Gazzetta n. 121 del 27 maggio 2025 (vai al sommario)
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
DELIBERA 13 maggio 2025
Regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle Corti di giustizia tributaria. (Delibera n. 438/2025).


IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Nella seduta del 13 maggio 2025 composto come da verbale redatto in pari data;
Sentito il relatore consigliere Giulio Corsini;
Visti gli articoli 15, 16 e 24 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
Visto l'art. 16, comma 7, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ai sensi del quale, per quanto non contemplato dal citato decreto, si rinvia alle disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari;
Vista la disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati ordinari, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita' di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109;
Vista la legge 31 agosto 2022, n. 130, recante «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari»;
Visto il regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, nella versione vigente, approvata dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria con delibera del 24 novembre 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 2015;
Ritenuta la necessita' di adeguare il sopraccitato regolamento alle evoluzioni normative intervenute, negli anni, in materia di procedimento disciplinare nei confronti del magistrato;
Considerato che, ad oggi, la giurisdizione tributaria e' esercitata sia da magistrati che da giudici tributari nominati presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, presenti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022;
Considerate le modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130, al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ossia che le parole «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»;
Considerato che il presidente di ciascuna Corte di giustizia tributaria di secondo grado esercita la vigilanza sull'attivita' giurisdizionale delle Corti di giustizia tributaria di primo grado, nonche' sui relativi componenti, aventi sede nella circoscrizione della medesima Corte di secondo grado e che, pertanto, appare appropriato specificare, in tema di titolarita' dell'azione disciplinare, che la stessa deve essere promossa, oltre che dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado nella cui circoscrizione presta servizio l'incolpato al momento in cui e' effettuata la richiesta di avvio dell'azione disciplinare, ossia dal soggetto che, all'attualita', e' effettivamente titolare del potere di vigilanza;
Ritenuta la necessita' di specificare che, ai fini del decorso del termine per il promuovimento dell'azione disciplinare, e' necessaria l'effettiva conoscenza da parte dei soggetti titolari di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie disciplinare;
Considerati i principi di offensivita', sussidiarieta' e proporzionalita' nonche' i criteri di economia procedimentale e di deflazione del contenzioso, per i quali appare opportuno escludere la punibilita' del magistrato o del giudice tributario qualora siano contestati dei fatti che, sebbene astrattamente sussumibili in fattispecie disciplinarmente rilevanti, risultino in concreto espressione di un grado di offensivita' particolarmente tenue;
Ritenuta l'esigenza di tipizzare sia quelle condotte poste in essere dal magistrato o dal giudice tributario fuori dall'esercizio delle funzioni che, risultando non conformi ai doveri o alla dignita' del proprio ufficio, configurano un illecito disciplinarmente rilevante, sia le relative sanzioni eventualmente applicabili;
Tenuto conto dell'inefficacia, anche probatoria, nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi degli effetti dell'applicazione della pena su richiesta di cui all'art. 444 del codice di procedura penale, in linea con quanto disposto dall'art. 445, comma 1-bis, del codice di procedura penale, cosi' come novellato dall'art. 25, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150;
Rilevato che gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, non contengono previsioni di sorta in ordine a misure disciplinari cautelari;
Considerata l'esigenza di garantire, nel rispetto del principio di legalita', l'interesse pubblico al buon andamento e all'imparzialita' delle funzioni statali, riconosciuto in via generale dall'art. 97 della Costituzione, che, in relazione ai magistrati, viene ad assumere una qualificazione del tutto peculiare, «dovuta al fatto che, per un verso, l'interesse pubblico sopra enunciato consiste [...] nell'assicurazione del regolare e corretto svolgimento della funzione giurisdizionale [...] e, per altro verso, l'interesse costituzionale alla tutela dei diritti dei singoli dipendenti pubblici dev'essere commisurato, nel caso dei giudici, alla salvaguardia piu' rigorosa del dovere di imparzialita' e della connessa esigenza di credibilita' che si collegano all'esercizio di una funzione essenziale, come quella che la Costituzione affida ai magistrati nel quadro dei principi dello Stato di diritto», come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 289 del 4 giugno 1992;
Considerata la conseguente necessita' di riformare, in maniera sistematica, gli istituti della sospensione cautelare obbligatoria e di quella facoltativa di cui al regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei giudici e dei magistrati tributari, alla luce delle disposizioni di cui agli articoli 21, 22 e 23 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, al fine di assicurare il buon andamento dell'amministrazione della giustizia tributaria e le garanzie del giusto procedimento, in favore dei giudici e dei magistrati tributari nonche' delle parti processuali;
Ritenuto che la fase di quiescenza della posizione soggettiva del giudice o del magistrato tributario sottoposto a sospensione cautelare, che per sua natura ha carattere temporaneo e puo' essere oggetto di revoca amministrativa, e' connessa alla stringente necessita' di tutelare gli interessi essenziali della giustizia tributaria e che, in ogni caso, e' fatto salvo il diritto di difesa dell'interessato;
Preso atto di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 15196 del 16 luglio 2020, con riferimento al limite quinquennale di durata previsto in via generale dall'art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, per la sospensione cautelare dei pubblici dipendenti, «per un verso rilevando che la specificita' dello status di magistrato e delle funzioni dallo stesso esercitate giustifica ampiamente, anche nella fase cautelare, una disciplina piu' rigorosa rispetto a quella dettata per gli altri pubblici impiegati, essendo necessario tutelare, soprattutto, il dovere e l'immagine di imparzialita' e la connessa esigenza di credibilita' nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali; per l'altro precisando che il decreto legislativo n. 109 del 2006, art. 23, comma 2, prevede - con norma di chiusura, avente finalita' analoga a quella di cui all'evocato della legge n. 19 del 1990, art. 9, comma 2 - l'ipotesi di cessazione di diritto degli effetti della sospensione cautelare, collegandola alla "definitivita'" della pronuncia della Sezione disciplinare che conclude il procedimento»;
Considerata la non applicabilita' ai magistrati del limite quinquennale di durata massima della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio previsto per la cessazione dell'efficacia della sospensione cautelare del pubblico dipendente e ritenuto che tale inapplicabilita' debba estendersi, per identica ratio della norma, anche ai giudici tributari;
Ritenuto che, con riferimento alla sospensione cautelare obbligatoria, come affermato dalla Suprema Corte di cassazione «pur in assenza di un limite massimo di durata della sospensione cautelare, la previsione della revoca di diritto della sospensione cautelare obbligatoria allorche' la misura cautelare personale e' cessata per carenza di gravi indizi di colpevolezza, e della revoca facoltativa della stessa sospensione cautelare obbligatoria quando la detta misura sia cessata per motivi diversi dalla carenza dei gravi indizi di colpevolezza (decreto legislativo n. 109 del 2006, art. 21, comma 3), assicura adeguatamente, sia pure in modo piu' rigoroso, tanto il regolare e corretto esercizio dell'attivita' giudiziaria, quanto il rispetto dei diritti costituzionalmente rilevanti del singolo magistrato»;
Visti gli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109;
Visto l'art. 24, comma 1, lettera m-bis) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
Considerata l'opportunita' di poter disporre, qualora risulti necessario, a titolo temporaneo e indipendentemente dall'esito del procedimento disciplinare, l'applicazione presso altra Corte di giustizia tributaria del magistrato o del giudice incolpato, al fine di assicurare a questi lo svolgimento delle sue funzioni con piena indipendenza e imparzialita' nonche' di preservare l'immagine ed il prestigio della giustizia tributaria;
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in tema di trasferimenti d'ufficio e considerato che, unitamente all'irrogazione di una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione, puo' rivelarsi necessario disporre il trasferimento del magistrato o del giudice tributario sanzionato, al fine di assicurare lo svolgimento delle proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialita', nelle ipotesi in cui, per le particolari modalita' del fatto compiuto, la permanenza nella stessa sede possa arrecare un oggettivo pregiudizio all'immagine e al prestigio della funzione giudiziaria;

Delibera:

l'approvazione del regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle Corti di giustizia tributaria, come di seguito riportato, in sostituzione del regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali (delibera n. 2980/2015), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 2015 integrato con la modifica dell'art. 15 apportata dalla delibera n. 739/2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 6 luglio 2021;
Regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei
componenti delle Corti di giustizia tributaria

Art. 1

Disposizione generale

1. Il Consiglio di presidenza vigila sul funzionamento delle Corti di giustizia tributaria e, ferme restando le attribuzioni dell'Ufficio ispettivo, puo' disporre ispezioni affidandone l'incarico ad uno o piu' dei suoi componenti.
2. Il presidente di ciascuna Corte di giustizia tributaria di secondo grado esercita la vigilanza sulla attivita' giurisdizionale delle Corti di giustizia tributaria di primo grado aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti.
3. Il presidente di ciascuna Corte di giustizia tributaria esercita la vigilanza sugli altri componenti e sulla qualita' e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria Corte, al fine di segnalarne le risultanze al Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze per i provvedimenti di competenza.
 
Art. 2

Responsabilita' dei componenti
delle Corti di giustizia tributaria

I componenti delle Corti di giustizia tributaria sono sottoposti a sanzioni disciplinari nei casi e nelle forme previsti dagli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, dal presente regolamento, nonche', per quanto non contemplato dalla predetta normativa, dalle disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
 
Art. 3

Responsabilita' disciplinare

1. Il componente della Corte di giustizia tributaria esercita le funzioni attribuitegli con imparzialita', correttezza, diligenza, laboriosita', riserbo ed equilibrio rispettando la dignita' della persona nell'esercizio delle funzioni.
2. Il componente della Corte di giustizia tributaria che ponga in essere, anche fuori dell'esercizio delle funzioni, comportamenti non conformi ai doveri o alla dignita' del proprio ufficio o qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato o del giudice tributario, anche se il reato e' estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non puo' essere iniziata o proseguita, e' sottoposto a procedimento disciplinare.
 
Art. 4

Condotta disciplinare irrilevante

L'illecito disciplinare non e' configurabile quando il fatto e' di scarsa rilevanza.
 
Art. 5

Sospensione facoltativa

1. Il Consiglio di presidenza, su richiesta dei titolari dell'azione disciplinare, sentito l'incolpato con preavviso di almeno cinque giorni, puo' disporne la sospensione provvisoria dalle funzioni e dallo stipendio o dall'incarico e dal compenso fisso anche prima dell'eventuale inizio del procedimento disciplinare di cui all'art. 17, comma 2, del presente regolamento, quando il medesimo e' sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, ovvero possono essere a lui ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravita', siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni.
2. La sospensione puo' essere revocata dal Consiglio di presidenza in qualsiasi momento, anche d'ufficio, qualora vengano meno i presupposti che ne hanno legittimato l'applicazione. In ogni caso, la sospensione facoltativa perde efficacia decorso il termine di anni cinque, salvo che il Consiglio reputi ancora perduranti i presupposti che ne hanno giustificato l'applicazione, cosi' legittimandone la persistenza.
3. Per quanto non diversamente disposto, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.
 
Art. 6

Sospensione obbligatoria

1. Il magistrato o il giudice tributario sono sospesi obbligatoriamente dalle funzioni e dallo stipendio o dall'incarico e dal compenso fisso e collocati fuori dal ruolo organico della magistratura tributaria qualora vengano sottoposti a procedimento penale, nel cui ambito sia stata adottata una misura cautelare personale.
2. La sospensione permane sino alla sentenza di non luogo a procedere non piu' soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento.
3. La sospensione e' revocata, anche d'ufficio, dal Consiglio di presidenza, allorche' la misura cautelare sia revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza. Negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare, la sospensione puo' essere revocata.
4. Al magistrato tributario sospeso e' corrisposto un assegno alimentare nella misura indicata nelle disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari. Al giudice tributario sospeso dall'incarico ai sensi del presente articolo, non e' corrisposto il compenso fisso.
5. Per quanto non diversamente disposto, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 21 e 23 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.
 
Art. 7

Applicazioni cautelari e trasferimenti d'ufficio

1. Il Consiglio di presidenza puo', in ogni tempo, applicare temporaneamente un componente della Corte di giustizia tributaria ad altra Corte quando, per qualsiasi causa indipendente da sua colpa, non possa, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialita' e senza oggettivo pregiudizio all'immagine ed al prestigio della funzione giudiziaria.
2. Qualora l'applicazione venga disposta a prescindere dall'esercizio dell'azione disciplinare, prima dell'adozione del provvedimento, all'interessato viene tempestivamente data comunicazione dell'avvio del procedimento, con assegnazione di un termine di almeno dieci giorni per il deposito di memoria difensiva.
3. L'applicazione - che puo' avere una durata massima di un anno - puo' essere rinnovata qualora permangano i presupposti che ne hanno legittimato l'adozione.
4. Il Consiglio di presidenza, nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento o dalla rimozione, puo' disporre il trasferimento del magistrato o del giudice ad altra Corte quando, per le particolari modalita' della condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede non assicuri lo svolgimento delle funzioni con piena indipendenza e imparzialita' nonche' possa essere di oggettivo pregiudizio all'immagine e al prestigio della funzione giudiziaria.
 
Art. 8
Computo dei periodi di sospensione e corresponsione degli arretrati
al componente della Corte di giustizia tributaria sospeso

1. Quando all'incolpato e' inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni vanno detratti, ai fini dell'esecuzione, i periodi di sospensione obbligatoria e/o facoltativa eventualmente presofferti.
2. Quando l'incolpato e' con decisione definitiva assolto o gli viene inflitta sanzione diversa dalla rimozione, cessa di diritto la sospensione provvisoria eventualmente disposta nei suoi confronti e gli sono corrisposti gli eventuali emolumenti fissi non percepiti per i periodi non compresi nel giudicato disciplinare. Per i magistrati tributari trovano applicazione gli articoli 21, comma 5, e 22, comma 5, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.
 
Art. 9

Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari irrogabili ai magistrati o giudici tributari all'esito del procedimento disciplinare svoltosi nel rispetto delle norme di legge e del presente regolamento, sono:
a) l'ammonimento;
b) la censura;
c) la sospensione dalle funzioni;
d) l'incapacita' ad esercitare un incarico direttivo;
e) la rimozione dall'incarico.
 
Art. 10

Ammonimento

La sanzione dell'ammonimento viene irrogata per trasgressioni giudicate lievi.
 
Art. 11

Censura

La sanzione non inferiore alla censura viene irrogata per:
a) i comportamenti che, violando i doveri o la dignita' del proprio ufficio, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
c) i comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialita';
d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, o di chiunque abbia rapporti con il magistrato o con il giudice nell'ambito della Corte di giustizia tributaria, ovvero nei confronti di altri magistrati, giudici o di collaboratori;
e) l'ingiustificata interferenza nell'attivita' giudiziaria di altro magistrato o giudice;
f) l'omessa comunicazione al presidente della Corte di giustizia tributaria da parte del magistrato o del giudice destinatario delle avvenute interferenze;
g) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
h) la scarsa laboriosita', se abituale;
i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
l) l'uso della qualita' di magistrato o di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti;
m) la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti;
n) comportamenti posti in essere dal magistrato o dal giudice tributario fuori dell'esercizio delle funzioni ritenuti non conformi ai doveri o alla dignita' del proprio ufficio.
 
Art. 12

Sospensione dalle funzioni

La sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni, da un mese a due anni, con perdita del compenso fisso o degli emolumenti corrisposti, viene irrogata per:
a) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
b) i comportamenti che, violando i doveri o la dignita' del proprio ufficio, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
c) l'uso della qualita' di magistrato o di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
d) il frequentare persona che consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposta ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;
e) gravi comportamenti posti in essere dal magistrato o dal giudice tributario fuori dell'esercizio delle funzioni ritenuti non conformi ai doveri o alla dignita' del proprio ufficio.
 
Art. 13

Incapacita' di esercitare incarico direttivo

1. Si applica la sanzione dell'incapacita' a esercitare un incarico direttivo per l'interferenza, nell'attivita' di altro magistrato o giudice tributario, da parte del presidente della Corte o del presidente di Sezione, se ripetuta o grave.
2. Contestualmente alla irrogazione della sanzione di cui al comma 1, il Consiglio di presidenza assegna il presidente della Corte nell'incarico di presidente di Sezione nella stessa Corte ovvero in quella di precedente provenienza, anche in sovrannumero.
 
Art. 14

Rimozione dall'incarico

1. La sanzione della rimozione dall'incarico e' irrogata nei casi di recidiva in trasgressioni di cui agli articoli 12 e 13.
2. Il magistrato o il giudice tributario rimosso dall'incarico non puo' essere nuovamente nominato.
 
Art. 15

Promovimento dell'azione disciplinare
e scansione procedurale

1. Il procedimento disciplinare e' promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado nella cui circoscrizione presta servizio l'incolpato al momento in cui e' effettuata la richiesta di avvio dell'azione disciplinare, mediante richiesta al Consiglio di presidenza.
2. Il Consiglio di presidenza, per mezzo del presidente della competente commissione, affida ad un componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari, all'esito dei quali, ove non emergano fatti rilevanti disciplinarmente, procede alla archiviazione.
3. Ove i fatti siano rilevanti disciplinarmente, il Consiglio di presidenza provvede, con delibera, a contestarli all'incolpato, il quale puo' prendere visione ed estrarre copia degli atti, con invito a presentare le proprie giustificazioni entro trenta giorni dalla comunicazione della suddetta delibera.
4. Alla scadenza del detto termine, ove non ritenga di archiviare gli atti, il Consiglio di presidenza, per mezzo del presidente della competente commissione, affida ad un componente l'incarico di procedere alla istruttoria, da concludere entro il termine di giorni novanta.
5. Al termine dell'istruttoria di cui al comma 4, il presidente del Consiglio fissa con decreto la data della discussione davanti al Consiglio, da notificare almeno quaranta giorni prima all'incolpato, il quale puo' depositare proprie difese fino a dieci giorni prima della discussione.
6. La seduta si svolge in pubblica udienza; se i fatti oggetto dell'incolpazione non riguardano l'esercizio della funzione giudiziaria ovvero se ricorrono esigenze di tutela del diritto di terzi o della credibilita' della funzione giurisdizionale, il Consiglio di presidenza puo' disporre che la seduta si svolga a porte chiuse.
7. Nella seduta di discussione, il componente del Consiglio che ha curato l'istruttoria svolge la relazione, all'esito della quale l'incolpato e l'eventuale suo difensore, scelto tra i magistrati o giudici tributari, anche se cessati dall'incarico, o gli iscritti al libero foro, hanno diritto di illustrare in modo sintetico le proprie ragioni.
8. Gli atti istruttori di cui al comma 4, non preceduti dalla comunicazione all'incolpato di cui al comma 3, sono nulli, ma la nullita' non puo' essere piu' rilevata se non e' dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di cinque giorni dalla comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti al Consiglio di presidenza e che reca espresso avvertimento circa tale onere.
9. Ove il Consiglio di presidenza ravvisi fatti nuovi o diversi da quelli addebitati all'incolpato dispone, senza pronunziarsi sul merito di essi, la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell'azione disciplinare per le determinazioni di competenza.
 
Art. 16

Decisione disciplinare

1. Il Consiglio di presidenza, conclusa la discussione, delibera immediatamente in camera di consiglio.
2. Il personale di segreteria non assiste alla deliberazione.
3. Depositata la motivazione, la decisione e' comunicata all'incolpato, ai titolari dell'azione disciplinare ed al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini della emanazione del provvedimento di cui all'art. 19 del presente regolamento.
 
Art. 17

Termini dell'azione disciplinare

1. L'azione disciplinare non puo' essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Presidente del Consiglio dei ministri e il presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado hanno avuto notizia del fatto disciplinarmente rilevante, ossia di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie disciplinare. In difetto di tali elementi, qualsiasi altra informazione in possesso dei titolari non costituisce notizia di rilievo disciplinare.
2. La comunicazione della delibera di contestazione di cui all'art. 15, comma terzo, del presente regolamento, determina l'inizio del procedimento disciplinare, ai fini della decorrenza dei termini.
3. La comunicazione del decreto presidenziale di cui all'art. 15, comma 5, del presente regolamento deve essere effettuata entro un anno dall'inizio del procedimento. La decisione disciplinare di cui all'art. 16 del presente regolamento deve essere pronunciata entro due anni dall'inizio del procedimento.
4. Se i termini di cui al comma 3 non sono osservati, il procedimento si estingue, sempre che l'incolpato non si opponga.
5. Il corso dei termini e' sospeso:
a) se per il medesimo fatto e' stata esercitata l'azione penale, ovvero il magistrato o il giudice e' stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non e' piu' soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale, o e' cessata la misura cautelare;
b) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimita' costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui e' comunicata al Consiglio la decisione della Corte costituzionale;
c) se l'incolpato e' sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici;
d) se il procedimento disciplinare e' rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
e) se, nei casi di cui all'art. 11, lettera f), all'accertamento del fatto costituente illecito disciplinare e' pregiudiziale l'esito di un procedimento civile, penale o amministrativo.
 
Art. 18

Rapporti tra il procedimento disciplinare
ed il giudizio civile o penale

1. L'azione disciplinare e' promossa indipendentemente dall'azione civile di risarcimento del danno o dall'azione penale relativa allo stesso fatto, ferme restando le ipotesi di sospensione dei termini di cui all'art. 17, comma 5, del presente regolamento.
2. La sentenza penale irrevocabile ha autorita' di cosa giudicata nel giudizio disciplinare, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceita' penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
3. Ha autorita' di cosa giudicata nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione.
 
Art. 19

Applicazione di sanzione disciplinare

La sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di presidenza e' applicata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
 
Art. 20

Revisione del provvedimento disciplinare

1. In ogni tempo puo' essere richiesta, dall'incolpato o dai suoi eredi che ne abbiano interesse, anche soltanto morale, la revisione del provvedimento disciplinare se siano sopravvenuti fatti nuovi o nuovi elementi di prova ovvero se risulti che la decisione fu determinata da errore di fatto o da falsita'.
2. Per i magistrati tributari trova applicazione, in quanto compatibile, l'art. 25 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.
 
Art. 21

Estinzione del procedimento disciplinare

1. La cessazione dall'incarico di magistrato o di giudice di Corte di giustizia tributaria per morte o qualsiasi altra causa comporta l'estinzione del procedimento disciplinare.
2. Tuttavia, in caso di dimissioni, il Consiglio di presidenza puo' respingerle, quando all'incolpato e' contestato un fatto che puo' comportare la sanzione della rimozione dell'incarico.
 
Art. 22

Disposizioni finali

Le modifiche del presente regolamento devono essere approvate con maggioranza qualificata di due terzi dei componenti del Consiglio.
Il presente regolamento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore a decorrere dal decimoquinto giorno successivo a quello della pubblicazione.

Dispone:

la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del nuovo regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle Corti di giustizia tributaria, nonche' la tempestiva pubblicazione dello stesso sul sito del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

La Presidente: Lussana