Gazzetta n. 133 del 11 giugno 2025 (vai al sommario)
SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DECRETO 29 maggio 2025
Modifica degli articoli 11 ed 11-bis del regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa.


IL PRESIDENTE
del Consiglio di Stato

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante «Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto, in particolare, l'art. 2-sexiesdecies del suddetto decreto, rubricato «Responsabile della protezione dei dati per i trattamenti effettuati dalle autorita' giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni)»;
Visto il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli articoli 11 e 11-bis dell'anzidetto regolamento, aventi ad oggetto, rispettivamente, il «Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e il «Responsabile della protezione dei dati personali»;
Vista la delibera n. 18 del 3 marzo 2025, adottata nella seduta del 26 febbraio 2025, con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa ha deliberato, su proposta della Terza commissione, le modifiche all'art. 11 e all'art. 11-bis del regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 77 del 13 marzo 2025, adottato in attuazione della predetta delibera, poi ritirato, in attesa di ulteriori determinazioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa;
Vista la delibera n. 40 del 22 maggio 2025 adottata nelle sedute del 16 aprile e 14 maggio 2025, con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, rideterminandosi sulla modifica degli articoli 11 e 11-bis del regolamento di organizzazione, ha deliberato di sostituire integralmente la delibera n. 18 del 3 marzo 2025, riformulando l'intero articolato, e dettando la disciplina transitoria per i magistrati che, alla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento di modifica, svolgano le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e di Responsabile della protezione dei dati personali, in posizione di incompatibilita', in quanto titolari di altro incarico interno presso la G.A.;
Considerato pertanto di dover adottare il nuovo provvedimento, in sostituzione del decreto n. 77 del 13 marzo 2025 sopra citato, con le modifiche degli articoli 11 e 11-bis del regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, come rideterminate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa con la delibera n. 40-2025;

Decreta:

Il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020 e successive modifiche ed integrazione, e' modificato come segue:
Art. 1

All'art. 11, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e' individuato, per un periodo massimo di tre anni, rinnovabili per una sola volta, tra i magistrati amministrativi, in modo da assicurare l'alternanza tra magistrati del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali nonche', ove possibile, la parita' di genere e con esclusione dei magistrati addetti al Segretariato generale della Giustizia amministrativa.
1-bis. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa».
All'art. 11-bis il comma 1, e' sostituito dai seguenti:
«1. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) e' individuato, ai sensi dell'art. 2-sexiesdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per un periodo massimo di tre anni, rinnovabili per una sola volta, tra i magistrati amministrativi, in modo da assicurare l'alternanza tra magistrati del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali nonche', ove possibile, la parita' di genere e con esclusione dei magistrati titolari di incarichi interni alla Giustizia amministrativa. Ad invarianza di spesa il servizio puo' essere esternalizzato.
1-bis. Per lo svolgimento dell'incarico e' corrisposta la stessa indennita' spettante ai magistrati addetti al Segretariato generale della Giustizia amministrativa.
1-ter. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa».
 
Art. 2

I magistrati amministrativi che, alla data della pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, svolgono le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o di Responsabile della protezione dei dati, in posizione di incompatibilita' in quanto titolari di altro incarico interno alla Giustizia amministrativa, esercitano, entro trenta giorni decorrenti dalla predetta data, l'opzione per uno degli incarichi ricoperti e comunicano, per iscritto, la propria scelta al Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa nonche', per quanto di competenza, al Segretario generale della Giustizia amministrativa; qualora l'opzione non sia esercitata entro il termine e con le modalita' sopra indicati, il magistrato decade dall'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o di Responsabile della protezione dei dati. In ogni caso, ai fini della determinazione della durata complessiva degli incarichi in corso, e' computato il tempo decorso dalla nomina fino alla data di scadenza del termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per il visto di competenza e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 maggio 2025

Il Presidente: Maruotti