Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 19 maggio 2025 |
Ripartizione del plafond nazionale relativo agli aiuti de minimis concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri ed, in particolare, l'art. 3, comma 3, del citato decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178 recante «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»; Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 al n. 193, con la quale sono stati dettati gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2025; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178; Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, ed in particolare, l'art. 4, comma 3, il quale dispone che «Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvedimenti amministrativi relativi alle modalita' tecniche e applicative, e secondo criteri obiettivi in modo da garantire la parita' di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunita' economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale»; Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352/9 del 24 dicembre 2013; Visto il regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea Serie L del 13 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013; Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 52 della legge n. 234/2012, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato; Visto, in particolare, l'art. 6 del sopra citato regolamento, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo, inclusi gli aiuti de minimis, continuano ad essere contenute nel registro aiuti di Stato SIAN; Visto l'accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul progetto esecutivo relativo alla costituzione e gestione del Catalogo degli aiuti di Stato e del Registro dei beneficiari degli aiuti di cui al Repertorio atti n. 14/CSR del 24 gennaio 2008; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 19 maggio 2020, n. 5591, che disciplina la definizione dell'importo totale degli aiuti de minimis concessi ad una impresa unica e la ripartizione fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti de minimis concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; Considerato che ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2024/3118, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un'impresa unica che opera nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non puo' superare euro 50.000 nell'arco di tre anni; Considerato che ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3, del sopra citato regolamento, l'importo cumulativo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre anni non puo' superare il plafond nazionale stabilito nell'allegato del regolamento (UE) n. 1408/2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2024/3118; Tenuto conto che all'allegato del sopra citato regolamento e' stabilito che il plafond nazionale per lo Stato italiano e' pari a euro 1.375.670.000; Ritenuto di dover ripartire il sopra citato plafond nazionale in tre quote: una quota statale, una quota regionale e una quota di riserva Stato-regioni; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nella seduta del 7 maggio 2025;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto disciplina la ripartizione, la modalita' di utilizzazione e di monitoraggio del plafond nazionale stabilito per lo Stato italiano all'allegato del regolamento (UE) n. 1408/2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2024/3118, relativo agli aiuti de minimis concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, in conformita' al sopra citato regolamento. 2. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «SIAN»: il Sistema informativo agricolo nazionale istituito ai sensi dell'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194 presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; b) «registro SIAN»: le sezioni applicative del SIAN dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis nel settore agricolo; c) «aiuti de minimis»: gli aiuti come definiti dall'art. 2 del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015; d) «regolamento de minimis agricolo»: il regolamento (UE) n. 1408/2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2024/3118, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352/9 del 24 dicembre 2013; e) «regime di aiuto»: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non e' legato a uno specifico progetto, puo' essere concesso a una o piu' imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito; f) «impresa unica»: l'insieme delle imprese ubicate in Italia fra cui esiste almeno una delle relazioni indicate nell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013; g) «plafond nazionale»: l'importo cumulativo massimo degli aiuti de minimis concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, stabilito per lo Stato italiano all'allegato del regolamento (UE) n. 1408/2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2024/3118; h) «quota statale»: la quota attribuita al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e agli enti nazionali corrispondente al 50% del plafond nazionale stabilito per lo Stato italiano all'allegato del regolamento (UE) n. 1408/2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2024/3118; i) «quota regionale»: la quota attribuita alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano e agli enti territoriali ivi presenti corrispondente al 40% del plafond nazionale stabilito per lo Stato italiano all'allegato del regolamento (UE) n. 1408/2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2024/3118; j) «riserva Stato-regioni»: quota corrispondente al 10% del plafond nazionale stabilito per lo Stato italiano all'allegato del regolamento (UE) n. 1408/2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2024/3118, cui possono accedere il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e gli enti nazionali in caso di esaurimento della quota statale e le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti territoriali ivi presenti, in caso di esaurimento della quota regionale. |
| Art. 2
Ripartizione e utilizzo del plafond nazionale
1. Il plafond nazionale pari a 1.375.670.000 euro, stabilito per lo Stato italiano all'allegato del regolamento de minimis agricolo, relativo agli aiuti de minimis concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, e' ripartito: a) nella misura del 50%, pari a 687.835.000 euro, come quota statale; b) nella misura del 40%, pari a 550.268.000 euro, come quota regionale; c) nella misura del 10%, pari a 137.567.000 euro, come quota di riserva Stato-regioni. 2. La quota statale di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo e' utilizzata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e dagli enti nazionali per concedere aiuti de minimis alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, in conformita' al regolamento de minimis agricolo. 3. La quota regionale di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo e' utilizzata dalle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti territoriali ivi presenti per concedere aiuti de minimis alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, in conformita' al regolamento de minimis agricolo. 4. La quota di riserva Stato-regioni di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, e' utilizzata secondo le modalita' previste al successivo art. 3. |
| Art. 3
Utilizzo della riserva Stato-regioni
1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e gli enti nazionali ricorrono alla riserva Stato-regioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), qualora debbano far fronte a eventuali ulteriori necessita' eccedenti la quota statale e vi siano disponibilita' residue. A tal fine, ferma restando la capienza, il Ministero puo' concludere con le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano accordi per definire i termini e modalita' di accesso alla riserva e di trasferimento delle quote. 2. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti territoriali ivi presenti ricorrono alla riserva Stato-regioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), qualora debbano far fronte a eventuali ulteriori necessita' eccedenti la quota regionale e vi siano disponibilita' residue. A tal fine, ferma restando la capienza, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono concludere con il Ministero accordi per definire i termini e modalita' di accesso alla riserva e di trasferimento delle quote. 3. Gli accordi di cui al presente art. 3, sono conclusi in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. |
| Art. 4
Esaurimento delle quote statali, regionali e della riserva
1. Qualora vengano - da un lato - esaurite la quota statale e la riserva Stato-regioni e vi sia disponibilita' della quota regionale, e - dall'altro - il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e gli altri enti nazionali abbiano l'ulteriore necessita' di concedere aiuti de minimis a livello nazionale, il Ministero puo' concludere, accordi con le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per definire i termini e modalita' trasferimento di quote regionali. 2. Qualora vengano - da un lato - esaurite la quota regionale e la riserva Stato-regioni e vi sia disponibilita' della quota statale e - dall'altro - le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti territoriali ivi presenti abbiano l'ulteriore necessita' di concedere aiuti de minimis, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono concludere accordi con il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste per il trasferimento di quote statali. 3. Gli accordi di cui al presente art. 4, sono conclusi in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. |
| Art. 5
Monitoraggio
1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste monitora le informazioni relative agli aiuti de minimis contenute nel registro SIAN. 2. Con cadenza trimestrale il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste invia al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano i dati relativi ai regimi di aiuto de minimis catalogati nella sezione «gestione misure» del registro SIAN e alle pertinenti concessioni registrate nella sezione «gestione concessioni» del registro SIAN. |
| Art. 6
Entrata in vigore
1. Il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 19 maggio 2020, n. 5591, e tutti gli accordi di riparto relativi sono abrogati al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. 2. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno seguente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 maggio 2025
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 822 |
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