Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 11 aprile 2025
Interventi urgenti nella frazione di Nibbiano nel Comune di Camerino. (Ordinanza speciale n. 111).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», che ha introdotto sostanziali modifiche al decreto legislativo n. 36 del 2023 e che e' entrato in vigore il 31 dicembre 2024;
Visto, altresi', il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi ratione temporis secondo il regime transitorio stabilito nel menzionato decreto legislativo n. 36 del 2023;
Viste le ordinanze:
a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;
b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; e
c) 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;
d) n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling - BIM»;
Visti gli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;
Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale e' stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonche' tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche ed integrazioni;
Preso atto degli esiti dello studio per la «Determinazione del modello geofisico e geotecnico dell'area in cui ricadono gli immobili di proprieta' privata in localita' Nibbiano e Sant'Erasmo - Comune di Camerino (MC)» condotto dai professionisti incaricati dall'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche;
Visto il decreto del settore attuazione ordinanze speciali n. 24 del 30 gennaio 2024 recante «Studi di approfondimento degli esiti delle attivita' di cui all'ordinanza commissariale n. 119/2021. Presa d'atto delle valutazioni definitive relative "Studi di approfondimento in localita' Nibbiano e Sant'Erasmo - Comune di Camerino (MC)". - Codice fascicolo: 490.20.30/2022/USR/67. CUP: H14D23000530001»;
Visto il decreto del settore attuazione ordinanze speciali n. 86 del 18 marzo 2024 recante «Studi di approfondimento degli esiti delle attivita' di cui all'ordinanza commissariale n. 119/2021. Presa d'atto delle valutazioni definitive relative "Studi di approfondimento in localita' Nibbiano e Sant'Erasmo - Comune di Camerino (MC)". - Codice fascicolo: 490.20.30/2022/USR/67. CUP: H14D23000530001»;
Ritenuto di individuare, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, l'ing. Gianluca Loffredo, quale sub-commissario per gli interventi previsti nella presente ordinanza, in ragione della sua competenza ed esperienza professionale, il quale e' gia' stato incaricato di condurre l'istruttoria per la determinazione delle azioni e degli interventi necessari e da prevedere nella presente ordinanza;
Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli Uffici del Comune di Camerino e dalla struttura del sub-commissario, come risultanti dalla relazione del sub-commissario acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0013439-A-08/04/2025 e riportata all'allegato sub 1) alla presente ordinanza;
Considerato che per l'area di Nibbiano e' necessario addivenire in tempi brevi a una scelta definitiva per avviare la delocalizzazione dell'intera frazione di Nibbiano del Comune di Camerino;
Ritenuta, per le modifiche e gli interventi proposti, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'estrema urgenza di provvedere per gli eventi franosi occorsi, i cui movimenti sono stati aggravati dagli eventi sismici susseguitisi dal 2016 e che hanno peggiorato sensibilmente lo stato dei luoghi e posto in pericolo la popolazione;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;
Dato atto dell'intesa raggiunta nella Cabina di coordinamento del 9 aprile 2025 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1
Disposizioni relative alla ricostruzione nell'area interessata dal
movimento franoso della frazione di Nibbiano nel Comune di Camerino

1. Il presente articolo disciplina le modalita' di esecuzione degli interventi di ricostruzione privata nella zona interessata da fenomeni franosi della frazione di Nibbiano del Comune di Camerino, cosi' come individuata dallo studio di approfondimento geofisico commissionato dall'Ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche (USR Marche), meglio descritto in premessa.
2. La zona di dissesto e' perimetrata dall'USR Marche in conformita' alle risultanze dello studio di approfondimento di cui al comma 1 e tutti gli edifici privati ubicati nella zona dichiarata in frana e perimetrata dovranno essere delocalizzati secondo le modalita' e i criteri previsti dalla presente ordinanza.
3. Le singole aree dove insistono gli edifici da delocalizzare, liberate dalle macerie conseguenti alla loro demolizione, rimangono in proprieta' dei soggetti privati proprietari e sono inedificabili. Il Comune provvede alla variante urbanistica finalizzata al vincolo di inedificabilita'.
4. Il sito di atterraggio delle delocalizzazioni o gli edifici equivalenti da acquistare devono essere localizzati esclusivamente nel territorio del Comune di Camerino.
5. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4 non e' richiesta la dichiarazione di inagibilita' dell'immobile secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, ne' la sua classificazione come non utilizzabile secondo la procedura FAST di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016. A tal fine, l'adozione dell'ordinanza di sgombero dell'immobile adottata dal sindaco ai sensi e per gli effetti degli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' condizione sufficiente ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione degli immobili, nonche' della fruizione delle misure di sostegno alla popolazione coinvolta.
6. In deroga all'art. 30, comma 4, del TURP, qualora all'interno un intero edificio di cui al comma 3 del presente articolo, siano ricomprese piu' unita' immobiliari di diversa proprieta' o siano presenti unita' immobiliari in comunione, e' riconosciuta ai proprietari, anche singolarmente nel caso di comunione, la facolta' di procedere all'acquisto equivalente o alla delocalizzazione in maniera autonoma, previa deliberazione con le maggioranze di cui all'art. 6, comma 11, del decreto-legge n. 189 del 2016.
7. Per il coordinamento complessivo degli interventi di cui al presente articolo e' individuato l'USR Marche che opera assieme al sub-commissario ing. Gianluca Loffredo individuato per la sua competenza ed esperienza professionale, secondo quanto disciplinato nella presente ordinanza.
8. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente ordinanza, gli interventi di ricostruzione privata sono disciplinati dal TURP.
 
Art. 2

Costo ammissibile a contributo

1. Il costo ammissibile a contributo per l'acquisto di altro edificio o per la ricostruzione in altro luogo degli edifici oggetto di delocalizzazione di cui all'art. 1 e' determinato in funzione delle proprieta' dell'edificio da delocalizzare, nel limite delle singole quote.
2. Il contributo massimo concedibile nel caso di acquisto di altro edificio e' pari al minore importo tra il prezzo di acquisto dell'edificio, determinato a seguito di perizia asseverata del professionista abilitato che ne attesti la congruita' sulla base del valore di mercato e il costo convenzionale calcolato sulla base del costo parametrico, determinato ai sensi della tabella 6 per il livello operativo L4 di cui agli allegati 4 e 5 del TURP, calcolato sulla superficie complessiva dell'edificio da demolire ai fini dell'acquisto di un immobile equivalente. Non si applicano le riduzioni del costo parametrico per superficie.
3. L'acquisto di edificio equivalente puo' avere ad oggetto anche un edificio avente superficie utile complessiva inferiore a quella dell'edificio preesistente ovvero della superficie della singola unita' immobiliare. In tal caso, il costo convenzionale di cui al precedente comma 2 e' determinato sulla base della superficie dell'edificio acquistato.
4. Il contributo massimo concedibile nel caso di ricostruzione in altro luogo e' pari al minore importo tra il costo dell'intervento di ricostruzione comprensivo di ogni spesa conseguente e il costo convenzionale calcolato sulla base del costo parametrico, determinato ai sensi della tabella 6 per il livello operativo L4 di cui agli allegati 4 e 5 del TURP, calcolato sulla superficie complessiva dell'edificio da demolire ovvero su quella complessiva del nuovo edificio, se inferiore. Non si applicano le riduzioni del costo parametrico per superficie.
5. Nel caso di acquisto equivalente e' riconosciuto un incremento nella misura massima pari al 20%, cosi' come disposto dal TURP, del costo convenzionale per quanto necessario a compensare gli onorari e le spese notarili per il trasferimento di proprieta' comprensivo di ogni spesa conseguente. Nell'incremento di cui al presente comma trovano ristoro anche le spese tecniche per la presentazione della domanda, per la stima dei fabbricati e per la valutazione della sicurezza, qualora necessaria, e le spese pregresse sostenute relative alle sole indagini geologiche effettivamente documentabili e autorizzate dall'USR Marche, nonche' le spese gia' sostenute per ricevere l'agibilita' a seguito degli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016.
6. Nel caso di ricostruzione in altro luogo e' riconosciuto un incremento nella misura massima pari al 30%, secondo quanto stabilito dal TURP, del costo convenzionale per quanto necessario a compensare le spese per l'acquisto dell'area di superficie o valore equivalente, gli onorari e le spese notarili per i trasferimenti di proprieta' comprensivo di ogni spesa conseguente e connessa alla delocalizzazione. Nell'incremento di cui al presente comma trovano ristoro anche le spese pregresse sostenute relative alle sole indagini geologiche effettivamente documentabili e autorizzate dall'USR Marche, nonche' le spese gia' sostenute per ricevere l'agibilita' a seguito degli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016.
 
Art. 3

Erogazioni del contributo per la ricostruzione privata

1. Ai fini dell'erogazione del contributo di ricostruzione, le procedure e le percentuali degli stati avanzamento, determinate sull'importo ammesso a contributo, sono stabilite dal TURP.
2. Per i soli casi di acquisto equivalente, anche per unita' immobiliari non ancora provviste dei requisiti di cui all'art. 30, comma 1, del TURP, puo' essere richiesta la concessione e l'erogazione dell'anticipazione delle spese. L'importo dell'anticipazione e' determinato nella misura massima del 30%, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria.
3. L'erogazione del contributo a saldo avviene alla conclusione del procedimento nel suo complesso e comunque alla conclusione della demolizione totale dell'edificio ricadente nell'area di cui all'art. 1 comma 2 della presente ordinanza e del relativo smaltimento a rifiuto del materiale prodotto. Resta inteso che l'erogazione del contributo a saldo, in caso di acquisto equivalente, e' subordinata all'ottenimento dei requisiti di cui all'art. 30, comma 1, del TURP.
 
Art. 4

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 11 aprile 2025

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1327

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Avvertenza:
L'allegato alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali