Gazzetta n. 147 del 27 giugno 2025 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE |
ORDINANZA 20 giugno 2025 |
Aggiornamento degli interventi riferiti alla Misura M2C4 - Investimento 2.1a nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), segnalati dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. (Ordinanza 48/2025). |
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100; Vista la risoluzione del Comitato delle regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa; Viste le linee guida per la Strategia di audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02); Visto il decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011, recante «Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, recante «Misure urgenti per garantire la continuita' nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonche' l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti»; Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2022, n. 9, avente ad oggetto la «Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»; Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2024, n. 22, avente ad oggetto «Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)»; Considerato che nella descrizione della misura M2C4-I2.1a riportata nella decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea (CID) del 2 maggio 2024: si prevede che gli interventi individuati dal Commissario straordinario ricadano in particolare nelle Province di Ascoli Piceno, Bologna, Ferrara, Fermo, Firenze, Forli-Cesena, Modena, Pesaro-Urbino, Ravenna, Reggio-Emilia, Rimini, e riguardino: a) interventi per ripristinare i corsi d'acqua e aumentare la protezione dalle alluvioni e dalle frane. Gli interventi devono prevedere per quanto possibile soluzioni basate sulla natura e possono contemplare il riutilizzo dei materiali trasportati dalle alluvioni. Gli interventi dovrebbero inoltre promuovere, nella misura del possibile, l'adozione di pratiche sostenibili di gestione del suolo e dei terreni per favorire la resilienza a lungo termine dei suoli, arrestarne il degrado e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici; b) interventi di ripristino della rete dei trasporti. Gli interventi possono riguardare infrastrutture complementari (compresi i ponti) che hanno subito danni e che devono essere riparate; c) interventi di ripristino degli edifici pubblici, compresi l'edilizia residenziale pubblica e i centri sanitari; ci si attende che questa misura non arrechera' un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel Piano per la ripresa e la resilienza in conformita' agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01). L'investimento non prevede l'installazione o la sostituzione di caldaie a gas, ne' l'acquisto di veicoli; Visto il traguardo M2C4-11 che prevede, nell'ambito della misura M2C4-I2.1a, entro il 30 settembre 2024, che una o piu' ordinanze del Commissario straordinario devono individuare l'elenco esatto degli interventi volti a ripristinare i corsi d'acqua e aumentare la protezione dalle alluvioni e dalle frane, degli interventi di ripristino degli edifici pubblici, compresi l'edilizia residenziale pubblica e i centri sanitari, e il numero totale di km di rete dei trasporti da ripristinare. Il valore del numero totale degli interventi ammonta ad almeno 1,2 miliardi di euro; Visto il traguardo M2C4-11bis che prevede il conseguimento entro il 30 giugno 2025 della notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici relativi agli interventi in materia di gestione e riduzione dei rischi idrogeologici, oggetto di richiesta di posticipo al 31 dicembre 2025; Visto il traguardo M2C4-11ter, di cui e' stata richiesta la modifica, che attualmente prevede, nell'ambito della misura M2C4-I2.1a, entro il 30 giugno 2026, il completamento di: a) almeno il 90% degli interventi per ripristinare i corsi d'acqua e aumentare la protezione dalle alluvioni e dalle frane, individuati nelle ordinanze del Commissario straordinario; b) interventi di ripristino della rete dei trasporti, per un certo numero di km individuati dalle ordinanze del Commissario straordinario; c) almeno il 90% degli interventi volti a ripristinare gli edifici pubblici, compresi l'edilizia residenziale pubblica e i centri sanitari, individuati nelle ordinanze del Commissario straordinario; Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensita', che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni; Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonche' gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, ad edifici e luoghi di culto, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali; Vista l'ordinanza n. 8/2023 in data 28 settembre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 10 ottobre 2023, foglio n. 2679, con la quale si disciplinano le modalita' mediante le quali provvedere al finanziamento del piano degli interventi di difesa idraulica da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023; Vista l'ordinanza n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 6 novembre 2023, foglio n. 2861, con la quale si disciplinano le modalita' mediante le quali provvedere, al finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali, da attuare nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'art. 20-bis del medesimo decreto-legge convertito; Vista l'ordinanza n. 15/2023 in data 16 novembre 2023, con la quale si disciplinano le modalita' mediante le quali provvedere al finanziamento degli interventi di difesa idraulica segnalati dalla Regione Emilia-Romagna, che costituiscono integrazione del piano di cui alla citata ordinanza n. 8/2023 in data 28 settembre 2023, da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'art. 20-bis del medesimo decreto-legge convertito; Visto l'art. 20-novies del decreto-legge n. 61 del 1° giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e successive modificazioni ed integrazioni, nel quale sono indicati i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali; Visto l'art. 1 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65 in corso di conversione in legge, che ha modificato e integrato il richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, prevedendo, tra l'altro, che le disposizioni di cui agli articoli da 20-ter a 20-duodecies del medesimo decreto-legge si applichino, a decorrere dal 15 maggio 2025, anche alle attivita' di ricostruzione nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, ad eccezione delle attivita' e degli interventi di protezione civile di cui all'art. 25, comma 2, lettere a), b) e c), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, che sono disciplinati e realizzati, fino al relativo completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo codice; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», con particolare riguardo alle previsioni di cui all'art. 11, comma 2-bis, nella parte in cui e' sancito che «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; Visto il regolamento (UE) 2018/1046 in data 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza; Visto il «Piano nazionale di ripresa e resilienza» (PNRR), presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN in data 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 in data 14 luglio 2021; Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», con particolare riguardo ai contenuti dell'art. 9, comma 1, nella parte in cui viene specificato che «alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarita' degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalita' previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»; Tenuto conto che ai sensi del medesimo art. 9, comma 2, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, «al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da societa' a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale, dagli enti del sistema camerale e da enti vigilati»; Visto l'art. 17 del regolamento UE 2020/852, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm») e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo", a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Tenuto conto del protocollo di vigilanza collaborativa stipulato con l'Autorita' nazionale anticorruzione in data 15 settembre 2023, ai sensi dell'art. 222, comma 3, lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; Considerato che il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche e' destinatario della misura M2C4 - Investimento 2.1a - Misure per la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico nell'ambito della gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico - per un investimento pari a 1,2 Mld euro di «progetti in essere» individuati e regolamentati da ordinanze, oggetto di ricognizione e definiti dal Commissario straordinario d'intesa con le regioni interessate; Vista la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea in data 2 maggio 2024, che modifica la decisione di esecuzione in data 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia; Visto il decreto n. 164 in data 3 maggio 2024 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante: «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111; Viste le note metodologiche trasmesse alle regioni con le comunicazioni del 22 febbraio 2024 e del 28 febbraio 2024, con cui il Commissario straordinario ha disposto, nell'ambito dei programmi infrastrutturali di cui alle richiamate ordinanze, l'individuazione degli interventi da ricomprendere nella citata misura; Vista la convenzione quadro con SOGESID S.p.a. in data 10 gennaio 2024 e il successivo Addendum in data 6 dicembre 2024; Vista la convenzione quadro con CONSAP S.p.a. in data 25 ottobre 2024 e il successivo Addendum in data 27 febbraio 2025; Vista la convenzione quadro con Rete Ferroviaria italiana S.p.a. in data 23 dicembre 2024; Vista la convenzione quadro con ANAS S.p.a. in data 27 dicembre 2024; Visto l'art. 20-ter, comma 8-bis, del citato decreto-legge n. 61 del 2023, introdotto in forza del citato decreto-legge n. 65 del 2025, che prevede che «ai fini dell'allineamento delle attivita' oggetto delle convenzioni di cui al comma 8 con l'estensione dell'ambito di applicazione delle misure di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, disposto ai sensi di quanto previsto dall'art. 20-bis, comma 1-bis, nonche' per assicurare la coerenza tra gli impegni originariamente previsti e le effettive esigenze operative, sulla base dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni disponibili, possono essere adottati appositi atti aggiuntivi»; Visto l'art. 20-novies del citato decreto-legge n. 61 del 2023, come, da ultimo, modificato dal citato decreto-legge n. 65 del 2025 e, in particolare: il comma 2-ter, che prevede che «le attivita' svolte dagli organismi in house di cui al comma 2-bis, lettera b) e dalle societa' e dai soggetti di cui al comma 2-bis, lettera d), sono definite in apposite convenzioni, ovvero in atti aggiuntivi alle convenzioni eventualmente gia' sottoscritte ai sensi dell'art. 20-ter, comma 8, ove risulti necessario aggiornare le convenzioni in essere all'evoluzione del processo di ricostruzione e allinearle alle effettive esigenze, entro il limite delle risorse all'uopo disponibili a legislazione vigente»; il comma 3-bis, che, riferendosi alla convenzione in essere con la societa' RFI S.p.a., prevede, tra l'altro, che «eventuali atti aggiuntivi alla convenzione quadro, comunque entro il limite delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, disciplinano la definizione degli ulteriori interventi affidati alla societa' RFI S.p.a., dei relativi oneri finanziari e delle modalita' di rendicontazione e monitoraggio nonche' degli eventuali oneri di successiva gestione e manutenzione degli interventi non strettamente riconducibili alle competenze istituzionali della RFI S.p.a., dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; Vista l'ordinanza n. 33/2024 in data 9 settembre 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 27 settembre 2024, foglio n. 2554, con la quale e' stato approvato il finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita' dei territori colpiti, aventi nesso di causalita' con gli eventi alluvionali verificatisi nel maggio 2023; Vista l'ordinanza n. 35/2024 in data 25 settembre 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 30 settembre 2024, foglio n. 2560, emanata per la disciplina delle modalita' mediante le quali provvedere, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza - disciplinato dal regolamento del Parlamento europeo (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation UE) - all'attuazione e rendicontazione degli interventi dell'investimento M2C4-I2.1a per le piu' urgenti necessita', segnalati dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per la gestione del rischio alluvioni e per la riduzione del rischio idrogeologico, e riepilogati nel «Piano degli interventi destinatari della Misura», allegato alla medesima ordinanza; Vista l'ordinanza n. 37/2024 in data 28 ottobre 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 6 novembre 2024, foglio n. 2850, con la quale sono state approvate le «Linee guida per i soggetti attuatori» del PNRR; Vista l'ordinanza n. 38/2024 in data 14 novembre 2024, con la quale e' stato approvato il «Documento descrittivo del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) per l'attuazione degli investimenti e riforme di pertinenza» in attuazione del PNRR; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, ammesso a registrazione presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2025, al n. 0002433, mediante il quale l'ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, e' stato nominato, a decorrere dal 13 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023; Visto l'art. 20-ter, comma 1-bis, del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, che ha prorogato al 31 maggio 2026 il termine dell'incarico di Commissario straordinario previsto dal comma 1 del medesimo art. 20-ter; Viste le ordinanze n. 40/2025, n. 41/2025 e n. 42/2025 in data 14 febbraio 2025, con le quali il Commissario straordinario, prevede che il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, in qualita' di sub-commissari per la ricostruzione ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20-ter, comma 9, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, operino in stretta sinergia con il Commissario straordinario, con specifico riferimento alle attivita' che riguardano il territorio delle rispettive regioni, assicurando la prosecuzione delle attivita' poste in essere ai sensi delle ordinanze commissariali n. 1, n. 2 e n. 3 del 31 luglio 2023; Vista l'ordinanza n. 43/2025 in data 18 febbraio 2025, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 6 marzo 2025, foglio n. 599, con la quale sono state approvate le rimodulazioni ed il finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione per urgenti necessita' delle Regioni Toscana e Marche; Visto il decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonche' disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile»; Visto il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, recante «Misure urgenti per garantire la continuita' nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonche' l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti», con particolare riguardo alle previsioni di cui all'art. 14, in cui viene sancito che il Commissario straordinario e' autorizzato a integrare la programmazione gia' adottata ai soli fini della rendicontazione PNRR, con ulteriori interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione delle infrastrutture stradali di interesse nazionale che rientrano nella competenza della societa' ANAS S.p.a., finanziati a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e riguardano i territori colpiti dagli eventi alluvionali indicati all'art. 20-bis, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 61/2023, ricadenti nelle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana; Vista l'ordinanza n. 45/2025 con la quale sono state approvate le rimodulazioni ed il finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione per le piu' urgenti necessita' dei territori colpiti, aventi nesso di causalita' con gli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, in funzione delle specifiche segnalazioni pervenute dalla Regione Emilia-Romagna; Vista l'ordinanza n. 47/2025 con la quale sono state approvate le rimodulazioni ed il finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione per le piu' urgenti necessita' dei territori colpiti, aventi nesso di causalita' con gli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, in funzione delle specifiche segnalazioni pervenute dalle Regioni Emilia-Romagna Toscana e Marche; Considerato che, al fine di assicurare il conseguimento del traguardo intermedio previsto dalla Milestone M2C4-11 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sulla base del rilievo formulato dalla Commissione europea con la «First Observation Letter» relativa alla settima tranche di finanziamento - trasmesso dall'Ispettorato generale per il PNRR del MEF in data 24 gennaio 2025 - si e' reso necessario incrementare il quadro esigenziale degli interventi gia' approvati con l'ordinanza n. 35 del 25 settembre 2024; Considerato che, su impulso della predetta Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e' stata, pertanto, avviata una nuova attivita' di ricognizione, finalizzata all'individuazione di ulteriori interventi coerenti con la misura M2C4 - Investimento 2.1a; Considerato che tale attivita' ha comportato una rimodulazione complessiva del quadro esigenziale gia' disciplinato dalla citata ordinanza n. 35/2024, il cui aggiornamento e' oggetto della presente ordinanza, ai fini della relativa rendicontazione nell'ambito del PNRR; Preso atto che i soggetti attuatori hanno attestato formalmente, per gli interventi gia' approvati con l'ordinanza n. 35 del 25 settembre 2024 nonche' per quelli oggetto della presente ordinanza, la conformita' alle condizionalita' previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), inclusa la conformita' al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente, ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852, e che la relativa documentazione, gia' trasmessa per via istituzionale, costituisce presupposto essenziale per il recepimento e la rendicontazione degli interventi nell'ambito della misura M2C4-I2.1a; Rilevato che, in coerenza con il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH), di cui all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852, nonche' con quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli interventi elencati nell'allegato alla presente ordinanza: non prevedono in alcun modo la fornitura, l'installazione o la sostituzione di caldaie alimentate a combustibili fossili, incluse quelle a gas, che sono espressamente escluse dal novero degli investimenti ammissibili ai sensi della normativa PNRR; non includono l'acquisto, la fornitura o l'impiego di veicoli o mezzi di trasporto di qualsiasi genere, in quanto tali voci non rientrano tra le tipologie di spesa ammesse per la Misura M2C4 - Investimento 2.1a e, piu' in generale, per gli interventi rientranti nei target ambientali del PNRR, e che tale esclusione e' stata adottata in coerenza con la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 2 maggio 2024, che, nell'ambito della modifica del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, ha confermato che gli interventi a valere sulla Misura M2C4-I2.1a non devono prevedere investimenti in tecnologie basate su combustibili fossili ne' l'acquisto di veicoli, cosi' da garantire la piena adesione al principio Do No Significant Harm (DNSH), come chiarito anche nella circolare n. 22 del 14 maggio 2024 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze; Ravvisata la perdurante sussistenza dell'interesse pubblico alla rendicontazione degli interventi di cui trattasi nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e la conseguente necessita' di recepire formalmente le necessarie variazioni richieste dai soggetti attuatori interessati; Al fine di assicurare il conseguimento dei «milestone» e «target» (M&T) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e nel Piano nazionale degli investimenti complementari, come da ultimo modificati e nelle more delle ulteriori, necessarie revisioni; Acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze; Acquisito il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Acquisito il parere del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione; Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna; Acquisita l'intesa della Regione Toscana; Acquisita l'intesa della Regione Marche;
Dispone:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. La presente ordinanza recepisce, sulla base di quanto illustrato in premessa, le variazioni e le rimodulazioni segnalate dai soggetti attuatori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, in relazione a quanto richiesto dalla Struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente alle esigenze urgenti di gestione del rischio alluvioni e di riduzione del rischio idrogeologico, alla luce degli eventi climatici estremi verificatisi a partire dal mese di maggio 2023. 2. In attuazione di quanto previsto dall'art. 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, come modificato dai decreti-legge 11 giugno 2024, n. 76, e 2 aprile 2025, n. 65, la presente ordinanza approva le modifiche ai programmi generali di intervento gia' disciplinati dall'ordinanza n. 35 del 25 settembre 2024, come riepilogato nell'allegato alla presente. |
| Art. 2
Soggetti attuatori e responsabilita' operative
1. I soggetti attuatori degli interventi approvati con la presente ordinanza sono individuati in conformita' all'art. 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, e successive modificazioni, nonche' agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, e all'art. 2 del decreto-legge 2 aprile 2025, n. 65 e all'art. 20-novies del decreto-legge n. 61 del 2023, che disciplina specificamente le modalita' di affidamento degli interventi di ricostruzione pubblica ai soggetti attuatori. 2. Essi comprendono enti territoriali, organismi di diritto pubblico, enti pubblici economici, societa' in controllo pubblico e altri soggetti previsti dalla normativa nazionale ed europea. Tali soggetti sono responsabili della corretta, tempestiva e trasparente attuazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza e nelle ordinanze commissariali n. 35/2024 e n. 37/2024. 3. Considerata l'urgenza e la necessita' di procedere tempestivamente alla realizzazione degli interventi che afferiscono alla pubblica e privata incolumita', i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, si avvalgono del quadro derogatorio: a) di cui all'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 13/2023, per tutti gli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali e ferroviarie; b) di cui all'art. 3 delle ordinanze commissariali n. 8/2023, n. 12/2023 e n. 15/2023, per tutti gli interventi di difesa idraulica. 4. In relazione alle variazioni e alle rimodulazioni trasmesse dai soggetti attuatori, la lunghezza complessiva della rete dei trasporti da sottoporre a interventi di ripristino e' stata aggiornata a 163 chilometri, come riportato nell'allegato alla presente ordinanza. 5. I soggetti attuatori sono tenuti ad alimentare mensilmente la piattaforma telematica ReGiS con i dati fisici, procedurali e finanziari, garantendo la tracciabilita' e la trasparenza delle attivita', secondo gli standard richiesti dalla normativa PNRR e dalle direttive del Commissario straordinario, anche avvalendosi, ove previsto, del supporto operativo di soggetti qualificati all'uopo individuati. |
| Art. 3 Obblighi dei soggetti attuatori in materia di rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente - DNSH 1. I soggetti attuatori sono tenuti al rigoroso rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH - Do No Significant Harm), in conformita' a quanto previsto dall'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852, dal regolamento (UE) 2021/241, nonche' dalla guida operativa aggiornata con la circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024. 2. Il rispetto del principio DNSH deve essere garantito in tutte le fasi di progettazione, affidamento, esecuzione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi oggetto della presente ordinanza, secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale vigente. 3. A tal fine, i soggetti attuatori sono tenuti a: a. inserire nei documenti di gara, nei capitolati tecnici e nei contratti esecutivi le clausole necessarie a garantire il rispetto del principio DNSH; b. compilare e conservare la documentazione attestante il rispetto del principio DNSH secondo le linee guida per i soggetti attuatori di cui all'ordinanza n. 37/2024; c. trasmettere alla struttura del Commissario, su richiesta, ogni documento utile alla verifica del rispetto del principio DNSH, nonche' caricare sulla piattaforma ReGiS le informazioni rilevanti secondo le modalita' operative stabilite; d. rendersi disponibili ai controlli ex ante, in itinere ed ex post, inclusi quelli disposti dalla Struttura di missione PNRR, dall'Ispettorato generale per il PNRR della Ragioneria generale dello Stato e dagli organismi europei competenti. 4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo potra' comportare, previa verifica da parte del Commissario straordinario, l'adozione di misure correttive ferma restando la responsabilita' del soggetto attuatore ai sensi delle disposizioni nazionali e unionali vigenti. |
| Art. 4
Copertura finanziaria
L'importo complessivo rideterminato per gli interventi oggetto di rendicontazione a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e' pari a euro 1.148.212.176,66, cosi' ripartito: euro 1.104.804.802,95 finanziati mediante le risorse gia' stanziate sulla contabilita' speciale di cui all'art. 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in coerenza con le ordinanze commissariali gia' emanate; euro 43.407.373,71 finanziati, ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, a valere sulle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. |
| Art. 5
Efficacia
1. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. La presente ordinanza e' pubblicata nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023) ed e' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Autorita' nazionale delegata per la ricostruzione e alle presidenze delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Roma, 20 giugno 2026
Il Commissario straordinario: Curcio
Registrato alla Corte dei conti i 26 giugno 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1757
______ Avvertenza: La versione integrale dell'ordinanza sara' consultabile al seguente link: https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ord inanze/elenco-ordinanze-2025/ |
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