Gazzetta n. 141 del 20 giugno 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY |
DECRETO 26 maggio 2025 |
Disposizioni applicative per l'attribuzione agli incubatori e agli acceleratori certificati del contributo, sotto forma di credito d'imposta. |
|
|
IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e, in particolare, la sezione IX del predetto decreto, recante «Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative», che agli articoli da 25 a 32 disciplina le misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative; Visto il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione europea del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis; Vista la legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023» e, in particolare, il Capo III, che reca «Disposizioni in materia di start-up e di attivita' di impresa»; Visto l'art. 32 della citata legge e, in particolare, il comma 1, ai sensi del quale: «A decorrere dal periodo d'imposta 2025, agli incubatori certificati di cui all'art. 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e' concesso, nel limite di spesa complessivo di cui al comma 2 del presente articolo, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari all'8 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre societa' che investano prevalentemente in start-up innovative. L'investimento massimo sul quale calcolare il credito d'imposta non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 500.000 euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso del termine di cui al secondo periodo comporta la decadenza dal beneficio e il recupero dello stesso, maggiorato degli interessi legali»; Visto il comma 2 dell'art. 32 della citata legge, il quale prevede che il contributo di cui al comma 1 e' concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025; Visto altresi' il comma 3 dell'art. 32 della citata legge, il quale dispone che con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e delle modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, nonche' la definizione delle modalita' di verifica, controllo ed eventuale recupero dei benefici non spettanti; Visto il comma 4 dell'art. 32 della citata legge, il quale prevede che i contributi di cui al comma 1 sono concessi nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed in particolare gli articoli 46 e 47 concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' e l'art. 76 in materia di false attestazioni e mendaci dichiarazioni; Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati; Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, concernente «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234»; Visto l'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»; Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante «Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonche' in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attivita' economiche», che all'art. 8, comma 2, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, il Registro nazionale per gli aiuti di Stato assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell'amministrazione concedente, all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all'erogazione di agevolazioni, di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, al comma 3, che la pubblicita' legale degli interventi di incentivazione e' assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» e che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' limitata ad avvisi sintetici sui provvedimenti adottati per la disciplina e l'accesso agli interventi, nonche' sulle relative modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 17 che prevede la compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali; Visto il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205»; Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 e, in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta; Considerata la necessita' di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 32, comma 3, della legge 16 dicembre 2024, n. 193;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) «decreto-legge n. 179/2012»: il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, cosi' come modificato dall'art. 30 della legge concorrenza 2023 recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; b) «incubatori certificati»: le societa' di cui all'art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 179/2012; c) «acceleratori certificati»: gli incubatori che svolgono in via esclusiva attivita' di supporto e accelerazione di start-up innovative, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, ultimo periodo, del decreto-legge n. 179/2012; d) «legge concorrenza 2023»: la legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023»; e) «Ministero»: il Ministero delle imprese e del made in Italy; f) «organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative»: organismo di investimento collettivo del risparmio, come definito dall'art. 1, comma 1, lettera k) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, istituito in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo, che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui e' effettuato l'investimento agevolato, detiene azioni o quote di start-up innovative di valore almeno pari al 70 percento del valore complessivo delle attivita' risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta; g) «altre societa' che investano prevalentemente in start-up innovative: si intendono le societa' che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui e' effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie o comunque non detenute per la negoziazione, di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta; h) «regolamento de minimis»: il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; i) «Registro nazionale degli aiuti»: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il cui funzionamento e' disciplinato dal regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115; j) «start-up innovative»: le societa' di capitali che possiedono i requisiti di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012; l) «impresa unica»: le imprese tra le quali intercorre almeno una delle relazioni previste dall'art. 2, paragrafo 2, del regolamento de minimis; m) «soggetto gestore»: Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, soggetto delegato, con apposita convenzione o accordo tra PPAA, alla cura dell'istruttoria delle domande, dell'identificazione del diritto alla spettanza del credito d'imposta e dei servizi connessi, dell'esecuzione dei controlli e delle ispezioni sulle iniziative finanziate; n) «decreto legislativo n. 123 del 1998»: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59». |
| Art. 2
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto reca le disposizioni applicative per l'attribuzione agli incubatori e agli acceleratori certificati del contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'art. 32 della legge concorrenza 2023 definendo, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta nonche' le modalita' di verifica, controllo ed eventuale recupero dei benefici non spettanti, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa annuale stabilito dal comma 2 dello stesso art. 32. |
| Art. 3
Risorse
1. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'art. 2 e' concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, al netto delle somme spettanti al soggetto gestore di cui all'art. 7. 2. Le risorse finanziare di cui al comma 1 sono versate sulla contabilita' speciale n. 1778, rubricato «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», per la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del presente decreto. |
| Art. 4
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare del contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dal presente decreto, gli incubatori e gli acceleratori certificati che alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 8: a) sono regolarmente costituiti e iscritti e attivi nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese prevista dall'art. 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012; b) non sono sottoposti a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie; c) non sono destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e non si trovano in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative. |
| Art. 5
Investimenti ammissibili
1. Costituiscono investimenti ammissibili le somme investite dai soggetti beneficiari a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui all'art. 8, comma 2, nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre societa' che investano prevalentemente in start-up innovative. 2. L'investimento massimo per il quale e' riconosciuto il credito d'imposta non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, a decorrere dal 2025, l'importo di 500.000 euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni dalla data di effettuazione. |
| Art. 6
Agevolazioni concedibili
1. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'art. 2 e' concesso ai sensi del regolamento de minimis, con le esclusioni settoriali e nei limiti di massimale ivi previsti anche per impresa unica. 2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, e' riconosciuto in misura pari all'8 per cento dell'investimento di cui all'art. 5, comma 2, nel rispetto del limite di spesa annuo previsto dall'art. 3, comma 1. 3. Il contributo di cui al presente decreto puo' essere cumulato con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento. |
| Art. 7
Soggetto gestore
1. Per gli adempimenti amministrativi e tecnici relativi agli interventi di cui al presente decreto, comprendenti la ricezione, la valutazione e l'approvazione delle domande di agevolazione, l'erogazione, il controllo e il monitoraggio dell'agevolazione, nonche' la realizzazione di un sistema informativo atto alla gestione complessiva della misura, il Ministero si avvale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia. 2. Gli oneri connessi alle attivita' di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 123 del 1998, sono riconosciuti entro il limite del 4% delle risorse di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto. 3. Con apposita convenzione tra il Ministero e il soggetto gestore sono regolati i reciproci rapporti connessi alle attivita' previste dal presente decreto, nonche', con riferimento all'attivita' di gestione da questi svolta, le modalita' per il trasferimento delle risorse finanziarie di cui al comma 2 al soggetto gestore e le modalita' di rendicontazione delle spese effettuate dallo stesso. |
| Art. 8
Procedura di accesso
1. Prima dell'effettuazione dell'investimento, ai fini della fruizione dei crediti d'imposta, gli incubatori e gli acceleratori certificati presentano istanza al soggetto gestore attraverso apposita procedura secondo quanto previsto dal comma 2. L'istanza indica, per ciascun anno, l'ammontare e le caratteristiche dell'investimento che intendono effettuare, gli elementi identificativi della start-up innovativa destinataria dell'investimento e, in caso di investimento indiretto, dell'organismo di investimento collettivo del risparmio o di altre societa' che investano prevalentemente in start-up innovative, nonche' la data presunta dell'investimento e l'importo del credito d'imposta richiesto. 2. Con apposito bando da adottarsi con decreto del Ministero entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono definite la data di apertura dei termini di presentazione delle istanze, la procedura attraverso la quale presentare l'istanza, le modalita' di verifica della stessa, le modalita' di comunicazione degli esiti all'istante con l'indicazione del credito fruibile e sino al raggiungimento del limite di spesa annuale complessivo di cui all'art. 3, comma 1. |
| Art. 9
Modalita' di fruizione
1. Il soggetto beneficiario puo' fruire del credito di imposta con le modalita' disciplinate nel presente articolo, solo dopo l'effettiva realizzazione dell'investimento. 2. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. 3. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo fruibile, indicato nella comunicazione degli esiti di cui all'art. 8, comma 2, e comunicato all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 1 dell'art. 10, pena lo scarto dell'operazione di versamento. 4. Il credito d'imposta di cui al presente decreto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso e' stato riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. |
| Art. 10
Trasmissione dei dati
1. Il Ministero, anche avvalendosi del soggetto gestore, trasmette all'Agenzia delle entrate, preventivamente alle comunicazioni degli esiti di cui all'art. 8, comma 2, e con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco dei beneficiari ammessi a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione. Con le stesse modalita' sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d'imposta fruibili. 2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero con modalita' telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco dei beneficiari che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi. |
| Art. 11
Decadenza dalle agevolazioni fiscali
1. Il soggetto beneficiario decade dal contributo nei seguenti casi: a) accertamento, successivamente alla concessione dell'agevolazione, dell'assenza di uno o piu' requisiti di cui all'art. 25 del decreto-legge n. 179/2012, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente e non sanabili; b) accertamento della decadenza dal diritto alla fruizione del credito per cessione, anche parziale, a titolo oneroso o gratuito, dell'investimento, prima del decorso del termine di tre anni dalla data di effettuazione dell'investimento, ovvero per l'intervento di altre circostanze che comportano, entro il medesimo termine, il mancato mantenimento dell'investimento, salvi i casi indipendenti dalla volonta' del soggetto beneficiario; c) perdita delle caratteristiche da parte del destinatario dell'investimento della qualifica di start-up innovativa, prima che sia decorso il periodo di mantenimento di cui all'art. 5, comma 2; d) impossibilita' di svolgimento dei controlli di cui all'art. 10 per fatto imputabile al soggetto beneficiario; e) altre violazioni o inadempimenti riscontrati dal Ministero o dall'Agenzia dell'entrate da cui consegue la non spettanza, anche parziale, del credito d'imposta. 2. Le disposizioni in materia di revoca di cui al presente articolo non trovano applicazione nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up innovativa dovuta (i) alla scadenza del termine previsto dalla normativa per la permanenza nella sezione speciale del registro imprese, (ii) o al superamento della soglia di valore della produzione annua pari a euro 5.000.000, (iii) alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione, (iv) o all'acquisizione dei requisiti di PMI innovativa, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. 3. Disposta la revoca dell'agevolazione, il Ministero provvede al recupero dell'importo del credito indebitamente fruito, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, maggiorato delle sanzioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e degli interessi secondo le leggi vigenti, per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato. 4. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, costituiscono crediti inesistenti, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera g-quater) del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, le fattispecie di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) del presente decreto mentre costituiscono crediti non spettanti, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera g-quinquies del medesimo decreto legislativo, le fattispecie individuate nelle lettere da b) ad e) del comma 1 presente articolo. 5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi. |
| Art. 12
Controlli
1. Il Ministero, anche avvalendosi del soggetto gestore, procede ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni e delle comunicazioni rese ai sensi del presente decreto, nonche' sull'effettiva realizzazione dell'investimento, anche al fine del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11. 2. Ai fini dei relativi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, per un periodo di cinque anni dall'investimento effettuato, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettiva esecuzione, nonche' apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti che attesti l'effettuazione e l'entita' dell'investimento agevolato. A tal fine, i bonifici devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente decreto. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione e' rilasciata da un revisore legale dei conti o da una societa' di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la societa' di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'art. 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). |
| Art. 13
Disposizioni finali
1. L'intervento di cui al presente decreto e' gestito dalla Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero. 2. I dati personali di cui il Ministero venga in possesso in occasione della gestione dei procedimenti previsti dal presente decreto sono trattati nel rispetto del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, nonche' ai sensi della disciplina del regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni contenute nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241. I soggetti che intendono fruire del credito di imposta sono tenuti a prendere visione, in sede di presentazione dell'istanza, dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nel sito internet del Ministero delle imprese e del made in Italy. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy. Le informazioni rilevanti in merito al presente intervento sono pubblicate nella piattaforma telematica Incentivi.gov.it Dell'adozione del presente decreto e' dato, altresi', avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 maggio 2025
Il Ministro delle imprese e del made in Italy Urso Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 823 |
|
|
|