Gazzetta n. 143 del 23 giugno 2025 (vai al sommario) |
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LEGGE 6 giugno 2025, n. 87 |
Riconoscimento del relitto del regio sommergibile «Scire'» quale sacrario militare subacqueo. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1 Riconoscimento del relitto del regio sommergibile «Scire'» come sacrario militare subacqueo
1. Al fine di onorare i marinai italiani che hanno perso la vita in un conflitto mondiale per responsabilita' dei regimi nazionalsocialista e fascista, il relitto del regio sommergibile «Scire'», decorato di medaglia d'oro al valor militare, affondato il 10 agosto 1942 nella baia di Haifa nel territorio dello Stato di Israele, e' riconosciuto come sacrario militare subacqueo.
N O T E Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate e alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. |
| Art. 2 Modifica all'articolo 275 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 1. Al comma 1 dell'articolo 275 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: «e-bis) il Sacrario militare subacqueo del regio sommergibile "Scire'" nella Baia di Haifa (Israele)».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 275 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante: «Codice dell'ordinamento militare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010, come modificato dalla presente legge: «Art. 275 (Estensione della disciplina dei sepolcreti di guerra a sacrari nominati»). - 1. Sono equiparati a tutti gli effetti ai cimiteri di guerra, e sono soggetti alla disciplina prevista nella presente sezione: a) il Sacrario di Monte Zurrone (Roccaraso); b) il Monumento sacrario dei 51 martiri di Leonessa (Rieti); c) il Monumento sacrario dedicato al ricordo dei caduti e dei dispersi di tutte le guerre, denominato «Ara Pacis Mundi» di Medea (Gorizia); d) il Sacrario nazionale «Mater Captivorum» di Melle, in Valle Varaita (Cuneo); e) il Tempio Sacrario di Terranegra con il museo dell'ex internato denominato «Tempio nazionale dell'internato ignoto» (Padova); e-bis) il Sacrario militare subacqueo del regio sommergibile "Scire'" nella Baia di Haifa (Israele).». |
| Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 giugno 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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