Gazzetta n. 133 del 11 giugno 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 30 gennaio 2025 |
Modifica del decreto 1° ottobre 2024, concernente l'attuazione delle disposizioni per il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale. |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visti gli obiettivi di cui all'art. 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea laddove e' previsto che «Le finalita' della politica agricola comune sono: a) incrementare la produttivita' dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera; b) assicurare cosi' un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura; c) stabilizzare i mercati; d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 e, in particolare, l'art. 1, commi da 139 a 142; Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» e, in particolare, l'art. 15, comma 3-ter che recita «Il termine di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2022, adottato ai sensi dei commi da 139 a 143 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022, e' prorogato al 1° gennaio 2025. Il termine di cui all'art. 8, comma 1, del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2022 e' prorogato al 31 dicembre 2024»; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 dell'11 novembre 2022), convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2023), recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, con il quale il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» ha assunto la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 dicembre 2023, n. 285, con il quale e' stato adottato il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Visto l'accordo Piano del settore cerealicolo, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 26 novembre 2009; Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con legge 12 luglio 2024, n. 101, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per le imprese di interesse strategico e, in particolare, l'art. 4-bis che recita: «All'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i commi da 139 a 142 sono sostituiti dai seguenti: «139. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri sono tenuti a comunicare, attraverso un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, in forma cumulativa e aggregata, il volume totale delle operazioni trimestralmente effettuate, se la quantita' del singolo cereale e' superiore a: a) 30 tonnellate annue per il frumento duro; b) 40 tonnellate annue per frumento tenero; c) 80 tonnellate annue per il mais; d) 40 tonnellate annue per l'orzo; e) 60 tonnellate annue per il sorgo; f) 30 tonnellate annue per l'avena; g) 30 tonnellate annue per farro, segale, miglio, frumento segalato e scagliola. Sono escluse dalla registrazione tutte le operazioni relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati nonche' le aziende che esercitano, in via prevalente, l'attivita' di allevamento e le aziende che producono mangimi. 140. Le operazioni di cui al comma 139, di provenienza nazionale e dell'Unione europea, ovvero importate da Paesi terzi, devono essere registrate nel supporto telematico di cui al comma 139 entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. 141. Le modalita' di applicazione dei commi da 139 a 142 sono stabilite con uno o piu' decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 142. Fermo restando quanto previsto all'art. 15, comma 3-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, a decorrere dal 1° marzo 2025, ai soggetti che, essendovi obbligati, non hanno provveduto a comunicare con le modalita' e nei tempi previsti dal comma 139 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. A chiunque non rispetta le modalita' di comunicazione e di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 4.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e' designato quale autorita' competente allo svolgimento dei controlli e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma, previa adozione dei decreti attuativi nei termini stabiliti nel comma 141». 2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»; Ritenuto necessario monitorare i quantitativi di cereali che sono acquisiti e ceduti a qualsiasi titolo, quali dati complementari per l'analisi dell'andamento dei mercati; Ritenuto fondamentale, ai fini della semplificazione amministrativa, istituire una procedura informatizzata per le registrazioni da parte degli operatori nazionali del settore, attraverso il Sistema informatico agricolo nazionale (SIAN); Ritenuto pertanto di dover dare attuazione ai commi 139, 140 e 142 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificati dall'art. 4-bis del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con legge 12 luglio 2024, n. 101, al fine di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali, di attivare un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ove registrare le operazioni di cui ai citati commi 139 e 140, nonche' di garantire l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 142; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste prot. n. 507566 del 1° ottobre 2024 recante l'attuazione delle disposizioni per il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale di cui ai commi da 139 a 142 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificati dall'art. 4-bis del decreto-legge 15 maggio 2024 n. 63, convertito con legge 12 luglio 2024, n. 101; Ritenuta la necessita' di precisare gli adempimenti a carico degli operatori in modo coerente con il disposto normativo e di modificare conseguentemente il decreto ministeriale n. 507566 del 1° ottobre 2024 citato;
Decreta:
Art. 1
Modifiche alle premesse
1. Alle premesse del decreto ministeriale n. 507566 del 1° ottobre 2024 sono eliminate le seguenti parole: «Considerato l'impegno sottoscritto dall'Italia in ambito G20, riguardo alle informazioni concernenti le giacenze delle derrate alimentari strategiche da comunicare all'Organismo internazionale denominato «AMIS» (Agricultural Market Information System) per il rafforzamento della collaborazione tra i Paesi maggiori produttori, esportatori, importatori di derrate alimentari; Considerato l'impegno a comunicare alla Commissione UE i dati nazionali inerenti alle produzioni, ai consumi ed alle giacenze di cereali, al fine di permettere il monitoraggio dell'andamento dei mercati e predisporre adeguate politiche agroalimentari; Considerato l'obiettivo fissato nell'ambito del Piano di settore cerealicolo, per quanto riguarda la trasparenza del mercato e le relative azioni attuative, che prevede di ampliare e di coordinare la rete di rilevazione dei dati di mercato su tutto il territorio nazionale;» 2. Alla premessa del decreto ministeriale n. 507566 del 1° ottobre 2024, terzultimo ritenuto, le parole «detenuti a qualsiasi titolo e sono venduti» sono sostituite dalle seguenti «acquisiti e ceduti a qualsiasi titolo». |
| Art. 2
Modifiche all'art. 1
1. All'art. 1 del decreto ministeriale n. 507566 del 1° ottobre 2024 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), le parole «detenuti, a qualsiasi titolo» sono sostituite dalle seguenti «acquisiti o ceduti a qualsiasi titolo»; b) al comma 1, lettera d), dopo la parola «cessione» e' eliminata la seguente «trasformazione»; c) al comma 1, lettera e), dopo la parola «associata» le parole «producono, detengono, acquistano, vendono, cedono uno o piu' prodotti» sono sostituite dalle seguenti «acquisiscono o cedono, a qualsiasi titolo, uno o piu' prodotti». |
| Art. 3
Modifiche all'art. 3
1. All'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale n. 507566 del 1° ottobre 2024 la parola «direttoriale» e' sostituita dalla seguente «interdipartimentale». |
| Art. 4
Modifiche all'art. 4
1. All'art. 4 del decreto ministeriale n. 507566 del 1° ottobre 2024 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse» sono sostituite dalle seguenti «entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, intendendosi le chiusure dei trimestri collocate nei giorni 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Gli operatori devono registrare, in forma cumulativa e aggregata, secondo le modalita' tecniche stabilite nell'allegato, il volume totale delle operazioni di carico e scarico effettuate in ciascuna trimestre, se prevedono che la quantita' del singolo cereale da essi movimentato sia superiore, nell'anno solare, a: a) 30 tonnellate annue per il frumento duro; b) 40 tonnellate annue per il frumento tenero; c) 80 tonnellate annue per il mais d) 40 tonnellate annue per l'orzo; e) 60 tonnellate annue per il sorgo; f) 30 tonnellate annue per l'avena; g) 30 tonnellate annue per il farro, la segale, il miglio, il frumento segalato e la scagliola; c) al comma 3, le parole «a condizione che i dati forniti complessivamente si riferiscano a periodo temporali non superiori al mese solare» sono sostituite dalle seguenti «purche' i dati forniti complessivamente si riferiscano al mese solare precedente.» |
| Art. 5
Modifiche all'art. 5
1. All'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 507566 del 1° ottobre 2024 le parole «di produzione di mangimi» sono sostituite dalle seguenti «le aziende che producono mangimi». |
| Art. 6
Modifiche all'art. 6
1. All'art. 6, comma 4, del decreto ministeriale n. 507566 del 1° ottobre 2024 sono eliminate le seguenti parole «L'accesso e' consentito anche agli organismi di controllo autorizzati alla certificazione delle produzioni di qualita' regolamentata, limitatamente ai dati di competenza». |
| Art. 7
Decorrenza degli effetti
1. Gli effetti del presente decreto decorrono a far data dal 1° gennaio 2025. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo, e' pubblicato sul sito internet del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 gennaio 2025
Il Ministro: Lollobrigida |
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