Gazzetta n. 145 del 25 giugno 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 27 maggio 2025 |
Modifica del decreto 22 dicembre 2022, inerente alle modalita' di riconoscimento di stazioni di prova per i veicoli a temperatura controllata (ATP) esterne all'amministrazione. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (accordo ATP) concluso a Ginevra il 1° settembre 1970 a cura della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU) e relativi allegati, modificati in base alle previsioni dell'art. 18 dell'accordo stesso; Vista la legge 2 maggio 1977, n. 264, recante «Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con allegati, concluso a Ginevra il 1° settembre 1970»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404, recante regolamento di esecuzione della citata legge 2 maggio 1977, n. 264, ed in particolare l'art. 2, commi 2 e 3, che dispongono rispettivamente che «Le stazioni di prova non dipendenti dall'amministrazione statale sono autorizzate ad effettuare i controlli descritti nell'allegato 1, appendice 2, dell'accordo ATP, con decreto del Ministro dei trasporti» e che «In condizioni di reciprocita' possono essere riconosciute anche stazioni di controllo estere»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 dicembre 2022, prot. n. 404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 26 gennaio 2023, n. 21, concernente le procedure per l'autorizzazione delle nuove stazioni di prova ATP private; Vista la modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 dicembre 2022, prot. n. 404, avvenuta con decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 26 ottobre 2023, n. 268; Considerato che le istanze conseguenti all'emanazione del suddetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 dicembre 2022, prot. n. 404, relative all'apertura di nuove stazioni di prova private sono state estremamente limitate; Preso atto che le stazioni di prova dell'amministrazione, unitamente alle stazioni di prova private attualmente riconosciute, non riescono a soddisfare in tempi accettabili le richieste dell'utenza; Ritenuto opportuno consentire all'utenza di provvedere al rinnovo della certificazione ATP per i veicoli adibiti al trasporto di derrate deperibili nelle tempistiche previste dalla norma vigente;
Decreta:
Art. 1
1. L'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 dicembre 2022, prot. n. 404, e' modificato come segue: «b) "Stazione di prova ATP" un laboratorio, non dipendente dall'amministrazione statale, attrezzato per effettuare le prove previste nell'allegato 1, appendice 2, dell'accordo ATP, tenuto conto delle condizioni ambientali nazionali. La stazione puo' espletare unicamente la tipologia di prove per cui e' stata autorizzata conformemente a quanto previsto dall'accordo;» |
| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
1. L'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 dicembre 2022, prot. n. 404, e' modificato come segue: «b) almeno un tunnel, principale, con le seguenti dimensioni minime, riferite all'area di prova al netto dei vani tecnici per il condizionamento ambientale: larghezza ≥ 4,6 m; lunghezza ≥ 15,0 m; altezza ≥ 4,5 m; larghezza porta di accesso ≥ 3,6 m; altezza porta di accesso ≥ 4,3 m. In ciascun tunnel autorizzato possono essere sottoposti a prova esclusivamente i mezzi di trasporto di dimensioni compatibili con il tunnel in questione per garantire una corretta circolazione dell'aria in fase di prova;» |
| Art. 3
1. La tabella di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 dicembre 2022, prot. n. 404, e' sostituita dalla seguente: ===================================================================== | | | Velocita' | | | | | dell'aria | | | | |intorno al mezzo| Umidita' | | | Temperatura |di trasporto in | relativa | | | ambiente | prova | dell'aria | +===============+===================+================+==============+ |Valori minimi e| 5°C <T ambiente < |1 m/s <Velocita<| | |massimi | 32°C | 2 m/s |Si | +---------------+-------------------+----------------+--------------+ |Presenza | | | | |strumenti di | | |SI (punto di | |misura | SI | SI |rugiada) | +---------------+-------------------+----------------+--------------+ |
| Art. 4
1. L'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 dicembre 2022, prot. n. 404, e' sostituito dal seguente: «1. Il titolare della stazione di prova ATP richiede l'autorizzazione trasmettendo via pec all'indirizzo della Direzione generale per la motorizzazione istanza redatta nelle forme e nei modi di cui all'allegato 1 e corredata degli allegati ivi previsti. Nell'istanza viene specificata la/le tipologia/e di prova per cui si intende essere autorizzati riportando nell'apposita sezione dell'allegato 1.» 2. All'art. 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 dicembre 2022, prot. n. 404, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: «1-bis. Qualora sia richiesta la possibilita' di effettuare soltanto alcune delle prove previste dall'allegato 1, appendice 2, dell'accordo ATP, potra' essere rilasciata una autorizzazione parziale che consentira' l'espletamento esclusivamente delle prove indicate nel disposto autorizzativo. 1-ter. Per poter essere autorizzati a svolgere le attivita' di una stazione di prova ATP, il laboratorio deve poter eseguire almeno le seguenti prove: a. prove sui mezzi isotermici; b. prove sui mezzi refrigerati; c. prove sui gruppi frigoriferi». |
| Art. 5
1. L'art. 8, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 dicembre 2022, prot. n. 404, e' sostituito come segue: «b) esecuzione di almeno una prova ATP della tipologia per cui e' stata presentata istanza, a scelta della commissione ispettiva, tra quelle previste nell'allegato 1, appendice 2, dell'accordo ATP. Per la verifica della corretta funzionalita' dell'attivita' della stazione di prova ATP richiedente, gli esiti della prova possono essere verificati, a discrezione della commissione ispettiva, ripetendo la medesima presso una stazione di prova ATP dell'amministrazione.» |
| Art. 6
1. L'allegato 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 dicembre 2022, prot. n. 404, e' integralmente sostituito dall'allegato 1 del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 27 maggio 2025
Il Ministro: Salvini
Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 1746 |
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