Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 9 aprile 2025
Misura B2.2. - Disposizioni in ordine alla finalizzazione degli interventi in relazione agli obiettivi e ai contenuti delle proposte. (Ordinanza n. 111).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei erritori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016.

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Regolamento de minimis);
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);
Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Vista la decisione C (2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalita' regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia);
Vista la Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la Comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 final del 23 marzo 2022, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»;
Visti e considerati gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale, di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato il 30 aprile 2021 ed approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (c.d. PNC), e:
in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale e' approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;
e, ancor piu' nello specifico, il comma 2, lettera b), del richiamato art. 1 che assegna i fondi per gli anni dal 2021 al 2026 per attuare interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, a carico delle risorse del Piano complementare al PNRR, individuando quali soggetti attuatori la Struttura tecnica di missione per il sisma dell'Aquila del 2009 e il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e in particolare:
(i) l'art. 14, rubricato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» e, segnatamente, i commi 1 e 1-ter, alla stregua dei quali:
«1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonche' al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.»;
«1-ter. Con riferimento agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario ad acta di cui all'art. 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.»;
(ii) l'art. 14-bis, rubricato «Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016», secondo cui:
«1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' integrata dal Capo del Dipartimento «Casa Italia» istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonche' dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009.
2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, entro il 30 settembre 2021, la cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la Struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021 si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonche' le relative modalita' di monitoraggio;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», e, in particolare, l'art. 17 rubricato «Interventi del fondo complementare al PNRR riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016»;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
Visti, in particolare:
(i) l'art. 1, comma 3, ultimo periodo, ai sensi del quale «E', in ogni caso, esclusa la possibilita' di disporre il definanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021»;
(ii) l'art. 1, comma 6, lettera b), che ha previsto le autorizzazioni di spesa per gli anni 2027 e 2028 ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021;
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, recante «Disposizioni urgenti in materia di lavoro, universita', ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Considerato che l'ordinanza n. 14 PNC del 30 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 ha approvato le sub-misure B1 «Sostegno agli investimenti», B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie» del «Programma unitario di interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016», con le relative linee di intervento, come definite nella delibera della cabina di coordinamento del 30 settembre 2021, e con i contenuti individuati nella nota introduttiva e nelle relative schede allegate alla stessa ordinanza;
Considerato che la Misura B2.2 e' finalizzata a «promuovere la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio colpito dai sismi del 2009 e del 2016, attraverso progetti locali che propongano percorsi di sviluppo sostenibile e inclusivo e che sappiano integrare obiettivi di tutela con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento»;
Considerato che, a tali fini, i progetti devono prevedere iniziative integrate e sinergiche di valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, nonche' del patrimonio pubblico, che diano anche garanzia di stabilita' nel tempo mediante adeguate forme di gestione;
Vista l'ordinanza n. 30 PNC del 30 giugno 2022, recante l'Approvazione del bando relativo all'attuazione della macro-misura B «Rilancio economico sociale», sub misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», linea di intervento B2.2 «Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di partenariato speciale pubblico privato per la valorizzazione del patrimonio storico culturale, ambientale e sociale del territorio» del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza;
Considerato che, in attuazione dei contenuti e della scheda di attuazione approvati con la soprarichiamata ordinanza n. 14 PNC del 2021, il bando prevede che gli interventi, promossi esclusivamente da enti pubblici, siano attuati mediante partenariati speciali pubblico privato (PSPP), ovvero attraverso accordi con partner privati previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica e, solo in via eccezionale, attraverso la gestione pubblica diretta;
Considerato che tali forme «speciali» di partenariato si propongono di «assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione» e sono dirette a «consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato»;
Vista l'ordinanza n. 44 PNC del 27 aprile 2023, recante approvazione degli elenchi di interventi nelle Regioni Marche, Lazio, Umbria, di cui all'art. 6, comma 5 dell'ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. Approvazione del bando relativo all'attuazione della macro-misura B «Rilancio economico sociale», sub misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», linea di intervento B2.2 «Contributi destinati a soggetti pubblici per iniziative di partenariato speciale pubblico privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio» del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche' di cui all'art. 11, comma 5 di cui al relativo Allegato n. 1;
Vista l'ordinanza n. 58 PNC del 28 giugno 2023, recante l'approvazione ai sensi dell'art. 6, comma 5 dell'ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022, nonche' dell'art. 11, comma 5 del relativo Allegato n. 1, Bando relativo all'attuazione della macro-misura B «Rilancio economico sociale», sub misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», linea di intervento B2.2 «Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di partenariato speciale pubblico privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio» del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, degli elenchi di interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016 nella Regione Abruzzo;
Vista l'ordinanza n. 70 PNC del 28 novembre 2023, recante «Approvazione ai sensi dell'art. 6, comma 5 dell'ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022, nonche' dell'art. 11, comma 5 del relativo Allegato n. 1, Bando relativo all'attuazione della macromisura B «Rilancio economico sociale», sub misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», linea di intervento B2.2 «Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di partenariato speciale pubblico privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio» del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, dell'elenco di interventi a graduatoria cratere 2009 - territorio al Comune de L'Aquila;
Vista l'ordinanza n. 78 PNC del 15 dicembre 2023, recante «Approvazione della riallocazione delle risorse residue non impegnate di cui alle linee di inter-vento B2.1 - B2.3 e B2.2 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo»;
Vista l'ordinanza n. 92 PNC dell'8 maggio 2024, recante «Approvazione della riallocazione delle risorse residue non impegnate di cui alle linee di intervento B1.1, B1.2, B3.3, B1.3a, B1.3c, B3.2, B2.1, B2.2 e B2.3 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo»;
Considerata l'urgente necessita' di favorire la rinascita del tessuto socio-culturale, a beneficio sia della popolazione locale, sia delle presenze turistiche nella zona, che potrebbero dare un determinante contributo all'economia del territorio e al suo ripopolamento;
Considerato il ruolo strategico rivestito dagli interventi previsti dalla misura B2.2 in relazione alle potenzialita' di ripresa e sviluppo del territorio offerte dalle attivita' di valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale e del patrimonio pubblico, a fini culturali, turistico-culturali e sociali e per l'alta formazione;
Considerato che, nell'ambito della suddetta misura B2.2, sono stati selezionati - anche mediante lo strumento innovativo dei partenariati speciali pubblici privati di cui all'art. 151, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (ora art. 134, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023) - progetti in grado di assicurare impatto occupazionale, economico e sociale, valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e sociale del territorio, con prioritario riferimento agli immobili oggetto di ricostruzione post-sisma, promozione e marketing del territorio, sostenibilita' economico gestionale, coinvolgimento del territorio e qualita' dell'aggregazione e delle reti coinvolte, integrazione e collegamento del progetto con altri interventi di sviluppo locale e capacita' di sviluppo di azioni di sistema, inclusa quella di collegarsi a circuiti turistico-culturali di livello regionale e nazionale e di diventare componente di una offerta integrata;
Vista l'ordinanza n. 88 PNC del 12 febbraio 2024 relativa a «Approvazione delle "Indicazioni per la sottoscrizione della convenzione e la conclusione degli accordi di partenariato speciale pubblico privato di cui all'ordinanza n. 30 PNC del 30 giugno 2022" e "Indicazioni per la determinazione dei costi ammissibili per la remunerazione delle attivita' di sviluppo e realizzazione del progetto attribuite alla responsabilita' del partner privato negli accordi di cui all'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del commissario straordinario n. 30 del 30 giugno 2022" finalizzate all'attuazione della macro-misura B "Rilancio economico sociale", sub misura B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione", linea di intervento B2.2 "Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di partenariato speciale pubblico privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio" del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
Visto in particolare l'«Allegato 1 Macro-misura B "Rilancio economico sociale", sub misura B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione", linea di intervento B2.2 "Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di partenariato speciale pubblico privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio" del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Indicazioni per la sottoscrizione della convenzione e la conclusione degli accordi di partenariato speciale pubblico privato di cui all'ordinanza n. 30 pnc del 30 giugno 2022»;
Visto altresi' l'«Allegato 2 Macro-misura B "Rilancio economico sociale", sub misura B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione", linea di intervento B2.2 "Contributi destinati a soggetti pubblici per iniziative di partenariato speciale pubblico privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio" del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Indicazioni per la determinazione dei costi ammissibili per la remunerazione delle attivita' di sviluppo e realizzazione del progetto attribuite alla responsabilita' del partner privato negli accordi di cui all'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del commissario straordinario n. 30 del 30 giugno 2022»;
Vista l'ordinanza n. 102 PNC del 28 giugno 2024 recante «Integrazioni agli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza n. 88 PNC del 12 febbraio 2024»;
Visto il decreto n. 16/PNC del 2024 recante ««Misura B2.2 "Contributi destinati a soggetti pubblici per iniziative di partenariato speciale pubblico privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio" del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza - Approvazione dell'atto di convenzione con gli enti beneficiari»;
Considerata la necessita' di incrementare le risorse destinate agli enti locali colpiti dal sisma per la realizzazione di eventi di promozione territoriale, manifestazioni culturali e iniziative turistiche che possano favorire la ripresa della vita civile ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 9-bis, del decreto-legge n. 189/2016 attraverso il rilancio economico e sociale delle aree colpite, l'incentivazione del commercio locale e dell'occupazione, il rafforzamento del senso di comunita' e la valorizzazione delle tradizioni locali;
Ritenuto in particolare che sia opportuno prevedere la possibilita' per i comuni e/o il partner privato del progetto di sostenere spese di personale per lo start-up delle iniziative, al fine di procedere alla tempestiva ed efficace attuazione degli interventi previsti mediante la possibilita' di mettere a disposizione gia' nelle fasi iniziali di attuazione del progetto le risorse umane qualificate per la pianificazione, il coordinamento e l'espletamento delle procedure amministrative a tale scopo necessarie;
Ritenuto quindi di ammettere la possibilita' di autorizzare, in variante del progetto inizialmente predisposto, il finanziamento delle attivita' di promozione del territorio e degli eventi previsti dalle singole proposte, rispettivamente fino alla soglia del 30% e del 50% dell'importo progettuale;
Ritenuto altresi' di autorizzare il finanziamento delle spese di organizzazione e funzionamento delle suddette attivita' fino alla soglia del 25% dell'importo progettuale, quale componente essenziale dell'attuazione dei progetti in proposta di variante, atteso che l'avvio e la sostenibilita' delle attivita' previste possono richiedere una fase di start-up adeguatamente supportata da personale dedicato, in linea con le finalita' progettuali;
Considerato che, agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, il Commissario straordinario provvede all'attuazione con i poteri di 8 ordinanza, anche in deroga, secondo quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;
Ritenuti sussistenti nel caso di specie tutti i requisiti e le condizioni di legge per l'esercizio dei poteri richiamati dall'art. 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 e dall'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza e la indifferibilita' di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attivita' di ripresa della vita ordinaria nei territori colpiti dal sisma;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;
Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento integrata del 9 aprile 2025, da parte dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nonche' da parte del coordinatore della Struttura di Missione Sisma 2009;

Dispone:

Art. 1

Finanziamento delle attivita' di promozione e degli eventi

1. Nell'ambito di singole proposte di variante sui progetti finanziati a valere sulle risorse della Misura B2.2, e previa approvazione da parte del soggetto gestore, le amministrazioni beneficiarie del finanziamento possono chiedere che venga autorizzato, in quanto strettamente attinente e preordinato alla valorizzazione delle risorse locali, alla promozione territoriale, culturale e turistica, nonche' al connesso rilancio economico dell'area colpita dal sisma:
(a) il finanziamento delle attivita' di promozione del territorio fino alla soglia del 30% dell'importo progettuale;
(b) il finanziamento di eventi di rilievo nazionale e regionale, fino alla soglia del 50% dell'importo progettuale.
 
Art. 2

Finanziamento delle spese di organizzazione e funzionamento

1. Ai fini dell'attuazione del progetto e' autorizzato il finanziamento delle spese di organizzazione e funzionamento delle attivita', con particolare riguardo al personale necessario, fino alla soglia del 25% dell'importo progettuale.
2. L'impiego del personale addetto dovra' avvenire in coerenza con gli obiettivi e i contenuti della proposta presentata e ammessa a finanziamento, assicurando l'efficacia della sua attuazione.
3. Resta fermo l'obbligo di gestione dei singoli progetti con le modalita' previste per la durata minima di anni cinque a partire dalla conclusione del programma d'investimento previsto.
 
Art. 3

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - www.sisma2016.gov.it
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. L'ordinanza sara` altresi' pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.
Roma, 9 aprile 2025

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1432