediti
adottata a norma del presente articolo, se prova di non
averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarita' della
notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.»
«Art. 549 (Contestata dichiarazione del terzo). - Se
sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito
della mancata dichiarazione del terzo non e' possibile
l'esatta identificazione del credito o dei beni del
debitore in possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione,
su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i
necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e
con il terzo. L'ordinanza produce effetti ai fini del
procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul
provvedimento di assegnazione ed e' impugnabile nelle forme
e nei termini di cui all'articolo 617.»
«Art. 550 (Pluralita' di pignoramenti). - Il terzo
deve indicare i pignoramenti che sono stati eseguiti presso
di lui.
Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo
abbia fatto la sua dichiarazione, egli puo' limitarsi a
richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai
quali si riferiva.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 524
secondo e terzo comma.»
«Art. 551 (Intervento). - L'intervento di altri
creditori e' regolato a norma degli articoli 525 e
seguenti.
Agli effetti di cui all'articolo 526 l'intervento non
deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione
delle parti.»
«Art. 551-bis (Efficacia del pignoramento di crediti
del debitore verso terzi). - Salvo che sia gia' stata
pronunciata l'ordinanza di assegnazione delle somme o sia
gia' intervenuta l'estinzione o la chiusura anticipata del
processo esecutivo, il pignoramento di crediti del debitore
verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla
notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di
interesse di cui al secondo comma.
Al fine di conservare l'efficacia del pignoramento,
nei due anni antecedenti alla scadenza del termine
decennale di cui al primo comma il creditore pignorante o
il creditore intervenuto a norma dell'articolo 525 puo'
notificare a tutte le parti e al terzo una dichiarazione di
interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio.
La dichiarazione contiene l'indicazione della data di
notifica del pignoramento, dell'ufficio giudiziario innanzi
al quale e' pendente la procedura esecutiva, delle parti,
del titolo esecutivo e del numero di ruolo della procedura,
nonche' l'attestazione che il credito persiste. Se la
dichiarazione di interesse e' notificata dal creditore
intervenuto, la stessa contiene anche la data di deposito
dell'atto di intervento. La dichiarazione di interesse e'
depositata nel fascicolo dell'esecuzione, a pena di
inefficacia della stessa, entro dieci giorni dall'ultima
notifica. Se il pignoramento e' eseguito nei confronti di
piu' terzi, l'inefficacia del medesimo si produce solo nei
confronti dei terzi rispetto ai quali non e' notificata e
depositata la dichiarazione di interesse.
In mancanza della notifica della dichiarazione di
interesse di cui al secondo comma, il terzo e' liberato
dagli obblighi previsti dall'articolo 546 decorsi sei mesi
dalla scadenza del termine di efficacia del pignoramento
previsto dal primo comma.
Il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi
dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della
successiva dichiarazione di interesse o, se i terzi sono
piu', dall'ultima delle notifiche ai medesimi.
Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche se l'esecuzione e' sospesa.».
- Si riportano gli articoli da 91 a 111 dell'Allegato 1
al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante
«Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.
69, recante delega al governo per il riordino del processo
amministrativo.» (Codice del processo amministrativo),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2010, n. 176 -
Suppl. Ordinario n. 148:
«LIBRO TERZO
IMPUGNAZIONI
Titolo I
Impugnazioni in generale
Art. 91 (Mezzi di impugnazione). - 1. I mezzi di
impugnazione delle sentenze sono l'appello, la revocazione,
l'opposizione di terzo e il ricorso per cassazione per i
soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Art. 92 (Termini per le impugnazioni). - 1. Salvo
quanto diversamente previsto da speciali disposizioni di
legge, le impugnazioni si propongono con ricorso e devono
essere notificate entro il termine perentorio di sessanta
giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza.
2. Per i casi di revocazione previsti nei numeri 1,
2, 3 e 6 del primo comma dell'articolo 395 del codice di
procedura civile e di opposizione di terzo di cui
all'articolo 108, comma 2, il termine di cui al comma 1
decorre dal giorno in cui e' stato scoperto il dolo o la
falsita' o la collusione o e' stato recuperato il documento
o e' passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6
del medesimo articolo 395.
3. In difetto della notificazione della sentenza,
l'appello, la revocazione di cui ai numeri 4 e 5
dell'articolo 395 del codice di procedura civile e il
ricorso per cassazione devono essere notificati entro sei
mesi dalla pubblicazione della sentenza.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica
quando la parte che non si e' costituita in giudizio
dimostri di non aver avuto conoscenza del processo a causa
della nullita' del ricorso o della sua notificazione.
5. Fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3,
l'ordinanza cautelare che, in modo implicito o esplicito,
ha deciso anche sulla competenza e' appellabile ai sensi
dell'articolo 62. Non costituiscono decisione implicita
sulla competenza le ordinanze istruttorie o interlocutorie
di cui all'articolo 36, comma 1, ne' quelle che
disattendono l'istanza cautelare senza riferimento espresso
alla questione di competenza. La sentenza che, in modo
implicito o esplicito, ha pronunciato sulla competenza
insieme col merito e' appellabile nei modi ordinari e nei
termini di cui ai commi 1, 3 e 4.
Art. 93(Luogo di notificazione dell'impugnazione). -
1. L'impugnazione deve essere notificata nella residenza
dichiarata o nel domicilio eletto dalla parte nell'atto di
notificazione della sentenza o, in difetto, presso il
difensore o nella residenza dichiarata o nel domicilio
eletto per il giudizio e risultante dalla sentenza.
2. Qualora la notificazione abbia avuto esito
negativo perche' il domiciliatario si e' trasferito senza
notificare una formale comunicazione alle altre parti, la
parte che intende proporre l'impugnazione puo' presentare
al presidente del tribunale amministrativo regionale o al
presidente del Consiglio di Stato, secondo il giudice adito
con l'impugnazione, un'istanza, corredata dall'attestazione
dell'omessa notificazione, per la fissazione di un termine
perentorio per il completamento della notificazione o per
la rinnovazione dell'impugnazione.
Art. 94 (Deposito delle impugnazioni). - 1. Nei
giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di
terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria
del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni
dall'ultima notificazione ai sensi dell'articolo 45,
unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla
prova delle eseguite notificazioni.
Art. 95 (Parti del giudizio di impugnazione). - 1.
L'impugnazione della sentenza pronunciata in causa
inscindibile o in cause tra loro dipendenti e' notificata a
tutte le parti in causa e, negli altri casi, alle parti che
hanno interesse a contraddire.
2. L'impugnazione deve essere notificata a pena di
inammissibilita' nei termini previsti dall'articolo 92 ad
almeno una delle parti interessate a contraddire.
3. Se la sentenza non e' stata impugnata nei
confronti di tutte le parti di cui al comma 1, il giudice
ordina l'integrazione del contraddittorio, fissando il
termine entro cui la notificazione deve essere eseguita,
nonche' la successiva udienza di trattazione.
4. L'impugnazione e' dichiarata improcedibile se
nessuna delle parti provvede all'integrazione del
contraddittorio nel termine fissato dal giudice.
5. Il Consiglio di Stato, se riconosce che
l'impugnazione e' manifestamente irricevibile,
inammissibile, improcedibile o infondata, puo' non ordinare
l'integrazione del contraddittorio, quando l'impugnazione
di altre parti e' preclusa o esclusa.
6. Ai giudizi di impugnazione non si applica
l'articolo 23, comma 1.
Art. 96 (Impugnazioni avverso la medesima sentenza).
- 1. Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la
stessa sentenza devono essere riunite in un solo processo.
2. Possono essere proposte impugnazioni incidentali,
ai sensi degli articoli 333 e 334 del codice di procedura
civile.
3. L'impugnazione incidentale di cui all'articolo 333
del codice di procedura civile puo' essere rivolta contro
qualsiasi capo di sentenza e deve essere proposta dalla
parte entro sessanta giorni dalla notificazione della
sentenza o, se anteriore, entro sessanta giorni dalla prima
notificazione nei suoi confronti di altra impugnazione.
4. Con l'impugnazione incidentale proposta ai sensi
dell'articolo 334 del codice di procedura civile possono
essere impugnati anche capi autonomi della sentenza;
tuttavia, se l'impugnazione principale e' dichiarata
inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni
efficacia.
5. L'impugnazione incidentale di cui all'articolo 334
del codice di procedura civile deve essere proposta dalla
parte entro sessanta giorni dalla data in cui si e'
perfezionata nei suoi confronti la notificazione
dell'impugnazione principale e depositata, unitamente alla
prova dell'avvenuta notificazione, nel termine di cui
all'articolo 45.
6. In caso di mancata riunione di piu' impugnazioni
ritualmente proposte contro la stessa sentenza, la
decisione di una delle impugnazioni non determina
l'improcedibilita' delle altre.
Art. 97 (Intervento nel giudizio di impugnazione). -
1. Puo' intervenire nel giudizio di impugnazione, con atto
notificato a tutte le parti, chi vi ha interesse.
Art. 98 (Misure cautelari). - 1. Salvo quanto
disposto dall'articolo 111, il giudice dell'impugnazione
puo', su istanza di parte, valutati i motivi proposti e
qualora dall'esecuzione possa derivare un pregiudizio grave
e irreparabile, disporre la sospensione dell'esecutivita'
della sentenza impugnata, nonche' le altre opportune misure
cautelari, con ordinanza pronunciata in camera di
consiglio.
2. Il procedimento si svolge secondo le disposizioni
del libro II, titolo II, in quanto applicabili.
Art. 99 (Deferimento all'adunanza plenaria). - 1. La
sezione cui e' assegnato il ricorso, se rileva che il punto
di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa
dare luogo a contrasti giurisprudenziali, con ordinanza
emanata su richiesta delle parti o d'ufficio puo' rimettere
il ricorso all'esame dell'adunanza plenaria. L'adunanza
plenaria, qualora ne ravvisi l'opportunita', puo'
restituire gli atti alla sezione.
2. Prima della decisione, il presidente del Consiglio
di Stato, su richiesta delle parti o d'ufficio, puo'
deferire all'adunanza plenaria qualunque ricorso, per
risolvere questioni di massima di particolare importanza
ovvero per dirimere contrasti giurisprudenziali.
3. Se la sezione cui e' assegnato il ricorso ritiene
di non condividere un principio di diritto enunciato
dall'adunanza plenaria, rimette a quest'ultima, con
ordinanza motivata, la decisione del ricorso.
4. L'adunanza plenaria decide l'intera controversia,
salvo che ritenga di enunciare il principio di diritto e di
restituire per il resto il giudizio alla sezione
remittente.
5. Se ritiene che la questione e' di particolare
importanza, l'adunanza plenaria puo' comunque enunciare il
principio di diritto nell'interesse della legge anche
quando dichiara il ricorso irricevibile, inammissibile o
improcedibile, ovvero l'estinzione del giudizio. In tali
casi, la pronuncia dell'adunanza plenaria non ha effetto
sul provvedimento impugnato.
Titolo II
Appello
Art. 100 (Appellabilita' delle sentenze dei tribunali
amministrativi regionali). - 1. Avverso le sentenze dei
tribunali amministrativi regionali e' ammesso appello al
Consiglio di Stato, ferma restando la competenza del
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana per gli appelli proposti contro le sentenze del
Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia.
Art. 101 (Contenuto del ricorso in appello). - 1. Il
ricorso in appello deve contenere l'indicazione del
ricorrente, del difensore, delle parti nei confronti delle
quali e' proposta l'impugnazione, della sentenza che si
impugna, nonche' l'esposizione sommaria dei fatti, le
specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, le
conclusioni, la sottoscrizione del ricorrente se sta in
giudizio personalmente ai sensi dell'articolo 22, comma 3,
oppure del difensore con indicazione, in questo caso, della
procura speciale rilasciata anche unitamente a quella per
il giudizio di primo grado.
2. Si intendono rinunciate le domande e le eccezioni
dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di
primo grado, che non siano state espressamente riproposte
nell'atto di appello o, per le parti diverse
dall'appellante, con memoria depositata a pena di decadenza
entro il termine per la costituzione in giudizio.
Art. 102 (Legittimazione a proporre l'appello). - 1.
Possono proporre appello le parti fra le quali e' stata
pronunciata la sentenza di primo grado.
2. L'interventore puo' proporre appello soltanto se
titolare di una posizione giuridica autonoma.
Art. 103 (Riserva facoltativa di appello). - 1.
Contro le sentenze non definitive e' proponibile l'appello
ovvero la riserva di appello, con atto notificato entro il
termine per l'appello e depositato nei successivi trenta
giorni presso la segreteria del tribunale amministrativo
regionale.
Art. 104 (Nuove domande ed eccezioni). - 1. Nel
giudizio di appello non possono essere proposte nuove
domande, fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 3,
ne' nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio. Possono
tuttavia essere chiesti gli interessi e gli accessori
maturati dopo la sentenza impugnata, nonche' il
risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa.
2. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non
possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il
collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione
della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver
potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per
causa ad essa non imputabile.
3. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la
parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle
altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano
vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati.
Art. 105 (Rimessione al primo giudice). - 1. Il
Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo
grado soltanto se e' mancato il contraddittorio, oppure e'
stato leso il diritto di difesa di una delle parti, ovvero
dichiara la nullita' della sentenza, o riforma la sentenza
o l'ordinanza che ha declinato la giurisdizione o ha
pronunciato sulla competenza o ha dichiarato l'estinzione o
la perenzione del giudizio.
2. Nei giudizi di appello contro i provvedimenti dei
tribunali amministrativi regionali che hanno declinato la
giurisdizione o la competenza si segue il procedimento in
camera di consiglio, di cui all'articolo 87, comma 3.
3. Le parti devono riassumere il processo con ricorso
notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla
notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della
sentenza o dell'ordinanza.
Titolo III
Revocazione
Art. 106 (Casi di revocazione). - 1. Salvo quanto
previsto dal comma 3, le sentenze dei tribunali
amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono
impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti
dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile.
2. La revocazione e' proponibile con ricorso dinanzi
allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza
impugnata.
3. Contro le sentenze dei tribunali amministrativi
regionali la revocazione e' ammessa se i motivi non possono
essere dedotti con l'appello.
Art. 107 (Impugnazione della sentenza emessa nel
giudizio di revocazione). - 1. Contro la sentenza emessa
nel giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi di
impugnazione ai quali era originariamente soggetta la
sentenza impugnata per revocazione.
2. La sentenza emessa nel giudizio di revocazione non
puo' essere impugnata per revocazione.
Titolo IV
Opposizione di terzo
Art. 108 (Casi di opposizione di terzo). - 1. Un
terzo puo' fare opposizione contro una sentenza del
tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato
pronunciata tra altri soggetti, ancorche' passata in
giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi
legittimi.
2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti
possono fare opposizione alla sentenza, quando questa sia
effetto di dolo o collusione a loro danno.
Art. 109 (Competenza). - 1. L'opposizione di terzo e'
proposta davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza
impugnata, salvo il caso di cui al comma 2.
2. Se e' proposto appello contro la sentenza di primo
grado, il terzo deve introdurre la domanda di cui
all'articolo 108 intervenendo nel giudizio di appello. Se
l'opposizione di terzo e' gia' stata proposta al giudice di
primo grado, questo la dichiara improcedibile e, se
l'opponente non vi ha ancora provveduto, fissa un termine
per l'intervento nel giudizio di appello, ai sensi del
periodo precedente.
Titolo V
Ricorso per cassazione
Art. 110 (Motivi di ricorso). - 1. Il ricorso per
cassazione e' ammesso contro le sentenze del Consiglio di
Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Art. 111 (Sospensione della sentenza). - 1. Il
Consiglio di Stato, se richiesto con istanza previamente
notificata alle altre parti, in caso di eccezionale
gravita' ed urgenza, puo' sospendere gli effetti della
sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure
cautelari. Al procedimento si applicano gli articoli 55,
commi 2, 5, 6 e 7, e 56, commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e
5. Copia dell'ordinanza e' trasmessa alla cancelleria della
Corte di cassazione.»
- Si riporta il comma 738 dell'articolo 1, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022.», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304 - Suppl.
Ordinario n. 45:
«(omissis)
738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica
comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle
disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.
(omissis).»
- Si riporta il comma 200 dell'articolo 1, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300 - Suppl- Ordinario n.
99:
«(omissis)
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
(omissis).»
 
Art. 5
Modifiche all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n.
61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.
100 e misure per la semplificazione e l'accelerazione della
ricostruzione privata

1. All'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, dopo le parole: «il Commissario straordinario, con» sono inserite le seguenti: «uno o piu'» e le parole: «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse;
2) alla lettera a), dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente:
«3-bis) interventi e spese di tipologie prestabilite per il ripristino della fruibilita' degli edifici residenziali e produttivi, e delle relative pertinenze, che presentano danni minori, da realizzare con specifiche procedure particolarmente semplificate ed entro limiti di importo prestabiliti;»;
3) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
«f-bis) prevedere apposite procedure affinche' situazioni di particolare complessita' possano essere esaminate, prima della presentazione delle relative istanze di contributo, nell'ambito di apposite commissioni tecniche straordinarie costituite, per ciascun territorio regionale interessato, con provvedimento del Commissario straordinario, prevedendovi la partecipazione di un rappresentante della struttura commissariale, con funzioni di coordinatore, e di rappresentanti del sub-commissario competente per territorio e delle strutture tecniche statali, regionali e comunali di volta in volta direttamente interessate. Le commissioni tecniche straordinarie di cui alla presente lettera esaminano i casi segnalati e formulano, in relazione a ciascuno di essi, una proposta di risoluzione delle criticita' rilevate al Commissario straordinario, che puo' adottare, al riguardo, ove necessario, un'apposita ordinanza speciale specificamente motivata, fermi restando i limiti di contenuto e di importo dei contributi da concedere, che preveda procedure particolari giustificate dalle specifiche criticita' della situazione. Ai componenti delle commissioni tecniche straordinarie non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;
f-ter) disciplinare le modalita' per provvedere all'aggiornamento e all'integrazione delle disposizioni gia' adottate anche al fine di tenere conto di quanto stabilito dall'articolo 20-bis, comma 1-bis, definendo, altresi', le modalita' per effettuare, entro il 31 agosto 2025, l'aggiornamento della ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati ad accedere alle misure di cui al presente articolo in conseguenza di tutti gli eventi calamitosi considerati, ai fini dell'aggiornamento dei fabbisogni necessari per la concessione dei contributi di cui al comma 3.»;
f-quater) nei casi in cui un immobile sia risultato ripetutamente danneggiato dagli eventi di cui all'articolo 20-bis, commi 1 e 1-bis, e il contributo spettante per gli eventi di cui al suddetto comma 1 sia stato concesso, ma gli interventi non risultassero ultimati al verificarsi dei nuovi danni, disciplinare le modalita' e le procedure per la concessione dell'ulteriore contributo relativo agli eventi di cui al suddetto comma 1-bis, prevedendo che il precedente procedimento sia concluso riducendo il contributo gia' concesso a copertura dei soli interventi eseguiti al verificarsi del nuovo danno, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e su attestazione documentata del professionista abilitato. A tal fine, nella nuova istanza di contributo il professionista abilitato deve attestare che le eventuali lavorazioni da ripetere, anche parzialmente, rispetto all'istanza precedente siano dovute a causa dell'ulteriore danneggiamento delle opere gia' eseguite o siano relative a interventi gia' autorizzati, ma non realizzati al verificarsi del nuovo danno»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Con l'ordinanza con cui si provvede all'attuazione del comma 1, lettera a), numero 3-bis), si dispone che le istanze formulate ai fini della concessione dei contributi ivi previsti possono essere presentate e valutate esclusivamente in alternativa a quelle per gli interventi di cui alla medesima lettera a), numeri 1), 2) e 3), e a quelle di cui al comma 6-quater e possono essere formulate contestualmente all'istanza di ritiro e sostituzione di eventuali domande gia' formulate ai sensi delle medesime disposizioni, qualora non ancora giunte alla fase di erogazione.»;
c) al comma 3:
1) all'alinea, le parole: «sulla contabilita' speciale» sono sostituite dalle seguenti: «sulle contabilita' speciali»;
2) dopo la lettera i-ter) e' aggiunta la seguente:
«i-quater) in alternativa alle tipologie di interventi di cui alle lettere a), b), d) ed e), spese sostenute o da sostenere per gli interventi e le spese di cui al comma 1, lettera a), numero 3-bis), per il ripristino della fruibilita' degli edifici residenziali e produttivi, e delle relative pertinenze, che presentano danni minori, entro i limiti di importo stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1.»;
d) dopo il comma 3-quinquies, e' inserito il seguente:
«3-sexies. In ragione delle particolari esigenze derivanti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, allo scopo di favorire la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro nei territori interessati, i contributi di cui al presente articolo possono essere concessi anche ai consorzi di cui all'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473. In tal caso il contributo e' concesso fino al 100 per cento dell'onere complessivo degli interventi di ricostruzione nei casi previsti dall'articolo 3, primo e secondo comma, del decreto-legge luogotenenziale n. 1446 del 1918, in deroga ai limiti ivi previsti nonche' a quanto previsto dall'articolo 11 del medesimo decreto-legge luogotenenziale.».
1-bis. In attuazione dei principi della sostenibilita' ambientale e dell'economia circolare e al fine di promuovere la gestione efficiente delle risorse naturali nell'ambito dei processi di ricostruzione, il Commissario straordinario puo' favorire, nei provvedimenti attuativi e nei bandi relativi alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 20-sexies del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, come modificato dal comma 1 del presente articolo, l'applicazione di misure connesse con i predetti principi, in coerenza con protocolli energetico-ambientali riconosciuti a livello nazionale e internazionale, fermo restando il limite delle risorse complessivamente disponibili per gli interventi di ricostruzione privata.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 20-sexies del decreto-legge 1°
giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per
fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali
verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonche'
disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori
colpiti dai medesimi eventi», convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2023, n. 177,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 20-sexies (Ricostruzione privata). - 1. Ai fini
del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori
di cui all'articolo 20-bis, nei limiti delle risorse
finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilita'
speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e),
il Commissario straordinario, con uno o piu' provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 20- ter, comma 8, provvede
a:
a) individuare i contenuti del processo di
ricostruzione del patrimonio danneggiato distinguendo:
1) interventi di immediata riparazione per il
rafforzamento locale degli edifici residenziali e
produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi
di cura e assistenza alla persona e le infrastrutture
sportive, che presentano danni lievi;
2) interventi di ripristino o di ricostruzione
puntuale degli edifici residenziali e produttivi, ivi
compresi quelli in cui si erogano servizi di cura e
assistenza alla persona, che presentano danni gravi;
3) interventi di ricostruzione integrata dei
centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o
distrutti;
3-bis) interventi e spese di tipologie
prestabilite per il ripristino della fruibilita' degli
edifici residenziali e produttivi, e delle relative
pertinenze, che presentano danni minori, da realizzare con
specifiche procedure particolarmente semplificate ed entro
limiti di importo prestabiliti;
b) definire criteri di indirizzo per la
pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli
interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di
riparazione o ripristino degli edifici danneggiati, in modo
da rendere compatibili gli interventi strutturali con la
tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici
e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette
ad assicurare un'architettura ecosostenibile e l'efficienza
energetica. Tali criteri sono vincolanti per tutti i
soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di
ricostruzione;
c) individuare le tipologie di immobili e il
livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla
lettera b) sono utilizzabili per interventi immediati di
riparazione e definire le procedure, i tempi e le modalita'
di attuazione;
d) individuare le tipologie di immobili e il
livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla
lettera b) sono utilizzabili per gli interventi di
ripristino o di ricostruzione puntuale degli edifici
destinati ad abitazione o attivita' produttive distrutti o
che presentano danni gravi e definire le procedure, i tempi
e le modalita' di attuazione;
e) definire i criteri in base ai quali le regioni
interessate, su proposta dei comuni, perimetrano, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni commissariali, i centri e nuclei di
particolare interesse, o parti di essi, che risultano
maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono
eseguiti attraverso strumenti urbanistici attuativi;
f) stabilire gli eventuali parametri attuativi da
adottare per la determinazione del costo degli interventi e
dei costi parametrici;
f-bis) prevedere apposite procedure affinche'
situazioni di particolare complessita' possano essere
esaminate, prima della presentazione delle relative istanze
di contributo, nell'ambito di apposite commissioni tecniche
straordinarie costituite, per ciascun territorio regionale
interessato, con provvedimento del Commissario
straordinario, prevedendovi la partecipazione di un
rappresentante della struttura commissariale, con funzioni
di coordinatore, e di rappresentanti del sub-commissario
competente per territorio e delle strutture tecniche
statali, regionali e comunali di volta in volta
direttamente interessate. Le commissioni tecniche
straordinarie di cui alla presente lettera esaminano i casi
segnalati e formulano, in relazione a ciascuno di essi, una
proposta di risoluzione delle criticita' rilevate al
Commissario straordinario, che puo' adottare, al riguardo,
ove necessario, un'apposita ordinanza speciale
specificamente motivata, fermi restando i limiti di
contenuto e di importo dei contributi da concedere, che
preveda procedure particolari giustificate dalle specifiche
criticita' della situazione. Ai componenti delle
commissioni tecniche straordinarie non spettano compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati;
f-ter) disciplinare le modalita' per provvedere
all'aggiornamento e all'integrazione delle disposizioni
gia' adottate anche al fine di tenere conto di quanto
stabilito dall'articolo 20-bis, comma 1-bis, definendo,
altresi', le modalita' per effettuare, entro il 31 agosto
2025, l'aggiornamento della ricognizione dei soggetti
potenzialmente interessati ad accedere alle misure di cui
al presente articolo in conseguenza di tutti gli eventi
calamitosi considerati, ai fini dell'aggiornamento dei
fabbisogni necessari per la concessione dei contributi di
cui al comma 3;
f-quater) nei casi in cui un immobile sia risultato
ripetutamente danneggiato dagli eventi di cui all'articolo
20-bis, commi 1 e 1-bis, e il contributo spettante per gli
eventi di cui al suddetto comma 1 sia stato concesso, ma
gli interventi non risultassero ultimati al verificarsi dei
nuovi danni, disciplinare le modalita' e le procedure per
la concessione dell'ulteriore contributo relativo agli
eventi di cui al suddetto comma 1-bis, prevedendo che il
precedente procedimento sia concluso riducendo il
contributo gia' concesso a copertura dei soli interventi
eseguiti al verificarsi del nuovo danno, previa
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e su
attestazione documentata del professionista abilitato. A
tal fine, nella nuova istanza di contributo il
professionista abilitato deve attestare che le eventuali
lavorazioni da ripetere, anche parzialmente, rispetto
all'istanza precedente siano dovute a causa dell'ulteriore
danneggiamento delle opere gia' eseguite o siano relative a
interventi gia' autorizzati, ma non realizzati al
verificarsi del nuovo danno.
1-bis. Con l'ordinanza con cui si provvede
all'attuazione del comma 1, lettera a), numero 3-bis), si
dispone che le istanze formulate ai fini della concessione
dei contributi ivi previsti possono essere presentate e
valutate esclusivamente in alternativa a quelle per gli
interventi di cui alla medesima lettera a), numeri 1), 2) e
3), e a quelle di cui al comma 6-quater e possono essere
formulate contestualmente all'istanza di ritiro e
sostituzione di eventuali domande gia' formulate ai sensi
delle medesime disposizioni, qualora non ancora giunte alla
fase di erogazione;
2. Gli interventi di ricostruzione, di riparazione e
di ripristino di cui al presente articolo sono subordinati
al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove
richiesta.
3. Con i provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 20-septies, comma 4, in coerenza con i
criteri stabiliti ai sensi del comma 1 del presente
articolo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi,
sono erogati contributi, fino al 100 per cento delle spese
occorrenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili
sulle contabilita' speciali di cui all'articolo
20-quinquies, per far fronte alle seguenti tipologie di
intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi
alluvionali di cui all'articolo 20-bis nei territori di cui
al medesimo articolo 20-bis:
a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli
immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per
servizi pubblici e privati, delle infrastrutture, delle
dotazioni territoriali e delle attrezzature pubbliche
distrutti o danneggiati, in relazione al danno
effettivamente subito;
b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali
alle attivita' produttive, industriali, agricole,
zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche,
professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non
commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni,
fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico
o sindacale, e di servizi, compresi i servizi sociali,
socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia
asseverata;
c) danni economici subiti da prodotti gia' raccolti
e in corso di stagionatura/affinamento, maturazione nel
caso del vino ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei
prodotti agricoli e alimentari e degli articoli 104 del
regolamento (UE) n. 1038/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, e 8 del regolamento
delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre
2018, previa presentazione di perizia asseverata;
d) danni alle strutture private adibite ad
attivita' sociali, socio-sanitarie e socio-educative,
sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
e) danni agli edifici privati di interesse
storico-artistico;
f) oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai
soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti
autorita', per l'autonoma sistemazione, per traslochi o
depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei;
g) delocalizzazione temporanea delle attivita'
economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati
dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis al fine
di garantirne la continuita'; allo scopo di favorire la
ripresa dell'attivita' agricola e zootecnica e di
ottimizzare l'impiego delle risorse a cio' destinate, la
delocalizzazione definitiva delle attivita' agricole e
zootecniche in strutture temporanee che, per le loro
caratteristiche, possono essere utilizzate in via
definitiva e' assentita, su richiesta del titolare
dell'impresa, dal competente ufficio regionale;
h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da
soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le
persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;
i) interventi per far fronte a interruzioni di
attivita' sociali, sociosanitarie e socio-educative di
soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di
servizi alla persona, nonche' di soggetti privati, senza
fine di lucro, direttamente conseguenti agli eventi
alluvionali di cui all'articolo 20-bis.
i-bis) interventi per far fronte ai danni alle
produzioni agricole causati da frane, ai sensi
dell'articolo 12, comma 4;
i-ter) interventi per far fronte ai danni alle
produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 12, comma 4,
non ricompresi negli interventi di cui al capo V del Piano
di gestione dei rischi in agricoltura per l'anno 2023, di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102;
i-quater) in alternativa alle tipologie di
interventi di cui alle lettere a), b), d) ed e), spese
sostenute o da sostenere per gli interventi e le spese di
cui al comma 1, lettera a), numero 3-bis), per il
ripristino della fruibilita' degli edifici residenziali e
produttivi, e delle relative pertinenze, che presentano
danni minori, entro i limiti di importo stabiliti con i
provvedimenti di cui al comma 1.
3-bis. I contributi di cui al comma 3 possono essere
altresi' destinati, nei limiti delle risorse disponibili
sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
20-quinquies:
a) all'acquisto di aree alternative, gia'
individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica,
ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o
totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non
sia possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo
luogo;
b) all'acquisto di immobili immediatamente
disponibili per la destinazione residenziale o produttiva
nei comuni in cui e' ubicato l'immobile danneggiato, nelle
ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e
non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo
luogo.
3-ter. Le aree di sedime degli immobili demoliti o da
demolire, per i quali siano disposte le misure di
delocalizzazione ai sensi del comma 3-bis, lettera a),
nonche' gli immobili danneggiati di cui al comma 3-bis,
lettera b) sono gratuitamente acquisiti, secondo quanto
previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al
patrimonio disponibile del Comune, che provvede alla
relativa demolizione con oneri a carico delle risorse
disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
20-quinquies.
3-quater. I contributi di cui al comma 3-bis sono
alternativi rispetto ai contributi per la riparazione,
ripristino o ricostruzione di cui al comma 3 e non possono
essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a
tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante, al
netto dei costi di demolizione.
3-quinquies. Ai fini di cui al comma 3, lettera
i-ter), il soggetto gestore del Fondo mutualistico
nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, trasmette alle regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Marche le denunce di danno
ricevute, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, alla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Con decreto
del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
ripartite tra le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche
le risorse a sostegno degli interventi di cui alle lettere
i-bis) e i-ter) del comma 3. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di 8
milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui
al comma 1 dell'articolo 20-quinquies.
3-sexies. In ragione delle particolari esigenze
derivanti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo
20-bis, allo scopo di favorire la ripresa delle normali
condizioni di vita e di lavoro nei territori interessati, i
contributi di cui al presente articolo possono essere
concessi anche ai consorzi di cui all'articolo 1 del
decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446,
convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473. In tal caso
il contributo e' concesso fino al 100 per cento dell'onere
complessivo degli interventi di ricostruzione nei casi
previsti dall'articolo 3, primo e secondo comma, del
decreto-legge luogotenenziale n. 1446 del 1918, in deroga
ai limiti ivi previsti nonche' a quanto previsto
dall'articolo 11 del medesimo decreto-legge
luogotenenziale.
4. Nei contratti per interventi di ricostruzione, di
riparazione o di ripristino di cui agli articoli da 20-bis
a 20-duodecies stipulati tra privati e' sempre obbligatorio
l'inserimento della clausola di tracciabilita' finanziaria,
che deve essere debitamente accettata ai sensi
dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con
detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui
alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'eventuale
inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario
consistente nel mancato utilizzo di banche o della societa'
Poste italiane Spa per il pagamento, in tutto o in parte,
agli operatori economici incaricati o ai professionisti
abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione
dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo
pubblico per la ricostruzione determina la perdita totale
del contributo erogato. Nel caso in cui sia accertato
l'inadempimento di uno degli ulteriori obblighi di cui
all'articolo 6, comma 2, della citata legge n. 136 del
2010, e' disposta la revoca parziale del contributo, in
misura corrispondente all'importo della transazione
effettuata. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui
al presente comma, il contratto e' risolto di diritto.
5. Al ricorrere dei relativi presupposti
giustificativi, i contributi previsti dagli articoli da
20-bis a 20-duodecies possono essere riconosciuti
nell'ambito delle risorse stanziate per l'emergenza o per
la ricostruzione al netto dei rimborsi assicurativi.
6. Per gli interventi di parte corrente di cui al
presente articolo e' autorizzata la spesa di 490 milioni di
euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle somme versate
all'entrata del bilancio dello Stato da parte della
societa' Equitalia Giustizia Spa, intestate al Fondo unico
giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 e'
incrementata di 149,65 milioni di euro per l'anno 2023. Le
risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente
destinate agli interventi di cui alle lettere a),
limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino o
ricostruzione degli immobili a uso produttivo, b), c) e g)
del comma 3.
6-ter. Il Commissario straordinario, con i
provvedimenti di cui al comma 1, puo' concedere, nel limite
di spesa di 210 milioni di euro, a valere sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7,
lettera e), i contributi di cui al comma 6-quater del
presente articolo.
6-quater. Per danni ai beni mobili, distrutti o
gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi
alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, presenti
all'interno di immobili di proprieta' di soggetti privati
con destinazione d'uso residenziale alla data dei medesimi
eventi alluvionali, il Commissario straordinario, ai sensi
del comma 6-ter, riconosce un contributo commisurato in
maniera forfetaria e sulla base del numero e della
tipologia dei vani all'interno dei quali erano ubicati i
beni mobili, nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a
cucina, nonche' nel limite di ulteriori 700 euro per
ciascuno degli altri vani, fino ad un importo massimo
complessivo di 6.000 euro per abitazione, assicurando il
rispetto dei limiti di spesa. I contributi di cui al
presente comma sono riconosciuti al netto degli indennizzi
assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario in
conseguenza del danneggiamento dei beni mobili di cui al
precedente periodo.»
- Si riportano gli articoli 1, 3, primo e secondo
comma, e 11 del decreto-legge luogotenenziale 1° settembre
1918, n. 1446, «Concernente la facolta' agli utenti delle
strade vicinati di costituirsi in Consorzio per la
manutenzione e la sistemazione o la ricostruzione di esse»,
convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 1918, n. 246:
«Art. 1. - Gli utenti delle strade vicinali, anche se
non soggetto a pubblico transito, possono costituirsi, in
Consorzio per la manutenzione e la sistemazione o
ricostruzione di esse.
I Consorzi permanenti costituiti anteriormente
presente decreto a termini dell'art. 54 della legge 20
marzo 1865, n. 2248 sulle opere pubbliche per la
conservazione delle strade, possono anche deliberarne la
sistemazione o la ricostruzione colle norme fissate poi
nuovi Consorzi negli articoli seguenti.»
«Art. 3. - Il Comune e' tenuto a concorrere nella
spesa di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle
strade vicinali soggette al pubblico transito, in misura
variabile da un quinto sino alla meta' della spesa, secondo
la diversa importanza delle strade.
Per le vicinali non soggette ad uso pubblico il
concorso del Comune e' facoltativo; e puo' essere concesso
soltanto per opere di sistemazione o ricostituzione, in
misura non eccedente il quinto della spesa.
(omissis).»
«Art. 11. - Per le opere da farsi sulle strade
vicinali soggette ad uso pubblico possono essere concesse
sussidi governativi, non superiori al 15 per cento della
spesa in base all'art. 321 della legge sulle opere
pubbliche. Sara' tenuto conto dell'importanza delle opere,
con preferenza per quelle da eseguire nell'e. localita' ove
sia meno sviluppata la viabilita' ordinaria.».
 
Art. 6
Modifiche all'articolo 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023,
n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023,
n. 100, nonche' ulteriori misure per la semplificazione e
l'accelerazione delle procedure della ricostruzione privata e per
la velocizzazione degli interventi mediante il rafforzamento
temporaneo della capacita' operativa delle amministrazioni
territoriali interessate

1. All'articolo 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «al comune territorialmente competente» sono inserite le seguenti: «, ovvero, limitatamente alle imprese, ad altro soggetto istruttore appositamente individuato nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di attivita' produttive e agricole con le ordinanze di cui all'articolo 20-ter, comma 8,» e, dopo le parole: «necessaria per il rilascio del titolo edilizio», sono inserite le seguenti: «, ove previsto dalla normativa vigente per la tipologia di interventi»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Per i soggetti legittimati che hanno subito danni ricadenti sul territorio di piu' comuni sono stabilite specifiche procedure con le ordinanze di cui all'articolo 20-ter, comma 8.»;
c) al comma 3, dopo le parole: «Il comune,» sono inserite le seguenti: «ovvero, limitatamente alle imprese, il soggetto istruttore appositamente individuato nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di attivita' produttive e agricole con le ordinanze di cui all'articolo 20-ter, comma 8,» e dopo le parole: «trasmette al» sono inserite le seguenti: «soggetto individuato con ordinanza del»;
d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il Commissario straordinario provvede, con uno o piu' provvedimenti adottati ai sensi del comma 6, alla disciplina della tipologia di contributo finalizzato all'esecuzione degli interventi o delle spese di cui all'articolo 20-sexies, comma 1, lettera a), numero 3-bis), prevedendo procedure particolarmente semplificate per tutte le fasi di gestione.
e) al comma 4:
1) al primo periodo, le parole: «Il Commissario straordinario conclude» sono sostituite dalle seguenti: «Il soggetto individuato con ordinanza del Commissario straordinario conclude»;
2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Qualora, all'atto della presentazione della richiesta di contributo, non sia ancora stato determinato l'importo del risarcimento assicurativo eventualmente spettante, il richiedente e' comunque tenuto a specificare tale circostanza e, successivamente, a comunicare l'esito definitivo, anche nel caso in cui sia negato il risarcimento, non appena formalizzato dal soggetto assicuratore. In caso di inadempienza a tale obbligo di tempestiva informazione, qualora il risarcimento sia stato riconosciuto, indipendentemente dall'importo, il contributo e' revocato e le somme eventualmente percepite devono essere restituite.»;
f) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Con il provvedimento con il quale, in conformita' all'articolo 20-ter, comma 9, sono disciplinate le modalita' di attuazione di quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo a cura dei presidenti delle regioni territorialmente competenti, nella qualita' di sub-commissari, e' regolato il flusso informativo tra i citati sub-commissari e il Commissario straordinario e le relative tempistiche, allo scopo di consentire al predetto Commissario straordinario di disporre gli opportuni trasferimenti delle risorse necessarie alle erogazioni autorizzate, sulla base dei provvedimenti di concessione, a favore delle contabilita' speciali di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4-bis. I procedimenti relativi ai contributi concessi direttamente dal Commissario straordinario prima dell'adozione del provvedimento di cui al presente comma sono conclusi a cura del Commissario straordinario. Nel medesimo provvedimento e', altresi', disciplinata la funzione dei presidenti delle regioni nella qualita' di sub-commissari in relazione ai procedimenti di contributo finanziati con le modalita' del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 435 a 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.»;
g) al comma 6:
1) al primo periodo, le parole: «Con provvedimenti adottati» sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o piu' provvedimenti adottati» e dopo le parole: «con l'utilizzo di piattaforme informatiche» sono inserite le seguenti: «, prevedendo che alla relativa erogazione si provveda mediante uno o piu' acconti, con relativo recupero proporzionale, e un saldo finale non inferiore al 10 per cento dell'importo del contributo determinato nel provvedimento di concessione»;
2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Con i provvedimenti di cui al presente comma e', altresi', disciplinata la possibilita' di richiedere i contributi di cui all'articolo 20-sexies per interventi gia' effettuati e completati, specificando le relative modalita', la documentazione tecnica e i giustificativi di spesa da presentare per poter procedere, previa istruttoria, alla concessione ed erogazione del contributo, in unica soluzione, fatta salva la verifica del nesso di causalita' con gli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis.»;
h) al comma 8-bis:
1) al primo periodo, le parole: «Gli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni e gli enti locali», le parole: «e del 25 maggio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, del 25 maggio 2023, del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024» e le parole: «e comunque sino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti «e comunque sino al 31 dicembre 2027»;
2) al quinto periodo, la parola: «suddette» e' sostituita dalle seguenti: «vigenti del proprio ente, ai sensi del comma 5-sexies dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» e dopo le parole: «del profilo professionale richiesto» sono inserite le seguenti: «e in alternativa alla facolta' di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, ai sensi del comma 5-sexies dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
i) dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti:
«8-ter. A decorrere dal 15 maggio 2025, il contingente di cui al comma 8-bis e' incrementato, con le medesime modalita', di un ulteriore contingente fino a un massimo di venticinque unita', di cui un dirigente, sedici funzionari e otto istruttori. Al relativo onere, quantificato in euro 730.058 per l'anno 2025, euro 1.112.328 per l'anno 2026 ed euro 376.523 per l'anno 2027, si provvede nell'ambito delle risorse residue di cui al comma 8-bis. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede con ordinanza commissariale ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8.
8-quater. Le risorse aggiuntive destinate al trattamento economico accessorio, compresi gli straordinari, del personale dirigenziale e non dirigenziale di cui ai commi 8-bis e 8-ter non sono soggette alle limitazioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
8-quinquies. Per il personale di cui ai commi 8-bis e 8-ter, assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il termine del 31 dicembre 2026, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e' prorogato al 31 dicembre 2028 e la relativa procedura, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 5, puo' essere attivata anche dall'ente presso il quale il soggetto ha prestato servizio, se ricorrono gli ulteriori presupposti previsti.
8-sexies. Per il reclutamento del personale di cui al comma 8-bis, i comuni individuati con le previste ordinanze commissariali possono chiedere che il contingente loro assegnato, in tutto o in parte, sia assegnato alle rispettive regioni, che procedono, previo nulla osta del Commissario straordinario, al relativo reclutamento e assicurano, a supporto dei comuni medesimi, il distacco della risorsa ancorche' incardinata nella tecnostruttura regionale, mediante apposita convenzione.».
2. Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 4.560.000 euro per l'anno 2026 e 3.450.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 20-septies del citato
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, n. 177,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 20-septies (Procedura per la concessione e
l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata).
- 1. L'istanza di concessione dei contributi e' presentata
dai soggetti legittimati al comune territorialmente
competente, ovvero, limitatamente alle imprese, ad altro
soggetto istruttore appositamente individuato nell'ambito
delle strutture regionali competenti in materia di
attivita' produttive e agricole con le ordinanze di cui
all'articolo 20-ter, comma 8, unitamente alla richiesta del
titolo abilitativo, ove necessario in relazione alla
tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono
obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione
eventualmente necessaria per il rilascio del titolo
edilizio, ove previsto dalla normativa vigente per la
tipologia di interventi:
a) la scheda di rilevazione dei danni redatta da un
professionista abilitato, sulla base di apposito modello
predisposto dal Commissario straordinario;
b) la relazione tecnica asseverata rilasciata da un
professionista abilitato, attestante la riconducibilita'
causale diretta dei danni esistenti agli eventi alluvionali
di cui all'articolo 20-bis;
c) il progetto degli interventi proposti, con
l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di
ripristino e di riparazione necessari, corredati da computo
metrico estimativo da cui risulti l'entita' del contributo
richiesto.
1-bis. Per i soggetti legittimati che hanno subito
danni ricadenti sul territorio di piu' Comuni sono
stabilite specifiche procedure con le ordinanze di cui
all'articolo 20-ter, comma 8.
2. All'esito dell'istruttoria relativa alla
compatibilita' urbanistica degli interventi richiesti, a
norma della vigente legislazione, il comune rilascia il
titolo edilizio ai sensi dell'articolo 20 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, o verifica i titoli edilizi di cui
agli articoli 22 e 23 del medesimo testo unico. La
conformita' urbanistica e' attestata dal professionista
abilitato o dall'ufficio comunale tramite i titoli edilizi
legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di
procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso e
l'inesistenza di vincoli di inedificabilita' assoluta.
3. Il comune ovvero, limitatamente alle imprese, il
soggetto istruttore appositamente individuato nell'ambito
delle strutture regionali competenti in materia di
attivita' produttive e agricole con le ordinanze di cui
all'articolo 20-ter, comma 8, verificati la spettanza del
contributo e il relativo importo nel rispetto delle
disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 20-sexies,
comma 1, trasmette al soggetto individuato con ordinanza
del Commissario straordinario la proposta di concessione
del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.
3-bis. Il Commissario straordinario provvede, con uno
o piu' provvedimenti adottati ai sensi del comma 6, alla
disciplina della tipologia di contributo finalizzato
all'esecuzione degli interventi o delle spese di cui
all'articolo 20-sexies, comma 1, lettera a), numero 3-bis),
prevedendo procedure particolarmente semplificate per tutte
le fasi di gestione.
4. Il soggetto individuato con ordinanza del
Commissario straordinario conclude il procedimento con
l'adozione del decreto di concessione del contributo, al
netto di eventuali indennizzi assicurativi, e provvede alla
sua erogazione. Qualora, all'atto della presentazione della
richiesta di contributo, non sia ancora stato determinato
l'importo del risarcimento assicurativo eventualmente
spettante, il richiedente e' comunque tenuto a specificare
tale circostanza e, successivamente, a comunicare l'esito
definitivo, anche nel caso in cui sia negato il
risarcimento, non appena formalizzato dal soggetto
assicuratore. In caso di inadempienza a tale obbligo di
tempestiva informazione, qualora il risarcimento sia stato
riconosciuto, indipendentemente dall'importo, il contributo
e' revocato e le somme eventualmente percepite devono
essere restituite.
4-bis. Con il provvedimento con il quale, in
conformita' all'articolo 20-ter, comma 9, sono disciplinate
le modalita' di attuazione di quanto previsto dai commi 3 e
4 del presente articolo a cura dei presidenti delle regioni
territorialmente competenti, nella qualita' di
sub-commissari, e' regolato il flusso informativo tra i
citati sub-commissari e il Commissario straordinario e le
relative tempistiche, allo scopo di consentire al predetto
Commissario straordinario di disporre gli opportuni
trasferimenti delle risorse necessarie alle erogazioni
autorizzate, sulla base dei provvedimenti di concessione, a
favore delle contabilita' speciali di cui all'articolo
20-quinquies, comma 4-bis. I procedimenti relativi ai
contributi concessi direttamente dal Commissario
straordinario prima dell'adozione del provvedimento di cui
al presente comma sono conclusi a cura del Commissario
straordinario. Nel medesimo provvedimento e', altresi',
disciplinata la funzione dei presidenti delle regioni nella
qualita' di sub-commissari in relazione ai procedimenti di
contributo finanziati con le modalita' del credito
d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 435 a 442, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213.
5. Il Commissario straordinario, avvalendosi della
propria struttura di supporto ovvero, sulla base di
convenzioni non onerose, di enti pubblici o organi statali
aventi competenza nelle attivita' ispettiva, di controllo e
di vigilanza per la prevenzione e la repressione di
illeciti correlati all'utilizzo di contributi pubblici,
procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli
interventi per i quali sia stato adottato il decreto di
concessione dei contributi a norma del presente articolo,
previo sorteggio dei beneficiari o loro selezione in
applicazione di indicatori di rischio definiti sulla base
di precedenti attivita' di controllo, in misura pari almeno
al 10 per cento dei contributi complessivamente concessi.
Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi
sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti,
il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la
revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei
contributi e provvede a richiedere la restituzione delle
eventuali somme indebitamente percepite. La concessione dei
contributi di cui al presente articolo prevede clausole di
revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o
ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche
solo in parte per finalita' o interventi diversi da quelli
indicati nel provvedimento concessorio. In tutti i casi di
revoca o di annullamento, il beneficiario e' tenuto alla
restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si
procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo
ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al
Fondo di cui all'articolo 20-quinquies, comma 1.
6. Con uno o piu' provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 20-ter, comma 8, sono definiti le modalita' e
i termini per la presentazione delle domande di concessione
dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche,
prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di
piattaforme informatiche, prevedendo che alla relativa
erogazione si provveda mediante uno o piu' acconti, con
relativo recupero proporzionale, e un saldo finale non
inferiore al 10% dell'importo del contributo determinato
nel provvedimento di concessione. Nei medesimi
provvedimenti possono essere altresi' indicati ulteriori
documenti e informazioni da produrre in allegato
all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse
tipologie degli interventi ricostruttivi, nonche' le
modalita' e le procedure per le misure da adottare in esito
alle verifiche di cui al comma 5. Con i provvedimenti di
cui al presente comma e', altresi', disciplinata la
possibilita' di richiedere i contributi di cui all'articolo
20-sexies per interventi gia' effettuati e completati,
specificando le relative modalita', la documentazione
tecnica e i giustificativi di spesa da presentare per poter
procedere, previa istruttoria, alla concessione ed
erogazione del contributo, in unica soluzione, fatta salva
la verifica del nesso di causalita' con gli eventi
calamitosi di cui all'articolo 20-bis.
7. I contributi e i benefici previsti dalla presente
sezione sono concessi a condizione che gli immobili
danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi siano
muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in
sua conformita' ovvero siano muniti di titolo edilizio in
sanatoria conseguito alla data di presentazione
dell'istanza di cui al comma 1.
8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis, i
comuni provvedono allo svolgimento delle attivita' previste
dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
8-bis. Le regioni e gli enti locali compresi nei
territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche
per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con
le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023,
del 23 maggio 2023, del 25 maggio 2023, del 21 settembre
2024 e del 29 ottobre 2024, per lo svolgimento delle
attivita' disciplinate dagli articoli da 20-bis a
20-duodecies, in aggiunta alle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente, tenuto conto dell'impatto
degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti
capo agli enti locali, sono autorizzati ad assumere a tempo
determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro
mesi decorrenti dalla data di effettiva assunzione e
comunque sino al 31 dicembre 2027, fino a un massimo
complessivo di 250 unita' di personale con professionalita'
di tipo tecnico o amministrativo, di cui 6 dirigenti, 164
funzionari e 80 istruttori. La ripartizione delle unita' di
cui al precedente periodo tra gli enti locali interessati
e' operata dal Commissario straordinario con provvedimenti
di cui all'articolo 20-ter, comma 8, d'intesa con le
regioni interessate. Le assunzioni di cui al presente comma
sono effettuate con facolta' di attingere dalle graduatorie
vigenti di concorsi gia' banditi o derivanti dalle
procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113, gia' avviate, formate anche
per assunzioni a tempo indeterminato, per profili
professionali compatibili con le esigenze. E' data facolta'
di attingere alle graduatorie vigenti di altre
amministrazioni o derivanti dalle procedure di cui
all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113, gia' avviate da altre amministrazioni, ad eccezione
di quelle concernenti il personale delle Forze di Polizia e
delle Forze armate, disponibili nel sito del Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Qualora nelle graduatorie vigenti del proprio
ente, ai sensi del comma 5-sexies dell'articolo 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non risulti
individuabile personale del profilo professionale richiesto
e in alternativa alla facolta' di attingere alle
graduatorie vigenti di altre amministrazioni, ai sensi del
comma 5-sexies dell'articolo 35 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere
all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli
titoli e previo colloquio, sulla base di criteri di
pubblicita', trasparenza e imparzialita'. A tale fine e'
autorizzata la spesa di euro 2.859.500 per l'anno 2023, di
euro 11.438.000 per l'anno 2024 e di euro 8.578.500 per
l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma, pari a euro 2.859.500 per l'anno 2023, a
euro 11.438.000 per l'anno 2024 e a euro 8.578.500 per
l'anno 2025, si provvede, quanto a 2.859.500 euro per
l'anno 2023 e a 7.438.000 euro per l'anno 2024, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto
a 4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 8.580.000 euro per
l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190. Le assunzioni di cui al presente comma sono
autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' in deroga
all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8-ter. A decorrere dal 15 maggio 2025, il contingente
di cui al comma 8-bis e' incrementato, con le medesime
modalita', di un ulteriore contingente fino a un massimo di
venticinque unita', di cui un dirigente, sedici funzionari
e otto istruttori. Al relativo onere, quantificato in euro
730.058 per l'anno 2025, euro 1.112.328 per l'anno 2026 ed
euro 376.523 per l'anno 2027, si provvede nell'ambito delle
risorse residue di cui al comma 8-bis. All'attuazione di
quanto previsto dal presente comma si provvede con
ordinanza commissariale ai sensi dell'articolo 20-ter,
comma 8.
8-quater. Le risorse aggiuntive destinate al
trattamento economico accessorio, compresi gli
straordinari, del personale dirigenziale e non dirigenziale
di cui ai commi 8-bis e 8-ter non sono soggette alle
limitazioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
8-quinquies. Per il personale di cui ai commi 8-bis e
8-ter, assunto a tempo determinato a seguito di procedure
concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il termine del
31 dicembre 2026, di cui all'articolo 3, comma 5, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e'
prorogato al 31 dicembre 2028 e la relativa procedura, in
deroga a quanto previsto dal medesimo comma 5, puo' essere
attivata anche dall'ente presso il quale il soggetto ha
prestato servizio, se ricorrono gli ulteriori presupposti
previsti.
8-sexies. Per il reclutamento del personale di cui al
comma 8-bis, i comuni individuati con le previste ordinanze
commissariali possono chiedere che il contingente loro
assegnato, in tutto o in parte, sia assegnato alle
rispettive regioni, che procedono, previo nulla osta del
Commissario straordinario, al relativo reclutamento e
assicurano, a supporto dei comuni medesimi, il distacco
della risorsa ancorche' incardinata nella tecnostruttura
regionale, mediante apposita convenzione.»
- Si riporta l'articolo 1, commi da 435 a 442, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2023, n. 303 - Suppl.
Ordinario n. 40:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(omissis)
435. I contributi di cui all'articolo 20-sexies,
comma 3, lettere a), b), c), d), e) e g), del decreto-legge
1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2023, n. 100, sono erogati, sulla base
delle istanze di concessione presentate ai sensi
dell'articolo 20-septies del medesimo decreto-legge n. 61
del 2023, direttamente dal Commissario straordinario per
importi complessivamente considerati fino ad un massimo di
20.000 euro, se destinati a soggetti privati non esercenti
attivita' sociali, economiche e produttive, e fino ad un
massimo di 40.000 euro, se destinati a soggetti esercenti
attivita' sociali, economiche e produttive, nei limiti
delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di
cui all'articolo 20-quinquies del medesimo decreto-legge n.
61 del 2023. Per i contributi di cui al comma 3, lettera
f), del suddetto articolo 20-sexies del decreto-legge n. 61
del 2023, resta fermo quanto previsto dal medesimo
articolo.
436. I contributi di importo complessivamente
superiore a quelli di cui al comma 435 possono essere
erogati, per l'intero importo, anche con le modalita' del
finanziamento agevolato sulla base di stati di avanzamento
relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di
servizi e alle acquisizioni di beni necessari
all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
437. Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di
cui al comma 436, i soggetti autorizzati all'esercizio del
credito operanti nei territori delle regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Marche possono contrarre
finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita
convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana,
assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi
dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al
fine di concedere finanziamenti agevolati, della durata
massima di venticinque anni e comunque nel limite temporale
dell'autorizzazione di spesa annua indicato nel comma 442
del presente articolo, assistiti dalla garanzia dello
Stato, ai soggetti titolari dei contributi riconosciuti ai
sensi dell'articolo 20-septies, comma 4, del citato
decreto-legge n. 61 del 2023, nel limite massimo di 700
milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono concesse le
garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono
definiti i criteri e le modalita' di operativita' delle
stesse, nonche' le modalita' di monitoraggio ai fini del
rispetto dell'importo massimo di cui al primo periodo. Le
garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
438. I contratti di finanziamento prevedono
specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali,
per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento,
ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per
finalita' diverse da quelle indicate nei commi da 435 a
442. In tutti i casi di risoluzione del contratto di
finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al
beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi
e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo
pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore
comunica al Commissario straordinario, per la successiva
iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e
l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del
soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi
interessi nonche' delle spese strettamente necessarie alla
gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente
dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate al Fondo per la ricostruzione di cui
all'articolo 20-quinquies del citato decreto-legge n. 61
del 2023.
439. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati
accordati ai sensi dei commi da 436 a 438, in capo al
beneficiario del finanziamento matura un credito d'imposta,
fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari,
per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto
sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonche'
le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi
finanziamenti. Le modalita' di fruizione del credito
d'imposta sono stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Il credito
d'imposta e' revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di
risoluzione totale o parziale del contratto di
finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il
finanziamento agevolato comunica con modalita' telematiche
all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti
beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a
ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole
rate.
440. Le disposizioni di cui ai commi da 435 a 442 si
applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni
previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, e, in particolare,
dall'articolo 50 del medesimo regolamento.
441. I contributi di cui ai commi da 436 a 439 non
concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini
delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive.
442. Per l'attuazione dei commi da 436 a 441 e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2048.
(omissis).»
- Si riporta l'articolo 35, comma 5-sexies, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 35 (Reclutamento del personale (Art. 36, commi
da 1 a 6 del d. lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 17 del d. lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22
del d.lgs. n. 80 del 1998, successivamente modificati
dall'art. 2, comma 2-ter del decreto legge 17 giugno 1999,
n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del
1999; Art. 36-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto
dall'art. 23 del d. lgs n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del d. lgs n.
267 del 2000)). - (omissis)
5-sexies. La graduatoria si intende utilmente scorsa
quando, entro il limite temporale di validita',
l'amministrazione titolare individua, o cede ad
amministrazioni terze, candidati idonei individuati
numericamente o nominativamente, in ordine di graduatoria,
per la successiva convocazione da parte
dell'amministrazione procedente, a nulla rilevando il
momento della stipulazione del contratto di assunzione.
(omissis).»
- Si riporta l'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2,
lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 giugno 2017, n. 130.
«Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). -
(omissis)
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che
non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse
aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del
mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015,
l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo
periodo del presente comma non puo' superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio nell'anno 2016.
(omissis).»
- Si riporta l'articolo 35 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 35 (Reclutamento del personale (Art. 36, commi
da 1 a 6 del d. lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 17 del d. lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22
del d.lgs. n. 80 del 1998, successivamente modificati
dall'art. 2, comma 2-ter del decreto legge 17 giugno 1999,
n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del
1999; Art. 36-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto
dall'art. 23 del d. lgs n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del d. lgs n.
267 del 2000)). - 1. L'assunzione nelle amministrazioni
pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai
principi del comma 3, volte all'accertamento della
professionalita' richiesta, che garantiscano in misura
adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste
di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, avvengono
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della Polizia municipale deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e
assicurino economicita' e celerita' di espletamento,
ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici
e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente
con esperti di provata competenza nelle materie di
concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni,
docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali;
e-bis) lettera abrogata dalla l. 30 dicembre 2018,
n. 145;
e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti
previsti per specifici profili o livelli di inquadramento
di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore
di ricerca o del master universitario di secondo livello o
l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di
ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre
2010, n. 240. In tali casi, nelle procedure sono
individuate, tra le aree dei settori
scientifico-disciplinari definite ai sensi dell'articolo
17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti
al titolo di dottore di ricerca o al master universitario
di secondo livello o al contratto di ricerca, quelle
pertinenti alla tipologia del profilo o livello di
inquadramento.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto
della programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del
limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui al
comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40
per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che,
alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno
tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione
che emana il bando nonche' con una riserva pari al 10 per
cento dei posti messi a concorso in favore delle persone
con disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
Restano ferme le tutele gia' stabilite dalla citata legge
n. 68 del 1999 in materia di assunzioni obbligatorie e
relative riserve;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare,
con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata
dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla
data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre
anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione
che emana il bando.
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio
2013, sono dettati modalita' e criteri applicativi del
comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui
alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre
categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
3-bis costituiscono principi generali a cui devono
conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.
3-quater. comma abrogato dal d.l. 9 giugno 2021, n.
80, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2021,
n. 113.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure
di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni
approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici. A decorrere dall'anno 2025, le
facolta' assunzionali autorizzate con il decreto di cui al
secondo periodo hanno una validita' non superiore a tre
anni. Tali facolta' assunzionali, ivi incluse quelle
derivanti da speciali disposizioni di legge, alla scadenza
non possono essere prorogate. In via transitoria, le
facolta' assunzionali non ancora esercitate relative ad
annualita' pregresse all'anno 2025, gia' autorizzate o da
autorizzare con il suddetto decreto, ivi comprese quelle
previste da speciali disposizioni di legge, che giungono a
scadenza alla data del 31 dicembre 2024, sono esercitate
entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e non possono essere
prorogate.
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante
l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato
per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i
contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli
aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti
dall'articolo 36.
4-ter. Fatte salve la percentuale non inferiore al 50
per cento dei posti da ricoprire, destinata al
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
nazionale dell'amministrazione di cui all'articolo 28,
nonche' le riserve previste all'articolo 28, comma 1-ter, e
le altre stabilite a legislazione vigente, il reclutamento
dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, delle
agenzie e degli enti pubblici non economici si svolge
mediante concorsi pubblici unici organizzati dal
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, avvalendosi della Commissione per
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui al comma 5, previa
ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni
interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari e del
regime autorizzatorio in materia di assunzioni a tempo
indeterminato. Ove richiesto, il Dipartimento della
funzione pubblica autorizza le amministrazioni a procedere
autonomamente per il reclutamento di specifiche
professionalita'.
4-quater. Con le medesime modalita' di cui al comma
4-ter si svolge il reclutamento delle figure professionali
comuni e delle elevate professionalita' delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
delle agenzie e degli enti pubblici non economici, che, ove
richiesto, possono essere autorizzati dal Dipartimento
della funzione pubblica a svolgere autonomamente i concorsi
pubblici per il reclutamento del personale non dirigenziale
in possesso di specifiche professionalita'.
4-quinquies. Le amministrazioni pubbliche diverse da
quelle di cui al comma 4-ter e la Presidenza del Consiglio
dei ministri, per lo svolgimento delle proprie procedure
concorsuali, ivi comprese quelle relative al reclutamento
delle figure professionali di cui al comma 4-quater,
possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica
e avvalersi della Commissione RIPAM.
4-sexies. Il Dipartimento della funzione pubblica,
mediante la Commissione RIPAM, organizza i concorsi anche
per il reclutamento di un'unica figura professionale e per
una singola amministrazione.
4-septies. Al fine di rafforzare l'attrattivita'
della pubblica amministrazione e i processi di reclutamento
del personale, la Commissione RIPAM, per le amministrazioni
di cui al comma 4-ter:
a) organizza i concorsi di cui ai commi da 4-ter a
4-sexies;
b) organizza i concorsi unici applicando una
riserva del 10 per cento dei posti messi a concorso in
favore delle persone con disabilita' di cui alla legge 12
marzo 1999, n. 68. Restano ferme le tutele previste dalla
legge n. 68 del 1999 in materia di assunzioni obbligatorie
e relative riserve;
c) organizza concorsi unici per il reclutamento di
personale per la transizione digitale e la sicurezza
informatica delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 6, comma 2, lettera c-bis), del decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113;
d) pubblica, attraverso il Portale unico del
reclutamento di cui all'articolo 35-ter, avvisi per
l'individuazione di valutatori, specialisti in psicologia
del lavoro e risorse umane ed esperti in valutazione delle
competenze e selezione del personale per lo svolgimento dei
concorsi unici nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 35-quater.
4-octies. Il Dipartimento della funzione pubblica,
anche tramite la Commissione RIPAM, trasmette al Parlamento
e al Governo una relazione annuale sullo stato del
reclutamento mediante concorsi unici entro il 31 maggio
dell'anno successivo a quello di riferimento.
5. La Commissione RIPAM e' nominata con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione ed e' composta dal
Capo del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede,
dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per
gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del
lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e
dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
Commissione:
a) approva i bandi di concorso per il reclutamento
di personale a tempo indeterminato;
b) indice i bandi di concorso e nomina le
commissioni esaminatrici;
c) valida le graduatorie finali di merito delle
procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni
esaminatrici;
d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure
concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate;
e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso
alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze
proprie delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la
Commissione RIPAM si avvale di personale messo a
disposizione dall'Associazione Formez PA, che puo' essere
utilizzato anche per la costituzione dei comitati di
vigilanza dei concorsi di cui al presente comma.
5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di
concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
dell'articolo 4, comma 3-septies del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella
legge 31 ottobre 2013, n. 125.
5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche
avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza
Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo
sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla
valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a
livello nazionale e internazionale in materia di
reclutamento del personale, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per
le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del
personale sanitario, tecnico e professionale, anche
dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate
di concerto con il Ministero della salute.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere
nella sede di prima destinazione per un periodo non
inferiore a cinque anni, ad eccezione dei direttori dei
servizi generali e amministrativi delle istituzioni
scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a tre anni. La
presente disposizione costituisce norma non derogabile dai
contratti collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il
reclutamento del personale presso le amministrazioni
pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni
dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di
vigenza inferiori previsti da leggi regionali e quelli
stabiliti per gli enti locali dall'articolo 91 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il
principio della parita' di condizioni per l'accesso ai
pubblici uffici e' garantito, mediante specifiche
disposizioni del bando, con riferimento al luogo di
residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia
strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non
attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.
Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per
il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario,
educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei
servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai
comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonche'
del personale di cui all'articolo 3, sono considerati
idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo
l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20
per cento dei posti messi a concorso. Entro il termine di
validita' delle graduatorie e nei limiti delle facolta'
assunzionali gia' autorizzate, le amministrazioni possono
procedere allo scorrimento delle graduatorie nei limiti di
cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo
non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle
regioni, dalle province, dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, dagli enti locali o
da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che
prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore
a venti unita' e per i comuni con popolazione inferiore a
3.000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo
determinato. Con decreto del Ministro della pubblica
amministrazione, adottato previa intesa in sede di
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite
ulteriori modalita' applicative delle disposizioni del
presente comma. Espletata la verifica di cui all'articolo
4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni, per ragioni di
carattere organizzativo, purche' in presenza di profili
professionali sovrapponibili a quelli individuati nei
propri atti di programmazione, possono reclutare il proprio
personale, a tempo determinato o a tempo indeterminato,
mediante utilizzo di proprie graduatorie vigenti ovvero,
previo accordo, di quelle di altra amministrazione, ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b-bis), del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
5-quater. Ai fini di cui al comma 5-ter, le
commissioni di concorso, al termine dello svolgimento delle
prove d'esame elaborano una graduatoria di merito sulla
base dei soli risultati delle predette prove. Su tale
graduatoria sono applicati i punteggi relativi ai titoli
previsti dal bando e, successivamente, sono applicate le
precedenze e le preferenze. Su tale ultima elaborazione le
commissioni applicano il limite di cui al comma 5-ter.
Sulla graduatoria risultante si applicano, entro il limite
del 20 per cento degli idonei, le riserve di posti previste
dal bando. Al fine di assicurare la trasparenza della
procedura concorsuale, la graduatoria di merito, quella
risultante dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria
di merito e quella finale sulla quale si applicano le
riserve previste dal bando sono pubblicate contestualmente,
anche in un unico documento, sul Portale unico del
reclutamento di cui all'articolo 35-ter e sul sito
dell'amministrazione procedente, anche tramite apposito
collegamento ipertestuale, in un'area ad accesso riservato
ai partecipanti, utilizzando le specifiche funzionalita'
previste dal predetto Portale. E' assicurata la
minimizzazione dei dati personali. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33.
5-quinquies. Le graduatorie per il reclutamento del
personale educativo e scolastico danno evidenza, in un'area
ad accesso riservato ai partecipanti, delle riserve, delle
precedenze e delle preferenze applicate, assicurando
comunque la minimizzazione dei dati personali.
5-sexies. La graduatoria si intende utilmente scorsa
quando, entro il limite temporale di validita',
l'amministrazione titolare individua, o cede ad
amministrazioni terze, candidati idonei individuati
numericamente o nominativamente, in ordine di graduatoria,
per la successiva convocazione da parte
dell'amministrazione procedente, a nulla rilevando il
momento della stipulazione del contratto di assunzione.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di
giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa
in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.»
- Si riporta l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge
22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni urgenti per il
rafforzamento della capacita' amministrativa delle
amministrazioni pubbliche», convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2023, n. 143:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di rafforzamento
della capacita' amministrativa degli enti territoriali). -
(omissis).
5. Le regioni, le province, i comuni, le unioni di
comuni e le citta' metropolitane, fino al 31 dicembre 2026,
possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della
vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e
all'esito della valutazione positiva dell'attivita'
lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica
ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il
predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di
servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni,
presso l'amministrazione che procede all'assunzione, che
sia stato assunto a tempo determinato a seguito di
procedure concorsuali conformi ai principi di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e che sia in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le assunzioni di
personale di cui al presente comma sono effettuate a valere
sulle facolta' assunzionali di ciascuna amministrazione
disponibili a legislazione vigente all'atto della
stabilizzazione.
(omissis).»
- Si riporta il comma 511 dell'articolo 1, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299 - Suppl. Ordinario n.
244:
(omissis)
511. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro
per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente,
anche conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma
512 del presente articolo. All'utilizzo del Fondo per le
finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere
al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, e alla
Corte dei conti.
(omissis).»
 
Art. 7
Modifiche all'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n.
61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.
100, per l'accelerazione e il completamento degli interventi
urgenti per la ricostruzione pubblica

1. All'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «sul valore aggiunto, per interventi» e' inserita la seguente: «urgenti» e le parole: «eventi alluvionali di cui al medesimo articolo 20-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «eventi alluvionali di cui al medesimo articolo 20-bis. I contributi di cui al presente articolo possono essere destinati alle suindicate attivita' di riparazione, ripristino o ricostruzione, anche finalizzate alla riduzione del rischio idraulico o idrogeologico nei territori interessati, purche' strettamente funzionali e per le quali sia verificato il nesso di causalita' con i citati eventi calamitosi, e»;
a-bis) al comma 1:
1) alla lettera a), dopo le parole: «degli immobili di edilizia residenziale pubblica» sono inserite le seguenti: «, delle infrastrutture stradali» e dopo le parole: «delle infrastrutture sportive» sono inserite le seguenti: «, delle strutture ricreative, ricettive e di soggiorno temporaneo di proprieta' pubblica»;
2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi, limitatamente agli eventi di cui al comma 1-bis dell'articolo 20-bis, i canali sia di proprieta' pubblica, ancorche' non iscritti fra i beni demaniali, che di proprieta' collettiva, ai sensi di quanto previsto dalla legge 20 novembre 2017, n. 168, connessi direttamente, o attraverso appositi manufatti, con i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico regionale o con le strutture del servizio idrico integrato, cui si provvede nell'ambito della programmazione delle risorse finanziarie allo scopo disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65»;
3) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) delle infrastrutture ferroviarie nei limiti delle risorse finanziarie indicate all'articolo 20-novies, comma 3-bis»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, il Commissario straordinario approva gli interventi urgenti di cui al comma 1, sulla base delle valutazioni di priorita' che i sub-commissari territorialmente interessati formulano in relazione ai fabbisogni rappresentati dai soggetti titolari delle tipologie di interventi di cui al medesimo comma, tenendo conto della pianificazione di bacino e dei relativi aggiornamenti. L'insieme degli interventi, unitamente alla disciplina derogatoria utilizzabile e alle procedure per la richiesta, concessione ed erogazione delle risorse finanziarie, e' denominato "piano speciale di ricostruzione" e puo' essere rimodulato, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo.»;
c) al comma 4:
1) al primo periodo, le parole: «I piani» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interventi», le parole: «entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» e le parole: «entro quindici giorni, anche» sono soppresse e dopo le parole: «dell'autorita' di bacino distrettuale territorialmente competente» sono inserite le seguenti: «e possono essere aggiornati o rimodulati, entro il termine di cui all'articolo 20-ter, comma 11, anche allo scopo di riutilizzare tempestivamente eventuali economie di stanziamento che possono maturare al termine dell'esecuzione degli interventi previsti»;
2) al secondo periodo, le parole: «gli interventi, inseriti nei piani di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «e fermo restando il limite delle risorse finanziarie stanziate allo scopo, gli interventi, anche gia' approvati ai sensi del» e dopo le parole: «da realizzare con priorita'» sono inserite le seguenti: «, all'uopo definendo, ove necessario, con specifiche ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, un quadro derogatorio speciale, debitamente motivato, finalizzato alla celere realizzazione degli interventi prioritari»;
3) al terzo periodo, le parole: «previsti nei piani» sono soppresse;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 e per quelli di cui al comma 4 i soggetti attuatori individuati ai sensi dell'articolo 20-novies provvedono avvalendosi delle facolta' derogatorie e delle misure di accelerazione di cui al comma 10, nonche' di quelle ulteriori contenute nei rispettivi provvedimenti di approvazione, nonche' delle misure di risoluzione dei dissensi di cui al comma 11 e curano lo svolgimento delle procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.»;
e) al comma 6:
1) al primo periodo, le parole: «, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 5 e verificata la congruita' economica dei progetti medesimi, approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di concessione del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «con una o piu' ordinanze ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, disciplina le modalita' per concedere i contributi di cui al comma 1 ed erogare le risorse ai soggetti attuatori degli interventi di cui all'articolo 20-novies, comma 2-bis, mediante un acconto, stati di avanzamento e un saldo finale, sulla base di quanto previsto nei provvedimenti di approvazione degli interventi di cui trattasi, anche prevedendo forme di autocertificazione. L'erogazione delle risorse avviene a valere sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4. Qualora all'adozione del provvedimento di concessione e alla successiva erogazione delle risorse sia previsto che provveda il presidente della regione territorialmente interessata, nella qualita' di sub-commissario, le risorse finanziarie relative sono trasferite dal Commissario straordinario alla pertinente contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4-bis, ai sensi di quanto previsto dal medesimo comma»;
2) al terzo periodo le parole: «I piani di cui al comma 2, lettera c), del» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interventi di cui al» e le parole: «possono essere predisposti e approvati anche per stralci che,» sono soppresse;
3) al quarto periodo, le parole: «i piani stralcio sono predisposti e» sono sostituite dalle seguenti: «gli interventi sono»;
4) all'ultimo periodo, le parole: «i piani stralcio» sono sostituite dalle seguenti: «gli interventi» e le parole: «adozione del decreto di concessione del contributo e dell'eventuale erogazione dell'anticipazione» sono sostituite dalle seguenti: «concessione dei contributi ed erogazione delle risorse finanziarie»;
f) il comma 8 e' abrogato;
g) al comma 9, dopo le parole: «dissesti idrogeologici di cui al comma 2,» le parole: «lettera c),» sono soppresse e dopo le parole: «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» sono inserite le seguenti: «in forma automatica, mediante interoperabilita' delle rispettive piattaforme»;
h) al comma 10 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma i termini previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies, 17-bis e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono essere ridotti fino alla meta'.»;
i) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. Per l'attuazione degli interventi rientranti nelle tipologie previste dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti attuatori di cui all'articolo 20-novies possono provvedere ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 15, nei limiti di importo specificati al comma 2 del medesimo articolo.»;
l) al comma 11:
1) al primo periodo, le parole: «Il Commissario straordinario, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, rilevi» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti attuatori degli interventi, qualora rilevino», la parola: «territoriale», ovunque ricorre, e' soppressa, dopo le parole: «senza che sia prevista dalle vigenti disposizioni una procedura di superamento del dissenso,» sono inserite le seguenti: «lo segnalano al presidente della regione territorialmente competente, nella sua qualita' di sub-commissario, il quale» e le parole: «o, ove nominata, all'Autorita' politica delegata per la ricostruzione» sono soppresse;
2) al secondo periodo, le parole: «o, ove nominata, l'Autorita' politica delegata per la ricostruzione» sono soppresse;
m) il comma 12 e' abrogato;
n) al comma 13, le parole: «straordinari per il dissesto idrogeologico» sono sostituite dalle seguenti: «di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,»;
o) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Interventi urgenti per la ricostruzione pubblica».

Riferimenti normativi

- Si riporta il l'articolo 20-octies del citato
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 20-octies (Interventi urgenti per la
ricostruzione pubblica). - 1. Con provvedimenti adottati ai
sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, e' disciplinato il
finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo
scopo e attraverso la concessione di contributi al lordo
dell'imposta sul valore aggiunto, per interventi urgenti di
ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e
delle infrastrutture ubicati nei territori di cui
all'articolo 20-bis e danneggiati in diretta conseguenza
degli eventi alluvionali di cui al medesimo articolo
20-bis. I contributi di cui al presente articolo possono
essere destinati alle suindicate attivita' di riparazione,
ripristino o ricostruzione, anche finalizzate alla
riduzione del rischio idraulico o idrogeologico nei
territori interessati, purche' strettamente funzionali e
per le quali sia verificato il nesso di causalita' con i
citati eventi calamitosi, e in particolare:
a) degli immobili adibiti a uso scolastico o
educativo per la prima infanzia, degli immobili di edilizia
residenziale pubblica, delle infrastrutture stradali, delle
infrastrutture sportive, delle strutture ricreative,
ricettive e di soggiorno temporaneo di proprieta' pubblica,
delle strutture edilizie delle universita' e delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, degli edifici municipali, delle caserme in uso
all'amministrazione della difesa e alle Forze di polizia,
degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie di proprieta' pubblica nonche' delle chiese
e degli edifici di culto di proprieta' di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse
storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai
sensi dell'articolo 12 del medesimo codice, e utilizzati
per le esigenze di culto;
b) delle opere di difesa del suolo e delle
infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la
difesa idraulica e per l'irrigazione, ivi compresi,
limitatamente agli eventi di cui al comma 1-bis
dell'articolo 20-bis, i canali sia di proprieta' pubblica,
ancorche' non iscritti fra i beni demaniali, che di
proprieta' collettiva, ai sensi di quanto previsto dalla
legge 20 novembre 2017, n. 168, connessi direttamente, o
attraverso appositi manufatti, con i corsi d'acqua
appartenenti al reticolo idrografico regionale o con le
strutture del servizio idrico integrato, cui si provvede
nell'ambito della programmazione delle risorse finanziarie
allo scopo disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65;
c) degli archivi, dei musei e delle biblioteche,
comprensivi dei materiali del patrimonio archivistico e
bibliotecario, che a tale fine sono equiparati agli
immobili di cui alla lettera a), ad eccezione di quelli di
proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,
fermo restando quanto previsto dalla medesima lettera a) in
relazione alle chiese e agli edifici di culto di proprieta'
di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;
d) degli edifici privati inclusi nelle aree
cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di
consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali;
d-bis) delle infrastrutture ferroviarie nei limiti
delle risorse finanziarie indicate all'articolo 20-novies,
comma 3-bis.
2. Nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma
8, il Commissario straordinario approva gli interventi
urgenti di cui al comma 1, sulla base delle valutazioni di
priorita' che i sub-commissari territorialmente interessati
formulano in relazione ai fabbisogni rappresentati dai
soggetti titolari delle tipologie di interventi di cui al
medesimo comma, tenendo conto della pianificazione di
bacino e dei relativi aggiornamenti. L'insieme degli
interventi, unitamente alla disciplina derogatoria
utilizzabile e alle procedure per la richiesta, concessione
ed erogazione delle risorse finanziarie, e' denominato
«piano speciale di ricostruzione» e puo' essere rimodulato,
nei limiti delle risorse stanziate allo scopo.
3. Qualora la programmazione della rete scolastica
preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse,
le risorse per il ripristino degli edifici scolastici
danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo. Fatti
salvi gli interventi gia' programmati in base ai
provvedimenti di cui all'articolo 20-ter, comma 8, gli
edifici scolastici e universitari, se ubicati nei centri
storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito,
salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ
non sia possibile. In ogni caso, le aree a cio' destinate
devono mantenere la destinazione urbanistica a uso pubblico
o comunque di pubblica utilita'.
4. Gli interventi di cui al comma 2 del presente
articolo sono approvati dal Commissario straordinario
acquisita l'intesa delle regioni interessate, da sancire in
sede di Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui
all'articolo 20-quater, nonche' acquisito il parere delle
amministrazioni statali competenti in materia e
dell'autorita' di bacino distrettuale territorialmente
competente e possono essere aggiornati o rimodulati, entro
il termine di cui all'articolo 20-ter, comma 11, anche allo
scopo di riutilizzare tempestivamente eventuali economie di
stanziamento che possono maturare al termine
dell'esecuzione degli interventi previsti. Mediante
successivi provvedimenti, il Commissario straordinario puo'
individuare, con specifica motivazione e fermo restando il
limite delle risorse finanziarie stanziate allo scopo, gli
interventi, anche gia' approvati ai sensi del primo
periodo, che rivestono un'importanza essenziale ai fini
della ricostruzione, da realizzare con priorita', all'uopo
definendo, ove necessario, con specifiche ordinanze
adottate ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, un quadro
derogatorio speciale, debitamente motivato, finalizzato
alla celere realizzazione degli interventi prioritari. Gli
interventi di cui al comma 2 del presente articolo sono
identificati dal CUP, ai sensi dell'articolo 11 della legge
16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica n. 63 del
26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84
dell'8 aprile 2021.
5. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma
2 e per quelli di cui al comma 4 i soggetti attuatori
individuati ai sensi dell'articolo 20-novies provvedono
avvalendosi delle facolta' derogatorie e delle misure di
accelerazione di cui al comma 10, nonche' di quelle
ulteriori contenute nei rispettivi provvedimenti di
approvazione, nonche' delle misure di risoluzione dei
dissensi di cui al comma 11 e curano lo svolgimento delle
procedure di gara per la selezione degli operatori
economici che realizzano gli interventi.
6. Il Commissario straordinario, con una o piu'
ordinanze ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8,
disciplina le modalita' per concedere i contributi di cui
al comma 1 ed erogare le risorse ai soggetti attuatori
degli interventi di cui all'articolo 20-novies, comma
2-bis, mediante un acconto, stati di avanzamento e un saldo
finale, sulla base di quanto previsto nei provvedimenti di
approvazione degli interventi di cui trattasi, anche
prevedendo forme di autocertificazione. L'erogazione delle
risorse avviene a valere sulla contabilita' speciale di cui
all'articolo 20-quinquies, comma 4. Qualora all'adozione
del provvedimento di concessione e alla successiva
erogazione delle risorse sia previsto che provveda il
presidente della regione territorialmente interessata,
nella qualita' di sub-commissario, le risorse finanziarie
relative sono trasferite dal Commissario straordinario alla
pertinente contabilita' speciale di cui all'articolo
20-quinquies, comma 4-bis, ai sensi di quanto previsto dal
medesimo comma. Il decreto di concessione del contributo
riporta il CUP degli interventi, ai sensi dell'articolo 11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione
del Comitato interministeriale per la programmazione
economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021. Gli interventi
di cui al presente articolo possono avere ad oggetto anche
le sole attivita' di progettazione. In tali casi, gli
interventi sono approvati, ai sensi dei commi 2 e 4, nei
limiti delle risorse specificamente finalizzate allo scopo.
Qualora gli interventi abbiano ad oggetto le sole attivita'
di progettazione, le modalita' di concessione dei
contributi ed erogazione delle risorse finanziarie ai
soggetti attuatori per l'attivita' di progettazione sono
definite dal Commissario straordinario mediante
provvedimenti di cui all'articolo 20-ter, comma 8.
7. I contributi di cui al presente articolo nonche'
le spese per le residue attivita' e funzioni di assistenza
alla popolazione di cui all'articolo 20-ter, comma 3, sono
erogati in via diretta, tenendo conto di quanto gia'
realizzato nell'ambito della gestione emergenziale.
8.
9. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al
presente articolo e' attuato sulla base di quanto disposto
dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonche',
limitatamente alle opere di difesa del suolo di cui al
comma 1, lettera b), e agli interventi sui dissesti
idrogeologici di cui al comma 2, ((...)) attraverso il
Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del
suolo (ReNDiS) dell'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale in forma automatica, mediante
interoperabilita' delle rispettive piattaforme, fermo
restando il rispetto del principio di unicita' dell'invio
previsto dal codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le
disposizioni della parte II, titolo IV, del medesimo
decreto-legge recanti semplificazioni e agevolazioni
procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla
scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione
di pubblici lavori, servizi e forniture, ad eccezione della
disciplina speciale di cui all'articolo 53-bis, comma 3,
dello stesso decreto-legge, si applicano, senza pregiudizio
dei poteri e delle deroghe di maggiore favore previste
dalla disciplina vigente o dalle disposizioni di
stanziamento delle risorse per la ricostruzione pubblica di
cui al comma 1 del presente articolo, alle procedure
connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti
pubblici per la ricostruzione pubblica nei comuni
interessati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo
20-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui al
presente comma i termini previsti dagli articoli da 14 a
14-quinquies, 17-bis e 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modifiche e integrazioni, possono essere
ridotti fino alla meta'.
10-bis. Per l'attuazione degli interventi rientranti
nelle tipologie previste dall'articolo 15, comma 1, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti
attuatori di cui all'articolo 20-novies possono provvedere
ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 15, nei
limiti di importo specificati al comma 2 del medesimo
articolo.
11. I soggetti attuatori qualora rilevino casi di
dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente
proveniente da un organo di un ente interessato che,
secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere,
in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli
interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione
di cui al presente articolo, senza che sia prevista dalle
vigenti disposizioni una procedura di superamento del
dissenso lo segnalano al Presidente della regione
territorialmente competente, nella sua qualita' di
sub-commissario, il quale propone al Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito l'ente interessato, che si
esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione alla
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per concordare le
iniziative da assumere, che devono essere definite entro il
termine di quindici giorni dalla data di convocazione della
Conferenza. Decorso il predetto termine di quindici giorni,
in mancanza di soluzioni condivise che consentano la
sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del
Consiglio dei ministri propone al Consiglio dei ministri le
opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri
sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120,
secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia.
12.
13. Restano fermi, per gli interventi diversi da
quelli inseriti nei provvedimenti predisposti e approvati
dal Commissario straordinario alla ricostruzione di cui
all'articolo 20-ter, i compiti e le funzioni attribuiti ai
Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la
realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati
ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 4, ai Commissari
di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di
cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116, e ai Commissari per l'attuazione degli
interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 525, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, al Commissario
straordinario di Governo di cui all'articolo 21, comma
11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e al Commissario unico nazionale per la
depurazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e
all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019,
n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
dicembre 2019, n. 141, qualora gia' nominati alla data del
6 luglio 2023.»
La legge 20 novembre 2017, n. 168, recante «Norme in
materia di domini collettivi», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 novembre 2017, n. 278.
- Si riportano gli articoli da 14 a 14-quinquies,
17-bis e 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante
«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192:
«Art. 14 (Conferenze di servizi). - 1. La conferenza
di servizi istruttoria puo' essere indetta
dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di
altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del
privato interessato, quando lo ritenga opportuno per
effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime
attivita' o risultati. Tale conferenza si svolge con le
modalita' previste dall'articolo 14-bis o con modalita'
diverse, definite dall'amministrazione procedente.
2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre
indetta dall'amministrazione procedente quando la
conclusione positiva del procedimento e' subordinata
all'acquisizione di piu' pareri, intese, concerti, nulla
osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da
diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o
servizi pubblici. Quando l'attivita' del privato sia
subordinata a piu' atti di assenso, comunque denominati, da
adottare a conclusione di distinti procedimenti, di
competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la
conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta
dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.
3. Per progetti di particolare complessita' e di
insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
procedente, su motivata richiesta dell'interessato,
corredata da uno studio di fattibilita', puo' indire una
conferenza preliminare finalizzata a indicare al
richiedente, prima della presentazione di una istanza o di
un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla
loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti,
nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di
assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,
se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi
dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza
preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo
14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla meta'. Le
amministrazioni coinvolte esprimono le proprie
determinazioni sulla base della documentazione prodotta
dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le
amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni,
l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque
giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza
preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta
l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza
simultanea nei termini e con le modalita' di cui agli
articoli 14- bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di
conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede
di conferenza preliminare possono essere motivatamente
modificate o integrate solo in presenza di significativi
elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
delle osservazioni degli interessati sul progetto
definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere
pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
si esprime sul progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere,
sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e
gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
vigente.
4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione
di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
concerti, nulla osta e assensi comunque denominati,
necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo
progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita
conferenza di servizi, convocata in modalita' sincrona ai
sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto
dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.
5. L'indizione della conferenza e' comunicata ai
soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire
nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.»
«Art. 14-bis (Conferenza semplificata). - 1. La
conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si
svolge in forma semplificata e in modalita' asincrona,
salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni
avvengono secondo le modalita' previste dall'articolo 47
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La conferenza e' indetta dall'amministrazione
procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del
procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se
il procedimento e' ad iniziativa di parte. A tal fine
l'amministrazione procedente comunica alle altre
amministrazioni interessate:
a) l'oggetto della determinazione da assumere,
l'istanza e la relativa documentazione ovvero le
credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai
documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici
giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono
richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni
documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il termine perentorio, comunque non superiore a
quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni
coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative
alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando
l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione
del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi
sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla
tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di
legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano
un termine diverso, il suddetto termine e' fissato in
novanta giorni;
d) la data della eventuale riunione in modalita'
sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci
giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c),
fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
conclusione del procedimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le
amministrazioni coinvolte rendono le proprie
determinazioni, relative alla decisione oggetto della
conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate,
sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano,
ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai
fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni
eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del
superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e
analitico e specificano se sono relative a un vincolo
derivante da una disposizione normativa o da un atto
amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte
per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto
dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti
espressi, la mancata comunicazione della determinazione
entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti
previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza
condizioni. Restano ferme le responsabilita'
dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti
nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso,
ancorche' implicito.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c),
l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni
lavorativi, la determinazione motivata di conclusione
positiva della conferenza, con gli effetti di cui
all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito
esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche
implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le
altre amministrazioni interessate, che le condizioni e
prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni
ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano
essere accolte senza necessita' di apportare modifiche
sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.
Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di dissenso che non
ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta,
entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione
negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto
della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la
suddetta determinazione produce gli effetti della
comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione
procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte
le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al
suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2.
Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e'
data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione
della conferenza.
6. Fuori dei casi di cui al comma 5,
l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame
contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data
fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della
conferenza in modalita' sincrona, ai sensi dell'articolo
14-ter.
7. Ove necessario, in relazione alla particolare
complessita' della determinazione da assumere,
l'amministrazione procedente puo' comunque procedere
direttamente in forma simultanea e in modalita' sincrona,
ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la
conferenza comunicando alle altre amministrazioni le
informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e
convocando la riunione entro i successivi quarantacinque
giorni. L'amministrazione procedente puo' altresi'
procedere in forma simultanea e in modalita' sincrona su
richiesta motivata delle altre amministrazioni o del
privato interessato avanzata entro il termine perentorio di
cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione e'
convocata nei successivi quarantacinque giorni 2.»
«Art. 14-ter (Conferenza simultanea). - 1. La prima
riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e
in modalita' sincrona si svolge nella data previamente
comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera
d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo
14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove
possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle
amministrazioni competenti.
2. I lavori della conferenza si concludono non oltre
quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione
di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis,
comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei
beni culturali e della salute dei cittadini, il termine e'
fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di
rispettare il termine finale di conclusione del
procedimento.
3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla
riunione e' rappresentato da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la
posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni
di competenza della conferenza, anche indicando le
modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini
dell'assenso.
4. Ove alla conferenza partecipino anche
amministrazioni non statali, le amministrazioni statali
sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la
posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato,
anche preventivamente per determinate materie o determinati
periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni
periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione
del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le
singole amministrazioni statali possono comunque
intervenire ai lavori della conferenza in funzione di
supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo
14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori
della conferenza, possono esprimere al suddetto
rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo
stesso comma.
5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce
autonomamente le modalita' di designazione del
rappresentante unico di tutte le amministrazioni
riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale
nonche' l'eventuale partecipazione delle suddette
amministrazioni ai lavori della conferenza.
6. Alle riunioni della conferenza possono essere
invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il
progetto eventualmente dedotto in conferenza.
7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non
oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione
procedente adotta la determinazione motivata di conclusione
della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo
14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse
dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite
i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito
l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui
rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero,
pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3
la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non
motivato o riferito a questioni che non costituiscono
oggetto della conferenza.»
«Art. 14-quater (Decisione della conferenza di
servizi). - 1. La determinazione motivata di conclusione
della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente
all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti
gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza
delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi
pubblici interessati.
2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti
dalla determinazione motivata di conclusione della
conferenza possono sollecitare con congrua motivazione
l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione
di una nuova conferenza, determinazioni in via di
autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono
altresi' sollecitarla, purche' abbiano partecipato, anche
per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5
dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano
espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di
autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies.
3. In caso di approvazione unanime, la determinazione
di cui al comma 1 e' immediatamente efficace. In caso di
approvazione sulla base delle posizioni prevalenti,
l'efficacia della determinazione e' sospesa ove siano stati
espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-
quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi
ivi previsti.
4. I termini di efficacia di tutti i pareri,
autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza
di servizi decorrono dalla data della comunicazione della
determinazione motivata di conclusione della conferenza.»
«Art. 14-quinquies (Rimedi per le amministrazioni
dissenzienti). - 1. Avverso la determinazione motivata di
conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua
comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali
o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei
cittadini possono proporre opposizione al Presidente del
Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in
modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della
conclusione dei lavori della conferenza. Per le
amministrazioni statali l'opposizione e' proposta dal
Ministro competente.
2. Possono altresi' proporre opposizione le
amministrazioni delle regioni o delle province autonome di
Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in
una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia
manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.
3. La proposizione dell'opposizione sospende
l'efficacia della determinazione motivata di conclusione
della conferenza.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice,
per una data non posteriore al quindicesimo giorno
successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione
con la partecipazione delle amministrazioni che hanno
espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che
hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i
partecipanti formulano proposte, in attuazione del
principio di leale collaborazione, per l'individuazione di
una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione
motivata di conclusione della conferenza con i medesimi
effetti.
5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano
partecipato amministrazioni delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga
raggiunta nella riunione di cui al comma 4, puo' essere
indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda
riunione, che si svolge con le medesime modalita' e allo
stesso fine.
6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4
e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni
partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova
determinazione motivata di conclusione della conferenza.
Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non
oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione,
l'intesa non sia raggiunta, la questione e' rimessa al
Consiglio dei ministri. La questione e' posta, di norma,
all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio
dei ministri successiva alla scadenza del termine per
raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei
ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o
delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio
dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione
motivata di conclusione della conferenza acquisisce
definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri puo'
accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di
conseguenza il contenuto della determinazione di
conclusione della conferenza, anche in considerazione degli
esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
(omissis).»
«Art. 17-bis (Effetti del silenzio e dell'inerzia nei
rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra
amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi
pubblici). -1. Nei casi in cui e' prevista l'acquisizione
di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di
amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi
pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e
amministrativi di competenza di altre amministrazioni
pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti
comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro
trenta giorni dal ricevimento dello schema di
provvedimento, corredato della relativa documentazione, da
parte dell'amministrazione procedente. Esclusi i casi di
cui al comma 3, quando per l'adozione di provvedimenti
normativi e amministrativi e' prevista la proposta di una o
piu' amministrazioni pubbliche diverse da quella competente
ad adottare l'atto, la proposta stessa e' trasmessa entro
trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di
quest'ultima amministrazione. Il termine e' interrotto
qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il
proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze
istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate
in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso,
l'assenso, il concerto o il nulla osta e' reso nei
successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi
istruttori o dello schema di provvedimento; lo stesso
termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano
rappresentate dall'amministrazione proponente nei casi di
cui al secondo periodo. Non sono ammesse ulteriori
interruzioni di termini.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia
stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo
stesso si intende acquisito. Esclusi i casi di cui al comma
3, qualora la proposta non sia trasmessa nei termini di cui
al comma 1, secondo periodo, l'amministrazione competente
puo' comunque procedere. In tal caso, lo schema di
provvedimento, corredato della relativa documentazione, e'
trasmesso all'amministrazione che avrebbe dovuto formulare
la proposta per acquisirne l'assenso ai sensi del presente
articolo. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni
statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da
apportare allo schema di provvedimento.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche
ai casi in cui e' prevista l'acquisizione di assensi,
concerti o nulla osta comunque denominati di
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della
salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti
normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni
pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i
provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un
termine diverso, il termine entro il quale le
amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso,
concerto o nulla osta e' di novanta giorni dal ricevimento
della richiesta da parte dell'amministrazione procedente.
Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato
l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si
intende acquisito.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano nei casi in cui disposizioni del diritto
dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti
espressi.
(omissis).»
«Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio
attivita' - Scia). - 1. Ogni atto di autorizzazione,
licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta
comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni
in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio
dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi
a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli atti
stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,
con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione,
all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della
giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi
gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,
anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e'
corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli
stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche' , ove espressamente previsto dalla normativa
vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da
parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e
asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici
necessari per consentire le verifiche di competenza
dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente
prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti
appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi
sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni,
attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al
presente comma, salve le verifiche successive degli organi
e delle amministrazioni competenti. La segnalazione,
corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni
nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di
ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e'
previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica;
in tal caso la segnalazione si considera presentata al
momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere
iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma
2, dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione
competente, con atto motivato, invita il privato a
provvedere prescrivendo le misure necessarie con la
fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per
l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle
misure da parte del privato, decorso il suddetto termine,
l'attivita' si intende vietata. Con lo stesso atto
motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di
pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia
di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza
pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la
sospensione dell'attivita' intrapresa. L'atto motivato
interrompe il termine di cui al primo periodo, che
ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato
comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di
ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano
gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei
provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di
cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta
comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in
presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle
attivita' economiche a prevalente carattere finanziario,
ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
5.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il
termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del
comma 3 e' ridotto a trenta giorni. Fatta salva
l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al
comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative
alla vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle
responsabilita' e alle sanzioni previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e dalle
leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio
attivita', la denuncia e la dichiarazione di inizio
attivita' non costituiscono provvedimenti taciti
direttamente impugnabili. Gli interessati possono
sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti
all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire
esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».
- Si riporta l'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo
7 della legge 5 marzo 2001, n. 57», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137 - Suppl.
Ordinario n. 149:
«Art. 15 (Convenzioni con le pubbliche
amministrazioni). - 1. Al fine di favorire lo svolgimento
di attivita' funzionali alla sistemazione ed alla
manutenzione del territorio, alla salvaguardia del
paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento
dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a
favore della tutela delle vocazioni produttive del
territorio, le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i
consorzi di bonifica, possono stipulare convenzioni con gli
imprenditori agricoli.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le
prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono
consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in
materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in
finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni
tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le
predette finalita' le pubbliche amministrazioni, in deroga
alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto
con gli imprenditori agricoli di importo annuale non
superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e
a 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma
associata.»
- Si riporta l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per il
settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il
rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei
costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea», convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 20 agosto 2014, n. 192:
«Art. 10 (Misure straordinarie per accelerare
l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento
delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati
all'agricoltura). - 1. A decorrere dall'entrata in vigore
del presente decreto, i Presidenti della regioni, di
seguito denominati commissari di Governo per il contrasto
del dissesto idrogeologico, subentrano relativamente al
territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle
procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli
accordi di programma sottoscritti tra il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le
regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e nella titolarita' delle relative
contabilita' speciali. I commissari straordinari
attualmente in carica completano le operazioni finalizzate
al subentro dei commissari di Governo per il contrasto del
dissesto idrogeologico entro quindici giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto.
(omissis).»
 
Art. 8
Modifiche all'articolo 20-novies del decreto-legge 1° giugno 2023, n.
61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.
100 relative all'attivita' dei soggetti attuatori degli interventi
per la ricostruzione pubblica

1. All'articolo 20-novies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «Per gli interventi» e' inserita la seguente: «urgenti», dopo le parole: «articolo 20-octies,» sono inserite le seguenti: «commi 2 e 4,» e dopo le parole: «i soggetti attuatori» sono inserite le seguenti: «individuati, di norma, nell'ente ordinariamente titolare dell'opera o competente,»;
b) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «o agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali» sono inserite le seguenti: «nonche', relativamente ai canali di cui all'articolo 20-octies, comma 1, lettera b), in qualita' di soggetti attuatori, ai rispettivi enti gestori» e dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Qualora, per delega regionale recepita con ordinanza commissariale, in conformita' a quanto previsto dal primo periodo, il soggetto attuatore di un intervento urgente sia individuato in un consorzio di bonifica, quest'ultimo provvede all'esecuzione dell'intervento ai sensi della normativa vigente nel rispettivo ambito territoriale regionale, salva espressa e motivata deroga da disporre con la medesima ordinanza commissariale. A tal fine il Commissario straordinario e la regione territorialmente competente definiscono, d'intesa, le relative modalita' di rendicontazione. Con i provvedimenti di cui al comma 2-bis, qualora il soggetto attuatore sia individuato in un ente locale o una struttura regionale, una quota fino allo 0,5 per cento dell'ammontare del contributo concesso ai sensi dell'articolo 20-octies puo' essere destinata al rafforzamento della capacita' operativa dell'ente locale o della struttura regionale medesimi, finalizzata a velocizzare l'attuazione dell'intervento mediante il finanziamento di funzioni tecniche di supporto»;
c) al comma 2-bis, alinea, dopo le parole: «degli interventi» e' inserita la seguente: «urgenti»;
d) al comma 2-ter, dopo le parole: «definite in specifiche convenzioni» sono inserite le seguenti: «, ovvero in atti aggiuntivi alle convenzioni eventualmente gia' sottoscritte ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, ove risulti necessario aggiornare le convenzioni in essere all'evoluzione del processo di ricostruzione e allinearle alle effettive esigenze, entro il limite delle risorse all'uopo disponibili a legislazione vigente»;
e) al comma 3:
1) al primo periodo, la parola: «piani» e' sostituita dalla seguente: «provvedimenti» e le parole: «articolo 20-octies, comma 2, lettera e),» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 20-octies, comma 2,»;
2) al secondo periodo, la parola: «piani» e' sostituita dalla seguente: «provvedimenti» e le parole: «articolo 20-octies, comma 2, lettera e),» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 20-octies, comma 2,»;
f) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3.1 Per gli appalti di cui al comma 3 relativi agli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della rete statale e di quelle rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali, la selezione degli operatori economici da parte della societa' ANAS S.p.a. puo' avvenire anche nell'ambito degli accordi quadro di cui all'articolo 59 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, conclusi dalla societa' ANAS S.p.a. e ancora efficaci alla data dell'affidamento.»;
g) al comma 3-bis:
1) al primo periodo, le parole: «nel piano di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e),» sono sostituite dalle seguenti: «nei provvedimenti di cui all'articolo 20-octies, comma 2,», le parole: «ai sensi del medesimo articolo 20-octies, comma 2, lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «in data 23 dicembre 2024» e le parole: «nel limite massimo di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di 255 milioni di euro, comprensivi di IVA»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Eventuali atti aggiuntivi alla convenzione quadro, comunque entro il limite delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, disciplinano la definizione degli ulteriori interventi affidati alla societa' RFI S.p.A., dei relativi oneri finanziari e delle modalita' di rendicontazione e monitoraggio nonche' degli eventuali oneri di successiva gestione e manutenzione degli interventi non strettamente riconducibili alle competenze istituzionali della societa' RFI S.p.A., dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Degli interventi di cui al presente comma e' data evidenza nei contratti di programma stipulati tra la societa' RFI S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;
h) al comma 6, le parole: «e senza oneri per le prestazioni rese» sono soppresse e le parole: «a legislazione vigente per le attivita' di progettazione della citata Struttura» sono sostituite dalle seguenti: «per le convenzioni di funzionamento di cui all'articolo 20-ter, comma 8»;
i) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Soggetti attuatori degli interventi urgenti per la ricostruzione pubblica».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 20-novies, del
citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 20-novies (Soggetti attuatori degli interventi
urgenti per la ricostruzione pubblica). - «1. Per gli
interventi urgenti di riparazione, ripristino o
ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di
cui all'articolo 20-octies, commi 2 e 4, i soggetti
attuatori individuati, di norma, nell'ente ordinariamente
titolare dell'opera o competente, sono:
a) le regioni;
b) il Ministero della cultura;
c) il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
d) l'Agenzia del demanio;
e) le diocesi, limitatamente agli interventi sugli
immobili di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario
diocesano, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo
20-octies del presente decreto e di importo inferiore alla
soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
f) le universita', limitatamente agli interventi
sugli immobili di loro proprieta' e di importo inferiore
alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera
a) del comma 1, i presidenti delle regioni interessate,
ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, con
apposito provvedimento possono delegare ai consorzi di
bonifica, ai comuni, agli altri enti locali interessati o
agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali
nonche', relativamente ai canali di cui all'articolo
20-octies, comma 1, lettera b), in qualita' di soggetti
attuatori, ai rispettivi enti gestori lo svolgimento di
tutta l'attivita' necessaria alla loro realizzazione. In
relazione ai beni danneggiati di titolarita' dei comuni o
di altri enti locali interessati, fermo restando il potere
regionale di delega di cui al primo periodo del presente
comma, il Commissario straordinario alla ricostruzione, con
propri provvedimenti ai sensi dell'articolo 20-ter, comma
8, puo' individuare lo stesso consorzio di bonifica, lo
stesso ente locale titolare, ovvero lo stesso ente di
governo dell'ambito territoriale ottimale territorialmente
competente, quale soggetto attuatore ai sensi del comma 1
del presente articolo. Qualora, per delega regionale
recepita con ordinanza commissariale, in conformita' a
quanto previsto dal primo periodo, il soggetto attuatore di
un intervento urgente sia individuato in un consorzio di
bonifica, quest'ultimo provvede all'esecuzione
dell'intervento ai sensi della normativa vigente nel
rispettivo ambito territoriale regionale, salva espressa e
motivata deroga da disporre con la medesima ordinanza
commissariale. A tal fine il Commissario straordinario e la
regione territorialmente competente definiscono, d'intesa,
le relative modalita' di rendicontazione. Con i
provvedimenti di cui al comma 2-bis, qualora il soggetto
attuatore sia individuato in un ente locale o una struttura
regionale, una quota fino allo 0,5 per cento dell'ammontare
del contributo concesso ai sensi dell'articolo 20-octies
puo' essere destinata al rafforzamento della capacita'
operativa dell'ente locale o della struttura regionale
medesimi, finalizzata a velocizzare l'attuazione
dell'intervento mediante il finanziamento di funzioni
tecniche di supporto.
2-bis. Per assicurare la celere realizzazione,
attuazione e rendicontazione degli interventi urgenti di
riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere
pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo
20-octies, il Commissario straordinario alla ricostruzione,
con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
20-ter, comma 8, puo' individuare, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, quali soggetti attuatori,
purche' siano gia' in possesso delle professionalita'
necessarie per far fronte alle relative attivita':
a) gli enti di cui ai commi 1 e 2;
b) le amministrazioni centrali dello Stato e gli
organismi in house delle medesime amministrazioni;
c) gli enti pubblici economici;
d) le societa' partecipate a controllo pubblico e i
soggetti dalle stesse controllati;
e) le aziende unita' sanitarie locali;
f) le istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli interventi
sugli immobili di loro proprieta' e di importo inferiore
alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2-ter. Le attivita' svolte dagli organismi in house
di cui al comma 2-bis, lettera b), e dalle societa' e dai
soggetti di cui al comma 2-bis, lettera d), sono definite
in specifiche convenzioni, ovvero in atti aggiuntivi alle
convenzioni eventualmente gia' sottoscritte ai sensi
dell'articolo 20-ter, comma 8, ove risulti necessario
aggiornare le convenzioni in essere all'evoluzione del
processo di ricostruzione e allinearle alle effettive
esigenze, entro il limite delle risorse all'uopo
disponibili a legislazione vigente. Gli oneri derivanti
dalle convenzioni di cui al primo periodo, posti a carico
del quadro economico dell'intervento, non possono superare
il limite massimo del 2 per cento del medesimo quadro
economico. Alle convenzioni stipulate con la Societa' ANAS
S.p.A., si applica quanto previsto dal terzo periodo del
comma 3.
3. Relativamente agli interventi finalizzati alla
definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino
della viabilita' delle infrastrutture stradali di interesse
nazionale rientranti nella competenza della societa' ANAS
S.p.a., danneggiate dagli eventi alluvionali di cui
all'articolo 20-bis, ovvero alla loro ricostruzione, in
continuita' con gli interventi gia' realizzati o avviati ai
sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), del codice
della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, e relativamente agli interventi di
contrasto al dissesto di versante gravante sulle arterie
stradali e sulle aree contigue, anche se di proprieta'
ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e privati, i quali
restano responsabili dei successivi adempimenti
manutentivi, la medesima societa' provvede, secondo quanto
previsto nei provvedimenti di cui all'articolo 20-octies,
comma 2, del presente decreto, in qualita' di soggetto
attuatore, eventualmente operando, in via di anticipazione,
a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1,
comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo le
modalita' di cui all'articolo 20-octies, comma 10, previa
autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti sulla base della preventiva ricognizione, da
parte della stessa societa' ANAS S.p.a., delle risorse che
possono essere temporaneamente distolte dalla finalita' cui
sono destinate senza pregiudizio per le medesime. Per il
coordinamento degli interventi finalizzati alla definitiva
messa in sicurezza e al definitivo ripristino della
viabilita' delle infrastrutture stradali rientranti nella
competenza delle regioni e degli enti locali, danneggiate
dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, ovvero
alla loro ricostruzione, in continuita' con gli interventi
gia' realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25, comma
2, lettera b), del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 1 del 2018, la societa' ANAS S.p.a. opera in
qualita' di soggetto attuatore e provvede direttamente,
secondo quanto previsto nei provvedimenti di cui
all'articolo 20-octies, comma 2, del presente decreto, ove
necessario, anche in ragione dell'effettiva capacita'
operativa degli enti interessati, all'esecuzione degli
interventi, anche operando in via di anticipazione a valere
sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868,
della citata legge n. 208 del 2015 e con le medesime
modalita' di cui al primo periodo del presente comma. Gli
oneri connessi al supporto tecnico e alle attivita'
connesse alla realizzazione dei citati interventi sono
posti a carico dei quadri economici degli interventi con le
modalita' e nel limite della quota di cui all'articolo 36,
commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1,
comma 868, della citata legge n. 208 del 2015, utilizzate
ai sensi del primo e del secondo periodo del presente
comma, sono reintegrate a valere sulla contabilita'
speciale del Commissario straordinario alla ricostruzione
di cui all'articolo 20-ter. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3.1 Per gli appalti di cui al comma 3 relativi agli
interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture
stradali della rete statale e di quelle rientranti nella
competenza delle regioni e degli enti locali, la selezione
degli operatori economici da parte della societa' ANAS
S.p.a. puo' avvenire anche nell'ambito degli accordi quadro
di cui all'articolo 59 del codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
conclusi dalla societa' ANAS S.p.a. e ancora efficaci alla
data dell'affidamento.
3-bis. La societa' RFI S.p.A., secondo quanto previsto
nei provvedimenti di cui all'articolo 20-octies, comma 2, e
sulla base della convenzione quadro sottoscritta con il
Commissario straordinario in data 23 dicembre 2024,
provvede, in qualita' di soggetto attuatore, a valere sulle
risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo
20-quinquies, comma 4, nel limite massimo di 255 milioni di
euro, comprensivi di IVA, agli interventi finalizzati alla
definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino
degli impianti ferroviari danneggiati dagli eventi
alluvionali di cui all'articolo 20-bis nonche' agli
interventi di contrasto al dissesto di versante incombente
sugli impianti ferroviari e sulle aree contigue, anche se
di proprieta' ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e
privati, i quali restano responsabili dei successivi
adempimenti manutentivi. Eventuali atti aggiuntivi alla
convenzione quadro, comunque entro il limite delle risorse
finanziarie di cui al primo periodo, disciplinano la
definizione degli ulteriori interventi affidati alla
societa' RFI S.p.A., dei relativi oneri finanziari e delle
modalita' di rendicontazione e monitoraggio nonche' degli
eventuali oneri di successiva gestione e manutenzione degli
interventi non strettamente riconducibili alle competenze
istituzionali della societa' RFI S.p.A., dandone
comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Degli interventi di cui al presente comma e'
data evidenza nei contratti di programma stipulati tra la
societa' RFI S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
4. Relativamente agli interventi di cui alla lettera
e) del comma 1, di importo superiore alla soglia di
rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, o per i quali non si siano proposte le
diocesi, la funzione di soggetto attuatore e' svolta dal
Ministero della cultura o dagli altri soggetti di cui al
comma 1, lettere a), c) e d), del presente articolo.
5. Per gli interventi di competenza delle diocesi e
degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al
comma 1, lettera e), di importo non superiore alla soglia
europea per singolo intervento, si osservano le procedure
previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento
della progettazione sia per l'affidamento dei lavori. Con
ordinanza commissariale ai sensi dell'articolo 20-ter,
comma 8, sentiti il presidente della Conferenza episcopale
italiana e il Ministro della cultura, sono stabiliti le
modalita' di attuazione del presente comma, dirette ad
assicurare il controllo, l'economicita' e la trasparenza
nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonche' le priorita'
di intervento e il metodo di calcolo del costo del
progetto.
6. Il Commissario straordinario alla ricostruzione di
cui all'articolo 20-ter puo' avvalersi, previa stipulazione
di una convenzione, della Struttura per la progettazione di
beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da
162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la
progettazione di interventi sugli immobili pubblici
danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo
20-bis, individuati nell'ambito della predetta convenzione
e nel limite delle risorse disponibili per le convenzioni
di funzionamento di cui all'articolo 20-ter, comma 8.»
- Si riporta il testo dell'articolo 59, del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti
pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di
contratti pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
marzo 2023, n. 77:
«Art. 59 (Accordi quadro). - 1. Le stazioni
appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non
superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali
debitamente motivati, in particolare con riferimento
all'oggetto dell'accordo quadro. Nei casi di cui al
presente comma, la decisione a contrarre di cui
all'articolo 17, comma 1, indica le esigenze di
programmazione sulla base di una ricognizione dei
fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di
lavori, servizi e forniture. Nei casi di cui al comma 4,
lettera a), la decisione a contrarre indica altresi' le
percentuali di affidamento ai diversi operatori economici
al fine di assicurare condizioni di effettiva
remunerativita' dei singoli contratti attuativi. L'accordo
quadro indica il valore stimato dell'intera operazione
contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non puo'
ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere
l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare
o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto
previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini
dell'ottenimento di offerte migliorative, il ricorso
all'accordo quadro non e' ammissibile ove l'appalto
consequenziale comporti modifiche sostanziali alla
tipologia delle prestazioni previste nell'accordo.
2. Gli appalti basati su un accordo quadro sono
aggiudicati secondo le procedure previste dal presente
articolo, applicabili tra le stazioni appaltanti,
individuate nell'indizione della procedura per la
conclusione dell'accordo quadro, e gli operatori economici
selezionati in esito alla stessa. Non possono in sede di
appalto apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni
fissate nell'accordo quadro.
3. Quando l'accordo quadro sia concluso con un solo
operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i
limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso.
La stazione appaltante puo' consultare per iscritto
l'operatore economico chiedendogli di completare la sua
offerta, se necessario.
4. L'accordo quadro concluso con piu' operatori
economici e' eseguito secondo una delle seguenti modalita':
a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo
quadro, senza riaprire il confronto competitivo, quando
l'accordo quadro contenga tutti i termini che disciplinano
la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture,
nonche' le condizioni oggettive, stabilite nei documenti di
gara dell'accordo quadro, per determinare quale degli
operatori economici parti dell'accordo effettuera' la
prestazione; l'individuazione dell'operatore economico che
effettuera' la prestazione avviene con decisione motivata
in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione;
b) riaprendo il confronto competitivo tra gli
operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo
quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la
prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture;
c) sussistendo le condizioni di cui alla lettera
a), in parte senza la riapertura del confronto competitivo
conformemente a quanto ivi previsto e, in parte, con la
riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto
previsto dalla lettera b), se questa possibilita' e' stata
stabilita dalla stazione appaltante nei documenti di gara
per l'accordo quadro. La scelta tra le due procedure
avviene in base a criteri oggettivi che sono indicati nei
documenti di gara per l'accordo quadro e che stabiliscono
anche quali condizioni possono essere soggette alla
riapertura del confronto competitivo. Le possibilita'
previste alla presente lettera si applicano anche a ogni
lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che
disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle
forniture in questione sono definiti nell'accordo quadro,
indipendentemente dal fatto che siano stati stabiliti tutti
i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei
servizi e delle forniture in questione per altri lotti.
5. Gli eventuali confronti competitivi di cui al
comma 4 si basano sulle stesse condizioni applicate
all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario
precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti
di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente
procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare la stazione
appaltante consulta per iscritto gli operatori economici
che sono in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto;
b) la stazione appaltante fissa un termine
sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun
appalto specifico, tenendo conto della complessita'
dell'oggetto dell'appalto e del tempo necessario per la
trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e il
loro contenuto non e' reso pubblico fino alla scadenza del
termine previsto per la loro presentazione;
d) la stazione appaltante aggiudica l'appalto
all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla
base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di
gara per l'accordo quadro.
5-bis. Quando in fase di stipula dei contratti
attuativi dell'accordo non sia possibile preservare
l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile
ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva
buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b),
e' fatta salva la facolta' dell'operatore economico o della
stazione appaltante di non procedere alla stipula. Quando
in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi
dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio
contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante
una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, e' fatta
salva la facolta' della stazione appaltante o
dell'appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva
onerosita' sopravvenuta, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 122, comma 5, del codice.»
 
Art. 9
Programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio
idraulico e idrogeologico e disposizioni per il sostegno del lavoro
in agricoltura

1. Nel capo I-quater del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, all'articolo 20-decies sono premessi i seguenti:
«Art. 20-novies.1 (Programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorita' politica delegata per la ricostruzione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Commissario straordinario da formulare entro il termine di cui all'articolo 20-ter, comma 1-bis, sentita la Cabina di coordinamento di cui all'articolo 20-quater, si provvede all'individuazione delle risorse finanziarie di cui al comma 4 del presente articolo da ripartire in misura percentuale per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico tra le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Per la definizione della proposta di cui al primo periodo, il Commissario straordinario si avvale delle autorita' di bacino distrettuali e delle regioni interessate, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 20-ter, comma 8, tenendo conto delle valutazioni di rischio elaborate sulla base delle pianificazioni di bacino disponibili e di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2017. Il decreto di cui al primo periodo e' comunicato, ai fini di quanto previsto dal comma 2, ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualita' di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
2. Ciascuno dei presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualita' di commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 91 del 2014, formula al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorita' politica delegata per la ricostruzione, entro il 30 ottobre 2026 ed entro il 30 ottobre 2032, una proposta degli interventi da attuare nei successivi sei anni in relazione ai territori di cui all'articolo 20-bis di rispettiva competenza, nei limiti delle risorse disponibili per effetto del riparto di cui al comma 1, nonche' tenuto conto di una valutazione di priorita' e dell'evoluzione e dell'aggiornamento della pianificazione di bacino di cui agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Entro sessanta giorni dalla formulazione della proposta ai sensi del comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'Autorita' politica delegata per la ricostruzione, ove nominata, si provvede all'approvazione, per stralci della durata di sei anni, di un programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei territori di cui all'articolo 20-bis, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 4 del presente articolo e tenendo conto dell'evoluzione e dell'aggiornamento della pianificazione di bacino di cui agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e di quanto stabilito dal presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 69 del richiamato decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. Nelle more di una riforma organica della disciplina in materia di mitigazione dei rischi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo e della ricognizione delle risorse a tali scopi previste a legislazione vigente, alla cui attuazione potra' provvedersi anche estendendo la destinazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, eventualmente integrato con le suddette risorse, al finanziamento dei relativi interventi di mitigazione, una quota del medesimo fondo, pari complessivamente a 1 miliardo di euro per gli anni dal 2027 al 2038, e' destinata, con le modalita' di cui all'articolo 1, commi 645 e 646, della medesima legge n. 207 del 2024, all'attuazione del programma straordinario di cui al comma 3. Nei decreti di cui al comma 3 sono individuati i cronoprogrammi degli interventi e sono regolate le relative modalita' di monitoraggio e di esecuzione, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 20-octies, comma 10, nonche' le modalita' per l'eventuale rimodulazione in corso d'opera degli interventi approvati, anche al fine di ottimizzare l'impiego delle relative risorse finanziarie.
5. All'attuazione degli interventi contenuti negli stralci pluriennali di cui al comma 3 provvedono, nei rispettivi ambiti territoriali, i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualita' di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 91 del 2014. Per le finalita' di cui al primo periodo, le risorse oggetto di riparto ai sensi del comma 1 sono trasferite nelle contabilita' speciali intestate ai commissari di Governo territorialmente competenti.
6. Stanti le condizioni di particolare urgenza derivanti dall'impatto che gli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis hanno avuto nei territori interessati, allo scopo di assicurare l'opportuno coordinamento, su base territoriale, e accelerare l'azione di riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, su proposta dei presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualita' di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 91 del 2014 possono essere individuati ed attuati con le procedure e modalita' di cui al comma 3 del presente articolo e all'articolo 20-octies, comma 10, anche interventi gia' finanziati a valere su altre fonti di finanziamento, purche' coerenti con le finalita' del programma, previa intesa con i Ministeri competenti.
Art. 20-novies.2 (Misure per il consolidamento della capacita' operativa territoriale necessaria per l'implementazione del programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico). - 1. Allo scopo di garantire la continuita' della capacita' operativa necessaria per l'implementazione del programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico di cui all'articolo 20-novies.1, le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana possono individuare, nell'ambito della propria struttura e secondo il proprio ordinamento, articolazioni organizzative finalizzate a supportare l'esercizio delle funzioni dei rispettivi presidenti, nella qualita' di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, costituite da personale gia' in servizio, a tempo determinato o indeterminato, presso l'ente o le sue agenzie, anche nell'ambito delle strutture eventualmente costituite a supporto:
a) dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
b) dei Commissari per la ricostruzione dei sismi 2012 e 2016;
c) dei presidenti delle regioni nominati commissari delegati a seguito di emergenze di protezione civile con i provvedimenti di cui all'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
1-bis. Le articolazioni organizzative di cui al comma 1 possono altresi' avvalersi, previo protocollo d'intesa, a titolo gratuito, del supporto tecnico-scientifico delle universita' e dei centri di ricerca del territorio.
2. Fermi restando, per l'eventuale personale a tempo determinato gia' in servizio di cui al comma 1, lettere a), b) e c), gli attuali termini di scadenza dei contratti in essere e, comunque, nel rispetto del termine massimo di durata dei contratti a tempo determinato, previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per il personale a tempo determinato di cui al presente articolo, il termine del 31 dicembre 2026, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e' prorogato fino al 31 dicembre 2028, fermo restando il possesso dei requisiti ivi previsti per l'accesso alla procedura di reclutamento. Al personale in servizio nelle articolazioni organizzative di cui al comma 1, fermo restando il trattamento economico fondamentale e accessorio a carico delle amministrazioni e delle strutture di provenienza, possono essere riconosciuti nei limiti delle risorse finanziarie disponibili:
a) quanto al personale non dirigenziale il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro capite;
b) quanto ai titolari di incarichi dirigenziali e di elevata qualificazione, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e alla contrattazione collettiva nazionale dell'area e del comparto di appartenenza per il periodo di impiego, una indennita' mensile non superiore al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti.
3. Per le attivita' di cui al comma 2 e' autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2038, che viene ripartita tra le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana nella medesima misura percentuale individuata ai sensi dell'articolo 20-novies.1, comma 1. Alla disciplina delle modalita' di assegnazione e trasferimento alle tre regioni delle risorse di cui al presente comma si provvede con i decreti di cui all'articolo 20-novies.1, comma 3.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2038, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
2. All'articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si applicano ai datori di lavoro agricoli di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, e all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che siano qualificati come medie e grandi imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. A tal fine, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in sede di tariffazione della contribuzione dovuta in relazione alle scadenze trimestrali dell'anno 2025, riconosce sull'estratto conto aziendale dei datori di lavoro come sopra individuati un importo a credito determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo e calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta per i trimestri di competenza dell'anno 2024.».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 30,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 27,65 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, con conseguente rideterminazione, per il medesimo anno, dell'importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 9;
b) quanto a 2,85 milioni di euro mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte nel 2025 nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101.

Riferimenti normativi

- Il Capo I-quater del citato decreto-legge 1° giugno
2023, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2023, n. 100, reca «Misure per la tutela
ambientale».
 
Art. 10
Modifiche all'articolo 20-decies del decreto-legge 1° giugno 2023, n.
61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.
100

1. All'articolo 20-decies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora nell'ambito del territorio colpito di una delle regioni interessate le esigenze risultino integralmente fronteggiate nell'ambito dei richiamati interventi realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, non si da' luogo all'approvazione del piano di cui al presente comma.»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il piano di cui al comma 1 puo', altresi', operare una ricognizione dei provvedimenti adottati da parte dei soggetti ordinariamente competenti in conformita' alle normative statali e regionali vigenti, oltre che alle disposizioni speciali e alle facolta' derogatorie previste dal presente articolo e dalle ordinanze di protezione civile allo scopo adottate ai sensi dell'articolo 25 del codice, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per l'esecuzione degli interventi di gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, gia' finanziati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le misure contenute nei provvedimenti adottati ai sensi del presente comma sono efficaci, nei territori interessati, fino al termine di cui all'articolo 20-ter, comma 1-bis.»;
c) dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:
«12-bis. Il Commissario straordinario, avvalendosi, in relazione a ciascun ambito regionale, del sub-commissario e del soggetto regionale costituito ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, provvede, entro il 31 agosto 2025, alla ricognizione degli ulteriori fabbisogni derivanti dall'applicazione del presente articolo agli eventi di cui all'articolo 20-bis, comma 1-bis, nonche' alla ricognizione delle eventuali esigenze di rimodulazione dei piani gia' adottati per gli eventi di cui al medesimo comma, tenendo conto degli interventi finanziati con i provvedimenti di cui all'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 e degli eventuali risarcimenti assicurativi allo scopo riconosciuti.
12-ter. A seguito della ricognizione di cui al comma 12-bis, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, il Commissario straordinario provvede, con uno o piu' provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, all'approvazione di un nuovo piano relativo agli eventi di cui all'articolo 20-bis, comma 1-bis, e all'aggiornamento dei piani gia' adottati.
12-quater. All'attuazione del nuovo piano e degli aggiornamenti dei piani di cui al comma 12-ter provvedono i soggetti competenti, in conformita' a quanto previsto dalle normative statali e regionali vigenti, dal presente articolo e dalle ordinanze di protezione civile allo scopo adottate ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, fino al termine dello stato di emergenza relativo ai singoli eventi di cui all'articolo 20-bis.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 20-decies, del
citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 20-decies (Disposizioni in materia di
trattamento e trasporto dei materiali). - 1. Il Commissario
straordinario, acquisita l'intesa delle regioni
interessate, nei limiti delle risorse disponibili nella
contabilita' speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7,
lettera e), approva il piano per la gestione dei materiali
derivanti dagli eventi alluvionali e dagli interventi di
ricostruzione, riparazione e ripristino di cui agli
articoli da 20-bis a 20-duodecies, in continuita' con gli
interventi gia' realizzati o avviati ai sensi dell'articolo
25 del codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Qualora nell'ambito del
territorio colpito di una delle regioni interessate, le
esigenze risultino integralmente fronteggiate nell'ambito
dei richiamati interventi realizzati o avviati ai sensi
dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo
n. 1 del 2018, non si da' luogo all'approvazione del piano
di cui al presente comma.
2. Il piano di cui al comma 1 e' redatto allo scopo
di:
a) fornire gli strumenti tecnici e operativi per la
migliore gestione dei materiali derivanti dagli eventi
alluvionali, dai crolli e dalle demolizioni;
b) individuare le risorse occorrenti e coordinare
il complesso delle attivita' da porre in essere per la piu'
celere rimozione dei materiali derivanti dall'evento
calamitoso, indicando i tempi di completamento degli
interventi;
c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e
gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, la
possibilita' di recuperare le originarie matrici
storico-culturali degli edifici crollati o delle aree
interessate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo
20-bis;
d) operare interventi di demolizione di tipo
selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di
materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei
cumuli preparati, massimizzando il recupero dei materiali
derivanti dall'evento calamitoso e riducendo i costi di
intervento;
e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i
materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova
materia prima da mettere a disposizione per la
ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi
alluvionali di cui all'articolo 20-bis; tali materiali, se
non utilizzati, sono venduti mediante procedura pubblica di
affidamento ai sensi del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e il
relativo ricavato e' ceduto come contributo al comune da
cui provengono i materiali stessi.
2-bis. Il piano di cui al comma 1 puo', altresi',
operare una ricognizione dei provvedimenti adottati da
parte dei soggetti ordinariamente competenti in conformita'
alle normative statali e regionali vigenti, oltre che alle
disposizioni speciali e alle facolta' derogatorie previste
dal presente articolo e dalle ordinanze di protezione
civile allo scopo adottate ai sensi dell'articolo 25 del
codice, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per
l'esecuzione degli interventi di gestione dei materiali
derivanti dagli eventi alluvionali e dagli interventi di
ricostruzione, riparazione e ripristino di cui agli
articoli da 20-bis a 20-duodecies, gia' finanziati
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente. Le misure contenute nei provvedimenti adottati ai
sensi del presente comma sono efficaci, nei territori
interessati, fino al termine di cui all'articolo 20-ter,
comma 1-bis.
3. In deroga all'articolo 184 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, i materiali derivanti dal crollo
parziale o totale degli edifici pubblici e privati causato
dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis nonche'
quelli derivanti dalle attivita' di demolizione e
abbattimento degli edifici pericolanti, disposte dai comuni
interessati dagli eventi medesimi o da altri soggetti
competenti o comunque svolte su incarico degli stessi, sono
classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER
20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto
verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito
temporaneo di cui ai commi 5 e 7, fatte salve le situazioni
in cui e' possibile segnalare i materiali pericolosi ed
effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte
selettive. Ai fini dei conseguenti adempimenti
amministrativi, il produttore dei materiali di cui al
presente articolo e' il comune di origine dei materiali
stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f),
del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di
interesse architettonico, artistico e storico nonche'
quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico
appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le
ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il
legno lavorato e i metalli lavorati. Tali materiali sono
selezionati e separati secondo le disposizioni delle
competenti autorita', che ne individuano anche il luogo di
destinazione. Le autorizzazioni previste dalla vigente
disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove
necessarie, si intendono acquisite con l'assenso
manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto
dal rappresentante del Ministero della cultura che
partecipa alle operazioni.
5. La raccolta dei materiali di cui al comma 3,
giacenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane,
su suolo privato, e il loro trasporto ai centri di raccolta
comunali e ai siti di raggruppamento o deposito temporaneo
ovvero direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5),
come definiti dall'allegato C alla parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se le caratteristiche
dei materiali derivanti dall'evento calamitoso lo
consentono, sono operati a cura delle aziende che
gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani presso i territori interessati o dei comuni
territorialmente competenti o delle pubbliche
amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o
attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi
incaricate, o attraverso imprese dai medesimi individuate
con la procedura prevista dall'articolo 76 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, ferma restando la possibilita' di utilizzo di
procedure che assicurino un piu' ampio confronto
concorrenziale. Le predette attivita' di trasporto sono
effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il
Centro di coordinamento RAEE e' tenuto a prendere in
consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con
oneri a proprio carico. Le disposizioni del terzo periodo
del presente comma si applicano anche al Centro di
coordinamento nazionale pile e accumulatori (CDCNPA) per i
rifiuti di sua competenza. Ai fini dei conseguenti
adempimenti amministrativi, e' considerato produttore dei
materiali derivanti dall'evento calamitoso il comune di
origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183,
comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152
del 2006. Limitatamente ai materiali di cui al comma 3 del
presente articolo giacenti nelle aree urbane su suolo
privato, l'attivita' di raccolta e di trasporto e'
effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla
concessione dei contributi per la ricostruzione privata. A
tal fine, il comune provvede a notificare, secondo le
modalita' previste dalle vigenti disposizioni di legge in
materia di notificazione dei provvedimenti amministrativi
ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, un apposito avviso, contenente l'indicazione della
data nella quale si provvedera' alla rimozione dei
materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di
notificazione dell'avviso, il comune, salvo che
l'interessato abbia espresso motivato diniego, autorizza la
raccolta e il trasporto dei materiali.
6. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai
precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici
di interesse architettonico, artistico e storico nonche' di
quelli aventi valore anche simbolico appartenenti
all'edilizia storica, le attivita' di demolizione e di
contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove
possibile, il recupero dei materiali e la conservazione
delle componenti identitarie, esterne e interne, di ciascun
edificio.
7. I presidenti delle regioni interessate, ciascuno
per l'ambito territoriale di propria competenza,
autorizzano, qualora necessario, l'utilizzo di impianti
mobili per le operazioni di selezione, separazione, messa
in riserva (R13), scambio di rifiuti per successive
operazioni di recupero (R12) e recupero di flussi omogenei
di rifiuti (R5), come definiti dall'allegato C alla parte
quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per
l'eventuale successivo trasporto della frazione non
recuperabile agli impianti di destinazione finale. I
rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto
stabilito dall'articolo 177, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, nonche' nel rispetto dei
criteri di cui all'articolo 178 del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006 e dei principi di cui
all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. I
presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito
territoriale di propria competenza, stabiliscono le
modalita' di rendicontazione dei quantitativi dei materiali
di cui al comma 3 raccolti e trasportati nonche' dei
rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.
8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui
al comma 5 ricevono i mezzi di trasporto dei materiali
senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo
scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la
gestione dei siti, provvedendo con urgenza all'avvio agli
impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti
nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresi'
a fornire il personale di servizio per eseguire, previa
autorizzazione dei presidenti delle regioni interessate,
ciascuno per l'ambito territoriale di sua competenza, la
separazione e cernita dal rifiuto tal quale delle matrici
recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonche' il
loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di
recupero e smaltimento.
9. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo
ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani
indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza
alla popolazione colpita dall'evento calamitoso possono
essere conferiti negli impianti gia' allo scopo autorizzati
secondo il principio di prossimita', senza apportare
modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga
all'eventuale definizione dei bacini di provenienza dei
rifiuti urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei
servizi di raccolta si accorda preventivamente con i
gestori degli impianti dandone comunicazione alla regione e
all'agenzia regionale per la protezione ambientale
territorialmente competenti.
10. Le agenzie regionali per la protezione ambientale
e le aziende sanitarie locali territorialmente competenti,
nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela
ambientale e di prevenzione e tutela della sicurezza dei
lavoratori, e il Ministero della cultura, al fine di
evitare il caricamento indifferenziato dei beni di
interesse architettonico, artistico e storico nei mezzi di
trasporto, assicurano la vigilanza e il rispetto delle
disposizioni del presente articolo.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, i materiali
derivanti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo
20-bis nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione
visiva, la presenza di amianto non rientrano nei rifiuti di
cui al comma 3. Ad essi e' attribuito il codice CER
17.06.05* e sono gestiti secondo le indicazioni di cui al
presente comma. Tali materiali non possono essere
movimentati, ma sono circoscritti adeguatamente con nastro
segnaletico. L'intervento di bonifica e' effettuato da una
ditta specializzata. Qualora il rinvenimento avvenga
durante la raccolta, il rifiuto residuato dallo scarto
dell'amianto, sottoposto a eventuale separazione e cernita
di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e
dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non
pericoloso con codice CER 20.03.99 ed e' gestito secondo le
modalita' di cui al presente articolo. Qualora il
rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso
il sito di deposito temporaneo, il rimanente rifiuto,
privato del materiale contenente amianto e sottoposto a
eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili,
dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la
classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice
CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio a
successive operazioni di recupero e smaltimento. In
quest'ultimo caso i siti di deposito temporaneo possono
essere adibiti anche a deposito, in area separata e
appositamente allestita, di rifiuti di amianto. La verifica
che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta
separazione e cernita, siano private del materiale
contenente amianto e delle altre sostanze pericolose e'
svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla
normativa vigente sia per il campionamento sia per la
valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle
sostanze pericolose presenti. Per quanto riguarda gli
interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di
asportare e smaltire correttamente tutto il materiale,
devono presentare all'organo di vigilanza competente per
territorio un idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo
256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale
piano di lavoro viene presentato al dipartimento di sanita'
pubblica dell'azienda sanitaria locale competente, che
entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di sanita' pubblica
individuano un nucleo di operatori esperti che svolge
attivita' di assistenza alle aziende e ai cittadini per il
supporto sugli aspetti di competenza.
12. A esclusione degli interventi che sono compresi e
finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei
contributi per la ricostruzione, le attivita' previste dal
presente articolo derivanti dall'evento calamitoso, ivi
comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al
recupero e allo smaltimento dei rifiuti, sono svolte nel
limite delle risorse disponibili nella contabilita'
speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e),
ovvero a valere su risorse disponibili a legislazione
vigente e finalizzate allo scopo. Le amministrazioni
competenti operano con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
12-bis. Il Commissario straordinario, avvalendosi, in
relazione a ciascun ambito regionale, del sub-commissario e
del soggetto regionale costituito ai sensi dell'articolo 2,
comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
provvede, entro il 31 agosto 2025, alla ricognizione degli
ulteriori fabbisogni derivanti dall'applicazione del
presente articolo agli eventi di cui all'articolo 20-bis,
comma 1-bis, nonche' alla ricognizione delle eventuali
esigenze di rimodulazione dei piani gia' adottati per gli
eventi di cui al medesimo comma, tenendo conto degli
interventi finanziati con i provvedimenti di cui
all'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n.
1 del 2018 e degli eventuali risarcimenti assicurativi allo
scopo riconosciuti.
12-ter. A seguito della ricognizione di cui al comma
12-bis, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a
legislazione vigente, il Commissario straordinario
provvede, con uno o piu' provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 20-ter, comma 8, all'approvazione di un nuovo
piano relativo agli eventi di cui all'articolo 20-bis,
comma 1-bis, e all'aggiornamento dei piani gia' adottati.
12-quater. All'attuazione del nuovo piano e degli
aggiornamenti dei piani di cui al comma 12-ter provvedono i
soggetti competenti, in conformita' a quanto previsto dalle
normative statali e regionali vigenti, dal presente
articolo e dalle ordinanze di protezione civile allo scopo
adottate ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al
decreto legislativo n. 1 del 2018, fino al termine dello
stato di emergenza relativo ai singoli eventi di cui
all'articolo 20-bis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 25, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della
protezione civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22
gennaio 2018, n. 17:
«Art. 25 (Ordinanze di protezione civile). - 1. Per
il coordinamento dell'attuazione degli interventi da
effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo
nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione
civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione
vigente, nei limiti e con le modalita' indicati nella
deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita
l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente
interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti,
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere specificamente
motivate.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le
ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla popolazione
interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle
attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del
materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da
scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
la continuita' amministrativa nei comuni e territori
interessati, anche mediante interventi di natura
temporanea;
c) all'attivazione di prime misure economiche di
immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei
confronti della popolazione e delle attivita' economiche e
produttive direttamente interessate dall'evento, per
fronteggiare le piu' urgenti necessita';
d) alla realizzazione di interventi, anche
strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle
aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso
all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della
pubblica e privata incolumita', in coerenza con gli
strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
e) alla ricognizione dei fabbisogni per il
ripristino delle strutture e delle infrastrutture,
pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni subiti
dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali
e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in
essere sulla base di procedure definite con la medesima o
altra ordinanza;
f) all'attuazione delle misure per far fronte alle
esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso
misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea,
in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
delle risorse finanziarie individuate con delibera del
Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e
secondo i criteri individuati con la delibera di cui
all'articolo 28.
3. Le ordinanze di protezione civile non sono
soggette al controllo preventivo di legittimita' di cui
all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni.
4. Le ordinanze di protezione civile, la cui
efficacia decorre dalla data di adozione e che sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, e successive modificazioni e sono trasmesse, per
informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri,
alle Regioni o Province autonome interessate e fino al
trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di
emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia
e delle finanze.
5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione
dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze
sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.
6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile,
per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze
di cui al presente articolo si avvale delle componenti e
strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti
attuatori degli interventi previsti sono, di norma,
identificati nei soggetti pubblici ordinariamente
competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via
prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti
adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa
vigente.
7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di
protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono
essere nominati commissari delegati che operano in regime
straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza
di rilievo nazionale. Qualora il Capo del Dipartimento si
avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento
di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i
tempi e le modalita' del suo esercizio. I commissari
delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i
soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo
svolgimento dell'incarico.
8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le
ordinanze di protezione civile non e' prevista la
corresponsione di alcun compenso per il Capo del
Dipartimento della protezione civile e per i commissari
delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri
soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo
23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e il compenso e' commisurato
proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del
parametro massimo costituito dal 70 per cento del
trattamento economico previsto per il primo presidente
della Corte di cassazione.
9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e
i consequenziali provvedimenti commissariali nonche'
avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti
ai sensi del presente articolo e' disciplinata dal codice
del processo amministrativo.
10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo
15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di
monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto
l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle
ordinanze di protezione civile nonche' dei provvedimenti
adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al
presente comma e' tenuto ad assicurare la continuita'
dell'azione di monitoraggio, anche in relazione alle
ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate
dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,
definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quanto
previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in
deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei
limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui
all'articolo 24, comma 7.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 186-bis,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2010)» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302:
«Art. 2 (Disposizioni diverse)
Omissis.
186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono soppresse le Autorita'
d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto
compiuto dalle Autorita' d'ambito territoriale e' da
considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con
legge le funzioni gia' esercitate dalle Autorita', nel
rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e
adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201
del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono
efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in
vigore della legge regionale di cui al periodo precedente.
I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Omissis.»
 
Art. 10 bis

Disposizioni urgenti in materia
di procedimenti amministrativi

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 settembre 2025, i soggetti che al momento degli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attivita' lavorativa, produttiva o di funzione nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dai predetti eventi sono riammessi nei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, avviati d'ufficio o su istanza di parte, comunque denominati, pendenti al sopraggiungere dei medesimi eventi. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nei procedimenti, comunque denominati, finalizzati all'erogazione di risorse pubbliche nonche' in tutte le ipotesi in cui dalla riapertura dei termini possa derivare un pregiudizio a soggetti pubblici o privati.
2. Nei casi di cui al comma 1 sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volonta' conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento. Dalla disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1-bis,
lettere a) e b), del citato decreto-legge 1° giugno 2023,
n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2023, n. 100:
«Art. 4 (Misure urgenti in materia di sospensione dei
procedimenti e dei termini amministrativi). - (Omissis)
1-bis. Sono esclusi dalla sospensione di cui al comma
1:
a) i termini e i procedimenti concernenti i
concorsi per il personale del Servizio sanitario nazionale,
ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di
abilitazione all'esercizio della professione di medico
chirurgo, nonche' i concorsi per il personale della
protezione civile;
b) i termini relativi a procedimenti individuati
con atti amministrativi regionali, al fine di evitare ogni
pregiudizio ai soggetti, pubblici e privati, destinatari
dei provvedimenti finali e di garantire, in particolare, la
piena attuazione dei programmi definiti nell'ambito dei
Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020,
evitando il disimpegno di risorse dell'Unione europea;
(omissis).»
 
Art. 11
Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti
tributari e contributivi nonche' in materia contrattuale per l'area
dei Campi Flegrei

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che alla data del 13 marzo 2025 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in immobili:
a) danneggiati e sgomberati per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorita' in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei;
b) danneggiati per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilita' in conseguenza dei predetti eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 e, all'esito delle verifiche svolte, e' disposto lo sgombero per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorita'.
2. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del presidente della Regione Campania, sentiti i comuni interessati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i soggetti di cui al comma 1.
3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, ad eccezione dei termini concernenti il versamento degli importi dovuti a titolo di dazi doganali e in adempimento degli obblighi di versamento in materia di accise. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
4. La sospensione di cui al comma 3 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualita' di sostituti d'imposta.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
6. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 non si procede al rimborso di quanto gia' versato.
7. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini degli adempimenti tributari in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, ad eccezione di quelli concernenti la disciplina dei dazi doganali e delle accise. Sono sospesi, altresi', per il periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, i termini degli adempimenti, salvo quelli riguardanti gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino negli immobili di cui al comma 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti immobili. Nel medesimo periodo non si applicano le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti sospesi ai sensi del presente comma.
8. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 10 dicembre 2025. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli atti previsti dall'articolo 29 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonche' agli atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 3, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, nonche' agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 3, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 10 dicembre 2025.
9. Si applica, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025. Relativamente ai soggetti di cui al comma 1, i termini di versamento delle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge n. 197 del 2022, in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, sono prorogati di tre mesi. I termini degli adempimenti e dei versamenti di cui all'articolo 3-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, in scadenza nel medesimo periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, sono prorogati di tre mesi.
11. Per le societa' e le imprese che, alla data del 13 marzo 2025, avevano la sede legale od operativa o unita' locali negli immobili di cui al comma 1, e' sospeso dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi comprese le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorita' in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, ovvero beni immobili strumentali all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
12. E', altresi', sospeso dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, erogati dalle banche, nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, aventi ad oggetto abitazioni principali, abituali e continuative, danneggiate e sgomberate per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorita' in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 23 e 24, decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268:
«Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente).
- 1. Gli enti e le societa' indicati nell'articolo 87,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le societa' e associazioni indicate
nell'articolo 5 del predetto testo unico e le persone
fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi
dell'articolo 51 del citato testo unico, o imprese
agricole, le persone fisiche che esercitano arti e
professioni, il curatore fallimentare, il commissario
liquidatore nonche' il condominio quale sostituto
d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui
all'articolo 48 dello stesso testo unico, devono operare
all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai
percipienti, con obbligo di rivalsa . Nel caso in cui la
ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza,
in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro,
il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta.
1-bis I soggetti che adempiono agli obblighi
contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato
all'estero di cui all'articolo 48, concernente
determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma
8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative
ritenute.
2. La ritenuta da operare e' determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori,
di cui all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli
indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in
ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di
paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed
effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13
del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le
detrazioni di cui all'articolo 12 del citato testo unico
sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi
diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice
fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle
detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le
eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per
i periodi di imposta successivi. L'omissione della
comunicazione relativa alle variazioni comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dall' articolo 11
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
successive modificazioni;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, ragguagliando a mese i
corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18,
dello stesso testo unico, intendendo per reddito
complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro
dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel
biennio precedente, effettuando le detrazioni previste
negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
a), del citato testo unico con i criteri di cui
all'articolo 17dello stesso testo unico;
d-bis);
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori
di cui all'articolo 48, del citato testo unico, non
compresi nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello
stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore
dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione
di reddito.
3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare,
entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i
valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi,
tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma dell'articolo 15 dello stesso testo unico, e
successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il
datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonche',
limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e
f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.
In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il
prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine
anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il
sostituito puo' dichiarare per iscritto al sostituto di
volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute
ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il
prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi
al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi
di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse in
ragione dello 0,50 per cento mensile, che e' trattenuto e
versato nei termini e con le modalita' previste per le
somme cui si riferisce. L'importo che al termine del
periodo d'imposta non e' stato trattenuto per cessazione
del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni
deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere
al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Se
alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono
somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a
titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a
concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi
prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente
si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori
prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito
di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se
concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la
detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
4. Ai fini del compimento delle operazioni di
conguaglio di fine anno il sostituito puo' chiedere al
sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A
tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto
d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo
d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti,
la certificazione unica concernente i redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da
soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. La
presente disposizione non si applica ai soggetti che
corrispondono trattamenti pensionistici.
5.»
«Art. 24 (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente). - 1. I soggetti indicati nel comma 1,
dell'articolo 23, che corrispondono redditi di cui
all'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono operare
all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di
rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di
detti redditi, determinata a norma dell'articolo 48-bis del
predetto testo unico. Nel caso in cui la ritenuta da
operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o
in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il
sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si applicano,
in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell'articolo
23 e, in particolare, i commi 2, 3 e 4. Sulla parte
imponibile dei redditi di cui all'articolo 16, comma 1,
lettera c), del medesimo testo unico, la ritenuta e'
operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento.
1-bis. Sulla parte imponibile dei compensi di cui
all'articolo 48-bis, comma 1, lettera d-bis), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota
prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata
delle addizionali vigenti.
1-ter Sulla parte imponibile dei redditi di cui
all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in
materia di redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve
essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura
del 30 per cento.
1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni
pensionistiche complementari di cui all'articolo 50, comma
1, lettera h-bis) del TUIR e' operata una ritenuta con
l'aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
2.».
- Si riporta il testo degli articoli 29 e 30 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica», convertito, con modificazioni,
dalla legge dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125:
«Art. 29 (Concentrazione della riscossione
nell'accertamento). - 1. Le attivita' di riscossione
relative agli atti indicati nella seguente lettera a)
emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e
successivi, sono potenziate mediante le seguenti
disposizioni:
a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia
delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e
dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso
provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono
contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il
termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di
pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in
caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo
provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento e' altresi'
contenuta nei successivi atti da notificare al
contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli
importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini
delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed
ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai
sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 48, comma 3-bis, e
dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, nonche' in caso di definitivita'
dell'atto di accertamento impugnato. In tali ultimi casi il
versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta
giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei
casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme
dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla
base degli atti ivi indicati;
b) gli atti di cui alla lettera a) divengono
esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del
ricorso e devono espressamente recare l'avvertimento che,
decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento,
la riscossione delle somme richieste, in deroga alle
disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e' affidata
in carico agli agenti della riscossione anche ai fini
dell'esecuzione forzata, con le modalita' determinate con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di
concerto con il Ragioniere generale dello Stato.
L'esecuzione forzata e' sospesa per un periodo di
centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti
della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale
sospensione non si applica con riferimento alle azioni
cautelari e conservative, nonche' ad ogni altra azione
prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La
predetta sospensione non opera in caso di accertamenti
definitivi, anche in seguito a giudicato, nonche' in caso
di recupero di somme derivanti da decadenza dalla
rateazione. L'agente della riscossione, con raccomandata
semplice o posta elettronica, informa il debitore di aver
preso in carico le somme per la riscossione;
c) in presenza di fondato pericolo per il positivo
esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla
notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione
delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale
comprensivo di interessi e sanzioni, puo' essere affidata
in carico agli agenti della riscossione anche prima dei
termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui
alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione,
successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui
alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a
dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la
riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera
b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa di
cui alla lettera b);
d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in
presenza di nuovi elementi, il competente ufficio
dell'Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta
dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai
fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione,
acquisiti anche in fase di accertamento;
e) l'agente della riscossione, sulla base del
titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la
preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad
espropriazione forzata con i poteri, le facolta' e le
modalita' previste dalle disposizioni che disciplinano la
riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione
forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla
lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con
le modalita' determinate con il provvedimento di cui alla
lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti,
dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla
lettera a), l'espropriazione forzata e' preceduta dalla
notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
f) a partire dal primo giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste
con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli
interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo
alla notifica degli atti stessi; all'agente della
riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del
debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure
esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
g) ai fini della procedura di riscossione
contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in
norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si
intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed
i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono
effettuati alle somme affidate agli agenti della
riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la
dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 dello
stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, puo' essere concessa solo dopo l'affidamento
del carico all'agente della riscossione e in caso di
ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica
l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602;
h) in considerazione della necessita' di
razionalizzare e velocizzare tutti i processi di
riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza
di tale fase dell'attivita' di contrasto all'evasione, con
uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in
deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni
finalizzate a razionalizzare, progressivamente,
coerentemente con le norme di cui al presente comma, le
procedure di riscossione coattiva delle entrate
riscuotibili mediante ruolo, ivi comprese le somme dovute a
seguito dei seguenti atti e avvisi dell'Agenzia delle
entrate:
1) atti di recupero dei crediti non spettanti o
inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di cui all'articolo
38-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) avvisi e atti inerenti al recupero di tasse,
imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a
contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o
fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza
dei requisiti, di cui all'articolo 38-bis, comma 1, lettera
g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973;
3) atti di irrogazione delle sanzioni di cui agli
articoli 16, 16-bis e 17 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472;
4) avvisi di rettifica e liquidazione di cui agli
articoli 52 e 72 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e all'articolo 34 del
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
5) avvisi di accertamento e liquidazione di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 346 del 1990;
6) avvisi di rettifica e liquidazione di cui alla
legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
7) avvisi di liquidazione dell'imposta e
irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso,
insufficiente o tardivo versamento e tardiva presentazione
delle relative dichiarazioni, nonche' per i casi di
decadenza dalle agevolazioni dei seguenti tributi:
7.1) imposta di registro di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 131 del 1986;
7.2) imposte ipotecaria e catastale di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
7.3) imposta sulle successioni e donazioni di cui
al decreto legislativo n. 346 del 1990;
7.4) imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui
all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601;
7.5) imposta di bollo di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
8) atti di accertamento per omesso, insufficiente
o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione
delle relative sanzioni:
8.1) tasse automobilistiche erariali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n.
39;
8.2) addizionale erariale della tassa
automobilistica di cui all'articolo 23, comma 21, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 309.303
2. All'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «con riguardo
all'imposta sul valore aggiunto» sono inserite le seguenti:
«ed alle ritenute operate e non versate»;
b) il secondo periodo del sesto comma e' sostituito
dai seguenti: «La proposta di transazione fiscale,
unitamente con la documentazione di cui all'articolo 161,
e' depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma,
che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi
previste. Alla proposta di transazione deve altresi' essere
allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o
dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede
rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione
dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive
del patrimonio.»;
c) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: «La
transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di
ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e' revocata di
diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90
giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle
Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza
e assistenza obbligatorie.».
3. All'articolo 87 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 e'
aggiunto il seguente:
«2-bis. L'agente della riscossione cui venga
comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli
articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle Entrate, anche
in deroga alle modalita' indicate nell'articolo 36 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva,
espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente
in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.».
4. L'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di
imposte). - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di
imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di
interessi o sanzioni amministrative relativi a dette
imposte di ammontare complessivo superiore ad euro
cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti
fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in
tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione
coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed
interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la
reclusione da un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per
altri un pagamento parziale dei tributi e relativi
accessori, indica nella documentazione presentata ai fini
della procedura di transazione fiscale elementi attivi per
un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi
passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad
euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo
precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la
reclusione da un anno a sei anni.».
5. All'articolo 27, comma 7, primo periodo, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le
parole: «In relazione agli importi iscritti a ruolo in base
ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo,
le misure cautelari» sono sostituite dalle seguenti: «Le
misure cautelari, che, in base al processo verbale di
constatazione, al provvedimento con il quale vengono
accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione
della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono».
6. In caso di fallimento 307, il curatore, entro i
quindici giorni successivi all'accettazione a norma
dell'articolo 29 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
comunica ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini
dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura
concorsuale. Per la violazione dell'obbligo di
comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili.
7. All'articolo 319-bis del codice penale, dopo le
parole: «alla quale il pubblico ufficiale appartiene» sono
aggiunte le seguenti: «nonche' il pagamento o il rimborso
di tributi». Con riguardo alle valutazioni di diritto e di
fatto operate ai fini della definizione del contesto
mediante gli istituti previsti dall'articolo 182-ter del
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dall'articolo 48 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni, dall'articolo 8 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, dagli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni, nonche' al fine della definizione delle
procedure amichevoli relative a contribuenti individuati
previste dalle vigenti convenzioni contro le doppie
imposizioni sui redditi, dalla convenzione 90/436/CEE, resa
esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99, e dalla direttiva
(UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, attuata
con decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, e al fine
della definizione delle procedure amichevoli interpretative
di carattere generale e degli atti dell'Agenzia delle
entrate adottati in attuazione di tali procedure
amichevoli, la responsabilita' di cui all'articolo 1, comma
1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni, e' limitata alle ipotesi di dolo.»
«Art. 30 (Potenziamento dei processi di riscossione
dell'INPS). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011,
l'attivita' di riscossione relativa al recupero delle somme
a qualunque titolo dovute all'INPS, anche a seguito di
accertamenti degli uffici, e' effettuata mediante la
notifica di un avviso di addebito con valore di titolo
esecutivo.
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di
nullita' il codice fiscale del soggetto tenuto al
versamento, il periodo di riferimento del credito, la
causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra
quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonche'
l'indicazione dell'agente della riscossione competente in
base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria
alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovra'
altresi' contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di
pagamento degli importi nello stesso indicati entro il
termine di sessanta giorni dalla notifica nonche'
l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente
della riscossione indicato nel medesimo avviso procedera'
ad espropriazione forzata, con i poteri, le facolta' e le
modalita' che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.
L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma
elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso
l'atto. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione
dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso
all'agente della riscossione secondo le modalita' indicate
al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti,
dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
3.
4. L'avviso di addebito e' notificato in via
prioritaria tramite posta elettronica certificata
all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla
legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e
INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia
municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante
invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
5. L'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in
deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con
le modalita' e i termini stabiliti dall'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale.
6. All'atto dell'affidamento e, successivamente, in
presenza di nuovi elementi, l'INPS fornisce, anche su
richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli
elementi, utili a migliorare l'efficacia dell'azione di
recupero.
7. - 9.
10. L'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, e' abrogato.
11. - 12.
13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle
somme richieste con l'avviso di cui al comma 2 le sanzioni
e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le
disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento.
All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente
a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative
alle procedure esecutive, previste dall'articolo 17 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
14. Ai fini di cui al presente articolo, i
riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme
iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono
effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a
qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo
stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito
contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di
pagamento delle medesime somme affidate per il recupero
agli agenti della riscossione.
15. I rapporti con gli agenti della riscossione
continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni
vigenti.».
- Il Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge
relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre
1910, n. 227.

- Si riporta il testo dell'articolo 53, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
dicembre 1997, n. 298:
«Art. 53 (Albo per l'accertamento e riscossione delle
entrate degli enti locali). - 1. Presso il Ministero delle
finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati abilitati
ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento
dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre
entrate delle province e dei comuni. Sono escluse le
attivita' di incasso diretto da parte dei soggetti di cui
all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4).
2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione
periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la
revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una
apposita commissione in cui sia prevista una adeguata
rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e
di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza
Stato-citta', sono definiti le condizioni ed i requisiti
per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il
possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la
sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di
cause di incompatibilita' da parte degli iscritti, ed
emanate disposizioni in ordine alla composizione, al
funzionamento e alla durata in carica dei componenti della
commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle
modalita' per l'iscrizione e la verifica dei presupposti
per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche' ai
casi di revoca e decadenza della gestione . Per i soggetti
affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e
riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali,
che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997,
puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore
a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai
requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.
4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la
gestione del servizio di accertamento e riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicita'.»

- Si riporta il testo del comma 792 dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2019 n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304:
«Omissis.
792. Le attivita' di riscossione relative agli atti
degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal
1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti
alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna
entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:
a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi
degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle
entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti
affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del
decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma
691, della legge n. 147 del 2013, nonche' il connesso
provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono
contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il
termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di
entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica
dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate
patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli
stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione
del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle
sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono
altresi' recare espressamente l'indicazione che gli stessi
costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le
procedure esecutive e cautelari nonche' l'indicazione del
soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo
per il pagamento, procedera' alla riscossione delle somme
richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il
contenuto degli atti di cui al periodo precedente e'
riprodotto anche nei successivi atti da notificare al
contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli
importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai
connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai
sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo
all'accertamento con adesione, di cui al decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del
decreto legislativo n. 472 del 1997, nonche' in caso di
definitivita' dell'atto impugnato. Nei casi di cui al
periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve
avvenire entro sessanta giorni dalla data di
perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa
prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso,
carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei
termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti
ivi indicati;
b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano
efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per
la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni
dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle
entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della
cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al
testo unico delle disposizioni di legge relative alla
procedura coattiva per la riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei
proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle
tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine
ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme
richieste e' affidata in carico al soggetto legittimato
alla riscossione forzata. L'esecuzione e' sospesa per un
periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico
degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato
alla riscossione forzata; il periodo di sospensione e'
ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme
richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha
notificato l'avviso di accertamento. Nelle more
dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, le modalita' di trasmissione del carico da
accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla
riscossione sono individuate dal competente ufficio
dell'ente. Le modalita' di trasmissione del carico da
accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla
riscossione sono demandate a un decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze;
c) la sospensione non si applica con riferimento
alle azioni cautelari e conservative, nonche' ad ogni altra
azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del
creditore. La predetta sospensione non opera in caso di
accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato,
nonche' in caso di recupero di somme derivanti da decadenza
dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione
forzata informa con raccomandata semplice o posta
elettronica il debitore di aver preso in carico le somme
per la riscossione;
d) in presenza di fondato pericolo, debitamente
motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il
positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni
dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la
riscossione delle somme in essi indicate, nel loro
ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni,
puo' essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla
riscossione forzata anche prima del termine previsto dalle
lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera,
e ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata,
successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui
alla lettera a), venga a conoscenza di elementi idonei a
dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la
riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera
c) e non deve essere inviata l'informativa di cui alla
medesima lettera c);
e) il soggetto legittimato sulla base del titolo
esecutivo di cui alla lettera a) procede ad espropriazione
forzata con i poteri, le facolta' e le modalita' previsti
dalle disposizioni che disciplinano l'attivita' di
riscossione coattiva;
f) gli enti e i soggetti affidatari di cui
all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto
legislativo n. 446 del 1997 si avvalgono per la riscossione
coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al
titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto
all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;
g) ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione
dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come
trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione con le
modalita' determinate con il decreto di cui alla lettera
b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione
dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto
legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la
provenienza;
h) decorso un anno dalla notifica degli atti
indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata e'
preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602
del 1973;
i) nel caso in cui la riscossione sia affidata ai
sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2016, n. 225, a partire dal primo giorno successivo al
termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a
quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni
dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle
entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti di
cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora
nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, calcolati a
partire dal giorno successivo alla notifica degli atti
stessi; all'agente della riscossione spettano gli oneri di
riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote
di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d), del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
l) ai fini della procedura di riscossione
contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in
norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla
cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al testo
unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, si
intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a).
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 9-bis del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante
«Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente
utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore
previdenziale», convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 novembre 1996, n. 281:
«Art. 9-bis (Disposizioni in materia di
collocamento). - 1.
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro
subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e
continuativa, anche nella modalita' a progetto, di socio
lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione
con apporto lavorativo, nonche' di lavoro intermediato da
piattaforma digitale, comprese le attivita' di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo
67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, i datori di lavoro privati, ivi
compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici
sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente
nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro
entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei
relativi rapporti, mediante documentazione avente data
certa di trasmissione, fatto salvo quanto previsto dal
comma 2-quinquies. La comunicazione deve indicare i dati
anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data
di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo
indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica
professionale e il trattamento economico e normativo
applicato. Nei settori agricolo, turistico e dei pubblici
esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno
o piu' dati anagrafici inerenti al lavoratore puo'
integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo
a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purche'
dalla comunicazione preventiva risultino in maniera
inequivocabile la tipologia contrattuale e
l'identificazione del prestatore di lavoro. La medesima
procedura si applica ai tirocini di formazione e di
orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa
ad essi assimilata. Le Agenzie di somministrazione
autorizzate ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 sono tenute a
comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui
ambito territoriale e' ubicata la loro sede operativa,
l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori
temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche
amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il
ventesimo giorno del mese successivo alla data di
assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione,
al servizio competente nel cui ambito territoriale e'
ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la
trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro
relativi al mese precedente. Tali comunicazioni sono
effettuate anche nel caso di lavoratori detenuti o
internati che prestano la loro attivita' all'interno degli
istituti penitenziari alle dipendenze dell'amministrazione
penitenziaria o di altri enti, pubblici o privati.
2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze
produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo' essere
effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del
rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare
entro il giorno antecedente al Servizio competente,
mediante comunicazione avente data certa di trasmissione,
la data di inizio della prestazione, le generalita' del
lavoratore e del datore di lavoro.
2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o
piu' operai agricoli a tempo determinato da parte del
medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 e'
assolto mediante un'unica comunicazione contenente le
generalita' del datore di lavoro e dei lavoratori, la data
di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di
lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale.
2-quater. Ai fini degli adempimenti di cui al comma
2, si presume lavoro intermediato da piattaforma digitale
la prestazione d'opera, compresa quella intellettuale, il
cui corrispettivo e' erogato dal committente tramite una
piattaforma digitale.
2-quinquies. Nel caso di lavoro intermediato da
piattaforma digitale, la comunicazione di cui al comma 2 e'
effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del
mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro.
In caso di stipulazione contestuale di due o piu' contratti
di lavoro intermediato da piattaforma digitale, l'obbligo
di cui al comma 2 puo' essere assolto mediante un'unica
comunicazione contenente le generalita' del committente e
dei prestatori d'opera, la data di inizio e di cessazione
della prestazione, la durata presunta, espressa in ore,
della prestazione e l'inquadramento contrattuale. Le
modalita' di trasmissione della comunicazione sono
stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. - 5.
6. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le
dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti
per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti
abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione
e all'amministrazione del personale dipendente del settore
agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di
lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei
confronti di quest'ultima puo' altresi' esercitare, con
riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la
facolta' di cui all'articolo 5, comma 1, della citata
legge. Nei confronti del soggetto incaricato
dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova
applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5.
7. - 8.
9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di
ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente
decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
organizza corsi di riqualificazione professionale per il
personale interessato, finalizzati allo svolgimento della
attivita' di vigilanza e di ispezione. Per tali finalita'
e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995
e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e
1998. Al relativo onere, comprensivo delle spese di
missione per tutto il personale, di qualsiasi livello
coinvolto nell'attivita' formativa, si provvede a carico
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
10. Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da
ultimo, dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 511, conservano efficacia.
11. Salvo diversa determinazione della commissione
regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a
singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione
presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono
individuati tra i soggetti che si presentano presso le
sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno
prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici,
attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia
diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro 15
giorni. All'individuazione dei lavoratori da avviare si
perviene secondo l'ordine di punteggio con precedenza per
coloro che risultino gia' inseriti nelle graduatorie di cui
all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui
al comma 11 si tiene conto dell'anzianita' di iscrizione
nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo
diversa deliberazione delle commissioni regionali per
l'impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n.
56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che
concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti generali
assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego
valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni
modificative del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13.
13. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2,
comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di
realizzare una piu' efficiente azione amministrativa in
materia di collocamento, sono dettate disposizioni
modificative delle norme del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e
razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti
gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le
denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica
e' emanato, entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e, per la materia
disciplinata dal citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del
Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore
a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dai
citati decreti n. 345 del 1994, n. 346 del 1994 e n. 487
del 1994, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la
formazione delle graduatorie.
14.
15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione in
materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro
in favore dei cittadini extracomunitari, nonche' contro i
provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del
lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in
favore della medesima categoria di lavoratori, e' ammesso
ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla data di
ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente,
al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione e al direttore dell'ispettorato
regionale del lavoro, competenti per territorio, che
decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i
predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno
1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 3, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177:
«Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie).
- Omissis
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 12, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, recante
«Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle
norme in materia di riscossione, in attuazione
dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo
2014, n. 23», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre
2015, n. 233.
«Art. 12 (Sospensione dei termini per eventi
eccezionali). - 1. Le disposizioni in materia di
sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali, a favore dei soggetti interessati
da eventi eccezionali, comportano altresi', per un
corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse
entrate, la sospensione dei termini previsti per gli
adempimenti anche processuali, nonche' la sospensione dei
termini di prescrizione e decadenza in materia di
liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e
riscossione a favore degli enti impositori, degli enti
previdenziali e assistenziali e degli agenti della
riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3,
comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse
disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il
mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi
all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli
enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della
riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti
dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori
di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio
fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da
eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la
sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari,
che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni
durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati,
in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del
secondo anno successivo alla fine del periodo di
sospensione.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
dicembre 1997, n. 298:
«Art. 53 (Albo per l'accertamento e riscossione delle
entrate degli enti locali). - 1. Presso il Ministero delle
finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati abilitati
ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento
dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre
entrate delle province e dei comuni. Sono escluse le
attivita' di incasso diretto da parte dei soggetti di cui
all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4).
2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione
periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la
revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una
apposita commissione in cui sia prevista una adeguata
rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e
di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza
Stato-citta', sono definiti le condizioni ed i requisiti
per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il
possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la
sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di
cause di incompatibilita' da parte degli iscritti, ed
emanate disposizioni in ordine alla composizione, al
funzionamento e alla durata in carica dei componenti della
commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle
modalita' per l'iscrizione e la verifica dei presupposti
per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche' ai
casi di revoca e decadenza della gestione . Per i soggetti
affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e
riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali,
che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997,
puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore
a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai
requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.
4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la
gestione del servizio di accertamento e riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicita'.»
- Si riporta il testo dei commi da 153 a 158, da 166 a
226 e 232 dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio
2023-2025», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre
2022, n. 303:
«Omissis.
153. Le somme dovute dal contribuente a seguito del
controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai
periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31
dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le
comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, per le quali il termine di pagamento
di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 462, non e' ancora scaduto alla data di
entrata in vigore della presente legge, ovvero per le quali
le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a
tale data, possono essere definite con il pagamento delle
imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e
delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella
misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte
non versate o versate in ritardo.
154. Il pagamento delle somme di cui al comma 153
avviene secondo le modalita' e i termini stabiliti dagli
articoli 2 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in
parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la
definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie
disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
155. Le somme dovute a seguito del controllo
automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le
comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, il cui pagamento rateale ai sensi
dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 462, e' ancora in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, possono essere definite con il
pagamento del debito residuo a titolo di imposte e
contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive.
Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza
alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o
versate in ritardo.
156. Il pagamento rateale delle somme di cui al comma
155 prosegue secondo le modalita' e i termini previsti
dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in
parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la
definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie
disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
157. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti
definibili ai sensi dei commi da 153 a 159, anche
anteriormente alla definizione, restano definitivamente
acquisite e non sono rimborsabili.
158. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle somme
dovute a seguito del controllo automatizzato delle
dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2019, richieste con le comunicazioni previste
dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i
termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di
pagamento, previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, sono prorogati di un anno.
(Omissis).
166. Le irregolarita', le infrazioni e l'inosservanza
di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non
rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini
delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e sul
pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre
2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento
di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta
cui si riferiscono le violazioni.
167. Il pagamento della somma di cui al comma 166 e'
eseguito in due rate di pari importo da versare,
rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023 e il 31 marzo
2024.
168. La regolarizzazione si perfeziona con il
pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 167 e con
la rimozione delle irregolarita' od omissioni.
169. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di
contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi
nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di
cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227.
170. La procedura non puo' essere esperita dai
contribuenti per l'emersione di attivita' finanziarie e
patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio
dello Stato.
171. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni
formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di un
processo verbale di constatazione, i termini di cui
all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.
172. Sono escluse dalla regolarizzazione le
violazioni di cui al comma 166 gia' contestate in atti
divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della
presente legge.
173. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono disciplinate le modalita' di attuazione
dei commi da 166 a 172.
174. Con riferimento ai tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle
definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173,
riguardanti le dichiarazioni validamente presentate
relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021
e a periodi d'imposta precedenti, possono essere
regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del
minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla
legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il
versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo
puo' essere effettuato in otto rate di pari importo con
scadenza della prima rata fissata al 30 settembre 2023.
Sulle rate successive alla prima, da versare,
rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre
2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno
2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono
dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La
regolarizzazione di cui al presente comma e ai commi da 175
a 178 e' consentita sempreche' le violazioni non siano
state gia' contestate, alla data del versamento di quanto
dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di
accertamento o di recupero, di contestazione e di
irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di
cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. (6) (37)
175. La regolarizzazione di cui ai commi da 174 a 178
si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero
della prima rata entro il 30 settembre 2023 e con la
rimozione delle irregolarita' od omissioni. Il mancato
pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate
successive alla prima entro il termine di pagamento della
rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della
rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora
dovuti, nonche' della sanzione di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul
residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella
misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza
dalla data del 30 settembre 2023. In tali ipotesi, la
cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
quello di decadenza della rateazione.
176. La regolarizzazione non puo' essere esperita dai
contribuenti per l'emersione di attivita' finanziarie e
patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio
dello Stato.
177. Restano validi i ravvedimenti gia' effettuati
alla data di entrata in vigore della presente legge e non
si da' luogo a rimborso.
178. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate possono essere definite le modalita' di
attuazione dei commi da 174 a 177.
179. Con riferimento ai tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con
adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, relativi a processi verbali di
constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge
7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro la data del 31
marzo 2023, nonche' relativi ad avvisi di accertamento e ad
avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e
ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della
presente legge e a quelli notificati successivamente, entro
il 31 marzo 2023, le sanzioni di cui al comma 5
dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 del citato
decreto legislativo n. 218 del 1997 si applicano nella
misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.
Le disposizioni del primo periodo si applicano anche agli
atti di accertamento con adesione relativi agli inviti di
cui all'articolo 5-ter del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, notificati entro il 31 marzo 2023.
180. Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di
rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora
impugnabili alla data di entrata in vigore della presente
legge e quelli notificati dall'Agenzia delle entrate
successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in
acquiescenza ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine ivi
previsto, con la riduzione ad un diciottesimo delle
sanzioni irrogate.
181. Le disposizioni di cui al comma 180 si applicano
anche agli atti di recupero non impugnati e ancora
impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della
presente legge e a quelli notificati dall'Agenzia delle
entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, con il
pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo
delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro
il termine per presentare il ricorso.
182. Le somme dovute ai sensi dei commi 179, 180 e
181 possono essere versate anche ratealmente in un massimo
di venti rate trimestrali di pari importo entro l'ultimo
giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della
prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti
gli interessi al tasso legale. E' esclusa la compensazione
prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni
di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, non
derogate.
183. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi
nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di
cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227.
184. Con uno o piu' provvedimenti del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori
disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 179 a
183.
185. Le eventuali maggiori entrate derivanti
dall'attuazione dei commi da 179 a 184, accertate sulla
base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia
delle entrate, sono destinate, anche mediante
riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione
fiscale di cui al comma 130.
186. Le controversie attribuite alla giurisdizione
tributaria in cui e' parte l'Agenzia delle entrate ovvero
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni
stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla
Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data
di entrata in vigore della presente legge, possono essere
definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto
introduttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha
la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al
valore della controversia. Il valore della controversia e'
stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
187. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo
grado, la controversia puo' essere definita con il
pagamento del 90 per cento del valore della controversia.
188. In deroga a quanto previsto dal comma 186, in
caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale
nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare
depositata alla data di entrata in vigore della presente
legge, le controversie possono essere definite con il
pagamento:
a) del 40 per cento del valore della controversia
in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
b) del 15 per cento del valore della controversia
in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
189. In caso di accoglimento parziale del ricorso o
comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la
competente Agenzia fiscale, l'importo del tributo al netto
degli interessi e delle eventuali sanzioni e' dovuto per
intero relativamente alla parte di atto confermata dalla
pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le
disposizioni di cui al comma 188, per la parte di atto
annullata.
190. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla
Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia
fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di
giudizio, possono essere definite con il pagamento di un
importo pari al 5 per cento del valore della controversia.
191. Le controversie relative esclusivamente alle
sanzioni non collegate al tributo possono essere definite
con il pagamento del 15 per cento del valore della
controversia in caso di soccombenza della competente
Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia
giurisdizionale non cautelare, sul merito o
sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio,
depositata alla data di entrata in vigore della presente
legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altri
casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle
sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la
definizione non e' dovuto alcun importo relativo alle
sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato
definito anche con modalita' diverse dalla presente
definizione agevolata.
192. La definizione agevolata si applica alle
controversie in cui il ricorso in primo grado e' stato
notificato alla controparte entro la data di entrata in
vigore della presente legge e per le quali alla data della
presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo
non si sia concluso con pronuncia definitiva.
193. Sono escluse dalla definizione agevolata le
controversie concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste
dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007,
2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e
2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020,
e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di
Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE)
2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
194. La definizione agevolata si perfeziona con la
presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il
pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a
191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi
dovuti superino l'ammontare di mille euro e' ammesso il
pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili,
delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate di pari
importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente,
entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20
dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno,
30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. A scelta del
contribuente, le rate di cui al primo periodo successive
alle prime tre possono essere versate in un massimo di
cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza
all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere
dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di
dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di
versamento resta fissato al giorno 20 del mese. Sulle rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi legali
calcolati dalla data del versamento della prima rata. E'
esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di
versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona
con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e
con il pagamento degli importi dovuti con il versamento
della prima rata entro il termine previsto del 30 settembre
2023. Qualora non ci siano importi da versare, la
definizione si perfeziona con la sola presentazione della
domanda.
195. Entro il 30 settembre 2023 per ciascuna
controversia autonoma e' presentata una distinta domanda di
definizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed
effettuato un distinto versamento. Per controversia
autonoma si intende quella relativa a ciascun atto
impugnato.
196. Dagli importi dovuti ai fini della definizione
agevolata si scomputano quelli gia' versati a qualsiasi
titolo in pendenza di giudizio. La definizione non da'
comunque luogo alla restituzione delle somme gia' versate
ancorche' eccedenti rispetto a quanto dovuto per la
definizione stessa. Gli effetti della definizione
perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce
giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente legge.
197. Le controversie definibili non sono sospese,
salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al
giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione
agevolata. In tal caso il processo e' sospeso fino al 10
ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha
l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale
innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda
di definizione e del versamento degli importi dovuti o
della prima rata.
198. Nelle controversie pendenti in ogni stato e
grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo
periodo, il processo e' dichiarato estinto con decreto del
presidente della sezione o con ordinanza in camera di
consiglio se e' stata fissata la data della decisione. Le
spese del processo restano a carico della parte che le ha
anticipate.
199. Per le controversie definibili sono sospesi per
undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale,
delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonche'
per la proposizione del controricorso in cassazione che
scadono tra la data di entrata in vigore della presente
legge e il 31 ottobre 2023.
200. L'eventuale diniego della definizione agevolata
deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le
modalita' previste per la notificazione degli atti
processuali. Il diniego e' impugnabile entro sessanta
giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo
giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel
caso in cui la definizione della controversia e' richiesta
in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia
giurisdizionale puo' essere impugnata dal contribuente
unitamente al diniego della definizione entro sessanta
giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla
controparte nel medesimo termine.
201. Per i processi dichiarati estinti ai sensi del
comma 198, l'eventuale diniego della definizione e'
impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha
dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione e'
motivo di revocazione del provvedimento di estinzione
pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione e'
chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il
termine per impugnare il diniego della definizione e per
chiedere la revocazione e' di sessanta giorni dalla
notificazione di cui al comma 200.
202. La definizione agevolata perfezionata dal
coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli
per i quali la controversia non sia piu' pendente, fatte
salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196.
203. Con uno o piu' provvedimenti del direttore della
competente Agenzia fiscale sono stabilite le modalita' di
attuazione dei commi da 186 a 202.
204. Resta ferma, in alternativa a quella prevista
dai commi da 186 a 203, la definizione agevolata dei
giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione
di cui all'articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130.
205. Ciascun ente territoriale puo' stabilire, entro
il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione
vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione
delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie
attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte il
medesimo ente o un suo ente strumentale. I provvedimenti
degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15,
15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la
pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente
creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30
aprile 2023, ai soli fini statistici.
206. In alternativa alla definizione agevolata di cui
ai commi da 186 a 204, le controversie pendenti alla data
di entrata in vigore della presente legge innanzi alle
corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado
aventi ad oggetto atti impositivi, in cui e' parte
l'Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro il
30 settembre 2023, con l'accordo conciliativo di cui
all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546.
207. In deroga a quanto previsto dall'articolo
48-ter, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, all'accordo conciliativo di cui al comma 206 del
presente articolo si applicano le sanzioni ridotte a un
diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi
e gli eventuali accessori.
208. Come previsto dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il
versamento delle somme dovute ovvero, in caso di
rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato
entro venti giorni dalla data di sottoscrizione
dell'accordo conciliativo. Si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di
pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun
trimestre successivo al pagamento della prima rata.
Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti
gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al
termine per il versamento della prima rata. E' esclusa la
compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
209. In caso di mancato pagamento delle somme dovute
o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di
pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal
beneficio di cui al comma 207 e il competente ufficio
provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute
a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonche' della
sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, aumentata della meta' e applicata
sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
210. Sono escluse le controversie concernenti anche
solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste
dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007,
2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e
2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020,
e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di
Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE)
2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
211. Si applica, in quanto compatibile con la
presente disposizione, l'articolo 48 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
212. Le eventuali maggiori entrate derivanti
dall'attuazione dei commi da 206 a 211, accertate sulla
base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia
delle entrate, sono destinate, anche mediante
riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione
fiscale di cui al comma 130.
213. In alternativa alla definizione agevolata di cui
ai commi da 186 a 204, nelle controversie tributarie
pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge innanzi alla Corte di cassazione ai sensi
dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, in cui e' parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad
oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30
settembre 2023, puo' rinunciare al ricorso principale o
incidentale a seguito dell'intervenuta definizione
transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del
comma 215, di tutte le pretese azionate in giudizio.
214. La definizione transattiva di cui al comma 213
comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le
sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto
dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.
215. La definizione transattiva si perfeziona con la
sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme
dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo
intervenuto tra le parti.
216. E' esclusa la compensazione prevista
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. La rinuncia agevolata non da' comunque luogo alla
restituzione delle somme gia' versate, ancorche' eccedenti
rispetto a quanto dovuto per la definizione transattiva.
217. Alla rinuncia agevolata di cui al comma 213 si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 390 del codice di procedura civile.
218. Sono escluse le controversie concernenti anche
solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste
dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007,
2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e
2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020,
e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di
Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE)
2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
219. Con riferimento ai tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate, e' possibile regolarizzare
l'omesso o carente versamento:
a) delle rate successive alla prima relative alle
somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di
acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di
rettifica e di liquidazione, nonche' a seguito di reclamo o
mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 6, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scadute alla
data di entrata in vigore della presente legge e per le
quali, alla medesima data, non e' stata ancora notificata
la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione,
mediante il versamento integrale della sola imposta;
b) degli importi, anche rateali, relativi alle
conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data di
entrata in vigore della presente legge e per i quali, alla
medesima data, non e' stata ancora notificata la cartella
di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il
versamento integrale della sola imposta.
220. La regolarizzazione di cui al comma 219 si
perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto
entro il 31 marzo 2023 oppure con il versamento di un
numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo
con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023.
Sull'importo delle rate successive alla prima, con
scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il
31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali
calcolati dal giorno successivo al termine per il
versamento della prima rata. E' esclusa la compensazione
prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
221. In caso di mancato perfezionamento della
regolarizzazione di cui ai commi 219 e 220, non si
producono gli effetti di cui ai medesimi commi e il
competente ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei
residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e
sanzioni, nonche' della sanzione di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul
residuo importo dovuto a titolo di imposta. In tali ipotesi
la cartella deve essere notificata entro il termine di
decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a
quello in cui si e' verificato l'omesso versamento
integrale o parziale di quanto dovuto.
221-bis. Ciascun ente territoriale puo' stabilire,
entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla
legislazione vigente per l'adozione dei propri atti,
l'applicazione delle disposizioni dei commi da 206 a 221
alle controversie in cui e' parte il medesimo ente o un suo
ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata
di cui ai commi da 186 a 204. I provvedimenti degli enti
locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter,
15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14,
comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e
all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito
internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini
statistici.
222. Sono automaticamente annullati, alla data del 30
aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di
entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro,
comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione
a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati
agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31
dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie
fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorche'
compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,
all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente
discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente
creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture
patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli
enti interessati, entro il 30 settembre 2023, l'elenco
delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via
telematica, in conformita' alle specifiche tecniche di cui
all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero
dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori,
sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della
riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in
ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti,
deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare
gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di
annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme
versate anteriormente alla data dell'annullamento.
223. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge fino alla data dell'annullamento di cui al comma 222
e' sospesa la riscossione dei debiti di cui allo stesso
comma 222.
224. Per il rimborso delle spese di notificazione
della cartella di pagamento previste dall'articolo 17 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nella
formulazione tempo per tempo vigente, nonche' di quelle per
le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e no,
diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e
all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2021, n. 69, e annullate ai sensi del comma 222, l'agente
della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023,
sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al
31 dicembre 2022, e fatte salve le anticipazioni
eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero
dell'economia e delle finanze. Il rimborso e' effettuato, a
decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con
onere a carico del bilancio dello Stato.
225. Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le
disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 4, commi da
4 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
226. Le disposizioni dei commi da 222 a 225 non si
applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo
3, comma 16, lettere a), b) e c), del citato decreto-legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonche' alle risorse
proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1,
lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del
Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del
Consiglio, del 14 dicembre 2020, e all'imposta sul valore
aggiunto riscossa all'importazione.
(Omissis)
232. Il pagamento delle somme di cui al comma 231 e'
effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023,
ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la
seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per
cento delle somme complessivamente dovute ai fini della
definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e
il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con
scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30
novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis, commi 1 e 2,
del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2025, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
febbraio 2025, n. 45:
«Art. 3-bis (Riammissione alla definizione agevolata
di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, e altri differimenti in materia di
dichiarazioni fiscali). - 1. Limitatamente ai debiti
compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate ai
sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, i debitori che alla data del 31 dicembre 2024
sono incorsi nell'inefficacia della relativa definizione a
seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento,
alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per
effetto dell'adesione alla predetta procedura di
definizione agevolata, possono essere riammessi alla
medesima rendendo, entro il 30 aprile 2025, la
dichiarazione prevista dal medesimo comma 235 dell'articolo
1 della citata legge n. 197 del 2022. Tale dichiarazione e'
resa con le modalita', esclusivamente telematiche, che
l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito
internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto; in tale
dichiarazione il debitore sceglie altresi' il numero di
rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il
limite massimo di cui al comma 2, lettera b), numero 2),
del presente articolo.
2. In caso di riammissione alla procedura di
definizione agevolata, ai sensi del comma 1, si applicano,
con le seguenti deroghe, le disposizioni dell'articolo 1,
commi 231, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242,
243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 e 252 della
legge n. 197 del 2022:
a) la dichiarazione resa ai sensi del comma 1 puo'
essere integrata, relativamente ai soli debiti di cui al
medesimo comma 1, entro la stessa data del 30 aprile 2025;
b) il pagamento delle somme di cui all'articolo 1,
comma 231, della legge n. 197 del 2022, sulle quali sono
dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a
decorrere dal 1° novembre 2023, e' effettuato
alternativamente:
1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;
2) nel numero massimo di dieci rate consecutive,
di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime
due il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive il
28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre
degli anni 2026 e 2027;
c) l'ammontare complessivo delle somme dovute ai
fini della definizione, nonche' quello delle singole rate,
e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse sono
comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro
il 30 giugno 2025;
d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 243
dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 si determinano
alla data del 31 luglio 2025.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230:
«Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). - 1.
L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e'
riservato agli intermediari finanziari autorizzati,
iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi
di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi
dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo
albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati
ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro
eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita'
connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni
dettate dalla Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.»
 
Art. 12
Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli
edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici
del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025

1. Al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, e' istituito un Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di euro 20 milioni per l'anno 2025 e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorita' in conseguenza dei predetti eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025. Il contributo di cui al primo periodo spetta, altresi', ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilita' in conseguenza dei predetti eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025.
2. Al contributo di cui al comma 1 si applica l'articolo 9-novies, commi 2, 3, 4, 5 e 7, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, intendendosi il riferimento ivi operato all'evento sismico del 20 maggio 2024 come relativo agli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025.
3. I comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere ultimati e deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione nel termine definito con il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare adottato ai sensi dell'articolo 9-novies, comma 8, del citato decreto-legge n. 76 del 2024, a pena di decadenza del diritto al contributo.
4. Il termine per la presentazione delle domande di contributo e' fissato secondo le modalita' stabilite con delibera della Giunta comunale adottata, per l'anno 2025, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I comuni procedono all'emanazione di delibere di scorrimento della graduatoria per gli anni successivi entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento delle risorse. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, i criteri e le modalita' di attuazione del presente articolo sono definiti dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 9-novies, comma 8, del decreto-legge n. 76 del 2024, che si applica anche ai contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 di cui al comma 1 del presente articolo, intendendosi, agli effetti del presente articolo, il riferimento ivi recato all'evento sismico del 20 maggio 2024 come relativo agli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025.
5. Il comma 124 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147e' abrogato.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rivenienti ai sensi del comma 5 del presente articolo.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9-novies, commi 2,
3, 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76,
recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione
post-calamita', per interventi di protezione civile e per
lo svolgimento di grandi eventi internazionali»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024,
n. 111, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2024,
n. 186:
«Art. 9-novies (Misure urgenti per la riparazione e
la riqualificazione sismica degli edifici residenziali
inagibili). - (Omissis)
2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso per
metro quadro di superficie coperta dell'edificio, come
individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera ff),
dell'allegato 1 all'ordinanza del Commissario straordinario
del Governo n. 130 del 15 dicembre 2022 ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio
2023, al proprietario o all'usufruttuario dell'unita'
immobiliare sgomberata ovvero al conduttore a tal fine
delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unita'
immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta,
unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega al
ripristino dell'immobile rilasciato dal proprietario o
dall'usufruttuario. Per ogni unita' immobiliare e'
ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo
e' concesso nel limite massimo per edificio di euro 450 per
metro quadro per edifici con danni leggeri e di euro 1.200
per metro quadro per edifici con danni severi, da
utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della
funzionalita' degli immobili, attraverso interventi di
riparazione e interventi locali su edifici con danni
leggeri o di riparazione e miglioramento sismico su edifici
con danni severi come individuati dai paragrafi 8.4, 8.4.1
e 8.4.2 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8
alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018.
3. Il contributo di cui al presente articolo non
concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini
dell'IRPEF dei beneficiari.
4. La domanda di contributo di cui al comma 1 e'
presentata dal soggetto legittimato di cui al comma 2 al
comune nel cui territorio e' ubicato l'immobile sgomberato.
Alla domanda, che contiene anche la dichiarazione, ai sensi
degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine
all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o
di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi
danni, sono obbligatoriamente allegati a pena di
inammissibilita' della stessa:
a) la documentazione necessaria per il rilascio del
titolo edilizio, ove prescritto;
b) la copia del provvedimento di sgombero di cui al
comma 1;
c) la dichiarazione asseverata da parte di un
professionista abilitato che attesti il nesso di causalita'
tra l'evento sismico del 20 maggio 2024 e i danni
all'immobile alla base del provvedimento di sgombero. La
dichiarazione deve recare altresi' la descrizione dei danni
prodotti, i lavori da eseguire e la relativa valutazione
economica mediante computo metrico estimativo e quadro
economico dell'intervento, nonche' la quantificazione delle
competenze tecniche nella misura massima del 10 per cento
dell'importo dei lavori. La dichiarazione asseverata
attesta altresi' la finalita' e l'idoneita' degli
interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del
danno, ai fini della revoca del provvedimento di sgombero;
d) la documentazione attestante lo stato legittimo
dell'unita' immobiliare ai sensi dell'articolo 9-bis del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero, in caso di unita'
immobiliari interessate da istanze di condono ai sensi
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, copia del provvedimento di
concessione o di autorizzazione in sanatoria.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo, nel
caso di interventi relativi a edifici con piu' unita'
immobiliari, il riconoscimento del contributo in favore
degli aventi diritto e' subordinato alla presentazione,
unitamente alla domanda, di un progetto unitario per
l'intero edificio, inteso come unita' strutturale ai sensi
delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
17 gennaio 2018. Il contributo, ai sensi di quanto previsto
dal primo periodo, e' dovuto anche qualora tra le unita'
immobiliari componenti l'edificio siano presenti, oltre
alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale ai
sensi del comma 1, unita' immobiliari adibite ad abitazione
non principale o aventi destinazione d'uso diversa da
quella residenziale.
8. Con decreto del Ministro per la protezione civile
e le politiche del mare, adottato entro il 1° settembre
2024, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa con il Presidente della regione
Campania, sono definiti:
a) i criteri di riparto tra i comuni di Bacoli,
Pozzuoli e Napoli delle risorse di cui al comma 1 e le
modalita' di trasferimento agli stessi delle risorse
assegnate;
b) le procedure e i criteri di priorita'
nell'assegnazione dei contributi nonche' i criteri di
determinazione del contributo riconoscibile per la
realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e le
modalita' di erogazione in favore dei beneficiari;
c) le modalita' di presentazione delle domande di
contributo, anche mediante la predisposizione di
modulistica uniforme;
d) i termini di conclusione degli interventi e di
redazione del certificato di regolare esecuzione degli
stessi per le finalita' di cui al comma 6, secondo periodo;
e) i tempi e le modalita' di rendicontazione da
parte dei comuni dei contributi riconosciuti per la
realizzazione degli interventi di cui al comma 2.
7. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti
al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di
riqualificazione sismica, di quelli eventuali riconosciuti
da un'amministrazione pubblica, anche come credito
d'imposta, in relazione al medesimo edificio per analoghe
finalita' o per la riparazione del medesimo danno o degli
eventuali indennizzi assicurativi per la copertura dei
medesimi danni e sono concessi a condizione che gli
immobili danneggiati in conseguenza del predetto evento
sismico del 20 maggio 2024 siano muniti del prescritto
titolo abilitativo e realizzati in conformita' ad esso
ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla
data di presentazione della relativa domanda.
8. Con decreto del Ministro per la protezione civile
e le politiche del mare, adottato entro il 1° settembre
2024, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa con il Presidente della regione
Campania, sono definiti:
a) i criteri di riparto tra i comuni di Bacoli,
Pozzuoli e Napoli delle risorse di cui al comma 1 e le
modalita' di trasferimento agli stessi delle risorse
assegnate;
b) le procedure e i criteri di priorita'
nell'assegnazione dei contributi nonche' i criteri di
determinazione del contributo riconoscibile per la
realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e le
modalita' di erogazione in favore dei beneficiari;
c) le modalita' di presentazione delle domande di
contributo, anche mediante la predisposizione di
modulistica uniforme;
d) i termini di conclusione degli interventi e di
redazione del certificato di regolare esecuzione degli
stessi per le finalita' di cui al comma 6, secondo periodo;
e) i tempi e le modalita' di rendicontazione da
parte dei comuni dei contributi riconosciuti per la
realizzazione degli interventi di cui al comma 2.»
- Si riporta il testo dei commi 6 e 124 dell'articolo
1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n.
302:
«(omissis)
6. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo
sviluppo e la coesione e' determinata, per il periodo di
programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il
complesso delle risorse e' destinato a sostenere
esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura
ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del
Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione
in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo
la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno
2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
2016; per gli anni successivi la quota annuale e'
determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
(Omissis)
124. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione relative alla programmazione nazionale
2014-2020, il CIPE provvede ad assegnare 50 milioni di euro
per l'anno 2015 per la prosecuzione degli interventi di cui
al comma 118. (comma abrogato dalla presente legge).
(omissis).»
 
Art. 13

Contributi per l'autonoma sistemazione

1. All'articolo 9-sexies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data del 3 luglio 2024, dalle competenti autorita' in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorita', entro la data del 3 luglio 2024, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024 nonche', entro la data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025»;
2) al secondo periodo, le parole: «per i quali, alla data del 3 luglio 2024, sia stata chiesta la verifica di agibilita' in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per i quali sia stata chiesta la verifica di agibilita', alla data del 3 luglio 2024, in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024 nonche', alla data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025»;
b) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025, in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, e oltre il 31 dicembre 2026, in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dei sismi del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025. I contributi, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.»;
c) al comma 4, le parole: «e di euro 6.906.000 per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 6.906.000 per l'anno 2025 e di euro 2.400.000 per l'anno 2026».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9-sexies, del
decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante «Disposizioni
urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi
di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi
internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 2024, n. 111, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
9 agosto 2024, n. 186, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 9-sexies (Contributi per l'autonoma
sistemazione). - 1. La regione Campania, avvalendosi dei
comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli, puo' assegnare, nel
limite delle risorse di cui al comma 4, un contributo per
l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui
abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata
sgomberata per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti
adottati dalle competenti autorita', entro la data del 3
luglio 2024, in conseguenza dell'evento sismico del 20
maggio 2024 nonche', entro la data del 30 aprile 2025, in
conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15
marzo 2025. Il contributo di cui al precedente periodo
spetta altresi' ai nuclei familiari la cui abitazione
principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata
in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i
quali sia stata chiesta la verifica di agibilita', alla
data del 3 luglio 2024, in conseguenza del predetto evento
sismico del 20 maggio 2024 nonche', alla data del 30 aprile
2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025
e del 15 marzo 2025. Il contributo e' riconosciuto nella
misura massima, rispettivamente, di euro 400 per i nuclei
monofamiliari, di euro 500 per i nuclei familiari composti
da due persone, di euro 700 per quelli composti da tre
persone, di euro 800 per quelli composti da quattro
persone, fino ad un massimo di euro 900 mensili per i
nuclei familiari composti da cinque o piu' unita'. Qualora
nel nucleo familiare siano presenti persone di eta'
superiore a 65 anni o persone con disabilita' con una
percentuale di invalidita' non inferiore al 67 per cento,
e' concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200
mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre
il limite massimo di euro 900 mensili previsti per il
nucleo familiare.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati a
decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero
dell'immobile e sino a che si siano realizzate le
condizioni per il rientro nell'abitazione, anche a seguito
dell'attuazione degli interventi disciplinati dall'articolo
9-novies, o le esigenze abitative siano state soddisfatte
in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono
essere erogati oltre il 31 dicembre 2025, in relazione ai
provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza
dell'evento sismico del 20 maggio 2024, e oltre il 31
dicembre 2026, in relazione ai provvedimenti di sgombero
adottati in conseguenza dei sismi del 13 marzo 2025 e del
15 marzo 2025. I contributi, comunque, non spettano qualora
l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta
a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.
3. Dalla data di erogazione dei contributi di cui al
presente articolo, cessa l'erogazione di altre forme di
supporto temporaneo a favore dei soggetti di cui al comma 1
eventualmente concesse con oneri a carico delle
amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo
Stato.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo si provvede, entro il limite massimo di euro
3.453.000 per l'anno 2024, di euro 6.906.000 per l'anno
2025 e di euro 2.400.000 per l'anno 2026, a valere sulle
risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui
all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui
al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri e' autorizzato a versare le risorse
finanziarie di cui al presente comma su un'apposita
contabilita' speciale aperta presso la Tesoreria dello
Stato.»
 
Art. 13 bis
Proroga dei contratti del personale assunto ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 140 del 2023, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 183 del 2023

1. E' autorizzata la spesa di euro 529.598 per l'anno 2026 per la proroga, fino al 31 dicembre 2026, della durata dei contratti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, la cui scadenza e' compresa tra il 31 dicembre 2025 e il 17 dicembre 2026. Ai relativi oneri, pari a euro 529.598 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante
«Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso
al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023,
n. 183, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre
2023, n. 288:
«Art. 6 (Misure urgenti per il potenziamento della
risposta operativa territoriale di protezione civile). - 1.
Per le finalita' di cui all'articolo 1, la Citta'
metropolitana di Napoli coordina la ricognizione dei
fabbisogni urgenti da parte dei comuni interessati
relativamente:
a) al reclutamento di unita' di personale a tempo
determinato, comprese figure professionali specialistiche
in materia di rischio sismico e vulcanico, da impiegare per
un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'effettiva
presa di servizio per il potenziamento della struttura
comunale di protezione civile, con particolare riguardo
alla gestione delle attivita' di cui al presente decreto,
nonche' all'attivazione e al presidio di una sala operativa
funzionante per l'intera giornata (h24);
(Omissis).»
- Si riporta il testo del comma 200 dell'articolo 1,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015)» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300:
«Omissis.
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
Omissis.»
 
Art. 13 ter

Ulteriori misure per gli edifici pubblici
e le infrastrutture nell'area dei Campi Flegrei

1. All'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nelle more dell'approvazione dei nuovi programmi di cui al primo periodo, il Commissario straordinario e' autorizzato a dare avvio all'attuazione degli interventi previsti dai predetti programmi e dichiarati, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del medesimo Commissario d'intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, come interventi indifferibili ai fini dell'attuazione della pianificazione di protezione civile nell'area dei Campi Flegrei. Gli interventi dichiarati indifferibili ai sensi del precedente periodo sono dotati di CUP e di un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9-ter, comma 3, del
decreto-legge 11 giugno 2024, n.76, recante «Disposizioni
urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi
di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi
internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 2024, n. 111, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
9 agosto 2024, n. 186, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 9-ter (Commissario straordinario per
l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi
Flegrei). - (Omissis)
3. I programmi predisposti dal Commissario
straordinario ai sensi del comma 2, lettera a), numeri 1) e
2), sono approvati con decreto del Ministro per la
protezione civile e le politiche del mare, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, e contengono, per
ciascun intervento, l'indicazione del codice unico di
progetto (CUP) e un dettagliato cronoprogramma procedurale
e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi
iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato. Nelle more
dell'approvazione dei nuovi programmi di cui al primo
periodo, il Commissario straordinario e' autorizzato a dare
avvio all'attuazione degli interventi previsti dai predetti
programmi e dichiarati, con decreto del Ministro per la
protezione civile e le politiche del mare, su proposta del
medesimo Commissario d'intesa con il Capo del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri, come interventi indifferibili ai fini
dell'attuazione della pianificazione di protezione civile
nell'area dei Campi Flegrei. Gli interventi dichiarati
indifferibili ai sensi del precedente periodo sono dotati
di CUP e di un dettagliato cronoprogramma procedurale e
finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali,
intermedi e finali, da comunicare al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
(Omissis).»
 
Art. 14
Incremento della quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione
destinata al Ministro per la protezione civile e le politiche del
mare

1. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2025. Tali risorse sono finalizzate all'incremento della quota delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020, come determinata dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 77 del 29 novembre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 2025, per la parte relativa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.
2. I commi 120 e 121 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono abrogati.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rivenienti ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 177 e 178 dell'articolo
1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322:
«Omissis.
177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di
economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III -
Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima
assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.
178. Il complesso delle risorse di cui al comma 177
e' destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo
sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento
nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree
del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale:
4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di
euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per
l'anno 2030. Al completamento delle risorse da destinare
alla suddetta programmazione si provvede ai sensi
dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 e
nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali
delle politiche di coesione, si applicano le seguenti
disposizioni:
a) la dotazione finanziaria del Fondo per lo
sviluppo e la coesione e' impiegata per iniziative e misure
afferenti alle politiche di coesione, come definite dal
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR, nonche' per l'attuazione degli Accordi
per la coesione di cui alle lettere c) e d). La dotazione
finanziaria e' altresi' impiegata in coerenza con le
politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei
fondi strutturali europei del periodo di programmazione
2021-2027 e con le politiche di investimento e di riforma
previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), secondo principi di complementarita' e di
addizionalita';
b) con una o piu' delibere del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile (CIPESS), adottate su proposta del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo
per lo sviluppo e la coesione istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo
2016, sono imputate in modo programmatico, nel rispetto
delle percentuali previste dal primo periodo dell'alinea
del presente comma e tenuto conto delle assegnazioni gia'
disposte:
1) le risorse del Fondo eventualmente destinate
alle Amministrazioni centrali, con l'indicazione di
ciascuna Amministrazione beneficiaria e dell'entita' delle
risorse per ciascuna di esse, assicurando una quota
prevalente per gli interventi infrastrutturali;
2) le risorse del Fondo eventualmente destinate
alle regioni e alle province autonome, con l'indicazione
dell'entita' delle risorse per ciascuna di esse;
c) sulla base della delibera di cui alla lettera
b), numero 1), dato atto dei risultati dei precedenti cicli
di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro
interessato definiscono d'intesa un accordo, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, denominato «Accordo
per la coesione», con il quale vengono individuati gli
obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la
realizzazione di specifici interventi, anche con il
concorso di piu' fonti di finanziamento. In particolare,
ciascun Accordo per la coesione di cui alla presente
lettera contiene:
1) la specificazione degli interventi e delle
eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento,
selezionati all'esito dell'istruttoria espletata,
congiuntamente al Ministero interessato, dal Dipartimento
per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio
dei ministri ai fini della loro coerenza con i documenti di
programmazione europea e nazionale, nonche' l'indicazione
delle diverse fonti di finanziamento previste;
2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di
ciascun intervento o linea d'azione;
3) l'indicazione del contenuto degli impegni
reciprocamente assunti;
4) il piano finanziario dell'Accordo per la
coesione, articolato per annualita', definito in
considerazione dei cronoprogrammi finanziari di cui al
numero 2);
5) i principi per la definizione del sistema di
gestione e controllo dell'accordo, nonche' di monitoraggio
dello stesso;
6) l'indicazione degli interventi gia'
finanziati, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo,
mediante anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte
con delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli
previsti dalla delibera di assegnazione, a detti interventi
si applicano le modalita' di attuazione e di monitoraggio
dell'Accordo per la coesione;
d) sulla base della delibera di cui alla lettera
b), numero 2), dato atto dei risultati dei precedenti cicli
di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun
Presidente di regione o di provincia autonoma definiscono
d'intesa un accordo, denominato «Accordo per la coesione»,
con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo
da perseguire attraverso la realizzazione di specifici
interventi, anche con il concorso di piu' fonti di
finanziamento. Sullo schema di Accordo per la coesione e'
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
L'elaborazione dei suddetti Accordi per la coesione avviene
con il coinvolgimento e il ruolo proattivo delle
Amministrazioni centrali interessate, con particolare
riferimento al tema degli interventi infrastrutturali e
alla loro coerenza con gli interventi nazionali,
nell'ottica di una collaborazione interistituzionale
orientata alla verifica della compatibilita' delle scelte
allocative delle regioni con le priorita' programmatiche
nazionali e con quelle individuate dai fondi strutturali
europei del periodo di programmazione 2021-2027. In
particolare, ciascun Accordo per la coesione di cui alla
presente lettera contiene:
1) la specificazione degli interventi e delle
eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento,
selezionati all'esito dell'istruttoria espletata,
congiuntamente alla regione o alla provincia autonoma
interessata, dal Dipartimento per le politiche di coesione
della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della
loro coerenza con i documenti di programmazione europea e
nazionale nonche' l'indicazione delle diverse fonti di
finanziamento previste;
2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di
ciascun intervento o linea d'azione;
3) in caso di presenza di citta' metropolitane
nel territorio regionale, l'entita' delle risorse ad esse
destinate, ivi comprese quelle di cui all'articolo 53 del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
4) l'indicazione del contenuto degli impegni
reciprocamente assunti;
5) l'entita' delle risorse del Fondo
eventualmente destinate al finanziamento della quota
regionale di cofinanziamento dei programmi regionali e
provinciali europei ai sensi dell'articolo 1, comma 52,
della presente legge, nei limiti previsti dall'articolo 23,
comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233;
6) il piano finanziario dell'Accordo per la
coesione articolato per annualita' definito in
considerazione del cronoprogramma finanziario degli
interventi;
7) i principi per la definizione del sistema di
gestione e controllo dell'Accordo per la coesione, nonche'
di monitoraggio dello stesso;
8) l'indicazione degli interventi gia'
finanziati, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo,
mediante anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte
con delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli
previsti dalla delibera di assegnazione, a detti interventi
si applicano le modalita' di attuazione e di monitoraggio
dell'Accordo per la coesione;
e) con delibera del CIPESS, adottata su proposta
del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche
di coesione e il PNRR, si provvede all'assegnazione in
favore di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di
ciascuna regione o provincia autonoma, sulla base degli
accordi definiti e sottoscritti ai sensi delle lettere c) o
d), delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilita'
del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di
programmazione 2021-2027; con delibera del CIPESS, si
provvede, altresi', all'assegnazione, a valere sulle
disponibilita' del citato Fondo, delle risorse afferenti
alle iniziative e alle misure relative alle politiche di
coesione di cui alla lettera a);
f) a seguito della registrazione da parte degli
organi di controllo della delibera del CIPESS di
assegnazione delle risorse, ciascuna Amministrazione
assegnataria delle risorse e' autorizzata ad avviare le
attivita' occorrenti per l'attuazione degli interventi
ovvero delle linee d'azione strategiche previste
nell'Accordo per la coesione, nonche' per l'attuazione
delle iniziative e delle misure afferenti alle politiche di
coesione di cui alla lettera a);
g) il Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR puo' individuare i casi nei
quali per gli interventi, finanziati con le risorse del
Fondo, di valore complessivo non inferiore a quello
previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88, ovvero, a prescindere dal loro
valore complessivo, per quelli di notevole complessita' o
per quelli di sviluppo integrati relativi a particolari
ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione
del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli
effetti di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo
n. 88 del 2011 e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98;
h) il Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR presenta al CIPESS, entro
il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di
avanzamento degli interventi relativi alla programmazione
2021-2027, ai fini della definizione della Nota di
aggiornamento del Documento di economia e finanza e del
disegno di legge del bilancio di previsione;
i) le risorse assegnate ai sensi della lettera e)
sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione,
nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in
apposita contabilita' del Fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il
Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse
trasferite alla suddetta contabilita' in favore delle
amministrazioni di cui agli Accordi per la coesione,
secondo l'articolazione temporale indicata dai medesimi
accordi, ed effettua i pagamenti a valere sulle medesime
risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo
le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, nonche' da altre
disposizioni di legge, sulla base delle richieste
presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche di coesione. Ai fini della
verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante
gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, le amministrazioni titolari degli
interventi comunicano i relativi dati al sistema di
monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un
apposito protocollo di colloquio telematico. Per far fronte
a eventuali carenze di liquidita', le risorse del Fondo per
lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88, assegnate per un intervento e non
ancora utilizzate, possono essere riassegnate per un
intervento di titolarita' di altra amministrazione, la cui
realizzazione presenti carattere di urgenza. In tal caso,
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato
generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze, dispone la
riassegnazione delle risorse per il nuovo intervento,
sentita l'amministrazione titolare dell'intervento
definanziato;
l) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui
alla lettera i) anche le altre risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione
2021-2027 assegnate a diverso titolo, nonche' le risorse
del Fondo per lo sviluppo e la coesione gia' iscritte in
bilancio per i precedenti periodi di programmazione, che
sono gestite secondo le modalita' indicate nella medesima
lettera i).
Omissis.».
- I commi 120 e 121 dell'articolo 1, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, sono abrogati dalla
presente legge.
- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2014)», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302:
«Omissis.
6. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo
sviluppo e la coesione e' determinata, per il periodo di
programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il
complesso delle risorse e' destinato a sostenere
esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura
ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del
Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione
in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo
la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno
2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
2016; per gli anni successivi la quota annuale e'
determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Omissis.».
 
Art. 15

Rendicontazione e revoca dei finanziamenti
per verifiche di vulnerabilita' sismica

1. Gli enti ammessi al finanziamento in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 41, comma 3, lettera b), numero 1), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che, a decorrere dall'anno 2018, hanno sottoscritto o sottoscrivono convenzioni di finanziamento con il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, rendicontano le relative attivita' ai fini dell'erogazione del finanziamento richiesto entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il mancato rispetto del citato termine perentorio comporta la revoca del finanziamento stesso. I termini per la rendicontazione delle attivita' indicati nelle convenzioni di finanziamento sottoscritte sono sostituiti dal termine quadrimestrale di cui al primo periodo.
2. La revoca di cui al comma 1 non comporta la restituzione delle somme gia' erogate per attivita' di verifica di vulnerabilita' sismica degli edifici scolastici gia' realizzate.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 41, comma 3,
lettera b), numero 1), del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria,
iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori
interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure
per lo sviluppo», convertito, con modificazioni dalla legge
21 giugno 2017, n. 96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
23 giugno 2017, n. 144:
«Art. 41 (Fondo da ripartire per l'accelerazione
delle attivita' di ricostruzione a seguito di eventi
sismici). - (Omissis)
3. Le risorse del Fondo sono destinate a:
a) interventi di ricostruzione nei Comuni di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229:
1) per il finanziamento delle verifiche di
vulnerabilita' degli edifici scolastici di cui
dall'articolo 20 bis, comma 4 del decreto-legge 9 febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
aprile 2017, n. 45, e per la conseguente realizzazione di
progetti di ripristino dei danni e adeguamento antisismico;
2) per il finanziamento delle verifiche di
vulnerabilita' degli edifici pubblici strategici e per la
conseguente realizzazione di progetti di ripristino e
adeguamento antisismico;
3) per il finanziamento degli interventi di
ricostruzione privata, di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:
b) interventi nei Comuni delle zone a rischio
sismico 1, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio
2006, diversi da quelli di cui alla lettera a):
1) per il finanziamento delle verifiche di
vulnerabilita' degli edifici scolastici situati nei Comuni
delle zone a rischio sismico 1, diversi da quelli di cui
alla lettera a) e per i relativi progetti di adeguamento.
Il Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, provvede alle relative
attivita', previa intesa con il Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca per il coordinamento degli
interventi di cui al presente comma con quelli gia'
previsti a legislazione vigente;
2) per le verifiche di vulnerabilita' degli
edifici privati delle zone a rischio sismico 1. Il
Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9
febbraio 2017, n. 8, provvede alle relative attivita'.
c) incentivare piani sperimentali per la difesa
sismica degli edifici pubblici attraverso il finanziamento
di dieci cantieri pilota per un importo fino a 25 milioni
di euro per l'anno 2017. Il Dipartimento di cui
all'articolo 18 bis del decreto legge 9 febbraio 2017, n.
8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017,
n. 45, provvede alle relative attivita'.
(Omissis).»
 
Art. 15 bis

Ulteriori misure per la ricostruzione
nei territori colpiti dal sisma del 2009

1. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, le parole: «dei borghi abruzzesi e del comune dell'Aquila» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni abruzzesi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».
2. All'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «la ricostruzione e la riparazione degli immobili pubblici e» sono inserite le seguenti: «delle chiese e degli edifici di culto di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o qualora tale interesse sia presunto ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del suddetto codice, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi del medesimo articolo 12, purche' utilizzati per le esigenze di culto,».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1-bis, del
decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante «Disposizioni
urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi
di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi
internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 2024, n. 111, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
9 agosto 2024, n. 186:
«Art. 7 (Interpretazione autentica del comma 437
dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, in materia di
spese di gestione e funzionamento degli Uffici speciali per
la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2009 e
ulteriori disposizioni in materia di ricostruzione). -
(Omissis)
1-bis. Al fine di evitare che la presenza di edifici
ancora danneggiati dal sisma possa rallentare o
pregiudicare la valorizzazione urbanistica e funzionale dei
borghi abruzzesi e del comune dell'Aquila e di sostenere il
completamento del processo di ricostruzione, per le unita'
immobiliari private ivi ubicate, distrutte o danneggiate
dal sisma del 6 aprile 2009, e' riconosciuto un incremento
del contributo per la riparazione e il miglioramento
sismico, sino a concorrenza del costo degli interventi
sulle strutture e sugli elementi architettonici, comprese
le rifiniture, a copertura delle spese eccedenti il
contributo concedibile, rimaste a carico dei beneficiari in
ragione del mancato completamento o del mancato avvio delle
opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la
cessione del credito e per lo sconto in fattura di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023,
n. 38. Sono escluse dal contributo di cui al periodo
precedente le unita' immobiliari costruite, anche solo in
parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed
edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che
sia intervenuta sanatoria. Le misure di cui al presente
comma sono attuate con le risorse destinate alla
ricostruzione nel limite di 285 milioni di euro a valere
sui rifinanziamenti disposti dalla legge 30 dicembre 2020,
n. 178, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1,
del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, previa
approvazione del CIPESS, su istruttoria della Struttura di
missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione
e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile
2009 e su proposta degli Uffici speciali per la
ricostruzione di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, con
proprie determinazioni, stabiliscono i criteri per la
valutazione della concessione della misura straordinaria,
le modalita' di calcolo e di autorizzazione dell'incremento
straordinario nonche' i criteri di monitoraggio della spesa
e le ipotesi di revoca dell'incremento al fine di evitare
ogni duplicazione di concessione di risorse pubbliche.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e
ulteriori interventi urgenti di protezione civile»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2009,
n. 147:
«Art. 1 (Modalita' di attuazione del presente
decreto; ambito oggettivo e soggettivo). - 1. Le ordinanze
del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, necessarie per l'attuazione del presente decreto sono
emanate di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, per quanto attiene agli aspetti di carattere
fiscale e finanziario.
2. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei
ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, adottate ai sensi del comma 1 del
presente articolo salvo quanto previsto dal comma 3, hanno
effetto esclusivamente con riferimento al territorio dei
comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella
regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base
dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal
Dipartimento della protezione civile, abbiano risentito una
intensita' MSC uguale o superiore al sesto grado,
identificati con il decreto del Commissario delegato 16
aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
89 del 17 aprile 2009. Le stesse ordinanze riguardano le
persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e gli
enti aventi sede nei predetti territori alla data del 6
aprile 2009.
3. Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, ad
eccezione di quelli di cui alla lettera f), possono
riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori
dei comuni di cui al comma 2 del presente articolo, in
presenza di un nesso di causalita' diretto tra il danno
subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia
giurata.».
- Si riporta il testo del comma 255 dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2014)», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302:
«(Omissis)
255. Nella ripartizione delle risorse di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2013, n. 71, come rifinanziate dalla presente legge,
il CIPE, sulla base delle esigenze rilevate dagli uffici
speciali per la ricostruzione, puo' destinare quota parte
delle risorse stesse anche al finanziamento degli
interventi per assicurare la ricostruzione e la riparazione
degli immobili pubblici e la copertura delle spese
obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere
nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi
sismici del 6 aprile 2009, nonche' la prosecuzione degli
interventi di riparazione e ricostruzione relativi
all'edilizia privata e pubblica nei comuni della regione
Abruzzo situati al di fuori del cratere sismico.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 12, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nella
Gazzetta ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45:
«Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale). - 1. Le
cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di
autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad
oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni
della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata
la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su
richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la
sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla
base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di
valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di
cui al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle
relative schede descrittive. I criteri per la
predisposizione degli elenchi, le modalita' di redazione
delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e
schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili
in uso all'amministrazione della difesa, anche con il
concerto della competente direzione generale dei lavori e
del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i
criteri e le modalita' per la predisposizione e la
presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti
di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia
stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose
medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose
appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i
relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinche'
ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le
valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma
5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione
sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo
provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'articolo
15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta'
dello Stato oggetto di verifica con esito positivo,
integrate con il provvedimento di cui al comma 7,
confluiscono in un archivio informatico, conservato presso
il Ministero e accessibile al Ministero e all'Agenzia del
demanio, per finalita' di monitoraggio del patrimonio
immobiliare e di programmazione degli interventi in
funzione delle rispettive competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui
esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura
giuridica.
10. Il procedimento di verifica si conclude entro
novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
10-bis. In caso di inerzia, il potere di adottare il
provvedimento e' attribuito al Direttore generale
competente per materia del Ministero della cultura, che
provvede entro i successivi trenta giorni.
10-ter. Il mancato rispetto dei termini di cui ai
commi 10 e 10-bis e' valutabile ai fini della
responsabilita' disciplinare e dirigenziale, ai sensi
dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n.
241.»
 
Art. 15 ter

Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo le parole: «Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati» sono inserite le seguenti: «, il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».
2. Per la partecipazione alla Cabina di regia di cui all'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 124 del 2023, come modificato dal comma 1 del presente articolo, al Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante
«Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,
per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno
del Paese, nonche' in materia di immigrazione», convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 novembre 2023, n.
268:
«Art. 7 (Strategia nazionale per lo sviluppo delle
aree interne). - (Omissis)
1. Al fine di assicurare l'efficacia e la
sostenibilita' nel tempo della strategia nazionale per lo
sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con
l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a
finalita' strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di
programmazione 2021-2027, e' istituita presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per lo
sviluppo delle aree interne, di seguito denominata «Cabina
di regia», organo collegiale presieduto dal Ministro per
gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il
PNRR e composto dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, dal Ministro delle imprese e del made in Italy,
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal
Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, dal Ministro dell'interno, dal Ministro
della cultura, dal Ministro del turismo, dal Ministro
dell'istruzione e del merito, dal Ministro dell'universita'
e della ricerca, dal Ministro delle salute, dal Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per
la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro
per le disabilita', dal Ministro dell'economia e delle
finanze, dal Ministro per lo sport e i giovani, dal
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri con delega in materia di coordinamento della
politica economica e di programmazione degli investimenti
pubblici nonche' dal presidente della Conferenza delle
regioni e delle province autonome, dal presidente
dell'Unione delle province d'Italia, dal presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dal
presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita', enti
montani. Alle sedute della Cabina di regia possono essere
invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri
interessati nonche' i presidenti delle regioni e delle
province autonome.
(Omissis).».
 
Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.