Gazzetta n. 144 del 24 giugno 2025 (vai al sommario) |
|
LEGGE 13 giugno 2025, n. 89 |
Disposizioni in materia di economia dello spazio. |
|
|
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1
Accesso allo spazio extra-atmosferico
1. La presente legge regolamenta l'accesso allo spazio extra-atmosferico da parte degli operatori, quale crocevia strategico di interessi geopolitici, economici, scientifici e militari. Promuove altresi' gli investimenti nella nuova economia dello spazio al fine di accrescere la competitivita' nazionale e di favorire la ricerca scientifica, lo sviluppo di competenze nel settore spaziale e la valorizzazione delle nuove tecnologie correlabili all'osservazione della Terra nell'ambito delle attivita' di previsione e prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali e di origine antropica.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni: a) «attivita' spaziale»: il lancio, il rilascio, la gestione in orbita e il rientro di oggetti spaziali, compresi lo smaltimento dalle orbite terrestri e la rimozione di oggetti, i servizi in orbita, l'assemblaggio e l'utilizzo di stazioni spaziali orbitanti nonche' la produzione di oggetti nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti; l'esplorazione, l'estrazione e l'uso delle risorse naturali dello spazio extra-atmosferico e dei corpi celesti, in conformita' agli strumenti giuridici adottati a livello internazionale; il lancio, il volo e la permanenza, di breve o di lungo periodo, di esseri viventi nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti; le attivita' condotte attraverso le piattaforme stratosferiche e i razzi sonda; ogni altra attivita' realizzata nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti da operatori cui si applica la presente legge; b) «Autorita' responsabile»: il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica delegata alle politiche spaziali e aerospaziali ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128; c) «autorizzazione»: il provvedimento amministrativo rilasciato dall'Autorita' responsabile al fine di autorizzare l'operatore spaziale all'esercizio delle attivita' spaziali; d) «Agenzia»: l'Agenzia spaziale italiana, di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128; e) «COMINT»: il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128; f) «costellazione satellitare»: gruppo di satelliti adibito a una missione comune e gestito in modo coordinato; g) «dati di origine spaziale»: dati generati da sistemi spaziali di osservazione della Terra, dati di osservazione di altri oggetti spaziali o dello spazio e dati di emissioni elettromagnetiche provenienti da terra; h) «lancio»: attivita' finalizzata a collocare oggetti o a consentire la permanenza di esseri viventi nello spazio extra-atmosferico, ivi compreso il tentativo di lancio; i) «gestione in orbita»: attivita' di controllo effettivo sull'oggetto spaziale, destinato ad essere collocato in orbita, la quale inizia con la separazione dal lanciatore e ha termine con la conclusione dell'operativita' dell'oggetto spaziale, con l'esecuzione delle manovre di deorbitazione e delle attivita' di passivazione dell'oggetto, con la perdita del controllo sull'oggetto o con il suo rientro nell'atmosfera; l) «oggetto spaziale»: l'oggetto spaziale, ciascuno dei suoi elementi, il veicolo di lancio e ciascuno degli elementi di quest'ultimo; m) «operatore spaziale» od «operatore»: persona fisica o giuridica che conduce, o intende condurre, sotto la propria responsabilita', attivita' spaziali; n) «rientro»: attivita' finalizzata al rientro, compreso il tentativo di rientro, di un oggetto dallo spazio extra-atmosferico sulla Terra; o) «Stato di lancio»: lo Stato definito dall'articolo I, lettera c), della Convenzione sulla responsabilita' internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 426; p) «terzo»: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da quelle che partecipano all'attivita' spaziale. Non sono terzi i contraenti e sub-contraenti dell'operatore; q) «territorio italiano»: le aree terrestri e marittime sottoposte alla sovranita' dello Stato, comprese le acque interne e territoriali, lo spazio aereo nazionale, le navi e gli aeromobili di nazionalita' italiana, le stazioni spaziali italiane nonche' le installazioni sottoposte alla giurisdizione o al controllo dello Stato, anche in forza di trattati internazionali; r) «previsione dei rischi connessi con i fenomeni naturali o di origine antropica»: l'insieme delle attivita', svolte anche con il concorso di soggetti provvisti di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale della protezione civile e, ove possibile, di pianificazione di protezione civile; s) «prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali o di origine antropica»: l'insieme delle attivita' di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilita' che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attivita' di previsione di cui alla lettera r).
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 (Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.)), come modificato dalla presente legge: «Art. 21 (Indirizzo e coordinamento in materia spaziale e aerospaziale). - 1. Al fine di assicurare l'indirizzo e il coordinamento in materia spaziale e aerospaziale anche con riferimento ai servizi operativi correlati e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, di seguito denominato "Comitato". 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, individua il Ministro, anche senza portafoglio, ovvero il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche spaziali e aerospaziali e l'ufficio della Presidenza del Consiglio responsabile delle attivita' di supporto, coordinamento e segreteria del Comitato. 3. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro, anche senza portafoglio, o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche spaziali e aerospaziali, ed e' composto dai Ministri della difesa, dell'interno, per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dai Ministri per il Sud e per gli affari europei, ove nominati, dall'Autorita' delegata di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonche' dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. I citati Ministri possono delegare la loro partecipazione al Comitato ad un vice Ministro o ad un Sottosegretario di Stato competente per i rispettivi Dicasteri. 4. In merito agli specifici argomenti discussi dal Comitato, il Presidente, sentiti i componenti di cui al comma 3, puo' invitare a partecipare alla seduta Ministri o Sottosegretari di Stato di altri Dicasteri e rappresentanti di enti pubblici e privati la cui presenza sia utile all'espletamento delle funzioni del Comitato. Laddove convocato, il presidente dell'A.S.I. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato con funzione di alta consulenza tecnico-scientifica. Ai soggetti invitati non spettano gettoni di presenza, indennita' o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse di ciascuna Amministrazione disponibili a legislazione vigente. 5. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 6. Il Comitato, nell'ambito e a supporto dei compiti di alta direzione, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, con le modalita' definite da un proprio regolamento interno adottato nella sua prima seduta e tenendo conto degli indirizzi della politica estera nazionale e della politica dell'Unione europea nel settore spaziale e aerospaziale: a) definisce gli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale con riferimento anche alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alle ricadute sul settore produttivo, nonche' in ordine alla predisposizione del Documento strategico di politica spaziale nazionale; b) indirizza e supporta l'A.S.I. nella definizione di accordi internazionali e nelle relazioni con organismi spaziali internazionali; c) approva il Documento strategico di politica spaziale nazionale che definisce la strategia politica e le linee di intervento finanziario per lo sviluppo di tecnologie industriali innovative e di servizi applicativi spaziali a favore della crescita economica del Paese; d) assicura il coordinamento dei programmi e dell'attivita' dell'A.S.I. con i programmi e con le attivita' delle amministrazioni centrali e periferiche; e) individua le linee prioritarie per la partecipazione ai programmi europei dell'Agenzia spaziale europea (E.S.A.) e per lo sviluppo degli accordi bilaterali e multilaterali; f) definisce gli indirizzi per lo sviluppo di forme di sinergia e di cooperazione nel settore spaziale tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie e il mondo dell'impresa, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese di settore; g) definisce gli indirizzi per le iniziative delle amministrazioni e dei soggetti pubblici interessati, individuati ai sensi della normativa vigente, e competenti nelle applicazioni e nei servizi spaziali, anche di pubblica responsabilita', nel rispetto dei rispettivi compiti e funzioni, favorendo sinergie e collaborazioni anche con soggetti privati, per la realizzazione di programmi applicativi di prevalente interesse istituzionale; h) definisce le priorita' di ricerca e applicative nazionali e gli investimenti pubblici del settore, incentivando le cooperazioni finanziarie e le sinergie tra soggetti pubblici e privati, al fine di promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e tecnologica applicata al settore spaziale e aerospaziale e lo sviluppo di servizi innovativi, nonche' di favorire lo sviluppo e la competitivita' del sistema produttivo italiano, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese; i) definisce il quadro delle risorse finanziarie disponibili per l'attuazione delle politiche spaziali ed aerospaziali, secondo criteri di promozione e sviluppo di servizi satellitari innovativi di interesse pubblico, perseguendo obiettivi di sinergia delle risorse pubbliche e private, destinate alla realizzazione di infrastrutture spaziali e aerospaziali e nel rispetto di quanto previsto dalla lettera h); l) elabora le linee strategiche governative del settore spaziale e aerospaziale, promuovendo i necessari processi di internazionalizzazione delle capacita' nazionali, individuando le esigenze capacitive nel settore spaziale e aerospaziale indicate dalle amministrazioni interessate, favorendo lo sviluppo e il potenziamento tecnologico delle piccole e medie imprese, l'utilizzo delle tecnologie spaziali e aerospaziali negli altri comparti dell'industria e dei servizi nazionali, nonche' i trasferimenti di conoscenze dal settore della ricerca alle applicazioni commerciali e ai servizi di pubblica utilita' con particolare riferimento ai settori dell'ambiente, del trasporto e delle telecomunicazioni; m) promuove, sulla base delle condivise esigenze capacitive nel settore spaziale individuate dalle amministrazioni interessate, di cui alla lettera l), specifici accordi di programma congiunti tra le amministrazioni interessate, che prevedano il finanziamento interministeriale di servizi applicativi, sistemi, infrastrutture spaziali; n) effettua la valutazione globale dei ritorni e dei risultati dei programmi pluriennali per gli aspetti sociali, strategici ed economici; o) promuove opportune iniziative normative per la realizzazione di nuovi servizi satellitari di interesse pubblico, in conformita' alle norme dell'Unione europea; p) promuove lo sviluppo dei programmi spaziali e aerospaziali che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e di tipo duale, con particolare riferimento alle applicazioni per la sicurezza civile e militare, anche in raccordo con i programmi internazionali ed europei a valenza strategica; q) predispone, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione alle Camere contenente l'illustrazione delle attivita' e dei risultati degli investimenti nel settore spaziale e aerospaziale; r) promuove il trasferimento di conoscenze dal settore della ricerca ai servizi di pubblica utilita', con riferimento ai settori dell'ambiente, della gestione del territorio e della previsione e prevenzione delle calamita' naturali e dei rischi derivanti dall'attivita' dell'uomo, nonche' ai settori del trasporto e delle telecomunicazioni; s) promuove misure volte a sostenere le domande e l'offerta di formazione in discipline spaziali e aerospaziali, tenendo conto annualmente del quadro delle iniziative promosse dalle universita' italiane. 7. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 6, il Comitato si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'A.S.I. e di eventuali altri esperti del settore, ivi compreso il settore industriale, nel limite massimo di cinque unita', selezionati secondo procedure obiettive e trasparenti, nel rispetto della normativa vigente, di gruppi di lavoro e di comitati di studio coordinati dall'A.S.I. Agli esperti e ai componenti dei gruppi di lavoro e dei comitati di studio non spettano gettoni di presenza, indennita' o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse di ciascuna Amministrazione disponibili a legislazione vigente, con esclusione dei soggetti privati, per i quali non sono previsti rimborsi a carico della finanza pubblica. 8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - La legge 5 maggio 1976, n. 426, recante «Ratifica ed esecuzione dellaconvenzione sulla responsabilita' internazionale per i danni causati da oggettispaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 19 giugno 1976. |
| Art. 3
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle attivita' spaziali condotte da operatori di qualsiasi nazionalita' nel territorio italiano nonche' alle attivita' spaziali condotte da operatori nazionali al di fuori del territorio italiano. |
| Art. 4
Obbligo di autorizzazione per l'esercizio di attivita' spaziali
1. Le attivita' spaziali di cui all'articolo 3 sono soggette ad autorizzazione. 2. L'autorizzazione puo' avere ad oggetto una singola attivita' spaziale o piu' attivita' spaziali dello stesso tipo o piu' attivita' spaziali di tipo diverso tra loro interconnesse. Nel caso di lancio di piu' satelliti facenti parte di una medesima costellazione e' rilasciata un'autorizzazione unica. 3. L'autorizzazione e' subordinata al rimborso dei costi di istruttoria e al versamento di un contributo, determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), avuto riguardo alla tipologia dei soggetti richiedenti, alle finalita' della missione, al dimensionamento della stessa e al livello di rischio. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano se l'attivita' spaziale e' svolta sulla base di autorizzazione rilasciata da uno Stato estero, riconosciuta dallo Stato italiano in base a un trattato internazionale. 5. Fuori dei casi di cui al comma 4, l'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere sostituita dal riconoscimento dell'autorizzazione rilasciata da uno Stato estero secondo criteri equivalenti a quelli previsti dalla presente legge. Il riconoscimento e' disposto, a domanda dell'operatore, dall'Autorita' responsabile ed e' subordinato al versamento di un contributo di importo non superiore al 50 per cento di quello determinato ai sensi del comma 3. Il procedimento e' concluso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. 6. Le somme derivanti dai contributi di cui ai commi 3 e 5 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo di cui all'articolo 23. |
| Art. 5
Requisiti oggettivi per l'esercizio di attivita' spaziali
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 e' subordinata al possesso dei requisiti oggettivi di idoneita' tecnica definiti ai sensi dell'articolo 13, nel rispetto dei seguenti principi e criteri: a) sicurezza delle attivita' spaziali in tutte le loro fasi e i loro aspetti, dalla progettazione dell'oggetto spaziale e delle sue componenti alla gestione delle attivita' spaziali, con previsione di una specifica analisi degli impatti sulla sicurezza nonche' una valutazione relativa all'inquinamento luminoso e radioelettrico prodotto dagli oggetti spaziali e alla mitigazione degli effetti dei detriti spaziali, comprese le modalita' per assicurarne l'eventuale rientro nell'atmosfera in modo sicuro e, ove possibile, controllato; b) resilienza dell'infrastruttura satellitare rispetto ai rischi informatici, fisici e di interferenza, con conseguente capacita' di identificare e gestire gli oggetti spaziali, rilevare gli incidenti, garantire il controllo dei diritti di accesso e assicurare la protezione degli assetti, in particolare attraverso misure di crittografia, operazioni di back up e patch, prove tecniche e gestione degli incidenti; c) sostenibilita' ambientale delle attivita' spaziali attraverso la verifica dell'impronta ambientale di tutte le attivita' svolte durante l'intero ciclo di vita dell'oggetto spaziale, dalle fasi di progettazione, sviluppo e produzione alle fasi operative e di fine vita. |
| Art. 6
Requisiti soggettivi generali
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti soggettivi: a) requisiti generali di condotta previsti dall'articolo 94 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) capacita' professionali e tecniche idonee a condurre le attivita' per le quali si richiede l'autorizzazione; c) adeguata solidita' finanziaria, commisurata ai rischi associati all'attivita' spaziale da condurre e alla dimensione aziendale. Per le start-up, le microimprese e le piccole e medie imprese la solidita' finanziaria e' valutata considerando anche la presenza di investitori istituzionali, il supporto di programmi di finanziamento pubblico o privato e la partecipazione a incubatori o acceleratori di impresa riconosciuti; d) stipulazione di un contratto assicurativo a copertura dei rischi di sinistro, secondo le disposizioni dell'articolo 21 e nei tempi di cui all'articolo 7, comma 9; e) disponibilita' di un servizio di prevenzione delle collisioni, in proprio o provvisto da un fornitore abilitato sulla base dei requisiti definiti con i decreti di cui all'articolo 13.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'articolo 94 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici): «Art. 94 (Cause di esclusione automatica). - 1. E' causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdieces del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche' all'articolo 2635 del codice civile; c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee, del 26 luglio 1995; e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita' terroristiche; f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione. 2. E' altresi' causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione puo' subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato. 3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 e' disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti: a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in accomandita semplice; e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali; f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; g) del direttore tecnico o del socio unico; h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti. 4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima. 5. Sono altresi' esclusi: a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito; c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformita' a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita' ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita'; d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali; e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione. 6. E' inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purche' l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. 7. L'esclusione non e' disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato e' stato depenalizzato oppure quando e' intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.». |
| Art. 7
Procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attivita' spaziali
1. La richiesta di autorizzazione all'esercizio di attivita' spaziali e' presentata all'Autorita' responsabile per il tramite dell'Agenzia. Ricevuta la richiesta, l'Agenzia provvede entro sessanta giorni agli accertamenti necessari ai sensi degli articoli 5 e 6, comunicando l'esito degli stessi, unitamente ai relativi atti, all'Autorita' responsabile per il prosieguo dell'istruttoria. L'Agenzia puo' effettuare accessi o ispezioni per verificare il possesso dei requisiti tecnici dichiarati nonche' la sussistenza e l'idoneita' degli apparati e dei sistemi di gestione, limitatamente a quanto strettamente strumentale all'attivita' spaziale da autorizzare. In tali casi, il termine per la conclusione del procedimento e' sospeso sino a un periodo massimo complessivo non superiore a trenta giorni. 2. L'Agenzia o l'Autorita' responsabile possono chiedere l'integrazione della documentazione tecnica e amministrativa depositata. Dalla data della richiesta di integrazione fino alla data della trasmissione della documentazione integrativa rimane sospeso il termine di cui al comma 7. 3. In caso di esito negativo dell'accertamento di cui al comma 1, l'Agenzia non procede a ulteriori attivita' istruttorie e formula una proposta all'Autorita' responsabile, la quale adotta il provvedimento finale e lo comunica tempestivamente al richiedente. 4. In caso di esito positivo degli accertamenti tecnici, l'Agenzia trasmette gli atti all'Autorita' responsabile, al Ministero della difesa e alla segreteria del COMINT. Il COMINT, integrato per l'esame delle richieste di autorizzazione di cui al presente articolo dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, svolge l'istruttoria anche in relazione agli aspetti di cui al comma 8 e puo' sentire altre amministrazioni interessate all'attivita' spaziale oggetto della richiesta di autorizzazione, non rappresentate nell'ambito del COMINT medesimo, nonche' gli organismi di informazione per la sicurezza, di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. 5. Salvo quanto previsto dal comma 6, nel caso in cui il COMINT ritenga non sussistenti le ipotesi di cui al comma 8, formula la proposta di autorizzazione, indicando i diritti e gli obblighi dell'operatore ed eventuali prescrizioni tecniche in relazione ai requisiti di cui agli articoli 5 e 6, all'Autorita' responsabile, che provvede nel termine di cui al comma 7 del presente articolo. 6. Nel caso in cui il COMINT ritenga sussistenti le ipotesi di cui al comma 8 ovvero nel caso in cui una o piu' delle amministrazioni componenti il medesimo Comitato richiedano che la proposta sia sottoposta alla deliberazione del Consiglio dei ministri, il COMINT formula la proposta di autorizzazione o di diniego dell'autorizzazione e predispone lo schema di provvedimento per la deliberazione del Consiglio dei ministri. 7. La decisione sulla domanda di autorizzazione e' adottata dall'Autorita' responsabile entro il termine massimo complessivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda. 8. L'autorizzazione e' negata nei seguenti casi: a) se l'esercizio dell'attivita' spaziale e' suscettibile di costituire o agevolare un pregiudizio attuale o potenziale per gli interessi essenziali della difesa, della sicurezza nazionale e della continuita' delle relazioni internazionali o per la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali o per la protezione cibernetica o la sicurezza informatica nazionali; b) se sussistono legami tra l'operatore spaziale da autorizzare e altri Stati o territori terzi che, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, non si conformano ai principi di democrazia o dello Stato di diritto o minacciano la pace e la sicurezza internazionali o sostengono organizzazioni criminali o terroristiche o soggetti ad esse comunque collegati; c) se lo scopo dell'attivita' spaziale e' in contrasto con un interesse fondamentale della Repubblica. 9. Il provvedimento di autorizzazione indica i diritti e gli obblighi dell'operatore e stabilisce, se necessario, le prescrizioni da ottemperare per la mitigazione del rischio, anche in relazione all'acquisizione dei nulla osta di sicurezza di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, qualora necessari per l'esercizio dell'attivita' spaziale. Esso stabilisce altresi' la data entro cui l'operatore deve dare inizio all'attivita', la data entro cui l'operatore deve procedere alla stipulazione di un contratto assicurativo a copertura dei rischi di sinistro, secondo le disposizioni dell'articolo 21, comunque prima dell'inizio dell'attivita' spaziale autorizzata, e la durata dell'autorizzazione, che puo' essere prorogata su istanza dell'operatore, previo accertamento della permanenza dei requisiti e delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio. 10. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, dopo le parole: «ove nominati,» sono inserite le seguenti: «dall'Autorita' delegata di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124,».
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto): «Art. 1 (Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri) . - (Omissis). 2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui alle lettere b) e c) del comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri determina i criteri per l'apposizione e l'opposizione del segreto ed emana le disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonche' quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza. (Omissis).». - Per il testo dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come modificato dalla presente legge, si veda nelle note all'articolo 2. |
| Art. 8
Modifica dell'autorizzazione per ragioni sopravvenute
1. L'operatore spaziale, se viene a conoscenza del fatto che si e' verificato o che puo' verificarsi un mutamento sostanziale delle circostanze rispetto a quelle esistenti al momento del rilascio dell'autorizzazione, chiede all'Autorita' responsabile la modifica dei termini e delle condizioni dell'autorizzazione stessa. In questo caso si applica la procedura di cui all'articolo 7, ma i termini sono dimezzati. E' parimenti dimezzato l'importo del contributo di cui all'articolo 4, comma 3. 2. Anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7, 9, 10, 11 e 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Autorita' responsabile, di propria iniziativa o su segnalazione di altra amministrazione competente, puo' modificare i termini e le condizioni dell'autorizzazione ovvero procedere alla sua revoca o al suo annullamento al fine di tutelare la difesa e la sicurezza nazionale o di evitare un pericolo imminente. In tal caso non e' richiesta la comunicazione di avvio del procedimento. Si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, in ordine all'imposizione di prescrizioni per la prosecuzione o l'interruzione dell'attivita' spaziale in condizioni di sicurezza.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo degli articoli 7, 9, 10, 11 e 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): «Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento). - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.». «Art. 9 (Intervento nel procedimento). - 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta' di intervenire nel procedimento.». «Art. 10 (Diritti dei partecipanti al procedimento). - 1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24; b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.». «Art. 11 (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento). - 1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente puo' concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo. 1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento puo' predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati. 2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullita', per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3. 3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi. 4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato. 4-bis. A garanzia dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo e' preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento. 5.». «Art. 21-quinquies (Revoca del provvedimento). - 1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole puo' essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneita' del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. 1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di tale atto con l'interesse pubblico. 1-ter.». |
| Art. 9 Sospensione o decadenza dall'autorizzazione per mancata osservanza delle prescrizioni autorizzative
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, l'Autorita' responsabile puo' sospendere l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' spaziali o dichiarare la decadenza dell'avente diritto in caso di: a) violazione da parte dell'operatore delle disposizioni della presente legge, degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, delle condizioni o degli obblighi indicati nell'autorizzazione; b) mancato rispetto del termine per l'avvio delle attivita' spaziali stabilito dall'autorizzazione; c) mancata stipulazione di un contratto assicurativo a copertura dei rischi di sinistro entro il termine indicato nel provvedimento di autorizzazione; d) modifica sostanziale della finalita' delle attivita' spaziali oggetto di autorizzazione; e) riduzione o cessazione, per qualsiasi causa, della garanzia assicurativa prestata, se non immediatamente ricostituita; f) presentazione di documentazione o informazioni errate; g) violazione delle prescrizioni e delle misure di cautela disposte per minimizzare i rischi per la sicurezza delle persone e dei beni, anche nella fase di rientro dell'oggetto spaziale nell'atmosfera, nonche' per proteggere l'ambiente, tutelare la salute pubblica, gli interessi della sicurezza nazionale e la continuita' delle relazioni internazionali; h) perdita dei prescritti requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 21; i) diniego del rilascio, revoca o sospensione di abilitazioni di sicurezza, ove necessarie per l'esercizio dell'attivita' spaziale. 2. Fatta eccezione per l'ipotesi di cui al comma 1, lettera i), l'Autorita' responsabile, prima di adottare una decisione di sospensione o decadenza, informa l'operatore, che, entro un termine appropriato indicato dall'Autorita' stessa, puo' fornire spiegazioni e produrre documentazione. 3. Nella decisione di sospensione o decadenza, l'Autorita' responsabile puo' imporre condizioni necessarie per la prosecuzione o l'interruzione delle attivita' spaziali in condizioni di sicurezza, anche ordinando all'operatore di adottare a sue spese misure appropriate per garantire l'osservanza di quanto stabilito dal comma 1, lettera g). In casi eccezionali di necessita' e urgenza, anche derivanti dall'adempimento di obblighi internazionali, l'Autorita' responsabile puo' altresi' trasferire il controllo delle attivita' spaziali a un altro operatore o a un soggetto pubblico per garantirne la continuazione o la cessazione. 4. Ogni onere derivante dalla sospensione, dalla revoca o dalla decadenza dell'autorizzazione e' a carico dell'operatore. |
| Art. 10
Trasferimento dell'attivita' spaziale o della proprieta' dell'oggetto spaziale
1. Il trasferimento di una o piu' attivita' spaziali autorizzate ovvero il trasferimento della proprieta' o della gestione o del controllo di un oggetto spaziale impiegato in attivita' spaziali sottoposte ad autorizzazione ai sensi della presente legge sono sottoposti ad autorizzazione dell'Autorita' responsabile. 2. Nei casi di cui al comma 1, l'autorizzazione e' rilasciata secondo la procedura prevista dall'articolo 7. I termini del procedimento autorizzativo sono dimezzati. E' parimenti dimezzato l'importo del contributo di cui all'articolo 4, comma 3. 3. Il presente articolo si applica anche alle attivita' spaziali svolte ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, salvo che l'autorizzazione al trasferimento concessa dallo Stato estero sia riconosciuta in Italia in base alle predette disposizioni. |
| Art. 11
Autorita' di vigilanza
1. L'Agenzia, sentiti il Ministero della difesa e gli organismi di informazione per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, per gli aspetti di rispettiva competenza, vigila sulle attivita' condotte dall'operatore per assicurarne la conformita' alle disposizioni della presente legge, agli atti adottati in attuazione della legge medesima e alle condizioni e prescrizioni indicate nell'autorizzazione. 2. L'Agenzia ha accesso ai documenti e alle informazioni in possesso dell'operatore e del proprietario dell'oggetto spaziale, se diverso dall'operatore, relativi all'attivita' spaziale autorizzata e all'oggetto spaziale eventualmente lanciato nell'ambito di tale attivita'; puo' chiedere ulteriori informazioni all'operatore e al proprietario dell'oggetto spaziale, se diverso dall'operatore, nonche' condurre ispezioni nei locali e nei siti utilizzati o da utilizzare per l'attivita' spaziale, nel rispetto della normativa vigente. I dati, le informazioni e i documenti raccolti sono trattati e conservati nel rispetto delle esigenze di confidenzialita' e segretezza e nel rispetto delle disposizioni per la tutela delle informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, e sono esclusi dal diritto di accesso ai sensi del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. L'Agenzia e' altresi' referente del Servizio nazionale della protezione civile per le informazioni necessarie per il Comitato operativo nazionale di cui all'articolo 14 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nel caso in cui sia previsto il rientro di detriti spaziali, ai fini del relativo monitoraggio. 4. L'operatore e il proprietario dell'oggetto spaziale cooperano con l'Agenzia. A tale fine forniscono le informazioni e i documenti richiesti e adottano le misure necessarie per consentire lo svolgimento delle ispezioni di cui al comma 2. 5. L'operatore spaziale comunica all'Agenzia con almeno trenta giorni di preavviso la data di inizio di ciascuna operazione spaziale e trasmette ogni sei mesi all'Agenzia stessa una relazione sul suo svolgimento.
Note all'art. 11: - Per il testo dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124 si veda nelle note all'articolo 7. - Il capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) reca: «Norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.». - Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile): «Art. 14 (Comitato operativo nazionale della protezione civile (Articolo 10 legge 225/1992; Articolo 5, commi 3 e 3-ter decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001). - 1. Al verificarsi delle emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo ovvero nella loro imminenza, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, il Capo del Dipartimento della protezione civile convoca il Comitato operativo nazionale della protezione civile, che opera nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri e si riunisce presso il medesimo Dipartimento. Il Comitato puo' essere convocato, altresi', anche in occasione di esercitazioni di rilievo nazionale e per la condivisione delle strategie operative nell'ambito delle pianificazioni nazionali di protezione civile o in caso di interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero ai sensi dell'articolo 29. 2. 3. Le modalita' di funzionamento del Comitato operativo nazionale della protezione civile sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 4. Il Comitato operativo nazionale della protezione civile e' presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile ed e' composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, nonche' da rappresentanti delle componenti di cui all'articolo 4, designati, per le regioni e gli enti locali, dalla Conferenza unificata e delle strutture operative con valenza nazionale di cui all'articolo 13, che vengono individuate con il decreto di cui al comma 3. Nel caso in cui una struttura operativa sia anche componente, al Comitato operativo partecipa un rappresentante della componente di cui all'articolo 4. Tra i componenti del Comitato rientra inoltre il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 5. I rappresentanti di Amministrazioni dello Stato o delle strutture operative nazionali da esse dipendenti sono designati dai rispettivi Ministri e, su delega di questi ultimi, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza e nei confronti di enti, aziende autonome e amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facolta' e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile, rappresentando, in seno al Comitato, l'amministrazione o la struttura di appartenenza nel suo complesso. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autorita' regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche situazioni di emergenza, nonche' soggetti concorrenti di cui al comma 2 dell'articolo 13 e rappresentanti di altri enti o amministrazioni. 6. Per svolgere le funzioni all'interno del Comitato operativo nazionale della protezione civile sono nominati un rappresentante effettivo e un sostituto per ciascun componente individuato.». |
| Art. 12
Sanzioni amministrative e penali
1. L'operatore spaziale e il proprietario dell'oggetto spaziale che non forniscono le informazioni o i documenti richiesti o non adottano le misure necessarie per consentire le ispezioni, ostacolando l'attivita' di vigilanza, sono assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 500.000. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvede l'Agenzia. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati al Fondo di cui all'articolo 23. 3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, l'operatore che esercita un'attivita' spaziale senza avere conseguito l'autorizzazione o successivamente alla sua scadenza e' punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 50.000.
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n, 689 (Modifiche al sistema penale): «Art. 11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie). - Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonche' alla personalita' dello stesso e alle sue condizioni economiche.». |
| Art. 13
Disposizioni attuative
1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, acquisito il parere del Consiglio di Stato, sentiti il COMINT, l'Agenzia spaziale italiana, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e, ove nominata, l'Autorita' delegata di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, in coerenza con gli esiti delle attivita' condotte nel medesimo settore nell'ambito di iniziative internazionali, sono definiti: a) le condizioni e i requisiti per assicurare un livello elevato di sicurezza, resilienza e sostenibilita' dell'attivita' spaziale secondo quanto previsto dall'articolo 5; b) l'importo del contributo dovuto per il rilascio dell'autorizzazione e i criteri per la determinazione del rimborso dei costi istruttori posti a carico dei richiedenti nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 4, 8 e 10, nonche' le modalita' di corresponsione del contributo, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalita', con la previsione di esenzioni o riduzioni in ragione delle finalita' scientifiche dell'attivita' spaziale o della dimensione economica dell'operatore; c) la documentazione da presentare a corredo della domanda di autorizzazione secondo la procedura di cui all'articolo 7; d) i procedimenti per l'applicazione e i criteri di graduazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge; e) le eventuali ulteriori modalita' relative all'esercizio delle funzioni di vigilanza previste dalla presente legge; f) i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b), c) ed e), con la possibilita' di criteri differenziati per le start-up e per le piccole e medie imprese, al fine di favorire l'innovazione e il loro ingresso nel mercato spaziale; g) l'individuazione delle soglie di rischio ai fini della graduazione dei massimali assicurativi; h) le modalita' in base alle quali possono essere esercitate nel territorio nazionale le attivita' di ricezione, gestione, utilizzazione e diffusione di dati di origine spaziale; i) le caratteristiche tecniche dei dati di origine spaziale di osservazione della Terra la cui ricezione, gestione, utilizzazione e diffusione, anche per fini commerciali, puo' essere sottoposta a divieti e limitazioni al fine di non pregiudicare gli interessi della sicurezza nazionale e della difesa, la politica estera e l'osservanza degli obblighi internazionali dello Stato italiano, nonche' le finalita' di previsione e prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali o di origine antropica. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorita' politica delegata alle politiche spaziali e aerospaziali, ove nominata, e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le caratteristiche e i requisiti tecnici dello «spazioporto», inteso come sito della superficie terrestre le cui infrastrutture, strutture e apparecchiature sono appositamente dedicate al lancio o decollo, al rientro o atterraggio o a operazioni a terra o in volo di un sistema veicolo suborbitale od orbitale, nonche' le modalita' di svolgimento delle predette operazioni.
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto): «Art. 3 (Autorita' delegata). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove lo ritenga opportuno, puo' delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato, di seguito denominati "Autorita' delegata". (Omissis).». |
| Art. 14
Regolamentazione tecnica, vigilanza e controllo sulle attivita' spaziali
1. L'Agenzia, nel rispetto dei poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza dell'Autorita' responsabile, agisce come unica autorita' di settore per la regolazione tecnica. L'Agenzia provvede alla regolamentazione delle specifiche tecniche. Il procedimento di approvazione delle predette specifiche tecniche e' disciplinato dai decreti di cui all'articolo 13, nel rispetto dei principi di partecipazione e trasparenza. |
| Art. 15 Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti spaziali lanciati nello spazio extra-atmosferico
1. Gli oggetti spaziali rispetto ai quali l'Italia risulta Stato di lancio, in base alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 12 luglio 2005, n. 153, o in base ad altre norme internazionali, sono immatricolati nel Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, istituito ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge n. 153 del 2005, di seguito denominato «Registro nazionale». 2. Ciascun oggetto spaziale e' registrato mediante un codice alfanumerico composto da una lettera e tre cifre progressive precedute dall'identificativo nazionale «ITA». 3. Un oggetto spaziale lanciato nello spazio extra-atmosferico non puo' essere iscritto nel Registro nazionale se e' iscritto nel registro di un altro Stato. 4. L'Agenzia cura la custodia e l'aggiornamento del Registro nazionale. Il Registro nazionale e' pubblico e consultabile per via telematica. 5. L'Agenzia comunica le annotazioni effettuate nel Registro nazionale alla segreteria del COMINT e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che provvede agli adempimenti di carattere internazionale previsti dalla Convenzione di cui al comma 1.
Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 12 luglio 2005, n. 153 (Adesione della Repubblicaitaliana alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nellospazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975 e sua esecuzione), come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Registro nazionale di immatricolazione). - 1. E' istituito il Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico. 2. (abrogato). 3. (abrogato). 4. (abrogato). 5. (abrogato). 6. (abrogato).». |
| Art. 16
Informazioni per l'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico
1. L'operatore comunica all'Agenzia le seguenti informazioni di cui all'articolo IV della Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 12 luglio 2005, n. 153: a) il nome dello Stato o degli Stati di lancio; b) un'appropriata denominazione dell'oggetto spaziale; c) il numero del designatore internazionale dell'oggetto spaziale; d) la data, il territorio o il luogo del lancio; e) i parametri orbitali basici dell'oggetto spaziale, compresi il periodo nodale, l'inclinazione, l'apogeo e il perigeo; f) la funzione generale dell'oggetto spaziale. 2. L'operatore, inoltre, comunica all'Agenzia le seguenti informazioni addizionali: a) il lanciatore e l'orario del lancio, espresso in tempo coordinato universale (UTC); b) la longitudine sull'orbita geostazionaria, se appropriata; c) il proprietario, il costruttore dell'oggetto spaziale lanciato e l'indirizzo web per ottenere informazioni ufficiali; d) se l'oggetto e' parte di una costellazione di satelliti; e) ogni altra informazione utile relativa al funzionamento dell'oggetto spaziale o alla fine della missione, compresi l'abbandono dell'orbita terrestre o il rientro dell'oggetto spaziale medesimo; f) l'eventuale data del trasferimento della gestione o della proprieta' di un oggetto spaziale immatricolato nel Registro nazionale ad altro operatore o proprietario; g) ogni altra informazione che l'Agenzia ritenga necessario richiedere, anche in considerazione dell'evoluzione della normativa e delle pratiche internazionali relative all'immatricolazione dell'oggetto spaziale. 3. L'operatore indica gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' spaziale.
Note all'art. 16: - La legge 12 luglio 2005, n. 153, recante «Adesione della Repubblicaitaliana alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nellospazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975 e sua esecuzione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1 agosto 2005. |
| Art. 17
Registro complementare
1. L'Agenzia cura la tenuta di un Registro complementare per l'iscrizione degli oggetti spaziali non immatricolati in Italia di cui un operatore di nazionalita' italiana acquisisca la gestione o la proprieta', in orbita o su un corpo celeste, ai sensi dell'articolo 10, comma 1. 2. L'operatore di cui al comma 1 comunica all'Agenzia, entro trenta giorni dall'inizio della gestione in orbita o dall'acquisto della proprieta' dell'oggetto spaziale, secondo la procedura di cui all'articolo 10, le seguenti informazioni: a) il titolo e la data del trasferimento della gestione o della proprieta' dell'oggetto spaziale; b) l'identificazione del nuovo operatore o del proprietario; c) l'eventuale modifica nella posizione orbitale dell'oggetto spaziale; d) l'eventuale modifica nella funzione dell'oggetto spaziale; e) gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' spaziale, se applicabile, e dell'immatricolazione nel registro dello Stato appropriato. |
| Art. 18
Responsabilita' civile
1. L'operatore e' responsabile dei danni cagionati in conseguenza delle attivita' spaziali condotte. 2. L'operatore e' sempre tenuto al risarcimento dei danni cagionati a terzi sulla superficie terrestre nonche' agli aeromobili in volo e alle persone e cose che si trovano a bordo di questi ultimi. La responsabilita' e' esclusa solo se l'operatore prova che i danni sono stati causati, in via esclusiva e con dolo, da un terzo estraneo all'operazione spaziale e che il fatto del terzo non poteva essere impedito, ovvero se prova che i danni sono stati causati esclusivamente dal danneggiato. Se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, si applica l'articolo 1227 del codice civile. 3. Nei casi previsti dal comma 2, l'operatore autorizzato risponde del danno fino al limite di cui all'articolo 21, commi 1 e 2. 4. L'operatore decade dal beneficio del limite previsto dal comma 3 se non e' munito di autorizzazione o ha violato gli obblighi indicati nel provvedimento di autorizzazione, se ha cagionato il danno con dolo o colpa grave o se ha violato gli obblighi previsti dall'articolo 21. 5. La responsabilita' dell'operatore per i danni causati a soggetti che hanno partecipato a qualsiasi titolo all'attivita' spaziale e' disciplinata dal codice civile.
Note all'art. 18: - Si riporta il testo dell'articolo 1227 del codice civile: «Art. 1227 (Concorso del fatto colposo del creditore). - 1. Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento e' diminuito secondo la gravita' della colpa e l'entita' delle conseguenze che ne sono derivate. 2. Il risarcimento non e' dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.». |
| Art. 19
Danni di cui lo Stato e' chiamato a rispondere in forza di convenzioni internazionali
1. Lo Stato italiano, chiamato a rispondere da uno Stato estero, sulla base della responsabilita' internazionale prevista dalla Convenzione sulla responsabilita' internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 426, o di altre norme internazionali, esercita l'azione di rivalsa nei confronti dell'operatore spaziale che ha cagionato danni a persone o a cose, entro ventiquattro mesi dall'avvenuto adempimento delle obbligazioni risarcitorie. 2. In caso di danni cagionati a terzi sulla superficie terrestre nonche' agli aeromobili in volo e alle persone e cose che si trovano a bordo di questi ultimi, l'azione di rivalsa di cui al comma 1 e' esercitata fino al limite di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, salvo che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 18, comma 4.
Note all'art. 19: - Per i riferimenti alla legge 5 maggio 1976, n. 426 , si veda nelle note all'articolo 2. |
| Art. 20
Danni causati nel territorio italiano da Stati di lancio stranieri
1. Le persone danneggiate nel territorio italiano da attivita' spaziali per le quali e' responsabile uno Stato straniero, in forza della Convenzione sulla responsabilita' internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 426, o di altre norme internazionali, possono presentare denunzia di sinistro e istanza di risarcimento allo Stato italiano, entro sei mesi dal verificarsi del danno o da quando gli effetti sono emersi, allegando ogni documento utile a comprovare la sussistenza del danno, il suo ammontare e la riconducibilita' dello stesso a fatti derivanti da attivita' spaziali. 2. Se lo Stato italiano, sulla base della documentazione ricevuta, ha chiesto e ottenuto dallo Stato straniero il risarcimento dei danni di cui al comma 1, corrisponde le relative somme alle persone danneggiate che hanno presentato denunzia. 3. Se lo Stato italiano, cui e' stato tempestivamente denunziato il danno, non ha avanzato domanda di risarcimento dei danni di cui al comma 1, nei termini previsti dalle norme applicabili del diritto internazionale, o se tale richiesta e' rimasta totalmente o parzialmente insoddisfatta, le persone fisiche e giuridiche italiane possono proporre domanda di risarcimento del danno subito nel territorio italiano, direttamente nei confronti dello Stato italiano, entro cinque anni decorrenti dalla scadenza del termine concesso allo Stato italiano per presentare la domanda di risarcimento o dalla comunicazione avente a oggetto l'esito della denunzia. 4. Possono ottenere dallo Stato italiano il risarcimento dei danni subiti da operazioni spaziali per le quali e' responsabile uno Stato estero, in forza della Convenzione sulla responsabilita' internazionale per i danni causati da oggetti spaziali o di altre norme internazionali, nella misura in cui lo Stato italiano ha chiesto e ottenuto il risarcimento dei danni predetti da parte dello Stato di lancio: a) le persone fisiche e giuridiche italiane, per danni subiti fuori del territorio italiano; b) le persone fisiche e giuridiche straniere, per danni subiti nel territorio italiano. 5. I commi 3 e 4 non si applicano se i danneggiati hanno direttamente adito i tribunali o gli organi amministrativi dello Stato estero per chiedere il risarcimento dei danni. 6. Quando la domanda di risarcimento del danno subito nel territorio italiano e' presentata direttamente allo Stato italiano ai sensi del comma 3, il risarcimento non e' dovuto se risulta provato che i danni sono stati cagionati esclusivamente da colpa del danneggiato. Se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, si applica l'articolo 1227 del codice civile.
Note all'art. 20: - Per i riferimenti alla legge 5 maggio 1976, n. 426 si veda nelle note all'articolo 2. - Per il testo dell'articolo 1227 del codice civile si veda nelle note all'articolo 18. |
| Art. 21
Obbligo di garanzia assicurativa o altra garanzia finanziaria
1. Gli operatori autorizzati stipulano contratti assicurativi o altra idonea garanzia finanziaria a copertura dei danni derivanti dall'attivita' spaziale con massimale pari a 100 milioni di euro per ciascun sinistro. 2. Con i decreti di cui all'articolo 13 possono essere individuate fino a tre fasce di rischio cui si applicano massimali gradatamente inferiori, in considerazione del dimensionamento dell'attivita' spaziale, delle documentate pregresse esperienze nelle attivita' spaziali, del livello orbitale in cui gli oggetti spaziali si muovono nonche' della durata e della tipologia dell'attivita' spaziale. Il massimale non e' comunque inferiore a 50 milioni di euro o, nel caso di operatore autorizzato che persegue esclusiva finalita' di ricerca o che e' qualificato come start-up innovativa, a 20 milioni di euro per ciascun sinistro. 3. Le imprese di assicurazione e i prestatori della garanzia finanziaria di cui al comma 1 possono offrire la copertura del danno sia assumendo direttamente l'intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralita' di imprese. In quest'ultimo caso, il consorzio deve essere registrato e approvato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che ne valuta la stabilita'. 4. Il terzo danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subito. 5. L'assicuratore non puo' opporre al terzo danneggiato alcuna causa di risoluzione ne' di nullita' del contratto avente effetto retroattivo ed e' tenuto a risarcire il danno anche se derivato da dolo dell'operatore o dei suoi dipendenti e preposti, purche' questi abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, l'assicuratore puo' opporre al terzo danneggiato tutte le eccezioni opponibili all'operatore nonche' quelle che l'operatore medesimo potrebbe opporre al danneggiato. 7. Nei casi previsti dal comma 5, l'assicuratore ha azione di rivalsa contro l'operatore per la somma pagata al terzo danneggiato. |
| Art. 22
Piano nazionale per l'economia dello spazio
1. Al fine di promuovere l'economia dello spazio al livello nazionale, in coerenza con il Documento strategico di politica spaziale nazionale, con il Documento di visione strategica dello spazio dell'Agenzia spaziale italiana e con il piano triennale di attivita' della medesima Agenzia nonche' tenuto conto di tutte le iniziative strategiche di livello nazionale e internazionale e in coordinamento con gli strumenti di finanziamento esistenti in sede nazionale ed europea, la Struttura di coordinamento del COMINT elabora, in collaborazione con l'Agenzia e sentiti il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'universita' e della ricerca, e successivamente aggiorna con cadenza biennale il Piano nazionale per l'economia dello spazio. 2. Il Piano e i suoi aggiornamenti periodici sono approvati dal COMINT. 3. Il Piano ha durata non inferiore a cinque anni e, comunque, contiene disposizioni programmatiche riferite a un periodo temporale tale da garantire un'efficace integrazione e sincronia con i cicli di programmazione previsti in sede europea e con i tempi di realizzazione delle missioni satellitari di interesse nazionale. 4. Il Piano contiene: a) l'analisi, la valutazione e la quantificazione dei fabbisogni di innovazione e di incremento delle capacita' produttive funzionali allo sviluppo dell'economia nazionale dello spazio; b) l'analisi del quadro delle esigenze istituzionali relative ai servizi basati sull'uso di tecnologie spaziali suscettibili di valorizzazione commerciale, anche per il tramite della sistematizzazione dei rapporti con i soggetti istituzionali portatori di interessi in relazione al negoziato per la definizione dei partenariati pubblici da costituire e delle caratteristiche degli interventi di rispettivo interesse e competenza; c) i criteri per la programmazione, la valutazione preliminare, il controllo e il monitoraggio, ai sensi dell'articolo 175 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, delle iniziative di partenariato pubblico-privato comprese nel Piano; d) la definizione delle sinergie attivabili tra i diversi strumenti di finanziamento e di intervento utili allo sviluppo dell'economia dello spazio, anche attraverso un'analisi preventiva di impatto che motivi analiticamente e quantitativamente l'efficacia di ognuno di essi; e) la definizione di politiche e misure specifiche di sviluppo delle competenze e delle capacita' per le piccole e medie imprese e le start-up; f) l'allocazione delle risorse disponibili, anche a valere su piu' fonti di finanziamento, tra le diverse iniziative previste dal Piano, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico-finanziario e la traslazione del rischio operativo agli operatori economici coinvolti nelle iniziative di partenariato pubblico-privato; g) l'identificazione delle possibili ulteriori risorse pubbliche, di provenienza nazionale ed europea, e private, da destinare alle iniziative previste dal Piano; h) i criteri per il monitoraggio e la verifica delle iniziative finanziate e dei relativi impatti, con cadenza quinquennale; i) la definizione di progetti formativi e di orientamento alle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), al fine di stimolare l'interesse delle nuove generazioni verso i progetti spaziali e le figure professionali coinvolte.
Note all'art. 22: - Si riporta il testo dell'articolo 175 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici): «Art. 175 (Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio). - 1. Le pubbliche amministrazioni adottano il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato. 2. Il ricorso al partenariato pubblico-privato e' preceduto da una valutazione preliminare di convenienza e fattibilita'. La valutazione si incentra sull'idoneita' del progetto a essere finanziato con risorse private, sulle condizioni necessarie a ottimizzare il rapporto tra costi e benefici, sulla efficiente allocazione del rischio operativo, sulla capacita' di generare soluzioni innovative, nonche' sulla capacita' di indebitamento dell'ente e sulla disponibilita' di risorse sul bilancio pluriennale. A tal fine, la valutazione confronta la stima dei costi e dei benefici del progetto di partenariato, nell'arco dell'intera durata del rapporto, con quella del ricorso alternativo al contratto di appalto per un arco temporale equivalente. 3. Nei casi di progetti di interesse statale oppure di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia gia' previsto che si esprima il CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 50 milioni di euro, richiedono parere non vincolante ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, al Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS), inviando contestualmente la documentazione anche al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il Nars, previa acquisizione delle valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che devono essere espresse entro 25 giorni dalla richiesta, si pronuncia entro i successivi 20 giorni. Qualora l'ente concedente intenda discostarsi dal parere reso, e' tenuto a darne adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della decisione e indicando, in particolare, la modalita' di contabilizzazione adottata. Il suddetto parere deve essere chiesto prima della pubblicazione del bando di gara in caso di progetto a iniziativa pubblica ovvero prima della dichiarazione di fattibilita' in caso di progetto a iniziativa privata. Il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo la valutazione preliminare, puo' sottoporre lo schema di contratto ai pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, anche per la valutazione di profili diversi da quello della convenienza. 4. 5. L'ente concedente, sentito l'operatore economico, affida al RUP nominato ai sensi dell'articolo 15 le funzioni di responsabile unico del progetto di partenariato. Il responsabile coordina e controlla, sotto il profilo tecnico e contabile, l'esecuzione del contratto, verificando costantemente il rispetto dei livelli di qualita' e quantita' delle prestazioni. 6. L'ente concedente esercita il controllo sull'attivita' dell'operatore economico, verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico del rischio operativo trasferito. L'operatore economico fornisce tutte le informazioni necessarie allo scopo, con le modalita' stabilite nel contratto. 7. Il monitoraggio dei partenariati pubblici privati e' affidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che lo esercitano tramite l'accesso al portale sul monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato istituito presso la Ragioneria generale dello Stato mediante il quale gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere le informazioni sui contratti stipulati che prevedono la realizzazione di opere o lavori, quale condizione di efficacia. Gli enti concedenti sono tenuti altresi' a dare evidenza dei contratti di partenariato pubblico privato stipulati mediante apposito allegato al bilancio d'esercizio con l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo di gara (CIG), del valore complessivo del contratto, della durata, dell'importo del contributo pubblico e dell'importo dell'investimento a carico del privato. 8. Sul portale di cui al comma 7 sono pubblicati e aggiornati periodicamente le migliori prassi in materia di forme e caratteristiche tecniche di finanziamento di partenariato pubblico-privato piu' ricorrenti sul mercato. 9. Ai soli fini di contabilita' pubblica, si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat a cui sono tenute le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 9-bis. Il DIPE, di concerto con l'ANAC e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, approva contratti-tipo in materia di partenariato pubblico-privato, con riferimento ai contratti di cui alle Parti II, III, IV e V del presente Libro.». |
| Art. 23
Fondo per l'economia dello spazio
1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e' istituito un fondo, denominato «Fondo per l'economia dello spazio», con la dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2025. Al Fondo sono altresi' destinati i proventi di cui agli articoli 4, comma 6, 8, comma 1, 10 e 12, comma 2. 2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate a promuovere, in coerenza con i contenuti del Piano di cui all'articolo 22, l'innovazione tecnologica, lo sviluppo produttivo e la valorizzazione commerciale delle attivita' nazionali nel settore dell'economia dello spazio, in sinergia con le azioni e con le infrastrutture spaziali nazionali, comprese quelle alla cui realizzazione lo Stato italiano partecipa nell'ambito di iniziative di collaborazione internazionale. 3. Le iniziative ammissibili al finanziamento da parte del Fondo di cui al comma 1 consistono in contributi a fondo perduto nel limite massimo del 70 per cento della dotazione del Fondo o in operazioni finanziarie, o in una combinazione tra le due tipologie di misure, in coerenza con i contenuti del Piano di cui all'articolo 22. I criteri per l'intervento e il funzionamento del Fondo sono definiti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per la parte di competenza, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, anche valorizzando gli strumenti di incentivazione esistenti o prevedendo forme di partenariato pubblico-privato, anche di natura istituzionale. Al fine di garantire l'invarianza degli effetti derivanti dal presente comma sui saldi di finanza pubblica, resta ferma l'applicazione delle regole dell'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat). 4. Per le attivita' funzionali alla redazione e al monitoraggio dell'attuazione del Piano nazionale per l'economia dello spazio nonche' alla gestione, al monitoraggio, al controllo e alla successiva analisi delle iniziative da finanziare a valere sulla dotazione del Fondo di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del made in Italy puo' attivare iniziative di assistenza tecnica e di supporto tecnico-operativo specialistico, nel limite massimo di spesa del 3 per cento della dotazione annua del Fondo. 5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 110 milioni di euro per l'anno 2025, del Fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al fine di garantire la compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto.
Note all'art. 23: - Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134: «Art. 23 (Fondo per la crescita sostenibile). - 1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione nel rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza pubblica e di equita' sociale, in un quadro di sviluppo di nuova imprenditorialita', con particolare riguardo al sostegno alla piccola e media impresa e di progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diverse aree territoriali del Paese. 2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo). Il Fondo e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalita': a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese, ad eccezione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio, del carbone e del gas naturale; b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma; c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; c-bis) interventi in favore di imprese in crisi di grande dimensione; c-bis) la definizione e l'attuazione dei piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalita' organizzata; c-ter) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuita' all'esercizio delle attivita' imprenditoriali. 3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 2, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 ad eccezione del credito d'imposta. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalita' e le procedure, anche in forma automatizzata, per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di societa' in house ovvero di societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102. 3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del Fondo possono essere periodicamente aggiornati con la medesima procedura di cui al comma 3 sulla base del monitoraggio dell'andamento degli incentivi relativi agli anni precedenti. 3-ter. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera c-bis), possono essere concessi finanziamenti in favore di imprese di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che presentano rilevanti difficolta' finanziarie ai fini della continuazione delle attivita' produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalita' e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti. L'erogazione puo' avvenire anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere entro l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo. 3-quater. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera c-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di societa' cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sulla base di apposita convenzione, delle societa' finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalita' e criteri per la concessione, l'erogazione e il rimborso dei predetti finanziamenti. 4. Il Fondo puo' operare anche attraverso le due distinte contabilita' speciali gia' intestate al Fondo medesimo esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in bilancio per gli altri interventi. Per ciascuna delle finalita' indicate al comma 2 e' istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo. 5. 6. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo possono essere assistiti da garanzie reali e personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia per le anticipazioni dei contributi. 7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo. 8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati nonche' le somme restituite o non erogate alle imprese, a seguito dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni concesse ai sensi delle disposizioni abrogate ai sensi del precedente comma, cosi' come accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo alla contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti e per garantire la definizione dei procedimenti di cui al comma 11. 9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai sensi del comma 7, le disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello sviluppo economico e presso l'apposita contabilita' istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione dello stesso Ministero per la successiva assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti e per garantire la definizione dei procedimenti di cui al successivo comma 11. Le predette contabilita' speciali continuano ad operare fino al completamento dei relativi interventi ovvero, ove sussistano, degli adempimenti derivanti dalle programmazioni comunitarie gia' approvate dalla UE alla data di entrata in vigore del presente decreto. 10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni volte a promuovere la coesione e il riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, le disponibilita' accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del presente articolo, rivenienti da contabilita' speciali o capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo il vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge. 12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». |
| Art. 24
Principi in materia di economia dello spazio e di infrastrutture spaziali
1. Lo Stato promuove lo sviluppo dell'attivita' spaziale quale fattore promettente di crescita economica, favorendo, in particolare, la ricerca, la produzione e il commercio in orbita terrestre bassa. 2. L'accesso ai dati, ai servizi e alle risorse delle infrastrutture spaziali nazionali e' garantito in modo equo e non discriminatorio, anche al fine di contribuire a uno sviluppo sostenibile e di sfruttare il potenziale dello spazio extra-atmosferico nella gestione delle risorse ambientali e degli effetti locali del cambiamento climatico, nella facilitazione delle telecomunicazioni e della gestione logistica e nelle attivita' di previsione e prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali o di origine antropica. 3. Nella gestione dei servizi commerciali forniti dalle infrastrutture spaziali di osservazione della Terra sono favorite, ove possibile, soluzioni di partenariato pubblico-privato che consentano una remunerazione almeno sufficiente ad assicurare la manutenzione dell'infrastruttura. Al fine di garantire l'invarianza degli effetti derivanti dal presente comma sui saldi di finanza pubblica, resta ferma l'applicazione delle regole dell'Eurostat. |
| Art. 25
Riserva di capacita' trasmissiva nazionale
1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede alla costituzione di una riserva di capacita' trasmissiva nazionale attraverso comunicazioni satellitari, utilizzando, al fine di garantire la massima diversificazione nonche' la sicurezza nazionale, sia satelliti sia costellazioni in orbita geostazionaria, media e bassa, gestiti esclusivamente da soggetti appartenenti all'Unione europea o all'Alleanza atlantica, anche in modo da assicurare un adeguato ritorno industriale per il sistema Paese. 2. La riserva di capacita' trasmissiva nazionale attraverso comunicazioni satellitari e' finalizzata a garantire, in situazioni critiche o di indisponibilita' delle principali dorsali di interconnessione delle reti terrestri, un instradamento alternativo e con velocita' di trasmissione adeguata alle comunicazioni tra nodi di rete strategici per applicazioni di natura governativa o di interesse nazionale, ivi comprese le funzionalita' e le comunicazioni del cloud nazionale. 3. In coerenza con i contenuti del Piano di cui all'articolo 22, il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentito il COMINT, promuove: a) studi di fattibilita' per una capacita' di archiviazione di dati su satellite, finalizzata alla protezione di informazioni di particolare valore strategico nazionale, quali chiavi crittografiche per situazioni critiche (geo disaster recovery); b) attivita' volte alla definizione dei requisiti tecnici, funzionali e di sicurezza per la fornitura dei servizi della riserva di capacita' trasmissiva nazionale attraverso comunicazioni satellitari, alla definizione dei criteri per la selezione dei soggetti che realizzeranno le relative infrastrutture terrestri e spaziali e alla definizione del valore complessivo di un'eventuale gara per l'aggiudicazione dei servizi. 4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy svolge le attivita' previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
| Art. 26 Iniziative per l'uso efficiente dello spettro radioelettrico per comunicazioni via satellite
1. In coerenza con i contenuti del Piano di cui all'articolo 22, il Ministero delle imprese e del made in Italy promuove: a) iniziative per l'uso avanzato dello spettro radioelettrico finalizzate, in attesa della pubblicazione di normative tecniche emesse dagli organismi internazionali a cio' preposti, all'adozione di modelli tecnici di coesistenza per la riduzione degli effetti di interferenza tra sistemi spaziali e sistemi terrestri; b) lo studio e la definizione di criteri per la riduzione delle interferenze tra reti satellitari diverse operanti nel territorio nazionale, per consentirne uno sviluppo armonizzato al crescere del traffico satellitare e dei nuovi servizi avanzati offerti; c) studi e ricerche volti all'armonizzazione dei criteri di localizzazione dei gate-ways terrestri, volti a individuare aree con caratteristiche orografiche e di uso del suolo adatte a ospitare siti multipli in grado di garantire la simultanea operativita' di stazioni terrestri, afferenti anche a costellazioni diverse, minimizzando l'interferenza aggregata verso stazioni terrestri e le aree di esclusione complessiva per i sistemi terrestri. 2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con uno o piu' decreti, definisce i criteri tecnici per lo svolgimento delle attivita' indicate alle lettere a), b) e c) del comma 1, ferme restando le competenze del Ministero della difesa in materia. 3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025 e di 300.000 euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy. |
| Art. 27 Norme speciali in materia di appalti e sostegno per le imprese nel settore delle attivita' spaziali e delle tecnologie aerospaziali
1. Per agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese agli affidamenti di contratti pubblici nel settore delle attivita' spaziali e delle tecnologie aerospaziali: a) in caso di appalti non suddivisi in lotti, il bando di gara riserva, mediante subappalto obbligatorio, almeno il 10 per cento del valore del contratto alle start-up innovative e alle piccole e medie imprese. La stazione appaltante puo' derogare alla clausola di riserva di cui alla presente lettera solo quando non esistano nel settore di riferimento operatori economici, aventi la qualifica di start-up innovative o di piccole e medie imprese, idonei a soddisfare la predetta quota percentuale; b) tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa puo' essere considerata dalla stazione appaltante la quota percentuale di esecuzione che l'aggiudicatario intende affidare a start-up innovative o a piccole e medie imprese in caso di ricorso al subappalto. La stazione appaltante garantisce che il criterio di cui alla presente lettera sia applicato nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalita'; c) quando il subappalto e' svolto da start-up innovative e da piccole e medie imprese, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite; d) sul valore dei contratti di appalto e' calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 40 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. 2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai programmi spaziali di cui al regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale.
Note all'art. 27: - Il regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE, e' pubblicato nella G.U.U.E. del 12 maggio 2021, n. L 170. |
| Art. 28
Esclusioni dall'ambito di applicazione e relazioni con altri strumenti
1. La presente legge non si applica alle attivita' spaziali e a quelle correlate, condotte: a) dal Ministero della difesa, comprese quelle inerenti alle fasi di predisposizione e di approntamento delle capacita', al fine di assicurare adeguati livelli di riservatezza nell'adempimento dei compiti istituzionali assegnati allo strumento militare; b) dagli organismi di informazione per la sicurezza, di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124. 2. Resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale nonche' per l'attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonche' della legge 9 luglio 1990, n. 185, e del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221. 3. Al procedimento autorizzatorio previsto dagli articoli 7, 8 e 10 della presente legge non si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Note all'art. 28: - Si riporta il testo degli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto): «Art. 4 (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza). - 1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS per l'esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarieta' nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonche' nelle analisi e nelle attivita' operative dei servizi di informazione per la sicurezza. 3. Il DIS svolge i seguenti compiti: a) coordina l'intera attivita' di informazione per la sicurezza, verificando altresi' i risultati delle attivita' svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la competenza dei predetti servizi relativamente alle attivita' di ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri; b) e' costantemente informato delle operazioni di competenza dei servizi di informazione per la sicurezza e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema di informazione per la sicurezza; c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai servizi di informazione per la sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa, elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici settoriali dell'AISE e dell'AISI; d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da sottoporre al CISR, nonche' progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR; d-bis) sulla base delle direttive di cui all'articolo 1, comma 3-bis, nonche' delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c) del presente comma, coordina le attivita' di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali; e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche; f) trasmette, su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni e analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza; g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque strumentale all'attivita' dei servizi di informazione per la sicurezza, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri; h) sentite l'AISE e l'AISI, elabora e sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1; i) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI, verificando la conformita' delle attivita' di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonche' alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Per tale finalita', presso il DIS e' istituito un ufficio ispettivo le cui modalita' di organizzazione e di funzionamento sono definite con il regolamento di cui al comma 7. Con le modalita' previste da tale regolamento e' approvato annualmente, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il piano annuale delle attivita' dell'ufficio ispettivo. L'ufficio ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il predetto regolamento, puo' svolgere, anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei servizi di informazione per la sicurezza; l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresi' sulla loro corretta applicazione; m) cura le attivita' di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale; n) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di cui all'articolo 21, secondo le modalita' definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo; n-bis) gestisce unitariamente, ferme restando le competenze operative dell'AISE e dell'AISI, gli approvvigionamenti e i servizi logistici comuni. 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 14 della presente legge, qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) del comma 3 del presente articolo, siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorita' giudiziaria competente. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa. 5. La direzione generale del DIS e' affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR. L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e' conferibile, senza soluzione di continuita', anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS e' il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorita' delegata, ove istituita, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma 5, ed e' gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento. 6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il direttore generale del DIS, nomina uno o piu' vice direttori generali; il direttore generale affida gli altri incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del Consiglio dei ministri. 7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono disciplinati con apposito regolamento. 8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti criteri: a) agli ispettori e' garantita piena autonomia e indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di controllo; b) salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' delegata, ove istituita, i controlli non devono interferire con le operazioni in corso; c) sono previste per gli ispettori specifiche prove selettive e un'adeguata formazione; d) non e' consentito il passaggio di personale dall'ufficio ispettivo ai servizi di informazione per la sicurezza; e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti conservati presso i servizi di informazione per la sicurezza e presso il DIS; possono altresi' acquisire, tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni da enti pubblici e privati.». «Art. 6 (Agenzia informazioni e sicurezza esterna). - 1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), alla quale e' affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa dell'indipendenza, dell'integrita' e della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, dalle minacce provenienti dall'estero. 2. Spettano all'AISE inoltre le attivita' in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici, nonche' le attivita' di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia. 3. E', altresi', compito dell'AISE individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali. 4. L'AISE puo' svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con l'AISI, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attivita' che la stessa AISE svolge all'estero. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali. 5. L'AISE risponde al Presidente del Consiglio dei ministri. 6. L'AISE informa tempestivamente e con continuita' il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'interno per i profili di rispettiva competenza. 7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina e revoca il direttore dell'AISE, scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR. L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e' conferibile, senza soluzione di continuita', anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio. 8. Il direttore dell'AISE riferisce costantemente sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia. 9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, sentito il direttore dell'AISE, uno o piu' vice direttori. Il direttore dell'AISE affida gli altri incarichi nell'ambito dell'Agenzia. 10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISE sono disciplinati con apposito regolamento.». «Art. 7 (Agenzia informazioni e sicurezza interna). - 1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), alla quale e' affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attivita' eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica. 2. Spettano all'AISI le attivita' di informazione per la sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia. 3. E', altresi', compito dell'AISI individuare e contrastare all'interno del territorio nazionale le attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali. 4. L'AISI puo' svolgere operazioni all'estero soltanto in collaborazione con l'AISE, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attivita' che la stessa AISI svolge all'interno del territorio nazionale. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali. 5. L'AISI risponde al Presidente del Consiglio dei ministri. 6. L'AISI informa tempestivamente e con continuita' il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa per i profili di rispettiva competenza. 7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, con proprio decreto, il direttore dell'AISI, scelto tra i dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR. L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e' conferibile, senza soluzione di continuita', anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio. 8. Il direttore dell'AISI riferisce costantemente sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia. 9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, sentito il direttore dell'AISI, uno o piu' vice direttori. Il direttore dell'AISI affida gli altri incarichi nell'ambito dell'Agenzia. 10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISI sono disciplinati con apposito regolamento.». - Il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante: «Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2012. - La legge 9 luglio 1990, n. 185, recante: «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1990. - Il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, recante: «Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonche' per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2018. - Si riporta il testo dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): «Art. 20 (Silenzio assenso). - 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessita' di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato. 2. L'amministrazione competente puo' indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati. 2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l'amministrazione e' tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione e' sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente puo' assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies 21-nonies. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumita', ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti. 5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis. 5-bis.». |
| Art. 29
Abrogazioni
1. La legge 25 gennaio 1983, n. 23, e' abrogata. 2. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 della legge 12 luglio 2005, n. 153, sono abrogati.
Note all'art. 29: - La legge 25 gennaio 1983, n. 23, recante: «Norme di attuazione della convenzione sulla responsabilita' internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 5 febbraio 1983. - Per il testo dell'articolo 3 della legge 12 luglio 2005, n. 153, come modificato dalla presente legge, si veda nelle note all'articolo 15. |
| Art. 30
Legge penale applicabile
1. Agli effetti della legge penale, gli oggetti spaziali immatricolati in Italia sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera. |
| Art. 31
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservala e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 13 giugno 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy Visto, il Guardasigilli: Nordio |
|
|
|