Gazzetta n. 147 del 27 giugno 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 10 aprile 2025, n. 94
Regolamento recante i criteri per l'accertamento della disabilita' connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, applicabili nella valutazione di base nel periodo di sperimentazione.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

e

IL MINISTRO PER LE DISABILITA'

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, recante «Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonche' dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291»;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, recante «Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Vista la legge 22 dicembre 2021, n. 227 recante «Delega al Governo in materia di disabilita'»;
Visto il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante «Definizione della condizione di disabilita', della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato» ed in particolare l'articolo 12, che prevede che con regolamento del Ministro della salute, da adottare entro il 30 novembre 2026, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'INPS, si provvede all'aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalita' di accertamento dell'invalidita' civile, della cecita' civile, della sordita' civile e della sordocecita' civile previsti dal decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, nonche' alla definizione delle modalita' per ricondurre l'accertamento della condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini scolastici di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, all'interno del procedimento per la valutazione di base;
Visto l'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, che:
a) al comma 1 individua i territori nei quali si svolge la sperimentazione di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 62 del 2024;
b) al comma 7-bis prevede che, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, al fine di consentire la sperimentazione di cui all'articolo 33 del decreto legislativo, della durata di ventiquattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2025, nei territori individuati dal comma 1 dello stesso articolo 9, con regolamento da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri per l'accertamento della disabilita' connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, tenendo conto delle differenze di sesso e di eta' e nel rispetto dei principi e criteri di cui al citato articolo 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;
Visto l'articolo 19-quater del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, che:
a) al comma 2, lettera b), differisce al 30 novembre 2026 il termine per la adozione del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;
b) al comma 2, lettera c), estende a ventiquattro mesi la durata della sperimentazione di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 62 del 2024;
Vista la Classificazione internazionale delle malattie - International Classification of Diseases (ICD), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanita' conformemente agli articoli 21, lettera b), e 22 del Protocollo concernente la costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanita', stipulato a New York il 22 luglio 1946, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 marzo 1947, n. 1068;
Vista la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute - International Classification of Functioning Disability and Health (ICF), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanita' conformemente agli articoli 21, lettera b), e 22 del Protocollo concernente la costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanita', stipulato a New York il 22 luglio 1946, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 marzo 1947, n. 1068, edizione approvata dalla 54ª Assemblea mondiale della sanita' il 22 maggio 2001, come modificata dagli aggiornamenti adottati dalla medesima Assemblea prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nelle versioni linguistiche internazionalmente riconosciute secondo le modalita' stabilite dall'Organizzazione mondiale della sanita';
Acquisito il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', rispettivamente con le note n. 421 del 16 gennaio 2025 e n. 1586 del 15 ottobre 2024;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 febbraio 2025;
Vista nota prot. n. 1063 del 6 marzo 2025, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua, in attuazione dell'articolo 9, commi 1 e 7-bis, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, i criteri per l'accertamento della disabilita' nella procedura di sperimentazione di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, della durata di dodici mesi, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, volta all'applicazione provvisoria delle disposizioni relative alla valutazione di base:
a) nelle province di Brescia, Catanzaro, Firenze, Forli-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste;
b) per l'accertamento della condizione di disabilita' connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, tenendo conto delle differenze di sesso e di eta' e nel rispetto dei principi e criteri di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
2. I criteri di cui al comma 1 si applicano ai procedimenti di valutazione di base, espletati in via esclusiva all'INPS, secondo le modalita' stabilite con il regolamento di cui all'articolo 33, commi 1 e 3 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sia nel caso in cui si tratti di una prima certificazione, sia nel caso si tratti di un'istanza di aggravamento.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Il decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509,
recante: «Norme per la revisione delle categorie delle
minorazioni e malattie invalidanti, nonche' dei benefici
previsti dalla legislazione vigente per le medesime
categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge
26 luglio 1988, n. 291» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 278 del 26 novembre 1988.
- Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66,
recante: «Norme per la promozione dell'inclusione
scolastica degli studenti con disabilita', a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge
13 luglio 2015, n. 107[ e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017.
- La legge 22 dicembre 2021, n. 227 recante «Delega al
Governo in materia di disabilita'» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021.
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto
legislativo 3 maggio 2024 n. 62 recante: «Definizione della
condizione di disabilita', della valutazione di base, di
accomodamento ragionevole, della valutazione
multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del
progetto di vita individuale personalizzato e partecipato»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio
2024:
«Art. 12 (Aggiornamento delle definizioni, dei
criteri e delle modalita' di accertamento e di valutazione
di base, a seguito dell'adozione delle classificazioni ICD
e ICF). - 1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
117 della Costituzione e in coerenza con quanto stabilito
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del
18 marzo 2017, con regolamento del Ministro della salute,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con l'Autorita' politica
delegata in materia di disabilita' e con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro
dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentito l'INPS, da adottare entro il 30 novembre 2026, si
provvede, sulla base delle classificazioni ICD e ICF e in
conformita' con la definizione di disabilita' di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), all'aggiornamento
delle definizioni, dei criteri e delle modalita' di
accertamento dell'invalidita' civile, della cecita' civile,
della sordita' civile e della sordocecita' civile previsti
dal decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio
1992.
2. Ai fini di cui all'articolo 5, con il decreto di
cui al comma 1, sono individuati, tenendo conto delle
differenze di sesso e di eta':
a) i criteri per accertare l'esistenza e la
significativita' delle compromissioni delle strutture e
delle funzioni corporee in base all'ICF, tenendo conto
dell'ICD;
b) i criteri per accertare se le compromissioni
sono di lunga durata;
c) fermi restanti i casi di esonero gia' stabiliti
dalla normativa vigente, l'elenco delle particolari
condizioni patologiche, non reversibili, per le quali sono
esclusi i controlli nel tempo;
d) i criteri per stabilire gli eccezionali casi nei
quali la revisione della condizione di disabilita' e'
ammessa al termine della scadenza indicata nel certificato
di cui all'articolo 6, comma 7, di regola dopo due anni e
secondo procedimenti semplificati fondati anche
sull'impiego della telemedicina o sull'accertamento agli
atti;
e) le tabelle che portano ad individuare, ai soli
fini dell'articolo 5, comma 1, lettere a), una percentuale
correlata alle limitazioni nel funzionamento determinate
dalla duratura compromissione;
f) i criteri, secondo l'ICF, per l'individuazione
del profilo di funzionamento limitatamente ai domini di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera d);
g) i criteri per la definizione della condizione di
non autosufficienza, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 5, comma 2;
h) il complesso di codici ICF con cui verificare in
che misura le compromissioni strutturali e funzionali
ostacolano, in termini di capacita', l'attivita' e la
partecipazione, inclusi i domini relativi al lavoro e alla
formazione superiore per gli adulti e all'apprendimento,
anche scolastico, per i minori;
i) un sistema delineato per fasce, volto ad
individuare l'intensita' di sostegno e di sostegno
intensivo, differenziandoli tra i livelli di lieve, media,
elevata e molto elevata intensita';
l) i criteri per individuare le compromissioni
funzionali per le quali riconoscere l'efficacia provvisoria
alle certificazioni mediche di cui all'articolo 7;
m) gli eccezionali casi in cui il richiedente puo'
chiedere l'accertamento sulla sola base degli atti.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, in
relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1,
lettera e), sono stabilite le modalita' per ricondurre
l'accertamento della condizione di disabilita' in eta'
evolutiva ai fini scolastici di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, all'interno del
procedimento per la valutazione di base.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
31 maggio 2024, n. 71, recante: «Disposizioni urgenti in
materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con
disabilita', per il regolare avvio dell'anno scolastico
2024/2025 e in materia di universita' e ricerca»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio
2024, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio
2024, n. 106:
«Art. 9 (Disposizioni urgenti in materia di tutela
dei diritti delle persone con disabilita' e di formazione
dei docenti referenti per il sostegno). - 1. Al fine di
assicurare il completamento entro il 31 dicembre 2024 della
formazione dei soggetti indicati nella tabella di cui
all'allegato B al presente decreto, coinvolti nella
predisposizione, organizzazione e attuazione dei
procedimenti di valutazione di base, di valutazione
multidimensionale e di redazione dei progetti di vita di
cui ai Capi II e III del decreto legislativo 3 maggio 2024,
n. 62, ivi inclusi i docenti referenti per il sostegno,
sono di seguito individuati i territori, a livello
provinciale, in cui avviare le attivita' di sperimentazione
disciplinate dall'articolo 33, commi 1 e 2, del medesimo
decreto:
a) Brescia;
b) Catanzaro;
c) Firenze;
d) Forli-Cesena;
e) Frosinone;
f) Perugia;
g) Salerno;
h) Sassari;
i) Trieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche in favore delle persone con
disabilita', di seguito denominato «Dipartimento»,
nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 7, svolge
le attivita' di cui al comma 1:
a) avvalendosi di esperti, scelti tra personalita'
della scienza, del mondo universitario, delle associazioni
del Terzo settore operanti in favore delle persone con
disabilita' o, comunque, tra esperti di disabilita',
nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o
dall'Autorita' politica delegata in materia di disabilita'
ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, nel numero massimo di trenta, di
cui cinque designati d'intesa con il Ministro della salute
e cinque d'intesa con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. Il predetto contingente e' aggiuntivo
rispetto a quello previsto dall'articolo 9, comma 5, del
citato decreto legislativo n. 303 del 1999;
b) avvalendosi dell'associazione Formez PA - Centro
servizi, assistenza, studi e formazione per
l'ammodernamento delle P.A., in qualita' di societa' in
house della predetta Presidenza ai sensi dell'articolo 7,
comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
c) stipulando protocolli di intesa e convenzioni
con le amministrazioni, gli enti e le associazioni
destinatari delle attivita' formative.
2-bis. All'attuazione delle disposizioni del comma 2,
lettere b) e c), si provvede nel limite di spesa di 3
milioni di euro per l'anno 2024.
3. Gli incarichi di cui al comma 2, lettera a),
cessano il 31 dicembre 2024. Con il regolamento di cui
all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio
2024, n. 62, sono disciplinate le attivita' formative nei
territori non oggetto della sperimentazione di cui al comma
1 del presente articolo e possono essere prorogati non
oltre il 31 dicembre 2025 gli incarichi di cui al primo
periodo del presente comma, anche rideterminando la misura
dei compensi per i medesimi incarichi prevista dal comma 4,
a valere sulle risorse del fondo di cui al citato articolo
32, comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2024.
Nell'ambito del numero massimo di esperti di cui al comma
2, lettera a), possono essere conferiti incarichi a titolo
gratuito.
4. Gli incarichi di cui al comma 3, primo periodo,
sono retribuiti in misura proporzionata agli obiettivi
assegnati, avuto riguardo ai titoli posseduti, alla
specifica formazione ed esperienza professionale e,
comunque, nel limite massimo individuale di 20.000 euro e
complessivo di 600.000 euro per l'anno 2024 al lordo dei
contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico
dell'Amministrazione. Agli esperti e' riconosciuto il
rimborso delle spese di missione effettivamente sostenute
nell'espletamento dell'incarico secondo quanto previsto per
il personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio
dei ministri. I rimborsi sono soggetti al limite di spesa
complessivo, tra tutti gli incarichi conferiti, di 120.000
euro per l'anno 2024.
Agli incarichi non si applica il limite di cui
all'articolo 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89.
5. Nelle more dell'adozione del decreto previsto
dall'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio
2024, n. 62, con riferimento alle attivita' formative
relative all'anno 2024, il Dipartimento, d'intesa con il
Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, avvalendosi degli esperti, della
societa' o delle convenzioni e dei protocolli di cui al
comma 2:
a) redige il sillabo delle attivita' formative e
definisce i relativi obiettivi di apprendimento e
contenuti;
b) eroga la formazione;
c) individua i materiali formativi da predisporre e
diffondere;
d) definisce il cronoprogramma delle attivita'
formative;
e) individua i destinatari delle attivita'
formative tra chi cura i procedimenti di cui al comma 1 e,
comunque, nel numero massimo di 2.500 unita';
f) realizza una piattaforma informatica a supporto
delle attivita' formative.
5-bis. All'attuazione delle disposizioni del comma 5
si provvede nel limite di spesa di 820.000 euro per l'anno
2024.
6. Per la partecipazione alle attivita' formative non
sono previsti alcun compenso, indennita', emolumento,
gettone ne' altre utilita' comunque denominate. Le
eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, sono
rimborsate ai partecipanti alle attivita' formative secondo
quanto previsto per il personale della Presidenza del
Consiglio dei ministri, entro il limite di spesa di euro 1
milione per l'anno 2024.
7. Per l'attuazione delle disposizioni previste dai
commi 2, 4, 5 e 6, e' autorizzata la spesa pari a euro 5,54
milioni per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio
2024, n. 62.
7-bis. Nelle more dell'adozione del regolamento di
cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3
maggio 2024, n. 62, al fine di consentire, dal 1° gennaio
2025 al 31 dicembre 2025, la sperimentazione di cui
all'articolo 33 del citato decreto legislativo nei
territori individuati dal comma 1 del presente articolo,
con regolamento da adottare, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto
con l'Autorita' politica delegata in materia di disabilita'
e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sono stabiliti i criteri per l'accertamento della
disabilita' connessa ai disturbi dello spettro autistico,
al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, tenendo
conto delle differenze di sesso e di eta' e nel rispetto
dei principi e criteri di cui al citato articolo 12 del
decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
7-ter. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 3 maggio 2024, n. 62, le parole: "da adottare
entro il 30 novembre 2024" sono sostituite dalle seguenti:
"da adottare entro il 30 novembre 2025".
7-quater. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n.
62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 31, comma 2, dopo il primo periodo
e' inserito il seguente: "Nel periodo della sperimentazione
di cui all'articolo 33, le risorse sono ripartite a livello
nazionale, in proporzione alla popolazione residente";
b) all'articolo 33:
1) al comma 3, le parole: "e i territori
coinvolti" sono soppresse;
2) al comma 4, le parole: "ed i territori
coinvolti nella procedura" sono sostituite dalle seguenti:
"per la procedura".».
- Si riporta il testo dell'articolo 19-quater del
decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre
2024, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio
2025, n. 15:
«Art. 19-quater (Disposizioni concernenti termini in
materia di disabilita'). - 1. A decorrere dalla data del 30
settembre 2025, le attivita' di sperimentazione di cui
all'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3
maggio 2024, n. 62, attuate nel rispetto del regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 32 del medesimo decreto, si
svolgono anche nei territori, a livello provinciale, di
seguito individuati: a) Alessandria; b) Lecce; c) Genova;
d) Isernia; e) Macerata; f) Matera; g) Palermo; h) Teramo;
i) Vicenza; l) Provincia autonoma di Trento; m) Aosta.
2. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 1, le parole: "1° gennaio
2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027";
b) all'articolo 12, comma 1, le parole: "30
novembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre
2026";
c) all'articolo 33, commi 1 e 2, le parole: "dodici
mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".
d) all'articolo 35, ai commi 1, 2 e 3, le parole:
"31 dicembre 2025", ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2026" e, al comma 4, le
parole: "1° gennaio 2026", ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027";
e) all'articolo 39, comma 1, alinea, le parole: "1°
gennaio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio
2027";
f) all'articolo 40, comma 2, le parole: "1° gennaio
2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027".
3. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio
2024, n. 62, e fermo restando quanto previsto dal
regolamento di cui al comma 7-bis dell'articolo 9 del
decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, nei
territori individuati dal comma 1 del presente articolo,
nonche' nei territori individuati dall'articolo 9, comma 1,
del citato decreto-legge n. 71 del 2024, con regolamento da
adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro per le disabilita' e con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri per
l'accertamento della disabilita' connessa all'artrite
reumatoide, alle cardiopatie, alle broncopatie e alle
malattie oncologiche, tenendo conto delle differenze di
sesso e di eta' e nel rispetto dei principi e criteri di
cui al citato articolo 12 del decreto legislativo 3 maggio
2024, n. 62.
4. Al fine di garantire il supporto al Ministro per
le disabilita' e al Dipartimento per le politiche in favore
delle persone con disabilita', sullo stato di attuazione
della riforma in materia di disabilita', ivi compresa la
fase sperimentale di cui al comma 1 del presente articolo,
con connessa attivita' di affiancamento e assistenza ai
territori coinvolti nell'attuazione della riforma,
sull'attuazione del programma di azione triennale, di cui
all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18,
sull'attuazione della direttiva (UE) 2024/2841 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024,
che istituisce la carta europea della disabilita' e il
contrassegno europeo di parcheggio per le persone con
disabilita', nonche' sulla gestione dei rapporti con
l'Autorita' Garante nazionale dei diritti delle persone con
disabilita', l'operativita' della Segreteria tecnica, quale
struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' fissata
al 31 dicembre 2027. Per le finalita' di cui al presente
comma sono stanziati euro 900.000 per l'anno 2027, cui si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n.
234.».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti all'articolo 9 del decreto-legge 31
maggio 2024, n. 71 si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 33 del citato
decreto legislativo 3 maggio 2024 n. 62:
«Art. 33 (Fase di sperimentazione). - 1. Dal 1°
gennaio 2025, anche al fine di assicurare il progressivo
aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle
modalita' di accertamento, e' avviata una procedura di
sperimentazione della durata di ventiquattro mesi, volta
all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il
principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e
centro Italia e di differenziazione di dimensioni
territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione
di base disciplinata dal Capo II del presente decreto.
All'attuazione del presente comma, per gli anni 2024 e
2025, si provvede con le risorse indicate dall'articolo 9,
comma 7.
2. Dal 1° gennaio 2025 e' avviata una procedura di
sperimentazione della durata di ventiquattro mesi, volta
all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il
principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e
centro Italia e di differenziazione di dimensioni
territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione
multidimensionale e al progetto di vita previste dal Capo
III del presente decreto. Allo svolgimento delle attivita'
di cui al presente comma sono destinate le risorse di cui
all'articolo 31, comma 1, che sono integrative e aggiuntive
rispetto alle risorse gia' destinate a legislazione vigente
per sperimentare prestazioni e servizi personalizzati, che
confluiscono nel budget di progetto di cui all'articolo 28.
3. Le modalita' per la procedura di sperimentazione
di cui al comma 1, nonche' la verifica dei suoi esiti, sono
stabiliti con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro il 30 novembre 2024, su iniziativa del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con l'Autorita' politica delegata
in materia di disabilita', previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentito l'INPS.
3-bis. Fino al 31 dicembre 2025, le visite di
revisione delle prestazioni gia' riconosciute ai soggetti
con patologie oncologiche sono eseguite ai sensi
dell'articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, ferma restando la facolta' dell'istante di
chiedere la visita diretta.
4. Le modalita' per la procedura di sperimentazione
di cui al comma 2, l'assegnazione delle risorse e il
relativo monitoraggio sono stabiliti con regolamento da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro cinque mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, su iniziativa
dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita',
di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle
politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
5. Alle istanze di accertamento della condizione di
disabilita', presentate nei territori coinvolti dalla
sperimentazione entro la data del 31 dicembre 2024, si
applicano le previgenti disposizioni.».
- Per i riferimenti all'articolo 12 del decreto
legislativo 3 maggio 2024 n. 62 si vedano le note alle
premesse.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Criteri per l'accertamento della disabilita'

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 7-bis, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, i criteri per l'accertamento della disabilita' connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, tenuto conto delle differenze di sesso e di eta' nonche' dei principi e dei criteri di cui all'articolo 12 del decreto legislativo, sono individuati negli allegati 1, 2 e 3, e relative schede tecniche, che formano parte integrante del presente decreto.
2. I criteri di cui al comma 1 sono individuati in coerenza con:
a) la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;
b) le scale specifiche e generiche, da utilizzare unitamente al WHODAS 2.0 - questionario di valutazione basato sull'ICF - che misura la salute e la condizione di disabilita' per le persone maggiorenni, per l'accertamento della condizione di disabilita' e per la determinazione dei relativi livelli di sostegno e della percentuale di invalidita' civile.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti all'articolo 9 del decreto-legge 31
maggio 2024, n. 71 si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti all'articolo 12 del decreto
legislativo 3 maggio 2024 n. 62 si vedano le note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato
decreto legislativo 3 maggio 2024 n. 62:
«Art. 11 (Adozione della classificazione ICF ed ICD e
loro aggiornamenti ai fini dello svolgimento della
valutazione di base). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2025
nella valutazione di base e' utilizzata la Classificazione
internazionale del funzionamento, della disabilita' e della
salute - International Classification of Functioning,
Disability and Health (ICF), approvata dalla 54ª Assemblea
mondiale della sanita' il 22 maggio 2001, come modificata
dagli aggiornamenti adottati dalla medesima Assemblea prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, nelle
versioni linguistiche internazionalmente riconosciute
secondo le modalita' stabilite dall'Organizzazione mondiale
della sanita'. L'ICF e' applicata congiuntamente alla
versione adottata in Italia della Classificazione
internazionale delle malattie (ICD) dell'Organizzazione
mondiale della sanita' e di ogni altra eventuale scala di
valutazione disponibile e consolidata nella letteratura
scientifica e nella pratica clinica.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e
delle politiche sociali e con l'Autorita' politica delegata
in materia di disabilita', previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
disposte le modalita' di applicazione degli aggiornamenti
della Classificazione internazionale del funzionamento,
della disabilita' e della salute (ICF).».
 
Art. 3

Comorbilita'

1. Quando, nella stessa persona, vi e' la contemporanea presenza di una o piu' patologie ulteriori rispetto a quelle che costituiscono lo specifico oggetto della sperimentazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), l'accertamento dell'invalidita' civile avviene:
a) secondo i criteri di cui agli allegati 1, 2 e 3, e relative schede tecniche, per le patologie oggetto della sperimentazione, indicate all'articolo 1, comma 1, lett. b);
b) ai sensi del decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992, per le altre patologie compresenti.
2. Nei casi di cui al comma 1, la percentuale complessiva di invalidita' civile e' determinata applicando i criteri di cui alla prima parte della «Nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidita' per le minorazioni e le malattie invalidanti» allegata al decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992.
3. Nei casi di cui al comma 1, il livello di sostegno di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' pari a quello piu' elevato tra quelli riconosciuti per ciascuna delle patologie.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 recante: «Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 39 del 17 febbraio 1992:
«Art. 3 (Persona con disabilita' avente diritto ai
sostegni). - 1. E' persona con disabilita' chi presenta
durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o
sensoriali che, in interazione con barriere di diversa
natura, possono ostacolare la piena ed effettiva
partecipazione nei diversi contesti di vita su base di
uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della
valutazione di base.
2. La persona con disabilita' ha diritto alle
prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla
necessita' di sostegno o di sostegno intensivo, correlata
ai domini della Classificazione internazionale del
funzionamento, della disabilita' e della salute (ICF)
dell'Organizzazione mondiale della sanita', individuata
all'esito della valutazione di base, anche in relazione
alla capacita' complessiva individuale residua e alla
efficacia delle terapie. La necessita' di sostegno puo'
essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno
intensivo e' sempre di livello elevato o molto elevato.
3. Qualora la compromissione, singola o plurima,
abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in
modo da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, il sostegno e' intensivo e
determina priorita' nei programmi e negli interventi dei
servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri
e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile
dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni
sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste
dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.».
 
Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Alle attivita' di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 aprile 2025

Il Ministro: Schillaci
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 556