Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2025 (vai al sommario) |
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |
DELIBERA 4 giugno 2025 |
Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori della Consob, ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, e sulla procedura per la presentazione e la valutazione degli impegni, ai sensi dell'articolo 196-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni. (Delibera n. 23597). |
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LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante «Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari»; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52» (di seguito, «TUF»); Visto l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari», che indica i principi a cui devono, tra l'altro, uniformarsi i procedimenti sanzionatori della Consob; Vista la delibera Consob n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni, con la quale e' stato adottato il «Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori della Consob, ai sensi dell'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni» (di seguito, «Regolamento sanzionatorio»); Vista la delibera Consob n. 19654 del 5 luglio 2016 e successive modificazioni, con la quale e' stato adottato il «Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni»; Vista la delibera Consob n. 23203 del 12 luglio 2024, recante «Ridefinizione dell'assetto organizzativo della Consob e definizione delle funzioni e dei compiti demandati alle unita' organizzative» che ha, tra l'altro, disposto la ridenominazione dell'Ufficio sanzioni amministrative in Servizio sanzioni amministrative; Visto l'art. 23 della legge 5 marzo 2024, n. 21 e successive modificazioni, che ha introdotto l'art. 196-ter del TUF, disciplinante, per le violazioni di competenza della Consob, l'istituto degli impegni, consentendo al destinatario di un procedimento sanzionatorio dell'Autorita' di presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione; Considerato che il sopra richiamato art. 196-ter del TUF, al comma 4, attribuisce alla Consob il compito di definire «con proprio provvedimento generale, in conformita' con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione degli impegni»; Ritenuto, quindi, necessario procedere alla revisione del regolamento sanzionatorio al fine di disciplinare la procedura per la presentazione e la valutazione degli impegni, in ossequio a quanto disposto dal citato art. 196-ter, comma 4, del TUF; Considerata, inoltre, la complessiva verifica d'impatto delle disposizioni contenute nel regolamento sanzionatorio, svolta ai sensi dell'art. 8 del citato regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale di cui alla delibera Consob n. 19654 del 5 luglio 2016 e successive modificazioni; Ritenuto opportuno, alla luce degli esiti della verifica d'impatto, effettuare ulteriori interventi al regolamento sanzionatorio funzionali, in particolare, a fornire chiarimenti, nonche' ad apportarvi miglioramenti in termini di efficienza, efficacia e tempestivita' dell'azione amministrativa nel suo complesso; Valutate le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione pubblicato in data 27 gennaio 2025, recante la proposta di revisione del regolamento sanzionatorio, come rappresentate nella relazione illustrativa pubblicata sul sito internet della Consob;
Delibera:
Art. 1 Adozione del regolamento generale sui procedimenti sanzionatori della Consob e sulla procedura per la presentazione e la valutazione degli impegni
1. E' approvato l'accluso «Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori della Consob, ai sensi dell'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, e sulla procedura per la presentazione e la valutazione degli impegni, ai sensi dell'art. 196-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni». |
| Allegato Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori della Consob, ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, e sulla procedura per la presentazione e la valutazione degli impegni, ai sensi dell'articolo 196-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni
Art. 1.
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento reca la disciplina generale del procedimento sanzionatorio della Consob in applicazione dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. 2. In attuazione dell'articolo 196-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni (Tuf), il presente regolamento disciplina, altresi', le regole procedurali per la presentazione degli impegni da parte dei soggetti destinatari delle contestazioni e la loro valutazione da parte della Consob. |
| Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. La presente delibera e' pubblicata nel sito internet della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Il regolamento adottato con la presente delibera si applica ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonche' ai procedimenti sanzionatori avviati prima della data della sua entrata in vigore e non ancora conclusi alla medesima data, in ragione della fase procedimentale in corso. 3. Ai procedimenti sanzionatori avviati prima della data di entrata in vigore della presente delibera e gia' conclusi alla medesima data, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel «Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori della Consob, ai sensi dell'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni», adottato con la delibera Consob n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni. 4. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente delibera, sono gia' destinatari di provvedimenti sanzionatori della Consob possono presentare a quest'ultima apposita istanza al fine di chiedere, laddove ne ricorrano le condizioni, l'applicazione della disciplina sull'anonimizzazione del provvedimento sanzionatorio pubblicato sul sito internet secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 7, del regolamento adottato con la presente delibera. 5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, dalla data di entrata in vigore della presente delibera, il «Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, ai sensi dell'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni», adottato con la delibera Consob n. 18750 del 19 dicembre 2013, e' abrogato.
Roma, 4 giugno 2025
Il Presidente: Savona |
| Art. 2.
Responsabilita' del procedimento
1. L'unita' organizzativa responsabile del procedimento sanzionatorio e' il Servizio sanzioni amministrative. 2. Il responsabile del procedimento sanzionatorio e' il responsabile del Servizio sanzioni amministrative. Esso puo' assegnare la responsabilita' di singoli procedimenti ad altro dipendente della stessa unita' organizzativa. Di tale assegnazione e' data comunicazione ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti. 3. Il responsabile del procedimento sanzionatorio assicura il legittimo, adeguato, completo e tempestivo svolgimento dell'istruttoria, garantendo l'effettivita' del diritto di difesa dei destinatari della lettera di contestazione degli addebiti e del contraddittorio. |
| Art. 3.
Comunicazioni e notificazioni
1. Le comunicazioni e le notificazioni previste dal presente regolamento sono effettuate presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata alla Consob dai soggetti interessati o nelle altre forme previste dall'ordinamento vigente. |
| Art. 4.
Avvio del procedimento
1. L'avvio del procedimento sanzionatorio e' disposto a mezzo di lettera di contestazione degli addebiti sottoscritta congiuntamente dal responsabile della Divisione competente e dal direttore generale o, su delega di quest'ultimo, dal Vice direttore generale. La contestazione degli addebiti e' effettuata entro il termine di centottanta giorni, ovvero di trecentosessanta giorni se gli interessati risiedono o hanno la sede all'estero, dall'accertamento compiuto sulla base degli elementi comunque acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell'attivita' di vigilanza svolta dalla Consob e delle successive valutazioni. 2. Il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio e' stabilito in duecento giorni e decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di perfezionamento per i destinatari della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti. Nel caso di procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di piu' soggetti, il predetto termine, da considerarsi unico per tutti i destinatari della lettera di contestazione, decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di perfezionamento dell'ultima notificazione. La data di conclusione dei procedimenti sanzionatori e' resa nota nel sito internet dell'Istituto con modalita' idonee a garantire la riservatezza. 3. La lettera di contestazione degli addebiti contiene: a) il riferimento all'attivita' di vigilanza, alle eventuali verifiche ispettive o alla documentazione comunque acquisita dalla quale sia emersa la violazione; b) la descrizione della violazione; c) l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie; d) l'indicazione del numero univoco del procedimento; e) l'indicazione dell'unita' organizzativa responsabile del procedimento; f) la comunicazione che la data di conclusione del procedimento e' consultabile nel sito internet della Consob, successivamente all'espletamento delle procedure di notificazione della lettera di contestazione degli addebiti; g) l'indicazione dell'unita' organizzativa presso la quale puo' essere presa visione ed estratta copia dei documenti istruttori e le modalita' di presentazione della relativa istanza; h) l'indicazione della facolta' per i destinatari della lettera di contestazione di presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione, secondo quanto previsto dal Capo III; i) l'indicazione della facolta' per i destinatari della lettera di contestazione, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa, di presentare eventuali deduzioni e documenti, di chiedere - per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni - la proroga del termine per la presentazione di deduzioni e documenti, nonche' di chiedere la fissazione dell'audizione personale; j) l'indicazione della facolta' per i destinatari della lettera di contestazione che abbiano presentato le deduzioni scritte ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero abbiano partecipato all'audizione prevista dall'articolo 5, comma 4, di presentare proprie deduzioni finali scritte alla Commissione nei trenta giorni successivi alla data di ricezione della relazione finale del Servizio sanzioni amministrative prevista dall'articolo 6, comma 4; k) l'indicazione della PEC presso la quale effettuare le comunicazioni previste dal presente regolamento; l) l'invito a comunicare con il primo atto utile l'eventuale PEC presso la quale il soggetto interessato intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni previste dal presente regolamento; m) l'indicazione della facolta' per i destinatari della lettera di contestazione di fornire elementi informativi utili a consentire l'individuazione della propria capacita' finanziaria. 4. Nell'ipotesi in cui sussistano i presupposti indicati dall'articolo 194-quinquies del Tuf, la lettera di contestazione degli addebiti contiene anche l'indicazione del termine e delle modalita' con le quali l'interessato potra' effettuare il pagamento in misura ridotta. |
| Art. 5.
Diritto di difesa
1. I destinatari della lettera di contestazione degli addebiti esercitano il proprio diritto di difesa nell'ambito della fase istruttoria, anche con l'assistenza di terzi, mediante la presentazione di deduzioni scritte e documenti, l'accesso agli atti nonche' l'audizione personale in merito agli addebiti contestati. Inoltre, ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti, che abbiano presentato le deduzioni scritte ai sensi del comma 2, ovvero abbiano partecipato all'audizione prevista dal comma 4, e' trasmessa la relazione del Servizio sanzioni amministrative per l'esercizio della facolta' prevista dall'articolo 8, comma 2. 2. Le deduzioni scritte e i documenti sono inviati al Servizio sanzioni amministrative entro il termine di legge di trenta giorni dalla data di perfezionamento per il destinatario della notifica della lettera di contestazione degli addebiti. Tale termine puo' essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati. 3. I destinatari della lettera di contestazione degli addebiti possono chiedere, con istanze separate, alla Divisione che ha formulato le contestazioni di avere accesso agli atti del procedimento sanzionatorio e al Servizio sanzioni amministrative di avere accesso esclusivamente agli ulteriori atti del procedimento sanzionatorio confluiti nel fascicolo istruttorio successivamente all'avvio del procedimento medesimo. Ove l'istanza di accesso sia presentata alla Divisione che ha formulato le contestazioni entro il termine previsto dal comma 2, primo periodo, il termine per la presentazione di deduzioni scritte e documenti e' sospeso, per una sola volta, dalla data di presentazione dell'istanza fino alla data in cui e' consentito l'accesso. 4. Entro il termine di cui al comma 2, primo periodo, i destinatari della lettera di contestazione degli addebiti possono chiedere, con istanza separata, di essere sentiti personalmente. Il Servizio sanzioni amministrative comunica agli istanti la data dell'audizione. Tale data, anche a fronte di istanze di differimento reiterate, puo' essere differita, su richiesta motivata, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni. In caso di accoglimento della richiesta di differimento, il termine di conclusione del procedimento e' sospeso per il periodo intercorrente tra la data inizialmente stabilita per l'audizione e la data di effettivo svolgimento della stessa ovvero, in caso di mancata audizione, per il termine massimo di trenta giorni. All'audizione possono partecipare, su richiesta del Servizio sanzioni amministrative, funzionari della Divisione che ha formulato le contestazioni. Dell'audizione e' formato apposito processo verbale che viene sottoscritto dai soggetti partecipanti. 5. Ferma restando la garanzia del diritto di difesa, l'attivita' difensiva nell'ambito del procedimento sanzionatorio si svolge nel rispetto del principio della leale collaborazione delle parti con la Consob. Le deduzioni scritte indicate al comma 2 sono presentate rispettando l'ordine delle contestazioni; qualora le medesime deduzioni superino le trenta pagine, riportano un indice e una sintesi delle argomentazioni difensive presentate. La produzione di documentazione inutilmente sovrabbondante, disordinata, inconferente o ingiustificatamente dilazionata, puo' costituire elemento di valutazione negativo del grado di cooperazione degli interessati con la Consob. |
| Art. 6.
Istruttoria del procedimento
1. Il Servizio sanzioni amministrative, ricevute le deduzioni e i documenti dei destinatari della lettera di contestazione degli addebiti o scaduto il termine per la loro presentazione, procede all'esame degli atti del procedimento sanzionatorio. 2. Il Servizio sanzioni amministrative puo' chiedere alla Divisione che ha formulato le contestazioni, nonche' ad ogni altra unita' organizzativa il cui supporto sia ritenuto utile, una relazione tecnica sulle difese svolte dai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti e su ogni altro aspetto meritevole di approfondimento. Le relazioni tecniche - predisposte entro il termine massimo di trenta giorni dalle unita' organizzative interessate - sono trasmesse dal Servizio sanzioni amministrative ai predetti soggetti, i quali hanno facolta' di presentare, entro trenta giorni dalla ricezione, proprie osservazioni in replica. 3. Nel caso previsto al comma 2, il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio e' sospeso a decorrere dalla data di protocollazione della nota con la quale il Servizio sanzioni amministrative chiede la relazione tecnica sino alla scadenza del termine entro il quale i destinatari della lettera di contestazione degli addebiti hanno la facolta' di presentare le proprie osservazioni in replica. 4. All'esito dell'esame degli atti del procedimento e a conclusione della fase istruttoria, il Servizio sanzioni amministrative predispone una relazione finale nella quale formula proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata e alla specifica determinazione del tipo e dell'entita' della sanzione ovvero in merito all'archiviazione, e la trasmette alla Commissione entro trentacinque giorni precedenti alla scadenza del termine di conclusione del procedimento. 5. Ai fini della determinazione degli importi edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogabili dalla Consob, il fatturato rilevante e' il fatturato annuo dell'ultimo esercizio il cui bilancio alla data della violazione risulta approvato dall'organo competente. Tale fatturato e' calcolato in conformita' ai criteri previsti nell'appendice del presente regolamento. 6. Nella relazione indicata dal comma 4, il Servizio sanzioni amministrative, valutati i presupposti indicati dall'articolo 194-quater del Tuf, puo' formulare proposta motivata in merito all'applicazione dell'ordine di eliminare le infrazioni contestate, in luogo della sanzione amministrativa pecuniaria. Con il provvedimento di applicazione dell'ordine la Consob puo' indicare le misure da adottare a questo scopo entro il termine fissato nel provvedimento stesso. Resta ferma, in ogni fase del procedimento, la possibilita' per la Commissione di adottare, su proposta della Divisione competente, ai sensi delle vigenti disposizioni, provvedimenti specifici nei confronti dei soggetti vigilati, anche volti alla cessazione dei comportamenti non conformi alla normativa di riferimento. 7. Nei casi previsti dal comma 6, il Servizio sanzioni amministrative, qualora riscontri dall'esame delle deduzioni e dei documenti presentati dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 5, che gli interventi posti in essere abbiano portato alla eliminazione delle infrazioni contestate, ne tiene conto nella proposta motivata per la Commissione ai fini della conclusione del procedimento. |
| Art. 7.
Riunione e separazione
1. Il Servizio sanzioni amministrative, a condizione che cio' non determini un ritardo nella definizione dei procedimenti, puo' disporre la riunione di procedimenti nei casi in cui la violazione contestata sia stata commessa da piu' persone, in concorso o in cooperazione fra loro, ovvero se essa sia stata commessa da piu' persone con condotte indipendenti. La riunione dei procedimenti puo' essere altresi' disposta qualora per la natura delle violazioni contestate sia opportuna una valutazione congiunta delle singole posizioni dei soggetti interessati. In tali ipotesi, il termine finale del procedimento coincide con quello relativo al procedimento avviato per ultimo. 2. Nel caso di procedimento avviato nei confronti di piu' soggetti, il Servizio sanzioni amministrative puo' disporre la separazione delle singole posizioni dei soggetti interessati qualora cio' sia ritenuto necessario per assicurare il corretto e adeguato esercizio dell'attivita' istruttoria. 3. La riunione ovvero la separazione disposte ai sensi dei commi 1 e 2 sono comunicate dal Servizio sanzioni amministrative ai soggetti interessati. |
| Art. 8.
Fase decisoria
1. Contestualmente alla trasmissione alla Commissione, fatti salvi i tempi occorrenti per l'eventuale traduzione in lingua straniera, la relazione finale predisposta dal Servizio sanzioni amministrative, con l'omissione delle parti sottratte all'esercizio del diritto di accesso, e' trasmessa ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti che abbiano presentato le deduzioni scritte ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero abbiano partecipato all'audizione prevista dall'articolo 5, comma 4. 2. Entro il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della relazione del Servizio sanzioni amministrative da parte dei destinatari della lettera di contestazione degli addebiti, gli stessi possono presentare alla Commissione proprie controdeduzioni scritte in replica alle considerazioni del Servizio sanzioni amministrative. Qualsiasi documento presentato successivamente a tale termine non sara' preso in considerazione. 3. Nel caso previsto al comma 1, il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio e' sospeso dalla data di protocollazione della relazione del Servizio sanzioni amministrative fino alla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni scritte da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la relazione del Servizio sanzioni amministrative. 4. Le controdeduzioni scritte previste al comma 2 replicano sinteticamente alle considerazioni del Servizio sanzioni amministrative in merito alla sussistenza e alla gravita' della violazione contestata. Qualora, in presenza di motivate ragioni, superino le quindici pagine, esse riportano un indice e una sintesi delle argomentazioni difensive presentate. Si applica l'articolo 5, comma 5, ultimo periodo. 5. Il procedimento sanzionatorio si conclude con l'adozione da parte della Commissione del provvedimento sanzionatorio, dell'atto di archiviazione ovvero della proposta di applicazione di misura sanzionatoria di competenza di altra amministrazione o autorita'. 6. I provvedimenti o gli atti previsti dal comma 5 sono notificati o comunicati ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti. 7. La disciplina prevista dal presente articolo si applica anche nel caso in cui la Commissione richieda al Servizio sanzioni amministrative una relazione integrativa. Il Servizio sanzioni amministrative provvede alla trasmissione della relazione integrativa entro quarantacinque giorni dalla richiesta, salve motivate ragioni. In tale ipotesi, il termine di conclusione del procedimento e' sospeso dalla data della richiesta della relazione integrativa fino al ventesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni scritte da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la relazione integrativa. |
| Art. 9.
Pubblicazione del provvedimento
1. Il provvedimento sanzionatorio e' pubblicato per estratto nel sito internet della Consob dopo la notizia dell'avvenuta notificazione al soggetto interessato ovvero, nel caso di piu' soggetti, dopo la notizia dell'avvenuta ultima notificazione. Qualora la notifica debba eseguirsi all'estero, il provvedimento sanzionatorio e' comunque pubblicato per estratto nel sito internet della Consob decorsi trenta giorni dall'avvio delle procedure finalizzate alla notificazione ovvero, nel caso di piu' soggetti, decorsi trenta giorni dall'avvio delle procedure finalizzate all'ultima notificazione. 2. L'estratto contiene almeno: a) le fonti normative poste alla base del procedimento sanzionatorio; b) i fatti contestati e la disposizione violata; c) la sintetica indicazione degli atti del procedimento; d) la decisione della Commissione con la menzione del soggetto sanzionato, l'indicazione della violazione accertata, del tipo e dell'entita' della sanzione applicata nonche' dei criteri posti alla base della determinazione della sanzione, ai sensi dell'articolo 194-bis del Tuf. 3. A margine del provvedimento pubblicato sono annotate le informazioni riguardanti l'avvenuta presentazione di ricorso giurisdizionale da parte del soggetto interessato con riguardo a: 1) l'Autorita' adita e le date di notifica e deposito del ricorso; 2) l'indicazione degli estremi dei provvedimenti, anche cautelari, adottati dall'Autorita' adita sul ricorso, anche se non definitivi; 3) la decisione sul ricorso. 4. Le medesime informazioni sono pubblicate con riguardo ai giudizi di impugnazione dei provvedimenti adottati dall'Autorita' adita sul ricorso. 5. La Commissione puo' disporre nel provvedimento sanzionatorio modalita' ulteriori di pubblicazione, ponendo le relative spese a carico del soggetto interessato. 6. La Commissione puo' disporre la pubblicazione del provvedimento in forma anonima, il differimento della stessa, ovvero l'esclusione della pubblicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 195-bis del Tuf. 7. Laddove la pubblicazione non sia gia' avvenuta in forma anonima ai sensi dell'articolo 195-bis, comma 2, del Tuf, i dati personali atti all'identificazione del soggetto sanzionato contenuti nel provvedimento sanzionatorio restano sul sito internet della Consob per cinque anni dalla data di pubblicazione del medesimo provvedimento. Nel caso di opposizione giurisdizionale avverso il provvedimento sanzionatorio non definita entro il termine di cinque dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito internet della Consob, i dati personali atti all'identificazione del soggetto sanzionato ivi contenuti restano pubblicati per sei mesi decorrenti dalla data del passaggio in giudicato della decisione che definisce il gravame o, nell'ipotesi di provvedimento sanzionatorio plurisoggettivo, decorrenti dalla data del passaggio in giudicato della decisione che definisce l'ultimo gravame instaurato sul medesimo provvedimento. |
| Art. 10.
Presentazione della proposta di impegni
1. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di perfezionamento della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, il destinatario della stessa puo' presentare al Servizio sanzioni amministrative una proposta recante impegni ai sensi dell'articolo 196-ter del Tuf. Entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della proposta di impegni, il proponente puo' fornire integrazioni su specifici aspetti della medesima proposta che necessitano di maggiori approfondimenti. 2. Ove il destinatario della lettera di contestazione degli addebiti abbia presentato, entro il termine di trenta giorni dalla data di perfezionamento della notificazione della stessa, un'istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio alla Divisione che ha formulato le contestazioni, il termine per la presentazione della proposta di impegni indicato al comma 1, primo periodo, e' sospeso, per una sola volta, dalla data di presentazione dell'istanza fino alla data in cui e' consentito l'accesso. 3. La tempestiva presentazione di una proposta di impegni interrompe il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio indicato all'articolo 4, comma 2, fino alla conclusione della procedura di cui al presente capo. Nel caso di procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di piu' soggetti, l'interruzione del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio si applica esclusivamente nei confronti dei soggetti che hanno presentato la proposta di impegni. Si applica l'articolo 7, commi 2 e 3. 4. La proposta di impegni deve essere presentata al Servizio sanzioni amministrative secondo le indicazioni contenute nel modulo in allegato 1 al presente regolamento. I proponenti che intendono far valere eventuali esigenze di riservatezza e di segretezza delle informazioni fornite devono evidenziare e motivare le stesse secondo le indicazioni contenute nel citato modulo. All'atto della ricezione della proposta di impegni, il Servizio sanzioni amministrative trasmette tempestivamente la stessa alla Divisione che ha formulato le contestazioni. |
| Art. 11.
Ricevibilita' della proposta di impegni
1. Entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione della proposta di impegni o, laddove presentata, dalla ricezione della proposta integrata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, secondo periodo, il Servizio sanzioni amministrative, sentita la Divisione che ha formulato le contestazioni, puo' chiedere al proponente chiarimenti e precisazioni in merito alla stessa. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, il proponente integra la proposta di impegni tenendo conto dei chiarimenti e delle precisazioni richiesti. Tale termine, in ipotesi eccezionali di particolare complessita', puo' essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a quindici giorni, a seguito di motivata e tempestiva istanza di parte. Il proponente, anche su propria istanza, puo' essere sentito dal Servizio sanzioni amministrative e dalla Divisione che ha formulato le contestazioni al fine di meglio definire i chiarimenti e le precisazioni da fornire ai sensi del presente comma. 3. Entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione della proposta di impegni o, laddove presentata, dalla ricezione della proposta integrata ovvero, nell'ipotesi indicata al comma 2, dalla ricezione dei chiarimenti e delle precisazioni, il Servizio sanzioni amministrative, sentita la Divisione che ha formulato le contestazioni, comunica al proponente l'irricevibilita' della proposta di impegni e la prosecuzione del procedimento sanzionatorio nei casi in cui: a) la proposta e' stata trasmessa oltre il termine di trenta giorni dalla data di perfezionamento della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti o del diverso termine conseguente all'applicazione dell'articolo 10, comma 2; b) il proponente non fornisce tempestivo e completo riscontro alle richieste formulate ai sensi del comma 1. 4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio decorre nuovamente dalla data di ricezione della comunicazione ivi prevista ovvero, nel caso di procedimenti sanzionatori plurisoggettivi in cui piu' soggetti hanno presentato proposte di impegni che sono state dichiarate irricevibili, dalla data di ricezione dell'ultima comunicazione. |
| Art. 12.
Istruttoria sulla proposta di impegni
1. Entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione della proposta di impegni o, laddove presentata, dalla ricezione della proposta integrata ovvero, nell'ipotesi indicata nell'articolo 11, comma 2, dalla ricezione dei chiarimenti e delle precisazioni, il Servizio sanzioni amministrative, d'intesa con la Divisione che ha formulato le contestazioni, trasmette alla Commissione una relazione motivata recante valutazioni sulla proposta di impegni ritenuta ricevibile. 2. Contestualmente, la relazione motivata, previa eventuale traduzione in lingua straniera, e' trasmessa dal Servizio sanzioni amministrative al proponente gli impegni, il quale, entro trenta giorni dalla relativa ricezione, puo' presentare alla Commissione le proprie osservazioni scritte in merito alla stessa. |
| Art. 13.
Fase di consultazione
1. Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della relazione motivata di cui all'articolo 12, comma 1, la Commissione, ove lo reputi opportuno tenuto conto della tipologia degli impegni presentati e della portata dell'incidenza della violazione contestata sugli interessi degli investitori e del mercato, puo' disporre la pubblicazione della proposta di impegni, unitamente a un estratto della lettera di contestazione degli addebiti, sul sito internet della Consob per un periodo non superiore a trenta giorni, al fine di consentire agli operatori di settore di presentare le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti. In tale ipotesi, si applica l'articolo 195-bis del Tuf e, in ogni caso, la proposta di impegni e' pubblicata con l'indicazione che la decisione finale in merito agli impegni proposti non implica l'accertamento della violazione o delle violazioni oggetto della procedura sui medesimi impegni. Le osservazioni degli operatori di settore, da trasmettere secondo le modalita' indicate sul sito internet della Consob, devono pervenire entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della proposta di impegni e sono pubblicate tempestivamente sul medesimo sito. 2. Della decisione di disporre o meno la consultazione ai sensi del comma 1 viene data tempestiva comunicazione al proponente gli impegni. 3. Nel caso in cui venga disposta la consultazione ai sensi del comma 1, entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il proponente gli impegni puo' rappresentare con nota scritta la propria posizione in ordine alle medesime osservazioni nonche' presentare, per una sola volta, modifiche accessorie e integrazioni alla proposta di impegni che siano strettamente connesse all'esito della consultazione. 4. Le osservazioni pervenute ai sensi del comma 1 e la documentazione prodotta dal proponente gli impegni ai sensi del comma 3 sono trasmesse alla Commissione a cura del Servizio sanzioni amministrative. |
| Art. 14.
Fase decisoria
1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 12, comma 2, per la presentazione delle osservazioni da parte del proponente ovvero, nel caso previsto dall'articolo 13, comma 1, entro trenta giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 4 della medesima disposizione, la Commissione esamina la proposta di impegni alla luce delle valutazioni presentate dal Servizio sanzioni amministrative d'intesa con la Divisione che ha formulato le contestazioni, delle osservazioni presentate dal proponente e degli esiti dell'eventuale fase di consultazione e, con proprio provvedimento, dispone: a) l'approvazione della proposta di impegni, rendendo gli impegni obbligatori e chiudendo il procedimento sanzionatorio; b) o il rigetto della proposta di impegni, disponendo la prosecuzione del procedimento sanzionatorio. Entro gli stessi termini indicati nel primo periodo, la Commissione puo' richiedere al Servizio sanzioni amministrative e alla Divisione che ha formulato le contestazioni la trasmissione, entro trenta giorni dalla richiesta, di una relazione integrativa su aspetti della proposta di impegni ritenuti meritevoli di approfondimento. In tale ipotesi, si applica l'articolo 12, comma 2, e la Commissione assume la propria decisione sulla proposta di impegni entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dalla medesima disposizione per la presentazione delle osservazioni da parte del proponente. 2. Ai fini della decisione, la Commissione tiene, tra l'altro, conto dei seguenti elementi: 1) la gravita' della condotta del proponente, da valutarsi in considerazione di elementi quali la natura e il numero delle violazioni oggetto del procedimento sanzionatorio; la relativa durata; l'entita', se determinabile, del pregiudizio arrecato a terzi; l'incidenza della stessa sull'esercizio delle funzioni di vigilanza della Consob; 2) la circostanza che il proponente sia stato destinatario di precedenti provvedimenti sanzionatori della Consob dai quali possa desumersi la particolare inclinazione del soggetto alla commissione di illeciti amministrativi ovvero non abbia rispettato impegni precedentemente assunti ai sensi dell'articolo 196-ter del Tuf e sia stato destinatario del provvedimento di riapertura del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera b); 3) l'idoneita' delle misure proposte a far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione, valutando, in particolare, se le medesime misure i) consistano nel mero adempimento anche tardivo dell'obbligo violato; ii) risultino non pertinenti rispetto alle violazioni oggetto della lettera di contestazione degli addebiti; iii) mirino a realizzare finalita' estranee a quelle proprie dell'istituto degli impegni; iv) non siano suscettibili di attuazione piena e tempestiva o quest'ultima non sia facilmente verificabile; v) consistano in forme di ristoro economico che non risultano realizzabili in considerazione della capacita' finanziaria del proponente. 3. Ove sia stato preceduto dalla fase di consultazione, il provvedimento finale della Commissione e' trasmesso al proponente gli impegni ed e' altresi' pubblicato sul sito internet della Consob, unitamente, in caso di approvazione, agli impegni assunti. Ove non sia stato preceduto dalla fase di consultazione, il provvedimento finale della Commissione e' trasmesso al proponente gli impegni e, in caso di approvazione, e' altresi' pubblicato sul sito internet della Consob unitamente agli impegni assunti. Si applica l'articolo 195-bis del Tuf. Laddove oggetto di pubblicazione, il provvedimento finale della Commissione reca l'indicazione che, ai sensi dell'articolo 196-ter del Tuf, la decisione finale in merito agli impegni proposti non implica l'accertamento della violazione o delle violazioni oggetto della procedura sui medesimi impegni. A margine degli impegni pubblicati sono annotate le informazioni riguardanti l'eventuale riapertura del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 15, comma 2. 4. Con riferimento alle informazioni pubblicate ai sensi del presente capo, si applica l'articolo 9, comma 7, primo periodo, e il termine di cinque anni ivi previsto decorre dalla data di pubblicazione sul sito internet della Consob del provvedimento finale della Commissione. 5. Il rispetto degli impegni viene verificato nel tempo dalla Divisione che ha formulato le contestazioni. |
| Art. 15.
Prosecuzione e riapertura del procedimento sanzionatorio
1. Qualora la proposta di impegni sia rigettata, la Commissione ne da' comunicazione al proponente, informando lo stesso in merito alla prosecuzione del procedimento sanzionatorio. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento decorre nuovamente dalla data di ricezione della predetta comunicazione ovvero, nel caso di procedimenti sanzionatori plurisoggettivi in cui piu' soggetti abbiano presentato proposte di impegni che sono state rigettate, dalla data di ricezione dell'ultima comunicazione. 2. Qualora la proposta di impegni sia approvata, la Commissione puo' riaprire il procedimento sanzionatorio per le violazioni precedentemente contestate se: a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si e' fondato il provvedimento finale di approvazione degli impegni; b) i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti; c) il provvedimento finale di approvazione degli impegni si fonda su informazioni, fornite dal proponente, incomplete, inesatte o fuorvianti. 3. Nelle ipotesi disciplinate dal comma 2, la Divisione che ha formulato le contestazioni trasmette alla Commissione una relazione motivata contenente le valutazioni in merito alla sussistenza dei presupposti ivi indicati. La predetta relazione, previa eventuale traduzione in lingua straniera, e' trasmessa al soggetto interessato con indicazione della facolta' di presentare alla Commissione deduzioni scritte entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione della stessa. 4. La decisione della Commissione di rigettare la proposta di riapertura del procedimento sanzionatorio e' comunicata al soggetto interessato. 5. Nel caso in cui la Commissione accolga la proposta di riapertura del procedimento, il provvedimento di riapertura e' notificato al soggetto interessato unitamente all'originaria lettera di contestazione. In tale ipotesi, il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio decorre nuovamente dalla data di perfezionamento della notificazione del provvedimento di riapertura del medesimo procedimento. 6. Qualora la riapertura del procedimento sanzionatorio e' dovuta al mancato rispetto degli impegni resi obbligatori dalla Commissione, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del dieci per cento. |
| Appendice
1. Nozione di fatturato 1.1. Il fatturato e' calcolato in conformita' ai seguenti criteri: a) per le banche, gli altri soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del Tuf, le societa' finanziarie, gli istituti di moneta elettronica di cui al Titolo V-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), gli istituti di pagamento di cui al Titolo V-ter del TUB, i confidi di cui all'articolo 112 del TUB, la societa' Poste italiane S.p.a. per l'attivita' di Banco Posta: l'aggregato costituito dalla somma delle seguenti voci di provento cosi' come definite nella direttiva 86/635/CEE, al netto, se del caso, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai suddetti proventi: i) interessi e proventi assimilati; ii) proventi su titoli: proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile, proventi di partecipazioni, proventi di partecipazioni in imprese collegate; iii) proventi per commissioni; iv) profitti (netti) da operazioni finanziarie (da non considerare le operazioni relative ai titoli non inclusi nel portafoglio di negoziazione); v) altri proventi di gestione. b) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione: il valore dei premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti di assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo volume complessivo. I suddetti contratti di assicurazione includono anche i contratti che non rientrano nella definizione di contratto di assicurazione secondo i principi contabili internazionali di riferimento; c) per le imprese diverse da quelle indicate dalle lettere a) e b): gli importi ricavati dalla vendita dei prodotti e dalla prestazione dei servizi, previa detrazione degli sconti concessi sulle vendite nonche' dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse alla vendita dei prodotti e alla prestazione dei servizi. 1.2 Per le societa' e gli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato, o nel caso di una impresa controllata da una impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il fatturato rilevante e' di norma il fatturato consolidato annuo dell'ultimo esercizio il cui bilancio consolidato, alla data della violazione, risulta approvato dall'organo competente dell'impresa capogruppo. 1.3 Nel caso in cui il dato del fatturato rilevante, come sopra determinato, risultasse non attendibile o non determinabile, la Commissione, di norma, prendera' in considerazione, anche tenuto conto dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 194-bis del Tuf, il fatturato annuo relativo al primo esercizio precedente, a quello che evidenzia un dato non attendibile o non determinabile, che non presenti le suddette criticita'. Nel caso in cui il dato del fatturato rilevante come sopra determinato, risultasse non significativo, la Commissione, di norma, prendera' in considerazione, anche tenuto conto dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 194-bis del Tuf, il calcolo di una media del fatturato degli ultimi tre esercizi precedenti all'esercizio che presenta i sopra indicati profili di non significativita' (ove esistenti). |
| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
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