Gazzetta n. 147 del 27 giugno 2025 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELIBERA 27 marzo 2025
Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020. Imputazione di risorse a copertura della riduzione disposta ai sensi dell'articolo 58, comma 4, lettera f), del decreto-legge n. 50 del 2022. (Delibera n. 12/2025).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Nella seduta del 27 marzo 2025

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'art. 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42», e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone, al comma 1, che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate, ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, sia finalizzato a dare unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, e al comma 3, che l'intervento del Fondo sia finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni«, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord e l'art. 1, comma 245, concernente il sistema di monitoraggio unitario assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalita' del proprio sistema informativo;
Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)» detta, in particolare all'art. 1, comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;
Vista la circolare del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 6 maggio 2017, n. 1, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/piani stralcio e patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 44 rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione»;
Viste, in particolare, le seguenti disposizioni dell'art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, e successive modificazioni:
il comma 7 secondo cui: «In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 puo' contenere: a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le «missioni» della politica di coesione di cui alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022»;
il comma 7-bis, il quale dispone che «con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) da adottare entro il 30 novembre 2022, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale, anche avvalendosi dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, sono individuati gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio 2018, aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, in relazione ai quali il CIPESS individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il definanziamento degli interventi. Il definanziamento non e' disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti. A tale specifico fine, si intendono per obbligazioni giuridicamente vincolanti, quelle derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Per gli interventi infrastrutturali di valore complessivo superiore a 200 milioni di euro, per i quali il cronoprogramma procedurale prevede il ricorso a piu' procedure di affidamento dei lavori, i termini previsti per l'adozione di obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono rispettati al momento della stipulazione di contratti per un ammontare complessivo superiore al 20 per cento del costo dell'intero intervento»;
il comma 7-ter, il quale dispone che «con la medesima delibera di cui al comma 7-bis sono altresi' individuati i cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi agli interventi infrastrutturali ricompresi nei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e a quelli sottoposti a commissariamento governativo, per i quali non si applica il termine di cui al comma 7, lettera b)»;
il comma 7-quater, secondo cui «gli interventi diversi da quelli di cui ai commi 7-bis e 7-ter che non generano obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di cui al comma 7, lettera b), sono definanziati»;
Visto il regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014 introducendo misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19;
Visto il regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto attiene alle misure specifiche volte a fornire flessibilita' eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, di seguito Fondi SIE, in risposta all'epidemia di COVID-19 e, in particolare, introduce al regolamento (UE) n. 1303/2013 l'art. 25-bis che prevede l'applicazione di un tasso di cofinanziamento del 100 per cento alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o piu' assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare l'art. 241, secondo cui, nelle more della sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE dei Piani di sviluppo e coesione, di cui all'art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse FSC rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, possono essere destinate, in via eccezionale, ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia di COVID-19, in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalita', le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE, ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020;
Visto, altresi', l'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede, tra l'altro, che le risorse rimborsate dall'Unione europea, a seguito della rendicontazione delle spese emergenziali, gia' anticipate a carico del bilancio dello Stato, sono riassegnate alle stesse amministrazioni che abbiano proceduto alla relativa rendicontazione sui propri Programmi operativi dei Fondi SIE, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di Programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi;
Tenuto conto che, ai sensi del medesimo art. 242 e in attuazione delle modifiche introdotte dal citato regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, «ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresi' destinate le risorse a carico del Fondo di Rotazione all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1»;
Visto l'art. 246 del decreto-legge n. 34 del 2020 che stanzia risorse FSC 2014-2020, complessivamente pari a 120 milioni di euro, per contributi volti al sostegno del terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonche' nelle Regioni di Lombardia e Veneto, con la finalita' di rafforzare l'azione a tutela delle fasce piu' deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare, l'art. 14, comma 2-bis, il quale prevede che con apposita delibera del CIPESS, si provveda alla ricognizione degli interventi finanziati con le risorse del FSC, programmazione 2014-2020, rientranti nei progetti in essere del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai quali non si applica il termine di cui ai commi 7, lettera b), e 7-bis dell'art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'art. 58, comma 4, lettera f), il quale prevede che, a parziale copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni ivi previste, si provveda quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 3.000 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e che detta riduzione - ai sensi dell'art. 56, comma 2, del medesimo decreto-legge - e' imputata in via prioritaria al valore degli interventi definanziati in applicazione del citato art. 44, comma 7, lettera b) e comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; nelle more della procedura di definanziamento di cui all'art. 56, comma 2, del medesimo decreto, le risorse FSC 2021-2027 sono rese indisponibili nel periodo 2026-2031 sino a concorrenza delle riduzioni operate sulle risorse FSC 2014-2020, ferma restando la possibilita' di immediata assegnazione programmatica alle aree tematiche di cui all'art. 1, comma 178, lettera b), della legge n. 178 del 2020;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'art. 50 recante «Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR», che ha disposto la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale e il trasferimento delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalita' delle pubbliche amministrazioni», in corso di conversione, e in particolare l'art. 19, comma 4, che destina le risorse FSC non utilizzate di cui all'art. 246, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, pari a 87.920.202 euro, a copertura della riduzione di cui all'art. 58 del decreto-legge n. 50 del 2022;
Vista la delibera CIPE 10 luglio 2017, n. 50, recante «Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 cofinanziamento nazionale delle risorse addizionali europee derivanti dalla revisione di medio periodo del quadro finanziario pluriennale» che assegna risorse FSC 2014-2020 pari 800 milioni di euro per assicurare il cofinanziamento nazionale delle risorse addizionali europee riconosciute all'Italia dalla Commissione europea in esito all'adeguamento tecnico del quadro finanziario pluriennale connesso all'evoluzione del reddito nazionale lordo;
Vista la delibera CIPE 28 luglio 2020, n. 34, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020 riprogrammazione Programma operativo nazionale (PON) «ricerca e innovazione» 2014-2020 per emergenza Covid riprogrammazione e assegnazione risorse FSC 2014-2020», che dispone l'assegnazione di risorse FSC 2014-2020 per complessivi 508,77 milioni di euro al Ministero dell'universita' e della ricerca per la copertura finanziaria degli interventi riprogrammati sul Programma operativo nazionale (PON) «Ricerca e innovazione» 2014-2020;
Vista la delibera CIPE 28 luglio 2020, n. 35, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020 riprogrammazione programma operativo nazionale (PON) «Inclusione» 2014-2020 per emergenza Covid» assegnazione risorse FSC 2014-2020» che dispone l'assegnazione di risorse FSC 2014-2020, per complessivi 65,00 milioni di euro, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la copertura finanziaria degli interventi riprogrammati sul Programma operativo nazionale (PON) «Inclusione» 2014-2020;
Vista la delibera CIPE 28 luglio 2020, n. 36, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020 riprogrammazione programma operativo nazionale (PON) «Citta' metropolitane» 2014-2020 e PON «Governance e capacita' istituzionale» 2014-2020 per emergenza Covid assegnazione risorse FSC 2014-2020», che dispone, tra l'altro, l'assegnazione di risorse FSC 2014-2020 pari a 283,40 milioni di euro per la copertura finanziaria degli interventi riprogrammati sul Programma operativo nazionale (PON) «Citta' Metropolitane» 2014-2020;
Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione» che, ai sensi dell'art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;
Considerato che la delibera CIPESS n. 2 del 2021, nel determinare i contenuti del Piano sviluppo e coesione, prevede che siano indicate nella sezione speciale 2 le risorse FSC poste a copertura di interventi gia' previsti nei Programmi operativi 2014-2020 e sostituiti, in sede di riprogrammazione, da interventi di contrasto agli effetti della pandemia Covid-19 ai sensi dell'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020;
Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 10, recante «Fondo sviluppo e coesione approvazione del piano sviluppo e coesione del Ministero dell'universita' e della ricerca» che approva il Piano sviluppo e coesione del Ministero dell'universita' e della ricerca (MUR), per un valore complessivo di 1.033,77 milioni di euro a valere su FSC 2014-2020, di cui 522,97 milioni di euro relativi alla sezione speciale 2 «risorse FSC per copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020»;
Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 33, recante «Modifica del programma operativo complementare (POC) di azione e coesione «Citta' metropolitane» 2014-2020, approvato con delibera CIPE n. 46 del 10 agosto 2016», che modifica il Programma operativo complementare di azione e coesione «Citta' metropolitane» 2014-2020, approvato con la delibera CIPE n. 46 del 2016 e modificato con le delibere CIPE n. 11 del 2019 e n. 36 del 2020, con l'inserimento nel quadro finanziario delle somme assegnate dalla delibera CIPE n. 36 del 2020, pari a complessivi 283.400.000 euro, attraverso l'istituzione del nuovo Ambito IV «Interventi ex delibera CIPE n. 36/2020»;
Vista la delibera CIPESS 20 luglio 2023, n. 18, recante «Assegnazione risorse del FSC 2021-2027 alla Regione Abruzzo per la realizzazione dell'intervento «Cofinanziamento degli accordi di innovazione del MISE 2022» e dell'intervento «Concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto e l'installazione di autoclavi atti a limitare il disagio derivante dalla carenza idrica», che ha disposto il definanziamento di risorse della sezione speciale 2 del PSC 2014-2020 della Regione Abruzzo, per un importo pari a 5.659.540,00 euro, non rimodulabili ai sensi della delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 2 del 2021, con conseguente rientro nella disponibilita' del FSC 2014-2020 di risorse di pari importo;
Vista la delibera CIPESS 29 novembre 2024, n. 78, recante «Piani sviluppo coesione (PSC): Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE); Ministero della cultura (MIC); Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT); Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT); Ministero dell'universita' e della ricerca (MUR) - Attuazione dell'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni e aggiornamento degli allegati alla delibera CIPESS n. 48 del 2022. Attuazione dell'art. 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021 e successive modificazioni ed integrazioni attuazione delle delibere CIPESS 1/2022 e 35/2022 e modifica imputazione quota programmatica a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» che, ad esito delle verifiche di cui all'art. 44, comma 7, lettera b), e comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, accerta, tra l'altro, il definanziamento di un importo pari a 7.697.465,48 euro della sezione ordinaria del PSC del MUR, la cui dotazione finanziaria complessiva risulta pertanto rideterminata in 1.026.072.534,52 euro;
Viste le delibere CIPESS nn. 14, 15 e 26 del 2023, nn. 2, 8, 9, 10, 43, 44 e 80 del 2024 e n. 3 del 2025 che hanno accertato il definanziamento delle risorse assegnate alle sezioni speciali dei PSC, rispettivamente, della Regione Calabria, della Provincia autonoma di Bolzano, delle Regioni Veneto, Abruzzo, Lazio, Marche, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, della provincia autonoma di Trento, delle Regioni Lombardia, Valle d'Aosta, a seguito della rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato e dell'adozione dei relativi programmi operativi complementari (POC) 2014-2020, per un importo complessivo pari a 797.203.791,11 euro, con il conseguente rientro nella disponibilita' del FSC 2014-2020 di risorse di pari importo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2024, con il quale l'onorevole Tommaso Foti e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2024, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Tommaso Foti, e' stato conferito l'incarico per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, onorevole Tommaso Foti, e, in particolare, l'art. 3 recante «Delega di funzioni in materia di PNRR e di politiche di coesione territoriale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e' stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonche' quelli in regime di partenariato pubblico-privato;
Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, acquisita al prot. DIPE n. 0003221-A del 18 marzo 2025, come integrata con nota acquisita al prot. DIPE n. 0003532-A del 25 marzo 2025, e l'allegata nota informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di:
riduzione, per mancato utilizzo da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca (MUR), della sezione speciale 2 del Piano sviluppo e coesione (PSC) del Ministero, approvato con delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 10, per un importo pari a 508.770.000 euro; per effetto della predetta riduzione il valore totale del PSC passa da 1.026.072.534,52 euro a 517.302.534,52 euro;
revoca, per mancato utilizzo da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'assegnazione di risorse FSC 2014-2020, pari a 65 milioni di euro, disposta con delibera CIPE n. 35 del 2020;
revoca, per mancato utilizzo da parte della relativa autorita' di gestione, delle risorse assegnate con delibera CIPE n. 36 del 2020, pari a 283.400.000,00 euro, a copertura degli interventi del PON Metro, nel caso di sostituzione con altri interventi emergenziali connessi alla pandemia da COVID-19, ai sensi dell'art. 242, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 34 del 2020;
imputazione, ai sensi dell'art. 56, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022, della quota residua di riduzione del FSC 2014-2020 - ai sensi dell'art. 58, comma 4, lettera f), del medesimo decreto-legge - per l'importo di 1.699.661.168,10 euro;
Considerato che la proposta riporta che, in esito all'istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, in attuazione dell'art. 44, comma 7, lettera b), e comma 7-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019, il CIPESS ha accertato il definanziamento di un ammontare di risorse FSC 2014-2020 pari a 4.212.418.629,90 euro - di cui 1.211.064.867,82 euro relativi a PSC a titolarita' delle regioni e province autonome e 3.001.353.762,08 euro relativi ai PSC a titolarita' di alcune amministrazioni centrali - imputando le risorse definanziate alla copertura della riduzione del FSC 2014-2020 di cui all'art. 58, comma 4, lettera f) del decreto-legge n. 50 del 2022, liberando, per pari importo, le risorse FSC 2021-2027 rese indisponibili ai sensi dell'art. 56, comma 2, del medesimo decreto-legge;
Preso atto che, con riferimento alle restanti amministrazioni centrali, nella proposta e' riportato che, dalla ricognizione di cui all'art. 44, comma 7, lettera b), e comma 7-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019, per i PSC a titolarita' del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, il Ministero del turismo, il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero della salute non risultano interventi da definanziare;
Considerato che l'imputazione della quota residua di riduzione del FSC 2014-2020, di cui all'art. 58, comma 4, lettera f), del medesimo decreto-legge, pari a 1.699.661.168,10 euro, risulta cosi' articolata:
5.659.540,00 euro, rientrati nella disponibilita' del FSC 2014-2020 a seguito del definanziamento, disposto dalla delibera CIPESS n. 18 del 2023, di risorse della sezione speciale 2 del PSC 2014-2020 della Regione Abruzzo, non rimodulabili ai sensi della delibera CIPESS n. 2 del 2021;
760.961.628,10 euro, dei complessivi 797.203.791,11 euro rientrati nella disponibilita' del FSC 2014-2020 per il definanziamento delle risorse assegnate alle sezioni speciali dei PSC della Regione Calabria, della Provincia autonoma di Bolzano, delle Regioni Veneto, Abruzzo, Lazio, Marche, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, della Provincia autonoma di Trento, delle Regioni Lombardia, Valle d'Aosta, a seguito della rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato e dell'adozione dei relativi programmi operativi complementari (POC) 2014-2020, come disposto, rispettivamente, dalla delibere CIPESS nn. 14, 15 e 26 del 2023; nn. 2, 8, 9, 10, 43, 44 e 80 del 2024 e n. 3 del 2025;
75.870.000 euro, derivanti dal minor utilizzo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (per complessivi 724.130.000 euro) dell'assegnazione complessiva di 800 milioni di euro di cui alla delibera del CIPE n. 50 del 2017, e dal conseguente rientro di detto importo nella disponibilita' del FSC;
508.770.000 euro, derivanti dal mancato utilizzo da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca delle risorse assegnate con la delibera CIPE n. 34 del 2020, per gli interventi del relativo programma europeo nel caso di sostituzione con altri interventi emergenziali (spese anticipate a carico dello Stato) connessi alla pandemia da COVID-19, e dalla conseguente riduzione, per pari importo, della sezione speciale 2 del PSC del MUR, oggetto della proposta;
65.000.000,00 euro, derivanti dal mancato utilizzo da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle risorse assegnate con delibera CIPE n. 35 del 2020, per interventi del relativo programma europeo nel caso di sostituzione con altri interventi emergenziali (spese anticipate a carico dello Stato) connessi alla pandemia da COVID-19, e dalla conseguente revoca della predetta assegnazione, oggetto della proposta;
283.400.000,00 euro, derivanti dal mancato utilizzo, da parte della relativa autorita' di gestione, delle risorse assegnate con delibera CIPE n. 36 del 2020 per gli interventi del PON Metro nel caso di sostituzione con altri interventi emergenziali (spese anticipate a carico dello Stato) connessi alla pandemia da COVID-19, ai sensi dell'art. 242, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, e dalla conseguente revoca della predetta assegnazione, oggetto della proposta;
Considerato che in conseguenza dell'imputazione, oggetto della proposta, e tenuto conto di quanto gia' imputato con precedenti delibere del CIPESS e norme di legge, la riduzione di sei miliardi di euro, di cui all'art. 58, comma 4, lettera f), del decreto-legge n. 50 del 2022, trova completa imputazione sulle risorse FSC 2014-2020, determinando il rientro nelle disponibilita' del FSC 2021-2027 di risorse di pari importo;
Tenuto conto che, con riferimento alla proposta di riduzione della sezione speciale 2 del Piano Sviluppo Coesione (PSC) del MUR per un importo pari a 508.770.000 euro, la procedura scritta in Cabina di regia FSC, attivata con nota del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, prot. DPCOE n. 0006188-P del 19 marzo 2025, si e' conclusa con esito positivo, non essendo pervenute osservazioni entro il termine previsto;
Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82 recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante "Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)";
Viste la nota DIPE prot. n. 3666 del 27 marzo 2025 predisposta dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, posta a base della seduta del Comitato nelle more della ricezione delle eventuali osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' la nota DIPE prot. n. 3697 del 27 marzo 2025 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze;
Considerato che ai sensi dell'art. 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualita' di vice presidente del Comitato stesso»;
Tenuto conto che il testo della presente delibera, approvata nell'odierna seduta, sara' trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;
Su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Delibera:
1. Riduzione della sezione speciale 2 del Piano sviluppo e coesione del Ministero dell'universita' e della ricerca (MUR) approvato con delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 10, e revoca delle assegnazioni di risorse FSC 2014-2020 di cui alle delibere CIPE n. 35 e n. 36 del 2020.
1.1. E' disposta la riduzione, per mancato utilizzo da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca (MUR), della sezione speciale 2 del Piano sviluppo e coesione (PSC) del Ministero, approvato con delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 10, per un importo pari a 508.770.000,00 euro. Per effetto della predetta riduzione il valore totale del PSC passa da 1.026.072.534,52 euro a 517.302.534,52 euro. Le risorse revocate rientrano nella disponibilita' del FSC 2014-2020.
1.2. E' disposta la revoca, per mancato utilizzo da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'assegnazione di risorse FSC 2014-2020, pari a 65 milioni di euro, disposta con delibera CIPE n. 35 del 2020. Le risorse revocate rientrano nella disponibilita' del FSC 2014-2020.
1.3. E' disposta la revoca, per mancato utilizzo da parte dell'autorita' di gestione del PON Metro, delle risorse assegnate dalla delibera CIPE n. 36 del 2020, pari a 283.400.000,00 euro. Le risorse revocate rientrano nella disponibilita' del FSC 2014-2020. 2. Imputazione di risorse a copertura della riduzione disposta ai sensi dell'art. 58, comma 4, lettera f), del decreto-legge n. 50 del 2022
2.1. Ai sensi dell'art. 56, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022, e' imputato alla riduzione del FSC 2014-2020 disposta ai sensi dell'art. 58, comma 4, lettera f), del medesimo decreto-legge, un importo complessivo pari a 1.699.661.168,10 euro, cosi' articolato:
5.659.540,00 euro, derivanti dal definanziamento e dal conseguente rientro nella disponibilita' del FSC 2014-2020, ai sensi della delibera CIPESS n. 18 del 2023, di risorse della sezione speciale 2 del PSC 2014-2020 della Regione Abruzzo;
760.961.628,10 euro, dei complessivi 797.203.791,11 euro, derivanti dal definanziamento e dal conseguente rientro nella disponibilita' del FSC 2014-2020 delle risorse di cui alle sezioni speciali dei PSC della Regione Calabria, della Provincia autonoma di Bolzano, delle Regioni Veneto, Abruzzo, Lazio, Marche, Piemonte, Friuli- Venezia Giulia, della Provincia autonoma di Trento, delle Regioni Lombardia, Valle d'Aosta, ai sensi, rispettivamente, delle delibere CIPESS nn. 14, 15 e 26 del 2023; nn. 2, 8, 9, 10, 43, 44 e 80 del 2024 e n. 3 del 2025;
75.870.000,00 euro, derivanti dal minor utilizzo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dell'assegnazione complessiva di 800 milioni di euro, di cui alla delibera del CIPE n. 50 del 2017, e dal conseguente rientro nella disponibilita' del FSC;
508.770.000,00 euro, rientrati nella disponibilita' del FSC 2014-2020 ai sensi del punto 1.1 della presente delibera;
65.000.000,00 euro, rientrati nella disponibilita' del FSC 2014-2020 ai sensi del punto 1.2 della presente delibera;
283.400.000,00 euro, rientrati nella disponibilita' del FSC 2014-2020 ai sensi del punto 1.3 della presente delibera.
2.2. In conseguenza di quanto sopra disposto e tenuto conto di quanto gia' imputato con precedenti delibere del CIPESS e norme di legge, come richiamate nelle premesse della presente delibera, la riduzione complessiva pari a 6 miliardi di euro, di cui all'art. 58, comma 4, lettera f), del decreto-legge n. 50 del 2022, trova completa copertura finanziaria a valere sulle risorse FSC 2014-2020, con cio' determinando il rientro nella disponibilita' del FSC 2021-2027 di risorse di pari importo. 3. Disposizioni finali
3.1. Nelle more dell'approvazione, con successiva delibera del CIPESS, della riprogrammazione del Programma operativo complementare di azione e coesione (POC) «Citta' metropolitane» 2014-2020» conseguente alla revoca di cui al punto 1.3 della presente delibera, sono rese indisponibili le risorse di cui all'Ambito IV «Interventi ex delibera CIPE n. 36/2020» del medesimo POC, per un importo pari a 283.400.000,00 euro.

Il Vice Presidente: Giorgetti Il Segretario: Morelli

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1096