Gazzetta n. 127 del 4 giugno 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 10 aprile 2025 |
Modalita' e criteri di utilizzo degli interessi netti eventualmente maturati sui conti correnti accesi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia per gli interventi delle Misure PNRR di cui ai decreti 13 giugno 2022, 5 agosto 2022 e 30 agosto 2022. |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza come modificato dal regolamento UE 2021/2106 del 28 settembre 2021, che stabilisce gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza; Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, e, in particolare, l'art. 60; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 202, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 che, a seguito della valutazione positiva del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte del Consiglio ECOFIN, ha assegnato alle singole amministrazioni titolari degli interventi le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR, assegnando, in particolare, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la somma di euro 800.000.000,00 (ottocentomilioni/00) per la realizzazione dell'Investimento M2C1 - 2.1 e prevedendo, tra l'altro, che le amministrazioni titolari degli interventi adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi; Visto l'accordo, denominato Operational Arrangement (Ref.Ares(2021)7947180-22 dicembre 2021) siglato dalla Commissione europea e dallo Stato italiano il 22 dicembre 2021 ed in particolare gli allegati I e II; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e successive modificazioni e integrazioni; Visto, altresi', l'art. 8 del suddetto decreto-legge n. 77/2021, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo; Visto, inoltre, l'art. 10 del medesimo decreto-legge n. 77/2021, il quale prevede che, per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di societa' in house qualificate ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto in particolare, l'art. 7, comma 1, secondo periodo del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021; Visto l'art. 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037; Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attivita' economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale; Visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017; Visto l'art. 17 del citato regolamento (UE) 2020/852, che reca il principio di non arrecare un danno significativo (Do no significant harm - DNSH); Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021, concernente «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; Viste le circolari RGS-MEF in materia di selezione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei progetti finanziati con risorse PNRR, e tra queste quelle emanate nel 2021 (nn. 21, 25, 32 e 33), nel 2022 (nn. 4, 6, 9, 17, 21, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34 e 41), nel 2023 (nn. 1, 10, 11, 16, 19 e 27) e nel 2024 (nn. 2, 13, 17, 21, 22, 27); Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di finanza del 17 dicembre 2021, con l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalita' a tutela delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza; Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento dei divari territoriali; Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014 e con incluso l'allegato 1 per la definizione delle piccole e medie imprese e successive modifiche e integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 56 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina gli «Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali»; Visto il regolamento (UE) n. 1315/2023 della Commissione del 1° luglio 2023, che modifica, tra l'altro, l'art. 59 del regolamento UE n. 651/2014, prorogando la validita' del regolamento stesso al 31 dicembre 2026; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese» e, in particolare, l'art. 7, in materia di oneri informativi gravanti su cittadini e imprese; Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» e, in particolare, l'art. 1, commi 125 e seguenti, in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche; Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede, tra l'altro, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni», e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l'On.le Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, nella legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, ai sensi del quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72, «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto ministeriale 13 settembre 2023, n. 477058, recante l'adeguamento della struttura organizzativa nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica, in attuazione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2023, n. 285, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2023»; Visto il decreto ministeriale n. 47783 del 31 gennaio 2024, «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023», registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024»; Visto il decreto ministeriale del 13 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 192 del 18 agosto 2022, che definisce le modalita' e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti materiali e immateriali nella logistica agroalimentare per ridurne i costi ambientali ed economici e per sostenere l'innovazione dei processi produttivi, nell'ambito della Misura M2C1, Investimento 2.1 («Logistica Imprese»); Visto il decreto ministeriale prot. n. 347877 del 5 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 252 del 27 ottobre 2022, recante «Disposizioni necessarie all'attuazione della misura PNRR «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo, tramite miglioramento della capacita' logistica dei mercati agroalimentari all'ingrosso» («Logistica Mercati»); Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 378154 del 30 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 255 del 31 ottobre 2022, recante «Disposizioni necessarie all'attuazione dell'Investimento 2.1 «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo», previsto nell'ambito della Missione 2, Componente 1, del PNRR, con particolare riferimento alla finalita' di sviluppo della logistica agroalimentare tramite il miglioramento della capacita' logistica dei porti» («Logistica Porti»); Vista la «Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e Io sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia in ordine alle attivita' di gestione della misura «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo» - di cui all'art. 4 del predetto decreto ministeriale 13 giugno 2022 («Logistica Imprese»), che individua l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. Invitalia, societa' in house qualificata ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quale soggetto gestore di cui il Ministero si avvale per le attivita' di supporto tecnico-operativo nell'attuazione dell'intervento in parola - sottoscritta dal Ministero con la predetta Agenzia il 22 dicembre 2022 ed approvata con decreto direttoriale n. 658961 in pari data (visto UCB n. 6 dell'11 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 2 febbraio 2023 al n. 163), e, in particolare: - l'art. 8, comma 2, a mente del quale «Conformemente alle procedure adottate dal MASAF per la gestione degli interventi PNRR di cui e' titolare, nel rispetto delle modalita' previste dal circuito finanziario definito dal Servizio centrale per il PNRR e nei limiti delle effettive disponibilita', le risorse di cui al comma 1, al netto dell'importo di cui all'art. 9, comma 1, del presente Atto, sono trasferite annualmente dal MASAF all'Agenzia su uno o piu' appositi conti correnti bancari ad essa intestati, uno per i finanziamenti agevolati e uno per i contributi in conto capitale, sulla base delle erogazioni effettuate nell'anno precedente, della giacenza residua e delle previsioni di erogazione per l'anno in corso. Per il primo anno di attivita', le risorse sono trasferite sulla base di una stima attendibile delle erogazioni future elaborata da Invitalia, correlate agli anticipi richiesti e da corrispondere ai soggetti beneficiari che abbiano ricevuto il provvedimento di concessione da parte del Ministero.»; - l'art. 8, comma 3, secondo il quale «Gli eventuali interessi netti maturati sul conto corrente di cui al comma 2 sono utilizzati a favore dei soggetti destinatari dei rispettivi interventi agevolativi oggetto della presente Convenzione, secondo le modalita' e i criteri definiti con apposito provvedimento dal Ministero.»; Vista la nota Invitalia del 20 giugno 2024, prot. n. 0230029 (prot. ingresso MASAF n. 0276161 in pari data), con cui sono stati comunicati gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle misure PNRR dui cui ai decreti ministeriali innanzi cennati, nonche' i nominativi delle persone abilitate a operare sugli stessi; Rilevato che, per quanto attiene alle specifiche relative ai conti correnti di cui all'art. 8, comma 2, dell'innanzi citata Convenzione del 22 dicembre 2022 («Logistica Imprese»), Invitalia ha attivato: - un conto corrente fruttifero per gli aiuti concessi a titolo di finanziamento agevolato, acceso presso l'Istituto di credito Banco BPM, Agenzia 11701, Sede Lodi, IBAN IT61-I-05034-11701-000000003249, BIC: BAPPIT22C34; con un tasso di interesse attivo, a partire dal 1° ottobre 2023, attualmente dell'1,25% per giacenze fino a 10 milioni di euro e dell'1,45% per giacenze eccedenti tale importo; - un conto corrente fruttifero per gli aiuti concessi a titolo di contributo a fondo perduto e in conto/spesa, acceso presso l'Istituto di credito Credit Agricole Italia, Agenzia 00227, Sede Milano, IBAN IT57W0623001627000047650559, BIC CRPPIT2P227; con un tasso di interesse attualmente pari al 2% (due per cento); con precisazione che su tali conti correnti verranno depositate le somme necessarie a dare corso al pagamento degli anticipi, degli stati di avanzamento lavori e dei saldi a favore dei beneficiari di volta in volta indicati, previa verifica da parte delle preposte strutture sia dello scrivente Ministero che del Ministero dell'economia e delle finanze; Vista, altresi', la «Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e Io sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia in ordine alle attivita' di gestione della misura «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo - decreto ministeriale del 5 agosto 2022 per lo sviluppo della capacita' logistica dei mercati agroalimentari all'ingrosso operanti nei settori agroalimentare, ittico, silvicoltura, floricoltura e vivaismo e decreto ministeriale del 30 agosto 2022, per lo sviluppo della capacita' logistica dei porti in favore dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo.» («Logistica Mercati-Porti»), che individua la ripetuta Agenzia nazionale quale soggetto gestore di cui il Ministero si avvale per le attivita' di supporto tecnico-operativo nell'attuazione degli interventi in parola, sottoscritta il 6 ed il 20 aprile 2023, acquisita al prot. n. 214234 del 20 aprile 2023 ed approvata con decreto direttoriale prot. n. 216254 del 21 aprile 2023 (visto UCB n. 203 del 27 aprile 2023, registrato dalla Corte dei conti il 7 giugno 2023 al n. 885), e, in particolare: - l'art. 8, comma 2, a mente del quale «Conformemente alle procedure adottate dal MASAF per la gestione degli interventi PNRR di cui e' titolare, nel rispetto delle modalita' previste dal circuito finanziario definito dal Servizio centrale per il PNRR e nei limiti delle effettive disponibilita', le risorse di cui al comma 1, al netto dell'importo di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) e b) del presente Atto, sono trasferite annualmente dal MASAF all'Agenzia su due appositi conti correnti bancari ad essa intestati, uno relativo all'intervento Logistica Mercati di cui al decreto ministeriale 5 agosto 2022 ed uno relativo all'intervento Logistica Porti di cui al decreto ministeriale 30 agosto 2022, sulla base delle erogazioni effettuate nell'anno precedente, della giacenza residua e delle previsioni di erogazione per l'anno in corso. Per il primo anno di attivita', le risorse sono trasferite sulla base di una stima attendibile delle erogazioni future elaborata da Invitalia, correlate agli anticipi richiesti e da corrispondere ai soggetti beneficiari che abbiano ricevuto il provvedimento di concessione da parte del Ministero.»; - l'art. 8, comma 3, secondo il quale «Gli eventuali interessi netti maturati sui conti correnti di cui al comma 2 sono utilizzati a favore dei soggetti destinatari dei rispettivi interventi agevolativi oggetto della presente Convenzione, secondo le modalita' e i criteri definiti con apposito provvedimento dal Ministero.»; Rilevato che, per quanto attiene alle specifiche relative ai conti correnti di cui all'art. 8, comma 2, dell'innanzi menzionata Convenzione del 6 e 20 aprile 2023 («Logistica Mercati-Porti»), Invitalia ha attivato: - un conto corrente fruttifero per la linea «mercati», acceso presso l'Istituto di credito Credit Agricole Italia, Agenzia 00227 Sede Milano, IBAN IT16U0623001627000047650862, BIC CRPPIT2P227, avente un tasso di interesse attivo del 2%; - un conto corrente fruttifero per la linea «porti», acceso presso l'Istituto di credito Credit Agricole Italia, Agenzia 00227, Sede Milano, IBAN IT22Q0623001627000047650660, BIC CRPPIT2P227, avente anch'esso un tasso di interesse attivo del 2%; con precisazione, in ambedue i casi, che su tali conti correnti verranno depositate le somme necessarie a dare corso al pagamento degli anticipi, degli stati di avanzamento lavori e dei saldi a favore dei beneficiari di volta in volta indicati, previa verifica da parte delle preposte strutture sia dello scrivente Ministero che del Ministero dell'economia e delle finanze; Ritenuto necessario attuare il disposto dell'art. 8, comma 3, sia della Convenzione del 22 dicembre 2022 («Logistica Imprese») che della Convenzione del 6 e 20 aprile 2023 («Logistica Mercati-Porti»), innanzi citate, stabilendo le modalita' e i criteri con cui gli eventuali interessi netti maturati sui conti correnti fruttiferi all'uopo accesi da Invitalia per le rispettive causali sopra descritte sono utilizzati a favore dei soggetti destinatari dei rispettivi interventi agevolativi oggetto delle Convenzioni MASAF/Invitalia precedentemente menzionate; Ritenuto opportuno, pertanto, definire col presente atto i criteri e le modalita' di cui si e' appena detto; Visto l'art. 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, in particolare, il comma 5, a mente del quale «Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, titolari di conti presso il sistema bancario e postale per la gestione di risorse provenienti dal bilancio dello Stato o destinate ad affluire all'entrata dello stesso, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre ed il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle gestioni di risorse di propria titolarita' che si avvalgono di conti presso il sistema bancario e postale e con riferimento a ciascun conto corrente anche i dati sintetici della giacenza al 1° gennaio di ogni anno, del totale delle entrate e delle uscite cumulate e il saldo finale riferiti, rispettivamente, a ciascun trimestre dell'anno con l'indicazione, per ciascuna gestione, della norma o dell'autorizzazione che ne ha consentito l'apertura. La mancata trasmissione entro i predetti termini e' rilevante ai fini della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La comunicazione trimestrale e' estesa ai soggetti, titolari di conti aperti presso il sistema bancario o postale sui quali sono depositate risorse assegnate per la gestione di specifici interventi, svolti per conto di amministrazioni dello Stato.»; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, recante «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 279 del 23 novembre 2021, e, in particolare, l'art. 3; Tenuto conto della nota prot. MEF-GAB n. 2073 del 17 gennaio 2025, acquisita in pari data al protocollo n. 21262, con la quale il Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso le osservazioni della Ragioneria generale dello Stato in merito al presente schema di decreto; Ritenuto di dover recepire le osservazioni della Ragioneria generale dello Stato;
Decreta:
Art. 1 Modalita' e criteri di utilizzo degli interessi netti eventualmente maturati sui conti correnti attivati da Invitalia per l'intervento Logistica Imprese di cui al decreto ministeriale 13 giugno 2022
1. Ai sensi dell'art. 8, comma 2 e 3, della Convenzione MASAF/Invitalia del 22 dicembre 2022 («Logistica Imprese»), gli interessi netti eventualmente maturati sui conti correnti fruttiferi attivati da Invitalia per la Misura PNRR di cui al decreto ministeriale 13 giugno 2022 - infra trascritti - nonche' le somme eventualmente svincolate da precedenti impegni, come pure quelle rientrate e/o recuperate a fronte dei benefici concessi, restano vincolate sui medesimi conti correnti e dovranno essere utilizzate esclusivamente per la concessione di ulteriori benefici ai sensi della predetta Misura PNRR. 2. I conti correnti fruttiferi inerenti all'intervento di cui all'art. 8, comma 2, della suaccennata Convenzione, sono: - un conto corrente fruttifero per gli aiuti concessi a titolo di finanziamento agevolato, acceso presso l'Istituto di credito Banco BPM, Agenzia 11701, Sede Lodi, IBAN IT61-I-05034-11701-000000003249, BIC: BAPPIT22C34, con un tasso di interesse attivo, a partire dal 1° ottobre 2023, attualmente dell'1,25% per giacenze fino a 10 milioni di euro e dell'1,45% per giacenze eccedenti tale importo; - un conto corrente fruttifero per gli aiuti concessi a titolo di contributo a fondo perduto e in conto/spesa, acceso presso l'Istituto di credito Credit Agricole Italia, Agenzia 00227, Sede Milano, IBAN IT57W0623001627000047650559, BIC CRPPIT2P227, con un tasso di interesse attivo attualmente pari al 2% (due per cento). 3. Ai sensi dell'art. 44-quater della legge n. 196/2009, alle prescritte attivita' di comunicazione, tramite il portale COAS (COnti Amministrazioni Statali), riferite ai conti correnti fruttiferi di cui al comma 2, provvedera' direttamente Invitalia spa, intestataria degli stessi. |
| Art. 2 Modalita' e criteri di utilizzo degli interessi netti eventualmente maturati sui conti correnti attivati da Invitalia per l'intervento Logistica Mercati di cui al decreto ministeriale 5 agosto 2022
1. Ai sensi dell'art. 8, comma 2 e 3, della Convenzione MASAF/Invitalia n. 214234 del 20 aprile 2023 («Logistica Mercati»), gli interessi netti eventualmente maturati sul conto corrente fruttifero attivato da Invitalia per l'intervento di cui al decreto ministeriale prot. n. 347877 del 5 agosto 2022 - infra trascritto - nonche' le somme eventualmente svincolate da precedenti impegni, come pure quelle rientrate e/o recuperate a fronte dei benefici concessi, restano vincolate sui medesimi conti correnti e dovranno essere utilizzate esclusivamente per la concessione di ulteriori benefici ai sensi della predetta Misura PNRR. 2. Il conto corrente fruttifero inerente all'intervento di cui all'art. 8, comma 2, della suaccennata Convenzione e' acceso presso l'Istituto di credito Credit Agricole Italia, Agenzia 00227 Sede Milano, IBAN IT16U0623001627000047650862, BIC CRPPIT2P227, avente un tasso di interesse attivo del 2%. 3. Ai sensi dell'art. 44-quater della legge n. 196/2009, alle prescritte attivita' di comunicazione, tramite il portale COAS (COnti Amministrazioni Statali), riferite al conto corrente fruttifero, di cui al comma 2, provvedera' direttamente Invitalia spa, intestataria dello stesso. |
| Art. 3 Modalita' e criteri di utilizzo degli interessi netti eventualmente maturati sui conti correnti attivati da Invitalia per l'intervento Logistica Porti di cui al decreto ministeriale n. 378154 del 30 agosto 2022
1. Ai sensi dell'art. 8, comma 2 e 3, della Convenzione MASAF/Invitalia n. 214234 del 20 aprile 2023 («Logistica Porti»), gli interessi netti eventualmente maturati sul conto corrente fruttifero attivato da Invitalia per l'intervento di cui al decreto ministeriale n. 378154 del 30 agosto 2022 - infra trascritto - nonche' le somme eventualmente svincolate da precedenti impegni, come pure quelle rientrate e/o recuperate a fronte dei benefici concessi, restano vincolate sui medesimi conti correnti e dovranno essere utilizzate esclusivamente per la concessione di ulteriori benefici ai sensi della predetta Misura PNRR. 2. Il conto corrente fruttifero inerente all'intervento di cui all'art. 8, comma 2, della suaccennata Convenzione e' acceso presso l'Istituto di credito Credit Agricole Italia, Agenzia 00227, Sede Milano, IBAN IT22Q0623001627000047650660, BIC CRPPIT2P227, avente anch'esso un tasso di interesse attivo del 2%. 3. Ai sensi dell'art. 44-quater della legge n. 196/2009, alle prescritte attivita' di comunicazione, tramite il portale COAS (COnti Amministrazioni Statali), riferite al conto corrente fruttifero, di cui al comma 2, provvedera' direttamente Invitalia spa intestataria dello stesso. |
| Art. 4
Il presente provvedimento e' trasmesso ai competenti organi di controllo e viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero e dell'Agenzia. Roma, 10 aprile 2025
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 775 |
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