Gazzetta n. 145 del 25 giugno 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 17 giugno 2025
Modifica del disciplinare di produzione «SQNZ carne sostenibile applicabile all'allevamento per la produzione di carne bovina.


IL DIRETTORE GENERALE
per la produzione della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/1997 del Consiglio;
Vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione (codificazione);
Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali;
Vista la direttiva (UE) 2024/825 che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);
Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata alla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2025;
Vista la direttiva del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025, emanata con decreto ministeriale n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio in pari data al n. 195;
Vista la direttiva direttoriale n. 131831 del 21 marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 256 il 26 marzo 2025 recante «Disposizioni per assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella direttiva generale per l'attivita' amministrativa e per la gestione per il 2025»;
Visto il decreto ministeriale n. 876 del 16 gennaio 2015 sulle nuove indicazioni e modalita' applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il Titolo II relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine a seguito delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 653/2014;
Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2011 recante l'istituzione e la regolamentazione del Sistema di qualita' nazionale zootecnia riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione;
Visto il decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022 che, abrogando il suindicato decreto ministeriale 4 marzo 2011, istituisce il Sistema di qualita' nazionale zootecnia riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027, nonche' per le norme in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali;
Visto il decreto ministeriale n. 56344 del 3 febbraio 2023 recante «Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste»;
Vista la procedura d'informazione alla Commissione europea notifica n. 2023/0315/IT e conseguente approvazione del testo finale dello standard di produzione «Zootecnia da carne sostenibile» del sistema di qualita' «Qualita' verificata» (Legge regionale n. 12/2001)»;
Vista la deliberazione n. 1128 del 19 settembre 2023 della giunta regionale del Veneto con la quale, a conclusione della suddetta detta procedura d'informazione alla Commissione europea, e' stato approvato il testo definitivo dello standard di produzione «Zootecnia da carne sostenibile» del sistema di qualita' regionale «Qualita' verificata»;
Vista la deliberazione n. 1309 del 30 ottobre 2023 della giunta regionale del Veneto avente ad oggetto il Riconoscimento dello standard di produzione "Zootecnia da carne sostenibile" del sistema di qualita' "Qualita' verificata" come standard di produzione afferente al Sistema di qualita' nazionale zootecnia;
Vista la nota n. 8134 dell'8 gennaio 2024 della Regione Veneto - Area marketing territoriale, cultura, turismo, agricoltura e sport Direzione agroalimentare - Qualita', conoscenze e innovazioni agroalimentari - Regimi di qualita' dei prodotti agroalimentari, inerente alla richiesta di riconoscimento dello standard di produzione «Zootecnia da carne sostenibile» nell'ambito del Sistema di qualita' nazionale zootecnia ai sensi del decreto ministeriale 16 dicembre 2022, art. 3, comma 5;
Visto il decreto ministeriale n. 280632 del 24 giugno 2024 di riconoscimento del disciplinare di produzione «Standard: zootecnia da carne sostenibile applicabile all'allevamento per la produzione di carne bovina» n. 280632 del 24 giugno 2024, adottato ai dell'art. 3, comma 5 e 6, del decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022, che prevede che i disciplinari di produzione afferenti ai sistemi di qualita' riconosciuti ed autorizzati dalle regioni possono essere riconosciuti ed autorizzati come disciplinari afferenti al Sistema di qualita' nazionale zootecnia su richiesta della regione che li ha riconosciuti e che per ottenere tale riconoscimento i disciplinari di produzione regionali devono rientrare in un regime di qualita' conforme alle previsioni del regolamento delegato (UE) 2022/126 ed aver completato la procedura d'informazione alla Commissione europea di cui all'art. 5 della direttiva 2015/1535/UE;
Tenuto conto dell'esigenza di favorire una piu' efficace applicazione delle disposizioni contenute nell'allegato al decreto ministeriale n. 280632 del 24 giugno 2024 con il quadro normativo di riferimento;
Considerati i risultati di specifici incontri tecnici organizzati con rappresentanti qualificati del settore produttivo, di controllo e certificazione al fine di individuare le opportune modifiche da apportare al disciplinare di produzione «Standard: zootecnia da carne sostenibile applicabile all'allevamento per la produzione di carne bovina» al fine di assicurarne una piena efficacia attuativa;
Considerato che l'art. 5 della direttiva (UE) 2015/1535 recita: «Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione alla Commissione del progetto di regola tecnica secondo le modalita' stabilite al primo e secondo comma del presente paragrafo qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino l'ambito di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano piu' rigorosi le specificazioni o i requisiti»;
Considerato che la modifica del disciplinare di produzione «Standard: zootecnia da carne sostenibile applicabile all'allevamento per la produzione di carne bovina» non e' riconducibile ad una delle fattispecie richiamate dall'art. 5 della direttiva (UE)2015/1535 e che, pertanto, non e' necessaria una nuova comunicazione alla Commissione del progetto di regola tecnica (Notifica TRIS);
Atteso che l'art. 5, comma 8, del decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022, stabilisce che il disciplinare di produzione SQNZ e' adottato, con decreto del direttore generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero.»;
Sentita la Commissione «SQNZ» di cui all'art. 4 del decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022 attraverso le consultazioni del 17 aprile, 27 e 30 maggio 2025;

Decreta

Articolo unico

1. Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate l'allegato al decreto ministeriale n. 280632 del 24 giugno 2024 e' sostituito dall'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.

Roma, 17 giugno 2025

Il direttore generale: Iacovoni
 
Allegato

Disciplinare di produzione
«Standard per la zootecnia da carne sostenibile applicabile alla
produzione primaria di carne di bovino» adottato ai sensi del
dell'art. 3, commi 5, 6, 7 e 8 del decreto ministeriale n. 646632
del 16 dicembre 2022 «Istituzione del Sistema di qualita' nazionale
zootecnia».

===================================================================== | Denominazione del prodotto: | | «zootecnia da carne sostenibile produzione primaria | | di carne di bovino» | +=========================+==================+======================+


===================================================================== | | Categoria di | | | Classe di prodotto  | prodotto  | Filiera produttiva  | +=========================+==================+======================+ |Carni fresche (e | | | |frattaglie)  | Carni  | Carni  | +-------------------------+------------------+----------------------+

===================================================================== | Categorie di operatori | |Prodotto destinato | | ammissibili nel sistema di | | al consumatore | | controllo SQNZ | / | finale  | +============================+==================+===================+ |a) Allevatori b) Macellatori| | | |c) Porzionatori d) Esercizi | | | |commerciali | Allevatori | SI  | +----------------------------+------------------+-------------------+
1. Premessa

Il disciplinare di produzione «Standard per la zootecnia da carne sostenibile applicabile alla produzione primaria di carne di bovino», si applica fatte salve le disposizioni derivanti da fonti di grado superiore, con particolare riguardo alle legislazioni dell'Unione europea e nazionali in materia di sicurezza della catena alimentare, di salute e benessere degli animali e di immissione di prodotti sul mercato.
2. Campo di applicazione

Il presente disciplinare si applica alla produzione primaria di carne di bovino.
Il disciplinare di produzione puo' essere applicato all'intero ciclo di vita dell'animale o alla fase di ingrasso (ultimi mesi del ciclo vita) per gli animali a ciclo di vita medio/lungo.
Nel caso di applicazione parziale e' obbligatorio specificarlo anche in fase di comunicazione.
Il presente disciplinare di produzione puo' essere applicato da aziende singole (opzione 1) o da aziende associate (opzione 2) organizzate in filiera con un soggetto capofila (capofiliera) che si assume la responsabilita', verso la struttura di controllo e verso i clienti, della conformita' del prodotto ai parametri previsti dal presente documento.
Il disciplinare di produzione si applica esclusivamente alla fase di allevamento, ma puo' essere comunicato nell'etichetta del prodotto finito immesso in commercio esclusivamente se viene adottato un approccio di «catena di custodia», che assicuri il mantenimento delle informazioni lungo tutta la filiera fino al consumatore finale, attraverso l'implementazione di un sistema di rintracciabilita' che assicuri la riferibilita' di ciascun prodotto finito identificato in accordo al presente disciplinare di produzione, agli allevamenti certificati; che permetta l'identificazione e la tracciabilita' degli animali e dei prodotti ottenuti, in tutte le fasi della filiera; che consenta di tracciare gli elementi funzionali a dimostrare la conformita' al presente disciplinare di produzione.
Gli allevamenti aderenti al presente disciplinare di produzione hanno l'obbligo di gestire l'intero allevamento in conformita' allo stesso (allevamento dedicato).
3. Periodo minimo di allevamento

Il periodo di accrescimento presso le aziende di allevamento aderenti al presente disciplinare di produzione, fino alla macellazione, non puo' essere complessivamente inferiore a sei mesi consecutivi per la produzione di carne di bovino.
4. Definizioni

Fatte salve le definizioni del decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022 di istituzione del Sistema di qualita' nazionale zootecnia e delle correlate disposizioni in materia di sicurezza della catena alimentare, di salute e benessere degli animali e di immissione di prodotti sul mercato di cui alle legislazioni dell'Unione europea e nazionali, si adottano le seguenti definizioni:
tracciabilita': capacita' di tracciare il percorso di un prodotto agricolo, alimentare o di un ingrediente attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, attraverso un idoneo sistema di registrazione e conservazione delle relative informazioni;
rintracciabilita': capacita' di ricostruire la storia e la movimentazione di un prodotto attraverso una o piu' fasi del processo produttivo. La rintracciabilita' deve consentire di dimostrare che un lotto di prodotto finito (o semilavorato o materia prima) proviene da aziende agricole e operatori aderenti al presente disciplinare di produzione. Secondo la norma ISO 22005 la rintracciabilita' e' la capacita' di ricostruire la storia e di seguire l'utilizzo di un prodotto alimentare o mangimistico attraverso specifiche fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;
bilancio di massa: attivita' finalizzate alla verifica, mediante comparazione, della compatibilita' dei flussi materiali in ingresso ed in uscita del sistema di rintracciabilita' (per la produzione primaria e' preferibile utilizzare il termine «resa produttiva»);
LCA: acronimo di Life Cycle Assessment che consiste in un metodo oggettivo di valutazione e quantificazione dei carichi energetici ed ambientali e degli impatti potenziali associati ad un prodotto/processo/attivita' lungo l'intero ciclo di vita, dalla pre-produzione (estrazione e produzione dei materiali), produzione, distribuzione, uso (quindi anche riuso e manutenzione), riciclaggio e dismissione finale (con un approccio cosiddetto «from cradle to gate»);
capofiliera: soggetto che richiede la certificazione e che si assume la responsabilita' di garantire nel tempo il rispetto al presente disciplinare di produzione. Il capofiliera ha la responsabilita' di coordinare tutta la filiera coinvolta nella produzione del prodotto conforme al presente disciplinare di produzione fino a dove cessa la sua responsabilita' (es. conferimento al cliente);
utilizzo responsabile del farmaco: applicazione di una procedura di gestione del farmaco (antibiotici e antimicrobici) volta a minimizzarne l'uso in condizioni di estrema necessita', dopo le valutazioni del caso, e optando fra farmaci a minor impatto.
5. Requisiti valorizzanti obbligatori

I requisiti valorizzanti obbligatori sono aggiuntivi rispetto le disposizioni derivanti da fonti di grado superiore, con particolare riguardo alle legislazioni dell'Unione europea e nazionali in materia di sicurezza della catena alimentare, di salute e benessere degli animali e di immissione di prodotti sul mercato.
I requisiti valorizzanti obbligatori sono gli elementi essenziali del presente disciplinare di produzione e sono oggetto di valutazione in autocontrollo da parte dell'operatore e verifica da parte della struttura di controllo.
I requisiti valorizzanti obbligatori sono:
a. Coltivazione degli alimenti zootecnici autoprodotti secondo sistemi/tecniche agronomiche volte a ridurre l'impatto ambientale: produzione biologica di cui al regolamento UE n. 2018/848, sistema di qualita' nazionale di produzione integrata (SQNPI) di cui all'art. 2 della legge n. 4/2011, sistema di qualita' «Qualita' verificata» (QV) di cui alla legge regionale della Regione Veneto n. 12/2001 o altri sistemi di qualita' nazionali o regionali che prevedono l'applicazione di disciplinari di produzione integrata. La Struttura di controllo ed il capofiliera (nel caso di opzione 2) deve sempre verificare il rispetto dei requisiti previsti dal metodo di produzione biologica o il rispetto delle tecniche agronomiche previste dai disciplinari di produzione integrata nazionali o regionali attraverso idonei documenti di certificazione che ne attestino la relativa conformita' alle norme europee, nazionali e regionali;
In alternativa alle condizioni del precedente capoverso, in fase di elaborazione del piano di controllo e' necessario individuare puntualmente i requisiti riferiti alle tecniche agronomiche volti a ridurre l'impatto ambientale applicati per l'autoproduzione degli alimenti zootecnici, in conformita' a documenti ufficiali nazionali e/o regionali delle tecniche agronomiche per la produzione integrata;
b. Adozione di un sistema di gestione dell'alimentazione che preveda:
tecnico alimentarista (diploma o laurea in ambito zootecnico);
analisi qualitative igienico sanitarie sugli alimenti definite dall'alimentarista;
protocollo alimentare per le diverse fasi di allevamento;
c. Rispetto delle caratteristiche qualitative degli alimenti zootecnici definite nel «Capitolo 6 Tecniche di alimentazione»;
d. Benessere animale valutato secondo Sistemi di valutazione del benessere animale riconosciuti dallo Stato membro (es. Classyfarm) con punteggio minimo 70%. La Struttura di controllo ed il capofiliera (nel caso di opzione 2) deve sempre verificare il rispetto del requisito indicato del 70% attraverso la visualizzazione della relativa sezione Classyfarm tramite accesso delegato dall'allevatore in sede di verifica ispettiva;
e. Biosicurezza valutata secondo Sistemi di valutazione del benessere animale riconosciuti dallo Stato membro (es. Classyfarm) con punteggio minimo 55%. La Struttura di controllo ed il capofiliera (nel caso di opzione 2) deve sempre verificare il rispetto del requisito indicato del 55% attraverso la visualizzazione della relativa sezione Classyfarm tramite accesso delegato dall'allevatore in sede di verifica ispettiva;
f. Gestione responsabile del farmaco secondo i requisiti definiti al «Capitolo 7 Trattamenti farmacologici»;
g. Calcolo e valutazione dei consumi di antibiotico (Defined Daily Doses for animals - DDDvet) su base annua e conseguente definizione delle eventuali azioni di miglioramento. Il calcolo del consumo dell'antibiotico verra' fatto avvalendosi del «cruscotto» aziendale predisposto dal sistema «VETINFO». Le azioni di miglioramento devono essere obbligatoriamente definite dalle aziende singole (opzione 1) o dal capofiliera (opzione 2) in presenza di colore rosso del «cruscotto» in «VETINFO», mentre negli altri casi tale definizione e' facoltativa;
h. Adozione di misure valorizzanti in relazione alla gestione dei reflui: con suolo nudo interramento dei reflui zootecnici sul 100% della superficie entro le dodici ore dalla distribuzione; distribuzione dei liquami o digestati a raso o con interramento localizzato su terreni coperti da vegetazione; distribuzione dei liquami o digestati (frazione liquida) in presemina (trenta giorni prima della semina);
i. Valutazione dell'impatto ambientale della fase di produzione primaria, secondo metodologia LCA definita al «Capitolo 8 Valutazione degli impatti ambientali», in fase di prima certificazione e successivamente con frequenza triennale;
j. Adozione di azioni in grado di assicurare il miglioramento di almeno due categorie di impatto ambientale nell'arco di ciascun triennio di validita' del certificato;
k. Applicazione di almeno 2 requisiti valorizzanti facoltativi (fra quelli definiti al «Capitolo 9 Requisiti valorizzanti facoltativi») ogni anno, fino a raggiungere almeno il 50% dei miglioramenti previsti dai requisiti valorizzanti facoltativi;
l. Per le aziende famigliari senza dipendenti presenza di idonea autodichiarazione comprensiva dei seguenti punti:
uso dispositivi di sicurezza (es. maschera e filtri adeguati per trattamenti antiparassitari);
uso di macchine e attrezzature a norma (es. trattrice con sistemi anti-ribaltamento, trattrice con cinture di sicurezza, cinghie, ventole, marmitta e altre parti meccaniche in movimento protette);
dichiarazione di conformita' impianto elettrico (dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, dichiarazione di conformita' rilasciata dall'installatore (art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 462/2001) ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008);
presenza cassetta di pronto soccorso;
fosse e pozzetti liquami aperte adeguatamente protette da recinzione;
deposito di gasolio conforme (copertura + messa a terra + bacino raccolta + marchio CE);
presenza di estintori in prossimita' del deposito di gasolio;
vasche insilato con parapetto (> 2 metri di altezza) o silos orizzontali riempiti sino ad un massimo di 20 cm dal bordo superiore;
m. Tutte le aziende, con o senza operai, che aderiscono in forma associata o singola, si impegnano almeno una volta all'anno a partecipare ad attivita' formative riguardanti la tutela, la salute e la sicurezza dei lavoratori;
n. Il capofiliera organizza, almeno una volta all'anno, iniziative di informazione/formazione rivolte agli allevatori volte ad implementare conoscenza e consapevolezza dei temi trattati dal presente disciplinare di produzione. Il personale degli operatori che aderiscono in forma singola partecipa ad almeno un corso di formazione/anno negli ambiti obbligatori previsti dal presente disciplinare di produzione (responsabilita' sociale, sostenibilita' ambientale, benessere animale, uso responsabile del farmaco, gestione agronomica dei terreni secondo il metodo di produzione biologica o le tecniche di produzione integrata, ecc.);
o. Adozione di un sistema di rintracciabilita' conforme alla «chain of custody» che deve: assicurare la riferibilita' di ciascun prodotto finito, identificato in accordo al presente disciplinare di produzione, agli allevamenti certificati; permettere l'identificazione e la tracciabilita' degli animali e dei prodotti ottenuti, in tutte le fasi della filiera; tracciare gli elementi funzionali a dimostrare la conformita' al presente disciplinare di produzione (alimenti zootecnici, animali, trattamenti veterinari). La Struttura di controllo ed il capofiliera (nel caso di opzione 2) verificheranno che il sistema di rintracciabilita', paragonabile alle previsioni di cui alla norma ISO 22005, sia idoneo ed efficace nel mantenere le informazioni relative al prodotto del presente disciplinare attraverso il controllo della documentazione aziendale riferita al sistema di rintracciabilita' implementato;
p. Adozione di un sistema di gestione volto a dimostrare la conformita' ai requisiti del presente disciplinare di produzione secondo i requisiti definiti al «Capitolo 10 Sistema di gestione e controllo».
6. Tecniche di alimentazione
6.1 Bovino adulto

a. Razione alimentare composta da ingredienti autoprodotti o di origine nazionale o del continente europeo in misura non inferiore al 60% sulla sostanza secca. Il requisito di origine deve essere dimostrato attraverso idonea certificazione di origine o attraverso i documenti ufficiali del fornitore o attraverso autoproduzione o attraverso acquisto diretto e documentato da aziende agricole.
6.2 Vitello

b. Il 100% di mais, insilati di graminacee/cereali e prodotti lattiero-caseari e derivati destinati all'alimentazione dei vitelli deve essere autoprodotta o di origine nazionale o del continente europeo. Il requisito di origine deve essere dimostrato attraverso idonea certificazione di origine o attraverso i documenti ufficiali del fornitore o attraverso autoproduzione o attraverso acquisto diretto e documentato da aziende agricole.
7. Gestione responsabile del farmaco: criteri per la definizione della procedura aziendale

L'organizzazione richiedente deve implementare una «procedura di gestione responsabile del farmaco, in collaborazione con il veterinario aziendale responsabile dei trattamenti che sia coerente con i seguenti documenti scientifici:
1. Piano nazionale di contrasto dell'antimicrobico-resistenza (PNCAR) 2017-2020;
2. Report ESVAC - Sales of veterinary antimicrobial agents in 30 European countries in 2015;
3. Biosicurezza e uso corretto e razionale degli antibiotici in zootecnia del Ministero della salute;
4. Linee guida europee sull'uso prudente degli antibiotici in medicina veterinaria.
La procedura di cui sopra deve prevedere una classificazione degli antibiotici allineata con quanto descritto nell'allegato 5 del Report ESVAC, prevedendo una classificazione degli antimicrobici in tre categorie:
categoria 1: antimicrobici ritenuti non critici / impattanti secondo i documenti scientifici presi come riferimento;
categoria 2: antimicrobici ritenuti mediamente critici / impattanti secondo i documenti scientifici presi come riferimento;
categoria 3: antimicrobici ritenuti altamente critici / impattanti secondo i documenti scientifici presi come riferimento.
E' ammessa la possibilita' di unificare la classificazione e la gestione dei farmaci di categoria 1 e 2.
La procedura deve descrivere le modalita', i criteri, le casistiche, le evidenze oggettive che portano all'utilizzo dei farmaci delle diverse categorie.
In caso di utilizzo di farmaci di categoria 3 devono essere previsti test di laboratorio (antibiogrammi o altro) in grado di dare evidenza oggettiva della necessita' imprescindibile di utilizzare antimicrobici di questa categoria; nel caso in cui non sussistano i presupposti temporali per attendere i risultati dei test, questi devono in ogni caso essere effettuati e fungere da comprova dell'adeguatezza della scelta terapeutica effettuata.
In tutti i casi di utilizzo di antimicrobici di qualsiasi categoria, la procedura deve prevedere per ogni trattamento antimicrobico effettuato, la registrazione di:
sintomatologia;
diagnosi presunta (in caso di utilizzo di farmaci di categoria 1 e 2) o confermata da test di laboratorio (nel caso di utilizzo di antimicrobici di categoria 3);
dati storici aziendali che supportino in maniera oggettiva la scelta terapeutica;
analisi di laboratorio, antibiogrammi o equivalenti, nel caso di utilizzo di antimicrobici di categoria 3;
a livello opzionale analisi di laboratorio, antibiogrammi o equivalenti, nel caso di utilizzo di antimicrobici di categoria 1 e 2;
posologia;
verifica dei risultati ottenuti con la terapia.
Nell'ottica di una gestione responsabile del farmaco l'azienda deve definire sulla base di quali criteri debbano essere utilizzati gli antimicrobici in conformita' con quanto descritto nelle linee guida di riferimento.
A titolo di esempio si riportano alcuni concetti espressi nelle linee guida stesse:
a) l'uso degli antibiotici dovrebbe essere sempre basato sull'antibiogramma effettuato dai batteri isolati dall'animale oggetto della terapia. Se cio' non e' possibile, la terapia deve essere basata su informazioni anamnestiche (precedenti informazioni di sensibilita' degli agenti patogeni gia' isolati in azienda) ed epidemiologiche locali sulla sensibilita' dei batteri responsabili della malattia;
b) gli antibiotici che non vengono utilizzati in medicina umana dovrebbero essere quelli di prima scelta, rispetto a molecole della stessa classe usate in medicina umana. Antibiotici critici per la salute pubblica quali le cefalosporine di 3° e 4° generazione e i (fluoro) chinoloni dovrebbero essere utilizzati solo in base ai risultati dell'antibiogramma e utilizzati solo in situazioni che hanno risposto negativamente o se si ritiene, sulla base di dati pregressi sulla sensibilita' degli agenti causali in allevamento, che possano non rispondere a terapie con altri antibiotici;
c) va usato sempre l'antibiotico a spettro piu' stretto e con la piu' alta efficacia in vitro nei confronti della specifica specie batterica per minimizzare l'esposizione di popolazioni batteriche non target all'antibiotico;
d) i veterinari (e le organizzazioni certificate a fronte del presente disciplinare di produzione) dovrebbero concentrare i propri sforzi sulla fornitura di assistenza ai clienti attraverso adeguati programmi di management aziendale, immunizzazione, gestione delle poste, selezione genetica e programmi nutrizionali in grado di consentire la riduzione dell'incidenza delle malattie e la conseguente necessita' di utilizzare antibiotici.
La Struttura di controllo ed il capofiliera (nel caso di opzione 2) deve sempre accertarsi, attraverso idonee consultazioni di Classyfarm, tramite accesso mediante le credenziali dell'allevamento, dell'assenza di non conformita' nella gestione del farmaco rilevate in sede di autocontrollo da parte del veterinario aziendale responsabile o delle autorita' ufficiali di controllo e vigilanza.
8. Valutazione degli impatti ambientali

La valutazione dell'impatto ambientale riguarda la fase di produzione primaria e deve essere effettuato facendo riferimento alle norme UNI EN ISO 14040 «Gestione ambientale, Valutazione del ciclo di vita, Principi e quadro di riferimento» e UNI EN ISO 14044 «Valutazione del ciclo di vita, Requisiti e Linee guida» (in versione corrente) per 1 kg di animale vivo.
L'impatto ambientale deve essere calcolato rispetto agli impatti ambientali significativi per le seguenti categorie di impatto ambientale:
a) cambiamento climatico (sulla base dell'emissione di GHG - gas ad effetto serra - e conseguente CO² equivalente);
b) l'acidificazione del suolo;
c) eutrofizzazione delle acque;
d) uso di risorse fossili;
e) uso dell'acqua (limitatamente alle aziende che effettuano irrigazione).
La valutazione dell'impatto ambientale in allevamento, formalizzata in uno studio di LCA, deve essere effettuata per la prima volta in fase di primo accesso al Sistema di qualita' nazionale e successivamente ogni tre anni. Ai fini dello studio di LCA devono essere considerati i dati (nel caso di certificazione in opzione 2, devono essere raccolti i dati rilevanti, tramite opportuni strumenti, su un numero di aziende agricole aderenti pari ad almeno la radice quadrata dei cluster omogenei, approssimata per eccesso - al numero superiore piu' vicino) relativi all'anno solare precedente, nei casi in cui la fase di ingrasso e allevamento supera un anno, mentre nei casi in cui la fase di ingrasso e' inferiore ad un anno, sara' necessario considerare unicamente i mesi di ingrasso dell'animale (quest'ultima modalita' di identificazione dei confini temporali dell'analisi si applica per quanto riguarda il primo studio che per le revisioni triennali successive).
I confini dello studio di LCA devono essere «from cradle to gate», cioe' dall'approvvigionamento e produzione delle materie prime fino al cancello dell'allevamento, tenendo conto delle seguenti fasi:
1. Fase di produzione degli alimenti zootecnici:
a. per i mangimi e foraggi autoprodotti:
produzione semi; lavorazione agricola (uso di carburante agricolo); eventuale consumo di acqua e di altre fonti energetiche (es. elettricita'); uso di fitofarmaci (considerare produzione e utilizzo); fertilizzanti acquistati e autoprodotti (considerare produzione e utilizzo); produzione e consumo di materiali ausiliari.
b. per i mangimi, integratori e foraggi acquistati:
acquisto alimenti zootecnici; provenienza degli stessi.
2. Fase di allevamento:
numero di animali allevati nel periodo di riferimento degli animali allevati; numero di animali acquistati e provenienza; peso degli animali allevati;
consumo di acqua ed energia (inclusa l'autoproduzione di energia); consumo di materiali ausiliari (per gestione stalla e animali); gestione della stalla (inclusa digestione e ruminazione degli animali); produzione di rifiuti; gestione letame/liquami; uso di farmaci.
Lo studio di LCA deve contenere una sezione conclusiva indicante i punti critici emersi dall'analisi del ciclo di vita e una proposta di azioni di miglioramento cha vadano ad incidere sulle due categorie di indicatori identificati.
Gli studi successivi dovranno misurare e confrontare i risultati degli indicatori analizzati.
Sulla base dell'esito di tale studio di LCA devono essere definite, dall'operatore in opzione 1 o dal capofiliera nel caso di opzione 2, le azioni finalizzate al miglioramento di almeno due categorie di impatto ambientale.
La Struttura di controllo deve sempre verificare la presenza di uno studio di impatto ambientale LCA, elaborato in conformita' alle prescrizioni del presente paragrafo da professionista specializzato.
9. Requisiti valorizzanti facoltativi

I requisiti valorizzanti facoltativi sono aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente; sono definiti facoltativi in quanto l'operatore ha la facolta' di scegliere quali applicare, tenendo conto che all'atto dell'adesione al disciplinare di produzione e negli anni successivi e' obbligato a garantire la conformita' di almeno due di essi al fine di ottenere o mantenere la certificazione.
I requisiti valorizzanti facoltativi sono:
1. impiego di sistemi di irrigazione ad alta efficienza (a goccia, pivot ad alta efficienza) su almeno il 20% della superficie agricola utilizzata (SAU);
2. impiego di abbeveratoi antispreco;
3. impiego di energia da fonti rinnovabili;
4. impiego di reflui zootecnici o digestato per le concimazioni con colture in atto per almeno il 20% della SAU;
5. interramento dei reflui zootecnici sul 100% della superficie entro le sei ore dalla distribuzione;
6. copertura delle vasche di stoccaggio dei reflui zootecnici (es. concimaie, vasconi, etc.);
7. digestione anaerobica attraverso impianti di produzione di biogas;
8. ventilazione con destratificatori sulla concimaia coperta;
9. separazione liquido - solido dei reflui tramite l'impiego di separatori;
10. impiego di stabilizzatori dell'azoto con conseguente riduzione del dilavamento;
11. impiego di additivi tecnologici e fitogenici per diminuire la produzione di gas serra (es. ammoniaca e metano);
12. limitatamente al bovino adulto: somministrazione di diete a ridotto utilizzo di insilati (di pianta intera di mais o altri cereali), fino al 35% della sostanza secca della razione;
13. impiego di integratori o additivi nell'alimentazione degli animali, la cui efficacia sia scientificamente comprovata;
14. limitatamente al bovino adulto: ottimizzazione del contenuto proteico della dieta che deve essere distribuito tenendo conto di almeno tre fasi di accrescimento (arrivo, ingrasso e finissaggio) in base allo stato evolutivo dell'animale;
15. limitatamente al vitello: somministrazione di una dieta che preveda prodotti lattiero-caseari e prodotti derivati non inferiore a 140 kg di sostanza secca durante l'intero ciclo di allevamento;
16. limitatamente al vitello: somministrazione di una dieta che preveda prodotti lattiero-caseari e prodotti derivati in percentuale non inferiore al 70% sulla sostanza secca della formula del latte da ricostituire (razione giornaliera);
17. uso di macchine o attrezzature di precisione negli interventi agronomici o di difesa delle piante (concimazione, diserbo, trattamenti fitosanitari);
18. rispetto dei requisiti di difesa fitosanitaria previsti dai disciplinari di produzione integrata applicabili nel territorio in cui e' ubicata l'azienda, come specificato nel piano dei controlli.
19. sistemi di pulizia automatici dei reflui zootecnici nei box di allevamento;
20. gestione del microclima in stalla (presenza di sistemi di raffrescamento, arieggiamento e ombreggiamento);
21. presenza di locali di quarantena dedicati e separati dalle stalle di ingrasso;
22. adesione ad almeno un intervento agro-climatico-ambientale previsto nella PAC 2023-2027 di riferimento nel territorio in cui e' ubicata l'azienda;
23. pascolamento dei bovini con rapporto 4UBA/ha nelle zone non vulnerabili ai nitrati e 2UBA/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati;
24. utilizzo di sistemi di identificazione elettronica e/o monitoraggio individuale per la valutazione del benessere animale, performance produttive e impatto ambientale. Sistema di gestione e controllo.
10. Sistema di gestione e controllo

Gli operatori che intendono applicare il presente disciplinare di produzione devono adottare un apposito sistema di gestione volto a dimostrare la conformita' ai requisiti del presente disciplinare di produzione, anche sulla base della documentazione prevista dalla normativa vigente (Piano di utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici, registro trattamenti, quaderno di campagna, ecc.).
Il sistema di gestione deve prevedere almeno tutti i requisiti sotto riportati (i requisiti identificati da (*) non sono applicabili nel caso di certificazione in opzione 1:
1. identificazione del soggetto capofiliera, che si assume la responsabilita' di assicurare la conformita' al presente disciplinare di produzione da parte di tutti gli operatori associati (*);
2. qualifica degli operatori della filiera in grado di rispettare tutti i requisiti definiti dal disciplinare di produzione (*);
3. definizione accordi di filiera che riepilogano i requisiti oggetto di certificazione e la procedura adottata per la gestione delle non conformita' (*);
4. responsabilita' della direzione dell'organizzazione richiedente;
5. controllo dei documenti e dei dati a supporto dei requisiti di certificazione. Devono essere definiti anche tempi e modalita' di archiviazione (*);
6. applicazione di un piano di verifica finalizzato ad accertare il mantenimento dei requisiti oggetto di certificazione (audit interni e analisi). Le attivita' di auditing sugli operatori di filiera sono in capo all'organizzazione richiedente e devono essere effettuate sul 100% degli operatori / anno in fase di qualifica e sul 100% degli operatori / anno in occasione degli anni successivi. Per i richiedenti in forma singola e' richiesta una autovalutazione almeno annuale su tutti i requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione;
6. gestione del prodotto non conforme;
7. azioni correttive e preventive;
8. riesame della direzione (*);
9. formazione: tutti gli operatori della filiera dovranno essere formati sulla tematica della sostenibilita'. La formazione dovra' essere prevista, per i differenti livelli della filiera, almeno per le figure chiave, registrata (docente, partecipanti e firme, argomenti trattati, data, durata) e dovra' come minimo coprire i temi oggetto della presente certificazione (es: responsabilita' sociale, sostenibilita' ambientale, benessere animale, uso responsabile del farmaco, gestione agronomica dei terreni secondo il metodo di produzione biologica o le tecniche di produzione integrata, ecc.). Tale formazione dovra' essere effettuata prima del rilascio della certificazione e successivamente con cadenza almeno quinquennale e dovra' comunque essere fatta in occasione di assunzione/variazione mansione delle figure chiave coinvolte;
10. gestione dei reclami: il capofiliera o il singolo operatore, devono definire una procedura di gestione dei reclami che coinvolga tutti gli operatori di filiera (allevamenti, macelli, strutture di trasformazione). La procedura deve essere trasparente e assicurare che i reclami vengano correttamente gestiti a tutti i livelli della filiera. Eventuali reclami da soggetti pubblici o privati che dovessero essere formalizzati a carico degli operatori della filiera devono essere correttamente registrati e gestiti in tempi congrui;
11. monitoraggio di impatto ambientale, studio di LCA, azioni di miglioramento.
11 . Dichiarazione di sostenibilita'

Ogni partita commerciale di prodotto che rispetta i requisiti del presente disciplinare di produzione deve essere accompagnata da una dichiarazione di sostenibilita' che faccia riferimento esplicito al presente disciplinare di produzione ed al relativo certificato di conformita' in vigore. Tale dichiarazione di sostenibilita' puo' essere emessa in formato cartaceo o digitale.
12 . Etichettatura

La carne di bovino prodotta in conformita' al presente disciplinare di produzione puo' essere identificata dalle seguenti diciture riportate nell'etichetta del prodotto:
a) «Prodotto da allevamenti sostenibili» quando l'intero ciclo di vita dell'animale e' condotto presso allevamenti in conformita' e certificati ai sensi del presente disciplinare di produzione;
b) «Prodotto da allevamenti sostenibili per almeno sei mesi», quando almeno gli ultimi sei mesi del ciclo di vita dell'animale sono condotti presso allevamenti in conformita' e certificati ai sensi del presente disciplinare di produzione.