Gazzetta n. 145 del 25 giugno 2025 (vai al sommario)
LEGGE 13 giugno 2025, n. 91
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento
degli atti normativi dell'Unione europea

1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 4 a 29 della presente legge e all'annesso allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Fermo restando quanto previsto agli articoli 4, comma 2, 5, comma 2, 6, comma 2, 7, comma 2, 8, comma 3, 9, comma 2, 10, comma 4, 11, comma 2, 12, comma 3, 13, comma 17, 14, comma 3, 15, comma 2, 16, comma 2, 18, comma 4, 19, comma 5, 20, comma 3, 21, comma 3, 22, comma 3, 23, comma 3, 24, comma 3, 26, comma 5, 27, comma 3, 28, comma 3, e 29, comma 4, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 31, 32 e 41-bis
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante: «Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 3 del 4 gennaio 2012:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici. [19]
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.
Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
«Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della
normativa europea). - 1. Al fine di consentire il
tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli
obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in
quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia'
assegnati alle competenti amministrazioni, e' autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese
derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n.
183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante: «Legge di
contabilita' e finanza pubblica», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009:
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). -
Omissis
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i
mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi
decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della
delega, per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
Omissis.».
 
Allegato A

(articolo 1, comma 1)

1) Direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022, che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture;
2) direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE);
3) direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
4) direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio;
5) direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro;
6) direttiva (UE) 2024/505 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania (Testo rilevante ai fini del SEE);
7) direttiva delegata (UE) 2024/782 della Commissione, del 4 marzo 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista;
8) direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (Testo rilevante ai fini del SEE);
9) direttiva delegata (UE) 2024/846 della Commissione, del 14 marzo 2024, recante modifica della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;
10) direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (rifusione);
11) direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni;
12) direttiva delegata (UE) 2024/1262 della Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali;
13) direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante modifica della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri;
14) direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica;
15) direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana;
16) direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parita' in materia di parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilita', dall'eta' o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE;
17) direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parita' nel settore della parita' di trattamento e delle pari opportunita' tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE;
18) direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione;
19) direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime;
20) direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE);
21) direttiva (UE) 2024/3017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che abroga il regolamento (UE) n. 1286/2011 della Commissione.
 
Art. 2

Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria
di violazioni di atti normativi dell'Unione europea

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 33 della citata
legge 24 dicembre 2012, n. 234:
«Art. 33 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione
delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale,
fatte salve le norme penali vigenti, la legge di
delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la
data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni
penali o amministrative per le violazioni di obblighi
contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare
o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione
europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea
pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa
legge di delegazione europea, per i quali non sono gia'
previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo
e' esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri competenti per
materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma
1, lettera d), della presente legge, a quelli specifici
contenuti nella legge di delegazione europea, qualora
indicati.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al
presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari con le
modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9
dell'articolo 31.»
- Per i riferimenti all'articolo 32 della citata legge
24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.
 
Art. 3
Istituzione di un tavolo tecnico avente ad oggetto la sentenza della
Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2022, nella
causa C-590/20

1. E' istituito presso il Ministero della salute un tavolo tecnico a fini ricognitivi avente ad oggetto la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20, composto da un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca. Le attivita' di supporto al tavolo sono svolte da personale in servizio del Ministero della salute individuato dal medesimo Ministero.
2. Il documento conclusivo dei lavori del tavolo tecnico di cui al comma 1 e' inviato alle Camere, per la successiva assegnazione alle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori.
3. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane e strumentali esistenti a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
 
Art. 4
Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il
recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di
credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente, ivi inclusi il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2023/2225. Nell'adozione di tali modifiche e integrazioni, il Governo tiene conto, ove opportuno, degli orientamenti delle autorita' di vigilanza europee e assicura la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di protezione dei consumatori;
b) designare la Banca d'Italia e l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi quali autorita' competenti, secondo le rispettive attribuzioni e competenze indicate dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a garantire l'applicazione e il rispetto delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2023/2225, attribuendo agli stessi i poteri di indagine e di controllo previsti dalla medesima direttiva, anche tenuto conto di quanto previsto alla lettera h);
c) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia, ove opportuno e nel rispetto delle competenze alla stessa spettanti, nell'ambito e per le finalita' specificamente previste dalla direttiva (UE) 2023/2225;
d) esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2023/2225, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarita' del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi alle suddette opzioni, della necessita' di garantire un alto grado di protezione e tutela dei consumatori e di assicurare il buon funzionamento del mercato del credito al consumo italiano;
e) prevedere, in conformita' con l'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2023/2225, che l'articolo 8, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), l'articolo 10, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 21, paragrafo 3, della medesima direttiva non si applicano ai seguenti contratti di credito:
1) contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 euro;
2) contratti di credito in cui il credito e' senza interessi e senza altre spese;
3) contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entita' trascurabile;
f) valutare l'introduzione di una disciplina relativa alle dilazioni di pagamento in cui il credito e' acquistato da un terzo, anche in casi esclusi dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), della direttiva (UE) 2023/2225, tenendo conto dell'obiettivo di garantire un elevato grado di protezione dei consumatori, di salvaguardare la competitivita' del mercato italiano del credito al consumo e avuto riguardo alle peculiarita' del contesto nazionale;
g) individuare i soggetti che possono prestare i servizi di consulenza sul debito previsti dall'articolo 36 della direttiva (UE) 2023/2225, definendo le caratteristiche, le modalita' di prestazione di tali servizi e le eventuali spese limitate a carico dei consumatori, tenendo conto, in particolare, dell'obiettivo di assicurare un servizio indipendente e di elevata qualita';
h) nell'attuazione dell'articolo 37 della direttiva (UE) 2023/2225, incluso l'eventuale esercizio dell'opzione normativa ivi prevista, definire le caratteristiche del sistema di abilitazione, registrazione e vigilanza degli enti non creditizi e degli istituti non di pagamento, anche valutando l'opportunita' di attribuire compiti di controllo ad autorita' dotate di indipendenza e competenti a esercitare le attivita' di vigilanza, nonche' valutando l'adeguatezza del perimetro dell'attivita' riservata agli intermediari del credito e delle relative esenzioni, al fine di garantire idonei livelli di professionalita' dei soggetti che entrano in contatto con il pubblico, e assicurare la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di protezione dei consumatori, l'efficiente funzionamento del mercato e la proporzionalita' degli oneri per gli operatori;
i) conformemente all'articolo 44 della direttiva (UE) 2023/2225, valutare le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni di cui ai titoli VI-bis e VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in modo da prevedere sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle violazioni degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2023/2225 e dalle relative disposizioni nazionali di attuazione, ivi comprese le modalita' di riscossione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 128-duodecies, comma 1, lettera a-bis), del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;
l) prevedere le opportune disposizioni transitorie, in linea con quanto previsto dall'articolo 47 della direttiva (UE) 2023/2225;
m) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea o di natura secondaria, ivi compreso, se del caso, il codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e con le disposizioni del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 4:
- La direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti
di credito ai consumatori e che abroga la direttiva
2008/48/CE, e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 ottobre 2023,
L.
- Per i riferimenti all'articolo 32 della citata legge
24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.
- Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141,
recante: «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai
contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del
titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n.
385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti
operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita'
finanziaria e dei mediatori creditizi», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2010.
- I Titoli VI-bis e VIII del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 recante: «Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 230 del 30 settembre 1993 recano
rispettivamente: «Agenti in attivita' finanziaria e
mediatori creditizi» e «Sanzioni».
- Si riporta il testo dell'articolo 128-duodecies,
comma 1, del citato decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385:
«Art. 128-duodecies (Disposizioni procedurali). - 1.
Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme
dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui agli
articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, per
l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento
professionale, la violazione di norme legislative o
amministrative che regolano l'attivita' di agenzia in
attivita' finanziaria o di mediazione creditizia, la
mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o
documenti richiesti, l'Organismo applica nei confronti
degli iscritti:
a) il richiamo scritto;
a-bis) la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a
euro cinquemila nei confronti degli iscritti persone
fisiche e la sanzione pecuniaria da euro mille fino al 10
per cento del fatturato nei confronti degli iscritti
persone giuridiche. Se il vantaggio ottenuto dall'autore
della violazione come conseguenza della violazione stessa
e' superiore ai massimali indicati alla presente lettera,
le sanzioni pecuniarie sono elevate fino al doppio
dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale
ammontare sia determinabile. Chi con un'azione od omissione
viola diverse disposizioni o commette piu' violazioni della
stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la
violazione piu' grave, aumentata sino al triplo. I proventi
derivanti dalle sanzioni previste dalla presente lettera
affluiscono al bilancio dello Stato;
b) la sospensione dall'esercizio dell'attivita' per
un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a
un anno;
c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli
articoli 128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2.
Omissis».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
recante: «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della
legge 29 luglio 2003, n. 229», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, n. 235 dell'8 ottobre 2005.
- Il regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione
tra le autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione
della normativa che tutela i consumatori e che abroga il
regolamento (CE) n. 2006/2004, e' pubblicato nella GUUE 27
dicembre 2017, n. L 345.
 
Art. 5
Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il
recepimento della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei
reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive
dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere per le persone fisiche sanzioni penali, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1226, effettive, dissuasive e proporzionate in relazione ai reati di cui agli articoli 3 e 4 della medesima direttiva, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
b) prevedere per le persone giuridiche sanzioni o misure penali o non penali, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1226, effettive, dissuasive e proporzionate in relazione alla responsabilita' di cui all'articolo 6 della medesima direttiva, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
c) individuare, tra le autorita' competenti, un'unita' o un organo per garantire il coordinamento e la cooperazione tra le autorita' di contrasto e le autorita' incaricate dell'attuazione delle misure restrittive dell'Unione, ai fini e per gli effetti dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2024/1226;
d) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il piu' efficace perseguimento delle finalita' della direttiva (UE) 2024/1226, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 5:
- La direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla
definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione
delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la
direttiva (UE) 2018/1673, e' pubblicata nella GUUE 29
aprile 2024, Serie L.
- Per i riferimenti all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante:
«Modifiche al sistema penale», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981.
 
Art. 6
Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il
recepimento della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva
2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari
conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2023/2673;
b) coordinare le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 con le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni e di servizi bancari e finanziari e, in particolare, con le disposizioni, rispettivamente, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonche' con la disciplina in materia di servizi di investimento e di previdenza complementare;
c) confermare l'attribuzione alle autorita' di vigilanza dei settori bancario, finanziario, assicurativo e della previdenza complementare, ciascuna per le rispettive competenze, dei poteri di controllo e sanzionatori volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni introdotte in attuazione della direttiva (UE) 2023/2673;
d) esercitare, al fine di una maggior tutela per il consumatore, l'opzione di cui all'articolo 16-bis, paragrafo 9, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, introdotto dalla direttiva (UE) 2023/2673, che consente di adottare o mantenere disposizioni piu' rigorose in materia di informazioni precontrattuali, anche in considerazione della diversa tipologia di servizi finanziari offerti;
e) esercitare l'opzione di cui all'articolo 16-quater, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE, introdotto dalla direttiva (UE) 2023/2673, ai sensi del quale gli Stati membri possono prevedere che i consumatori non siano tenuti a pagare alcun importo allorche' recedano da un contratto di assicurazione;
f) esercitare l'opzione di cui all'articolo 16-quinquies, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE, introdotto dalla direttiva (UE) 2023/2673, ai sensi del quale gli Stati membri possono precisare modalita' e portata della comunicazione delle spiegazioni adeguate, adattandole al contesto, al destinatario e alla natura del servizio finanziario offerto;
g) assicurare il coordinamento tra l'articolo 144-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, le disposizioni adottate per il recepimento delle direttive (UE) 2023/2225 e 2023/2673 nonche' le disposizioni del regolamento (UE) 2017/2394;
h) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni necessarie alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 nonche' a ogni altra disposizione vigente, anche di derivazione europea o di natura secondaria, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 6:
- La direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la
direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di
servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la
direttiva 2002/65/CE, e' pubblicata nella GUUE 28 novembre
2023, L.
- Per i riferimenti all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante: «Codice delle assicurazioni private», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre
2005.
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230
del30 settembre 1993.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998.
- La direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei
consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del
Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva
85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, e' pubblicata nella
GUUE 22 novembre 2011, n. L 304.
- Si riporta il testo dell'articolo 144-bis del citato
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206:
«Art. 144-bis (Cooperazione tra le autorita'
nazionali per la tutela dei consumatori). - 1. Il Ministero
dello sviluppo economico, salve le disposizioni in materia
bancaria, finanziaria, assicurativa e di sistemi di
pagamento e le competenze delle autorita' indipendenti di
settore, che continuano a svolgere le funzioni di autorita'
competente ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del
regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2017, nonche' le disposizioni
vigenti nelle ulteriori materie per le quali e' prevista la
competenza di altre autorita' nazionali, svolge le funzioni
di autorita' competente, ai sensi del medesimo articolo 3,
numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394, in materia di:
a) servizi turistici, di cui alla parte III, titolo
IV, capo II;3
b) clausole abusive nei contratti stipulati con i
consumatori, di cui alla parte III, titolo I;
c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di
cui alla parte IV, titolo III, capo I;
d) credito al consumo, di cui alla parte III,
titolo II, capo II, sezione I;
e) commercio elettronico, di cui alla parte III,
titolo III, capo II;
f) contratti negoziati fuori dai locali
commerciali, di cui alla parte III, titolo III, capo I,
sezione I;
g) contratti a distanza, di cui alla parte III,
titolo III, capo I, sezione II;
h) contratti di multiproprieta', contratti relativi
ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di
rivendita e di scambio, di cui alla parte III, titolo IV,
capo I.
2. Il Ministero dello sviluppo economico e le altre
autorita' competenti ai sensi dell'articolo 3, numero 6),
del regolamento (UE) 2017/2394, che dispongono di tutti i
poteri minimi di cui all'articolo 9 dello stesso
regolamento e li esercitano conformemente all'articolo 10
del medesimo regolamento, conservano gli ulteriori e piu'
ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente. Con
riferimento alle infrazioni lesive degli interessi
collettivi dei consumatori in ambito nazionale, escluse
dall'applicazione del citato regolamento (UE) 2017/2394, le
autorita' di cui al primo periodo del presente comma, fermi
restando gli ulteriori e piu' ampi poteri loro attribuiti
dalla normativa vigente, esercitano i medesimi poteri di
indagine e di esecuzione di cui all'articolo 9 del citato
regolamento, in conformita' all'articolo 10 del medesimo
regolamento, con facolta' di avvalersi anche di soggetti
appositamente incaricati, che acquisiscono i dati, le
notizie e le informazioni secondo le competenze e le
modalita' stabilite dai rispettivi regolamenti.
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e
2, il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, nonche' del Corpo della Guardia di finanza che
agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento
dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui
redditi. Puo' inoltre definire forme di collaborazione con
altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di
cui all'articolo 139, puo' avvalersi delle associazioni dei
consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137.
4. Ferme restando la disciplina sanzionatoria in
materia di indicazione dei prezzi di cui all'articolo 17
del presente codice e le disposizioni di cui all'articolo
22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 il
Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento
delle funzioni di cui al comma 1, puo' avvalersi, in
particolare, dei comuni.
5. Le procedure istruttorie relative ai poteri di cui
al comma 2, nonche' relativamente all'applicazione delle
sanzioni di cui ai commi 6 e 7, sono stabilite con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da
garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli
atti e la verbalizzazione.
6. Nei casi di rifiuto, omissione o ritardo, senza
giustificato motivo, di esibire i documenti o di fornire le
informazioni richieste, nell'ambito delle proprie
competenze, dal Ministero dello sviluppo economico,
riguardanti fattispecie di infrazioni nazionali o
intracomunitarie, nonche' nel caso in cui siano esibiti
documenti o fornite informazioni non veritiere, si
applicano le sanzioni di cui all'articolo 27, comma 4.
7. Nei casi di inottemperanza ad impegni assunti nei
confronti del Ministero dello sviluppo economico dai
soggetti interessati, per porre fine a infrazioni nazionali
o intracomunitarie, si applicano le sanzioni di cui
all'articolo 27, comma 12.
8. Ai sensi degli articoli 3, numero 6), 5, 9 e 10
del regolamento (UE) 2017/2394, in materia di pratiche
commerciali scorrette di cui alla parte II, titolo III, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 1 e
2, in relazione alle funzioni di autorita' competente
attribuite all'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato. Per i profili sanzionatori, nell'ambito delle
proprie competenze, l'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato provvede ai sensi dell'articolo 27.
9. Il Ministero dello sviluppo economico designa
l'ufficio unico di collegamento responsabile
dell'applicazione del citato regolamento (UE) 2017/2394.
9-bis. L'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato e' designata quale organismo responsabile ai sensi
dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE)
2018/302. In relazione al regolamento (UE) 2018/302,
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e'
designata autorita' competente ai sensi dell'articolo 5,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394. In materia di
accertamento e sanzione delle violazioni del medesimo
regolamento (UE) 2018/302, si applica l'articolo 27, commi
da 2 a 15, del presente codice.
9-ter. Il Centro nazionale della rete europea per i
consumatori (ECC-NET) e' designato quale organismo
competente a fornire assistenza ai consumatori in caso di
controversia tra un consumatore e un professionista ai
sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2018/302. Per le
finalita' di cui al primo periodo si applica la procedura
di cui all'articolo 30, comma 1-bis, del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59.».
 
Art. 7
Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE)
2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio
2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti
designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini
dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni indicate nell'articolo 5 della direttiva (UE) 2023/1544, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
b) individuare una o piu' autorita' centrali, ai fini e per gli effetti dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2023/1544;
c) prevedere la competenza del Ministero della giustizia per la comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2023/1544;
d) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il piu' efficace perseguimento delle finalita' della direttiva (UE) 2023/1544, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 7:
- La direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme
armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e
sulla nomina di rappresentanti legali ai fini
dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti
penali, e' pubblicata nella GUUE 28 luglio 2023, n. L 191.
- Per i riferimenti all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.
- Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n.
689, si vedano le note all'articolo 5.
 
Art. 8
Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il
recepimento della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva
2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche - RAEE

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riordinare la disciplina nazionale relativa ai pannelli fotovoltaici a fine vita provenienti dai nuclei domestici e dagli utilizzatori diversi dai nuclei domestici adeguandola alla direttiva (UE) 2024/884, anche in relazione alle disposizioni sul finanziamento della gestione dei rifiuti originati da pannelli fotovoltaici, di cui all'articolo 1, punti 2) e 3), della direttiva (UE) 2024/884;
b) adeguare la disciplina relativa al finanziamento della gestione dei rifiuti originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche diverse dai pannelli fotovoltaici alle disposizioni di cui all'articolo 1, punti 2) e 3), della direttiva (UE) 2024/884, anche in considerazione di quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;
c) adeguare la normativa nazionale a quanto previsto dall'articolo 1, punti 4) e 5), della direttiva (UE) 2024/884, relativi agli obblighi di informazione diretta sia agli utilizzatori, sia agli operatori degli impianti di trattamento, senza prevedere oneri sproporzionati sui produttori, incluse le piccole e medie imprese, e nel rispetto dei principi di semplificazione e digitalizzazione degli obblighi informativi.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 8:
- La direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva
2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE), e' pubblicata nella GUUE 19 marzo
2024, Serie L.
- Per i riferimenti all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.
- La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che
abroga alcune direttive, e' pubblicata nella GUUE 22
novembre 2008, n. L 312.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
 
Art. 9
Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il
recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale
dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e
2009/123/CE

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente, e in particolare al titolo VI-bis del libro secondo del codice penale e alla legislazione speciale in materia ambientale, le modifiche necessarie per dare piena attuazione alle previsioni degli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2024/1203, con particolare riferimento alla definizione dei reati e delle relative circostanze aggravanti e attenuanti, e alla previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate in relazione ai predetti reati, in conformita' ai criteri di cui all'articolo 5 della medesima direttiva e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
b) prevedere per le persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1203 e conformemente ai criteri ivi indicati, sanzioni o misure penali o non penali effettive, dissuasive e proporzionate in relazione alla responsabilita' di cui all'articolo 6 della medesima direttiva, anche apportando modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
c) apportare alla normativa nazionale vigente, sostanziale e processuale, le modifiche necessarie ad assicurare la conformita' alle previsioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 20 della direttiva (UE) 2024/1203, in materia di congelamento e confisca, di termini di prescrizione, di competenza giurisdizionale, di strumenti investigativi e di cooperazione internazionale in relazione ai reati previsti dagli articoli 3 e 4 della medesima direttiva;
d) prevedere adeguati meccanismi di coordinamento e cooperazione tra le autorita' competenti a livello nazionale per la prevenzione e la repressione dei reati ambientali, anche adottando eventuali disposizioni di natura regolamentare e amministrativa, ai fini e per gli effetti indicati dall'articolo 19 della direttiva (UE) 2024/1203;
e) provvedere, anche attraverso la previsione di regolamenti o atti amministrativi, all'adozione delle disposizioni necessarie a garantire il tempestivo e completo adempimento degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2024/1203, in relazione all'elaborazione e alla pubblicazione, entro il 21 maggio 2027, della strategia nazionale in materia di contrasto ai reati ambientali e in relazione al sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici relativi ai reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva medesima;
f) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con la disciplina di cui alla direttiva (UE) 2024/1203, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il piu' efficace perseguimento delle finalita' della direttiva medesima, anche in relazione agli scopi di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 della stessa, in materia di pubblicazione di informazioni e accesso alla giustizia, di prevenzione, di risorse e di formazione.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 9:
- La direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale
dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e
2009/123/CE, e' pubblicata nella GUUE 30 aprile 2024, Serie
L.
- Per i riferimenti all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
recante: «Disciplina della responsabilita' amministrativa
delle persone giuridiche, delle societa' e delle
associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno
2001.
 
Art. 10
Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il
recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle
emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio,
relativa alle discariche di rifiuti

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) attribuire alla competenza regionale la definizione delle modalita' con le quali condurre i procedimenti di autorizzazione o di registrazione degli impianti di allevamento nonche' la definizione delle connesse tariffe istruttorie e dei controlli, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e fermi restando gli obblighi di informazione nei confronti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, assicurando nelle more un regime transitorio che garantisca il rispetto dei requisiti minimi richiesti dall'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/1785;
b) introdurre, sia per gli allevamenti, sia per altre categorie di installazioni, la possibilita', prevista dall'articolo 6 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, di emanare requisiti generali vincolanti, in modo da sostituire i procedimenti di rilascio, modifica e rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale con una presa d'atto di conformita', modificando e integrando a tal fine le vigenti disposizioni in materia, ferma restando la disciplina riguardante le procedure di riesame e di controllo;
c) assicurare l'efficace partecipazione dell'Italia alle attivita' di scambio di informazioni tecniche previste dalla direttiva (UE) 2024/1785 e, in particolare, alle attivita' del centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali (INCITE), previsto dall'articolo 27-bis della direttiva 2010/75/UE;
d) assicurare che la singola autorizzazione contribuisca al raggiungimento dell'obiettivo di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel loro complesso a scala comunitaria, anche nel caso in cui non possa da sola garantire il suo conseguimento a scala locale, individuando a tal fine le procedure e gli strumenti, per quanto possibile valorizzando quelli gia' esistenti, nonche' le eventuali risorse finanziarie occorrenti, da porre a carico dei gestori mediante le previste tariffe, attraverso le quali le autorita' sanitarie possono contribuire efficacemente all'individuazione delle migliori tecniche disponibili e, sia in fase previsionale, sia in fase di controllo, delle eventuali criticita' sanitarie che rendono necessario, in particolari contesti, condizionare l'esercizio al raggiungimento di prestazioni ambientali particolarmente ambiziose;
e) riordinare le procedure autorizzative per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali alla luce degli sviluppi della disciplina in materia di procedimento amministrativo, in particolare garantendo il coinvolgimento nella fase decisoria dei soli soggetti aventi titolo a esprimere atti di assenso necessari, evitando la duplicazione di oneri informativi e rinviando alle sedi opportune, senza effetti sul procedimento, la definizione o l'aggiornamento del quadro prescrittivo non sostituito dall'autorizzazione;
f) chiarire come le disposizioni vigenti in materia di risarcimento e indennizzo siano applicabili in caso di violazione delle prescrizioni autorizzative che determina un danno sanitario, ove necessario integrando tali disposizioni al fine di renderle coerenti con la pertinente disciplina dell'Unione europea, chiarendo altresi' quale sia il soggetto pubblico titolato ad accertare la violazione e introducendo specifiche disposizioni volte a evitare plurimi indennizzi a fronte del medesimo evento dannoso;
g) riordinare le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC, i criteri di presentazione delle relazioni di riferimento di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure autorizzative riguardanti interventi che comportano una significativa modifica delle migliori tecniche disponibili di riferimento, nonche' le competenze del tavolo di coordinamento previsto dall'articolo 29-quinquies del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla luce della disciplina in materia di interpello ambientale;
h) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravita' della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2024/1785, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo altresi' strumenti deflativi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere;
i) apportare alla normativa vigente ogni ulteriore modifica e integrazione al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni incompatibili.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera c), pari a euro 300.000 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
4. Dall'attuazione dei criteri di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f), g), h) e i), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 10:
- La direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la
direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione
e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva
1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di
rifiuti, e' pubblicata nella GUUE 15 luglio 2024, Serie L.
- Per i riferimenti all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.
- La direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni
industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e'
pubblicata nella GUUE 17 dicembre 2010, n. L 334.
- Si riporta il testo degli articoli 29-quinquies e
29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
recante: «Norme in materia ambientale»:
«Art. 29-quinquies (Coordinamento per l'uniforme
applicazione sul territorio nazionale). - 1. E' istituito,
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, un Coordinamento tra i
rappresentanti di tale Ministero, di ogni regione e
provincia autonoma e dell'Unione delle province italiane
(UPI). Partecipano al Coordinamento rappresentanti
dell'ISPRA, nonche', su indicazione della regione o
provincia autonoma di appartenenza, rappresentanti delle
agenzie regionali e provinciali per la protezione
dell'ambiente. Il Coordinamento opera attraverso
l'indizione di riunioni periodiche e la creazione di una
rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni.
2. Il Coordinamento previsto dal comma 1 assicura,
anche mediante gruppi di lavoro, l'elaborazione di
indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di
comune interesse e permette un esame congiunto di temi
connessi all'applicazione del presente Titolo, anche al
fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle
nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e
le relative conseguenze.
3. Ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo,
al Coordinamento previsto al comma 1 non sono corrisposti
gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti
comunque denominati.
Art. 29-sexies (Autorizzazione integrata ambientale).
- 1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai
sensi del presente decreto, deve includere tutte le misure
necessarie a soddisfare i requisiti di cui ai seguenti
commi del presente articolo nonche' di cui agli articoli 6,
comma 16, e 29-septies, al fine di conseguire un livello
elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
L'autorizzazione integrata ambientale di attivita'
regolamentate dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
216, contiene valori limite per le emissioni dirette di gas
serra, di cui all'allegato B del medesimo decreto, solo
quando cio' risulti indispensabile per evitare un rilevante
inquinamento locale.
2.
3. L'autorizzazione integrata ambientale deve
includere valori limite di emissione fissati per le
sostanze inquinanti, in particolare quelle dell'allegato X
alla Parte Seconda, che possono essere emesse
dall'installazione interessata in quantita' significativa,
in considerazione della loro natura e delle loro
potenzialita' di trasferimento dell'inquinamento da un
elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonche'
i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia
di inquinamento acustico. I valori limite di emissione
fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non
possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati
dalla normativa vigente nel territorio in cui e' ubicata
l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione
possono essere integrati o sostituiti con parametri o
misure tecniche equivalenti.
3-bis. L'autorizzazione integrata ambientale contiene
le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione
del suolo e delle acque sotterranee, le opportune
disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti
dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico,
nonche' disposizioni adeguate per la manutenzione e la
verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le
emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e
disposizioni adeguate relative al controllo periodico del
suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze
pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto
conto della possibilita' di contaminazione del suolo e
delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione.
4. Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite
di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti
di cui ai commi precedenti fanno riferimento
all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza
l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia
specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche
dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica
e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi,
le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per
ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o
attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello
di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
4-bis. L'autorita' competente fissa valori limite di
emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio
normali, le emissioni non superino i livelli di emissione
associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso
una delle due opzioni seguenti:
a) fissando valori limite di emissione, in
condizioni di esercizio normali, che non superano i
BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei
BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei
BAT-AEL;
b) fissando valori limite di emissione diversi da
quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi
di riferimento e condizioni, a patto che l'autorita'
competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del
controllo delle emissioni al fine di verificare che le
emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino
i livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili.
4-ter. L'autorita' competente puo' fissare valori
limite di emissione piu' rigorosi di quelli di cui al comma
4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:
a) quando previsto dall'articolo 29-septies;
b) quando lo richiede il rispetto della normativa
vigente nel territorio in cui e' ubicata l'installazione o
il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione
non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale.
4-quater. I valori limite di emissione delle sostanze
inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle
emissioni dall'installazione e la determinazione di tali
valori e' effettuata al netto di ogni eventuale diluizione
che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso
esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della
sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto
concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti
nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione puo'
essere preso in considerazione nella determinazione dei
valori limite di emissione dell'installazione interessata,
a condizione di garantire un livello equivalente di
protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a
carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.
5. L'autorita' competente rilascia l'autorizzazione
integrata ambientale osservando quanto specificato
nell'articolo 29-bis, commi 1, 2 e 3. In mancanza delle
conclusioni sulle BAT l'autorita' competente rilascia
comunque l'autorizzazione integrata ambientale secondo
quanto indicato al comma 5-ter, tenendo conto di quanto
previsto nell'Allegato XI alla Parte Seconda. ((209))
5-bis. Se l'autorita' competente stabilisce
condizioni di autorizzazione sulla base di una migliore
tecnica disponibile non descritta in alcuna delle
pertinenti conclusioni sulle BAT, essa verifica che tale
tecnica sia determinata prestando particolare attenzione ai
criteri di cui all'Allegato XI alla Parte Seconda, e:
a) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili
contengano BAT-AEL verifica il rispetto degli obblighi di
cui ai commi 4-bis e 9-bis, ovvero
b) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili non
contengano BAT-AEL verifica che la tecnica garantisca un
livello di protezione dell'ambiente non inferiore a quello
garantito dalle migliori tecniche disponibili descritte
nelle conclusioni sulle BAT.
5-ter. Se un'attivita', o un tipo di processo di
produzione svolto all'interno di un'installazione non e'
previsto, ne' da alcuna delle conclusioni sulle BAT, ne'
dalle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili,
tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea
in attuazione dell'articolo 16, paragrafo 2, della
direttiva 96/61/CE o dell'articolo 16, paragrafo 2, della
direttiva 2008/01/CE o, se queste conclusioni non prendono
in considerazione tutti gli effetti potenziali
dell'attivita' o del processo sull'ambiente, l'autorita'
competente, consultato il gestore, stabilisce le condizioni
dell'autorizzazione tenendo conto dei criteri di cui
all'Allegato XI.
6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli
opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che
specificano, in conformita' a quanto disposto dalla vigente
normativa in materia ambientale e basandosi sulle
conclusioni sulle BAT applicabili, la metodologia e la
frequenza di misurazione, le condizioni per valutare la
conformita', la relativa procedura di valutazione, nonche'
l'obbligo di comunicare all'autorita' competente
periodicamente, ed almeno una volta all'anno, i dati
necessari per verificarne la conformita' alle condizioni di
autorizzazione ambientale integrata nonche', quando si
applica il comma 4-bis, lettera b), una sintesi di detti
risultati espressi in un formato che consenta un confronto
con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili, rendendo disponibili, a tal fine, anche i
risultati del controllo delle emissioni per gli stessi
periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli
di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.
L'autorizzazione contiene altresi' l'obbligo di comunicare
all'autorita' competente e ai comuni interessati, nonche'
all'ente responsabile degli accertamenti di cui
all'articolo 29-decies, comma 3, i dati relativi ai
controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione
integrata ambientale. Tra i requisiti di controllo,
l'autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto
del decreto di cui all'articolo 33, comma 3-bis, le
modalita' e la frequenza dei controlli programmati di cui
all'articolo 29-decies, comma 3. Per gli impianti di
competenza statale le comunicazioni di cui al presente
comma sono trasmesse per il tramite dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale. L'autorita'
competente in sede di aggiornamento dell'autorizzazione,
per fissare i nuovi requisiti di controllo delle emissioni,
su richiesta del gestore, tiene conto dei dati di controllo
sull'installazione trasmessi per verificarne la conformita'
all'autorizzazione e dei dati relativi ai controlli delle
emissioni, nonche' dei dati reperiti durante le attivita'
di cui all'articolo 29-octies, commi 3 e 4.
6-bis. Fatto salvo quanto specificato nelle
conclusioni sulle BAT applicabili, l'autorizzazione
integrata ambientale programma specifici controlli almeno
una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e
almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che
sulla base di una valutazione sistematica del rischio di
contaminazione non siano state fissate diverse modalita' o
piu' ampie frequenze per tali controlli.
6-ter. Nell'ambito dei controlli di cui al comma 6 e'
espressamente prevista un'attivita' ispettiva presso le
installazioni svolta con oneri a carico del gestore
dall'autorita' di controllo di cui all'articolo 29-decies,
comma 3, e che preveda l'esame di tutta la gamma degli
effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate.
Le Regioni possono prevedere il coordinamento delle
attivita' ispettive in materia di autorizzazione integrata
ambientale con quelle previste in materia di valutazione di
impatto ambientale e in materia di incidenti rilevanti, nel
rispetto delle relative normative.
7. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le
misure relative alle condizioni diverse da quelle di
esercizio normali, in particolare per le fasi di avvio e di
arresto dell'installazione, per le emissioni fuggitive, per
i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo
dell'installazione. L'autorizzazione puo', tra l'altro,
ferme restando le diverse competenze in materia di
autorizzazione alla demolizione e alla bonifica dei suoli,
disciplinare la pulizia, la protezione passiva e la messa
in sicurezza di parti dell'installazione per le quali il
gestore dichiari non essere previsto il funzionamento o
l'utilizzo durante la durata dell'autorizzazione stessa.
Gli spazi liberabili con la rimozione di tali parti di
impianto sono considerati disponibili alla realizzazione
delle migliori tecniche disponibili negli stretti tempi
tecnici e amministrativi necessari alla demolizione e, se
del caso, alla bonifica.
7-bis. Fermo restando quanto prescritto agli articoli
237-sexies, comma 1, lettera e), e 237-octiedecies per gli
impianti di incenerimento o coincenerimento, e' facolta'
dell'autorita' competente, considerata la stabilita'
d'esercizio delle tecniche adottate, l'affidabilita' dei
controlli e la mancata contestazione al gestore, nel
periodo di validita' della precedente autorizzazione, di
violazioni relative agli obblighi di comunicazione,
indicare preventivamente nell'autorizzazione il numero
massimo, la massima durata e la massima intensita'
(comunque non eccedente il 20 per cento) di superamenti dei
valori limite di emissione di cui al comma 4-bis, dovuti ad
una medesima causa, che possono essere considerati, nel
corso di validita' dell'autorizzazione stessa, situazioni
diverse dal normale esercizio e nel contempo non rientrare
tra le situazioni di incidente o imprevisti, disciplinate
dall'articolo 29-undecies.
8. Per le installazioni assoggettate al decreto
legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, l'autorita'
competente ai sensi di tale decreto trasmette all'autorita'
competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale le piu' recenti valutazioni assunte e i
provvedimenti adottati, alle cui prescrizioni ai fini della
sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti
rilevanti, citate nella autorizzazione, sono armonizzate le
condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.
8-bis. Per le pratiche assoggettate al decreto
legislativo del 31 luglio 2020, n. 101, il Prefetto
trasmette i provvedimenti adottati all'autorita' competente
per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.
Le relative prescrizioni sono espressamente riportate
nell'autorizzazione e ad esse sono armonizzate le
condizioni ivi previste.
9. L'autorizzazione integrata ambientale puo'
contenere ulteriori condizioni specifiche ai fini del
presente decreto, giudicate opportune dell'autorita'
competente. Ad esempio, fermo restando l'obbligo di
immediato rispetto dei precedenti commi e in particolare
del comma 4-bis, l'autorizzazione puo' disporre la
redazione di progetti migliorativi, da presentare ai sensi
del successivo articolo 29-nonies, ovvero il raggiungimento
di determinate ulteriori prestazioni ambientali in tempi
fissati, impegnando il gestore ad individuare le tecniche
da implementare a tal fine. In tale ultimo caso, fermo
restando l'obbligo di comunicare i miglioramenti
progettati, le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies
non si applicano alle modifiche strettamente necessarie ad
adeguare la funzionalita' degli impianti alle prescrizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale.
9-bis. In casi specifici l'autorita' competente puo'
fissare valori limite di emissione meno severi di quelli
discendenti dall'applicazione del comma 4-bis, a condizione
che una valutazione dimostri che porre limiti di emissione
corrispondenti ai 'livelli di emissione associati alle
migliori tecniche disponibili' comporterebbe una
maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici
ambientali, in ragione dell'ubicazione geografica e delle
condizioni ambientali locali dell'istallazione interessata
e delle caratteristiche tecniche dell'istallazione
interessata. In tali casi l'autorita' competente documenta,
in uno specifico allegato all'autorizzazione, le ragioni di
tali scelta, illustrando il risultato della valutazione e
la giustificazione delle condizioni imposte. I valori
limite di emissione cosi' fissati non superano, in ogni
caso, i valori limite di emissione di cui agli allegati del
presente decreto, laddove applicabili. Ai fini della
predisposizione di tale allegato si fa riferimento alle
linee guida di cui all'Allegato XII-bis alla Parte Seconda.
Tale allegato e' aggiornato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
entro sei mesi dall'emanazione, da parte della Commissione
europea, di eventuali linee guida comunitarie in materia,
per garantire la coerenza con tali linee guida comunitarie.
L'autorita' competente verifica comunque l'applicazione dei
principi di cui all'articolo 6, comma 16, e in particolare
che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che
si realizzi nel complesso un elevato grado di tutela
ambientale. L'applicazione del presente comma deve essere
espressamente riverificata e riconfermata in occasione di
ciascun pertinente riesame dell'autorizzazione.
9-ter. L'autorita' competente puo' accordare deroghe
temporanee alle disposizioni del comma 4-bis e 5-bis e
dell'articolo 6, comma 16, lettera a), in caso di
sperimentazione e di utilizzo di tecniche emergenti per un
periodo complessivo non superiore a nove mesi, a condizione
che dopo il periodo specificato tale tecnica sia sospesa o
che le emissioni dell'attivita' raggiungano almeno i
livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili.
9-quater. Nel caso delle installazioni di cui al
punto 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda, il
presente articolo si applica fatta salva la normativa in
materia di benessere degli animali.
9-quinquies. Fatto salvo quanto disposto alla Parte
Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del presente
decreto, l'autorita' competente stabilisce condizioni di
autorizzazione volte a garantire che il gestore:
a) quando l'attivita' comporta l'utilizzo, la
produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto
conto della possibilita' di contaminazione del suolo e
delle acque sotterranee nel sito dell'installazione,
elabori e trasmetta per validazione all'autorita'
competente la relazione di riferimento di cui all'articolo
5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio
della nuova installazione o prima dell'aggiornamento
dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione
esistente;
b) al momento della cessazione definitiva delle
attivita', valuti lo stato di contaminazione del suolo e
delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose
pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;
c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b)
risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento
significativo del suolo o delle acque sotterranee con
sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato
constatato nella relazione di riferimento di cui alla
lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a
tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale
stato, tenendo conto della fattibilita' tecnica di dette
misure;
d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto
dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento
della cessazione definitiva delle attivita' la
contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito
comporta un rischio significativo per la salute umana o per
l'ambiente in conseguenza delle attivita' autorizzate
svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento
dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua
gli interventi necessari ad eliminare, controllare,
contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in
modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso
futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;
e) se non e' tenuto ad elaborare la relazione di
riferimento di cui alla lettera a), al momento della
cessazione definitiva delle attivita' esegua gli interventi
necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le
sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto
conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del
medesimo non comporti un rischio significativo per la
salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione
del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle
attivita' autorizzate, tenendo conto dello stato del sito
di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.
9-sexies. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono
stabilite le modalita' per la redazione della relazione di
riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis),
con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle
sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle
attivita' di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda.
9-septies. A garanzia degli obblighi di cui alla
lettera c del comma 9-quinquies, l'autorizzazione integrata
ambientale prevede adeguate garanzie finanziarie, da
prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della regione
o della provincia autonoma territorialmente competente. Con
uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono stabiliti criteri che
l'autorita' competente dovra' tenere in conto nel
determinare l'importo di tali garanzie finanziarie.».
- Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n.
689, si vedano le note all'articolo 5.
- Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note
all'articolo 8.
 
Art. 11
Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il
recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle
condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al capo V-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/2831;
b) adeguare la definizione di «piattaforma di lavoro digitale» contenuta nella normativa vigente alle definizioni contenute nella direttiva (UE) 2024/2831;
c) individuare procedure adeguate ed efficaci per verificare e garantire la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali;
d) definire le procedure per la limitazione del trattamento dei dati personali mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o sistemi decisionali automatizzati da parte delle piattaforme di lavoro digitali;
e) modulare le tutele previdenziali dei lavoratori attraverso la loro riconduzione alla disciplina del lavoro autonomo o subordinato, prevedendo i necessari adattamenti normativi;
f) stabilire le modalita' con cui le piattaforme di lavoro digitali informano le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, i rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali e, su richiesta, le autorita' nazionali competenti in merito all'uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati;
g) definire le modalita' di controllo e monitoraggio per verificare l'avvenuta valutazione dell'impatto delle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi di monitoraggio automatizzati e dai sistemi decisionali automatizzati sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali nonche' il riesame umano delle decisioni;
h) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le modifiche e le integrazioni necessarie per la tutela in materia di sicurezza e salute dei lavoratori delle piattaforme digitali, anche con riferimento all'individuazione di misure di prevenzione contro la violenza e le molestie tramite canali di segnalazione efficaci;
i) individuare e regolamentare le modalita' con cui le piattaforme di lavoro digitali mettono a disposizione dei soggetti aventi diritto le informazioni pertinenti al lavoro mediante piattaforme digitali, eventualmente anche tramite l'osservatorio di cui all'articolo 47-octies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 11:
- La direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al
miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro
mediante piattaforme digitali, e' pubblicata nella GUUE 11
novembre 2024, Serie L.
- Per i riferimenti all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.
- Il del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
- Si riporta il capo V-bis e il testo dell'articolo
47-octies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma
dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.
183»:
«Capo V-bis - Tutela del lavoro tramite piattaforme
digitali»
«Art. 47-octies (Osservatorio). - 1. Al fine di
assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente
delle disposizioni del presente capo, e' istituito, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali un
osservatorio permanente, presieduto dal Ministro o da un
suo delegato e composto da rappresentanti dei datori di
lavoro e dei lavoratori di cui al comma 1 dell'articolo
47-bis, designati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.
L'osservatorio verifica, sulla base dei dati forniti dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e
dall'INAIL, gli effetti delle disposizioni del presente
capo e puo' proporre eventuali revisioni in base
all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica
sociale. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun
compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o
emolumento comunque denominato. L'attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo non deve
comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica ed e' assicurata con le risorse finanziarie, umane
e strumentali previste a legislazione vigente.».
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante:
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101.
 
Art. 12
Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il
recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualita'
dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) assicurare la sinergia tra le azioni relative al risanamento della qualita' dell'aria ambiente e le azioni relative ai settori che interessano le piu' importanti fonti emissive, prevedendo le necessarie misure di integrazione e di coordinamento tra gli atti di pianificazione e di programmazione in materia di qualita' dell'aria e quelli in materia di trasporti, mobilita', energia, industria, efficienza energetica e agricoltura, nonche' prevedendo sedi e procedure istituzionali per l'impulso e il coordinamento di un'azione condivisa, a livello territoriale e a livello nazionale, tra le autorita' competenti per la qualita' dell'aria e le autorita' competenti per tali settori;
b) assicurare la sinergia tra le misure di risanamento della qualita' dell'aria ambiente adottate in via ordinaria dalle autorita' regionali e locali e in via complementare dalle autorita' statali, prevedendo la competenza dello Stato ad adottare misure nazionali qualora i piani regionali non possano permettere il raggiungimento dei valori di qualita' dell'aria in aree influenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le regioni non hanno competenza amministrativa e legislativa o, anche in assenza di tale condizione, qualora i contenuti delle misure siano definiti in accordi sottoscritti dalle autorita' regionali interessate e da tutte le autorita' statali aventi competenza sui pertinenti settori emissivi;
c) assegnare all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nell'ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), le funzioni relative all'attuazione, sotto la supervisione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, degli obblighi della direttiva (UE) 2024/2881 in materia di preparazione e trasmissione periodica di dati e informazioni alla Commissione europea;
d) introdurre misure di semplificazione, nella misura ammessa dalla pertinente normativa dell'Unione europea, in relazione alle procedure amministrative propedeutiche alla predisposizione e all'adozione dei piani regionali di risanamento della qualita' dell'aria;
e) prevedere, a integrazione della disciplina sulla tutela della qualita' dell'aria ambiente, una prima disciplina sulla tutela della qualita' dell'aria indoor, limitatamente all'introduzione di disposizioni di dettaglio e di specificazione relative a fattispecie in cui la tutela della qualita' dell'aria indoor e' gia' oggetto di procedure e di obblighi nella vigente normativa.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 12:
- La direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualita'
dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa
(rifusione), e' pubblicata nella GUUE 20 novembre 2024,
Serie L.
- Per i riferimenti all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.
- Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note all'articolo 8.
 
Art. 13
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica i regolamenti
(UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i
mercati pubblici dei capitali nell'Unione piu' attraenti per le
societa' e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai
capitali, per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2810 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulle
strutture con azioni a voto plurimo nelle societa' che chiedono
l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema
multilaterale di negoziazione, per il recepimento della direttiva
(UE) 2024/2811 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2024, che modifica la direttiva 2014/65/UE per rendere i
mercati pubblici dei capitali nell'Unione piu' attraenti per le
imprese e per facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai
capitali, e che abroga la direttiva 2001/34/CE, per il recepimento
della direttiva (UE) 2024/2994 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica le direttive
2009/65/CE, 2013/36/UE e (UE) 2019/2034 per quanto concerne il
trattamento del rischio di concentrazione derivante dalle
esposizioni nei confronti delle controparti centrali e del rischio
di controparte per le operazioni con strumenti derivati compensate
a livello centrale, e per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2987 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica i
regolamenti (UE) n. 648/2012, (UE) n. 575/2013 e (UE) 2017/1131 per
quanto concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni
eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a
migliorare l'efficienza dei mercati della compensazione
dell'Unione, per il recepimento della direttiva (UE) 2024/790 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che
modifica la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli
strumenti finanziari, e per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica il
regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il miglioramento
della trasparenza dei dati, l'eliminazione degli ostacoli
all'emergere di sistemi consolidati di pubblicazione,
l'ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di
ricevere pagamenti per il flusso degli ordini, per il recepimento
della direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica le direttive 2011/61/UE
e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione
del rischio di liquidita', le segnalazioni a fini di vigilanza, la
fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione
di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi, nonche'
per il recepimento della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la
direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalita', la
qualita' della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle
garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi
di sostenibilita' e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le
direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809, nonche' dei pertinenti atti delegati o di esecuzione, che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri, garantendo il coordinamento con la disciplina generale dell'appello al pubblico risparmio e con le ulteriori disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale;
b) coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di poteri di vigilanza, di indagine, di intervento e di sanzioni amministrative, irrogabili dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) in coerenza con quanto gia' previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, tenendo conto delle circostanze, dei limiti e dei criteri di alternativita' previsti dall'articolo 2, punti 14) e 15), del regolamento (UE) 2024/2809;
c) attribuire alla CONSOB il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alla stessa spettanti e nell'ambito e per le finalita' specificamente previsti dal regolamento (UE) 2024/2809, prevedendo che la CONSOB stessa adotti tale disciplina entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1;
d) non avvalersi della facolta' di cui all'articolo 3, paragrafo 2-bis, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, come introdotto dall'articolo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2024/2809, che consente agli Stati membri di esentare un'offerta pubblica di titoli dall'obbligo di pubblicazione del prospetto di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo 3, a condizione che il corrispettivo aggregato totale nell'Unione dei titoli offerti sia inferiore a 5.000.000 di euro per emittente o offerente, calcolato su un periodo di dodici mesi;
e) stabilire gli eventuali obblighi informativi per le offerte pubbliche di titoli in esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2-quinquies, del regolamento (UE) 2017/1129, come introdotto dall'articolo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2024/2809, avendo comunque riguardo al controvalore di tali offerte;
f) confermare l'attribuzione alla CONSOB del potere di stabilire in via regolamentare le disposizioni in materia di regime linguistico del prospetto di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1129;
g) attribuire alla CONSOB il potere di disporre in via regolamentare le modalita' e i termini di trasmissione della documentazione comprovante l'assolvimento delle condizioni previste per il ritardo della comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014, come introdotto dall'articolo 2, punto 6), lettera c), del regolamento (UE) 2024/2809;
h) attribuire alla CONSOB la facolta' di partecipare al dispositivo istituito ai sensi dell'articolo 25-bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, come introdotto dall'articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2024/2809, anche qualora nessuna delle sedi di negoziazione sotto la vigilanza di detta autorita' abbia una dimensione transfrontaliera significativa.
3. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2810, nonche' dei pertinenti atti delegati o di esecuzione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri;
b) al fine di garantire un'adeguata tutela degli interessi degli azionisti che non detengono azioni a voto plurimo, valutare, ove opportuno, l'adozione delle misure previste dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/2810;
c) prevedere misure di trasparenza in conformita' a quanto previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/2810;
d) prevedere la possibilita' di estendere le disposizioni dell'articolo 127-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle societa' emittenti azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione;
e) attribuire alla CONSOB il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alla stessa spettanti e nell'ambito e per le finalita' specificamente previsti dalla direttiva (UE) 2024/2810, prevedendo che la CONSOB adotti tale disciplina entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 3.
5. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2811 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.
6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2811, nonche' dei pertinenti atti delegati o di esecuzione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri;
b) mantenere, nell'ambito degli interventi necessari per dare attuazione alla direttiva (UE) 2024/2811, il riferimento all'ammissione a quotazione attualmente contenuto nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le finalita' ivi previste;
c) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria da parte della CONSOB, per l'attuazione delle disposizioni emanate nell'esercizio della delega di cui al comma 5, attribuendo alla medesima potere di:
1) ricorrere alla disciplina secondaria per assicurare l'obbligo previsto dall'articolo 24, paragrafo 3-quater, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, come modificato dall'articolo 1, punto 2), della direttiva (UE) 2024/2811, che impone agli Stati membri di provvedere affinche' le imprese di investimento che producono o distribuiscono ricerca sponsorizzata dall'emittente mettano in atto disposizioni organizzative per assicurare che tale ricerca sia prodotta nel rispetto del codice di condotta dell'Unione europea, elaborato dall'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e adottato dalla Commissione europea con norme tecniche di regolamentazione ai sensi del medesimo articolo 24 della direttiva 2014/65/UE;
2) prevedere, in via regolamentare, che i mercati regolamentati prescrivano che al momento dell'ammissione alla negoziazione almeno il 10 per cento del capitale sottoscritto rappresentato dalla categoria di azioni oggetto della domanda di ammissione alla negoziazione sia detenuto dal pubblico, ovvero in alternativa che i suddetti mercati regolamentati stabiliscano al momento dell'ammissione almeno uno dei requisiti per la domanda di ammissione alla negoziazione di azioni previsti dall'articolo 51-bis, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE, come introdotto dall'articolo 1, punto 4), della direttiva (UE) 2024/2811.
7. La CONSOB emana, con regolamento, la disciplina secondaria di cui al comma 6, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 5 o, se successiva, dalla data di emanazione degli atti delegati da parte della Commissione europea.
8. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2994 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024.
9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 8, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2987, nonche' dei pertinenti atti delegati o di esecuzione, che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri e garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per i settori interessati dal medesimo regolamento;
b) attribuire:
1) alla CONSOB, alla Banca d'Italia, all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) i poteri di vigilanza necessari per l'esercizio delle proprie funzioni nei confronti delle controparti finanziarie e non finanziarie, in coerenza con quanto gia' previsto dal riparto di competenze recato dall'articolo 4-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
2) alla CONSOB i poteri di vigilanza necessari per l'esercizio:
2.1) delle proprie funzioni nei confronti dei partecipanti alle controparti centrali o dei clienti di questi ultimi, in coerenza con quanto gia' previsto dall'articolo 79-octies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
2.2) delle funzioni previste dagli articoli 7-bis e 7-ter del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, come modificato dal regolamento (UE) 2024/2987;
3) alla Banca d'Italia e alla CONSOB i poteri di vigilanza necessari per l'esercizio:
3.1) delle proprie funzioni nei confronti delle controparti centrali, in coerenza con quanto gia' previsto dal riparto di competenze recato dagli articoli 79-quinquies e 79-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
3.2) delle funzioni previste dall'articolo 4-ter del regolamento (UE) n. 648/2012, come introdotto dal regolamento (UE) 2024/2987, in base alle rispettive competenze;
c) apportare le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui alla parte V, titolo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per attribuire alla CONSOB, alla Banca d'Italia, all'IVASS e alla COVIP, secondo le rispettive competenze, il potere di applicare sanzioni:
1) per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2024/2987;
2) per le violazioni delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2024/2994, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni della parte V, titolo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorita' competenti a irrogare le sanzioni;
d) attribuire alla CONSOB, alla Banca d'Italia, all'IVASS e alla COVIP il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalita' specificamente previsti dal regolamento (UE) 2024/2987 e dalla direttiva (UE) 2024/2994, prevedendo che tale disciplina sia adottata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 8 o, se successiva, dalla data di emanazione degli atti delegati da parte della Commissione europea.
10. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024.
11. Nell'esercizio della delega di cui al comma 10, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/790 e del regolamento (UE) 2024/791, nonche' dei pertinenti atti delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di implementazione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri, garantendo il coordinamento con le altre disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per i settori interessati dalle anzidette normative dell'Unione europea;
b) attribuire alla CONSOB e alla Banca d'Italia i poteri di vigilanza, indagine, intervento e sanzionatori necessari per l'esercizio delle loro funzioni, in coerenza con il riparto di competenze gia' previsto nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, tra le predette autorita';
c) attribuire alla CONSOB e alla Banca d'Italia il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalita' specificamente previsti dalla direttiva (UE) 2024/790 e dal regolamento (UE) 2024/791, prevedendo che la Banca d'Italia e la CONSOB adottino tale disciplina entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 10;
d) non avvalersi della facolta', di cui all'articolo 39-bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, come introdotto dall'articolo 1, punto 44), del regolamento (UE) 2024/791, che consente agli Stati membri di esentare, fino al 30 giugno 2026, le imprese di investimento soggette alla propria giurisdizione dal divieto di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo 39-bis, qualora tali imprese di investimento prestino servizi di investimento a clienti domiciliati o stabiliti in tale Stato membro.
12. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024.
13. Nell'esercizio della delega di cui al comma 12, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adeguare la normativa nazionale e apportare al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/927 nonche' dei pertinenti atti delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di implementazione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri, garantendo il coordinamento con le altre disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale;
b) integrare, ove opportuno, le attivita' esercitabili dai gestori di fondi di investimento alternativi e dai gestori di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari con le ulteriori attivita' previste dall'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, come modificato dall'articolo 1, punto 2), della direttiva (UE) 2024/927, e dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, come modificato dall'articolo 2, punto 2), della direttiva (UE) 2024/927, apportando le opportune modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di assicurare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria di cui alla lettera e) del presente comma;
c) non avvalersi della facolta' di cui all'articolo 21, paragrafo 5-bis, della direttiva 2011/61/UE, come introdotto dall'articolo 1, punto 10), lettera a), della direttiva (UE) 2024/927, che consente agli Stati membri di origine di un Fondo di investimento alternativo (FIA) di prevedere che le proprie autorita' competenti autorizzino il Gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) a nominare un depositario stabilito in un altro Stato membro, nei limiti e alle condizioni previsti dal medesimo articolo 21 della direttiva 2011/61/UE, come modificato dall'articolo 1, punto 10), della direttiva (UE) 2024/927;
d) non avvalersi delle facolta' previste dall'articolo 15, paragrafo 4-octies, della direttiva 2011/61/UE, come introdotto dall'articolo 1, punto 7), lettera b), della direttiva (UE) 2024/927, che consente agli Stati membri di vietare ai FIA che concedono prestiti di concedere prestiti nel loro territorio ai consumatori, quali definiti all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, e di vietare ai FIA di esercitare attivita' di gestione dei crediti concessi a tali consumatori nel loro territorio;
e) attribuire alla CONSOB e alla Banca d'Italia il potere di ricorrere, ove opportuno, alla disciplina secondaria, in coerenza con il riparto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalita' di cui alla direttiva (UE) 2024/927; nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, la Banca d'Italia e la CONSOB tengono conto delle norme tecniche di cui alla lettera a) del presente comma;
f) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB i poteri di vigilanza, di indagine, ispettivi e di intervento necessari per l'esercizio delle loro funzioni, in coerenza con il riparto di competenze gia' previsto nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/927 nonche' dei pertinenti atti delegati;
g) attribuire alla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, nel rispetto del riparto previsto del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la facolta' di introdurre strumenti di gestione della liquidita' ulteriori rispetto a quelli previsti dalla direttiva (UE) 2024/927;
h) apportare le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui alla parte V, titolo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di applicare le sanzioni ivi previste per le violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2024/927 nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni della parte V, titolo II, del medesimo testo unico che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorita' competenti a irrogare le sanzioni.
14. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024.
15. Nell'esercizio della delega di cui al comma 14, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere che anche per le imprese di assicurazione, per le imprese di riassicurazione classificate come imprese piccole e non complesse, per le imprese di assicurazione captive e per le imprese di riassicurazione captive, lo stato patrimoniale presentato nel contesto della relazione relativa alla solvibilita' e alla condizione finanziaria in conformita' con l'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, come modificato dalla direttiva (UE) 2025/2, o lo stato patrimoniale presentato nel contesto della relazione unica relativa alla solvibilita' di gruppo e alla condizione finanziaria in conformita' con l'articolo 256, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2009/138/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2025/2, sia sottoposto a revisione;
b) estendere l'ambito di applicazione dell'obbligo di revisione ad ulteriori elementi della relazione relativa alla solvibilita' e alla condizione finanziaria in conformita' a quanto previsto dall'articolo 51-bis, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, come introdotto dalla direttiva (UE) 2025/2;
c) prevedere che l'utilizzo dell'aggiustamento per la volatilita' possa essere subordinato anche a condizioni ulteriori rispetto a quelle minime previste dall'articolo 77-quinquies, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2009/138/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2025/2;
d) prevedere che le imprese di assicurazione o di riassicurazione considerino gli effetti delle oscillazioni dello spread di credito in relazione all'aggiustamento per la volatilita' nei casi previsti dall'articolo 122, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE, come introdotto dalla direttiva (UE) 2025/2;
e) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2025/2, nonche' dei pertinenti atti delegati o di esecuzione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri;
f) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria dell'IVASS, secondo le sue competenze e in ogni caso entro l'ambito di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2025/2.
16. L'IVASS emana la disciplina secondaria di cui al comma 15 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 14 o, se successiva, dalla data di emanazione degli atti delegati da parte della Commissione europea.
17. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita' interessate svolgono le attivita' previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 13:
- Il regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica i
regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n.
600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali
nell'Unione piu' attraenti per le societa' e facilitare
l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali, e'
pubblicato nella GUUE 14 novembre 2024, Serie L.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, si vedano le note all'articolo 6.
- Il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli
abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che
abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e
2004/72/CE della Commissione, e' pubblicato nella GUUE 12
giugno 2014, n. L 173.
- Il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto
da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla
negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che
abroga la direttiva 2003/71/CE, e' pubblicato nella GUUE 30
giugno 2017, n. L 168.
- La direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulle strutture con
azioni a voto plurimo nelle societa' che chiedono
l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un
sistema multilaterale di negoziazione, e' pubblicata nella
GUUE 14 novembre 2024, Serie L.
- Si riporta il testo dell'articolo 127-sexies del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante: «Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52»:
«Art. 127-sexies (Azioni a voto plurimo). - 1. In
deroga all'articolo 2351, quarto comma, del codice civile,
gli statuti non possono prevedere l'emissione di azioni a
voto plurimo.
2. Le azioni a voto plurimo emesse anteriormente
all'inizio delle negoziazioni in un mercato regolamentato
mantengono le loro caratteristiche e diritti. Se lo statuto
non dispone diversamente, al fine di mantenere inalterato
il rapporto tra le varie categorie di azioni, le societa'
che hanno emesso azioni a voto plurimo ovvero le societa'
risultanti dalla fusione o dalla scissione di tali societa'
possono procedere all'emissione di azioni a voto plurimo
con le medesime caratteristiche e diritti di quelle gia'
emesse limitatamente ai casi di:
a) aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442
del codice civile ovvero mediante nuovi conferimenti senza
esclusione o limitazione del diritto d'opzione;
b) fusione o scissione.
3. Nel caso previsto dal comma 2 gli statuti non
possono prevedere ulteriori maggiorazioni del diritto di
voto a favore di singole categorie di azioni ne' ai sensi
dell'articolo 127-quinquies.
4. Ove la societa' non si avvalga della facolta' di
emettere nuove azioni a voto plurimo ai sensi del comma 2,
secondo periodo, e' esclusa in ogni caso la necessita' di
approvazione delle deliberazioni, ai sensi dell'articolo
2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale
degli appartenenti alla categoria delle azioni a voto
plurimo.».
- La direttiva (UE) 2024/2811 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica la
direttiva 2014/65/UE per rendere i mercati pubblici dei
capitali nell'Unione piu' attraenti per le imprese e per
facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai
capitali, e che abroga la direttiva 2001/34/CE, e'
pubblicata nella GUUE 14 novembre 2024, Serie L.
- La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli
strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE
e la direttiva 2011/61/UE (rifusione), e' pubblicata nella
GUUE 12 giugno 2014, n. L 173.
- La direttiva (UE) 2024/2994 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica le
direttive 2009/65/CE, 2013/36/UE e (UE) 2019/2034 per
quanto concerne il trattamento del rischio di
concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti
delle controparti centrali e del rischio di controparte per
le operazioni con strumenti derivati compensate a livello
centrale, e' pubblicata nella GUUE 4 dicembre 2024, Serie
L.
- Il regolamento (UE) 2024/2987 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica i
regolamenti (UE) n. 648/2012, (UE) n. 575/2013 e (UE)
2017/1131 per quanto concerne le misure volte ad attenuare
le esposizioni eccessive 27 nei confronti di controparti
centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei
mercati della compensazione dell'Unione, e' pubblicato
nella GUUE 4 dicembre 2024, Serie L.
- Si riporta la Parte V, Titolo II e il testo degli
articoli 4-quater, 79-quinquies, 79-sexies, 79-octies e il,
del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
«Parte V - Sanzioni
Titolo II - Sanzioni amministrative».
«Art. 4-quater (Individuazione delle autorita'
nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, e ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015).
- 1.
2.
2-bis. La Banca d'Italia, la Consob, l'IVASS e la
COVIP sono le autorita' competenti per il rispetto degli
obblighi posti dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal
regolamento (UE) 2015/2365 a carico dei soggetti vigilati
dalle medesime autorita', secondo le rispettive
attribuzioni di vigilanza.
3. La Consob e' l'autorita' competente nei confronti
delle controparti non finanziarie, come definite
rispettivamente dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal
regolamento (UE) 2015/2365, che non siano soggetti vigilati
da altra autorita' ai sensi del presente articolo, per il
rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 9, 10 e 11
del regolamento (UE) n. 648/2012 e dagli articoli 4 e 15
del regolamento (UE) 2015/2365. A tal fine la Consob
esercita i poteri previsti dall'articolo 187-octies del
presente decreto legislativo, secondo le modalita' ivi
stabilite, e puo' dettare disposizioni inerenti alle
modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza.
4.
5.».
«Art. 79-quinquies (Individuazione delle autorita'
nazionali competenti sulle controparti centrali). - 1. La
Banca d'Italia e la Consob sono le autorita' competenti per
l'autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali,
ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento
(UE) n. 648/2012, secondo quanto disposto dai commi
seguenti, dall'articolo 79-sexies e dall'articolo
79-novies.
2. La Consob e' l'autorita' competente, ai sensi
dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di cui al
comma 1, per il coordinamento della cooperazione e dello
scambio di informazioni con la Commissione europea,
l'AESFEM, le autorita' competenti degli altri Stati membri,
l'ABE e i membri interessati del Sistema europeo delle
Banche centrali, conformemente agli articoli 23, 24, 83 e
84 del regolamento di cui al comma 1.
3. La Banca d'Italia istituisce, gestisce e presiede
il collegio di autorita' previsto dall'articolo 18 del
regolamento di cui al comma 1.
4. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente ai
sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del
regolamento di cui al comma 1, nell'ambito della procedura
per il riconoscimento delle controparti centrali dei Paesi
terzi. Il parere e' reso all'AESFEM dalla Banca d'Italia,
d'intesa con la Consob.
Art. 79-sexies (Autorizzazione e vigilanza delle
controparti centrali). - 1. La Banca d'Italia autorizza lo
svolgimento dei servizi di compensazione in qualita' di
controparte centrale da parte di persone giuridiche
stabilite nel territorio nazionale, ai sensi degli articoli
14 e 15 e secondo la procedura prevista dall'articolo 17
del regolamento (UE) n. 648/2012. La medesima autorita'
revoca l'autorizzazione allo svolgimento di servizi da
parte di una controparte centrale quando ricorrono i
presupposti di cui all'articolo 20 del medesimo
regolamento. Si applica l'articolo 79-octiesdecies.
2. La Banca d'Italia, in qualita' di presidente del
collegio di autorita' previsto dall'articolo 18 del
regolamento di cui al comma 1, puo' rinviare la questione
dell'adozione di un parere comune negativo
sull'autorizzazione di una controparte centrale all'AESFEM,
come disposto dall'articolo 17, paragrafo 4, del medesimo
regolamento, interrompendo i termini del procedimento di
autorizzazione.
3. La vigilanza sulle controparti centrali e'
esercitata dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla
stabilita' e al contenimento del rischio sistemico, e dalla
Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela
degli investitori. A tale fine la Banca d'Italia e la
Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono
nei confronti delle controparti centrali e dei
partecipanti:
a) chiedere la comunicazione anche periodica di
dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con
le modalita' e nei termini da esse stabiliti;
b) procedere ad audizione personale;
c) eseguire ispezioni;
d) richiedere l'esibizione di documenti e il
compimento degli atti ritenuti necessari.
Nel caso previsto alla lettera b) del presente comma,
la Banca d'Italia e la Consob redigono processo verbale dei
dati, delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni
rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il
processo verbale e hanno diritto di averne copia. La Consob
redige il processo verbale anche nel caso previsto dalla
lettera c) del presente comma. Le modalita' di esercizio
dei poteri di vigilanza informativa sono disciplinate con
regolamento adottato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la
Consob; con il medesimo regolamento possono essere
stabiliti requisiti supplementari per lo svolgimento dei
servizi di controparte centrale, in conformita' al
regolamento di cui al comma 1. La Banca d'Italia e la
Consob, nell'ambito delle rispettive competenze e nel
perseguimento delle finalita' previste nel presente comma,
possono imporre alle controparti centrali di adottare le
azioni e le misure necessarie per assicurare il rispetto
del regolamento di cui al comma 1, dei relativi atti
delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di
attuazione, nonche' del presente titolo.
4. In caso di necessita' e urgenza, la Banca d'Italia
adotta, per le finalita' attribuite ai sensi del comma 3, i
provvedimenti necessari anche sostituendosi alle
controparti centrali. Dei provvedimenti adottati la Banca
d'Italia da' tempestiva comunicazione alla Consob,
all'AESFEM, al collegio di autorita' di cui al comma 2,
alle rilevanti autorita' del Sistema europeo delle Banche
centrali e alle altre autorita' interessate, ai sensi
dell'articolo 24 del regolamento di cui al comma 1.
5. La Banca d'Italia esercita le competenze
specificamente indicate dagli articoli 41, paragrafo 2, 49,
paragrafo 1, e 54, paragrafo 1, del regolamento di cui al
comma 1 e adotta, d'intesa con la Consob, i provvedimenti
richiesti ai sensi degli articoli 31, paragrafi 1 e 2, 35,
paragrafo 1, e 45-bis, paragrafi 1 e 2, del medesimo
regolamento.
6. Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, del
regolamento di cui al comma 1, la Banca d'Italia e la
Consob individuano e rendono pubbliche le informazioni
necessarie per effettuare la valutazione prevista dal
medesimo articolo.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
la Banca d'Italia e la Consob, determina con regolamento i
requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza
dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo nella controparte centrale, in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 13. Il difetto
dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa e'
dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio
di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta
giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto
sopravvenuto. In caso di inerzia, la decadenza e'
pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla Consob.
8. Il regolamento previsto dal comma 7 stabilisce le
cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
e la sua durata. Si applica il comma 7, terzo e quarto
periodo.
9. In caso di violazione delle disposizioni previste
dall'articolo 31 del regolamento di cui al comma 1 per il
trasferimento di partecipazioni qualificate nelle
controparti centrali, non possono essere esercitati i
diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute.
10. In caso di inosservanza del divieto di cui al
comma precedente, la deliberazione o il diverso atto,
adottati con il voto o, comunque, il contributo
determinanti delle partecipazioni di cui al medesimo comma,
sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile.
Le partecipazioni per le quali non puo' essere esercitato
il diritto di voto sono computate ai fini della regolare
costituzione della relativa assemblea.
11. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla
Banca d'Italia o dalla Consob entro centottanta giorni
dalla data della deliberazione ovvero, se questa e'
soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro
centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a
deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro
centottanta giorni dalla data di questo.
11-bis. La Banca d'Italia puo' adottare, d'intesa con
la Consob, le disposizioni previste dall'articolo
4-undecies, comma 4.
12. Ove non diversamente specificato dal presente
decreto, le competenze previste dal regolamento di cui al
comma 1 in materia di vigilanza delle controparti centrali
sono esercitate dalla Banca d'Italia e dalla Consob,
ciascuna nell'ambito delle rispettive attribuzioni.
13. La Banca d'Italia e la Consob stabiliscono,
mediante un protocollo di intesa, le modalita' della
cooperazione nello svolgimento delle rispettive competenze,
con particolare riferimento alle posizioni rappresentate
nell'ambito dei collegi, alla gestione delle situazioni di
emergenza, all'adozione dei provvedimenti in materia di
piani di risanamento e intervento precoce, e, piu' in
generale, all'esercizio delle attribuzioni previste dal
regolamento di cui al comma 1 e dal regolamento (UE)
2021/23, nonche' le modalita' del reciproco scambio di
informazioni rilevanti, anche con riferimento alle
irregolarita' rilevate e ai provvedimenti assunti
nell'esercizio delle rispettive funzioni, tenuto conto
dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli
operatori e dell'economicita' dell'azione delle autorita'
di vigilanza. Il protocollo d'intesa e' reso pubblico dalla
Banca d'Italia e dalla Consob con le modalita' da esse
stabilite.».
«Art. 79-octies (Individuazione delle autorita'
nazionali competenti per l'esercizio di ulteriori poteri di
vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012). - 1.
La Consob e' l'autorita' nazionale competente per il
rispetto degli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 3,
del regolamento n. 648/2012 e delle relative norme tecniche
di regolamentazione da parte dei soggetti che agiscono in
qualita' di partecipanti alle controparti centrali o in
qualita' di clienti di questi ultimi, come definiti
dall'articolo 2, punto 15), del citato regolamento, nonche'
degli obblighi di cui all'articolo 38, paragrafo 1, e
all'articolo 39, paragrafi 4, 5, 6 e 7 del medesimo
regolamento, da parte dei soggetti che agiscono in qualita'
di partecipanti alle controparti centrali.».
- Il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti
derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati
sulle negoziazioni, e' pubblicato nella GUUE 27 luglio
2012, n. L 201.
- La direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica la
direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti
finanziari, e' pubblicata nella GUUE 8 marzo 2024, L.
- Il regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica il
regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il
miglioramento della trasparenza dei dati, l'eliminazione
degli ostacoli all'emergere di sistemi consolidati di
pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di
negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per il
flusso degli ordini, e' pubblicato nella GUUE 8 marzo 2024,
L.
- Il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati
degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento
(UE) n. 648/2012, e' pubblicato nella GUUE 12 giugno 2014,
n. 173.
- La direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica le direttive
2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di
delega, la gestione del rischio di liquidita', le
segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi
di custodia e di depositario e la concessione di prestiti
da parte di fondi di investimento alternativi, e'
pubblicata nella GUUE 26 marzo 2024, Serie L.
- La direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di
investimento alternativi, che modifica le direttive
2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e
(UE) n. 1095/2010, e' pubblicata nella GUUE 1° luglio 2011,
n. L 174.
- La direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative in materia di taluni organismi
d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)
(rifusione), e' pubblicata nella GUUE 17 novembre 2009, n.
L 302.
- La direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di
credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE
del Consiglio, e' pubblicata nella GUUE 22 maggio 2008, n.
L 133.
- La direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva
2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalita', la
qualita' della vigilanza, l'informativa, le misure relative
alle garanzie a lungo termine, gli strumenti
macroprudenziali, i rischi di sostenibilita' e la vigilanza
transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e
2013/34/UE, e' pubblicata nella GUUE 8 gennaio 2025, n. L.
- La direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed
esercizio delle attivita' di assicurazione e di
riassicurazione (solvibilita' II) (rifusione), e'
pubblicata nella GUUE 17 dicembre 2009, n. L 335.
 
Art. 14
Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1640
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024,
relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per
prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE)
2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849, e per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e
del regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorita' per la
lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che
modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE)
n. 1095/2010

1. Il Governo e' delegato ad adottare, anche in considerazione delle attribuzioni previste per le autorita' di vigilanza per effetto di quanto stabilito agli articoli 13 e 16 della presente legge, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, uno o piu' decreti legislativi:
a) per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024;
b) per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni:
1) del regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024;
2) del regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riordinare e aggiornare le disposizioni nazionali vigenti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, ivi inclusi il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, apportando tutte le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 e all'attuazione dei regolamenti (UE) 2024/1624 e 2024/1620 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonche' a garantire il coordinamento con le altre disposizioni settoriali vigenti; nell'adozione di tali modifiche e integrazioni il Governo tiene conto anche degli orientamenti delle autorita' europee e delle raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa; in tale ambito si valutera' tra l'altro:
1) l'aggiornamento delle disposizioni nazionali con particolare riguardo agli adempimenti richiesti ai soggetti obbligati, sulla base dei principi di proporzionalita' e di approccio in base al rischio nonche', ove possibile, in un'ottica di semplificazione degli oneri e di efficacia della gestione dei rischi piu' elevati;
2) l'adeguamento delle misure di prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo alla luce dell'evoluzione tecnologica, soprattutto in materia di sistemi e strumenti di pagamento;
3) il rafforzamento dei presidi a tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni, con particolare riferimento a quelle attinenti alla segnalazione di operazioni sospette;
b) individuare, nel rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze in materia di prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, le autorita' competenti a garantire l'applicazione e il rispetto delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2024/1640 e dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2024/1620, attribuendo alle stesse i poteri di indagine, di controllo, ispettivi e sanzionatori previsti dalla medesima direttiva e dai regolamenti citati. In particolare, tenuto conto della ripartizione di competenze di cui al titolo I, capo II, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e coerentemente con le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186:
1) confermare le attribuzioni e le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Comitato di sicurezza finanziaria;
2) definire il sistema di supervisione delle persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2024/1624, attribuendo al Ministero dell'economia e delle finanze, eventualmente anche congiuntamente ad altri soggetti di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i relativi poteri di supervisione e controllo, valutando altresi' l'opportunita' di attribuire agli organismi di autoregolamentazione i compiti di supervisione sui soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3), lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/1624 iscritti nei propri albi o elenchi, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/1640;
3) confermare l'attribuzione alle Autorita' di vigilanza di settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ciascuna per le rispettive competenze, delle attuali funzioni di vigilanza e di controllo per le finalita' di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, attribuendo alle stesse altresi' tutti i poteri e le competenze necessari a garantire il recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 e l'attuazione dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2024/1620 e prevedendo, ove opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, il ricorso alla disciplina secondaria emanata dalle stesse;
4) confermare l'attribuzione all'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) della funzione di unita' di informazione finanziaria (FIU) per l'Italia, attribuendole altresi' tutti i poteri e le competenze necessari a garantire l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1640 e dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2024/1620;
5) confermare le attribuzioni e i poteri della Guardia di finanza, della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e della Direzione investigativa antimafia in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ivi compresi quelli previsti dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186;
6) ove la supervisione su una categoria di soggetti obbligati sia affidata a piu' autorita', garantire la coerenza e l'efficacia dell'attivita' nominando, secondo un approccio basato sul rischio, un'autorita' capofila, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 37, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva (UE) 2024/1640;
c) esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2024/1640 e dal regolamento (UE) 2024/1624, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarita' del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi alle suddette opzioni. In particolare, valutare:
1) sulla base di un approccio basato sul rischio e nel rispetto del principio di proporzionalita', l'adeguatezza del perimetro dei soggetti obbligati a livello nazionale al rispetto della direttiva (UE) 2024/1640 e del regolamento (UE) 2024/1624, eventualmente prevedendo anche la possibilita' di applicare tutto o parte del predetto regolamento anche a soggetti esposti a rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo operanti in settori diversi da quelli indicati nel regolamento medesimo, ivi compresi i soggetti gia' destinatari degli obblighi di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e nel rispetto delle procedure stabilite dalla citata direttiva;
2) sulla base di un approccio basato sul rischio e nel rispetto del principio di proporzionalita' delle misure di vigilanza adottate, l'esercizio dell'opzione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1624 sulle persone esposte politicamente;
3) l'adeguamento ovvero l'estensione dell'obbligo di istituzione di un punto di contatto centrale per l'assolvimento degli obblighi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo da parte degli emittenti di moneta elettronica, dei prestatori di servizi di pagamento e dei prestatori di servizi per le cripto-attivita' che operano stabilmente nel territorio nazionale o tramite agenti o distributori o altri tipi di infrastrutture in regime di libera prestazione di servizi;
4) l'esercizio della discrezionalita' prevista dall'articolo 24 della direttiva (UE) 2024/1640 in materia di sospensione o rifiuto del consenso della FIU;
5) l'attribuzione alle autorita' competenti del potere di cui all'articolo 77, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1624 e l'esercizio della facolta' prevista dall'articolo 77, paragrafo 4, del medesimo regolamento in materia di conservazione dei dati;
d) predisporre i necessari adeguamenti, integrazioni e modifiche della normativa vigente in materia di trasparenza della titolarita' effettiva, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, al fine di migliorare la trasparenza delle persone giuridiche, degli altri soggetti diversi dalle persone fisiche e dei trust e di prevenire e contrastare fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo commessi o comunque agevolati ricorrendo strumentalmente alla costituzione ovvero all'utilizzo di societa', di amministrazioni fiduciarie, di altri istituti affini o di atti e negozi giuridici idonei a costituire autonomi centri di imputazione giuridica;
e) adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1624 e della direttiva (UE) 2024/1640, con previsione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nonche' nel rispetto dei criteri di irrogazione e dei massimi edittali di cui alla citata direttiva;
f) predisporre gli opportuni interventi normativi per garantire il pieno rispetto delle disposizioni della direttiva (UE) 2024/1640 e dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2024/1620 e garantire, nei casi previsti da queste disposizioni, la piu' ampia collaborazione, a livello nazionale, tra le autorita' competenti nonche' la cooperazione tra queste e le omologhe autorita' europee, le altre agenzie europee rilevanti e l'Autorita' per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo istituita ai sensi del citato regolamento (UE) 2024/1620, assicurando la coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 14:
- La direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi
che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso
del sistema finanziario a fini di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva
(UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE)
2015/849, e' pubblicata nella GUUE 19 giugno 2024, Serie L.
- Il regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla
prevenzione dell'uso deSi l sistema finanziario a fini di
riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e' pubblicato
nella GUUE 19 giugno 2024, Serie L.
- Il regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce
l'Autorita' per la lotta al riciclaggio e al finanziamento
del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n.
1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, e'
pubblicato nella GUUE 19 giugno 2024, Serie L.
- Per i riferimenti all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.
- Si riporta il Titolo I, capo II, e il testo degli
articoli 1, comma 2, lettere a-c) e 21, commi 1 e 2 del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante:
«Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»:
«Titolo I - Disposizioni di carattere generale
Capo II - Autorita', vigilanza e Pubbliche
amministrazioni».
«Art. 1 (Definizioni). - Omissis
2. Nel presente decreto s'intendono per:
a) Amministrazioni e organismi interessati: le
amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali, titolari
di poteri di controllo ovvero competenti al rilascio di
concessioni, autorizzazioni, licenze o altri titoli
abilitativi comunque denominati, nei confronti dei soggetti
obbligati e gli organismi preposti alla vigilanza sul
possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita',
prescritti dalla pertinente normativa di settore nei
confronti dei predetti soggetti. Per le esclusive finalita'
di cui al presente decreto rientrano nella definizione di
amministrazione interessata il Ministero dell'economia e
delle finanze quale autorita' preposta alla sorveglianza
dei revisori legali e delle societa' di revisione legale
senza incarichi di revisione legale su enti di interesse
pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, il
Ministero dello sviluppo economico quale autorita' preposta
alla sorveglianza delle societa' fiduciarie non iscritte
nell'albo di cui all'articolo 106 TUB;
b) attivita' criminosa: la realizzazione o il
coinvolgimento nella realizzazione di un delitto non
colposo;
c) Autorita' di vigilanza di settore: la Banca
d'Italia, la CONSOB e l'IVASS in quanto autorita' preposte
alla vigilanza e al controllo degli intermediari bancari e
finanziari, dei revisori legali e delle societa' di
revisione legale con incarichi di revisione legale su enti
di interesse pubblico e su enti sottoposti a regime
intermedio e la Banca d'Italia nei confronti degli
operatori non finanziari che esercitano le attivita' di
custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o
valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza
della licenza di cui all'articolo 134 TULPS, limitatamente
all'attivita' di trattamento delle banconote in euro, in
presenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8
del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;
Omissis.».
«Art. 21 (Comunicazione e accesso alle informazioni
sulla titolarita' effettiva di persone giuridiche e trust).
- 1. Le imprese dotate di personalita' giuridica tenute
all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui
all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche
private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone
giuridiche private di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le
informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via
esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di
bollo, al Registro delle imprese, ai fini della
conservazione in apposita sezione. L'omessa comunicazione
delle informazioni sul titolare effettivo e' punita con la
medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice
civile.
2. L'accesso alla sezione e' consentito:
a) al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
Autorita' di vigilanza di settore, all'Unita' di
informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione
investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera
nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo
Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;
b) alla Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo;
c) all'autorita' giudiziaria, conformemente alle
proprie attribuzioni istituzionali;
d) alle autorita' preposte al contrasto
dell'evasione fiscale, secondo modalita' di accesso idonee
a garantire il perseguimento di tale finalita', stabilite
in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico;
e) ai soggetti obbligati, a supporto degli
adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica,
previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di
segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre
1993, n. 580;
f) al pubblico, dietro pagamento dei diritti di
segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre
1993, n. 580. L'accesso ha ad oggetto il nome, il cognome,
il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la
cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni, di cui
all'articolo 20, in forza delle quali il titolare effettivo
e' tale. In circostanze eccezionali, l'accesso alle
informazioni sulla titolarita' effettiva puo' essere
escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il
titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode,
rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o
intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una
persona incapace o minore d'eta', secondo un approccio caso
per caso e previa dettagliata valutazione della natura
eccezionale delle circostanze. I dati statistici relativi
al numero delle esclusioni deliberate e alle relative
motivazioni sono pubblicati e comunicati alla Commissione
europea con le modalita' stabilite dal decreto di cui al
comma 5.
Omissis.».
- Il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109,
recante: «Misure per prevenire, contrastare e reprimere il
finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che
minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in
attuazione della direttiva 2005/60/CE», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2007.
- Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186,
recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che
reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni
finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione,
accertamento, indagine o perseguimento di determinati
reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre
2021.
 
Art. 15
Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega al Governo
per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la
direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto
riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e
passivita' ammissibili

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1174 nonche' delle pertinenti norme tecniche di attuazione;
b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia, che, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene anch'essa conto delle pertinenti norme tecniche di attuazione;
c) estendere la disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VII del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, alle violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2024/1174 e delle disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorita' competenti a irrogare le sanzioni;
d) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 15:
- La direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la
direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per
quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di
fondi propri e passivita' ammissibili, e' pubblicata nella
GUUE 22 aprile 2024, Serie L.
- Il Titolo VII del decreto legislativo 16 novembre
2015, n. 180 recante: «Attuazione della direttiva
2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e
risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del
Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE,
2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE
e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n.
648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio» reca:
«Sanzioni amministrative».
 
Art. 16
Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE)
2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio
2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i
poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i
rischi ambientali, sociali e di governance, nonche' per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013
per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il
rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio
operativo, il rischio di mercato e l'output floor

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e alla legge 28 dicembre 2005, n. 262, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 e all'attuazione del regolamento (UE) 2024/1623, nonche' delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva e del regolamento, tenendo conto degli orientamenti emanati dalle autorita' europee di vigilanza;
b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia che, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene anch'essa conto delle norme tecniche e degli orientamenti di cui alla lettera a), anche allo scopo di definire, tra l'altro, la nozione di fatturato rilevante ai sensi delle lettere g) e h);
c) prevedere che:
1) la valutazione da parte dei competenti organi aziendali dei requisiti e dei criteri di idoneita' degli esponenti aziendali sia condotta dopo l'assunzione della carica, nei casi previsti dall'articolo 91, paragrafo 1-bis, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come introdotto dalla direttiva (UE) 2024/1619, disponendo le modifiche e integrazioni di coordinamento con la disciplina in materia di governo societario e di procedura di valutazione dei requisiti e criteri di idoneita' degli esponenti e valutando, ove opportuno, l'estensione a intermediari ulteriori rispetto alle banche delle disposizioni di recepimento dell'articolo 91 della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2024/1619, e dell'articolo 91-bis della direttiva 2013/36/UE, come introdotto dalla direttiva (UE) 2024/1619;
2) l'output floor sia applicato su base esclusivamente consolidata nei casi previsti all'articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1623;
d) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera c), confermare l'individuazione della Banca d'Italia quale autorita' competente a esercitare le opzioni che la direttiva (UE) 2024/1619 e il regolamento (UE) 2024/1623 attribuiscono agli Stati membri, secondo quanto previsto dall'articolo 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
e) attribuire alla Banca d'Italia, quale autorita' designata ai sensi dell'articolo 53-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i poteri previsti dall'articolo 124, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1623;
f) estendere la disciplina di cui al titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2024/1619, o emanate in attuazione del presente articolo, nel rispetto, ove compatibili, dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorita' competenti;
g) apportare alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche necessarie al recepimento delle disposizioni recate dagli articoli 65, 66 e 67 della direttiva 2013/36/UE, come modificati dalla direttiva (UE) 2024/1619, nel rispetto, ove compatibili, dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorita' competenti;
h) prevedere che le penalita' di mora disciplinate agli articoli 65, 66 e 67 della direttiva 2013/36/UE, come modificati dalla direttiva (UE) 2024/1619, possano essere applicate su base giornaliera, settimanale o mensile e prevedere per le penalita' di mora applicate su base giornaliera i seguenti limiti edittali, applicabili proporzionalmente anche in caso di loro applicazione su base settimanale o mensile:
1) per le persone fisiche, da euro 1.000 a euro 50.000;
2) per le persone giuridiche, da euro 2.000 a euro 50.000 ovvero al 5 per cento del fatturato giornaliero, quando il fatturato giornaliero e' disponibile e determinabile ed e' superiore a euro 50.000;
i) disciplinare, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 145 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il procedimento amministrativo per l'imposizione delle penalita' di mora di cui alla lettera h) e la relativa procedura di opposizione innanzi alla corte d'appello;
l) assicurare il corretto e integrale recepimento delle disposizioni recate dall'articolo 70 della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2024/1619, disciplinando la concorrenza di sanzioni penali e amministrative relative al medesimo fatto, al fine di prevedere l'applicazione del cumulo quando strettamente necessario a tutelare obiettivi di interesse generale diversi e complementari, ferma l'esigenza di proporzionalita' complessiva dell'intervento sanzionatorio, e disciplinando le comunicazioni tra autorita' competenti e autorita' giudiziaria necessarie a raccordare i rispettivi interventi, anche valutando l'estensione della disciplina del cumulo ai diversi casi rispetto ai quali si pongono analoghe situazioni di concorrenza di sanzioni relative alla medesima condotta, in particolare per la disciplina applicabile agli intermediari diversi dalle banche, ai loro partecipanti ed esponenti, al loro personale e ai soggetti che le banche hanno incaricato della revisione legale dei conti o ai quali hanno esternalizzato funzioni aziendali;
m) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo;
n) apportare alla disciplina degli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le occorrenti modifiche e integrazioni, anche prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia, al fine di assicurare, tenendo conto del principio di proporzionalita' e delle attivita' svolte dagli intermediari finanziari, un opportuno allineamento tra la disciplina applicabile a tali intermediari e quella applicabile alle banche.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 16:
- La direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la
direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di
vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i
rischi ambientali, sociali e di governance, e' pubblicata
nella GUUE 19 giugno 2024, Serie L.
- Il regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il
regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i
requisiti per il rischio di credito, il rischio di
aggiustamento della valutazione del credito, il rischio
operativo, il rischio di mercato e l'output floor, e'
pubblicato nella GUUE 19 giugno 2024, Serie L.
- Per i riferimenti all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, si vedano le note all'articolo 6.
- La legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante:
«Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina
dei mercati finanziari» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005.
- La direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attivita'
degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli
enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e
abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, e' pubblicata
nella GUUE 27 giugno 2013, n. L 176.
- Il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai
requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica
il regolamento (UE) n. 648/2012, e' pubblicato nella GUUE
27 giugno 2013, n. L 176.
- Si riporta il Titolo VIII e il testo degli articoli
53, 53-ter, 106, 145 e il titolo del del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
«Titolo VIII - Sanzioni»
«Art. 53 (Vigilanza regolamentare). - 1. La Banca
d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a
oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse
configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) il governo societario, l'organizzazione
amministrativa e contabile, nonche' i controlli interni e i
sistemi di remunerazione e di incentivazione;
d-bis) l'informativa da rendere al pubblico sulle
materie di cui alle lettere da a) a d).
2.
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1,
lettera a), prevedono che le banche possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate
da societa' o enti esterni; le disposizioni disciplinano i
requisiti, anche di competenza tecnica e di indipendenza,
che tali soggetti devono possedere e le relative modalita'
di accertamento;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la
determinazione dei requisiti patrimoniali, previa
autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche
sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorita' di un
altro Stato dell'Unione europea, la decisione e' di
competenza della medesima autorita', qualora, entro sei
mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione,
non venga adottata una decisione congiunta con la Banca
d'Italia e sempre che, entro il medesimo termine, il caso
non sia stato rinviato all'ABE ai fini della procedura per
la risoluzione delle controversie con le autorita' di
vigilanza degli altri Stati membri in situazioni
transfrontaliere.
2-ter. Le societa' o enti esterni che, anche gestendo
sistemi informativi creditizi, rilasciano alle banche
valutazioni del rischio di credito o sviluppano modelli
statistici per l'utilizzo ai fini di cui al comma 1,
lettera a), conservano, per tale esclusiva finalita', anche
in deroga alle altre vigenti disposizioni normative, i dati
personali detenuti legittimamente per un periodo di tempo
storico di osservazione che sia congruo rispetto a quanto
richiesto dalle disposizioni emanate ai sensi del comma
2-bis. Le modalita' di attuazione e i criteri che
assicurano la non identificabilita' sono individuati su
conforme parere del Garante per la protezione dei dati
personali.
3.
4. La Banca d'Italia disciplina condizioni e limiti per
l'assunzione, da parte delle banche o dei gruppi bancari,
di attivita' di rischio nei confronti di coloro che possono
esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza
sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonche'
dei soggetti a essi collegati. In ogni caso i soci e gli
amministratori, fermi restando gli obblighi previsti
dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si
astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse
in conflitto, per conto proprio o di terzi. Ove verifichi
in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di
interessi, la Banca d'Italia puo' stabilire condizioni e
limiti specifici per l'assunzione delle attivita' di
rischio.
4-bis.
4-ter. La Banca d'Italia individua i casi in cui il
mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4
comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi
con la partecipazione.
4-quater. La Banca d'Italia disciplina i conflitti
d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma
4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura
economica.
4-quinquies. Le disposizioni emanate ai sensi del
presente articolo possono prevedere che determinate
operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca
d'Italia. Possono inoltre prevedere che determinate
decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione
siano rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci,
anche nel modello dualistico di amministrazione e
controllo, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi
anche in deroga a norme di legge.
4-sexies. E' nullo qualunque patto o clausola non
conforme alle disposizioni in materia di sistemi di
remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del
comma 1, lettera d), o contenute in atti dell'Unione
europea direttamente applicabili. La nullita' della
clausola non comporta la nullita' del contratto. Le
previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite
di diritto, ove possibile, con i parametri indicati nelle
disposizioni suddette nei valori piu' prossimi alla
pattuizione originaria.».
«Art. 53-ter (Misure macroprudenziali). - 1. La Banca
d'Italia e' autorita' nazionale designata per l'adozione
delle misure richiamate dall'articolo 5 del regolamento
(UE) n. 1024/2013.
2. I poteri di vigilanza attribuiti alla Banca
d'Italia dal presente decreto legislativo possono essere
esercitati, per finalita' macroprudenziali, anche nei
confronti di soggetti significativi.».
«Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). - 1.
L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e'
riservato agli intermediari finanziari autorizzati,
iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi
di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi
dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo
albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati
ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro
eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita'
connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni
dettate dalla Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.».
«Art. 145 (Procedura sanzionatoria). - 1. Per le
violazioni previste nel presente titolo cui e' applicabile
una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia contestati
gli addebiti ai soggetti interessati, tenuto conto del
complesso delle informazioni raccolte, applica le sanzioni
con provvedimento motivato. I soggetti interessati possono,
entro trenta giorni dalla contestazione, presentare
deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di
istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza
di un avvocato.
1-bis. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai
principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti
istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione
tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
2.
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni
previste dal presente titolo e' pubblicato senza ritardo e
per estratto sul sito web della Banca d'Italia. Nel caso in
cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione
sia adita l'autorita' giudiziaria, la Banca d'Italia
menziona l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della
stessa nel proprio sito web a margine della pubblicazione.
La Banca d'Italia, tenuto conto della natura della
violazione e degli interessi coinvolti, puo' stabilire
modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento,
ponendo le relative spese a carico dell'autore della
violazione.
3-bis. Nel provvedimento di applicazione della
sanzione la Banca d'Italia dispone la pubblicazione in
forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella
ordinaria:
a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui
pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla
violazione sanzionata;
b) possa comportare rischi per la stabilita' dei
mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di
un'indagine penale in corso;
c) possa causare un pregiudizio sproporzionato ai
soggetti coinvolti, purche' tale pregiudizio sia
determinabile.
3-ter. Se le situazioni descritte nel comma 3-bis
hanno carattere temporaneo, la pubblicazione e' effettuata
quando queste sono venute meno.
4. Contro il provvedimento che applica la sanzione e'
ammesso ricorso alla corte di appello di Roma. Il ricorso
e' notificato, a pena di decadenza, alla Banca d'Italia nel
termine di trenta giorni dalla comunicazione del
provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il
ricorrente risiede all'estero, ed e' depositato in
cancelleria, unitamente ai documenti offerti in
comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni
dalla notifica.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento. La corte di appello, se ricorrono gravi
motivi, puo' disporre la sospensione con ordinanza non
impugnabile.
6. Il Presidente della corte di appello designa il
giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per
la discussione dell'opposizione. Il decreto e' notificato
alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni
prima dell'udienza. La Banca d'Italia deposita memorie e
documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza.
Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza
addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con
ordinanza ricorribile per cassazione, dichiara il ricorso
improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del
procedimento.
7. All'udienza, la Corte di appello dispone, anche
d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonche'
l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto
richiesta. Successivamente le parti procedono alla
discussione orale della causa. La sentenza e' depositata in
cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle
parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata
del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo e'
pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette
giorni dall'udienza di discussione.
7-bis. Con la sentenza la Corte d'Appello puo'
rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le
spese del procedimento, o accoglierla, annullando in tutto
o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la
durata della sanzione.
8. Copia della sentenza e' trasmessa, a cura della
cancelleria della corte di appello, alla Banca d'Italia,
anche ai fini della pubblicazione prevista dal comma 3.
9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal
presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i
termini e le modalita' previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato
dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. I proventi
derivanti dalle sanzioni previste dal presente titolo
affluiscono al bilancio dello Stato.
10.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente titolo non si applicano le disposizioni
contenute negli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.».
 
Art. 17
Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2841
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che
istituisce la carta europea della disabilita' e il contrassegno
europeo di parcheggio per le persone con disabilita'

1. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adeguare e coordinare le disposizioni vigenti in materia al fine del corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/2841, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni incompatibili e in particolare dell'articolo 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) introduzione della disciplina volta a individuare le autorita' competenti a livello centrale e territoriale per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/2841, ivi comprese le funzioni di rilascio e rinnovo a titolo gratuito, anche in caso di rinnovo per smarrimento o danneggiamento, della carta europea della disabilita' e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilita';
c) introduzione di una disciplina che, ai sensi degli articoli 11 e 12 della direttiva (UE) 2024/2841, individui il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri e i comuni quali autorita' competenti a svolgere i compiti ivi previsti, secondo le rispettive competenze, e prevedere forme di coordinamento tra le medesime autorita';
d) prevedere che le autorita' competenti di cui alla lettera b) si avvalgano della societa' di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, per la realizzazione e la gestione della produzione e della stampa della carta europea della disabilita' e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilita', anche nella versione digitale, con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni, comunque con l'impiego del codice QR di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/2841;
e) fissazione in dieci anni del termine di validita' della carta europea della disabilita' e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilita';
f) previsione delle modalita' tecniche che consentano l'adozione della versione digitale della carta europea della disabilita' e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilita', nel rispetto delle specifiche tecniche che la Commissione europea adottera', nell'ambito del portafoglio dell'identita' digitale a livello dell'Unione;
g) garantire, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della direttiva (UE) 2024/2841, la parita' di trattamento ai cittadini dell'Unione titolari della carta europea della disabilita' e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilita', quando si trovano in viaggio o in visita in Italia, rispetto ai titolari della carta europea della disabilita' residenti in Italia, prevedendo nel contempo che, nel caso in cui le condizioni speciali e favorevoli previste per la persona con disabilita' includano condizioni favorevoli anche per le persone che accompagnano o assistono la persona con disabilita', le stesse siano garantite anche a queste ultime;
h) previsione di procedure volte a garantire la sostituzione dei contrassegni di parcheggio per le persone con disabilita' gia' esistenti a livello nazionale, che si deve concludere entro la data del 5 dicembre 2029;
i) disciplinare la responsabilita' del trattamento dei dati personali necessari al rilascio, al rinnovo e alla stampa della carta europea della disabilita' e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilita', nonche' le modalita' con le quali i soggetti responsabili garantiscono la sicurezza, l'integrita', l'autenticita' e la riservatezza dei dati personali raccolti e conservati ai presenti fini;
l) disciplinare le modalita' con cui le autorita' di cui alla lettera b), secondo le rispettive competenze, rendono disponibili sui siti internet istituzionali le informazioni sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale o sulle condizioni e strutture di parcheggio da destinare alle persone con disabilita', nonche' le informazioni generali sull'uso della carta europea della disabilita' e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilita';
m) garantire mediante l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita' le modalita' di consultazione attiva e di coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilita' nello sviluppo, nell'attuazione e nella valutazione della carta europea della disabilita' e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilita';
n) individuare il sistema di tutela anche ai sensi degli articoli 16 e 17 della direttiva (UE) 2024/2841 e definire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni della medesima direttiva mediante la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle relative violazioni, prevedendo che il relativo gettito sia versato al bilancio della Stato per essere successivamente riassegnato al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita'.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettere b), d) e f), pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 e valutati in 10,56 milioni di euro per l'anno 2026, 9,81 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e 7,035 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. L'Amministrazione individuata ai sensi del comma 2, lettera b), provvede al monitoraggio delle previsioni di spesa di cui al comma 2, lettere b), d) e f). In caso di scostamento dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Note all'art. 17:
- La direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta
europea della disabilita' e il contrassegno europeo di
parcheggio per le persone con disabilita', e' pubblicata
nella GUUE 14 novembre 2024, Serie L.
- Per i riferimenti all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.
- Si riporta il testo del comma 563 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»:
«563. Al fine di agevolare l'accesso a benefici,
supporti ed opportunita' utili alla promozione dei diritti
delle persone con disabilita', con decreto del Ministro per
la famiglia e le disabilita', di concerto con i Ministri
del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture
e dei trasporti e per i beni e le attivita' culturali,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i criteri per il rilascio
della Carta europea della disabilita' in Italia e sono
determinate le modalita' per l'individuazione degli aventi
diritto e per la realizzazione e la distribuzione della
stessa a cura dell'INPS. Esclusivamente per le medesime
finalita', l'INPS consente ai soggetti pubblici e privati e
alle associazioni di tutela delle persone con disabilita'
maggiormente rappresentative e capillarmente diffuse a
livello territoriale, che erogano beni o servizi in favore
delle persone con disabilita', l'accesso, temporaneo e
limitato al solo disbrigo delle pratiche connesse
all'erogazione di detti beni o servizi, su richiesta
dell'interessato, alle informazioni strettamente necessarie
contenute nei verbali di accertamento dello stato di
invalidita' o disabilita' in tutti i casi stabiliti dalla
legge, attraverso l'utilizzo anche in via telematica dello
strumento della Carta. L'INPS, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, individua la tipologia di
dati soggetti al trattamento e le operazioni eseguibili
necessarie al funzionamento della Carta e all'accesso alle
predette informazioni nonche' le misure necessarie alla
tutela dei diritti fondamentali dell'interessato. Le
caratteristiche tecniche della Carta di cui al presente
comma sono conformi alle indicazioni operative elaborate
dalla Commissione europea ai fini del reciproco
riconoscimento dello stato di disabilita' dei cittadini
negli Stati membri dell'Unione europea. Per le finalita' di
cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 1,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e
2021.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 13
luglio 1966, n. 559 recante: «Nuovo ordinamento
dell'Istituto Poligrafico dello Stato»:
«Art.1. - 1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato, di seguito denominato anche Istituto, e' trasformato
in societa' per azioni entro il 31 dicembre 2001, previa
verifica dei necessari requisiti economici e patrimoniali e
approvazione di un piano triennale d'impresa da parte del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, comprensivo del piano riguardante la gestione
del patrimonio immobiliare. Le azioni della societa'
derivante dalla trasformazione dell'Istituto sono
attribuite al Tesoro dello Stato 3.
2. Sino alla trasformazione in societa' per azioni,
l'Istituto conserva la personalita' giuridica di ente
pubblico economico, e' sottoposto alla vigilanza del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ed e' disciplinato dalla presente legge.».
- Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note
all'articolo 8.
- Per i riferimenti all'articolo 41-bis della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si vedano note all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 12-bis,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante: «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»:
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). -
Omissis
12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli
scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al
comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con
proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla
riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero competente, nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5
dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano
sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma
12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli
stanziamenti iscritti negli stati di previsione della
spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei
decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, da
rendere entro il termine di sette giorni dalla data della
trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di
apposita relazione che espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le
Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al
terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via
definitiva.».
- Si riporta il testo del comma 210 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»:
«210. Al fine di assicurare un'efficiente
programmazione delle politiche per l'inclusione,
l'accessibilita' e il sostegno a favore delle persone con
disabilita', a decorrere dal 1° gennaio 2024 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il
Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilita'
con una dotazione di euro 552.177.454 per l'anno 2024 e di
euro 231.807.485 annui a decorrere dall'anno 2025.».
 
Art. 18
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e
che modifica il regolamento (UE) 2022/869

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) individuare nel Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'autorita' nazionale competente designata per l'applicazione degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 13 del regolamento (UE) 2024/1991 e nel Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste l'autorita' nazionale competente designata per l'applicazione degli articoli 5, 10, 11, 12 e 13 del medesimo regolamento, definendo le rispettive competenze per gli articoli condivisi;
b) individuare le amministrazioni competenti per l'attuazione del piano nazionale di ripristino previsto dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1991.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita' interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 18:
- Il regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della
natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869, e'
pubblicato nella GUUE 29 luglio 2024, Serie L.
- Per i riferimenti all'articolo 32 della citata legge
24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.
- Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note
all'articolo 8.
 
Art. 19
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei
di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove
elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene
detentive a seguito di procedimenti penali

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i termini indicati al comma 3 del presente articolo, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) individuare le autorita' competenti e le procedure per l'emissione, la convalida e la trasmissione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione o delle relative notifiche, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/1543;
b) ferme le disposizioni sulla direzione delle indagini preliminari da parte del pubblico ministero, coordinare le disposizioni nazionali alle previsioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1, lettera b), 3, lettera b), e 5, del regolamento (UE) 2023/1543, al fine di consentire agli organi di polizia giudiziaria, nei casi di emergenza di cui all'articolo 3, punto 18), del medesimo regolamento, di emettere un ordine europeo di produzione, per i dati relativi agli abbonati, o un ordine europeo di conservazione;
c) prevedere che, nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1543, quando ne faccia richiesta un'autorita' competente ai sensi del medesimo regolamento, il Ministero della giustizia proceda alla trasmissione amministrativa dei certificati di ordine europeo di produzione (EPOC) e dei certificati di ordine europeo di conservazione (EPOC-PR), degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione, nonche' agli ulteriori adempimenti di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento;
d) prevedere che, in ogni caso, a fini di coordinamento investigativo, copia dei certificati sia trasmessa al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, se si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, e al procuratore generale presso la corte di appello, se si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
e) individuare le autorita' giudiziarie competenti per la ricezione di un ordine europeo di produzione e di un EPOC o di un ordine europeo di conservazione e di un EPOC-PR trasmessi dall'autorita' di emissione ai fini della notifica o dell'esecuzione in conformita' al regolamento (UE) 2023/1543;
f) disciplinare le modalita' di informazione dell'interessato, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2023/1543, definendo altresi' i casi in cui l'autorita' di emissione puo' ritardare od omettere detta informazione;
g) prevedere sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni indicate all'articolo 15 del regolamento (UE) 2023/1543, conformemente ai criteri ivi indicati, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
h) individuare le procedure e, fuori dei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2023/1543, le autorita' competenti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla lettera g) del presente comma, prevedendo un ricorso giurisdizionale effettivo, a tutela dei destinatari della sanzione;
i) individuare le autorita' giudiziarie competenti e le procedure per l'esecuzione, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2023/1543, degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione, per conto di un altro Stato membro;
l) individuare le autorita' giudiziarie competenti e le procedure per il riesame delle obiezioni motivate dei destinatari degli ordini europei di produzione, conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2023/1543;
m) prevedere, in conformita' all'articolo 18 del regolamento (UE) 2023/1543, mezzi di impugnazione effettivi a tutela della persona, i cui dati sono stati richiesti tramite un ordine europeo di produzione;
n) provvedere, anche attraverso la previsione di regolamenti o atti amministrativi, all'adozione delle disposizioni necessarie a garantire il tempestivo e completo adempimento degli obblighi di cui al capo V del regolamento (UE) 2023/1543, in relazione al funzionamento e all'adattamento del sistema informatico nazionale e alla creazione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato, assicurando l'adozione di adeguate misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali;
o) prevedere la lingua o le lingue accettate per la notifica e la trasmissione di un EPOC, un EPOC-PR, un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione, in caso di esecuzione, in conformita' all'articolo 27 del regolamento (UE) 2023/1543;
p) prevedere che le autorita' nazionali competenti trasmettano al Ministero della giustizia periodicamente, a fini statistici, i dati di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1543;
q) prevedere la competenza del Ministero della giustizia per la registrazione, l'elaborazione delle statistiche contenenti i dati di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1543 e per la trasmissione di esse alla Commissione europea, nonche' per l'effettuazione delle notifiche di cui agli articoli 31, paragrafo 1, e 32, paragrafo 2, del medesimo regolamento;
r) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il piu' efficace perseguimento delle finalita' del regolamento (UE) 2023/1543, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con esso incompatibili.
3. Il Governo esercita la delega di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, eccezion fatta per l'individuazione delle autorita' competenti indicate alle lettere a), e), i) e l) del comma 2 e per la previsione della lingua o delle lingue accettate ai sensi della lettera o) del medesimo comma 2, a cui provvede entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera n), e' autorizzata la spesa di euro 2.145.412 per l'anno 2025 e di euro 225.840 annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, dall'attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 19:
- Per i riferimenti alla legge 24 dicembre 2012, n.
234, si vedano le note all'articolo 1.
- Il regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini
europei di produzione e agli ordini europei di
conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali
e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di
procedimenti penali, e' pubblicato nella GUUE 28 luglio
2023, n. L 191.
- Si riporta il testo degli articoli 51, commi 3-bis e
3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura
penale:
«Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
del procuratore della Repubblica distrettuale). - Omissis
3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,
sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di
commettere taluno dei delitti di cui agli agli articoli 12,
commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo
scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e
474, 517-quater,600, 601, 602, 416-bis, 416-ter,
452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita'
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche'
per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 86 delle disposizioni
nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di
cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli
11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 1119 ,
le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.
3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi
3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore
distrettuale, il procuratore generale presso la corte di
appello puo', per giustificati motivi, disporre che le
funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano
esercitate da un magistrato designato dal procuratore della
Repubblica presso il giudice competente.
3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le
funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.
Omissis.».
«371-bis (Attivita' di coordinamento del procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo). - Omissis
4-bis. Il procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al
comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di
cui agli articoli 615-ter, terzo comma, 635-ter e
635-quinquies del codice penale nonche', quando i fatti
sono commessi in danno di un sistema informatico o
telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico
o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica
necessita', in relazione ai procedimenti per i delitti di
cui agli articoli 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies
del codice penale. Si applicano altresi' le disposizioni
dei commi 3 e 4 del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 118-bis del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 recante: «Norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale»
«Art. 118-bis (Coordinamento delle indagini). - 1. Il
procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per
taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2
lettera a) del codice, nonche' per i delitti di cui agli
articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del
codice penale, ne da' notizia al procuratore generale
presso la corte di appello nonche' all'Agenzia delle
entrate ai fini dei necessari accertamenti. Se rileva
trattarsi di indagini collegate, il procuratore generale ne
da' segnalazione ai procuratori generali e ai procuratori
della Repubblica del distretto interessati al
coordinamento. Il procuratore della Repubblica, quando
procede a indagini per i delitti di cui agli articoli
452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice
penale e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, ne da' altresi'
notizia al Procuratore nazionale antimafia 2.
2. Quando, di loro iniziativa o a seguito della
segnalazione prevista dal comma 1, piu' uffici del pubblico
ministero procedono a indagini collegate, i procuratori
della Repubblica ne danno notizia al procuratore generale
del rispettivo distretto.
3. Quando il coordinamento, di cui ai commi
precedenti, non e' stato promosso o non risulta effettivo,
il procuratore generale presso la corte di appello puo'
riunire i procuratori della Repubblica che procedono a
indagini collegate. Se i procuratori della Repubblica
appartengono a distretti diversi, la riunione e' promossa
dai procuratori generali presso le corti di appello
interessate, di intesa tra loro.».
- Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n.
689, si vedano le note all'articolo 5.
 
Art. 20
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme
comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di
trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del
Consiglio, nonche' alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1055
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che
modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE)
n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del trasporto su strada

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, e del regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente le modificazioni e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione dei regolamenti di cui al comma 1 nonche' a garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare;
b) provvedere alla semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi all'attivita' di trasporto su strada e allo snellimento delle relative procedure, con particolare riferimento all'accertamento della sussistenza e alla verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali»:
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla
legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima
seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e'
posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri
provvede con deliberazione motivata 7.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».
- Il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che
stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per
esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e abroga
la direttiva 96/26/CE del Consiglio, e' pubblicato nella
GUUE 14 novembre 2009, n. L 300.
- Il regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i
regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n.
1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del
trasporto su strada, e' pubblicato nella GUUE 31 luglio
2020, n. L 249.
- Per i riferimenti all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.
 
Art. 21
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi
europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni
commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le
obbligazioni legate alla sostenibilita'

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2023/2631 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonche' a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti, comprese quelle relative all'offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita di prodotti finanziari e alle operazioni di cartolarizzazione;
b) attribuire alla CONSOB, quale autorita' nazionale competente ai sensi dell'articolo 44, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/2631, i poteri di vigilanza, di indagine e cautelari previsti dagli articoli 18, paragrafo 4, 45 e 48 del medesimo regolamento, tenuto conto dei poteri di cui essa gia' dispone ai sensi della legislazione vigente;
c) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal regolamento (UE) 2023/2631:
1) attribuire alla CONSOB il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative previste dall'articolo 49 del regolamento (UE) 2023/2631 per le violazioni di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo;
2) stabilire l'importo delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) 2023/2631 prevedendo, fermi restando i massimi edittali ivi indicati, minimi edittali comunque non inferiori ad euro 5.000;
3) coordinare, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/2631, le disposizioni sanzionatorie introdotte in attuazione del medesimo regolamento con quelle nazionali vigenti;
d) disciplinare forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra la CONSOB, la Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), ai fini dello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, anche ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;
e) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB, ove opportuno e nel rispetto delle competenze ad essa spettanti, nell'ambito e per le finalita' previste dal regolamento (UE) 2023/2631 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento, anche al fine di stabilire le modalita' procedurali della notifica da parte dell'emittente, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2631.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 21:
- Il regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni
verdi europee e sull'informativa volontaria per le
obbligazioni commercializzate come obbligazioni
ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla
sostenibilita' e' pubblicato nella GUUE 30 novembre 2023,
L.
- Per i riferimenti all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.
- Per i riferimenti all'articolo 24 febbraio 1998, n.
58, si vedano le note all'articolo 6.
- Si riporta il testo degli articoli 20 e 21 della
legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante: «Disposizioni per
la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati
finanziari»:
«Art. 20 (Coordinamento dell'attivita' delle
Autorita'). - 1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione (COVIP) e l'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato, nel rispetto della reciproca indipendenza,
individuano forme di coordinamento per l'esercizio delle
competenze ad essi attribuite anche attraverso protocolli
d'intesa o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, di comitati di
coordinamento.
2. Le forme di coordinamento di cui al comma 1
prevedono la riunione delle Autorita' indicate nel medesimo
comma almeno una volta l'anno.
Art. 21 (Collaborazione fra le Autorita'). - 1. La
Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP, la COVIP e l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato collaborano tra
loro, anche mediante scambio di informazioni, per agevolare
l'esercizio delle rispettive funzioni. Le Autorita' non
possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. Tutti
i dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati
da una ad altra Autorita', anche attraverso l'inserimento
in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al
segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla
legge per l'Autorita' che li ha prodotti o acquisiti per
prima.».
 
Art. 22
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di
accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle
informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi
finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilita', e del
regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 dicembre 2023, che modifica taluni regolamenti per quanto
concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso
unico europeo, nonche' per il recepimento della direttiva (UE)
2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2023, che modifica talune direttive per quanto concerne
l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e del regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, nonche' per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e in particolare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2023/2864 e l'attuazione del regolamento (UE) 2023/2859 e del regolamento (UE) 2023/2869, e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonche' a garantire il coordinamento con le disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare;
b) designare gli organismi di raccolta, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2023/2859, per lo svolgimento dei compiti previsti dagli articoli 3 e 5 del medesimo regolamento e dalle discipline dell'Unione europea richiamate dalla direttiva (UE) 2023/2864 e dal regolamento (UE) 2023/2869, tenendo conto delle funzioni attualmente spettanti alle diverse autorita' competenti nei settori interessati e assicurare che gli stessi organismi dispongano dei poteri e degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle disposizioni europee di cui al presente articolo;
c) esercitare, ove ritenuto opportuno, l'opzione normativa in materia di formato elettronico dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/2859, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarita' del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi, della necessita' di garantire la competitivita' del quadro normativo nazionale e la tutela dei destinatari di tali informazioni finanziarie e non finanziarie, nonche' l'integrita' e la qualita' dei servizi offerti dal punto di accesso unico europeo;
d) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorita' interessate, secondo le rispettive competenze;
e) disciplinare, ove occorrenti, forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la CONSOB, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP, ai fini dello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 22:
- Il regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un
punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso
centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico
pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali
e la sostenibilita' e' pubblicato nella GUUE 20 dicembre
2023, L.
- Il regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica taluni
regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il
funzionamento del punto di accesso unico europeo, e'
pubblicata nella GUUE 20 dicembre 2023, L.
- La direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune
direttive per quanto concerne l'istituzione e il
funzionamento del punto di accesso unico europeo, e'
pubblicata nella GUUE 20 dicembre 2023, L.
- Per i riferimenti all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, si vedano le note all'articolo 6.
 
Art. 23
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica il regolamento
(UE) n. 909/2014 per quanto riguarda la disciplina di regolamento,
la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in
materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo
bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi
terzi, e che modifica il regolamento (UE) n. 236/2012

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche, le abrogazioni e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845 e garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per i settori interessati dal predetto regolamento;
b) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB i poteri di vigilanza previsti dal regolamento (UE) 2023/2845, secondo quanto previsto dal titolo II-bis della parte III del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, in materia di riparto di funzioni tra le predette autorita';
c) individuare la CONSOB quale autorita' competente a istituire e presiedere il collegio di cui all'articolo 24-bis del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, introdotto dall'articolo 1, punto 12), del regolamento (UE) 2023/2845, qualora ricorrano le condizioni che ne comportano l'obbligo di costituzione;
d) individuare la CONSOB quale autorita' competente all'assolvimento degli obblighi di comunicazione all'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 909/2014, come modificato dall'articolo 1, punto 23), del regolamento (UE) 2023/2845;
e) prevedere che gli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata possano essere esclusi dal sistema, nel caso di apertura di una procedura di liquidazione giudiziale, di liquidazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa a carico dell'emittente, apportando le necessarie modifiche alla legislazione vigente e attribuendo alla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, il potere di emanare disposizioni attuative ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, salvaguardando altresi' la posizione del titolare dello strumento finanziario;
f) apportare alla disciplina della crisi dei depositari centrali le modifiche necessarie al fine di:
1) assicurare il tempestivo e ordinato trasferimento a un altro depositario centrale delle attivita' dei clienti, in caso di apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa;
2) garantire il coordinamento con le norme in materia di crisi delle controparti centrali previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
g) con riferimento alla disciplina delle sanzioni, apportare le necessarie modifiche di coordinamento al testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, al fine di renderlo coerente con le disposizioni introdotte dal regolamento (UE) 2023/2845;
h) prevedere che la CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, adotti la disciplina secondaria di cui al presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita' interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 23:
- Il regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica il
regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda la
disciplina di regolamento, la prestazione di servizi
transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza,
la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i
requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi
terzi e che modifica il regolamento (UE) n. 236/2012, e'
pubblicato nella GUUE 27 dicembre 2023, Serie L.
- Per i riferimenti all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- La Parte III, Titolo II-bis del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998 recano rispettivamente:
«Disciplina dei mercati», «Disciplina dei depositari
centrali e delle attivita' di regolamento e di gestione
accentrata».
- Il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al
miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e
ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle
direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n.
236/2012, e' pubblicato nella GUUE 28 agosto 2014, n. L
257.
- Si riporta il testo dell'articolo 82, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 58 del 1998:
«Art. 82 (Attivita' e regolamento della gestione
accentrata). - Omissis
2. Al fine di assicurare il perseguimento delle
finalita' di cui all'articolo 79-quaterdecies, comma 1, la
Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, puo' individuare
con regolamento nel rispetto delle disposizioni del
regolamento di cui al comma 1, della direttiva 2007/36/CE e
delle relative disposizioni attuative:
a) le modalita' di svolgimento e le caratteristiche
del servizio di cui alla Sezione A, punto 1), e dei servizi
accessori di tipo non bancario elencati nella Sezione B,
punti 2) e 3), dell'Allegato al regolamento di cui al comma
1, nonche' di ogni ulteriore servizio di tipo non bancario,
accessorio ai servizi di cui alla Sezione A, punti 1) e 2),
consentito ma non esplicitamente elencato nella sezione B
dell'Allegato al regolamento di cui al comma 1;
b) le categorie di intermediari che possono
detenere conti titoli presso il depositario centrale e le
attivita', previste dal presente capo, che gli intermediari
sono abilitati a svolgere;
c) le caratteristiche degli strumenti finanziari
indicati all'articolo 83-bis, comma 2, ai fini
dell'assoggettamento dei medesimi alle disposizioni della
sezione I del presente capo;
d) fatto salvo quanto previsto dall'articolo
83-sexies, comma 4, i modelli, le modalita', i termini e
l'intermediario responsabile per il rilascio e la revoca
delle certificazioni nonche' per l'effettuazione e la
rettifica delle comunicazioni;
e) i criteri e le modalita' di svolgimento
dell'attivita' indicata nell'articolo 83-octies;
f) i termini entro i quali gli intermediari e i
depositari centrali adempiono, ai sensi dell'articolo
83-novies, comma 1, lettere d), e), f) e g), e
dell'articolo 89, rispettivamente, agli obblighi di
segnalazione agli emittenti dei dati identificativi degli
aventi diritti sulle azioni e delle registrazioni
effettuate ai sensi dell'articolo 83-octies;
g) le modalita' e i termini di comunicazione, su
richiesta, nei casi e ai soggetti individuati dal
regolamento stesso, dei dati identificativi dei titolari di
strumenti finanziari diversi da quelli di cui all'articolo
83-duodecies e degli intermediari che li detengono, fatta
salva la possibilita' per i titolari degli strumenti
finanziari di vietare espressamente la comunicazione dei
propri dati identificativi;
h) i requisiti che i corrispettivi indicati al
comma 3 e i corrispettivi richiesti dagli intermediari per
la tenuta dei conti devono rispettare;
i) le altre modalita' operative per la gestione
delle operazioni societarie da parte degli intermediari,
dei depositari centrali e degli emittenti e le ulteriori
disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto previsto
nel presente capo e quelle, comunque, dirette a perseguire
le finalita' indicate nella prima parte del presente comma.
Omissis.».
 
Art. 24
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale
dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828
del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva
2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva
87/357/CEE del Consiglio

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare le necessarie abrogazioni, modificazioni e integrazioni al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del regolamento (UE) 2023/988 ed effettuare il coordinamento delle residue disposizioni anche con riferimento al sistema RAPEX/Safety Gate e al Safety Business Gateway ferme restando le competenze per categoria di prodotti, non coperti dalle norme armonizzate, in capo a ciascuna autorita' di vigilanza del mercato, cosi' come individuata dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157;
b) garantire la coerenza con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza del mercato e conformita' dei prodotti, di cui al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157;
c) aggiornare il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza generale dei prodotti e integrare le nuove fattispecie sanzionatorie derivanti dall'attuazione del regolamento (UE) 2023/988, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' e alla durata delle relative violazioni, anche in relazione alle diverse fasi della filiera commerciale e ai soggetti coinvolti, ferme restando le competenze per categorie di prodotti, non coperti dalle norme armonizzate, in capo a ciascuna autorita' di vigilanza del mercato, cosi' come individuata dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, nonche' garantire la celerita', l'economicita' e l'efficacia dell'azione amministrativa anche nei procedimenti sanzionatori;
d) individuare, nelle ipotesi di prodotti forniti online o attraverso altri mezzi di vendite a distanza, i soggetti responsabili della catena di fornitura nei confronti dei quali possono essere irrogate le sanzioni e imposte le altre misure amministrative per le violazioni commesse;
e) prevedere una disciplina transitoria per assicurare la commerciabilita' dei prodotti immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2024, conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001;
f) prevedere, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera c), agli appositi capitoli di spesa delle autorita' di vigilanza del mercato ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, per essere destinate al potenziamento della vigilanza sul mercato. Per le autorita' di vigilanza che non sono Amministrazioni centrali la riassegnazione avviene in capo all'Amministrazione centrale titolare delle attivita' di indirizzo, vigilanza e controllo per il successivo trasferimento alle medesime autorita'.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita' interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 24:
- Il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza
generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n.
1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la
direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del
Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva
87/357/CEE del Consiglio, e' pubblicato nella GUUE 23
maggio 2023, n. L 135.
- Per i riferimenti all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, si vedano le note all'articolo 6.
- Il decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157,
recante: «Adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e
semplificazione e riordino del relativo sistema di
vigilanza del mercato», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 2022.
- La direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza
generale dei prodotti, e' pubblicata nella GUCE 15 gennaio
2002, n. L 11.
 
Art. 25
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione
delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e
industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE)
2019/1753

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) individuare il Ministero delle imprese e del made in Italy quale autorita' competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2023/2411, assicurando che alla stessa siano attribuite le relative funzioni nel rispetto degli articoli 13, 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2023/2411;
b) definire procedure efficienti, prevedibili e rapide per la presentazione, l'esame e la valutazione delle domande ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2023/2411;
c) adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, con previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravita' della violazione delle disposizioni stesse;
d) designare una o piu' autorita' competenti obiettive e imparziali, responsabili dei controlli di cui al titolo IV del regolamento (UE) 2023/2411, che agiscano in modo trasparente;
e) prevedere, per assicurare lo svolgimento delle attivita' di cui al regolamento (UE) 2023/2411, l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero delle imprese e del made in Italy, con il reclutamento di un dirigente non generale e dieci unita' di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali-Triennio 2019-2021, nonche' con la possibilita' di assegnazione temporanea di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche nelle more delle procedure del predetto reclutamento.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera e), quantificati in euro 964.158 per l'anno 2025 e in euro 664.158 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Note all'art. 25:
- Il regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti
artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE)
2017/1001 e (UE) 2019/1753, e' pubblicato nella GUUE 27
ottobre 2023, L.
- Per i riferimenti all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.
 
Art. 26
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a
disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione
di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla
deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento
(UE) n. 995/2010

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 (European Deforestation-free products Regulation - EUDR).
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) individuare nel Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste l'autorita' nazionale competente designata per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1115, che si avvale, ai fini dell'adempimento dei relativi obblighi, anche del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri e, per gli aspetti riguardanti le importazioni e le esportazioni delle materie prime e dei prodotti da sottoporre a controllo, della Guardia di finanza;
b) definire, per i controlli da svolgere in fase di importazione e di esportazione, le modalita' di cooperazione con le autorita' doganali secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1115;
c) definire i servizi di assistenza tecnica e gli strumenti di carattere informativo previsti dall'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/1115 e le modalita' di affidamento anche a soggetti privati, anche in forma associata, con acclarata esperienza in attivita' di dovuta diligenza ai sensi dell'articolo 8 del medesimo regolamento per il contenimento dei fenomeni di deforestazione, nonche' nelle catene di valore dei prodotti di cui al medesimo regolamento;
d) prevedere, in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2023/1115, ivi comprese sanzioni pecuniarie, commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime o dei prodotti interessati, la confisca dei prodotti o dei proventi derivati all'operatore o al commerciante, nonche' sanzioni interdittive;
e) prevedere misure provvisorie ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2023/1115, per impedire che i prodotti interessati, oggetto di indagine, siano immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati, nonche' la possibilita' per l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti l'esistenza di violazioni sanabili, di trasmettere una diffida all'operatore o al commerciante al fine di consentire l'adozione delle occorrenti misure correttive;
f) tenere conto, nell'attuazione delle disposizioni in materia di controllo degli operatori e dei commercianti non PMI e di controllo dei commercianti PMI, di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) 2023/1115, in ragione della complessita' dei controlli e della tipologia dei prodotti, del principio del minor aggravio sul soggetto controllato, assicurando tempi procedurali adeguati, nonche' il rispetto del contraddittorio, e prevedere la definizione, mediante un decreto interministeriale adottato dalle amministrazioni competenti, di un elenco di strumenti di verifica e di controllo;
g) individuare, in attuazione dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2023/1115, misure correttive adeguate e proporzionate, che l'autorita' competente puo' imporre agli operatori per i casi di non conformita', nonche' i termini entro i quali gli operatori devono adottarle e le modalita' di applicazione forzosa dell'azione correttiva, nel caso di omessa adozione da parte degli operatori ovvero di non conformita' persistente;
h) individuare le opportune forme e sedi di coordinamento, come previsto dal regolamento (UE) 2023/1115, tra i soggetti istituzionali, che devono collaborare ai fini dell'attuazione del medesimo regolamento e in continuita' con la Consulta FLEGT - regolamento legno, istituita presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, nonche' dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, e i portatori di interesse delle associazioni e delle filiere delle materie prime oggetto del richiamato regolamento (UE) 2023/1115;
i) prevedere, in attuazione dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1115, l'adeguamento della struttura organizzativa delle unita' individuate quali autorita' competenti, attraverso l'istituzione di due uffici di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste con il conseguente reclutamento di due dirigenti di livello non generale, trenta funzionari e sei assistenti da inquadrare in base al sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali - Triennio 2019-2021;
l) prevedere che l'autorita' competente possa porre a carico degli operatori o dei commercianti la totalita' dei costi sostenuti per l'attivita' di controllo delle loro attivita', in presenza di casi di non conformita', comprendendo anche i costi per la realizzazione di prove, di magazzinaggio e delle attivita' di verifica o di analisi dei prodotti interessati risultati non conformi e oggetto di misure correttive, prima della loro immissione in libera pratica, immissione sul mercato o esportazione;
m) individuare una o piu' autorita' competenti ad accertare le violazioni degli obblighi a carico dell'operatore e del commerciante e a ricevere il rapporto, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689;
n) prevedere misure per proteggere l'identita' delle persone fisiche o giuridiche che presentano segnalazioni comprovate o che effettuano indagini, al fine di verificare il rispetto del regolamento da parte degli operatori o dei commercianti;
o) predisporre, per il previsto periodo transitorio, forme di coordinamento tra le disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/1115, (UE) n. 995/2010 e (CE) n. 2173/2005, nonche' disporre la conservazione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 17 maggio 2021, per il settore del legno, anche per il periodo successivo all'abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera i), quantificati in euro 2.501.662 per l'anno 2025 e in euro 2.201.662 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
5. Dall'attuazione dei criteri di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), l), m), n) e o), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 26:
- Per i riferimenti alla legge 24 dicembre 2012, n.
234, si vedano le note all'articolo 1.
- Il regolamento (UE) 2023/1115, del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a
disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione
dall'Unione di determinate materie prime e determinati
prodotti associati alla deforestazione e al degrado
forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010, e'
pubblicato nella GUUE 9 giugno 2023, n. L 150.
- Il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del
20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di
licenze FLEGT per le importazioni di legname nella
Comunita' europea, e' pubblicato nella GUUE 30 dicembre
2005, n. L 347. Entrato in vigore il 30 dicembre 2005.
- Il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che
stabilisce gli obblighi degli operatori che
commercializzano legno e prodotti da esso derivati, e'
pubblicato nella GUUE 12 novembre 2010, n. L 295.
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 recante: "Attuazione
del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione
di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di
legname nella Comunita' europea e del regolamento (UE) n.
995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che
commercializzano legno e prodotti da esso derivati":
«Art. 5 (Consulta FLEGT e Timber Regulation). - 1. Al
fine di favorire il coinvolgimento dei portatori di
interessi pubblici e collettivi nelle attivita' di
attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 e del
regolamento (UE) n. 995/2010 e' istituita la Consulta FLEGT
- regolamento legno, di seguito denominata Consulta.
2. Alla Consulta partecipano:
a) due rappresentanti del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale;
b) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
economico;
c) due rappresentanti del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali;
d) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare;
e) due rappresentanti della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
f) due rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli;
g) rappresentanti delle Associazioni di categoria
maggiormente rappresentative del settore, individuati con
le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 3;
h) rappresentanti delle Associazioni ambientaliste
maggiormente rappresentative, individuati con le modalita'
stabilite con il decreto di cui al comma 3;
i) ogni altro soggetto pubblico o privato che la
Consulta stessa ritenga utile coinvolgere, secondo le
modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 3.
3. La Consulta e' istituita con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed e'
convocata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ogni qual volta risulti necessario e
comunque almeno una volta l'anno.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare garantisce il necessario supporto
tecnico della Consulta e ne assicura i compiti di
segreteria. Al funzionamento della Consulta si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai
componenti della Consulta di cui al presente articolo, non
sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri
emolumenti comunque denominati.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare con proprio decreto, di concerto con
il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, approva il regolamento di funzionamento, ad
esito della sua prima riunione di insediamento.
6. Al fine di meglio raccordare le attivita' di
controllo sul taglio e commercio di legname con quelle
connesse alla protezione e gestione sostenibile delle
foreste a scala globale e nazionale ed alla valorizzazione
dei servizi ecosistemici da esse forniti, la Consulta
fornisce supporto all'autorita' nazionale competente per la
soluzione di criticita', per la ricerca di priorita' ed in
generale per le attivita' che fanno capo alla stessa
Autorita' nazionale competente, esprimendo pareri non
vincolanti, in particolare sui seguenti argomenti:
a) partecipazione delle amministrazioni e dei
portatori di interesse alle attivita' connesse
all'attuazione dei regolamenti;
b) esame di eventuali criticita' che dovessero
emergere nelle attivita' di attuazione dei regolamenti;
c) ricerca delle soluzioni ai problemi tecnici
riguardanti l'esercizio delle attivita' prospettate dagli
aderenti, al fine di dare coerenza di comportamento, in
particolare in materia di interpretazione normativa, esame
di procedure informatiche e telematiche, impostazione di
campagne promozionali e di comunicazione;
d) promozione di accordi volontari di partenariato
con Paesi terzi;
e) scambio di informazioni e dati conoscitivi tra i
soggetti coinvolti nell'attuazione dei regolamenti anche
promuovendo la realizzazione di banche dati.».
- Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n.
689, si vedano nelle note all'articolo 5.
- Per i riferimenti all'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note
all'articolo 20.
- Per i riferimenti all'articolo 41-bis della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.
 
Art. 27
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del
15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia
plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008, e per la
determinazione delle tariffe previste per le attivita' di controllo
ufficiale di materiali e oggetti destinati al contatto con gli
alimenti (MOCA), di cui al regolamento UE 2017/625 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni e ai compiti specifici imposti dal regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022.
2. Il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2021, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) semplificare e migliorare le modalita' di notifica e di controllo degli impianti di riciclo ai sensi del regolamento (UE) 2022/1616 e del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004;
b) istituire un sistema di banca di dati nazionale, da adeguare ai sistemi informatici previsti a livello europeo;
c) determinare tariffe, per l'attivita' di controllo ufficiale, relative a materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA), di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, ivi comprese le attivita' necessarie alla formazione degli operatori che effettuano i relativi controlli, nonche' ai compiti specifici previsti dal regolamento (UE) 2022/1616;
d) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 mediante la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle relative violazioni;
e) destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 al miglioramento e al potenziamento dell'attivita' di sorveglianza degli impianti di riciclo.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 27:
- Il regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del
15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di
materia plastica riciclata destinati a venire a contatto
con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE)
n. 282/2008, e' pubblicato nella GUUE 20 settembre 2022, n.
L 243.
- Per i riferimenti all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.
- Il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i
materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i
prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e
89/109/CEE, e' pubblicato nella GUUE 13 novembre 2004, n. L
338.
- Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli
ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per
garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti
e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere
degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui
prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE)
n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE)
2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n.
1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE,
1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e
(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le
direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE,
96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione
92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli
ufficiali), e' pubblicato nella GUUE 7 aprile 2017, n. L
95.
 
Art. 28
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/1644 della
Commissione, del 7 luglio 2022, che integra il regolamento (UE)
2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con prescrizioni
specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sull'uso di
sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali
veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e
sull'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non
autorizzate e dei loro residui, e al regolamento di esecuzione (UE)
2022/1646 della Commissione, del 23 settembre 2022, relativo alle
modalita' pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali
per quanto riguarda l'uso di sostanze farmacologicamente attive
autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi,
e dei loro residui, e l'uso di sostanze farmacologicamente attive
vietate o non autorizzate e dei loro residui, al contenuto
specifico dei piani di controllo nazionali pluriennali e alle
modalita' specifiche per l'elaborazione degli stessi

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione, del 7 luglio 2022, e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione, del 23 settembre 2022.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti in materia di controlli, sia sull'uso di sostanze farmacologicamente attive nelle produzioni animali, sia dei residui delle medesime sostanze negli alimenti, alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/1644 e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e mediante coordinamento e riordino di quelle residue;
b) assicurare adeguati controlli alle frontiere al fine sia di tutelare la salute e il benessere dei consumatori, sia di garantire il rispetto del principio di reciprocita' per tutelare i produttori agricoli dalla concorrenza sleale di Paesi terzi in cui e' consentito l'utilizzo di prodotti vietati nell'Unione europea.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 28:
- Il regolamento delegato (UE) 2022/1644 della
Commissione, del 7 luglio 2022, che integra il regolamento
(UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con
prescrizioni specifiche per l'esecuzione dei controlli
ufficiali sull'uso di sostanze farmacologicamente attive
autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per
mangimi, e dei loro residui, e sull'uso di sostanze
farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei
loro residui, e' pubblicato nella GUUE 26 settembre 2022,
n. L 248.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della
Commissione, del 23 settembre 2022, relativo alle modalita'
pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali per
quanto riguarda l'uso di sostanze farmacologicamente attive
autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per
mangimi, e dei loro residui, e l'uso di sostanze
farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei
loro residui, al contenuto specifico dei piani di controllo
nazionali pluriennali e alle modalita' specifiche per
l'elaborazione degli stessi, e' pubblicato nella GUUE 26
settembre 2022, n. L 248.
- Per i riferimenti all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.
 
Art. 29
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai
rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il
regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) ridefinire gli obiettivi di raccolta, riciclo e recupero dei rifiuti di batterie, sulla base della nuova classificazione prevista dal regolamento (UE) 2023/1542;
b) adeguare lo schema di responsabilita' estesa del produttore alle nuove disposizioni previste dal regolamento (UE) 2023/1542, disciplinando i sistemi collettivi e individuali di gestione dei rifiuti di pile e batterie, attraverso la definizione di uno statuto tipo e delle modalita' di riconoscimento degli stessi;
c) prevedere forme di garanzia finanziaria per la gestione del fine vita dei prodotti;
d) regolamentare le attivita' di gestione del prodotto, prevedendo modalita' per il corretto riutilizzo, il cambio di destinazione e la rifabbricazione delle batterie, nonche' le attivita' di gestione dei relativi rifiuti;
e) prevedere modalita' per il conferimento dei rifiuti di batterie, nonche' per le relative operazioni di raccolta;
f) individuare un'autorita' competente, responsabile del rispetto degli obblighi di cui al capo VIII del regolamento (UE) 2023/1542, e definire le modalita' organizzative e di funzionamento della stessa, anche al fine di razionalizzare e rendere efficienti i sistemi di coordinamento esistenti;
g) adeguare la disciplina relativa al registro nazionale dei produttori di pile e accumulatori alle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2023/1542, con particolare riferimento agli obblighi inerenti alla responsabilita' estesa del produttore;
h) individuare gli organismi di valutazione della conformita' e la relativa autorita' di notifica, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1542, nel rispetto della competenza esclusiva in materia di prevenzione incendi del Ministero dell'interno, per il tramite del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
i) apportare le modifiche necessarie al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, in considerazione delle disposizioni in materia di vigilanza del mercato di cui al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e al relativo decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157;
l) prevedere misure volte ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di dovere di diligenza, per assicurare l'individuazione, la prevenzione e la gestione dei rischi effettivi e potenziali legati all'approvvigionamento, alla lavorazione e all'immissione in commercio delle batterie, includendo strumenti di supporto, quali guide pratiche, che favoriscano la trasparenza e garantiscano un approccio proporzionato agli obblighi, che tenga conto della dimensione aziendale;
m) adeguare il sistema sanzionatorio vigente, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542;
n) prevedere criteri di aggiudicazione per gli acquisti pubblici verdi di batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie, per garantire che gli stessi abbiano un impatto ambientale minimo durante il loro ciclo di vita;
o) prevedere disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attivita' connesse all'attuazione del regolamento (UE) 2023/1542, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, nonche' dei termini e delle modalita' di versamento delle medesime ad appositi capitoli dell'entrata per la successiva riassegnazione;
p) aggiornare gli allegati al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, al fine di tenere conto delle competenze in materia di vigilanza del mercato previste dal regolamento.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 13 giugno 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note all'art. 29:
- Il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie
e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva
2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la
direttiva 2006/66/CE, e' pubblicato nella GUUE 28 luglio
2023, n. L 191.
- Per i riferimenti all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.
- Il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188,
recante: «Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente
pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la
direttiva 91/157/CEE», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2008.
- Il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del
mercato e sulla conformita' dei prodotti e che modifica la
direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e
(UE) n. 305/2011, e' pubblicato nella GUUE 25 giugno 2019,
n. L 169.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 12 ottobre
2022, n. 157, si vedano le note all'articolo 24.
- Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note
all'articolo 8.