Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 30 aprile 2025
Riparto del Fondo per il sostegno economico ai proprietari di animali d'affezione nel pagamento di spese veterinarie.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che ha istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute un fondo destinato a sostenere i proprietari di animali d'affezione nel pagamento di visite veterinarie e operazioni chirurgiche veterinarie nonche' nell'acquisto di farmaci veterinari;
Visto il comma 208, art. 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che per l'attuazione di quanto stabilito al comma 207 della medesima legge ha disposto uno stanziamento di euro 250.000,00 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, al quale possono accedere i proprietari di animali d'affezione che abbiano un valore dell'ISEE inferiore a 16.215 euro e un'eta' superiore a sessantacinque anni;
Considerato che le sopracitate risorse risultano iscritte, sul capitolo 5345, piano gestionale 1, denominato «Fondo per il sostegno ai proprietari di animali d'affezione nel pagamento di visite veterinarie, operazioni chirurgiche veterinarie, oltreche' nell'acquisto di farmaci veterinari» nell'ambito della missione «Tutela della salute», del programma di spesa «Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali», azione «Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti, alimentazione animale e sorveglianza del farmaco veterinario» dello stato di previsione del Ministero della salute;
Tenuto conto che, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, lo stanziamento del sopra citato capitolo 5345, piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero della salute, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, e' pari a 237.500 euro;
Visto il comma 209, art. 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, cosi' come modificato dall'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, ai sensi del quale con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse di cui all'art. 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nonche' i requisiti e le modalita' di accesso al medesimo fondo;
Considerata l'abrogazione degli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante «Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino Alto-Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria», operata, a decorrere dal 1° gennaio 2010, dall'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per effetto del quale le Province autonome non partecipano alla ripartizione dei finanziamenti statali;
Visto il regolamento (UE) 2016/429, art. 4, paragrafo 1, punto 11), che definisce «animale da compagnia» un animale appartenente alle specie elencate nell'allegato I detenuto a fini privati non commerciali e punto 13), che definisce «proprietario di animali da compagnia» la persona fisica indicata come il proprietario nel documento di identificazione di cui all'art. 247, lettera c), all'art. 248, paragrafo 2, all'art. 249, paragrafo 1, lettera c), e all'art. 250, paragrafo 2, del medesimo regolamento;
Visto l'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2016/429, che individua cani, gatti e furetti quali animali da compagnia;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, contenente disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53;
Visto il decreto del Ministero della salute 2 novembre 2023 «Modalita' tecniche ed operative per l'implementazione del Sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia (SINAC)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 dicembre 2023, n. 294;
Visto l'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 recante «Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata»;
Ritenuto di consentire l'accesso al fondo ai proprietari di animali da compagnia registrati nel SINAC o nelle banche dati regionali per l'identificazione degli animali da compagnia, per i quali e' accertabile il requisito della proprieta' attraverso la consultazione delle banche dati;
Tenuto conto che hanno diritto di accedere al fondo i proprietari di animali d'affezione con eta' superiore a sessantacinque anni e con un valore dell'ISEE inferiore a 16.215 euro;
Ritenuto di procedere alla ripartizione delle risorse stanziate dall'art. 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, tra le regioni in base alla popolazione ultrassessantacinquenne residente avente, nell'anno 2023, un ISEE ordinario inferiore a 16.215 euro;
Ritenuto necessario, pertanto, procedere alla definizione dei criteri di ripartizione tra le regioni;
Acquisita l'intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 27 marzo 2025 (rep. atti n. 39/CSR);

Decreta:

Art. 1

Criteri di ripartizione

1. Il fondo di cui all'art. 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, iscritto nel capitolo di bilancio 5345, piano gestionale 1, «fondo per il sostegno ai proprietari di animali d'affezione nel pagamento di visite veterinarie, operazioni chirurgiche veterinarie, oltreche' nell'acquisto di farmaci veterinari», dello stato di previsione del Ministero della salute, e' ripartito tra le regioni, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, in proporzione al numero di residenti ultrasessantacinquenni con ISEE ordinario inferiore a 16.215 nell'anno 2023, come da piano allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
 
Allegato

PIANO DI RIPARTO TRA LE REGIONI DEL FONDO ISTITUITO
DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 213
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Requisiti e modalita' di accesso

1. Ai fini del presente decreto si intendono animali d'affezione gli animali da compagnia di cui al regolamento (UE) 2016/429, art. 4, paragrafo 1, punto 11), appartenenti alle specie elencate nell'allegato I, parte A, del medesimo regolamento.
2. Possono accedere al fondo i proprietari di animali da compagnia identificati e registrati nella Banca dati nazionale, sezione SINAC o nelle banche dati regionali per l'identificazione degli animali da compagnia che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sostengono spese per visite veterinarie, interventi, analisi di laboratorio e per l'acquisto di medicinali, che abbiano un ISEE inferiore a 16.215 euro e che alla data di effettuazione di dette spese abbiano compiuto sessantacinque anni.
3. Per accedere al fondo, ciascun interessato deve presentare apposita domanda alla regione in cui risiede secondo le modalita' individuate da ciascuna regione, indicando il numero di iscrizione nella Banca dati nazionale, sezione SINAC, o nelle banche dati regionali dell'animale di proprieta', corrispondente al numero di microchip, e l'indicatore ISEE ed allegando la documentazione relativa alla spesa sostenuta.
4. Ciascuna regione definisce la misura del contributo da assegnare a fronte delle spese di cui al comma 2 e nei limiti della spesa sostenuta ed evade le richieste di accesso al fondo in base all'ordine di ricevimento delle stesse e fino a concorrenza delle somme assegnate con il riparto di cui all'art. 1.
5. Ciascuna regione comunica all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai rimborsi erogati ai richiedenti ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'art. 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2025

Il Ministro della salute
Schillaci Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 687