Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 30 maggio 2025
Disposizioni per il riparto, per gli esercizi finanziari 2025, 2026, 2027, della somma annua pari ad euro 228.000,000, destinata ad interventi a favore del settore dell'autotrasporto iscritta sul capitolo 1337 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e, in particolare, gli articoli 107 e 108;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)», e, in particolare, l'art. 45;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», e, in particolare, art. 1, comma 106;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e, in particolare, l'art. 83-bis, comma 28;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini», e, in particolare, l'art. 19, comma 5;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», e, in particolare, l'art. 1, comma 150;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;
Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, concernente il «Regolamento recante le modalita' di ripartizione e di erogazione del fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica»;
Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, concernente il «Regolamento recante modalita' di ripartizione e di erogazione del fondo relativo agli incentivi per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto, di cui all'art. 83-bis, comma 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024 di ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027;
Considerato che l'art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dispone che le risorse destinate al settore dell'autotrasporto sono ripartite tra le diverse ipotesi d'intervento con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e che, pertanto, tale previsione deve considerarsi espressiva di un principio generale che impone la concertazione con le associazioni di categoria dell'autotrasporto ai fini della ripartizione delle risorse finanziarie destinate al settore;
Considerato che la citata legge n. 207 del 2024 destina al settore dell'autotrasporto risorse finanziarie pari a 228.000.000 di euro per ciascuna delle annualita' del triennio 2025-2027;
Considerato che in data 26 febbraio 2025, 11 marzo 2025 e 3 aprile 2025 si sono tenuti tre incontri fra le associazioni di categoria dell'autotrasporto e i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel corso dei quali sono stati illustrati i possibili criteri di ripartizione delle risorse destinate al settore dell'autotrasporto;
Preso atto dell'opportunita', ampiamente condivisa dagli operatori del settore, di garantire la continuita' degli interventi stessi e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed i risultati conseguibili, in coerenza con gli interventi gia' previsti a legislazione vigente, valutando le esigenze prioritarie del settore in relazione a quanto emerso a seguito dei confronti con le associazioni di categoria del settore dell'autotrasporto;
Considerata la necessita' di definire gli interventi e la ripartizione delle somme disponibili anche nei limiti di fattibilita', avuto riguardo sia al grado di utilizzazione storico delle risorse nel corso degli esercizi finanziari precedenti, e sia alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato di cui al trattato istitutivo dell'Unione europea;
Considerato che, tra gli interventi gia' previsti a normativa vigente, devono essere privilegiati quelli mirati al soddisfacimento delle principali esigenze del settore, fra i quali il contenimento dei costi di esercizio per far fronte alla concorrenza dei vettori extracomunitari, nonche' quelli a favore della sicurezza della circolazione;
Ritenuto di dover confermare una quota parte delle risorse finanziarie di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la misura della deduzione forfetaria di spese non documentate per gli autotrasportatori mono veicolari, ai sensi dell'art. 1, commi 106 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Valutata, altresi', la necessita' di definire, per quanto riguarda la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, un sistema che consenta di limitare progressivamente le previsioni di spesa alle risorse effettivamente disponibili per l'esercizio in corso e quindi garantire per gli anni successivi una copertura sufficiente ad accelerare i pagamenti;
Considerata, altresi', l'esigenza di favorire un rilancio degli investimenti delle imprese di autotrasporto con specifico riferimento al rinnovo del parco veicolare in termini di sostenibilita' ecologica per la riduzione delle emissioni inquinanti ed in una logica di rilancio della logistica e del trasporto combinato;
Ritenuta, altresi', la necessita', stante la complessita' della regolamentazione del settore dell'autotrasporto sia sotto il profilo della sicurezza della circolazione stradale e sia in relazione all'accesso alla professione ed al mercato, di porre in essere ed incentivare interventi a favore della formazione professionale, in continuita' con gli anni precedenti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera f) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, pienamente compatibili con la normativa comunitaria, in quanto non rientranti nell'ordinaria gestione aziendale;
Considerato che per le imprese di autotrasporto la misura relativa alla deduzione forfettaria delle spese non documentate sara' determinata compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili nel rispetto delle condizioni di cui al citato regolamento (UE) n. 1407/2013, attraverso apposite dichiarazioni sostitutive dei beneficiari circa il rispetto della soglia massima consentita;

Decreta:

Art. 1

1. Per gli esercizi finanziari 2025, 2026, 2027, la somma annua pari ad euro 228.000.000, destinata ad interventi a favore del settore dell'autotrasporto iscritta sul capitolo 1337 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' ripartita come di seguito specificato, tenendo conto delle finalita' degli interventi gia' previsti da disposizioni di legge e regolamentari:
a) art. 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - deduzione forfetaria di spese non documentate: 70.000.000,00 di euro. La quantificazione degli importi delle singole agevolazioni e' definita dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'Agenzia delle entrate compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili per tali finalita'. Al fine di garantire il rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, la fruizione dei benefici e' subordinata ad apposita dichiarazione dei beneficiari circa il mancato superamento della soglia massima ivi prevista;
b) art. 45, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - fondi da assegnare al Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture (riduzione compensata dei pedaggi autostradali): 140.000.000,00 di euro, secondo le modalita' operative da definirsi con la direttiva annuale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti allo stesso Comitato centrale da emanarsi per l'anno 2025;
c) art. 2, comma 2, lettera f) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227: 5.000.000,00 di euro destinati all'incentivazione di ulteriori interventi a favore della formazione professionale, secondo le procedure da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e nel rispetto dei principi di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83. Lo stesso decreto definisce gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
d) art. 1, comma 151 della legge 23 dicembre 2014, n. 190: 13.000.000,00 di euro da inquadrare, ove possibile, nel quadro del regolamento UE n. 651/2014, per investimenti finalizzati allo sviluppo dell'intermodalita' e della logistica, alla riduzione delle emissioni inquinanti e a iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione imprenditoriale e ammodernamento del parco veicolare. Le modalita' di erogazione di dette risorse sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che definisce altresi' gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
 
Art. 2

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio, in relazione alla ripartizione dell'importo annuo di euro 228.000.000,00, di cui all'art. 1 del presente decreto.

Roma, 30 maggio 2025

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Salvini Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 1755