Gazzetta n. 145 del 25 giugno 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
COMUNICATO
Domanda di registrazione della indicazione geografica protetta «Olio d'Abruzzo» e pubblicazione del disciplinare di produzione.


Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, esaminata la domanda intesa ad ottenere la registrazione del nome «Olio d'Abruzzo» come indicazione geografica protetta, ai sensi del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio dell'11 aprile 2024, presentata dal Comitato promotore I.G.P. Olio d'Abruzzo e a seguito della riunione di pubblico accertamento, provvede come previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del disciplinare di produzione affinche' ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione.
Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla domanda di registrazione, dovranno pervenire, a pena di irricevibilita', al Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare - Ufficio PQA1 - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo pec aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente disciplinare di produzione, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale.
Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei tempi sopra esposti e se, con adeguata documentazione, sono presenti uno o piu' di questi elementi:
dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui all'art. 46 e all'art. 49, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 2024/1143;
dimostrano che la registrazione del nome proposto e' contraria all'art. 48, paragrafo 1 e 2, all'art. 29 paragrafo 1, 2 e 3, e all'art. 30 del regolamento (UE) n. 2024/1143;
dimostra che la registrazione del nome proposto danneggia l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'art. 15 paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2024/1143;
forniscono elementi sulla cui base si puo' concludere che il nome di cui si chiede la registrazione e' un termine generico di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 2024/1143.
Se ritenute ricevibili, si applica la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 251 del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta domanda di registrazione alla Commissione europea.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la gia' menzionata domanda sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 10, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 2024/1143, alla Commissione europea.
 
Allegato

Art. 1.
Denominazione

L'Indicazione geografica protetta «Olio d'Abruzzo» e' riservata all'olio extra vergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 
Art. 2.
Caratteristiche al consumo

All'atto del confezionamento l'Indicazione geografica protetta «Olio d'Abruzzo», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
a. Valutazione chimico-fisica

=====================================
|  Acidita' (espressa | |
| in acido oleico): | max 0,4%:  |
+=====================+=============+
| | <=12 mEq0 |
| Numero di perossidi:|/kg |
+---------------------+-------------+
|Polifenoli totali: | >=200 mg/kg |
+---------------------+-------------+

K232, K270, e altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla normativa vigente.
b. Valutazione Organolettica (Metodo COI)

Intervallo di mediana minimo massimo
====================================== | | > 2 | |Fruttato di oliva | < 6 | +============================+=======+ |Erba e/o pomodoro | | |e/o carciofo e/o | > 2 | |mandorla | < 5 | +----------------------------+-------+ | | > 2 | |Amaro | < 6 | +----------------------------+-------+ | | > 2 | |Piccante | < 5 | +----------------------------+-------+

 
Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione delle olive e la trasformazione delle stesse destinate alla produzione dell'Indicazione geografica protetta «Olio d'Abruzzo», comprende l'intero territorio amministrativo della Regione Abruzzo.

 
Art. 4.
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ciascuna di esse il prodotto in entrata e in uscita. La tracciabilita' del prodotto e' garantita attraverso l'iscrizione delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori, dei frantoiani e dei confezionatori in appositi elenchi, gestiti da un'unica struttura di controllo, e dalla tenuta di registri di produzione e condizionamento. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate alla struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo

 
Art. 5.
Metodo di ottenimento
Cultivar d'olivo
L'Indicazione geografica protetta «Olio d'Abruzzo» deve essere ottenuta dalle seguenti cultivar di olive presenti, da sole o congiuntamente negli oliveti, per un minimo dell'80%: Ascolana tenera, Carboncella, Carpinetana, Castiglionese, Crognalegno, Cucco, Dritta, Gentile dell'Aquila, Gentile di Chieti, Intosso, Monicella, Nebbio, Olivastro di Bucchianico, Posola, Rustica, Toccolana, Tortiglione, Leccino, Frantoio, Moraiolo, Leccio del Corno, Maurino. Possono inoltre concorrere altre cultivar fino ad un massimo del 20%. Caratteristiche di coltivazione
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine ad Indicazione geografica protetta «Olio d'Abruzzo», devono essere atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. I sesti d'impianto, le distanze, le forme d'allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli razionali dal punto di vista agronomico atti a non modificare le caratteristiche qualitative delle olive e dell'olio. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'Indicazione geografica protetta «Olio d'Abruzzo» viene effettuata nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 dicembre. La denuncia di produzione delle olive deve essere effettuata entro il termine massimo previsto per la raccolta. La produzione massima consentita non puo' superare le 12 tonnellate di olive per ettaro negli impianti specializzati, mentre negli oliveti in coltura promiscua la produzione media di olive per pianta non potra' superare Kg. 70. Modalita' di raccolta, stoccaggio e oleificazione
1) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'Indicazione geografica protetta «Olio d'Abruzzo», avviene direttamente dalla pianta, manualmente o con mezzi meccanici. E' vietato l'uso di prodotti cascolanti o di abscissione. E' altresi' vietato l'utilizzo delle olive cadute naturalmente sul terreno e/o sulle reti di raccolta permanenti. Le olive raccolte dovranno essere trasportate con cura, in cassette, cassoni o altri contenitori rigidi che favoriscano l'aereazione. E' vietato l'uso di sacchi ed altri contenitori non idonei al trasporto delle olive. L'eventuale conservazione delle olive presso i frantoi deve avvenire in cassette, cassoni o altri contenitori rigidi che favoriscano l'aereazione, evitando fenomeni di surriscaldamento e/o fermentazione.
2) Prima della molitura le olive devono essere sottoposte ad un processo di defogliazione e lavaggio.
3) Le operazioni di oleificazione delle olive devono essere effettuate entro quarantotto ore dalla raccolta in impianti di molitura posti nel territorio amministrativo della Regione Abruzzo.
4) La permanenza della pasta di olive nella gramola varia in funzione del grado di maturazione dei frutti e la temperatura dell'acqua, nell'intercapedine esterna della gramolatrice, deve garantire che la pasta di olive in lavorazione non subisca processi di alterazione. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino le caratteristiche peculiari originarie dei frutti. La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 24%.
5) L'olio dovra' essere conservato in recipienti di acciaio inox o di altro materiale idoneo alla conservazione dell'olio, perfettamente puliti ed ubicati in locali idonei per la conservazione ottimale dell'olio extravergine di oliva. E' consentito l'uso di gas inerte sullo spazio di testa (azoto o argon) per la conservazione ottimale dell'olio extravergine di oliva, al fine di evitare variazioni indesiderate delle caratteristiche chimiche ed organolettiche tipiche del prodotto. Prima del confezionamento l'olio deve essere sottoposto a decantazione naturale, filtrazione, o altro mezzo di tipo fisico idoneo ad allontanare eventuali residui di lavorazione (morchie, acque di vegetazione). I soggetti che effettuano l'oleificazione di uno o piu' oli monovarietali, sono tenuti a stoccare e conservare debitamente tracciate e separate le produzioni derivanti da ciascuna monovarieta'.

 
Art. 6.
Legame con l'ambiente

La richiesta di riconoscimento del nome «Olio d'Abruzzo» si bassa sulle caratteristiche di qualita' del prodotto.
L'area geografica interessata, ossia il territorio della Regione Abruzzo, si trova nella parte centro-meridionale della penisola. Esso presenta la morfologia tipica delle regioni montane con un paesaggio assai variabile: aspro e tormentato nelle zone interne, in corrispondenza della dorsale appenninica, piu' dolce e modellato invece nella fascia pedemontana, della collinare interna e litoranea degradante verso il mare Adriatico, tipica dell'habitus dell'olivo.
Le montagne abruzzesi costituite da diverse catene, tra le quali si ergono il massiccio del Gran Sasso a nord ovest e quello della Maiella a sud est, segnano profondamente l'orografia di questo territorio. Un aspetto nettamente diverso caratterizza invece la fascia collinare costiera e pedemontana: queste formazioni collinari, costituite da depositi plio-pleistocenici che hanno riempito il bacino periadriatico mediante un ciclo sedimentario marino svoltosi tra la fine del Terziario e l'inizio del Quaternario, si sviluppano su una fascia di circa 20-25 chilometri di larghezza e per circa 125 chilometri di lunghezza, dal fiume Tronto al fiume Trigno.
Le colline argillose fiancheggiano le pianure alluvionali di natura arenacea e argillosa formate dai fiumi Pescara, Foro, Sinello e Trigno e danno luogo ad un paesaggio ondulato, con ampi dossi quasi pianeggianti e versanti poco acclivi e rotondeggianti ma spesso interrotti bruscamente da ripidi pendii, anche verticali, dovuti all'instaurarsi di fenomeni di erosione spinta (calanchi).
Dal punto di vista granulometrico tali formazioni possono essere considerate abbastanza variabili: alle argille con sabbia, verso la parte alta della formazione, si sovrappongono le sabbie silicee a grana fine e media, piu' o meno argillose, di colore giallastro per l'alterazione di ossidi di ferro, a cemento calcareo oppure argilloso, di solito scarso, spesso intercalato da livelli di limi, ghiaie e argille. Nella grande maggioranza dei casi il suolo che si origina presenta una equa ripartizione di materiale da cui si formano terreni con struttura sabbioso-argillosa, generalmente sciolti, con spessore variabile in relazione alla pendenza ed alla esposizione. La ritenzione idrica e' medio bassa con elementi nutritivi ed humus modesti. L'altitudine dei terreni coltivati e' compresa tra i 50 ed i 600 metri s.l.m., con pendenze ed esposizioni variabili a seconda dei versanti. Il clima e' di tipo temperato/temperato-caldo, con temperature medie comprese tra i 12°C di aprile ed i 16°C di ottobre, ma nei mesi di luglio ed agosto tende al caldo-arido con temperature medie di 24-25°C. Le precipitazioni totali annue mediamente superano gli 800 mm; il periodo piu' piovoso e' quello compreso tra novembre e dicembre (80 mm/mese) mentre il mese con il minimo assoluto e' quello di luglio (30 mm).
Le condizioni di coltivazione dell'olivo nell'areale della IGP «Olio d'Abruzzo» sono dovute pertanto
a:
Terreni di buona struttura, con medio-buona dotazione di sostanza organica;
Temperature minime che non scendono mai al di sotto dei livelli per potenziali danni alle colture (-4/-5°C);
Temperature massime nei mesi di luglio ed agosto, ma raramente superano punte di 34-35°C;
Buona piovosita' complessiva annua, con picchi nei mesi autunnali e periodi siccitosi in estate.
Sono queste particolari condizioni geografiche, orografiche, pedologiche e climatiche che caratterizzano l'areale di produzione della IGP «Olio d'Abruzzo» a rendere il territorio regionale particolarmente vocato alla coltura dell'olivo che, attualmente, si identifica in circa 36.900 ettari in coltura specializzata, che rappresentano oltre il 9% della superficie agricola Utilizzata (SAU) totale regionale (Ha 415.000) e circa il 50% della sola SAU arborea.
Dette condizioni, unite all'esecuzione da parte degli agricoltori di corrette pratiche agronomiche (lavorazioni, potature, concimazioni equilibrate) nonche' di raccolta (esclusivamente dalla pianta) e di trasformazione (entro 48 ore dalla raccolta), consentono di ottenere olii extravergine di elevata qualita' sia dal punto di vista fisico-chimico (bassa acidita', alto livello di polifenoli, basso numero di perossidi) che organolettico (ricchezza di sostanze volatili). Infatti, queste particolari condizioni favoriscono nei mesi estivi, caratterizzati da stress idrico e termico, le fasi dell'inolizione con la formazione di elevati livelli di polifenoli che si accumulano all'interno delle drupe, mentre le piogge di fine estate-inizio autunno favoriscono la maturazione delle drupe con la sintesi significativa di composti volatili. La successione temporale di queste fasi fa si' che nelle drupe si accumulino prima i composti fenolici (=200 mg/kg), che determinano i livelli di amaro (2-6) e di piccante (2-5), e successivamente l'accumulo di composti volatili che determinano, sia al gusto che all'olfatto, sentori di carciofo e/o mandorla e/o erbaceo e talora pomodoro verde (2-5).
Sebbene, come detto, l'Abruzzo presenti un'orografia ed una pedologia piuttosto diversificata, e' possibile individuare macroaree caratterizzate da specifiche condizioni climatiche accomunate da una matrice produttiva comune. Questa matrice garantisce la presenza dell'olivo e la produzione di oli extravergine di oliva di qualita' in tutte le aree interessate, con la presenza di varieta' tipiche (ecotipi) aventi specifiche caratteristiche distintive. Infatti, accanto ad una presenza abbastanza omogenea su tutto il territorio di alcune cultivar quali ad esempio Frantoio e Leccino, grazie a particolari microclimi, si rilevano aree che si contraddistinguono per determinate cultivar quali: la Dritta e la Toccolana nell'area pescarese, la Gentile di Chieti, l'Intosso e il Nebbio nell'area teatina, la Castiglionese e la Tortiglione nell'area teramana, la Gentile dell'Aquila, la Monicella e la Rustica nelle valli aquilane (Valle Peligna, Valle del Tirino, Valle Subequana e Valle Roveto).
Queste varieta' autoctone presentano caratteri di fondo ben definiti e contribuiscono all'ottenimento di oli con caratteristiche chimiche e sensoriali specifiche (di fruttato, amaro, piccante) facilmente riconoscibili, che legano fortemente questo prodotto al proprio territorio.
Molto importanti per la determinazione delle caratteristiche qualitative della IGP «Olio d'Abruzzo» sono le tecniche di coltivazione:
l'irrigazione e' poco utilizzata e, dove possibile, e' gestita in maniera da preservare i sentori vegetali tipici.
l'epoca di raccolta, sebbene legata all'andamento meteorologico dell'annata, coincide con l'invaiatura dei frutti che normalmente inizia dalla prima meta' di settembre e prosegue sino a novembre;
per evitare ammaccature delle drupe con il possibile avvio di processi ossidativi e fermentativi e conseguente comparsa di difetti organolettici la raccolta delle olive deve essere effettuata direttamente dalla pianta, manualmente o con mezzi meccanici. E' vietato l'uso di prodotti cascolanti o di abscissione. E' altresi' vietato l'utilizzo delle olive cadute naturalmente sul terreno e/o sulle reti di raccolta permanenti;
il trasporto e la conservazione devono essere effettuati in cassette o comunque in contenitori rigidi (bins) che favoriscano l'areazione;
la trasformazione deve essere effettuata entro quarantotto ore dalla raccolta in impianti di molitura posti nel territorio amministrativo della Regione Abruzzo dove, grazie a consistenti investimenti strutturali e tecnologici, sono presenti oltre 400 frantoi di moderna concezione; la conservazione dell'olio deve avvenire in recipienti di acciaio inox o di altro materiale idoneo alla conservazione, perfettamente puliti ed ubicati in locali freschi ed areati;
le aziende che effettuano l'oleificazione di uno o piu' oli monovarietali, sono tenuti a stoccare e conservare debitamente tracciate e separate le produzioni derivanti da ciascuna mono varieta';
inoltre, poiche' la «freschezza» dell'olio e' un fattore determinante della qualita' e' reso obbligatorio riportare in etichetta l'anno di produzione delle olive.
In definitiva, le condizioni sopra descritte consentono agli olivicoltori abruzzesi di poter offrire prodotti di assoluto livello qualitativo, tipici e caratteristici.
Oli che rappresentano una importante fonte economica per migliaia di olivicoltori, la cui qualita' e' ormai nota da tempo a livello nazionale e internazionale. Infatti, la notorieta' e l'apprezzamento dell'olio extravergine di oliva prodotto in Abruzzo e' legata al suo straordinario valore qualitativo, riconosciuto dalle decine di importanti premi ricevuti nei concorsi oleari (Ercole olivario, Sol D'Oro, LorOlio) e dalle guide di settore (Guida Oli d'Italia Gambero Rosso, Guida agli Extravergini Slow Food), nonche' da riviste e da pubblicazioni che hanno evidenziato le sue peculiarita' organolettiche e nutrizionali. Ne consegue, pertanto, la necessita' di garantire l'origine del prodotto mediante procedure che assicurino la tracciabilita' delle varie fasi della produzione, a garanzia della qualita' del prodotto e della sua tipicita'. Infine, occorre sottolineare che sebbene la domanda di riconoscimento della IGP «Olio d'Abruzzo» si basi sulle specifiche caratteristiche qualitative, la presenza dell'olivo in Abruzzo risale ad epoche assai remote. Infatti, durante lo scavo di un villaggio presistorico risalente al XI secolo a.C., in localita' Fonte Tasca nel comune di Ari, in Provincia di Chieti, furono rinvenuti dei semi di ulivo che ne testimoniavano la conoscenza e l'uso gia' agli albori della storia dell'uomo. Altre importanti testimonianze si collegano all'epoca romana allorquando le misure protezionistiche adottate da Roma favorirono anche in quest'area l'espansione dell'olivicoltura e dell'industria olearia con il fiorire di numerosi «trapetum», di cui una splendida testimonianza si rinviene a Pennapiedimonte, in Provincia di Chieti, nonche' il rinvenimento di un grande centro italico di produzione di vino, garum e olio sul territorio posto a confine tra i Comuni di Notaresco e Morro d'Oro in Provincia di Teramo. La coltivazione ed il commercio di olio di oliva in Abruzzo viene testimoniato nei secoli da numerosi scritti, -ad esempio nell'ottocento Antonio Aloi nella pubblicazione «La coltivazione dell'ulivo», edito da Libreria Gaetano Brigola nel 1875, nel parlare dei luoghi adatti alla coltivazione dell'ulivo scrive: «Negli Abbruzzi, e precisamente nel circondario di Penne, dove principalmente distinguesi Citta' S. Angelo, vien coltivato con buon successo» e in una nota afferma che «.. l'olio degli Abbruzzi e' piu' prezzato. Prova ne sia che nell'esposizione universale di Vienna tenutasi nel 1873, il sig. D. Antonio De Cesaris di Penne ricevette il primo premio per il suo olio esposto»-, ma e' soprattutto a partire dai primi anni '50 del 1900 che questa coltura si e' affermata e diffusa su tutto il territorio regionale con impianti specializzati, ubicati sia nelle zone collinari litoranee e interne sia nelle zone pedemontane, unitamente alla realizzazione di efficienti strutture di trasformazione e di commercializzazione, in grado di garantire i livelli qualitativi indicati a base della IGP «Olio d'Abruzzo».

 
Art. 7.
Controlli

Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dai regolamenti comunitari vigenti.

 
Art. 8.
Designazione e presentazione

1) All'Indicazione geografica protetta «Olio d'Abruzzo», e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore». Sono ammessi i riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziare l'operato dei singoli produttori, quali: «monovarietale» seguito dal nome della cultivar utilizzata tra quelle elencate all'articolo 5, «raccolto a mano», eccetera.
2) E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
3) L'uso di nomi di aziende, tenute e fattorie e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda. Il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa situata nell'area di produzione e' consentito solo se il confezionamento e' avvenuto nell'azienda medesima.
4) L'uso di altre indicazioni geografiche e' vietato.
5) l'Indicazione geografica protetta «Olio d'Abruzzo», deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili in modo da poter essere distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa.
6) La designazione deve altresi' rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.
7) l'Indicazione geografica protetta «Olio d'Abruzzo», deve essere immessa al consumo in recipienti idonei di capacita' non superiore a litri 5. Nel caso di vendita al canale HORECA, l'olio extravergine d'oliva a Indicazione geografica protetta «Olio d'Abruzzo» potra' essere confezionato in recipienti di capacita' non superiore a 25 litri .
8) E' obbligatorio indicare in etichetta la campagna olearia in cui l'olio e' stato prodotto.
9) Il logo dell'olio extravergine di oliva IGP «Olio d'Abruzzo» si sviluppa all'interno di un'area circolare con uno sfondo di colore bianco. Apre la composizione la riproduzione stilizzata, di colore bianco e dai contorni del verde scuro, di un una coppia di drupe portate da un rametto con due foglioline che sovrastano uno sfondo rappresentante i limiti amministrativi geografici della Regione Abruzzo dalle sfumature di piu' tonalita' di verde. Il disegno stilizzato e' circondato superiormente dalla dicitura in nero INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA e inferiormente dalla dicitura, sempre in nero OLIO D'Abruzzo. Le due diciture sono separate da due archi di circonferenza in tonalita' di verde pieno. Il font utilizzato per le scritte e' Times New Roman. Il logo puo' essere usato anche nella versione bianco e nero in cui tutte le tonalita' del verde vengono sostituite dal nero pieno. Il dettaglio dei codici pantone dei colori e' riportato a seguire unitamente alle grafiche.

Parte di provvedimento in formato grafico