Gazzetta n. 147 del 27 giugno 2025 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 2025, n. 93
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega dl cui agli articoli 3, 4, e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2, 3, 32, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
Visto l'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 23 marzo 2023, n. 33, recante «Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane» e, in particolare, l'articolo 4, comma 2, lettera l), punto 2) e 6, comma 2;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante «Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33» e, in particolare, gli articoli 6, 25 e 27;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Vista la decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia e, in particolare, la Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitivita', cultura e turismo) - Componente 1 (Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA) Investimento 1.7.2 (Centri di facilitazione digitale); la Missione 5 (Inclusione e coesione) - Componente 2 (Infrastrutture sociali, famiglie, comunita' e terzo settore); la Missione 6 (Salute) - Componente 1 (Reti di prossimita', strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale) - Investimento 1.2 - (Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina) - Subinvestimento 1.2.3 (Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici);
Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili»;
Vista la legge 11 febbraio 1980, n. 18, recante «Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e, in particolare, l'articolo 4;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali» e, in particolare, gli articoli 3 e 8;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 128, comma 2;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 46, comma 1, lettera c);
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, recante «Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Citta' metropolitane e Province»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante «Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla poverta'» e, in particolare, gli articoli 22, comma 1, 23, comma 2, e 24;
Vista la legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento»;
Vista la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante «Delega al Governo in materia di disabilita'» e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera b), punto 4), il quale affida a un unico soggetto pubblico l'esclusiva competenza medico-legale sulle procedure valutative di accertamento della disabilita' e alla revisione dei suoi processi valutativi di base;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'articolo 1, comma 163, il quale prevede che: «Il Servizio sanitario nazionale e gli ATS garantiscono, mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza, alle persone in condizioni di non autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA), che hanno la sede operativa presso le articolazioni del servizio sanitario denominate "Case della comunita'". Presso i PUA operano equipe integrate composte da personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente appartenente al Servizio sanitario nazionale e agli ATS. Tali equipe integrate, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 per la valutazione del complesso dei bisogni di natura clinica, funzionale e sociale delle persone, assicurano la funzionalita' delle unita' di valutazione multidimensionale (UVM) della capacita' bio-psico-sociale dell'individuo, anche al fine di delineare il carico assistenziale per consentire la permanenza della persona in condizioni di non autosufficienza nel proprio contesto di vita in condizioni di dignita', sicurezza e comfort, riducendo il rischio di isolamento sociale e il ricorso ad ospedalizzazioni non strettamente necessarie. Sulla base della valutazione dell'UVM, con il coinvolgimento della persona in condizioni di non autosufficienza e della sua famiglia o dell'amministratore di sostegno, l'equipe integrata procede alla definizione del progetto di assistenza individuale integrata (PAI), contenente l'indicazione degli interventi modulati secondo l'intensita' del bisogno. Il PAI individua altresi' le responsabilita', i compiti e le modalita' di svolgimento dell'attivita' degli operatori sanitari, sociali e assistenziali che intervengono nella presa in carico della persona, nonche' l'apporto della famiglia e degli altri soggetti che collaborano alla sua realizzazione. La programmazione degli interventi e la presa in carico si avvalgono del raccordo informativo, anche telematico, con l'INPS.»;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» e, in particolare, l'articolo 1, commi 792 e 793, lettera d);
Visto il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante «Definizione della condizione di disabilita', della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato»;
Visto il decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, recante «Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, Supplemento ordinario n. 15;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, recante «Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2009;
Considerata la necessita' di prevedere una fase di sperimentazione volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra i territori del nord, sud e centro Italia delle disposizioni relative alla valutazione multidimensionale unificata, con particolare riferimento all'utilizzo dello strumento di valutazione nonche' alle modalita' operative per l'accesso prioritario al PUA, alle modalita' di funzionamento delle UVM e alle modalita' di armonizzazione con la disciplina sulla valutazione delle persone con disabilita' in attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2025;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 17 aprile 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per le disabilita', per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', per lo sport e i giovani, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, per gli affari regionali e le autonomie, dell'universita' e della ricerca, dell'istruzione e del merito, del turismo, della cultura, dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo
15 marzo 2024, n. 29

1. All'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, le parole: «centri di promozione sociale, organizzazioni di volontariato,» sono soppresse e le parole: «i soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate e alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 32 e 117,
secondo comma, lettera m) della Costituzione della
Repubblica italiana:
«Art. 2. - La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarieta' politica, economica e sociale.
Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita'
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.».
«Art. 32. - La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno puo' essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
La legge non puo' in nessun caso violare i limiti
imposti dal rispetto della persona umana.».
«Art. 117. - Omissis.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione
dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Omissis.».
- L'art.76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- La Carta fondamentale dei diritti fondamentali
dell'Unione europea e' pubblicata nella GUUE del 7 giugno
2016, C 202.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riportano gli articoli 4, commi 1 e 2, lettere a)
- l), e 6 della legge 23 marzo 2023, n. 33, recante:
«Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle
persone anziane», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76
del 30 marzo 2023:
«Art. 4 (Delega al Governo in materia di assistenza
sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane
non autosufficienti). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il 31 gennaio 2024, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri dell'interno, delle
infrastrutture e dei trasporti, per le riforme
istituzionali e la semplificazione normativa, per le
disabilita', per la famiglia, la natalita' e le pari
opportunita', per lo sport e i giovani, per gli affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per
gli affari regionali e le autonomie, dell'universita' e
della ricerca, dell'istruzione e del merito e dell'economia
e delle finanze, uno o piu' decreti legislativi finalizzati
a riordinare, semplificare, coordinare e rendere piu'
efficaci le attivita' di assistenza sociale, sanitaria e
sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti,
anche attraverso il coordinamento e il riordino delle
risorse disponibili, nonche' finalizzati a potenziare
progressivamente le relative azioni, in attuazione della
Missione 5, componente 2, riforma 2, del PNRR.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,
oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 2, comma 2, il Governo si attiene ai seguenti
ulteriori principi e criteri direttivi:
a) adozione di una definizione di popolazione
anziana non autosufficiente che tenga conto dell'eta'
anagrafica, delle condizioni di fragilita', nonche'
dell'eventuale condizione di disabilita' pregressa, tenuto
anche conto delle indicazioni dell'International
Classification of Functioning Disability and Health (ICF)
dell'Organizzazione mondiale della sanita' e degli
ulteriori e diversi strumenti di valutazione in uso da
parte dei servizi sanitari, in coerenza con quanto previsto
dall'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea;
b) definizione del Sistema nazionale per la
popolazione anziana non autosufficiente (SNAA), come
modalita' organizzativa permanente per il governo unitario
e la realizzazione congiunta, in base ai principi di piena
collaborazione e di coordinamento tra Stato, regioni e
comuni e nel rispetto delle relative competenze, di tutte
le misure a titolarita' pubblica dedicate all'assistenza
degli anziani non autosufficienti, di Stato, regioni e
comuni, che mantengono le titolarita' esistenti;
c) previsione che lo SNAA programmi in modo
integrato i servizi, gli interventi e le prestazioni
sanitarie, sociali e assistenziali rivolte alla popolazione
anziana non autosufficiente, nel rispetto degli indirizzi
generali elaborati dal CIPA, con la partecipazione attiva
delle parti sociali e delle associazioni di settore, con il
concorso dei seguenti soggetti, secondo le rispettive
prerogative e competenze:
1) a livello centrale, il CIPA;
2) a livello regionale, gli assessorati regionali
competenti, i comuni e le aziende sanitarie territoriali di
ciascuna regione;
3) a livello locale, l'ATS e il distretto
sanitario;
d) individuazione dei LEPS in un'ottica di
integrazione con i LEA, assicurando il raccordo con quanto
previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera h), numero 2),
della legge 22 dicembre 2021, n. 227, nonche' con quanto
previsto dall'articolo 1, commi da 791 a 798, della legge
29 dicembre 2022, n. 197;
e) adozione di un sistema di monitoraggio
dell'erogazione dei LEPS per le persone anziane non
autosufficienti e di valutazione dei risultati nonche' di
un correlato sistema sanzionatorio e di interventi
sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli
obiettivi di servizio o LEP, ferme restando le procedure di
monitoraggio dei LEA di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56;
f) coordinamento, per i rispettivi ambiti
territoriali di competenza, degli interventi e dei servizi
sociali, sanitari e sociosanitari in favore degli anziani
non autosufficienti erogati a livello regionale e locale,
tenuto conto delle indicazioni fornite da enti e societa'
che valorizzano la collaborazione e l'integrazione delle
figure professionali in rete;
g) promozione su tutto il territorio nazionale,
sulla base delle disposizioni regionali concernenti
l'articolazione delle aree territoriali di riferimento, di
un omogeneo sviluppo degli ATS, ai fini dell'esercizio
delle funzioni di competenza degli enti territoriali e
della piena realizzazione dei LEPS, garantendo che questi
costituiscano la sede operativa dei servizi sociali degli
enti locali del territorio per lo svolgimento omogeneo sul
territorio stesso di tutte le funzioni tecniche di
programmazione, gestione, erogazione e monitoraggio degli
interventi nell'ambito dei servizi sociali per le persone
anziane non autosufficienti residenti ovvero regolarmente
soggiornanti e dimoranti presso i comuni che costituiscono
l'ATS nonche' per la gestione professionale di servizi
integrati in collaborazione con i servizi sociosanitari;
h) ferme restando le prerogative e le attribuzioni
delle amministrazioni competenti, promozione
dell'integrazione funzionale tra distretto sanitario e ATS,
allo scopo di garantire l'effettiva integrazione operativa
dei processi, dei servizi e degli interventi per la non
autosufficienza, secondo le previsioni dell'articolo 1,
comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
i) semplificazione dell'accesso agli interventi e
ai servizi sanitari, sociali e sociosanitari e messa a
disposizione di PUA, collocati presso le Case della
comunita', orientati ad assicurare alle persone anziane non
autosufficienti e alle loro famiglie il supporto
informativo e amministrativo per l'accesso ai servizi dello
SNAA e lo svolgimento delle attivita' di screening per
l'individuazione dei fabbisogni di assistenza, anche
attraverso la rete delle farmacie territoriali in sinergia
con gli erogatori dei servizi sociosanitari, nei limiti
delle compatibilita' finanziarie di cui alla presente
legge, e in raccordo con quanto previsto nel regolamento
recante la definizione dei modelli e degli standard per lo
sviluppo dell'assistenza territoriale nel settore sanitario
nazionale di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, in attuazione della Missione 6,
componente 1, riforma 1, del PNRR;
l) semplificazione e integrazione delle procedure
di accertamento e valutazione della condizione di persona
anziana non autosufficiente, favorendo su tutto il
territorio nazionale la riunificazione dei procedimenti in
capo ad un solo soggetto, la riduzione delle duplicazioni e
il contenimento dei costi e degli oneri amministrativi,
mediante:
1) la previsione di una valutazione
multidimensionale unificata, da effettuare secondo criteri
standardizzati e omogenei basati su linee guida validate a
livello nazionale, finalizzata all'identificazione dei
fabbisogni di natura bio-psico-sociale, sociosanitaria e
sanitaria della persona anziana e del suo nucleo familiare
e all'accertamento delle condizioni per l'accesso alle
prestazioni di competenza statale, anche tenuto conto degli
elementi informativi eventualmente in possesso degli enti
del Terzo settore erogatori dei servizi, destinata a
sostituire le procedure di accertamento dell'invalidita'
civile e delle condizioni per l'accesso ai benefici di cui
alle leggi 5 febbraio 1992, n. 104, e 11 febbraio 1980, n.
18, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma
2, lettera a), numero 3), e lettera b), della legge 22
dicembre 2021, n. 227;
2) lo svolgimento presso i PUA, secondo le
previsioni dell'articolo 1, comma 163, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, da parte delle unita' di valutazione
multidimensionali (UVM) ivi operanti, della valutazione
finalizzata a definire il PAI, redatto tenendo conto dei
fabbisogni assistenziali individuati nell'ambito della
valutazione multidimensionale unificata di cui al numero
1), con la partecipazione della persona destinataria, dei
caregiver familiari coinvolti e, se nominato,
dell'amministratore di sostegno o, su richiesta della
persona non autosufficiente o di chi la rappresenta, degli
enti del Terzo settore;
3) la previsione del "Budget di cura e
assistenza" quale strumento per la ricognizione, in sede di
definizione del PAI, delle prestazioni e dei servizi
sanitari e sociali e delle risorse complessivamente
attivabili ai fini dell'attuazione del medesimo progetto;
Omissis.».
«Art. 6 (Procedimento per l'adozione dei decreti
legislativi). - 1. Gli schemi dei decreti legislativi di
cui agli articoli 3, 4 e 5, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle
Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti
legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine
per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione
dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo
termine e' prorogato di quarantacinque giorni.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi e con la
procedura prevista dalla presente legge, il Governo puo'
adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi
decreti legislativi.».
- Si riportano gli articoli 6, 25 e 27 del decreto
legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante «Disposizioni in
materia di politiche in favore delle persone anziane, in
attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della
legge 23 marzo 2023, n. 33», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2024, come modificati dal
presente decreto:
«Art. 6 (Misure per favorire l'invecchiamento attivo
mediante la promozione dell'impegno delle persone anziane
in attivita' di utilita' sociale e di volontariato). - 1.
Al fine di favorire l'impegno delle persone anziane in
attivita' di utilita' sociale e di volontariato,
promuovendo, altresi', in tale contesto, lo scambio
intergenerazionale, in coerenza con il Piano nazionale per
l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la
prevenzione delle fragilita' nella popolazione anziana, di
cui all'articolo 3, comma 1:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche della famiglia realizza
periodiche campagne istituzionali di comunicazione e di
sensibilizzazione in materia di invecchiamento attivo per
agevolare lo scambio intergenerazionale, promuovere
l'autonomia e l'inclusione sociale delle persone anziane e
valorizzare il loro contributo anche nelle attivita' dei
centri con funzioni socioeducative e ricreative a sostegno
dei giovani, favorendo la conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro delle famiglie;
b) la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le pari opportunita' promuove azioni e
iniziative di carattere formativo e informativo tese a
contrastare la discriminazione in base all'eta', anche
attraverso l'Ufficio per la promozione della parita' di
trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate
sulla razza o sull'origine etnica (UNAR), nonche' i
fenomeni di abuso e di violenza sulle persone anziane,
anche in attuazione, con riferimento al target femminile,
del Piano strategico nazionale contro la violenza nei
confronti delle donne e la violenza domestica di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013,
n. 119, e del Piano strategico nazionale per la parita' di
genere di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30
dicembre 2021, n. 234;
c) la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio
civile universale promuove azioni volte a favorire lo
scambio intergenerazionale. A tal fine, le risorse del
Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19,
comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, possono essere destinate alla realizzazione di
azioni e progetti, anche in collaborazione e con il
coinvolgimento degli enti territoriali, volti, tra l'altro,
a incentivare lo scambio tra giovani e persone anziane in
ottica di rafforzamento dei legami intergenerazionali,
riconoscendo queste ultime come risorse per la comunita' di
riferimento e depositarie del patrimonio storico e
culturale, anche di carattere linguistico, dialettale e
musicale, attraverso la memoria delle tradizioni popolari
locali, delle diverse forme di intrattenimento e di
spettacolo tradizionali, delle competenze e dei saperi, con
particolare riferimento agli antichi mestieri, specie nei
settori dell'artigianato, dell'enogastronomia e delle
eccellenze dei prodotti italiani;
d) le istituzioni scolastiche del sistema nazionale
di istruzione, nell'ambito della propria autonomia, possono
prevedere, nel Piano triennale dell'offerta formativa
(PTOF), iniziative volte a promuovere la solidarieta' tra
le generazioni con particolare riguardo alle situazioni a
rischio di isolamento e marginalita' sociale delle persone
anziane. Le iniziative, indicate nel Piano triennale
dell'offerta formativa, possono essere realizzate in rete
con altre istituzioni scolastiche e attuate in
collaborazione con enti locali, nonche' con gli enti gli
enti del terzo settore operanti nella promozione
dell'impegno delle persone anziane in attivita' di utilita'
sociale.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, in
coerenza con il Piano nazionale per l'invecchiamento
attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle
fragilita' nella popolazione anziana di cui all'articolo 3,
comma 1, le regioni e gli enti locali possono promuovere,
nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, anche attraverso un'adeguata
programmazione dei piani sociali regionali e locali,
iniziative per favorire l'invecchiamento attivo, fra le
quali:
a) azioni volte a sostenere l'integrazione sociale
delle persone anziane attraverso interventi di agricoltura
sociale, di cura di orti sociali urbani e di creazione e
manutenzione dei giardini, anche con la partecipazione di
bambini e bambine, ragazze e ragazzi;
b) attivita' condotte a favore delle persone
anziane da parte di istituti di formazione, anche favorendo
l'attivita' di testimonianza e di insegnamento da parte di
persone collocate in quiescenza;
c) il sostegno a spazi e a luoghi di incontro, di
socializzazione e di partecipazione, valorizzando anche il
ruolo dei centri per la famiglia, per favorire il
coinvolgimento attivo della persona anziana nella comunita'
di riferimento;
d) azioni volte a promuovere l'educazione
finanziaria delle persone anziane, anche allo scopo di
prevenire truffe a loro danno;
e) iniziative volte all'accrescimento della
consapevolezza circa i corretti stili di vita e finalizzate
al mantenimento di buone condizioni di salute, in
collaborazione con la rete dei medici di medicina generale.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno, le
amministrazioni di cui ai commi 1, lettere b), c) e d), e
2, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche della famiglia una relazione
sulle attivita' previste dal presente articolo, svolte
nell'anno precedente, nonche' sulle possibili iniziative da
avviare per rafforzare la promozione dell'invecchiamento
attivo.
4. Il Dipartimento per le politiche della famiglia
della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche sulla
base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 3, in
collaborazione con le amministrazioni di cui ai commi 1,
lettere b), c) e d), e 2, predispone, entro il 31 dicembre
di ogni anno, nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, una
relazione annuale sulle misure intraprese dalle
amministrazioni ai sensi del presente articolo e sulle
possibili iniziative da avviare per rafforzare la
promozione dell'invecchiamento attivo. La relazione e'
sottoposta all'Autorita' politica con delega alla famiglia,
per la sua presentazione al CIPA, ai fini dell'adozione e
dell'aggiornamento del Piano nazionale per l'invecchiamento
attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle
fragilita' nella popolazione anziana di cui all'articolo 3,
comma 1.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
«Art. 25 (Servizi di comunita', modelli di rete e
sussidiarieta' orizzontale). - 1. In coerenza con le
indicazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a),
numero 2 e all'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge
n. 33 del 2023 e in coerenza con le raccomandazioni di cui
alla Guida per lo sviluppo dei programmi nazionali per
citta' e comunita' amichevoli per la vecchiaia - National
programmes for age-friendly cities and communities. A guide
e con il Piano di azione globale sulle risposte di salute
pubblica alla demenza 2017-2025 - Global action plan on
dementia dell'Organizzazione mondiale della sanita', con il
Partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento
attivo e in buona salute (PEI sull'AHA) dell'Unione europea
e con il Piano di azione 2021-2030 per la vecchiaia in
salute - "Decade of Healthy Aging: Plan for Action
2021-2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), si
promuove l'implementazione di servizi di comunita' che
operano secondo logiche di rete e di sussidiarieta'
orizzontale per contrastare l'isolamento relazionale e la
marginalizzazione delle persone anziane non autosufficienti
e delle loro famiglie, favorendo al tempo stesso la
continuita' di vita e delle relazioni personali, familiari
e di comunita', nonche' per promuovere la domiciliarita'
delle cure e dell'assistenza.
2. Nella applicazione di quanto previsto dal comma 1
e in coerenza con le strategie che raccomandano un impegno
dell'intera comunita' a supporto delle persone a rischio di
marginalizzazione e di esclusione sociale, concorrono in
modo attivo tutti i soggetti che gestiscono servizi
pubblici essenziali, nonche' la rete dei servizi sociali e
la rete dei servizi sanitari, ivi inclusa la rete delle
farmacie territoriali. L'attuazione di tali servizi viene
garantita attraverso i soggetti pubblici e privati
accreditati e convenzionati nonche' attraverso il
coinvolgimento degli enti del terzo settore, dei familiari
e la collaborazione del volontariato, delle reti informali
di prossimita' e del servizio civile universale.
3. Ai fini dell'integrazione dei servizi sociali e
sanitari di cui al presente decreto, l'insieme dei servizi
di comunita' e prossimita' di cui al comma 2 concorre
all'integrazione e attuazione dei LEPS con i LEA. A queste
finalita' possono concorrere gli enti del terzo settore,
anche con le modalita' previste dagli istituti di cui agli
articoli da 55 a 57 del codice del terzo settore, di cui al
decreto legislativo n. 117 del 2017, e dalle linee guida
approvate con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021, pubblicato nel
sito istituzionale del medesimo Ministero.
4. La logica di rete e di sussidiarieta' orizzontale
richiamata al comma 1 e' orientata alla persona ed e'
basata sull'integrazione delle varie risposte disponibili e
sulla loro modulazione nel tempo secondo gli obiettivi
definiti nel Progetto di assistenza individuale integrato
(PAI) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) della
legge n. 33 del 2023, in un continuum di soluzioni
complementari, progettate secondo l'evoluzione delle
condizioni della persona anziana e del contesto di vita
familiare e relazionale.
5. I servizi di comunita' e prossimita' rispondono
nel loro insieme ai molteplici profili della non
autosufficienza attraverso le diverse strutture che operano
in rete e in un efficace sistema di relazioni funzionali
volte a garantire la continuita' delle informazioni e delle
risposte ai bisogni di cura delle persone, con priorita'
alla permanenza delle persone al proprio domicilio e nella
propria comunita'.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
«Art. 27 (Valutazione multidimensionale unificata). -
1. Il Servizio sanitario nazionale (SSN), gli ATS e l'INPS,
per i profili di competenza, assicurano alla persona
anziana, avente i requisiti previsti dal comma 2, l'accesso
alle misure e ai provvedimenti di competenza statale di cui
al presente decreto, alle leggi 5 febbraio 1992, n. 104, 30
marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 3, e lettera
b), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, nonche' l'accesso
ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso i
PUA che hanno la sede operativa presso le articolazioni del
SSN denominate "Case della comunita'".
2. L'accesso ai servizi di cui al comma 1 e ai
correlati processi valutativi di pertinenza dei PUA e'
assicurato alla persona anziana in possesso congiuntamente
dei seguenti requisiti:
a) persona affetta da almeno una patologia cronica;
b) persona con condizioni cliniche caratterizzate,
anche in funzione dell'eta' anagrafica, dalla progressiva
riduzione delle normali funzioni fisiologiche, suscettibili
di aggravarsi con l'invecchiamento e di determinare il
rischio di perdita dell'autonomia nelle attivita'
fondamentali della vita quotidiana, anche tenendo conto
delle specifiche condizioni sociali, ambientali e
familiari.
3. Ai fini di cui al comma 1, i criteri di priorita'
per l'accesso ai servizi del PUA sono indicati nel decreto
di cui al comma 7, ivi ricomprendendovi, tra gli altri, la
qualita' di persona grande anziana e la presenza di piu' di
una patologia cronica.
4. La valutazione circa l'esistenza dei requisiti di
cui al comma 2 e' effettuata, su richiesta dell'interessato
o su segnalazione della rete ospedaliera, delle farmacie,
dei comuni e degli ambiti territoriali sociali, dal medico
di medicina generale ovvero dal medico di una struttura del
SSN, che indirizza l'interessato al PUA. Nel caso in cui il
medico di cui al primo periodo valuti la non sussistenza
dei presupposti dei requisiti di cui al comma 2, informa
l'interessato della possibilita' di accedere alla
valutazione della condizione di disabilita' ai sensi della
legge 22 dicembre 2021, n. 227, e procede all'invio del
relativo certificato medico introduttivo di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo attuativo della
legge 22 dicembre 2021, n. 227, su richiesta
dell'interessato, attraverso l'apposita piattaforma
informatica predisposta e gestita dall'INPS, secondo le
modalita' concordate con il Ministero della salute.
5. I PUA sono organizzati in conformita' a quanto
previsto dal decreto del Ministro della salute 23 maggio
2022, n. 77, avvalendosi anche di equipe operanti presso le
strutture, pubbliche o private accreditate, del SSN. I PUA
coordinano e organizzano l'attivita' di valutazione dei
bisogni e di presa in carico della persona anziana,
assicurando la funzionalita' delle unita' di valutazione
multidimensionale unificata (UVM) di cui fanno parte
soggetti in possesso di idonea formazione professionale,
appartenenti al SSN e agli ATS, secondo quanto previsto dal
decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77.
6. I PUA svolgono, a livello locale, funzioni di
informazione, orientamento, accoglienza e primo accesso
(front office), nonche' raccolta di segnalazioni dei medici
di medicina generale e della rete ospedaliera, avviando
l'iter per la presa in carico (back office) della persona
anziana nei percorsi di continuita' assistenziale,
attivando, ove occorra, la valutazione multidimensionale
unificata finalizzata all'identificazione dei fabbisogni di
natura bio-psico-sociale, sociosanitaria e sanitaria della
persona anziana e del suo nucleo familiare e
all'accertamento delle condizioni per l'accesso alle
prestazioni di competenza statale, anche tenuto conto degli
elementi informativi eventualmente in possesso degli enti
del terzo settore erogatori dei servizi.
7. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per
le disabilita', da adottare entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, avvalendosi del supporto dell'Istituto superiore di
sanita', dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali e della componente tecnica della Rete della
protezione e dell'inclusione sociale di cui all'articolo
21, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017,
sentito l'INPS e previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la
individuazione delle priorita' di accesso ai PUA, la
composizione e le modalita' di funzionamento delle UVM, lo
strumento della valutazione multidimensionale unificata
omogeneo a livello nazionale e basato sulle linee guida del
sistema nazionale di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo
2017, n. 24, informatizzato e scientificamente validato per
l'accertamento della non autosufficienza e per la
definizione del PAI di cui al comma 12, nonche' le
eventuali modalita' di armonizzazione con la disciplina
sulla valutazione delle persone con disabilita' di
attuazione della legge n. 227 del 2021.
8. Lo strumento della valutazione multidimensionale
unificata di cui al comma 7 e le sue modalita' di
funzionamento sono implementati attraverso iniziative
formative integrate tra l'Istituto superiore di sanita' e
la componente tecnica della Rete della protezione e
dell'inclusione sociale.
8-bis. Con decreto del Ministro della salute, di
concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche
sociali e per le disabilita', previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30
novembre 2025, al fine di introdurre in maniera graduale la
valutazione multidimensionale unificata, sono definite le
modalita' e i territori coinvolti per una prima
sperimentazione della durata di dodici mesi a decorrere dal
1° gennaio 2026, riferita alle disposizioni sulla
valutazione multidimensionale unificata di cui al presente
articolo, da avviare a campione prevedendo la
partecipazione di una provincia per regione, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 41. Ai fini della
sperimentazione il Ministero della salute si avvale del
supporto dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali.
8-ter. Le disposizioni previste dal decreto cui al
comma 7 si applicano nei territori interessati dalla
sperimentazione di cui all'articolo 8-bis a decorrere dal
1° gennaio 2026 e, sul restante territorio nazionale, a
decorrere dal 1° gennaio 2027.
9. All'esito della valutazione multidimensionale
unificata, quando non sussistono i presupposti di cui ai
commi 10 e 11, il PUA, previa individuazione dei fabbisogni
di assistenza alla persona, fornisce le informazioni
necessarie al fine di facilitare la individuazione,
nell'ambito della rete dei servizi sociali o sanitari, di
percorsi idonei ad assicurare il soddisfacimento di tali
fabbisogni, con l'accesso ai servizi e alle reti di
inclusione sociale previsti dalla programmazione integrata
socioassistenziale e sociosanitaria.
10. Quando, all'esito della valutazione
multidimensionale unificata, viene esclusa la condizione di
non autosufficienza ed e' rilevata la sussistenza delle
condizioni per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera b), numero 2, della legge 22 dicembre
2021, n. 227, l'UVM redige apposito verbale con le
risultanze della valutazione, da trasmettere
tempestivamente, attraverso la piattaforma informatica di
cui al comma 4, all'INPS, che procede all'espletamento
degli accertamenti dei requisiti per l'erogazione dei
trattamenti connessi allo stato di invalidita', nonche',
solo ove necessario, agli accertamenti integrativi di tipo
medico-sanitario. Nella valutazione di cui al primo
periodo, l'UVM tiene conto anche, ove adottati, dei criteri
e delle modalita' di accertamento dell'invalidita' di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 3, della legge
22 dicembre 2021, n. 227, e degli indicatori sintetici di
cui al comma 11, all'uopo elaborati. Restano ferme le
funzioni e le competenze dell'INPS di cui all'articolo 20,
commi 2, primo periodo e 4, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102.
11. Quando la UVM rileva la sussistenza della
condizione di non autosufficienza, redige apposito verbale,
da trasmettere all'INPS, attraverso la piattaforma
informatica di cui al comma 4, per i provvedimenti di
competenza. Il verbale contiene le risultanze della
valutazione, relative anche alla sussistenza delle
condizioni medico-sanitarie di accesso ai benefici di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2, della legge
22 dicembre 2021, n. 227, e inclusive degli indicatori
sintetici standardizzati e validati utili a:
a) graduare il fabbisogno assistenziale in
relazione ai livelli crescenti della compromissione delle
autonomie nella vita quotidiana;
b) supportare le decisioni di eleggibilita' alle
misure e provvedimenti di cui al comma 10 e quelle
ulteriori di cui all'articolo 34.
12. Quando, all'esito della valutazione
multidimensionale unificata, emergono fabbisogni di cura e
assistenza, puo' procedersi alla redazione del PAI.
13. Al fine di garantire la presenza della componente
sanitaria unitariamente a quella sociale, le UVM, quando
provvedono alla valutazione multidimensionale unificata
finalizzata a definire il PAI, si avvalgono, secondo quanto
disposto anche con il decreto di cui al comma 7, di:
a) un professionista di area sociale degli ATS,
operante nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo
1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
b) uno o piu' professionisti sanitari designati
dalla azienda sanitaria o dal distretto sanitario, incluso
il responsabile clinico del processo di cura.
14. In relazione all'ambito prevalente degli
interventi, uno dei componenti dell'unita' assume la
funzione di referente per il coordinamento operativo,
l'attuazione e il monitoraggio degli interventi previsti
nel PAI. Il PAI e' soggetto a monitoraggio periodico, anche
al fine di procedere ad una sua tempestiva modifica in caso
di cambiamenti delle condizioni clinico-assistenziali della
persona anziana.
15. Il PAI e' redatto con la partecipazione della
persona destinataria, dei caregiver e dei familiari
indicati, del tutore o dell'amministratore di sostegno se
dotato dei necessari poteri di rappresentanza, nonche', su
richiesta della persona non autosufficiente o di chi la
rappresenta, degli enti del terzo settore che operano come
soggetti autorizzati, accreditati e a contratto con comuni,
ATS e distretti sociosanitari, secondo le normative di
riferimento regionale, nei sistemi di cura e assistenza
territoriali e che siano chiamati ad operare nel PAI
condiviso con persone e famiglie anche tenendo conto delle
analisi del fabbisogno gia' effettuate nell'ambito della
valutazione multidimensionale unificata.
Nel caso di persone con compromissione cognitiva e
demenza e' valutata la capacita' di esprimere il consenso
alla partecipazione al PAI e alle decisioni che ne
conseguono.
16. Nel PAI, che contiene gli obiettivi di cura,
vengono indicati gli interventi modulati secondo la durata
e l'intensita' del bisogno e le figure professionali
coinvolte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4,
comma 2, lettera s), numeri 1 e 2, della legge 23 marzo
2023, n. 33. Quando necessario, il PAI comprende anche il
Piano di riabilitazione individuale (PRI) secondo le
indicazioni dell'articolo 34 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, delle Linee di
indirizzo per l'individuazione di percorsi appropriati
nella rete di riabilitazione, adottate con accordo sancito
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nella seduta del 4 agosto 2021, e del decreto del
Ministro della salute n. 77 del 2022.
17. All'interno del PAI, approvato e sottoscritto dai
soggetti responsabili dei vari servizi e dalla persona
anziana non autosufficiente ovvero dal suo rappresentate
qualora nominato, sono individuate le responsabilita', i
compiti e le modalita' di svolgimento dell'attivita' degli
operatori sanitari e sociali che intervengono nella presa
in carico della persona, nonche' l'apporto della famiglia e
degli altri soggetti che collaborano alla sua
realizzazione, ivi inclusi gli enti del terzo settore e i
soggetti che compongono la rete dei servizi di cui
all'articolo 25.
18. L'UVM, nell'ambito del PAI, provvede a
individuare il budget di cura e assistenza quale strumento
per l'ottimizzazione progressiva della fruizione e della
gestione degli interventi e dei servizi di cura e di
sostegno ai fini dell'attuazione del medesimo progetto. Al
budget di cura e di assistenza concorrono tutte le risorse
umane, professionali, strumentali, tecnologiche, pubbliche
e private, attivabili anche in seno alla comunita'
territoriale. Tali attivita' sono garantite dalle aziende
sanitarie, dai distretti sanitari e dagli ATS, ciascuno per
le proprie funzioni e competenze nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente e in particolare:
a) le risorse derivanti dal trasferimento alle
regioni delle relative quote del finanziamento del SSN nel
rispetto di quanto previsto dai livelli essenziali di
assistenza;
b) le risorse derivanti dal trasferimento alle
regioni e agli enti locali delle risorse del Fondo per le
non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, della quota del Fondo
unico per l'inclusione delle persone con disabilita' di cui
all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n.
213, utilizzata per la finalita' di cui al medesimo
articolo, comma 213, lettera f), per la parte destinata
dalla programmazione regionale in favore dei caregiver
degli anziani non autosufficienti, nonche' le risorse a
valere su altri fondi sociali nazionali che possono essere
destinati dalla programmazione regionale ad interventi in
favore di anziani non autosufficienti.
19. Il budget di cura e assistenza, in relazione alla
eventuale rimodulazione degli interventi previsti nel PAI
effettuata nell'ambito del monitoraggio periodico di cui al
comma 14, e' aggiornabile, anche in via d'urgenza, in
funzione di esigenze indifferibili clinico-assistenziali
della persona anziana.».
- Il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il
dispositivo per la ripresa e la resilienza e' pubblicato
nella GUUE del 18 febbraio 2021, L 57.
- La legge 30 marzo 1971, n. 118, recante: «Conversione
in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove
norme in favore dei mutilati ed invalidi civili» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'2 aprile
1971.
- La legge 11 febbraio 1980, n. 18, recante:
«Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili
totalmente inabili» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 44 del 14 febbraio 1980.
- Si riporta l'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, recante: «Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39
del 17 febbraio 1992:
«Art. 4 (Riconoscimento della condizione di
disabilita' attraverso la valutazione di base). - 1. Il
riconoscimento della condizione di disabilita' di cui
all'articolo 3 e' effettuato dall'INPS mediante le unita'
di valutazione di base.
2. Le unita' di valutazione di base di cui al comma 1
si compongono di due medici nominati dall'INPS, di un
componente individuato ai sensi del comma 4 e di una sola
figura professionale appartenente alle aree psicologiche e
sociali. Le commissioni sono presiedute da un medico
dell'INPS specializzato in medicina legale. Nel caso non
sia disponibile un medico di medicina legale, l'INPS
nomina, come presidente, un medico con altra
specializzazione che abbia svolto attivita' per almeno tre
anni in organi di accertamento dell'INPS in materia
assistenziale o previdenziale. In ogni caso, almeno uno dei
componenti deve essere un medico specializzato in medicina
legale o in medicina del lavoro o altre specializzazioni
equipollenti o affini.
3. Nel caso di minori, le unita' di valutazione di
base di cui al comma 2 si compongono di due medici nominati
dall'INPS, del componente individuato ai sensi del comma 4
e di una sola figura professionale appartenente alle aree
psicologiche e sociali. Le commissioni sono presiedute da
un medico dell'INPS specializzato in medicina legale. Nel
caso non sia disponibile un medico di medicina legale,
l'INPS nomina, come presidente, un medico con altra
specializzazione che abbia svolto attivita' per almeno tre
anni in organi di accertamento dell'INPS in materia
assistenziale o previdenziale. In ogni caso, almeno uno dei
medici nominati dall'INPS e' in possesso di
specializzazione in pediatria, in neuropsichiatria
infantile o equipollenti o affini o di specializzazione
nella patologia che connota la condizione di salute della
persona.
4. Le unita' di valutazione di base di cui ai commi 2
e 3 sono integrate con un professionista sanitario in
rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione
nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC),
dell'Unione italiana ciechi e degli ipovedenti (UICI),
dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai
sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale delle
famiglie e delle persone con disabilita' intellettiva e
disturbi del neurosviluppo (ANFFAS), individuato in
relazione alle specifiche condizioni di disabilita' oggetto
della valutazione.
5. La valutazione di base e' definita con la
partecipazione di almeno tre componenti, al cui numero puo'
concorrere anche il professionista sanitario di cui al
comma 4, se presente. In caso di parita' di voti, il voto
del presidente di commissione vale doppio.
6. Nel corso della valutazione di base, la persona
interessata puo' farsi assistere dal proprio medico o
psicologo di fiducia, senza diritto di voto.
7. L'accertamento della condizione di non
autosufficienza per le persone anziane ultrasettantenni e'
svolto ai sensi dell'articolo 27, del decreto legislativo
15 marzo 2024, n. 29.».
- Si riportano gli articoli 3 e 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 202 del 30 agosto 1997:
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato - regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla
legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima
seduta della Conferenza Stato - regioni in cui l'oggetto e'
posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri
provvede con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato - regioni ai fini di eventuali
deliberazioni successive.».
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,
per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro
per gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i
casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne
faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o
dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta l'articolo 128 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del
21 aprile 1998:
«Art. 128 (Oggetto e definizioni). - 1. Il presente
capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi
relativi alla materia dei "servizi sociali".
2. Ai sensi del presente decreto legislativo, per
"servizi sociali" si intendono tutte le attivita' relative
alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed
a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a
rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di
difficolta' che la persona umana incontra nel corso della
sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema
previdenziale e da quello sanitario, nonche' quelle
assicurate in sede di amministrazione della giustizia.».
- Si riporta l'articolo 46 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203
del 30 agosto 1999:
«Art. 46 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza
statale nelle seguenti aree funzionali:
a) politiche sociali, di inclusione, coesione e
protezione sociale; terzo settore; politiche per i flussi
migratori per motivi di lavoro e politiche per l'inclusione
dei cittadini stranieri; coordinamento e raccordo con gli
organismi europei e internazionali, nelle materie di
competenza;
b) politiche del lavoro e per l'occupazione, anche
in ottica di genere; servizi per il lavoro; regolazione dei
rapporti di lavoro e tutela dei lavoratori; tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; mediazione
per la soluzione di controversie collettive di lavoro;
rappresentativita' sindacale; politiche previdenziali e
assicurative; coordinamento e raccordo con gli organismi
europei e internazionali, nelle materie di competenza;
c) amministrazione generale; servizi comuni e
indivisibili; affari generali e attivita' di gestione del
personale; programmazione generale del fabbisogno del
Ministero e coordinamento delle attivita' in materia di
reclutamento del personale; rappresentanza della parte
pubblica nei rapporti sindacali; tenuta e gestione di
banche dati, delle piattaforme e dei sistemi informatici;
acquisti centralizzati e gestione logistica; coordinamento
della comunicazione istituzionale; attivita' di analisi,
ricerca e studio sulle attivita' di competenza del
Ministero; coordinamento e raccordo con gli organismi
europei e internazionali, nelle materie di competenza.
2. Il Ministero svolge, altresi', i compiti di
vigilanza su enti e attivita' previsti dalla legislazione
vigente e assicura il coordinamento e la gestione delle
risorse e programmi a valere sul bilancio dell'Unione
europea o a questo complementari.».
- Il decreto legislativo 18 luglio 2000, n. 267,
recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227
del 28 settembre 2000.
- La legge 8 novembre 2000, n. 328, recante: «Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2000.
- Il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216,
recante: «Disposizioni in materia di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Citta'
metropolitane e Province», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2010.
- Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo
1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 02 agosto
2017.
- Si riportano gli articoli 22 e 23 del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante:
«Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di
contrasto alla poverta'», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2017:
«Art. 22 (Riorganizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali). - 1. In relazione ai compiti
attribuiti dal presente decreto al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, nelle more di una riorganizzazione
del medesimo Ministero ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e'
istituita la Direzione generale per la lotta alla poverta'
e per la programmazione sociale, a cui sono trasferite le
funzioni della Direzione generale per l'inclusione e le
politiche sociali e i posti di funzione di un dirigente di
livello generale e cinque uffici dirigenziali di livello
non generale. Alla Direzione generale per la lotta alla
poverta' e per la programmazione sociale e' altresi'
trasferito un ufficio dirigenziale di livello non generale
dagli uffici di diretta collaborazione del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali ai fini della costituzione
del servizio di informazione, promozione, consulenza e
supporto tecnico per l'attuazione del ReI di cui
all'articolo 15, comma 2, fermi i limiti della dotazione
organica vigente e nei limiti del personale in servizio
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
All'atto della costituzione della Direzione generale
per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale
e' contestualmente soppressa la Direzione generale per
l'inclusione e le politiche sociali e sono contestualmente
trasferite le relative risorse umane, finanziarie e
strumentali.
2. All'individuazione delle funzioni degli uffici
dirigenziali di livello non generale di cui al comma 1 si
provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto su proposta del Segretario
generale, sentita la Direzione generale interessata, previa
informativa alle organizzazioni sindacali, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis,
del decreto legislativo, n. 300 del 1999.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
assicura, attraverso l'ANPAL sulla base di appositi atti
d'indirizzo, nell'ambito dei programmi cofinanziati dal
Fondo sociale europeo, nonche' dei programmi cofinanziati
con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo
sociale europeo, la programmazione integrata e il
coordinamento tra le politiche per la lotta alla poverta' e
la promozione dell'inclusione sociale, le politiche di
promozione dell'occupazione sostenibile e di qualita' e le
politiche relative agli altri obiettivi tematici.
4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1,
secondo periodo, cessa a far data dall'entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica recante il
regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali che recepisce le conseguenti
modifiche, da emanarsi entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 23 (Coordinamento dei servizi territoriali e
gestione associata dei servizi sociali). - 1. Nel rispetto
delle modalita' organizzative regionali e di confronto con
le autonomie locali, le regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano promuovono con propri atti di indirizzo
accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti
od organismi competenti per l'inserimento lavorativo,
l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la
salute finalizzati alla realizzazione di un'offerta
integrata di interventi e di servizi.
2. Nel rispetto delle modalita' organizzative
regionali e di confronto con le autonomie locali, le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
adottano, in particolare, ove non gia' previsto, ambiti
territoriali di programmazione omogenei per il comparto
sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro,
prevedendo che gli ambiti territoriali sociali trovino
coincidenza per le attivita' di programmazione ed
erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni
territoriali dei distretti sanitari e dei centri per
l'impiego.
3. Sulla base di principi di riconoscimento
reciproco, gli accordi di cui al comma 1 a livello di
ambito territoriale includono, ove opportuno, le attivita'
svolte dagli enti del Terzo settore impegnati nell'ambito
delle politiche sociali.
4. L'offerta integrata di interventi e servizi
secondo le modalita' coordinate definite dalle regioni e
province autonome ai sensi del presente articolo,
costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti
delle risorse disponibili.
5. Nel rispetto delle modalita' organizzative
regionali e di confronto con le autonomie locali, le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
procedono, ove non gia' previsto nei rispettivi
ordinamenti, all'individuazione di specifiche forme
strumentali per la gestione associata dei servizi sociali a
livello di ambito territoriale sulla base della
legislazione vigente, inclusa la forma del consorzio ai
sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge n. 232 del
2016, finalizzate ad assicurare autonomia gestionale,
amministrativa e finanziaria, e continuita' nella gestione
associata all'ente che ne e' responsabile, fermo restando
che dalla medesima gestione non derivino nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
6. Nel rispetto delle modalita' organizzative
regionali e di confronto con le autonomie locali, le
regioni e le province autonome individuano altresi'
strumenti di rafforzamento della gestione associata nella
programmazione e nella gestione degli interventi a livello
di ambito territoriale, anche mediante la previsione di
meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse, ove
compatibili e riferite all'obiettivo tematico della lotta
alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale,
afferenti ai programmi operativi regionali previsti
dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi
strutturali europei 2014-2020, nei confronti degli ambiti
territoriali che abbiano adottato o adottino forme di
gestione associata dei servizi sociali che ne rafforzino
l'efficacia e l'efficienza. Analoghi meccanismi premiali
possono essere previsti dai programmi operativi
nazionali.».
- La legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante: «Norme in
materia di consenso informato e di disposizioni anticipate
di trattamento» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
12 del 16 gennaio 2018.
- Si riporta l'articolo 2, commi 1 e 2, lettera a) e
b), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante «Delega
al Governo in materia di disabilita'», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021:
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi della delega).
- 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il
Governo provvede al coordinamento, sotto il profilo formale
e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti,
anche di recepimento e attuazione della normativa europea,
apportando a esse le opportune modifiche volte a garantire
e migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica
della normativa di settore, ad adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo e a individuare
espressamente le disposizioni da abrogare, fatta salva
comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni
sulla legge in generale premesse al codice civile.
2. Il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) con riguardo alle definizioni concernenti la
condizione di disabilita' e alla revisione, al riordino e
alla semplificazione della normativa di settore:
1) adozione di una definizione di «disabilita'»
coerente con l'articolo 1, secondo paragrafo, della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', anche integrando la legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e introducendo disposizioni che prevedano una
valutazione di base della disabilita' distinta da una
successiva valutazione multidimensionale fondata
sull'approccio bio-psico-sociale, attivabile dalla persona
con disabilita' o da chi la rappresenta, previa adeguata
informazione sugli interventi, sostegni e benefici cui puo'
accedere, finalizzata al progetto di vita individuale,
personalizzato e partecipato di cui alla lettera c) del
presente comma e assicurando l'adozione di criteri idonei a
tenere nella dovuta considerazione le differenze di genere;
2) adozione della Classificazione internazionale
del funzionamento, della disabilita' e della salute -
International Classification of Functioning, Disability and
Health (ICF), approvata dalla 54ª Assemblea mondiale della
sanita' il 22 maggio 2001, e dei correlati strumenti
tecnico-operativi di valutazione, ai fini della descrizione
e dell'analisi del funzionamento, della disabilita' e della
salute, congiuntamente alla versione adottata in Italia
della Classificazione internazionale delle malattie (ICD)
dell'Organizzazione mondiale della sanita' e a ogni altra
eventuale scala di valutazione disponibile e consolidata
nella letteratura scientifica e nella pratica clinica;
3) separazione dei percorsi valutativi previsti
per le persone anziane da quelli previsti per gli adulti e
da quelli previsti per i minori;
4) adozione di una definizione di "profilo di
funzionamento" coerente con l'ICF e con le disposizioni
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilita' e che tenga conto dell'ICD;
5) introduzione nella legge 5 febbraio 1992, n.
104, della definizione di "accomodamento ragionevole",
prevedendo adeguati strumenti di tutela coerenti con le
disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilita';
b) con riguardo all'accertamento della disabilita'
e alla revisione dei suoi processi valutativi di base:
1) previsione che, in conformita' alle
indicazioni dell'ICF e tenuto conto dell'ICD, la
valutazione di base accerti, ai sensi dell'articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato in coerenza
con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilita', la condizione di disabilita' e le
necessita' di sostegno, di sostegno intensivo o di
restrizione della partecipazione della persona ai fini dei
correlati benefici o istituti;
2) al fine di semplificare gli aspetti
procedurali e organizzativi in modo da assicurare
tempestivita', efficienza, trasparenza e tutela della
persona con disabilita', razionalizzazione e unificazione
in un'unica procedura del processo valutativo di base ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, degli
accertamenti afferenti all'invalidita' civile ai sensi
della legge 30 marzo 1971, n. 118, alla cecita' civile ai
sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e della legge 3
aprile 2001, n. 138, alla sordita' civile ai sensi della
legge 26 maggio 1970, n. 381, alla sordocecita' ai sensi
della legge 24 giugno 2010, n. 107, delle valutazioni
propedeutiche all'individuazione degli alunni con
disabilita' di cui all'articolo 1, comma 181, lettera c),
numero 5), della legge 13 luglio 2015, n. 107,
all'accertamento della disabilita' ai fini dell'inclusione
lavorativa ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e
dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 151, e alla concessione
di assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa, delle
valutazioni utili alla definizione del concetto di non
autosufficienza e delle valutazioni relative al possesso
dei requisiti necessari per l'accesso ad agevolazioni
fiscali, tributarie e relative alla mobilita' nonche' di
ogni altro accertamento dell'invalidita' previsto dalla
normativa vigente, confermando e garantendo la specificita'
e l'autonoma rilevanza di ciascuna forma di disabilita';
3) previsione che, in conformita' alla
definizione di disabilita' e in coerenza con le
classificazioni ICD e ICF, con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con l'Autorita' politica delegata in materia di
disabilita' e con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, si provveda al progressivo aggiornamento delle
definizioni, dei criteri e delle modalita' di accertamento
dell'invalidita' previsti dal decreto del Ministro della
sanita' 5 febbraio 1992, pubblicato nel Supplemento
ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26
febbraio 1992;
4) affidamento a un unico soggetto pubblico
dell'esclusiva competenza medico-legale sulle procedure
valutative di cui al numero 2), garantendone l'omogeneita'
nel territorio nazionale e realizzando, anche a fini
deflativi del contenzioso giudiziario, una semplificazione
e razionalizzazione degli aspetti procedurali e
organizzativi del processo valutativo di base, anche
prevedendo procedimenti semplificati di riesame o di
rivalutazione, in modo che siano assicurate la
tempestivita', l'efficienza e la trasparenza e siano
riconosciute la tutela e la rappresentanza della persona
con disabilita', in tutte le fasi della procedura di
accertamento della condizione di disabilita', garantendo la
partecipazione delle associazioni di categoria di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n.
295;
5) previsione di un efficace e trasparente
sistema di controlli sull'adeguatezza delle prestazioni
rese, garantendo l'interoperabilita' tra le banche di dati
gia' esistenti, prevedendo anche specifiche situazioni
comportanti l'irrivedibilita' nel tempo, fermi restando i
casi di esonero gia' stabiliti dalla normativa vigente;
Omissis.».
- La legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre
2021.
- Si riportano i commi 792 e 793, dell'articolo 1,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022:
«792. Ai fini di cui al comma 791 e' istituita,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina
di regia per la determinazione dei LEP. La Cabina di regia
e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri,
che puo' delegare il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, e a essa partecipano, oltre al Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, il Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il
Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione
normativa, il Ministro dell'economia e delle finanze, i
Ministri competenti per le materie di cui all'articolo 116,
terzo comma, della Costituzione, il presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome, il
presidente dell'Unione delle province d'Italia e il
presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani,
o loro delegati.
793. La Cabina di regia, nel rispetto degli equilibri
di finanza pubblica e in coerenza con i relativi obiettivi
programmati:
a) effettua, con il supporto delle amministrazioni
competenti per materia, una ricognizione della normativa
statale e delle funzioni esercitate dallo Stato e dalle
regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di cui
all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
b) effettua, con il supporto delle amministrazioni
competenti per materia, una ricognizione della spesa
storica a carattere permanente dell'ultimo triennio,
sostenuta dallo Stato in ciascuna regione per l'insieme
delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della
Costituzione, per ciascuna materia e per ciascuna funzione
esercitata dallo Stato;
c) individua, con il supporto delle amministrazioni
competenti per materia, le materie o gli ambiti di materie
che sono riferibili ai LEP, sulla base delle ipotesi
tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i
fabbisogni standard;
d) determina, nel rispetto dell'articolo 17 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, comunque, nell'ambito
degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, i
LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ai sensi
dell'articolo 1, comma 29-bis, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, predisposte secondo il procedimento e le
metodologie di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b),
c), e) e f), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n.
216, ed elaborate con l'ausilio della societa' Soluzioni
per il sistema economico - SOSE Spa, in collaborazione con
l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura
tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle
province autonome presso il Centro interregionale di studi
e documentazione (CINSEDO) delle regioni.».
- Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante:
«Definizione della condizione di disabilita', della
valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della
valutazione multidimensionale per l'elaborazione e
attuazione del progetto di vita individuale personalizzato
e partecipato» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
111 del 14 maggio 2024.
- Il decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022,
n. 77, recante: «Regolamento recante la definizione di
modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza
territoriale nel Servizio sanitario nazionale» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno
2022.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti all'articolo 6 del decreto
legislativo 15 marzo 2024, n. 29, come modificato dal
presente decreto, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 2

Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo
15 marzo 2024, n. 29

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «delle organizzazioni» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti» e le parole: «delle associazioni di volontariato» sono sostituite dalle seguenti: «del volontariato»;
b) al comma 3, secondo periodo, le parole: «della coprogrammazione e della coprogettazione» sono soppresse.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti all'articolo 25 del decreto
legislativo 15 marzo 2024, n. 29, come modificato dal
presente decreto, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 3

Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo
15 marzo 2024, n. 29

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: «da adottare entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro diciotto mesi»;
b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le disabilita', previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 novembre 2025, al fine di introdurre in maniera graduale la valutazione multidimensionale unificata, sono definite le modalita' e i territori coinvolti per una prima sperimentazione della durata di dodici mesi a decorrere dal 1° gennaio 2026, riferita alle disposizioni sulla valutazione multidimensionale unificata di cui al presente articolo, da avviare a campione prevedendo la partecipazione di una provincia per regione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 41. Ai fini della sperimentazione il Ministero della salute si avvale del supporto dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.
8-ter. Le disposizioni previste dal decreto cui al comma 7 si applicano nei territori interessati dalla sperimentazione di cui al comma 8-bis a decorrere dal 1° gennaio 2026 e, sul restante territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2027.».

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti all'articolo 27 del decreto
legislativo 15 marzo 2024, n. 29, come modificato dal
presente decreto, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 aprile 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Schillaci, Ministro della salute

Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Piantedosi, Ministro dell'interno

Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Alberti Casellati, Ministro per le
riforme istituzionali e la
semplificazione nomativa

Locatelli, Ministro per le
disabilita'

Roccella, Ministro per la famiglia,
la natalita' e le pari opportunita'

Abodi, Ministro per lo sport e i
giovani

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione

Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Bernini, Ministro dell'universita'
e della ricerca

Valditara, Ministro dell'istruzione
e del merito

Garnero Santanche', Ministro del
turismo

Giuli, Ministro della cultura

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio