Gazzetta n. 132 del 10 giugno 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 10 aprile 2025
Modifica all'ordinanza speciale n. 1 del 9 aprile 2021, «Interventi di ricostruzione della Universita' di Camerino». (Ordinanza speciale n. 105).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della Cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Visto l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1º aprile 2023 e divenuto efficace il 1º luglio 2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi ratione temporis secondo quanto stabilito dal periodo transitorio fissato nel medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023;
Viste le ordinanze:
a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;
b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; e
c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;
d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling - BIM»;
Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale e' stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonche' tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche ed integrazioni;
Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;
Vista l'ordinanza speciale n. 1 del 9 aprile 2021 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione della Universita' di Camerino» e, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a), che prevede l'intervento relativo a «Palazzo Da Varano», gia' finanziato a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020 per l'importo di euro 13.251.840,00;
Viste le note, acquisite alla struttura commissariale con prot. CGRTS-0013325-A-04/04/2024 e prot. CGRTS-0008211-A-05/03/2025, con cui l'USR Marche, a seguito di approfondimenti progettuali, ha espresso parere favorevole in merito alla congruita' economica dell'incremento del costo dell'intervento relativo a «Palazzo da Varano» per un importo complessivo di euro 14.800.000,00;
Verificata, ai sensi della disposizione di cui all'art. 8, comma 3, dell'ordinanza speciale n. 1 del 2021, l'indisponibilita' di economie da destinare a copertura del suddetto incremento;
Considerato che l'intervento «Palazzo da Varano» richiede pertanto un incremento dell'importo da finanziare, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della medesima ordinanza speciale, a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, per un importo in aumento pari a euro 1.548.160,00, in relazione ai maggiori oneri emersi in sede di revisione degli elaborati progettuali;
Ritenuto pertanto di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in oggetto per euro 1.548.160,00, in aumento rispetto all'importo di euro 13.251.840,00 programmato in ordinanza speciale n. 1 del 2021, a carico della contabilita' speciale ex art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 36 del 2023;
Visto altresi' l'art. 1, comma 1, lettera b), della medesima ordinanza speciale n. 1 del 2021, che prevede l'intervento relativo a «Palazzo Ribechi», gia' finanziato a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020 per l'importo di euro 1.254.000, come da scheda C.I.R., poi ridotto a euro 1.082.715,00 dall'ordinanza speciale n. 1/2021;
Vista la nota, acquisita alla struttura commissariale con prot. CGRTS-0006770-A-25/02/2025, con cui l'USR Marche, a seguito di approfondimenti progettuali, della seconda perizia di variante e suppletiva e del contestuale adeguamento prezzi ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 126 del 2022, ha espresso parere favorevole in merito alla congruita' economica dell'incremento del costo dell'intervento relativo a «Palazzo Ribechi» per un importo complessivo pari a euro 2.100.552,41, con un aumento pari a euro 1.017.837,41 rispetto al costo programmato nell'ordinanza speciale n. 1 del 2021, e ha contestualmente dato atto della presenza di economie derivanti dall'ultimazione dei lavori relativi all'intervento «Polo studenti Ex Magistrali» identificato all'art. 1, comma 1, lettera g), della medesima ordinanza speciale;
Considerata, ai sensi della disposizione di cui all'art. 8, comma 3, lettera b), dell'ordinanza speciale n. 1 del 2021, la disponibilita' di tali economie a valere sull'intervento «Polo studenti Ex Magistrali» di cui sopra per un importo pari a euro 300.000,00 da destinare a copertura dell'incremento relativo a «Palazzo Ribechi»;
Considerato che, in relazione ai maggiori oneri emersi in sede di revisione degli elaborati progettuali, l'intervento relativo a Palazzo Ribechi richiede pertanto un incremento dell'importo da finanziare, al netto delle economie derivanti dall'intervento «Polo studenti Ex Magistrali» ai sensi dell'art. 8, comma 5, della medesima ordinanza speciale n. 1 del 2021, pari a un importo in aumento di euro 717.837,41, a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 1 del 2021;
Considerata la relazione del sub Commissario ing. Gianluca Loffredo, acquisita agli atti della struttura commissariale con il n. CGRTS-0013394-A-08/04/2025 e allegata alla presente ordinanza sub allegato 1;
Ritenuto pertanto di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in oggetto per euro 717.837,41, in aumento rispetto all'importo di euro 1.082.715,00 programmato in ordinanza speciale n. 1/2021, a carico della contabilita' speciale ex art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 189/2016;
Ritenuto contestualmente di modificare in riduzione l'importo relativo all'intervento «Polo studenti Ex Magistrali» in relazione alle economie maturate per l'importo di 300.000,00 euro;
Ritenuto pertanto, alla luce delle premesse di cui sopra, di modificare l'ordinanza speciale n. 1 del 9 aprile 2021;
Verificata la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 7 aprile 2025 e' pari a euro 1.230.021.067,40, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione e' pari a euro 1.100.312.988,83;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza e la indifferibilita' di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attivita' connesse alla ricostruzione nella Universita' di Camerino;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;
Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 9 aprile 2025 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1
Modifiche e incremento dell'ordinanza speciale n. 1 del 9 aprile 2021
ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante
«Interventi di ricostruzione della Universita' di Camerino»

1. Per gli interventi in Comune di Camerino di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e b), dell'ordinanza speciale n. 1 del 9 aprile 2021, recante «Interventi di ricostruzione della Universita' di Camerino», rispettivamente relativi a «Palazzo Da Varano» per euro 13.251.840,00 e «Palazzo Ribechi» per euro 1.082.715,00, entrambi a valere sui fondi di cui all'ordinanza commissariale n. 109 del 2020, e' autorizzato un incremento del contributo per un importo complessivo pari a euro 2.565.997,41.
2. Il contributo complessivo dell'intervento di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), pari a euro 14.800.000,00, trova copertura come segue:
a) euro 13.251.840,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza commissariale n. 109 del 2020;
b) euro 1.548.160,00 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 1 del 2021.
3. All'art. 1, comma 1, lettera a) dell'ordinanza speciale n. 1 del 2021 le parole «euro 13.251.840,00» sono sostituite dalle parole «euro 14.800.000,00».
4. Il contributo complessivo dell'intervento di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), pari a euro 2.100.552,41, trova copertura come segue:
a) euro 1.082.715,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza commissariale n. 109 del 2020;
b) euro 300.000,00 a valere sulle economie prodotte dall'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1, comma 1, lettera g) della medesima ordinanza speciale;
c) euro 717.837,41 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 1 del 2021.
5. All'art. 1, comma 1, lettera b) dell'ordinanza speciale n. 1 del 2021 le parole «euro 1.254.000» sono sostituite dalle parole «euro 2.100.552,41»;
6. All'art. 1, comma 1, lettera g) dell'ordinanza speciale n. 1 del 2021 le parole «euro 1.500.000,00» sono sostituite dalle parole «euro 1.200.000,00».
7. All'art. 8, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 1 del 2021, l'importo di «euro 40.901.052,00» e' modificato in «euro 43.167.049,41». Al secondo periodo del medesimo comma, le parole «l'ulteriore spesa per i suddetti interventi, come da importo stimato da scheda CIR, quantificata complessivamente in euro 368.715,00 e gli interventi di cui al medesimo art. 1, comma 1, lettere d), e), f) e g), di importo stimato pari a euro 19.147.000,00, trovano copertura per un totale stimato di euro 19.515.715 all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale» sono sostituite dalle parole «l'ulteriore spesa per i suddetti interventi, come da importo stimato da scheda CIR e successivamente definito in sede di progettazione definitiva, quantificata complessivamente in euro 2.634.712,41 e gli interventi di cui al medesimo art. 1, comma 1, lettere d), e), f) e g), di importo stimato pari a euro 18.847.000,00, trovano copertura per un totale stimato di euro 21.481.712,41 all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale».
 
Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di euro 2.265.997,41, con risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 7 aprile 2025 presenta una disponibilita' pari a euro 1.230.021.067,40.
 
Art. 3

Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessita' di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticita', la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 10 aprile 2025

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1206

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Avvertenza:
L'allegato alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali