Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2025 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 maggio 2025, n. 68 |
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 12 maggio 2025, n. 68 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 108 del 12 maggio 2025), convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2025, n. 100 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Differimento del termine di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilita' erariale». |
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Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1
Differimento del termine in materia di responsabilita' erariale
1. Il termine di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo alla responsabilita' erariale e' differito al 31 dicembre 2025. La disciplina ivi prevista trova applicazione anche per i fatti commessi tra il 30 aprile 2025 e la data di entrata in vigore del presente decreto.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020: «Art. 21 (Responsabilita' erariale). - 1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "La prova del dolo richiede la dimostrazione della volonta' dell'evento dannoso.". 2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile 2025, la responsabilita' dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica per l'azione di responsabilita' di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente e' da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilita' prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.». |
| Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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