Gazzetta n. 143 del 23 giugno 2025 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 19 giugno 2025, n. 88
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (codificazione);
Vista la direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 31;
Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021;
Visto il decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2025;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19

1. Al capo I del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, lettera s), dopo le parole «previsto dalla legge» sono inserite le seguenti: «o soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 1, commi 125 e 125-bis della legge 4 agosto 2017, n. 124, o di altra disposizione di legge»;
b) all'articolo 4:
1) al comma 1, l'alinea e' sostituita dalla seguente: «1. Alle societa' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e agli enti non societari si applicano le seguenti disposizioni:»;
2) al comma 2, le parole «di cui ai capi II, III e IV» sono soppresse;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Nelle operazioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), il notaio:
a) rilascia il certificato preliminare alla societa' o all'ente italiano sottoposto a trasformazione o partecipante alla fusione o alla scissione;
b) esercita il controllo di legalita' previsto dagli articoli 13, 33 e 47 quando la societa' o l'ente risultante dall'operazione sono sottoposti alla legge italiana;
c) accerta sempre la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218.»;
4) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Alle operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), non si applicano le disposizioni del presente decreto che prevedono il rilascio del certificato preliminare o il controllo di legalita' da parte della competente autorita' di altro Stato membro quali condizioni per l'attuazione dell'operazione. Le disposizioni sulla comunicazione di dati tra il registro delle imprese italiano e il registro delle imprese di un altro Stato si applicano in quanto compatibili.»;
c) all'articolo 5, al comma 4, le parole «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 9»;
d) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Acquisizione e integrazione dei dati per l'iscrizione nel registro delle imprese). - 1. Quando i dati necessari per l'iscrizione nel registro delle imprese della societa' italiana risultante dall'operazione non sono ricavabili dal verbale o dalla delibera di trasformazione, fusione o scissione, essi possono risultare da dichiarazioni del soggetto che, per conto della societa', chiede il deposito della decisione di trasformazione o dell'atto di scissione formato all'estero o che partecipa all'atto di fusione o scissione redatto dal notaio.
2. Quando i dati previsti dal comma 1 devono essere integrati e a tal fine e' necessaria una decisione, la relativa manifestazione di volonta' puo' essere delegata dal competente organo della societa' al soggetto di cui al comma 1 che richiede il deposito o partecipa all'atto.
3. Le modifiche statutarie strettamente necessarie al rilascio dell'attestazione e all'iscrizione della societa' nel registro delle imprese possono essere delegate ai sensi del comma 2.
4. Dopo il rilascio del certificato preliminare, la societa' puo' adottare le decisioni di cui ai commi 2 e 3 anche con le modalita' e le maggioranze che sarebbero applicabili alla societa' italiana risultante dall'operazione.
5. Le integrazioni e modifiche apportate ai sensi del presente articolo acquistano efficacia subordinatamente all'iscrizione nel registro delle imprese della societa' risultante dall'operazione.».
2. Al capo II del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) "trasformazione": l'operazione mediante la quale una societa', senza essere sciolta ne' sottoposta a liquidazione, conservando i propri diritti e obblighi e proseguendo in tutti i rapporti anche processuali, muta la legge alla quale e' sottoposta adottando una forma giuridica prevista dalla legge dello Stato di destinazione e fissando la sede sociale nel rispetto di tale legge;»;
2) alla lettera b), la parola «partenza» e' sostituita dalla seguente: «origine»;
b) all'articolo 7, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Fermo quanto disposto dall'articolo 12, in caso di conflitto tra la legge dello Stato di origine e quella dello Stato di destinazione in ordine agli adempimenti richiesti per l'attuazione della trasformazione successivi al rilascio del certificato preliminare, prevale la legge dello Stato di destinazione.»;
c) all'articolo 8:
1) al comma 1:
a) l'alinea e' sostituita dalla seguente: «1. L'organo amministrativo redige il progetto di trasformazione, che comprende le informazioni relative a:»;
b) alla lettera a), la parola «partenza» e' sostituita dalla seguente: «origine»;
c) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) i benefici pubblici e i benefici pubblici localizzati che la societa' ha percepito nei cinque anni anteriori alla pubblicazione del progetto, con indicazione dell'entita' e dei soggetti che li hanno erogati;»;
d) dopo la lettera g) sono inserite le seguenti:
«g-bis) i benefici pubblici percepiti nei cinque anni anteriori alla pubblicazione del progetto e i benefici pubblici localizzati percepiti nei dieci anni anteriori a tale pubblicazione, con l'indicazione dell'entita' e dei soggetti che li hanno erogati, quando si procede a fusione internazionale;
g-ter) l'eventuale dichiarazione negativa in ordine alla percezione dei benefici di cui alle lettere g) e g-bis);»;
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. L'organo amministrativo non puo' delegare la redazione del progetto di trasformazione.»;
d) all'articolo 11, comma 1, la parola «partenza» e' sostituita dalla seguente: «origine»;
e) all'articolo 13:
1) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il comma 3 non si applica quando e' sottoposta a trasformazione in societa' italiana una societa' compresa nell'allegato I della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio o altra societa' sottoposta alle regole sulla formazione del capitale di cui agli articoli 46, 49, 50 e 51 della predetta direttiva o a regole equivalenti.»;
2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il notaio comunica senza indugio alla societa' le cause ostative al rilascio dell'attestazione e gli elementi mancanti ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Quando ritiene che tali elementi possano essere acquisiti ai sensi dell'articolo 5-bis, assegna alla societa' un congruo termine che puo' essere oggetto di rinuncia ed e' prorogabile, su richiesta della parte interessata, quando ricorrono giustificati motivi.
4-ter. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4-bis, primo periodo, la societa' puo' presentare osservazioni scritte. Quando gli elementi mancanti non possono essere acquisiti o la societa' non vi provvede nel termine previsto dal predetto comma, il notaio comunica alla societa' i motivi del rifiuto, tenendo conto delle eventuali osservazioni presentate.»;
3) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «In caso di rifiuto o di mancato rilascio dell'attestazione di cui al comma 1, si osservano le disposizioni previste dall'articolo 29, commi 6 e 7.»;
f) all'articolo 14, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per la societa' italiana sottoposta a trasformazione il notaio che ha verbalizzato la decisione di trasformazione la deposita per l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni, fatto salvo l'articolo 2436 del codice civile, ove applicabile a tale societa'. Il deposito del certificato preliminare e' effettuato ai sensi dell'articolo 29. L'attestazione rilasciata dall'autorita' dello Stato membro di destinazione e' depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove ha sede la societa', entro quarantacinque giorni dal ricevimento.»;
g) all'articolo 15, comma 1, secondo periodo, le parole «di cui all'articolo 14, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attestazione, ove prevista, rilasciata dall'autorita' dello Stato membro di destinazione».
3. Al capo III del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Fermo quanto disposto dall'articolo 32, in caso di conflitto della legge italiana con le norme applicabili a una o piu' societa' di altro Stato che partecipano alla fusione in ordine agli adempimenti richiesti per la sua attuazione successivi al rilascio del certificato preliminare, prevale la legge applicabile alla societa' risultante dalla fusione.»;
b) all'articolo 19, comma 2:
1) al primo periodo, la parola «ricevuto» e' sostituita dalla seguente: «percepito»;
2) il secondo periodo e' soppresso;
3) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di fusione internazionale il progetto indica i benefici pubblici percepiti nei cinque anni anteriori alla pubblicazione del progetto e i benefici pubblici localizzati percepiti nei dieci anni anteriori alla medesima data.»;
c) all'articolo 20, comma 1, le parole «depositato per l'iscrizione» sono sostituite dalla seguente: «iscritto»;
d) all'articolo 21, comma 4, le parole «illustra le informazioni indicate nel progetto ai sensi dell'articolo 19, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «contiene, per ciascuno dei benefici pubblici o dei benefici pubblici localizzati percepiti nei cinque anni anteriori, le informazioni previste dall'articolo 30, comma 6. In caso di fusione internazionale, la relazione contiene informazioni relative ai benefici pubblici percepiti negli ultimi cinque anni e ai benefici pubblici localizzati percepiti negli ultimi dieci anni»;
e) all'articolo 22, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Se dalla fusione risulta una societa' di capitali italiana e alla fusione partecipa una societa' di altro Stato non compresa nell'allegato I della direttiva (UE) 2017/1132 e non soggetta alle regole sulla formazione del capitale previste dagli articoli 46, 49, 50 e 51 della predetta direttiva o a regole equivalenti, si applica l'articolo 2501-sexies, settimo comma, del codice civile.»;
f) all'articolo 24:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per la regolare costituzione dell'assemblea si osservano le disposizioni di legge previste per la modificazione dell'atto costitutivo. La decisione e' adottata con il voto favorevole dei due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Nelle societa' a responsabilita' limitata e' altresi' necessario il voto favorevole di almeno la meta' del capitale sociale. Salvo che sia diversamente previsto dall'atto costitutivo o dallo statuto, le societa' diverse dalle societa' di capitali adottano la decisione con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili. Gli enti non societari adottano la decisione osservando le disposizioni previste per la modificazione dell'atto costitutivo.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nelle societa' di capitali lo statuto puo' richiedere una maggioranza piu' elevata, purche' non superiore ai nove decimi del capitale sociale.»;
3) il comma 7 e' soppresso;
g) all'articolo 25, comma 1, primo periodo, la parola «membro» e' soppressa;
h) all'articolo 29, al comma 2:
1) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «quando dalla fusione risulta una societa' soggetta alla legge di altro Stato, la documentazione relativa ai debiti di cui all'articolo 30, comma 4;»;
2) dopo la lettera f) e' inserita la seguente: «f-bis) nei casi di cui alla lettera f), quando necessario, il consenso della societa' ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per l'acquisizione delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 3, del presente decreto;»;
3) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) quando necessaria, l'attestazione prevista dall'articolo 30, comma 5, ultimo periodo, in ordine alla assenza di intervenute modificazioni;»;
4) alla lettera h), dopo le parole «di cui alla lettera f)» sono inserite le seguenti: «, quando necessario ai fini dell'ottenimento del certificato preliminare»;
i) l'articolo 30 e' sostituito dal seguente:
«Art. 30 (Certificato preliminare in caso di debiti e benefici pubblici). - 1. Ai fini del rilascio del certificato preliminare, quando dalla fusione risulta una societa' o ente soggetto alla legge di altro Stato ed e' documentata l'esistenza, alla data di pubblicazione del progetto, dei debiti di cui al comma 4, lettere d) ed e), la societa' o l'ente non societario italiano che partecipa alla fusione e' tenuto a dimostrare di averli soddisfatti o garantiti in conformita' all'articolo 31.
2. L'onere di cui al comma 1, ha a oggetto anche i debiti di cui al comma 4 lettere a), b) e c) quando, per le societa' e per gli enti non societari tenuti per legge a depositare il bilancio di esercizio presso il registro delle imprese e che partecipano alla fusione, ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) nella relazione allegata a uno dei bilanci relativi ai tre esercizi anteriori alla data di pubblicazione del progetto di fusione, e depositati nel registro delle imprese, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti evidenzia dubbi significativi sulla capacita' della societa' di mantenere la continuita' aziendale;
b) la societa' si trova in stato di liquidazione o ha revocato la liquidazione nei tre anni anteriori alla data di pubblicazione del progetto di fusione;
c) dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile o dall'ultimo bilancio di esercizio depositato prima della pubblicazione del progetto di fusione il patrimonio netto risulta negativo o inferiore al minimo legale salvo che la societa', al momento della pubblicazione del progetto di fusione, abbia adottato i provvedimenti di cui agli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile o che la legge consenta di posticiparne l'adozione;
d) nei tre esercizi anteriori alla pubblicazione del progetto di fusione, la societa' ha omesso il deposito di uno o piu' bilanci e, a tale fine, si considera omesso il deposito avvenuto con ritardo di oltre duecentoquaranta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Le societa' e gli enti non societari tenuti per legge a redigere e depositare il bilancio di esercizio presso il registro delle imprese che non si trovano in stato di liquidazione e non lo hanno revocato nei due anni solari anteriori alla data di pubblicazione del progetto di fusione, non sono tenuti all'adempimento dell'onere di cui al comma 2 quando l'ammontare del debito, comprensivo di interessi e sanzioni, non e' superiore al dieci per cento del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio, approvato e depositato nel registro delle imprese non oltre l'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.
4. Ai fini del rilascio del certificato preliminare ai sensi del presente articolo sono considerati:
a) i debiti nei confronti dell'Agenzia delle entrate, i debiti previdenziali e per premi assicurativi, compresi quelli oggetto di contestazioni in corso e i debiti non soddisfatti all'esito di procedure di contestazione definite alla data di pubblicazione del progetto;
b) le sanzioni amministrative pecuniarie dipendenti da reato, applicate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 con sentenza o decreto divenuto irrevocabile;
c) i debiti, anche nei confronti di societa' a controllo pubblico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, per la restituzione di benefici pubblici non localizzati, percepiti nei cinque anni anteriori alla data di pubblicazione del progetto, quando a tale data l'amministrazione o l'ente creditore ha adottato un provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione del beneficio, o ha avviato il relativo procedimento oppure il creditore ha richiesto il pagamento della garanzia pubblica;
d) i debiti per la restituzione di benefici pubblici localizzati, percepiti nei cinque anni anteriori alla data di pubblicazione del progetto, o nei dieci anni anteriori in caso di fusione internazionale, quando a tale data si e' verificato uno degli eventi previsti dalla lettera c);
e) i debiti aventi a oggetto la restituzione di aiuti di Stato dei quali la Commissione europea ha ordinato il recupero con decisione anteriore alla pubblicazione del progetto.
5. L'esistenza e l'ammontare dei debiti di cui al comma 4, lettere a), b) ed e) sono documentati in conformita' all'Allegato I al presente decreto. La certificazione o attestazione di inesistenza dei medesimi debiti risalente a non piu' di 60 giorni prima della data di pubblicazione del progetto di fusione, e' utilizzabile ai fini dell'ottenimento del certificato preliminare, se il legale rappresentante della societa' o dell'ente non societario attesta, con la richiesta di cui all'articolo 29, che non sono intervenute modificazioni.
6. In relazione ai debiti di cui al comma 4, lettere c) e d), la societa' o l'ente non societario italiano attesta, per ciascun beneficio percepito:
a) l'amministrazione o l'ente erogatore;
b) l'ammontare percepito;
c) per il beneficio localizzato, l'ambito del territorio dello Stato o lo stabilimento, sede, filiale, ufficio o reparto autonomo a cui il beneficio e' stato specificamente destinato;
d) l'eventuale perdita o il rischio di perdita del beneficio a causa di una degli eventi previsti dalle lettere c) e d) del comma 4, imputabile al beneficiario o, se previsto dalla disciplina del beneficio, a una societa' che si trova in relazione di controllo o di collegamento col beneficiario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
e) l'eventuale richiesta di pagamento della garanzia pubblica, per i benefici concessi sotto forma di garanzia;
f) quando necessario, l'ammontare, comprensivo di interessi e sanzioni, di cui l'amministrazione o l'ente creditore ha ordinato o richiesto la restituzione; oppure l'ammontare della garanzia pubblica di cui e' stato richiesto il pagamento.
7. Le informazioni previste dal comma 6 sono attestate dall'organo amministrativo della societa' o dell'ente e sono comunicate all'organo di controllo, ove in carica, contestualmente all'invio al notaio.
8. Quando sussistono fondati motivi per dubitare della veridicita' o dell'esattezza delle attestazioni previste dai commi 5 e 6 o dell'ammontare dell'esposizione debitoria, o quando la societa' o l'ente richiedente omette di presentare uno o piu' certificati, il notaio puo' chiedere ulteriori informazioni alle amministrazioni o enti creditori interessati, e richiede o acquisisce i certificati mancanti ai sensi dell'articolo 5, comma 3.
9. Per la disamina della documentazione acquisita e per le verifiche richieste dal presente articolo, il notaio puo' chiedere la relazione di un dottore commercialista, di un revisore legale o di una societa' di revisione, designato dal notaio stesso, avente i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 5, comma 4.
10. Il presente articolo non si applica alle societa' regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.»;
l) all'articolo 31, comma 1, lettera b), le parole «nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998» sono sostituite dalle seguenti: «nel registro di cui al Capo III del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39»;
m) all'articolo 32:
1) ai commi 1 e 2, la parola «transfrontaliera» e' soppressa;
2) alla rubrica, la parola «transfrontaliera» e' soppressa;
n) all'articolo 33:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il notaio comunica senza indugio alla societa' le cause ostative al rilascio dell'attestazione e indica gli elementi mancanti ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Quando ritiene che tali elementi possano essere acquisiti ai sensi dell'articolo 5-bis, assegna alla societa' un congruo termine che puo' essere oggetto di rinuncia, ed e' prorogabile, su richiesta della parte interessata, quando ricorrono giustificati motivi.»;
2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, primo periodo, la societa' puo' presentare osservazioni scritte. Quando gli elementi mancanti non possono essere acquisiti o la societa' non vi provvede nel termine previsto dal predetto comma, il notaio comunica alla societa' i motivi del rifiuto, tenendo conto delle eventuali osservazioni presentate;
3-ter. In caso di rifiuto o di mancato rilascio dell'attestazione di cui al comma 1, si osservano le disposizioni previste dall'articolo 29, commi 6 e 7.»;
o) all'articolo 34:
1) al comma 1, la parola «transfrontaliera» e' soppressa e dopo le parole «e ai certificati preliminari,» sono inserite le seguenti: «ove previsti,»;
2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di fusione internazionale, il termine di deposito di cui al primo periodo decorre dalla data in cui la fusione ha acquistato efficacia.»;
p) all'articolo 35:
1) al comma 1, la parola «transfrontaliera» e' soppressa;
2) al comma 3, la parola «membro» e' soppressa;
3) alla rubrica, la parola «transfrontaliera» e' soppressa;
q) l'articolo 40 e' sostituito dal seguente:
«Art. 40 (Informazione e consultazione dei lavoratori). - 1. Quando la societa' italiana che partecipa all'operazione e' soggetta al regime di informazione e consultazione previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, o dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 113, o quando l'operazione comporta un trasferimento dell'azienda o di un suo ramo ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile e ricorrono le condizioni previste dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, gli obblighi di informazione e consultazione relativi all'operazione previsti dalle predette disposizioni sono adempiuti con la procedura prevista dai commi 3 e 4 del presente articolo, salvo che ricorrano le condizioni previste dal comma 2 e fatte salve le condizioni previste dai contratti collettivi e dagli accordi sindacali, nonche' le eventuali prassi piu' favorevoli per i lavoratori.
2. Quando non e' richiesta la relazione degli amministratori ai lavoratori ai sensi dell'articolo 38 e dell'articolo 42, comma 3, gli obblighi di informazione e consultazione sono adempiuti in conformita' all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
3. La societa' informa i rappresentanti dei lavoratori con comunicazione trasmessa almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per la convocazione dell'assemblea. Se l'operazione comporta un trasferimento d'azienda o di un suo ramo, la comunicazione e' trasmessa nel predetto termine anche ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nell'impresa interessata all'operazione. In mancanza di rappresentanti dei lavoratori, la comunicazione e' trasmessa ai sindacati di categoria comparativamente piu' rappresentativi sul piano nazionale, anche tramite l'associazione sindacale alla quale la societa' aderisce o conferisce mandato.
4. Su richiesta scritta dei rappresentanti dei lavoratori o dei sindacati di categoria, comunicata almeno trenta giorni prima della data dell'assemblea, la societa' avvia, nei cinque giorni successivi, l'esame congiunto dell'operazione, che si intende esaurito se, decorsi venti giorni dal suo inizio, non e' raggiunto un accordo. La societa', prima che l'assemblea abbia luogo, comunica ai rappresentanti dei lavoratori e ai sindacati che hanno partecipato all'esame congiunto la propria risposta scritta e motivata all'eventuale parere redatto dai rappresentanti dei lavoratori e alle richieste e osservazioni formulate durante l'esame congiunto. Gli amministratori procedono ai sensi dell'articolo 21, comma 6.».
4. Al capo IV del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 42:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nella scissione mediante scorporo non spettano ai soci della societa' scissa i diritti previsti dall'articolo 44, ne' il diritto all'indennizzo previsto dall'articolo 45. Quando la scissione mediante scorporo avviene mediante la costituzione di una o piu' nuove societa' e il progetto prevede l'assegnazione di tutte le azioni o quote alla sola societa' scissa, non sono necessarie la relazione degli amministratori, ne' la relazione degli esperti sul rapporto di cambio.»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Fermo quanto previsto dall'articolo 46, in caso di conflitto tra le norme applicabili alla societa' scissa e quelle applicabili alla societa' risultante dalla scissione in ordine gli adempimenti relativi alla sua attuazione, da compiersi successivamente al rilascio del certificato preliminare, prevale la legge applicabile alla societa' risultante dalla scissione.»;
b) all'articolo 43, comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Quando la scissione mediante scorporo avviene mediante la costituzione di una o piu' nuove societa' e il progetto prevede l'assegnazione di tutte le azioni o quote alla sola societa' scissa, il progetto non comprende le informazioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b) e m), e comma 3.»;
c) all'articolo 46:
1) al comma 1, la parola «transfrontaliera» e' soppressa;
2) al comma 3:
a) al primo periodo, dopo la parola «scissione» e' inserita la seguente: «transfrontaliera»;
b) al secondo periodo, dopo le parole «risulti da atto pubblico» sono inserite le seguenti: «e nel caso di scissione internazionale»;
3) alla rubrica, la parola «transfrontaliera» e' soppressa;
d) all'articolo 47:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Quando il notaio rileva l'esistenza di cause ostative al rilascio dell'attestazione procede in conformita' all'articolo 33, commi 3 e 3-bis.»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. In caso di rifiuto o di mancato rilascio dell'attestazione di cui al comma 1, si osservano le disposizioni previste dall'articolo 29, commi 6 e 7.»;
e) all'articolo 48, comma 1, la parola «trenta» e' sostituita dalla seguente: «quarantacinque»;
f) all'articolo 49:
1) al comma 1, la parola «transfrontaliera» e' soppressa;
2) al comma 4, la parola «membro» e' soppressa;
3) alla rubrica, la parola «transfrontaliera» e' soppressa.
5. Al decreto legislativo e' aggiunto, in fine, il seguente allegato:
«Allegato I (Disposizioni di riferimento di cui all'articolo 30).
1. I debiti tributari di cui al comma 4, lettera a), sono documentati con la certificazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
2. I debiti previdenziali e per premi assicurativi di cui al comma 4, lettera a), sono documentati con la certificazione prevista dall'articolo 363 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
3. I debiti di cui al comma 3, lettera b), sono documentati con il certificato previsto dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
4. I debiti di cui al comma 3, lettera e), sono documentati con la visura che ne attesta l'inserimento nell'elenco previsto dall'articolo 52, comma 2, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni
aspetti di diritto societario, e' pubblicata nella GUUE 30
giugno 2017, n. L 169.
- La direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la
direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le
trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere,
e' pubblicata nella GUUE 12 dicembre 2019, n. L 321.
- Il regolamento (UE) n. 2021/23 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro
di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e
recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n.
648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE)
2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE,
2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132, e' pubblicata
nella GUUE 22 gennaio 2021, n. L 22.
- Si riporta l'articolo 31 della 24 dicembre 2012, n.
234, recante «Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
- La legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 26 agosto 2022, n. 199.
- Il decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica
la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le
trasformazioni, le fusioni e le scissioni
transfrontaliere», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
marzo 2023, n. 56.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 4 e 5 del
citato decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Disposizioni comuni). - 1. Ai fini del
presente decreto si intendono per:
a) «societa' di capitali»:
1) le societa' disciplinate dai capi V, VI e VII
del titolo V e del capo I titolo VI del libro V del codice
civile, la societa' europea e la societa' cooperativa
europea;
2) le societa' di cui all'allegato II della
direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 giugno 2017;
3) per le operazioni di cui al capo III,
qualsiasi altra societa' di uno Stato membro che ha
personalita' giuridica, e' dotata di capitale sociale,
risponde solo con il proprio patrimonio delle obbligazioni
sociali ed e' soggetta, in virtu' della legislazione
nazionale ad essa applicabile, alle disposizioni dettate
dalla sezione 2 del capo II del titolo I e dalla sezione 1
del capo III del titolo I della direttiva 2017/1132/CE per
proteggere gli interessi dei soci e dei terzi;
b) «societa' diverse dalle societa' di capitali»:
le societa' disciplinate dai capi II, III e IV del titolo V
del libro V del codice civile iscritte nel registro delle
imprese e ogni altra societa' regolata dalla legge di uno
Stato appartenente all'Unione europea che non e' compresa
nell'allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 e non
soddisfa le condizioni di cui alla lettera a), numero 3);
c) «societa' italiana»: societa' regolata dalla
legge italiana;
d) «societa' di altro Stato membro»: societa'
regolata dalla legge di uno Stato appartenente all'Unione
europea anche non avente la sede sociale, l'amministrazione
centrale o il centro di attivita' principale nel territorio
dell'Unione europea;
e) «enti non societari»: qualunque ente, di natura
non societaria, regolato dalla legge italiana o di uno
Stato appartenente all'Unione europea, che esercita
un'attivita' di impresa, ha la sede, l'amministrazione
centrale o il centro di attivita' principale nel territorio
dell'Unione europea ed e' iscritto in un registro delle
imprese;
f) «operazione transfrontaliera»: una
trasformazione, fusione o scissione alla quale partecipano
o dalla quale risultano una o piu' societa' regolate dalla
legge italiana e almeno una societa' regolata dalla legge
di uno Stato appartenente all'Unione europea;
g) «operazione internazionale»: una trasformazione,
fusione o scissione alla quale partecipano o dalla quale
risultano una o piu' societa' regolate dalla legge italiana
e almeno una societa' regolata dalla legge di uno Stato non
appartenente all'Unione europea;
h) «registro delle imprese»: il registro previsto
dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e ogni altro registro
centrale istituito ai sensi dell'articolo 16 della
direttiva (UE) 2017/1132;
i) «BRIS», il sistema di interconnessione dei
registri delle imprese di cui all'articolo 22 della
direttiva (UE) 2017/1132;
l) «rappresentanti dei lavoratori»: i
rappresentanti dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma
1, lettera e), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
188;
m) «organo di rappresentanza»: l'organo di
rappresentanza dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma
1, lettera f), del decreto legislativo n. 188 del 2005
n) «delegazione speciale di negoziazione»: la
delegazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del
decreto legislativo n. 188 del 2005;
o) «coinvolgimento dei lavoratori»: la procedura di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto
legislativo n. 188 del 2005;
p) «informazione»: l'informazione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo n. 188 del 2005;
q) «consultazione»: la consultazione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto
legislativo n. 188 del 2005;
r) «partecipazione»: la partecipazione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto
legislativo n. 188 del 2005;
s) «beneficio pubblico»: qualsiasi intervento di
sostegno pubblico per lo sviluppo delle attivita'
produttive, comunque denominato, a carico della finanza
pubblica o di fondi europei, attribuito in una delle forme
previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, e oggetto di iscrizione obbligatoria nel
registro aiuti di Stato o in altro registro previsto dalla
legge o soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 1,
commi 125 e 125-bis della legge 4 agosto 2017, n. 124, o di
altra disposizione di legge;
t) «beneficio pubblico localizzato»: qualsiasi
intervento di sostegno pubblico destinato a un investimento
produttivo in uno specifico ambito del territorio dello
Stato o relativo a uno stabilimento, sede, filiale, ufficio
o reparto autonomo, sito nel territorio dello Stato, che si
trova nella disponibilita' della societa' italiana
partecipante alla trasformazione, fusione o scissione, che
ne ha beneficiato, o di societa' controllante, controllata
o collegata alla partecipante ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile.»
«Art. 4 (Norme applicabili). - 1. Alle societa' di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), e agli enti non
societari si applicano le seguenti disposizioni:
a) fatti salvi i termini previsti dall'articolo 40,
ove applicabili, i termini di cui agli articoli 20 e 23
sono ridotti a quindici giorni;
b) il termine per l'opposizione dei creditori di
cui agli articoli 10 e 28 e' di trenta giorni, decorrenti
dalla data dell'iscrizione della decisione nel registro
delle imprese;
c) non si applicano gli articoli 16, 39 e 50, salvo
l'obbligo della societa' italiana, tenuta ad applicare un
regime di partecipazione dei dipendenti a seguito di
un'operazione transfrontaliera effettuata in conformita'
alle disposizioni del presente decreto, di assicurare la
tutela dei medesimi diritti di partecipazione nell'ambito
di nuove operazioni di trasformazione, fusione e scissione
nazionali, internazionali o transfrontaliere, effettuate
nei quattro anni successivi alla data di efficacia
dell'operazione.
2. Le disposizioni relative alle operazioni
transfrontaliere, salvo che sia diversamente disposto, si
applicano alle operazioni internazionali in quanto
compatibili.
3. Le disposizioni riguardanti il BRIS, quale sistema
per la trasmissione di atti, dati e documenti, si applicano
alle operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),
e alle altre operazioni per le quali la normativa europea
assicura il funzionamento del sistema di interconnessione
dei registri.
4. Nelle operazioni previste dall'articolo 2, comma
1, lettere c) e d), il notaio:
a) rilascia il certificato preliminare alla
societa' o all'ente italiano sottoposto a trasformazione o
partecipante alla fusione o alla scissione;
b) esercita il controllo di legalita' previsto
dagli articoli 13, 33 e 47 quando la societa' o l'ente
risultante dall'operazione sono sottoposti alla legge
italiana;
c) accerta sempre la sussistenza delle condizioni
previste dall'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio
1995, n. 218.
4-bis. Alle operazioni di cui all'articolo 2, comma
1, lettere c) e d), non si applicano le disposizioni del
presente decreto che prevedono il rilascio del certificato
preliminare o il controllo di legalita' da parte della
competente autorita' di altro Stato membro quali condizioni
per l'attuazione dell'operazione. Le disposizioni sulla
comunicazione di dati tra il registro delle imprese
italiano e il registro delle imprese di un altro Stato si
applicano in quanto compatibili.
5. Nelle operazioni transfrontaliere di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera d), a cui partecipa un
ente non societario regolato dalla legge italiana, la
pubblicita' degli atti fino al rilascio del certificato
preliminare e' eseguita nel registro delle imprese. Il
deposito previsto dagli articoli 14, 34 e 48 e' eseguito in
ciascuno dei pubblici registri in cui l'ente e' iscritto o
deve iscriversi come conseguenza dell'operazione
transfrontaliera e l'operazione ha efficacia dall'ultima di
tali iscrizioni.
6. Restano salvi la disciplina e i poteri previsti
dal testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, dal testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, dal decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, dalla legge 10 ottobre 1990, n.
287, dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e
dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con
modificazioni e dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.»
«Art. 5 (Autorita' competente). - 1. Le verifiche
sulle operazioni disciplinate dal presente decreto ai fini
del rilascio del certificato preliminare di cui
all'articolo 29 e i controlli previsti dagli articoli 13,
33 e 47 sono attribuiti al notaio quale pubblico ufficiale.
Il notaio puo' richiedere i documenti o le informazioni
ritenuti necessari, in base alle informazioni e ai
documenti ricevuti, per la verifica delle condizioni per
l'attuazione della singola operazione e per la verifica
dell'assenza di condizioni ostative.
2. Nel controllo di legalita' di cui agli articoli
13, 33 e 47 il notaio accetta il certificato preliminare
rilasciato dalla competente autorita' quale atto che
attesta il regolare adempimento degli atti e delle
formalita' preliminari alla realizzazione dell'operazione,
in conformita' alla legge dello Stato membro interessato.
La mancanza di certificato preliminare impedisce il
rilascio dell'attestazione di legalita'.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
notaio puo' verificare il rispetto dell'articolo 30
mediante richiesta alle amministrazioni pubbliche
competenti delle informazioni ritenute necessarie. Tali
informazioni sono acquisite anche mediante accesso alle
banche dati degli enti creditori e al registro nazionale
degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24
dicembre 2012, n. 234. Le amministrazioni e gli enti
responsabili individuano i dati cui e' possibile accedere e
le modalita' di accesso sono stabilite mediante la
stipulazione di convenzioni che non determinino nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica con il Consiglio
nazionale del notariato.
4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 30, comma
9, per la disamina della documentazione acquisita e per le
verifiche di cui all'articolo 29 il notaio puo' richiedere
l'assistenza di uno o piu' esperti con competenza nei
settori interessati dall'operazione, in possesso dei
requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2399 del
codice civile e non legati all'impresa o ad altre parti
interessate all'operazione da rapporti di natura personale
o professionale. L'esperto e i soggetti con i quali e'
eventualmente unito in associazione professionale non
devono aver prestato negli ultimi cinque anni attivita' di
lavoro subordinato o autonomo in favore della societa' ne'
essere stati membri degli organi di amministrazione o
controllo dell'impresa ne' aver posseduto partecipazioni in
essa.
5. Ai fini del rilascio del certificato preliminare e
dello svolgimento del controllo di legalita', la
presentazione dell'istanza, con i documenti allegati, e
ogni altra successiva trasmissione di atti e informazioni,
puo' avvenire mediante documento informatico sottoscritto
con la firma digitale prevista dal decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, o con altro tipo di firma elettronica
qualificata ai sensi del regolamento (UE) 910/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e
trasmesso al domicilio digitale del notaio. Se dubita
dell'identita' del richiedente o se rileva il mancato
rispetto delle norme riguardanti la capacita' di agire e la
capacita' dei richiedenti di rappresentare la societa', il
notaio puo' chiedere la presenza fisica delle parti.».
- Si riporta il testo degli articoli 6, 7, 8, 11, 13,
14, 15, del citato decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 6 (Trasformazione). - 1. Ai fini del presente
capo si intendono per:
a) «trasformazione»: l'operazione mediante la quale
una societa', senza essere sciolta ne' sottoposta a
liquidazione, conservando i propri diritti e obblighi e
proseguendo in tutti i rapporti anche processuali, muta la
legge alla quale e' sottoposta adottando una forma
giuridica prevista dalla legge dello Stato di destinazione
e fissando la sede sociale nel rispetto di tale legge;
b) «Stato di origine»: lo Stato dalla cui legge la
societa' sottoposta a trasformazione e' regolata e nel cui
pubblico registro essa e' iscritta prima della
trasformazione transfrontaliera;
c) «Stato di destinazione»: lo Stato dalla cui
legge la societa' risultante dalla trasformazione e'
regolata e nel cui pubblico registro e' iscritta, in esito
alla trasformazione transfrontaliera;
d) «societa' sottoposta a trasformazione»:
societa', regolata dalla legge dello Stato di partenza e
ivi iscritta in un pubblico registro, che delibera la
trasformazione transfrontaliera;
e) «societa' risultante dalla trasformazione»:
societa' regolata dalla legge dello Stato di destinazione e
ivi iscritta in un pubblico registro in esito a una
trasformazione transfrontaliera.».
«Art. 7 (Norme applicabili alla trasformazione). - 1.
Alla trasformazione transfrontaliera si applicano gli
articoli 20, 21, 23, 24, 29, 30, 31, 37 e 40, commi 1 e 2,
e tutti i riferimenti alla fusione contenuti in detti
articoli s'intendono riferiti anche alla trasformazione. Si
applicano altresi' gli articoli 2500-quater e 2500-sexies,
terzo e quarto comma, del codice civile.
2. Resta salvo quanto previsto dal regolamento (CE)
n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, in materia
di trasferimento di sede di una societa' europea e quanto
previsto dal regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio,
del 22 luglio 2003, in materia di trasferimento di sede di
una societa' cooperativa europea.
2-bis. Fermo quanto disposto dall'articolo 12, in caso
di conflitto tra la legge dello Stato di origine e quella
dello Stato di destinazione in ordine agli adempimenti
richiesti per l'attuazione della trasformazione successivi
al rilascio del certificato preliminare, prevale la legge
dello Stato di destinazione.»
«Art. 8 (Progetto di trasformazione). - 1. L'organo
amministrativo redige il progetto di trasformazione, che
comprende le informazioni relative a:
a) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la
sede e la legge regolatrice della societa' nello Stato di
origine;
b) il tipo, la denominazione, la sede e la legge
regolatrice proposte per la societa' nello Stato di
destinazione;
c) l'atto costitutivo della societa' risultante
dalla trasformazione;
d) il trattamento eventualmente riservato a
particolari categorie di soci e ai possessori di titoli
diversi dalle azioni e il trattamento loro riservato;
e) eventuali garanzie o impegni offerti ai
creditori;
f) i vantaggi particolari eventualmente attribuiti
a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione o dei
membri degli organi di controllo della societa' sottoposta
a trasformazione;
g) i benefici pubblici e i benefici pubblici
localizzati che la societa' ha percepito nei cinque anni
anteriori alla pubblicazione del progetto, con indicazione
dell'entita' e dei soggetti che li hanno erogati;
«g-bis) i benefici pubblici percepiti nei cinque
anni anteriori alla pubblicazione del progetto e i benefici
pubblici localizzati percepiti nei dieci anni anteriori a
tale pubblicazione, con l'indicazione dell'entita' e dei
soggetti che li hanno erogati, quando si procede a fusione
internazionale;
g-ter) l'eventuale dichiarazione negativa in ordine
alla percezione dei benefici di cui alle lettere g) e
g-bis);
h) i dati sulla liquidazione in denaro offerta ai
soci per il caso di recesso, a norma dell'articolo 25, e il
domicilio digitale presso il quale la societa' riceve le
eventuali comunicazioni di recesso;
i) le procedure di coinvolgimento dei lavoratori
nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella
societa' risultante dalla trasformazione e le alternative
possibili, se ne ricorrono i presupposti;
l) le probabili ripercussioni della trasformazione
transfrontaliera sull'occupazione;
m) la data di efficacia della trasformazione
transfrontaliera o i criteri per la sua determinazione;
n) il calendario proposto a titolo indicativo per
l'operazione.
1-bis. L'organo amministrativo non puo' delegare la
redazione del progetto di trasformazione.»
«Art. 11(Foro facoltativo delle controversie relative
alla societa' risultante dalla trasformazione). - 1. Per i
due anni successivi alla data di efficacia della
trasformazione transfrontaliera, la societa' risultante
dalla trasformazione puo' essere convenuta davanti alle
autorita' giurisdizionali dello Stato di origine da un
creditore anteriore all'iscrizione del progetto di
trasformazione transfrontaliera nel registro delle imprese.
Tale facolta' non pregiudica l'applicazione di altri
criteri di giurisdizione previsti dal diritto dell'Unione
europea o dal diritto nazionale, ne' gli effetti di un
accordo contrattuale di scelta del foro.
2. La societa' italiana sottoposta a trasformazione
internazionale puo' essere convenuta per i due anni
successivi alla data di efficacia della trasformazione
avanti all'autorita' giurisdizionale italiana da un
creditore anteriore all'iscrizione del progetto di
trasformazione nel registro delle imprese. Tale facolta'
non pregiudica l'applicazione di altri criteri di
giurisdizione, ne' gli effetti di un accordo contrattuale
di scelta del foro e non puo' applicarsi se incompatibile
con una convenzione internazionale di cui e' parte
l'Italia.»
«Art. 13 (Controllo di legalita' della trasformazione
transfrontaliera). - 1. Se la societa' risultante dalla
trasformazione transfrontaliera ha adottato la legge
italiana, il notaio, entro trenta giorni dal ricevimento
del certificato preliminare e della delibera di
approvazione del progetto di trasformazione, espleta il
controllo di legalita' sulla attuazione della
trasformazione rilasciandone apposita attestazione. Fatte
salve altre possibili modalita' di trasmissione, il notaio
incaricato del controllo di legalita' acquisisce senza
oneri il certificato preliminare, redatto dalla competente
autorita', dal registro delle imprese anche tramite il
BRIS.
2. Ai fini del controllo di cui al comma 1, il notaio
verifica che:
a) siano rispettati i requisiti per la costituzione
e iscrizione nel registro delle imprese della societa'
risultante dalla trasformazione, che ha adottato la legge
italiana;
b) sia pervenuto il certificato preliminare alla
trasformazione transfrontaliera relativo alla societa'
sottoposta a trasformazione;
c) quando necessario, siano state stabilite le
modalita' di partecipazione dei lavoratori ai sensi
dell'articolo 16.
3. Se dalla trasformazione risulta una societa' di
capitali italiana, il capitale e' determinato sulla base
dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo
e deve risultare da una relazione di stima redatta a norma
dell'articolo 2343 del codice civile o dalla documentazione
di cui all'articolo 2343-ter del codice civile oppure,
quando dalla trasformazione risulta una societa' a
responsabilita' limitata, da una relazione di stima redatta
a norma dell'articolo 2465 del codice civile. Si applica
altresi', nel caso di societa' per azioni o in accomandita
per azioni, l'articolo 2343, secondo, terzo e, in quanto
compatibile, quarto comma, del codice civile e, nelle
ipotesi di cui all'articolo 2343-ter, primo e secondo
comma, del codice civile, si applica il terzo comma del
medesimo articolo 2343 del codice civile.
4. Il comma 3 non si applica quando e' sottoposta a
trasformazione in societa' italiana una societa' compresa
nell'allegato I della direttiva (UE) 2017/1132 del
Parlamento europeo e del Consiglio o altra societa'
sottoposta alle regole sulla formazione del capitale di cui
agli articoli 46, 49, 50 e 51 della predetta direttiva o a
regole equivalenti.
4-bis. Il notaio comunica senza indugio alla societa'
le cause ostative al rilascio dell'attestazione e gli
elementi mancanti ai fini dell'iscrizione nel registro
delle imprese. Quando ritiene che tali elementi possano
essere acquisiti ai sensi dell'articolo 5-bis, assegna alla
societa' un congruo termine che puo' essere oggetto di
rinuncia ed e' prorogabile, su richiesta della parte
interessata, quando ricorrono giustificati motivi.
4-ter. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui
al comma 4-bis, primo periodo, la societa' puo' presentare
osservazioni scritte. Quando gli elementi mancanti non
possono essere acquisiti o la societa' non vi provvede nel
termine previsto dal predetto comma, il notaio comunica
alla societa' i motivi del rifiuto, tenendo conto delle
eventuali osservazioni presentate.
5. In caso di rifiuto o di mancato rilascio
dell'attestazione di cui al comma 1, si osservano le
disposizioni previste dall'articolo 29, commi 6 e 7.
6. Per la societa' italiana sottoposta a
trasformazione transfrontaliera che ha adottato una legge
diversa da quella italiana, il controllo di legalita' di
cui al comma 1 e' espletato dall'autorita' all'uopo
designata da tale Stato.»
«Art. 14 (Pubblicita'). - 1. Per la societa' italiana
sottoposta a trasformazione il notaio che ha verbalizzato
la decisione di trasformazione la deposita per l'iscrizione
nel registro delle imprese entro trenta giorni, fatto salvo
l'articolo 2436 del codice civile, ove applicabile a tale
societa'. Il deposito del certificato preliminare e'
effettuato ai sensi dell'articolo 29. L'attestazione
rilasciata dall'autorita' dello Stato membro di
destinazione e' depositata per l'iscrizione nel registro
delle imprese del luogo ove ha sede la societa', entro
quarantacinque giorni dal ricevimento.
2. Per la societa' risultante dalla trasformazione
che ha adottato la legge italiana, entro trenta giorni dal
rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13, comma 1,
l'atto costitutivo, unitamente all'attestazione e al
certificato preliminare, e' depositato per l'iscrizione nel
registro delle imprese del luogo dove la societa' ha sede.
Fatte salve altre modalita' di trasmissione, l'ufficio del
registro delle imprese comunica senza indugio, tramite il
BRIS, l'avvenuta iscrizione al corrispondente registro
delle imprese in cui e' iscritta la societa' sottoposta a
trasformazione.»
«Art. 15 (Efficacia degli effetti della
trasformazione). - 1. La data dalla quale la trasformazione
ha effetto e' determinata dalla legge applicabile alla
societa' risultante dalla trasformazione. La societa'
italiana sottoposta a trasformazione e' cancellata dal
registro delle imprese quando l'ufficio competente ha
provveduto all'iscrizione della societa' risultante dalla
trasformazione, a condizione che si sia provveduto al
deposito dell'attestazione, ove prevista, rilasciata
dall'autorita' dello Stato membro di destinazione. Fatte
salve altre modalita' di trasmissione, nelle trasformazioni
transfrontaliere, la comunicazione di avvenuta iscrizione
della societa' risultante dalla trasformazione avviene
tramite il BRIS.
2. La trasformazione transfrontaliera in una societa'
regolata dalla legge italiana ha effetto dalla data di
iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese
del luogo ove ha sede la societa' risultante dalla
trasformazione. Il progetto puo' stabilire una data
successiva.
3. La societa' risultante dalla trasformazione
conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i
rapporti anche processuali della societa' che ha effettuato
la trasformazione.».
- Si riporta il testo degli articoli 18, 19, 20, 21,
22, 24, 25, 29, 31, 32, 33, 34 e 35 del decreto legislativo
2 marzo 2023, n. 19 (Attuazione della direttiva (UE)
2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per
quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le
scissioni transfrontaliere), come modificato dal presente
decreto:
«Art. 18 (Norme applicabili alla fusione). - 1. Salvo
che non sia diversamente disposto dal presente decreto,
alla societa' italiana partecipante alla fusione
transfrontaliera si applica il titolo V, capo X, sezione
II, del libro V del codice civile.
2. Fermo quanto disposto dall'articolo 32, in caso di
conflitto della legge italiana con le norme applicabili a
una o piu' societa' di altro Stato che partecipano alla
fusione in ordine agli adempimenti richiesti per la sua
attuazione successivi al rilascio del certificato
preliminare, prevale la legge applicabile alla societa'
risultante dalla fusione.
3. L'articolo 2501-bis del codice civile non trova
applicazione se la societa' partecipante alla fusione il
cui controllo e' oggetto di acquisizione non e' una
societa' italiana.
4. Resta altresi' salvo quanto previsto dal
regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre
2001, in materia di costituzione di una societa' europea
per fusione e quanto previsto dal regolamento (CE) n.
1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, in materia di
costituzione di una societa' cooperativa europea per
fusione.»
«Art. 19 (Progetto di fusione). - 1. Il progetto
comune di fusione transfrontaliera comprende le
informazioni di cui all'articolo 2501-ter, primo comma, del
codice civile. Da esso devono altresi' risultare:
a) il tipo, la denominazione, e la sede nonche' la
legge regolatrice della societa' risultante dalla fusione e
di ciascuna delle societa' partecipanti;
b) ogni modalita' particolare relativa al diritto
di partecipazione agli utili;
c) i diritti accordati dalla societa' risultante
dalla fusione ai soci titolari di diritti speciali o ai
possessori di titoli diversi dalle quote rappresentative
del capitale sociale o le misure proposte nei loro
confronti;
d) i vantaggi eventualmente attribuiti a favore dei
membri degli organi di controllo delle societa'
partecipanti alla fusione;
e) quando ne ricorrono i presupposti, le
informazioni sulle procedure di coinvolgimento dei
lavoratori nella definizione dei loro diritti di
partecipazione nella societa' risultante dalla fusione e le
alternative possibili;
f) le probabili ripercussioni della fusione
sull'occupazione;
g) le informazioni sulla valutazione degli elementi
patrimoniali attivi e passivi che sono trasferiti alla
societa' risultante dalla fusione;
h) la data cui si riferisce la situazione
patrimoniale o il bilancio di ciascuna delle societa'
partecipanti alla fusione utilizzati per definire le
condizioni della fusione;
i) ove necessario, le ulteriori informazioni la cui
inclusione nel progetto comune e' prevista dalla legge
applicabile alle societa' partecipanti alla fusione;
l) la data di efficacia della fusione o i criteri
per la sua determinazione;
m) i dati sulla liquidazione in denaro offerta ai
soci per il caso di recesso, a norma dell'articolo 25 e
l'indicazione del domicilio digitale presso il quale la
societa' riceve le eventuali comunicazioni di recesso;
n) eventuali garanzie o impegni offerti ai
creditori;
o) il calendario proposto a titolo indicativo per
l'operazione.
2. Quando dalla fusione risulta una societa' regolata
dalla legge di un altro Stato, il progetto deve altresi'
indicare se la societa' italiana ha percepito, nei cinque
anni anteriori alla pubblicazione del progetto, benefici
pubblici o benefici pubblici localizzati precisandone, in
caso positivo, l'entita' e i soggetti che li hanno erogati.
In caso di fusione internazionale il progetto indica i
benefici pubblici percepiti nei cinque anni anteriori alla
pubblicazione del progetto e i benefici pubblici
localizzati percepiti nei dieci anni anteriori alla
medesima data.
3. Il conguaglio in danaro di cui all'articolo
2501-ter, primo comma, numero 3), del codice civile, non
puo' essere superiore al dieci per cento del valore
nominale delle azioni o delle quote assegnate o, in
mancanza di valore nominale, della loro parita' contabile,
salvo che la legge applicabile ad almeno una delle societa'
partecipanti alla fusione o la legge applicabile alla
societa' risultante dalla fusione consenta il conguaglio in
danaro in misura superiore.»
«Art. 20 (Pubblicita'). - 1. Il progetto di fusione
transfrontaliera e' iscritto nel registro delle imprese del
luogo ove hanno sede le societa' partecipanti alla fusione,
almeno trenta giorni prima della data fissata per la
decisione, insieme con un avviso ai soci, creditori e
rappresentanti dei lavoratori o, in loro mancanza, ai
lavoratori stessi, che li informa della facolta' e delle
modalita' di presentazione di osservazioni al progetto fino
a cinque giorni prima della data dell'assemblea. Gli
amministratori riferiscono all'assemblea delle osservazioni
pervenute.
2. In alternativa al deposito presso il registro
delle imprese il progetto di fusione transfrontaliera e
l'avviso sono pubblicati e messi a disposizione, senza
oneri, nel sito Internet della societa' durante i trenta
giorni che precedono l'assemblea e, nel caso di
approvazione del progetto, fino a fusione avvenuta. La
pubblicazione avviene con modalita' atte a garantire la
sicurezza del sito medesimo, l'autenticita' dei documenti e
la certezza della data di pubblicazione.
3. La societa' che si avvale della pubblicazione sul
sito Internet deposita per l'iscrizione nel registro delle
imprese, nel medesimo termine di cui al comma 1, una nota
informativa che indica:
a) per ciascuna societa' partecipante alla fusione
e per l'eventuale societa' di nuova costituzione, il tipo,
la denominazione e la sede;
b) il registro delle imprese presso cui sono
iscritte le societa' partecipanti alla fusione e il
relativo numero di iscrizione;
c) per ciascuna societa' partecipante alla fusione,
l'indicazione delle modalita' di esercizio dei diritti da
parte di creditori, dei lavoratori e dei soci;
d) il sito Internet nel quale sono accessibili per
via telematica gratuitamente il progetto di fusione
transfrontaliera, l'avviso di cui al comma 1 e informazioni
esaurienti sulle modalita' previste dalla lettera c).
4. Il registro delle imprese rende accessibili al
pubblico, senza oneri, tramite il BRIS, il progetto di
fusione transfrontaliera, l'avviso di cui al comma 1, la
nota informativa di cui al comma 3 e ogni altro documento
depositato ai sensi del presente articolo.
5. I diritti applicati alla societa' per la
pubblicita' nel registro delle imprese, prevista dal
presente articolo, non eccedono i relativi costi
amministrativi, includendosi in questi i costi di sviluppo
e di mantenimento del registro delle imprese.»
«Art. 21 (Relazione dell'organo amministrativo). - 1.
L'organo amministrativo di ciascuna delle societa' che
partecipano alla fusione redige una relazione destinata ai
soci e ai lavoratori nella quale illustra e giustifica gli
aspetti giuridici ed economici della fusione
transfrontaliera e illustra le implicazioni della fusione
transfrontaliera per i lavoratori e per l'attivita' futura
della societa'. L'organo amministrativo puo' redigere una
relazione unica o due separate per soci e lavoratori.
2. La relazione destinata ai soci illustra e
giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il
progetto di fusione e, in particolare, il valore di
liquidazione delle azioni o quote per il caso di recesso,
il rapporto di cambio e i criteri utilizzati per
determinarli nonche' segnala le eventuali difficolta' di
valutazione insorte. La relazione indica, altresi', i
diritti e le tutele di cui i soci dispongono ai sensi degli
articoli 25 e 26. La relazione non e' richiesta se vi
rinunciano all'unanimita' i soci e i possessori di altri
strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto
della societa' italiana partecipante alla fusione.
3. Nella relazione destinata ai lavoratori sono
illustrati l'impatto giuridico ed economico della fusione
sui rapporti di lavoro ed eventuali modifiche sostanziali
alle condizioni di lavoro o all'ubicazione delle attivita'
e sono indicate le misure eventualmente previste per la
salvaguardia dell'occupazione e le ricadute dell'operazione
su eventuali societa' controllate.
4. Quando dalla fusione risulta una societa' regolata
dalla legge di altro Stato, la relazione dell'organo
amministrativo destinata ai soci e ai dipendenti contiene,
per ciascuno dei benefici pubblici o dei benefici pubblici
localizzati percepiti nei cinque anni anteriori, le
informazioni previste dall'articolo 30, comma 6. In caso di
fusione internazionale, la relazione contiene informazioni
relative ai benefici pubblici percepiti negli ultimi cinque
anni e ai benefici pubblici localizzati percepiti negli
ultimi dieci anni.
5. La relazione non e' necessaria quando la societa'
partecipante alla fusione e le sue eventuali controllate
hanno come unici dipendenti i membri dell'organo
amministrativo.
6. Gli amministratori riferiscono all'assemblea del
parere espresso dai rappresentanti dei lavoratori o, in
loro assenza, dai lavoratori stessi. Se il parere di cui al
primo periodo e' ricevuto almeno cinque giorni prima
dell'assemblea, e' allegato alla relazione e messo a
disposizione nelle medesime forme.»
«Art. 22 (Relazione degli esperti). - 1. La relazione
di cui all'articolo 2501-sexies del codice civile e'
redatta da uno o piu' esperti scelti fra i soggetti di cui
all'articolo 2409-bis, primo comma, del codice civile. Se
la societa' italiana partecipante alla fusione
transfrontaliera e' ammessa alla negoziazione in mercati
regolamentati, l'esperto e' scelto fra le societa' di
revisione sottoposte alla vigilanza della Commissione
nazionale per le societa' e la borsa.
2. Se la societa' risultante dalla fusione
transfrontaliera e' una societa' per azioni o in
accomandita per azioni, o una societa' di altro Stato
membro di tipo equivalente, l'esperto o gli esperti di cui
al comma 1 sono designati dal tribunale del luogo in cui ha
sede la societa' italiana partecipante alla fusione
transfrontaliera.
3. La relazione di cui all'articolo 2501-sexies del
codice civile puo' essere redatta per tutte le societa'
partecipanti alla fusione transfrontaliera da uno o piu'
esperti indipendenti designati, su richiesta congiunta di
tali societa', o abilitati, da una autorita' amministrativa
o giudiziaria in conformita' della legge applicabile ad una
delle societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera o
alla societa' risultante dalla fusione medesima.
L'autorita' italiana competente alla designazione e' il
tribunale del luogo in cui ha sede la societa' italiana
partecipante alla fusione transfrontaliera o risultante
dalla stessa. La relazione unica contiene le eventuali
ulteriori informazioni richieste dalla legge applicabile
alle societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera.
4. La relazione di cui all'articolo 2501-sexies del
codice civile contiene anche un parere sulla congruita' del
valore di liquidazione, indicato nel progetto, per il caso
di recesso, considerando i criteri di stima indicati
nell'articolo 25, comma 5, e indicando:
a) il metodo o i metodi seguiti per la
determinazione del valore di liquidazione e i valori
risultanti dall'applicazione di ciascuno di tali metodi;
b) le eventuali difficolta' di valutazione.
5. La relazione deve contenere, inoltre, un parere
sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la
determinazione del valore di liquidazione e sull'importanza
relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione
del valore adottato.
6. Se dalla fusione risulta una societa' di capitali
italiana e alla fusione partecipa una societa' di altro
Stato non compresa nell'allegato I della direttiva (UE)
2017/1132 e non soggetta alle regole sulla formazione del
capitale previste dagli articoli 46, 49, 50 e 51 della
predetta direttiva o a regole equivalenti, si applica
l'articolo 2501-sexies, settimo comma, del codice civile.»
«Art. 24 (Decisione). - 1. Per la regolare
costituzione dell'assemblea si osservano le disposizioni di
legge previste per la modificazione dell'atto costitutivo.
La decisione e' adottata con il voto favorevole dei due
terzi del capitale rappresentato in assemblea. Nelle
societa' a responsabilita' limitata e' altresi' necessario
il voto favorevole di almeno la meta' del capitale sociale.
Salvo che sia diversamente previsto dall'atto costitutivo o
dallo statuto, le societa' diverse dalle societa' di
capitali adottano la decisione con il consenso della
maggioranza dei soci determinata secondo la parte
attribuita a ciascuno negli utili. Gli enti non societari
adottano la decisione osservando le disposizioni previste
per la modificazione dell'atto costitutivo.
2. Nelle societa' di capitali lo statuto puo'
richiedere una maggioranza piu' elevata, purche' non
superiore ai nove decimi del capitale sociale.
3. Per l'approvazione del progetto e' richiesto il
consenso di ciascun socio che, con l'operazione, assume
maggiori obblighi economici nei confronti di altri soci o
della societa' o assume responsabilita' illimitata nei
confronti di terzi.
4. L'efficacia della delibera di approvazione del
progetto comune di fusione transfrontaliera puo' essere
subordinata all'approvazione con successiva delibera da
parte dell'assemblea delle modalita' di partecipazione dei
lavoratori nella societa' risultante dalla fusione.
5. Si applica l'articolo 2502, secondo comma, del
codice civile a condizione che tutte le societa'
partecipanti alla fusione deliberino le medesime modifiche.
6. L'incongruita' del rapporto di cambio o del valore
di liquidazione o la non correttezza delle relative
informazioni contenute nelle relazioni di cui agli articoli
21 e 22 non costituisce motivo sufficiente per la
sospensione dell'efficacia o l'annullamento della
decisione.».
7. (Soppresso).»
«Art. 25 (Recesso). - 1. Quando dalla fusione
transfrontaliera risulta una societa' di altro Stato
membro, i soci che non hanno concorso all'approvazione del
progetto di fusione, ferme restando le altre cause di
recesso previste dalla legge o dallo statuto, hanno diritto
di recedere dalla societa' italiana che partecipa alla
fusione in conformita' al presente articolo. Quando la
societa' risultante dalla fusione e' italiana, i soci della
societa' italiana che partecipa alla fusione hanno diritto
di recedere in conformita' a quanto previsto dal codice
civile, ferma restando l'applicazione dei commi 2 e 3 e
degli articoli 19, comma 1, lettera m), e 21, comma 2.
2. I soci che hanno partecipato all'assemblea che ha
adottato la delibera di cui all'articolo 24 possono
esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni
dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese e
comunque non oltre trenta giorni dalla sua adozione. I soci
assenti e i soci privi del diritto di voto nell'assemblea
che ha approvato il progetto di fusione possono esercitare
il diritto di recesso entro quindici giorni dall'iscrizione
della delibera nel registro delle imprese.
3. La dichiarazione di recesso contiene le
indicazioni di cui all'articolo 2437-bis del codice civile
e, a pena di decadenza, l'eventuale contestazione del
valore indicato nel progetto di fusione. Il diritto di
recesso e' esercitato mediante lettera raccomandata oppure
mediante documento informatico sottoscritto con la firma
digitale prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, o con altro tipo di firma elettronica qualificata ai
sensi del regolamento (UE) 910/2014 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e trasmesso al
domicilio digitale indicato nel progetto ai sensi
dell'articolo 19, comma 1, lettera m).
4. Alla liquidazione delle azioni o quote dei soci
recedenti si applicano gli articoli 2437-quater e 2473,
quarto comma, del codice civile, con le seguenti eccezioni:
a) l'offerta in opzione ai soci e l'eventuale
collocamento presso terzi avvengono al valore fissato nel
progetto di fusione;
b) nella societa' per azioni, l'offerta di opzione
e' depositata presso il registro delle imprese entro
quindici giorni dalla scadenza dei termini per il recesso;
c) in caso di assenza di utili o riserve
disponibili nel patrimonio della societa' incorporata,
resta fermo l'obbligo della societa' di liquidare il socio
recedente e non e' pregiudicata l'attuazione della fusione,
fatti salvi l'opposizione dei creditori prevista
dall'articolo 2503 del codice civile e, ove applicabile, il
rispetto dei requisiti di capitale da parte della societa'
risultante dalla fusione;
d) la liquidazione avviene non oltre sessanta
giorni dalla data in cui la fusione ha avuto effetto.
5. Il valore di liquidazione e' determinato dagli
amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo
o del soggetto incaricato della revisione, se presente,
tenuto conto della consistenza patrimoniale della societa'
e delle sue prospettive reddituali, nonche' dell'eventuale
valore di mercato delle azioni o quote. Si osservano le
disposizioni di cui all'articolo 2437-ter, terzo e quarto
comma, del codice civile.
6. In caso di contestazione del valore di
liquidazione da parte di uno o piu' soci, da effettuarsi
nella dichiarazione di recesso, tale valore e' determinato
tramite relazione giurata di un esperto nominato dal
tribunale. L'istanza di nomina dell'esperto e' presentata
entro trenta giorni dall'iscrizione della delibera di
fusione nel registro delle imprese al tribunale ove la
societa' partecipante ha sede. Per le societa' di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n.
168, e' competente la sezione specializzata in materia di
impresa del tribunale individuato a norma dell'articolo 4,
comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 168 del 2003.
Il tribunale assegna all'esperto un termine fino a sessanta
giorni dalla nomina, prorogabile per gravi motivi di
ulteriori sessanta giorni, per la determinazione del valore
di liquidazione. In caso di eccezionale difficolta' di
valutazione, i termini di cui al quarto periodo possono
essere raddoppiati. Il tribunale regola le spese di lite
secondo i criteri di cui agli articoli 91 e seguenti del
codice di procedura civile e, se richiesto, provvede alla
liquidazione del compenso dell'esperto. La determinazione
del valore ha efficacia nei confronti della societa' e di
tutti i soci recedenti che lo hanno contestato e puo'
essere impugnata soltanto nei casi previsti dall'articolo
1349, primo comma, del codice civile. Quando dalla
determinazione dell'esperto risulta un valore superiore a
quello indicato nel progetto, la differenza e' corrisposta
entro sessanta giorni dal deposito della relazione
dell'esperto nella cancelleria del tribunale.
7. Se non e' diversamente previsto nell'atto di
trasferimento delle azioni o quote, il recedente conserva
la qualita' di socio sino alla data in cui la fusione
diviene efficace.»
«Art. 29 (Certificato preliminare). - 1. Su richiesta
della societa' italiana partecipante alla fusione
transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato
preliminare attestante il regolare adempimento, in
conformita' alla legge, degli atti e delle formalita'
preliminari alla realizzazione della fusione.
2. Alla richiesta sono allegati:
a) il progetto di fusione transfrontaliera;
b) la delibera dell'assemblea di approvazione del
progetto;
c) le relazioni degli amministratori e degli
esperti indipendenti, salvo che i soci vi abbiano
rinunciato nei casi consentiti dalla legge, e, se
pervenuto, il parere dei rappresentanti dei lavoratori;
d) le osservazioni di soci, lavoratori e creditori,
se pervenute;
e) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', resa dalle societa' partecipanti alla fusione,
attestante che, nei casi previsti dalla legge, la procedura
di negoziazione e' iniziata;
f) quando dalla fusione risulta una societa'
soggetta alla legge di altro Stato, la documentazione
relativa ai debiti di cui all'articolo 30, comma 4;
f-bis) nei casi di cui alla lettera f), quando
necessario, il consenso della societa' ai sensi del
regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e del Codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per l'acquisizione
delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 3, del
presente decreto;
g) quando necessaria, l'attestazione prevista
dall'articolo 30, comma 5, ultimo periodo, in ordine alla
assenza di intervenute modificazioni;
h) la prova della costituzione delle garanzie o del
pagamento dei debiti risultanti dalle certificazioni di cui
alla lettera f), quando necessario ai fini dell'ottenimento
del certificato preliminare;
i) le informazioni rilevanti, ai fini della
fusione, che riguardano societa' controllanti, controllate
o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
3. Ai fini del rilascio del certificato preliminare,
sulla base della documentazione, delle informazioni e delle
dichiarazioni a sua disposizione, il notaio verifica:
a) l'avvenuta iscrizione presso il registro delle
imprese della delibera di fusione transfrontaliera;
b) il decorso del termine per l'opposizione dei
creditori oppure la realizzazione dei presupposti che
consentono l'attuazione della fusione prima del decorso del
termine, oppure, in caso di opposizione dei creditori, che
il tribunale abbia provveduto ai sensi dell'articolo 2445,
quarto comma, del codice civile;
c) se pertinente, che il progetto di fusione
contenga le informazioni previste dall'articolo 19, comma
1, lettera e), e che sia stata resa la dichiarazione di cui
al comma 2, lettera e), del presente articolo;
d) quando l'assemblea ha subordinato, ai sensi
dell'articolo 24, comma 4, l'efficacia della delibera di
approvazione del progetto comune di fusione
transfrontaliera all'approvazione delle modalita' di
partecipazione dei lavoratori, che queste sono state da
essa approvate;
e) l'assolvimento degli obblighi previsti
dall'articolo 30, ove applicabile;
f) l'assenza, in base alle informazioni e ai
documenti ricevuti o acquisiti, di condizioni ostative
all'attuazione della fusione transfrontaliera relative alla
societa' richiedente;
g) che, in base alle informazioni e ai documenti
ricevuti o acquisiti, la fusione non sia effettuata per
scopi manifestamente abusivi o fraudolenti, dai quali
consegue la violazione o l'elusione di una norma imperativa
del diritto dell'Unione o della legge italiana, e che non
sia finalizzata alla commissione di reati secondo la legge
italiana.
4. Il certificato preliminare e' rilasciato dal
notaio senza indugio e salve ragioni di eccezionale
complessita', specificamente motivate, non oltre trenta
giorni dal ricevimento della documentazione completa.
5. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni
stabilite dalla legge o non osservate formalita' necessarie
per la realizzazione della fusione, comunica senza indugio
agli amministratori della societa' richiedente i motivi
ostativi al rilascio del certificato e assegna alla
societa' un termine per sanare tali mancanze, se ritiene
che le stesse possano essere sanate. In ogni caso, entro il
termine di dieci giorni dalla comunicazione, la societa'
puo' presentare per iscritto le proprie osservazioni. Se
non e' possibile sanare tali mancanze o la societa' non
provvede nel termine concessole, o in quello eventualmente
prorogato per gravi motivi, o rinuncia ad avvalersi del
termine, il notaio comunica agli amministratori della
societa' il rifiuto di rilascio del certificato
preliminare, indicandone i motivi anche rispetto alle
osservazioni ricevute.
6. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione
del rifiuto di cui al comma 5 o alla decorrenza del termine
di cui al comma 4 senza che il notaio abbia rilasciato il
certificato preliminare, gli amministratori possono
domandare il rilascio del certificato mediante ricorso, a
norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile, al tribunale del luogo ove la societa' partecipante
ha sede. Per le societa' di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e' competente la
sezione specializzata in materia di impresa del tribunale
individuato a norma dell'articolo 4, comma 1, dello stesso
decreto.
7. Il tribunale, verificato l'adempimento delle
condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico
ministero, rilascia con decreto il certificato preliminare.
Se ritiene non adempiute le formalita' previste dalla legge
o non osservate formalita' necessarie per la realizzazione
della fusione, il tribunale procede ai sensi del comma 5,
primo periodo.
8. Il certificato preliminare rilasciato ai sensi del
comma 4 o del comma 7 e' depositato per l'iscrizione nel
registro delle imprese, a cura dell'organo amministrativo
della societa', e reso disponibile tramite il BRIS. Fatte
salve altre possibili modalita' di trasmissione,
l'autorita' competente di cui all'articolo 33, comma 4,
acquisisce senza oneri dal registro delle imprese, tramite
il BRIS, il certificato preliminare.
9. Il rifiuto del rilascio del certificato
preliminare ai sensi del comma 5 e il dispositivo del
provvedimento di rigetto del ricorso proposto ai sensi del
comma 6 sono iscritti senza indugio a cura dell'organo
amministrativo della societa' nel registro delle imprese.»
«Art. 31 (Modalita' di costituzione e disciplina
delle garanzie per i debiti e benefici pubblici). - 1. Le
garanzie di cui all'articolo 30 sono costituite per un
ammontare pari al centoquindici per cento del debito
residuo mediante:
a) cauzione in denaro o titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,
costituiti in deposito o pegno a favore dell'ente creditore
presso una banca;
b) fideiussione bancaria o assicurativa o
rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una societa' di revisione iscritta
nel registro di cui al Capo III del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39.
2. La fideiussione rilasciata ai sensi del comma 1,
lettera b), contiene la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957 del codice civile e
l'obbligo di adempiere entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta dell'ente creditore.
3. La garanzia ha effetto subordinatamente
all'efficacia della fusione ed e' svincolata se il debito
si estingue per qualsiasi causa o se l'atto o il
provvedimento da cui il debito medesimo deriva e'
dichiarato nullo o annullato con decisione amministrativa o
giurisdizionale definitiva. In caso di riduzione di almeno
un quinto dell'ammontare del debito, la societa' debitrice
o il garante ha diritto a chiedere la proporzionale
riduzione dell'importo della garanzia.
4. L'attestato di avvenuta prestazione della
garanzia, che l'ente creditore rilascia, a richiesta della
societa' debitrice, costituisce prova del soddisfacimento
della condizione per il rilascio del certificato
preliminare.»
«Art. 32 (Atto di fusione). - 1. La fusione risulta
da atto pubblico.
2. Se la societa' risultante dalla fusione e' una
societa' italiana il notaio redige l'atto pubblico di
fusione di cui all'articolo 2504 del codice civile ed
espleta il controllo di legalita' di cui all'articolo 33.
3. Se la societa' risultante dalla fusione
transfrontaliera e' una societa' di altro Stato l'atto
pubblico di fusione e' redatto dall'autorita' competente
dello Stato la cui legge e' applicabile alla societa'
risultante dalla fusione ed e' depositato presso il notaio
ai fini di cui all'articolo 34, comma 2. Quando tale legge
non prevede che la fusione transfrontaliera risulti da atto
pubblico e nel caso di fusione internazionale, l'atto di
fusione e' redatto dal notaio.»
«Art. 33 (Controllo di legalita' della fusione
transfrontaliera). - 1. Se la societa' risultante dalla
fusione transfrontaliera e' una societa' italiana, il
notaio, entro trenta giorni dal ricevimento dei certificati
preliminari e delle delibere di approvazione del progetto
comune di fusione relativi a ciascuna delle societa'
partecipanti, espleta il controllo di legalita' sulla
attuazione della fusione rilasciandone apposita
attestazione. Fatte salve altre possibili modalita' di
trasmissione, il notaio incaricato del controllo di
legalita' acquisisce il certificato preliminare redatto
dalla competente autorita', senza oneri, dal registro delle
imprese, tramite il BRIS.
2. Ai fini del controllo di cui al comma 1, il notaio
verifica che:
a) le societa' partecipanti alla fusione
transfrontaliera abbiano approvato un identico progetto
comune;
b) siano pervenuti i certificati preliminari alla
fusione transfrontaliera relativi a ciascuna delle societa'
partecipanti;
c) quando necessario, siano state stabilite le
modalita' di partecipazione dei lavoratori ai sensi
dell'articolo 39.
3. Il notaio comunica senza indugio alla societa' le
cause ostative al rilascio dell'attestazione e indica gli
elementi mancanti ai fini dell'iscrizione nel registro
delle imprese. Quando ritiene che tali elementi possano
essere acquisiti ai sensi dell'articolo 5-bis, assegna alla
societa' un congruo termine che puo' essere oggetto di
rinuncia, ed e' prorogabile, su richiesta della parte
interessata, quando ricorrono giustificati motivi.
3-bis. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui
al comma 3, primo periodo, la societa' puo' presentare
osservazioni scritte. Quando gli elementi mancanti non
possono essere acquisiti o la societa' non vi provvede nel
termine previsto dal predetto comma, il notaio comunica
alla societa' i motivi del rifiuto, tenendo conto delle
eventuali osservazioni presentate.
3-ter. In caso di rifiuto o di mancato rilascio
dell'attestazione di cui al comma 1, si osservano le
disposizioni previste dall'articolo 29, commi 6 e 7.
4. Se la societa' risultante dalla fusione
transfrontaliera e' una societa' di altro Stato membro il
controllo di legalita' di cui al comma 1 e' espletato
dall'autorita' all'uopo designata da tale Stato.»
«Art. 34 (Pubblicita'). - 1. Se la societa'
risultante dalla fusione e' italiana, entro trenta giorni,
l'atto di fusione, unitamente all'attestazione di cui
all'articolo 33, comma 1, e ai certificati preliminari, ove
previsti, e' depositato per l'iscrizione nel registro delle
imprese dove ha sede ciascuna delle societa' italiane
partecipanti e la societa' risultante dalla fusione. Il
deposito relativo alla societa' risultante dalla fusione
non puo' precedere quelli relativi alle altre societa'
italiane partecipanti alla fusione. Nel caso di fusione
internazionale, il termine di deposito di cui al primo
periodo decorre dalla data in cui la fusione ha acquistato
efficacia.
2. Se la societa' risultante dalla fusione e' una
societa' di altro Stato membro, entro quarantacinque giorni
dall'espletamento del controllo di cui all'articolo 33,
comma 2, l'atto pubblico di fusione, unitamente
all'attestazione dell'espletamento del suddetto controllo,
e' depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese
dove ha sede la societa' italiana partecipante alla
fusione.»
«Art. 35 (Efficacia della fusione). - 1. Se la
societa' risultante dalla fusione e' italiana, la fusione
ha effetto dalla data di iscrizione dell'atto nel registro
delle imprese del luogo ove ha sede tale societa'. Nella
fusione mediante incorporazione puo' essere stabilita una
data successiva.
2. Fatte salve altre modalita' di trasmissione,
l'ufficio del registro delle imprese di cui al comma 1
comunica senza indugio, tramite il BRIS, al corrispondente
registro delle imprese in cui e' iscritta ciascuna societa'
partecipante alla fusione che l'operazione ha acquistato
efficacia, affinche' provveda alla relativa cancellazione.
3. Quando la societa' risultante dalla fusione e' una
societa' di altro Stato membro, la data dalla quale la
fusione ha effetto e' determinata dalla legge applicabile a
tale societa'.
4. Fatte salve altre modalita' di trasmissione, nel
caso di cui al comma 3, la societa' italiana partecipante
alla fusione transfrontaliera e' cancellata dal registro
delle imprese a seguito della comunicazione, tramite il
BRIS, da parte del registro delle imprese in cui e'
iscritta la societa' risultante dalla fusione, che la
fusione ha acquistato efficacia, a condizione che si sia
provveduto all'iscrizione di cui all'articolo 34, comma
2.».
- Si riporta il testo degli articoli 42, 43, 46, 47, 48
e 49 del citato decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 42 (Norme applicabili alla scissione). - 1.
Salvo quanto espressamente disposto dal presente decreto,
si applica alla societa' italiana partecipante alla
scissione transfrontaliera il titolo V, capo X, sezione III
del libro V del codice civile.
2. Si applicano alla scissione gli articoli 20, 21,
22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38 e 40. Tutti
i riferimenti alla fusione s'intendono riferiti anche alla
scissione.
3. Nella scissione mediante scorporo non spettano ai
soci della societa' scissa i diritti previsti dall'articolo
44, ne' il diritto all'indennizzo previsto dall'articolo
45. Quando la scissione mediante scorporo avviene mediante
la costituzione di una o piu' nuove societa' e il progetto
prevede l'assegnazione di tutte le azioni o quote alla sola
societa' scissa, non sono necessarie la relazione degli
amministratori, ne' la relazione degli esperti sul rapporto
di cambio.
4. Quando la scissione avviene mediante la
costituzione di una o piu' nuove societa' e i criteri di
attribuzione delle azioni o quote sono proporzionali, la
relazione degli esperti e' richiesta per i soli contenuti
di cui all'articolo 22, commi 4, 5 e 6.
5. Fermo quanto previsto dall'articolo 46, in caso di
conflitto tra le norme applicabili alla societa' scissa e
quelle applicabili alla societa' risultante dalla scissione
in ordine gli adempimenti relativi alla sua attuazione, da
compiersi successivamente al rilascio del certificato
preliminare, prevale la legge applicabile alla societa'
risultante dalla scissione.
6. Resta altresi' salvo quanto previsto dal
regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre
2001, in materia di costituzione di una societa' europea e
quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1435/2003 del
Consiglio, del 22 luglio 2003, in materia di costituzione
di una societa' cooperativa europea.»
«Art. 43 (Progetto di scissione). - 1. Il progetto di
scissione transfrontaliera comprende le informazioni di cui
all'articolo 2506-bis, primo comma, del codice civile e di
cui all'articolo 19 e indica i criteri di ripartizione
degli elementi dell'attivo e del passivo non espressamente
assegnati oppure sopravvenuti. Quando la scissione mediante
scorporo avviene mediante la costituzione di una o piu'
nuove societa' e il progetto prevede l'assegnazione di
tutte le azioni o quote alla sola societa' scissa, il
progetto non comprende le informazioni di cui all'articolo
19, comma 1, lettere b) e m), e comma 3.
2. Quando la destinazione di un elemento dell'attivo
non e' desumibile dal progetto, tale elemento e' ripartito,
in caso di assegnazione dell'intero patrimonio della
societa' scissa, tra le societa' beneficiarie e, in caso di
assegnazione parziale del patrimonio della societa' scissa,
tra quest'ultima e le societa' beneficiarie. La
ripartizione avviene in misura proporzionale alla quota del
patrimonio netto assegnato a ciascuna societa', cosi' come
valutato ai fini della determinazione del rapporto di
cambio.
3. Quando la destinazione di un elemento del passivo
non e' desumibile dal progetto, di tale passivita'
rispondono in solido, in caso di assegnazione dell'intero
patrimonio, le societa' beneficiarie e, in caso di
assegnazione parziale del patrimonio, la societa' scissa e
le societa' beneficiarie. La responsabilita' solidale e'
limitata al valore effettivo del patrimonio netto assegnato
o mantenuto da ciascuna societa'.
4. Il progetto indica i criteri di distribuzione, tra
i soci della societa' scissa, delle azioni o quote delle
societa' beneficiarie ed eventualmente della societa'
scissa. Si osservano le maggioranze previste dall'articolo
24, comma 1, anche nell'ipotesi disciplinata dall'articolo
2506, secondo comma, ultimo periodo, del codice civile.
5. Il conguaglio in danaro di cui all'articolo 2506,
secondo comma, del codice civile non puo' essere superiore
al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle
quote assegnate o, in mancanza di valore nominale, della
loro parita' contabile, salvo che la legge applicabile alla
societa' scissa o almeno a una delle societa' beneficiarie
consenta il conguaglio in danaro in misura superiore.»
«Art. 46 (Atto di scissione). - 1. La scissione
risulta da atto pubblico.
2. Quando la scissa e' una societa' italiana, il
notaio redige l'atto pubblico di scissione di cui agli
articoli 2504 e 2506-ter, quinto comma, del codice civile.
3. Quando beneficiaria della scissione
transfrontaliera e' una societa' italiana, l'atto pubblico
e' redatto dall'autorita' competente designata dalla legge
applicabile alla societa' scissa ed e' depositato presso il
notaio ai fini di cui all'articolo 48, comma 2. Quando tale
legge non prevede che la scissione transfrontaliera risulti
da atto pubblico e nel caso di scissione internazionale, il
notaio provvede a redigerlo o riceve in deposito l'atto
pubblico redatto dall'autorita' competente designata dalla
legge applicabile ad altra societa' beneficiaria. In ogni
caso il notaio espleta il controllo di legalita' di cui
all'articolo 47.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, quando
beneficiaria della scissione e' una societa' preesistente,
l'atto pubblico di scissione puo' essere redatto a norma
dell'articolo 32, commi 2 e 3.»
«Art. 47(Controllo di legalita' della scissione
transfrontaliera). - 1. Se beneficiaria della scissione e'
una societa' italiana, il notaio, entro trenta giorni dal
ricevimento del certificato preliminare e della delibera di
approvazione del progetto di scissione transfrontaliera,
espleta il controllo di legalita' sull'attuazione della
scissione transfrontaliera, rilasciandone apposita
attestazione. Fatte salve altre possibili modalita' di
trasmissione, il notaio incaricato del controllo di
legalita' acquisisce senza oneri il certificato
preliminare, redatto dalla competente autorita', presso il
registro delle imprese tramite il BRIS.
2. Ai fini del controllo di cui al comma 1, il notaio
verifica che:
a) siano rispettati i requisiti per la costituzione
e iscrizione nel registro delle imprese delle societa' di
nuova costituzione regolate dalla legge italiana;
b) tutte le societa' partecipanti alla scissione
abbiano approvato un identico progetto di scissione
transfrontaliera;
c) sia pervenuto il certificato preliminare alla
scissione transfrontaliera relativo alla societa' scissa e
alle altre societa' eventualmente partecipanti alla
scissione in qualita' di beneficiarie;
d) quando necessario, siano state stabilite le
modalita' di partecipazione dei lavoratori ai sensi
dell'articolo 50.
3. Quando il notaio rileva l'esistenza di cause
ostative al rilascio dell'attestazione procede in
conformita' all'articolo 33, commi 3 e 3-bis.
3-bis. In caso di rifiuto o di mancato rilascio
dell'attestazione di cui al comma 1, si osservano le
disposizioni previste dall'articolo 29, commi 6 e 7.
4. Se beneficiaria della scissione e' una societa' di
altro Stato membro il controllo di legalita' di cui al
comma 1 e' espletato dall'autorita' all'uopo designata da
tale Stato.»
«Art. 48 (Pubblicita'). - 1. Per la societa' italiana
scissa, l'atto di scissione, unitamente alle attestazioni
rilasciate ai sensi dell'articolo 47, e' depositato per
l'iscrizione nel registro delle imprese dove ha sede la
societa', entro quarantacinque giorni dall'ultima
attestazione. Se una o piu' tra le beneficiarie sono
societa' italiane, il deposito relativo ad esse non puo'
precedere quello relativo alla societa' scissa.
2. Per la societa' italiana beneficiaria della
scissione, entro trenta giorni dal rilascio
dell'attestazione di cui all'articolo 47, comma 1, l'atto
pubblico di scissione, unitamente all'attestazione e al
certificato preliminare, e' depositato per l'iscrizione nel
registro delle imprese del luogo dove la societa' ha sede.
Fatte salve altre modalita' di trasmissione, l'ufficio del
registro delle imprese comunica senza indugio, tramite il
BRIS, l'avvenuta iscrizione al corrispondente registro
delle imprese in cui e' iscritta la societa' scissa.»
«Art. 49 (Efficacia della scissione). - 1. La
scissione di una societa' italiana acquista efficacia
quando l'ufficio del registro delle imprese in cui tale
societa' e' iscritta ha avuto notizia dell'iscrizione
dell'atto di scissione nei registri delle imprese in cui
sono iscritte le societa' beneficiarie, a condizione che si
sia provveduto al deposito previsto dall'articolo 48, comma
1. Gli effetti della scissione decorrono dall'ultima di
tali iscrizioni. Puo' essere stabilita una data di
efficacia successiva, salvo che nel caso di scissione
mediante costituzione di societa' nuove.
2. Fatte salve altre modalita' di trasmissione,
l'ufficio di cui al comma 1 comunica senza indugio, tramite
il BRIS, al corrispondente ufficio del registro delle
imprese in cui e' iscritta ciascuna societa' beneficiaria
che la scissione transfrontaliera ha acquistato efficacia,
indicando la data dell'ultima iscrizione.
3. Se la scissione ha comportato l'assegnazione
dell'intero patrimonio, dopo che la scissione ha acquistato
efficacia, la societa' italiana scissa e' cancellata dal
registro delle imprese.
4. Quando la scissa e' una societa' di altro Stato
membro, la data dalla quale la scissione acquista efficacia
e' determinata dalla legge applicabile a tale societa'.».
 
Art. 2

Modifiche al codice civile

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2506.1, il comma primo e' sostituito dal seguente: «Con la scissione mediante scorporo una societa' assegna l'intero suo patrimonio o parte di esso a una o piu' societa' preesistenti o di nuova costituzione e a se' stessa le relative azioni o quote.»;
b) all'articolo 2506-bis, quarto comma, terzo periodo, le parole «Il progetto» sono sostituite dalle seguenti: «Quando la scissione mediante scorporo avviene mediante la costituzione di una o piu' nuove societa' e il progetto prevede l'assegnazione di tutte le azioni o quote alla sola societa' scissa, il progetto»;
c) all'articolo 2506-ter:
1) al terzo comma, dopo le parole «avviene mediante scorporo» sono inserite le seguenti: «con la costituzione di una o piu' nuove societa' e il progetto prevede l'assegnazione di tutte le azioni o quote alla sola societa' scissa»;
2) il sesto comma e' sostituito dal seguente: «Nella scissione mediante scorporo il socio della societa' scissa che non ha consentito all'operazione non puo' esercitare il diritto di recesso previsto dagli articoli 2473 e 2502.»;
d) all'articolo 2369, quinto comma, le parole «, il trasferimento della sede sociale all'estero» sono soppresse;
e) all'articolo 2510-bis, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «La trasformazione effettuata ai sensi del primo comma si considera trasferimento di sede all'estero, senza riguardo al luogo in cui e' fissata la sede statutaria della societa' risultante dall'operazione.».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 2506.1 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2506.1 (Scissione mediante scorporo). - Con la
scissione mediante scorporo una societa' assegna l'intero
suo patrimonio o parte di esso a una o piu' societa'
preesistenti o di nuova costituzione e a se' stessa le
relative azioni o quote.
La partecipazione alla scissione non e' consentita alle
societa' in liquidazione che abbiano iniziato la
distribuzione dell'attivo.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2506-bis del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2506-bis (Progetto di scissione). - L'organo
amministrativo delle societa' partecipanti alla scissione
redige un progetto dal quale devono risultare i dati
indicati nel primo comma dell'articolo 2501-ter ed inoltre
l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da
assegnare a ciascuna delle societa' beneficiarie e
dell'eventuale conguaglio in danaro.
Se la destinazione di un elemento dell'attivo non e'
desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di assegnazione
dell'intero patrimonio della societa' scissa, e' ripartito
tra le societa' beneficiarie in proporzione della quota del
patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, cosi' come
valutato ai fini della determinazione del rapporto di
cambio; se l'assegnazione del patrimonio della societa' e'
solo parziale, tale elemento rimane in capo alla societa'
trasferente.
Degli elementi del passivo, la cui destinazione non
e' desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo
caso, le societa' beneficiarie, nel secondo la societa'
scissa e le societa' beneficiarie. La responsabilita'
solidale e' limitata al valore effettivo del patrimonio
netto attribuito a ciascuna societa' beneficiaria.
Dal progetto di scissione devono risultare i criteri
di distribuzione delle azioni o quote delle societa'
beneficiarie. Qualora il progetto preveda una attribuzione
delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro
quota di partecipazione originaria, il progetto medesimo
deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la
scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per
un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri
previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico e'
posto l'obbligo di acquisto. Quando la scissione mediante
scorporo avviene mediante la costituzione di una o piu'
nuove societa' e il progetto prevede l'assegnazione di
tutte le azioni o quote alla sola societa' scissa, il
progetto di scissione mediante scorporo non contiene i dati
di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) dell'articolo 2501-ter,
primo comma, ne' altro contenuto incompatibile con
l'assegnazione delle azioni o quote delle societa'
beneficiarie alla societa' stessa, anziche' ai suoi soci.
Il progetto di scissione e' depositato per
l'iscrizione nel registro delle imprese ovvero pubblicato
sul sito Internet della societa' a norma dell'articolo
2501-ter, commi terzo e quarto.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2506-ter del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2506-ter (Norme applicabili). - L'organo
amministrativo delle societa' partecipanti alla scissione
redige la situazione patrimoniale e la relazione
illustrativa in conformita' agli articoli 2501-quater e
2501-quinquies.
La relazione dell'organo amministrativo deve inoltre
illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote
e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto
assegnato alle societa' beneficiarie e di quello che
eventualmente rimanga nella societa' scissa. Quando la
scissione si realizza mediante aumento di capitale con
conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione
dell'organo amministrativo menziona, ove prevista,
l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 2343 e
il registro delle imprese presso il quale tale relazione e'
depositata.
Si applica alla scissione l'articolo 2501-sexies; la
situazione patrimoniale prevista dall'articolo 2501-quater
e le relazioni previste dagli articoli 2501-quinquies e
2501-sexies, non sono richieste quando la scissione avviene
mediante la costituzione di una o piu' nuove societa' e non
siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote
diversi da quello proporzionale o quando la scissione
avviene mediante scorporo con la costituzione di una o piu'
nuove societa' e il progetto prevede l'assegnazione di
tutte le azioni o quote alla sola societa' scissa.
Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di
altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle
societa' partecipanti alla scissione l'organo
amministrativo puo' essere esonerato dalla redazione dei
documenti previsti nei precedenti commi.
Sono altresi' applicabili alla scissione gli articoli
2501-septies, 2502, 2502-bis, 2503, 2503-bis, 2504,
2504-ter, 2504-quater, 2505, primo e secondo comma,
2505-bis e 2505-ter. Tutti i riferimenti alla fusione
contenuti in detti articoli s'intendono riferiti anche alla
scissione.
Nella scissione mediante scorporo il socio della
societa' scissa che non ha consentito all'operazione non
puo' esercitare il diritto di recesso previsto dagli
articoli 2473 e 2502.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2369 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2369 (Seconda convocazione e convocazioni
successive). - Se all'assemblea non e' complessivamente
rappresentata la parte di capitale richiesta dall'articolo
precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata.
Salvo che lo statuto disponga diversamente, le assemblee
delle societa', diverse dalle societa' cooperative, che
fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si
tengono in unica convocazione alla quale si applicano, per
l'assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e
quarto comma, nonche' dell'articolo 2368, primo comma,
secondo periodo, e per l'assemblea straordinaria, le
maggioranze previste dal settimo comma del presente
articolo. Restano salve le disposizioni di legge o dello
statuto che richiedono maggioranze piu' elevate per
l'approvazione di talune deliberazioni.
Nell'avviso di convocazione dell'assemblea puo'
essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
Questa non puo' aver luogo nello stesso giorno fissato per
la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non e'
indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata
entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine
stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 e' ridotto
ad otto giorni.
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria
delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati
nella prima, qualunque sia la parte di capitale
rappresentata, e l'assemblea straordinaria e' regolarmente
costituita con la partecipazione di oltre un terzo del
capitale sociale e delibera con il voto favorevole di
almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.
Lo statuto puo' richiedere maggioranze piu' elevate,
tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina
e la revoca delle cariche sociali.
Nelle societa' che non fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio e' necessario, anche in seconda
convocazione, il voto favorevole di piu' di un terzo del
capitale sociale per le deliberazioni concernenti il
cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della
societa', lo scioglimento anticipato, la proroga della
societa', la revoca dello stato di liquidazione e
l'emissione delle azioni di cui al secondo comma
dell'articolo 2351.
Lo statuto puo' prevedere eventuali ulteriori
convocazioni dell'assemblea, alle quali si applicano le
disposizioni del terzo, quarto e quinto comma.
Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio l'assemblea straordinaria e'
costituita, nelle convocazioni successive alla seconda,
quando e' rappresentato almeno un quinto del capitale
sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di
capitale piu' elevata, e delibera con il voto favorevole di
almeno i due terzi del capitale rappresentato in
assemblea.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2510-bis del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2510-bis (Trasferimento della sede all'estero).
- Il trasferimento all'estero della sede statutaria e'
posto in essere mediante trasformazione in conformita' alle
disposizioni che regolano le operazioni di trasformazione
transfrontaliera e internazionale. La trasformazione
effettuata ai sensi del primo comma si considera
trasferimento di sede all'estero, senza riguardo al luogo
in cui e' fissata la sede statutaria della societa'
risultante dall'operazione.»
 
Art. 3

Disposizioni transitorie

1. Alle operazioni transfrontaliere e internazionali nelle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la societa' italiana che partecipa all'operazione non ha ancora pubblicato il progetto si applicano le seguenti disposizioni del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, come modificate o sostituite dal presente decreto:
a) l'articolo 1, comma 1, lettera s), come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a);
b) l'articolo 8, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera c);
c) l'articolo 19, come modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera b);
d) l'articolo 29, come modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera h);
e) l'articolo 30, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, lettera i).
2. Le disposizioni di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, lettera q), del presente decreto si applicano alle operazioni iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
3. Alle operazioni iniziate in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi l'articolo 40 del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e l'obbligo di informazione e consultazione puo' essere adempiuto, alternativamente, osservando le disposizioni contenute nel comma 2 del predetto articolo, oppure con le modalita' previste dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
 
Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 giugno 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione

Nordio, Ministro della giustizia

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Nordio