Gazzetta n. 147 del 27 giugno 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 24 giugno 2025 |
Modifica del decreto di massima del 19 dicembre 2022 recante le caratteristiche di massima e le modalita' di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettere tramite asta, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. |
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IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, («decreto cornice» per l'anno finanziario 2025), emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003; Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuita' e la tempestivita' dell'azione amministrativa; Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima»), successivamente modificato con i decreti del 20 dicembre 2023, del 15 novembre e 6 dicembre 2024, recante le caratteristiche di massima e le modalita' di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettere tramite asta, ai sensi dell'art. 3 del decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398; Visto il decreto 15 gennaio 2015 contenente norme per la trasparenza nel collocamento dei titoli di Stato (di seguito «decreto trasparenza»); Ritenuto opportuno recepire le innovazioni procedurali ed operative a seguito dell'introduzione da parte della Banca d'Italia della nuova piattaforma denominata ISYDE per la gestione ed esecuzione delle aste dei titoli di Stato, nonche' revisionare il testo nella parte relativa ai certificati del tesoro zero coupon (CTZ), per tener conto che tali titoli non sono piu' oggetto di nuove emissioni;
Decreta:
Art. 1
L'art. 2 del decreto di massima e' sostituito dal seguente: «Le emissioni dei buoni del Tesoro poliennali (di seguito "BTP"), dei buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'inflazione europea (di seguito "BTP€i") e dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito "CCTeu") sono disposte ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del "Testo unico", nonche' dei "decreti cornice" che, in ogni anno finanziario, consentono al Dipartimento del Tesoro di effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo. Ai sensi del decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, i titoli la cui prima tranche e' stata emessa successivamente al 1° gennaio 2013, sono soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai "Termini comuni di riferimento" allegati al decreto medesimo (allegato A). In caso di emissione tramite asta, i titoli sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione e' il risultato della procedura di assegnazione di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del presente decreto. Al termine della procedura di assegnazione della tranche "ordinaria" e' disposta automaticamente l'emissione di una tranche "supplementare" dei suddetti titoli. Le richieste risultate accolte sono vincolate e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.» |
| Art. 2
L'art. 7 del decreto di massima e' sostituito dal seguente: «Possono partecipare all'asta gli operatori "specialisti", individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216/2009. Possono altresi' partecipare gli "aspiranti specialisti" ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011. Sia gli "specialisti" che gli "aspiranti specialisti" partecipano in conto proprio e per conto terzi. La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori "specialisti" e gli operatori, notificati dal MEF, che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste». |
| Art. 3
L'art. 9 del decreto di massima e' sostituito dal seguente: «Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto. I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro per i CCTeu, i BTP e i BTP€i; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non vengono prese in considerazione. Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1 dei rispettivi decreti di emissione; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo. Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto. Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non vengono prese in considerazione.» |
| Art. 4
L'art. 10 del decreto di massima e' sostituito dal seguente: «Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche "ordinaria" devono pervenire, entro le ore 11 del giorno dell'asta, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia con le modalita' tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima. Le offerte non pervenute entro tale termine non vengono prese in considerazione. In caso di interruzione duratura nella connessione, trovano applicazione le specifiche procedure di "recovery" previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7». |
| Art. 5
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore a decorrere dalle aste con regolamento il 27 giugno 2025. Roma, 24 giugno 2025
p. Il direttore generale del Tesoro: Iacovoni |
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