Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2025 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 maggio 2025, n. 65 |
Testo del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 104 del 7 maggio 2025), coordinato con la legge di conversione 4 luglio 2025, n. 101 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonche' disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile.» |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1 Modifiche all'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Estensione dell'ambito di applicazione agli eventi verificatisi nel territorio della regione Emilia-Romagna nei mesi di settembre e ottobre 2024
1. All'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dal 15 maggio 2025, le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies si applicano anche alle attivita' di ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, ad eccezione delle attivita' e degli interventi di protezione civile di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono disciplinati e realizzati, fino al relativo completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo codice.»; b) al comma 2: 1) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024»; 2) al secondo periodo, le parole: «eventi alluvionali di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «eventi alluvionali di cui ai commi 1 e 1-bis»; 3) il terzo periodo e' soppresso; c) al comma 2-bis, le parole: «del 1° maggio 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «degli eventi di cui alle delibere del Consiglio dei ministri citati al medesimo comma 2 a causa dei quali hanno subito danneggiamenti,» e le parole: «, primo periodo, e in quelli individuati in esito all'esperimento della procedura di cui al terzo periodo del medesimo comma 2» sono soppresse. 2. All'attuazione delle misure per la ricostruzione privata di cui agli articoli 20-sexies e 20-septies del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, nei territori di cui all'articolo 20-bis, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente. 3. Una quota, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2027, del fondo di cui all'articolo 1, comma 644 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' destinata, con le modalita' di cui all'articolo 1, commi 645 e 646, della medesima legge, all'attuazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui agli articoli 20-octies, 20-novies e 20-decies del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, nei territori di cui all'articolo 20-bis, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonche' disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2023, n. 177, come modificato dalla presente legge: «Art. 20-bis (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attivita' di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, compresi nell'allegato 1 annesso al presente decreto. 1-bis. A decorrere dal 15 maggio 2025, le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies si applicano anche alle attivita' di ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, ad eccezione delle attivita' e degli interventi di protezione civile di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono disciplinati e realizzati, fino al relativo completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo codice. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies possono altresi' applicarsi ad altri territori delle medesime regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche non compresi nell'allegato 1 annesso al presente decreto, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonche' del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024. In caso di interventi in favore del patrimonio privato danneggiato, ai sensi dell'articolo 20-sexies, le relative misure sono applicate su richiesta degli interessati previa dimostrazione, con perizia asseverata, del nesso di causalita' diretto tra i danni subiti ivi verificatisi e gli eventi alluvionali di cui ai commi 1 e 1-bis. ((...)) 2-bis. Il comma 2 si interpreta nel senso che le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies trovano applicazione, con le medesime modalita' di cui al comma 2, anche ai soggetti privati che, alla data degli eventi di cui alle delibere del Consiglio dei ministri citati al medesimo comma 2 a causa dei quali hanno subito danneggiamenti, avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale, la sede operativa o unita' locali o esercitavano la propria attivita' lavorativa, produttiva o di funzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche di cui al comma 2. 3. Restano ferme le competenze e le attivita' proprie del Servizio nazionale della protezione civile.» - Si riportano gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2018, n. 17: «Art. 24 (Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale (Articolo 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; articolo 5-bis, comma 5, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 1, comma 422, legge 147/2013)). - 1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualita' degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attivita' di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi piu' urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. 2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o piu' deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attivita' di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi piu' urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. Ove, in seguito, si verifichi, sulla base di apposita rendicontazione, che le risorse destinate alle attivita' di cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, individua, con proprie ulteriori deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. 3. La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non puo' superare i 12 mesi, ed e' prorogabile per non piu' di ulteriori 12 mesi. 4. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza di rilievo nazionale e' deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza medesimo. 5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo di legittimita' di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. 6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonche' in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni gia' emanate nella vigenza dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, gia' facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati. 7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo del Dipartimento della protezione civile. 8. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino, la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Dipartimento della protezione civile. 9. Le Regioni, nei limiti della propria potesta' legislativa, definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).» «Art. 25 (Ordinanze di protezione civile (Articoli 5 e 20 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 40, comma 2, lettera p), legge 196/2009)). - 1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalita' indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine: a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento; b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuita' amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea; c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attivita' economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le piu' urgenti necessita'; d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumita', in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti; e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza; f) all'attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea, in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti delle risorse finanziarie individuate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e secondo i criteri individuati con la delibera di cui all'articolo 28. 3. Le ordinanze di protezione civile non sono soggette al controllo preventivo di legittimita' di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. 4. Le ordinanze di protezione civile, la cui efficacia decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e sono trasmesse, per informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni o Province autonome interessate e fino al trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze. 5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari. 6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al presente articolo si avvale delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti attuatori degli interventi previsti sono, di norma, identificati nei soggetti pubblici ordinariamente competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente. 7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono essere nominati commissari delegati che operano in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale ((...)). Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico. 8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le ordinanze di protezione civile non e' prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il compenso e' commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione. 9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e i consequenziali provvedimenti commissariali nonche' avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti ai sensi del presente articolo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. 10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile nonche' dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime ((...)). Il sistema di cui al presente comma e' tenuto ad assicurare la continuita' dell'azione di monitoraggio ((...)), anche in relazione alle ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile. 11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa, definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 7.». - Si riporta l'articolo 1, commi 644, 645 e 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024: «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). - «Omissis. 644. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. 645. Le risorse di cui al comma 644 sono ripartite con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei fabbisogni e dei relativi cronoprogrammi di spesa. 646. La ripartizione di cui al comma 645 e' predisposta tenendo conto dei dati di monitoraggio sull'avanzamento dei processi di ricostruzione, a tal fine utilizzando, ove disponibili, anche le risultanze dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze. Omissis.» |
| Art. 2 Modifiche all'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, per l'aggiornamento e l'efficientamento delle funzioni commissariali
1. All'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Il termine di cui al comma 1, gia' prorogato al 31 dicembre 2025 dall'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' ulteriormente prorogato fino al 31 maggio 2026, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2 e per le attivita' di cui al comma 8.»; b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Entro il 20 maggio 2025, con una o piu' ordinanze da adottare ai sensi del comma 2, il Commissario straordinario e' autorizzato a riorganizzare la struttura di supporto di cui al medesimo comma 2. Al fine di assicurare continuita' nell'esercizio dell'attivita' della struttura di supporto, gli incarichi dei responsabili e degli addetti delle unita' e degli uffici in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione cessano alla data stabilita dal Commissario straordinario con l'ordinanza di cui al primo periodo. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per il funzionamento della struttura di supporto all'uopo disponibili nella contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4. 2-ter. Il Commissario straordinario puo' nominare un vicecommissario che lo coadiuva nel coordinamento delle attivita' e il cui compenso e' determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»; c) al comma 4: 1) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Il limite massimo del personale assegnato alla struttura di supporto riorganizzata ai sensi del comma 2-bis e' ridotto a cinquanta unita'.»; 2) al sesto periodo, le parole: «con il provvedimento di cui al precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento del Commissario straordinario» e le parole: «in impiego congiunto con le amministrazioni di appartenenza, previa convenzione con le amministrazioni stesse» sono soppresse; d) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: «4-bis. La struttura di supporto riorganizzata ai sensi del comma 2-bis, entro i limiti finanziari ivi previsti ed entro i limiti numerici ridotti di cui al comma 4, secondo periodo, e' costituita da: a) ventidue unita' di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui due dirigenti di livello generale e cinque dirigenti di livello non generale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, collocati, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto e' riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennita' di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con le ordinanze di cui al comma 2-bis, puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di ottanta ore mensili effettivamente svolte, nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto e' corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Al personale dirigenziale assegnato alla struttura di supporto ai sensi della presente lettera e' riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura massima pari a quella riconosciuta ai dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli incarichi dirigenziali di cui alla presente lettera possono essere conferiti anche in deroga ai limiti di cui articolo 19, commi 2 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a soggetti in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo; b) ventotto unita' di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui tre dirigenti di livello non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, mediante il conferimento, da parte del Commissario straordinario, di incarichi autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza, ai sensi dell'articolo 53 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, da definire mediante apposite convenzioni. Del contingente di cui alla presente lettera puo' far parte personale militare secondo le modalita' di cui al comma 4. Con il provvedimento di cui al comma 2-bis e' individuato il compenso spettante al personale assegnato alla struttura di supporto. Con riferimento al personale non dirigenziale il compenso e' riconosciuto nel limite massimo di ottanta ore mensili di prestazioni di lavoro straordinario effettivamente svolte nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Relativamente al personale di livello dirigenziale di cui alla presente lettera, alla determinazione del compenso spettante per i predetti incarichi si provvede, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2-bis, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 4-ter. In relazione alle funzioni loro attribuite, i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualita' di sub-commissari ai sensi di quanto previsto dal comma 9, definiscono le modalita' con le quali le rispettive strutture regionali forniscono il necessario supporto. Ai relativi oneri si provvede entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e con i provvedimenti di cui al comma 8.»; 4-quater. Allo scopo di favorire l'immediata operativita' della struttura di supporto riorganizzata di cui al comma 4-bis, valorizzando l'esperienza e le competenze maturate dal personale durante i rispettivi periodi di servizio, fermo restando il limite numerico di cinquanta unita' di cui al comma 4 e i limiti finanziari stabiliti al comma 6 del presente articolo e all'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, resta ferma la facolta' di provvedere, in alternativa alle modalita' di individuazione delle unita' ivi specificate, al conferimento di incarichi retribuiti nonche' degli incarichi di livello dirigenziale di cui alla lettera a) del suddetto comma 4-bis, avvalendosi delle facolta' previste dall'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ovvero a concordare, nell'ambito delle intese con le amministrazioni interessate, il trattenimento in servizio, entro il termine temporale stabilito, di unita' di personale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. 4-quinquies. Nel caso in cui gli incarichi dirigenziali di cui al comma 4-bis, lettera a), siano conferiti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a personale proveniente da amministrazioni regionali o enti locali, i soggetti incaricati, collocati in aspettativa, in comando o fuori ruolo o analogo istituto, ai fini del trattamento pensionistico restano iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. A tal fine il Commissario straordinario provvede a trasferire le risorse finanziarie corrispondenti ai contributi previdenziali, nella misura stabilita nei provvedimenti di incarico, all'ente regionale o locale di appartenenza, che procede ai relativi versamenti; e) al comma 5: 1) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche', mediante apposita convenzione non onerosa, dell'Unita' Tecnica-Amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2011»; 2) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «A decorrere dal 15 maggio 2025, il numero massimo di esperti di cui puo' avvalersi la struttura di supporto e' incrementato di ulteriori cinque unita', a valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 2-bis e nei limiti ivi previsti anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli esperti di cui al terzo periodo, spetta un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico, nel limite di un importo complessivo di euro 200.000 annui.»; f) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Al fine di integrare le competenze tecnico-scientifiche a supporto dell'azione commissariale, in relazione a specifiche problematiche o criticita' territorialmente localizzate, il Commissario straordinario puo', inoltre, richiedere il supporto di ulteriori e qualificati esperti, ai quali puo' chiedere di effettuare approfondimenti tecnici e sopralluoghi. Agli esperti di cui al presente comma non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per il trasferimento dalla sede di residenza al luogo di missione e ritorno, secondo la disciplina del trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia. Il Commissario straordinario provvede agli oneri di cui al presente comma entro il limite complessivo di euro 200.000 a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2.»; g) al comma 7: 1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) opera in stretto raccordo con i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, in qualita' di sub-commissari, con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Capo del Dipartimento « Casa Italia » della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito della Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-quater, al fine di assicurare il necessario coordinamento dell'attuazione delle attivita' disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies; »; 2) alla lettera b), dopo la parola: «definisce» sono inserite le seguenti: «, con una o piu' ordinanze,», dopo le parole: «la realizzazione degli interventi» sono inserite le seguenti: «piu' urgenti» e dopo le parole: «di cui alla lettera e)» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero nelle contabilita' speciali di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4-bis»; 3) alla lettera c): 3.1) all'alinea, dopo le parole: «lettera e)» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero nelle contabilita' speciali di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4-bis, anche avvalendosi dei presidenti delle regioni interessate, nella qualita' di sub-commissari, in relazione ai territori di rispettiva competenza»; 3.2) al numero 1), le parole: «nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 20-sexies, comma 1, e» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini di quanto previsto dall'articolo»; 3.3) al numero 3), dopo le parole: «la realizzazione degli interventi» sono inserite le seguenti «piu' urgenti»; 4) la lettera d) e' abrogata; 5) alla lettera f), la parola: «anche» e' soppressa; h) al comma 8: 1) al primo periodo, le parole: «delle amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'amministrazione della difesa, degli organismi in house delle medesime amministrazioni, della societa' Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle societa' da questa controllate, nonche' dell'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012 costituita ai sensi della legge della regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, degli organismi in house delle amministrazioni centrali dello Stato e delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, della societa' Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle societa' da questa controllate»; 2) dopo il sesto periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «Le ordinanze di cui al presente comma, adottate dal Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, sono immediatamente efficaci a seguito della loro pubblicazione nel sito internet istituzionale della struttura commissariale, ad eccezione di quelle aventi i contenuti previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che sono sottoposte al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti.»; i) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti: «8-bis. A fini dell'allineamento delle attivita' oggetto delle convenzioni di cui al comma 8 con l'estensione dell'ambito di applicazione delle misure di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, disposto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-bis, comma 1-bis, nonche' per assicurare la coerenza tra gli impegni originariamente previsti e le effettive esigenze operative, sulla base dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni disponibili, possono essere adottati appositi atti aggiuntivi. 8-ter. Allo scopo di avvalersi di soggetti dotati di competenze e professionalita' specifiche nelle materie di propria competenza, il Commissario straordinario puo' definire accordi con le altre strutture commissariali finalizzate alla gestione di processi di ricostruzione post-emergenza in essere. Alle attivita' di cui al primo periodo si provvede mediante convenzioni sottoscritte ai sensi del comma 8 e nei limiti delle risorse finanziarie a tale scopo disponibili.»; l) al comma 9, al secondo periodo le parole: «e lo coadiuvano in particolare nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «, assicurano la partecipazione alle attivita' della Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-quater e provvedono, nei territori di rispettiva competenza, al coordinamento e all'attuazione delle misure per la ricostruzione privata di cui agli articoli 20-sexies e 20-septies, nonche' al coordinamento, al monitoraggio e alla gestione dell'attuazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui agli articoli 20-octies e 20-novies, anche al fine di garantire la completa integrazione con la programmazione ordinaria e straordinaria di risorse, nel quadro di quanto previsto dalle apposite ordinanze commissariali, coadiuvandolo nella disciplina e nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7»; m) al comma 11, le parole: « e' disciplinato » sono sostituite dalle seguenti: « sono disciplinati », le parole: «dell'autorita' competente » sono sostituite dalle seguenti: « delle autorita' territoriali competenti», le parole: «nella titolarita' della contabilita' speciale» sono sostituite dalle seguenti: «il corrispondente riparto e trasferimento delle eventuali risorse residue disponibili nella contabilita' speciale» e le parole: «fino alla » sono sostituite dalle seguenti: «nelle contabilita' speciali istituite ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-quinquies, comma 4-bis, ovvero nei bilanci ordinari delle amministrazioni centrali, delle regioni o degli enti locali, per quanto di competenza, al fine di assicurare la». 1-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, il comma 2 e' abrogato. 2. Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 7.525.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonche' disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2023, n. 177, come modificato dalla presente legge: «Art. 20-ter (Commissario straordinario alla ricostruzione). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate, e' nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione, individuato tra soggetti dotati di professionalita' specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessita' e della rilevanza del processo di ricostruzione. Il Commissario straordinario resta in carica sino al 31 dicembre 2024. Con la medesima procedura di cui al primo periodo si puo' provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Al compenso del Commissario straordinario si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonche' accessorio dell'amministrazione di appartenenza. 1-bis. Il termine di cui al comma 1, gia' prorogato al 31 dicembre 2025 dall'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' ulteriormente prorogato fino al 31 maggio 2026, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2 e per le attivita' di cui al comma 8. 2. Con una o piu' ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies. La predetta struttura opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. 2-bis. Entro il 20 maggio 2025, con una o piu' ordinanze da adottare ai sensi del comma 2, il Commissario straordinario e' autorizzato a riorganizzare la struttura di supporto di cui al medesimo comma 2. Al fine di assicurare continuita' nell'esercizio dell'attivita' della struttura di supporto, gli incarichi dei responsabili e degli addetti delle unita' e degli uffici in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione cessano alla data stabilita dal Commissario straordinario con l'ordinanza di cui al primo periodo. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per il funzionamento della struttura di supporto all'uopo disponibili nella contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4. 2-ter. Il Commissario straordinario puo' nominare un vicecommissario che lo coadiuva nel coordinamento delle attivita' e il cui compenso e' determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 3. Entro il 5 agosto 2023, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, a seguito di una relazione redatta dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri recante la ricognizione delle residue attivita' proprie della fase di gestione dell'emergenza ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e delle risorse finanziarie allo scopo finalizzate, si provvede alla disciplina del passaggio delle attivita' e delle funzioni di assistenza alla popolazione e delle altre attivita' previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 che si intende trasferire alla gestione commissariale straordinaria di cui al presente articolo nonche' delle relative risorse finanziarie. Conseguentemente, a decorrere dalla data in cui acquistano efficacia i decreti adottati ai sensi del primo periodo, cessano le corrispondenti funzioni dei commissari delegati nominati per l'emergenza ai sensi dell'articolo 25 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. 4. Alla struttura di supporto di cui al comma 2 e' assegnato personale, di livello dirigenziale e non dirigenziale, nel limite di sessanta unita', dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti in materia di ricostruzione, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il limite massimo del personale assegnato alla struttura di supporto riorganizzata ai sensi del comma 2-bis e' ridotto a cinquanta unita'. Il personale di cui al primo periodo, e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, commi 4 e 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il personale militare assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 2 e' consentito l'impiego congiunto con l'amministrazione di appartenenza con conservazione del trattamento economico riferito all'incarico principale, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 6, le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Fermi restando i limiti di spesa di cui al comma 6, con provvedimento del Commissario straordinario e' determinato, altresi', il trattamento accessorio aggiuntivo spettante al personale militare assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 2. 4-bis. La struttura di supporto riorganizzata ai sensi del comma 2-bis, entro i limiti finanziari ivi previsti ed entro i limiti numerici ridotti di cui al comma 4, secondo periodo, e' costituita da: a) ventidue unita' di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui due dirigenti di livello generale e cinque dirigenti di livello non generale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, collocati, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto e' riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennita' di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con le ordinanze di cui al comma 2-bis, puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di ottanta ore mensili effettivamente svolte, nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto e' corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Al personale dirigenziale assegnato alla struttura di supporto ai sensi della presente lettera e' riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura massima pari a quella riconosciuta ai dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli incarichi dirigenziali di cui alla presente lettera possono essere conferiti anche in deroga ai limiti di cui articolo 19, commi 2 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a soggetti in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo; b) ventotto unita' di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui tre dirigenti di livello non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, mediante il conferimento, da parte del Commissario straordinario, di incarichi autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza, ai sensi dell'articolo 53 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, da definire mediante apposite convenzioni. Del contingente di cui alla presente lettera puo' far parte personale militare secondo le modalita' di cui al comma 4. Con il provvedimento di cui al comma 2-bis e' individuato il compenso spettante al personale assegnato alla struttura di supporto. Con riferimento al personale non dirigenziale il compenso e' riconosciuto nel limite massimo di ottanta ore mensili di prestazioni di lavoro straordinario effettivamente svolte nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Relativamente al personale di livello dirigenziale di cui alla presente lettera, alla determinazione del compenso spettante per i predetti incarichi si provvede, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2-bis, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 4-ter. In relazione alle funzioni loro attribuite, i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualita' di sub-commissari ai sensi di quanto previsto dal comma 9, definiscono le modalita' con le quali le rispettive strutture regionali forniscono il necessario supporto. Ai relativi oneri si provvede entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e con i provvedimenti di cui al comma 8. 4-quater. Allo scopo di favorire l'immediata operativita' della struttura di supporto riorganizzata di cui al comma 4-bis, valorizzando l'esperienza e le competenze maturate dal personale durante i rispettivi periodi di servizio, fermo restando il limite numerico di cinquanta unita' di cui al comma 4 e i limiti finanziari stabiliti al comma 6 del presente articolo e all'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, resta ferma la facolta' di provvedere, in alternativa alle modalita' di individuazione delle unita' ivi specificate, al conferimento di incarichi retribuiti nonche' degli incarichi di livello dirigenziale di cui alla lettera a) del suddetto comma 4-bis, avvalendosi delle facolta' previste dall'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ovvero a concordare, nell'ambito delle intese con le amministrazioni interessate, il trattenimento in servizio, entro il termine temporale stabilito, di unita' di personale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. 4-quinquies. Nel caso in cui gli incarichi dirigenziali di cui al comma 4-bis, lettera a), siano conferiti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a personale proveniente da amministrazioni regionali o enti locali, i soggetti incaricati, collocati in aspettativa, in comando o fuori ruolo o analogo istituto, ai fini del trattamento pensionistico restano iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. A tal fine il Commissario straordinario provvede a trasferire le risorse finanziarie corrispondenti ai contributi previdenziali, nella misura stabilita nei provvedimenti di incarico, all'ente regionale o locale di appartenenza, che procede ai relativi versamenti. 5. La struttura di supporto di cui al comma 2 puo' avvalersi altresi' di esperti o consulenti fino a un massimo di cinque, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso e' definito con il provvedimento di nomina, nonche', mediante apposita convenzione non onerosa, dell'Unita' Tecnica-Amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2011. Agli esperti o consulenti nominati ai sensi del primo periodo, fermo restando quanto previsto dal comma 6 del presente articolo in materia di limiti di spesa, spettano compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo pro capite non superiore a euro 50.000, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro 150.000 annui. A decorrere dal 15 maggio 2025, il numero massimo di esperti di cui puo' avvalersi la struttura di supporto e' incrementato di ulteriori cinque unita', a valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 2-bis e nei limiti ivi previsti anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli esperti di cui al terzo periodo, spetta un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico, nel limite di un importo complessivo di euro 200.000 annui. 5-bis. Al fine di integrare le competenze tecnico-scientifiche a supporto dell'azione commissariale, in relazione a specifiche problematiche o criticita' territorialmente localizzate, il Commissario straordinario puo', inoltre, richiedere il supporto di ulteriori e qualificati esperti, ai quali puo' chiedere di effettuare approfondimenti tecnici e sopralluoghi. Agli esperti di cui al presente comma non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per il trasferimento dalla sede di residenza al luogo di missione e ritorno, secondo la disciplina del trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia. Il Commissario straordinario provvede agli oneri di cui al presente comma entro il limite complessivo di euro 200.000 a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2. 6. Per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2 e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024. 7. Il Commissario straordinario: a) opera in stretto raccordo con i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, in qualita' di sub-commissari, con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Capo del Dipartimento « Casa Italia » della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito della Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-quater, al fine di assicurare il necessario coordinamento dell'attuazione delle attivita' disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies; b) definisce, con una o piu' ordinanze, la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi piu' urgenti di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, privata e pubblica, di cui agli articoli 20-sexies e 20-octies, nei limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili nella contabilita' speciale di cui alla lettera e), ovvero nelle contabilita' speciali di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4-bis; c) nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilita' speciale di cui alla lettera e), ovvero nelle contabilita' speciali di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4-bis, anche avvalendosi dei presidenti delle regioni interessate, nella qualita' di sub-commissari, in relazione ai territori di rispettiva competenza: 1) ai fini di quanto previsto dall'articolo 20-octies, comma 1, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita', d'intesa con le regioni interessate; 2) coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo, ivi compresi gli immobili destinati a finalita' turistico-ricettiva e le infrastrutture sportive, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi; 3) coordina la realizzazione degli interventi piu' urgenti di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei beni monumentali, delle infrastrutture e delle opere pubbliche, anche di interesse turistico, ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo; d) ; e) gestisce la contabilita' speciale appositamente aperta, recante le risorse finanziarie rese disponibili per le finalita' di ricostruzione e di funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2, come rispettivamente finanziate; f) assicura l'indirizzo e il monitoraggio su ogni altra attivita' prevista dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies nei territori colpiti, nell'ambito della Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-quater. 8. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 7, il Commissario straordinario puo' avvalersi, altresi', delle strutture delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, degli organismi in house delle amministrazioni centrali dello Stato e delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, della societa' Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle societa' da questa controllate, sulla base di apposite convenzioni. Per la copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024. Per l'esercizio delle funzioni di cui al medesimo comma 7, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa con le regioni interessate. Le ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita apposita motivazione e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorita' politica delegata per la ricostruzione. Le ordinanze commissariali recanti misure nelle materie di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono adottate sentiti i Ministri interessati, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Le ordinanze di cui al presente comma, adottate dal Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, sono immediatamente efficaci a seguito della loro pubblicazione nel sito internet istituzionale della struttura commissariale, ad eccezione di quelle aventi i contenuti previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che sono sottoposte al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti. 8-bis. A fini dell'allineamento delle attivita' oggetto delle convenzioni di cui al comma 8 con l'estensione dell'ambito di applicazione delle misure di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, disposto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-bis, comma 1-bis, nonche' per assicurare la coerenza tra gli impegni originariamente previsti e le effettive esigenze operative, sulla base dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni disponibili, possono essere adottati appositi atti aggiuntivi. 8-ter. Allo scopo di avvalersi di soggetti dotati di competenze e professionalita' specifiche nelle materie di propria competenza, il Commissario straordinario puo' definire accordi con le altre strutture commissariali finalizzate alla gestione di processi di ricostruzione post-emergenza in essere. Alle attivita' di cui al primo periodo si provvede mediante convenzioni sottoscritte ai sensi del comma 8 e nei limiti delle risorse finanziarie a tale scopo disponibili. 9. Il Commissario straordinario, al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione, si avvale dei presidenti delle regioni interessate in qualita' di sub-commissari. I presidenti delle regioni interessate, in qualita' di sub-commissari, operano in stretto raccordo con il Commissario straordinario, assicurano la partecipazione alle attivita' della Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-quater e provvedono, nei territori di rispettiva competenza, al coordinamento e all'attuazione delle misure per la ricostruzione privata di cui agli articoli 20-sexies e 20-septies, nonche' al coordinamento, al monitoraggio e alla gestione dell'attuazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui agli articoli 20-octies e 20-novies, anche al fine di garantire la completa integrazione con la programmazione ordinaria e straordinaria di risorse, nel quadro di quanto previsto dalle apposite ordinanze commissariali, coadiuvandolo nella disciplina e nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7. Ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 10. Le risorse di cui ai commi 6 e 8 sono trasferite alla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 20-quinquies, comma 4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 8, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2023 e a 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede: a) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri predisposto nell'anno 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 2008, la riduzione dell'importo di cui al primo periodo e' ripartita in parti uguali tra il Ministero della giustizia e il Ministero dell'interno; b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. b-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies. 11. Al termine della gestione straordinaria di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorita' politica delegata per la ricostruzione, sono disciplinati il subentro delle autorita' territoriali competenti in via ordinaria nel coordinamento degli interventi di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies pianificati e non ancora ultimati e il corrispondente riparto e trasferimento delle eventuali risorse residue disponibili nella contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4 nelle contabilita' speciali istituite ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-quinquies, comma 4-bis, ovvero nei bilanci ordinari delle amministrazioni centrali, delle regioni o degli enti locali, per quanto di competenza, al fine di assicurare la conclusione degli interventi medesimi.» - Si riporta l'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024: «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). - Omissis. 693. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, il termine di cui all'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e' prorogato al 31 dicembre 2025. Per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui all'articolo 20-ter, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 61 del 2023 e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2025. Per le attivita' di cui all'articolo 20-ter, comma 8, del decreto-legge n. 61 del 2023 e' autorizzata la spesa di 12,5 milioni di euro per l'anno 2025. Omissis.» - Si riporta l'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2011: «Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari straordinari). - (omissis). 3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti prima di tale data. La violazione delle disposizioni del presente comma costituisce responsabilita' per danno erariale. (omissis).» - Si riporta l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001 (supplemento ordinario n. 112): «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 80 del 1998)). - (omissis). 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. (omissis).» - Si riporta l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997 (supplemento ordinario n. 98): «Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). - (omissis). 14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta. (omissis).» Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante «Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003 (supplemento ordinario n. 61). - Si riporta l'articolo 70, comma 12, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 70 (Norme finali (Art. 73, commi 1, 3, 4, 5 e 6-bis del d.lgs n. 29 del 1993, come modificati dall'art. 21 del d.lgs n. 470 del 1993, successivamente sostituiti dall'art. 37 del d.lgs n. 546 del 1993 e modificati dall'art. 9, comma 2 del d.lgs n. 396 del 1997, dall'art. 45, comma 4 del d.lgs n. 80 del 1998 e dall'art. 20 del d.lgs n. 387 del 1998; art. 45, commi 1, 2, 7, 10, 11, 21, 22 e 23 del d.lgs n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, comma 6 del d.lgs n. 387 del 1998, dall'art. 89 della legge n. 342 del 2000 e dall'art. 51, comma 13, della legge n. 388 del 2000)). - (omissis). 12. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di cui al presente comma si' applica al personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere dalla completa attuazione del sistema di finanziamento previsto dall'articolo 46, commi 8 e 9, del presente decreto, accertata dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 41, comma 6 del medesimo decreto. Il trattamento economico complessivo del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze istituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di comando, di' fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza. (omissis).» - Si riporta l'articolo 19, commi 2 e 6, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali) (Art. 19 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 387 del 1998)). - (omissis). 2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui e' definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche' dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. (omissis). 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. (omissis).» - Si riporta l'articolo 53 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 53 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi). (Art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del d.lgs n. 80 del 1998 nonche' dall'art. 16 del d.lgs n. 387 del 1998)). - 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresi' le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina. 1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. 2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati. 3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti. 3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. 4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative. 5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalita', tali da escludere casi di incompatibilita', sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. 6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attivita' libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi e le prestazioni derivanti: a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita. f-bis) da attivita' di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonche' di docenza e di ricerca scientifica. f-ter) dalle prestazioni di lavoro sportivo, fino all'importo complessivo di 5.000 euro annui, per le quali e' sufficiente la comunicazione preventiva. 7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti. 7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilita' erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti. 8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e' nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilita' dell'amministrazione conferente, e' trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti. 9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze. 10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si' prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata. 11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici. Per le prestazioni di lavoro sportivo, le comunicazioni di cui al primo periodo sono effettuate entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente. 12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. 13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11. 14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonche' le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza. 15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9. 16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi. 16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.» - Si riporta l'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicata nella gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011: «Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti economici). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi, anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno. 2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorita' amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito. (omissis).» - Si riporta l'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2022: «Art. 10 (Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza). - 1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono conferire ai soggetti collocati in quiescenza incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie gia' destinate per tale finalita' nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 15 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. La facolta' di cui al primo periodo e' consentita anche per gli interventi previsti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, nei programmi di utilizzo dei Fondi per lo sviluppo e la coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali. Della facolta' di cui al primo periodo possono avvalersi anche le amministrazioni impegnate per gli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, conseguenti ai sismi del 2009 e del 2016. Gli incarichi attribuiti ai sensi del terzo periodo, al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati con le risorse del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) nelle aree colpite dai sismi del 2009 e del 2016, possono essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza, anche se provenienti dalla stessa amministrazione conferente, che abbiano maturato significative esperienze e professionalita' tecnico-amministrative nel campo della programmazione, della gestione, del monitoraggio e del controllo dei fondi pubblici nonche' dello svolgimento delle attivita' di responsabile unico del procedimento, anche prescindendo dalla formazione di livello universitario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 1-bis. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per il personale in quiescenza delle fondazioni liriche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica al raggiungimento del limite ordinamentale di eta' piu' elevato previsto per i dipendenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". 2. Al personale di cui al comma 1 possono essere conferiti gli incarichi di cui all'articolo 31, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche', in presenza di particolari esigenze alle quali non e' possibile far fronte con personale in servizio e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente, l'incarico di responsabile unico del procedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 31. 3. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole «le amministrazioni di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «e i soggetti attuatori di interventi previsti dal medesimo Piano». 4. Al fine di rafforzare la propria capacita' amministrativa, anche nell'ambito degli interventi attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per il conferimento di incarichi professionali le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento a procedure da avviare e gia' avviate, possono ricorrere alle modalita' di selezione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. 4-bis. Al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le amministrazioni di cui al comma 1, qualora ravvisino potenziali conflitti di interessi nell'esercizio dell'attivita' del professionista, inseriscono nel contratto di assunzione la sospensione dall'albo di appartenenza e dall'esercizio dell'attivita' professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. Nel contratto di assunzione e' espressamente dichiarata l'insussistenza del conflitto di interessi fra le mansioni attribuite dalla pubblica amministrazione e l'esercizio dell'attivita' professionale". 4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis non si applica in caso di contratti di prestazione professionale in corso, sottoscritti in data certa anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.» - Si riporta l'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024: «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). - Omissis. 165. Le pubbliche amministrazioni di cui di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche per lo svolgimento di attivita' di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili, possono trattenere in servizio, previa disponibilita' dell'interessato, nel limite del 10 per cento delle facolta' assunzionali autorizzate a legislazione vigente, il personale dipendente di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi, ivi compreso quello di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, con esclusione del personale delle magistrature, degli avvocati e procuratori dello Stato e del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini della salvaguardia della specificita' della funzione ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Il personale, individuato dalle amministrazioni interessate esclusivamente sulla base delle esigenze organizzative di cui al primo periodo e del merito, non puo' permanere in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di eta'. Omissis.» - Si riporta l'articolo 7, comma 6-bis, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 7 (Gestione delle risorse umane. (Art. 7 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del d.lgs n. 387 del 1998)). - (omissis). 6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. (omissis).» La legge della regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6, recante «riforma del sistema amministrativo regionale e locale. unione europea e relazioni internazionali. innovazione e semplificazione. rapporti con l'universita'», e successive modifiche e integrazioni, e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 248 del 30 luglio 2019. - Si riporta l'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994: «Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei Conti). - (omissis). 1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge: a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri; b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa; c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie; c-bis) (lettera abrogata dal d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119); d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); e) (il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha confermato l'abrogazione della presente lettera); f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare; f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo , ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo commi dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato; h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi; i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro; l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. (omissis).» - Si riporta l'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalita' delle pubbliche amministrazioni.», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 2025: «Art. 10 (Disposizioni urgenti finalizzate all'attuazione delle misure in materia di personale a supporto delle attivita' di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023, nonche' per la situazione emergenziale nella Terra dei fuochi). - (omissis). 2. Allo scopo di favorire l'immediata operativita' della sua struttura di supporto, valorizzando l'esperienza e le competenze maturate dal personale durante i rispettivi periodi di servizio, per il Commissario straordinario alla ricostruzione, nominato ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, fermi restando i limiti numerici e finanziari stabiliti, rispettivamente, ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 20-ter e all'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, resta ferma la facolta' di provvedere, in alternativa alle modalita' di individuazione delle unita' ivi specificate, al conferimento di incarichi retribuiti avvalendosi delle facolta' previste dall'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ovvero a concordare, nell'ambito delle intese con le amministrazioni interessate, il trattenimento in servizio, entro il termine temporale stabilito, di unita' di personale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. (omissis).» - Si riporta il comma 511 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006: (omissis). 511. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma 512 del presente articolo. All'utilizzo del Fondo per le finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, e alla Corte dei conti. (omissis).» |
| Art. 3 Modifiche all'articolo 20-quater del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, per favorire la partecipazione dei cittadini al processo di ricostruzione
1. All'articolo 20-quater del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Allo scopo di accelerare il processo di ricostruzione nei territori interessati e di aggiornare la relativa governance alle nuove esigenze maturate nel corso dello svolgimento delle relative attivita' e a seguito dell'estensione dell'ambito territoriale di riferimento disposta dall'articolo 20-bis, comma 1-bis, la Cabina di coordinamento e' integrata dai presidenti di tutte le province interessate e dai rappresentanti dei comuni interessati designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, sentite le rispettive associazioni regionali, in numero di uno per ciascun ambito provinciale interessato. Per gli ambiti provinciali i cui presidenti non coincidono con i sindaci dei comuni capoluogo, la composizione della Cabina di coordinamento e', inoltre, integrata da questi ultimi. L'attivita' della Cabina di coordinamento puo' essere articolata anche in relazione a tre distinti ambiti territoriali regionali, qualora le tematiche all'ordine del giorno non abbiano portata generale. 1-ter. Il Commissario straordinario, nella qualita' di presidente della Cabina di coordinamento, sentiti i componenti della Cabina medesima, puo' invitare, in ragione delle tematiche iscritte all'ordine del giorno, rappresentanti delle Autorita' di bacino distrettuali territorialmente competenti ovvero rappresentanti di enti del Terzo settore. All'attuazione di quanto previsto dal primo periodo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; b) al comma 3, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) nell'azione volta a garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione;»; c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1-bis, il Commissario straordinario, d'intesa con i sub-commissari, approva, entro il 31 luglio 2025, un piano di comunicazione alla popolazione concernente la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza del rischio idraulico e idrogeologico in relazione all'evoluzione delle condizioni del territorio a seguito dell'attuazione degli interventi. All'attuazione del piano provvedono le regioni e i comuni interessati, anche con il concorso degli ordini professionali tecnici, delle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative, dei comitati spontanei dei cittadini e degli enti del terzo settore, prevedendo, altresi', iniziative specifiche dedicate alla popolazione, agli istituti scolastici e ai giornalisti operanti nell'area, anche prevedendo specifiche forme di comunicazione per le persone con disabilita'. Per l'attuazione delle attivita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 20- quinquies, comma 4, per le esigenze di cui all'articolo 20-ter, comma 8, per l'esercizio 2025.»; d) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e misure per favorire la partecipazione dei cittadini al processo di ricostruzione».
Riferimenti normativi
- Si riporta il l'articolo 20-quater del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonche' disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2023, n. 177, come modificato dalla presente legge: «Art. 20-quater (Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione e misure per favorire la partecipazione dei cittadini al processo di ricostruzione). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorita' politica delegata per la ricostruzione e' istituita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori di cui all'articolo 20-bis. Essa opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed e' composta dal Commissario straordinario, che la presiede, dal Capo del Dipartimento «Casa Italia» della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dai presidenti delle regioni interessate e dai sindaci metropolitani interessati, da un rappresentante delle province interessate designato dall'Unione delle province d'Italia e da un rappresentante dei comuni interessati designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai componenti della Cabina di coordinamento istituita ai sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 1-bis. Allo scopo di accelerare il processo di ricostruzione nei territori interessati e di aggiornare la relativa governance alle nuove esigenze maturate nel corso dello svolgimento delle relative attivita' e a seguito dell'estensione dell'ambito territoriale di riferimento disposta dall'articolo 20-bis, comma 1-bis, la Cabina di coordinamento e' integrata dai presidenti di tutte le province interessate e dai rappresentanti dei comuni interessati designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, sentite le rispettive associazioni regionali, in numero di uno per ciascun ambito provinciale interessato. Per gli ambiti provinciali i cui presidenti non coincidono con i sindaci dei comuni capoluogo, la composizione della Cabina di coordinamento e', inoltre, integrata da questi ultimi. L'attivita' della Cabina di coordinamento puo' essere articolata anche in relazione a tre distinti ambiti territoriali regionali, qualora le tematiche all'ordine del giorno non abbiano portata generale. 1-ter. Il Commissario straordinario, nella qualita' di presidente della Cabina di coordinamento, sentiti i componenti della Cabina medesima, puo' invitare, in ragione delle tematiche iscritte all'ordine del giorno, rappresentanti delle Autorita' di bacino distrettuali territorialmente competenti ovvero rappresentanti di enti del Terzo settore. All'attuazione di quanto previsto dal primo periodo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Possono essere invitati alle riunioni della Cabina di coordinamento i rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e ogni altro soggetto, pubblico o privato, ritenuto utile alla rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate. 3. La Cabina di coordinamento coadiuva il Commissario straordinario: a) nella progressiva integrazione tra le misure di ricostruzione e le attivita' regolate con i decreti di cui all'articolo 20-ter, comma 3; a-bis) nell'azione volta a garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione; b) nel monitoraggio dello stato di avanzamento dei processi di ricostruzione, anche sulla base dei dati disponibili nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; c) nella definizione dei criteri per l'adozione delle misure necessarie per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria. 3-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1-bis, il Commissario straordinario, d'intesa con i sub-commissari, approva, entro il 31 luglio 2025, un piano di comunicazione alla popolazione concernente la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza del rischio idraulico e idrogeologico in relazione all'evoluzione delle condizioni del territorio a seguito dell'attuazione degli interventi. All'attuazione del piano provvedono le regioni e i comuni interessati, anche con il concorso degli ordini professionali tecnici, delle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative, dei comitati spontanei dei cittadini e degli enti del terzo settore, prevedendo, altresi', iniziative specifiche dedicate alla popolazione, agli istituti scolastici e ai giornalisti operanti nell'area, anche prevedendo specifiche forme di comunicazione per le persone con disabilita'. Per l'attuazione delle attivita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 20- quinquies, comma 4, per le esigenze di cui all'articolo 20-ter, comma 8, per l'esercizio 2025.» |
| Art. 4 Modifiche all'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e disposizioni in materia di IMU
1. All'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: «4-bis. Ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualita' di sub-commissari, sono intestate apposite contabilita' speciali sulle quali il Commissario straordinario e' autorizzato a trasferire le risorse necessarie per la prosecuzione degli interventi e delle attivita' di ricostruzione pubblica e privata relativi al territorio di rispettiva competenza, in deroga al divieto di girofondi tra contabilita' speciali di cui all'articolo 27, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. Per la gestione delle contabilita' speciali di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4-ter e 5. 4-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, fino alla chiusura delle contabilita' speciali di cui ai commi 4 e 4-bis e, in ogni caso, non oltre il termine di cessazione delle attivita' commissariali indicato all'articolo 20-ter, comma 1-bis, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli da 543 a 551-bis del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli da 91 a 111 del codice del processo amministrativo, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.»; b) al comma 5, le parole: «della contabilita' speciale di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «delle contabilita' speciali di cui ai commi 4 e 4-bis». 1-bis. I fabbricati a uso abitativo ubicati nei territori delle regioni Emilia-Romagna e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonche' dal 17 settembre e dal 17 ottobre 2024, di cui alle delibere del Consiglio dei ministri rispettivamente del 4 maggio 2023, 23 maggio 2023, 25 maggio 2023, 21 settembre 2024 e 29 ottobre 2024, di cui all'articolo 20-bis, comma 2, del citato decreto-legge 1° giungo 2023, n. 61, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del presente decreto, se distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2025, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al precedente periodo, nel limite massimo di 255.000 euro per l'anno 2025 e di 510.000 euro per l'anno 2026. 1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 255.000 euro per l'anno 2025 e a 510.000 euro per l'anno 2026, che costituiscono limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 20-quinquies del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come modificato dalla presente legge: «Art. 20-quinquies (Fondo per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche e disposizioni in materia di IMU). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il Fondo per la ricostruzione dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025. 2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono ulteriori complessivi 1.500 milioni di euro, rivenienti dalla riassegnazione delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalita' e il profilo temporale di cui al comma 3 per l'importo di 1.391.503.011 euro e dalle risorse rivenienti dalle riduzioni di cui al comma 7 per l'importo di 108.496.989 euro. 3. Le somme disponibili conservate in conto residui nell'anno 2023, indicate nell'allegato 1-bis annesso al presente decreto, gia' attribuite alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono revocate rispetto alle finalita' indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, e, mediante apposita variazione di bilancio in conto residui, sono iscritte nei fondi da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alle predette leggi, per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato secondo un profilo temporale coerente con quello previsto a legislazione vigente per le risorse oggetto di revoca, in misura pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, a 450 milioni di euro per l' anno 2024 e a 641.503.011 euro per l' anno 2025. I residui di cui al presente comma sono conservati nel bilancio dello Stato in relazione al predetto profilo temporale. Le somme iscritte nell'anno 2023 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla missione 29, programma 3, e alla missione 7, programma 5, soggette al piano approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze per i contributi pluriennali, possono essere finalizzate, anche in deroga al predetto piano e al correlato decreto di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per il completamento degli interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del rischio sismico, nonche' di quelli destinati al potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi e della digitalizzazione. 4. Al Commissario straordinario e' intestata apposita contabilita' speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo di cui al comma 1 e su cui confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali e le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis. Il Commissario e' altresi' autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario o postale limitatamente all'esigenza di procedere a pagamenti massivi gia' deliberati, con particolare riferimento alle attivita' residuali trasferite alla gestione commissariale straordinaria, di cui all'articolo 20-ter, comma 3, agli interventi di somma urgenza posti in essere nelle prime fasi emergenziali, nonche' agli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita', di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera c), numero 1). Al predetto conto e alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 4-bis. Ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualita' di sub-commissari, sono intestate apposite contabilita' speciali sulle quali il Commissario straordinario e' autorizzato a trasferire le risorse necessarie per la prosecuzione degli interventi e delle attivita' di ricostruzione pubblica e privata relativi al territorio di rispettiva competenza, in deroga al divieto di girofondi tra contabilita' speciali di cui all'articolo 27, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. Per la gestione delle contabilita' speciali di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4-ter e 5. 4-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, fino alla chiusura delle contabilita' speciali di cui ai commi 4 e 4-bis e, in ogni caso, non oltre il termine di cessazione delle attivita' commissariali indicato all'articolo 20-ter, comma 1-bis, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli da 543 a 551-bis del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli da 91 a 111 del codice del processo amministrativo, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. 5. Le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali di cui ai commi 4 e 4-bis, ancora disponibili al termine della gestione di cui all' articolo 20-ter, comma 11, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza. 6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023, a 300 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 7. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 108.496.989 euro per l' anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell' autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero dell' economia e delle finanze, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017.» - Si riporta l'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, recante «Codice della protezione civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2018, n. 17: «Art. 27 (Contabilita' speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 6, comma 1, decreto-legge 263/2006, conv. legge 290/2006)). - (omissis) 4. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilita' speciali, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti gli interventi di cui coordinano l'attuazione, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile, che contenga, altresi', l'indicazione dei crediti e dei debiti e delle relative scadenze, gli interventi eventualmente affidati a soggetti attuatori all'uopo individuati, gli obblighi in materia di trasmissione e comunicazione dei rendiconti, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilita' speciali. Qualora i Commissari delegati non producano la rendicontazione prevista dal presente comma, a tale attivita' provvedono le autorita' individuate per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 26, comma 2. (omissis).» - Si riporta l'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, recante «Disciplina dei pignoramenti sulle contabilita' speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 1994, 171: «Art. 1(Pignoramenti sulle contabilita' speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza). - 1. I fondi di contabilita' speciale a disposizione delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle al personale amministrato, non sono soggetti ad esecuzione forzata, salvo che per i casi previsti dal capo V del titolo VI del libro I del codice civile (a) , nonche' dal testo unico delle leggi concernenti il Forze armate e della Guardia di finanza, nonche' le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli enti militari, degli uffici o reparti della Polizia di Stato,della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e dei comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o del Cassiere del Ministero dell'interno, comunque destinati a servizi e finalita' di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica nonche' di vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo, alimentare e forestale, al rimborso delle spese anticipate dai comuni per l'organizzazione delle consultazioni elettorali, nonche' al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. 2. I pignoramenti ed i sequestri aventi per oggetto le somme affluite nelle contabilita' speciali delle prefetture e delle direzioni di amministrazione ed a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1, si eseguono esclusivamente, a pena di nullita' rilevabile d'ufficio, secondo le disposizioni del libro III - titolo II - capo II del codice di procedura civile con atto notificato al direttore di ragioneria responsabile presso le prefetture o al direttore di amministrazione od al funzionario delegato nella cui circoscrizione risiedono soggetti privati interessati, con l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. Il funzionario di prefettura, o il direttore di amministrazione o funzionario delegato cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, e' tenuto a vincolare l'ammontare, sempreche' esistano sulla contabilita' speciale fondi la cui destinazione sia diversa da quelle indicate al comma 1, per cui si procede con annotazione nel libro giornale; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino gia' emessi. 3. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime ne' sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilita' speciali intestate alle prefetture ed alle direzioni di amministrazione ed in quelle a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1. 4. Viene effettuata secondo le stesse modalita' stabilite nel comma 2 la notifica di ogni altro atto consequenziale nei procedimenti relativi agli atti di pignoramento o di sequestro.» - Si riportano gli articoli da 543 a 551-bis del regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante il Codice di procedura civile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1940, n. 253: «Art. 543 (Forma del pignoramento)). - Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti. L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492: 1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto; 2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice; 3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente nonche' l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente; 4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovra' essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione. Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501. Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento. La conformita' di tali copie e' attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di piu' terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non e' notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento. Se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine per il deposito della nota di iscrizione a ruolo, lo comunica immediatamente al debitore e al terzo. In tal caso, l'obbligo del terzo cessa alla data di ricezione della comunicazione. Quando procede a norma dell'articolo 492-bis, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente e' notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.» «Art. 544 (Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato). - Se il credito pignorato e' garantito da pegno, s'intima a chi detiene la cosa data in pegno di non eseguirne la riconsegna senza ordine di giudice. Se il credito pignorato e' garantito da ipoteca, l'atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari.» «Art. 545 (Crediti impignorabili). - Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto. Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternita', malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non puo' estendersi oltre alla meta' dell'ammontare delle somme predette. Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge. Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennita' che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare e' pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonche' dalle speciali disposizioni di legge. Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonche' a titolo di pensione, di indennita' che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonche' dalle speciali disposizioni di legge. Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge e' parzialmente inefficace. L'inefficacia e' rilevata dal giudice anche d'ufficio.» «Art. 546 (Obblighi del terzo). - Dal giorno in cui gli e' notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo e' soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della meta' per i crediti superiori a 3.200,00 euro. Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonche' a titolo di pensione, di indennita' che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge. Nel caso di pignoramento eseguito presso piu' terzi, il debitore puo' chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza.» «Art. 547 (Dichiarazione del terzo). - Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme e' debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. Deve altresi' specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato. Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.» «Art. 548(Mancata dichiarazione del terzo). - Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza e' notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il terzo puo' impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617 l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarita' della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.» «Art. 549 (Contestata dichiarazione del terzo). - Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non e' possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed e' impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617.» «Art. 550 (Pluralita' di pignoramenti). - Il terzo deve indicare i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui. Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazione, egli puo' limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva. Si applicano le disposizioni dell'articolo 524 secondo e terzo comma.» «Art. 551 (Intervento). - L'intervento di altri creditori e' regolato a norma degli articoli 525 e seguenti. Agli effetti di cui all'articolo 526 l'intervento non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti.» «Art. 551-bis (Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi). - Salvo che sia gia' stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione delle somme o sia gia' intervenuta l'estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma. Al fine di conservare l'efficacia del pignoramento, nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale di cui al primo comma il creditore pignorante o il creditore intervenuto a norma dell'articolo 525 puo' notificare a tutte le parti e al terzo una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio. La dichiarazione contiene l'indicazione della data di notifica del pignoramento, dell'ufficio giudiziario innanzi al quale e' pendente la procedura esecutiva, delle parti, del titolo esecutivo e del numero di ruolo della procedura, nonche' l'attestazione che il credito persiste. Se la dichiarazione di interesse e' notificata dal creditore intervenuto, la stessa contiene anche la data di deposito dell'atto di intervento. La dichiarazione di interesse e' depositata nel fascicolo dell'esecuzione, a pena di inefficacia della stessa, entro dieci giorni dall'ultima notifica. Se il pignoramento e' eseguito nei confronti di piu' terzi, l'inefficacia del medesimo si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non e' notificata e depositata la dichiarazione di interesse. In mancanza della notifica della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma, il terzo e' liberato dagli obblighi previsti dall'articolo 546 decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di efficacia del pignoramento previsto dal primo comma. Il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della successiva dichiarazione di interesse o, se i terzi sono piu', dall'ultima delle notifiche ai medesimi. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se l'esecuzione e' sospesa.». - Si riportano gli articoli da 91 a 111 dell'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo.» (Codice del processo amministrativo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2010, n. 176 - Suppl. Ordinario n. 148: «LIBRO TERZO IMPUGNAZIONI Titolo I Impugnazioni in generale Art. 91 (Mezzi di impugnazione). - 1. I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo e il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. Art. 92 (Termini per le impugnazioni). - 1. Salvo quanto diversamente previsto da speciali disposizioni di legge, le impugnazioni si propongono con ricorso e devono essere notificate entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza. 2. Per i casi di revocazione previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell'articolo 395 del codice di procedura civile e di opposizione di terzo di cui all'articolo 108, comma 2, il termine di cui al comma 1 decorre dal giorno in cui e' stato scoperto il dolo o la falsita' o la collusione o e' stato recuperato il documento o e' passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 del medesimo articolo 395. 3. In difetto della notificazione della sentenza, l'appello, la revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice di procedura civile e il ricorso per cassazione devono essere notificati entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. 4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando la parte che non si e' costituita in giudizio dimostri di non aver avuto conoscenza del processo a causa della nullita' del ricorso o della sua notificazione. 5. Fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, l'ordinanza cautelare che, in modo implicito o esplicito, ha deciso anche sulla competenza e' appellabile ai sensi dell'articolo 62. Non costituiscono decisione implicita sulla competenza le ordinanze istruttorie o interlocutorie di cui all'articolo 36, comma 1, ne' quelle che disattendono l'istanza cautelare senza riferimento espresso alla questione di competenza. La sentenza che, in modo implicito o esplicito, ha pronunciato sulla competenza insieme col merito e' appellabile nei modi ordinari e nei termini di cui ai commi 1, 3 e 4. Art. 93(Luogo di notificazione dell'impugnazione). - 1. L'impugnazione deve essere notificata nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dalla parte nell'atto di notificazione della sentenza o, in difetto, presso il difensore o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio e risultante dalla sentenza. 2. Qualora la notificazione abbia avuto esito negativo perche' il domiciliatario si e' trasferito senza notificare una formale comunicazione alle altre parti, la parte che intende proporre l'impugnazione puo' presentare al presidente del tribunale amministrativo regionale o al presidente del Consiglio di Stato, secondo il giudice adito con l'impugnazione, un'istanza, corredata dall'attestazione dell'omessa notificazione, per la fissazione di un termine perentorio per il completamento della notificazione o per la rinnovazione dell'impugnazione. Art. 94 (Deposito delle impugnazioni). - 1. Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione ai sensi dell'articolo 45, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni. Art. 95 (Parti del giudizio di impugnazione). - 1. L'impugnazione della sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti e' notificata a tutte le parti in causa e, negli altri casi, alle parti che hanno interesse a contraddire. 2. L'impugnazione deve essere notificata a pena di inammissibilita' nei termini previsti dall'articolo 92 ad almeno una delle parti interessate a contraddire. 3. Se la sentenza non e' stata impugnata nei confronti di tutte le parti di cui al comma 1, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro cui la notificazione deve essere eseguita, nonche' la successiva udienza di trattazione. 4. L'impugnazione e' dichiarata improcedibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice. 5. Il Consiglio di Stato, se riconosce che l'impugnazione e' manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, puo' non ordinare l'integrazione del contraddittorio, quando l'impugnazione di altre parti e' preclusa o esclusa. 6. Ai giudizi di impugnazione non si applica l'articolo 23, comma 1. Art. 96 (Impugnazioni avverso la medesima sentenza). - 1. Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite in un solo processo. 2. Possono essere proposte impugnazioni incidentali, ai sensi degli articoli 333 e 334 del codice di procedura civile. 3. L'impugnazione incidentale di cui all'articolo 333 del codice di procedura civile puo' essere rivolta contro qualsiasi capo di sentenza e deve essere proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, entro sessanta giorni dalla prima notificazione nei suoi confronti di altra impugnazione. 4. Con l'impugnazione incidentale proposta ai sensi dell'articolo 334 del codice di procedura civile possono essere impugnati anche capi autonomi della sentenza; tuttavia, se l'impugnazione principale e' dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia. 5. L'impugnazione incidentale di cui all'articolo 334 del codice di procedura civile deve essere proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla data in cui si e' perfezionata nei suoi confronti la notificazione dell'impugnazione principale e depositata, unitamente alla prova dell'avvenuta notificazione, nel termine di cui all'articolo 45. 6. In caso di mancata riunione di piu' impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle impugnazioni non determina l'improcedibilita' delle altre. Art. 97 (Intervento nel giudizio di impugnazione). - 1. Puo' intervenire nel giudizio di impugnazione, con atto notificato a tutte le parti, chi vi ha interesse. Art. 98 (Misure cautelari). - 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 111, il giudice dell'impugnazione puo', su istanza di parte, valutati i motivi proposti e qualora dall'esecuzione possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile, disporre la sospensione dell'esecutivita' della sentenza impugnata, nonche' le altre opportune misure cautelari, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio. 2. Il procedimento si svolge secondo le disposizioni del libro II, titolo II, in quanto applicabili. Art. 99 (Deferimento all'adunanza plenaria). - 1. La sezione cui e' assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dare luogo a contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o d'ufficio puo' rimettere il ricorso all'esame dell'adunanza plenaria. L'adunanza plenaria, qualora ne ravvisi l'opportunita', puo' restituire gli atti alla sezione. 2. Prima della decisione, il presidente del Consiglio di Stato, su richiesta delle parti o d'ufficio, puo' deferire all'adunanza plenaria qualunque ricorso, per risolvere questioni di massima di particolare importanza ovvero per dirimere contrasti giurisprudenziali. 3. Se la sezione cui e' assegnato il ricorso ritiene di non condividere un principio di diritto enunciato dall'adunanza plenaria, rimette a quest'ultima, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso. 4. L'adunanza plenaria decide l'intera controversia, salvo che ritenga di enunciare il principio di diritto e di restituire per il resto il giudizio alla sezione remittente. 5. Se ritiene che la questione e' di particolare importanza, l'adunanza plenaria puo' comunque enunciare il principio di diritto nell'interesse della legge anche quando dichiara il ricorso irricevibile, inammissibile o improcedibile, ovvero l'estinzione del giudizio. In tali casi, la pronuncia dell'adunanza plenaria non ha effetto sul provvedimento impugnato. Titolo II Appello Art. 100 (Appellabilita' delle sentenze dei tribunali amministrativi regionali). - 1. Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali e' ammesso appello al Consiglio di Stato, ferma restando la competenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana per gli appelli proposti contro le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia. Art. 101 (Contenuto del ricorso in appello). - 1. Il ricorso in appello deve contenere l'indicazione del ricorrente, del difensore, delle parti nei confronti delle quali e' proposta l'impugnazione, della sentenza che si impugna, nonche' l'esposizione sommaria dei fatti, le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, le conclusioni, la sottoscrizione del ricorrente se sta in giudizio personalmente ai sensi dell'articolo 22, comma 3, oppure del difensore con indicazione, in questo caso, della procura speciale rilasciata anche unitamente a quella per il giudizio di primo grado. 2. Si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell'atto di appello o, per le parti diverse dall'appellante, con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio. Art. 102 (Legittimazione a proporre l'appello). - 1. Possono proporre appello le parti fra le quali e' stata pronunciata la sentenza di primo grado. 2. L'interventore puo' proporre appello soltanto se titolare di una posizione giuridica autonoma. Art. 103 (Riserva facoltativa di appello). - 1. Contro le sentenze non definitive e' proponibile l'appello ovvero la riserva di appello, con atto notificato entro il termine per l'appello e depositato nei successivi trenta giorni presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale. Art. 104 (Nuove domande ed eccezioni). - 1. Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, ne' nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonche' il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa. 2. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. 3. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati. Art. 105 (Rimessione al primo giudice). - 1. Il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado soltanto se e' mancato il contraddittorio, oppure e' stato leso il diritto di difesa di una delle parti, ovvero dichiara la nullita' della sentenza, o riforma la sentenza o l'ordinanza che ha declinato la giurisdizione o ha pronunciato sulla competenza o ha dichiarato l'estinzione o la perenzione del giudizio. 2. Nei giudizi di appello contro i provvedimenti dei tribunali amministrativi regionali che hanno declinato la giurisdizione o la competenza si segue il procedimento in camera di consiglio, di cui all'articolo 87, comma 3. 3. Le parti devono riassumere il processo con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza o dell'ordinanza. Titolo III Revocazione Art. 106 (Casi di revocazione). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile. 2. La revocazione e' proponibile con ricorso dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. 3. Contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali la revocazione e' ammessa se i motivi non possono essere dedotti con l'appello. Art. 107 (Impugnazione della sentenza emessa nel giudizio di revocazione). - 1. Contro la sentenza emessa nel giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione. 2. La sentenza emessa nel giudizio di revocazione non puo' essere impugnata per revocazione. Titolo IV Opposizione di terzo Art. 108 (Casi di opposizione di terzo). - 1. Un terzo puo' fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorche' passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi. 2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando questa sia effetto di dolo o collusione a loro danno. Art. 109 (Competenza). - 1. L'opposizione di terzo e' proposta davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, salvo il caso di cui al comma 2. 2. Se e' proposto appello contro la sentenza di primo grado, il terzo deve introdurre la domanda di cui all'articolo 108 intervenendo nel giudizio di appello. Se l'opposizione di terzo e' gia' stata proposta al giudice di primo grado, questo la dichiara improcedibile e, se l'opponente non vi ha ancora provveduto, fissa un termine per l'intervento nel giudizio di appello, ai sensi del periodo precedente. Titolo V Ricorso per cassazione Art. 110 (Motivi di ricorso). - 1. Il ricorso per cassazione e' ammesso contro le sentenze del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. Art. 111 (Sospensione della sentenza). - 1. Il Consiglio di Stato, se richiesto con istanza previamente notificata alle altre parti, in caso di eccezionale gravita' ed urgenza, puo' sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi 2, 5, 6 e 7, e 56, commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5. Copia dell'ordinanza e' trasmessa alla cancelleria della Corte di cassazione.» - Si riporta il comma 738 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304 - Suppl. Ordinario n. 45: «(omissis) 738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783. (omissis).» - Si riporta il comma 200 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300 - Suppl- Ordinario n. 99: «(omissis) 200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. (omissis).» |
| Art. 5 Modifiche all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata
1. All'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) all'alinea, dopo le parole: «il Commissario straordinario, con» sono inserite le seguenti: «uno o piu'» e le parole: «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse; 2) alla lettera a), dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente: «3-bis) interventi e spese di tipologie prestabilite per il ripristino della fruibilita' degli edifici residenziali e produttivi, e delle relative pertinenze, che presentano danni minori, da realizzare con specifiche procedure particolarmente semplificate ed entro limiti di importo prestabiliti;»; 3) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti: «f-bis) prevedere apposite procedure affinche' situazioni di particolare complessita' possano essere esaminate, prima della presentazione delle relative istanze di contributo, nell'ambito di apposite commissioni tecniche straordinarie costituite, per ciascun territorio regionale interessato, con provvedimento del Commissario straordinario, prevedendovi la partecipazione di un rappresentante della struttura commissariale, con funzioni di coordinatore, e di rappresentanti del sub-commissario competente per territorio e delle strutture tecniche statali, regionali e comunali di volta in volta direttamente interessate. Le commissioni tecniche straordinarie di cui alla presente lettera esaminano i casi segnalati e formulano, in relazione a ciascuno di essi, una proposta di risoluzione delle criticita' rilevate al Commissario straordinario, che puo' adottare, al riguardo, ove necessario, un'apposita ordinanza speciale specificamente motivata, fermi restando i limiti di contenuto e di importo dei contributi da concedere, che preveda procedure particolari giustificate dalle specifiche criticita' della situazione. Ai componenti delle commissioni tecniche straordinarie non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati; f-ter) disciplinare le modalita' per provvedere all'aggiornamento e all'integrazione delle disposizioni gia' adottate anche al fine di tenere conto di quanto stabilito dall'articolo 20-bis, comma 1-bis, definendo, altresi', le modalita' per effettuare, entro il 31 agosto 2025, l'aggiornamento della ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati ad accedere alle misure di cui al presente articolo in conseguenza di tutti gli eventi calamitosi considerati, ai fini dell'aggiornamento dei fabbisogni necessari per la concessione dei contributi di cui al comma 3.»; f-quater) nei casi in cui un immobile sia risultato ripetutamente danneggiato dagli eventi di cui all'articolo 20-bis, commi 1 e 1-bis, e il contributo spettante per gli eventi di cui al suddetto comma 1 sia stato concesso, ma gli interventi non risultassero ultimati al verificarsi dei nuovi danni, disciplinare le modalita' e le procedure per la concessione dell'ulteriore contributo relativo agli eventi di cui al suddetto comma 1-bis, prevedendo che il precedente procedimento sia concluso riducendo il contributo gia' concesso a copertura dei soli interventi eseguiti al verificarsi del nuovo danno, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e su attestazione documentata del professionista abilitato. A tal fine, nella nuova istanza di contributo il professionista abilitato deve attestare che le eventuali lavorazioni da ripetere, anche parzialmente, rispetto all'istanza precedente siano dovute a causa dell'ulteriore danneggiamento delle opere gia' eseguite o siano relative a interventi gia' autorizzati, ma non realizzati al verificarsi del nuovo danno»; b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Con l'ordinanza con cui si provvede all'attuazione del comma 1, lettera a), numero 3-bis), si dispone che le istanze formulate ai fini della concessione dei contributi ivi previsti possono essere presentate e valutate esclusivamente in alternativa a quelle per gli interventi di cui alla medesima lettera a), numeri 1), 2) e 3), e a quelle di cui al comma 6-quater e possono essere formulate contestualmente all'istanza di ritiro e sostituzione di eventuali domande gia' formulate ai sensi delle medesime disposizioni, qualora non ancora giunte alla fase di erogazione.»; c) al comma 3: 1) all'alinea, le parole: «sulla contabilita' speciale» sono sostituite dalle seguenti: «sulle contabilita' speciali»; 2) dopo la lettera i-ter) e' aggiunta la seguente: «i-quater) in alternativa alle tipologie di interventi di cui alle lettere a), b), d) ed e), spese sostenute o da sostenere per gli interventi e le spese di cui al comma 1, lettera a), numero 3-bis), per il ripristino della fruibilita' degli edifici residenziali e produttivi, e delle relative pertinenze, che presentano danni minori, entro i limiti di importo stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1.»; d) dopo il comma 3-quinquies, e' inserito il seguente: «3-sexies. In ragione delle particolari esigenze derivanti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, allo scopo di favorire la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro nei territori interessati, i contributi di cui al presente articolo possono essere concessi anche ai consorzi di cui all'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473. In tal caso il contributo e' concesso fino al 100 per cento dell'onere complessivo degli interventi di ricostruzione nei casi previsti dall'articolo 3, primo e secondo comma, del decreto-legge luogotenenziale n. 1446 del 1918, in deroga ai limiti ivi previsti nonche' a quanto previsto dall'articolo 11 del medesimo decreto-legge luogotenenziale.». 1-bis. In attuazione dei principi della sostenibilita' ambientale e dell'economia circolare e al fine di promuovere la gestione efficiente delle risorse naturali nell'ambito dei processi di ricostruzione, il Commissario straordinario puo' favorire, nei provvedimenti attuativi e nei bandi relativi alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 20-sexies del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, come modificato dal comma 1 del presente articolo, l'applicazione di misure connesse con i predetti principi, in coerenza con protocolli energetico-ambientali riconosciuti a livello nazionale e internazionale, fermo restando il limite delle risorse complessivamente disponibili per gli interventi di ricostruzione privata.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonche' disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2023, n. 177, come modificato dalla presente legge: «Art. 20-sexies (Ricostruzione privata). - 1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 20-bis, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), il Commissario straordinario, con uno o piu' provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20- ter, comma 8, provvede a: a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato distinguendo: 1) interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura e assistenza alla persona e le infrastrutture sportive, che presentano danni lievi; 2) interventi di ripristino o di ricostruzione puntuale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura e assistenza alla persona, che presentano danni gravi; 3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti; 3-bis) interventi e spese di tipologie prestabilite per il ripristino della fruibilita' degli edifici residenziali e produttivi, e delle relative pertinenze, che presentano danni minori, da realizzare con specifiche procedure particolarmente semplificate ed entro limiti di importo prestabiliti; b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di riparazione o ripristino degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare un'architettura ecosostenibile e l'efficienza energetica. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione; c) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono utilizzabili per interventi immediati di riparazione e definire le procedure, i tempi e le modalita' di attuazione; d) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono utilizzabili per gli interventi di ripristino o di ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad abitazione o attivita' produttive distrutti o che presentano danni gravi e definire le procedure, i tempi e le modalita' di attuazione; e) definire i criteri in base ai quali le regioni interessate, su proposta dei comuni, perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono eseguiti attraverso strumenti urbanistici attuativi; f) stabilire gli eventuali parametri attuativi da adottare per la determinazione del costo degli interventi e dei costi parametrici; f-bis) prevedere apposite procedure affinche' situazioni di particolare complessita' possano essere esaminate, prima della presentazione delle relative istanze di contributo, nell'ambito di apposite commissioni tecniche straordinarie costituite, per ciascun territorio regionale interessato, con provvedimento del Commissario straordinario, prevedendovi la partecipazione di un rappresentante della struttura commissariale, con funzioni di coordinatore, e di rappresentanti del sub-commissario competente per territorio e delle strutture tecniche statali, regionali e comunali di volta in volta direttamente interessate. Le commissioni tecniche straordinarie di cui alla presente lettera esaminano i casi segnalati e formulano, in relazione a ciascuno di essi, una proposta di risoluzione delle criticita' rilevate al Commissario straordinario, che puo' adottare, al riguardo, ove necessario, un'apposita ordinanza speciale specificamente motivata, fermi restando i limiti di contenuto e di importo dei contributi da concedere, che preveda procedure particolari giustificate dalle specifiche criticita' della situazione. Ai componenti delle commissioni tecniche straordinarie non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati; f-ter) disciplinare le modalita' per provvedere all'aggiornamento e all'integrazione delle disposizioni gia' adottate anche al fine di tenere conto di quanto stabilito dall'articolo 20-bis, comma 1-bis, definendo, altresi', le modalita' per effettuare, entro il 31 agosto 2025, l'aggiornamento della ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati ad accedere alle misure di cui al presente articolo in conseguenza di tutti gli eventi calamitosi considerati, ai fini dell'aggiornamento dei fabbisogni necessari per la concessione dei contributi di cui al comma 3; f-quater) nei casi in cui un immobile sia risultato ripetutamente danneggiato dagli eventi di cui all'articolo 20-bis, commi 1 e 1-bis, e il contributo spettante per gli eventi di cui al suddetto comma 1 sia stato concesso, ma gli interventi non risultassero ultimati al verificarsi dei nuovi danni, disciplinare le modalita' e le procedure per la concessione dell'ulteriore contributo relativo agli eventi di cui al suddetto comma 1-bis, prevedendo che il precedente procedimento sia concluso riducendo il contributo gia' concesso a copertura dei soli interventi eseguiti al verificarsi del nuovo danno, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e su attestazione documentata del professionista abilitato. A tal fine, nella nuova istanza di contributo il professionista abilitato deve attestare che le eventuali lavorazioni da ripetere, anche parzialmente, rispetto all'istanza precedente siano dovute a causa dell'ulteriore danneggiamento delle opere gia' eseguite o siano relative a interventi gia' autorizzati, ma non realizzati al verificarsi del nuovo danno. 1-bis. Con l'ordinanza con cui si provvede all'attuazione del comma 1, lettera a), numero 3-bis), si dispone che le istanze formulate ai fini della concessione dei contributi ivi previsti possono essere presentate e valutate esclusivamente in alternativa a quelle per gli interventi di cui alla medesima lettera a), numeri 1), 2) e 3), e a quelle di cui al comma 6-quater e possono essere formulate contestualmente all'istanza di ritiro e sostituzione di eventuali domande gia' formulate ai sensi delle medesime disposizioni, qualora non ancora giunte alla fase di erogazione; 2. Gli interventi di ricostruzione, di riparazione e di ripristino di cui al presente articolo sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta. 3. Con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-septies, comma 4, in coerenza con i criteri stabiliti ai sensi del comma 1 del presente articolo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, sono erogati contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 20-quinquies, per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis nei territori di cui al medesimo articolo 20-bis: a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, delle infrastrutture, delle dotazioni territoriali e delle attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attivita' produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, compresi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata; c) danni economici subiti da prodotti gia' raccolti e in corso di stagionatura/affinamento, maturazione nel caso del vino ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e degli articoli 104 del regolamento (UE) n. 1038/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, previa presentazione di perizia asseverata; d) danni alle strutture private adibite ad attivita' sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose; e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico; f) oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorita', per l'autonoma sistemazione, per traslochi o depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei; g) delocalizzazione temporanea delle attivita' economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis al fine di garantirne la continuita'; allo scopo di favorire la ripresa dell'attivita' agricola e zootecnica e di ottimizzare l'impiego delle risorse a cio' destinate, la delocalizzazione definitiva delle attivita' agricole e zootecniche in strutture temporanee che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva e' assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dal competente ufficio regionale; h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio; i) interventi per far fronte a interruzioni di attivita' sociali, sociosanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonche' di soggetti privati, senza fine di lucro, direttamente conseguenti agli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis. i-bis) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane, ai sensi dell'articolo 12, comma 4; i-ter) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, non ricompresi negli interventi di cui al capo V del Piano di gestione dei rischi in agricoltura per l'anno 2023, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102; i-quater) in alternativa alle tipologie di interventi di cui alle lettere a), b), d) ed e), spese sostenute o da sostenere per gli interventi e le spese di cui al comma 1, lettera a), numero 3-bis), per il ripristino della fruibilita' degli edifici residenziali e produttivi, e delle relative pertinenze, che presentano danni minori, entro i limiti di importo stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1. 3-bis. I contributi di cui al comma 3 possono essere altresi' destinati, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies: a) all'acquisto di aree alternative, gia' individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo; b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui e' ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo. 3-ter. Le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 3-bis, lettera a), nonche' gli immobili danneggiati di cui al comma 3-bis, lettera b) sono gratuitamente acquisiti, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al patrimonio disponibile del Comune, che provvede alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies. 3-quater. I contributi di cui al comma 3-bis sono alternativi rispetto ai contributi per la riparazione, ripristino o ricostruzione di cui al comma 3 e non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante, al netto dei costi di demolizione. 3-quinquies. Ai fini di cui al comma 3, lettera i-ter), il soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, trasmette alle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le denunce di danno ricevute, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ripartite tra le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le risorse a sostegno degli interventi di cui alle lettere i-bis) e i-ter) del comma 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 20-quinquies. 3-sexies. In ragione delle particolari esigenze derivanti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, allo scopo di favorire la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro nei territori interessati, i contributi di cui al presente articolo possono essere concessi anche ai consorzi di cui all'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473. In tal caso il contributo e' concesso fino al 100 per cento dell'onere complessivo degli interventi di ricostruzione nei casi previsti dall'articolo 3, primo e secondo comma, del decreto-legge luogotenenziale n. 1446 del 1918, in deroga ai limiti ivi previsti nonche' a quanto previsto dall'articolo 11 del medesimo decreto-legge luogotenenziale. 4. Nei contratti per interventi di ricostruzione, di riparazione o di ripristino di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies stipulati tra privati e' sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilita' finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o della societa' Poste italiane Spa per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione determina la perdita totale del contributo erogato. Nel caso in cui sia accertato l'inadempimento di uno degli ulteriori obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della citata legge n. 136 del 2010, e' disposta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente comma, il contratto e' risolto di diritto. 5. Al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, i contributi previsti dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies possono essere riconosciuti nell'ambito delle risorse stanziate per l'emergenza o per la ricostruzione al netto dei rimborsi assicurativi. 6. Per gli interventi di parte corrente di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 490 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte della societa' Equitalia Giustizia Spa, intestate al Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 e' incrementata di 149,65 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente destinate agli interventi di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili a uso produttivo, b), c) e g) del comma 3. 6-ter. Il Commissario straordinario, con i provvedimenti di cui al comma 1, puo' concedere, nel limite di spesa di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), i contributi di cui al comma 6-quater del presente articolo. 6-quater. Per danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, presenti all'interno di immobili di proprieta' di soggetti privati con destinazione d'uso residenziale alla data dei medesimi eventi alluvionali, il Commissario straordinario, ai sensi del comma 6-ter, riconosce un contributo commisurato in maniera forfetaria e sulla base del numero e della tipologia dei vani all'interno dei quali erano ubicati i beni mobili, nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina, nonche' nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo massimo complessivo di 6.000 euro per abitazione, assicurando il rispetto dei limiti di spesa. I contributi di cui al presente comma sono riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario in conseguenza del danneggiamento dei beni mobili di cui al precedente periodo.» - Si riportano gli articoli 1, 3, primo e secondo comma, e 11 del decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, «Concernente la facolta' agli utenti delle strade vicinati di costituirsi in Consorzio per la manutenzione e la sistemazione o la ricostruzione di esse», convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 1918, n. 246: «Art. 1. - Gli utenti delle strade vicinali, anche se non soggetto a pubblico transito, possono costituirsi, in Consorzio per la manutenzione e la sistemazione o ricostruzione di esse. I Consorzi permanenti costituiti anteriormente presente decreto a termini dell'art. 54 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 sulle opere pubbliche per la conservazione delle strade, possono anche deliberarne la sistemazione o la ricostruzione colle norme fissate poi nuovi Consorzi negli articoli seguenti.» «Art. 3. - Il Comune e' tenuto a concorrere nella spesa di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito, in misura variabile da un quinto sino alla meta' della spesa, secondo la diversa importanza delle strade. Per le vicinali non soggette ad uso pubblico il concorso del Comune e' facoltativo; e puo' essere concesso soltanto per opere di sistemazione o ricostituzione, in misura non eccedente il quinto della spesa. (omissis).» «Art. 11. - Per le opere da farsi sulle strade vicinali soggette ad uso pubblico possono essere concesse sussidi governativi, non superiori al 15 per cento della spesa in base all'art. 321 della legge sulle opere pubbliche. Sara' tenuto conto dell'importanza delle opere, con preferenza per quelle da eseguire nell'e. localita' ove sia meno sviluppata la viabilita' ordinaria.». |
| Art. 6 Modifiche all'articolo 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nonche' ulteriori misure per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure della ricostruzione privata e per la velocizzazione degli interventi mediante il rafforzamento temporaneo della capacita' operativa delle amministrazioni territoriali interessate
1. All'articolo 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «al comune territorialmente competente» sono inserite le seguenti: «, ovvero, limitatamente alle imprese, ad altro soggetto istruttore appositamente individuato nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di attivita' produttive e agricole con le ordinanze di cui all'articolo 20-ter, comma 8,» e, dopo le parole: «necessaria per il rilascio del titolo edilizio», sono inserite le seguenti: «, ove previsto dalla normativa vigente per la tipologia di interventi»; b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Per i soggetti legittimati che hanno subito danni ricadenti sul territorio di piu' comuni sono stabilite specifiche procedure con le ordinanze di cui all'articolo 20-ter, comma 8.»; c) al comma 3, dopo le parole: «Il comune,» sono inserite le seguenti: «ovvero, limitatamente alle imprese, il soggetto istruttore appositamente individuato nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di attivita' produttive e agricole con le ordinanze di cui all'articolo 20-ter, comma 8,» e dopo le parole: «trasmette al» sono inserite le seguenti: «soggetto individuato con ordinanza del»; d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Il Commissario straordinario provvede, con uno o piu' provvedimenti adottati ai sensi del comma 6, alla disciplina della tipologia di contributo finalizzato all'esecuzione degli interventi o delle spese di cui all'articolo 20-sexies, comma 1, lettera a), numero 3-bis), prevedendo procedure particolarmente semplificate per tutte le fasi di gestione. e) al comma 4: 1) al primo periodo, le parole: «Il Commissario straordinario conclude» sono sostituite dalle seguenti: «Il soggetto individuato con ordinanza del Commissario straordinario conclude»; 2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Qualora, all'atto della presentazione della richiesta di contributo, non sia ancora stato determinato l'importo del risarcimento assicurativo eventualmente spettante, il richiedente e' comunque tenuto a specificare tale circostanza e, successivamente, a comunicare l'esito definitivo, anche nel caso in cui sia negato il risarcimento, non appena formalizzato dal soggetto assicuratore. In caso di inadempienza a tale obbligo di tempestiva informazione, qualora il risarcimento sia stato riconosciuto, indipendentemente dall'importo, il contributo e' revocato e le somme eventualmente percepite devono essere restituite.»; f) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Con il provvedimento con il quale, in conformita' all'articolo 20-ter, comma 9, sono disciplinate le modalita' di attuazione di quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo a cura dei presidenti delle regioni territorialmente competenti, nella qualita' di sub-commissari, e' regolato il flusso informativo tra i citati sub-commissari e il Commissario straordinario e le relative tempistiche, allo scopo di consentire al predetto Commissario straordinario di disporre gli opportuni trasferimenti delle risorse necessarie alle erogazioni autorizzate, sulla base dei provvedimenti di concessione, a favore delle contabilita' speciali di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4-bis. I procedimenti relativi ai contributi concessi direttamente dal Commissario straordinario prima dell'adozione del provvedimento di cui al presente comma sono conclusi a cura del Commissario straordinario. Nel medesimo provvedimento e', altresi', disciplinata la funzione dei presidenti delle regioni nella qualita' di sub-commissari in relazione ai procedimenti di contributo finanziati con le modalita' del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 435 a 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.»; g) al comma 6: 1) al primo periodo, le parole: «Con provvedimenti adottati» sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o piu' provvedimenti adottati» e dopo le parole: «con l'utilizzo di piattaforme informatiche» sono inserite le seguenti: «, prevedendo che alla relativa erogazione si provveda mediante uno o piu' acconti, con relativo recupero proporzionale, e un saldo finale non inferiore al 10 per cento dell'importo del contributo determinato nel provvedimento di concessione»; 2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Con i provvedimenti di cui al presente comma e', altresi', disciplinata la possibilita' di richiedere i contributi di cui all'articolo 20-sexies per interventi gia' effettuati e completati, specificando le relative modalita', la documentazione tecnica e i giustificativi di spesa da presentare per poter procedere, previa istruttoria, alla concessione ed erogazione del contributo, in unica soluzione, fatta salva la verifica del nesso di causalita' con gli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis.»; h) al comma 8-bis: 1) al primo periodo, le parole: «Gli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni e gli enti locali», le parole: «e del 25 maggio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, del 25 maggio 2023, del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024» e le parole: «e comunque sino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti «e comunque sino al 31 dicembre 2027»; 2) al quinto periodo, la parola: «suddette» e' sostituita dalle seguenti: «vigenti del proprio ente, ai sensi del comma 5-sexies dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» e dopo le parole: «del profilo professionale richiesto» sono inserite le seguenti: «e in alternativa alla facolta' di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, ai sensi del comma 5-sexies dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; i) dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti: «8-ter. A decorrere dal 15 maggio 2025, il contingente di cui al comma 8-bis e' incrementato, con le medesime modalita', di un ulteriore contingente fino a un massimo di venticinque unita', di cui un dirigente, sedici funzionari e otto istruttori. Al relativo onere, quantificato in euro 730.058 per l'anno 2025, euro 1.112.328 per l'anno 2026 ed euro 376.523 per l'anno 2027, si provvede nell'ambito delle risorse residue di cui al comma 8-bis. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede con ordinanza commissariale ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8. 8-quater. Le risorse aggiuntive destinate al trattamento economico accessorio, compresi gli straordinari, del personale dirigenziale e non dirigenziale di cui ai commi 8-bis e 8-ter non sono soggette alle limitazioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 8-quinquies. Per il personale di cui ai commi 8-bis e 8-ter, assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il termine del 31 dicembre 2026, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e' prorogato al 31 dicembre 2028 e la relativa procedura, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 5, puo' essere attivata anche dall'ente presso il quale il soggetto ha prestato servizio, se ricorrono gli ulteriori presupposti previsti. 8-sexies. Per il reclutamento del personale di cui al comma 8-bis, i comuni individuati con le previste ordinanze commissariali possono chiedere che il contingente loro assegnato, in tutto o in parte, sia assegnato alle rispettive regioni, che procedono, previo nulla osta del Commissario straordinario, al relativo reclutamento e assicurano, a supporto dei comuni medesimi, il distacco della risorsa ancorche' incardinata nella tecnostruttura regionale, mediante apposita convenzione.». 2. Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 4.560.000 euro per l'anno 2026 e 3.450.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 20-septies del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, n. 177, come modificato dalla presente legge: «Art. 20-septies (Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata). - 1. L'istanza di concessione dei contributi e' presentata dai soggetti legittimati al comune territorialmente competente, ovvero, limitatamente alle imprese, ad altro soggetto istruttore appositamente individuato nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di attivita' produttive e agricole con le ordinanze di cui all'articolo 20-ter, comma 8, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, ove necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione eventualmente necessaria per il rilascio del titolo edilizio, ove previsto dalla normativa vigente per la tipologia di interventi: a) la scheda di rilevazione dei danni redatta da un professionista abilitato, sulla base di apposito modello predisposto dal Commissario straordinario; b) la relazione tecnica asseverata rilasciata da un professionista abilitato, attestante la riconducibilita' causale diretta dei danni esistenti agli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis; c) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione necessari, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entita' del contributo richiesto. 1-bis. Per i soggetti legittimati che hanno subito danni ricadenti sul territorio di piu' Comuni sono stabilite specifiche procedure con le ordinanze di cui all'articolo 20-ter, comma 8. 2. All'esito dell'istruttoria relativa alla compatibilita' urbanistica degli interventi richiesti, a norma della vigente legislazione, il comune rilascia il titolo edilizio ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo testo unico. La conformita' urbanistica e' attestata dal professionista abilitato o dall'ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso e l'inesistenza di vincoli di inedificabilita' assoluta. 3. Il comune ovvero, limitatamente alle imprese, il soggetto istruttore appositamente individuato nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di attivita' produttive e agricole con le ordinanze di cui all'articolo 20-ter, comma 8, verificati la spettanza del contributo e il relativo importo nel rispetto delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 20-sexies, comma 1, trasmette al soggetto individuato con ordinanza del Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche. 3-bis. Il Commissario straordinario provvede, con uno o piu' provvedimenti adottati ai sensi del comma 6, alla disciplina della tipologia di contributo finalizzato all'esecuzione degli interventi o delle spese di cui all'articolo 20-sexies, comma 1, lettera a), numero 3-bis), prevedendo procedure particolarmente semplificate per tutte le fasi di gestione. 4. Il soggetto individuato con ordinanza del Commissario straordinario conclude il procedimento con l'adozione del decreto di concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, e provvede alla sua erogazione. Qualora, all'atto della presentazione della richiesta di contributo, non sia ancora stato determinato l'importo del risarcimento assicurativo eventualmente spettante, il richiedente e' comunque tenuto a specificare tale circostanza e, successivamente, a comunicare l'esito definitivo, anche nel caso in cui sia negato il risarcimento, non appena formalizzato dal soggetto assicuratore. In caso di inadempienza a tale obbligo di tempestiva informazione, qualora il risarcimento sia stato riconosciuto, indipendentemente dall'importo, il contributo e' revocato e le somme eventualmente percepite devono essere restituite. 4-bis. Con il provvedimento con il quale, in conformita' all'articolo 20-ter, comma 9, sono disciplinate le modalita' di attuazione di quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo a cura dei presidenti delle regioni territorialmente competenti, nella qualita' di sub-commissari, e' regolato il flusso informativo tra i citati sub-commissari e il Commissario straordinario e le relative tempistiche, allo scopo di consentire al predetto Commissario straordinario di disporre gli opportuni trasferimenti delle risorse necessarie alle erogazioni autorizzate, sulla base dei provvedimenti di concessione, a favore delle contabilita' speciali di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4-bis. I procedimenti relativi ai contributi concessi direttamente dal Commissario straordinario prima dell'adozione del provvedimento di cui al presente comma sono conclusi a cura del Commissario straordinario. Nel medesimo provvedimento e', altresi', disciplinata la funzione dei presidenti delle regioni nella qualita' di sub-commissari in relazione ai procedimenti di contributo finanziati con le modalita' del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 435 a 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. 5. Il Commissario straordinario, avvalendosi della propria struttura di supporto ovvero, sulla base di convenzioni non onerose, di enti pubblici o organi statali aventi competenza nelle attivita' ispettiva, di controllo e di vigilanza per la prevenzione e la repressione di illeciti correlati all'utilizzo di contributi pubblici, procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari o loro selezione in applicazione di indicatori di rischio definiti sulla base di precedenti attivita' di controllo, in misura pari almeno al 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. La concessione dei contributi di cui al presente articolo prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalita' o interventi diversi da quelli indicati nel provvedimento concessorio. In tutti i casi di revoca o di annullamento, il beneficiario e' tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui all'articolo 20-quinquies, comma 1. 6. Con uno o piu' provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, sono definiti le modalita' e i termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche, prevedendo che alla relativa erogazione si provveda mediante uno o piu' acconti, con relativo recupero proporzionale, e un saldo finale non inferiore al 10% dell'importo del contributo determinato nel provvedimento di concessione. Nei medesimi provvedimenti possono essere altresi' indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonche' le modalita' e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma 5. Con i provvedimenti di cui al presente comma e', altresi', disciplinata la possibilita' di richiedere i contributi di cui all'articolo 20-sexies per interventi gia' effettuati e completati, specificando le relative modalita', la documentazione tecnica e i giustificativi di spesa da presentare per poter procedere, previa istruttoria, alla concessione ed erogazione del contributo, in unica soluzione, fatta salva la verifica del nesso di causalita' con gli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis. 7. I contributi e i benefici previsti dalla presente sezione sono concessi a condizione che gli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in sua conformita' ovvero siano muniti di titolo edilizio in sanatoria conseguito alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1. 8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis, i comuni provvedono allo svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 8-bis. Le regioni e gli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023, del 25 maggio 2023, del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024, per lo svolgimento delle attivita' disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto dell'impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo agli enti locali, sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi decorrenti dalla data di effettiva assunzione e comunque sino al 31 dicembre 2027, fino a un massimo complessivo di 250 unita' di personale con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo, di cui 6 dirigenti, 164 funzionari e 80 istruttori. La ripartizione delle unita' di cui al precedente periodo tra gli enti locali interessati e' operata dal Commissario straordinario con provvedimenti di cui all'articolo 20-ter, comma 8, d'intesa con le regioni interessate. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate con facolta' di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi gia' banditi o derivanti dalle procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, gia' avviate, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facolta' di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni o derivanti dalle procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, gia' avviate da altre amministrazioni, ad eccezione di quelle concernenti il personale delle Forze di Polizia e delle Forze armate, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie vigenti del proprio ente, ai sensi del comma 5-sexies dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto e in alternativa alla facolta' di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, ai sensi del comma 5-sexies dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli e previo colloquio, sulla base di criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita'. A tale fine e' autorizzata la spesa di euro 2.859.500 per l'anno 2023, di euro 11.438.000 per l'anno 2024 e di euro 8.578.500 per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 2.859.500 per l'anno 2023, a euro 11.438.000 per l'anno 2024 e a euro 8.578.500 per l'anno 2025, si provvede, quanto a 2.859.500 euro per l'anno 2023 e a 7.438.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 8.580.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 8-ter. A decorrere dal 15 maggio 2025, il contingente di cui al comma 8-bis e' incrementato, con le medesime modalita', di un ulteriore contingente fino a un massimo di venticinque unita', di cui un dirigente, sedici funzionari e otto istruttori. Al relativo onere, quantificato in euro 730.058 per l'anno 2025, euro 1.112.328 per l'anno 2026 ed euro 376.523 per l'anno 2027, si provvede nell'ambito delle risorse residue di cui al comma 8-bis. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede con ordinanza commissariale ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8. 8-quater. Le risorse aggiuntive destinate al trattamento economico accessorio, compresi gli straordinari, del personale dirigenziale e non dirigenziale di cui ai commi 8-bis e 8-ter non sono soggette alle limitazioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 8-quinquies. Per il personale di cui ai commi 8-bis e 8-ter, assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il termine del 31 dicembre 2026, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e' prorogato al 31 dicembre 2028 e la relativa procedura, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 5, puo' essere attivata anche dall'ente presso il quale il soggetto ha prestato servizio, se ricorrono gli ulteriori presupposti previsti. 8-sexies. Per il reclutamento del personale di cui al comma 8-bis, i comuni individuati con le previste ordinanze commissariali possono chiedere che il contingente loro assegnato, in tutto o in parte, sia assegnato alle rispettive regioni, che procedono, previo nulla osta del Commissario straordinario, al relativo reclutamento e assicurano, a supporto dei comuni medesimi, il distacco della risorsa ancorche' incardinata nella tecnostruttura regionale, mediante apposita convenzione.» - Si riporta l'articolo 1, commi da 435 a 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2023, n. 303 - Suppl. Ordinario n. 40: «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). - (omissis) 435. I contributi di cui all'articolo 20-sexies, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e g), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono erogati, sulla base delle istanze di concessione presentate ai sensi dell'articolo 20-septies del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023, direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente considerati fino ad un massimo di 20.000 euro, se destinati a soggetti privati non esercenti attivita' sociali, economiche e produttive, e fino ad un massimo di 40.000 euro, se destinati a soggetti esercenti attivita' sociali, economiche e produttive, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023. Per i contributi di cui al comma 3, lettera f), del suddetto articolo 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023, resta fermo quanto previsto dal medesimo articolo. 436. I contributi di importo complessivamente superiore a quelli di cui al comma 435 possono essere erogati, per l'intero importo, anche con le modalita' del finanziamento agevolato sulla base di stati di avanzamento relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. 437. Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 436, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati, della durata massima di venticinque anni e comunque nel limite temporale dell'autorizzazione di spesa annua indicato nel comma 442 del presente articolo, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai soggetti titolari dei contributi riconosciuti ai sensi dell'articolo 20-septies, comma 4, del citato decreto-legge n. 61 del 2023, nel limite massimo di 700 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalita' di operativita' delle stesse, nonche' le modalita' di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al primo periodo. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 438. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalita' diverse da quelle indicate nei commi da 435 a 442. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Commissario straordinario, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonche' delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 20-quinquies del citato decreto-legge n. 61 del 2023. 439. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati ai sensi dei commi da 436 a 438, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito d'imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalita' di fruizione del credito d'imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il credito d'imposta e' revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalita' telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate. 440. Le disposizioni di cui ai commi da 435 a 442 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e, in particolare, dall'articolo 50 del medesimo regolamento. 441. I contributi di cui ai commi da 436 a 439 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 442. Per l'attuazione dei commi da 436 a 441 e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048. (omissis).» - Si riporta l'articolo 35, comma 5-sexies, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 35 (Reclutamento del personale (Art. 36, commi da 1 a 6 del d. lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del d. lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del d.lgs. n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2-ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del d. lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del d. lgs n. 267 del 2000)). - (omissis) 5-sexies. La graduatoria si intende utilmente scorsa quando, entro il limite temporale di validita', l'amministrazione titolare individua, o cede ad amministrazioni terze, candidati idonei individuati numericamente o nominativamente, in ordine di graduatoria, per la successiva convocazione da parte dell'amministrazione procedente, a nulla rilevando il momento della stipulazione del contratto di assunzione. (omissis).» - Si riporta l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2017, n. 130. «Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). - (omissis) 2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016. (omissis).» - Si riporta l'articolo 35 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 35 (Reclutamento del personale (Art. 36, commi da 1 a 6 del d. lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del d. lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del d.lgs. n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2-ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del d. lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del d. lgs n. 267 del 2000)). - 1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalita' richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalita'. 2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilita' della invalidita' con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa. 3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e assicurino economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; e-bis) lettera abrogata dalla l. 30 dicembre 2018, n. 145; e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca o del master universitario di secondo livello o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti al titolo di dottore di ricerca o al master universitario di secondo livello o al contratto di ricerca, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inquadramento. 3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico: a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando nonche' con una riserva pari al 10 per cento dei posti messi a concorso in favore delle persone con disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Restano ferme le tutele gia' stabilite dalla citata legge n. 68 del 1999 in materia di assunzioni obbligatorie e relative riserve; b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando. 3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalita' e criteri applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche. 3-quater. comma abrogato dal d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2021, n. 113. 4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici. A decorrere dall'anno 2025, le facolta' assunzionali autorizzate con il decreto di cui al secondo periodo hanno una validita' non superiore a tre anni. Tali facolta' assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge, alla scadenza non possono essere prorogate. In via transitoria, le facolta' assunzionali non ancora esercitate relative ad annualita' pregresse all'anno 2025, gia' autorizzate o da autorizzare con il suddetto decreto, ivi comprese quelle previste da speciali disposizioni di legge, che giungono a scadenza alla data del 31 dicembre 2024, sono esercitate entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e non possono essere prorogate. 4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'articolo 36. 4-ter. Fatte salve la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione di cui all'articolo 28, nonche' le riserve previste all'articolo 28, comma 1-ter, e le altre stabilite a legislazione vigente, il reclutamento dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e degli enti pubblici non economici si svolge mediante concorsi pubblici unici organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui al comma 5, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari e del regime autorizzatorio in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Ove richiesto, il Dipartimento della funzione pubblica autorizza le amministrazioni a procedere autonomamente per il reclutamento di specifiche professionalita'. 4-quater. Con le medesime modalita' di cui al comma 4-ter si svolge il reclutamento delle figure professionali comuni e delle elevate professionalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici, che, ove richiesto, possono essere autorizzati dal Dipartimento della funzione pubblica a svolgere autonomamente i concorsi pubblici per il reclutamento del personale non dirigenziale in possesso di specifiche professionalita'. 4-quinquies. Le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 4-ter e la Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento delle proprie procedure concorsuali, ivi comprese quelle relative al reclutamento delle figure professionali di cui al comma 4-quater, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione RIPAM. 4-sexies. Il Dipartimento della funzione pubblica, mediante la Commissione RIPAM, organizza i concorsi anche per il reclutamento di un'unica figura professionale e per una singola amministrazione. 4-septies. Al fine di rafforzare l'attrattivita' della pubblica amministrazione e i processi di reclutamento del personale, la Commissione RIPAM, per le amministrazioni di cui al comma 4-ter: a) organizza i concorsi di cui ai commi da 4-ter a 4-sexies; b) organizza i concorsi unici applicando una riserva del 10 per cento dei posti messi a concorso in favore delle persone con disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Restano ferme le tutele previste dalla legge n. 68 del 1999 in materia di assunzioni obbligatorie e relative riserve; c) organizza concorsi unici per il reclutamento di personale per la transizione digitale e la sicurezza informatica delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c-bis), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; d) pubblica, attraverso il Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter, avvisi per l'individuazione di valutatori, specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane ed esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale per lo svolgimento dei concorsi unici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35-quater. 4-octies. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche tramite la Commissione RIPAM, trasmette al Parlamento e al Governo una relazione annuale sullo stato del reclutamento mediante concorsi unici entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. 5. La Commissione RIPAM e' nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed e' composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La Commissione: a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA, che puo' essere utilizzato anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei concorsi di cui al presente comma. 5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-septies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 31 ottobre 2013, n. 125. 5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico e professionale, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della salute. 5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ad eccezione dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. 5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali e quelli stabiliti per gli enti locali dall'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il principio della parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e' garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonche' del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. Entro il termine di validita' delle graduatorie e nei limiti delle facolta' assunzionali gia' autorizzate, le amministrazioni possono procedere allo scorrimento delle graduatorie nei limiti di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unita' e per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite ulteriori modalita' applicative delle disposizioni del presente comma. Espletata la verifica di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni, per ragioni di carattere organizzativo, purche' in presenza di profili professionali sovrapponibili a quelli individuati nei propri atti di programmazione, possono reclutare il proprio personale, a tempo determinato o a tempo indeterminato, mediante utilizzo di proprie graduatorie vigenti ovvero, previo accordo, di quelle di altra amministrazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b-bis), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. 5-quater. Ai fini di cui al comma 5-ter, le commissioni di concorso, al termine dello svolgimento delle prove d'esame elaborano una graduatoria di merito sulla base dei soli risultati delle predette prove. Su tale graduatoria sono applicati i punteggi relativi ai titoli previsti dal bando e, successivamente, sono applicate le precedenze e le preferenze. Su tale ultima elaborazione le commissioni applicano il limite di cui al comma 5-ter. Sulla graduatoria risultante si applicano, entro il limite del 20 per cento degli idonei, le riserve di posti previste dal bando. Al fine di assicurare la trasparenza della procedura concorsuale, la graduatoria di merito, quella risultante dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito e quella finale sulla quale si applicano le riserve previste dal bando sono pubblicate contestualmente, anche in un unico documento, sul Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter e sul sito dell'amministrazione procedente, anche tramite apposito collegamento ipertestuale, in un'area ad accesso riservato ai partecipanti, utilizzando le specifiche funzionalita' previste dal predetto Portale. E' assicurata la minimizzazione dei dati personali. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 5-quinquies. Le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza, in un'area ad accesso riservato ai partecipanti, delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate, assicurando comunque la minimizzazione dei dati personali. 5-sexies. La graduatoria si intende utilmente scorsa quando, entro il limite temporale di validita', l'amministrazione titolare individua, o cede ad amministrazioni terze, candidati idonei individuati numericamente o nominativamente, in ordine di graduatoria, per la successiva convocazione da parte dell'amministrazione procedente, a nulla rilevando il momento della stipulazione del contratto di assunzione. 6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni. 7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.» - Si riporta l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2023, n. 143: «Art. 3 (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacita' amministrativa degli enti territoriali). - (omissis). 5. Le regioni, le province, i comuni, le unioni di comuni e le citta' metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attivita' lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facolta' assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione. (omissis).» - Si riporta il comma 511 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299 - Suppl. Ordinario n. 244: (omissis) 511. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma 512 del presente articolo. All'utilizzo del Fondo per le finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, e alla Corte dei conti. (omissis).» |
| Art. 7 Modifiche all'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, per l'accelerazione e il completamento degli interventi urgenti per la ricostruzione pubblica
1. All'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «sul valore aggiunto, per interventi» e' inserita la seguente: «urgenti» e le parole: «eventi alluvionali di cui al medesimo articolo 20-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «eventi alluvionali di cui al medesimo articolo 20-bis. I contributi di cui al presente articolo possono essere destinati alle suindicate attivita' di riparazione, ripristino o ricostruzione, anche finalizzate alla riduzione del rischio idraulico o idrogeologico nei territori interessati, purche' strettamente funzionali e per le quali sia verificato il nesso di causalita' con i citati eventi calamitosi, e»; a-bis) al comma 1: 1) alla lettera a), dopo le parole: «degli immobili di edilizia residenziale pubblica» sono inserite le seguenti: «, delle infrastrutture stradali» e dopo le parole: «delle infrastrutture sportive» sono inserite le seguenti: «, delle strutture ricreative, ricettive e di soggiorno temporaneo di proprieta' pubblica»; 2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi, limitatamente agli eventi di cui al comma 1-bis dell'articolo 20-bis, i canali sia di proprieta' pubblica, ancorche' non iscritti fra i beni demaniali, che di proprieta' collettiva, ai sensi di quanto previsto dalla legge 20 novembre 2017, n. 168, connessi direttamente, o attraverso appositi manufatti, con i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico regionale o con le strutture del servizio idrico integrato, cui si provvede nell'ambito della programmazione delle risorse finanziarie allo scopo disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65»; 3) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) delle infrastrutture ferroviarie nei limiti delle risorse finanziarie indicate all'articolo 20-novies, comma 3-bis»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, il Commissario straordinario approva gli interventi urgenti di cui al comma 1, sulla base delle valutazioni di priorita' che i sub-commissari territorialmente interessati formulano in relazione ai fabbisogni rappresentati dai soggetti titolari delle tipologie di interventi di cui al medesimo comma, tenendo conto della pianificazione di bacino e dei relativi aggiornamenti. L'insieme degli interventi, unitamente alla disciplina derogatoria utilizzabile e alle procedure per la richiesta, concessione ed erogazione delle risorse finanziarie, e' denominato "piano speciale di ricostruzione" e puo' essere rimodulato, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo.»; c) al comma 4: 1) al primo periodo, le parole: «I piani» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interventi», le parole: «entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» e le parole: «entro quindici giorni, anche» sono soppresse e dopo le parole: «dell'autorita' di bacino distrettuale territorialmente competente» sono inserite le seguenti: «e possono essere aggiornati o rimodulati, entro il termine di cui all'articolo 20-ter, comma 11, anche allo scopo di riutilizzare tempestivamente eventuali economie di stanziamento che possono maturare al termine dell'esecuzione degli interventi previsti»; 2) al secondo periodo, le parole: «gli interventi, inseriti nei piani di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «e fermo restando il limite delle risorse finanziarie stanziate allo scopo, gli interventi, anche gia' approvati ai sensi del» e dopo le parole: «da realizzare con priorita'» sono inserite le seguenti: «, all'uopo definendo, ove necessario, con specifiche ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, un quadro derogatorio speciale, debitamente motivato, finalizzato alla celere realizzazione degli interventi prioritari»; 3) al terzo periodo, le parole: «previsti nei piani» sono soppresse; d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 e per quelli di cui al comma 4 i soggetti attuatori individuati ai sensi dell'articolo 20-novies provvedono avvalendosi delle facolta' derogatorie e delle misure di accelerazione di cui al comma 10, nonche' di quelle ulteriori contenute nei rispettivi provvedimenti di approvazione, nonche' delle misure di risoluzione dei dissensi di cui al comma 11 e curano lo svolgimento delle procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.»; e) al comma 6: 1) al primo periodo, le parole: «, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 5 e verificata la congruita' economica dei progetti medesimi, approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di concessione del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «con una o piu' ordinanze ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, disciplina le modalita' per concedere i contributi di cui al comma 1 ed erogare le risorse ai soggetti attuatori degli interventi di cui all'articolo 20-novies, comma 2-bis, mediante un acconto, stati di avanzamento e un saldo finale, sulla base di quanto previsto nei provvedimenti di approvazione degli interventi di cui trattasi, anche prevedendo forme di autocertificazione. L'erogazione delle risorse avviene a valere sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4. Qualora all'adozione del provvedimento di concessione e alla successiva erogazione delle risorse sia previsto che provveda il presidente della regione territorialmente interessata, nella qualita' di sub-commissario, le risorse finanziarie relative sono trasferite dal Commissario straordinario alla pertinente contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4-bis, ai sensi di quanto previsto dal medesimo comma»; 2) al terzo periodo le parole: «I piani di cui al comma 2, lettera c), del» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interventi di cui al» e le parole: «possono essere predisposti e approvati anche per stralci che,» sono soppresse; 3) al quarto periodo, le parole: «i piani stralcio sono predisposti e» sono sostituite dalle seguenti: «gli interventi sono»; 4) all'ultimo periodo, le parole: «i piani stralcio» sono sostituite dalle seguenti: «gli interventi» e le parole: «adozione del decreto di concessione del contributo e dell'eventuale erogazione dell'anticipazione» sono sostituite dalle seguenti: «concessione dei contributi ed erogazione delle risorse finanziarie»; f) il comma 8 e' abrogato; g) al comma 9, dopo le parole: «dissesti idrogeologici di cui al comma 2,» le parole: «lettera c),» sono soppresse e dopo le parole: «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» sono inserite le seguenti: «in forma automatica, mediante interoperabilita' delle rispettive piattaforme»; h) al comma 10 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma i termini previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies, 17-bis e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono essere ridotti fino alla meta'.»; i) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: «10-bis. Per l'attuazione degli interventi rientranti nelle tipologie previste dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti attuatori di cui all'articolo 20-novies possono provvedere ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 15, nei limiti di importo specificati al comma 2 del medesimo articolo.»; l) al comma 11: 1) al primo periodo, le parole: «Il Commissario straordinario, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, rilevi» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti attuatori degli interventi, qualora rilevino», la parola: «territoriale», ovunque ricorre, e' soppressa, dopo le parole: «senza che sia prevista dalle vigenti disposizioni una procedura di superamento del dissenso,» sono inserite le seguenti: «lo segnalano al presidente della regione territorialmente competente, nella sua qualita' di sub-commissario, il quale» e le parole: «o, ove nominata, all'Autorita' politica delegata per la ricostruzione» sono soppresse; 2) al secondo periodo, le parole: «o, ove nominata, l'Autorita' politica delegata per la ricostruzione» sono soppresse; m) il comma 12 e' abrogato; n) al comma 13, le parole: «straordinari per il dissesto idrogeologico» sono sostituite dalle seguenti: «di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,»; o) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Interventi urgenti per la ricostruzione pubblica».
Riferimenti normativi
- Si riporta il l'articolo 20-octies del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come modificato dalla presente legge: «Art. 20-octies (Interventi urgenti per la ricostruzione pubblica). - 1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, e' disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo e attraverso la concessione di contributi al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, per interventi urgenti di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis e danneggiati in diretta conseguenza degli eventi alluvionali di cui al medesimo articolo 20-bis. I contributi di cui al presente articolo possono essere destinati alle suindicate attivita' di riparazione, ripristino o ricostruzione, anche finalizzate alla riduzione del rischio idraulico o idrogeologico nei territori interessati, purche' strettamente funzionali e per le quali sia verificato il nesso di causalita' con i citati eventi calamitosi, e in particolare: a) degli immobili adibiti a uso scolastico o educativo per la prima infanzia, degli immobili di edilizia residenziale pubblica, delle infrastrutture stradali, delle infrastrutture sportive, delle strutture ricreative, ricettive e di soggiorno temporaneo di proprieta' pubblica, delle strutture edilizie delle universita' e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di polizia, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprieta' pubblica nonche' delle chiese e degli edifici di culto di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice, e utilizzati per le esigenze di culto; b) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione, ivi compresi, limitatamente agli eventi di cui al comma 1-bis dell'articolo 20-bis, i canali sia di proprieta' pubblica, ancorche' non iscritti fra i beni demaniali, che di proprieta' collettiva, ai sensi di quanto previsto dalla legge 20 novembre 2017, n. 168, connessi direttamente, o attraverso appositi manufatti, con i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico regionale o con le strutture del servizio idrico integrato, cui si provvede nell'ambito della programmazione delle risorse finanziarie allo scopo disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65; c) degli archivi, dei musei e delle biblioteche, comprensivi dei materiali del patrimonio archivistico e bibliotecario, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a), ad eccezione di quelli di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla medesima lettera a) in relazione alle chiese e agli edifici di culto di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti; d) degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali; d-bis) delle infrastrutture ferroviarie nei limiti delle risorse finanziarie indicate all'articolo 20-novies, comma 3-bis. 2. Nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, il Commissario straordinario approva gli interventi urgenti di cui al comma 1, sulla base delle valutazioni di priorita' che i sub-commissari territorialmente interessati formulano in relazione ai fabbisogni rappresentati dai soggetti titolari delle tipologie di interventi di cui al medesimo comma, tenendo conto della pianificazione di bacino e dei relativi aggiornamenti. L'insieme degli interventi, unitamente alla disciplina derogatoria utilizzabile e alle procedure per la richiesta, concessione ed erogazione delle risorse finanziarie, e' denominato «piano speciale di ricostruzione» e puo' essere rimodulato, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo. 3. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo. Fatti salvi gli interventi gia' programmati in base ai provvedimenti di cui all'articolo 20-ter, comma 8, gli edifici scolastici e universitari, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni caso, le aree a cio' destinate devono mantenere la destinazione urbanistica a uso pubblico o comunque di pubblica utilita'. 4. Gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo sono approvati dal Commissario straordinario acquisita l'intesa delle regioni interessate, da sancire in sede di Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-quater, nonche' acquisito il parere delle amministrazioni statali competenti in materia e dell'autorita' di bacino distrettuale territorialmente competente e possono essere aggiornati o rimodulati, entro il termine di cui all'articolo 20-ter, comma 11, anche allo scopo di riutilizzare tempestivamente eventuali economie di stanziamento che possono maturare al termine dell'esecuzione degli interventi previsti. Mediante successivi provvedimenti, il Commissario straordinario puo' individuare, con specifica motivazione e fermo restando il limite delle risorse finanziarie stanziate allo scopo, gli interventi, anche gia' approvati ai sensi del primo periodo, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione, da realizzare con priorita', all'uopo definendo, ove necessario, con specifiche ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, un quadro derogatorio speciale, debitamente motivato, finalizzato alla celere realizzazione degli interventi prioritari. Gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo sono identificati dal CUP, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021. 5. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 e per quelli di cui al comma 4 i soggetti attuatori individuati ai sensi dell'articolo 20-novies provvedono avvalendosi delle facolta' derogatorie e delle misure di accelerazione di cui al comma 10, nonche' di quelle ulteriori contenute nei rispettivi provvedimenti di approvazione, nonche' delle misure di risoluzione dei dissensi di cui al comma 11 e curano lo svolgimento delle procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi. 6. Il Commissario straordinario, con una o piu' ordinanze ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, disciplina le modalita' per concedere i contributi di cui al comma 1 ed erogare le risorse ai soggetti attuatori degli interventi di cui all'articolo 20-novies, comma 2-bis, mediante un acconto, stati di avanzamento e un saldo finale, sulla base di quanto previsto nei provvedimenti di approvazione degli interventi di cui trattasi, anche prevedendo forme di autocertificazione. L'erogazione delle risorse avviene a valere sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4. Qualora all'adozione del provvedimento di concessione e alla successiva erogazione delle risorse sia previsto che provveda il presidente della regione territorialmente interessata, nella qualita' di sub-commissario, le risorse finanziarie relative sono trasferite dal Commissario straordinario alla pertinente contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4-bis, ai sensi di quanto previsto dal medesimo comma. Il decreto di concessione del contributo riporta il CUP degli interventi, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021. Gli interventi di cui al presente articolo possono avere ad oggetto anche le sole attivita' di progettazione. In tali casi, gli interventi sono approvati, ai sensi dei commi 2 e 4, nei limiti delle risorse specificamente finalizzate allo scopo. Qualora gli interventi abbiano ad oggetto le sole attivita' di progettazione, le modalita' di concessione dei contributi ed erogazione delle risorse finanziarie ai soggetti attuatori per l'attivita' di progettazione sono definite dal Commissario straordinario mediante provvedimenti di cui all'articolo 20-ter, comma 8. 7. I contributi di cui al presente articolo nonche' le spese per le residue attivita' e funzioni di assistenza alla popolazione di cui all'articolo 20-ter, comma 3, sono erogati in via diretta, tenendo conto di quanto gia' realizzato nell'ambito della gestione emergenziale. 8. 9. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo e' attuato sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonche', limitatamente alle opere di difesa del suolo di cui al comma 1, lettera b), e agli interventi sui dissesti idrogeologici di cui al comma 2, ((...)) attraverso il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in forma automatica, mediante interoperabilita' delle rispettive piattaforme, fermo restando il rispetto del principio di unicita' dell'invio previsto dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le disposizioni della parte II, titolo IV, del medesimo decreto-legge recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, ad eccezione della disciplina speciale di cui all'articolo 53-bis, comma 3, dello stesso decreto-legge, si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore previste dalla disciplina vigente o dalle disposizioni di stanziamento delle risorse per la ricostruzione pubblica di cui al comma 1 del presente articolo, alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per la ricostruzione pubblica nei comuni interessati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma i termini previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies, 17-bis e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, possono essere ridotti fino alla meta'. 10-bis. Per l'attuazione degli interventi rientranti nelle tipologie previste dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti attuatori di cui all'articolo 20-novies possono provvedere ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 15, nei limiti di importo specificati al comma 2 del medesimo articolo. 11. I soggetti attuatori qualora rilevino casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, senza che sia prevista dalle vigenti disposizioni una procedura di superamento del dissenso lo segnalano al Presidente della regione territorialmente competente, nella sua qualita' di sub-commissario, il quale propone al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito l'ente interessato, che si esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso il predetto termine di quindici giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. 12. 13. Restano fermi, per gli interventi diversi da quelli inseriti nei provvedimenti predisposti e approvati dal Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter, i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 4, ai Commissari di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e ai Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al Commissario straordinario di Governo di cui all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al Commissario unico nazionale per la depurazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, qualora gia' nominati alla data del 6 luglio 2023.» La legge 20 novembre 2017, n. 168, recante «Norme in materia di domini collettivi», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2017, n. 278. - Si riportano gli articoli da 14 a 14-quinquies, 17-bis e 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192: «Art. 14 (Conferenze di servizi). - 1. La conferenza di servizi istruttoria puo' essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attivita' o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalita' previste dall'articolo 14-bis o con modalita' diverse, definite dall'amministrazione procedente. 2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento e' subordinata all'acquisizione di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata a piu' atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti. 3. Per progetti di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilita', puo' indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla meta'. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalita' di cui agli articoli 14- bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilita' tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. 4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalita' sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 5. L'indizione della conferenza e' comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.» «Art. 14-bis (Conferenza semplificata). - 1. La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalita' asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalita' previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. La conferenza e' indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate: a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria; b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine e' fissato in novanta giorni; d) la data della eventuale riunione in modalita' sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. 3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilita' dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorche' implicito. 5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessita' di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e' data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza. 6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalita' sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. 7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessita' della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente puo' comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalita' sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente puo' altresi' procedere in forma simultanea e in modalita' sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione e' convocata nei successivi quarantacinque giorni 2.» «Art. 14-ter (Conferenza simultanea). - 1. La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalita' sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti. 2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine e' fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. 3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione e' rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. 4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma. 5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalita' di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonche' l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza. 6. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza. 7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.» «Art. 14-quater (Decisione della conferenza di servizi). - 1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. 2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono altresi' sollecitarla, purche' abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies. 3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 e' immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione e' sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14- quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti. 4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.» «Art. 14-quinquies (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti). - 1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione e' proposta dal Ministro competente. 2. Possono altresi' proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza. 3. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza. 4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti. 5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, puo' essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalita' e allo stesso fine. 6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione e' rimessa al Consiglio dei ministri. La questione e' posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri puo' accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5. 7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione. (omissis).» «Art. 17-bis (Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici). -1. Nei casi in cui e' prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Esclusi i casi di cui al comma 3, quando per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi e' prevista la proposta di una o piu' amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l'atto, la proposta stessa e' trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di quest'ultima amministrazione. Il termine e' interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta e' reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; lo stesso termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano rappresentate dall'amministrazione proponente nei casi di cui al secondo periodo. Non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini. 2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la proposta non sia trasmessa nei termini di cui al comma 1, secondo periodo, l'amministrazione competente puo' comunque procedere. In tal caso, lo schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, e' trasmesso all'amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne l'assenso ai sensi del presente articolo. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui e' prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta e' di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi. (omissis).» «Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia). - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' , ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. 2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. 3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attivita' si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attivita' intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata. 4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies. 4-bis. Il presente articolo non si applica alle attivita' economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 5. 6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni. 6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e' ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali. 6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita', la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.». - Si riporta l'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137 - Suppl. Ordinario n. 149: «Art. 15 (Convenzioni con le pubbliche amministrazioni). - 1. Al fine di favorire lo svolgimento di attivita' funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i consorzi di bonifica, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli. 2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalita' le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e a 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata.» - Si riporta l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2014, n. 192: «Art. 10 (Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura). - 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della regioni, di seguito denominati commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarita' delle relative contabilita' speciali. I commissari straordinari attualmente in carica completano le operazioni finalizzate al subentro dei commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. (omissis).» |
| Art. 8 Modifiche all'articolo 20-novies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 relative all'attivita' dei soggetti attuatori degli interventi per la ricostruzione pubblica
1. All'articolo 20-novies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «Per gli interventi» e' inserita la seguente: «urgenti», dopo le parole: «articolo 20-octies,» sono inserite le seguenti: «commi 2 e 4,» e dopo le parole: «i soggetti attuatori» sono inserite le seguenti: «individuati, di norma, nell'ente ordinariamente titolare dell'opera o competente,»; b) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «o agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali» sono inserite le seguenti: «nonche', relativamente ai canali di cui all'articolo 20-octies, comma 1, lettera b), in qualita' di soggetti attuatori, ai rispettivi enti gestori» e dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Qualora, per delega regionale recepita con ordinanza commissariale, in conformita' a quanto previsto dal primo periodo, il soggetto attuatore di un intervento urgente sia individuato in un consorzio di bonifica, quest'ultimo provvede all'esecuzione dell'intervento ai sensi della normativa vigente nel rispettivo ambito territoriale regionale, salva espressa e motivata deroga da disporre con la medesima ordinanza commissariale. A tal fine il Commissario straordinario e la regione territorialmente competente definiscono, d'intesa, le relative modalita' di rendicontazione. Con i provvedimenti di cui al comma 2-bis, qualora il soggetto attuatore sia individuato in un ente locale o una struttura regionale, una quota fino allo 0,5 per cento dell'ammontare del contributo concesso ai sensi dell'articolo 20-octies puo' essere destinata al rafforzamento della capacita' operativa dell'ente locale o della struttura regionale medesimi, finalizzata a velocizzare l'attuazione dell'intervento mediante il finanziamento di funzioni tecniche di supporto»; c) al comma 2-bis, alinea, dopo le parole: «degli interventi» e' inserita la seguente: «urgenti»; d) al comma 2-ter, dopo le parole: «definite in specifiche convenzioni» sono inserite le seguenti: «, ovvero in atti aggiuntivi alle convenzioni eventualmente gia' sottoscritte ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, ove risulti necessario aggiornare le convenzioni in essere all'evoluzione del processo di ricostruzione e allinearle alle effettive esigenze, entro il limite delle risorse all'uopo disponibili a legislazione vigente»; e) al comma 3: 1) al primo periodo, la parola: «piani» e' sostituita dalla seguente: «provvedimenti» e le parole: «articolo 20-octies, comma 2, lettera e),» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 20-octies, comma 2,»; 2) al secondo periodo, la parola: «piani» e' sostituita dalla seguente: «provvedimenti» e le parole: «articolo 20-octies, comma 2, lettera e),» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 20-octies, comma 2,»; f) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3.1 Per gli appalti di cui al comma 3 relativi agli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della rete statale e di quelle rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali, la selezione degli operatori economici da parte della societa' ANAS S.p.a. puo' avvenire anche nell'ambito degli accordi quadro di cui all'articolo 59 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, conclusi dalla societa' ANAS S.p.a. e ancora efficaci alla data dell'affidamento.»; g) al comma 3-bis: 1) al primo periodo, le parole: «nel piano di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e),» sono sostituite dalle seguenti: «nei provvedimenti di cui all'articolo 20-octies, comma 2,», le parole: «ai sensi del medesimo articolo 20-octies, comma 2, lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «in data 23 dicembre 2024» e le parole: «nel limite massimo di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di 255 milioni di euro, comprensivi di IVA»; 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Eventuali atti aggiuntivi alla convenzione quadro, comunque entro il limite delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, disciplinano la definizione degli ulteriori interventi affidati alla societa' RFI S.p.A., dei relativi oneri finanziari e delle modalita' di rendicontazione e monitoraggio nonche' degli eventuali oneri di successiva gestione e manutenzione degli interventi non strettamente riconducibili alle competenze istituzionali della societa' RFI S.p.A., dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Degli interventi di cui al presente comma e' data evidenza nei contratti di programma stipulati tra la societa' RFI S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»; h) al comma 6, le parole: «e senza oneri per le prestazioni rese» sono soppresse e le parole: «a legislazione vigente per le attivita' di progettazione della citata Struttura» sono sostituite dalle seguenti: «per le convenzioni di funzionamento di cui all'articolo 20-ter, comma 8»; i) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Soggetti attuatori degli interventi urgenti per la ricostruzione pubblica».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 20-novies, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come modificato dalla presente legge: «Art. 20-novies (Soggetti attuatori degli interventi urgenti per la ricostruzione pubblica). - «1. Per gli interventi urgenti di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 20-octies, commi 2 e 4, i soggetti attuatori individuati, di norma, nell'ente ordinariamente titolare dell'opera o competente, sono: a) le regioni; b) il Ministero della cultura; c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) l'Agenzia del demanio; e) le diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20-octies del presente decreto e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; f) le universita', limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprieta' e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, i presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, con apposito provvedimento possono delegare ai consorzi di bonifica, ai comuni, agli altri enti locali interessati o agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali nonche', relativamente ai canali di cui all'articolo 20-octies, comma 1, lettera b), in qualita' di soggetti attuatori, ai rispettivi enti gestori lo svolgimento di tutta l'attivita' necessaria alla loro realizzazione. In relazione ai beni danneggiati di titolarita' dei comuni o di altri enti locali interessati, fermo restando il potere regionale di delega di cui al primo periodo del presente comma, il Commissario straordinario alla ricostruzione, con propri provvedimenti ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, puo' individuare lo stesso consorzio di bonifica, lo stesso ente locale titolare, ovvero lo stesso ente di governo dell'ambito territoriale ottimale territorialmente competente, quale soggetto attuatore ai sensi del comma 1 del presente articolo. Qualora, per delega regionale recepita con ordinanza commissariale, in conformita' a quanto previsto dal primo periodo, il soggetto attuatore di un intervento urgente sia individuato in un consorzio di bonifica, quest'ultimo provvede all'esecuzione dell'intervento ai sensi della normativa vigente nel rispettivo ambito territoriale regionale, salva espressa e motivata deroga da disporre con la medesima ordinanza commissariale. A tal fine il Commissario straordinario e la regione territorialmente competente definiscono, d'intesa, le relative modalita' di rendicontazione. Con i provvedimenti di cui al comma 2-bis, qualora il soggetto attuatore sia individuato in un ente locale o una struttura regionale, una quota fino allo 0,5 per cento dell'ammontare del contributo concesso ai sensi dell'articolo 20-octies puo' essere destinata al rafforzamento della capacita' operativa dell'ente locale o della struttura regionale medesimi, finalizzata a velocizzare l'attuazione dell'intervento mediante il finanziamento di funzioni tecniche di supporto. 2-bis. Per assicurare la celere realizzazione, attuazione e rendicontazione degli interventi urgenti di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 20-octies, il Commissario straordinario alla ricostruzione, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, puo' individuare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, quali soggetti attuatori, purche' siano gia' in possesso delle professionalita' necessarie per far fronte alle relative attivita': a) gli enti di cui ai commi 1 e 2; b) le amministrazioni centrali dello Stato e gli organismi in house delle medesime amministrazioni; c) gli enti pubblici economici; d) le societa' partecipate a controllo pubblico e i soggetti dalle stesse controllati; e) le aziende unita' sanitarie locali; f) le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprieta' e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 2-ter. Le attivita' svolte dagli organismi in house di cui al comma 2-bis, lettera b), e dalle societa' e dai soggetti di cui al comma 2-bis, lettera d), sono definite in specifiche convenzioni, ovvero in atti aggiuntivi alle convenzioni eventualmente gia' sottoscritte ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, ove risulti necessario aggiornare le convenzioni in essere all'evoluzione del processo di ricostruzione e allinearle alle effettive esigenze, entro il limite delle risorse all'uopo disponibili a legislazione vigente. Gli oneri derivanti dalle convenzioni di cui al primo periodo, posti a carico del quadro economico dell'intervento, non possono superare il limite massimo del 2 per cento del medesimo quadro economico. Alle convenzioni stipulate con la Societa' ANAS S.p.A., si applica quanto previsto dal terzo periodo del comma 3. 3. Relativamente agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza della societa' ANAS S.p.a., danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, ovvero alla loro ricostruzione, in continuita' con gli interventi gia' realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e relativamente agli interventi di contrasto al dissesto di versante gravante sulle arterie stradali e sulle aree contigue, anche se di proprieta' ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e privati, i quali restano responsabili dei successivi adempimenti manutentivi, la medesima societa' provvede, secondo quanto previsto nei provvedimenti di cui all'articolo 20-octies, comma 2, del presente decreto, in qualita' di soggetto attuatore, eventualmente operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo le modalita' di cui all'articolo 20-octies, comma 10, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della preventiva ricognizione, da parte della stessa societa' ANAS S.p.a., delle risorse che possono essere temporaneamente distolte dalla finalita' cui sono destinate senza pregiudizio per le medesime. Per il coordinamento degli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali, danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, ovvero alla loro ricostruzione, in continuita' con gli interventi gia' realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, la societa' ANAS S.p.a. opera in qualita' di soggetto attuatore e provvede direttamente, secondo quanto previsto nei provvedimenti di cui all'articolo 20-octies, comma 2, del presente decreto, ove necessario, anche in ragione dell'effettiva capacita' operativa degli enti interessati, all'esecuzione degli interventi, anche operando in via di anticipazione a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della citata legge n. 208 del 2015 e con le medesime modalita' di cui al primo periodo del presente comma. Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attivita' connesse alla realizzazione dei citati interventi sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con le modalita' e nel limite della quota di cui all'articolo 36, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della citata legge n. 208 del 2015, utilizzate ai sensi del primo e del secondo periodo del presente comma, sono reintegrate a valere sulla contabilita' speciale del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3.1 Per gli appalti di cui al comma 3 relativi agli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della rete statale e di quelle rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali, la selezione degli operatori economici da parte della societa' ANAS S.p.a. puo' avvenire anche nell'ambito degli accordi quadro di cui all'articolo 59 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, conclusi dalla societa' ANAS S.p.a. e ancora efficaci alla data dell'affidamento. 3-bis. La societa' RFI S.p.A., secondo quanto previsto nei provvedimenti di cui all'articolo 20-octies, comma 2, e sulla base della convenzione quadro sottoscritta con il Commissario straordinario in data 23 dicembre 2024, provvede, in qualita' di soggetto attuatore, a valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, nel limite massimo di 255 milioni di euro, comprensivi di IVA, agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino degli impianti ferroviari danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis nonche' agli interventi di contrasto al dissesto di versante incombente sugli impianti ferroviari e sulle aree contigue, anche se di proprieta' ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e privati, i quali restano responsabili dei successivi adempimenti manutentivi. Eventuali atti aggiuntivi alla convenzione quadro, comunque entro il limite delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, disciplinano la definizione degli ulteriori interventi affidati alla societa' RFI S.p.A., dei relativi oneri finanziari e delle modalita' di rendicontazione e monitoraggio nonche' degli eventuali oneri di successiva gestione e manutenzione degli interventi non strettamente riconducibili alle competenze istituzionali della societa' RFI S.p.A., dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Degli interventi di cui al presente comma e' data evidenza nei contratti di programma stipulati tra la societa' RFI S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 4. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o per i quali non si siano proposte le diocesi, la funzione di soggetto attuatore e' svolta dal Ministero della cultura o dagli altri soggetti di cui al comma 1, lettere a), c) e d), del presente articolo. 5. Per gli interventi di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore alla soglia europea per singolo intervento, si osservano le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione sia per l'affidamento dei lavori. Con ordinanza commissariale ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, sentiti il presidente della Conferenza episcopale italiana e il Ministro della cultura, sono stabiliti le modalita' di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicita' e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonche' le priorita' di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto. 6. Il Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter puo' avvalersi, previa stipulazione di una convenzione, della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la progettazione di interventi sugli immobili pubblici danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, individuati nell'ambito della predetta convenzione e nel limite delle risorse disponibili per le convenzioni di funzionamento di cui all'articolo 20-ter, comma 8.» - Si riporta il testo dell'articolo 59, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2023, n. 77: «Art. 59 (Accordi quadro). - 1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. Nei casi di cui al presente comma, la decisione a contrarre di cui all'articolo 17, comma 1, indica le esigenze di programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Nei casi di cui al comma 4, lettera a), la decisione a contrarre indica altresi' le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare condizioni di effettiva remunerativita' dei singoli contratti attuativi. L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non puo' ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini dell'ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all'accordo quadro non e' ammissibile ove l'appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo. 2. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente articolo, applicabili tra le stazioni appaltanti, individuate nell'indizione della procedura per la conclusione dell'accordo quadro, e gli operatori economici selezionati in esito alla stessa. Non possono in sede di appalto apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro. 3. Quando l'accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. La stazione appaltante puo' consultare per iscritto l'operatore economico chiedendogli di completare la sua offerta, se necessario. 4. L'accordo quadro concluso con piu' operatori economici e' eseguito secondo una delle seguenti modalita': a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, quando l'accordo quadro contenga tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonche' le condizioni oggettive, stabilite nei documenti di gara dell'accordo quadro, per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo effettuera' la prestazione; l'individuazione dell'operatore economico che effettuera' la prestazione avviene con decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione; b) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture; c) sussistendo le condizioni di cui alla lettera a), in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto ivi previsto e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto previsto dalla lettera b), se questa possibilita' e' stata stabilita dalla stazione appaltante nei documenti di gara per l'accordo quadro. La scelta tra le due procedure avviene in base a criteri oggettivi che sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro e che stabiliscono anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. Le possibilita' previste alla presente lettera si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione sono definiti nell'accordo quadro, indipendentemente dal fatto che siano stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione per altri lotti. 5. Gli eventuali confronti competitivi di cui al comma 4 si basano sulle stesse condizioni applicate all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente procedura: a) per ogni appalto da aggiudicare la stazione appaltante consulta per iscritto gli operatori economici che sono in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto; b) la stazione appaltante fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto della complessita' dell'oggetto dell'appalto e del tempo necessario per la trasmissione delle offerte; c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non e' reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione; d) la stazione appaltante aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l'accordo quadro. 5-bis. Quando in fase di stipula dei contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), e' fatta salva la facolta' dell'operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula. Quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, e' fatta salva la facolta' della stazione appaltante o dell'appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosita' sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del codice.» |
| Art. 9 Programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e disposizioni per il sostegno del lavoro in agricoltura
1. Nel capo I-quater del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, all'articolo 20-decies sono premessi i seguenti: «Art. 20-novies.1 (Programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorita' politica delegata per la ricostruzione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Commissario straordinario da formulare entro il termine di cui all'articolo 20-ter, comma 1-bis, sentita la Cabina di coordinamento di cui all'articolo 20-quater, si provvede all'individuazione delle risorse finanziarie di cui al comma 4 del presente articolo da ripartire in misura percentuale per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico tra le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Per la definizione della proposta di cui al primo periodo, il Commissario straordinario si avvale delle autorita' di bacino distrettuali e delle regioni interessate, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 20-ter, comma 8, tenendo conto delle valutazioni di rischio elaborate sulla base delle pianificazioni di bacino disponibili e di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2017. Il decreto di cui al primo periodo e' comunicato, ai fini di quanto previsto dal comma 2, ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualita' di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 2. Ciascuno dei presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualita' di commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 91 del 2014, formula al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorita' politica delegata per la ricostruzione, entro il 30 ottobre 2026 ed entro il 30 ottobre 2032, una proposta degli interventi da attuare nei successivi sei anni in relazione ai territori di cui all'articolo 20-bis di rispettiva competenza, nei limiti delle risorse disponibili per effetto del riparto di cui al comma 1, nonche' tenuto conto di una valutazione di priorita' e dell'evoluzione e dell'aggiornamento della pianificazione di bacino di cui agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 3. Entro sessanta giorni dalla formulazione della proposta ai sensi del comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'Autorita' politica delegata per la ricostruzione, ove nominata, si provvede all'approvazione, per stralci della durata di sei anni, di un programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei territori di cui all'articolo 20-bis, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 4 del presente articolo e tenendo conto dell'evoluzione e dell'aggiornamento della pianificazione di bacino di cui agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e di quanto stabilito dal presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 69 del richiamato decreto legislativo n. 152 del 2006. 4. Nelle more di una riforma organica della disciplina in materia di mitigazione dei rischi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo e della ricognizione delle risorse a tali scopi previste a legislazione vigente, alla cui attuazione potra' provvedersi anche estendendo la destinazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, eventualmente integrato con le suddette risorse, al finanziamento dei relativi interventi di mitigazione, una quota del medesimo fondo, pari complessivamente a 1 miliardo di euro per gli anni dal 2027 al 2038, e' destinata, con le modalita' di cui all'articolo 1, commi 645 e 646, della medesima legge n. 207 del 2024, all'attuazione del programma straordinario di cui al comma 3. Nei decreti di cui al comma 3 sono individuati i cronoprogrammi degli interventi e sono regolate le relative modalita' di monitoraggio e di esecuzione, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 20-octies, comma 10, nonche' le modalita' per l'eventuale rimodulazione in corso d'opera degli interventi approvati, anche al fine di ottimizzare l'impiego delle relative risorse finanziarie. 5. All'attuazione degli interventi contenuti negli stralci pluriennali di cui al comma 3 provvedono, nei rispettivi ambiti territoriali, i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualita' di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 91 del 2014. Per le finalita' di cui al primo periodo, le risorse oggetto di riparto ai sensi del comma 1 sono trasferite nelle contabilita' speciali intestate ai commissari di Governo territorialmente competenti. 6. Stanti le condizioni di particolare urgenza derivanti dall'impatto che gli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis hanno avuto nei territori interessati, allo scopo di assicurare l'opportuno coordinamento, su base territoriale, e accelerare l'azione di riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, su proposta dei presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualita' di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 91 del 2014 possono essere individuati ed attuati con le procedure e modalita' di cui al comma 3 del presente articolo e all'articolo 20-octies, comma 10, anche interventi gia' finanziati a valere su altre fonti di finanziamento, purche' coerenti con le finalita' del programma, previa intesa con i Ministeri competenti. Art. 20-novies.2 (Misure per il consolidamento della capacita' operativa territoriale necessaria per l'implementazione del programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico). - 1. Allo scopo di garantire la continuita' della capacita' operativa necessaria per l'implementazione del programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico di cui all'articolo 20-novies.1, le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana possono individuare, nell'ambito della propria struttura e secondo il proprio ordinamento, articolazioni organizzative finalizzate a supportare l'esercizio delle funzioni dei rispettivi presidenti, nella qualita' di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, costituite da personale gia' in servizio, a tempo determinato o indeterminato, presso l'ente o le sue agenzie, anche nell'ambito delle strutture eventualmente costituite a supporto: a) dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; b) dei Commissari per la ricostruzione dei sismi 2012 e 2016; c) dei presidenti delle regioni nominati commissari delegati a seguito di emergenze di protezione civile con i provvedimenti di cui all'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. 1-bis. Le articolazioni organizzative di cui al comma 1 possono altresi' avvalersi, previo protocollo d'intesa, a titolo gratuito, del supporto tecnico-scientifico delle universita' e dei centri di ricerca del territorio. 2. Fermi restando, per l'eventuale personale a tempo determinato gia' in servizio di cui al comma 1, lettere a), b) e c), gli attuali termini di scadenza dei contratti in essere e, comunque, nel rispetto del termine massimo di durata dei contratti a tempo determinato, previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per il personale a tempo determinato di cui al presente articolo, il termine del 31 dicembre 2026, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e' prorogato fino al 31 dicembre 2028, fermo restando il possesso dei requisiti ivi previsti per l'accesso alla procedura di reclutamento. Al personale in servizio nelle articolazioni organizzative di cui al comma 1, fermo restando il trattamento economico fondamentale e accessorio a carico delle amministrazioni e delle strutture di provenienza, possono essere riconosciuti nei limiti delle risorse finanziarie disponibili: a) quanto al personale non dirigenziale il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro capite; b) quanto ai titolari di incarichi dirigenziali e di elevata qualificazione, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e alla contrattazione collettiva nazionale dell'area e del comparto di appartenenza per il periodo di impiego, una indennita' mensile non superiore al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti. 3. Per le attivita' di cui al comma 2 e' autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2038, che viene ripartita tra le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana nella medesima misura percentuale individuata ai sensi dell'articolo 20-novies.1, comma 1. Alla disciplina delle modalita' di assegnazione e trasferimento alle tre regioni delle risorse di cui al presente comma si provvede con i decreti di cui all'articolo 20-novies.1, comma 3. 4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2038, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.». 2. All'articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si applicano ai datori di lavoro agricoli di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, e all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che siano qualificati come medie e grandi imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. A tal fine, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in sede di tariffazione della contribuzione dovuta in relazione alle scadenze trimestrali dell'anno 2025, riconosce sull'estratto conto aziendale dei datori di lavoro come sopra individuati un importo a credito determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo e calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta per i trimestri di competenza dell'anno 2024.». 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 30,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede: a) quanto a 27,65 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, con conseguente rideterminazione, per il medesimo anno, dell'importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 9; b) quanto a 2,85 milioni di euro mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte nel 2025 nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101.
Riferimenti normativi
- Il Capo I-quater del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, reca «Misure per la tutela ambientale». |
| Art. 10 Modifiche all'articolo 20-decies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100
1. All'articolo 20-decies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora nell'ambito del territorio colpito di una delle regioni interessate le esigenze risultino integralmente fronteggiate nell'ambito dei richiamati interventi realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, non si da' luogo all'approvazione del piano di cui al presente comma.»; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Il piano di cui al comma 1 puo', altresi', operare una ricognizione dei provvedimenti adottati da parte dei soggetti ordinariamente competenti in conformita' alle normative statali e regionali vigenti, oltre che alle disposizioni speciali e alle facolta' derogatorie previste dal presente articolo e dalle ordinanze di protezione civile allo scopo adottate ai sensi dell'articolo 25 del codice, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per l'esecuzione degli interventi di gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, gia' finanziati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le misure contenute nei provvedimenti adottati ai sensi del presente comma sono efficaci, nei territori interessati, fino al termine di cui all'articolo 20-ter, comma 1-bis.»; c) dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti: «12-bis. Il Commissario straordinario, avvalendosi, in relazione a ciascun ambito regionale, del sub-commissario e del soggetto regionale costituito ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, provvede, entro il 31 agosto 2025, alla ricognizione degli ulteriori fabbisogni derivanti dall'applicazione del presente articolo agli eventi di cui all'articolo 20-bis, comma 1-bis, nonche' alla ricognizione delle eventuali esigenze di rimodulazione dei piani gia' adottati per gli eventi di cui al medesimo comma, tenendo conto degli interventi finanziati con i provvedimenti di cui all'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 e degli eventuali risarcimenti assicurativi allo scopo riconosciuti. 12-ter. A seguito della ricognizione di cui al comma 12-bis, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, il Commissario straordinario provvede, con uno o piu' provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, all'approvazione di un nuovo piano relativo agli eventi di cui all'articolo 20-bis, comma 1-bis, e all'aggiornamento dei piani gia' adottati. 12-quater. All'attuazione del nuovo piano e degli aggiornamenti dei piani di cui al comma 12-ter provvedono i soggetti competenti, in conformita' a quanto previsto dalle normative statali e regionali vigenti, dal presente articolo e dalle ordinanze di protezione civile allo scopo adottate ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, fino al termine dello stato di emergenza relativo ai singoli eventi di cui all'articolo 20-bis.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 20-decies, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come modificato dalla presente legge: «Art. 20-decies (Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali). - 1. Il Commissario straordinario, acquisita l'intesa delle regioni interessate, nei limiti delle risorse disponibili nella contabilita' speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), approva il piano per la gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, in continuita' con gli interventi gia' realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Qualora nell'ambito del territorio colpito di una delle regioni interessate, le esigenze risultino integralmente fronteggiate nell'ambito dei richiamati interventi realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, non si da' luogo all'approvazione del piano di cui al presente comma. 2. Il piano di cui al comma 1 e' redatto allo scopo di: a) fornire gli strumenti tecnici e operativi per la migliore gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali, dai crolli e dalle demolizioni; b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attivita' da porre in essere per la piu' celere rimozione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, indicando i tempi di completamento degli interventi; c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, la possibilita' di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati o delle aree interessate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis; d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e riducendo i costi di intervento; e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis; tali materiali, se non utilizzati, sono venduti mediante procedura pubblica di affidamento ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e il relativo ricavato e' ceduto come contributo al comune da cui provengono i materiali stessi. 2-bis. Il piano di cui al comma 1 puo', altresi', operare una ricognizione dei provvedimenti adottati da parte dei soggetti ordinariamente competenti in conformita' alle normative statali e regionali vigenti, oltre che alle disposizioni speciali e alle facolta' derogatorie previste dal presente articolo e dalle ordinanze di protezione civile allo scopo adottate ai sensi dell'articolo 25 del codice, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per l'esecuzione degli interventi di gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, gia' finanziati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le misure contenute nei provvedimenti adottati ai sensi del presente comma sono efficaci, nei territori interessati, fino al termine di cui all'articolo 20-ter, comma 1-bis. 3. In deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis nonche' quelli derivanti dalle attivita' di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposte dai comuni interessati dagli eventi medesimi o da altri soggetti competenti o comunque svolte su incarico degli stessi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 5 e 7, fatte salve le situazioni in cui e' possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al presente articolo e' il comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. 4. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico nonche' quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato e i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti autorita', che ne individuano anche il luogo di destinazione. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero della cultura che partecipa alle operazioni. 5. La raccolta dei materiali di cui al comma 3, giacenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, e il loro trasporto ai centri di raccolta comunali e ai siti di raggruppamento o deposito temporaneo ovvero direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5), come definiti dall'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se le caratteristiche dei materiali derivanti dall'evento calamitoso lo consentono, sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate, o attraverso imprese dai medesimi individuate con la procedura prevista dall'articolo 76 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ferma restando la possibilita' di utilizzo di procedure che assicurino un piu' ampio confronto concorrenziale. Le predette attivita' di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE e' tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico. Le disposizioni del terzo periodo del presente comma si applicano anche al Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori (CDCNPA) per i rifiuti di sua competenza. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, e' considerato produttore dei materiali derivanti dall'evento calamitoso il comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Limitatamente ai materiali di cui al comma 3 del presente articolo giacenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attivita' di raccolta e di trasporto e' effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei contributi per la ricostruzione privata. A tal fine, il comune provvede a notificare, secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notificazione dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, un apposito avviso, contenente l'indicazione della data nella quale si provvedera' alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso, il comune, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, autorizza la raccolta e il trasporto dei materiali. 6. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonche' di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attivita' di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne e interne, di ciascun edificio. 7. I presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di propria competenza, autorizzano, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione, messa in riserva (R13), scambio di rifiuti per successive operazioni di recupero (R12) e recupero di flussi omogenei di rifiuti (R5), come definiti dall'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'eventuale successivo trasporto della frazione non recuperabile agli impianti di destinazione finale. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 4, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche' nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 178 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. I presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di propria competenza, stabiliscono le modalita' di rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al comma 3 raccolti e trasportati nonche' dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento. 8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 5 ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti, provvedendo con urgenza all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresi' a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione dei presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di sua competenza, la separazione e cernita dal rifiuto tal quale delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonche' il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento. 9. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento calamitoso possono essere conferiti negli impianti gia' allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimita', senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga all'eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si accorda preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla regione e all'agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competenti. 10. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione e tutela della sicurezza dei lavoratori, e il Ministero della cultura, al fine di evitare il caricamento indifferenziato dei beni di interesse architettonico, artistico e storico nei mezzi di trasporto, assicurano la vigilanza e il rispetto delle disposizioni del presente articolo. 11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i materiali derivanti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto non rientrano nei rifiuti di cui al comma 3. Ad essi e' attribuito il codice CER 17.06.05* e sono gestiti secondo le indicazioni di cui al presente comma. Tali materiali non possono essere movimentati, ma sono circoscritti adeguatamente con nastro segnaletico. L'intervento di bonifica e' effettuato da una ditta specializzata. Qualora il rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto residuato dallo scarto dell'amianto, sottoposto a eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 ed e' gestito secondo le modalita' di cui al presente articolo. Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso il sito di deposito temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto e sottoposto a eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero e smaltimento. In quest'ultimo caso i siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata e appositamente allestita, di rifiuti di amianto. La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose e' svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti. Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'organo di vigilanza competente per territorio un idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale piano di lavoro viene presentato al dipartimento di sanita' pubblica dell'azienda sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di sanita' pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attivita' di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza. 12. A esclusione degli interventi che sono compresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, le attivita' previste dal presente articolo derivanti dall'evento calamitoso, ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, sono svolte nel limite delle risorse disponibili nella contabilita' speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), ovvero a valere su risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate allo scopo. Le amministrazioni competenti operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 12-bis. Il Commissario straordinario, avvalendosi, in relazione a ciascun ambito regionale, del sub-commissario e del soggetto regionale costituito ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, provvede, entro il 31 agosto 2025, alla ricognizione degli ulteriori fabbisogni derivanti dall'applicazione del presente articolo agli eventi di cui all'articolo 20-bis, comma 1-bis, nonche' alla ricognizione delle eventuali esigenze di rimodulazione dei piani gia' adottati per gli eventi di cui al medesimo comma, tenendo conto degli interventi finanziati con i provvedimenti di cui all'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 e degli eventuali risarcimenti assicurativi allo scopo riconosciuti. 12-ter. A seguito della ricognizione di cui al comma 12-bis, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, il Commissario straordinario provvede, con uno o piu' provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, all'approvazione di un nuovo piano relativo agli eventi di cui all'articolo 20-bis, comma 1-bis, e all'aggiornamento dei piani gia' adottati. 12-quater. All'attuazione del nuovo piano e degli aggiornamenti dei piani di cui al comma 12-ter provvedono i soggetti competenti, in conformita' a quanto previsto dalle normative statali e regionali vigenti, dal presente articolo e dalle ordinanze di protezione civile allo scopo adottate ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, fino al termine dello stato di emergenza relativo ai singoli eventi di cui all'articolo 20-bis.» - Si riporta il testo dell'articolo 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2018, n. 17: «Art. 25 (Ordinanze di protezione civile). - 1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalita' indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine: a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento; b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuita' amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea; c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attivita' economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le piu' urgenti necessita'; d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumita', in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti; e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza; f) all'attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea, in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti delle risorse finanziarie individuate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e secondo i criteri individuati con la delibera di cui all'articolo 28. 3. Le ordinanze di protezione civile non sono soggette al controllo preventivo di legittimita' di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. 4. Le ordinanze di protezione civile, la cui efficacia decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e sono trasmesse, per informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni o Province autonome interessate e fino al trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze. 5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari. 6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al presente articolo si avvale delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti attuatori degli interventi previsti sono, di norma, identificati nei soggetti pubblici ordinariamente competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente. 7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono essere nominati commissari delegati che operano in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico. 8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le ordinanze di protezione civile non e' prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il compenso e' commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione. 9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e i consequenziali provvedimenti commissariali nonche' avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti ai sensi del presente articolo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. 10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile nonche' dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al presente comma e' tenuto ad assicurare la continuita' dell'azione di monitoraggio, anche in relazione alle ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile. 11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa, definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 7.» - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302: «Art. 2 (Disposizioni diverse) Omissis. 186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorita' d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorita' d'ambito territoriale e' da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni gia' esercitate dalle Autorita', nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Omissis.» |
| Art. 10 bis
Disposizioni urgenti in materia di procedimenti amministrativi
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 settembre 2025, i soggetti che al momento degli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attivita' lavorativa, produttiva o di funzione nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dai predetti eventi sono riammessi nei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, avviati d'ufficio o su istanza di parte, comunque denominati, pendenti al sopraggiungere dei medesimi eventi. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nei procedimenti, comunque denominati, finalizzati all'erogazione di risorse pubbliche nonche' in tutte le ipotesi in cui dalla riapertura dei termini possa derivare un pregiudizio a soggetti pubblici o privati. 2. Nei casi di cui al comma 1 sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volonta' conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento. Dalla disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1-bis, lettere a) e b), del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100: «Art. 4 (Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi). - (Omissis) 1-bis. Sono esclusi dalla sospensione di cui al comma 1: a) i termini e i procedimenti concernenti i concorsi per il personale del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, nonche' i concorsi per il personale della protezione civile; b) i termini relativi a procedimenti individuati con atti amministrativi regionali, al fine di evitare ogni pregiudizio ai soggetti, pubblici e privati, destinatari dei provvedimenti finali e di garantire, in particolare, la piena attuazione dei programmi definiti nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, evitando il disimpegno di risorse dell'Unione europea; (omissis).» |
| Art. 11 Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nonche' in materia contrattuale per l'area dei Campi Flegrei
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che alla data del 13 marzo 2025 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in immobili: a) danneggiati e sgomberati per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorita' in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei; b) danneggiati per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilita' in conseguenza dei predetti eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 e, all'esito delle verifiche svolte, e' disposto lo sgombero per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorita'. 2. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del presidente della Regione Campania, sentiti i comuni interessati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i soggetti di cui al comma 1. 3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, ad eccezione dei termini concernenti il versamento degli importi dovuti a titolo di dazi doganali e in adempimento degli obblighi di versamento in materia di accise. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. 4. La sospensione di cui al comma 3 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualita' di sostituti d'imposta. 5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 6. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 non si procede al rimborso di quanto gia' versato. 7. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini degli adempimenti tributari in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, ad eccezione di quelli concernenti la disciplina dei dazi doganali e delle accise. Sono sospesi, altresi', per il periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, i termini degli adempimenti, salvo quelli riguardanti gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino negli immobili di cui al comma 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti immobili. Nel medesimo periodo non si applicano le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti sospesi ai sensi del presente comma. 8. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 10 dicembre 2025. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli atti previsti dall'articolo 29 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonche' agli atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 3, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, nonche' agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 3, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 10 dicembre 2025. 9. Si applica, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. 10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025. Relativamente ai soggetti di cui al comma 1, i termini di versamento delle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge n. 197 del 2022, in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, sono prorogati di tre mesi. I termini degli adempimenti e dei versamenti di cui all'articolo 3-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, in scadenza nel medesimo periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, sono prorogati di tre mesi. 11. Per le societa' e le imprese che, alla data del 13 marzo 2025, avevano la sede legale od operativa o unita' locali negli immobili di cui al comma 1, e' sospeso dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi comprese le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorita' in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, ovvero beni immobili strumentali all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale. 12. E', altresi', sospeso dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, erogati dalle banche, nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, aventi ad oggetto abitazioni principali, abituali e continuative, danneggiate e sgomberate per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorita' in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 23 e 24, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268: «Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente). - 1. Gli enti e le societa' indicati nell'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore nonche' il condominio quale sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all'articolo 48 dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa . Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. 1-bis I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'articolo 48, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative ritenute. 2. La ritenuta da operare e' determinata: a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui all'articolo 12 del citato testo unico sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall' articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni; b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito; c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico; d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre indennita' e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui all'articolo 17dello stesso testo unico; d-bis); e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'articolo 48, del citato testo unico, non compresi nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito. 3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell'articolo 15 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonche', limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito puo' dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dello 0,50 per cento mensile, che e' trattenuto e versato nei termini e con le modalita' previste per le somme cui si riferisce. L'importo che al termine del periodo d'imposta non e' stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. 4. Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituito puo' chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. La presente disposizione non si applica ai soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici. 5.» «Art. 24 (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente). - 1. I soggetti indicati nel comma 1, dell'articolo 23, che corrispondono redditi di cui all'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono operare all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a norma dell'articolo 48-bis del predetto testo unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell'articolo 23 e, in particolare, i commi 2, 3 e 4. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, la ritenuta e' operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento. 1-bis. Sulla parte imponibile dei compensi di cui all'articolo 48-bis, comma 1, lettera d-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti. 1-ter Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento. 1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del TUIR e' operata una ritenuta con l'aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 2.». - Si riporta il testo degli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125: «Art. 29 (Concentrazione della riscossione nell'accertamento). - 1. Le attivita' di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni: a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento e' altresi' contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 48, comma 3-bis, e dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonche' in caso di definitivita' dell'atto di accertamento impugnato. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati; b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del ricorso e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e' affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalita' determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. L'esecuzione forzata e' sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonche' ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonche' in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. L'agente della riscossione, con raccomandata semplice o posta elettronica, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione; c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, puo' essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa di cui alla lettera b); d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento; e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facolta' e le modalita' previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con le modalita' determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata e' preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; g) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, puo' essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; h) in considerazione della necessita' di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase dell'attivita' di contrasto all'evasione, con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione coattiva delle entrate riscuotibili mediante ruolo, ivi comprese le somme dovute a seguito dei seguenti atti e avvisi dell'Agenzia delle entrate: 1) atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di cui all'articolo 38-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; 2) avvisi e atti inerenti al recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, di cui all'articolo 38-bis, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; 3) atti di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 16, 16-bis e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; 4) avvisi di rettifica e liquidazione di cui agli articoli 52 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e all'articolo 34 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; 5) avvisi di accertamento e liquidazione di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 346 del 1990; 6) avvisi di rettifica e liquidazione di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216; 7) avvisi di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, nonche' per i casi di decadenza dalle agevolazioni dei seguenti tributi: 7.1) imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986; 7.2) imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; 7.3) imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990; 7.4) imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; 7.5) imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; 8) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni: 8.1) tasse automobilistiche erariali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39; 8.2) addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 309.303 2. All'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, dopo le parole: «con riguardo all'imposta sul valore aggiunto» sono inserite le seguenti: «ed alle ritenute operate e non versate»; b) il secondo periodo del sesto comma e' sostituito dai seguenti: «La proposta di transazione fiscale, unitamente con la documentazione di cui all'articolo 161, e' depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma, che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi previste. Alla proposta di transazione deve altresi' essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio.»; c) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: «La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e' revocata di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.». 3. All'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. L'agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle Entrate, anche in deroga alle modalita' indicate nell'articolo 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva, espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.». 4. L'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte). - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.». 5. All'articolo 27, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari» sono sostituite dalle seguenti: «Le misure cautelari, che, in base al processo verbale di constatazione, al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono». 6. In caso di fallimento 307, il curatore, entro i quindici giorni successivi all'accettazione a norma dell'articolo 29 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili. 7. All'articolo 319-bis del codice penale, dopo le parole: «alla quale il pubblico ufficiale appartiene» sono aggiunte le seguenti: «nonche' il pagamento o il rimborso di tributi». Con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini della definizione del contesto mediante gli istituti previsti dall'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonche' al fine della definizione delle procedure amichevoli relative a contribuenti individuati previste dalle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, dalla convenzione 90/436/CEE, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99, e dalla direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, attuata con decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, e al fine della definizione delle procedure amichevoli interpretative di carattere generale e degli atti dell'Agenzia delle entrate adottati in attuazione di tali procedure amichevoli, la responsabilita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e' limitata alle ipotesi di dolo.» «Art. 30 (Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attivita' di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS, anche a seguito di accertamenti degli uffici, e' effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. 2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullita' il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonche' l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovra' altresi' contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonche' l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procedera' ad espropriazione forzata, con i poteri, le facolta' e le modalita' che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso all'agente della riscossione secondo le modalita' indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. 3. 4. L'avviso di addebito e' notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. 5. L'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalita' e i termini stabiliti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. 6. All'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, l'INPS fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi, utili a migliorare l'efficacia dell'azione di recupero. 7. - 9. 10. L'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' abrogato. 11. - 12. 13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste con l'avviso di cui al comma 2 le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento. All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione. 15. I rapporti con gli agenti della riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.». - Il Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1910, n. 227. - Si riporta il testo dell'articolo 53, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298: «Art. 53 (Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali). - 1. Presso il Ministero delle finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. Sono escluse le attivita' di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4). 2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI. 3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-citta', sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilita' da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalita' per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche' ai casi di revoca e decadenza della gestione . Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997, puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto. 4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita'.» - Si riporta il testo del comma 792 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304: «Omissis. 792. Le attivita' di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni: a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonche' il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresi' recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonche' l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procedera' alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente e' riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonche' in caso di definitivita' dell'atto impugnato. Nei casi di cui al periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati; b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste e' affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. L'esecuzione e' sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione e' ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le modalita' di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal competente ufficio dell'ente. Le modalita' di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono demandate a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; c) la sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonche' ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonche' in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione; d) in presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, puo' essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine previsto dalle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera c) e non deve essere inviata l'informativa di cui alla medesima lettera c); e) il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facolta' e le modalita' previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attivita' di riscossione coattiva; f) gli enti e i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973; g) ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione con le modalita' determinate con il decreto di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza; h) decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata e' preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973; i) nel caso in cui la riscossione sia affidata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; l) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a). Omissis.» - Si riporta il testo dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante «Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1996, n. 281: «Art. 9-bis (Disposizioni in materia di collocamento). - 1. 2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalita' a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, nonche' di lavoro intermediato da piattaforma digitale, comprese le attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. Nei settori agricolo, turistico e dei pubblici esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o piu' dati anagrafici inerenti al lavoratore puo' integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purche' dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di somministrazione autorizzate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente. Tali comunicazioni sono effettuate anche nel caso di lavoratori detenuti o internati che prestano la loro attivita' all'interno degli istituti penitenziari alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria o di altri enti, pubblici o privati. 2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo' essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalita' del lavoratore e del datore di lavoro. 2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o piu' operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 e' assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalita' del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale. 2-quater. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 2, si presume lavoro intermediato da piattaforma digitale la prestazione d'opera, compresa quella intellettuale, il cui corrispettivo e' erogato dal committente tramite una piattaforma digitale. 2-quinquies. Nel caso di lavoro intermediato da piattaforma digitale, la comunicazione di cui al comma 2 e' effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro. In caso di stipulazione contestuale di due o piu' contratti di lavoro intermediato da piattaforma digitale, l'obbligo di cui al comma 2 puo' essere assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalita' del committente e dei prestatori d'opera, la data di inizio e di cessazione della prestazione, la durata presunta, espressa in ore, della prestazione e l'inquadramento contrattuale. Le modalita' di trasmissione della comunicazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 3. - 5. 6. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e all'amministrazione del personale dipendente del settore agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei confronti di quest'ultima puo' altresi' esercitare, con riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la facolta' di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge. Nei confronti del soggetto incaricato dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5. 7. - 8. 9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale organizza corsi di riqualificazione professionale per il personale interessato, finalizzati allo svolgimento della attivita' di vigilanza e di ispezione. Per tali finalita' e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Al relativo onere, comprensivo delle spese di missione per tutto il personale, di qualsiasi livello coinvolto nell'attivita' formativa, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 10. Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da ultimo, dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 511, conservano efficacia. 11. Salvo diversa determinazione della commissione regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono individuati tra i soggetti che si presentano presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici, attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro 15 giorni. All'individuazione dei lavoratori da avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio con precedenza per coloro che risultino gia' inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. 12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 11 si tiene conto dell'anzianita' di iscrizione nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo diversa deliberazione delle commissioni regionali per l'impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti generali assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni modificative del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13. 13. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di realizzare una piu' efficiente azione amministrativa in materia di collocamento, sono dettate disposizioni modificative delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica e' emanato, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e, per la materia disciplinata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dai citati decreti n. 345 del 1994, n. 346 del 1994 e n. 487 del 1994, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la formazione delle graduatorie. 14. 15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro in favore dei cittadini extracomunitari, nonche' contro i provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in favore della medesima categoria di lavoratori, e' ammesso ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente, al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e al direttore dell'ispettorato regionale del lavoro, competenti per territorio, che decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno 1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.» - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177: «Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). - Omissis 3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati. Omissis.» - Si riporta il testo dell'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, recante «Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2015, n. 233. «Art. 12 (Sospensione dei termini per eventi eccezionali). - 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresi', per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonche' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Omissis.» - Si riporta il testo dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298: «Art. 53 (Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali). - 1. Presso il Ministero delle finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. Sono escluse le attivita' di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4). 2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI. 3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-citta', sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilita' da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalita' per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche' ai casi di revoca e decadenza della gestione . Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997, puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto. 4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita'.» - Si riporta il testo dei commi da 153 a 158, da 166 a 226 e 232 dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022, n. 303: «Omissis. 153. Le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali il termine di pagamento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, non e' ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo. 154. Il pagamento delle somme di cui al comma 153 avviene secondo le modalita' e i termini stabiliti dagli articoli 2 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. 155. Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui pagamento rateale ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e' ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo. 156. Il pagamento rateale delle somme di cui al comma 155 prosegue secondo le modalita' e i termini previsti dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. 157. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi dei commi da 153 a 159, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. 158. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno. (Omissis). 166. Le irregolarita', le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni. 167. Il pagamento della somma di cui al comma 166 e' eseguito in due rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023 e il 31 marzo 2024. 168. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 167 e con la rimozione delle irregolarita' od omissioni. 169. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. 170. La procedura non puo' essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attivita' finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato. 171. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di un processo verbale di constatazione, i termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni. 172. Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di cui al comma 166 gia' contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge. 173. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalita' di attuazione dei commi da 166 a 172. 174. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo puo' essere effettuato in otto rate di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 30 settembre 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al presente comma e ai commi da 175 a 178 e' consentita sempreche' le violazioni non siano state gia' contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. (6) (37) 175. La regolarizzazione di cui ai commi da 174 a 178 si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 30 settembre 2023 e con la rimozione delle irregolarita' od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonche' della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 30 settembre 2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione. 176. La regolarizzazione non puo' essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attivita' finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato. 177. Restano validi i ravvedimenti gia' effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si da' luogo a rimborso. 178. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite le modalita' di attuazione dei commi da 174 a 177. 179. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi a processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonche' relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 218 del 1997 si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti di cui all'articolo 5-ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro il 31 marzo 2023. 180. Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine ivi previsto, con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate. 181. Le disposizioni di cui al comma 180 si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della presente legge e a quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso. 182. Le somme dovute ai sensi dei commi 179, 180 e 181 possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, non derogate. 183. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. 184. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 179 a 183. 185. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 179 a 184, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130. 186. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia e' stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 187. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia puo' essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia. 188. In deroga a quanto previsto dal comma 186, in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie possono essere definite con il pagamento: a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado. 189. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni e' dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 188, per la parte di atto annullata. 190. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia. 191. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non e' dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalita' diverse dalla presente definizione agevolata. 192. La definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado e' stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. 193. Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. 194. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superino l'ammontare di mille euro e' ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. A scelta del contribuente, le rate di cui al primo periodo successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 settembre 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. 195. Entro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma e' presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. 196. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli gia' versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 197. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo e' sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. 198. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo e' dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se e' stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. 199. Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonche' per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023. 200. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalita' previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego e' impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia e' richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale puo' essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine. 201. Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione e' impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione e' motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione e' chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione e' di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200. 202. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia piu' pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196. 203. Con uno o piu' provvedimenti del direttore della competente Agenzia fiscale sono stabilite le modalita' di attuazione dei commi da 186 a 202. 204. Resta ferma, in alternativa a quella prevista dai commi da 186 a 203, la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione di cui all'articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130. 205. Ciascun ente territoriale puo' stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte il medesimo ente o un suo ente strumentale. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici. 206. In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204, le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui e' parte l'Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro il 30 settembre 2023, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 207. In deroga a quanto previsto dall'articolo 48-ter, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, all'accordo conciliativo di cui al comma 206 del presente articolo si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori. 208. Come previsto dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 209. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio di cui al comma 207 e il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonche' della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della meta' e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. 210. Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. 211. Si applica, in quanto compatibile con la presente disposizione, l'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 212. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 206 a 211, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130. 213. In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204, nelle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in cui e' parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 settembre 2023, puo' rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del comma 215, di tutte le pretese azionate in giudizio. 214. La definizione transattiva di cui al comma 213 comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori. 215. La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti. 216. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La rinuncia agevolata non da' comunque luogo alla restituzione delle somme gia' versate, ancorche' eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione transattiva. 217. Alla rinuncia agevolata di cui al comma 213 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 390 del codice di procedura civile. 218. Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. 219. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, e' possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento: a) delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonche' a seguito di reclamo o mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scadute alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali, alla medesima data, non e' stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta; b) degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali, alla medesima data, non e' stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta. 220. La regolarizzazione di cui al comma 219 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 oppure con il versamento di un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 221. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione di cui ai commi 219 e 220, non si producono gli effetti di cui ai medesimi commi e il competente ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonche' della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. In tali ipotesi la cartella deve essere notificata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si e' verificato l'omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto. 221-bis. Ciascun ente territoriale puo' stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 206 a 221 alle controversie in cui e' parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici. 222. Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorche' compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 settembre 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformita' alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento. 223. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data dell'annullamento di cui al comma 222 e' sospesa la riscossione dei debiti di cui allo stesso comma 222. 224. Per il rimborso delle spese di notificazione della cartella di pagamento previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nella formulazione tempo per tempo vigente, nonche' di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e no, diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e annullate ai sensi del comma 222, l'agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso e' effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato. 225. Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 4, commi da 4 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. 226. Le disposizioni dei commi da 222 a 225 non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del citato decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonche' alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione. (Omissis) 232. Il pagamento delle somme di cui al comma 231 e' effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.». - Si riporta il testo dell'articolo 3-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2025, n. 45: «Art. 3-bis (Riammissione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e altri differimenti in materia di dichiarazioni fiscali). - 1. Limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell'inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell'adesione alla predetta procedura di definizione agevolata, possono essere riammessi alla medesima rendendo, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione prevista dal medesimo comma 235 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022. Tale dichiarazione e' resa con le modalita', esclusivamente telematiche, che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresi' il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cui al comma 2, lettera b), numero 2), del presente articolo. 2. In caso di riammissione alla procedura di definizione agevolata, ai sensi del comma 1, si applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni dell'articolo 1, commi 231, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 e 252 della legge n. 197 del 2022: a) la dichiarazione resa ai sensi del comma 1 puo' essere integrata, relativamente ai soli debiti di cui al medesimo comma 1, entro la stessa data del 30 aprile 2025; b) il pagamento delle somme di cui all'articolo 1, comma 231, della legge n. 197 del 2022, sulle quali sono dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, e' effettuato alternativamente: 1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025; 2) nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027; c) l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonche' quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 giugno 2025; d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 243 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 si determinano alla data del 31 luglio 2025. (Omissis).» - Si riporta il testo dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230: «Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). - 1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e' riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono: a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo; b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico.» |
| Art. 12 Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025
1. Al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, e' istituito un Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di euro 20 milioni per l'anno 2025 e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorita' in conseguenza dei predetti eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025. Il contributo di cui al primo periodo spetta, altresi', ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilita' in conseguenza dei predetti eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025. 2. Al contributo di cui al comma 1 si applica l'articolo 9-novies, commi 2, 3, 4, 5 e 7, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, intendendosi il riferimento ivi operato all'evento sismico del 20 maggio 2024 come relativo agli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025. 3. I comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere ultimati e deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione nel termine definito con il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare adottato ai sensi dell'articolo 9-novies, comma 8, del citato decreto-legge n. 76 del 2024, a pena di decadenza del diritto al contributo. 4. Il termine per la presentazione delle domande di contributo e' fissato secondo le modalita' stabilite con delibera della Giunta comunale adottata, per l'anno 2025, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I comuni procedono all'emanazione di delibere di scorrimento della graduatoria per gli anni successivi entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento delle risorse. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, i criteri e le modalita' di attuazione del presente articolo sono definiti dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 9-novies, comma 8, del decreto-legge n. 76 del 2024, che si applica anche ai contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 di cui al comma 1 del presente articolo, intendendosi, agli effetti del presente articolo, il riferimento ivi recato all'evento sismico del 20 maggio 2024 come relativo agli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025. 5. Il comma 124 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147e' abrogato. 6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rivenienti ai sensi del comma 5 del presente articolo.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 9-novies, commi 2, 3, 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2024, n. 186: «Art. 9-novies (Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili). - (Omissis) 2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso per metro quadro di superficie coperta dell'edificio, come individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera ff), dell'allegato 1 all'ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 130 del 15 dicembre 2022 ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2023, al proprietario o all'usufruttuario dell'unita' immobiliare sgomberata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unita' immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega al ripristino dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario. Per ogni unita' immobiliare e' ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo e' concesso nel limite massimo per edificio di euro 450 per metro quadro per edifici con danni leggeri e di euro 1.200 per metro quadro per edifici con danni severi, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalita' degli immobili, attraverso interventi di riparazione e interventi locali su edifici con danni leggeri o di riparazione e miglioramento sismico su edifici con danni severi come individuati dai paragrafi 8.4, 8.4.1 e 8.4.2 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018. 3. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF dei beneficiari. 4. La domanda di contributo di cui al comma 1 e' presentata dal soggetto legittimato di cui al comma 2 al comune nel cui territorio e' ubicato l'immobile sgomberato. Alla domanda, che contiene anche la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni, sono obbligatoriamente allegati a pena di inammissibilita' della stessa: a) la documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio, ove prescritto; b) la copia del provvedimento di sgombero di cui al comma 1; c) la dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che attesti il nesso di causalita' tra l'evento sismico del 20 maggio 2024 e i danni all'immobile alla base del provvedimento di sgombero. La dichiarazione deve recare altresi' la descrizione dei danni prodotti, i lavori da eseguire e la relativa valutazione economica mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell'intervento, nonche' la quantificazione delle competenze tecniche nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori. La dichiarazione asseverata attesta altresi' la finalita' e l'idoneita' degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno, ai fini della revoca del provvedimento di sgombero; d) la documentazione attestante lo stato legittimo dell'unita' immobiliare ai sensi dell'articolo 9-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero, in caso di unita' immobiliari interessate da istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, copia del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria. 5. Per le finalita' di cui al presente articolo, nel caso di interventi relativi a edifici con piu' unita' immobiliari, il riconoscimento del contributo in favore degli aventi diritto e' subordinato alla presentazione, unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l'intero edificio, inteso come unita' strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018. Il contributo, ai sensi di quanto previsto dal primo periodo, e' dovuto anche qualora tra le unita' immobiliari componenti l'edificio siano presenti, oltre alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi del comma 1, unita' immobiliari adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale. 8. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, adottato entro il 1° settembre 2024, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della regione Campania, sono definiti: a) i criteri di riparto tra i comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli delle risorse di cui al comma 1 e le modalita' di trasferimento agli stessi delle risorse assegnate; b) le procedure e i criteri di priorita' nell'assegnazione dei contributi nonche' i criteri di determinazione del contributo riconoscibile per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e le modalita' di erogazione in favore dei beneficiari; c) le modalita' di presentazione delle domande di contributo, anche mediante la predisposizione di modulistica uniforme; d) i termini di conclusione degli interventi e di redazione del certificato di regolare esecuzione degli stessi per le finalita' di cui al comma 6, secondo periodo; e) i tempi e le modalita' di rendicontazione da parte dei comuni dei contributi riconosciuti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2. 7. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica, di quelli eventuali riconosciuti da un'amministrazione pubblica, anche come credito d'imposta, in relazione al medesimo edificio per analoghe finalita' o per la riparazione del medesimo danno o degli eventuali indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni e sono concessi a condizione che gli immobili danneggiati in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024 siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformita' ad esso ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa domanda. 8. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, adottato entro il 1° settembre 2024, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della regione Campania, sono definiti: a) i criteri di riparto tra i comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli delle risorse di cui al comma 1 e le modalita' di trasferimento agli stessi delle risorse assegnate; b) le procedure e i criteri di priorita' nell'assegnazione dei contributi nonche' i criteri di determinazione del contributo riconoscibile per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e le modalita' di erogazione in favore dei beneficiari; c) le modalita' di presentazione delle domande di contributo, anche mediante la predisposizione di modulistica uniforme; d) i termini di conclusione degli interventi e di redazione del certificato di regolare esecuzione degli stessi per le finalita' di cui al comma 6, secondo periodo; e) i tempi e le modalita' di rendicontazione da parte dei comuni dei contributi riconosciuti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.» - Si riporta il testo dei commi 6 e 124 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302: «(omissis) 6. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione e' determinata, per il periodo di programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il complesso delle risorse e' destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno 2016; per gli anni successivi la quota annuale e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (Omissis) 124. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, il CIPE provvede ad assegnare 50 milioni di euro per l'anno 2015 per la prosecuzione degli interventi di cui al comma 118. (comma abrogato dalla presente legge). (omissis).» |
| Art. 13
Contributi per l'autonoma sistemazione
1. All'articolo 9-sexies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) al primo periodo, le parole: «in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data del 3 luglio 2024, dalle competenti autorita' in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorita', entro la data del 3 luglio 2024, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024 nonche', entro la data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025»; 2) al secondo periodo, le parole: «per i quali, alla data del 3 luglio 2024, sia stata chiesta la verifica di agibilita' in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per i quali sia stata chiesta la verifica di agibilita', alla data del 3 luglio 2024, in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024 nonche', alla data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025»; b) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025, in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, e oltre il 31 dicembre 2026, in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dei sismi del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025. I contributi, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.»; c) al comma 4, le parole: «e di euro 6.906.000 per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 6.906.000 per l'anno 2025 e di euro 2.400.000 per l'anno 2026».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 9-sexies, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2024, n. 186, come modificato dalla presente legge: «Art. 9-sexies (Contributi per l'autonoma sistemazione). - 1. La regione Campania, avvalendosi dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli, puo' assegnare, nel limite delle risorse di cui al comma 4, un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorita', entro la data del 3 luglio 2024, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024 nonche', entro la data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025. Il contributo di cui al precedente periodo spetta altresi' ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali sia stata chiesta la verifica di agibilita', alla data del 3 luglio 2024, in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024 nonche', alla data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025. Il contributo e' riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di euro 400 per i nuclei monofamiliari, di euro 500 per i nuclei familiari composti da due persone, di euro 700 per quelli composti da tre persone, di euro 800 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 900 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o piu' unita'. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni o persone con disabilita' con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67 per cento, e' concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900 mensili previsti per il nucleo familiare. 2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, anche a seguito dell'attuazione degli interventi disciplinati dall'articolo 9-novies, o le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025, in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, e oltre il 31 dicembre 2026, in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dei sismi del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025. I contributi, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione. 3. Dalla data di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti di cui al comma 1 eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, entro il limite massimo di euro 3.453.000 per l'anno 2024, di euro 6.906.000 per l'anno 2025 e di euro 2.400.000 per l'anno 2026, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al presente comma su un'apposita contabilita' speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato.» |
| Art. 13 bis Proroga dei contratti del personale assunto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 140 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 183 del 2023
1. E' autorizzata la spesa di euro 529.598 per l'anno 2026 per la proroga, fino al 31 dicembre 2026, della durata dei contratti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, la cui scadenza e' compresa tra il 31 dicembre 2025 e il 17 dicembre 2026. Ai relativi oneri, pari a euro 529.598 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2023, n. 288: «Art. 6 (Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile). - 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, la Citta' metropolitana di Napoli coordina la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei comuni interessati relativamente: a) al reclutamento di unita' di personale a tempo determinato, comprese figure professionali specialistiche in materia di rischio sismico e vulcanico, da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'effettiva presa di servizio per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile, con particolare riguardo alla gestione delle attivita' di cui al presente decreto, nonche' all'attivazione e al presidio di una sala operativa funzionante per l'intera giornata (h24); (Omissis).» - Si riporta il testo del comma 200 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300: «Omissis. 200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Omissis.» |
| Art. 13 ter
Ulteriori misure per gli edifici pubblici e le infrastrutture nell'area dei Campi Flegrei
1. All'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nelle more dell'approvazione dei nuovi programmi di cui al primo periodo, il Commissario straordinario e' autorizzato a dare avvio all'attuazione degli interventi previsti dai predetti programmi e dichiarati, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del medesimo Commissario d'intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, come interventi indifferibili ai fini dell'attuazione della pianificazione di protezione civile nell'area dei Campi Flegrei. Gli interventi dichiarati indifferibili ai sensi del precedente periodo sono dotati di CUP e di un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 11 giugno 2024, n.76, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2024, n. 186, come modificato dalla presente legge: «Art. 9-ter (Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei). - (Omissis) 3. I programmi predisposti dal Commissario straordinario ai sensi del comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), sono approvati con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e contengono, per ciascun intervento, l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) e un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Nelle more dell'approvazione dei nuovi programmi di cui al primo periodo, il Commissario straordinario e' autorizzato a dare avvio all'attuazione degli interventi previsti dai predetti programmi e dichiarati, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del medesimo Commissario d'intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, come interventi indifferibili ai fini dell'attuazione della pianificazione di protezione civile nell'area dei Campi Flegrei. Gli interventi dichiarati indifferibili ai sensi del precedente periodo sono dotati di CUP e di un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. (Omissis).» |
| Art. 14 Incremento della quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinata al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
1. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2025. Tali risorse sono finalizzate all'incremento della quota delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020, come determinata dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 77 del 29 novembre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 2025, per la parte relativa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. 2. I commi 120 e 121 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono abrogati. 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rivenienti ai sensi del comma 2 del presente articolo.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi 177 e 178 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322: «Omissis. 177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III - Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro. 178. Il complesso delle risorse di cui al comma 177 e' destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale: 4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l'anno 2030. Al completamento delle risorse da destinare alla suddetta programmazione si provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 e nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di coesione, si applicano le seguenti disposizioni: a) la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione e' impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonche' per l'attuazione degli Accordi per la coesione di cui alle lettere c) e d). La dotazione finanziaria e' altresi' impiegata in coerenza con le politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 e con le politiche di investimento e di riforma previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), secondo principi di complementarita' e di addizionalita'; b) con una o piu' delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016, sono imputate in modo programmatico, nel rispetto delle percentuali previste dal primo periodo dell'alinea del presente comma e tenuto conto delle assegnazioni gia' disposte: 1) le risorse del Fondo eventualmente destinate alle Amministrazioni centrali, con l'indicazione di ciascuna Amministrazione beneficiaria e dell'entita' delle risorse per ciascuna di esse, assicurando una quota prevalente per gli interventi infrastrutturali; 2) le risorse del Fondo eventualmente destinate alle regioni e alle province autonome, con l'indicazione dell'entita' delle risorse per ciascuna di esse; c) sulla base della delibera di cui alla lettera b), numero 1), dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro interessato definiscono d'intesa un accordo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, denominato «Accordo per la coesione», con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di piu' fonti di finanziamento. In particolare, ciascun Accordo per la coesione di cui alla presente lettera contiene: 1) la specificazione degli interventi e delle eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento, selezionati all'esito dell'istruttoria espletata, congiuntamente al Ministero interessato, dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della loro coerenza con i documenti di programmazione europea e nazionale, nonche' l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste; 2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun intervento o linea d'azione; 3) l'indicazione del contenuto degli impegni reciprocamente assunti; 4) il piano finanziario dell'Accordo per la coesione, articolato per annualita', definito in considerazione dei cronoprogrammi finanziari di cui al numero 2); 5) i principi per la definizione del sistema di gestione e controllo dell'accordo, nonche' di monitoraggio dello stesso; 6) l'indicazione degli interventi gia' finanziati, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, mediante anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte con delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli previsti dalla delibera di assegnazione, a detti interventi si applicano le modalita' di attuazione e di monitoraggio dell'Accordo per la coesione; d) sulla base della delibera di cui alla lettera b), numero 2), dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma definiscono d'intesa un accordo, denominato «Accordo per la coesione», con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di piu' fonti di finanziamento. Sullo schema di Accordo per la coesione e' sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. L'elaborazione dei suddetti Accordi per la coesione avviene con il coinvolgimento e il ruolo proattivo delle Amministrazioni centrali interessate, con particolare riferimento al tema degli interventi infrastrutturali e alla loro coerenza con gli interventi nazionali, nell'ottica di una collaborazione interistituzionale orientata alla verifica della compatibilita' delle scelte allocative delle regioni con le priorita' programmatiche nazionali e con quelle individuate dai fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027. In particolare, ciascun Accordo per la coesione di cui alla presente lettera contiene: 1) la specificazione degli interventi e delle eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento, selezionati all'esito dell'istruttoria espletata, congiuntamente alla regione o alla provincia autonoma interessata, dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della loro coerenza con i documenti di programmazione europea e nazionale nonche' l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste; 2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun intervento o linea d'azione; 3) in caso di presenza di citta' metropolitane nel territorio regionale, l'entita' delle risorse ad esse destinate, ivi comprese quelle di cui all'articolo 53 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41; 4) l'indicazione del contenuto degli impegni reciprocamente assunti; 5) l'entita' delle risorse del Fondo eventualmente destinate al finanziamento della quota regionale di cofinanziamento dei programmi regionali e provinciali europei ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della presente legge, nei limiti previsti dall'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233; 6) il piano finanziario dell'Accordo per la coesione articolato per annualita' definito in considerazione del cronoprogramma finanziario degli interventi; 7) i principi per la definizione del sistema di gestione e controllo dell'Accordo per la coesione, nonche' di monitoraggio dello stesso; 8) l'indicazione degli interventi gia' finanziati, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, mediante anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte con delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli previsti dalla delibera di assegnazione, a detti interventi si applicano le modalita' di attuazione e di monitoraggio dell'Accordo per la coesione; e) con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, si provvede all'assegnazione in favore di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di ciascuna regione o provincia autonoma, sulla base degli accordi definiti e sottoscritti ai sensi delle lettere c) o d), delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027; con delibera del CIPESS, si provvede, altresi', all'assegnazione, a valere sulle disponibilita' del citato Fondo, delle risorse afferenti alle iniziative e alle misure relative alle politiche di coesione di cui alla lettera a); f) a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse e' autorizzata ad avviare le attivita' occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste nell'Accordo per la coesione, nonche' per l'attuazione delle iniziative e delle misure afferenti alle politiche di coesione di cui alla lettera a); g) il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR puo' individuare i casi nei quali per gli interventi, finanziati con le risorse del Fondo, di valore complessivo non inferiore a quello previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ovvero, a prescindere dal loro valore complessivo, per quelli di notevole complessita' o per quelli di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011 e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; h) il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR presenta al CIPESS, entro il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi relativi alla programmazione 2021-2027, ai fini della definizione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio di previsione; i) le risorse assegnate ai sensi della lettera e) sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite alla suddetta contabilita' in favore delle amministrazioni di cui agli Accordi per la coesione, secondo l'articolazione temporale indicata dai medesimi accordi, ed effettua i pagamenti a valere sulle medesime risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, nonche' da altre disposizioni di legge, sulla base delle richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. Per far fronte a eventuali carenze di liquidita', le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, assegnate per un intervento e non ancora utilizzate, possono essere riassegnate per un intervento di titolarita' di altra amministrazione, la cui realizzazione presenti carattere di urgenza. In tal caso, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dispone la riassegnazione delle risorse per il nuovo intervento, sentita l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato; l) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui alla lettera i) anche le altre risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 assegnate a diverso titolo, nonche' le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione gia' iscritte in bilancio per i precedenti periodi di programmazione, che sono gestite secondo le modalita' indicate nella medesima lettera i). Omissis.». - I commi 120 e 121 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, sono abrogati dalla presente legge. - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302: «Omissis. 6. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione e' determinata, per il periodo di programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il complesso delle risorse e' destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno 2016; per gli anni successivi la quota annuale e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Omissis.». |
| Art. 15
Rendicontazione e revoca dei finanziamenti per verifiche di vulnerabilita' sismica
1. Gli enti ammessi al finanziamento in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 41, comma 3, lettera b), numero 1), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che, a decorrere dall'anno 2018, hanno sottoscritto o sottoscrivono convenzioni di finanziamento con il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, rendicontano le relative attivita' ai fini dell'erogazione del finanziamento richiesto entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il mancato rispetto del citato termine perentorio comporta la revoca del finanziamento stesso. I termini per la rendicontazione delle attivita' indicati nelle convenzioni di finanziamento sottoscritte sono sostituiti dal termine quadrimestrale di cui al primo periodo. 2. La revoca di cui al comma 1 non comporta la restituzione delle somme gia' erogate per attivita' di verifica di vulnerabilita' sismica degli edifici scolastici gia' realizzate.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 41, comma 3, lettera b), numero 1), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144: «Art. 41 (Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attivita' di ricostruzione a seguito di eventi sismici). - (Omissis) 3. Le risorse del Fondo sono destinate a: a) interventi di ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229: 1) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilita' degli edifici scolastici di cui dall'articolo 20 bis, comma 4 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e per la conseguente realizzazione di progetti di ripristino dei danni e adeguamento antisismico; 2) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilita' degli edifici pubblici strategici e per la conseguente realizzazione di progetti di ripristino e adeguamento antisismico; 3) per il finanziamento degli interventi di ricostruzione privata, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229: b) interventi nei Comuni delle zone a rischio sismico 1, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, diversi da quelli di cui alla lettera a): 1) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilita' degli edifici scolastici situati nei Comuni delle zone a rischio sismico 1, diversi da quelli di cui alla lettera a) e per i relativi progetti di adeguamento. Il Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, provvede alle relative attivita', previa intesa con il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca per il coordinamento degli interventi di cui al presente comma con quelli gia' previsti a legislazione vigente; 2) per le verifiche di vulnerabilita' degli edifici privati delle zone a rischio sismico 1. Il Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, provvede alle relative attivita'. c) incentivare piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici attraverso il finanziamento di dieci cantieri pilota per un importo fino a 25 milioni di euro per l'anno 2017. Il Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, provvede alle relative attivita'. (Omissis).» |
| Art. 15 bis
Ulteriori misure per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2009
1. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, le parole: «dei borghi abruzzesi e del comune dell'Aquila» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni abruzzesi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77». 2. All'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «la ricostruzione e la riparazione degli immobili pubblici e» sono inserite le seguenti: «delle chiese e degli edifici di culto di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o qualora tale interesse sia presunto ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del suddetto codice, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi del medesimo articolo 12, purche' utilizzati per le esigenze di culto,».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2024, n. 186: «Art. 7 (Interpretazione autentica del comma 437 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, in materia di spese di gestione e funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2009 e ulteriori disposizioni in materia di ricostruzione). - (Omissis) 1-bis. Al fine di evitare che la presenza di edifici ancora danneggiati dal sisma possa rallentare o pregiudicare la valorizzazione urbanistica e funzionale dei borghi abruzzesi e del comune dell'Aquila e di sostenere il completamento del processo di ricostruzione, per le unita' immobiliari private ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, e' riconosciuto un incremento del contributo per la riparazione e il miglioramento sismico, sino a concorrenza del costo degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici, comprese le rifiniture, a copertura delle spese eccedenti il contributo concedibile, rimaste a carico dei beneficiari in ragione del mancato completamento o del mancato avvio delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Sono escluse dal contributo di cui al periodo precedente le unita' immobiliari costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria. Le misure di cui al presente comma sono attuate con le risorse destinate alla ricostruzione nel limite di 285 milioni di euro a valere sui rifinanziamenti disposti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, previa approvazione del CIPESS, su istruttoria della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e su proposta degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, con proprie determinazioni, stabiliscono i criteri per la valutazione della concessione della misura straordinaria, le modalita' di calcolo e di autorizzazione dell'incremento straordinario nonche' i criteri di monitoraggio della spesa e le ipotesi di revoca dell'incremento al fine di evitare ogni duplicazione di concessione di risorse pubbliche. (Omissis).» - Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2009, n. 147: «Art. 1 (Modalita' di attuazione del presente decreto; ambito oggettivo e soggettivo). - 1. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, necessarie per l'attuazione del presente decreto sono emanate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario. 2. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adottate ai sensi del comma 1 del presente articolo salvo quanto previsto dal comma 3, hanno effetto esclusivamente con riferimento al territorio dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, abbiano risentito una intensita' MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009. Le stesse ordinanze riguardano le persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e gli enti aventi sede nei predetti territori alla data del 6 aprile 2009. 3. Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera f), possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori dei comuni di cui al comma 2 del presente articolo, in presenza di un nesso di causalita' diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.». - Si riporta il testo del comma 255 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302: «(Omissis) 255. Nella ripartizione delle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziate dalla presente legge, il CIPE, sulla base delle esigenze rilevate dagli uffici speciali per la ricostruzione, puo' destinare quota parte delle risorse stesse anche al finanziamento degli interventi per assicurare la ricostruzione e la riparazione degli immobili pubblici e la copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, nonche' la prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi all'edilizia privata e pubblica nei comuni della regione Abruzzo situati al di fuori del cratere sismico. (Omissis).» - Si riporta il testo dell'articolo 12, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nella Gazzetta ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45: «Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale). - 1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2. 2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di valutazione. 3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalita' di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalita' per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1. 4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo. 5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinche' ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse. 6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice. 7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita' agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo. 8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta' dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico, conservato presso il Ministero e accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalita' di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica. 10. Il procedimento di verifica si conclude entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. 10-bis. In caso di inerzia, il potere di adottare il provvedimento e' attribuito al Direttore generale competente per materia del Ministero della cultura, che provvede entro i successivi trenta giorni. 10-ter. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 10 e 10-bis e' valutabile ai fini della responsabilita' disciplinare e dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241.» |
| Art. 15 ter
Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo le parole: «Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati» sono inserite le seguenti: «, il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016». 2. Per la partecipazione alla Cabina di regia di cui all'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 124 del 2023, come modificato dal comma 1 del presente articolo, al Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche' in materia di immigrazione», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 novembre 2023, n. 268: «Art. 7 (Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne). - (Omissis) 1. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilita' nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalita' strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2021-2027, e' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, di seguito denominata «Cabina di regia», organo collegiale presieduto dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della cultura, dal Ministro del turismo, dal Ministro dell'istruzione e del merito, dal Ministro dell'universita' e della ricerca, dal Ministro delle salute, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le disabilita', dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per lo sport e i giovani, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici nonche' dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal presidente dell'Unione delle province d'Italia, dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dal presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani. Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati nonche' i presidenti delle regioni e delle province autonome. (Omissis).». |
| Art. 16
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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