Gazzetta n. 144 del 24 giugno 2025 (vai al sommario)
LEGGE 13 giugno 2025, n. 89
Disposizioni in materia di economia dello spazio.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Accesso allo spazio extra-atmosferico

1. La presente legge regolamenta l'accesso allo spazio extra-atmosferico da parte degli operatori, quale crocevia strategico di interessi geopolitici, economici, scientifici e militari. Promuove altresi' gli investimenti nella nuova economia dello spazio al fine di accrescere la competitivita' nazionale e di favorire la ricerca scientifica, lo sviluppo di competenze nel settore spaziale e la valorizzazione delle nuove tecnologie correlabili all'osservazione della Terra nell'ambito delle attivita' di previsione e prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali e di origine antropica.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
a) «attivita' spaziale»: il lancio, il rilascio, la gestione in orbita e il rientro di oggetti spaziali, compresi lo smaltimento dalle orbite terrestri e la rimozione di oggetti, i servizi in orbita, l'assemblaggio e l'utilizzo di stazioni spaziali orbitanti nonche' la produzione di oggetti nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti; l'esplorazione, l'estrazione e l'uso delle risorse naturali dello spazio extra-atmosferico e dei corpi celesti, in conformita' agli strumenti giuridici adottati a livello internazionale; il lancio, il volo e la permanenza, di breve o di lungo periodo, di esseri viventi nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti; le attivita' condotte attraverso le piattaforme stratosferiche e i razzi sonda; ogni altra attivita' realizzata nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti da operatori cui si applica la presente legge;
b) «Autorita' responsabile»: il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica delegata alle politiche spaziali e aerospaziali ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128;
c) «autorizzazione»: il provvedimento amministrativo rilasciato dall'Autorita' responsabile al fine di autorizzare l'operatore spaziale all'esercizio delle attivita' spaziali;
d) «Agenzia»: l'Agenzia spaziale italiana, di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128;
e) «COMINT»: il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128;
f) «costellazione satellitare»: gruppo di satelliti adibito a una missione comune e gestito in modo coordinato;
g) «dati di origine spaziale»: dati generati da sistemi spaziali di osservazione della Terra, dati di osservazione di altri oggetti spaziali o dello spazio e dati di emissioni elettromagnetiche provenienti da terra;
h) «lancio»: attivita' finalizzata a collocare oggetti o a consentire la permanenza di esseri viventi nello spazio extra-atmosferico, ivi compreso il tentativo di lancio;
i) «gestione in orbita»: attivita' di controllo effettivo sull'oggetto spaziale, destinato ad essere collocato in orbita, la quale inizia con la separazione dal lanciatore e ha termine con la conclusione dell'operativita' dell'oggetto spaziale, con l'esecuzione delle manovre di deorbitazione e delle attivita' di passivazione dell'oggetto, con la perdita del controllo sull'oggetto o con il suo rientro nell'atmosfera;
l) «oggetto spaziale»: l'oggetto spaziale, ciascuno dei suoi elementi, il veicolo di lancio e ciascuno degli elementi di quest'ultimo;
m) «operatore spaziale» od «operatore»: persona fisica o giuridica che conduce, o intende condurre, sotto la propria responsabilita', attivita' spaziali;
n) «rientro»: attivita' finalizzata al rientro, compreso il tentativo di rientro, di un oggetto dallo spazio extra-atmosferico sulla Terra;
o) «Stato di lancio»: lo Stato definito dall'articolo I, lettera c), della Convenzione sulla responsabilita' internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 426;
p) «terzo»: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da quelle che partecipano all'attivita' spaziale. Non sono terzi i contraenti e sub-contraenti dell'operatore;
q) «territorio italiano»: le aree terrestri e marittime sottoposte alla sovranita' dello Stato, comprese le acque interne e territoriali, lo spazio aereo nazionale, le navi e gli aeromobili di nazionalita' italiana, le stazioni spaziali italiane nonche' le installazioni sottoposte alla giurisdizione o al controllo dello Stato, anche in forza di trattati internazionali;
r) «previsione dei rischi connessi con i fenomeni naturali o di origine antropica»: l'insieme delle attivita', svolte anche con il concorso di soggetti provvisti di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale della protezione civile e, ove possibile, di pianificazione di protezione civile;
s) «prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali o di origine antropica»: l'insieme delle attivita' di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilita' che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attivita' di previsione di cui alla lettera r).

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto
legislativo 4 giugno 2003, n. 128 (Riordino dell'Agenzia
spaziale italiana (A.S.I.)), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 21 (Indirizzo e coordinamento in materia
spaziale e aerospaziale). - 1. Al fine di assicurare
l'indirizzo e il coordinamento in materia spaziale e
aerospaziale anche con riferimento ai servizi operativi
correlati e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, il Comitato interministeriale per le
politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale,
di seguito denominato "Comitato".
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente
del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottare
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, individua il Ministro, anche senza
portafoglio, ovvero il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle
politiche spaziali e aerospaziali e l'ufficio della
Presidenza del Consiglio responsabile delle attivita' di
supporto, coordinamento e segreteria del Comitato.
3. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro, anche senza
portafoglio, o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri con delega alle politiche
spaziali e aerospaziali, ed e' composto dai Ministri della
difesa, dell'interno, per i beni e le attivita' culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dell'economia e delle finanze e dai
Ministri per il Sud e per gli affari europei, ove nominati,
dall'Autorita' delegata di cui all'articolo 3, comma 1,
della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonche' dal Presidente
della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome. I citati Ministri possono delegare la
loro partecipazione al Comitato ad un vice Ministro o ad un
Sottosegretario di Stato competente per i rispettivi
Dicasteri.
4. In merito agli specifici argomenti discussi dal
Comitato, il Presidente, sentiti i componenti di cui al
comma 3, puo' invitare a partecipare alla seduta Ministri o
Sottosegretari di Stato di altri Dicasteri e rappresentanti
di enti pubblici e privati la cui presenza sia utile
all'espletamento delle funzioni del Comitato. Laddove
convocato, il presidente dell'A.S.I. partecipa, senza
diritto di voto, alle riunioni del Comitato con funzione di
alta consulenza tecnico-scientifica. Ai soggetti invitati
non spettano gettoni di presenza, indennita' o altri
emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per
rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle
risorse di ciascuna Amministrazione disponibili a
legislazione vigente.
5. Le spese per il funzionamento del Comitato sono
poste a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi,
indennita' o altri emolumenti comunque denominati.
All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
6. Il Comitato, nell'ambito e a supporto dei compiti
di alta direzione, indirizzo e coordinamento del Presidente
del Consiglio dei ministri, con le modalita' definite da un
proprio regolamento interno adottato nella sua prima seduta
e tenendo conto degli indirizzi della politica estera
nazionale e della politica dell'Unione europea nel settore
spaziale e aerospaziale:
a) definisce gli indirizzi del Governo in materia
spaziale e aerospaziale con riferimento anche alla ricerca,
all'innovazione tecnologica e alle ricadute sul settore
produttivo, nonche' in ordine alla predisposizione del
Documento strategico di politica spaziale nazionale;
b) indirizza e supporta l'A.S.I. nella definizione
di accordi internazionali e nelle relazioni con organismi
spaziali internazionali;
c) approva il Documento strategico di politica
spaziale nazionale che definisce la strategia politica e le
linee di intervento finanziario per lo sviluppo di
tecnologie industriali innovative e di servizi applicativi
spaziali a favore della crescita economica del Paese;
d) assicura il coordinamento dei programmi e
dell'attivita' dell'A.S.I. con i programmi e con le
attivita' delle amministrazioni centrali e periferiche;
e) individua le linee prioritarie per la
partecipazione ai programmi europei dell'Agenzia spaziale
europea (E.S.A.) e per lo sviluppo degli accordi bilaterali
e multilaterali;
f) definisce gli indirizzi per lo sviluppo di forme
di sinergia e di cooperazione nel settore spaziale tra gli
enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture
universitarie e il mondo dell'impresa, con particolare
riferimento alle piccole e medie imprese di settore;
g) definisce gli indirizzi per le iniziative delle
amministrazioni e dei soggetti pubblici interessati,
individuati ai sensi della normativa vigente, e competenti
nelle applicazioni e nei servizi spaziali, anche di
pubblica responsabilita', nel rispetto dei rispettivi
compiti e funzioni, favorendo sinergie e collaborazioni
anche con soggetti privati, per la realizzazione di
programmi applicativi di prevalente interesse
istituzionale;
h) definisce le priorita' di ricerca e applicative
nazionali e gli investimenti pubblici del settore,
incentivando le cooperazioni finanziarie e le sinergie tra
soggetti pubblici e privati, al fine di promuovere,
sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e
tecnologica applicata al settore spaziale e aerospaziale e
lo sviluppo di servizi innovativi, nonche' di favorire lo
sviluppo e la competitivita' del sistema produttivo
italiano, con particolare riguardo alle piccole e medie
imprese;
i) definisce il quadro delle risorse finanziarie
disponibili per l'attuazione delle politiche spaziali ed
aerospaziali, secondo criteri di promozione e sviluppo di
servizi satellitari innovativi di interesse pubblico,
perseguendo obiettivi di sinergia delle risorse pubbliche e
private, destinate alla realizzazione di infrastrutture
spaziali e aerospaziali e nel rispetto di quanto previsto
dalla lettera h);
l) elabora le linee strategiche governative del
settore spaziale e aerospaziale, promuovendo i necessari
processi di internazionalizzazione delle capacita'
nazionali, individuando le esigenze capacitive nel settore
spaziale e aerospaziale indicate dalle amministrazioni
interessate, favorendo lo sviluppo e il potenziamento
tecnologico delle piccole e medie imprese, l'utilizzo delle
tecnologie spaziali e aerospaziali negli altri comparti
dell'industria e dei servizi nazionali, nonche' i
trasferimenti di conoscenze dal settore della ricerca alle
applicazioni commerciali e ai servizi di pubblica utilita'
con particolare riferimento ai settori dell'ambiente, del
trasporto e delle telecomunicazioni;
m) promuove, sulla base delle condivise esigenze
capacitive nel settore spaziale individuate dalle
amministrazioni interessate, di cui alla lettera l),
specifici accordi di programma congiunti tra le
amministrazioni interessate, che prevedano il finanziamento
interministeriale di servizi applicativi, sistemi,
infrastrutture spaziali;
n) effettua la valutazione globale dei ritorni e
dei risultati dei programmi pluriennali per gli aspetti
sociali, strategici ed economici;
o) promuove opportune iniziative normative per la
realizzazione di nuovi servizi satellitari di interesse
pubblico, in conformita' alle norme dell'Unione europea;
p) promuove lo sviluppo dei programmi spaziali e
aerospaziali che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale
e di tipo duale, con particolare riferimento alle
applicazioni per la sicurezza civile e militare, anche in
raccordo con i programmi internazionali ed europei a
valenza strategica;
q) predispone, entro il 30 giugno di ogni anno, una
relazione alle Camere contenente l'illustrazione delle
attivita' e dei risultati degli investimenti nel settore
spaziale e aerospaziale;
r) promuove il trasferimento di conoscenze dal
settore della ricerca ai servizi di pubblica utilita', con
riferimento ai settori dell'ambiente, della gestione del
territorio e della previsione e prevenzione delle calamita'
naturali e dei rischi derivanti dall'attivita' dell'uomo,
nonche' ai settori del trasporto e delle telecomunicazioni;
s) promuove misure volte a sostenere le domande e
l'offerta di formazione in discipline spaziali e
aerospaziali, tenendo conto annualmente del quadro delle
iniziative promosse dalle universita' italiane.
7. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 6,
il Comitato si avvale del supporto tecnico-scientifico
dell'A.S.I. e di eventuali altri esperti del settore, ivi
compreso il settore industriale, nel limite massimo di
cinque unita', selezionati secondo procedure obiettive e
trasparenti, nel rispetto della normativa vigente, di
gruppi di lavoro e di comitati di studio coordinati
dall'A.S.I. Agli esperti e ai componenti dei gruppi di
lavoro e dei comitati di studio non spettano gettoni di
presenza, indennita' o altri emolumenti comunque
denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di
missione si provvede nell'ambito delle risorse di ciascuna
Amministrazione disponibili a legislazione vigente, con
esclusione dei soggetti privati, per i quali non sono
previsti rimborsi a carico della finanza pubblica.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- La legge 5 maggio 1976, n. 426, recante «Ratifica ed
esecuzione dellaconvenzione sulla responsabilita'
internazionale per i danni causati da oggettispaziali,
firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 19 giugno
1976.
 
Art. 3

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle attivita' spaziali condotte da operatori di qualsiasi nazionalita' nel territorio italiano nonche' alle attivita' spaziali condotte da operatori nazionali al di fuori del territorio italiano.
 
Art. 4

Obbligo di autorizzazione
per l'esercizio di attivita' spaziali

1. Le attivita' spaziali di cui all'articolo 3 sono soggette ad autorizzazione.
2. L'autorizzazione puo' avere ad oggetto una singola attivita' spaziale o piu' attivita' spaziali dello stesso tipo o piu' attivita' spaziali di tipo diverso tra loro interconnesse. Nel caso di lancio di piu' satelliti facenti parte di una medesima costellazione e' rilasciata un'autorizzazione unica.
3. L'autorizzazione e' subordinata al rimborso dei costi di istruttoria e al versamento di un contributo, determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), avuto riguardo alla tipologia dei soggetti richiedenti, alle finalita' della missione, al dimensionamento della stessa e al livello di rischio.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano se l'attivita' spaziale e' svolta sulla base di autorizzazione rilasciata da uno Stato estero, riconosciuta dallo Stato italiano in base a un trattato internazionale.
5. Fuori dei casi di cui al comma 4, l'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere sostituita dal riconoscimento dell'autorizzazione rilasciata da uno Stato estero secondo criteri equivalenti a quelli previsti dalla presente legge. Il riconoscimento e' disposto, a domanda dell'operatore, dall'Autorita' responsabile ed e' subordinato al versamento di un contributo di importo non superiore al 50 per cento di quello determinato ai sensi del comma 3. Il procedimento e' concluso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
6. Le somme derivanti dai contributi di cui ai commi 3 e 5 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo di cui all'articolo 23.
 
Art. 5

Requisiti oggettivi per l'esercizio
di attivita' spaziali

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 e' subordinata al possesso dei requisiti oggettivi di idoneita' tecnica definiti ai sensi dell'articolo 13, nel rispetto dei seguenti principi e criteri:
a) sicurezza delle attivita' spaziali in tutte le loro fasi e i loro aspetti, dalla progettazione dell'oggetto spaziale e delle sue componenti alla gestione delle attivita' spaziali, con previsione di una specifica analisi degli impatti sulla sicurezza nonche' una valutazione relativa all'inquinamento luminoso e radioelettrico prodotto dagli oggetti spaziali e alla mitigazione degli effetti dei detriti spaziali, comprese le modalita' per assicurarne l'eventuale rientro nell'atmosfera in modo sicuro e, ove possibile, controllato;
b) resilienza dell'infrastruttura satellitare rispetto ai rischi informatici, fisici e di interferenza, con conseguente capacita' di identificare e gestire gli oggetti spaziali, rilevare gli incidenti, garantire il controllo dei diritti di accesso e assicurare la protezione degli assetti, in particolare attraverso misure di crittografia, operazioni di back up e patch, prove tecniche e gestione degli incidenti;
c) sostenibilita' ambientale delle attivita' spaziali attraverso la verifica dell'impronta ambientale di tutte le attivita' svolte durante l'intero ciclo di vita dell'oggetto spaziale, dalle fasi di progettazione, sviluppo e produzione alle fasi operative e di fine vita.
 
Art. 6

Requisiti soggettivi generali

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
a) requisiti generali di condotta previsti dall'articolo 94 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
b) capacita' professionali e tecniche idonee a condurre le attivita' per le quali si richiede l'autorizzazione;
c) adeguata solidita' finanziaria, commisurata ai rischi associati all'attivita' spaziale da condurre e alla dimensione aziendale. Per le start-up, le microimprese e le piccole e medie imprese la solidita' finanziaria e' valutata considerando anche la presenza di investitori istituzionali, il supporto di programmi di finanziamento pubblico o privato e la partecipazione a incubatori o acceleratori di impresa riconosciuti;
d) stipulazione di un contratto assicurativo a copertura dei rischi di sinistro, secondo le disposizioni dell'articolo 21 e nei tempi di cui all'articolo 7, comma 9;
e) disponibilita' di un servizio di prevenzione delle collisioni, in proprio o provvisto da un fornitore abilitato sulla base dei requisiti definiti con i decreti di cui all'articolo 13.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 94 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti
pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di
contratti pubblici):
«Art. 94 (Cause di esclusione automatica). - 1. E'
causa di esclusione di un operatore economico dalla
partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli
articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attivita'
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche'
per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo
74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico
delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43 e dall'articolo 452-quaterdieces del codice penale,
in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio
dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli
articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice
penale nonche' all'articolo 2635 del codice civile;
c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli
2621 e 2622 del codice civile;
d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunita' europee, del 26 luglio 1995;
e) delitti, consumati o tentati, commessi con
finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o
reati connessi alle attivita' terroristiche;
f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e
648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali
definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109;
g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme
di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione.
2. E' altresi' causa di esclusione la sussistenza,
con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni
di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al
decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle
informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui
all'articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto
legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data
dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al
controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del
medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione puo'
subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento
suindicato.
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 e' disposta se
la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi
indicati sono stati emessi nei confronti:
a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini
di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
b) del titolare o del direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale;
c) di un socio amministratore o del direttore
tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo;
d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico,
se si tratta di societa' in accomandita semplice;
e) dei membri del consiglio di amministrazione cui
sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi
gli institori e i procuratori generali;
f) dei componenti degli organi con poteri di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo;
g) del direttore tecnico o del socio unico;
h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di
cui alle lettere precedenti.
4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica
l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero
la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti
degli amministratori di quest'ultima.
5. Sono altresi' esclusi:
a) l'operatore economico destinatario della
sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81;
b) l'operatore economico che non abbia presentato
la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12
marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato
dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo
requisito;
c) in relazione alle procedure afferenti agli
investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con
le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e
dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori
economici tenuti alla redazione del rapporto sulla
situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano
prodotto, al momento della presentazione della domanda di
partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto
redatto, con attestazione della sua conformita' a quello
trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla
consigliera e al consigliere regionale di parita' ai sensi
del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di
inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo
articolo 46, con attestazione della sua contestuale
trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla
consigliera e al consigliere regionale di parita';
d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a
liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione
coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia
in corso un procedimento per l'accesso a una di tali
procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95
del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui
al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice.
L'esclusione non opera se, entro la data
dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di
cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267
del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui
al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non
intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle
procedure concorsuali;
e) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di
gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di
esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel
casellario informatico;
f) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante
il quale perdura l'iscrizione.
6. E' inoltre escluso l'operatore economico che ha
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono
gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate
nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica
quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi
obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare
le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito
tributario o previdenziale sia comunque integralmente
estinto, purche' l'estinzione, il pagamento o l'impegno si
siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine
di presentazione dell'offerta.
7. L'esclusione non e' disposta e il divieto di
aggiudicare non si applica quando il reato e' stato
depenalizzato oppure quando e' intervenuta la
riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena
accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata
estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del
codice penale, oppure quando il reato e' stato dichiarato
estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della
condanna medesima.».
 
Art. 7

Procedimento di rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio di attivita' spaziali

1. La richiesta di autorizzazione all'esercizio di attivita' spaziali e' presentata all'Autorita' responsabile per il tramite dell'Agenzia. Ricevuta la richiesta, l'Agenzia provvede entro sessanta giorni agli accertamenti necessari ai sensi degli articoli 5 e 6, comunicando l'esito degli stessi, unitamente ai relativi atti, all'Autorita' responsabile per il prosieguo dell'istruttoria. L'Agenzia puo' effettuare accessi o ispezioni per verificare il possesso dei requisiti tecnici dichiarati nonche' la sussistenza e l'idoneita' degli apparati e dei sistemi di gestione, limitatamente a quanto strettamente strumentale all'attivita' spaziale da autorizzare. In tali casi, il termine per la conclusione del procedimento e' sospeso sino a un periodo massimo complessivo non superiore a trenta giorni.
2. L'Agenzia o l'Autorita' responsabile possono chiedere l'integrazione della documentazione tecnica e amministrativa depositata. Dalla data della richiesta di integrazione fino alla data della trasmissione della documentazione integrativa rimane sospeso il termine di cui al comma 7.
3. In caso di esito negativo dell'accertamento di cui al comma 1, l'Agenzia non procede a ulteriori attivita' istruttorie e formula una proposta all'Autorita' responsabile, la quale adotta il provvedimento finale e lo comunica tempestivamente al richiedente.
4. In caso di esito positivo degli accertamenti tecnici, l'Agenzia trasmette gli atti all'Autorita' responsabile, al Ministero della difesa e alla segreteria del COMINT. Il COMINT, integrato per l'esame delle richieste di autorizzazione di cui al presente articolo dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, svolge l'istruttoria anche in relazione agli aspetti di cui al comma 8 e puo' sentire altre amministrazioni interessate all'attivita' spaziale oggetto della richiesta di autorizzazione, non rappresentate nell'ambito del COMINT medesimo, nonche' gli organismi di informazione per la sicurezza, di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
5. Salvo quanto previsto dal comma 6, nel caso in cui il COMINT ritenga non sussistenti le ipotesi di cui al comma 8, formula la proposta di autorizzazione, indicando i diritti e gli obblighi dell'operatore ed eventuali prescrizioni tecniche in relazione ai requisiti di cui agli articoli 5 e 6, all'Autorita' responsabile, che provvede nel termine di cui al comma 7 del presente articolo.
6. Nel caso in cui il COMINT ritenga sussistenti le ipotesi di cui al comma 8 ovvero nel caso in cui una o piu' delle amministrazioni componenti il medesimo Comitato richiedano che la proposta sia sottoposta alla deliberazione del Consiglio dei ministri, il COMINT formula la proposta di autorizzazione o di diniego dell'autorizzazione e predispone lo schema di provvedimento per la deliberazione del Consiglio dei ministri.
7. La decisione sulla domanda di autorizzazione e' adottata dall'Autorita' responsabile entro il termine massimo complessivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.
8. L'autorizzazione e' negata nei seguenti casi:
a) se l'esercizio dell'attivita' spaziale e' suscettibile di costituire o agevolare un pregiudizio attuale o potenziale per gli interessi essenziali della difesa, della sicurezza nazionale e della continuita' delle relazioni internazionali o per la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali o per la protezione cibernetica o la sicurezza informatica nazionali;
b) se sussistono legami tra l'operatore spaziale da autorizzare e altri Stati o territori terzi che, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, non si conformano ai principi di democrazia o dello Stato di diritto o minacciano la pace e la sicurezza internazionali o sostengono organizzazioni criminali o terroristiche o soggetti ad esse comunque collegati;
c) se lo scopo dell'attivita' spaziale e' in contrasto con un interesse fondamentale della Repubblica.
9. Il provvedimento di autorizzazione indica i diritti e gli obblighi dell'operatore e stabilisce, se necessario, le prescrizioni da ottemperare per la mitigazione del rischio, anche in relazione all'acquisizione dei nulla osta di sicurezza di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, qualora necessari per l'esercizio dell'attivita' spaziale. Esso stabilisce altresi' la data entro cui l'operatore deve dare inizio all'attivita', la data entro cui l'operatore deve procedere alla stipulazione di un contratto assicurativo a copertura dei rischi di sinistro, secondo le disposizioni dell'articolo 21, comunque prima dell'inizio dell'attivita' spaziale autorizzata, e la durata dell'autorizzazione, che puo' essere prorogata su istanza dell'operatore, previo accertamento della permanenza dei requisiti e delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio.
10. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, dopo le parole: «ove nominati,» sono inserite le seguenti: «dall'Autorita' delegata di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124,».

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, della
legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto):
«Art. 1 (Competenze del Presidente del Consiglio dei
ministri) . - (Omissis).
2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui
alle lettere b) e c) del comma 1, il Presidente del
Consiglio dei ministri determina i criteri per
l'apposizione e l'opposizione del segreto ed emana le
disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa,
nonche' quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla
osta di sicurezza.
(Omissis).».
- Per il testo dell'articolo 21, comma 3, del decreto
legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come modificato dalla
presente legge, si veda nelle note all'articolo 2.
 
Art. 8

Modifica dell'autorizzazione
per ragioni sopravvenute

1. L'operatore spaziale, se viene a conoscenza del fatto che si e' verificato o che puo' verificarsi un mutamento sostanziale delle circostanze rispetto a quelle esistenti al momento del rilascio dell'autorizzazione, chiede all'Autorita' responsabile la modifica dei termini e delle condizioni dell'autorizzazione stessa. In questo caso si applica la procedura di cui all'articolo 7, ma i termini sono dimezzati. E' parimenti dimezzato l'importo del contributo di cui all'articolo 4, comma 3.
2. Anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7, 9, 10, 11 e 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Autorita' responsabile, di propria iniziativa o su segnalazione di altra amministrazione competente, puo' modificare i termini e le condizioni dell'autorizzazione ovvero procedere alla sua revoca o al suo annullamento al fine di tutelare la difesa e la sicurezza nazionale o di evitare un pericolo imminente. In tal caso non e' richiesta la comunicazione di avvio del procedimento. Si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, in ordine all'imposizione di prescrizioni per la prosecuzione o l'interruzione dell'attivita' spaziale in condizioni di sicurezza.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo degli articoli 7, 9, 10, 11 e
21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento). -
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio
del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita'
previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei
quali il provvedimento finale e' destinato a produrre
effetti diretti ed a quelli che per legge debbono
intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di
impedimento predette, qualora da un provvedimento possa
derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente
individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,
l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse
modalita', notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la
facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima
della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo
comma 1, provvedimenti cautelari.».
«Art. 9 (Intervento nel procedimento). - 1. Qualunque
soggetto, portatore di interessi pubblici o privati,
nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio
dal provvedimento, hanno facolta' di intervenire nel
procedimento.».
«Art. 10 (Diritti dei partecipanti al procedimento).
- 1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti
ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento,
salvo quanto previsto dall'articolo 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che
l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano
pertinenti all'oggetto del procedimento.».
«Art. 11 (Accordi integrativi o sostitutivi del
provvedimento). - 1. In accoglimento di osservazioni e
proposte presentate a norma dell'articolo 10,
l'amministrazione procedente puo' concludere, senza
pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel
perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli
interessati al fine di determinare il contenuto
discrezionale del provvedimento finale ovvero in
sostituzione di questo.
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli
accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento
puo' predisporre un calendario di incontri cui invita,
separatamente o contestualmente, il destinatario del
provvedimento ed eventuali controinteressati.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono
essere stipulati, a pena di nullita', per atto scritto,
salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si
applicano, ove non diversamente previsto, i principi del
codice civile in materia di obbligazioni e contratti in
quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo
devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono
soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo,
salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un
indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi
verificatisi in danno del privato.
4-bis. A garanzia dell'imparzialita' e del buon
andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in
cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle
ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo
e' preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe
competente per l'adozione del provvedimento.
5.».
«Art. 21-quinquies (Revoca del provvedimento). - 1.
Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel
caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile
al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per
i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di
vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse
pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad
efficacia durevole puo' essere revocato da parte
dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo
previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneita'
del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se
la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti
direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di
provvedere al loro indennizzo.
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad
efficacia durevole o istantanea incida su rapporti
negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene
conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da
parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico,
sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di
tale atto con l'interesse pubblico.
1-ter.».
 
Art. 9
Sospensione o decadenza dall'autorizzazione per mancata osservanza
delle prescrizioni autorizzative

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, l'Autorita' responsabile puo' sospendere l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' spaziali o dichiarare la decadenza dell'avente diritto in caso di:
a) violazione da parte dell'operatore delle disposizioni della presente legge, degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, delle condizioni o degli obblighi indicati nell'autorizzazione;
b) mancato rispetto del termine per l'avvio delle attivita' spaziali stabilito dall'autorizzazione;
c) mancata stipulazione di un contratto assicurativo a copertura dei rischi di sinistro entro il termine indicato nel provvedimento di autorizzazione;
d) modifica sostanziale della finalita' delle attivita' spaziali oggetto di autorizzazione;
e) riduzione o cessazione, per qualsiasi causa, della garanzia assicurativa prestata, se non immediatamente ricostituita;
f) presentazione di documentazione o informazioni errate;
g) violazione delle prescrizioni e delle misure di cautela disposte per minimizzare i rischi per la sicurezza delle persone e dei beni, anche nella fase di rientro dell'oggetto spaziale nell'atmosfera, nonche' per proteggere l'ambiente, tutelare la salute pubblica, gli interessi della sicurezza nazionale e la continuita' delle relazioni internazionali;
h) perdita dei prescritti requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 21;
i) diniego del rilascio, revoca o sospensione di abilitazioni di sicurezza, ove necessarie per l'esercizio dell'attivita' spaziale.
2. Fatta eccezione per l'ipotesi di cui al comma 1, lettera i), l'Autorita' responsabile, prima di adottare una decisione di sospensione o decadenza, informa l'operatore, che, entro un termine appropriato indicato dall'Autorita' stessa, puo' fornire spiegazioni e produrre documentazione.
3. Nella decisione di sospensione o decadenza, l'Autorita' responsabile puo' imporre condizioni necessarie per la prosecuzione o l'interruzione delle attivita' spaziali in condizioni di sicurezza, anche ordinando all'operatore di adottare a sue spese misure appropriate per garantire l'osservanza di quanto stabilito dal comma 1, lettera g). In casi eccezionali di necessita' e urgenza, anche derivanti dall'adempimento di obblighi internazionali, l'Autorita' responsabile puo' altresi' trasferire il controllo delle attivita' spaziali a un altro operatore o a un soggetto pubblico per garantirne la continuazione o la cessazione.
4. Ogni onere derivante dalla sospensione, dalla revoca o dalla decadenza dell'autorizzazione e' a carico dell'operatore.
 
Art. 10

Trasferimento dell'attivita' spaziale
o della proprieta' dell'oggetto spaziale

1. Il trasferimento di una o piu' attivita' spaziali autorizzate ovvero il trasferimento della proprieta' o della gestione o del controllo di un oggetto spaziale impiegato in attivita' spaziali sottoposte ad autorizzazione ai sensi della presente legge sono sottoposti ad autorizzazione dell'Autorita' responsabile.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'autorizzazione e' rilasciata secondo la procedura prevista dall'articolo 7. I termini del procedimento autorizzativo sono dimezzati. E' parimenti dimezzato l'importo del contributo di cui all'articolo 4, comma 3.
3. Il presente articolo si applica anche alle attivita' spaziali svolte ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, salvo che l'autorizzazione al trasferimento concessa dallo Stato estero sia riconosciuta in Italia in base alle predette disposizioni.
 
Art. 11

Autorita' di vigilanza

1. L'Agenzia, sentiti il Ministero della difesa e gli organismi di informazione per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, per gli aspetti di rispettiva competenza, vigila sulle attivita' condotte dall'operatore per assicurarne la conformita' alle disposizioni della presente legge, agli atti adottati in attuazione della legge medesima e alle condizioni e prescrizioni indicate nell'autorizzazione.
2. L'Agenzia ha accesso ai documenti e alle informazioni in possesso dell'operatore e del proprietario dell'oggetto spaziale, se diverso dall'operatore, relativi all'attivita' spaziale autorizzata e all'oggetto spaziale eventualmente lanciato nell'ambito di tale attivita'; puo' chiedere ulteriori informazioni all'operatore e al proprietario dell'oggetto spaziale, se diverso dall'operatore, nonche' condurre ispezioni nei locali e nei siti utilizzati o da utilizzare per l'attivita' spaziale, nel rispetto della normativa vigente. I dati, le informazioni e i documenti raccolti sono trattati e conservati nel rispetto delle esigenze di confidenzialita' e segretezza e nel rispetto delle disposizioni per la tutela delle informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, e sono esclusi dal diritto di accesso ai sensi del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. L'Agenzia e' altresi' referente del Servizio nazionale della protezione civile per le informazioni necessarie per il Comitato operativo nazionale di cui all'articolo 14 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nel caso in cui sia previsto il rientro di detriti spaziali, ai fini del relativo monitoraggio.
4. L'operatore e il proprietario dell'oggetto spaziale cooperano con l'Agenzia. A tale fine forniscono le informazioni e i documenti richiesti e adottano le misure necessarie per consentire lo svolgimento delle ispezioni di cui al comma 2.
5. L'operatore spaziale comunica all'Agenzia con almeno trenta giorni di preavviso la data di inizio di ciascuna operazione spaziale e trasmette ogni sei mesi all'Agenzia stessa una relazione sul suo svolgimento.

Note all'art. 11:
- Per il testo dell'articolo 1, comma 2, della legge 3
agosto 2007, n. 124 si veda nelle note all'articolo 7.
- Il capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi) reca:
«Norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione
civile):
«Art. 14 (Comitato operativo nazionale della
protezione civile (Articolo 10 legge 225/1992; Articolo 5,
commi 3 e 3-ter decreto-legge 343/2001, conv. legge
401/2001). - 1. Al verificarsi delle emergenze di rilievo
nazionale connesse con eventi calamitosi di origine
naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo ovvero nella
loro imminenza, al fine di assicurare il coordinamento
degli interventi delle componenti e strutture operative del
Servizio nazionale, il Capo del Dipartimento della
protezione civile convoca il Comitato operativo nazionale
della protezione civile, che opera nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei ministri e si riunisce presso
il medesimo Dipartimento. Il Comitato puo' essere
convocato, altresi', anche in occasione di esercitazioni di
rilievo nazionale e per la condivisione delle strategie
operative nell'ambito delle pianificazioni nazionali di
protezione civile o in caso di interventi di emergenza e di
primo soccorso all'estero ai sensi dell'articolo 29.
2.
3. Le modalita' di funzionamento del Comitato
operativo nazionale della protezione civile sono
disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
4. Il Comitato operativo nazionale della protezione
civile e' presieduto dal Capo del Dipartimento della
protezione civile ed e' composto da tre rappresentanti del
Dipartimento stesso, nonche' da rappresentanti delle
componenti di cui all'articolo 4, designati, per le regioni
e gli enti locali, dalla Conferenza unificata e delle
strutture operative con valenza nazionale di cui
all'articolo 13, che vengono individuate con il decreto di
cui al comma 3. Nel caso in cui una struttura operativa sia
anche componente, al Comitato operativo partecipa un
rappresentante della componente di cui all'articolo 4. Tra
i componenti del Comitato rientra inoltre il Capo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
5. I rappresentanti di Amministrazioni dello Stato o
delle strutture operative nazionali da esse dipendenti sono
designati dai rispettivi Ministri e, su delega di questi
ultimi, riassumono ed esplicano con poteri decisionali,
ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza
e nei confronti di enti, aziende autonome e amministrazioni
controllati o vigilati, tutte le facolta' e competenze in
ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile,
rappresentando, in seno al Comitato, l'amministrazione o la
struttura di appartenenza nel suo complesso. Alle riunioni
del Comitato possono essere invitate autorita' regionali e
locali di protezione civile interessate a specifiche
situazioni di emergenza, nonche' soggetti concorrenti di
cui al comma 2 dell'articolo 13 e rappresentanti di altri
enti o amministrazioni.
6. Per svolgere le funzioni all'interno del Comitato
operativo nazionale della protezione civile sono nominati
un rappresentante effettivo e un sostituto per ciascun
componente individuato.».
 
Art. 12

Sanzioni amministrative e penali

1. L'operatore spaziale e il proprietario dell'oggetto spaziale che non forniscono le informazioni o i documenti richiesti o non adottano le misure necessarie per consentire le ispezioni, ostacolando l'attivita' di vigilanza, sono assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 500.000. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvede l'Agenzia. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati al Fondo di cui all'articolo 23.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, l'operatore che esercita un'attivita' spaziale senza avere conseguito l'autorizzazione o successivamente alla sua scadenza e' punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 50.000.

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 24
novembre 1981, n, 689 (Modifiche al sistema penale):
«Art. 11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie). - Nella determinazione della
sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra
un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione
delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla
gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione, nonche' alla personalita' dello stesso e alle
sue condizioni economiche.».
 
Art. 13

Disposizioni attuative

1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, acquisito il parere del Consiglio di Stato, sentiti il COMINT, l'Agenzia spaziale italiana, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e, ove nominata, l'Autorita' delegata di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, in coerenza con gli esiti delle attivita' condotte nel medesimo settore nell'ambito di iniziative internazionali, sono definiti:
a) le condizioni e i requisiti per assicurare un livello elevato di sicurezza, resilienza e sostenibilita' dell'attivita' spaziale secondo quanto previsto dall'articolo 5;
b) l'importo del contributo dovuto per il rilascio dell'autorizzazione e i criteri per la determinazione del rimborso dei costi istruttori posti a carico dei richiedenti nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 4, 8 e 10, nonche' le modalita' di corresponsione del contributo, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalita', con la previsione di esenzioni o riduzioni in ragione delle finalita' scientifiche dell'attivita' spaziale o della dimensione economica dell'operatore;
c) la documentazione da presentare a corredo della domanda di autorizzazione secondo la procedura di cui all'articolo 7;
d) i procedimenti per l'applicazione e i criteri di graduazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge;
e) le eventuali ulteriori modalita' relative all'esercizio delle funzioni di vigilanza previste dalla presente legge;
f) i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b), c) ed e), con la possibilita' di criteri differenziati per le start-up e per le piccole e medie imprese, al fine di favorire l'innovazione e il loro ingresso nel mercato spaziale;
g) l'individuazione delle soglie di rischio ai fini della graduazione dei massimali assicurativi;
h) le modalita' in base alle quali possono essere esercitate nel territorio nazionale le attivita' di ricezione, gestione, utilizzazione e diffusione di dati di origine spaziale;
i) le caratteristiche tecniche dei dati di origine spaziale di osservazione della Terra la cui ricezione, gestione, utilizzazione e diffusione, anche per fini commerciali, puo' essere sottoposta a divieti e limitazioni al fine di non pregiudicare gli interessi della sicurezza nazionale e della difesa, la politica estera e l'osservanza degli obblighi internazionali dello Stato italiano, nonche' le finalita' di previsione e prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali o di origine antropica.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorita' politica delegata alle politiche spaziali e aerospaziali, ove nominata, e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le caratteristiche e i requisiti tecnici dello «spazioporto», inteso come sito della superficie terrestre le cui infrastrutture, strutture e apparecchiature sono appositamente dedicate al lancio o decollo, al rientro o atterraggio o a operazioni a terra o in volo di un sistema veicolo suborbitale od orbitale, nonche' le modalita' di svolgimento delle predette operazioni.

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, della
legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto):
«Art. 3 (Autorita' delegata). - 1. Il Presidente del
Consiglio dei ministri, ove lo ritenga opportuno, puo'
delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via
esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un
Sottosegretario di Stato, di seguito denominati "Autorita'
delegata".
(Omissis).».
 
Art. 14

Regolamentazione tecnica, vigilanza
e controllo sulle attivita' spaziali

1. L'Agenzia, nel rispetto dei poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza dell'Autorita' responsabile, agisce come unica autorita' di settore per la regolazione tecnica. L'Agenzia provvede alla regolamentazione delle specifiche tecniche. Il procedimento di approvazione delle predette specifiche tecniche e' disciplinato dai decreti di cui all'articolo 13, nel rispetto dei principi di partecipazione e trasparenza.
 
Art. 15
Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti spaziali
lanciati nello spazio extra-atmosferico

1. Gli oggetti spaziali rispetto ai quali l'Italia risulta Stato di lancio, in base alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 12 luglio 2005, n. 153, o in base ad altre norme internazionali, sono immatricolati nel Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, istituito ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge n. 153 del 2005, di seguito denominato «Registro nazionale».
2. Ciascun oggetto spaziale e' registrato mediante un codice alfanumerico composto da una lettera e tre cifre progressive precedute dall'identificativo nazionale «ITA».
3. Un oggetto spaziale lanciato nello spazio extra-atmosferico non puo' essere iscritto nel Registro nazionale se e' iscritto nel registro di un altro Stato.
4. L'Agenzia cura la custodia e l'aggiornamento del Registro nazionale. Il Registro nazionale e' pubblico e consultabile per via telematica.
5. L'Agenzia comunica le annotazioni effettuate nel Registro nazionale alla segreteria del COMINT e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che provvede agli adempimenti di carattere internazionale previsti dalla Convenzione di cui al comma 1.

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 12
luglio 2005, n. 153 (Adesione della Repubblicaitaliana alla
Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati
nellospazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14
gennaio 1975 e sua esecuzione), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Registro nazionale di immatricolazione). -
1. E' istituito il Registro nazionale di immatricolazione
degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico.
2. (abrogato).
3. (abrogato).
4. (abrogato).
5. (abrogato).
6. (abrogato).».
 
Art. 16

Informazioni per l'immatricolazione degli oggetti
lanciati nello spazio extra-atmosferico

1. L'operatore comunica all'Agenzia le seguenti informazioni di cui all'articolo IV della Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 12 luglio 2005, n. 153:
a) il nome dello Stato o degli Stati di lancio;
b) un'appropriata denominazione dell'oggetto spaziale;
c) il numero del designatore internazionale dell'oggetto spaziale;
d) la data, il territorio o il luogo del lancio;
e) i parametri orbitali basici dell'oggetto spaziale, compresi il periodo nodale, l'inclinazione, l'apogeo e il perigeo;
f) la funzione generale dell'oggetto spaziale.
2. L'operatore, inoltre, comunica all'Agenzia le seguenti informazioni addizionali:
a) il lanciatore e l'orario del lancio, espresso in tempo coordinato universale (UTC);
b) la longitudine sull'orbita geostazionaria, se appropriata;
c) il proprietario, il costruttore dell'oggetto spaziale lanciato e l'indirizzo web per ottenere informazioni ufficiali;
d) se l'oggetto e' parte di una costellazione di satelliti;
e) ogni altra informazione utile relativa al funzionamento dell'oggetto spaziale o alla fine della missione, compresi l'abbandono dell'orbita terrestre o il rientro dell'oggetto spaziale medesimo;
f) l'eventuale data del trasferimento della gestione o della proprieta' di un oggetto spaziale immatricolato nel Registro nazionale ad altro operatore o proprietario;
g) ogni altra informazione che l'Agenzia ritenga necessario richiedere, anche in considerazione dell'evoluzione della normativa e delle pratiche internazionali relative all'immatricolazione dell'oggetto spaziale.
3. L'operatore indica gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' spaziale.

Note all'art. 16:
- La legge 12 luglio 2005, n. 153, recante «Adesione
della Repubblicaitaliana alla Convenzione
sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nellospazio
extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975 e
sua esecuzione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
177 del 1 agosto 2005.
 
Art. 17

Registro complementare

1. L'Agenzia cura la tenuta di un Registro complementare per l'iscrizione degli oggetti spaziali non immatricolati in Italia di cui un operatore di nazionalita' italiana acquisisca la gestione o la proprieta', in orbita o su un corpo celeste, ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
2. L'operatore di cui al comma 1 comunica all'Agenzia, entro trenta giorni dall'inizio della gestione in orbita o dall'acquisto della proprieta' dell'oggetto spaziale, secondo la procedura di cui all'articolo 10, le seguenti informazioni:
a) il titolo e la data del trasferimento della gestione o della proprieta' dell'oggetto spaziale;
b) l'identificazione del nuovo operatore o del proprietario;
c) l'eventuale modifica nella posizione orbitale dell'oggetto spaziale;
d) l'eventuale modifica nella funzione dell'oggetto spaziale;
e) gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' spaziale, se applicabile, e dell'immatricolazione nel registro dello Stato appropriato.
 
Art. 18

Responsabilita' civile

1. L'operatore e' responsabile dei danni cagionati in conseguenza delle attivita' spaziali condotte.
2. L'operatore e' sempre tenuto al risarcimento dei danni cagionati a terzi sulla superficie terrestre nonche' agli aeromobili in volo e alle persone e cose che si trovano a bordo di questi ultimi. La responsabilita' e' esclusa solo se l'operatore prova che i danni sono stati causati, in via esclusiva e con dolo, da un terzo estraneo all'operazione spaziale e che il fatto del terzo non poteva essere impedito, ovvero se prova che i danni sono stati causati esclusivamente dal danneggiato. Se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, si applica l'articolo 1227 del codice civile.
3. Nei casi previsti dal comma 2, l'operatore autorizzato risponde del danno fino al limite di cui all'articolo 21, commi 1 e 2.
4. L'operatore decade dal beneficio del limite previsto dal comma 3 se non e' munito di autorizzazione o ha violato gli obblighi indicati nel provvedimento di autorizzazione, se ha cagionato il danno con dolo o colpa grave o se ha violato gli obblighi previsti dall'articolo 21.
5. La responsabilita' dell'operatore per i danni causati a soggetti che hanno partecipato a qualsiasi titolo all'attivita' spaziale e' disciplinata dal codice civile.

Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'articolo 1227 del codice
civile:
«Art. 1227 (Concorso del fatto colposo del
creditore). - 1. Se il fatto colposo del creditore ha
concorso a cagionare il danno, il risarcimento e' diminuito
secondo la gravita' della colpa e l'entita' delle
conseguenze che ne sono derivate.
2. Il risarcimento non e' dovuto per i danni che il
creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria
diligenza.».
 
Art. 19

Danni di cui lo Stato e' chiamato a rispondere
in forza di convenzioni internazionali

1. Lo Stato italiano, chiamato a rispondere da uno Stato estero, sulla base della responsabilita' internazionale prevista dalla Convenzione sulla responsabilita' internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 426, o di altre norme internazionali, esercita l'azione di rivalsa nei confronti dell'operatore spaziale che ha cagionato danni a persone o a cose, entro ventiquattro mesi dall'avvenuto adempimento delle obbligazioni risarcitorie.
2. In caso di danni cagionati a terzi sulla superficie terrestre nonche' agli aeromobili in volo e alle persone e cose che si trovano a bordo di questi ultimi, l'azione di rivalsa di cui al comma 1 e' esercitata fino al limite di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, salvo che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 18, comma 4.

Note all'art. 19:
- Per i riferimenti alla legge 5 maggio 1976, n. 426 ,
si veda nelle note all'articolo 2.
 
Art. 20

Danni causati nel territorio italiano
da Stati di lancio stranieri

1. Le persone danneggiate nel territorio italiano da attivita' spaziali per le quali e' responsabile uno Stato straniero, in forza della Convenzione sulla responsabilita' internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 426, o di altre norme internazionali, possono presentare denunzia di sinistro e istanza di risarcimento allo Stato italiano, entro sei mesi dal verificarsi del danno o da quando gli effetti sono emersi, allegando ogni documento utile a comprovare la sussistenza del danno, il suo ammontare e la riconducibilita' dello stesso a fatti derivanti da attivita' spaziali.
2. Se lo Stato italiano, sulla base della documentazione ricevuta, ha chiesto e ottenuto dallo Stato straniero il risarcimento dei danni di cui al comma 1, corrisponde le relative somme alle persone danneggiate che hanno presentato denunzia.
3. Se lo Stato italiano, cui e' stato tempestivamente denunziato il danno, non ha avanzato domanda di risarcimento dei danni di cui al comma 1, nei termini previsti dalle norme applicabili del diritto internazionale, o se tale richiesta e' rimasta totalmente o parzialmente insoddisfatta, le persone fisiche e giuridiche italiane possono proporre domanda di risarcimento del danno subito nel territorio italiano, direttamente nei confronti dello Stato italiano, entro cinque anni decorrenti dalla scadenza del termine concesso allo Stato italiano per presentare la domanda di risarcimento o dalla comunicazione avente a oggetto l'esito della denunzia.
4. Possono ottenere dallo Stato italiano il risarcimento dei danni subiti da operazioni spaziali per le quali e' responsabile uno Stato estero, in forza della Convenzione sulla responsabilita' internazionale per i danni causati da oggetti spaziali o di altre norme internazionali, nella misura in cui lo Stato italiano ha chiesto e ottenuto il risarcimento dei danni predetti da parte dello Stato di lancio:
a) le persone fisiche e giuridiche italiane, per danni subiti fuori del territorio italiano;
b) le persone fisiche e giuridiche straniere, per danni subiti nel territorio italiano.
5. I commi 3 e 4 non si applicano se i danneggiati hanno direttamente adito i tribunali o gli organi amministrativi dello Stato estero per chiedere il risarcimento dei danni.
6. Quando la domanda di risarcimento del danno subito nel territorio italiano e' presentata direttamente allo Stato italiano ai sensi del comma 3, il risarcimento non e' dovuto se risulta provato che i danni sono stati cagionati esclusivamente da colpa del danneggiato. Se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, si applica l'articolo 1227 del codice civile.

Note all'art. 20:
- Per i riferimenti alla legge 5 maggio 1976, n. 426 si
veda nelle note all'articolo 2.
- Per il testo dell'articolo 1227 del codice civile si
veda nelle note all'articolo 18.
 
Art. 21

Obbligo di garanzia assicurativa
o altra garanzia finanziaria

1. Gli operatori autorizzati stipulano contratti assicurativi o altra idonea garanzia finanziaria a copertura dei danni derivanti dall'attivita' spaziale con massimale pari a 100 milioni di euro per ciascun sinistro.
2. Con i decreti di cui all'articolo 13 possono essere individuate fino a tre fasce di rischio cui si applicano massimali gradatamente inferiori, in considerazione del dimensionamento dell'attivita' spaziale, delle documentate pregresse esperienze nelle attivita' spaziali, del livello orbitale in cui gli oggetti spaziali si muovono nonche' della durata e della tipologia dell'attivita' spaziale. Il massimale non e' comunque inferiore a 50 milioni di euro o, nel caso di operatore autorizzato che persegue esclusiva finalita' di ricerca o che e' qualificato come start-up innovativa, a 20 milioni di euro per ciascun sinistro.
3. Le imprese di assicurazione e i prestatori della garanzia finanziaria di cui al comma 1 possono offrire la copertura del danno sia assumendo direttamente l'intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralita' di imprese. In quest'ultimo caso, il consorzio deve essere registrato e approvato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che ne valuta la stabilita'.
4. Il terzo danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subito.
5. L'assicuratore non puo' opporre al terzo danneggiato alcuna causa di risoluzione ne' di nullita' del contratto avente effetto retroattivo ed e' tenuto a risarcire il danno anche se derivato da dolo dell'operatore o dei suoi dipendenti e preposti, purche' questi abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, l'assicuratore puo' opporre al terzo danneggiato tutte le eccezioni opponibili all'operatore nonche' quelle che l'operatore medesimo potrebbe opporre al danneggiato.
7. Nei casi previsti dal comma 5, l'assicuratore ha azione di rivalsa contro l'operatore per la somma pagata al terzo danneggiato.
 
Art. 22

Piano nazionale per l'economia dello spazio

1. Al fine di promuovere l'economia dello spazio al livello nazionale, in coerenza con il Documento strategico di politica spaziale nazionale, con il Documento di visione strategica dello spazio dell'Agenzia spaziale italiana e con il piano triennale di attivita' della medesima Agenzia nonche' tenuto conto di tutte le iniziative strategiche di livello nazionale e internazionale e in coordinamento con gli strumenti di finanziamento esistenti in sede nazionale ed europea, la Struttura di coordinamento del COMINT elabora, in collaborazione con l'Agenzia e sentiti il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'universita' e della ricerca, e successivamente aggiorna con cadenza biennale il Piano nazionale per l'economia dello spazio.
2. Il Piano e i suoi aggiornamenti periodici sono approvati dal COMINT.
3. Il Piano ha durata non inferiore a cinque anni e, comunque, contiene disposizioni programmatiche riferite a un periodo temporale tale da garantire un'efficace integrazione e sincronia con i cicli di programmazione previsti in sede europea e con i tempi di realizzazione delle missioni satellitari di interesse nazionale.
4. Il Piano contiene:
a) l'analisi, la valutazione e la quantificazione dei fabbisogni di innovazione e di incremento delle capacita' produttive funzionali allo sviluppo dell'economia nazionale dello spazio;
b) l'analisi del quadro delle esigenze istituzionali relative ai servizi basati sull'uso di tecnologie spaziali suscettibili di valorizzazione commerciale, anche per il tramite della sistematizzazione dei rapporti con i soggetti istituzionali portatori di interessi in relazione al negoziato per la definizione dei partenariati pubblici da costituire e delle caratteristiche degli interventi di rispettivo interesse e competenza;
c) i criteri per la programmazione, la valutazione preliminare, il controllo e il monitoraggio, ai sensi dell'articolo 175 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, delle iniziative di partenariato pubblico-privato comprese nel Piano;
d) la definizione delle sinergie attivabili tra i diversi strumenti di finanziamento e di intervento utili allo sviluppo dell'economia dello spazio, anche attraverso un'analisi preventiva di impatto che motivi analiticamente e quantitativamente l'efficacia di ognuno di essi;
e) la definizione di politiche e misure specifiche di sviluppo delle competenze e delle capacita' per le piccole e medie imprese e le start-up;
f) l'allocazione delle risorse disponibili, anche a valere su piu' fonti di finanziamento, tra le diverse iniziative previste dal Piano, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico-finanziario e la traslazione del rischio operativo agli operatori economici coinvolti nelle iniziative di partenariato pubblico-privato;
g) l'identificazione delle possibili ulteriori risorse pubbliche, di provenienza nazionale ed europea, e private, da destinare alle iniziative previste dal Piano;
h) i criteri per il monitoraggio e la verifica delle iniziative finanziate e dei relativi impatti, con cadenza quinquennale;
i) la definizione di progetti formativi e di orientamento alle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), al fine di stimolare l'interesse delle nuove generazioni verso i progetti spaziali e le figure professionali coinvolte.

Note all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'articolo 175 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti
pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di
contratti pubblici):
«Art. 175 (Programmazione, valutazione preliminare,
controllo e monitoraggio). - 1. Le pubbliche
amministrazioni adottano il programma triennale delle
esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso
forme di partenariato pubblico-privato.
2. Il ricorso al partenariato pubblico-privato e'
preceduto da una valutazione preliminare di convenienza e
fattibilita'. La valutazione si incentra sull'idoneita' del
progetto a essere finanziato con risorse private, sulle
condizioni necessarie a ottimizzare il rapporto tra costi e
benefici, sulla efficiente allocazione del rischio
operativo, sulla capacita' di generare soluzioni
innovative, nonche' sulla capacita' di indebitamento
dell'ente e sulla disponibilita' di risorse sul bilancio
pluriennale. A tal fine, la valutazione confronta la stima
dei costi e dei benefici del progetto di partenariato,
nell'arco dell'intera durata del rapporto, con quella del
ricorso alternativo al contratto di appalto per un arco
temporale equivalente.
3. Nei casi di progetti di interesse statale oppure
di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato,
per i quali non sia gia' previsto che si esprima il CIPESS,
gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti
secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il
cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari
o superiore a 50 milioni di euro, richiedono parere non
vincolante ai fini della valutazione preliminare di cui al
comma 2, al Nucleo di consulenza per l'attuazione delle
linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica
utilita' (NARS), inviando contestualmente la documentazione
anche al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il
Nars, previa acquisizione delle valutazioni del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che
devono essere espresse entro 25 giorni dalla richiesta, si
pronuncia entro i successivi 20 giorni. Qualora l'ente
concedente intenda discostarsi dal parere reso, e' tenuto a
darne adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della
decisione e indicando, in particolare, la modalita' di
contabilizzazione adottata. Il suddetto parere deve essere
chiesto prima della pubblicazione del bando di gara in caso
di progetto a iniziativa pubblica ovvero prima della
dichiarazione di fattibilita' in caso di progetto a
iniziativa privata. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, dopo la valutazione preliminare, puo' sottoporre
lo schema di contratto ai pareri del Consiglio superiore
dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, anche per la
valutazione di profili diversi da quello della convenienza.
4.
5. L'ente concedente, sentito l'operatore economico,
affida al RUP nominato ai sensi dell'articolo 15 le
funzioni di responsabile unico del progetto di
partenariato. Il responsabile coordina e controlla, sotto
il profilo tecnico e contabile, l'esecuzione del contratto,
verificando costantemente il rispetto dei livelli di
qualita' e quantita' delle prestazioni.
6. L'ente concedente esercita il controllo
sull'attivita' dell'operatore economico, verificando in
particolare la permanenza in capo all'operatore economico
del rischio operativo trasferito. L'operatore economico
fornisce tutte le informazioni necessarie allo scopo, con
le modalita' stabilite nel contratto.
7. Il monitoraggio dei partenariati pubblici privati
e' affidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica (DIPE) e al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, che lo esercitano tramite l'accesso al portale
sul monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico
privato istituito presso la Ragioneria generale dello Stato
mediante il quale gli enti concedenti sono tenuti a
trasmettere le informazioni sui contratti stipulati che
prevedono la realizzazione di opere o lavori, quale
condizione di efficacia. Gli enti concedenti sono tenuti
altresi' a dare evidenza dei contratti di partenariato
pubblico privato stipulati mediante apposito allegato al
bilancio d'esercizio con l'indicazione del codice unico di
progetto (CUP) e del codice identificativo di gara (CIG),
del valore complessivo del contratto, della durata,
dell'importo del contributo pubblico e dell'importo
dell'investimento a carico del privato.
8. Sul portale di cui al comma 7 sono pubblicati e
aggiornati periodicamente le migliori prassi in materia di
forme e caratteristiche tecniche di finanziamento di
partenariato pubblico-privato piu' ricorrenti sul mercato.
9. Ai soli fini di contabilita' pubblica, si
applicano i contenuti delle decisioni Eurostat a cui sono
tenute le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
9-bis. Il DIPE, di concerto con l'ANAC e con il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, approva
contratti-tipo in materia di partenariato pubblico-privato,
con riferimento ai contratti di cui alle Parti II, III, IV
e V del presente Libro.».
 
Art. 23

Fondo per l'economia dello spazio

1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e' istituito un fondo, denominato «Fondo per l'economia dello spazio», con la dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2025. Al Fondo sono altresi' destinati i proventi di cui agli articoli 4, comma 6, 8, comma 1, 10 e 12, comma 2.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate a promuovere, in coerenza con i contenuti del Piano di cui all'articolo 22, l'innovazione tecnologica, lo sviluppo produttivo e la valorizzazione commerciale delle attivita' nazionali nel settore dell'economia dello spazio, in sinergia con le azioni e con le infrastrutture spaziali nazionali, comprese quelle alla cui realizzazione lo Stato italiano partecipa nell'ambito di iniziative di collaborazione internazionale.
3. Le iniziative ammissibili al finanziamento da parte del Fondo di cui al comma 1 consistono in contributi a fondo perduto nel limite massimo del 70 per cento della dotazione del Fondo o in operazioni finanziarie, o in una combinazione tra le due tipologie di misure, in coerenza con i contenuti del Piano di cui all'articolo 22. I criteri per l'intervento e il funzionamento del Fondo sono definiti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per la parte di competenza, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, anche valorizzando gli strumenti di incentivazione esistenti o prevedendo forme di partenariato pubblico-privato, anche di natura istituzionale. Al fine di garantire l'invarianza degli effetti derivanti dal presente comma sui saldi di finanza pubblica, resta ferma l'applicazione delle regole dell'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat).
4. Per le attivita' funzionali alla redazione e al monitoraggio dell'attuazione del Piano nazionale per l'economia dello spazio nonche' alla gestione, al monitoraggio, al controllo e alla successiva analisi delle iniziative da finanziare a valere sulla dotazione del Fondo di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del made in Italy puo' attivare iniziative di assistenza tecnica e di supporto tecnico-operativo specialistico, nel limite massimo di spesa del 3 per cento della dotazione annua del Fondo.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 110 milioni di euro per l'anno 2025, del Fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al fine di garantire la compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la
crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134:
«Art. 23 (Fondo per la crescita sostenibile). - 1. Le
presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita
sostenibile e la creazione di nuova occupazione nel
rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza
pubblica e di equita' sociale, in un quadro di sviluppo di
nuova imprenditorialita', con particolare riguardo al
sostegno alla piccola e media impresa e di progressivo
riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diverse
aree territoriali del Paese.
2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione
di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo).
Il Fondo e' destinato, sulla base di obiettivi e
priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento
comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con
un impatto significativo in ambito nazionale sulla
competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare
riguardo alle seguenti finalita':
a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e
innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della
competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il
consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e
sviluppo delle imprese, ad eccezione dei progetti di
ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del
petrolio, del carbone e del gas naturale;
b) il rafforzamento della struttura produttiva, il
riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che
versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza
nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di
programma;
c) la promozione della presenza internazionale
delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero,
anche in raccordo con le azioni che saranno attivate
dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
c-bis) interventi in favore di imprese in crisi di
grande dimensione;
c-bis) la definizione e l'attuazione dei piani di
valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla
criminalita' organizzata;
c-ter) interventi diretti a salvaguardare
l'occupazione e a dare continuita' all'esercizio delle
attivita' imprenditoriali.
3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al
comma 2, con decreti di natura non regolamentare del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, sono individuate le
priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto
concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a quanto
previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123 ad eccezione del credito d'imposta. Le
predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive
del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i
termini, le modalita' e le procedure, anche in forma
automatizzata, per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero
dello sviluppo economico puo' avvalersi, sulla base di
apposita convenzione, di societa' in house ovvero di
societa' o enti in possesso dei necessari requisiti
tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli
oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di cui al
presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 3,
comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e
dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto
2009, n. 102.
3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del Fondo possono
essere periodicamente aggiornati con la medesima procedura
di cui al comma 3 sulla base del monitoraggio
dell'andamento degli incentivi relativi agli anni
precedenti.
3-ter. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera
c-bis), possono essere concessi finanziamenti in favore di
imprese di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che presentano
rilevanti difficolta' finanziarie ai fini della
continuazione delle attivita' produttive e del mantenimento
dei livelli occupazionali. Con uno o piu' decreti del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabiliti, nel rispetto della
disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalita' e
criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei
predetti finanziamenti. L'erogazione puo' avvenire anche
mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere entro
l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo.
3-quater. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera
c-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore di
piccole imprese in forma di societa' cooperativa costituite
da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari
intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto,
ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il
Ministero dello sviluppo economico si avvale, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, sulla base di
apposita convenzione, delle societa' finanziarie costituite
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio
1985, n. 49. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico sono stabiliti, nel rispetto della disciplina
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalita'
e criteri per la concessione, l'erogazione e il rimborso
dei predetti finanziamenti.
4. Il Fondo puo' operare anche attraverso le due
distinte contabilita' speciali gia' intestate al Fondo
medesimo esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti
agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche
di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o
dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in
bilancio per gli altri interventi. Per ciascuna delle
finalita' indicate al comma 2 e' istituita un'apposita
sezione nell'ambito del Fondo.
5.
6. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul
Fondo possono essere assistiti da garanzie reali e
personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia
per le anticipazioni dei contributi.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge
indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 11 del presente articolo.
8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non
utilizzati nonche' le somme restituite o non erogate alle
imprese, a seguito dei provvedimenti di revoca e di
rideterminazione delle agevolazioni concesse ai sensi delle
disposizioni abrogate ai sensi del precedente comma, cosi'
come accertate con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate nel medesimo importo alla
contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione
di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono
accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte
agli impegni gia' assunti e per garantire la definizione
dei procedimenti di cui al comma 11.
9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati
ai sensi del comma 7, le disponibilita' esistenti sulle
contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello
sviluppo economico e presso l'apposita contabilita'
istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione
degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera
f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
nel medesimo importo, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero
dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato
di previsione dello stesso Ministero per la successiva
assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa
per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette
disponibilita' sono accertate al netto delle risorse
necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti e per
garantire la definizione dei procedimenti di cui al
successivo comma 11. Le predette contabilita' speciali
continuano ad operare fino al completamento dei relativi
interventi ovvero, ove sussistano, degli adempimenti
derivanti dalle programmazioni comunitarie gia' approvate
dalla UE alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni
volte a promuovere la coesione e il riequilibrio economico
e sociale tra le diverse aree del Paese, le disponibilita'
accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del
presente articolo, rivenienti da contabilita' speciali o
capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate
alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo il
vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella
di entrata in vigore del presente decreto-legge sono
disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione
delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione,
dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e
dalle norme di semplificazione recate dal presente
decreto-legge.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
 
Art. 24

Principi in materia di economia dello spazio
e di infrastrutture spaziali

1. Lo Stato promuove lo sviluppo dell'attivita' spaziale quale fattore promettente di crescita economica, favorendo, in particolare, la ricerca, la produzione e il commercio in orbita terrestre bassa.
2. L'accesso ai dati, ai servizi e alle risorse delle infrastrutture spaziali nazionali e' garantito in modo equo e non discriminatorio, anche al fine di contribuire a uno sviluppo sostenibile e di sfruttare il potenziale dello spazio extra-atmosferico nella gestione delle risorse ambientali e degli effetti locali del cambiamento climatico, nella facilitazione delle telecomunicazioni e della gestione logistica e nelle attivita' di previsione e prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali o di origine antropica.
3. Nella gestione dei servizi commerciali forniti dalle infrastrutture spaziali di osservazione della Terra sono favorite, ove possibile, soluzioni di partenariato pubblico-privato che consentano una remunerazione almeno sufficiente ad assicurare la manutenzione dell'infrastruttura. Al fine di garantire l'invarianza degli effetti derivanti dal presente comma sui saldi di finanza pubblica, resta ferma l'applicazione delle regole dell'Eurostat.
 
Art. 25

Riserva di capacita' trasmissiva nazionale

1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede alla costituzione di una riserva di capacita' trasmissiva nazionale attraverso comunicazioni satellitari, utilizzando, al fine di garantire la massima diversificazione nonche' la sicurezza nazionale, sia satelliti sia costellazioni in orbita geostazionaria, media e bassa, gestiti esclusivamente da soggetti appartenenti all'Unione europea o all'Alleanza atlantica, anche in modo da assicurare un adeguato ritorno industriale per il sistema Paese.
2. La riserva di capacita' trasmissiva nazionale attraverso comunicazioni satellitari e' finalizzata a garantire, in situazioni critiche o di indisponibilita' delle principali dorsali di interconnessione delle reti terrestri, un instradamento alternativo e con velocita' di trasmissione adeguata alle comunicazioni tra nodi di rete strategici per applicazioni di natura governativa o di interesse nazionale, ivi comprese le funzionalita' e le comunicazioni del cloud nazionale.
3. In coerenza con i contenuti del Piano di cui all'articolo 22, il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentito il COMINT, promuove:
a) studi di fattibilita' per una capacita' di archiviazione di dati su satellite, finalizzata alla protezione di informazioni di particolare valore strategico nazionale, quali chiavi crittografiche per situazioni critiche (geo disaster recovery);
b) attivita' volte alla definizione dei requisiti tecnici, funzionali e di sicurezza per la fornitura dei servizi della riserva di capacita' trasmissiva nazionale attraverso comunicazioni satellitari, alla definizione dei criteri per la selezione dei soggetti che realizzeranno le relative infrastrutture terrestri e spaziali e alla definizione del valore complessivo di un'eventuale gara per l'aggiudicazione dei servizi.
4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy svolge le attivita' previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 26
Iniziative per l'uso efficiente dello spettro radioelettrico per
comunicazioni via satellite

1. In coerenza con i contenuti del Piano di cui all'articolo 22, il Ministero delle imprese e del made in Italy promuove:
a) iniziative per l'uso avanzato dello spettro radioelettrico finalizzate, in attesa della pubblicazione di normative tecniche emesse dagli organismi internazionali a cio' preposti, all'adozione di modelli tecnici di coesistenza per la riduzione degli effetti di interferenza tra sistemi spaziali e sistemi terrestri;
b) lo studio e la definizione di criteri per la riduzione delle interferenze tra reti satellitari diverse operanti nel territorio nazionale, per consentirne uno sviluppo armonizzato al crescere del traffico satellitare e dei nuovi servizi avanzati offerti;
c) studi e ricerche volti all'armonizzazione dei criteri di localizzazione dei gate-ways terrestri, volti a individuare aree con caratteristiche orografiche e di uso del suolo adatte a ospitare siti multipli in grado di garantire la simultanea operativita' di stazioni terrestri, afferenti anche a costellazioni diverse, minimizzando l'interferenza aggregata verso stazioni terrestri e le aree di esclusione complessiva per i sistemi terrestri.
2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con uno o piu' decreti, definisce i criteri tecnici per lo svolgimento delle attivita' indicate alle lettere a), b) e c) del comma 1, ferme restando le competenze del Ministero della difesa in materia.
3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025 e di 300.000 euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
 
Art. 27
Norme speciali in materia di appalti e sostegno per le imprese nel
settore delle attivita' spaziali e delle tecnologie aerospaziali

1. Per agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese agli affidamenti di contratti pubblici nel settore delle attivita' spaziali e delle tecnologie aerospaziali:
a) in caso di appalti non suddivisi in lotti, il bando di gara riserva, mediante subappalto obbligatorio, almeno il 10 per cento del valore del contratto alle start-up innovative e alle piccole e medie imprese. La stazione appaltante puo' derogare alla clausola di riserva di cui alla presente lettera solo quando non esistano nel settore di riferimento operatori economici, aventi la qualifica di start-up innovative o di piccole e medie imprese, idonei a soddisfare la predetta quota percentuale;
b) tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa puo' essere considerata dalla stazione appaltante la quota percentuale di esecuzione che l'aggiudicatario intende affidare a start-up innovative o a piccole e medie imprese in caso di ricorso al subappalto. La stazione appaltante garantisce che il criterio di cui alla presente lettera sia applicato nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalita';
c) quando il subappalto e' svolto da start-up innovative e da piccole e medie imprese, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite;
d) sul valore dei contratti di appalto e' calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 40 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai programmi spaziali di cui al regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale.

Note all'art. 27:
- Il regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il
programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione
europea per il programma spaziale e che abroga i
regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n.
377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE, e' pubblicato nella
G.U.U.E. del 12 maggio 2021, n. L 170.
 
Art. 28

Esclusioni dall'ambito di applicazione
e relazioni con altri strumenti

1. La presente legge non si applica alle attivita' spaziali e a quelle correlate, condotte:
a) dal Ministero della difesa, comprese quelle inerenti alle fasi di predisposizione e di approntamento delle capacita', al fine di assicurare adeguati livelli di riservatezza nell'adempimento dei compiti istituzionali assegnati allo strumento militare;
b) dagli organismi di informazione per la sicurezza, di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
2. Resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale nonche' per l'attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonche' della legge 9 luglio 1990, n. 185, e del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221.
3. Al procedimento autorizzatorio previsto dagli articoli 7, 8 e 10 della presente legge non si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Note all'art. 28:
- Si riporta il testo degli articoli 4, 6 e 7 della
legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto):
«Art. 4 (Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza). - 1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al
comma 3 e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, il Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza (DIS).
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e
l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS
per l'esercizio delle loro competenze, al fine di
assicurare piena unitarieta' nella programmazione della
ricerca informativa del Sistema di informazione per la
sicurezza, nonche' nelle analisi e nelle attivita'
operative dei servizi di informazione per la sicurezza.
3. Il DIS svolge i seguenti compiti:
a) coordina l'intera attivita' di informazione per
la sicurezza, verificando altresi' i risultati delle
attivita' svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la
competenza dei predetti servizi relativamente alle
attivita' di ricerca informativa e di collaborazione con i
servizi di sicurezza degli Stati esteri;
b) e' costantemente informato delle operazioni di
competenza dei servizi di informazione per la sicurezza e
trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le
informative e le analisi prodotte dal Sistema di
informazione per la sicurezza;
c) raccoglie le informazioni, le analisi e i
rapporti provenienti dai servizi di informazione per la
sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle
amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche
privati; ferma l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI
per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca
operativa, elabora analisi strategiche o relative a
particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni,
sulla scorta dei contributi analitici settoriali dell'AISE
e dell'AISI;
d) elabora, anche sulla base delle informazioni e
dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da
sottoporre al CISR, nonche' progetti di ricerca
informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio
dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;
d-bis) sulla base delle direttive di cui
all'articolo 1, comma 3-bis, nonche' delle informazioni e
dei rapporti di cui alla lettera c) del presente comma,
coordina le attivita' di ricerca informativa finalizzate a
rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza
informatica nazionali;
e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni
periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le
Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei
ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio
informativo e i risultati delle riunioni periodiche;
f) trasmette, su disposizione del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni e
analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad
ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di
informazioni per la sicurezza;
g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano
di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni
altra risorsa comunque strumentale all'attivita' dei
servizi di informazione per la sicurezza, da sottoporre
all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri;
h) sentite l'AISE e l'AISI, elabora e sottopone
all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri
lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1;
i) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI,
verificando la conformita' delle attivita' di informazione
per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonche' alle
direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio
dei ministri. Per tale finalita', presso il DIS e'
istituito un ufficio ispettivo le cui modalita' di
organizzazione e di funzionamento sono definite con il
regolamento di cui al comma 7. Con le modalita' previste da
tale regolamento e' approvato annualmente, previo parere
del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il piano
annuale delle attivita' dell'ufficio ispettivo. L'ufficio
ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il
predetto regolamento, puo' svolgere, anche a richiesta del
direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del
Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici
episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei
servizi di informazione per la sicurezza;
l) assicura l'attuazione delle disposizioni
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con
apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di
Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresi'
sulla loro corretta applicazione;
m) cura le attivita' di promozione e diffusione
della cultura della sicurezza e la comunicazione
istituzionale;
n) impartisce gli indirizzi per la gestione
unitaria del personale di cui all'articolo 21, secondo le
modalita' definite dal regolamento di cui al comma 1 del
medesimo articolo;
n-bis) gestisce unitariamente, ferme restando le
competenze operative dell'AISE e dell'AISI, gli
approvvigionamenti e i servizi logistici comuni.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
118-bis del codice di procedura penale, introdotto
dall'articolo 14 della presente legge, qualora le
informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi
delle lettere c) ed e) del comma 3 del presente articolo,
siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le
stesse, se coperte dal segreto di cui all'articolo 329 del
codice di procedura penale, possono essere acquisite solo
previo nulla osta della autorita' giudiziaria competente.
L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere gli atti e le
informazioni anche di propria iniziativa.
5. La direzione generale del DIS e' affidata ad un
dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione
dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via
esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il CISR. L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e'
conferibile, senza soluzione di continuita', anche con
provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non
superiore al quadriennio. Per quanto previsto dalla
presente legge, il direttore del DIS e' il diretto
referente del Presidente del Consiglio dei ministri e
dell'Autorita' delegata, ove istituita, salvo quanto
previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma
5, ed e' gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al
personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del
medesimo Dipartimento.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il direttore generale del DIS, nomina uno o piu' vice
direttori generali; il direttore generale affida gli altri
incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli
incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del
Consiglio dei ministri.
7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli
uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono
disciplinati con apposito regolamento.
8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le
modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio
ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti
criteri:
a) agli ispettori e' garantita piena autonomia e
indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di
controllo;
b) salva specifica autorizzazione del Presidente
del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' delegata, ove
istituita, i controlli non devono interferire con le
operazioni in corso;
c) sono previste per gli ispettori specifiche prove
selettive e un'adeguata formazione;
d) non e' consentito il passaggio di personale
dall'ufficio ispettivo ai servizi di informazione per la
sicurezza;
e) gli ispettori, previa autorizzazione del
Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'
delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti
conservati presso i servizi di informazione per la
sicurezza e presso il DIS; possono altresi' acquisire,
tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni
da enti pubblici e privati.».
«Art. 6 (Agenzia informazioni e sicurezza esterna). -
1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna
(AISE), alla quale e' affidato il compito di ricercare ed
elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni
utili alla difesa dell'indipendenza, dell'integrita' e
della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di
accordi internazionali, dalle minacce provenienti
dall'estero.
2. Spettano all'AISE inoltre le attivita' in materia
di controproliferazione concernenti i materiali strategici,
nonche' le attivita' di informazione per la sicurezza, che
si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a
protezione degli interessi politici, militari, economici,
scientifici e industriali dell'Italia.
3. E', altresi', compito dell'AISE individuare e
contrastare al di fuori del territorio nazionale le
attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le
attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. L'AISE puo' svolgere operazioni sul territorio
nazionale soltanto in collaborazione con l'AISI, quando
tali operazioni siano strettamente connesse ad attivita'
che la stessa AISE svolge all'estero. A tal fine il
direttore generale del DIS provvede ad assicurare le
necessarie forme di coordinamento e di raccordo
informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni
funzionali o territoriali.
5. L'AISE risponde al Presidente del Consiglio dei
ministri.
6. L'AISE informa tempestivamente e con continuita'
il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e
il Ministro dell'interno per i profili di rispettiva
competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con
proprio decreto, nomina e revoca il direttore dell'AISE,
scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati
dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR.
L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e'
conferibile, senza soluzione di continuita', anche con
provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non
superiore al quadriennio.
8. Il direttore dell'AISE riferisce costantemente
sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei
ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il
tramite del direttore generale del DIS. Riferisce
direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in
caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo
richiedano, informandone senza ritardo il direttore
generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del
direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul
funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e
revoca, sentito il direttore dell'AISE, uno o piu' vice
direttori. Il direttore dell'AISE affida gli altri
incarichi nell'ambito dell'Agenzia.
10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISE
sono disciplinati con apposito regolamento.».
«Art. 7 (Agenzia informazioni e sicurezza interna). -
1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza interna
(AISI), alla quale e' affidato il compito di ricercare ed
elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni
utili a difendere, anche in attuazione di accordi
internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le
istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo
fondamento da ogni minaccia, da ogni attivita' eversiva e
da ogni forma di aggressione criminale o terroristica.
2. Spettano all'AISI le attivita' di informazione per
la sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio
nazionale, a protezione degli interessi politici, militari,
economici, scientifici e industriali dell'Italia.
3. E', altresi', compito dell'AISI individuare e
contrastare all'interno del territorio nazionale le
attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le
attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. L'AISI puo' svolgere operazioni all'estero
soltanto in collaborazione con l'AISE, quando tali
operazioni siano strettamente connesse ad attivita' che la
stessa AISI svolge all'interno del territorio nazionale. A
tal fine il direttore generale del DIS provvede ad
assicurare le necessarie forme di coordinamento e di
raccordo informativo, anche al fine di evitare
sovrapposizioni funzionali o territoriali.
5. L'AISI risponde al Presidente del Consiglio dei
ministri.
6. L'AISI informa tempestivamente e con continuita'
il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e
il Ministro della difesa per i profili di rispettiva
competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e
revoca, con proprio decreto, il direttore dell'AISI, scelto
tra i dirigenti di prima fascia o equiparati
dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR.
L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e'
conferibile, senza soluzione di continuita', anche con
provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non
superiore al quadriennio.
8. Il direttore dell'AISI riferisce costantemente
sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei
ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il
tramite del direttore generale del DIS. Riferisce
direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in
caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo
richiedano, informandone senza ritardo il direttore
generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del
direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul
funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e
revoca, sentito il direttore dell'AISI, uno o piu' vice
direttori. Il direttore dell'AISI affida gli altri
incarichi nell'ambito dell'Agenzia.
10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISI
sono disciplinati con apposito regolamento.».
- Il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante:
«Norme in materia di poteri speciali sugli assetti
societari nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica
nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge
11 maggio 2012, n. 56, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2012.
- La legge 9 luglio 1990, n. 185, recante: «Nuove norme
sul controllo dell'esportazione, importazione e transito
dei materiali di armamento», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1990.
- Il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221,
recante: «Attuazione della delega al Governo di cui
all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
della normativa europea ai fini del riordino e della
semplificazione delle procedure di autorizzazione
all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso
e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi
commerciali, nonche' per ogni tipologia di operazione di
esportazione di materiali proliferanti», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2018.
- Si riporta il testo dell'articolo 20 della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 20 (Silenzio assenso). - 1. Fatta salva
l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad
istanza di parte per il rilascio di provvedimenti
amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente
equivale a provvedimento di accoglimento della domanda,
senza necessita' di ulteriori istanze o diffide, se la
medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel
termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il
provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del
comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento
della domanda del privato.
2. L'amministrazione competente puo' indire, entro
trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al
comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV,
anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive
dei controinteressati.
2-bis. Nei casi in cui il silenzio
dell'amministrazione equivale a provvedimento di
accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli
effetti comunque intervenuti del silenzio assenso,
l'amministrazione e' tenuta, su richiesta del privato, a
rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il
decorso dei termini del procedimento e pertanto
dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del
presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla
richiesta, l'attestazione e' sostituita da una
dichiarazione del privato ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione
equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione
competente puo' assumere determinazioni in via di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies 21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli atti e procedimenti riguardanti il
patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela
dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica
sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la
salute e la pubblica incolumita', ai casi in cui la
normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti
amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica
il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza,
nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.
5-bis.».
 
Art. 29

Abrogazioni

1. La legge 25 gennaio 1983, n. 23, e' abrogata.
2. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 della legge 12 luglio 2005, n. 153, sono abrogati.

Note all'art. 29:
- La legge 25 gennaio 1983, n. 23, recante: «Norme di
attuazione della convenzione sulla responsabilita'
internazionale per i danni causati da oggetti spaziali,
firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 5 febbraio
1983.
- Per il testo dell'articolo 3 della legge 12 luglio
2005, n. 153, come modificato dalla presente legge, si veda
nelle note all'articolo 15.
 
Art. 30

Legge penale applicabile

1. Agli effetti della legge penale, gli oggetti spaziali immatricolati in Italia sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.
 
Art. 31

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservala e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 giugno 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy
Visto, il Guardasigilli: Nordio