Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2025 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
ORDINANZA 11 aprile 2025 |
Ulteriori interventi di ricostruzione nel Comune di Amatrice. (Ordinanza speciale n. 112). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025; Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»; Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi ratione temporis secondo la disciplina transitoria stabilita nel richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023; Viste le ordinanze: a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; e c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling - BIM»; Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale e' stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonche' tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni; Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; Vista l'ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020 «Interventi di ricostruzione del centro storico del Comune di Amatrice» e, in particolare l'art. 6, comma 2, che prevede gli interventi finanziati con la medesima ordinanza; Vista l'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 «Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021» e, in particolare l'art. 1, comma 1, che prevede gli interventi finanziati con la medesima ordinanza; Vista l'ordinanza speciale n. 56 del 27 luglio 2023 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, «Modifiche all'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, recante "Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021", che ha integrato l'art. 1 della predetta ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022»; Vista altresi' ordinanza speciale n. 62 del 14 novembre 2023 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 «Modifiche alle ordinanze speciali n. 42 del 31 dicembre 2022, n. 43 del 31 dicembre 2022, n. 10 del 15 luglio 2021, n. 7 del 6 maggio 2021, n. 22 del 13 agosto 2021, n. 49 del 26 luglio 2023, n. 2 del 6 maggio 2021 e n. 14 del 15 luglio 2021»; Viste le seguenti note dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio e del Comune di Amatrice, acquisite agli atti della struttura commissariale, con cui si segnala l'urgente necessita' di finanziare e realizzare ulteriori interventi in Comune di Amatrice ed in particolare, anche a servizio del centro storico: a) nota protocollo CGRTS-0013010-A-04/04/2025 relativa all'intervento di completamento, ed integrazione ed adeguamento del progetto dei collettori fognari a servizio del centro storico gia' programmato e finanziato con ordinanza commissariale n. 109/2020 ed in corso di realizzazione a cura dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio, per un importo stimato in 7.100.000,00 euro; b) nota protocollo CGRTS-0012875-A-03/04/2025 relativa all'intervento di messa in sicurezza, realizzazione degli allacciamenti provvisori e riduzione dei potenziali danni a terzi dei tracciati non completati in relazione alla costruzione dei cunicoli ispezionabili posti lungo via Roma e lungo corso Umberto I nel centro storico di Amatrice, importo stimato pari a 1.560.000,00 euro; c) nota protocollo CGRTS-0012787-A-03/04/2025, relativa all'intervento di realizzazione di un parcheggio multipiano a servizio dell'accesso sud del centro storico e dell'ospedale, in linea con i contenuti del vigente PSR, importo stimato pari a 5.250.000,00 euro; d) nota protocollo CGRTS-0012381-A-01/04/2025 relativa alla realizzazione di una elisuperficie, con sottostanti parcheggi, ubicata nelle immediate vicinanze e a servizio del nuovo nosocomio, cosi' come previsto nella variante al PSR in corso di redazione, importo stimato pari a 2.600.000,00 euro; e) note del Comune di Amatrice prot. CGRTS-11140-A-24/03/2025 e CGRTS-11753-A-27/03/2025, e successiva valutazione di congruita' tecnico-economica dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio, prot. CGRTS-0013347-A-07/04/2025, relativa a tre interventi di ripristino e messa in sicurezza di strade comunali, come di seguito riportato: 1. Strada comunale Sommati - Sant'Angelo, per un importo stimato pari a 180.000,00 euro; 2. Strada comunale Scai - Roccapassa (completamento), per un importo stimato pari a 670.000,00 euro; 3. Strada comunale Scai - Stalla sociale Comunita' montana, per un importo stimato pari a 220.000,00 euro; Considerata la funzione strategica degli interventi infrastrutturali di cui sopra e la loro criticita' e urgenza; Considerato che gli interventi relativi ai sottoservizi sono particolarmente significativi e hanno carattere di propedeuticita' rispetto agli altri interventi di ricostruzione, sia pubblica sia privata; Preso atto, in particolare, che nelle more della realizzazione dei sottoservizi l'attivita' di ricostruzione privata subisce inevitabili rallentamenti, in quanto i relativi interventi non sono cantierabili e, conseguentemente, non e' neppure possibile accogliere le domande di contributo alla ricostruzione; Considerato che anche il ripristino della rete viabilistica e' propedeutico alla successiva cantierizzazione, nonche' funzionale a ricostituire la rete dei trasporti necessaria sia per la vita civile, sia per il commercio e il turismo; Considerato che il parcheggio multipiano in fregio al centro storico consentira' di ottimizzare la viabilita' nella zona del centro, gia' congestionata e interessata dal super cantiere nel centro storico di Amatrice, per il cui allestimento e' stato stipulato apposito l'accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Considerato che l'elisuperficie fornira' al nuovo nosocomio un servizio essenziale per la gestione delle emergenze e per la salute e la sicurezza della popolazione; Considerato che gli interventi relativi al sistema di mobilita', sia viabile che di sosta, e gli interventi relativi ai sottoservizi, indicati quali prioritari dal Piano straordinario di ricostruzione, approvato con delibera consiliare del Comune di Amatrice n. 79 del 5 dicembre 2022, presentano carattere di criticita' e urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, in quanto costituiscono interventi preliminari e prodromici alla ricostruzione pubblica e privata e risultano determinanti per garantire i servizi minimi essenziali alla popolazione migliorandone la qualita' della vita quotidiana, per favorire la ripresa sociale ed economica del territorio, per contrastare lo spopolamento e la crisi delle attivita' economiche e produttive; Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e all'ordinanza n. 110 del 2020 per i citati interventi di ricostruzione e realizzazione nel Comune di Amatrice; Ritenuto pertanto di approvare il complesso unitario di interventi di ricostruzione sopra indicato in Comune di Amatrice, come meglio dettagliato da allegato sub 1) alla presente ordinanza; Considerato che la stima del costo per gli interventi in oggetto e' stata definita dal Comune di Amatrice in complessivi euro 17.580.000,00, salva valutazione di congruita' in via definitiva in fase di approvazione del progetto nel livello definito per l'appalto; Considerato che le predette somme ad oggi non risultano finanziate da altri provvedimenti e che si rende, dunque, necessario stanziare l'importo complessivo di euro 17.580.000,00, a valere sulla presente ordinanza, sulla base delle valutazioni di cui sopra; Considerato che, sulla base della citata istruttoria, occorre altresi' adottare misure straordinarie, di semplificazione e coordinamento delle procedure per accelerare gli interventi di cui alla presente ordinanza; Ritenuto di individuare, per l'intervento integrato di ricostruzione delle strutture di cui all'allegato sub 1), ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub-Commissario l'Ing. Fulvio M. Soccodato in ragione della sua competenza ed esperienza professionale; Ritenuto che sia possibile riconoscere al Comune di Amatrice la gestione diretta degli interventi relativi al ripristino delle strade comunali in qualita' di soggetto attuatore, in quanto dotato di un Settore Servizi tecnici dotato di adeguato organico tecnico e di un'idonea capacita' operativa ed esperienza per l'attuazione dell'intervento in oggetto; Ritenuto di individuare l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio quale soggetto attuatore degli interventi infrastrutturali diversi dal ripristino delle strade comunali, in relazione alla complessita' degli interventi e l'entita' finanziaria degli stessi, per la capacita' operativa ed esperienza posseduta nell'attuazione di tale tipologia di interventi; Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, i soggetti attuatori possano essere supportati da limitate specifiche professionalita' esterne di complemento per le attivita' di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare; Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, i soggetti attuatori potranno eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attivita' di progettazione e la direzione dei lavori, e che in particolare la progettazione, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestivita'; Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalita' accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del medesimo decreto e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori; Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della realizzazione, ricostruzione, riparazione e del ripristino di strutture ed edifici oggetto della presente ordinanza; Considerato che gli interventi di cui alla presente ordinanza rivestono carattere di urgenza e, pertanto, ricorrono i presupposti per attivare anche sopra alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 le procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, selezionando almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione; Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare all'art. 108, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 relativamente alla possibilita' di adottare il criterio di aggiudicazione al prezzo piu' basso fino alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023; Considerato che la ricostruzione di Amatrice e' di particolare complessita' in quanto e' necessario un continuo coordinamento logistico e temporale tra gli interventi unitari di ricostruzione degli aggregati edilizi privati, come perimetrati dal comune ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto-legge n. 189 del 2016, gli interventi di ricostruzione degli edifici pubblici e di culto e gli interventi di ricostruzione delle infrastrutture a rete relative a viabilita' e sottoservizi; Considerato necessario, al fine del piu' efficace coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneita' degli stessi e comunque nei limiti della soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, prevedere la possibilita' di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi piu' rapidi; Ritenuto di riconoscere, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, la facolta' del soggetto attuatore di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023; Ritenuto che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023; Ritenuto che il soggetto attuatore, fatto comunque salvo il disposto dell'ordinanza n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling - BIM», possa ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e comunque che la progettazione - oltre a quanto previsto dall'art. 41, comma 1, del richiamato decreto legislativo - debba essere finalizzata anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori; Ritenuto, al fine di garantire la massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori, che il soggetto attuatore possa inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica; Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati; Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della conferenza dei servizi speciale di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che, pertanto, occorre specificarne la disciplina; Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, o dalle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2023 adottando una specifica disciplina per gli interventi oggetto della presente ordinanza; Ritenuta la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; Ritenuto altresi' di stanziare le risorse necessarie a finanziare i predetti interventi, pari a euro 17.580.000,00, a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'; Verificata la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 7 aprile 2025, e' pari ad euro 1.230.021.067,40 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima data, e' pari ad euro 1.100.312.988,83; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Considerata l'urgenza e la indifferibilita' di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attivita' connesse alla ricostruzione nel Comune di Amatrice; Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza; Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 9 aprile 2025 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Dispone:
Art. 1
Individuazione degli interventi di particolare criticita' ed urgenza
1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, sono individuati e approvati come urgenti e di particolare criticita' gli interventi in Comune di Amatrice, come meglio descritti nell'allegato sub 1) alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, riassuntivamente indicati di seguito con relativa stima previsionale quantificata con criterio parametrico e condivisa tra ufficio tecnico comunale, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio e struttura del sub-Commissario: a) intervento di completamento, adeguamento ed integrazione dei collettori fognari esterni al centro storico di Amatrice, per un importo stimato in 7.100.000,00 euro; b) intervento di messa in sicurezza, realizzazione degli allacciamenti provvisori e riduzione dei potenziali danni a terzi dei tracciati non completati in relazione alla costruzione dei cunicoli ispezionabili posti lungo via Roma e lungo corso Umberto I nel centro storico di Amatrice, importo stimato pari a 1.560.000,00 euro; c) intervento di realizzazione di un parcheggio multipiano in prossimita' dell'accesso sud al centro storico, importo stimato pari a 5.250.000,00 euro; d) realizzazione di elisuperficie con sottostanti parcheggi nelle immediate vicinanze e a servizio del nuovo nosocomio, importo stimato pari a 2.600.000,00 euro; e) interventi di ripristino e messa in sicurezza delle seguenti strade comunali: 1. Strada comunale Sommati - Sant'Angelo, per un importo stimato pari a 180.000,00 euro; 2. Strada comunale Scai - Roccapassa (completamento), per un importo stimato pari a 670.000,00 euro; 3. Strada comunale Scai - Stalla sociale Comunita' montana, per un importo stimato pari a 220.000,00 euro; 2. Gli interventi di cui al comma 1 risultano di particolare criticita' ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub-Commissario, acquisita al protocollo della Struttura commissariale con il n. CGRTS-0013864-A-09/04/2025, redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio ed il Comune di Amatrice: a) gli interventi di cui al comma 1 sono tutti riferiti a infrastrutture dotate di funzione strategica e presentano caratteri di criticita' e urgenza; b) gli interventi viabilistici e quelli relativi ai sottoservizi, indicati quali prioritari dal Piano straordinario di ricostruzione, approvato con delibera consiliare del Comune di Amatrice n. 79 del 5 dicembre 2022, presentano carattere di criticita' e urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, in quanto costituiscono interventi preliminari e prodromici alla ricostruzione pubblica e privata e risultano determinanti per garantire i servizi minimi essenziali alla popolazione migliorandone la qualita' della vita quotidiana, per favorire la ripresa sociale ed economica del territorio, per contrastare lo spopolamento e la crisi delle attivita' economiche e produttive; c) il ripristino della rete viabilistica e' propedeutico alla successiva cantierizzazione, nonche' funzionale a ricostituire la rete dei trasporti necessaria sia per la vita civile, sia per il commercio e il turismo; d) il parcheggio multipiano in prossimita' dell'accesso sud al centro storico consentira' di ottimizzare la viabilita' nella zona del centro e costituira' un'infrastruttura funzionale all'efficace operativita' del realizzando nuovo ospedale; e) l'elisuperficie fornira' al nuovo nosocomio un servizio essenziale per la gestione delle emergenze e per la salute e la sicurezza della popolazione. 3. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dal Comune di Amatrice, dall'Ufficio speciale per la ricostruzione del Lazio e dalla struttura commissariale, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicati le singole opere e i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attivita' di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche. |
| Art. 2
Designazione e compiti del sub-Commissario e monitoraggio
1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza e' individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali e in continuita' con quanto disposto con le ordinanze speciali n. 2 del 2021, n. 42 del 2022 e n. 56 del 2023 relative alla ricostruzione del Comune di Amatrice, l'ing. Fulvio M. Soccodato quale sub-Commissario. 2. Le attribuzioni ed i compiti affidati al sub-Commissario sono le medesime di quanto disposto con ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, recante «Interventi di ricostruzione del centro storico del Comune di Amatrice» ed in particolare all'art. 3 di detta ordinanza speciale. 3. Il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi pubblici previsti nella presente ordinanza e' affidato, per tutta la durata degli stessi, al «Tavolo permanente per il coordinamento e il monitoraggio della ricostruzione» istituito con la suddetta ordinanza speciale n. 2/2021 all'art. 11. |
| Art. 3
Individuazione del soggetto attuatore
1. L'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio e' individuato quale soggetto attuatore per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere da a) a d), in ragione della complessita' e rilevanza degli interventi. 2. Il Comune di Amatrice e' individuato quale soggetto attuatore per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), in ragione delle caratteristiche locali degli interventi e la necessita' di coordinarli con le altre azioni di gestione della viabilita' stradale. 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio e il Comune di Amatrice sono considerati idonei ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, avendo a disposizione adeguato organico tecnico e un'idonea capacita' operativa, nonche' la necessaria esperienza tale da consentirne la gestione diretta, ciascuno per l'attuazione degli interventi allo stesso affidati. 4. I soggetti attuatori adeguano le tempistiche e le modalita' di esecuzione degli interventi alle esigenze della ricostruzione unitaria secondo le direttive e il coordinamento del sub-Commissario. 5. Per le attivita' di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, i soggetti attuatori possono avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalita' individuate ai sensi dell'art. 15, comma 6, e dell'art. 41, comma 15, del decreto legislativo n. 36 del 2023. 6. Ai fini dell'accelerazione degli interventi, i soggetti attuatori potranno eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui la direzione dei lavori di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, nel rispetto delle norme di legge vigenti in tema di conflitto di interessi. |
| Art. 4
Struttura di supporto al complesso degli interventi
1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore puo' operare una struttura coordinata dal sub-Commissario. 2. La struttura di cui al comma 1 e' composta da professionalita' qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilita' e conflitto di interesse. 3. Le professionalita' esterne di cui al comma 2, il cui costo e' ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub-Commissario: a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici; b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; c) senza procedura comparativa, nelle ipotesi di cui all'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 32 del 1° febbraio 2022; 4. A seguito dell'individuazione delle professionalita' esterne di cui al comma 3, il sub-Commissario, previa verifica dei requisiti, provvede alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. |
| Art. 5
Modalita' di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative
1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilita' di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 36 del 2023 e dalle ordinanze n. 109 e 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore puo' realizzare gli interventi di cui all'art. 1 secondo le seguenti modalita' semplificate, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori: a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, e' consentito l'affidamento diretto in deroga all'art. 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 36 del 2023, fermo restando il rispetto del principio di rotazione; b) per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e' consentito, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione; c) per i contratti di lavori e' consentito comunque ricorrere alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 36 del 2023, e fino alla soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; d) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e attivita' di progettazione, di importo superiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi del codice dei contratti pubblici. 2. Per la realizzazione degli interventi di ricostruzione unitaria di cui alla presente ordinanza e' sempre possibile fare ricorso alla definizione di uno o piu' accordi quadro ai sensi dell'art. 11-bis dell'ordinanza speciale n. 17 del 2021, come introdotto dall'art. 2, comma 3, dell'ordinanza speciale n. 65 del 2023. 3. Ove ne sussistano le condizioni, il soggetto attuatore puo' procedere all'affidamento della progettazione e dell'esecuzione delle opere attraverso appalti unitari, ovvero attraverso singoli stralci funzionali o costruttivi. Fermo restando l'importo complessivo per singolo intervento, l'accorpamento degli interventi in lotti unitari o l'articolazione degli stessi in stralci funzionali o costruttivi e' stabilito con decreto del Commissario straordinario. 4. Allo scopo di ridurre le tempistiche necessarie allo sviluppo delle progettazioni degli interventi di ricostruzione unitaria di cui alla presente ordinanza e in considerazione della particolare natura dei luoghi dove insisteranno le opere da realizzare: a) in deroga all'art. 41 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e agli articoli 2 e 3 dell'allegato I.7 al decreto legislativo n. 36 del 2023, le valutazioni proprie e i contenuti del documento di fattibilita' delle alternative progettuali (DOCFAP) e del documento di indirizzo alla progettazione (DIP) sono svolte nella fase di progettazione tecnica e di fattibilita' e riportati direttamente all'interno del progetto di fattibilita' tecnico-economica di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 36 del 2023; b) in deroga all'art. 47, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023, e' facolta' dei soggetti attuatori degli interventi richiedere i pareri preventivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente sui progetti di fattibilita' tecnica ed economica. 5. Il soggetto attuatore, d'intesa con il sub-Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilita' degli edifici in conformita' a protocolli energetico ambientali, rating system nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilita'. 6. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'art. 108, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023, il soggetto attuatore puo' ricorrere, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, al criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo piu' basso per lavori di importi inferiori alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023. 7. Il soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 puo' affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto di fattibilita' tecnica ed economica. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge. 8. Nei limiti della soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo piu' omogeneita' tipologiche e funzionali, siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi piu' rapidi. 9. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, e' sempre consentita la consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esecuzione anticipata del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto, anche in deroga all'art. 17, commi 5, 7, 8 e 9, all'art. 18, commi 2, 3 e 4, e all'art. 50, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Il contratto eventualmente stipulato e' sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della verifica dei requisiti. Nelle ipotesi di esito negativo della verifica dei requisiti e conseguente risoluzione del contratto ovvero di mancata stipulazione dello stesso, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori. 10. Il soggetto attuatore puo' decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate senza bando di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023. 11. Fatto salvo il disposto dell'ordinanza n. 214 del 23 dicembre 2024, il soggetto attuatore puo' comunque ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023. 12. Per gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 1 le norme tecniche delle costruzioni NTC2018 sono applicate come linee guida non cogenti. 13. Al fine di garantire massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore puo' inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica. 14. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto. 15. Il soggetto attuatore puo' prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub-Commissario. 16. La progettazione, oltre a quanto previsto dall'art. 41, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, e' intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori. 17. Ove ne sussistano le condizioni, e' possibile procedere alla realizzazione dei lavori pubblici attraverso appalti unitari, suddivisi in lotti prestazionali o funzionali, ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e come previsto dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020. 18. In considerazione della pluralita', contestualita' e omogeneita' per tipologie degli interventi da realizzare, il soggetto attuatore puo' ricorrere alla definizione di uno o piu' accordi quadro, con uno o piu' operatori economici individuati previa procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 33 della direttiva n. 2014/24/UE, per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici. Alle attivita' di progettazione e di realizzazione dei lavori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 e, in particolare, le previsioni di deroga disciplinate dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 del medesimo articolo. I riferimenti normativi ivi contenuti al decreto legislativo n. 50 del 2016, anche ai fini delle deroghe ivi previste, devono ritenersi riferiti ai corrispondenti istituti del decreto legislativo n. 36 del 2023. 19. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo n. 36 del 2023, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ove ancora applicabili e piu' favorevoli. 20. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione degli interventi oggetto della presente ordinanza, il soggetto attuatore puo' procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti, adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennita' di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni sull'albo pretorio del comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati. 21. Le disposizioni di cui al precedente comma 16 si applicano anche nel caso in cui si verifichi la mancata corrispondenza catastale tra la proprieta' dell'opera pubblica e quella dell'area sulla quale insiste. 22. A fini acceleratori e' possibile procedere in deroga al regio decreto 30 novembre 1923 n. 3267, articoli 7 e 17, e legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e Titolo III, nei limiti di quanto strettamente necessario per la realizzazione e il ripristino della viabilita' e delle opere di urbanizzazione. |
| Art. 6
Conferenza di servizi speciale
1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dall'ordinanza speciale n. 2 del 2021, ed in particolare le previsioni di cui all'art. 9 «Conferenza dei servizi speciale». |
| Art. 7
Collegio consultivo tecnico
1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub-Commissario, puo' costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 215 del decreto legislativo n. 36 del 2023, con le modalita' ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023. 2. Allo scopo di garantire unitarieta' e continuita' nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga all'art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 76 del 2020 e all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023. 3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico e' nominato dal Commissario straordinario secondo le modalita' previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente e' nominato dal Commissario straordinario con le modalita' dal medesimo individuate. 4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui agli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 36 del 2023. 5. Il soggetto attuatore, sentito il sub-Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste». |
| Art. 8
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 17.580.000,00, con risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 7 aprile 2025 presenta una disponibilita' pari a euro 1.230.021.067,40. |
| Art. 9
Entrata in vigore ed efficacia
1. In considerazione della necessita' di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticita', la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.
Roma, 11 aprile 2025
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1469
__________ Avvertenza: L'allegato alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali |
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