Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 31 marzo 2025 |
Campagna di pesca del tonno rosso - Anno 2025. |
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IL DIRETTORE GENERLE della pesca marittima e dell'acquacoltura
Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005 (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regim di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ed in particolare l'art. 7 «Obiettivi delle organizzazioni di produttori»; Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 354/22 del 28 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio; Visto il regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 238/1 del 27 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627; Visto il regolamento (UE) n. 2017/2107, del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 315/1 del 30 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tunnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007; Vista la raccomandazione ICCAT n. 22-08, che modifica la raccomandazione ICCAT n. 21-08 concernente un piano di gestione pluriennale per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo; Visto il regolamento (UE) n. 2023/194 del Consiglio del 30 gennaio 2023 che fissa, per il 2023, le possibilita' di pesca per alcuni stock ittici applicabili nelle acque dell'Unione e per i pescherecci dell'Unione in determinate acque non dell'Unione, e per il 2023 e il 2024 le possibilita' di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde, con il quale e' stato ripartito tra le flotte degli Stati Membri il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'Unione europea per l'annualita' 2023 assegnando all'Italia una quota nazionale pari a 5.283,00 tonnellate; Visto il regolamento (UE) n. 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca; Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 3 agosto 2000) recante la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 14 giugno 2004), che ha modernizzato il settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 2012) recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura», a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; Vista la legge 3 agosto 2017, n. 123 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2017), concernente la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno; Visto il decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018), sulla ripartizione dei contingenti nazionali di cattura per il triennio 2018-2020; Visto il decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019, contenente ulteriori disposizioni per la campagna di pesca del tonno rosso 2019; Visto il decreto ministeriale n. 235 del 30 maggio 2019, sull'assegnazione di quote individuali di cattura alle tonnare fisse di cui alla tabella A del predetto decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019; Visto il decreto direttoriale n. 178183 del 18 aprile 2024 «Campagna di pesca del tonno rosso - Anno 2024»; Vista la nota n. 27656 del 21 gennaio 2025, contenente disposizioni per la pesca bersaglio del tonno rosso con il sistema «Palangaro-LL», per l'anno 2025; Vista la sentenza n. 5123/2014 del 15 maggio 2014 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Seconda Sezione Ter; Vista la sentenza n. 7759/2019 del 24 ottobre 2019, della Sezione Terza del Consiglio di Stato; Vista la sentenza n. 13/2020 del 2 gennaio 2020 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio; Visto il Piano annuale di pesca e di capacita' (2025) trasmesso alla Commissione europea il 5 febbraio 2025 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale l'amministrazione, in ragione del richiamato contingente nazionale di cattura assegnato per il 2025, ha richiesto nel rispetto dei suddetti obblighi sovranazionali la conferma dei medesimi massimali di operatori autorizzabili in ciascuno dei settori professionali gia' riconosciuti a valere sulla precedente campagna di pesca 2024, nonche' l'ampliamento del segmento di flotta della piccola pesca da autorizzare alla cattura bersaglio del tonno rosso; Visto il regolamento (UE) 2023/2833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e abroga il regolamento (UE) n. 640/2010; Ritenuto che, in ragione delle loro caratteristiche tecnico-operative, le imbarcazioni storicamente e tradizionalmente denominate «feluche» ricadono, a pieno titolo, nella nuova definizione di Piccola pesca costiera di cui alla predetta norma internazionale; Ritenuto che il segmento di flotta della piccola pesca da autorizzare alla cattura bersaglio del tonno rosso, e' composto, per l'annualita' 2025, da 131 unita'; Ritenuta l'opportunita' che a) il 70% della quota residua non assegnata per la campagna di pesca 2024 al segmento della piccola pesca vada attribuita alle imbarcazioni autorizzate alla pesca del Tonno rosso con il sistema Palangaro (LL) che abbiano pescato continuativamente un quantitativo maggiore di tonno; e a tale riguardo l'attribuzione e' operata mediante criterio proporzionale calcolato sulla base della percentuale media dei quantitativi aggiuntivi pescati dagli operatori negli ultimi tre anni rispetto ai quantitativi rispettivamente assegnati, risultanti agli atti dell'amministrazione; b) che il 30% della quota residua non assegnata al segmento della piccola pesca rispetto alle quote assegnate dalla campagna di pesca 2024 e' assegnato alla quota indivisa (UNCL); Ritenuta l'opportunita' di assicurare un equo accesso iniziale al prelievo involontario di tonno rosso mediante una ripartizione per aree geografiche del contingente indiviso; Ritenuto che ogni ipotesi di trasferimento di quote relativo alla Campagna di pesca del tonno rosso per il 2025 non costituisce alcun titolo per le future campagne a favore del cessionario delle quote; Visti gli allegati da 1 a 5 al presente decreto, predisposti dal competente ufficio di questa Direzione generale - PEMAC III;
Decreta:
Art. 1
Ripartizione del contingente nazionale di cattura
1. Il contingente complessivo di 5.283 tonnellate, assegnato all'Italia per la campagna di pesca 2025, e' ripartito tra i sistemi di pesca, secondo lo schema di seguito indicato:
============================================================= | Sistema | Quota | +=======================================+===================+ |Circuizione (PS) | 3.646,757| +---------------------------------------+-------------------+ |Palangaro (LL) | 699,279| +---------------------------------------+-------------------+ |Tonnara fissa (TRAP) | 415,169| +---------------------------------------+-------------------+ |Pesca Sportiva/ricreativa (SPOR) | 22,665| +---------------------------------------+-------------------+ |Piccola Pesca Costiera (SSCF) | 327,500| +---------------------------------------+-------------------+ |Feluche | 18,000| +---------------------------------------+-------------------+ |Quota non divisa (UNCL) | 153,630| +---------------------------------------+-------------------+ | Totale | 5.283,000| +---------------------------------------+-------------------+
2. Il contingente «indiviso (UNCL)» di cui alla tabella precedente, e' ripartito in ragione delle seguenti percentuali per ciascuna delle flotte iscritte rispettivamente nelle seguenti giurisdizioni marittime: il 35% della quota, pari a 53,771 tonnellate, ai compartimenti marittimi dell'Adriatico, fino a Brindisi; il 35% della quota, pari a 53,771 tonnellate, ai compartimenti marittimi dello Ionio e del Tirreno da Gallipoli (inclusa la porzione ricadente nella GSA18) a Imperia, inclusi quelli della Sardegna; il 30% della quota, pari a 46,089 tonnellate ai compartimenti marittimi della Sicilia. |
| Allegato 1 TONNO ROSSO - CAMPAGNA DI PESCA 2025 SISTEMA - CIRCUIZIONE (PS)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 2 TONNO ROSSO - CAMPAGNA DI PESCA 2025 SISTEMA PALANGARO (LL)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 3 TONNO ROSSO - CAMPAGNA DI PESCA 2025 SISTEMA TONNARA FISSA (TRAP)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 4 TONNO ROSSO - CAMPAGNA DI PESCA 2025 Piccola pesca costiera (SSCF)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 5 TONNO ROSSO - CAMPAGNA DI PESCA 2025 Feluche
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Ripartizione del contingente nazionale di cattura non utilizzato annualita' 2024
1. A seguito della riassegnazione da parte della Commissione europea del contingente non utilizzato nella Campagna di pesca del tonno rosso 2024, ai sensi dell'art. 8 del reg. (UE) 2024/897, il relativo quantitativo integra la quota complessiva, di cui al precedente art. 1. 2. Con successivo provvedimento sono determinate le modalita' di attribuzione dei quantitativi di cui al comma 1. |
| Art. 3
Sistema circuizione (PS)
2. Le unita' autorizzate per la campagna di pesca 2025 alla cattura bersaglio del tonno rosso con il sistema «circuizione (PS)», con indicazione delle rispettive quote individuali di cattura, sono riportate nell'allegato 1. 3. Le quote individuali di cattura possono essere aggiornate e/o modificate, in ragione di eventuali variazioni autorizzate ai sensi del successivo art. 6. |
| Art. 4
Sistema palangaro (LL)
1. Le unita' autorizzate per la campagna di pesca 2025 alla pesca bersaglio del tonno rosso con il sistema «palangaro (LL)», con indicazione delle rispettive quote individuali di cattura, sono riportate nell'allegato 2. 2. Le quote individuali di cattura possono essere aggiornate e/o modificate, in ragione di eventuali variazioni autorizzate ai sensi del successivo art. 7. 3. A conferma di quanto stabilito con la nota n. 27656 del 21 gennaio 2025, della Direzione generale della pesca marittima e dell'aquacoltura (di seguito D.G. PEMAC), in premessa citata, i quantitativi eventualmente gia' catturati dalle unita' di cui al comma 1, sono direttamente imputabili, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, ai rispettivi contingenti individuali di cattura, come indicati nell'allegato 2. 4. In funzione dell'andamento delle catture ed in presenza di un'effettiva disponibilita' residua del contingente «indiviso (UNCL)», la D.G. PEMAC, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, puo' riconoscere, unicamente in sede di esaurimento dei contingenti individuali di cattura di cui al comma 1, un margine di flessibilita' pari al 5% dei medesimi contingenti. |
| Art. 5
Sistema tonnara fissa (TRAP)
1. Gli impianti autorizzati per la campagna di pesca 2025 alla pesca bersaglio del tonno rosso con il sistema «tonnara fissa (TRAP)», con indicazione delle rispettive quote individuali di cattura, sono riportati nell'allegato 3. 2. Le quote individuali di cattura possono essere aggiornate e/o modificate, in ragione di eventuali variazioni autorizzate ai sensi del successivo art. 7. 3. In funzione dell'effettivo andamento delle catture ed in presenza di una concreta disponibilita' residua del contingente «indiviso (UNCL)», la D.G. PEMAC, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, puo' riconoscere, unicamente in sede di esaurimento dei contingenti individuali di cattura di cui al comma 1, un margine di flessibilita' pari al 5% dei medesimi. 4. I quantitativi eventualmente gia' catturati dagli impianti di cui al comma 1, sono direttamente imputabili, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, ai rispettivi contingenti individuali di cattura, come indicati nel richiamato allegato 3. |
| Art. 6
Piccola pesca costiera (SSCF) e feluche
1. Come per la precedente Campagna 2024, In via transitoria e a fini sperimentali, le unita' autorizzate per la sola campagna di pesca 2025 alla cattura bersaglio del tonno rosso appartenenti al segmento di piccola pesca costiera, come definita al paragrafo 2, lettera dd), della raccomandazione ICCAT 22-08, in premessa citata, e al comma 1 dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019, in premessa citato, con indicazione delle rispettive quote individuali di cattura, sono riportate nell'allegato 4. 2. Cosi' come previsto nella precedente Campagna 2024, In via transitoria e a fini sperimentali, le unita' di cui al richiamato allegato 4 sono individuate tra quelle gia' autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada (SWO) e dell'alalunga (ALB) in possesso dei seguenti tre requisiti definiti in sede sovranazionale (ex par. 2, lett. dd) Racc. ICCAT 22-08, ossia: 1) la lunghezza fuori tutto deve essere < a 12 m; 2) le battute di pesca devono avere una durata inferiore alle 24 ore; 3) l'imbarcazione deve utilizzare tecniche selettive e a ridotto impatto ambientale, ai fini della riconducibilita' al nuovo segmento di flotta della piccola pesca costiera) e quelle denominate «Feluche» (allegato 5). Dal predetto elenco sono escluse le unita' che nel corso dell'annualita' 2024 abbiano commesso un'infrazione grave o siano incorse nelle circostanze di cui all'art. 11. comma 4 del decreto direttoriale 0178183 del 18 aprile 2024; 3. L'autorizzazione alla cattura bersaglio del tonno rosso decade nelle ipotesi di cui all'art. 3 punto 3.2 del decreto Dirigenziale 187027 del 31 marzo 2023 e/o all'art. 3 punto 3.2 del decreto dirigenziale 187034 del 31 marzo 2023, nonche', nell'ipotesi in cui, successivamente alla data di emanazione del presente decreto, emergano dagli atti degli organi di Polizia Giudiziaria infrazioni gravi commesse nel corso del 2024 nell'esercizio dell'attivita' di pesca; 4. Come previsto nella precedente campagna 2024, le quote sono individuate assegnando a ciascuna imbarcazione un quantitativo pari a 2,5 tonnellate tra quelle gia' autorizzate alla cattura bersagli del pesce spada (SWO) e dell'alalunga (ALB) e un quantitativo pari a 1 tonnellata tra quelle denominate Feluche. Le quote individuali di cattura possono essere aggiornate e/o modificate, in ragione di eventuali variazioni autorizzate ai sensi del successivo art. 7. I quantitativi eventualmente gia' catturati dalle unita' di cui al comma 1, sono direttamente imputabili, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, ai rispettivi contingenti individuali di cattura, come sopra indicati. 5. Le previsioni di questo articolo sono provvisorie, limitate alla campagna 2025. Esse non assegnano titoli sulle campagne successive e potranno essere riviste in conformita' con le osservazioni ICCAT e le determinazioni unionali. |
| Art. 7
Trasferimenti di quote
1. I contingenti individuali di cattura possono formare oggetto di operazioni di trasferimento all'interno dei medesimi sistemi di pesca nel limite massimo del 50% della quota del cedente, assegnata con il presente decreto e previa specifica autorizzazione da parte della direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. Le unita' iscritte nella Flotta di piccola pesca costiera e le feluche non possono cedere la loro quota se non ai sensi del comma successivo. 2. I contingenti individuali di cattura non possono formare oggetto di operazioni di trasferimento, tra sistemi di pesca diversi, ad eccezione che: a) le unita' o i sistemi coinvolti appartengano allo stesso proprietario o armatore; b) le unita'/sistemi operino all'interno di una stessa organizzazione di produttori; 3. Per le sole eccezioni indicate al precedente comma, il trasferimento e' consentito nel limite massimo del 100% della quota del cedente, assegnata con il presente decreto, nei casi di cui alla lettera a) e nel limite massimo del 50% della quota del cedente, assegnata con il presente decreto, per quelli previsti alla lettera b). 4. Le unita' appartenenti alla Flotta di piccola pesca costiera (SSCF) e le feluche possono concludere gli accordi di cui ai commi precedenti solo con unita' iscritte negli allegati 2, 4 e 5, appartenenti alla stessa O.P. In nessun caso potranno cedere o acquistare quote dai sistemi circuizione (PS) e Tonnara fissa (TRAP). |
| Art. 8
Promozione e sviluppo di nuove filiere nella pesca del tonno
1. Obiettivo dell'amministrazione e' promuovere lo sviluppo di nuove filiere tra gli operatori del settore della pesca del tonno, al fine di incrementarne la sostenibilita', l'efficienza e la competitivita' a livello nazionale e internazionale. 2. A seguito delle istruttorie di cui al d.d. n. 95502 del 28 febbraio 2025, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del d.d. n. 178173 del 18 aprile 2024, e' determinato, per la corrente campagna di pesca, il quantitativo di cui all'art. 2, che viene assegnato a ogni singola imbarcazione facente parte dell'accordo di filiera. Tale quantitativo viene riassegnato nella successiva annualita' 2026 agli operatori che dimostreranno alla data del 31 dicembre 2025 di aver dato esecuzione agli accordi di filiera e che intendono proseguirli per l'annualita' 2026. |
| Art. 9
Catture accessorie (BY-CATCH)
1. Fatti salvi i limiti annuali di cui all'articolo 6 del decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018, in premessa citato, la percentuale di catture accessorie in sede di sbarco ammessa dalle vigenti normative sovranazionali e' pari al 20% del totale sbarcato, da calcolarsi esclusivamente sulla base dei dati risultanti dal giornale di bordo (log book): in peso e/o numero, unicamente in relazione alle specie ittiche elencate nell'allegato 1 al regolamento (UE) n. 2017/2107, in premessa citato; in solo peso, in relazione a tutte le altre specie ittiche. |
| Art. 10
Pesca sportiva/ricreativa (SPOR)
1. Ad esaurimento del contingente di cattura assegnato alla «pesca sportiva/ricreativa (SPOR)», le imbarcazioni autorizzate potranno proseguire l'esercizio dell'attivita' solo ed esclusivamente mediante la tecnica «catch-release» fino al 31 dicembre 2025. |
| Art. 11
Porti designati
1. E' fatto divieto di sbarcare o trasbordare tonno rosso in porti diversi da quelli designati dall'elenco disponibile sul sito web dell'ICCAT all'indirizzo https://www.iccat.int/en/Ports.asp |
| Art. 12
Sigillo di garanzia
1. In via sperimentale, l'Autorita' marittima, all'atto dello sbarco e della convalida del documento elettronico di cattura (eBCD), procede ad apporre un sigillo di garanzia su ogni singolo esemplare di tonno rosso sbarcato. 2. Il sigillo di garanzia deve consentire di individuare il documento elettronico di cattura ed il peso di ogni singolo esemplare in tutte le fasi della commercializzazione in cui il tonno rosso e' presentato intero o eviscerato. 3. L'obbligo di apposizione del sigillo di garanzia non esime dal rispetto di ogni altro obbligo vigente in materia di etichettatura e tracciabilita' del tonno rosso. |
| Art. 13
Disposizioni finali
1. Gli obblighi in materia di rilascio di autorizzazioni di pesca si intendono automaticamente assolti con indicazione dei pertinenti codici identificativi delle medesime, come riportati negli elenchi di cui ai richiamati Allegati. 2. Il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi e' subordinato al rispetto delle vigenti normative sovranazionali e nazionali in materia di pesca del tonno rosso. 3. Ad eccezione di eventi comprovanti cause di forze maggiore ritenute meritevoli di accoglimento da parte della D.G. PEMAC, qualora venga accertata l'assenza di catture, per un periodo pari a due annualita' consecutive, viene disposta nei confronti dell'interessato la cancellazione, previa comunicazione, ai sensi della legge n. 241/90, dai suddetti elenchi relativi ai sistemi «circuizione (PS)» e «palangaro (LL)». 4. Per il segmento della Piccola pesca costiera di cui all'articolo 6, ad eccezione di eventi comprovanti cause di forze maggiore ritenute meritevoli di accoglimento da parte della D.G. PEMAC, qualora venga accertato, al 31 dicembre 2025, un livello di catture inferiore a 1,25 tonnellate, viene disposta nei confronti dell'interessato la cancellazione, previa comunicazione, ai sensi della legge n. 241/1990 dal relativo elenco. 5. Per il sistema di pesca «Feluche» qualora venga accertata al 31 dicembre 2025 l'assenza di cattura, viene disposta nei confronti dell'interessato la cancellazione dal relativo elenco, previa comunicazione, ai sensi della legge n. 241/90, salvo cause di forza maggiore. 6. Le cause di forza maggiore, in grado di determinare variazioni nella disciplina di questo decreto, sono di seguito elencate: nulla osta per nuova costruzione e/o proroga per nuova costruzione; imbarcazione affondata; giustificata avaria del motore dell'imbarcazione; lavori urgenti sull'imbarcazione che ne causano lo stallo in porto; malattia del comandante dell'imbarcazione. 7. In presenza di una delle cause di forza maggiore elencate al precedente comma 6, la quota puo' essere trasferita, in via temporanea, secondo i criteri di cui all'art. 7, comma 1 e 2. 8. Agli operatori degli impianti di tonnara fissa (TRAP) che non dovessero risultare attivi per un periodo pari a due annualita' consecutive, in linea con l'art 8 comma 5 del d.d. n. 141913 del 28 marzo 2022, viene sospesa l'autorizzazione di pesca e i contingenti loro assegnati rientrano nella disponibilita' dell'amministrazione. 9. L'operatore, al quale ai sensi del comma precedente l'autorizzazione e' stata sospesa, ha l'obbligo di riattivare l'impianto nell'anno successivo alla sospensione, senza possibilita' di cedere la quota. In mancanza, l'amministrazione avviera' le procedure per dichiarare l'impianto improduttivo e, convocando una apposita Conferenza di servizi con gli altri soggetti pubblici coinvolti, proporra' la revoca della concessione e la cancellazione dagli elenchi delle tonnare autorizzate. 10. I tonni pescati attraverso il sistema «tonnara fissa (TRAP)» devono essere oggetto di mattanza o di trasferimento in gabbia per il successivo spostamento verso la FARM di destinazione entro trenta giorni dall'ultima comunicazione di cattura. 11. In linea con gli indirizzi giurisprudenziali in premessa citati, qualora, a seguito delle previste verifiche condotte mediante sistema «stereoscopico» sulle catture effettuate nell'ambito dei sistemi «circuizione (PS)» e «tonnara fissa (TRAP)» e destinate alle attivita' d'ingrasso, venisse accertato il mancato raggiungimento del contingente originariamente assegnato, il quantitativo eventualmente non utilizzato potra' essere riassegnato al sistema interessato, unicamente a condizione che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per proseguire la campagna di pesca. In assenza di detti presupposti, il suddetto quantitativo potra' essere riassegnato al contingente «indiviso (UNCL)». Il presente decreto e' trasmesso per la registrazione ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 marzo 2025
Il direttore generale: Abate
Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 459 |
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